L’IMU E La TARI Non Pagate Si Cancellano Con La Liquidazione Controllata?

Non esiste una sola risposta a questa domanda: dipende da chi sei, da quali immobili possiedi o occupi e da quando sono nati i debiti con il Comune. La regola di partenza è favorevole: l’IMU e la TARI non compaiono tra i debiti che l’art. 278 c.7 del Codice della crisi esclude dall’esdebitazione. Quindi, se alla fine della liquidazione controllata ottieni la liberazione dai debiti, gli arretrati verso il Comune rimasti insoddisfatti diventano inesigibili. Ma gli effetti pratici cambiano molto da un profilo all’altro.

Tre esempi lampo. Il dipendente che vive in affitto e ha cinque anni di TARI arretrata vede il Comune pagato per primo con la quota di stipendio messa a disposizione, mentre le sanzioni seguono il destino dei creditori comuni. Il pensionato che ha ereditato una seconda casa e non ha mai versato l’IMU la vedrà venduta: l’imposta maturata durante la procedura viene pagata sul ricavato, quella vecchia concorre con gli altri debiti. Il coniuge convivente, invece, può scoprire che il Comune gli chiede la TARI della casa comune anche dopo l’esdebitazione del marito o della moglie, perché la liberazione non protegge i coobbligati.

In questa guida trovi le regole comuni e poi cinque profili: chi vive nella casa di cui è proprietario; chi possiede seconde case o immobili ereditati; l’artigiano o il commerciante con locali d’impresa; il professionista; il coniuge, il convivente o il comproprietario. Seguono tre simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché unisce due competenze che qui servono insieme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce da dentro come si apre una liquidazione controllata e come si arriva all’esdebitazione. E coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: IMU e TARI sono tributi, e per capire quanto ne cade davvero bisogna leggere avvisi di accertamento, cartelle e solleciti con gli occhi del tributarista.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso

Un solo paragrafo di inquadramento, perché la procedura in sé è spiegata in altre guide del sito. La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura con cui il debitore sovraindebitato non fallibile mette a disposizione dei creditori i suoi beni e la parte di reddito che eccede quanto serve per vivere; un liquidatore vende, accerta i crediti e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni. Per la persona fisica, dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, arriva l’esdebitazione (art. 282). Da qui in poi parliamo solo di IMU e TARI.

Primo punto: i debiti con il Comune entrano nel concorso come tutti gli altri. Con l’apertura della procedura il Comune (o chi riscuote per suo conto) non può più agire da solo. L’art. 270 c.5 CCII richiama, tra le altre, le norme sul divieto di azioni esecutive individuali previste per la liquidazione giudiziale: i pignoramenti avviati per IMU o TARI non possono proseguire e il Comune deve presentare una domanda di ammissione al passivo entro il termine fissato nella sentenza di apertura, che non può superare i 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d). Chi presenta la domanda dipende da come è organizzata la riscossione: il Comune stesso, il concessionario a cui ha affidato le entrate oppure l’Agente della riscossione se il tributo è già finito in una cartella.

Secondo punto: il Comune è un creditore privilegiato, ma non per tutto. L’art. 2752 c.4 del codice civile (testo vigente letto su Brocardi, aggiornato al 12/8/2026) riconosce un privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale, «subordinatamente» a quello dello Stato. Il rinvio alla «legge per la finanza locale» si legge oggi riferito a tutte le norme che disciplinano i singoli tributi locali (art. 13 c.13 D.L. 201/2011), e la Cassazione ha sempre interpretato la formula in modo estensivo: lo fecero le Sezioni Unite già per l’ICI, l’antenata dell’IMU (Cass. SU n. 11930 del 17/5/2010), e lo ha ribadito la Prima sezione nel 2024 e nel 2025 per altri tributi di enti territoriali (Cass. Sez. I, ord. n. 33061 del 18/12/2025). Quindi il tributo IMU e il tributo TARI sono, di regola, crediti privilegiati.

Le sanzioni no. Per la Cassazione il privilegio dell’art. 2752 c.4 non copre le sanzioni per omesso o irregolare versamento dei tributi locali, perché è una norma eccezionale che non si estende per analogia (Cass. Sez. I, ord. n. 33729/2024, massima Brocardi). In pratica il credito del Comune si spezza in due: il tributo (con gli interessi, se il liquidatore li colloca allo stesso grado) va tra i privilegiati; le sanzioni vanno tra i chirografari, cioè tra i creditori comuni, e vengono pagate solo se resta qualcosa.

Terzo punto: il privilegio è “mobiliare”. Opera sul ricavato dei beni mobili e del denaro acquisito alla procedura: quote di stipendio o di pensione, saldi di conto, veicoli, attrezzature. Sul prezzo di vendita degli immobili il privilegio generale mobiliare non opera di per sé; la collocazione sussidiaria sugli immobili prevista dal codice civile, secondo la lettura corrente, riguarda solo alcuni crediti dello Stato e non il comma 4 dell’art. 2752. È un aspetto tecnico che conviene verificare nel progetto di stato passivo, perché sposta migliaia di euro quando l’attivo è fatto soprattutto da una casa.

Quarto punto: interessi. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura, tranne che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268 c.5). Sul tributo privilegiato del Comune, quindi, gli interessi possono continuare a correre; sulle sanzioni chirografarie si fermano.

Quinto punto: che cosa succede con l’esdebitazione. L’art. 278 c.1 dice che l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Il c.7 esclude solo: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie «che non siano accessorie a debiti estinti». L’IMU e la TARI non sono in elenco: la parte non pagata cade. Le sanzioni tributarie collegate a quei tributi sono accessorie al debito principale, quindi seguono la sua sorte: così ha deciso il Tribunale di Torino con il decreto del 9/4/2026 in una liquidazione controllata (noto da una sintesi Eutekne).

Sesto punto: i debiti nuovi restano. L’esdebitazione riguarda i crediti «per fatto o causa anteriori» all’apertura. L’IMU e la TARI che maturano dopo l’apertura, sugli immobili che continui a possedere o sui locali che continui a occupare, sono debiti tuoi e non vengono cancellati. Al contrario, un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura ma riferito ad anni precedenti riguarda un debito di causa anteriore e rientra nel concorso.

Settimo punto: il Comune che non si insinua. Se il Comune non presenta la domanda, l’art. 278 c.2 limita l’esdebitazione: verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso opera solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado. Su questa regola è pendente una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica, ma le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Oggi la regola si applica.

Ottavo punto: la condotta conta. L’esdebitazione nella liquidazione controllata richiede le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento (art. 282 c.2). Chi ha smesso sistematicamente di pagare i tributi può sentirsi contestare la colpa grave: è il punto su cui si gioca molto, e lo vedremo profilo per profilo.

Nono punto: non tutto ciò che chiede il Comune è IMU o TARI. Nello stesso estratto dell’ufficio tributi trovi spesso voci diverse: canoni per l’occupazione di suolo pubblico, servizio idrico, rette di servizi comunali, multe per violazioni del Codice della strada. Hanno regole diverse. Secondo una rassegna della Fondazione IFEL sulle procedure concorsuali, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone idrico e le sanzioni del Codice della strada non godono del privilegio dei tributi locali: concorrono come chirografari. E le multe stradali sono sanzioni amministrative pecuniarie che non accedono a un tributo: l’art. 278 c.7 lett. b le esclude dall’esdebitazione, quindi restano dovute anche dopo la liberazione. Per questo, prima di fare i conti, va separato ciò che è tributo (IMU, TARI e relative sanzioni, che cadono) da ciò che non lo è.

Infine i termini. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini per osservazioni, reclami e domande corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale vale invece nel processo tributario: se impugni un avviso di accertamento IMU o TARI davanti alla Corte di giustizia tributaria, il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).

Il percorso del credito del Comune, dall’apertura al decreto

Conviene vedere in sequenza che cosa accade al debito IMU o TARI, perché ogni passaggio ha un termine e un rischio.

