Un bar che incassa ogni giorno ma non riesce più a pagare il grossista delle bevande, la torrefazione, l’IVA e le cartelle è un’impresa in squilibrio, non necessariamente un’impresa finita. La composizione negoziata della crisi permette al titolare di sedersi a un tavolo con i creditori, con l’aiuto di un esperto indipendente, mentre il locale resta aperto. La risposta breve è sì: il titolare di un bar può usarla, quasi sempre nella versione riservata alle imprese sotto soglia (art. 25-quater del Codice della crisi). La risposta completa dipende da tre fattori: la dimensione dell’impresa, la reversibilità della crisi e la capacità del bar di produrre flussi di cassa con cui pagare almeno una parte dei debiti.
Il tempo conta. Il rischio principale è aspettare il pignoramento del conto su cui arrivano gli incassi del POS o l’intimazione di sfratto per morosità: a quel punto il margine per trattare si riduce e il percorso diventa una corsa contro il calendario. Molti termini della procedura, inoltre, si contano in giorni e non si fermano in agosto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il funzionamento delle trattative, la piattaforma camerale e ciò che un esperto si aspetta di trovare nella documentazione. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: competenze decisive per un bar, che quasi sempre è un’impresa minore e che, se le trattative non bastano, deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata.
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Che cosa prevede il Codice della crisi per il bar in difficoltà
Sul piano normativo, la composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato in cui un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e le altre parti interessate, con l’obiettivo di risanare l’impresa (artt. 12-25-undecies del D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di seguito CCII, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024). È questo l’unico paragrafo di inquadramento generale: il resto dell’articolo riguarda il caso del bar.
Il punto di partenza è capire in quale “versione” il bar accede. La disciplina prevede due binari:
- il binario ordinario, per le imprese sopra soglia, con istanza alla commissione costituita presso la camera di commercio regionale;
- il binario delle imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII), per l’imprenditore commerciale o agricolo che possiede congiuntamente i requisiti dell’impresa minore.
L’impresa minore è quella che, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, e che ha debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2 c.1 lett. d CCII). I primi due parametri si riferiscono ai tre esercizi; quello dei debiti è una fotografia complessiva senza riferimento triennale. La maggior parte dei bar di quartiere, gestiti in ditta individuale o in piccola società di persone, rientra in questi limiti. Un bar-ristorante con forte volume, o una catena di più punti vendita, può superarli: in quel caso si segue il binario ordinario.
Secondo l’art. 25-quater c.1, il titolare che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina dell’esperto quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. L’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio dove ha sede l’impresa (c.2), che nomina l’esperto e ne liquida anche il compenso (c.7).
La ratio è semplice. Il legislatore vuole intercettare la difficoltà prima che diventi irreversibile e offrire uno spazio protetto in cui l’impresa continua a lavorare. Per un bar questo significa una cosa precisa: tenere aperto il locale, conservare la clientela e l’avviamento, salvare i posti di lavoro dei baristi, e usare gli incassi futuri come fonte di pagamento.
Va precisato che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non è un giudizio. Il titolare conserva la gestione dell’impresa. Il tribunale interviene solo su richiesta e solo per alcuni passaggi: conferma delle misure protettive, autorizzazioni dell’art. 22, verifica dell’accordo con il Fisco.
La distinzione dagli istituti affini si comprende con un esempio. Il titolare di un bar con 62.000 euro di debiti verso il grossista e 76.000 euro verso l’Erario ha tre strade diverse:
| Strumento | Chi decide | Il bar resta aperto? | Voto dei creditori | Ruolo del giudice |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (art. 25-quater) | Accordi volontari con i singoli creditori | Sì, è il presupposto | No: servono adesioni individuali | Solo su misure protettive, autorizzazioni, transazione fiscale |
| Concordato minore (art. 74) | Maggioranza dei crediti ammessi al voto | Sì, se in continuità | Sì, con silenzio-assenso (art. 79 c.3) | Apre la procedura e omologa |
| Liquidazione controllata (art. 268) | Tribunale e liquidatore | Di regola no | No | Apre la procedura e controlla le vendite |
La composizione negoziata è quindi la strada più “leggera” e più riservata, ma richiede che ogni creditore coinvolto accetti. Il concordato minore impone la decisione della maggioranza anche ai dissenzienti, e consente l’omologa anche senza l’adesione del Fisco quando ricorrono le condizioni dell’art. 80 c.3. La liquidazione controllata è l’esito liquidatorio. Le tre strade sono collegate: l’art. 25-quater c.4 consente all’impresa sotto soglia, all’esito delle trattative, di proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o presentare il concordato semplificato dell’art. 25-sexies.
