Il Fermo Amministrativo Dell’auto Si Cancella Dopo L’esdebitazione?

Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso su un caso molto preciso: la persona ottiene l’esdebitazione, ma sulla sua auto resta iscritto al PRA il fermo dell’agente della riscossione. Le risposte sono complete e rispondono a voce, come in studio. Il problema è frequente. Il fermo è una misura che si appoggia sulle cartelle, mentre l’esdebitazione rende quei debiti inesigibili: due regole che non si parlano da sole, e in mezzo resta un’iscrizione al PRA che qualcuno deve togliere.

Il quadro normativo, in breve. Il fermo dei beni mobili registrati è regolato dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973, ancora vigente a ottobre 2026 (il testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027). L’esdebitazione è regolata dagli artt. 278-283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificati dal D.Lgs. 136/2024. Per il debitore persona fisica si arriva all’esdebitazione dopo una liquidazione controllata (art. 282) oppure, se non c’è nulla da dare ai creditori, con la procedura dell’incapiente (art. 283). Il piano del consumatore e il concordato minore funzionano diversamente: ne parliamo in una sola risposta, nel blocco dei casi particolari.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio. Da un lato il sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno le relazioni, le istanze e i decreti dell’esdebitazione. Dall’altro la riscossione: coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per leggere un estratto di ruolo e capire quali cartelle reggono il fermo.

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Ho ottenuto l’esdebitazione: il fermo sulla mia auto sparisce da solo?

No, non sparisce da solo. Il debito diventa inesigibile, ma l’iscrizione al PRA resta finché qualcuno non chiede e ottiene la cancellazione.

Il motivo è semplice. L’esdebitazione, dice l’art. 278 c.1 CCII, consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. La norma agisce sul credito, non sui registri. Il fermo invece è una formalità iscritta nel Pubblico Registro Automobilistico dall’agente della riscossione, secondo l’art. 86 del D.P.R. 602/1973. Il decreto del tribunale non arriva al PRA da solo e il PRA non controlla il destino delle cartelle.

In pratica, dopo il decreto si verificano tre situazioni:

  • il fermo riguarda solo debiti esdebitati: il fermo non ha più una base e va tolto. Bisogna però chiederlo all’agente della riscossione, con il decreto in mano;
  • il fermo riguarda anche debiti esclusi dall’esdebitazione (tipico caso: le multe stradali, di cui parliamo più avanti): l’agente può legittimamente mantenerlo per la parte che resta dovuta;
  • l’auto è stata venduta nella liquidazione controllata: in questo caso la cancellazione passa, di regola, dal giudice della procedura, al momento della vendita.

Molti pensano che basti aspettare. Non è così. Finché il fermo è iscritto, l’art. 86 c.3 del D.P.R. 602/1973 continua a sanzionare chi circola con il veicolo (rinvio all’art. 214 c.8 del Codice della strada). E un’auto con il fermo non si vende con tranquillità, perché chi compra vede la formalità con una semplice visura.

Il decreto di esdebitazione è il presupposto della cancellazione, non la cancellazione. Il lavoro concreto comincia dopo, ed è quello che spieghiamo nelle risposte che seguono.

Che cos’è esattamente il fermo, e perché dipende dalla cartella?

Il fermo è una misura che l’agente della riscossione iscrive sui beni mobili registrati del debitore per spingerlo a pagare un debito iscritto a ruolo. Vive finché vive il credito che lo sostiene.

Leggiamo l’art. 86 del D.P.R. 602/1973 nel testo vigente:

  • comma 1: scaduto il termine dell’art. 50 c.1 (il termine per pagare la cartella), l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati;
  • comma 2: la procedura parte con una comunicazione preventiva. Se il debitore non paga entro trenta giorni, il fermo viene iscritto nei registri mobiliari senza altra comunicazione. Entro lo stesso termine il debitore può evitarlo provando che il bene è strumentale all’attività d’impresa o alla professione;
  • comma 3: chi circola con un veicolo sottoposto a fermo subisce la sanzione dell’art. 214 c.8 del Codice della strada;
  • comma 4: modalità e procedure sono fissate con decreto ministeriale.

Sulla natura del fermo le Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 15354/2015, nella sintesi che ne dà EC News) l’hanno qualificato come una misura afflittiva, pensata per indurre il debitore ad adempiere. Non è un pignoramento, non si trasforma in pignoramento, non è un passaggio obbligato prima dell’esecuzione e non ha una durata prefissata. Si colloca, come l’ipoteca dell’agente della riscossione, tra la cartella e l’eventuale espropriazione.

Da qui una conseguenza: se il credito non è più esigibile, il fermo perde la sua funzione. Non serve più a spingere a pagare un debito che non si può più pretendere. È lo stesso ragionamento che la Cassazione ha seguito, in un caso diverso, per il fermo amministrativo sui pagamenti della pubblica amministrazione (Cass. ord. n. 8118 del 27/3/2025): una misura cautelare che segue il credito e perde efficacia quando il credito viene meno. È un’analogia, perché le norme sono diverse, ma la logica è la stessa e la usiamo nelle istanze.

Attenzione all’altro lato della medaglia. Il fermo serve a far pagare tutte le cartelle per cui è stato iscritto. Se anche una sola di quelle cartelle resta esigibile dopo l’esdebitazione, il fermo ha ancora una ragione. Per questo la prima cosa che facciamo è leggere l’estratto di ruolo, cartella per cartella.

Quali debiti cancella l’esdebitazione, e quali restano?

L’esdebitazione rende inesigibili quasi tutti i debiti anteriori alla procedura, tasse comprese. Restano fuori gli alimenti e il mantenimento, i risarcimenti da fatto illecito e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

L’art. 278 c.7 CCII, nel testo vigente, ha solo due lettere:

  • lett. a): gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • lett. b): i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Per chi ha un fermo sull’auto, la lettera b) è quella che conta. Le cartelle che di solito reggono un fermo contengono tre tipi di voci:

  1. imposte e contributi (IRPEF, IVA, contributi INPS, tassa automobilistica): rientrano nell’esdebitazione;
  2. sanzioni tributarie collegate a quelle imposte: sono accessorie al debito principale e seguono la sua sorte. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9/4/2026 (noto dalla sintesi di Eutekne), le ha considerate comprese nell’esdebitazione, perché vengono meno con l’estinzione dell’obbligazione principale;
  3. sanzioni amministrative autonome, prima tra tutte la multa per violazione del Codice della strada: non sono accessorie a un altro debito, sono il debito. Per la lettera b) restano escluse dall’esdebitazione.

