Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci pongono più spesso amministratori, soci e direttori finanziari di aziende che producono o distribuiscono elettrodomestici quando la situazione precipita: la banca ha revocato i fidi, un fornitore di componenti ha depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale, la catena della grande distribuzione ritarda i pagamenti e c’è già un pignoramento presso terzi sui crediti commerciali. In quel momento qualcuno pronuncia la frase “dobbiamo depositare subito il concordato con riserva”. Qui spieghiamo, con risposte complete, che cosa significa davvero e che cosa si prepara nelle ore e nei giorni che contano.
Il quadro normativo, in breve. La cosiddetta domanda “con riserva” (o “prenotativa”, o “in bianco”) è disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. Consente all’impresa di presentarsi subito in tribunale con una documentazione essenziale, riservandosi di depositare in un secondo momento il piano, la proposta e le attestazioni. Le misure protettive contro le azioni dei creditori si chiedono con la stessa domanda (art. 54 CCII). I termini di questa fase corrono anche in agosto.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la domanda con riserva è il primo atto di un percorso di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica delle trattative con banche e fornitori che deve riempire i 30-60 giorni concessi dal tribunale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si concentra la maggior parte del debito di un’azienda manifatturiera in crisi, e la qualifica di cassazionista per seguire i reclami e i ricorsi che spesso accompagnano questa fase.
📩 Il tempo in questa fase si misura in giorni: scrivici adesso e trovi tutti i nostri riferimenti nella parte finale di questa pagina.
BLOCCO A — LE BASI
“Che cos’è esattamente il concordato con riserva e perché tutti dicono di depositarlo subito?”
È una domanda che apre la procedura senza il piano completo, e si deposita subito perché dalla sua pubblicazione scattano le protezioni contro i creditori.
Il nome corretto è “domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione”. L’art. 44, comma 1, CCII permette al debitore di presentare la domanda prevista dall’art. 40 corredata solo dalla documentazione indicata nell’art. 39, comma 3, e di riservarsi di depositare dopo la proposta, il piano, l’attestazione e gli eventuali accordi.
Perché la fretta? Per tre ragioni concrete, che in un’azienda di elettrodomestici si toccano con mano.
La prima: se la domanda contiene la richiesta di misure protettive, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Un pignoramento presso terzi sulle fatture verso la grande distribuzione, o un sequestro conservativo sul magazzino di lavatrici e frigoriferi, si fermano.
La seconda: dalla stessa data le prescrizioni sono sospese, le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Se un fornitore di compressori ha già depositato il ricorso, la domanda con riserva cambia lo scenario dell’udienza.
La terza: dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine non operano le cause di scioglimento della società per perdite di capitale (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 n. 4 c.c.), come prevede il comma 1-bis dell’art. 44. Gli amministratori non sono costretti a convocare l’assemblea per ricapitalizzare o liquidare mentre si costruisce il piano.
Attenzione però: “con riserva” non vuol dire “senza niente”. Il tribunale vuole vedere fin dal primo giorno i dati essenziali, e il commissario giudiziale controlla l’azienda per tutta la durata del termine. Nelle risposte successive vediamo cosa serve e cosa succede.
“Chi decide in azienda di depositarlo? Basta la firma dell’amministratore delegato?”
No, serve una decisione dell’organo amministrativo verbalizzata da un notaio, e la firma di un difensore.
Per le società, il CCII attribuisce agli amministratori la competenza a decidere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi: la decisione va presa dall’organo amministrativo (il consiglio di amministrazione, se c’è, non il solo delegato), risulta da verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta nel registro delle imprese. È una delle cose che prepariamo per prime, perché un notaio disponibile in giornata non si trova sempre.
In concreto, per un’azienda di elettrodomestici organizzata come S.r.l. o S.p.A., nelle prime ore verifichiamo:
- chi compone l’organo amministrativo e se la convocazione può avvenire con i tempi brevi previsti dallo statuto o con la presenza totalitaria;
- se ci sono amministratori in conflitto (per esempio un consigliere che è anche socio di un fornitore creditore);
- se lo statuto prevede clausole che richiedono il parere dei soci su operazioni straordinarie, perché vanno gestite senza bloccare la decisione;
- se l’azienda fa parte di un gruppo (società di distribuzione, società immobiliare che possiede lo stabilimento, controllata estera che fa assemblaggio), perché la scelta di depositare per una sola società o per più società cambia la strategia.
Il ricorso deve poi essere sottoscritto dal difensore munito di procura. È un atto tecnico: contiene l’indicazione dello strumento che l’impresa ritiene di voler utilizzare, la richiesta di termine, la richiesta di misure protettive e, quando servono, le istanze per gli atti urgenti. Lo predisponiamo noi, sulla base dei dati che l’azienda ci fornisce e che il nostro staff di commercialisti verifica in parallelo.
“Quanto tempo ci danno i giudici per presentare il piano vero?”
Da 30 a 60 giorni, più un’eventuale proroga fino ad altri 60 giorni se il progetto è già impostato.
È l’art. 44, comma 1, lett. a), CCII. Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni entro il quale l’impresa deposita la proposta di concordato con il piano, l’attestazione e la documentazione completa, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). Il termine decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese (il rinvio è all’art. 45, comma 2), non dal giorno del deposito: è un dettaglio che cambia il calcolo e che spieghiamo meglio nell’esempio concreto più avanti.
