L’accomandante Di Una SAS In Liquidazione Giudiziale Ha Bisogno Dell’esdebitazione?

La risposta breve è: di regola no, perché l’accomandante non entra nella liquidazione giudiziale della società e risponde dei debiti sociali solo nei limiti della quota; ma quasi tutti gli accomandanti che finiscono davvero nei guai ci arrivano per una delle eccezioni, e quasi sempre perché le hanno sottovalutate.

L’esperienza insegna che chi è accomandante di una SAS travolta dalla crisi oscilla tra due reazioni sbagliate. La prima è il panico: “la società è in liquidazione giudiziale, quindi perderò la casa”. La seconda è la tranquillità eccessiva: “sono solo accomandante, non mi riguarda”. La verità sta nel mezzo e dipende da fatti molto concreti: che cosa hai firmato, che cosa hai fatto in azienda, quanto hai versato del conferimento, quale ruolo hai avuto negli anni.

Gli errori che vediamo ripetersi più spesso, dal più grave al più frequente, sono questi:

  1. Credere che l’esdebitazione della SAS cancelli anche le fideiussioni firmate per la società.
  2. Sottovalutare di aver gestito “di fatto” l’azienda e restare a guardare quando il curatore chiede l’estensione.
  3. Dimenticare il conferimento non versato, gli ex ruoli da accomandatario e gli altri debiti personali nati dalla SAS.
  4. Scegliere lo strumento sbagliato per i propri debiti: piano del consumatore quando non si è consumatori, liquidazione controllata quando non c’è nulla da liquidare.
  5. Lasciar scorrere i termini, contando sulla sospensione di agosto o sull’esdebitazione “automatica”.
  6. Non coordinare la propria posizione con quella della società, dell’accomandatario e dei familiari garanti.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la posizione dell’accomandante sta esattamente al confine tra due mondi. Da un lato c’è la liquidazione giudiziale della società, con il rischio di estensione e i reclami fino in Cassazione: è il terreno dell’avvocato cassazionista e dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Dall’altro c’è il sovraindebitamento personale dell’accomandante che ha garantito la società: è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo riunisce tutte e quattro queste competenze, e il caso dell’accomandante le richiede tutte.

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Prima di entrare negli errori: il quadro in un paragrafo

Nella SAS gli accomandatari rispondono dei debiti sociali in modo solidale e illimitato, mentre gli accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota (art. 2313 c.c.). Per questo l’art. 256 c.1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) estende la liquidazione giudiziale della società ai soli soci illimitatamente responsabili; l’esdebitazione della società, a sua volta, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278 c.5 CCII) ma lascia salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278 c.6). Ne segue una regola semplice: l’accomandante “puro”, che non ha firmato garanzie e non ha gestito l’azienda, non ha bisogno di nessuna esdebitazione per i debiti della SAS, perché quei debiti non li deve, salvo il conferimento ancora da versare. Tutto il resto dell’articolo riguarda i casi in cui l’accomandante non è più “puro”, e quindi l’esdebitazione (sua, non della società) diventa una questione reale.

Errore n. 1 – Pensare che l’esdebitazione della SAS liberi anche le fideiussioni dell’accomandante

L’errore

Un accomandante con il 30% delle quote ha firmato, anni fa, una fideiussione omnibus a favore della banca che finanziava la SAS. La società entra in liquidazione giudiziale. Un conoscente gli spiega che “quando la società ottiene l’esdebitazione, i debiti spariscono per tutti”. L’accomandante si convince di non dover fare nulla e ignora la prima lettera della banca.

Perché è un errore

L’esdebitazione è un beneficio personale di chi la ottiene. L’art. 278 c.1 CCII la descrive come liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Il comma 5 estende l’efficacia dell’esdebitazione della società ai soci illimitatamente responsabili, e l’accomandante non lo è. Il comma 6 è ancora più netto: sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

Quindi, anche quando la SAS ottiene l’esdebitazione, la banca resta libera di chiedere all’accomandante-fideiussore tutto ciò che non ha incassato dal riparto, nei limiti dell’importo massimo garantito indicato nella fideiussione. La garanzia è un’obbligazione propria dell’accomandante, distinta dalla sua posizione di socio. Non è la quota a esporlo: è la firma.

Le conseguenze

Chi confonde i due piani si trova di fronte a una sequenza nota: decreto ingiuntivo della banca contro il fideiussore, precetto, pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione, ipoteca giudiziale sulla casa. La conseguenza più grave è che l’accomandante arriva al pignoramento senza aver mai valutato una propria procedura di sovraindebitamento, quando invece avrebbe potuto bloccare le azioni esecutive con le misure protettive (per il piano del consumatore l’art. 70 c.4 CCII prevede, su istanza, la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di nuove azioni).

C’è poi un aspetto che si nota solo dopo. La garanzia prestata a favore della società non rende l’accomandante illimitatamente responsabile per gli altri debiti sociali. La Cassazione lo ha detto da tempo: prestare una garanzia per la società non è un atto di ingerenza nella gestione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13468 del 3/6/2010, nota da massima). Questo è un bene, perché l’esposizione resta confinata alle garanzie firmate. Ma è anche il motivo per cui molti sottovalutano il problema: “se non sono responsabile per i debiti sociali, allora non devo niente”. Non è così: si deve tutto quello che si è garantito.

Cosa fare invece

Il primo passo è un inventario delle firme, non dei debiti della società. Bisogna raccogliere tutte le fideiussioni, le lettere di patronage, i pegni, le ipoteche concesse su beni propri e le coobbligazioni (per esempio sui leasing), e per ciascuna calcolare l’esposizione reale: importo massimo garantito, quanto la banca prevede di recuperare nel riparto della liquidazione giudiziale, quanto resterà da chiedere al garante.

Poi bisogna verificare le garanzie una per una. Si controllano la data, il testo, l’eventuale importo massimo, le clausole di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e la loro conformità allo schema ABI. Su questo ultimo punto le Sezioni Unite si sono pronunciate nel 2026 (Cass. SU n. 24825/2026, pubblicata il 28/8/2026): la sola riproduzione delle clausole dello schema non comporta una nullità automatica. Ne derivano anche indicazioni su che cosa basta, nella fideiussione “a prima richiesta”, per rispettare i termini dell’art. 1957 c.c. È un esame tecnico che va fatto sul documento, non a memoria.