1. Prima della domanda. L’OCC raccoglie l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione. Per il piano del consumatore la legge impone all’OCC di avvisare entro 7 giorni dall’incarico l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, «anche degli enti locali», che entro 15 giorni comunicano il debito accertato e gli accertamenti pendenti (art. 68 c.4); nella liquidazione controllata un controllo analogo va comunque fatto, perché la relazione dell’OCC deve valutare la completezza della documentazione. È il momento in cui emergono gli avvisi dimenticati e le annualità mai accertate.

2. L’apertura. Con la sentenza si bloccano le azioni esecutive individuali e si fissa il termine per le domande. Dal deposito della domanda gli interessi si fermano per i crediti chirografari, non per quelli privilegiati (art. 268 c.5).

3. La domanda del Comune. Il Comune, il concessionario o l’Agente della riscossione chiedono l’ammissione indicando tributo, sanzioni, interessi e privilegio. Se l’avviso di accertamento non è ancora definitivo, la contestazione sul merito del tributo resta di competenza del giudice tributario: il liquidatore ne tiene conto nella formazione dello stato passivo.

4. Lo stato passivo. Il liquidatore deposita il progetto; il debitore e i creditori hanno 15 giorni per le osservazioni; contro lo stato passivo è ammesso il reclamo nelle forme dell’art. 133 (8 giorni) e poi il ricorso per cassazione entro 30 giorni (art. 273). Qui si decide se le sanzioni sono chirografarie, se gli interessi seguono il tributo, se il privilegio opera sul prezzo degli immobili.

5. Il riparto. Il ricavato si distribuisce secondo l’ordine delle prelazioni (art. 275, che richiama le norme sulla liquidazione giudiziale). Il Comune viene dopo i crediti prededucibili, i crediti con ipoteca sul ricavato dell’immobile ipotecato e i privilegi di grado anteriore, come quelli contributivi e dello Stato.

6. L’esdebitazione. Dopo la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, su tua istanza o su segnalazione del liquidatore, il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto motivato; i creditori ammessi, Comune compreso, possono presentare osservazioni in 15 giorni e reclamare entro 30 (art. 282). Da quel momento la parte di IMU e TARI non pagata non è più esigibile.

Se vivi nella casa di cui sei proprietario: il problema vero è la TARI

La tua situazione. Sei un consumatore: lavoratore dipendente, pensionato o disoccupato, con un appartamento di proprietà in cui abiti con la famiglia. Sei indietro con mutuo, finanziarie, carte revolving. Con il Comune hai accumulato quattro o cinque anni di TARI, a cui si sono aggiunti solleciti, avvisi di accertamento con sanzioni e, a volte, una cartella o un’ingiunzione. L’IMU, invece, probabilmente non la paghi da anni senza esserne in debito: l’abitazione principale ne è esente, salvo le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Cosa cambia per te. La tua particolarità è doppia. Da un lato i debiti con il Comune sono quasi tutti TARI, quindi piccoli rispetto al resto ma privilegiati per la parte di tributo. Dall’altro la casa entra nella liquidazione, salvo che sia nel fondo patrimoniale (art. 268 c.4 lett. c): se viene venduta, sul prezzo concorrono prima la banca con ipoteca e poi gli altri, e il privilegio mobiliare del Comune su quel prezzo, come detto, non opera di per sé.

La regola più importante per te è questa: la TARI arretrata fino al giorno dell’apertura entra nel concorso e, per la parte non pagata, cade con l’esdebitazione; la TARI che matura dopo, finché abiti in quella casa, la devi pagare tu. È un debito nuovo, legato all’occupazione dei locali, e non viene toccato dalla liberazione. Se la casa viene venduta, dal passaggio di proprietà e dalla cessazione dell’occupazione la TARI non è più a tuo carico per quell’immobile, ma la dovrai per la casa in cui ti trasferisci.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto: il Comune non può pignorarti lo stipendio o la pensione durante la procedura, perché le azioni esecutive individuali sono bloccate. E ti proteggono meno di quanto speri su un altro: se avevi una cartella per TARI già “rottamata” e poi non pagata, la decadenza dalla definizione agevolata riporta in vita il debito per intero, che entra nel concorso nella misura dovuta.

I numeri. Prendiamo un esempio dimostrativo. TARI 2021-2025 non pagata: tributo 1.912,40 €, sanzioni 573,72 € (30%), interessi 148,90 €. In liquidazione il Comune si insinua per 2.635,02 €: 2.061,30 € in privilegio (tributo e interessi), 573,72 € in chirografo. La casa vale 118.500 € ed è gravata da un mutuo residuo di 104.270 €. Se il liquidatore vende a 112.300 €, la banca ipotecaria assorbe gran parte del ricavato; il residuo, dopo le spese specifiche di vendita e i compensi della procedura, finisce ai creditori secondo lo stato passivo. La quota di stipendio che il giudice ti lascia disponibile per i creditori (ad esempio 210 € al mese per 36 mesi, cioè 7.560 €) è invece denaro, cioè attivo mobiliare: su quello il Comune viene pagato prima dei chirografari, dopo i crediti dello Stato. È qui che i 2.061,30 € di TARI privilegiata hanno ottime possibilità di essere pagati per intero.

I rischi specifici. Il rischio principale è dimenticare che la TARI corrente va pagata e farla accumulare durante i tre anni: diventi debitore del Comune per debiti successivi all’apertura, che non si cancellano e che possono essere riscossi con le procedure ordinarie, anche dopo l’esdebitazione. C’è poi un secondo rischio: non segnalare al giudice, quando fissa la somma che ti resta per vivere (art. 268 c.4 lett. b), che dentro il bilancio familiare c’è anche la TARI corrente. Se la quota di mantenimento non la considera, la pagherai con fatica o non la pagherai.

Il terzo rischio riguarda chi è proprietario di una casa “di lusso” in senso catastale: per le categorie A/1, A/8 e A/9 l’IMU è dovuta anche sull’abitazione principale, e gli arretrati possono essere consistenti. In quel caso valgono le regole del profilo successivo.

Le mosse giuste.

  1. Recupera l’estratto della tua posizione TARI presso l’ufficio tributi del Comune o del concessionario, anno per anno, distinguendo tributo, sanzioni e interessi, e verifica se ci sono annualità per cui l’accertamento è ormai decaduto (in genere il Comune deve accertare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).
  2. Fai inserire nell’elenco dei creditori il Comune con l’indirizzo corretto dell’ufficio che gestisce la riscossione: l’insinuazione è interesse del Comune, ma l’elenco completo è un tuo obbligo e riduce il rischio di creditori che restano fuori.
  3. Chiedi che nella somma per il mantenimento rientri la TARI corrente e paga ogni rata alla scadenza per tutti i tre anni.
  4. Se hai ricevuto avvisi di accertamento ancora impugnabili con vizi evidenti (notifica irregolare, anni prescritti, superfici errate), valuta il ricorso tributario: ridurre il debito prima del riparto aumenta la percentuale per tutti.
  5. Conserva le ricevute: al momento dell’esdebitazione il giudice valuta anche la tua collaborazione e la tua condotta (art. 280).

I documenti che ti servono. Estratto della posizione TARI anno per anno; avvisi di accertamento, solleciti, eventuali cartelle o ingiunzioni con le relate di notifica; visura catastale della casa con la categoria (per capire se l’IMU sull’abitazione principale è davvero esclusa); certificato di stato di famiglia, che serve sia per la soglia di mantenimento sia per capire chi è coobbligato per la TARI; ultimi tre CUD o modelli di certificazione del reddito e dichiarazioni dei redditi; contratto di mutuo e piano di ammortamento, se la casa è ipotecata. Se la casa è nel fondo patrimoniale, serve l’atto costitutivo con la data dell’annotazione: il fondo resta fuori dalla liquidazione, salvo l’art. 170 c.c., ma un fondo costituito quando i debiti erano già nati può essere contestato dai creditori.