La proroga è possibile su istanza del debitore, per giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni, quando è stato predisposto un progetto di regolazione. Nel testo precedente al correttivo del 2024, la proroga era esclusa se pendevano ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale; come ricorda il commento a Cass. n. 16358 del 26 maggio 2026, il correttivo ha eliminato questa esclusione. Per un’azienda già colpita da un’istanza di un fornitore, è una differenza notevole.
Quindi, nel migliore dei casi, il tempo massimo è intorno ai quattro mesi. Sembrano tanti, ma in un’azienda di elettrodomestici vanno spesi per fare cose pesanti: ricostruire la situazione patrimoniale aggiornata, stimare il valore del magazzino (prodotti finiti, semilavorati, ricambi), valutare i contratti con la grande distribuzione, trovare finanza o un investitore, negoziare con le banche e far lavorare l’attestatore. Chi deposita la domanda senza avere già una traccia di piano rischia di arrivare alla scadenza a mani vuote.
“In agosto i termini si fermano, vero?”
No. I termini della domanda con riserva corrono anche ad agosto.
È uno degli equivoci più pericolosi. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, e l’art. 44, comma 3, ribadisce in modo specifico che i termini delle lettere a), c) e d) del comma 1 (termine per il piano, obblighi informativi periodici, versamento delle spese) non sono soggetti alla sospensione feriale. Se il termine scade il 24 agosto, scade il 24 agosto.
Diverso è il discorso per le cause ordinarie che l’azienda può avere in corso fuori dal CCII: l’opposizione a un decreto ingiuntivo di un fornitore, una causa per vizi su una partita di lavastoviglie, un ricorso tributario o un giudizio amministrativo. Lì vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Nella stessa estate, quindi, un’azienda può avere un termine del tribunale fallimentare che corre e un termine civile che si ferma: nella seconda simulazione più avanti lo vediamo con le date.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Cosa dobbiamo portarvi nelle prime 48 ore?”
Quello che serve a depositare una domanda ammissibile e quello che serve a non perdere il controllo dei pagamenti nei giorni successivi.
La documentazione minima è quella richiamata dall’art. 39, comma 3, CCII: in sostanza i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se l’impresa non vi è tenuta, le dichiarazioni dei redditi e IVA) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Su questi due documenti si gioca la credibilità della domanda.
Per un’azienda di elettrodomestici chiediamo in più, subito, una serie di dati operativi che servono al ricorso e alle istanze urgenti:
- lo scadenzario fornitori aggiornato, separando chi fornisce componenti critici (motori, compressori, schede elettroniche, lamiera, plastiche) da chi fornisce servizi sostituibili;
- la posizione con le banche: fidi, anticipi su fatture, factoring con o senza cessione pro soluto, finanziamenti garantiti, eventuali derivati;
- la situazione dei crediti verso clienti, in particolare verso la grande distribuzione e i gruppi d’acquisto, con eventuali cessioni già notificate;
- i debiti verso erario e INPS, con le cartelle e gli avvisi già ricevuti, perché influenzano la scelta tra concordato con transazione fiscale e altri strumenti;
- le azioni in corso: pignoramenti, decreti ingiuntivi, ricorsi per liquidazione giudiziale, con date di notifica;
- i contratti chiave: fornitura con la grande distribuzione, licenze di marchio, contratti di logistica, leasing su linee di produzione;
- la forza lavoro: numero dei dipendenti, TFR maturato, eventuali ammortizzatori sociali già attivati;
- gli impegni verso i consumatori e la filiera: garanzia legale sui prodotti venduti, assistenza tecnica, obblighi di produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, D.Lgs. 49/2014) e adesione al relativo sistema di gestione.
Non serve che tutto sia perfetto il primo giorno. Serve che l’elenco creditori sia completo e coerente con la contabilità, perché il commissario giudiziale lo confronterà con i dati reali: un elenco che dimentica un creditore importante è un segnale negativo che il tribunale non trascura.
“Quale tribunale è competente se la sede è in una città e lo stabilimento in un’altra?”
Quello del luogo in cui l’impresa ha il centro dei suoi interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale ma può essere smentito dai fatti.
È una domanda tutt’altro che teorica per le aziende del settore: capita spesso che la sede legale sia presso lo studio di un commercialista o in un capoluogo, mentre produzione, uffici amministrativi e direzione stanno nel distretto industriale. La Cassazione se n’è occupata più volte in tempi recenti. Con l’ordinanza n. 6620 del 12 marzo 2025 la Prima Sezione ha ribadito che la competenza spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede effettiva dell’attività, di regola coincidente con la sede legale, ma che, se emergono elementi contrari, rileva il luogo in cui il centro degli interessi si è di fatto manifestato all’esterno, secondo come lo percepiscono i terzi. Con l’ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025 la stessa Sezione ha confermato che la presunzione legata alla sede legale cede quando si prova una diversa collocazione riconoscibile dai terzi.
Che cosa facciamo in pratica? Prima di depositare raccogliamo gli indizi: dove si riunisce il consiglio, dove sono i conti correnti operativi, dove lavorano amministrazione e acquisti, quale indirizzo compare su contratti, ordini e fatture. Se la sede legale è stata trasferita da poco, verifichiamo anche questo dato con attenzione. Depositare davanti al tribunale sbagliato non significa solo perdere tempo: le misure protettive e il decreto sul termine rischiano di essere messi in discussione proprio nei giorni in cui l’azienda ne ha più bisogno.
“Cosa succede il giorno dopo il deposito con banche, fornitori e pignoramenti?”
Se avete chiesto le misure protettive, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese le azioni esecutive e cautelari si fermano. Le banche e i fornitori, però, vanno gestiti uno per uno.