Solo dopo questo inventario si capisce se l’accomandante può sostenere l’esposizione con le proprie entrate. Se non può, bisogna valutare una procedura personale: piano del consumatore, liquidazione controllata con successiva esdebitazione oppure esdebitazione dell’incapiente. Ne parliamo nell’errore n. 4.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il fideiussore che paga ha diritto di regresso verso la società (artt. 1949 e 1950 c.c.). Se la SAS è in liquidazione giudiziale, quel credito di regresso non si incassa fuori dal concorso. Va fatto valere nella procedura, con le regole e i limiti del concorso. E se la società ottiene l’esdebitazione, la parte del regresso non soddisfatta nel riparto diventa a sua volta inesigibile verso la SAS. Per questo il garante che paga deve sapere fin dall’inizio che quella somma, con ogni probabilità, non tornerà indietro. La via d’uscita, se l’esposizione è insostenibile, non sta nel regresso: sta in una procedura propria.

Errore n. 2 – Aver gestito “di fatto” l’azienda e restare a guardare quando arriva la domanda di estensione

L’errore

L’accomandante è il coniuge dell’accomandatario. Negli anni ha firmato ordini ai fornitori, trattato con la banca, emesso assegni sul conto della società, perché “tanto è un’azienda di famiglia”. La SAS entra in liquidazione giudiziale. Il curatore esamina la corrispondenza e chiede al tribunale di estendere la procedura anche a lui. L’accomandante riceve la convocazione e non si presenta, convinto che la parola “accomandante” nella visura basti a proteggerlo.

Perché è un errore

Secondo l’art. 2320 c.c., l’accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale per singoli affari. Se viola il divieto, diventa illimitatamente e solidalmente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società. Da quel momento è un socio illimitatamente responsabile. L’art. 256 c.4 CCII consente al tribunale di estendere la liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza emerge dopo l’apertura. Possono chiederlo il curatore, un creditore, un socio già assoggettato alla procedura o il pubblico ministero.

Prima di disporre l’estensione, il tribunale convoca il socio ai sensi dell’art. 41 CCII (art. 256 c.3). È lì che l’accomandante può difendersi. La Cassazione ha precisato che, per l’ingerenza, basta violare il divieto di trattare affari in nome della società oppure compiere atti con influenza decisiva o rilevante sull’amministrazione. Non contano intensità e continuità, purché gli atti non siano meramente esecutivi (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17546 del 25/6/2024, nota da massima). In passato era stata ritenuta ingerenza, per esempio, l’emissione di assegni sul conto sociale firmando per la società senza prova di una delega di cassa (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23651 del 6/11/2014). Così pure la gestione esclusiva dei rapporti con un creditore sui canoni di leasing, con conseguente fallimento in estensione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16984 del 27/6/2018).

Le conseguenze

Se l’estensione viene disposta, l’accomandante diventa debitore in liquidazione giudiziale come persona: i suoi beni personali (casa, conti, quote di altri beni) entrano nella procedura e servono anche ai creditori sociali. È questa la situazione in cui l’accomandante ha davvero bisogno dell’esdebitazione: senza di essa, chiusa la procedura, i debiti sociali rimasti insoddisfatti continuerebbero a poter essere chiesti a lui. In più, l’esdebitazione richiede che non ricorrano le condizioni ostative dell’art. 280 CCII. Tra queste ci sono la distrazione dell’attivo, l’aggravamento del dissesto con difficoltà di ricostruzione del patrimonio, il ricorso abusivo al credito e l’ostacolo allo svolgimento della procedura. Il comportamento tenuto durante la procedura, quindi, pesa sul risultato finale.

C’è un altro aspetto da conoscere. La responsabilità illimitata nasce dal fatto dell’ingerenza e non cessa quando l’ingerenza finisce. Il termine annuale per l’estensione decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese del recesso o della trasformazione, non dal giorno in cui l’accomandante ha smesso di occuparsi dell’azienda (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22246 del 7/12/2012). Chi pensa “ho smesso di firmare due anni fa, quindi sono fuori tempo” si sbaglia, se nel registro delle imprese nulla è cambiato.

Cosa fare invece

Alla convocazione davanti al tribunale bisogna presentarsi con una difesa documentata. Per ogni atto contestato si dimostra se era meramente esecutivo, se era coperto da una procura speciale per un singolo affare, se rientrava nelle autorizzazioni, nei pareri o nell’attività di ispezione e sorveglianza consentite dall’atto costitutivo (art. 2320 c.2 c.c.), o se era semplice prestazione d’opera sotto la direzione degli amministratori. La giurisprudenza distingue con attenzione: la semplice presa di contatto con un’altra società per sondarne le intenzioni transattive è stata ritenuta non sufficiente (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 4498 del 23/2/2018, nota da massima). Lo stesso vale per la mera presenza dell’accomandante nel punto vendita, che non prova la cogestione (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11250 del 31/5/2016, nota da massima).

Se l’estensione viene comunque disposta, la sentenza si impugna con reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII (art. 256 c.6). Il termine è di 30 giorni e, per le parti, decorre dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio (art. 51 c.1 e c.3). Il reclamo si deposita in corte d’appello e contro la sentenza della corte si può ricorrere in Cassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 51 c.13).

Il dettaglio che pochi conoscono

L’accomandante con una procura institoria che compie atti di gestione assume responsabilità illimitata e può essere coinvolto nella procedura in estensione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5069 del 28/2/2017). La procura non lo protegge se è “generale” nella sostanza. La Cassazione ha chiarito che il “singolo affare” della procura speciale non può essere un’intera categoria di operazioni (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2854 del 17/3/1998, nota da massima). Molte procure firmate “per comodità” dal commercialista o in banca sono, a una lettura attenta, procure generali travestite. Vanno lette prima che le legga il curatore.

Errore n. 3 – Dimenticare il conferimento non versato, gli ex ruoli e i debiti personali nati dalla SAS

L’errore

Al momento della costituzione l’accomandante aveva sottoscritto una quota di 25.000 euro e ne aveva versati 9.500, “il resto quando servirà”. Qualche anno prima della crisi era stato accomandatario e aveva poi scambiato il ruolo con il fratello. Ora pensa: “La società è in liquidazione giudiziale, io sono accomandante, quindi non mi chiederanno nulla”.

Perché è un errore

La responsabilità limitata dell’accomandante significa che risponde nei limiti della quota (art. 2313 c.c.). Non significa che la quota sottoscritta e non versata si cancelli. Il conferimento ancora dovuto è un credito della società, e nella liquidazione giudiziale il curatore lo fa valere per acquisirlo all’attivo. In questo caso l’accomandante resta esposto per i 15.500 euro non versati, anche senza aver firmato nessuna garanzia.

Il passaggio da accomandatario ad accomandante, poi, non cancella il passato. L’art. 256 c.2 CCII stabilisce che l’estensione non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità di pubblicità. L’insolvenza della società deve riguardare, in tutto o in parte, debiti esistenti alla data della cessazione. Se il cambio di ruolo è avvenuto da meno di un anno, oppure non è stato iscritto correttamente nel registro delle imprese, l’ex accomandatario può essere coinvolto nella procedura come socio illimitatamente responsabile. Per la Cassazione il termine decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese della vicenda che fa venir meno la responsabilità (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5069 del 28/2/2017).