Le condizioni per il bar e i termini che non si possono mancare
In termini operativi, il titolare deve verificare cinque condizioni prima di presentare l’istanza.
1. Iscrizione nel registro delle imprese come imprenditore commerciale. Il bar svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande: è attività commerciale. Ditta individuale, s.n.c., s.a.s. o s.r.l. semplificata possono tutte accedere. L’artigiano o il professionista non imprenditore non rientrano nell’art. 25-quater, che parla solo di imprenditore commerciale e agricolo.
2. Requisiti dimensionali dell’impresa minore. Si controllano su bilanci o dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni. Il dato dei ricavi è quello che più spesso si avvicina al limite: un bar con 210.000 euro di ricavi in uno dei tre esercizi non è impresa minore e deve passare dal binario ordinario.
3. Squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza. L’art. 25-quater c.1 usa una formula più stretta dell’art. 12 c.1, che richiama anche la crisi e l’insolvenza in atto. Se un’impresa minore già insolvente possa accedere è una questione aperta. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 16/7/2026, come sintetizzata da EC News) ammette l’accesso anche con insolvenza reversibile, purché vi siano concrete prospettive di risanamento. In giurisprudenza, Trib. Lecco 2/1/2023 ha affermato che l’insolvenza non impedisce di per sé l’accesso e che conta la mancanza di prospettive.
4. Ragionevole perseguibilità del risanamento. È il requisito decisivo. Il bar deve poter generare, con la gestione corrente, margini sufficienti a pagare i costi correnti e una parte dei debiti pregressi. Un piano solo liquidatorio non basta: Trib. Santa Maria Capua Vetere 10/1/2025 ha escluso le misure protettive per piani puramente liquidatori.
5. Assenza di procedure incompatibili. L’istanza contiene la dichiarazione sulla pendenza di una liquidazione controllata e l’attestazione di non aver depositato una domanda di concordato minore (art. 25-quater c.2).
I termini sono il punto più delicato. Molti sono perentori e decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive: entro il giorno successivo | Pubblicazione di istanza e accettazione dell’esperto | Perentorio | Misure inefficaci (art. 19 c.1); Trib. Genova 13/3/2023 ha qualificato il termine come perentorio |
| Richiesta di iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese: entro 20 giorni | Pubblicazione | Perentorio secondo il testo | Inefficacia delle misure e cancellazione dell’iscrizione (art. 19 c.1) |
| Decreto di fissazione dell’udienza: entro 10 giorni | Deposito del ricorso | Termine per il giudice | Se non è rispettato, gli effetti protettivi cessano; la domanda può essere riproposta (art. 19 c.3) |
| Durata delle misure confermate: da 30 a 120 giorni | Ordinanza del tribunale | Fissata dal giudice | Alla scadenza le misure cessano salvo proroga |
| Durata massima complessiva delle misure: 240 giorni | Dall’inizio della protezione | Limite di legge | Nessuna proroga oltre il tetto (art. 19 c.5) |
| Incarico dell’esperto: 180 giorni, prorogabili di altri 180 | Accettazione | Previsto dall’art. 17 c.7 | Senza esito, l’esperto chiude con la relazione finale |
| Reclamo contro l’ordinanza sulle misure: 15 giorni | Comunicazione dell’ordinanza | Perentorio (art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19 c.7) | Il provvedimento diventa inattaccabile in quella sede |
| Concordato semplificato: 60 giorni | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Si perde l’accesso al concordato semplificato (art. 25-sexies c.1) |
| Pagamenti dell’accordo con il Fisco | Scadenze dell’accordo | Clausola di legge | Risoluzione di diritto se i pagamenti non sono integrali entro 60 giorni dalle scadenze (art. 23 c.2-bis) |
Sul piano della sospensione feriale, la disciplina è netta: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto nei procedimenti disciplinati dal Codice, quindi il ricorso per la conferma delle misure, l’iscrizione del ruolo e il reclamo corrono anche in agosto. Per un bar, che spesso lavora di più d’estate e ha il commercialista in ferie, è un dettaglio che può costare la protezione. La sospensione feriale continua invece a valere nel processo tributario (L. 742/1969): se il titolare impugna un avviso di accertamento sull’IVA del bar, i termini del ricorso restano sospesi dal 1° al 31 agosto. Non vale, invece, nelle esecuzioni e nelle opposizioni esecutive: un pignoramento del conto o un precetto del fornitore non si “fermano” d’estate.