La sequenza è questa. Si deposita il ricorso; la cancelleria lo trasmette al registro delle imprese per la pubblicazione; dalla pubblicazione decorrono gli effetti protettivi dell’art. 54, comma 2, CCII. Il tribunale deve poi confermare o revocare le misure con un proprio provvedimento (art. 55 CCII), e il debitore deve essere pronto a sostenerle. Nel frattempo il tribunale emette il decreto dell’art. 44 che fissa il termine, nomina il commissario, impone gli obblighi informativi e ordina il versamento delle spese.
Con le banche il punto delicato riguarda gli anticipi su fatture e le linee autoliquidanti: è frequente che la banca trattenga gli incassi a compensazione. Si tratta di un terreno sul quale il nostro staff in diritto bancario lavora subito, verificando i contratti, le clausole di compensazione e il mandato all’incasso, e predisponendo, se necessario, le istanze al tribunale.
Con i fornitori il problema è opposto: non vogliono più consegnare. Per i crediti anteriori l’impresa, dopo il deposito, non può pagare liberamente (sarebbe una violazione della parità tra creditori); per le nuove forniture invece si può e si deve pagare regolarmente. Il messaggio da dare ai fornitori di componenti critici è chiaro: le forniture successive alla domanda sono pagate e godono di un trattamento preferenziale nella procedura. Prepariamo noi la comunicazione, perché una lettera sbagliata in questa fase alimenta il panico nella filiera.
Un’avvertenza. In una vicenda di composizione negoziata il Tribunale di Roma, Sez. XIV, con decreto del 17 dicembre 2025 (cron. n. 2589/2025) non ha accordato le misure senza contraddittorio perché il debitore non aveva indicato azioni esecutive o cautelari in corso né un’urgenza concreta, e ha fissato l’udienza. Il principio pratico vale anche per la domanda con riserva: le misure protettive vanno motivate con fatti precisi, non con formule generiche.
“Il tribunale ci chiede di versare una somma per le spese: e se non ce l’abbiamo subito?”
Va versata nel termine fissato, che non può superare dieci giorni ed è perentorio: il mancato versamento è una causa di revoca del termine.
L’art. 44, comma 1, lett. d), CCII prevede che il decreto ordini il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, determinata dal tribunale. Il comma 2 aggiunge che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, sentite le parti, revoca il termine concesso anche quando il debitore non ha provveduto al versamento.
Due pronunce chiariscono il quadro. Con l’ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024 la Cassazione ha affermato che il decreto che ordina il versamento non è reclamabile autonomamente: le contestazioni sull’importo si fanno valere con il reclamo contro la sentenza che, eventualmente, apre la liquidazione giudiziale. Con l’ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025, in un caso ancora regolato dalla vecchia legge fallimentare, la Corte ha escluso che il ritardo o il versamento parziale determinassero automaticamente l’inammissibilità, in mancanza di una norma espressa; la stessa ordinanza ha precisato che le regole del CCII non erano applicabili a quella vicenda per ragioni temporali. Oggi, invece, quella norma espressa c’è (art. 44, comma 2, CCII): per questo è meglio non fare affidamento su quell’apertura.
In pratica: nella fase di preparazione stimiamo con il commercialista la liquidità disponibile nei dieci giorni successivi, tenendo conto che i conti potrebbero essere in parte bloccati dalle banche, e individuiamo la fonte del versamento (incassi liberi, apporto dei soci, finanziamento di un terzo). È uno dei punti su cui un’impresa in crisi rischia di inciampare per una questione di cassa, non di diritto.
“Ogni mese dobbiamo mandare delle relazioni: cosa ci scriviamo e chi le legge?”
Le legge il commissario giudiziale, il tribunale e chiunque consulti il registro delle imprese: vanno scritte come se dovessero convincere un creditore scettico.
L’art. 44, comma 1, lett. c), CCII impone obblighi informativi periodici, almeno mensili, anche sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta per predisporre la proposta e il piano, sotto la vigilanza del commissario. Il decreto prevede il deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che viene iscritta nel registro delle imprese. Il comma 2 consente la revoca del termine in caso di grave violazione di questi obblighi.
Per un’azienda di elettrodomestici una relazione utile contiene: incassi e pagamenti del mese, distinguendo quelli relativi a crediti e debiti anteriori da quelli successivi; andamento degli ordini e del portafoglio clienti; livello del magazzino; stato delle trattative con banche, fornitori e investitori; eventuali atti urgenti autorizzati o richiesti; avanzamento del piano e dell’attestazione.