Infine, la SAS produce per l’accomandante debiti che non sono “della società”. Il reddito della società di persone è imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili (art. 5 TUIR). L’IRPEF su quei redditi, e le eventuali somme richieste dopo un accertamento sulla società che si riflette sul socio, sono debiti personali dell’accomandante. Nessuna esdebitazione della SAS li tocca.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è scoprire tardi di essere debitore della procedura, del Fisco o dei creditori sociali per ragioni che non dipendono dall’ingerenza, ma da carte firmate o da ruoli passati. Il curatore chiede il residuo del conferimento. L’Agenzia delle Entrate notifica avvisi sui redditi imputati per trasparenza. E se l’ex ruolo di accomandatario rientra nell’anno, si apre anche il rischio dell’estensione.

Va aggiunta una precisazione che rassicura: secondo l’art. 2321 c.c. gli accomandanti non sono tenuti a restituire gli utili riscossi in buona fede secondo un bilancio regolarmente approvato. Il punto decisivo è la buona fede e la regolarità del bilancio. Se i bilanci erano gonfiati e l’accomandante lo sapeva, la tutela viene meno.

Cosa fare invece

Serve una verifica storica della propria posizione nella SAS, documento per documento: atto costitutivo e modifiche, visure storiche, prove dei versamenti del conferimento, bilanci ricevuti, dichiarazioni dei redditi con i redditi di partecipazione, eventuali avvisi fiscali. Il diritto di ricevere ogni anno il bilancio e di consultare i libri (art. 2320 c.3 c.c.) è utile anche adesso. La Cassazione ha precisato che la comunicazione dei bilanci agli accomandanti è un obbligo dell’amministratore anche senza richiesta (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26071 del 5/9/2022, nota da massima). Se l’accomandatario non ha mai consegnato i bilanci, questo fatto conta nella ricostruzione della buona fede.

Per il conferimento non versato conviene prendere l’iniziativa. Si verifica l’importo esatto e si valuta con il curatore un pagamento, anche dilazionato, prima che parta un’azione. Per i debiti fiscali personali si verifica se rientrano tra quelli che una procedura di sovraindebitamento personale può trattare.

Il dettaglio che pochi conoscono

Se la SAS non è mai stata iscritta nel registro delle imprese (società irregolare), la limitazione di responsabilità dell’accomandante non è opponibile ai terzi. Per la Cassazione, in mancanza di iscrizione, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci non può essere limitata. L’estensione della procedura è quindi possibile anche verso chi, sulla carta, era accomandante. La Corte ha cassato una decisione che l’aveva negata sulla base di un contratto sociale non pubblicizzato (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7/11/2024, nota da massima). Un secondo rischio meno noto riguarda il nome nella ragione sociale. Secondo l’art. 2314 c.2 c.c., l’accomandante che consente che il suo nome vi compaia risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari. È una verifica che si fa in un minuto con la visura e che molti non fanno mai.

Errore n. 4 – Scegliere lo strumento sbagliato per i propri debiti

L’errore

L’accomandante ha 140.000 euro di esposizione per fideiussioni bancarie a favore della SAS, uno stipendio da dipendente e nessun immobile. Si rivolge a un OCC e chiede un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, perché “è la procedura più conveniente”. Oppure, all’opposto, chiede la liquidazione controllata dei propri beni pur non avendo nulla da liquidare, perché ha letto che “dopo tre anni arriva l’esdebitazione”.

Perché è un errore

L’accomandante che non è stato coinvolto nella liquidazione giudiziale della società non è assoggettabile a quella procedura, salvo che sia a sua volta imprenditore commerciale sopra le soglie. Rientra quindi nel sovraindebitamento (art. 2 c.1 lett. c CCII). Tra gli strumenti del sovraindebitamento, però, ciascuno ha presupposti propri.

Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è riservato al consumatore. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 2 c.1 lett. e) definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in tale qualità. La Cassazione, in una pronuncia recente, ha escluso che l’inciso “anche se socia” estenda in automatico la qualifica a tutti i soci. La qualifica di consumatore va negata al fideiussore di una società commerciale quando esiste un collegamento funzionale con la società: una partecipazione non trascurabile al capitale, oppure cariche amministrative, anche cessate poco prima della garanzia. La natura dell’obbligazione si valuta al momento in cui la fideiussione è stata assunta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746 dell’11/11/2025, nota da sintesi). Nel caso deciso la debitrice era socia di maggioranza di due SRL ed ex amministratrice: la Corte ha confermato la revoca dell’omologa.

La liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268 c.3 CCII). Già prima del correttivo il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile la liquidazione controllata chiesta da un socio accomandatario fallito in estensione, disoccupato e senza beni, perché la procedura avrebbe prodotto solo costi senza vantaggio per i creditori. Il tribunale aveva indicato come strada possibile l’esdebitazione dell’incapiente (Trib. Milano, 7/8/2024, nota da sintesi). Oggi la regola dell’attestazione è scritta nella norma.

Le conseguenze

Con lo strumento sbagliato si perdono mesi, si sostengono i costi della procedura (compenso dell’OCC, spese) e, nel caso peggiore, si ottiene un’omologa che poi viene revocata, come nel caso deciso dalla Cassazione nel 2025. L’errore più grave è presentare un piano del consumatore fondato su una qualifica che il giudice, o il creditore in reclamo, può contestare: se la qualifica cade, cade tutto, anche dopo l’omologa. Nel frattempo le misure protettive perdono efficacia e i creditori riprendono le azioni esecutive.

Cosa fare invece

La scelta dello strumento si fa dopo una diagnosi su tre domande. Primo: l’accomandante è consumatore rispetto a quelle garanzie, tenuto conto della sua quota e del fatto che per legge non amministrava? Secondo: ha attivo da liquidare (casa, quote, crediti, azioni giudiziarie)? Terzo: ha un reddito che, dedotte le spese di produzione e quanto serve al mantenimento della famiglia, supera la soglia dell’art. 283 c.2 CCII?

È esattamente il punto in cui servono le competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo esercita come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: leggere la posizione dell’accomandante con gli occhi con cui la leggerà l’OCC, e poi il giudice, prima di depositare.

Per l’accomandante il quadro della diagnosi si presenta spesso in modo particolare. L’accomandante, per definizione, non poteva amministrare, quindi uno degli indici di collegamento funzionale indicati dalla Cassazione (le cariche amministrative) di regola manca. Resta da valutare l’entità della partecipazione. Un accomandante al 5% che ha firmato la fideiussione su richiesta della banca è in una posizione molto diversa da un accomandante al 49%. È una lettura da costruire sul singolo caso: la Cassazione ha indicato gli indici, ma non ha deciso il caso specifico dell’accomandante.

