Le Procedure Di Sovraindebitamento Restano Pubbliche Dopo L’esdebitazione?

Chi ottiene l’esdebitazione si fa quasi sempre la stessa domanda: i debiti non si possono più chiedere, ma il mio nome resta scritto da qualche parte? La risposta breve è sì. La procedura lascia tracce pubbliche anche dopo la liberazione dai debiti, e in parte lo fa proprio il decreto che la concede. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevede che diversi atti siano pubblicati: il piano del consumatore, la sentenza di omologa, il decreto di apertura del concordato minore, la sentenza che apre la liquidazione controllata e, alla fine, anche il decreto di esdebitazione. Nessuna norma del Codice fissa una data in cui queste pubblicazioni spariscono. C’è poi tutto ciò che sta fuori dal Codice e ha regole proprie: le segnalazioni nelle centrali rischi, le trascrizioni nei registri immobiliari, il registro delle imprese per chi ha un’attività.

Questo articolo, però, non parte dalle norme sulla pubblicità. Parte da chi le usa. Le informazioni pubbliche servono soprattutto a qualcuno: il creditore che vuole contestare l’esdebitazione, il cessionario che deve decidere se chiudere una posizione, la banca che domani riceverà la tua richiesta di finanziamento, il creditore rimasto fuori dal concorso che cerca un appiglio. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Se sai chi leggerà quei documenti, per quale scopo e con quali limiti, puoi decidere cosa scrivere nel piano, quali dati far oscurare, quando chiedere aggiornamenti e rimozioni e quali tracce contestare.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della procedura. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la pubblicità degli atti dal lato di chi la prepara e la esegue, perché è l’Organismo di composizione della crisi a trasmettere i documenti, a comunicarli ai creditori e a curare le trascrizioni. Le segnalazioni bancarie che sopravvivono all’esdebitazione sono invece un terreno da diritto bancario. Qui lavora lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina a livello nazionale.

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Chi hai di fronte: un creditore che non può più incassare, ma può ancora informarsi

Per prevedere le mosse della controparte bisogna mettersi nei suoi panni, e dopo l’esdebitazione i suoi panni cambiano. L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, con inesigibilità verso il debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Per il creditore concorsuale la partita del recupero, sul debitore, è chiusa. Restano aperti però almeno cinque tavoli dove gli conviene ancora giocare, e su tutti la pubblicità degli atti è un’arma.

Il primo tavolo è l’esdebitazione stessa. Finché il decreto non è definitivo, il creditore ammesso al passivo può presentare osservazioni e poi reclamo (art. 282 c.1 e c.3). Per farlo gli servono informazioni: la relazione dell’OCC, la condotta del debitore, i redditi dichiarati. Molte le trova proprio negli atti pubblicati.

Il secondo tavolo sono i garanti. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Al creditore conviene sapere con precisione quanto è stato pagato nel concorso, perché il resto lo chiederà al fideiussore.

Il terzo tavolo sono i debiti che l’esdebitazione non tocca. L’art. 278 c.7 esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il creditore di queste somme conserva tutte le sue azioni.

Il quarto tavolo è il futuro. L’incapiente resta esposto per tre anni alle utilità sopravvenute (art. 283 c.1 e c.9). Nella liquidazione controllata i beni sopravvenuti entrano nella procedura fino all’esdebitazione (art. 272 c.3-bis). Chi vuole intercettare queste entrate deve sapere quando la procedura si è aperta, quando si chiude, che cosa contiene.

Il quinto tavolo è il mercato del credito. Non riguarda tanto il vecchio creditore quanto il prossimo: la banca o la finanziaria che domani valuterà una tua richiesta. Questo attore guarda ai sistemi di informazioni creditizie (i SIC privati come CRIF), alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, ai registri pubblici. Per lui l’esdebitazione è un’informazione di rischio. Dal suo punto di vista conviene saperlo: non per perseguitarti, ma per decidere se e a quali condizioni prestarti denaro.

C’è infine un attore di cui si parla poco, il cessionario dei crediti deteriorati. Spesso a chiedere l’ammissione al passivo non è la banca che ha erogato il prestito, ma un fondo o una società veicolo che ha comprato il credito in blocco con altri. Il suo calcolo è industriale: ha pagato quel credito una frazione del valore nominale e deve decidere in fretta se insistere o chiudere la posizione. Di regola non ha interesse ad accanirsi su un debitore esdebitato. Ha invece interesse ad aggiornare in modo corretto le proprie segnalazioni, perché un dato sbagliato gli costa reclami e contestazioni.

Tieni presente questa mappa di convenienze. La pubblicità della procedura non è una punizione: è uno strumento informativo, e ogni attore lo usa per il proprio interesse economico. Per questo non basta chiedersi se gli atti restano pubblici. Bisogna capire chi li legge, quando e per quale decisione. Ogni mossa che segue nasce da uno di questi interessi.

Prima mossa: leggere il tuo piano mentre la procedura è aperta

La mossa

La prima occasione in cui un creditore usa la pubblicità arriva subito, molto prima dell’esdebitazione. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, se la domanda è ammissibile, il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, e l’OCC ne dà comunicazione ai creditori entro 30 giorni (art. 70 c.1 CCII). Nel concordato minore il decreto di apertura dispone la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (art. 78 c.2 lett. a). Nella liquidazione controllata è pubblicata la sentenza di apertura e lo sono, secondo le indicazioni operative dei tribunali, anche lo stato passivo e il decreto che lo definisce in caso di contestazioni.

Cosa trova il creditore in questi documenti? Molto. Il piano del consumatore deve essere accompagnato dall’elenco dei creditori, dalla consistenza del patrimonio, dagli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dalle entrate del debitore e del nucleo familiare (art. 67 c.2). La relazione dell’OCC descrive le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere e indica se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 68 c.2 e c.3).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Con questi dati il creditore decide la sua strategia. Entro 20 giorni dalla comunicazione può presentare osservazioni all’OCC via PEC (art. 70 c.3). Se contesta la convenienza del piano, il giudice omologa comunque quando ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7). Leggere il piano gli serve per costruire proprio questo confronto: stimare quanto otterrebbe da una liquidazione e dimostrare che il piano gli dà meno.

Non sempre gli conviene. Un creditore chirografario con un credito di poche migliaia di euro, davanti a un piano che offre una percentuale vicina a quella liquidatoria, di solito non investe tempo e risorse in un’opposizione. La lettura attenta la fa il creditore grande: la banca con il mutuo ipotecario, l’agente della riscossione, la finanziaria con più posizioni sullo stesso debitore.

I suoi limiti

Il creditore non ha mano libera. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 c.2). La Cassazione ha precisato il perimetro di questo divieto. Con l’ordinanza n. 20672 del 22/7/2025 (Sez. I, nota da massima) ha chiarito che il creditore colpevole può comunque contestare i requisiti di legittimità del piano: il divieto riguarda solo la convenienza. È un limite reale, ma va letto per quello che è.