Qui sotto riassumiamo i passaggi e i termini principali della fase, a cui rimandano le altre risposte.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Decisione interna | Delibera dell’organo amministrativo con verbale notarile, deposito e iscrizione nel registro imprese | Prima del deposito del ricorso | Notaio, registro delle imprese |
| Avvio | Ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con documenti dell’art. 39, comma 3, e istanza di misure protettive | Appena possibile | Tribunale competente (centro degli interessi principali) |
| Protezione | Effetti delle misure protettive (art. 54, comma 2) | Dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese | Registro delle imprese; poi conferma o revoca del tribunale (art. 55) |
| Decreto | Fissazione del termine, nomina del commissario, obblighi informativi, ordine di versamento spese | Emesso dal tribunale dopo il deposito | Tribunale |
| Spese | Versamento della somma fissata | Perentorio, non oltre 10 giorni | Conto indicato dal tribunale |
| Informativa | Relazioni periodiche sulla gestione e sull’avanzamento del piano | Almeno mensili | Commissario giudiziale, tribunale, registro imprese |
| Atti urgenti | Istanza di autorizzazione per atti urgenti di straordinaria amministrazione | Prima di compiere l’atto | Tribunale |
| Scadenza | Deposito di proposta, piano e attestazione, oppure domanda di omologazione di accordi o PRO | 30-60 giorni dall’iscrizione del decreto | Tribunale |
| Proroga | Istanza motivata con progetto già predisposto | Prima della scadenza, fino a ulteriori 60 giorni | Tribunale |
| Revoca | Revoca del termine per frodi, grave violazione degli obblighi informativi o mancato versamento | Su segnalazione, sentite le parti; decreto non reclamabile | Tribunale |
| Sospensione feriale | Non si applica ai termini delle lett. a), c), d) | Corrono anche dal 1° al 31 agosto (artt. 9, comma 1, e 44, comma 3) | — |
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“Un fornitore ha già chiesto la nostra liquidazione giudiziale: siamo ancora in tempo?”
Sì, nella maggior parte dei casi, ma il margine si restringe e ogni giorno conta.
La domanda con riserva può essere depositata anche quando pende un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Dalla pubblicazione della domanda contenente la richiesta di misure protettive, come abbiamo visto, non può essere pronunciata la sentenza di apertura (art. 54, comma 2). Il tribunale tratterà i due procedimenti in modo coordinato: non è un “congelamento” senza fine, ma uno spazio per verificare se lo strumento proposto dall’impresa è serio.
Due aspetti vanno spiegati con onestà all’imprenditore.
Il primo riguarda la proroga. Come ricordato sopra, prima del correttivo del 2024 la proroga del termine era esclusa se pendevano domande di liquidazione giudiziale. Nel caso deciso da Cass. n. 16358 del 26 maggio 2026, regolato dal testo anteriore, la società lamentava il mancato accoglimento della proroga: la Corte ha ritenuto che mancasse l’interesse al motivo, perché il tribunale aveva comunque esaminato la proposta, e ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 44, sottolineando che la scansione dei termini risponde a esigenze di celerità e di serietà dell’iniziativa. Oggi l’esclusione non c’è più, ma la proroga resta subordinata a giustificati motivi e a un progetto già predisposto.
Il secondo riguarda la serietà dell’iniziativa. Una domanda presentata solo per guadagnare tempo, senza un’idea di piano e con un’azienda ormai ferma, è esposta a una dichiarazione di inammissibilità e, a valle, all’apertura della liquidazione giudiziale chiesta dal fornitore.
Cosa facciamo in questo caso: leggiamo subito il ricorso del creditore, verifichiamo la data dell’udienza e costruiamo il deposito in modo che l’udienza si svolga con la domanda con riserva già pubblicata e con un primo quadro credibile del piano. Se il credito del ricorrente è contestabile (per vizi delle forniture, per compensazioni, per errori nel calcolo), prepariamo anche le difese nel procedimento di liquidazione.
“Possiamo continuare a produrre, vendere alla grande distribuzione e comprare componenti?”
Sì: l’attività ordinaria prosegue, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e quelli urgenti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci.
Il comma 1-bis dell’art. 44 richiama gli effetti dell’art. 46 CCII, che si producono dal deposito della domanda fino alla scadenza del termine: l’impresa continua a gestire l’azienda, ma per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione serve l’autorizzazione. Il comma 1-ter è molto severo: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e, in più, il tribunale revoca il decreto che ha concesso il termine.
Per un’azienda di elettrodomestici questo significa ragionare su casi molto concreti. Comprare lamiera e schede elettroniche per le produzioni già ordinate è, di norma, ordinaria amministrazione. Firmare un nuovo contratto quadro triennale con una catena della grande distribuzione con penali elevate, concedere un’ipoteca sullo stabilimento a garanzia di un nuovo finanziamento, vendere una linea di produzione o cedere un marchio sono atti che vanno quasi sempre sottoposti al tribunale. Lo stesso vale per un finanziamento ponte che serve a pagare i fornitori nei prossimi due mesi: chiederne l’autorizzazione è anche il modo per far riconoscere al finanziatore il trattamento previsto dalla legge.
«In un’azienda manifatturiera la domanda con riserva funziona solo se la produzione non si ferma: il nostro primo lavoro è separare ciò che l’impresa può fare da sola da ciò che va chiesto al tribunale, e preparare le istanze prima che servano», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
La regola pratica che diamo agli amministratori è semplice: nel dubbio, si chiede. Un’istanza di autorizzazione ben motivata richiede pochi giorni; un atto dichiarato inefficace e un termine revocato possono costare l’intera procedura.
“E se a metà strada capiamo che è meglio un accordo con le banche invece del concordato?”
Si può cambiare strada senza perdere le protezioni, purché lo si faccia entro il termine fissato.
È uno dei vantaggi della domanda con riserva che spesso gli imprenditori ignorano. L’art. 44, comma 1, lett. a), prevede che entro il termine si possa depositare non solo la proposta di concordato con il piano, ma anche la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’art. 54, comma 5, CCII stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche se, prima della scadenza del termine, il debitore propone una domanda di accesso a uno strumento diverso da quello indicato inizialmente.
In un’azienda di elettrodomestici questa flessibilità è preziosa. Può succedere che nelle prime settimane le banche, che rappresentano la parte maggiore del debito, si dichiarino disponibili a un accordo con moratoria e conversione di una parte delle linee; in quel caso un accordo di ristrutturazione può essere più rapido e meno invasivo di un concordato con voto di tutti i creditori. Oppure il contrario: si parte pensando a un accordo e si scopre che i fornitori sono troppi e troppo frammentati, e serve il concordato in continuità.