Se la qualifica di consumatore è dubbia, gli strumenti alternativi sono:
– il concordato minore, che per chi non prosegue un’attività richiede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2 CCII);
– la liquidazione controllata, se c’è attivo, con esdebitazione alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1);
– l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), se non c’è alcuna utilità da offrire.

Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, nota da massima). La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento resta però un requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, nota da sintesi).

Il dettaglio che pochi conoscono

L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta nella vita (art. 283 c.1). Inoltre, nei tre anni successivi al decreto, i creditori possono agire sulle utilità sopravvenute che consentano un utile soddisfacimento, se l’OCC le accerta e il giudice lo autorizza (art. 283 c.9). Il testo vigente non contiene più la soglia del 10% che compariva nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024. Un accomandante di 45 anni con prospettive di reddito in crescita deve quindi chiedersi se convenga “bruciare” ora l’unica occasione, o se sia preferibile un piano con un pagamento parziale. Non è una scelta da fare in base alla procedura che sembra più rapida.

Errore n. 5 – Lasciar scorrere i termini, contando su agosto o sull’esdebitazione “automatica”

L’errore

L’accomandante coinvolto in estensione riceve la notifica della sentenza il 5 agosto. Pensa che “ad agosto i termini sono sospesi” e rinvia tutto a settembre. Oppure, già in liquidazione, è convinto che l’esdebitazione arrivi da sola a fine procedura e non deposita alcuna istanza.

Perché è un errore

L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. I termini della liquidazione giudiziale, dell’estensione, dell’esdebitazione e delle procedure di sovraindebitamento corrono anche in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 vale nel processo civile di cognizione, in quello tributario e in quello amministrativo. Non si applica nemmeno alle esecuzioni e alle opposizioni esecutive. Chi riceve la sentenza di estensione il 5 agosto e conta 30 giorni ha tempo fino al 4 settembre, non fino a ottobre.

Quanto all’esdebitazione nella liquidazione giudiziale, l’art. 281 c.1 CCII stabilisce che il tribunale provvede su istanza del debitore. Lo fa contestualmente alla chiusura della procedura oppure, secondo il c.2, quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura. L’istanza è comunicata dal curatore ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per le osservazioni. Il decreto è reclamabile entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124 (art. 281 c.4). Nella liquidazione controllata, invece, l’esdebitazione è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282 c.1), ma anche lì serve un decreto motivato.

Le conseguenze

Il termine di reclamo contro la sentenza di estensione è decadenziale: se scade, la sentenza diventa definitiva e l’accomandante resta in liquidazione giudiziale come socio illimitatamente responsabile, con tutto il suo patrimonio a disposizione dei creditori sociali. Sull’esdebitazione, il ritardo nel depositare l’istanza crea un problema diverso. Con la sentenza n. 74/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sull’art. 281 c.1. Ha chiarito che la “contestualità” con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale: un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine. È una soluzione che aiuta chi deposita a ridosso della chiusura. Non autorizza a dimenticarsene per anni.

Cosa fare invece

Ogni notifica va annotata con la sua scadenza calcolata senza sospensione feriale. Il reclamo contro l’estensione va preparato subito, e l’istanza di esdebitazione va depositata appena maturano i tre anni dall’apertura o appena il curatore annuncia la chiusura. Se la liquidazione della SAS è stata aperta il 14 gennaio 2025, i tre anni maturano il 14 gennaio 2028. Da quel giorno si può chiedere l’esdebitazione anche a procedura ancora aperta. Restano salvi i giudizi in corso e le operazioni di liquidazione: se da questi deriva un maggior riparto, l’esdebitazione vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281 c.5 e c.6).

Il dettaglio che pochi conoscono

Se la società era stata dichiarata fallita prima del 15 luglio 2022, con la vecchia legge fallimentare, non si applica il CCII. La Cassazione ha stabilito che la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili, anche se proposta dopo l’entrata in vigore del Codice, resta regolata dalla legge fallimentare per effetto dell’art. 390 CCII (Cass. n. 24247/2025, nota da massima). Ha inoltre chiarito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta soggetta alla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025, nota da massima). E chi è stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione non può poi chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025). Prima di ogni mossa, quindi, bisogna controllare la data della sentenza che ha aperto la procedura della società: da quella data dipende quale legge si applica.

Errore n. 6 – Non coordinare la propria posizione con quella della società, dell’accomandatario e dei familiari

L’errore

Nella SAS di famiglia l’accomandatario è il marito, ora in liquidazione giudiziale insieme alla società. L’accomandante è la moglie, fideiussore della banca come il figlio maggiorenne. Ognuno si muove per conto proprio: il marito tratta con il curatore, la moglie si rivolge a un OCC, il figlio aspetta. Nessuno sa che cosa stanno facendo gli altri.

Perché è un errore

Le posizioni sono collegate in molti modi. L’esdebitazione della società vale per l’accomandatario (art. 278 c.5), ma le sue condizioni (art. 280) si verificano sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti (art. 278 c.4). Una condotta scorretta dell’accomandatario durante la procedura può quindi pesare sul beneficio della società. I familiari garanti, invece, restano esposti per intero (art. 278 c.6). E i loro debiti nascono dalla stessa crisi.

Per questi casi l’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Le masse attive e passive restano distinte (c.3) e il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (c.5). Dopo il D.Lgs. 136/2024 la domanda congiunta di liquidazione controllata è ammessa anche se uno dei familiari è incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire (art. 66 c.1).

Le conseguenze

Procedure separate e non coordinate costano di più, rischiano di avere esiti contraddittori e lasciano spazio ai creditori. La banca può concentrarsi sul familiare con più beni, mentre gli altri sono ancora fermi. L’errore più costoso è che il familiare con attivo si muova da solo, lasciando l’altro incapiente senza la possibilità di agganciarsi alla procedura congiunta che la legge oggi consente.

Il caso della SAS in liquidazione giudiziale ha però una particolarità. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16/1/2026 (R.G. 142/2025, nota da sintesi), ha aperto la liquidazione controllata di una SAS e dei suoi due soci coniugi conviventi, compreso l’accomandante, valorizzando l’origine comune del sovraindebitamento ai sensi dell’art. 66. Quella SAS però era sotto le soglie e quindi in liquidazione controllata. Quando la società e l’accomandatario sono in liquidazione giudiziale, non possono confluire in una procedura familiare di sovraindebitamento. La domanda congiunta può riunire l’accomandante e gli altri familiari garanti, non la società.

