Questa pagina raccoglie le domande che ci fanno più spesso gli imprenditori a cui è stato notificato il pignoramento del marchio, con risposte complete e in parole semplici. Le domande sono scritte come arrivano davvero, al telefono o per email, spesso il giorno dopo la notifica. Le risposte sono quelle che daremmo a voce, seduti allo stesso tavolo.
Il contesto normativo, in breve. Il marchio registrato non è solo un segno: è un bene con un valore economico e, come tale, risponde dei debiti dell’impresa. L’art. 137 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) stabilisce che i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata, con le regole dell’espropriazione mobiliare del codice di procedura civile e alcune regole speciali: notifica dell’atto di pignoramento al titolare, trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) entro otto giorni a pena di inefficacia, vendita non prima di trenta giorni dal pignoramento. Se l’impresa è in crisi, a questo quadro si sovrappone il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), che offre strumenti capaci di fermare le azioni esecutive dei singoli creditori.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il pignoramento del marchio sta esattamente nel punto in cui si incontrano due materie: l’esecuzione forzata, con le sue opposizioni che possono arrivare fino alla Corte di cassazione, e la crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: due competenze certificate che coprono sia la difesa contro il singolo pignoramento, sia la scelta dello strumento che può proteggere l’intera impresa.
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Ma davvero possono pignorarmi il marchio dell’azienda?
Sì. Il marchio registrato è un bene pignorabile come un macchinario o un conto corrente, e la legge lo dice espressamente.
Molti imprenditori restano sorpresi, perché pensano al marchio come a qualcosa di “immateriale”, legato alla persona o alla storia dell’azienda. Per il diritto, invece, il marchio registrato è un diritto patrimoniale: ha un valore di mercato, si può vendere, si può concedere in licenza e quindi si può anche espropriare. L’art. 137 CPI lo afferma in modo chiaro e rinvia alle regole dell’esecuzione sui beni mobili.
Cosa colpisce, esattamente, il pignoramento? Colpisce il diritto di esclusiva che nasce dalla registrazione, cioè il diritto di usare quel segno per i prodotti o i servizi indicati nella domanda di registrazione e di impedirne l’uso agli altri. Non colpisce il “logo” come disegno in sé, né l’avviamento dell’azienda come tale. Ma nella pratica la differenza conta poco: se il marchio viene venduto all’asta, chi lo compra diventa titolare del segno con cui i clienti riconoscono i prodotti.
Il CPI prevede anche il sequestro dei diritti di proprietà industriale, persino di quelli ancora in corso di registrazione. Quindi anche una domanda di marchio depositata ma non ancora concessa può essere bloccata in via cautelare.
Un punto che spesso sfugge: il creditore sceglie il marchio non solo per il suo valore, ma per la pressione che esercita. Pignorare un conto può fruttare poco se il conto è vuoto; pignorare il marchio con cui l’azienda vende ogni giorno mette l’imprenditore davanti al rischio concreto di perdere l’identità commerciale. È una leva negoziale, e va trattata come tale.
Ultima precisazione: si parla qui del marchio registrato. Un marchio di fatto, usato ma mai registrato, non ha un titolo da trascrivere presso l’UIBM e pone problemi diversi, che vanno valutati separatamente.
Chi può farlo, e per quali debiti?
Qualunque creditore che abbia un titolo esecutivo contro la società o l’imprenditore titolare del marchio.
Il titolo esecutivo può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un assegno o una cambiale protestati, un atto notarile, e così via (art. 474 c.p.c.). Di regola, prima del pignoramento il creditore deve notificare titolo e atto di precetto, con l’intimazione a pagare entro almeno dieci giorni. Solo dopo può procedere.
In concreto, i creditori che arrivano al marchio sono di solito:
- fornitori che hanno ottenuto un decreto ingiuntivo e non trovano beni più facili da aggredire;
- banche e società finanziarie, soprattutto quando il marchio è l’asset principale di un’impresa leggera (moda, alimentare, design, software);
- ex soci o ex licenziatari in lite con l’impresa;
- il fisco, tramite l’agente della riscossione, che ha poteri propri di riscossione coattiva (D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024) ma non sempre li esercita sui diritti di proprietà industriale.
Il pignoramento colpisce il titolare che risulta dal registro. Se il marchio è intestato alla società, il creditore personale del socio non può pignorarlo; se è intestato all’imprenditore persona fisica, i suoi creditori personali sì, anche se il marchio è usato dalla società. Questa distinzione, che sembra banale, è spesso il primo terreno di difesa: torneremo sul punto più avanti, a proposito dei marchi intestati a società del gruppo o al socio.
Entro quando devo muovermi?
Subito. Il termine più corto è di venti giorni, e d’agosto non si ferma.
I termini che contano sono tre, e corrono in parallelo.
Il primo è quello del creditore: deve trascrivere il pignoramento presso l’UIBM entro otto giorni dalla notifica. Se non lo fa, il pignoramento è inefficace. Non è un termine che riguarda l’imprenditore, ma è il primo controllo da fare, perché può far cadere tutto.
Il secondo è quello per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): venti giorni. Serve a contestare i vizi formali, cioè la notifica, il contenuto dell’atto, la trascrizione, il precetto. La Cassazione ha precisato che quando il vizio riguarda la notifica del precetto il termine decorre dalla conoscenza del primo atto di esecuzione, anche se avuta di fatto (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 15837 del 23 maggio 2025). Tradotto: non si può contare sul fatto che “la notifica era sbagliata, quindi il termine non parte”.