C’è poi un limite che riguarda i dati. La pubblicazione è disposta per informare i creditori e i terzi sulla procedura, non per esporre tutta la vita della famiglia. Il Tribunale di Lanciano, con la circolare n. 1/2026 del 27/1/2026 sulle pubblicazioni previste dal CCII, ha indicato agli organi delle procedure di oscurare prima dell’invio i dati di soggetti terzi diversi dai debitori e dagli eventuali garanti. In particolare vanno oscurati i dati anagrafici dei minori e i riferimenti alle loro condizioni personali e di salute (comprese tossicodipendenza, ludopatia, ritiro sociale), e quelli di familiari e conviventi. Già nel 2019, nel regime della L. 3/2012, il Tribunale di Taranto aveva dato direttive analoghe (22/2/2019). Andavano omessi i dati sanitari dei richiedenti e dei nuclei familiari, come invalidità, ludopatia, disagio psichico e malattia, e le informazioni sui minori. Il fondamento indicato erano i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione del Regolamento UE 2016/679 (art. 5 c.1 lett. c ed e) e gli artt. 2-septies c.8 e 50 del Codice privacy.

La tua contromossa

La contromossa chiave è scrivere il piano sapendo che sarà letto da chi ha interesse a contestarlo, e pretendere che sia pubblicato solo ciò che serve. In concreto:

  • le ragioni dell’indebitamento vanno esposte in modo completo per il giudice e per l’OCC, ma i dettagli sanitari, quelli sui figli e quelli sui familiari vanno collocati in modo da poter essere oscurati prima della pubblicazione;
  • prima dell’invio al gestore del sito si controlla che l’oscuramento sia stato fatto davvero, perché chi carica i documenti non ne modifica il contenuto (la circolare di Lanciano lo dice espressamente per la società che gestisce il servizio);
  • si prepara fin dall’inizio la difesa sulla convenienza. Se il creditore leggerà il piano per dimostrare che la liquidazione gli renderebbe di più, l’attestazione dell’OCC sul confronto con l’alternativa liquidatoria deve reggere a quella lettura;
  • se il creditore ha erogato credito senza valutare il merito creditizio, lo si fa emergere subito nella relazione dell’OCC (art. 68 c.3). È ciò che può togliergli la contestazione della convenienza (art. 69 c.2).

Le pronunce che ti proteggono

Oltre a Cass. 20672/2025, è utile Cass. I ord. n. 8875 del 9/4/2026 (nota da massima). Dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza (art. 70 c.8) e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Per la pubblicità conta perché la sentenza di omologa è a sua volta comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni: è un atto destinato a restare consultabile. Per il debitore, sapere che ogni passaggio della procedura lascerà un documento pubblico è il primo elemento di strategia.

Seconda mossa: le osservazioni e il reclamo contro l’esdebitazione

La mossa

Arriviamo al momento che dà il titolo all’articolo. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura, oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282 c.1). L’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Il decreto (o quello che accerta le preclusioni) è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni (art. 282 c.3).

Ed ecco il punto che molti non si aspettano. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282 c.1); quello che riguarda un imprenditore è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. L’esdebitazione, quindi, non chiude la stagione della pubblicità: ne aggiunge un capitolo. La circolare di Lanciano del 2026 elenca infatti il decreto che dichiara l’esdebitazione (art. 282) tra i documenti da caricare, e la ricerca nell’area web può avvenire per nome del sovraindebitato, codice fiscale o partita IVA, numero e anno di ruolo, tipo di procedura e di documento, data.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore che presenta osservazioni o reclamo ha un solo obiettivo razionale: evitare l’inesigibilità del suo credito. L’esdebitazione richiede le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e che il debitore non abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Le osservazioni puntano quasi sempre su questo terreno: debiti assunti senza criterio, omessi versamenti sistematici, informazioni nascoste agli organi della procedura (art. 280 lett. c).

Quando non gli conviene? Quando il credito è piccolo, già svalutato in bilancio o ceduto a un operatore che ragiona per portafogli. In questi casi l’osservazione richiede lavoro (leggere gli atti, scrivere, eventualmente reclamare) per un risultato incerto. Il creditore istituzionale, invece, specie quello pubblico, tende a presentare osservazioni quando il debito verso di lui pesa su tutto il passivo.

I suoi limiti

I termini sono stretti e corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Quindici giorni per le osservazioni, trenta per il reclamo: chi li lascia passare perde la mossa.

C’è poi un limite di sostanza. La Cassazione ha separato con nettezza il giudizio sull’apertura della liquidazione controllata da quello sull’esdebitazione. Con l’ordinanza n. 22074 del 31/7/2025 (Sez. I, nota da massima) ha affermato che l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase dell’esdebitazione. Con l’ordinanza n. 11603 del 28/4/2026 (Sez. I, nota da sintesi) ha ribadito che per aprire la procedura la meritevolezza non serve, ma che la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. La conseguenza per il creditore è duplice: non può bloccare l’ingresso in procedura invocando la condotta del debitore, ma potrà farla valere al momento dell’esdebitazione. E a quel punto gli atti della procedura, compresa la relazione dell’OCC, saranno la base delle sue osservazioni.

Sul versante opposto, il creditore non può pretendere requisiti che la legge non prevede più. Con l’ordinanza n. 28505 del 6/11/2024 (Sez. I, nota da massima), in un caso regolato dalla legge fallimentare, la Cassazione ha osservato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione dei creditori. Un’osservazione che si limita a dire “ho preso poco” non basta.

La tua contromossa

La contromossa chiave è preparare l’istanza di esdebitazione come se fosse già un atto pubblico, perché il decreto che la accoglie lo diventerà. Questo significa:

  • depositare un’istanza che documenti, voce per voce, la collaborazione con il liquidatore, le informazioni fornite, l’assenza di atti dispositivi sospetti. Il creditore che leggerà le osservazioni del liquidatore deve trovare un quadro già chiaro;
  • presidiare i 15 giorni per le osservazioni e, se arrivano, chiedere di replicare per iscritto prima della decisione;
  • controllare il testo del decreto prima che vada in pubblicazione, e chiedere l’oscuramento dei dati di terzi e dei dati sanitari che il decreto eventualmente riporti;
  • calcolare con precisione il termine di trenta giorni per il reclamo dei creditori, e tenere conto che corre anche in agosto.

Chi presidia questi passaggi deve conoscere la procedura da dentro: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e lavora sugli stessi atti (relazioni, comunicazioni ai creditori, documenti da pubblicare) che il creditore userà per contestare l’esdebitazione.

Le pronunce che ti proteggono

Va segnalato un contrasto aperto in Cassazione sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione, emerso proprio sull’esdebitazione dell’incapiente. Con l’ordinanza n. 30108 del 14/11/2025 (Sez. I, testo letto) la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta. L’ordinanza n. 13228 del 7/5/2026 (Sez. I) è indicata dalle rassegne come in contrasto. Per chi pensa alla pubblicità degli atti, il messaggio è prudente: un decreto di esdebitazione diventa davvero stabile quando sono esauriti i rimedi. Fino a quel momento il creditore può ancora muovere, e ogni atto pubblicato può entrare nel giudizio.