Cosa fare invece

Bisogna costruire una strategia di famiglia, con una sola regia. Si mappa chi è in liquidazione giudiziale (società ed eventuali soci in estensione), chi è fuori ma esposto per garanzie (accomandante, familiari) e quale strumento serve a ciascuno. Poi si valuta se una domanda unica ai sensi dell’art. 66 riduce costi e rischi. Nella procedura della società si collabora con il curatore, perché la condotta dell’accomandatario incide sulle condizioni dell’art. 280. Nelle procedure personali si curano la coerenza dei dati e la tempistica.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella procedura del socio illimitatamente responsabile coinvolto in estensione concorrono anche i creditori della società, non solo i creditori personali. Lo ha ricordato la Cassazione, in regime di legge fallimentare, in un caso di socio di SNC fallito in estensione (Cass. civ., ord. n. 15359 del 31/5/2023, letta in riproduzione web). Per l’accomandante coinvolto in estensione questo significa che la sua casa serve a pagare anche i fornitori della società. E significa che la sua esdebitazione personale riguarda tutti questi debiti insieme. Il tema dell’efficacia dell’esdebitazione della società verso il socio in estensione, e della necessità che il socio presenti una propria istanza, non ha ancora una giurisprudenza CCII consolidata. Per prudenza conviene presentare l’istanza in entrambe le procedure.

Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare da accomandante

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati verosimili. Non sono casi reali né esiti garantiti: servono a mostrare l’ordine di grandezza del costo di ciascun errore. In tutte e tre la SAS è in liquidazione giudiziale, con un passivo accertato di 642.930 €.

Ipotesi 1 – La fideiussione dimenticata (errore n. 1 e n. 3)

Dati di partenza:
– Accomandante con quota sottoscritta di 25.000 €, versati 9.500 €.
– Fideiussione omnibus a favore della banca, importo massimo garantito 200.000 €.
– Credito chirografario della banca ammesso al passivo della SAS: 187.460 €.
– Riparto finale previsto per i chirografari: 11%.
– Stipendio netto dell’accomandante: 1.940 € al mese per 13 mensilità, cioè 25.220 € l’anno. Nessun immobile.

Sviluppo:
– La banca incassa nel riparto 187.460 × 11% = 20.620,60 €.
– Restano 187.460 − 20.620,60 = 166.839,40 €, che la banca può chiedere all’accomandante come fideiussore, perché l’esdebitazione della SAS non lo libera (art. 278 c.6 CCII). La somma è entro il massimale di 200.000 €.
– Il curatore chiede inoltre il conferimento non versato: 25.000 − 9.500 = 15.500 €.

Esito con l’errore. L’accomandante convinto che “con l’esdebitazione della società sparisce tutto” non fa nulla. Arrivano il decreto ingiuntivo e il pignoramento di una quota dello stipendio nei limiti di legge. A quel ritmo il debito di oltre 166.000 €, con gli interessi, lo accompagna per il resto della vita lavorativa. Esito senza l’errore: l’inventario delle garanzie fatto subito consente di valutare in tempo un piano del consumatore (se la qualifica regge, vedi l’errore n. 4) o una liquidazione controllata. Quest’ultima darebbe accesso all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), con le misure e i divieti che bloccano le azioni individuali.

Ipotesi 2 – L’ingerenza e il termine di reclamo (errore n. 2 e n. 5)

Dati di partenza:
– Stessa SAS e stesso passivo.
– L’accomandante possiede la casa in cui vive (valore stimato 231.000 €) e un conto con 18.400 €.
– Ha firmato per anni ordini e assegni sul conto sociale.
– Il curatore chiede l’estensione; la sentenza che la dispone è notificata il 13 ottobre 2026 (martedì).

Sviluppo:
– Il reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII va depositato entro 30 giorni dalla notificazione, cioè entro il 12 novembre 2026 (giovedì).
– Se il reclamo non viene proposto, l’estensione diventa definitiva. Casa e conto, per un valore di 249.400 €, entrano nella procedura personale dell’accomandante, nella quale concorrono anche i creditori sociali.
– Chiusa la procedura, oppure decorsi tre anni dall’apertura, l’accomandante deve chiedere l’esdebitazione (art. 281). La ottiene solo se non ricorrono le condizioni ostative dell’art. 280.

Esito a confronto. Senza ingerenza, l’esposizione dell’accomandante nei confronti della società si ferma al conferimento non versato (15.500 € nell’ipotesi 1, zero se versato). Con ingerenza accertata ed estensione definitiva, l’esposizione diventa potenzialmente l’intero passivo sociale non soddisfatto, e la casa viene venduta. La differenza tra i due scenari si gioca in larga parte nell’udienza di convocazione (art. 256 c.3) e nei 30 giorni del reclamo.

Variante agosto. Se la stessa sentenza fosse notificata il 5 agosto 2026 (mercoledì), il termine scadrebbe il 4 settembre 2026 (venerdì). L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale, quindi chi contasse anche i 31 giorni di agosto arriverebbe in ritardo di un mese.

Ipotesi 3 – Lo strumento sbagliato (errore n. 4)

Dati di partenza:
– Accomandante pensionata con quota del 4%, mai coinvolta nella gestione.
– Nucleo familiare di due persone, con il coniuge senza reddito.
– Pensione annua netta: 13.420 €.
– Debito residuo da fideiussione a favore della SAS: 96.380 €.
– Nessun immobile e nessun bene di valore.

Sviluppo:
– La soglia dell’art. 283 c.2 CCII si calcola come assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (1,57 per due componenti). Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, importo provvisorio) il risultato è 16.723,14 €.
– Sul modo di confrontare il reddito con la soglia esistono due letture del comma 2: confrontare la soglia con il reddito dopo aver dedotto le spese di produzione e quelle reali di mantenimento, oppure usare la soglia come misura del mantenimento. Qui il reddito di 13.420 € è già sotto la soglia prima di qualsiasi deduzione, quindi il presupposto ricorre in entrambe le letture.
– Una liquidazione controllata chiesta da lei non si aprirebbe, perché l’OCC non potrebbe attestare attivo da distribuire (art. 268 c.3).

Esito. La strada coerente è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), con i compensi dell’OCC ridotti della metà (c.6). Restano due condizioni: la meritevolezza e la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nei tre anni successivi al decreto. Insistere su una liquidazione controllata significherebbe solo costi e un decreto di inammissibilità. Il piano del consumatore resterebbe possibile in astratto, grazie alla quota minima e all’assenza di gestione, ma non avrebbe senso economico senza risorse da offrire.