Il terzo è quello, più elastico, dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto stesso del creditore di procedere: debito già pagato, prescritto, titolo inesistente o caducato. Non ha un termine fisso di venti giorni, ma va proposta prima che si arrivi alla vendita, perché dopo le possibilità si riducono molto.
C’è poi un orologio che l’imprenditore spesso ignora: la vendita non può avvenire prima di trenta giorni dal pignoramento. Quello è il tempo minimo che si ha per organizzare una strategia, che si tratti di un’opposizione, di una trattativa o dell’accesso a uno strumento della crisi.
Se il marchio è pignorato, posso continuare a usarlo?
Sì, di regola sì. Ma dal giorno della notifica lo usa come custode, non più come padrone libero.
L’art. 137 CPI prevede che, dalla notifica del pignoramento, il debitore assume gli obblighi del sequestratario giudiziale, anche per i frutti. Significa che il marchio non viene “spento”: l’impresa continua a vendere con quel segno, a esporlo in vetrina, a usarlo online. Però deve conservarlo e non può compiere atti che ne riducano il valore o lo sottraggano al creditore.
Cosa non si può più fare, in pratica? Non si può cederlo a una nuova società “pulita” sperando di salvarlo: la cessione successiva al pignoramento è inefficace nei confronti del creditore procedente (art. 2913 c.c.) e, nei casi più gravi, può avere anche rilievo penale. Non si deve lasciarlo decadere per mancato rinnovo o per non uso. Non si deve concedere licenze a condizioni di favore che ne riducano il valore.
E i frutti? Se il marchio è dato in licenza, i canoni maturati dopo la notifica non sono più liberamente disponibili: per l’art. 137 CPI si cumulano con il ricavato della vendita e vanno nella distribuzione ai creditori. Per un’impresa che vive di licenze, questo può essere più grave del pignoramento stesso.
Cosa succede dopo la notifica, passo per passo?
Il percorso è quello dell’espropriazione mobiliare, adattato dal CPI ai diritti di proprietà industriale. Conoscere la sequenza serve a capire in quale finestra si può intervenire e con quale strumento. La tabella riassume le fasi principali; le risposte che seguono le riprendono una per una.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preliminare | Notifica di titolo esecutivo e precetto | Almeno 10 giorni prima del pignoramento | Ufficiale giudiziario |
| Pignoramento | Atto notificato al titolare del marchio (se all’estero, presso l’UIBM) | Dopo il termine del precetto | Ufficiale giudiziario |
| Pubblicità | Trascrizione del pignoramento presso l’UIBM | Entro 8 giorni dalla notifica, a pena di inefficacia | UIBM |
| Difesa formale | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dall’atto o dalla sua conoscenza | Giudice dell’esecuzione |
| Difesa sul diritto | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Prima della vendita, senza termine fisso | Giudice dell’esecuzione |
| Alternative | Conversione (art. 495 c.p.c.) o riduzione (art. 496 c.p.c.) | Prima della vendita o assegnazione | Giudice dell’esecuzione |
| Vendita | Decreto che fissa la vendita, con pubblicità anche presso UIBM e Camera di commercio | Non prima di 30 giorni dal pignoramento; 20 giorni dal decreto | Giudice dell’esecuzione |
| Creditori garantiti | Notifica di pignoramento e decreto ai titolari di diritti di garanzia sul marchio | Almeno 10 giorni prima della vendita | Creditore procedente |
| Riparto | Domande di collocazione; udienza di graduazione del prezzo e dei frutti | 15 giorni dalla vendita per le domande | Giudice dell’esecuzione |
| Chiusura | Cancellazione delle trascrizioni di garanzia | Dopo il pagamento del prezzo | UIBM, su istanza dell’aggiudicatario |
In sintesi: il creditore notifica, trascrive, chiede la vendita; il giudice fissa la vendita con forme di pubblicità specifiche (il CPI richiama la Camera di commercio, l’UIBM e il Bollettino dei diritti di proprietà industriale); il prezzo e i canoni maturati vengono distribuiti tra i creditori.
Il punto in cui l’imprenditore ha più margini è la prima metà della tabella: fino alla fissazione della vendita le difese sono numerose, dopo diventano strette. Per questo diciamo sempre che il momento giusto per farsi assistere è il giorno della notifica, non quello dell’avviso d’asta.
Quali errori del creditore posso far valere?
Più di quanti si pensi. Il pignoramento del marchio è un atto poco frequente, e proprio per questo viene sbagliato spesso.
Il primo controllo riguarda la trascrizione presso l’UIBM. L’art. 137 CPI la richiede entro otto giorni dalla notifica, a pena di inefficacia. Basta confrontare la data della relata di notifica con la data di trascrizione risultante dal registro: se sono passati più di otto giorni, il pignoramento non produce effetti. È un vizio secco, documentale, che non richiede di discutere nel merito il debito.
Il secondo controllo riguarda il contenuto dell’atto. Il CPI vuole che il pignoramento indichi il titolo di proprietà industriale pignorato, la sua data, la somma per cui si procede, le generalità di creditore e debitore, i dati dell’ufficiale giudiziario. Un marchio indicato con un numero di registrazione sbagliato, o confuso con un altro marchio della stessa impresa, o un atto che non identifica le classi di prodotti, offre spazio a un’opposizione agli atti esecutivi.
Il terzo controllo riguarda la titolarità. Il creditore deve pignorare un marchio intestato al proprio debitore. Se il marchio è stato ceduto in data anteriore, con trascrizione regolare presso l’UIBM, oppure appartiene a un’altra società del gruppo, il pignoramento colpisce un bene altrui.