Terza mossa: la memoria lunga delle centrali rischi

La mossa

Il creditore più interessato alle tue tracce, dopo l’esdebitazione, è spesso quello che non hai ancora incontrato: la banca o la finanziaria a cui chiederai un prestito, un’auto a rate, una carta revolving. Non leggerà per prima l’area web del tribunale. Interrogherà i sistemi di informazioni creditizie (SIC) a cui partecipa e la Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Lì troverà le segnalazioni che i tuoi vecchi creditori hanno fatto quando hai smesso di pagare: ritardi, inadempimenti, sofferenze.

L’esdebitazione non cancella da sola queste segnalazioni. Rende inesigibili i crediti verso di te (art. 278 c.1), ma i SIC hanno regole proprie, fissate dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Il Codice è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12/9/2019 (docweb n. 9141964). Nel vademecum diffuso da uno dei principali gestori non compaiono riferimenti specifici alle procedure di sovraindebitamento o all’esdebitazione: valgono le regole generali sui tempi di conservazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il finanziatore la consultazione costa poco e gli evita errori costosi. Un’esdebitazione recente, letta insieme a sofferenze ancora visibili, è per lui un indicatore di rischio. Il prestito non gli è vietato, ma lo valuterà con più prudenza. La legge, del resto, chiede al finanziatore di valutare il merito creditizio: lo ricorda l’art. 68 c.3 CCII, che incarica l’OCC di verificare se il soggetto finanziatore ne abbia tenuto conto al momento della concessione. Il finanziatore che domani ignorasse la tua storia rischierebbe di diventare il creditore colpevole di un nuovo sovraindebitamento, con i limiti dell’art. 69 c.2.

Il vecchio creditore, invece, non ha più interesse a tenere viva una segnalazione su un credito inesigibile. Ha interesse a non sbagliare: un dato inesatto lo espone a reclami e richieste di risarcimento.

I suoi limiti

I tempi di conservazione sono fissati e non dipendono dalla volontà del partecipante. Secondo il Codice di condotta del 2019, come riassunto nel vademecum del gestore:

  • i ritardi fino a due rate o due mesi, poi regolarizzati, si conservano per 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, se nel frattempo non si registrano altri ritardi;
  • i ritardi superiori, poi regolarizzati, per 24 mesi dalla regolarizzazione, alle stesse condizioni;
  • i dati negativi non regolarizzati (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) per 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto. Se intervengono altre vicende rilevanti il termine decorre dall’ultimo aggiornamento necessario, ma non oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale;
  • i dati positivi di rapporti estinti per 60 mesi dalla cessazione o dalla scadenza.

Un secondo limite riguarda il preavviso. Al primo ritardo il partecipante deve avvisare l’interessato dell’imminente registrazione. L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, con la decisione n. 2297 del 28/2/2025 (testo letto), ha ordinato la cancellazione di una segnalazione in un SIC. Il preavviso si può mettere a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente solo se accompagnato da un messaggio di allerta (sms, messaggio istantaneo, e-mail), e l’intermediario non aveva provato né la pubblicazione né l’avviso. Senza preavviso provato la segnalazione è contestabile, anche anni dopo, anche se il debito è stato poi esdebitato.

Un terzo limite è l’aggiornamento. Il partecipante deve aggiornare i dati quando la situazione cambia, ma risponde dei ritardi solo se conosceva il cambiamento. Con la decisione n. 7386 del 29/7/2025 (Collegio di Palermo, testo letto) l’ABF ha respinto il ricorso di un debitore che lamentava la permanenza della segnalazione dopo l’estinzione del debito a saldo e stralcio. L’intermediario aveva saputo dell’estinzione solo dal cessionario, e l’aggiornamento successivo era stato tempestivo. Il risarcimento è stato negato per mancanza di prova del danno e del suo importo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è comunicare l’esdebitazione direttamente a ciascun partecipante che ti ha segnalato, con copia del decreto, e chiedere l’aggiornamento della posizione. Non aspettare che lo scoprano da soli: la decisione di Palermo mostra che il tempo dell’aggiornamento si misura da quando l’intermediario sa. In concreto:

  • si chiedono le visure dei SIC e la visura della Centrale dei rischi, per sapere chi ha segnalato cosa e con quale data di scadenza contrattuale;
  • per ogni rapporto si calcola il termine massimo di conservazione (36 mesi, o fino a 60 nei casi indicati);
  • si verifica il preavviso: se manca o non è provato, si chiede la cancellazione e, se il partecipante non risponde, si valuta il ricorso all’ABF;
  • con il decreto di esdebitazione in mano si chiede che la posizione sia aggiornata in modo coerente: un credito dichiarato inesigibile non può essere rappresentato come un debito ancora esigibile e in corso di recupero. Il debitore ha verso i gestori i diritti di accesso, rettifica e cancellazione previsti dal Regolamento UE 2016/679;
  • per la Centrale dei rischi della Banca d’Italia valgono regole proprie, diverse dal Codice dei SIC privati. Si lavora sulla visura e sulla corrispondenza con l’intermediario segnalante, senza dare per scontato che i termini siano gli stessi.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle due decisioni ABF, è utile ricordare cosa dice l’art. 278 c.7: le sanzioni amministrative pecuniarie accessorie a debiti estinti rientrano nell’esdebitazione. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9/4/2026 (noto da una sintesi Eutekne, senza numero), lo ha applicato a una sanzione tributaria accessoria in una liquidazione controllata. Per le segnalazioni conta perché il perimetro dei debiti inesigibili è più ampio di quanto molti intermediari ritengano. Va messo nero su bianco nella richiesta di aggiornamento.

Quarta mossa: le tracce nei registri immobiliari e nel registro delle imprese

La mossa

Il creditore prudente (e il futuro finanziatore che chiede garanzie) consulta i registri immobiliari prima di accettare un’ipoteca o valutare un patrimonio. Lì il sovraindebitamento può lasciare tracce durature. Nel piano del consumatore il giudice, omologando, dispone ove necessario la trascrizione della sentenza a cura dell’OCC (art. 70 c.7). Nel concordato minore il decreto di apertura ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati (art. 78 c.2 lett. b), e la sentenza di omologa dispone adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione (art. 80 c.1). Nella liquidazione controllata la sentenza di apertura, quando nel patrimonio ci sono beni registrati, viene di regola trascritta. Il dettaglio va verificato sul testo vigente dell’art. 270 e sul singolo provvedimento.

Per chi ha o ha avuto un’impresa c’è poi il registro delle imprese. Lì finiscono la pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore (art. 78 c.2 lett. a) e l’iscrizione del decreto di esdebitazione (art. 282 c.1). Lì ogni banca, fornitore o partner commerciale può vedere che cosa è accaduto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Al creditore la visura ipotecaria serve a capire se un bene è libero, se è stato venduto nella procedura, se ci sono ancora pignoramenti o sequestri trascritti. Al finanziatore serve per valutare se una nuova garanzia sarebbe utile. Al fornitore dell’imprenditore, il registro delle imprese serve a decidere se concedere dilazioni di pagamento. Si tratta di consultazioni a basso costo, che nessun operatore razionale salta.

I suoi limiti

Nel piano del consumatore il Codice prevede espressamente che il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, ordini la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione della sentenza di omologa (art. 71 c.2). È la norma che consente di ripulire i registri immobiliari quando il piano è stato eseguito o quando un bene è stato venduto secondo il piano. Non avviene da sola: serve un’istanza e un provvedimento.