Giurisprudenza dedicata. Per il privilegio del tributo e l’esclusione delle sanzioni vale Cass. Sez. I, ord. n. 33729/2024; per la cancellazione delle sanzioni accessorie con l’esdebitazione, il decreto del Tribunale di Torino del 9/4/2026. Per l’apertura della procedura, la Cassazione ha chiarito che non serve un giudizio di meritevolezza: la condotta del debitore pesa solo al momento dell’esdebitazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025).

Se hai seconde case o immobili ereditati: l’IMU pesa e l’immobile si vende

La tua situazione. Possiedi uno o più immobili diversi dalla casa in cui vivi: un appartamento ereditato dai genitori, una casa al mare, un terreno edificabile, un garage in un altro Comune. Magari non producono reddito, o lo producono poco, e hai smesso di versare l’IMU quando i soldi non bastavano. Oggi hai avvisi di accertamento per più anni, spesso con sanzioni del 30% e interessi, e a volte un’ingiunzione o un’ipoteca iscritta dal concessionario.

Cosa cambia per te. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: gli immobili sono l’attivo della procedura. Il liquidatore li venderà e l’IMU interviene due volte, con regole diverse.

C’è l’IMU arretrata, maturata prima dell’apertura. È un credito concorsuale del Comune: privilegiato per il tributo, chirografario per le sanzioni. La parte che non viene soddisfatta nel riparto cade con l’esdebitazione.

E c’è l’IMU che matura durante la procedura, dall’apertura fino alla vendita. Qui la legge non è scritta in modo esplicito per la liquidazione controllata. Per il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) la Cassazione ha stabilito che l’IMU maturata dopo l’apertura grava in prededuzione sul ricavato della vendita dell’immobile cui si riferisce, anche se ipotecato, perché è una spesa di conservazione e amministrazione di quel bene (Cass. ord. n. 18882 del 10/6/2022). Applicarla alla liquidazione controllata è una lettura per analogia, ma è quella più coerente: l’immobile è amministrato dal liquidatore nell’interesse dei creditori, e l’imposta che lo riguarda viene pagata prima degli altri, sul suo prezzo. La legge IMU prevede inoltre un regime speciale di versamento per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa (art. 1 c.768 L. 160/2019): se e come si estenda alla liquidazione controllata non è chiarito, e va verificato con il liquidatore e con l’ufficio tributi.

La regola più importante per te è questa: l’IMU degli anni passati concorre e può cadere; l’IMU che matura mentre l’immobile è nella procedura viene pagata con il ricavato di quell’immobile, prima dei creditori comuni. Non è un debito che ti resta addosso, ma riduce ciò che arriva agli altri.

I numeri. Esempio dimostrativo: IMU 2021-2025 non versata su un appartamento ereditato, imposta annua 973,00 €: tributo 4.865,00 €, sanzioni 1.459,50 €, interessi 302,40 €. Il Comune si insinua per 6.626,90 €. L’immobile viene venduto dopo 14 mesi: l’IMU maturata durante la procedura, a 1.012,00 € l’anno, è pari a circa 1.180,67 € (dieci mesi nel primo anno e quattro nel secondo, con la regola del mese computato per chi possiede per più di quindici giorni). Questa somma si paga sul ricavato prima dei creditori; la simulazione completa è più avanti.

I rischi specifici. Il rischio principale, per te, è la contestazione della colpa grave: chi possiede immobili e lascia accumulare per anni l’IMU mentre contrae altri debiti può sentirsi dire che il sovraindebitamento è stato aggravato da scelte imprudenti. Il Tribunale di Treviso (31/3/2026, nota da sintesi Unijuris) ha negato l’esdebitazione a un debitore che aveva omesso in modo sistematico il pagamento delle imposte, con debito erariale prevalente, ravvisando colpa grave. Non è una regola generale, ma un segnale: la relazione dell’OCC deve spiegare perché i tributi non sono stati pagati.

Secondo rischio: gli immobili in comproprietà con altri eredi. Il liquidatore vende la tua quota, che vale meno della quota proporzionale del valore intero; l’IMU, però, l’hai sempre dovuta sulla tua quota, e quella arretrata concorre per intero. Terzo rischio: il terreno o il fabbricato di scarso valore che nessuno compra. Se la liquidazione è manifestamente non conveniente il liquidatore può rinunciare a liquidarlo (art. 272 c.2, che richiama l’art. 213 c.2-4); sul bene rinunciato i creditori possono tornare ad agire e l’IMU continua a maturare a carico tuo.

Le mosse giuste.

  1. Ricostruisci per ogni immobile e per ogni Comune la situazione IMU: anni pagati, anni accertati, anni ancora accertabili, eventuali ipoteche iscritte per la riscossione.
  2. Verifica i dati catastali e le eventuali riduzioni non applicate (immobili inagibili, comodato a parenti, terreni agricoli): un accertamento sbagliato si contesta davanti al giudice tributario, e con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto che lì si applica.
  3. Prepara per l’OCC una spiegazione documentata del perché l’IMU non è stata pagata: eredità ricevuta già in crisi, immobile non locabile, spese condominiali arretrate.
  4. Collabora con il liquidatore sulla vendita: un prezzo migliore riduce la parte di IMU arretrata che resta insoddisfatta e rafforza la tua posizione al momento dell’esdebitazione.
  5. Per il bene rinunciato dal liquidatore, programma il pagamento dell’IMU corrente o la sua cessione: è un debito nuovo, non coperto dall’esdebitazione.

I documenti che ti servono. Visure catastali di tutti gli immobili, con quote di proprietà e rendite; dichiarazione di successione e atti di provenienza per gli immobili ereditati; avvisi di accertamento IMU di ogni Comune, con le date di notifica; prove delle riduzioni spettanti (dichiarazioni di inagibilità, contratti di comodato registrati, iscrizioni come coltivatore diretto per i terreni); eventuali contratti di locazione e relativi incassi; ipoteche o fermi iscritti dai concessionari. Per la relazione dell’OCC sono utili anche le spese sostenute per gli immobili (condominio, manutenzioni straordinarie), che spiegano perché il reddito non bastava a pagare l’imposta.

Giurisprudenza dedicata. Cass. ord. n. 18882 del 10/6/2022 (IMU successiva all’apertura in prededuzione sul ricavato); Cass. SU n. 11930 del 17/5/2010 (privilegio dei tributi locali esteso all’ICI); Trib. Treviso 31/3/2026 (omesso pagamento sistematico dei tributi e colpa grave).

Se sei un artigiano o un commerciante: TARI non domestica e locali d’impresa

La tua situazione. Sei un imprenditore individuale sotto le soglie dell’impresa minore: un panificio, un’officina, un negozio di abbigliamento, un bar. Non sei soggetto alla liquidazione giudiziale e quindi, se sei sovraindebitato, la tua strada liquidatoria è la liquidazione controllata. Hai chiuso l’attività o stai per chiuderla. Con il Comune hai un debito che spesso ti sorprende per l’importo: la TARI delle utenze non domestiche è calcolata in base alla superficie e alla categoria di attività, e per alcune categorie (ristorazione, ortofrutta, banchi alimentari) è molto più alta di quella di un’abitazione. Se il laboratorio o il capannone è tuo, si aggiunge l’IMU, che per i fabbricati produttivi non ha esenzioni.

Cosa cambia per te. Per chi è nella tua posizione la differenza principale sta nella composizione dell’attivo e nella fila dei creditori. Il tuo attivo è fatto spesso di beni mobili: attrezzature, merci, automezzi, crediti verso clienti. Sono proprio i beni su cui opera il privilegio generale mobiliare del Comune. Ma prima del Comune, nella fila, ci sono di solito l’INPS per i contributi e lo Stato per IRPEF e IVA, perché il comma 4 dell’art. 2752 colloca i tributi locali «subordinatamente» a quelli statali. Il risultato pratico è che, se l’attivo è modesto e il debito erariale è alto, il Comune rischia di prendere poco o nulla, e il suo credito residuo cade con l’esdebitazione.