Ci sono poi le voci “di contorno”: interessi di mora, compensi di riscossione, spese di notifica e spese per le procedure (comprese quelle del fermo). In linea di principio seguono il debito a cui si riferiscono: si cancellano con l’imposta esdebitata, restano con la multa che sopravvive.

Infine un limite generale. L’esdebitazione non libera chi ha garantito per noi: l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se l’auto è cointestata e il fermo è stato iscritto anche a nome dell’altro intestatario come coobbligato, la sua posizione va controllata a parte.

Da quando posso chiedere che il fermo venga tolto?

Dal momento in cui l’esdebitazione è dichiarata con decreto. In concreto conviene muoversi appena il decreto non è più reclamabile, cioè dopo trenta giorni dalla comunicazione.

Nella liquidazione controllata l’art. 282 c.1 CCII dice che l’esdebitazione opera con la chiusura della procedura oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura. Va però dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Il decreto è poi comunicato ai creditori e al debitore, che possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni (art. 282 c.3).

Per l’incapiente (art. 283) il percorso è diverso: il giudice concede l’esdebitazione con decreto, che è comunicato al debitore e ai creditori; anche qui il reclamo è di trenta giorni (art. 283 c.8).

Nessuno di questi termini si ferma in agosto. La sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi (art. 9 c.1 CCII): il reclamo contro il decreto di esdebitazione corre anche dal 1° al 31 agosto.

Si può chiedere la cancellazione prima che il decreto diventi stabile? Sì, ma l’agente della riscossione tende ad aspettare: se un creditore propone reclamo e il decreto viene riformato, il credito tornerebbe esigibile. Noi di solito prepariamo l’istanza durante i trenta giorni e la depositiamo subito dopo, insieme all’attestazione che non è stato proposto reclamo (o all’esito del reclamo).


Durante la liquidazione controllata posso continuare a usare l’auto con il fermo?

Con il fermo iscritto, no: circolare resta vietato e sanzionato. L’apertura della liquidazione impedisce nuove azioni ai creditori, ma non cancella da sola il fermo che c’era già.

È la domanda che sentiamo più spesso nei primi giorni della procedura, e la risposta delude. La sentenza che apre la liquidazione controllata blocca le azioni individuali dei creditori: l’art. 270 c.5 CCII richiama, in quanto compatibili, le regole della liquidazione giudiziale sul divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Da quel momento l’agente della riscossione non può iscrivere un nuovo fermo per crediti anteriori.

Il fermo già iscritto, però, resta nel registro. E l’art. 86 c.3 del D.P.R. 602/1973 continua a dire che chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è sanzionato. Nessuna norma letta da noi prevede che l’apertura della procedura sospenda gli effetti del fermo esistente.

Cosa si può fare in concreto? Le strade sono tre, e vanno scelte con il liquidatore.

  1. Valutare se l’auto entra davvero nella liquidazione. L’art. 268 c.4 CCII esclude dalla liquidazione alcuni beni (crediti impignorabili, quanto serve al mantenimento nei limiti fissati dal giudice, beni del fondo patrimoniale, cose non pignorabili per legge). Un’auto normale non è esclusa in automatico. Ma il liquidatore può decidere di non venderla se la vendita è manifestamente non conveniente (art. 272 c.2, che richiama l’art. 213).
  2. Valutare se l’auto è strumentale. Se la persona è un professionista o un piccolo imprenditore e l’auto serve davvero al lavoro, la strumentalità poteva essere fatta valere già prima dell’iscrizione (art. 86 c.2, entro trenta giorni dal preavviso). Dopo, resta un argomento per chiedere all’agente di revocare il fermo, da documentare con prove serie.
  3. Programmare la cancellazione al momento giusto: con la vendita, se l’auto si vende; con l’esdebitazione, se l’auto resta al debitore.

Una cosa va detta con chiarezza: la liquidazione controllata non è uno strumento per liberare l’auto dal fermo in tempi brevi. Lo diventa alla fine, con l’esdebitazione. Chi ha bisogno dell’auto ogni giorno deve saperlo prima di presentare la domanda, e organizzarsi. Se la persona usa l’auto per andare al lavoro e non ha alternative, ne teniamo conto già nella scelta della procedura: in alcuni casi il piano del consumatore, che permette di pagare una parte del debito e di chiedere la cancellazione delle formalità, è più adatto.

Se il liquidatore vende l’auto, chi toglie il fermo?

Il giudice della procedura, dopo la vendita competitiva e l’incasso del prezzo. Chi compra riceve l’auto libera, il ricavato va ai creditori secondo le regole del concorso.

Qui la regola è più chiara. Nelle procedure di sovraindebitamento i beni si vendono con procedure competitive, e le norme sulle vendite della liquidazione controllata (art. 275 CCII, nella lettura della dottrina pubblicata su Diritto.it) prevedono che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordini la cancellazione delle iscrizioni, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e di “ogni altro vincolo”.

Il fermo rientra in quella formula. Lo ha detto già il Tribunale di Torino con decreto n. 90 del 17/4/2018, quando vigeva la L. 3/2012: il fermo su un bene mobile registrato è un vincolo che si può cancellare all’esito di una vendita competitiva con effetto purgativo. Lo stesso tribunale, con decreto del 13/11/2019, ha precisato che la cancellazione presuppone una vendita competitiva: con una vendita privata il giudice non può ordinarla. E il Tribunale di Rimini, con decreto del 2/8/2019, ha aggiunto che la cancellazione non si ordina prima che l’atto di vendita sia compiuto.

Il percorso pratico, quindi, è questo:

  • il liquidatore inserisce l’auto nel programma di liquidazione e la stima;
  • la vende con una procedura competitiva (asta telematica, offerte in busta chiusa, soggetti specializzati);
  • l’acquirente paga il prezzo per intero;
  • il liquidatore chiede al giudice delegato l’ordine di cancellazione del fermo (e delle altre formalità sul veicolo);
  • l’ordine viene presentato al PRA per l’annotazione.