Per il registro delle imprese la situazione è molto più rigida. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 9/3/2017 nella causa C-398/15 (su rinvio della nostra Cassazione), ha escluso che gli Stati membri siano obbligati a garantire alle persone fisiche il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati dal registro dopo un certo periodo dallo scioglimento della società. Ha però ammesso che, in casi eccezionali e dopo un periodo sufficientemente lungo, l’accesso dei terzi possa essere limitato, con una valutazione caso per caso. La Cassazione, con la sentenza n. 19761/2017, ha affermato che l’iscrizione e la conservazione dei dati nel registro sono obbligatorie e prevalgono sull’interesse del privato all’oblio, in un caso in cui il fallimento non era mai stato revocato.

Il limite per il creditore, e lo spazio per il debitore, sta nei provvedimenti venuti meno. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 23/3/2021, ha ritenuto non legittima la conservazione nel registro di annotazioni relative a provvedimenti poi revocati per insussistenza dei presupposti. Il giudice del registro delle imprese di Roma, con decreto del 27/8/2021, ha ordinato la cancellazione di tutte le annotazioni, anche storiche, di sequestri e confische revocati (entrambi i provvedimenti sono noti dalla sintesi di NT+ Diritto, senza numero). Sono casi diversi dal sovraindebitamento. Il principio, però, è utile: ciò che viene cancellato è ciò che è venuto meno, non ciò che si è regolarmente concluso. Una procedura chiusa con l’esdebitazione non è stata revocata: si è conclusa.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere la cancellazione delle formalità che la legge permette di cancellare e preparare una documentazione che spieghi quelle che restano. In concreto:

  • dopo l’omologa e l’esecuzione del piano del consumatore si deposita l’istanza dell’art. 71 c.2 per la cancellazione di pignoramenti, sequestri, ipoteche non più giustificate e della trascrizione della sentenza;
  • nella liquidazione controllata, dopo le vendite, si controlla che il giudice abbia ordinato la cancellazione dei vincoli sui beni venduti e che le annotazioni siano state eseguite davvero in conservatoria;
  • per l’imprenditore si mette in conto che le iscrizioni nel registro delle imprese restano. Si prepara quindi un fascicolo di presentazione (decreto di esdebitazione definitivo, certificazione della chiusura, situazione patrimoniale aggiornata) da consegnare a banche e fornitori, invece di sperare che non controllino;
  • se un’annotazione riguarda un provvedimento poi revocato o annullato, si chiede al giudice del registro la cancellazione anche delle annotazioni storiche, sulla scia dei provvedimenti romani.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla CGUE C-398/15, a Cass. 19761/2017 e ai provvedimenti romani, va ricordato un dato della procedura familiare. Quando più familiari presentano un’unica domanda (art. 66 CCII), le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3). Le trascrizioni, quindi, colpiscono solo i beni del familiare a cui si riferiscono. Nella pratica è un controllo da fare riga per riga sulla visura: un errore di intestazione nella nota di trascrizione può mettere un vincolo su un bene che non c’entra, e quel vincolo va fatto correggere.

Quinta mossa: la ricerca per nome nell’area web del tribunale

La mossa

Questa è la mossa che più preoccupa chi scrive allo Studio: qualcuno che digita il tuo nome e trova la tua procedura. Il datore di lavoro, il futuro locatore, un conoscente, il nuovo finanziatore. La circolare n. 1/2026 del Tribunale di Lanciano descrive bene come funziona il servizio: un motore di ricerca che consente di trovare i documenti per nome del sovraindebitato, codice fiscale o partita IVA, numero e anno di ruolo, tipo di procedura, tipo di documento e data. I documenti pubblicabili sono il piano e la proposta (art. 70 c.1), la sentenza di omologa del piano del consumatore (art. 70 c.8), il decreto di apertura e la sentenza di omologa del concordato minore (art. 78), la sentenza di apertura della liquidazione controllata (art. 270), lo stato passivo (art. 273 c.3), il decreto del giudice sullo stato passivo contestato (art. 273 c.5) e il decreto che dichiara l’esdebitazione (art. 282).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore della procedura la ricerca serve a seguire le tappe: quando è stato pubblicato il piano, quando è stato depositato lo stato passivo, quando è intervenuta l’esdebitazione. Per il terzo è un controllo reputazionale. Il nuovo finanziatore, di solito, si affida prima ai SIC e alla Centrale dei rischi. Ma un operatore che sospetta qualcosa (per esempio davanti a un reddito alto e a una storia creditizia vuota) può cercare anche lì.

I suoi limiti

Il CCII non stabilisce per quanto tempo i documenti restino nell’area web, e non prevede un obbligo espresso di rimuoverli dopo l’esdebitazione. La circolare di Lanciano del 2026 non contiene alcuna indicazione sulla durata della pubblicazione né sulla rimozione. È un dato importante, perché smentisce sia chi promette che “dopo l’esdebitazione sparisce tutto” sia chi sostiene che “resta per sempre per legge”. La verità è che il Codice tace e la durata dipende dall’organizzazione dei singoli tribunali e dalle regole sulla protezione dei dati.

Su queste regole qualche appiglio c’è. La circolare di Lanciano richiama una nota del Ministero della Giustizia (prot. n. 52079 del 12/3/2019) e una nota del Garante per la protezione dei dati personali (prot. n. 57112.18 del 18/2/2019) sulle modalità di pubblicazione. Le direttive del Tribunale di Taranto del 22/2/2019, emanate quando si applicava la L. 3/2012, andavano oltre. Disponevano che la pubblicazione di ogni atto fosse limitata a un termine massimo di sessanta giorni. Alla conclusione o cessazione della procedura l’OCC doveva chiedere la cessazione di ogni forma di pubblicità al gestore del sito e alla Camera di commercio per il registro delle imprese, e comunicarla all’interessato entro quindici giorni. Quelle direttive si fondavano sull’art. 15 della L. 3/2012 e sui principi di minimizzazione e limitazione della conservazione del Regolamento UE 2016/679 (art. 5 c.1 lett. c ed e). Non sono una regola nazionale e appartengono al regime precedente. Dimostrano però che la limitazione nel tempo della pubblicità è compatibile con le finalità della procedura ed è stata praticata da almeno un tribunale.

