Chi ha in casa una pila di ingiunzioni fiscali del Comune (IMU arretrata, tassa sui rifiuti mai pagata, canone dell’acqua, retta della mensa scolastica, multe della polizia locale) di solito si fa una domanda sola: se chiudo la liquidazione controllata e ottengo l’esdebitazione, il Comune può ancora venirmi a cercare? La risposta non sta in una sola riga di legge. L’articolo 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dice che cosa si cancella e che cosa resta, ma usa formule ampie: “sanzioni amministrative di carattere pecuniario”, “sanzioni accessorie a debiti estinti”, “creditori che non hanno partecipato al concorso”. Che cosa significhino queste parole davanti a un’ingiunzione del Comune lo stanno decidendo, decreto dopo decreto, i tribunali, e la Corte costituzionale ha sul tavolo proprio una delle norme che più interessano chi deve soldi a un ente locale.
Per questo, su questo tema, conta più ciò che i giudici hanno deciso che la lettera della norma. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per chi ha debiti con il Comune: quali voci di un’ingiunzione fiscale diventano inesigibili, quali restano, che cosa succede se il Comune non si è fatto avanti nella procedura, come cambia il quadro per chi chiede l’esdebitazione da incapiente e che cosa fare se, dopo il decreto, arriva comunque un pignoramento.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo ricostruisce i debiti verso gli enti locali, come il liquidatore forma lo stato passivo e come si arriva al decreto di esdebitazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente poi di leggere ogni ingiunzione distinguendo tributo, sanzione, interessi e oneri di riscossione, che è esattamente la distinzione su cui si gioca la cancellazione.
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La base di legge che i giudici stanno interpretando
L’esdebitazione, nel CCII, è la liberazione dai debiti che il debitore persona fisica ottiene al termine della liquidazione controllata (o, in anticipo, decorsi tre anni dall’apertura) oppure, se non ha nulla da offrire, con la procedura speciale dell’incapiente; il presupposto, il procedimento e i requisiti di meritevolezza sono trattati in altri approfondimenti, e qui interessano solo le norme che decidono la sorte dei debiti verso il Comune.
La prima è l’art. 278 c.1 CCII: l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. La legge non distingue tra creditori privati e pubblici: il Comune è un creditore come gli altri, e i suoi crediti per tributi ed entrate patrimoniali rientrano nella regola generale.
La seconda è l’art. 278 c.2: verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. È la norma che conta quando il Comune, per disattenzione o perché non è stato avvisato, non ha presentato domanda di ammissione al passivo.
La terza è l’art. 278 c.7, che oggi ha solo due lettere. Restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Questa seconda lettera è il cuore del problema per chi ha ingiunzioni comunali, perché dentro lo stesso atto possono convivere un tributo (che si cancella), una sanzione tributaria legata al tributo (che segue la sorte del tributo) e una multa stradale (che è una sanzione autonoma).
Per la liquidazione controllata, l’art. 282 CCII stabilisce che l’esdebitazione opera alla chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura; è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; l’istanza è comunicata ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni; il debitore non deve avere condanne definitive per i reati dell’art. 344 né avere causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (c.2); l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione (c.2-bis); contro il decreto, creditori ammessi e debitore possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni (c.3).
Per l’incapiente, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione una sola volta per il debitore meritevole che non può offrire alcuna utilità, con un periodo di tre anni dal decreto durante il quale, se sopravvengono utilità ulteriori, l’OCC (con autorizzazione del giudice) le comunica ai creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quelle utilità (c.1 e c.9). Il reclamo contro il decreto si propone entro trenta giorni (c.8).