La regola più importante per te è questa: la TARI dei locali d’impresa continua a maturare finché detieni i locali, anche se hai chiuso l’attività; per fermarla devi presentare la dichiarazione di cessazione al Comune e restituire materialmente i locali. La TARI maturata dopo l’apertura della liquidazione non è un debito concorsuale e non viene cancellata. Se i locali restano a disposizione del liquidatore per custodire e vendere i beni, la questione di chi debba pagare la TARI di quel periodo (la procedura, in prededuzione, oppure tu) non ha una risposta scritta nella legge e va chiarita subito con il liquidatore.

Un’altra differenza riguarda la pubblicità: per l’imprenditore il decreto che dichiara l’esdebitazione è iscritto nel registro delle imprese (art. 282 c.1). Gli uffici tributi lo vedono, ed è uno strumento utile per ottenere lo sgravio dei ruoli residui.

I numeri. Esempio dimostrativo: TARI non domestica 2021-2025 su un laboratorio di 140 mq, tributo 7.236,80 €, sanzioni 2.171,04 €, interessi 410,41 €. Debiti verso l’INPS per 3.880,00 € e verso l’Erario per 9.105,60 €, entrambi privilegiati e collocati prima del Comune. L’attivo: attrezzature e furgone venduti per 9.870 € e una quota del nuovo stipendio da dipendente di 190 € al mese per 36 mesi (6.840 €). Totale 16.710 €; tolti 3.420 € di spese e compensi della procedura in prededuzione, restano 13.290 €. Pagati INPS ed Erario, al Comune restano 304,40 € su 7.647,21 € di credito privilegiato: il 3,98%. Con l’esdebitazione cadono 7.342,81 € di TARI privilegiata non soddisfatta e i 2.171,04 € di sanzioni. Se invece l’attività fosse continuata, la strada sarebbe stata diversa (vedi i casi misti).

I rischi specifici. Il rischio principale è la contestazione della colpa grave per aver finanziato l’attività con i tributi non pagati: il Tribunale di Ascoli Piceno (8/11/2024, rassegna ecnews) ha formulato un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura, valorizzando l’indebitamento prolungato verso enti pubblici. È un orientamento isolato e in tensione con la Cassazione, per cui la meritevolezza non è requisito di apertura e la condotta si valuta dopo (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025; Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026). Ma ti dice dove si concentrerà l’attenzione: sul perché, mentre l’attività era in perdita, hai continuato a lavorare senza pagare il Comune.

Secondo rischio: le condizioni dell’art. 280. Se non hai tenuto le scritture o hai venduto beni dell’impresa prima della domanda senza giustificazione, la lett. b (distrazione dell’attivo, ricostruzione del patrimonio resa gravemente difficile) può impedire l’esdebitazione. Il Tribunale di Genova, con decreto del 24/9/2026 in una liquidazione controllata, ha chiuso la procedura di una società senza esdebitazione proprio per distrazioni e contabilità assente.

Terzo rischio: i locali in affitto e il contratto pendente. Nella liquidazione controllata i contratti pendenti seguono la norma autonoma dell’art. 270 c.6: se il liquidatore non subentra e tu continui a occupare i locali, la TARI e il canone dopo l’apertura possono restare a tuo carico.

Le mosse giuste.

  1. Presenta subito la dichiarazione di cessazione della TARI per i locali che non usi più e conserva la ricevuta: ogni mese in più è debito nuovo.
  2. Fai ricostruire dal commercialista il quadro completo dei debiti tributari e contributivi per grado di privilegio: è l’unico modo per capire quanto il Comune potrà prendere.
  3. Prepara la documentazione contabile degli ultimi tre anni e spiega, nella relazione per l’OCC, le cause della crisi e la scelta di non pagare i tributi locali.
  4. Valuta prima della domanda se la continuità è possibile: con il concordato minore (art. 74) i tributi locali si possono falcidiare con il consenso o il silenzio dei creditori, e la scelta tra le due strade va fatta con i numeri.
  5. Dopo l’esdebitazione, invia al Comune e al concessionario copia del decreto iscritto nel registro delle imprese chiedendo lo sgravio.

I documenti che ti servono. Visura camerale storica dell’impresa, con data di inizio e di cessazione; bilanci o scritture contabili e dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni; denunce TARI originarie e di variazione, con le superfici dichiarate e la categoria di attività; contratto di locazione dei locali e verbale di riconsegna; estratti di ruolo dell’Agente della riscossione e posizione contributiva INPS; inventario dei beni strumentali e del magazzino al momento della chiusura. Se hai venduto beni dell’impresa negli ultimi cinque anni, prepara gli atti e la destinazione delle somme: sono atti di straordinaria amministrazione che l’OCC e il liquidatore valuteranno.

Giurisprudenza dedicata. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 e ord. n. 11603 del 28/4/2026 (meritevolezza non richiesta per aprire; la condotta si valuta per l’esdebitazione); Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024 (orientamento isolato sull’indebitamento verso enti pubblici); Trib. Genova decr. 24/9/2026 (esdebitazione negata per le condizioni dell’art. 280 lett. b).

Se sei un professionista: lo studio, l’IMU e la pubblicità del decreto

La tua situazione. Sei un avvocato, un geometra, un medico, un consulente, un agente di commercio con partita IVA. Non sei imprenditore, ma non sei nemmeno un consumatore: i debiti nati dall’attività professionale ti escludono dal piano del consumatore per quella parte. Lo studio è in affitto oppure è un immobile tuo, magari accatastato come ufficio (A/10). Hai debiti con l’Erario, con la cassa previdenziale, con le banche; con il Comune hai TARI dello studio e, se l’immobile è tuo, IMU.

Cosa cambia per te. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: puoi scegliere tra due procedure molto diverse per gli arretrati con il Comune. Se vuoi continuare l’attività, il concordato minore (art. 74 c.1) ti permette di proporre il pagamento parziale anche dei tributi locali, con un voto dei creditori in cui il silenzio vale consenso (art. 79 c.3) e il giudice può superare il dissenso dell’amministrazione finanziaria alle condizioni dell’art. 80 c.3. Se invece l’attività non è più sostenibile, la liquidazione controllata porta alla vendita dei beni e poi all’esdebitazione, con le regole comuni viste sopra.

Nel concordato minore la Cassazione (Cass. n. 14555/2026) ha chiarito che la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché le norme del concordato preventivo si applicano solo se compatibili. Il D.Lgs. 147/2026 (in vigore dal 12/8/2026) ha esteso la transazione fiscale ai tributi degli enti territoriali nelle procedure dell’impresa (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo); per il sovraindebitamento non risulta una modifica espressa. Nella liquidazione controllata, comunque, il Comune non vota: il suo credito si accerta e si paga secondo il grado, senza possibilità di bloccare la procedura.

La regola più importante per te è questa: nella liquidazione controllata IMU e TARI dello studio seguono le stesse regole del consumatore, ma il decreto di esdebitazione del professionista viene pubblicato in un’area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282 c.1). La pubblicità è un costo reputazionale da mettere in conto, e insieme una prova facilmente opponibile al Comune che continua a chiedere somme cancellate.

I numeri. Esempio dimostrativo: studio di proprietà accatastato A/10, IMU annua 1.384,00 €, non versata per il 2023, 2024 e 2025: tributo 4.152,00 €, sanzioni 1.245,60 €, interessi 196,30 €. TARI dello studio 2022-2025: tributo 1.668,40 €, sanzioni 500,52 €. Il Comune si insinua per 7.762,82 €: 6.016,70 € in privilegio (tributo IMU, interessi, tributo TARI) e 1.746,12 € in chirografo (le sanzioni). Lo studio viene venduto per 96.400 €, con un mutuo ipotecario residuo di 71.950 €. L’IMU maturata durante la procedura si paga sul ricavato (lettura analogica di Cass. 18882/2022); il residuo dopo la banca va ai creditori secondo lo stato passivo, e su quel residuo, che deriva da un immobile, il privilegio mobiliare del Comune va verificato. Se il riparto attribuisce ai chirografari il 22%, le sanzioni del Comune incassano circa 384,15 € e i restanti 1.361,97 € cadono con l’esdebitazione.