Il quarto riguarda il precetto e il titolo esecutivo: precetto non notificato, notificato in modo nullo, scaduto (il precetto perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni, art. 481 c.p.c.), importi gonfiati da interessi non dovuti. Qui ricordiamo l’insegnamento di Cass. 15837/2025: il vizio di notifica del precetto va fatto valere entro venti giorni dalla conoscenza del primo atto esecutivo.
Il quinto, più sostanziale, riguarda il debito: già pagato, prescritto, compensabile con un credito dell’impresa, oppure fondato su un decreto ingiuntivo ancora opponibile. In questi casi lo strumento è l’opposizione all’esecuzione.
Infine c’è il tema della proporzionalità: se il creditore ha pignorato un marchio che vale molte volte il credito, insieme ad altri beni, si può chiedere la riduzione del pignoramento (ne parliamo più sotto).
Davanti a quale giudice si discute?
Le controversie in materia di esecuzione e sequestro dei diritti di proprietà industriale vanno davanti all’autorità giudiziaria indicata dall’art. 120 CPI, cioè, di regola, alle sezioni specializzate in materia di impresa.
È un dettaglio procedurale che ha conseguenze pratiche enormi. L’art. 137 CPI, nel suo ultimo comma, rinvia proprio all’art. 120 per individuare il giudice competente nelle controversie sull’esecuzione e sul sequestro. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso un numero limitato di tribunali, normalmente nei capoluoghi di distretto di Corte d’appello: quindi il tribunale competente per la controversia sul marchio pignorato può non essere quello della città in cui ha sede l’impresa.
Perché conta? Per tre ragioni.
La prima: un atto proposto davanti al giudice sbagliato fa perdere tempo, e nelle opposizioni il tempo è tutto. Il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi non aspetta che si risolva un dubbio sulla competenza.
La seconda: le sezioni specializzate hanno dimestichezza con il valore dei marchi, con le licenze, con la differenza tra marchio forte e marchio debole. Davanti a loro si può argomentare in modo più tecnico su stima, modalità di vendita, effetti sull’azienda.
La terza: i costi di giustizia delle cause davanti alle sezioni specializzate sono più alti, perché il contributo unificato è raddoppiato per queste controversie. Va messo in conto nella valutazione di convenienza.
Va detto, per onestà, che la ripartizione tra giudice dell’esecuzione ordinario e sezione specializzata, nelle varie fasi della procedura (opposizioni, istanze di sospensione, controversie distributive), è un tema tecnico su cui le prassi dei tribunali non sono uniformi. La prima cosa che facciamo quando riceviamo un pignoramento di marchio è proprio individuare il giudice giusto per ogni domanda, prima ancora di scriverla.
Posso bloccare la vendita pagando, o offrendo qualcos’altro?
Sì. Ci sono due strade previste dal codice: la conversione e la riduzione del pignoramento. E c’è una terza strada, non scritta in nessun articolo: la trattativa.
La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) permette al debitore di sostituire al marchio una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese. Per chiederla bisogna depositare, insieme all’istanza, una somma iniziale (la norma la fissa in una frazione dell’importo complessivo) e il giudice può concedere il pagamento a rate mensili, entro un periodo massimo fissato dalla legge. L’istanza va presentata prima che sia disposta la vendita. Per un’impresa che ha un problema di liquidità ma un’attività sana, è spesso la strada più lineare: il marchio torna libero e il debito si paga nel tempo. Attenzione però: se si salta una rata, la conversione decade e la procedura riprende.
La riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) serve quando il valore dei beni pignorati è molto superiore al credito. Se il creditore ha pignorato il marchio e anche il conto e anche i macchinari, si può chiedere al giudice di liberare una parte dei beni. Lo stesso vale, all’inverso, quando conviene all’imprenditore offrire un bene diverso, meno strategico del marchio: non esiste un diritto a “scambiare” il bene pignorato, ma la richiesta di riduzione, accompagnata da una prova seria del valore del marchio, mette il giudice nella condizione di valutare.
Poi c’è la trattativa con il creditore. Un creditore che pignora un marchio sa che vendere all’asta un diritto immateriale non è semplice: il mercato degli acquirenti è ristretto, la stima è incerta, i tempi sono lunghi. Molti creditori preferiscono un accordo di pagamento garantito, magari con un pegno sul marchio stesso o con la cessione dei canoni di licenza. Un’opposizione ben fondata, depositata nei termini, cambia il potere negoziale delle parti: è il motivo per cui la difesa processuale e la trattativa vanno sempre insieme.
Se apro la composizione negoziata, il pignoramento si ferma?
Sì, se chiedo le misure protettive e il tribunale le conferma. Ma non è un interruttore automatico, e il tribunale guarda se c’è davvero un progetto di risanamento.
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, tratta con i creditori per superare la crisi. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o anche dopo, l’imprenditore può chiedere le misure protettive dell’art. 18 CCII: dalla pubblicazione della richiesta nel Registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.
Per il marchio pignorato questo significa che la procedura esecutiva si ferma: non si fissa la vendita, non si va all’asta. Le misure, però, vanno confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII, in tempi molto stretti, e hanno una durata determinata dal giudice: tra un minimo di quindici e un massimo di centoventi giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025), ha confermato le misure per centoventi giorni, sospendendo due procedure esecutive pendenti, sulla base del parere favorevole dell’esperto e della documentazione che mostrava condizioni favorevoli al risanamento.
Due precisazioni importanti.