Sul versante del Comune servono due richiami. Le entrate locali si riscuotono con l’ingiunzione fiscale del R.D. 639/1910 e, per gli atti emessi dal 2020, con l’accertamento esecutivo dell’art. 1 c.792 della L. 160/2019, che unisce in un unico atto l’accertamento e il titolo per la riscossione (la norma è stata ritoccata di recente e la decorrenza delle ultime modifiche va controllata sul testo vigente). Ai fini dell’esdebitazione la forma dell’atto non conta: ciò che conta è il credito che l’atto porta con sé. Infine, per il calendario: i procedimenti regolati dal CCII non conoscono sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII), quindi i quindici giorni per le osservazioni e i trenta per il reclamo corrono anche in agosto; la sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) vale invece per il ricorso al giudice tributario contro un accertamento IMU o TARI, mentre non si applica all’esecuzione forzata né, di regola, alle opposizioni esecutive.
Ciò che è ormai fermo: il Comune non è un creditore privilegiato davanti all’esdebitazione
Il punto di partenza: gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione aperta nel CCII
La Suprema Corte ha chiarito con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (nota attraverso la massima pubblicata su Brocardi e i passaggi riportati in una pronuncia successiva) che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare: l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione, e gli artt. 278 ss. presuppongono che la liquidazione sia stata aperta secondo il Codice. La stessa logica vale per la vecchia liquidazione del patrimonio della L. 3/2012.
La vicenda nasce da un debitore fallito anni prima che, a Codice ormai in vigore, chiedeva di beneficiare delle nuove regole. Il principio: le regole del CCII sull’esdebitazione, comprese quelle sulle sanzioni e sui creditori non concorsuali, si applicano solo se la procedura di liquidazione è stata aperta nel regime del Codice.
Il principio, calato nella pratica, significa che chi aveva aperto una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e ha ancora ingiunzioni del Comune non può semplicemente invocare l’art. 278 c.7 o l’art. 282: la sorte di quei debiti va letta con la disciplina della vecchia legge. Per chi invece ha aperto o aprirà la liquidazione controllata nel CCII, tutto ciò che segue è direttamente applicabile.
La seconda conferma: il diniego dell’incapiente legato ai vecchi debiti
L’orientamento si è consolidato con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, letta nel testo integrale pubblicato dalla Corte. Un debitore, già dichiarato fallito, che non aveva ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, aveva chiesto quella dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria. La Corte ha enunciato che il debitore incapiente già fallito, che per qualsiasi ragione non ha fruito dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per i debiti già legati al fallimento; ha lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento e ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto di diniego, emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta.
In altre parole, se ti trovi in questa situazione, cioè ex imprenditore fallito che ha ancora sulle spalle ingiunzioni del Comune per la TOSAP o la tassa sui rifiuti del negozio, la strada dell’incapiente non serve a cancellare i debiti già compresi nel fallimento. Diverso è il discorso per gli avvisi e le ingiunzioni relativi a periodi successivi: lì la Cassazione non ha chiuso la porta.
Il Comune non può bloccare l’apertura con il tema della colpa
Un terzo pilastro riguarda il momento in cui pesa la condotta del debitore. Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (nota da massima Brocardi) la Corte ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano solo nella fase di esdebitazione, alla luce degli artt. 280 e 282 c.2. La linea è stata confermata da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi pubblicata da diritto.it), secondo cui la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento resta però un requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice.
Il principio, calato nella pratica, significa che il Comune creditore non può opporsi all’apertura della procedura solo perché il debitore ha accumulato anni di tributi non pagati; potrà far valere quella circostanza al momento dell’esdebitazione, con le osservazioni dei quindici giorni o con il reclamo. È lì che si gioca la partita, ed è lì che l’istanza del debitore deve arrivare preparata.
Non conta quanto il Comune ha incassato
Infine, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi, in un caso ancora regolato dalla legge fallimentare) ha osservato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione almeno parziale dei creditori.
La ricaduta concreta è semplice: se il Comune nel riparto ha ricevuto zero, o pochi euro, questo da solo non impedisce la cancellazione del residuo. Il tribunale guarda alla condotta del debitore, non alla percentuale che l’ente ha incassato.