I rischi specifici. Il rischio principale, per te, è restare con la TARI e l’IMU dello studio “nuovo”: se dopo la vendita continui a esercitare in un altro locale, i tributi correnti sono tuoi e nascono dal primo giorno. Secondo rischio: i debiti verso la cassa previdenziale professionale e verso l’Erario si collocano di regola prima del Comune, e assorbono l’attivo. Terzo rischio: le sanzioni per tributi diversi da quelli cancellati. Se hai sanzioni amministrative non accessorie a un debito estinto (ad esempio per violazioni non tributarie), l’art. 278 c.7 lett. b le esclude dall’esdebitazione.

Infine c’è un rischio di scelta. Se avresti potuto conservare lo studio con un concordato minore e scegli invece la liquidazione, perdi l’immobile; se scegli il concordato minore senza risorse sufficienti, rischi il diniego dell’omologa e la conversione in liquidazione controllata su tua istanza (art. 80 c.5), con tempi più lunghi.

Le mosse giuste.

  1. Separa i debiti personali da quelli professionali: incide sulla procedura possibile e sulla relazione dell’OCC.
  2. Fai il confronto numerico tra concordato minore e liquidazione controllata considerando anche il valore dello studio e la tua capacità di reddito futura.
  3. Lo Studio Monardo affronta questo bivio con le competenze dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e con lo staff tributario che ricalcola IMU e TARI prima di proporre qualsiasi percentuale al Comune.
  4. Se scegli la liquidazione, organizza in anticipo il nuovo luogo di lavoro e iscrivi da subito la nuova utenza TARI a tuo nome, per non creare debiti nuovi nascosti.
  5. Dopo il decreto di esdebitazione, chiedi al Comune lo sgravio formale delle somme cancellate, allegando il decreto pubblicato.

I documenti che ti servono. Certificato di iscrizione all’albo e posizione presso la cassa previdenziale; dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni; visura catastale dello studio e atto di acquisto, con il contratto di mutuo se c’è ipoteca; avvisi IMU e TARI dello studio separati da quelli dell’abitazione; elenco dei crediti verso clienti ancora da incassare, che sono attivo della procedura; contratti in corso (leasing di attrezzature, locazioni) che potrebbero proseguire o sciogliersi. Se valuti il concordato minore, servono anche un piano dei flussi futuri dell’attività e la prova delle risorse con cui pagare la percentuale proposta.

Giurisprudenza dedicata. Cass. n. 14555/2026 (falcidia dei tributi nel concordato minore senza transazione fiscale); Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (concordato minore di un avvocato con cram down sul Fisco e regola della priorità relativa, fonte NT+ Diritto). Per la liquidazione controllata, le pronunce comuni a tutti i profili.

Se sei il coniuge, il convivente o il comproprietario: la solidarietà che resta

La tua situazione. Non sei tu ad aver chiesto la liquidazione controllata: l’ha chiesta tuo marito, tua moglie, il tuo compagno, tuo fratello con cui hai ereditato una casa. Vivi nella stessa abitazione o sei comproprietario di un immobile su cui gravano IMU e TARI arretrate. Ti chiedi se l’esdebitazione del tuo familiare cancelli anche la tua parte.

Cosa cambia per te. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’art. 278 c.6 CCII dice che sono salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori del debitore, nonché verso gli obbligati in via di regresso. L’esdebitazione libera solo chi l’ha ottenuta.

Per la TARI la legge istitutiva (art. 1 c.642 L. 147/2013) prevede che il tributo sia dovuto da chi possiede o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare che li occupano o tra chi li usa in comune. Se convivi con il debitore esdebitato, il Comune può chiedere a te l’intera TARI arretrata della casa comune, anche la parte che per il tuo familiare è diventata inesigibile. È la regola che sorprende di più, ed è il motivo per cui conviene pensare a una soluzione per tutta la famiglia, non per una sola persona.

Per l’IMU il meccanismo è diverso. Ogni comproprietario è soggetto passivo per la propria quota e, in linea generale, non risponde dell’IMU dovuta dagli altri sulle loro quote. L’esdebitazione del tuo comproprietario cancella la sua parte di IMU arretrata; la tua resta tua.

I numeri. Esempio dimostrativo: coppia convivente, casa in affitto intestata a entrambi, TARI 2021-2025 per 2.418,60 € di tributo e 725,58 € di sanzioni. Solo il compagno chiede la liquidazione controllata. Il Comune si insinua per l’intero e viene pagato nel riparto per 1.903,20 €. Con l’esdebitazione del compagno, il residuo di 1.240,98 € diventa inesigibile verso di lui; verso la compagna convivente, obbligata in solido, il Comune conserva il diritto di chiedere quanto non incassato. Se invece la domanda fosse stata unica per entrambi (procedura familiare, art. 66), il debito sarebbe stato regolato nelle due masse, che restano distinte (art. 66 c.3), e la liberazione avrebbe potuto riguardare entrambi.

I rischi specifici. Il rischio principale è ricevere un avviso di pagamento per la TARI dopo l’esdebitazione del familiare, magari mesi dopo, quando pensavi che la questione fosse chiusa. Secondo rischio: il comproprietario che non partecipa alla procedura e subisce la vendita della quota dell’altro, con un nuovo comproprietario estraneo. Terzo rischio: per chi è anche fideiussore del familiare (ad esempio su un finanziamento), i debiti bancari non si cancellano verso di lui, e possono sommarsi agli arretrati con il Comune.

Le mosse giuste.

  1. Chiedi all’ufficio tributi a chi è intestata l’utenza TARI e chi risulta nel nucleo che occupa i locali: è la base per capire se sei esposto.
  2. Valuta con il familiare una procedura familiare (art. 66): dopo il D.Lgs. 136/2024 la domanda di liquidazione controllata congiunta è possibile anche se uno dei familiari è incapiente, purché almeno uno abbia attivo da distribuire.
  3. Se non hai i requisiti o i debiti per una procedura tua, verifica se conviene pagare subito la tua parte di TARI corrente per evitare che il debito solidale cresca.
  4. Per l’IMU in comproprietà, verifica i versamenti sulla tua quota: nessuno te li cancellerà.
  5. Se il Comune ti chiede somme già pagate nel riparto, chiedi l’imputazione corretta allegando il piano di riparto.

I documenti che ti servono. Stato di famiglia storico, per dimostrare da quando convivi e se eri nel nucleo negli anni degli arretrati; denunce TARI della casa, con l’intestatario dell’utenza; visure catastali e atti di provenienza degli immobili in comproprietà; ricevute dei versamenti IMU fatti per la tua quota; eventuali fideiussioni firmate a favore del familiare. Se il Comune ti ha già notificato un atto per la TARI della casa comune, conservane la busta e la relata: la data di notifica conta per i termini di impugnazione davanti al giudice tributario.

Giurisprudenza dedicata. Non risultano pronunce di legittimità con estremi certi sugli effetti dell’esdebitazione verso i coobbligati per tributi locali: la regola si ricava dal testo dell’art. 278 c.6. Sulla procedura familiare, la Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026, massima Brocardi) si è occupata della forma e del reclamo del provvedimento di omologa nel piano del consumatore, non dei requisiti della procedura familiare: non va usata per sostenere la liquidazione congiunta, che si fonda direttamente sul testo vigente dell’art. 66 c.1.

Tre buste paga, tre esiti: IMU e TARI fatte di conto

Tre ipotesi dimostrative, con la stessa data di apertura della liquidazione controllata: lunedì 9 marzo 2026. Nella sentenza il termine per le domande dei creditori è fissato a venerdì 5 giugno 2026 (entro i 90 giorni dell’art. 270 c.2 lett. d). Il triennio dell’art. 282 c.1 scade venerdì 9 marzo 2029. Gli importi dei compensi e delle spese della procedura sono ipotesi, non dati di legge.