Primo: il pignoramento non viene cancellato, resta “in sonno”. La giurisprudenza di merito descrive questa situazione come una mera quiescenza dell’esecuzione, che resta pendente in attesa dell’esito delle trattative (Trib. Arezzo, 9 agosto 2024). Se la composizione negoziata fallisce, il creditore riprende da dove si era fermato, con il vincolo già acquisito.
Secondo: le misure servono a risanare, non a guadagnare tempo. Se manca un progetto credibile, il tribunale non le conferma. Per questo l’istanza va preparata con un piano serio, che spieghi anche che ruolo ha il marchio nel risanamento: è il cuore dell’avviamento? Può essere valorizzato con licenze? È destinato a essere ceduto insieme all’azienda a un investitore?
Ricordiamo infine che misure analoghe esistono anche per gli strumenti di regolazione della crisi veri e propri (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo: art. 54 CCII) e che, se si apre la liquidazione giudiziale, le azioni esecutive individuali diventano improcedibili e il marchio entra nell’attivo gestito dal curatore.
E se il marchio è intestato a un’altra società del gruppo, o a me personalmente?
Allora la prima domanda da farsi è: il creditore ha pignorato il bene giusto, del debitore giusto?
È una situazione frequentissima nelle piccole e medie imprese. Il marchio nasce con il fondatore, viene registrato a suo nome, e poi è usato dalla società operativa, magari con una licenza scritta, magari senza nessun contratto. Oppure, in un gruppo, il marchio è intestato alla holding e concesso in licenza alle società operative.
Se il creditore della società operativa pignora un marchio intestato al socio o alla holding, ha colpito un bene di un terzo. Il titolare del marchio può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), facendo valere la propria titolarità, risultante dal registro dell’UIBM e dalle trascrizioni. Il punto decisivo è la data: la titolarità deve essere opponibile al creditore, quindi l’atto di trasferimento o la registrazione a nome del terzo devono risultare in data anteriore al pignoramento.
Il rovescio della medaglia: se il marchio è stato trasferito al socio o a una società nuova poco prima dell’arrivo dei creditori, e senza un corrispettivo congruo, il creditore può agire con l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per rendere quell’atto inefficace nei propri confronti, e in caso di successiva liquidazione giudiziale si aprono le revocatorie concorsuali. Trasferire il marchio “per metterlo al sicuro” quando la crisi è già evidente non è una protezione: è un atto che quasi sempre si ritorce contro l’imprenditore, anche sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e, nei casi più gravi, penale.
E se il marchio è intestato all’imprenditore persona fisica, che ha debiti personali? In questo caso il creditore personale lo può pignorare anche se il marchio è usato dalla società. La difesa, allora, passa dai contratti: una licenza scritta, con data certa anteriore e un canone di mercato, è opponibile e consente alla società di continuare a usare il segno anche se il marchio cambia proprietario. Una licenza solo verbale, o inventata a posteriori, non regge.
Per l’imprenditore persona fisica sovraindebitato, o per l’impresa minore (art. 2 CCII), restano poi gli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), con i quali anche il marchio entra in un percorso unitario di gestione dei debiti.
E se il marchio l’avevo già dato in licenza, o venduto insieme all’azienda?
La licenza non impedisce il pignoramento, ma ne cambia gli effetti. La cessione anteriore, se regolare, lo rende un pignoramento di un bene altrui.
Partiamo dalla licenza. Il marchio dato in licenza resta di proprietà del licenziante, quindi i suoi creditori lo possono pignorare. La Cassazione ha chiarito da tempo che la licenza, anche esclusiva, purché temporanea, è cosa diversa dal trasferimento della titolarità (Cass. civ. Sez. I, n. 14787 del 26 giugno 2007). Per l’impresa licenziataria, questo significa che il pignoramento a carico del licenziante non le toglie, in linea di principio, il diritto di usare il segno secondo il contratto, se la licenza è opponibile. Per il licenziante debitore significa che i canoni maturati dopo la notifica vanno a beneficio dei creditori, come prevede l’art. 137 CPI.
Passiamo alla cessione. Oggi il marchio si può trasferire anche separatamente dall’azienda: il vecchio divieto di cessione separata è venuto meno con la riforma del 1992, e la Cassazione ha precisato che quel divieto riguarda soltanto i contratti conclusi prima della fine del 1992 (Cass. civ. Sez. I, n. 26901 del 10 novembre 2008). Ma se il marchio è stato ceduto insieme all’azienda, vale una regola importante: per i marchi figurativi, di fantasia o costituiti da una ditta derivata, l’art. 2573 c.c. presume che il diritto di uso esclusivo si trasferisca con l’azienda.
La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I n. 24832 del 16 settembre 2024, ha affermato che questa presunzione opera indipendentemente dal trasferimento della ditta e vale anche nelle vendite fallimentari, salvo un patto contrario espresso. È un principio che pesa in due direzioni. Se l’imprenditore ha già ceduto l’azienda, il marchio di fantasia è con buona probabilità passato al cessionario, e il pignoramento successivo del creditore del cedente colpisce un bene che non è più del debitore. Se invece l’azienda viene venduta in una procedura concorsuale, chi la acquista porta con sé anche il marchio, e questo ne aumenta il valore.
«In un pignoramento di marchio la partita si gioca quasi sempre sui documenti: licenze, cessioni, trascrizioni presso l’UIBM. Per questo affianchiamo all’atto di opposizione, che curiamo fino in Cassazione se serve, una lettura del marchio come leva del piano di risanamento, che è il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo.
Vale lo stesso anche per il marchio europeo o per il nome a dominio?
Il principio è lo stesso: sono beni con un valore economico e possono essere aggrediti. Ma le regole cambiano, e vanno verificate caso per caso.