Per il debitore questa è la strada più pulita dal punto di vista del fermo: il problema della cancellazione lo gestisce la procedura, non lui. Il prezzo ricavato va nel riparto. Se la cartella che reggeva il fermo era assistita da privilegio, l’agente della riscossione sarà collocato secondo il suo grado; se era chirografaria, prenderà la percentuale degli altri chirografari. Il resto del debito, se ricorrono le condizioni dell’art. 282, sarà poi coperto dall’esdebitazione.

Una sola cautela: verificare che l’ordine di cancellazione citi correttamente targa, telaio e numero di iscrizione del fermo. Un errore di trascrizione significa settimane perse con il PRA.

E se l’auto non viene venduta, perché vale poco?

Allora il giudice della liquidazione, secondo il Tribunale di Torino, non può cancellare il fermo. La cancellazione si sposta dopo l’esdebitazione e va chiesta all’agente della riscossione.

È il caso più comune. Un’utilitaria di dieci o quindici anni vale poche migliaia di euro, a volte meno. Venderla all’asta costa tempo e spese; spesso il liquidatore conclude che la vendita è manifestamente non conveniente e la lascia fuori dal programma (art. 272 c.2 CCII, che richiama l’art. 213 c.2-4 in quanto compatibile).

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 87/2026 (segnalata da Eutekne il 7/4/2026, di cui abbiamo letto solo la sintesi), ha affrontato proprio questa ipotesi in una liquidazione controllata chiesta dal debitore: se il veicolo non viene liquidato, il fermo amministrativo non può essere cancellato dal giudice delegato. Il ragionamento è coerente con le pronunce del 2018-2019 viste sopra: il potere di cancellare i vincoli è legato alla vendita; senza vendita quel potere non scatta.

Cosa comporta in pratica:

  • per tutta la durata della procedura il fermo resta iscritto e l’auto non può circolare senza rischio di sanzione;
  • sull’auto rinunciata dal liquidatore i creditori possono, in teoria, agire in via esecutiva (è l’effetto della rinuncia previsto dall’art. 213, richiamato dall’art. 272 c.2). Nella pratica, per un bene di poco valore, accade di rado;
  • la cancellazione del fermo diventa un problema successivo all’esdebitazione, da risolvere con l’agente della riscossione sulla base del decreto.

C’è un modo per evitare che la persona resti tre anni senza auto? La legge non lo dice. Si può lavorare su due fronti. Il primo: chiedere all’agente della riscossione, già durante la procedura, la revoca del fermo per la parte di debito che sarà sicuramente coperta dall’esdebitazione, spiegando che non può più iniziare né proseguire azioni sul patrimonio del debitore. È un’istanza, non un diritto riconosciuto da una norma espressa: l’esito non è garantito. Il secondo: valutare con il liquidatore se l’auto, anche se di poco valore, possa essere venduta con una procedura competitiva semplice, magari a un familiare che partecipa alla gara come chiunque altro. In questo modo il fermo si cancella con l’ordine del giudice e il prezzo va ai creditori.

Ho il decreto di esdebitazione: cosa devo fare, passo per passo, per togliere il fermo dal PRA?

Servono quattro mosse: visura e estratto di ruolo, istanza all’agente della riscossione con il decreto, controllo dell’annotazione al PRA, eventuale azione se la risposta non arriva.

Vediamole una per una. La tabella più sotto riassume fasi, atti, termini e soggetti.

1. Fotografare la situazione. Si chiede una visura PRA del veicolo, che indica il fermo, la data di iscrizione e il soggetto che l’ha chiesto. Poi si scarica l’estratto di ruolo dall’area riservata dell’agente della riscossione: l’elenco di tutte le cartelle, con la natura di ciascun debito. Lo scopo è capire per quali cartelle è stato iscritto il fermo. Il preavviso di fermo, se lo si conserva, le elenca.

2. Dividere le cartelle in due gruppi. Da una parte le cartelle anteriori alla procedura coperte dall’esdebitazione (imposte, contributi, bollo, sanzioni accessorie). Dall’altra quelle escluse (multe stradali e altre sanzioni amministrative autonome, eventuali debiti di mantenimento) e quelle sorte dopo l’apertura della procedura, che l’esdebitazione non tocca.

3. Presentare l’istanza all’agente della riscossione. Si allegano il decreto di esdebitazione, la prova della comunicazione e l’attestazione che non è stato proposto reclamo (o la decisione sul reclamo). Si chiede la cancellazione del fermo, perché i crediti che lo reggevano sono inesigibili per effetto dell’art. 278 c.1 CCII. Se ci sono cartelle escluse, si chiede la cancellazione dopo il loro pagamento o si propone una soluzione per quella parte.

4. Controllare l’esito al PRA. La revoca del fermo deve risultare annotata nel registro. Dopo la comunicazione dell’agente facciamo sempre una nuova visura: finché la visura riporta il fermo, per chiunque controlli il registro il fermo c’è ancora.

5. Se non arriva risposta, si passa alla fase contenziosa, di cui parliamo nella risposta successiva.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Preavviso di fermo Comunicazione preventiva; prova della strumentalità 30 giorni (art. 86 c.2 D.P.R. 602/1973) Agente della riscossione
Apertura liquidazione controllata Sentenza; stop alle azioni individuali Dalla sentenza (art. 270 c.5 CCII) Tribunale
Vendita dell’auto (se prevista) Vendita competitiva, ordine di cancellazione dei vincoli Dopo l’incasso del prezzo Giudice delegato, poi PRA
Istanza di esdebitazione Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore Alla chiusura o dopo 3 anni dall’apertura (art. 282 c.1) Tribunale
Osservazioni dei creditori Note sull’istanza 15 giorni dalla comunicazione (art. 282 c.1) Tribunale, tramite il liquidatore
Reclamo sul decreto Reclamo nelle forme dell’art. 124 30 giorni dalla comunicazione (art. 282 c.3; art. 283 c.8) Tribunale
Istanza di cancellazione del fermo Istanza con decreto e attestazione Dopo che il decreto è stabile (nessun termine di legge) Agente della riscossione
Verifica Visura PRA Dopo la comunicazione dell’agente PRA
Contenzioso (se serve) Ricorso o atto di citazione Secondo il rito applicabile Giudice tributario o ordinario, secondo il credito

Se l’agente della riscossione non cancella il fermo, a chi mi rivolgo?