Messi insieme, questi quattro passaggi delineano un orientamento stabile: nel regime del CCII il Comune non gode di una posizione speciale rispetto all’esdebitazione; i suoi crediti tributari e patrimoniali rimasti insoddisfatti diventano inesigibili come quelli di una banca o di un fornitore, salvo le esclusioni tassative dell’art. 278 c.7 e le condizioni soggettive degli artt. 280 e 282.
Quali entrate del Comune seguono la regola generale
Il principio, calato nella pratica, va applicato all’elenco concreto delle entrate che un Comune riscuote con ingiunzione o con accertamento esecutivo. Seguono la regola generale dell’inesigibilità, perché non sono sanzioni né risarcimenti da illecito:
- i tributi locali: IMU, tassa sui rifiuti, vecchie ICI e TASI ancora iscritte, tributo per l’occupazione di suolo pubblico e imposta sulla pubblicità degli anni passati, con i relativi interessi;
- le entrate patrimoniali: canone del servizio idrico quando è riscosso dal Comune, rette della mensa scolastica, dell’asilo nido e del trasporto scolastico, canoni di locazione degli alloggi comunali, canone unico patrimoniale dovuto per occupazioni regolarmente autorizzate;
- gli oneri di riscossione e le spese collegati a questi crediti, che seguono la sorte del credito principale.
Restano invece fuori, secondo la lettera dell’art. 278 c.7 lett. b, le multe del codice della strada, le sanzioni per violazione dei regolamenti comunali, le sanzioni per occupazioni abusive e le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, e il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale (per esempio, il danno a un bene pubblico causato da un incidente) che il Comune abbia fatto valere. Il criterio non è chi riscuote, ma che cosa si riscuote: lo stesso ufficio, con lo stesso modello di ingiunzione, può chiedere un credito che si cancella e uno che resta.
Per orientarsi servono pochi documenti, da chiedere subito all’ufficio tributi e al concessionario: l’estratto delle posizioni aperte per codice fiscale, le copie degli atti notificati con le relate, il dettaglio delle voci (imposta, sanzione, interessi, spese) per ogni annualità e l’indicazione degli atti ancora sospesi o impugnati. Con questo materiale l’OCC e il liquidatore possono ricostruire il passivo verso il Comune senza buchi.
Prima questione aperta: le multe e le sanzioni dentro l’ingiunzione
La questione
“Nell’ingiunzione del Comune ci sono l’IMU, le sanzioni per l’omesso versamento, gli interessi e, in un altro atto, quattro multe della polizia locale. Si cancella tutto o solo una parte?” È la domanda più frequente, e la risposta cambia voce per voce.
Cosa hanno deciso i giudici
Il testo dell’art. 278 c.7 lett. b esclude dall’esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Il primo dato giurisprudenziale utile viene da Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; noto dalla sintesi pubblicata da Eutekne il 25 aprile 2026): in una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, il tribunale ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Il decreto riguarda una sanzione tributaria, non una sanzione comunale specifica, ma il ragionamento è trasferibile alle sanzioni per omesso o tardivo versamento dell’IMU o della tassa sui rifiuti: sono sanzioni tributarie collegate al tributo.
Il secondo dato viene dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto delle competenze. Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 26906 del 16 ottobre 2024 (letta nella riproduzione web del provvedimento) ha ribadito, in un caso di cartella IVA notificata a una società fallita, che quando l’esistenza e l’importo di un credito spettano al giudice tributario, il giudice della procedura concorsuale verifica solo la concorsualità, la prova documentale e il rango (privilegiato o chirografario), restando vincolato a ciò che decide il giudice tributario. Il principio è stato affermato per il fallimento, ma per analogia indica che, se l’accertamento IMU o TARI è ancora contestabile, la questione sull’esistenza del tributo e delle sanzioni va portata davanti al giudice tributario, non davanti al giudice della liquidazione.