Va precisato anche un aspetto documentale. L’art. 25-quater c.2 richiede, per l’impresa sotto soglia, i documenti dell’art. 17 c.3 alle lettere a) e da c) a h): resta esclusa la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. L’art. 19 c.2, però, per la conferma delle misure protettive richiede tra gli allegati anche il progetto di piano e il piano finanziario dei sei mesi successivi. Se il bar vuole la protezione del tribunale, quindi, il piano va preparato comunque.
Come si procede, un passo dopo l’altro
La disciplina prevede una sequenza precisa. Per il titolare di un bar sotto soglia si articola così.
Passo 1 – Diagnosi e test pratico. Prima dell’istanza si compila il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23/4/2026 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31/5/2026, secondo le fonti di settore) prevede una versione semplificata per l’impresa minore. Il test misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui liberi al servizio del debito. Per un bar si costruisce partendo dagli incassi reali (corrispettivi telematici, estratti del POS), dal costo del venduto, dal personale, dal canone di locazione e dalle utenze.
Passo 2 – Raccolta dei documenti. Si preparano: le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni (o i bilanci per le società); la situazione economico-patrimoniale aggiornata; l’elenco dei creditori con importi e garanzie; le dichiarazioni sulle procedure pendenti; le certificazioni sui debiti tributari, sulla situazione debitoria presso l’agente della riscossione e sui debiti contributivi; l’estratto della Centrale dei rischi. Per un bar vanno aggiunti i contratti con i fornitori principali (somministrazione di bevande, caffè in esclusiva, comodato delle attrezzature), il contratto di locazione con lo stato dei canoni, i contratti dei dipendenti, le eventuali concessioni di suolo pubblico per il dehors.
Passo 3 – Istanza al segretario generale della camera di commercio. L’istanza si deposita tramite la piattaforma, nelle forme dell’art. 17 c.1, al segretario generale della camera di commercio della provincia in cui il bar ha la sede legale. Un errore ricorrente è indirizzare l’istanza all’organo sbagliato: Trib. Verona 25/11/2022 ha revocato le misure di un’impresa sopra soglia che si era rivolta al segretario generale invece che alla commissione. Il caso inverso, un bar sotto soglia che segue il canale della commissione, espone allo stesso rischio.
Passo 4 – Nomina e accettazione dell’esperto. Il segretario generale nomina l’esperto (art. 25-quater c.2). Con l’istanza, o con un’istanza successiva, il titolare chiede le misure protettive: istanza e accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese. Dalla pubblicazione decorrono gli effetti protettivi.
Passo 5 – Ricorso al tribunale per la conferma. Entro il giorno successivo alla pubblicazione si deposita il ricorso per la conferma o modifica delle misure (art. 19 c.1), con gli allegati dell’art. 19 c.2. Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Il ricorso va notificato anche all’esperto (art. 19 c.3). Entro 20 giorni dalla pubblicazione si chiede l’iscrizione del numero di ruolo.
Passo 6 – Udienza e ordinanza. Il giudice fissa l’udienza con decreto entro 10 giorni dal deposito, sente le parti e l’esperto, può nominare un ausiliario e con ordinanza fissa la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, anche limitandole a determinati creditori o iniziative (art. 19 c.4). Le richieste vanno formulate in modo puntuale: secondo Trib. Milano 24/2/2022, richieste generiche del tipo “quanto necessario” sono inammissibili.
Passo 7 – Trattative. L’esperto convoca il titolare, valuta se il risanamento è perseguibile e, se lo è, incontra i creditori. Durante le trattative il bar paga i fornitori correnti, gli stipendi, le imposte correnti: le misure protettive non sono un “congelamento” generale dei pagamenti: l’art. 18 c.3 precisa che i pagamenti non sono inibiti, e la gestione corrente deve restare in equilibrio. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati prima, per iscritto, all’esperto (art. 21). Se l’esperto dissente, può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese entro 10 giorni.
Passo 8 – Proposta di transazione fiscale. Durante le trattative il titolare può proporre all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e, dopo il D.Lgs. 147/2026, agli enti territoriali, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori (art. 23 c.2-bis, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater c.5 “in quanto compatibile”). Servono la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati. Per l’Agenzia delle Entrate firma il direttore dell’ufficio con parere conforme della Direzione regionale.