Al giudice competente per il tipo di credito: quello tributario se il fermo si regge su tributi, quello ordinario se si regge su crediti non tributari come multe e contributi. Prima, però, conviene una diffida ben costruita.

Partiamo dalla parte stragiudiziale. Se dopo l’istanza l’agente non risponde o risponde in modo generico, inviamo una diffida via PEC che indica: il numero del decreto, la data in cui è diventato stabile, le singole cartelle esdebitate, il numero di iscrizione del fermo e la richiesta di cancellazione entro un termine. Spesso il problema è solo organizzativo: l’ufficio non ha ancora annotato l’esdebitazione sui ruoli.

Se la diffida non basta, si valuta l’azione giudiziaria. Le regole sulla competenza seguono la natura del credito. La Cassazione a Sezioni Unite (ord. n. 15354/2015, nella sintesi di EC News) ha descritto l’impugnazione del fermo come un’azione di accertamento negativo, soggetta alle regole generali su competenza per materia e per valore; quando il credito è tributario la controversia va al giudice tributario (oggi le Corti di giustizia tributaria).

Quindi, a grandi linee:

  • fermo per imposte e tributi (IRPEF, IVA, bollo auto): giudice tributario;
  • fermo per crediti non tributari (multe, contributi previdenziali): giudice ordinario, secondo le regole di competenza applicabili;
  • fermo misto: può essere necessario agire su due fronti.

Un punto delicato riguarda i termini. Le norme sull’esdebitazione non fissano un termine entro cui l’agente deve cancellare il fermo, né un termine entro cui il debitore deve agire. Il giudizio contro il rifiuto, però, segue le regole del giudice adito. Qui la sospensione feriale vale: nel processo tributario e nel giudizio civile ordinario di cognizione i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). È il contrario di quanto accade nella procedura di esdebitazione, dove l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione.

C’è poi un’insidia da conoscere. La Cassazione (Sez. V, ord. n. 10820/2024, nella sintesi di Fiscal Focus) ha affermato che se non si impugna la comunicazione preventiva di fermo il credito diventa irretrattabile. Questo non incide sull’esdebitazione, che arriva dopo e per una ragione diversa (il credito è valido, ma diventa inesigibile per legge). Però impedisce di rimettere in discussione, in quella sede, i vizi della cartella. Nella causa sul fermo dopo l’esdebitazione non si contesta la cartella: si fa valere il decreto.


Il mio fermo è stato iscritto per multe stradali: vale lo stesso?

Purtroppo no, almeno per la parte “multe”. Le sanzioni del Codice della strada sono sanzioni amministrative pecuniarie autonome e l’art. 278 c.7 lett. b) le esclude dall’esdebitazione. Se il fermo copre solo multe, resta legittimo anche dopo il decreto.

È il caso che crea più delusioni. Una buona parte dei fermi sulle auto nasce proprio da verbali non pagati: eccesso di velocità, ZTL, divieti di sosta, mancata revisione. Il comune o la prefettura, se il verbale non viene pagato né impugnato, iscrive le somme a ruolo e affida la riscossione all’agente; oppure le riscuote direttamente con i propri strumenti. In entrambi i casi, il debito resta una sanzione amministrativa pecuniaria.

La lettera b) dell’art. 278 c.7 esclude dall’esdebitazione le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. La multa stradale non è accessoria a nessun altro debito: è il debito. Quindi sopravvive all’esdebitazione. Con lei sopravvivono, in linea di principio, gli interessi e le spese che la riguardano.

Se il fermo è “misto” (imposte più multe), succede questo:

  • la parte relativa alle imposte e alle sanzioni tributarie accessorie diventa inesigibile;
  • la parte relativa alle multe resta dovuta;
  • l’agente della riscossione può mantenere il fermo finché le multe non sono pagate.

Cosa fare, allora? Le opzioni realistiche sono tre.

  1. Pagare le sole multe dopo l’esdebitazione, chiedendo all’agente di imputare il pagamento a quelle cartelle e di cancellare il fermo. Spesso, separate dalle imposte, le multe sono una cifra gestibile.
  2. Chiedere una dilazione per la parte che resta, se l’importo è alto.
  3. Verificare le multe una per una: prescrizione, notifica del verbale, notifica della cartella. Una multa che non è dovuta per ragioni sue non diventa dovuta solo perché l’esdebitazione non la copre.

Un’ultima precisazione. La regola delle sanzioni vale certamente nell’esdebitazione dopo liquidazione controllata. Per l’incapiente la questione è aperta, come spieghiamo più avanti; ma anche lì il Tribunale di Rovereto (decreto 15/12/2025, R.G. 1/2025) ha applicato le esclusioni della lettera b). Per prudenza, chi ha un fermo per multe deve mettere in conto di doverle pagare comunque.

E se il fermo è per il bollo auto non pagato?

Il bollo è un tributo: rientra nell’esdebitazione come le altre imposte, con le sanzioni che lo accompagnano. Il fermo che si regge solo sul bollo anteriore alla procedura va tolto.

La tassa automobilistica è un tributo regionale. Il mancato pagamento genera un’imposta, una sanzione per omesso versamento e interessi. A differenza della multa stradale, la sanzione sul bollo è accessoria al tributo: è una sanzione che esiste solo perché esiste il debito d’imposta. Se il tributo diventa inesigibile per l’esdebitazione, la sanzione lo segue. Lo ha detto per le sanzioni tributarie, in una liquidazione controllata, il Tribunale di Torino con il decreto del 9/4/2026 citato sopra.

Ci sono però due trappole tipiche del bollo, e vanno controllate prima di presentare l’istanza.

Prima trappola: il bollo degli anni successivi. L’esdebitazione copre i debiti anteriori alla procedura. Il bollo continua a maturare ogni anno finché l’auto è intestata alla persona. Se durante i tre anni della liquidazione controllata il bollo non viene pagato, quei debiti nuovi non sono coperti dall’esdebitazione e possono generare un nuovo fermo. È uno degli errori più frequenti: la persona pensa che “tanto c’è la procedura” e smette di pagare. Il bollo dell’auto rimasta al debitore va pagato come una spesa corrente.