La mappa degli errori

Gli errori dell’accomandante non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono anni prima della crisi, quando si firma una garanzia o si accetta di “dare una mano” in azienda. Altri si consumano nei pochi giorni tra una notifica e una scadenza. Altri ancora maturano lentamente, quando si sceglie una procedura senza diagnosi o si lascia che ogni familiare vada per conto proprio. La tabella che segue li colloca nel tempo e indica se, una volta commessi, si può ancora rimediare. “Sì” significa che esiste un rimedio pieno, “parziale” che si può limitare il danno ma non annullarlo, “no” che la preclusione, di regola, è definitiva. La colonna del rimedio va letta insieme alla sezione successiva sui rimedi possibili dopo l’errore. Un’avvertenza: la tabella descrive la regola generale, ma la stessa condotta può avere peso diverso a seconda dei documenti. Una firma su un ordine può essere un atto esecutivo o un atto gestorio, una quota del 10% può essere o non essere “non trascurabile”. Per questo la mappa serve a orientarsi, non a decidere da soli.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Credere che l’esdebitazione della SAS liberi le fideiussioni Dopo l’apertura della liquidazione, quando si decide di “aspettare” Esecuzioni personali per il residuo garantito (art. 278 c.6) Sì: procedura personale di sovraindebitamento anche con esecuzioni in corso
Ingerenza nella gestione e difesa assente alla convocazione Negli anni di attività; poi all’udienza dell’art. 256 c.3 Estensione della liquidazione giudiziale al patrimonio personale Parziale: reclamo ex art. 51 entro 30 giorni; dopo, solo esdebitazione
Dimenticare conferimento residuo, ex ruolo, debiti fiscali personali Alla costituzione, al cambio di ruolo, nelle dichiarazioni dei redditi Richieste del curatore e del Fisco; rischio di estensione entro l’anno Parziale: accordo con il curatore, verifiche sulla pubblicità del cambio di ruolo
Strumento di sovraindebitamento sbagliato Al deposito della domanda Inammissibilità, revoca dell’omologa, perdita delle misure protettive Sì, se si reagisce: reclamo o nuova domanda con lo strumento corretto
Termini persi contando su agosto Dopo ogni notifica Sentenza di estensione definitiva; reclamo inammissibile No, per il reclamo scaduto; restano gli strumenti successivi
Nessun coordinamento familiare Durante tutta la crisi Costi doppi, esiti incoerenti, familiare incapiente lasciato fuori Sì: domanda congiunta ex art. 66 finché le procedure non sono già definite

La checklist preventiva dell’accomandante

Prima di decidere qualunque cosa, e comunque appena ricevi notizia della liquidazione giudiziale della SAS, verifica di aver fatto ciascuna di queste cose. È un elenco da stampare e spuntare.

  • [ ] Ho estratto la visura storica della SAS e controllato da quando sono accomandante, se lo sono sempre stato e se il mio nome compare nella ragione sociale (art. 2314 c.2 c.c.).
  • [ ] Ho verificato che la SAS fosse regolarmente iscritta nel registro delle imprese, perché senza iscrizione la limitazione di responsabilità non è opponibile ai terzi.
  • [ ] Ho controllato la data della sentenza che ha aperto la procedura della società: prima o dopo il 15 luglio 2022, perché da questo dipende se si applica la legge fallimentare o il CCII.
  • [ ] Ho raccolto le prove del versamento del conferimento e calcolato l’eventuale residuo che il curatore può chiedermi.
  • [ ] Ho fatto l’elenco di tutte le garanzie che ho firmato (fideiussioni, coobbligazioni nei leasing, ipoteche e pegni su beni miei) con importo massimo e banca beneficiaria.
  • [ ] Ho chiesto alla banca o al curatore una stima del riparto per capire quanto resterà da chiedere a me come garante.
  • [ ] Ho ricostruito, con documenti, ogni atto che ho compiuto in azienda: firme, ordini, assegni, e-mail a clienti e fornitori, procure ricevute, distinguendo gli atti esecutivi da quelli gestori.
  • [ ] Ho letto le procure che mi sono state rilasciate, per capire se sono davvero speciali per singoli affari o generali nella sostanza.
  • [ ] Ho segnato in agenda ogni scadenza calcolata senza sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII): convocazione, reclamo, osservazioni, istanze.
  • [ ] Ho verificato le mie dichiarazioni dei redditi con i redditi di partecipazione imputati per trasparenza ed eventuali avvisi fiscali personali.
  • [ ] Ho calcolato il mio reddito rispetto alla soglia dell’art. 283 c.2 e censito i beni che potrei mettere a disposizione, per capire quale strumento personale è coerente.
  • [ ] Ho parlato con gli altri familiari garanti per valutare se una domanda unica ai sensi dell’art. 66 CCII conviene a tutti.

Se anche una sola casella resta vuota, la decisione su “devo chiedere l’esdebitazione oppure no” è presa al buio.

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che, nella posizione dell’accomandante, gli errori irreparabili sono pochi. Quasi sempre c’è ancora una strada, purché la si imbocchi in fretta.

Se hai ignorato le fideiussioni e la banca ha già avviato il pignoramento, la via d’uscita resta aperta. Una procedura di sovraindebitamento personale si può chiedere anche in pendenza di esecuzioni. Nel piano del consumatore il giudice, su istanza, può sospendere le procedure esecutive che pregiudicano la fattibilità del piano e vietarne di nuove (art. 70 c.4 CCII). Nella liquidazione controllata l’art. 270 c.5 richiama, in quanto compatibili, le regole della liquidazione giudiziale sul divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 150). Con l’apertura, quindi, il creditore non può proseguire da solo. Il pignoramento già subito non si cancella all’indietro, ma da quel momento la gestione passa nel concorso.

Se l’estensione è stata disposta e sei ancora nei 30 giorni, il reclamo ex art. 51 CCII è la via d’uscita principale. In reclamo si possono far valere l’assenza di atti gestori, la natura esecutiva degli atti, la procura speciale, il decorso dell’anno dall’iscrizione della cessazione della responsabilità illimitata. La corte d’appello assume i mezzi di prova necessari (art. 51 c.10). Contro la sua sentenza è ammesso il ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 51 c.13). Se il termine è scaduto, l’estensione non si rimette in discussione: da quel momento la via d’uscita diventa l’esdebitazione personale. Bisogna quindi tenere una condotta impeccabile nella procedura, collaborando con il curatore e fornendo tutte le informazioni e i documenti (art. 280 c.1 lett. c). La domanda va presentata appena possibile.

Se hai depositato il piano del consumatore e il giudice lo ha dichiarato inammissibile, il decreto è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.1 CCII). Ma in sede di reclamo piano e proposta non si possono modificare. Spesso è più utile una nuova domanda con lo strumento corretto. Se l’omologa è stata revocata, l’art. 73 consente l’apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore, se ne ricorrono le condizioni. La revoca, quindi, non chiude la porta: la sposta su un’altra procedura.