Passo 9 – Conclusione. Se si trova una soluzione, il titolare può concludere (art. 25-quater c.3): un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità; una convenzione di moratoria (art. 62); un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis c.5. In alternativa (c.4) può proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o presentare il concordato semplificato.
Passo 10 – Relazione finale. L’esperto chiude l’incarico con la relazione finale. Se le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma non hanno dato esito, si apre la finestra di 60 giorni per il concordato semplificato (art. 25-sexies c.1).
I punti in cui più spesso si sbaglia, in un bar, sono quattro: presentare l’istanza quando il conto è già pignorato da settimane e gli incassi sono bloccati; chiedere misure protettive generiche contro “tutti i creditori” senza spiegare perché servono; non predisporre il piano finanziario dei sei mesi (che per un locale stagionale deve tener conto della curva degli incassi); continuare a non versare l’IVA corrente durante le trattative. Accumulare nuovo debito fiscale durante la composizione negoziata è l’errore che più rapidamente fa perdere credibilità davanti all’esperto e al tribunale.
Esempi di calcolo e di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 – Verifica dei requisiti e calendario della protezione.
Ipotesi: bar in ditta individuale, aperto dal 2017. Ricavi 2023: 178.940 €; 2024: 186.430 €; 2025: 191.215 €. Attivo patrimoniale nei tre esercizi tra 88.300 € e 101.650 €. Debiti complessivi: 215.160 €, così distribuiti:
| Creditore | Importo | Note |
|---|---|---|
| Fornitori (grossista bevande, torrefazione, pasticceria) | 61.340 € | Il grossista ha già inviato diffida |
| Agenzia delle Entrate (IVA 2024-2025 da avvisi bonari, non a ruolo) | 38.210 € | Capitale 31.480 €, accessori 6.730 € |
| Agente della riscossione (cartelle) | 37.950 € | Capitale 30.115 €, accessori 7.835 € |
| INPS (contributi dipendenti e titolare) | 28.640 € | Parte a ruolo |
| Banca (scoperto di conto) | 26.120 € | Fido revocato |
| Locatore (canoni arretrati) | 10.600 € | Intimazione di sfratto annunciata |
| Comune (tassa rifiuti) | 4.380 € | |
| Dipendenti (retribuzioni e TFR maturati) | 7.920 € |
Verifica: ricavi sempre sotto 200.000 €, attivo sotto 300.000 €, debiti sotto 500.000 € → impresa minore → binario dell’art. 25-quater.
Calendario: istanza depositata in piattaforma mercoledì 28/10/2026; accettazione dell’esperto e pubblicazione nel registro delle imprese lunedì 2/11/2026. Il ricorso per la conferma va depositato entro martedì 3/11/2026. Il decreto di fissazione dell’udienza deve arrivare entro venerdì 13/11/2026 (10 giorni dal deposito). L’iscrizione del numero di ruolo va chiesta entro 20 giorni dalla pubblicazione: il ventesimo giorno cade domenica 22/11/2026, quindi per prudenza si considera la scadenza di lunedì 23/11/2026, ma conviene chiederla subito dopo il deposito. Udienza martedì 24/11/2026: il tribunale conferma le misure per 120 giorni, limitandole al grossista, all’agente della riscossione e al locatore. Scadenza: mercoledì 24/3/2027. Reclamo contro l’ordinanza (per il debitore o per il creditore): entro 15 giorni dalla comunicazione, quindi mercoledì 9/12/2026 se comunicata il giorno dell’udienza. Il tetto complessivo di 240 giorni porta la protezione al massimo a mercoledì 30/6/2027 se calcolato dalla pubblicazione. L’incarico dell’esperto, di 180 giorni dall’accettazione, scadrebbe sabato 1/5/2027, giorno festivo: si considera lunedì 3/5/2027; con la proroga di altri 180 giorni si arriva a fine ottobre 2027.
Esito dell’esempio: nel periodo protetto l’agente della riscossione non può avviare né proseguire il pignoramento presso terzi del conto POS e il locatore non può portare avanti lo sfratto, se il giudice lo include (Trib. Asti 3/3/2022 ha ritenuto ammissibile inibire lo sfratto dell’immobile in cui si esercita l’impresa). I dipendenti restano fuori dalle misure (art. 18 c.1).
Esempio 2 – Convenienza della transazione fiscale rispetto all’alternativa liquidatoria.