Seconda trappola: chi riscuote. Il bollo non è sempre riscosso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Alcune regioni hanno sistemi propri o affidano la riscossione ad altri soggetti. Il fermo, quindi, può essere iscritto da un soggetto diverso da quello a cui si pensa. L’istanza di cancellazione va indirizzata a chi ha iscritto il fermo, come risulta dalla visura PRA.

Infine, un dettaglio pratico. Molti fermi per bollo hanno importi modesti, ma sono iscritti per somme che comprendono anni diversi e cartelle diverse. Prima di chiedere la cancellazione verifichiamo se nella stessa iscrizione ci sono cartelle successive all’apertura della procedura. Se ci sono, la strada più rapida è pagarle subito e chiedere la cancellazione in un colpo solo.

Sono incapiente e ho chiesto l’esdebitazione con l’art. 283: cosa succede al fermo?

I debiti diventano inesigibili con il decreto, salvo che nei tre anni successivi arrivino utilità che permettano di pagare i creditori. Il fermo esistente va tolto con un’istanza, ma per i debiti esclusi la questione resta aperta.

L’esdebitazione dell’incapiente è per chi non può offrire ai creditori nulla, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 c.1 CCII). Si può ottenere una sola volta. Non c’è liquidazione: i beni restano al debitore, e quindi anche l’auto, se di valore così modesto da non costituire un’utilità per i creditori. Se l’auto ha un valore apprezzabile, l’OCC deve tenerne conto: un’auto che vale ottomila euro difficilmente convive con la dichiarazione di “nessuna utilità”.

Il presupposto, dice il c.2, ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale provvisorio 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia è di 10.651,68 € annui per una persona sola e di 16.723,14 € per due componenti. Sul modo di fare le deduzioni ci sono due letture nei tribunali: lo verifichiamo caso per caso.

Per il fermo contano tre aspetti.

  1. Il triennio. Per tre anni dal decreto l’OCC vigila e verifica se arrivano utilità ulteriori; se le trova, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità (art. 283 c.9). La legge non dice che il fermo esistente sopravvive per tre anni. Per questo, dopo che il decreto è stabile, chiediamo la cancellazione: il fermo esistente non ha più un credito esigibile da proteggere.
  2. I debiti esclusi. Se l’art. 278 c.7 si applichi anche all’incapiente è discusso. Una parte della dottrina ritiene di no, perché l’art. 278 c.1 parla dei crediti insoddisfatti nella liquidazione; il Tribunale di Rovereto (15/12/2025) ha invece applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b). Per un fermo con multe la prudenza impone di considerarle a rischio.
  3. La dichiarazione annuale. Il decreto fissa un termine entro cui il debitore deve depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283 c.7). Se il beneficio viene revocato, i crediti tornano esigibili e l’agente della riscossione può agire di nuovo. Conviene depositarla sempre, anche quando non c’è nulla da dichiarare.

Non ho fatto la liquidazione ma un piano del consumatore: posso togliere il fermo?

Sì, ma il meccanismo è diverso: non c’è esdebitazione, c’è un piano da eseguire. La cancellazione delle formalità la ordina il giudice, man mano che gli atti del piano vengono compiuti.

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) il debitore paga una parte dei debiti secondo il piano omologato. L’art. 71 c.2 prevede che il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizzi lo svincolo delle somme e ordini la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Il fermo rientra nella formula, come visto per la liquidazione.

In concreto, il piano deve prevedere espressamente cosa accade all’auto e al fermo. Due soluzioni ricorrenti:

  • l’auto resta al debitore e il piano prevede il pagamento della percentuale offerta all’agente della riscossione; eseguito il pagamento previsto, si chiede al giudice l’ordine di cancellazione del fermo;
  • l’auto viene venduta nell’ambito del piano con procedura competitiva; il prezzo va ai creditori e il giudice ordina la cancellazione dei vincoli.

Per il concordato minore (artt. 74-83) il ragionamento è simile, con il voto dei creditori. Con il cram down fiscale dell’art. 80 c.3 il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, quando è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione.

«Nei casi con un fermo sull’auto la scelta della procedura conta quanto la procedura stessa: la liquidazione controllata libera dai debiti ma lascia il fermo fino all’esdebitazione, il piano del consumatore permette di programmare la cancellazione. Come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo imposta questa scelta prima del deposito, insieme ai commercialisti dello staff che leggono l’estratto di ruolo.»

Un’avvertenza. Chi ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o due volte in passato, non può accedere al piano del consumatore (art. 69 c.1). L’ordine delle mosse va pensato prima.


Rischio di perdere l’auto?

Dipende dal valore dell’auto e dalla procedura. Con un’auto di poco valore, nella liquidazione controllata il rischio è basso. Con un’auto di valore, è concreto: entra nell’attivo e viene venduta.

Diciamolo con onestà, perché è la domanda che più pesa. Nella liquidazione controllata tutti i beni del debitore entrano nella procedura, salvo le esclusioni dell’art. 268 c.4. Un’auto non è esclusa per legge. Se ha un valore di mercato apprezzabile, il liquidatore la venderà e il ricavato andrà ai creditori. In cambio, alla fine, arriva l’esdebitazione.

Se l’auto vale poco, il quadro cambia. Il liquidatore può rinunciare a venderla quando la vendita è manifestamente non conveniente (art. 272 c.2, con il richiamo all’art. 213): costi di custodia, di stima e di pubblicità superiori al prezzo probabile. In questo caso l’auto resta di fatto al debitore, ma con il fermo, come abbiamo visto.

Nella procedura dell’incapiente non c’è vendita: l’auto resta, purché non costituisca un’utilità per i creditori.

Nel piano del consumatore è il debitore a proporre cosa fare: può tenere l’auto offrendo ai creditori almeno quanto avrebbero con la liquidazione. Per i crediti privilegiati, l’art. 67 c.4 richiede che il trattamento non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC.