Il principio di limitazione della conservazione vale oggi come allora: i dati personali si conservano in forma identificabile per il tempo necessario alle finalità per cui sono trattati. La pubblicità delle procedure serve a informare i creditori e i terzi finché la procedura produce effetti verso di loro. Dopo la chiusura e l’esdebitazione definitiva, la permanenza indefinita dei documenti nominativi è una scelta organizzativa che va giustificata.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere la rimozione o la deindicizzazione dei documenti quando la loro funzione si è esaurita, con un’istanza motivata e documentata. Non esiste una procedura codificata, quindi si lavora su più livelli:

  • prima si verifica nel tribunale competente quali documenti sono online, con quali dati, da quando e se esistono indicazioni interne sulla durata;
  • si controlla che l’oscuramento dei dati di terzi, minori e salute sia stato fatto davvero, e se manca se ne chiede l’esecuzione immediata. Su questo punto le indicazioni dei tribunali sono esplicite;
  • dopo che il decreto di esdebitazione è diventato definitivo (esauriti i reclami, art. 282 c.3), si presenta un’istanza al giudice della procedura o al presidente del tribunale, a seconda dell’organizzazione locale. Si chiede la rimozione dei documenti nominativi la cui funzione informativa è esaurita, o almeno la loro esclusione dalla ricerca per nome, invocando i principi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e, verso i motori di ricerca esterni, il diritto alla cancellazione;
  • se la richiesta non è accolta, si valuta con lo staff la strada del reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le note del 2019 mostrano che il Garante si è già occupato di queste pubblicazioni. Sul punto, va detto con chiarezza, non abbiamo trovato pronunce che abbiano già deciso un caso di rimozione dopo l’esdebitazione: è un terreno ancora da costruire.

Un’avvertenza: l’istanza ha senso dopo che la procedura ha esaurito i suoi effetti verso i terzi. Chiedere la rimozione del decreto di esdebitazione mentre pende il termine per il reclamo dei creditori, o mentre è aperta la finestra delle utilità sopravvenute dell’incapiente, sarebbe una mossa fuori tempo. Il giudice la respingerebbe, perché proprio in quel periodo la pubblicità serve.

Le pronunce che ti proteggono

Anche qui la pronuncia utile è la CGUE C-398/15. Il principio vale per il registro delle imprese, che ha finalità di certezza dei traffici più forti dell’area web del tribunale: se perfino lì la Corte ammette, in casi eccezionali e dopo un tempo sufficiente, la limitazione dell’accesso dei terzi, l’argomento è a maggior ragione spendibile per un’area web che il Codice non qualifica come archivio permanente. È una lettura, non una giurisprudenza consolidata. Va presentata come tale, ed è il motivo per cui l’istanza va costruita sul caso concreto: tempo trascorso, assenza di effetti verso i terzi, danno attuale e documentato dalla permanenza dei dati.

Sesta mossa: usare gli atti pubblici per il “dopo”

La mossa

L’ultima mossa è la più sottile. Il creditore usa gli atti pubblici della procedura chiusa non per riaprirla, ma per giocare su ciò che l’esdebitazione lascia fuori. Le direzioni sono quattro.

  1. Le utilità sopravvenute dell’incapiente. Se hai ottenuto l’esdebitazione come debitore incapiente (art. 283), per tre anni dal decreto resta ferma l’esigibilità del debito nei limiti del comma 9, se sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti non sono considerati utilità. L’OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto, vigila sulla dichiarazione annuale e verifica le utilità. Se ne riscontra, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità (art. 283 c.9). Il decreto dell’incapiente è comunicato al debitore e ai creditori, che possono reclamarlo entro trenta giorni (art. 283 c.8). Il testo dell’art. 283 che abbiamo esaminato prevede la comunicazione ai creditori, non una pubblicazione nell’area web come quella dell’art. 282. Nemmeno l’elenco dei documenti della circolare di Lanciano lo menziona espressamente.
  2. I creditori rimasti fuori dal concorso. Verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Il creditore non insinuato, leggendo lo stato passivo e i riparti, calcola quella percentuale e la chiede.
  3. I debiti esclusi. Mantenimento e alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie (art. 278 c.7) restano esigibili. Il creditore di queste somme ha tutto l’interesse a sapere che la procedura è chiusa: da quel momento torna libero di agire.
  4. I garanti. Il creditore legge i riparti per sapere quanto ha incassato e chiede il resto a fideiussori e coobbligati, i cui obblighi restano salvi (art. 278 c.6).

C’è anche una quinta direzione, che riguarda il futuro remoto: la preclusione di una nuova procedura. Il consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte (art. 69 c.1). L’esdebitazione nella liquidazione richiede di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, e di non averne già beneficiato due volte (art. 280 lett. d ed e). L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (art. 283 c.1). Il decreto pubblicato è la prova che il creditore userà, anni dopo, per opporsi a una nuova domanda.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Ognuna di queste mosse ha una convenienza precisa. Il creditore dell’incapiente controlla perché l’OCC lo informa e perché un’eredità o un aumento di reddito possono rendere il recupero improvvisamente possibile. Il creditore non insinuato si muove se la percentuale di pari grado è significativa, altrimenti lascia perdere. Il creditore di un debito escluso agisce quasi sempre, perché ha in mano un credito pieno. La banca con il fideiussore agisce sempre, perché il garante di regola ha un patrimonio aggredibile.

I suoi limiti

Il creditore dell’incapiente non può agire liberamente: può iniziare azioni esecutive e cautelari solo sulle utilità sopravvenute e solo dopo che l’OCC, previa autorizzazione del giudice, gliele ha comunicate (art. 283 c.9). Fuori da questo perimetro il debito è inesigibile.

Il creditore non insinuato è limitato alla percentuale dei creditori di pari grado (art. 278 c.2). Su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale. Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026: la questione è di nuovo pendente. Oggi la regola è vigente. Va però seguita, perché una decisione di accoglimento cambierebbe la posizione di questi creditori.

Il creditore che vuole far valere una preclusione deve fare bene i conti. I cinque anni dell’art. 280 lett. d si contano a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, non dalla data della domanda. Per chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 il quadro è diverso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3/6/2025 (Sez. I, nota da massima e dalle citazioni in un’altra ordinanza), ha affermato che l’istanza di esdebitazione presentata dopo quella data resta regolata dalla legge fallimentare, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Con l’ordinanza n. 30108/2025 ha aggiunto che l’incapiente già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria, lasciando aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

La tua contromossa

La contromossa chiave è conservare un fascicolo completo e ordinato della procedura chiusa, perché ogni mossa del “dopo” si gioca su quei documenti. In pratica:

  • per l’incapiente: depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità nel termine indicato dal decreto, anche quando è negativa (il testo la richiede “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno, e depositarla sempre è la scelta prudente), e conservare la prova del deposito. La revoca per mancata dichiarazione è la mossa più facile per il creditore;
  • per i creditori non insinuati: calcolare in anticipo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado nei riparti, così da sapere esattamente quanto può essere chiesto e contestare ogni richiesta eccedente;
  • per i debiti esclusi: individuarli già nel piano, perché l’esdebitazione non li coprirà, e organizzare per tempo una soluzione separata;
  • per i garanti: valutare subito la loro posizione, anche con una procedura familiare (art. 66), perché l’esdebitazione del debitore principale non li protegge;
  • per le preclusioni: annotare la data del decreto di esdebitazione e calcolare da quando sarà di nuovo possibile accedere a una procedura, se mai servisse.