Sulle multe della circolazione stradale e sulle altre sanzioni amministrative comunali (violazioni dei regolamenti, occupazione abusiva di suolo pubblico, sanzioni edilizie) non risulta, tra le fonti verificate per questa analisi, una pronuncia con estremi certi che le abbia dichiarate esdebitabili. La lettera della norma, però, è chiara: si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie autonome, non collegate a un debito principale che si estingue.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto, c’è una zona grigia. È pacifico, per il testo, che la multa stradale autonoma resti fuori. È sostenuto da Trib. Torino che la sanzione tributaria accessoria segua il tributo e si cancelli. Restano incerte le voci di confine: le maggiorazioni per il ritardo applicate alle multe, le spese di notifica e di procedimento iscritte nell’ingiunzione, la sanzione su un tributo che il debitore ha poi pagato per intero (qui il debito principale non è stato “estinto” dall’esdebitazione, ma dal pagamento). L’assunzione prudenziale è considerare esclusi dall’esdebitazione tutte le sanzioni amministrative autonome e i relativi accessori, e inesigibili il tributo comunale, gli interessi e le sanzioni tributarie che lo accompagnano.
Cosa significa per te
Davanti a un’ingiunzione del Comune bisogna smontare l’atto in quattro colonne: tributo o entrata patrimoniale, interessi, sanzione tributaria, sanzione amministrativa autonoma. Le prime tre seguono la regola generale dell’inesigibilità; l’ultima no. La frase da ricordare è questa: l’ingiunzione non si cancella “in blocco”, si cancellano le singole voci che la legge non esclude. Per questo, già nella domanda di liquidazione, l’elenco dei creditori dovrebbe indicare il Comune con il dettaglio delle voci e non con un unico totale: un dettaglio preciso rende più semplice, alla fine, opporre l’esdebitazione a un’ingiunzione successiva.
Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il punto in cui una voce dell’ingiunzione diventa “sanzione autonoma”: è lì che lo Studio concentra l’analisi, perché è lì che si decide che cosa resterà da pagare.
C’è poi una conseguenza pratica che molti sottovalutano. Le multe escluse dall’esdebitazione possono essere pagate o rateizzate con il Comune anche durante o dopo la procedura, e nel 2026 la legge di bilancio (L. 199/2025) ha riconosciuto agli enti territoriali la possibilità di disciplinare con regolamento forme di definizione agevolata delle proprie entrate, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi. Se il tuo Comune ha adottato un regolamento di questo tipo, la parte della multa che l’esdebitazione non cancella può costare meno: va verificato il regolamento dell’ente, perché contenuti e scadenze cambiano da Comune a Comune.
Seconda questione aperta: il Comune che non ha chiesto l’ammissione al passivo
La questione
“Il Comune non ha mai presentato domanda nella mia liquidazione controllata. Dopo l’esdebitazione può ancora pretendere tutto?” Capita più spesso di quanto si creda: uffici tributi che non leggono la PEC del liquidatore, ingiunzioni affidate a concessionari che non partecipano alla procedura, avvisi per annualità che l’ente non aveva ancora accertato al momento dell’apertura.
Cosa hanno deciso i giudici
La regola è nell’art. 278 c.2: verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. In pratica il Comune non insinuato conserva il diritto di ottenere la stessa percentuale che avrebbe preso se avesse partecipato; il resto diventa inesigibile.
Questa norma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Verona (ordinanza del 4 agosto 2025, r.o. 230/2025) e il Tribunale di Milano (ordinanza del 22 dicembre 2025, r.o. 27/2026), entrambi in giudizi di esdebitazione dopo una liquidazione controllata, hanno dubitato della compatibilità dell’art. 278 c.2 con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla direttiva UE 2019/1023, chiedendo che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati. Con Corte cost., ord. n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai rimettenti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo, che sono parti del giudizio di esdebitazione. Le ordinanze sono state poi ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 38 del 23 settembre 2026: la questione è di nuovo davanti alla Corte e non è ancora decisa.