C’è poi un rischio di cui si parla poco: il fermo resta anche sull’auto venduta privatamente durante la procedura. Chi vende l’auto per conto proprio, durante la liquidazione controllata, compie un atto non consentito: i beni sono nella disponibilità della procedura. La mossa giusta è parlarne con il liquidatore, mai agire da soli.

La rassicurazione fondata è questa: un’utilitaria di modesto valore, nella maggior parte dei casi, non viene venduta. Il limite reale è che resta bloccata dal fermo fino all’esdebitazione.

L’agente della riscossione può rimettere il fermo dopo l’esdebitazione?

Per i debiti esdebitati, no: un credito inesigibile non può essere riscosso, quindi non può giustificare un nuovo fermo. Per i debiti nuovi o esclusi, sì.

L’esdebitazione è definitiva quando il decreto non è più reclamabile. Da quel momento i crediti anteriori coperti dal beneficio non si possono pretendere dal debitore. Un nuovo preavviso di fermo fondato su quelle cartelle sarebbe illegittimo, e va contestato subito: entro i trenta giorni dell’art. 86 c.2 per evitare l’iscrizione, e comunque davanti al giudice competente.

Restano possibili tre ipotesi di nuovo fermo, e conviene conoscerle:

  • debiti successivi all’apertura della procedura: bollo, multe, imposte maturate dopo. Non sono coperti dall’esdebitazione;
  • debiti esclusi dall’art. 278 c.7: le multe e le altre sanzioni amministrative autonome;
  • revoca del beneficio: per l’incapiente, se non deposita la dichiarazione annuale o se emergono utilità nei tre anni (art. 283 c.7 e c.9). In quel caso i creditori possono agire di nuovo, nei limiti stabiliti dal giudice.

C’è anche il caso del creditore che non ha partecipato alla procedura, che vediamo nella risposta successiva. Per lui l’esdebitazione opera, ma con un limite.

La rassicurazione fondata: il fermo non può tornare per le vecchie cartelle esdebitate. Il limite reale: può tornare per tutto ciò che nasce dopo. La regola pratica è una sola: dopo l’apertura della procedura, ogni bollo, ogni multa, ogni imposta nuova va pagata alla scadenza.

L’agente della riscossione non si è insinuato nella liquidazione: le cartelle sono cancellate lo stesso?

Sì, ma non del tutto. Verso il creditore che non ha partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado. E su questa regola c’è una questione aperta davanti alla Corte costituzionale.

L’art. 278 c.2 CCII stabilisce che, nei confronti dei creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Tradotto: se i chirografari ammessi hanno preso il 7% e l’agente della riscossione, con crediti chirografari, non si è insinuato, può ancora pretendere il 7% delle sue cartelle. Il 93% è comunque esdebitato.

Per il fermo questo significa che, se l’agente non si è insinuato, il fermo può reggersi ancora su quella percentuale residua. Va calcolata cartella per cartella, distinguendo crediti privilegiati e chirografari, perché la percentuale è quella dei creditori “di pari grado”.

La regola è contestata. La questione di legittimità dell’art. 278 c.2 è stata sollevata dai Tribunali di Verona e Milano. Con l’ord. n. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti per un vizio di notifica, senza decidere il merito; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Oggi la regola si applica.

In pratica, nella liquidazione controllata l’agente della riscossione si insinua quasi sempre: l’OCC deve dare notizia del proprio incarico all’agente della riscossione (lo prevede l’art. 68 c.4 per il piano del consumatore) e il liquidatore assegna ai creditori un termine per le domande (art. 270 c.2 lett. d). Ma va verificato sullo stato passivo, prima di presentare l’istanza di cancellazione del fermo.

Quanto tempo ci vuole davvero, dall’inizio alla cancellazione?

Con la liquidazione controllata servono in genere poco più di tre anni dall’apertura, più i tempi del decreto e della cancellazione. Con l’incapiente i tempi sono più brevi, perché manca la fase di liquidazione.

Facciamo i conti onesti per la liquidazione controllata:

  • dalla domanda all’apertura: il tempo per la relazione dell’OCC e la decisione del tribunale. Varia molto da tribunale a tribunale;
  • dall’apertura all’esdebitazione: tre anni, se la procedura non si chiude prima (art. 282 c.1). Si chiude prima quando non c’è altro attivo da liquidare, ma per le persone fisiche con uno stipendio la procedura resta aperta per acquisire i beni sopravvenuti, di regola per tre anni (art. 272 c.3);
  • istanza, osservazioni e decreto: 15 giorni per le osservazioni, poi i tempi del tribunale;
  • stabilità del decreto: 30 giorni per il reclamo, che corrono anche in agosto;
  • cancellazione del fermo: dipende dall’agente della riscossione. Senza ostacoli, poche settimane; con un fermo misto, dipende da quanto tempo serve per pagare le cartelle escluse.

Per l’incapiente: relazione dell’OCC, deposito, decreto, 30 giorni per il reclamo, istanza di cancellazione. Il triennio di vigilanza corre dopo il decreto, ma come abbiamo spiegato non impedisce di chiedere subito la cancellazione.

La rassicurazione fondata: la fine c’è ed è scritta nella legge, a tre anni dall’apertura. Il limite reale: per tutto quel tempo, con un fermo iscritto e un’auto non venduta, guidare quell’auto resta vietato.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due simulazioni. Sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1: liquidazione controllata, fermo misto, auto non venduta.

  • Liquidazione controllata aperta con sentenza del 15/10/2025 (mercoledì), su domanda del debitore, lavoratore dipendente.
  • Estratto di ruolo: IRPEF e addizionali 18.420 €; sanzioni tributarie collegate 3.680 €; bollo auto anni 2019-2022 per 1.146 €; multe stradali 2.873 €; interessi e spese 1.212 €. Totale 27.331 €.
  • Fermo iscritto su un’utilitaria del 2011, valore di mercato stimato 1.900 €.
  • Il liquidatore non inserisce l’auto nel programma: la vendita è manifestamente non conveniente.
  • Tre anni dall’apertura: 15/10/2028, domenica, quindi istanza di esdebitazione depositata lunedì 16/10/2028.
  • Osservazioni dei creditori: 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore. Nessuna osservazione.
  • Decreto di esdebitazione comunicato il 20/11/2028 (lunedì). Reclamo possibile fino al 20/12/2028 (mercoledì). Nessun reclamo.
  • Esito sul debito: diventano inesigibili IRPEF, sanzioni collegate, bollo e i relativi interessi, cioè 24.146 €, tutto il ruolo tranne le voci legate alle multe. Restano dovute le multe, 2.873 €, più gli interessi e le spese che le riguardano (ipotesi: 312 €). Totale residuo 3.185 €.
  • Effetto sul fermo: l’agente della riscossione può mantenerlo per i 3.185 €.
  • Mossa: il 10/1/2029 (mercoledì) si presenta l’istanza con il decreto; si paga il residuo delle multe (oppure si chiede una dilazione) e si chiede la cancellazione. Verifica finale con visura PRA.