C’è poi il comma 1-quater, introdotto dal correttivo: in deroga al regime generale, il debitore può chiedere di giovarsi fin da subito delle regole dello strumento prescelto se deposita, con la domanda o dopo, un progetto conforme. Serve a chi ha già le idee chiare e vuole anticipare gli effetti tipici di quello strumento.
Il cambio di rotta va però deciso presto: un accordo di ristrutturazione richiede adesioni firmate e un’attestazione, e nessuna delle due si ottiene nell’ultima settimana del termine.
“Non era meglio la composizione negoziata invece del concordato con riserva?”
Dipende da quanto è avanzata la crisi e da quanto è aggressivo il creditore più forte.
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale, guidato da un esperto indipendente, in cui l’imprenditore può chiedere misure protettive con l’istanza degli artt. 17 e 18. L’art. 54, comma 4, CCII consente anche, prima di depositare la domanda dell’art. 40, di chiedere le stesse misure protettive passando per la composizione negoziata. È uno strumento che conosciamo dall’interno, perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
I vantaggi: riservatezza maggiore, nessun commissario giudiziale, più libertà di gestione, trattative con le banche in un contesto meno conflittuale. I limiti: richiede che l’impresa sia ancora in condizioni di risanamento ragionevolmente perseguibile, che le parti collaborino e che ci sia il tempo di avviare la piattaforma, ottenere la nomina dell’esperto e la conferma delle misure.
Quando la scelta cade sulla domanda con riserva? Tipicamente quando: c’è già un ricorso per liquidazione giudiziale con udienza vicina; un creditore ha già pignorato i crediti verso i clienti principali e l’azienda rischia di non pagare gli stipendi; le banche hanno revocato le linee e non vogliono sedersi al tavolo; il debito fiscale e contributivo richiede una transazione fiscale dentro un concordato o un accordo.
Valutiamo questa scelta all’inizio, con dati alla mano, senza preferenze di principio. Non è raro che il percorso giusto sia un ponte tra i due strumenti: si parte con la composizione negoziata e, se le trattative non chiudono, si arriva a uno strumento giudiziale con un piano già impostato.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Se il piano non convince il tribunale, finiamo dritti in liquidazione giudiziale?”
Il rischio esiste, ed è giusto dirlo con chiarezza: se la proposta è dichiarata inammissibile e c’è un ricorso di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale.
Il controllo del tribunale non è formale. Con l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026, richiamata dalla successiva ordinanza n. 22960/2026, la Cassazione ha affermato che, nel concordato in continuità, il giudizio di ammissibilità si estende al contenuto della proposta con uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza analoga a quella dell’omologazione. In altre parole: il piano deve reggere fin dall’inizio, non solo al momento del voto.
C’è anche un aspetto processuale che pochi conoscono. Quando la proposta è dichiarata inammissibile senza che venga aperta la liquidazione giudiziale, il provvedimento non è ricorribile in Cassazione: lo ha ribadito Cass., Sez. I, n. 31176 del 28 novembre 2025, anche quando la Corte d’appello ha deciso con sentenza anziché con decreto. Se invece si apre la liquidazione giudiziale, la sentenza è impugnabile con il reclamo e poi con il ricorso per cassazione.
Ma c’è anche una rassicurazione fondata: un piano ben costruito, con dati verificati e un’attestazione seria, ha una funzione protettiva reale, perché mette il tribunale in condizione di valutare l’impresa nel merito. Il nostro lavoro è far arrivare in udienza una proposta che resista a questo controllo.
“Gli amministratori rischiano di pagare di tasca propria?”
Il rischio non sparisce con il deposito, ma si riduce molto se si agisce in tempo e in modo corretto.
Il comma 1-bis dell’art. 44 sospende le cause di scioglimento per perdite dal deposito fino alla scadenza del termine, ma precisa che per il periodo anteriore al deposito resta ferma l’applicazione dell’art. 2486 c.c., cioè la responsabilità degli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, non hanno gestito la società in funzione della conservazione del patrimonio (con la salvezza dell’art. 20 CCII). Tradotto: il deposito non cancella quanto accaduto nei mesi precedenti.
Per questo, nelle prime ore, ricostruiamo con il commercialista la cronologia: quando il patrimonio netto è diventato negativo, quali pagamenti sono stati fatti dopo, se ci sono stati pagamenti preferenziali a soci, società collegate o fornitori “amici”. Non lo facciamo per spaventare, ma per sapere dove sono i punti deboli prima che li trovi il commissario giudiziale, che ha il compito di riferire al tribunale su eventuali atti in frode ai creditori.
La rassicurazione reale è questa: un amministratore che, appena percepita la crisi, adotta assetti adeguati, deposita uno strumento di regolazione e gestisce la fase protetta in modo trasparente, dimostra di aver agito nell’interesse dei creditori. Il limite reale è altrettanto chiaro: ciò che è stato fatto male prima non si sana con la domanda.
“I nostri dipendenti perderanno il lavoro?”
Non necessariamente: la domanda con riserva serve proprio a mantenere in vita l’azienda mentre si costruisce il piano.
In un’azienda di elettrodomestici il personale è spesso il vero patrimonio: tecnici di linea, addetti al collaudo, assistenza post vendita. Un concordato in continuità, diretta o con l’ingresso di un investitore, è pensato per conservare l’attività e, con essa, una parte significativa dei posti di lavoro. I crediti dei lavoratori godono di privilegio, e il piano deve indicare come vengono trattati.