Le pronunce che ti proteggono

Per l’incapiente è utile ricordare il Tribunale di Verona, decreto del 12/1/2026 (noto da sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Per il debitore significa che il decreto nasce da un confronto e che i creditori, informati, non potranno poi dire di non aver saputo. Per l’apertura della liquidazione controllata valgono le già citate Cass. 22074/2025 e 11603/2026: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione, e il decreto che la concede chiude quella valutazione.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come si incastrano termini e contromosse. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – Le osservazioni del cessionario e la pubblicazione del decreto. Liquidazione controllata di un consumatore aperta il 26/10/2023, passivo di 64.310 €, di cui 18.740 € verso una società cessionaria di crediti al consumo. Decorsi tre anni dall’apertura, il debitore deposita l’istanza di esdebitazione il 26/10/2026 (art. 282 c.1). Lo stesso giorno il liquidatore la comunica ai creditori ammessi. Il termine di 15 giorni per le osservazioni scade il 10/11/2026, un martedì. Il cessionario valuta: il credito è stato acquistato in blocco, il riparto gli ha attribuito 1.212 €, e un’osservazione richiederebbe di dimostrare colpa grave o malafede nell’assunzione dei debiti. Leggendo la relazione dell’OCC, trova un quadro di debiti contratti dopo la perdita del lavoro per spese correnti documentate. Non presenta osservazioni. Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto comunicato il 13/11/2026. Il termine di trenta giorni per il reclamo cadrebbe il 13/12/2026, una domenica, e slitta a lunedì 14/12/2026. Il decreto viene pubblicato nell’area web del tribunale. A gennaio 2027, decreto definitivo in mano, il debitore fa tre cose: invia copia del decreto ai partecipanti ai SIC che lo hanno segnalato, chiede l’aggiornamento delle posizioni e deposita un’istanza motivata per l’esclusione dei documenti nominativi dalla ricerca pubblica. Per la controparte, a questo punto, opporsi non conviene: il credito è inesigibile e una segnalazione inesatta la esporrebbe solo a contestazioni.

Simulazione 2 – La banca del mutuo e la memoria dei SIC. Lo stesso debitore, nel 2027, chiede un mutuo per acquistare una piccola casa con l’aiuto di un familiare. La banca interroga un SIC e trova una sofferenza su un prestito personale con scadenza contrattuale 15/6/2025, mai regolarizzato prima della procedura. Secondo il Codice di condotta del 2019, quel dato negativo si conserva per 36 mesi dalla scadenza contrattuale, quindi fino al 15/6/2028. Se fossero intervenute altre vicende rilevanti, il termine decorrerebbe dall’ultimo aggiornamento necessario, ma non oltre il 15/6/2030. La contromossa ha due tempi. Il primo è il controllo del preavviso: se la finanziaria non riesce a provare di averlo inviato con un mezzo idoneo (per esempio, un’area riservata senza alcun messaggio di allerta, come nel caso deciso dall’ABF di Milano con la decisione n. 2297/2025), si chiede la cancellazione e, in mancanza di risposta, si ricorre all’ABF. Il secondo, se il preavviso c’è, è l’aggiornamento della posizione con il decreto di esdebitazione e la presentazione alla banca di un fascicolo che spieghi la storia: procedura chiusa, debiti inesigibili, reddito attuale, assenza di nuove esposizioni. La banca resta libera di decidere, ma decide su un quadro completo e non su una riga di visura.

Simulazione 3 – L’incapiente, l’eredità e il creditore non insinuato. Debitore incapiente con nucleo di quattro persone. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 € mensili, 7.101,12 € annui, importo provvisorio) aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE di 2,46, la soglia annua dell’art. 283 c.2 è di 26.203,13 €. Il decreto di esdebitazione viene depositato il 15/2/2027 e il triennio di osservazione corre fino al 15/2/2030. Nel 2028 il debitore riceve un’eredità di 31.400 €. Lo dichiara nel termine annuale indicato dal decreto. L’OCC verifica e, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che a quel punto possono avviare azioni esecutive e cautelari, ma solo su quella utilità (art. 283 c.9). Fuori da quella utilità, gli altri redditi e beni del debitore restano protetti dall’inesigibilità. La contromossa è aver depositato ogni anno la dichiarazione, anche negli anni senza novità, così che il creditore non possa chiedere la revoca per omessa dichiarazione.

Variante sul creditore non insinuato. Esdebitazione ottenuta, questa volta, al termine di una liquidazione controllata in cui ai creditori chirografari è stato attribuito il 7,3%. Dopo la chiusura si fa vivo un fornitore di servizi che non aveva mai partecipato al concorso, con un credito per causa anteriore di 9.860 €. Per l’art. 278 c.2 può chiedere al massimo la percentuale dei creditori di pari grado: 9.860 × 7,3% = 719,78 €, non l’intero credito. La contromossa è avere già calcolato quella percentuale sui riparti e opporre il limite al primo sollecito, tenendo d’occhio la questione di costituzionalità ancora pendente sulla norma.

Quando all’avversario conviene collaborare

Dopo l’esdebitazione la parola “trattare” cambia significato. Non si negozia più su quanto pagare per i debiti inesigibili. Si negozia sulla gestione delle tracce e su ciò che resta fuori. Ci sono momenti precisi in cui la controparte è più disposta a collaborare, e vale la pena riconoscerli.

Il primo momento è subito dopo la definitività del decreto. Per il partecipante a un SIC o per l’intermediario che segnala alla Centrale dei rischi, un credito dichiarato inesigibile è una posizione da chiudere. Tenerla aperta come se fosse in recupero non gli porta nulla e lo espone a contestazioni. Se gli porti il decreto e gli chiedi un aggiornamento coerente, gli dai la base documentale per fare ciò che, dal suo punto di vista, conviene comunque: chiudere la pratica in modo ordinato. La decisione ABF di Palermo n. 7386/2025 lo mostra bene: l’aggiornamento è arrivato quando l’intermediario ha saputo. Fargli sapere è compito tuo.

Il secondo momento è quando il credito è stato ceduto. I cessionari ragionano per portafogli e per costi di gestione. Una posizione esdebitata va archiviata, e l’archiviazione richiede documenti puliti. Il cessionario è spesso l’interlocutore più rapido per la correzione delle segnalazioni, perché anche per lui una posizione aperta per errore è un costo.

Il terzo momento riguarda i debiti esclusi. Il creditore di un debito per risarcimento da fatto illecito o di una sanzione pecuniaria non accessoria (art. 278 c.7) sa che il suo credito sopravvive, ma sa anche che il debitore esce da anni di procedura con un patrimonio ridotto. In questo momento è più disposto a un piano di rientro o a un saldo e stralcio, perché l’alternativa (un’esecuzione su un patrimonio appena liquidato) gli rende poco e gli costa molto. Per gli obblighi di mantenimento e alimentari il discorso è diverso: intervengono interessi familiari e rimedi propri, e la soluzione passa di regola dal giudice della famiglia.

Il quarto momento riguarda i garanti. Il creditore che si rivolge al fideiussore (art. 278 c.6) sa che il garante può a sua volta chiedere una procedura, anche familiare (art. 66). Se il fideiussore si presenta con una proposta sostenibile prima che il creditore avvii il precetto, la convenienza della controparte si sposta verso l’accordo: incassare subito una parte certa è meglio che inseguire il garante in un’altra procedura concorsuale.

Il quinto momento è prima della pubblicazione. Con l’OCC e con la cancelleria non si tratta in senso economico, ma si collabora. Ottenere l’oscuramento dei dati di terzi, minori e salute prima che il documento vada online è molto più semplice che chiederne la rimozione dopo. È la mossa più economica di tutta la partita, e va giocata per prima.