Stessi dati. Debito tributario oggetto di proposta: 38.210 € + 37.950 € = 76.160 € (capitale 61.595 €, accessori 14.565 €). La tassa rifiuti del Comune (4.380 €) può essere inserita nella proposta agli enti territoriali dopo il D.Lgs. 147/2026, se rientra nel perimetro dei tributi transigibili.
Alternativa liquidatoria (liquidazione controllata, perché l’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale):
– realizzo di attrezzature e arredi: 18.400 €;
– cessione dell’azienda (licenza, avviamento, subentro nella locazione) a un valore prudenziale: 15.500 €;
– liquidità: 3.260 €;
– totale: 37.160 €;
– spese di procedura stimate (compenso del liquidatore e dell’OCC, spese di vendita): 6.900 €;
– disponibile: 30.260 €.
Distribuzione semplificata: prima i crediti dei lavoratori (7.920 €), poi i crediti previdenziali privilegiati e il privilegio del locatore sui beni del locale; al Fisco, che concorre per la parte privilegiata e chirografaria, arriverebbe una somma stimata di circa 3.900 €, pari al 5,1% del debito tributario.
Proposta in continuità: pagamento del 45% del debito tributario, cioè 34.272 €, in 60 rate mensili da 571,20 €, a partire dal mese successivo all’efficacia dell’accordo. Il bar, dopo la riduzione dei costi (orario rivisto, un dipendente part-time invece che full-time, canone rinegoziato), produce un margine annuo stimato di 41.870 €. Servizio annuo del debito previsto: 6.854 € al Fisco, 5.728 € all’INPS (rateazione di 28.640 € in cinque anni, da concordare con l’ente secondo le sue regole), 9.815 € ai fornitori (stralcio al 60%, cioè 36.804 €, in 45 mesi), 2.650 € al locatore, 5.224 € alla banca (accordo a saldo e stralcio al 50%, pari a 13.060 €, in 30 mesi). Totale del primo anno: 30.271 €. Resta un margine di sicurezza di 11.599 € annui.
Confronto: 34.272 € in continuità contro circa 3.900 € in liquidazione. La proposta è nettamente più conveniente per l’Erario. Resta il vaglio dell’ufficio: la circolare 5/E/2026 indica come criteri il valore di realizzo, i tempi di soddisfazione, le garanzie, la redditività della continuità e la tutela dell’occupazione. Se i pagamenti non sono integrali entro 60 giorni dalle scadenze, l’accordo con il Fisco si risolve di diritto (art. 23 c.2-bis).
Situazioni che escono dalla regola generale
Il fornitore di bevande con contratto in esclusiva e attrezzature in comodato. Nei bar è frequente che il grossista o la torrefazione forniscano in comodato macchina del caffè, spillatrici, frigoriferi e insegne, in cambio di un obbligo di acquisto minimo in esclusiva. Se il bar è in arretrato, il fornitore minaccia di interrompere le consegne e di ritirare le attrezzature. La disciplina prevede che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione (art. 18 c.5). Fino alla conferma delle misure possono però sospendere l’adempimento. Il limite è importante: la protezione riguarda il debito vecchio, non quello nuovo. Trib. Milano 19/6/2025 ha escluso che si possano inibire ai creditori i rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati, e Trib. Verona 11/12/2025 ha negato che il giudice possa intervenire sul regolamento dei contratti pendenti. Per il bar significa una regola pratica: le forniture successive alla pubblicazione vanno pagate puntualmente, anche in contanti alla consegna se il fornitore lo chiede in modo coerente con il contratto.
Il locatore che ha già intimato lo sfratto. Il bar lavora in un immobile in locazione: perderlo significa perdere l’avviamento. L’intimazione di sfratto per morosità è un’iniziativa del creditore a tutela del proprio diritto, che le misure possono includere se chieste in modo specifico (Trib. Asti 3/3/2022). Va precisato che la sospensione feriale non si applica al procedimento di sfratto. Se il giudice dello sfratto ha già emesso l’ordinanza di convalida, la posizione è molto più difficile e le misure vanno chieste senza ritardo, con un piano che preveda il pagamento dei canoni correnti dal primo mese.
Il bar gestito da una s.n.c. o s.a.s. I soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio. La composizione negoziata della società non libera automaticamente i soci, e gli accordi conclusi con i singoli creditori producono effetti solo nei termini concordati. Se le trattative falliscono e si passa al concordato minore della società, l’art. 79 c.4 prevede che, salvo patto contrario, il concordato produca effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. I debiti personali dei soci (mutuo della casa, finanziamenti al consumo) restano invece fuori dal perimetro del bar e richiedono, se necessario, un percorso distinto.