Sullo sfondo resta l’impostazione della Cassazione già vista (ord. 14835/2025 e 30108/2025): gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione e un concorso. Il creditore che resta fuori dal concorso è trattato in modo diverso proprio perché non ha partecipato al riparto.
Se c’è contrasto
Non c’è un contrasto tra giudici sull’interpretazione della norma, che è chiara; c’è un dubbio di legittimità ancora aperto. L’assunzione prudenziale è che oggi l’art. 278 c.2 si applica: il Comune non insinuato può chiedere la percentuale riconosciuta ai creditori del suo stesso grado, e nulla di più. Se la Corte dovesse accogliere la questione, lo scenario per il debitore migliorerebbe, ma non è prudente costruire una strategia su un esito che non c’è.
Cosa significa per te
Due ricadute concrete. Primo: conviene che il Comune partecipi alla procedura, perché la sua posizione si chiude con il riparto e con l’esdebitazione, senza code. Il debitore ha interesse a indicare l’ente in modo completo nell’elenco dei creditori, con l’indirizzo PEC corretto dell’ufficio tributi e, se la riscossione è affidata a un concessionario, anche di quest’ultimo. Secondo: se il Comune non ha partecipato, il “grado” conta moltissimo. I tributi locali sono assistiti, secondo il codice civile (art. 2752 c.c.), da un privilegio generale sui mobili: se nel riparto i privilegiati di quel grado hanno ricevuto una percentuale significativa, il Comune non insinuato potrà chiedere quella percentuale; se hanno ricevuto zero, la sua pretesa residua è pari a zero. Le entrate patrimoniali (acqua, rette, canoni di locazione) e le sanzioni sono invece normalmente crediti chirografari. Il rango di ogni singola voce va verificato in concreto.
C’è anche un problema di tempi. I debiti verso il Comune per annualità successive all’apertura della liquidazione non sono crediti anteriori: l’IMU o la tassa sui rifiuti che maturano mentre la procedura è aperta non vengono cancellate dall’esdebitazione e vanno pagate. Chi resta nella casa di abitazione durante la liquidazione deve metterlo in conto nel budget mensile che il giudice lascia al debitore.
Terza questione aperta: l’incapiente e i debiti verso il Comune
La questione
“Non ho beni né reddito sufficiente. Se chiedo l’esdebitazione da incapiente, le ingiunzioni del Comune spariscono tutte, multe comprese?” Per chi ha solo debiti verso enti pubblici di importo medio-basso (tributi locali, multe, rette) l’art. 283 è spesso la strada naturale, e la domanda sulle esclusioni diventa decisiva.
Cosa hanno deciso i giudici
Qui l’interpretazione è divisa. L’art. 278 è collocato nella sezione delle “disposizioni generali in materia di esdebitazione” e l’art. 283 non lo deroga: secondo questa prima lettura, le esclusioni del c.7 valgono anche per l’incapiente. È la soluzione adottata da Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), che ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b.
La lettura opposta valorizza il c.1 dell’art. 278, che parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, e il fatto che l’art. 283 non contenga un proprio elenco di esclusioni: la procedura dell’incapiente non è una liquidazione. In questa direzione si muove parte della dottrina pubblicata su Diritto della Crisi, e la stessa Cass. 30108/2025 osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025 ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente senza indicare eccezioni.
Per completezza: nella procedura dell’incapiente la meritevolezza è un requisito espresso (art. 283 c.1 e c.7), e il tribunale la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Sul punto, Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (noto da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, negando il beneficio; Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris) ha invece valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave rispetto alla misura della soddisfazione dei creditori. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris) ha ammesso che l’incapiente presenti la domanda personalmente, ma ha richiesto il contraddittorio con i creditori: il Comune, quindi, va messo in condizione di interloquire.