Ipotesi 1 – Dipendente in affitto, netto 1.648 € al mese, nucleo di tre persone.
Debito con il Comune: TARI 2020-2025, tributo 2.247,60 €, sanzioni 674,28 €, interessi 191,12 €. Altri debiti chirografari: 38.415,90 €. Il giudice fissa in 1.372 € la somma necessaria al mantenimento: la quota per i creditori è 276 € al mese, 9.936 € in 36 mesi. Spese e compensi in prededuzione: 2.618 €. Restano 7.318 €.
→ Il Comune è ammesso in privilegio per 2.438,72 € (tributo e interessi, nell’ipotesi che il liquidatore li collochi insieme) e viene pagato per intero, perché non ci sono crediti dello Stato privilegiati.
→ Restano 4.879,28 € per i chirografari, che valgono 39.090,18 € (sanzioni del Comune più altri debiti): percentuale 12,48%. Le sanzioni incassano 84,16 €.
→ Con l’esdebitazione cadono 590,12 € di sanzioni TARI e il residuo degli altri debiti. La TARI dal 9 marzo 2026 in poi, sulla casa in affitto, resta a carico del dipendente: va pagata ogni anno con la somma lasciata per il mantenimento.

Ipotesi 2 – Pensionato con assegno di 1.180 € e seconda casa ereditata.
La pensione è interamente necessaria al mantenimento: l’attivo è solo la seconda casa, venduta venerdì 14 maggio 2027 per 58.740 €. IMU arretrata 2021-2025: tributo 4.865,00 €, sanzioni 1.459,50 €, interessi 302,40 €. Debiti verso finanziarie: 71.480 €.
→ Sul ricavato si pagano prima le spese di vendita (2.311 €) e l’IMU maturata durante la procedura, 1.180,67 € (lettura analogica di Cass. 18882/2022). Restano 55.248,33 €; tolti 3.940 € di compensi e spese generali, 51.308,33 € da distribuire.
→ Scenario A: il privilegio mobiliare del Comune non opera sul prezzo dell’immobile. Tutti chirografari per 78.106,90 €: percentuale 65,69%. Il Comune incassa 4.353,20 € e perde 2.273,70 €, che cadono con l’esdebitazione.
→ Scenario B: il liquidatore riconosce al Comune una collocazione privilegiata anche su questo ricavato. Il Comune incassa 5.167,40 € (tributo e interessi) più il 63,26% delle sanzioni, cioè 923,27 €; perde 536,23 €. Le finanziarie scendono dal 65,69% al 63,26%.
→ Morale: la stessa IMU arretrata produce esiti diversi a seconda della collocazione nello stato passivo. È lì che si osserva e, se serve, si reclama (art. 273: 15 giorni per le osservazioni al progetto, poi reclamo).

Ipotesi 3 – Artigiano che ha chiuso il laboratorio e oggi lavora come dipendente.
TARI non domestica 2021-2025: tributo 7.236,80 €, sanzioni 2.171,04 €, interessi 410,41 €. Davanti al Comune: INPS 3.880,00 € ed Erario 9.105,60 €. Attivo: attrezzature e furgone 9.870 €, più 190 € al mese di stipendio per 36 mesi (6.840 €). Totale 16.710 €, prededuzione 3.420 €, da distribuire 13.290 €.
→ Pagati INPS ed Erario, al Comune vanno 304,40 € su 7.647,21 € privilegiati: il 3,98%. Nulla ai chirografari.
→ Con l’esdebitazione cadono 7.342,81 € di TARI e 2.171,04 € di sanzioni. Se l’artigiano non ha presentato la dichiarazione di cessazione della TARI, la tassa sui locali dal 9 marzo 2026 fino alla riconsegna è un debito nuovo e resta.

In tutti e tre i casi l’esito finale dipende dall’esdebitazione: se il tribunale la nega per colpa grave o per una delle condizioni dell’art. 280, il residuo non pagato al Comune torna esigibile, e con esso le sanzioni.

Che cosa insegnano le tre ipotesi. Primo: il Comune viene pagato bene quando l’attivo è fatto di denaro o beni mobili e davanti a lui non ci sono altri privilegiati, come nell’ipotesi 1; viene pagato poco quando lo precedono INPS ed Erario, come nell’ipotesi 3. Secondo: le sanzioni sono sempre la parte più debole del credito comunale, perché chirografarie, e sono quindi la prima a cadere con l’esdebitazione. Terzo: quando l’attivo è un immobile, la collocazione del Comune sul prezzo è il punto tecnico che fa la differenza, e va controllata nel progetto di stato passivo entro i 15 giorni. Quarto: in nessuna delle tre ipotesi l’esdebitazione tocca i tributi che maturano dopo l’apertura. Il dipendente deve pagare la TARI della casa in affitto, il pensionato quella della casa in cui vive, l’artigiano quella dei locali finché non li riconsegna. Chi lo dimentica rischia di uscire dalla procedura liberato dai vecchi debiti e già indebitato con il Comune per quelli nuovi.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Il dipendente con una seconda casa ereditata. Combina il primo e il secondo profilo. La quota di stipendio è attivo mobiliare, quindi il Comune è privilegiato su quella; la seconda casa viene venduta e l’IMU maturata nel frattempo si paga sul suo prezzo. La strategia: far confluire nella relazione dell’OCC una stima realistica dell’immobile e chiedere al giudice una somma di mantenimento che comprenda la TARI corrente della casa in cui vivi. Se l’immobile ereditato ha poco valore e rischia la rinuncia alla liquidazione, valuta con il liquidatore una vendita rapida, perché un bene rinunciato continua a generare IMU a tuo carico.

Il pensionato che vive nella casa di proprietà con il coniuge convivente. Combina il primo e il quinto profilo. Per l’abitazione principale l’IMU in genere non c’è; la TARI arretrata è dovuta in solido dal nucleo. Se solo il pensionato chiede la liquidazione, il coniuge resta esposto. La domanda familiare dell’art. 66 è la soluzione da valutare per prima: le masse restano distinte, ma il debito solidale viene regolato in entrambe e il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5).

Il professionista che è anche socio di una società di persone. Se la società (ad esempio una SNC che gestiva un’attività commerciale) ha debiti di TARI per i suoi locali, tu come socio illimitatamente responsabile ne rispondi. Nella liquidazione controllata della società, l’esdebitazione della società ha efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili (art. 278 c.5), e le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche in capo a loro (c.4). Se invece è solo il socio a chiedere la liquidazione personale, i debiti sociali entrano nel suo concorso come debiti propri, ma la società resta debitrice verso il Comune.

L’artigiano che vuole continuare. Se l’attività è sostenibile, la liquidazione controllata non è la tua strada: il concordato minore in continuità (art. 74 c.1) permette di pagare in percentuale anche TARI e IMU, con il voto dei creditori e il silenzio-assenso. Se l’attività va chiusa, la liquidazione cancella gli arretrati alla fine del triennio. Per l’impresa sotto soglia esiste anche la composizione negoziata (art. 25-quater), che dopo il D.Lgs. 147/2026 consente di proporre una transazione fiscale anche ai Comuni nelle forme dell’art. 23 c.2-bis: la compatibilità con l’impresa minore va verificata sul testo, perché l’art. 25-quater c.5 richiama le norme generali solo «in quanto compatibili».