Un’avvertenza vale per tutti questi momenti: un accordo con un singolo creditore non può mai riguardare la condotta processuale nella procedura in cambio di vantaggi. Nelle procedure concorsuali la parità di trattamento dei creditori è un principio di fondo. Ciò che si negozia è la gestione corretta delle informazioni e dei debiti che stanno fuori dall’esdebitazione, non il silenzio di un creditore sull’istanza.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse descritte, il vincolo che la legge o le regole di settore impongono alla controparte, la contromossa del debitore e il momento utile per giocarla. I termini del Codice corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). I termini dei SIC sono termini di conservazione, non processuali.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Legge piano e relazione OCC pubblicati (art. 70 c.1) e presenta osservazioni 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.3); il creditore colpevole non contesta la convenienza (art. 69 c.2; Cass. 20672/2025) Oscuramento dei dati di terzi, minori e salute prima dell’invio; attestazione OCC solida sull’alternativa liquidatoria Prima del deposito e prima della pubblicazione
Osservazioni sull’istanza di esdebitazione (art. 282 c.1) 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore; servono le condizioni ostative dell’art. 280 o dell’art. 282 c.2 Istanza documentata; replica scritta alle osservazioni Dal deposito dell’istanza alla decisione
Reclamo contro il decreto di esdebitazione (art. 282 c.3) 30 giorni, forme dell’art. 124 Calcolo del termine, controllo del testo del decreto prima della pubblicazione Dalla comunicazione del decreto
Consultazione di SIC e Centrale dei rischi da parte di nuovi finanziatori SIC: 12/24 mesi dopo la regolarizzazione; 36 mesi dalla scadenza contrattuale per i dati non regolarizzati, fino a 60 al massimo; preavviso obbligatorio (ABF Milano 2297/2025) Visure, verifica del preavviso, richiesta di aggiornamento con il decreto, ricorso ABF Subito dopo la definitività del decreto
Visure ipotecarie su trascrizioni e vincoli Cancellazione dei vincoli ordinata dal giudice (art. 71 c.2 per il piano del consumatore) Istanza di cancellazione delle formalità; controllo dell’esecuzione in conservatoria Dopo l’esecuzione del piano o dopo le vendite
Consultazione del registro delle imprese Nessun diritto all’oblio generale (CGUE C-398/15; Cass. 19761/2017); cancellazione solo per provvedimenti venuti meno Fascicolo di presentazione per banche e fornitori; istanza solo per annotazioni revocate In ogni trattativa commerciale successiva
Ricerca per nome nell’area web del tribunale Il CCII non fissa una durata; principi di minimizzazione e limitazione della conservazione (Reg. UE 2016/679, art. 5) Istanza motivata di rimozione o esclusione dalla ricerca; eventuale reclamo al Garante Dopo la definitività del decreto e la fine degli effetti verso i terzi
Azione sulle utilità sopravvenute dell’incapiente (art. 283 c.9) Solo su quelle utilità, solo dopo la comunicazione dell’OCC autorizzata dal giudice Dichiarazione annuale sempre depositata; prova del deposito Per tre anni dal decreto
Richiesta del creditore non insinuato (art. 278 c.2) Solo la percentuale dei creditori di pari grado; questione di costituzionalità pendente Calcolo della percentuale sui riparti; opposizione al sollecito eccedente Al primo sollecito
Azione sui debiti esclusi e sui garanti (art. 278 c.6 e c.7) Credito integro, ma soggetto alle regole ordinarie dell’esecuzione Proposta di rientro o saldo e stralcio; procedura del garante, anche familiare Subito dopo la chiusura

Le domande di chi teme di restare schedato

“Dopo l’esdebitazione il mio nome sparisce dal sito del tribunale?”
No, non automaticamente. Il CCII non prevede una durata della pubblicazione né la rimozione dopo l’esdebitazione, e anzi dispone la pubblicazione dello stesso decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista (art. 282 c.1). La durata dipende dall’organizzazione del tribunale. Si può chiedere la rimozione o l’esclusione dalla ricerca con un’istanza motivata, una volta esauriti gli effetti della procedura verso i terzi.

“Il decreto di esdebitazione cancella le segnalazioni in CRIF e in Centrale dei rischi?”
No, non da solo. L’esdebitazione rende i crediti inesigibili, ma i SIC applicano i tempi di conservazione del Codice di condotta approvato dal Garante il 12/9/2019: per i dati negativi non regolarizzati, 36 mesi dalla scadenza contrattuale e non oltre 60. Il decreto serve però a chiedere che la posizione sia aggiornata in modo corretto. Se il preavviso della segnalazione non c’era, la segnalazione si può contestare.

“Chi può vedere la mia procedura?”
Chiunque abbia accesso all’area web del tribunale, che consente la ricerca per nome, codice fiscale o partita IVA. Così la descrive la circolare n. 1/2026 del Tribunale di Lanciano. I dati di minori, familiari e salute vanno però oscurati prima della pubblicazione. Se trovi un documento online con quei dati in chiaro, chiedine subito la correzione.

“Se sono un professionista o un imprenditore, cambia qualcosa?”
Sì. Per l’imprenditore il decreto di esdebitazione è iscritto nel registro delle imprese (art. 282 c.1), e il concordato minore è pubblicato anche lì (art. 78 c.2 lett. a). Nel registro delle imprese non esiste un diritto generale all’oblio (CGUE C-398/15; Cass. 19761/2017): conviene preparare una documentazione che spieghi la procedura conclusa.

“Un creditore può usare la pubblicità per impedirmi una nuova procedura?”
Sì, se rientri nei limiti di legge. Il consumatore non accede al piano se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già ottenuto l’esdebitazione due volte (art. 69 c.1). L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (art. 283 c.1). Il decreto pubblicato è la prova che il creditore produrrà.

“Se ad agosto mi arriva la comunicazione del decreto, il termine per il reclamo dei creditori si ferma?”
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i trenta giorni dell’art. 282 c.3 corrono anche dal 1° al 31 agosto. Vale per i creditori e vale per te.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui i riferimenti citati, ordinati secondo la mossa della controparte che ciascuno limita o inquadra. Per ognuno indichiamo come lo abbiamo letto: testo integrale, massima o sintesi.

Sulla lettura del piano e sulle contestazioni in sede di omologa

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima). Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB può contestare i requisiti di legittimità del piano del consumatore. Il divieto dell’art. 69 c.2 riguarda solo la convenienza. Rilevanza: delimita l’uso che il creditore può fare del piano pubblicato per opporsi.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima). Dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore ha forma di sentenza, anche quando rigetta, e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Rilevanza: la sentenza di omologa è un atto pubblicato (art. 70 c.8) con un proprio regime di impugnazione.