Il marchio dell’Unione europea, registrato presso l’EUIPO, è disciplinato dal regolamento europeo sul marchio, che contiene regole proprie sull’esecuzione forzata e sulla legge nazionale applicabile, oltre all’iscrizione dei vincoli nel registro europeo. In pratica, un creditore italiano che pignora un marchio UE di un’impresa con sede in Italia segue le regole processuali italiane, ma il vincolo va reso conoscibile nel registro dell’EUIPO. Un pignoramento che si limita alla trascrizione presso l’UIBM per un marchio europeo merita una verifica attenta.
Il marchio internazionale (sistema di Madrid) ha una designazione per l’Italia che si comporta in larga parte come un marchio nazionale, ma il registro di riferimento è quello dell’OMPI: anche qui la pubblicità del vincolo va controllata.
Il nome a dominio aziendale è un caso diverso. Non è un titolo di proprietà industriale registrato all’UIBM, ma il CPI lo considera un segno distintivo tutelato, e la dottrina discute da anni delle modalità con cui un creditore può aggredirlo, di solito attraverso il rapporto contrattuale con il registrar, quindi con forme vicine al pignoramento presso terzi. Per un’impresa che vende online, il dominio vale spesso quanto il marchio, e va considerato nella stessa strategia.
Infine i brevetti, i disegni e modelli: anch’essi rientrano nell’art. 137 CPI e seguono la stessa procedura. Se il creditore ha pignorato insieme marchio, brevetti e design, la richiesta di riduzione del pignoramento diventa quasi sempre una mossa da valutare.
E ad agosto i termini si fermano?
No, nella grande maggioranza dei casi. Ed è uno degli errori più costosi che vediamo.
La sospensione feriale dei termini processuali (L. 742/1969) vale dal 1° al 31 agosto. Ma la stessa legge, all’art. 3, insieme all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, la esclude per il processo esecutivo e, di regola, per i procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. Quindi i venti giorni per opporsi al pignoramento del marchio corrono anche in agosto, e la vendita può essere preparata anche in agosto.
Sul versante della crisi d’impresa la regola è ancora più netta: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. I termini della composizione negoziata, del procedimento di conferma delle misure protettive, del concordato, della liquidazione giudiziale corrono anche in agosto. Il provvedimento del Tribunale di Arezzo del 9 agosto 2024 citato sopra è un esempio concreto: in materia di crisi d’impresa i tribunali decidono anche in pieno agosto.
La sospensione dal 1° al 31 agosto continua invece a valere nel giudizio civile ordinario di cognizione: per esempio nell’opposizione al decreto ingiuntivo da cui nasce il titolo esecutivo, o nel giudizio di merito tra licenziante e licenziatario. Vale anche nel processo tributario e in quello amministrativo.
Il consiglio pratico è semplice: se il pignoramento arriva a fine luglio o in agosto, va trattato come se fosse ottobre. Le ferie dello studio del commercialista, o dell’imprenditore, non spostano nessun termine.
Rischio di perdere il marchio per sempre?
Il rischio esiste, ed è concreto se si resta fermi. Ma tra la notifica e l’asta ci sono almeno trenta giorni e, quasi sempre, molti di più: è il tempo in cui si può cambiare l’esito.
Partiamo dai limiti reali. Se il debito esiste, il titolo è valido, il pignoramento è stato notificato e trascritto correttamente, e l’impresa non fa nulla, il marchio verrà venduto. L’aggiudicatario diventerà titolare del segno, potrà usarlo e potrà impedire all’impresa di continuare a usarlo. Non ci sono scorciatoie: nessuno può promettere di “salvare” un marchio regolarmente pignorato per un debito vero.
Ora le rassicurazioni fondate. La vendita di un marchio non è immediata: la legge impone almeno trenta giorni dal pignoramento, poi servono la stima, il decreto che fissa la vendita, la pubblicità, la notifica ai creditori che hanno garanzie sul marchio. In quel tempo l’impresa può:
- contestare il pignoramento se ci sono vizi;
- convertirlo in un pagamento rateale;
- trattare con il creditore partendo da una posizione più forte;
- accedere a uno strumento della crisi che sospenda tutte le esecuzioni.
E anche nello scenario peggiore, quello della vendita, l’impresa può partecipare indirettamente al processo di valorizzazione: segnalare al giudice una stima adeguata, sollecitare forme di pubblicità mirate verso operatori del settore, perché un prezzo più alto riduce il debito residuo.
Il marchio si perde davvero quando il pignoramento viene messo nel cassetto.
Se vendono il marchio all’asta, l’azienda è finita?
Non necessariamente. Ma bisogna essere onesti: per molte imprese il marchio è l’avviamento, e perderlo significa ricominciare da zero sul mercato.
Dipende da quanto l’azienda vive del suo segno. Un’impresa che lavora per conto terzi, o che vende soprattutto per relazioni personali, può sopravvivere a un cambio di marchio con un rebranding. Un’impresa di beni di consumo, un ristorante con un nome conosciuto, un’azienda di moda, un’insegna commerciale, no: il marchio è il motivo per cui il cliente compra.
C’è poi un aspetto giuridico. Chi compra il marchio all’asta compra il diritto di esclusiva: da quel momento l’impresa non può più usare quel segno, né segni simili che creino confusione per gli stessi prodotti. Continuare a usarlo significherebbe contraffazione.