Sarebbe però scorretto promettere che tutto resterà com’è. Il piano può prevedere una riorganizzazione, la chiusura di una linea non redditizia, l’uso degli ammortizzatori sociali, il passaggio dei dipendenti a un acquirente dell’azienda o di un ramo. Sono scelte che vanno condivise con le rappresentanze sindacali nei modi previsti dalla legge e che vanno ponderate con il consulente del lavoro.
Il dato che rassicura è che, durante il termine, l’impresa può pagare regolarmente gli stipendi correnti: sono debiti successivi alla domanda, legati alla prosecuzione dell’attività. Il dato che preoccupa è che questo presuppone liquidità; per questo il piano di tesoreria delle prime settimane è uno dei primi documenti che costruiamo.
“Quanto tempo ho davvero, se oggi non ho ancora deciso?”
Meno di quanto pensa. Il tempo vero non è quello del termine del tribunale, ma quello che precede il deposito.
Una volta depositata la domanda, il calendario è fissato dalla legge: il termine di 30-60 giorni, l’eventuale proroga, le relazioni mensili, i dieci giorni per le spese. Ma prima del deposito il calendario lo dettano i creditori: l’udienza fissata sul ricorso del fornitore, la data dell’udienza di assegnazione nel pignoramento presso terzi, il giorno in cui la banca smette di anticipare le fatture e l’azienda non riesce a pagare gli stipendi.
Il momento giusto per depositare è quando c’è ancora qualcosa da proteggere: un portafoglio ordini, una squadra, un marchio riconosciuto, un magazzino non svenduto. Se si aspetta che la produzione si fermi, la domanda con riserva protegge un guscio vuoto.
Il limite reale: la legge non fissa un “ultimo giorno utile” universale. Dipende dalle azioni dei creditori. La risposta pratica: se lei sta leggendo questa pagina perché qualcuno le ha detto di depositare subito, il momento di far analizzare i documenti è adesso.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Qui sotto due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici e date coerenti con le regole descritte. Non sono casi reali dello Studio.
Simulazione 1 — Deposito in autunno, termine e proroga.
Ipotesi: S.r.l. produttrice di piccoli elettrodomestici, 63 dipendenti, debiti complessivi 6.418.300 € (banche 2.904.700 €, fornitori 2.211.450 €, erario e INPS 873.920 €, dipendenti per retribuzioni e TFR 428.230 €). Un fornitore di motori ha depositato ricorso per liquidazione giudiziale; la banca principale ha bloccato gli anticipi.
- Giovedì 22 ottobre 2026: delibera del consiglio di amministrazione verbalizzata dal notaio; deposito del ricorso ex art. 44 CCII con bilanci 2023-2025, elenco creditori e istanza di misure protettive. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese il fornitore non può ottenere la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e i pignoramenti sui crediti verso la grande distribuzione si fermano.
- Giovedì 29 ottobre 2026: il tribunale emette il decreto e concede 60 giorni; il decreto viene iscritto nel registro delle imprese venerdì 30 ottobre 2026.
- Spese: il decreto, comunicato lunedì 2 novembre 2026, impone il versamento entro 10 giorni; scadenza giovedì 12 novembre 2026. Somma ipotetica 47.380 €, coperta con un apporto dei soci.
- Termine per il piano: 60 giorni dal 30 ottobre → martedì 29 dicembre 2026.
- A metà dicembre un investitore ha presentato una lettera d’intenti, l’attestatore ha iniziato il lavoro, ma la due diligence non è chiusa. Prima della scadenza l’impresa chiede la proroga motivandola con il progetto già predisposto. Se concessa per ulteriori 60 giorni, il termine cadrebbe sabato 27 febbraio 2027 e slitta a lunedì 1° marzo 2027.
- Relazioni mensili: depositate alle date fissate nel decreto (fine novembre, fine dicembre, fine gennaio, fine febbraio), con incassi, pagamenti, magazzino e stato delle trattative.
Esito dimostrativo: entro il 1° marzo 2027 l’impresa deposita una proposta di concordato in continuità indiretta, con l’offerta dell’investitore, oppure (se le banche aderiscono) la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, conservando le misure protettive (art. 54, comma 5).
Simulazione 2 — Deposito a luglio, termini che corrono in agosto.
Ipotesi: S.p.A. distributrice di grandi elettrodomestici da incasso, debiti per 3.157.640 €. Deposita la domanda con riserva mercoledì 8 luglio 2026; il decreto è iscritto nel registro delle imprese venerdì 10 luglio 2026 con un termine di 45 giorni.
- Termine per il piano: 45 giorni dal 10 luglio → lunedì 24 agosto 2026. Non c’è sospensione feriale: art. 9, comma 1, e art. 44, comma 3, CCII.
- Spese: decreto comunicato lunedì 13 luglio 2026, versamento entro 10 giorni → giovedì 23 luglio 2026.
- Nello stesso periodo un fornitore notifica, lunedì 20 luglio 2026, un decreto ingiuntivo per 86.915 € di forniture anteriori. Il giudizio monitorio è un ordinario processo civile, non un procedimento del CCII: il termine di 40 giorni per l’opposizione beneficia della sospensione dal 1° al 31 agosto. Si contano 11 giorni dal 21 al 31 luglio, il termine si ferma ad agosto e riprende il 1° settembre per i restanti 29 giorni → scadenza martedì 29 settembre 2026. Le misure protettive impediscono al fornitore di avviare l’esecuzione sul patrimonio dell’impresa, ma non lo esonerano dal far accertare il credito; l’opposizione va comunque valutata se il credito è contestabile.