Se la liquidazione controllata è stata dichiarata inammissibile per mancanza di attivo, la via d’uscita è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), con i suoi presupposti e i suoi limiti. Se a essere respinta è la domanda di esdebitazione dell’incapiente senza contraddittorio, la Cassazione ha osservato che la domanda può essere riproposta: per questo ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025).

Se l’esdebitazione ti è stata negata nella liquidazione giudiziale o controllata, il reclamo va proposto entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 281 c.4; art. 282 c.3). Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti sull’esdebitazione esiste un contrasto tra Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. Va valutato caso per caso con un difensore abilitato davanti alla Corte.

Quando la preclusione è definitiva? In tre casi: quando è scaduto il termine per il reclamo contro l’estensione; quando hai già ottenuto l’esdebitazione due volte (art. 280 c.1 lett. e), oppure nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per la nuova esdebitazione (lett. d); quando hai già usato l’unica esdebitazione dell’incapiente. Negli altri casi un margine c’è quasi sempre.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Sono solo accomandante e non ho firmato nessuna garanzia: devo chiedere l’esdebitazione?”
No. Se la SAS era regolarmente iscritta, il tuo nome non è nella ragione sociale e non hai compiuto atti di gestione, rispondi dei debiti sociali solo nei limiti della quota (art. 2313 c.c.). Il curatore può chiederti il conferimento non ancora versato. Non c’è un debito residuo da cui liberarti, quindi non c’è un’esdebitazione da chiedere. Restano invece i tuoi debiti personali, compresi quelli fiscali sui redditi della SAS imputati per trasparenza.

“Ho firmato qualche ordine ai fornitori quando mio marito era in ospedale: sono diventato socio illimitato?”
Dipende dalla natura degli atti e dal modo in cui li hai compiuti. Per la Cassazione basta trattare affari in nome della società, oppure compiere atti con influenza rilevante sull’amministrazione. Non conta la continuità, ma restano fuori gli atti meramente esecutivi (Cass. 17546/2024). Una procura speciale per quei singoli affari ti avrebbe protetto. Se non c’era, la valutazione si fa sui documenti, ed è proprio all’udienza di convocazione che va fatta.

“Mi hanno notificato l’estensione a inizio agosto e ho aspettato settembre: è finita?”
Se i 30 giorni sono passati, il reclamo non è più proponibile, perché nei procedimenti del CCII la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1). È finita la possibilità di contestare l’estensione, non la possibilità di uscirne. Da questo momento la tua strada è l’esdebitazione nella procedura personale (art. 281), che va preparata con cura fin da subito.

“La società otterrà l’esdebitazione: la banca può ancora chiedermi la fideiussione?”
Sì. L’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso i fideiussori. L’esdebitazione della SAS si estende ai soci illimitatamente responsabili (c.5), non ai garanti. Per liberarti dovrai valutare una tua procedura.

“Sono accomandante con il 40% delle quote e ho garantito la banca: posso fare il piano del consumatore?”
È un caso di confine. La Cassazione nega la qualifica di consumatore al fideiussore che ha un collegamento funzionale con la società, come una partecipazione non trascurabile o cariche amministrative (Cass. 29746/2025). Tu non potevi amministrare, ma una quota del 40% è un indice pesante. Prima di depositare bisogna valutare se la qualifica regge. Se è dubbia, conviene impostare la domanda su uno strumento che non la richiede.

“Ho già versato tutto il conferimento e ho ricevuto utili negli anni passati: il curatore può chiedermeli indietro?”
Per gli utili, l’art. 2321 c.c. esclude la restituzione di quelli riscossi in buona fede secondo un bilancio regolarmente approvato. Il curatore, quindi, dovrebbe dimostrare che il bilancio non era regolare o che tu non eri in buona fede, per esempio perché sapevi che i conti erano alterati. Conservare i bilanci ricevuti e le comunicazioni dell’accomandatario serve proprio a questo. Se il conferimento è stato versato per intero e gli utili sono stati percepiti in buona fede, nei confronti della procedura della società non hai debiti da cui liberarti.

“Un creditore della società non si è insinuato al passivo: l’esdebitazione vale anche contro di lui?”
Secondo l’art. 278 c.2 CCII, verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. La regola è oggetto di una questione di legittimità costituzionale. Con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Ad oggi la regola è vigente.

Gli errori davanti ai giudici

Ecco che cosa è successo, nelle aule di giustizia, a chi ha commesso gli errori descritti, o a chi li ha evitati. Per ogni pronuncia indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per l’accomandante. Quando la pronuncia è nota solo da massima o da sintesi giornalistica, lo segnaliamo.

Sull’ingerenza dell’accomandante (errore n. 2)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17546 del 25/6/2024 (massima). Per perdere la responsabilità limitata basta violare il divieto di trattare affari in nome della società, oppure compiere atti con influenza decisiva o rilevante sull’amministrazione; non contano intensità e continuità, purché gli atti non siano solo esecutivi. Rilevanza: chi ha “dato una mano” anche poche volte, ma su atti gestori, è esposto all’estensione.

  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16984 del 27/6/2018 (massima). L’accomandante che aveva gestito in via esclusiva i rapporti con un creditore sui canoni di leasing ha perso la limitazione di responsabilità ed è stato dichiarato fallito in estensione. Rilevanza: la gestione di un singolo rapporto importante può bastare.

  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23651 del 6/11/2014 (massima). L’accomandante che emetteva assegni sul conto sociale firmando per la società, senza prova di una delega di cassa, è stato ritenuto illimitatamente responsabile. Rilevanza: la firma sul conto della società è uno degli indizi più frequenti nei fascicoli del curatore.

  4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5069 del 28/2/2017 (massima). L’accomandante con procura institoria che compie atti di gestione assume responsabilità illimitata; il termine annuale per l’estensione decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese della vicenda che fa cessare la responsabilità. Rilevanza: le procure ampie non proteggono e il calcolo dell’anno parte dal registro.

  5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22246 del 7/12/2012 (massima). La responsabilità illimitata nasce dal fatto dell’ingerenza e non cessa con essa; l’anno decorre dall’iscrizione di recesso o trasformazione. Rilevanza: smettere di gestire non basta a uscire dal rischio.

  6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13468 del 3/6/2010 (massima). Prestare una garanzia a favore della società e prelevare fondi per esigenze personali non sono atti di ingerenza. Rilevanza: la fideiussione non trasforma l’accomandante in socio illimitato, ma resta un debito proprio (errore n. 1).

  7. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 4498 del 23/2/2018 (massima). Il semplice contatto con un’altra società per sondarne le intenzioni transattive non è ingerenza. Rilevanza: non tutto ciò che l’accomandante fa “per la società” è gestione, e la difesa si costruisce su questa distinzione.