Ecco perché, quando il marchio è il cuore dell’avviamento, conviene ragionare in termini di impresa intera, non di singolo bene. Nella composizione negoziata o nel concordato preventivo il marchio può restare nell’impresa che continua l’attività, oppure essere ceduto insieme all’azienda a un investitore, che paga un prezzo più alto proprio perché compra un’attività funzionante con il suo segno. Le vendite separate, all’asta, sono di solito quelle che distruggono più valore.
Vendere il marchio da solo, in un’esecuzione individuale, è spesso la soluzione peggiore per tutti, creditore compreso: è un argomento che, ben documentato, ha peso nella trattativa.
Quanto tempo ho davvero?
Venti giorni per le contestazioni formali. Trenta giorni come minimo prima della vendita. Tutto il resto dipende da cosa si fa nei primi dieci.
Riassumiamo gli orologi, che corrono tutti dalla notifica del pignoramento:
- otto giorni: entro questo termine il creditore deve trascrivere all’UIBM; dal nono giorno si può controllare se l’ha fatto;
- venti giorni: termine per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.);
- trenta giorni: prima di questo termine la vendita non può avvenire;
- prima della vendita: termine ultimo, in pratica, per l’opposizione all’esecuzione, per la conversione e per la riduzione.
A questi si aggiunge l’orologio della crisi. Se l’impresa ha più creditori che premono, il pignoramento del marchio è spesso solo il primo: dopo arrivano i pignoramenti presso terzi sui clienti, le istanze di liquidazione giudiziale. La composizione negoziata va attivata quando c’è ancora qualcosa da proteggere, e la sua utilità si riduce man mano che le esecuzioni avanzano.
Il tempo vero, quindi, è più corto di quello scritto nelle norme: servono alcuni giorni per raccogliere i documenti (registrazione del marchio, licenze, bilanci, elenco dei debiti) e alcuni giorni per scrivere un atto solido.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni. Sono esercizi dimostrativi, con dati ipotetici, non casi reali dello Studio.
Simulazione 1 — Il pignoramento trascritto in ritardo.
Ipotesi: una S.r.l. del settore alimentare ha un debito di 64.380 € verso un fornitore di imballaggi, fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo. Il precetto viene notificato a luglio; il pignoramento del marchio denominativo dell’impresa, registrato in Italia per due classi, viene notificato giovedì 3 settembre 2026.
Calcolo dei termini:
– trascrizione all’UIBM: entro otto giorni, cioè entro venerdì 11 settembre 2026;
– opposizione agli atti esecutivi: entro venti giorni, cioè entro mercoledì 23 settembre 2026;
– vendita: non prima di trenta giorni, cioè non prima di sabato 3 ottobre 2026, quindi in pratica non prima di lunedì 5 ottobre 2026.
Verifica: la visura del registro mostra che la trascrizione è stata eseguita il 16 settembre 2026, oltre il termine. Esito ipotetico: entro il 23 settembre si deposita opposizione agli atti esecutivi, chiedendo che sia dichiarata l’inefficacia del pignoramento. Il creditore può ripetere il pignoramento, se il suo titolo resta valido, ma intanto ha perso settimane e l’impresa ha guadagnato spazio per proporre un piano di pagamento: per esempio un acconto di 9.650 € e diciotto rate. Il vizio formale non cancella il debito, ma cambia i rapporti di forza nella trattativa.
Simulazione 2 — Il pignoramento ad agosto e la composizione negoziata.
Ipotesi: un’impresa del design d’arredo ha debiti complessivi per 418.700 €, di cui 187.640 € verso una banca che ha ottenuto un decreto ingiuntivo. Il marchio, stimato internamente intorno a 312.000 €, è concesso in licenza a un produttore estero con canoni di 4.850 € al mese. La banca notifica il pignoramento del marchio martedì 4 agosto 2026.
Calcolo dei termini:
– trascrizione all’UIBM: entro mercoledì 12 agosto 2026;
– opposizione agli atti esecutivi: entro lunedì 24 agosto 2026. Il termine non si sospende ad agosto, perché la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo;
– dalla notifica, i canoni di licenza maturati (4.850 € al mese) si cumulano con il ricavato della vendita e sono destinati ai creditori.
Verifica: il pignoramento è formalmente corretto. Non ci sono vizi da far valere entro il 24 agosto. L’impresa ha però un portafoglio ordini interessante e un potenziale investitore. Si prepara quindi, nel mese di settembre, l’istanza di composizione negoziata, con un piano che prevede l’ingresso dell’investitore e il mantenimento del marchio nell’impresa. L’istanza, con la richiesta di misure protettive, viene pubblicata nel Registro delle imprese martedì 13 ottobre 2026 e il ricorso per la conferma viene depositato nei termini dell’art. 19 CCII.
Esito ipotetico: se il tribunale conferma le misure per la durata massima iniziale di centoventi giorni, la protezione copre fino a mercoledì 10 febbraio 2027; con eventuali proroghe, il limite complessivo di duecentoquaranta giorni porterebbe a giovedì 10 giugno 2027. Il pignoramento resta in quiescenza: non si vende il marchio, ma il vincolo rimane. Nel frattempo si negozia con la banca, per esempio il pagamento di 121.966 € (circa il 65%) in parte all’ingresso dell’investitore e in parte a rate. Se le trattative falliscono, la banca riprende l’esecuzione da dove l’aveva lasciata: per questo il piano deve essere credibile fin dall’inizio.
Anche in questa simulazione, va ricordato, i termini della composizione negoziata e del procedimento di conferma corrono senza pause estive, per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Il pignoramento del marchio è un problema isolato, o è il sintomo che la mia impresa è già in crisi?”