Chi aveva una rateizzazione in corso con il Comune. Se prima della domanda avevi ottenuto dal Comune o dal concessionario un piano di rientro per IMU o TARI e lo stavi pagando, con l’apertura della liquidazione i pagamenti si fermano: il debito residuo entra nel concorso come tutti gli altri. Il Comune si insinua per la parte non ancora pagata, al netto delle rate versate, e mantiene il privilegio sul tributo. Le rate già pagate prima dell’apertura in regola con il piano, di norma, non vanno restituite, ma ciò che conta è il periodo: pagamenti consistenti fatti a ridosso della domanda, mentre gli altri creditori restavano scoperti, possono essere valutati dal liquidatore. Lo stesso vale per una definizione agevolata eventualmente deliberata dal tuo Comune per le proprie entrate: se ne hai fatto domanda e poi non hai pagato, la decadenza riporta il debito alla misura piena; se è ancora in corso, va confrontata con l’effetto finale dell’esdebitazione prima di decidere se proseguirla.

Chi riceve un accertamento dopo l’apertura. Capita spesso: la procedura si apre a marzo e a novembre arriva un avviso IMU per un anno di cinque anni prima. Il debito ha causa anteriore all’apertura, quindi è concorsuale. Il Comune può presentare una domanda tardiva, con i limiti previsti per le domande oltre il termine; se non lo fa, si applica la regola dell’art. 278 c.2 sui creditori che non hanno partecipato al concorso. Tu hai due fronti: comunicare subito l’avviso al liquidatore e valutare, nei termini, l’impugnazione davanti al giudice tributario se l’atto è viziato. Un avviso notificato dopo l’esdebitazione per un anno anteriore all’apertura, invece, riguarda un credito ormai inesigibile nei limiti visti, e va contestato con il decreto in mano.

Chi non ha nulla da liquidare. Se sei una persona fisica e non hai beni né reddito eccedente il mantenimento, la liquidazione controllata su tua domanda non si apre: serve l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3). La strada è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), concessa una sola volta, con la verifica di utilità sopravvenute per tre anni. Anche lì IMU e TARI arretrate possono essere cancellate. Resta aperta la questione se le esclusioni dell’art. 278 c.7 si applichino all’incapiente: per le sanzioni tributarie accessorie la differenza è minima, perché seguono comunque il tributo; per le sanzioni non tributarie conviene considerarle a rischio.

Chi è stato fallito in passato. Se i debiti con il Comune risalgono a un fallimento dichiarato prima del 15/7/2022, si applica la legge fallimentare e non il CCII (Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025); la Cassazione ha escluso anche la via dell’incapiente per gli stessi debiti (Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025). I debiti sorti dopo il fallimento restano un caso aperto.

Il confronto tra profili

La tabella riassume ciò che cambia per ciascun profilo. Le regole comuni (privilegio del tributo, sanzioni chirografarie, cancellazione dei debiti anteriori, debiti nuovi che restano) valgono per tutti; cambiano il tipo di tributo prevalente, il destino degli immobili e i rischi tipici. Il denominatore comune è uno: il Comune non vota nella liquidazione controllata e non può bloccarla, ma la parte non pagata cade solo se ottieni l’esdebitazione e solo per i debiti anteriori all’apertura. Ecco perché i due momenti critici sono sempre gli stessi: lo stato passivo, dove si decide quanto e con quale grado viene ammesso il Comune, e l’istanza di esdebitazione, dove si valuta la tua condotta. Guardare alla tabella ti serve per capire su quale dei due momenti concentrare l’attenzione nel tuo caso.

Aspetto Proprietario della casa in cui vive Seconde case o immobili ereditati Artigiano o commerciante Professionista Coniuge, convivente, comproprietario
Tributo prevalente TARI (IMU solo per A/1, A/8, A/9) IMU TARI non domestica, IMU sui locali propri TARI e IMU dello studio TARI della casa comune, IMU sulla propria quota
Privilegio del Comune Sul tributo, attivo mobiliare (stipendio, pensione) Sul tributo; sul prezzo degli immobili da verificare Sul tributo, dopo INPS ed Erario Sul tributo, dopo cassa ed Erario Non è parte del concorso
IMU durante la procedura Di regola assente In prededuzione sul ricavato (analogia Cass. 18882/2022) Sui locali propri, sul ricavato Sullo studio, sul ricavato Sulla propria quota, a proprio carico
Effetto dell’esdebitazione Cade il residuo TARI e sanzioni Cade il residuo IMU e sanzioni Cade il residuo, spesso quasi tutto Cade il residuo; decreto pubblicato Nessuno: art. 278 c.6
Debito che resta TARI corrente della casa IMU sui beni rinunciati TARI dei locali non disdettati TARI e IMU del nuovo studio TARI arretrata in solido
Rischio principale TARI corrente non pagata Colpa grave per omissione sistematica Colpa grave e art. 280 lett. b Scelta sbagliata tra procedure Richiesta del Comune dopo l’esdebitazione del familiare

Come leggere la tabella. Le prime tre righe dicono quanto del tuo debito con il Comune verrà pagato nella procedura: dipendono dal tipo di tributo, dalla natura dei beni e da chi ti precede nella fila. Le ultime tre dicono che cosa ti resta dopo: qui pesano le tue scelte durante i tre anni, come pagare la TARI corrente, disdire le utenze inutili, collaborare con il liquidatore e preparare una spiegazione credibile del perché i tributi non sono stati pagati. Un profilo non è migliore di un altro: il proprietario della casa ha pochi debiti con il Comune ma rischia di accumularne di nuovi; chi ha seconde case ha debiti alti ma anche beni con cui pagarli; l’artigiano vede cancellato quasi tutto, ma deve superare l’esame più severo sulla condotta; il familiare coobbligato non è nella procedura e proprio per questo rischia di più.

Le domande che valgono per tutti

Se il Comune non si insinua al passivo, il debito si cancella lo stesso? Sì, ma solo in parte. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori dello stesso grado (art. 278 c.2). Se i privilegiati di pari grado sono stati pagati al 100%, il Comune non insinuato può ancora chiedere tutto il tributo; se sono stati pagati al 30%, può chiedere il 30%. Sulla legittimità della regola è pendente una questione davanti alla Corte costituzionale, tornata in G.U. il 23/9/2026 dopo la restituzione degli atti con l’ord. 104/2026.

Che cosa succede alle cartelle per IMU e TARI affidate all’Agente della riscossione? Il credito non cambia natura: lo insinua l’Agente della riscossione per conto del Comune, con lo stesso privilegio sul tributo. Con l’esdebitazione la parte non pagata diventa inesigibile e la cartella non può più essere riscossa contro di te.

Se perdo il lavoro durante la procedura, cosa succede ai debiti con il Comune? La quota di reddito che versi ai creditori cambia, e il liquidatore può chiedere al giudice di rivedere i limiti per il mantenimento. I debiti anteriori verso il Comune restano nel concorso e cadono comunque alla fine, se ottieni l’esdebitazione. Quello che non devi lasciare indietro è la TARI corrente, che è un debito nuovo.

Il Comune può contestare la mia esdebitazione? Sì. L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni; il decreto è reclamabile entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.1 e c.3). Il Comune può sostenere che il mancato pagamento dei tributi sia frutto di colpa grave. Anche questi termini corrono in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Dopo l’esdebitazione, se il Comune mi chiede ancora gli arretrati? L’esdebitazione rende il credito inesigibile, non lo cancella dai registri del Comune in automatico. Va chiesto lo sgravio allegando il decreto; se arriva un atto di riscossione, si impugna davanti al giudice competente in base al tipo di atto, nei termini previsti. Se è un atto impugnabile davanti al giudice tributario, i termini del processo tributario restano sospesi dal 1° al 31 agosto.

Posso chiudere con il Comune una rateizzazione mentre la procedura è aperta? Per i debiti anteriori all’apertura no: pagare un solo creditore fuori dal riparto viola la parità di trattamento e, nella liquidazione, il debitore non ha più la disponibilità dei beni acquisiti alla procedura. Per i debiti nuovi, come la TARI dell’anno in corso, puoi e devi pagare alle scadenze ordinarie; se hai difficoltà, chiedi al Comune la rateizzazione prevista dal suo regolamento delle entrate, ma solo per quelle annualità.