Esito dimostrativo: chi confonde le due regole rischia di sbagliare in entrambe le direzioni. Se si convince che anche il termine del tribunale si fermi ad agosto, il 24 agosto arriva senza piano; se pensa che anche l’opposizione al decreto ingiuntivo scada in agosto, la prepara di corsa quando aveva un mese in più.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“I numeri che mettiamo nella domanda e nel piano chi li controlla, e cosa succede se li abbiamo gonfiati o sbagliati?”
Gli imprenditori chiedono quanto tempo hanno, se le banche si fermano, se i fornitori continueranno a consegnare. Quasi nessuno chiede chi verificherà i numeri. Eppure è da lì che dipende quasi tutto.
Nella fase con riserva il controllo è affidato al commissario giudiziale, nominato dal tribunale con il decreto dell’art. 44, comma 1, lett. b). Ha il compito di vigilare sugli obblighi informativi e di riferire al tribunale su eventuali atti di frode ai creditori o condotte pregiudizievoli. Se emergono, il tribunale può revocare il termine (comma 2) con un decreto non reclamabile. Il commissario non è “la controparte”: è un ausiliario del giudice, tanto che la Cassazione (ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021, richiamata dall’ordinanza n. 22960/2026) gli nega la qualità di parte nel giudizio di legittimità. Ma proprio per questo il suo giudizio pesa molto sulle scelte del tribunale.
Poi arriva l’attestatore, che deve dichiarare veritieri i dati e fattibile il piano. Anche qui la Cassazione è netta: già le Sezioni Unite (n. 1521 del 23 gennaio 2013, richiamata dall’ordinanza n. 22960/2026) hanno affermato che la relazione del professionista non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità.
E c’è un numero che in un’azienda di elettrodomestici è particolarmente delicato: il valore di liquidazione, cioè quanto otterrebbero i creditori se l’azienda venisse chiusa e i beni venduti. Con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, pronunciando un principio di diritto nell’interesse della legge, la Cassazione ha affermato che nel concordato in continuità il tribunale verifica già in fase di ammissione come è stato calcolato questo valore, e che nella continuità indiretta fondata sull’offerta di un terzo è illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’importo dell’offerta, sostituendolo con una stima più bassa basata sulla vendita atomistica dei beni.
Per un’azienda del settore, dove magazzino, stampi, linee e marchio valgono molto di più insieme che separati, la conseguenza pratica è forte: non si può abbassare artificialmente il valore di liquidazione per far sembrare più conveniente il piano. I numeri devono essere coerenti fin dalla domanda con riserva, perché quei dati verranno confrontati con tutto quello che si depositerà dopo.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che incidono sulla fase della domanda con riserva. Per ciascuna indichiamo estremi, principio (riformulato) e rilevanza per un’azienda di elettrodomestici in crisi. Dove abbiamo letto solo un commento o una sintesi, lo segnaliamo.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6620 del 12 marzo 2025 (sintesi riportata da Brocardi).
Principio: la competenza spetta al tribunale della sede effettiva dell’attività, che di regola coincide con la sede legale; se emergono elementi contrari, conta il luogo in cui il centro degli interessi si è manifestato all’esterno in modo riconoscibile per i terzi.
Rilevanza: decisiva per le imprese con sede legale “di comodo” e stabilimento nel distretto produttivo.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29 luglio 2025 (sintesi riportata da Brocardi).
Principio: il centro degli interessi principali si presume nella sede legale; la presunzione cede se si prova una diversa collocazione percepibile dai terzi.
Rilevanza: impone di raccogliere prove (contratti, conti, luogo della direzione) prima di scegliere il tribunale.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12523 dell’8 maggio 2024 (sintesi riportata da Brocardi).
Principio: il decreto che ordina il versamento delle spese ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), non è reclamabile; le contestazioni sull’importo si fanno valere impugnando l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevanza: la somma va trovata e versata nei dieci giorni; discutere l’importo dopo è un rimedio debole.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12352 del 9 maggio 2025 (sintesi riportata da Brocardi).
Principio: sotto la legge fallimentare, ritardo o versamento parziale delle spese nel concordato con riserva non comportavano automaticamente inammissibilità o improcedibilità, in assenza di norma espressa; le regole del CCII non erano applicabili ratione temporis.
Rilevanza: precedente da maneggiare con cautela, perché oggi l’art. 44, comma 2, CCII prevede espressamente la revoca del termine per mancato versamento.
5. Cass. civ., ord. n. 16358 del 26 maggio 2026 (commento di ecnews).
Principio: inammissibile per difetto di interesse il motivo sul mancato accoglimento della proroga quando il tribunale ha comunque esaminato la proposta; manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 44, i cui termini rispondono a esigenze di celerità e serietà. Il commento ricorda che il correttivo ha eliminato l’esclusione della proroga in presenza di domande di liquidazione giudiziale.
Rilevanza: chi chiede la proroga deve dimostrare giustificati motivi e un progetto concreto.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026 (testo letto per intero).
Principio: nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità riguarda anche il metodo di determinazione del valore di liquidazione; nella continuità indiretta basata sull’offerta di un terzo non si può escludere dal valore di liquidazione l’importo dell’offerta sostituendolo con una stima atomistica inferiore.