I debiti verso l’INPS. La transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis è rivolta alle agenzie fiscali, all’agente della riscossione e agli enti territoriali: l’INPS non è menzionato tra i destinatari. I contributi si gestiscono quindi con trattative ordinarie e con le rateazioni previste dall’ente; secondo le sintesi della circolare 5/E/2026, la prassi dell’Agenzia non estende la transazione ai contributi. Se l’INPS è un creditore determinante e non aderisce, la via per imporre una riduzione è il concordato minore, dove l’art. 80 c.3 consente al giudice di omologare anche senza l’adesione degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le cartelle già notificate e quelle in arrivo. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari, ma non l’attività di accertamento e di riscossione “preparatoria”. Trib. Trento 23/9/2022 e Trib. Gela 4/4/2024, richiamati nella circolare 5/E/2026, hanno ritenuto che restino possibili l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle. Trib. Catania 25/7/2022, in via cautelare, ha invece sospeso i pagamenti di debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario verso Agenzia delle Entrate, agente della riscossione e INPS, comprese le rate in corso. Per il bar con una rateazione in corso è un punto da valutare con attenzione: le rate correnti restano dovute fino all’efficacia dell’accordo con il Fisco, e la decadenza dalla rateazione peggiora la posizione.
I profili penali. L’omesso versamento dell’IVA o delle ritenute sui dipendenti, oltre certe soglie, può avere rilevanza penale. La composizione negoziata non è un rimedio penale: per questi profili serve una valutazione del difensore penale, da fare prima di firmare accordi che riconoscono il debito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce sia il tavolo delle trattative sia le procedure di sovraindebitamento in cui l’impresa minore approda quando l’accordo non basta.
La crisi stagionale. Un bar sul lungomare o in una località sciistica concentra gli incassi in pochi mesi. Il piano finanziario per i sei mesi successivi (art. 19 c.2) deve mostrare come il locale supera i mesi di bassa stagione senza nuovo debito. Una proposta che prevede rate costanti per dodici mesi, quando gli incassi arrivano solo in sei, è la più facile da smontare.
Le domande che si fanno i titolari di bar
Ho un bar con tre dipendenti e 180.000 euro di debiti: posso chiedere la composizione negoziata anche se sono già in ritardo con tutti?
Sì, il ritardo non esclude l’accesso. Contano due cose: che il bar rientri nei limiti dell’impresa minore (attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti fino a 500.000 €) e che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, cioè che la gestione corrente produca margini. Se la crisi è già insolvenza, la possibilità di accesso per l’impresa sotto soglia è discussa: la prassi dell’Agenzia la ammette se l’insolvenza è reversibile. Prima dell’istanza conviene compilare il test pratico sulla piattaforma.
La composizione negoziata blocca il pignoramento del conto dove arrivano i pagamenti con carta?
Può bloccarlo, se si chiedono le misure protettive. Dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto i creditori interessati non possono avviare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni usati per l’attività (art. 18 c.3). La protezione diventa stabile solo se il tribunale la conferma: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Senza ricorso tempestivo le misure perdono efficacia.
Il grossista può smettere di consegnarmi le bevande perché ho fatture arretrate?
Se nei suoi confronti operano le misure protettive, non può rifiutare l’adempimento del contratto in corso, risolverlo o modificarlo a danno del bar per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione (art. 18 c.5). Può però sospendere le consegne fino alla conferma delle misure da parte del tribunale. Le nuove forniture vanno pagate: per il debito corrente il fornitore conserva i suoi rimedi contrattuali.
Posso ridurre l’IVA non versata con la composizione negoziata?
Sì, con la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis, richiamata per l’impresa sotto soglia dall’art. 25-quater c.5. Il pagamento può essere parziale o dilazionato, anche per l’IVA: la circolare 5/E/2026 ammette lo stralcio richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 7/4/2016, causa C-546/14. Servono due relazioni distinte e la proposta deve essere più conveniente dell’alternativa liquidatoria. L’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio con parere conforme della Direzione regionale.
Se il Fisco non accetta, ho perso tutto?
No. Nella composizione negoziata non esiste il cram down: senza la firma dell’ufficio l’accordo fiscale non si fa. Ma l’art. 25-quater c.4 consente al titolare del bar di proporre il concordato minore, nel quale il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, se l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente (art. 80 c.3). Il lavoro fatto durante le trattative (dati, piano, relazioni) diventa la base della nuova domanda.