Se la persona non avesse avuto multe, il fermo sarebbe rimasto senza alcun credito esigibile, e l’istanza di gennaio sarebbe bastata.

Ipotesi 2: incapiente, fermo solo per tributi.

  • Persona sola, pensionata, reddito annuo 8.960 €. Soglia del c.2 dell’art. 283 per un componente con l’assegno sociale 2026: 10.651,68 €. Il reddito è sotto la soglia anche prima di dedurre le spese, quindi il presupposto ricorre con entrambe le letture.
  • Debiti: IRPEF 9.870 € (anni di lavoro autonomo chiusi da tempo), sanzioni collegate 1.974 €, bollo auto 936 €. Totale 12.780 €. Nessuna multa.
  • Fermo iscritto su un’auto del 2008, valore stimato 900 €: non è un’utilità per i creditori.
  • Domanda tramite OCC; decreto che concede l’esdebitazione comunicato il 4/11/2026 (mercoledì). Reclamo entro il 4/12/2026 (venerdì). Nessun reclamo.
  • Dal 7/12/2026 si presenta l’istanza di cancellazione del fermo con il decreto e l’attestazione di mancato reclamo.
  • Obblighi successivi: dichiarazione annuale sulle utilità nel termine fissato dal decreto, fino al novembre 2029. Se nel triennio arrivasse un’eredità, l’OCC lo verificherebbe e, con l’autorizzazione del giudice, i creditori potrebbero agire su quella utilità.

La differenza tra le due ipotesi la fanno le multe: senza sanzioni amministrative autonome nel ruolo, il fermo dopo l’esdebitazione non ha più un credito da proteggere.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Per quali cartelle, esattamente, è stato iscritto il fermo sulla mia auto?”

Quasi nessuno se lo chiede. La persona ricorda di avere “un fermo per le tasse”, ha in mente una cifra complessiva e pensa che l’esdebitazione risolva tutto. Poi, a decreto ottenuto, scopre che l’agente della riscossione non cancella il fermo perché dentro c’erano anche tre verbali di una ZTL o un bollo di un anno successivo all’apertura della procedura.

La risposta a questa domanda decide tre cose.

Decide la procedura. Se il fermo si regge su multe per un importo rilevante, la liquidazione controllata non risolve il fermo: le multe sopravvivono. In quel caso può essere più utile un piano del consumatore che preveda il pagamento delle sanzioni e la cancellazione delle formalità, oppure una strategia mista: esdebitazione per i debiti fiscali e pagamento separato delle multe.

Decide i tempi. Un fermo che si regge solo su debiti esdebitabili si cancella in poche settimane dopo il decreto. Un fermo misto richiede di pagare o dilazionare la parte residua prima.

Decide le contestazioni. Alcune cartelle possono essere prescritte o non notificate correttamente. Contestarle prima, o in parallelo, può ridurre il residuo che tiene in piedi il fermo. Ricordando però che, se il preavviso di fermo non è stato impugnato, la Cassazione (Sez. V, ord. n. 10820/2024) considera il credito ormai irretrattabile: i vizi della cartella vanno fatti valere nei modi e nei tempi giusti.

Come si risponde in concreto? Con tre documenti: il preavviso di fermo (che elenca le cartelle), l’estratto di ruolo aggiornato, la visura PRA. Li confrontiamo e prepariamo una tabella con una riga per cartella: ente, natura del debito, anno, importo, esdebitabile sì o no. È un lavoro di un pomeriggio che evita mesi di attese dopo il decreto.

Prima di depositare la domanda di liquidazione, bisogna sapere quale parte del fermo cadrà con l’esdebitazione e quale no. Chi lo scopre dopo ha già perso tempo.

Voce nel ruolo Esdebitabile? Effetto sul fermo
IRPEF, IVA, addizionali anteriori Sì (art. 278 c.1) Il fermo perde la base
Contributi previdenziali anteriori Sì Il fermo perde la base
Bollo auto anteriore Sì Il fermo perde la base
Sanzioni tributarie accessorie Sì, seguono il tributo (Trib. Torino 9/4/2026) Il fermo perde la base
Multe del Codice della strada No (art. 278 c.7 lett. b) Il fermo può restare
Debiti sorti dopo l’apertura No Il fermo può restare, o esserne iscritto uno nuovo
Crediti non insinuati Solo oltre la percentuale di pari grado (art. 278 c.2) Il fermo può restare per la quota residua

Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti che usiamo, con il principio riformulato e il motivo per cui contano in questo caso. Per ognuno indichiamo se abbiamo letto il testo, una massima o solo una sintesi.

  1. Trib. Torino, sent. n. 87/2026 (sintesi di Eutekne del 7/4/2026). In una liquidazione controllata chiesta dal debitore, se il veicolo non viene liquidato il giudice delegato non può cancellare il fermo amministrativo. Rilevanza: è il precedente più vicino alla domanda di questa pagina. Senza vendita, la cancellazione si sposta dopo l’esdebitazione.

  2. Trib. Torino, decr. n. 90 del 17/4/2018 (riportato da Diritto.it, regime L. 3/2012). Il fermo su un bene mobile registrato rientra tra i vincoli che il giudice può cancellare all’esito di una vendita competitiva con effetto purgativo. Rilevanza: conferma che, con la vendita, il fermo si cancella per ordine del giudice.