Sulle osservazioni e sul reclamo contro l’esdebitazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per difetto di meritevolezza; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: sposta sul momento dell’esdebitazione le osservazioni del creditore basate sulla condotta.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi). Conferma il principio e qualifica la relazione dell’OCC su cause e diligenza come requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione, che il creditore leggerà, va costruita bene fin dall’inizio.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione senza condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede più un requisito oggettivo. Rilevanza: un’osservazione basata solo sulla bassa percentuale incassata non basta.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale). L’incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio. In contrasto, sulla ricorribilità, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026, secondo le rassegne. Rilevanza: la stabilità del decreto dipende dai rimedi ancora esperibili.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima e passaggi riportati in Cass. 30108/2025). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolata dalla legge fallimentare, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: individua quale disciplina, anche sulla pubblicità, governa le procedure “vecchie”.

Sulle segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie

  1. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2297 del 28/2/2025 (testo integrale). Il preavviso di segnalazione in un’area riservata è idoneo solo con un messaggio di allerta. In mancanza di prova, la segnalazione va cancellata. Rilevanza: un vizio del preavviso rende contestabile la segnalazione che sopravvive all’esdebitazione.
  2. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29/7/2025 (testo integrale). L’intermediario non risponde del ritardo nell’aggiornamento se ha saputo tardi dell’estinzione; il danno va provato nell’esistenza e nell’importo. Rilevanza: va comunicato subito il decreto di esdebitazione a ogni segnalante.

Sui registri pubblici e sul diritto all’oblio

  1. Corte di giustizia UE, sentenza del 9/3/2017, causa C-398/15 (sintesi). Nessun obbligo per gli Stati di garantire la cancellazione dei dati delle persone fisiche dal registro delle imprese dopo lo scioglimento della società. È possibile, in casi eccezionali e dopo un periodo sufficientemente lungo, limitare l’accesso dei terzi, con valutazione caso per caso. Rilevanza: fissa il limite e l’unico spazio per la richiesta del debitore imprenditore.
  2. Cass. civ. n. 19761/2017 (riportata da NT+ Diritto). L’iscrizione e la conservazione dei dati nel registro delle imprese sono obbligatorie e prevalgono sull’interesse all’oblio, in un caso di fallimento mai revocato. Rilevanza: le iscrizioni legate a una procedura regolarmente conclusa restano.
  3. Trib. Roma, provvedimento del 23/3/2021, e Trib. Roma, giudice del registro delle imprese, decreto del 27/8/2021 (sintesi NT+ Diritto, senza numero). Non è legittima la conservazione di annotazioni su provvedimenti revocati per insussistenza dei presupposti; ordinata la cancellazione anche delle annotazioni storiche. Rilevanza: apre uno spazio solo per gli atti venuti meno, non per quelli conclusi.

Sulle mosse del “dopo”

  1. Corte cost., ord. n. 104/2026. Restituiti gli atti ai Tribunali di Verona e Milano sull’art. 278 c.2; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati è vigente ma sotto esame.
  2. Trib. Torino, decreto del 9/4/2026 (sintesi Eutekne, senza numero). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: definisce cosa il creditore non può più chiedere e cosa va aggiornato nelle segnalazioni.
  3. Trib. Verona, decreto del 12/1/2026 (sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: i creditori informati partecipano alla decisione e non possono poi dire di non aver saputo.

Accanto alla giurisprudenza vanno tenuti presenti i documenti organizzativi già richiamati: la circolare n. 1/2026 del Tribunale di Lanciano (27/1/2026) sui documenti pubblicati e sui dati da oscurare, e le direttive del Tribunale di Taranto del 22/2/2019 (regime L. 3/2012) sul limite di sessanta giorni e sulla cessazione della pubblicità a fine procedura. Non sono pronunce, ma mostrano come i tribunali hanno organizzato concretamente la pubblicità.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: ricostruiamo le tracce che la procedura ha lasciato, intercettiamo le segnalazioni viziate, presidiamo i termini che la controparte deve rispettare e scegliamo il momento in cui la sua convenienza si sposta verso la collaborazione. In concreto:

  1. Mappiamo tutte le tracce pubbliche della tua procedura: area web del tribunale, registro delle imprese, registri immobiliari, con l’elenco dei documenti online e delle formalità trascritte.
  2. Controlliamo l’oscuramento dei dati di minori, familiari e salute nei documenti pubblicati e, se manca, chiediamo la correzione immediata a chi ha curato l’invio.
  3. Prepariamo l’istanza di esdebitazione come atto destinato alla pubblicazione, con la documentazione della collaborazione con il liquidatore e le repliche alle osservazioni dei creditori nei 15 giorni.
  4. Calcoliamo e presidiamo i termini di reclamo contro il decreto di esdebitazione (art. 282 c.3 e art. 283 c.8), che corrono anche in agosto (art. 9 c.1).
  5. Acquisiamo le visure dei SIC e della Centrale dei rischi, calcoliamo i tempi di conservazione di ogni segnalazione e verifichiamo la prova del preavviso.
  6. Inviamo a ogni segnalante il decreto di esdebitazione con la richiesta di aggiornamento della posizione e, se la risposta manca o non è corretta, predisponiamo il ricorso all’ABF.
  7. Depositiamo le istanze di cancellazione delle formalità (art. 71 c.2 per il piano del consumatore) e controlliamo in conservatoria che le annotazioni siano state eseguite.
  8. Redigiamo l’istanza motivata di rimozione o di esclusione dalla ricerca dei documenti nominativi quando la loro funzione si è esaurita, e valutiamo il reclamo al Garante se non viene accolta.
  9. Gestiamo il “dopo”: dichiarazioni annuali dell’incapiente, calcolo della percentuale opponibile ai creditori non insinuati, soluzioni per i debiti esclusi e per i garanti, anche con una procedura familiare.
  10. Prepariamo il fascicolo di presentazione per banche e fornitori dell’imprenditore o del professionista, per affrontare il registro delle imprese senza subirlo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC. La pubblicità della procedura passa dall’Organismo: è l’OCC che comunica gli atti ai creditori, trasmette i documenti da pubblicare e cura le trascrizioni. Chi conosce quel lavoro sa dove si annidano gli errori (un dato non oscurato, una trascrizione non cancellata) e come chiederne la correzione nei modi giusti. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’istanza di esdebitazione fino all’ultimo grado: se un creditore reclama il decreto, o se la questione della ricorribilità arriva in Cassazione, la linea difensiva resta la stessa e nelle stesse mani. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. Gli avvocati presidiano termini, istanze e ricorsi. I commercialisti leggono riparti, percentuali e segnalazioni bancarie, perché la convenienza di un creditore a collaborare si misura con i numeri prima che con le norme.

Chiusura

La domanda iniziale era se le procedure di sovraindebitamento restino pubbliche dopo l’esdebitazione. La risposta è sì, almeno in parte e per un tempo che il Codice non stabilisce. Proprio per questo la differenza la fa la gestione delle tracce: ciò che si oscura prima, ciò che si aggiorna dopo, ciò che si cancella quando la legge lo consente, ciò che si spiega quando resta. Nella gestione del dopo-procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. I creditori e i futuri finanziatori useranno le informazioni pubbliche secondo la loro convenienza. Tu puoi fare in modo che trovino informazioni corrette, complete e non più ampie del necessario.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. La pubblicità degli atti, per lui, è lavoro quotidiano di procedura, non teoria. Le segnalazioni bancarie e i riparti sono invece materia dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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