Quasi nessuno ce la pone, eppure è la domanda più importante. Chi riceve il pignoramento del marchio tende a concentrarsi su quel singolo atto: come opporsi, come pagare quel creditore, come evitare l’asta. È comprensibile. Ma un creditore che arriva a pignorare il marchio, di solito, ha già tentato altre strade, e spesso non è l’unico creditore insoddisfatto.
Il CCII chiede all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) e indica una serie di segnali di allarme: debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, banche, fisco ed enti previdenziali oltre certe soglie. Un pignoramento sul marchio, di solito, arriva quando quei segnali ci sono già da mesi.
Perché la domanda conta così tanto? Per tre ragioni.
La prima: pagare un creditore per salvare il marchio, mentre gli altri restano scoperti, può essere un atto rischioso. Se l’impresa è già insolvente e finisce in liquidazione giudiziale, i pagamenti eseguiti nei mesi precedenti possono essere revocati, e gli amministratori rischiano di risponderne.
La seconda: difendersi da un pignoramento alla volta è una strategia che si esaurisce. Si vince un’opposizione e arriva un altro creditore; si converte un pignoramento e ne arriva un secondo sui crediti verso i clienti. Gli strumenti della crisi, invece, proteggono tutto il patrimonio in un colpo solo e mettono tutti i creditori allo stesso tavolo.
La terza: il marchio è spesso la risorsa che finanzia la soluzione. In un piano di risanamento può essere dato in garanzia a un nuovo finanziatore, valorizzato con licenze, ceduto insieme all’azienda a un investitore. Se lo si perde in un’asta isolata, la soluzione per l’intera impresa diventa più difficile.
Per questo, quando analizziamo un pignoramento di marchio, guardiamo sempre anche il quadro complessivo dei debiti: non per complicare le cose, ma perché la risposta giusta al singolo atto dipende da questa diagnosi.
Ma i giudici cosa dicono?
Sul pignoramento del marchio in senso stretto le pronunce pubblicate sono poche: è un’esecuzione poco frequente. Le decisioni che contano sono quindi quelle sulla natura e circolazione del marchio, sulle opposizioni esecutive e sulle misure protettive che possono fermare l’esecuzione. Ecco i riferimenti che usiamo, con il principio riformulato e il motivo per cui interessano chi ha un marchio pignorato.
1. Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 24832 del 16 settembre 2024.
Principio: per i marchi figurativi, di fantasia o costituiti da una ditta derivata, la cessione dell’azienda fa presumere il trasferimento del diritto di uso esclusivo del marchio, indipendentemente dalla ditta; la presunzione opera anche nelle vendite fallimentari, salvo patto contrario espresso.
Rilevanza: se l’azienda è già stata ceduta, il marchio può non essere più del debitore; in una procedura concorsuale, il marchio segue l’azienda e ne accresce il valore. (Fonte: massima pubblicata su Brocardi.)
2. Cass. civ. Sez. I, n. 26901 del 10 novembre 2008.
Principio: il vecchio divieto di cedere il marchio separatamente dall’azienda riguarda solo i contratti conclusi prima della riforma del 1992.
Rilevanza: oggi il marchio circola autonomamente, ed è proprio questo che lo rende un bene vendibile all’asta da solo. (Fonte: massima su Brocardi.)
3. Cass. civ. Sez. I, n. 14787 del 26 giugno 2007.
Principio: il trasferimento della titolarità del marchio è cosa diversa dalla concessione di licenza, anche esclusiva, purché temporanea.
Rilevanza: la licenza non sottrae il marchio ai creditori del licenziante, ma i canoni diventano oggetto del vincolo e il licenziatario, con un contratto opponibile, può difendere il proprio diritto d’uso. (Fonte: massima su Brocardi.)
4. Cass. civ. Sez. I, n. 5931 del 13 marzo 2014.
Principio: nel regime anteriore alla riforma, il marchio era trasferibile solo con l’azienda o un suo ramo, e la ditta non passava implicitamente salvo il caso della denominazione di fantasia o della ditta figurata.
Rilevanza: per marchi e cessioni di vecchia data è ancora necessario verificare quale regime si applica, prima di stabilire chi sia il titolare pignorabile. (Fonte: massima su Brocardi.)
5. Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 15837 del 23 maggio 2025.
Principio: quando si contesta la notifica del precetto, i venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi decorrono dalla conoscenza, anche solo di fatto, del primo atto di esecuzione.
Rilevanza: chi riceve il pignoramento del marchio non può rinviare la contestazione dei vizi del precetto: il termine parte da quel momento. (Fonte: massima su Brocardi.)
6. Trib. Brescia, Sez. IV civ., ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025).
Principio: le misure protettive della composizione negoziata possono essere confermate quando il parere dell’esperto e i documenti mostrano condizioni favorevoli al risanamento; possono essere estese ai terzi garanti coobbligati, con sospensione delle esecuzioni pendenti.
Rilevanza: mostra in concreto che la conferma delle misure ferma le procedure esecutive in corso, per un periodo di centoventi giorni. (Fonte: testo del provvedimento letto per intero.)
7. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024.
Principio: l’improseguibilità dell’esecuzione dovuta alle misure protettive equivale a una quiescenza: la procedura resta pendente in attesa dell’esito della ristrutturazione.
Rilevanza: il pignoramento del marchio non si cancella con le misure protettive; resta in sonno e può riprendere se le trattative falliscono. (Fonte: sintesi in un contributo su diritto.it.)
8. Trib. Padova, 9 dicembre 2024.
Principio: sono ammesse misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle misure protettive, per preservare gli effetti già prodotti.