Caso limite: ho chiuso il bar e ho ancora i debiti. Posso usare la composizione negoziata?
Di regola no. La composizione negoziata serve a risanare un’impresa che lavora: un piano senza continuità aziendale è un piano liquidatorio, e la giurisprudenza nega le misure protettive ai piani meramente liquidatori (Trib. Santa Maria Capua Vetere 10/1/2025). Se l’impresa è cessata, la strada è la liquidazione controllata o, per l’imprenditore individuale cancellato, va valutata con prudenza anche l’ammissibilità del concordato minore. Spesso la soluzione è nell’esdebitazione dopo la liquidazione.
Le pronunce che orientano il caso del bar
La giurisprudenza specifica sulle imprese sotto soglia è ancora scarsa: non risultano pronunce edite sull’art. 25-quater. Le decisioni di merito sulla composizione negoziata sono numerose ma, in gran parte, del 2022-2023 e pubblicate senza numero. Il quadro che segue raccoglie i riferimenti utili per il bar, con l’indicazione della fonte di lettura.
1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (massima Brocardi, art. 19 CCII). La riserva assunta dal tribunale sull’istanza di fallimento, dopo il diniego di conferma delle misure, non impedisce al debitore di difendersi con il reclamo, ma non gli dà diritto a un rinvio; nel caso il termine di 15 giorni per impugnare il diniego era già scaduto. Rilevanza: dimostra quanto pesi il termine del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massima Brocardi, artt. 18 e 19). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per coltivare il reclamo contro la cessazione delle misure o strumenti alternativi, se non indica un concreto pregiudizio alla difesa. Rilevanza: i tempi della protezione vanno governati dal debitore, non attesi dal giudice.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi EC News 27/1/2026, regime del D.L. 118/2021). Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: per il bar vale la regola dell’art. 25-quater c.2, che richiede di attestare l’assenza di una domanda di concordato minore.
4. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus 20/5/2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità. Rilevanza: riguarda lo sbocco naturale del bar se il Fisco non aderisce nella composizione negoziata.
5. Trib. Milano, decr. 21/5/2025 (sintesi iusletter). Sull’accordo di transazione fiscale nella composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: la partita della convenienza si gioca con l’ufficio, prima della firma.
6. Trib. Nola, decr. 15/5/2025 (commento diritto.it 23/5/2025). In sede di conferma il tribunale non verifica la fattibilità del piano, ma controlla che la proposta non sia manifestamente pretestuosa, sia strutturata e documentata, anche alla luce del parere dell’esperto. Rilevanza: il piano del bar deve essere credibile, non perfetto.
7. Trib. Bologna, Sez. IV civ., n. 1780 del 19/5/2025 (commento diritto.it 27/5/2025). Il limite temporale della protezione si riferisce alla medesima crisi e non si azzera senza una reale discontinuità; non si possono usare misure cautelari atipiche per eludere i limiti. Rilevanza: chi ha già usato la protezione non può ripartire da capo con la stessa crisi.
8. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10/1/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). I piani puramente liquidatori non consentono le misure protettive. Rilevanza: il bar deve restare aperto e produrre i flussi del piano.
9. Trib. Milano, 19/6/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Non si possono inibire ai creditori i rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati. Rilevanza: le forniture successive alla pubblicazione vanno pagate.
10. Trib. Verona, 11/12/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Il giudice non può intervenire sul regolamento dei contratti pendenti, come le rate dei finanziamenti. Rilevanza: i contratti con fornitori e banche si rinegoziano, non si riscrivono per ordine del giudice.
11. Trib. Asti, 3/3/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). È ammissibile inibire lo sfratto del locatore dell’immobile in cui si esercita l’impresa. Rilevanza: diretta per il bar in locazione.
12. Trib. Trento, 23/9/2022, e Trib. Gela, 4/4/2024 (richiamati nella circolare 5/E/2026, sintesi EC News). Le misure protettive non impediscono l’iscrizione a ruolo e la notifica di cartelle. Rilevanza: le cartelle possono continuare ad arrivare anche durante la protezione.
13. Trib. Catania, 25/7/2022 (richiamato nella circolare 5/E/2026, sintesi EC News). Disposta in via cautelare la sospensione dei pagamenti di debiti pregressi verso Agenzia delle Entrate, agente della riscossione e INPS, comprese le rateazioni. Rilevanza: precedente per chiedere un respiro sulle rate fiscali, da motivare in modo specifico.