Su iscrizione, estensione e legge applicabile (errori n. 3 e n. 5)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7/11/2024 (massima). Nella società irregolare, anche in forma di accomandita semplice, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci non può essere limitata da patti non pubblicizzati; l’estensione è possibile. Rilevanza: senza iscrizione l’accomandante perde la sua protezione.

  2. Cass. n. 24247/2025 (massima). Se il fallimento della società è stato dichiarato con la legge fallimentare, anche la domanda di estensione proposta dopo l’entrata in vigore del CCII resta regolata dalla vecchia legge (art. 390 CCII). Rilevanza: la data della sentenza sulla società decide le regole del gioco.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima). L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta soggetta alla legge fallimentare. Rilevanza: l’accomandante già fallito in estensione con la vecchia legge non applica gli artt. 278 ss. CCII.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale). Il debitore già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per la stessa esposizione; il ricorso straordinario contro il diniego senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chi ha perso l’esdebitazione nel fallimento non può recuperarla con l’art. 283 per gli stessi debiti.

  5. Cass. civ., ord. n. 15359 del 31/5/2023 (riproduzione web dell’ordinanza). Nel fallimento del socio di SNC in estensione concorrono anche i creditori della società; le cause ostative all’esdebitazione sono tassative. Rilevanza: per l’accomandante coinvolto in estensione il patrimonio personale serve anche ai creditori sociali.

Sulla scelta dello strumento personale (errori n. 4 e n. 6)

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746 dell’11/11/2025 (sintesi). La persona fisica che ha garantito una società commerciale non è consumatore se esiste un collegamento funzionale con la società (partecipazione non trascurabile, cariche anche cessate); la valutazione si fa al momento della garanzia. Confermata la revoca dell’omologa. Rilevanza: l’accomandante con quota rilevante rischia di vedersi negare il piano del consumatore.

  2. Trib. Milano, 7/8/2024 (sintesi, numero non riportato dalla fonte, testo anteriore al correttivo). Inammissibile la liquidazione controllata chiesta da un accomandatario fallito in estensione, privo di beni e di reddito; indicata come possibile l’esdebitazione dell’incapiente. Rilevanza: senza attivo, la liquidazione controllata non è la strada.

  3. Trib. Rimini, sent. 16/1/2026, R.G. 142/2025 (sintesi). Aperta la liquidazione controllata di una SAS e dei due soci coniugi, compreso l’accomandante, per l’origine comune del sovraindebitamento ai sensi dell’art. 66 CCII, con masse distinte. Rilevanza: l’accomandante non è escluso dalle procedure familiari; la società vi entra solo se è sotto le soglie.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: per l’accomandante garante l’accesso è più semplice dell’uscita, ed è sull’uscita che va preparato il fascicolo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per l’accomandante

Il lavoro dello Studio ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, cercare il rimedio che la legge ancora consente.

  1. Mappatura delle firme. Intercettiamo l’errore n. 1 prima che si consumi: raccogliamo e leggiamo ogni fideiussione, coobbligazione e garanzia reale firmata dall’accomandante, ne calcoliamo l’esposizione residua dopo il riparto previsto e ne esaminiamo le clausole, comprese quelle sull’art. 1957 c.c.
  2. Ricostruzione della posizione societaria. Esaminiamo visure storiche, atto costitutivo, bilanci ricevuti e prove dei versamenti per stabilire il conferimento residuo, la regolarità dell’iscrizione, la ragione sociale e gli eventuali ex ruoli da accomandatario.
  3. Dossier anti-estensione. Per ogni atto che il curatore contesta prepariamo la prova della natura esecutiva, della procura speciale o delle facoltà dell’art. 2320 c.2 c.c., e assistiamo l’accomandante all’udienza di convocazione dell’art. 256 c.3 CCII.
  4. Reclamo contro l’estensione. Quando l’estensione è disposta, redigiamo e depositiamo il reclamo ex art. 51 CCII nei 30 giorni e seguiamo l’eventuale ricorso per cassazione.
  5. Calendario dei termini. Calcoliamo ogni scadenza senza sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) e verifichiamo prima di tutto la data della sentenza sulla società, per stabilire se si applica la legge fallimentare o il CCII.
  6. Diagnosi dello strumento personale. Verifichiamo la qualifica di consumatore alla luce di quota, ruolo e data della garanzia, censiamo l’attivo e calcoliamo il reddito rispetto alla soglia dell’art. 283 c.2, per indicare quale procedura è coerente.
  7. Istruttoria con l’OCC. Prepariamo la documentazione richiesta dagli artt. 67, 268-269 o 283 CCII e lavoriamo con l’OCC sulla relazione relativa alle cause dell’indebitamento, che è requisito di ammissibilità.
  8. Esdebitazione dell’accomandante coinvolto in estensione. Curiamo la condotta nella procedura personale rispetto all’art. 280, depositiamo l’istanza appena maturano i tre anni o alla chiusura, rispondiamo alle osservazioni dei creditori e proponiamo reclamo in caso di diniego.
  9. Strategia familiare. Valutiamo la domanda congiunta dell’art. 66 CCII per l’accomandante e gli altri familiari garanti, coordinandola con la procedura della società e dell’accomandatario.
  10. Rimedi dopo l’errore. Quando il termine è scaduto o l’omologa è stata revocata, verifichiamo se la domanda è riproponibile, se si può chiedere la conversione in liquidazione controllata (art. 73) o se resta la strada dell’esdebitazione dell’incapiente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel caso dell’accomandante pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione: quando l’errore va riparato nei gradi successivi, dall’udienza di convocazione al reclamo in corte d’appello e fino al ricorso per cassazione, la strategia resta nelle mani dello stesso difensore e segue la stessa linea, senza passaggi di consegne nei momenti in cui i termini sono più stretti. Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono conferimenti, bilanci e redditi imputati per trasparenza, gli avvocati costruiscono la difesa e la procedura.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta che sembra semplice: l’accomandante “puro” non ha bisogno dell’esdebitazione per i debiti della SAS. Il problema è che pochi accomandanti sono davvero “puri”. Basta una fideiussione, qualche atto di gestione, un conferimento non versato, un vecchio ruolo da accomandatario o una società mai iscritta, e la risposta cambia. In quel momento l’esdebitazione diventa necessaria, ma è un’esdebitazione personale, con regole, termini e presupposti propri.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa zona di confine. Le competenze di avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa servono sul versante della liquidazione giudiziale della società e dell’estensione. Quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC servono sul versante della procedura personale dell’accomandante garante. È raro che un caso le richieda tutte. Quello dell’accomandante, quasi sempre, sì.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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