Rilevanza: quando la protezione generale scade, si possono chiedere misure mirate, per esempio per evitare la vendita del marchio mentre si conclude l’accordo. (Fonte: sintesi su diritto.it.)
9. Trib. Milano, 26 gennaio 2022.
Principio: la sospensione dell’esecuzione per effetto delle misure protettive opera automaticamente e senza effetto retroattivo, lasciando in vita il vincolo già sorto sui beni.
Rilevanza: la decisione, resa nel regime del D.L. 118/2021 che ha preceduto il CCII, conferma che il vincolo del pignoramento sul marchio, inclusi i canoni, resta fermo durante le trattative. (Fonte: sintesi su diritto.it.)
10. Trib. Padova, 20 luglio 2022.
Principio: durante le misure protettive gli obblighi di custodia sui beni pignorati restano in vigore e l’esperto non ha poteri di disposizione su di essi.
Rilevanza: anche con le misure protettive, l’imprenditore resta custode del marchio pignorato, e non può disporne liberamente, né può farlo l’esperto. Anche questa pronuncia è del periodo del D.L. 118/2021. (Fonte: sintesi su diritto.it.)
Come si vede, i giudici seguono una linea coerente: il marchio è un bene pienamente circolante e quindi pienamente aggredibile; le misure protettive lo mettono al riparo dall’asta, ma non lo liberano dal vincolo; e i termini per difendersi sono stretti e decorrono dalla conoscenza effettiva degli atti. Le pronunce di merito citate sono sintetizzate da contributi dottrinali, salvo quella di Brescia letta per intero: per questo, quando le usiamo in un atto, ne acquisiamo sempre il testo integrale.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa fa lo Studio quando un imprenditore ci porta un pignoramento di marchio. Sono attività, non promesse di risultato.
- Ricostruiamo la sequenza degli atti: titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, relata di notifica. Calcoliamo subito il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi e lo comunichiamo per iscritto.
- Verifichiamo la trascrizione presso l’UIBM, confrontando la data della relata con quella del registro, e controlliamo i dati del marchio indicati nell’atto (numero di registrazione, classi, titolare). Per marchi UE o internazionali verifichiamo anche i registri EUIPO e OMPI.
- Individuiamo il giudice competente per ogni domanda, tenendo conto del rinvio dell’art. 137 CPI all’art. 120 CPI e quindi delle sezioni specializzate in materia di impresa.
- Redigiamo e depositiamo le opposizioni (agli atti esecutivi, all’esecuzione, di terzo) con le relative istanze di sospensione, quando i vizi o le ragioni di merito lo giustificano.
- Esaminiamo licenze e cessioni del marchio, la loro data certa e la loro opponibilità, per difendere la titolarità del terzo o il diritto d’uso del licenziatario e per gestire i canoni vincolati.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff conversione e riduzione del pignoramento, calcolando la somma da depositare, la sostenibilità delle rate e l’eventuale sproporzione tra il valore del marchio e il credito.
- Impostiamo la trattativa con il creditore procedente, proponendo accordi di pagamento eventualmente garantiti, sulla base della forza delle difese processuali.
- Facciamo la diagnosi della crisi dell’impresa: debiti scaduti, segnali d’allarme, prospettive di risanamento, per capire se il pignoramento va affrontato da solo o dentro uno strumento del CCII.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e il ricorso per la loro conferma, oppure l’accesso ad accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o, per le imprese minori, agli strumenti del sovraindebitamento, con un piano in cui il marchio ha un ruolo preciso.
- Seguiamo la procedura fino all’ultimo grado: se una questione arriva in Corte d’appello o in Cassazione, la difesa resta nelle stesse mani e segue la stessa linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi ha il marchio pignorato pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno come funziona la composizione negoziata, cosa si aspetta l’esperto dal piano, come i tribunali valutano la conferma delle misure protettive, permette di decidere in fretta se e quando passare dalla difesa contro il singolo pignoramento alla protezione dell’intera impresa. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che le opposizioni siano costruite pensando fin dall’inizio a tutti i gradi di giudizio.
La strategia è una sola dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessun passaggio di consegne. E dietro ogni pratica lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi sulle opposizioni e sugli strumenti della crisi, i secondi sui numeri del piano, sulla stima del marchio, sulla sostenibilità di rate e accordi, sui profili bancari e tributari dei debiti.
In chiusura: tre cose da ricordare
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Primo: il marchio registrato si può pignorare, ma la procedura è rigorosa. Trascrizione all’UIBM entro otto giorni a pena di inefficacia, contenuto dell’atto, titolarità, giudice competente: ogni passaggio va controllato, e un vizio può cambiare l’esito o almeno i rapporti di forza.
Secondo: i termini sono stretti e non conoscono ferie. Venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, che corrono anche in agosto; trenta giorni minimi prima della vendita; nessuna sospensione feriale per i procedimenti del CCII (art. 9, comma 1).
Terzo: il pignoramento del marchio è quasi sempre un sintomo. Conversione, riduzione e trattativa risolvono il singolo problema; la composizione negoziata e gli altri strumenti della crisi possono proteggere l’intera impresa, a condizione che esista un progetto di risanamento serio.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede insieme due competenze certificate dell’Avvocato: quella di cassazionista, per opposizioni costruite fino all’ultimo grado, e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per collocare il marchio dentro un piano di risanamento credibile. Lo staff di avvocati e commercialisti completa il lavoro sui numeri.
📩 Hai ricevuto l’atto di pignoramento del marchio o temi che stia per arrivare? Scrivici oggi stesso: i recapiti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.