  3. Trib. Torino, decr. del 13/11/2019 (Diritto.it). La cancellazione delle formalità è possibile solo dopo una vendita competitiva; con la vendita privata il giudice non può ordinarla. Rilevanza: spiega perché un’auto venduta “tra privati” durante la procedura non si libera dal fermo.

  4. Trib. Rimini, decr. del 2/8/2019 (Diritto.it). La cancellazione non si ordina prima che l’atto di vendita sia compiuto. Rilevanza: i tempi della cancellazione seguono quelli della vendita.

  5. Cass. Sez. Unite, ord. n. 15354/2015 (sintesi di EC News). Il fermo è una misura afflittiva, discrezionale, che serve a indurre all’adempimento; non è un pignoramento né un passaggio obbligato dell’esecuzione; l’impugnazione è un’azione di accertamento negativo e, per i crediti tributari, va al giudice tributario. Rilevanza: se il credito non è più esigibile, il fermo perde la sua funzione; indica anche quale giudice adire.

  6. Cass. ord. n. 8118 del 27/3/2025 (sintesi di LentePubblica). Il fermo sui pagamenti della pubblica amministrazione, per la sua natura cautelare, perde efficacia quando il credito viene annullato da un giudice. Rilevanza: per analogia (le norme sono diverse) sostiene la tesi che il fermo segue la sorte del credito.

  7. Cass. Sez. V, ord. n. 10820/2024 (sintesi di Fiscal Focus). Se non si impugna la comunicazione preventiva di fermo, il credito diventa irretrattabile. Rilevanza: nella causa sul fermo dopo l’esdebitazione non si discute la cartella, si fa valere l’inesigibilità.

  8. Trib. Torino, decr. del 9/4/2026 (sintesi di Eutekne). In una liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: decide la sorte delle sanzioni su IRPEF, IVA e bollo che reggono molti fermi.

  9. Trib. Rovereto, decr. del 15/12/2025, R.G. 1/2025. Ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lettera b) dell’art. 278 c.7. Rilevanza: per chi ha un fermo per multe e chiede l’art. 283, le multe vanno considerate a rischio. Il punto è discusso in dottrina.

  10. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: la strada verso la cancellazione del fermo si gioca alla fine, quando il tribunale valuta le condizioni dell’art. 282 c.2.

  11. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi di Diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione deve spiegare bene anche l’origine dei debiti fiscali che hanno portato al fermo.

  12. Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, può integrare la colpa grave e portare al rigetto dell’esdebitazione. Rilevanza: chi ha un fermo nato da anni di imposte non versate deve preparare con cura la parte sulla meritevolezza.

  13. Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi, regime l.fall.). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: si può arrivare all’esdebitazione, e quindi alla cancellazione del fermo, anche se i creditori hanno ricevuto poco.

  14. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo letto sul sito della Cassazione). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: chi ha un fermo per debiti legati a un vecchio fallimento non può usare l’art. 283 per quei debiti.

  15. Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito ai Tribunali di Verona e Milano gli atti sulla questione dell’art. 278 c.2 per un vizio di notifica; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: riguarda il fermo che si regge su cartelle non insinuate.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando una persona arriva con un fermo sull’auto e una procedura di sovraindebitamento da avviare, in corso o appena chiusa.

  1. Leggiamo il preavviso, l’estratto di ruolo e la visura PRA e costruiamo la tabella cartella per cartella: ente, natura del debito, anno, importo, esdebitabile o no.
  2. Verifichiamo prescrizione e notifiche delle cartelle che reggono il fermo, con i commercialisti dello staff, prima di scegliere la procedura.
  3. Scegliamo la procedura in funzione del fermo: liquidazione controllata, incapiente, piano del consumatore o concordato minore, spiegando in anticipo cosa succederà all’auto in ciascuna.
  4. Prepariamo con l’OCC la parte della relazione su cause dell’indebitamento e diligenza, con attenzione ai debiti fiscali, perché da lì passa la meritevolezza.
  5. Concordiamo con il liquidatore la sorte dell’auto: vendita competitiva con ordine di cancellazione del fermo, oppure rinuncia motivata alla vendita.
  6. Depositiamo l’istanza di esdebitazione alla scadenza dei tre anni o alla chiusura, e seguiamo osservazioni e decreto.
  7. Controlliamo i 30 giorni del reclamo (che corrono anche in agosto) e procuriamo l’attestazione di mancato reclamo.
  8. Redigiamo l’istanza di cancellazione del fermo con decreto, elenco delle cartelle esdebitate e numero di iscrizione, e gestiamo le cartelle residue (pagamento o dilazione).
  9. Verifichiamo l’annotazione al PRA con una nuova visura e, se l’agente non risponde, inviamo la diffida via PEC.
  10. Agiamo davanti al giudice competente (tributario o ordinario, secondo il credito) se la cancellazione viene negata, e contestiamo subito ogni nuovo preavviso fondato su cartelle esdebitate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’organismo che redige la relazione, il dialogo con il liquidatore sulla sorte dei beni e i tempi reali dei decreti di esdebitazione. Ma il fermo nasce da una cartella, e qui entra lo staff tributario: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, gli uni sulla procedura, gli altri sull’estratto di ruolo.

Se la cancellazione finisce davanti a un giudice, la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore. Non promettiamo l’esito: ci impegniamo a verificare ogni cartella, a scegliere la procedura più adatta al caso e a seguire il fermo fino alla visura pulita.


In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte.

Primo: l’esdebitazione non cancella da sola il fermo. Rende inesigibili i debiti, ma l’iscrizione al PRA va tolta con un atto: l’ordine del giudice se l’auto è venduta nella procedura, l’istanza all’agente della riscossione se l’auto resta al debitore.

Secondo: tutto dipende dalle cartelle che reggono il fermo. Imposte, contributi, bollo e sanzioni accessorie cadono con l’esdebitazione; le multe stradali no (art. 278 c.7 lett. b). Un fermo misto resta finché la parte esclusa non è pagata.

Terzo: i tempi sono lunghi ma certi. Tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, 30 giorni per il reclamo (anche in agosto, art. 9 c.1 CCII), poi la cancellazione. Nel frattempo, con il fermo iscritto, l’auto non si guida.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché uniscono due competenze certificate dell’Avvocato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per la procedura e il decreto, e quella di coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, per le cartelle e il fermo.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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