Conviene pagare l’IMU o la TARI arretrata prima di presentare la domanda? In genere no, se la domanda è vicina: un pagamento preferenziale a un solo creditore, poco prima della procedura, può essere guardato con sospetto e sottrae risorse agli altri. Diverso è il caso del debito corrente o di somme minime necessarie per evitare un’azione esecutiva su un bene essenziale: va valutato caso per caso con chi prepara la domanda.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette (massime Brocardi, sintesi di riviste e rassegne indicate). Il principio è riformulato; per le pronunce note solo da sintesi lo indichiamo.

Regole comuni a tutti i profili

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 33729/2024 (massima Brocardi, art. 2752 c.c.). Il privilegio dei tributi locali non si estende alle sanzioni per mancato o irregolare versamento, perché la norma è eccezionale. Rilevanza: nel riparto le sanzioni IMU e TARI sono chirografarie, quindi sono la prima parte del debito verso il Comune a restare insoddisfatta e a cadere con l’esdebitazione.

  2. Cass. SU n. 11930 del 17/5/2010 (massima Brocardi). Il privilegio dell’art. 2752 c.4 si estende all’ICI, con interpretazione estensiva della «legge per la finanza locale». Rilevanza: è la base storica del privilegio riconosciuto oggi all’IMU, che dell’ICI ha preso il posto.

  3. Cass. Sez. I, ord. n. 33061 del 18/12/2025 (massima Brocardi). Con altre ordinanze del dicembre 2024, conferma la lettura estensiva della «legge per la finanza locale» riconoscendo il privilegio a un tributo regionale in sede di stato passivo. Rilevanza: rafforza la collocazione privilegiata della TARI, tributo comunale istituito con legge statale.

  4. Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (numero non disponibile; sintesi Eutekne del 25/4/2026). In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevanza: le sanzioni sugli arretrati IMU e TARI cadono insieme al tributo non pagato.

  5. Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa il 4/5/2026, depositata l’11/6/2026). Restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2, per mancata notifica ai creditori ammessi; ordinanze ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, questione di nuovo pendente. Rilevanza: riguarda direttamente il Comune che non si insinua.

Chi vive nella casa di proprietà e chi è dipendente o pensionato

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano solo per l’esdebitazione. Rilevanza: chi ha accumulato TARI arretrata non può essere respinto all’ingresso per questo motivo.

  2. Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi, caso in regime di legge fallimentare). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte fraudolente o ostruzionistiche; l’art. 280 CCII non prevede un requisito di soddisfazione minima. Rilevanza: anche se il Comune viene pagato poco, la liberazione resta possibile.

  3. Trib. Urbino 9/12/2025 (sintesi Unijuris, senza numero). Per l’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma la n. 7 per il debitore che ha pochi beni.

Chi possiede seconde case o immobili ereditati

  1. Cass. ord. n. 18882 del 10/6/2022 (sintesi Informazione Fiscale del 31/7/2022). Nel fallimento l’IMU maturata dopo la dichiarazione è una spesa specifica dell’immobile e grava in prededuzione sul ricavato della sua vendita, anche se ipotecato. Rilevanza: applicabile per analogia all’IMU che matura durante la liquidazione controllata.

  2. Trib. Treviso 31/3/2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto dell’esdebitazione. Rilevanza: avverte chi ha lasciato accumulare per anni l’IMU su beni che possedeva.

Artigiani e commercianti

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it del 20/5/2026). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la spiegazione dei tributi locali non pagati va scritta bene già nella relazione.

  2. Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024 (rassegna ecnews del 4/2/2025, senza numero). Giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura per colpa grave e malafede, valorizzando un lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: orientamento isolato, in tensione con le nn. 6 e 11, ma da conoscere.

  3. Trib. Genova, decreto 24/9/2026 (liquidazione controllata R.G. 11/2025). Chiusura della procedura di una società senza esdebitazione per distrazioni e contabilità assente (art. 280 lett. b). Rilevanza: per chi ha un’impresa, l’esdebitazione degli arretrati verso il Comune dipende anche dalla regolarità contabile.

Professionisti e alternative alla liquidazione

  1. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus del 20/5/2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale: le norme del concordato preventivo si applicano solo se compatibili. Rilevanza: per il professionista o l’artigiano che vuole continuare, IMU e TARI si possono ridurre senza liquidazione.

  2. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (fonte NT+ Diritto). Concordato minore di un avvocato omologato con cram down sul Fisco e regola della priorità relativa. Rilevanza: mostra che per un professionista la strada della continuità è praticabile anche contro il dissenso dell’amministrazione finanziaria.

Casi misti con un passato fallimentare

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale). Chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione, e non può usare la via dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: gli arretrati IMU e TARI di quel periodo non si cancellano con gli strumenti del CCII.

Sugli effetti dell’esdebitazione verso il coniuge convivente obbligato in solido per la TARI non risultano pronunce con estremi certi: la regola si ricava dall’art. 278 c.6.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo richiede attività diverse. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio:

  1. Ricostruiamo la posizione verso ogni Comune, anno per anno e immobile per immobile, separando tributo, sanzioni e interessi, e individuando chi riscuote (ufficio tributi, concessionario, Agente della riscossione).
  2. Verifichiamo decadenze e vizi degli avvisi di accertamento IMU e TARI con lo staff tributario e, dove ci sono i presupposti, predisponiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria prima del riparto.
  3. Per i proprietari della casa in cui vivono, prepariamo la richiesta al giudice perché la somma per il mantenimento comprenda la TARI corrente, così da non creare debiti nuovi.
  4. Per chi ha seconde case o immobili ereditati, analizziamo con il liquidatore la stima, la vendita e la collocazione dell’IMU maturata durante la procedura sul ricavato.
  5. Per artigiani e commercianti, curiamo la dichiarazione di cessazione delle utenze TARI e, con i commercialisti dello staff, la graduazione dei debiti tributari e contributivi.
  6. Per i professionisti, mettiamo a confronto con i numeri il concordato minore e la liquidazione controllata, prima di scegliere.
  7. Per i familiari conviventi e i comproprietari, valutiamo la procedura familiare dell’art. 66 e l’esposizione solidale per la TARI.
  8. Controlliamo il progetto di stato passivo e, se il Comune è collocato in modo errato, depositiamo le osservazioni nei 15 giorni e, se necessario, il reclamo.
  9. Prepariamo l’istanza di esdebitazione con la documentazione sulla condotta del debitore e rispondiamo alle osservazioni dei creditori, Comune compreso.
  10. Dopo il decreto chiediamo lo sgravio al Comune e al concessionario e contestiamo gli atti di riscossione su debiti divenuti inesigibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è sovraindebitato, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono il punto decisivo: significa conoscere dall’interno la relazione dell’OCC, l’attestazione sull’attivo, il lavoro del liquidatore e i passaggi che portano all’esdebitazione, cioè proprio i momenti in cui si decide la sorte di IMU e TARI. Per l’imprenditore minore che valuta la composizione negoziata entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della stessa strategia, con lo stesso difensore, dal reclamo sullo stato passivo o sull’esdebitazione fino al ricorso per cassazione. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla procedura, i secondi sui conteggi dei tributi e sulle dichiarazioni.

Il primo passo è capire il tuo profilo

IMU e TARI non pagate si cancellano con la liquidazione controllata, ma solo per la parte rimasta insoddisfatta, solo per i debiti anteriori all’apertura e solo se ottieni l’esdebitazione. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi: proprietario della casa in cui vivi, titolare di seconde case, artigiano, professionista o familiare coobbligato. Il secondo è agire secondo le tue regole: pagare la TARI corrente, chiudere le utenze inutili, controllare lo stato passivo, spiegare bene perché i tributi non sono stati pagati.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto d’incontro tra le due competenze certificate dell’Avvocato più legate al tema: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con il ruolo di fiduciario di un OCC, per la procedura e l’esdebitazione; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, per i conti con il Comune. Non promettiamo risultati: analizziamo la tua posizione e costruiamo la strategia su numeri verificati.

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