14. Trib. Lecco, 2/1/2023, e Trib. Genova, 13/3/2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Il primo: l’insolvenza non impedisce di per sé l’accesso, decisiva è la mancanza di prospettive di risanamento. Il secondo: il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio. Rilevanza: accesso possibile anche in ritardo con i pagamenti, ma senza tolleranza sui termini.
Un’ultima annotazione: il compenso dell’esperto è un costo della procedura, prededucibile (art. 25-ter c.12). Per l’impresa sotto soglia lo liquida il segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater c.7). Secondo la sintesi dell’art. 25-ter, il minimo è 4.000 € e la base di calcolo è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci; per un bar con attivo medio di circa 95.000 € lo scaglione percentuale porta sotto il minimo, che quindi si applica, salvo maggiorazioni (per esempio in caso di accordo concluso) o riduzioni. Trib. Milano n. 9567 del 5/11/2024 (massimario CCIAA) ha dato prevalenza, nei criteri di calcolo, all’accordo tra le parti.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il titolare del bar
Lo Studio affronta la crisi del bar con un metodo che unisce analisi dei numeri, trattativa e, se serve, procedura. Questi sono gli strumenti concreti.
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sulle dichiarazioni dei redditi e IVA dei tre esercizi, per scegliere il canale giusto (segretario generale o commissione) ed evitare l’errore che porta alla revoca delle misure.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti: fornitori, cartelle, avvisi bonari, INPS, banca, locatore, Comune, dipendenti, distinguendo i crediti privilegiati, quelli a ruolo e quelli ancora da iscrivere.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano finanziario dei sei mesi e il piano di risanamento sui dati reali del locale: corrispettivi, POS, costo del venduto, personale, canone, stagionalità.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza sulla piattaforma telematica con tutti i documenti richiesti dall’art. 25-quater c.2.
- Predisponiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, con richieste puntuali verso i creditori che bloccano davvero il bar (agente della riscossione, grossista, locatore).
- Assistiamo il titolare nelle trattative con l’esperto e con i fornitori, impostando proposte sostenibili di stralcio e dilazione e la gestione dei contratti in esclusiva e in comodato.
- Impostiamo la proposta di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti territoriali, coordinando le due relazioni richieste e il confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Gestiamo i reclami contro le ordinanze sulle misure, nel termine di 15 giorni, e le opposizioni esecutive o tributarie che corrono in parallelo.
- Predisponiamo lo sbocco alternativo se le trattative non bastano: concordato minore con eventuale cram down fiscale, concordato semplificato entro 60 giorni, liquidazione controllata ed esdebitazione.
- Coordiniamo, quando servono, i profili penali con il difensore penale del titolare, prima di firmare riconoscimenti di debito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il caso del bar pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce il ruolo dell’esperto sa quali dati, quali piani e quali proposte rendono credibile un’impresa al tavolo delle trattative. Va chiarito che, nel percorso del cliente, l’esperto è sempre un professionista terzo nominato dalla camera di commercio: lo Studio assiste il titolare, non svolge quella funzione nel suo caso. Accanto a questa competenza, la qualifica di Gestore della crisi e il rapporto fiduciario con un OCC permettono di passare senza interruzioni al concordato minore o alla liquidazione controllata, che per l’impresa minore sono le procedure di approdo.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, grazie alla qualifica di avvocato cassazionista. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri del piano e sulla posizione fiscale, gli avvocati sulle misure, sui contratti e sui contenziosi.
In sintesi: quando la composizione negoziata è la strada giusta per il bar
Il titolare di un bar con debiti verso fornitori e Fisco può usare la composizione negoziata, di norma nella versione per le imprese sotto soglia dell’art. 25-quater. Funziona se il locale resta aperto, se produce margini e se l’istanza arriva prima che pignoramenti e sfratto tolgano liquidità e sede. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e la risoluzione dei contratti per il debito vecchio, ma non coprono il debito nuovo né i crediti dei dipendenti. Con il Fisco si tratta con la transazione dell’art. 23 c.2-bis; se l’accordo non arriva, il concordato minore resta disponibile. I termini sono brevi, spesso perentori, e corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio la composizione negoziata, alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, necessaria quando il bar, come impresa minore, deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Lo staff di avvocati e commercialisti segue in parallelo la parte fiscale e quella dei contratti.
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