Rilevanza: guida il modo in cui si costruiscono, fin dall’inizio, i numeri del piano con un investitore.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026 (principio riportato nell’ord. n. 22960/2026).
Principio: nel concordato in continuità il giudizio di ammissibilità si estende al contenuto della proposta con uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza analoga a quello dell’omologazione.
Rilevanza: il piano depositato alla scadenza del termine deve reggere subito, non solo al voto.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 31176 del 28 novembre 2025 (commento di Iusletter e richiamo nell’ord. n. 22960/2026).
Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., anche se reso con sentenza.
Rilevanza: chiarisce quali strade di impugnazione restano davvero aperte dopo un esito negativo.
9. Cass., Sez. Un., n. 27073 del 2016 (richiamata nel commento di Iusletter e nell’ord. n. 22960/2026).
Principio: la dichiarazione di inammissibilità del concordato senza contestuale dichiarazione di fallimento non risolve una controversia su diritti con efficacia di giudicato e quindi non è ricorribile per cassazione.
Rilevanza: è la base del principio ribadito sotto il CCII dalla n. 31176/2025.
10. Cass., Sez. Un., n. 1521 del 23 gennaio 2013 (richiamata nell’ord. n. 22960/2026).
Principio: la relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che può valutarne metodo e attendibilità.
Rilevanza: l’attestazione non è un “timbro”; deve essere difendibile nel merito.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021 (richiamata nell’ord. n. 22960/2026).
Principio: il commissario giudiziale è ausiliario del giudice e non parte; non può proporre ricorso o controricorso in cassazione.
Rilevanza: aiuta a capire il ruolo di chi vigila sull’impresa durante il termine: non un avversario, ma un controllore del tribunale.
12. Trib. Roma, Sez. XIV, decreto del 17 dicembre 2025, cron. n. 2589/2025 (testo letto per intero).
Principio: in una composizione negoziata, il giudice non ha concesso le misure senza contraddittorio in assenza di azioni esecutive o cautelari segnalate e di urgenza concreta, fissando l’udienza.
Rilevanza: anche per la domanda con riserva, le misure protettive vanno sostenute con fatti specifici (pignoramenti, ricorsi, blocco delle linee).
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo lavora quando un’azienda di elettrodomestici deve depositare subito una domanda con riserva. Sono impegni di attività, non promesse di risultato.
- Analizziamo in 24-48 ore la situazione debitoria: scadenzario, posizioni bancarie, debiti fiscali e contributivi, azioni in corso, per stabilire se la domanda con riserva è lo strumento giusto o se conviene la composizione negoziata.
- Verifichiamo la competenza del tribunale, raccogliendo gli elementi sul centro degli interessi principali alla luce delle ordinanze n. 6620/2025 e n. 21865/2025.
- Prepariamo la delibera dell’organo amministrativo e coordiniamo con il notaio la verbalizzazione e il deposito nel registro delle imprese.
- Redigiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, e l’istanza di misure protettive motivata con fatti precisi: pignoramenti, ricorsi pendenti, blocco degli anticipi.
- Calcoliamo e presidiamo tutte le scadenze: termine per il piano, versamento delle spese, relazioni mensili, eventuale proroga, ricordando che corrono anche ad agosto.
- Predisponiamo le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione: finanziamenti ponte, contratti quadro con la grande distribuzione, vendite di linee o di rami d’azienda.
- Scriviamo le comunicazioni a banche e fornitori strategici, spiegando gli effetti delle misure protettive e la regola sul pagamento delle forniture successive.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di tesoreria e le relazioni mensili da depositare sotto la vigilanza del commissario.
- Impostiamo lo strumento finale: concordato in continuità, accordo di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con la transazione fiscale e contributiva quando serve, coordinando il lavoro dell’attestatore.
- Difendiamo l’impresa nei procedimenti collegati: istanza di liquidazione giudiziale del creditore, reclami sulle misure protettive, opposizioni ai decreti ingiuntivi, fino agli eventuali ricorsi in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere le trattative con banche, fornitori e investitori dalla prospettiva di chi le facilita, e saper riconoscere in anticipo quando una crisi si può ancora gestire in sede negoziale e quando serve subito la protezione del tribunale. È esattamente il bivio davanti al quale si trova un’azienda di elettrodomestici quando qualcuno dice “depositiamo subito”.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore che ha impostato la domanda con riserva segue i reclami e i ricorsi, senza passaggi di mano che fanno perdere informazioni e tempo. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli atti giudiziari nascono nello stesso tavolo di lavoro.
In sintesi
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Primo: la domanda con riserva si deposita subito, ma non si deposita vuota. Servono una delibera notarile, i bilanci, un elenco creditori affidabile, un’istanza di misure protettive motivata e un’idea di piano da sviluppare nei 30-60 giorni concessi.
Secondo: i termini della procedura corrono anche ad agosto (artt. 9, comma 1, e 44, comma 3, CCII), mentre le cause civili ordinarie, tributarie e amministrative restano sospese dal 1° al 31 agosto. Confondere le due regole è un errore che costa caro.
Terzo: il tribunale e il commissario guardano ai numeri fin dal primo giorno. Valore di liquidazione, relazioni mensili, atti urgenti autorizzati: la credibilità si costruisce nella fase con riserva, non alla fine.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la domanda con riserva è l’avvio di un percorso di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario e, come cassazionista, segue la difesa dell’impresa in tutti i gradi.
📩 Se la vostra azienda deve depositare entro pochi giorni, contattate lo Studio Monardo oggi stesso: i recapiti per raggiungerci sono indicati in fondo all’articolo.