Se c’è contrasto
Il contrasto c’è ed è dichiarato: nessuna pronuncia di legittimità lo ha risolto. L’assunzione prudenziale è considerare a rischio, anche nella procedura dell’incapiente, le multe e le altre sanzioni amministrative autonome del Comune, mentre tributi, interessi ed entrate patrimoniali rientrano nella liberazione. Sul piano della meritevolezza, un debito verso il Comune fatto di anni di tributi mai pagati, senza una causa spiegata, è esattamente il tipo di situazione che il tribunale guarda con più attenzione.
Cosa significa per te
Se scegli la strada dell’incapiente, la relazione dell’OCC deve spiegare perché i tributi locali non sono stati pagati: perdita del lavoro, malattia, separazione, crollo dei ricavi di una piccola attività. Un debito verso il Comune ben spiegato è un debito che si cancella; un debito verso il Comune lasciato senza spiegazione è un argomento per il rigetto. E ricorda che per tre anni dal decreto l’OCC verifica le utilità sopravvenute: se arrivano, il Comune, previa autorizzazione del giudice, potrà agire esecutivamente su quelle utilità (art. 283 c.1 e c.9). Il testo vigente, dopo il D.Lgs. 136/2024, non prevede più la soglia percentuale che compariva nella versione originaria: parla di utilità che consentano l'”utile soddisfacimento” dei creditori.
Un’ultima avvertenza riguarda la ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi in questo campo. Sul punto si registra un contrasto tra Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026, segnalato dalle riviste specializzate (Iusletter, EC News) con descrizioni non coincidenti del caso deciso. Per chi si vede rigettare l’esdebitazione, la scelta tra riproporre la domanda, reclamare entro trenta giorni (art. 283 c.8) o tentare la via di legittimità va pesata con attenzione.
La decisione più recente che pesa sulle ingiunzioni comunali: la Corte costituzionale e i creditori rimasti fuori
Il contesto
Tra le pronunce del 2026, quella con le conseguenze più dirette per chi deve somme al Comune è la Corte cost., ord. n. 104/2026, decisa il 4 maggio e depositata l’11 giugno 2026. Non perché abbia deciso il merito, ma perché ha fotografato il punto più delicato della disciplina: che cosa succede ai creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso. Il Comune è, per esperienza, uno dei creditori che più spesso restano fuori dalla procedura: gli uffici tributi lavorano per annualità, molti atti sono affidati a concessionari della riscossione, gli accertamenti per gli anni più recenti arrivano quando la liquidazione è già aperta.
La motivazione in linguaggio piano
I due tribunali rimettenti (Verona e Milano) si trovavano a decidere l’esdebitazione di persone fisiche al termine di una liquidazione controllata. Secondo loro, limitare la liberazione verso i creditori non insinuati alla sola parte eccedente la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado contrasta con il principio di uguaglianza e con la direttiva europea sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che punta a una liberazione piena dell’imprenditore onesto. La Corte non è entrata in questa discussione. Ha rilevato che i creditori ammessi al passivo sono parti necessarie del giudizio di esdebitazione e che le ordinanze di rimessione andavano notificate anche a loro; mancando questo passaggio, ha restituito gli atti. I tribunali hanno sanato il vizio e le ordinanze, con gli stessi numeri di registro, sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23 settembre 2026. Oggi la questione è di nuovo pendente e l’art. 278 c.2 resta pienamente in vigore.
C’è un secondo insegnamento, meno visibile ma molto pratico. Se i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione, allora il Comune ammesso al passivo ha diritto di essere coinvolto: riceve la comunicazione dell’istanza, può presentare osservazioni entro quindici giorni (art. 282 c.1) e può reclamare il decreto entro trenta giorni (art. 282 c.3). Un decreto ottenuto senza che l’ente ammesso sia stato messo in condizione di interloquire è un decreto esposto a contestazioni.
Nello stesso anno la Corte ha deciso anche un’altra questione sull’esdebitazione, con Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026), relativa però alla liquidazione giudiziale (art. 281 c.1): ha dichiarato la questione non fondata nei sensi indicati in motivazione, leggendo in senso logico-funzionale, e non solo cronologico, la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione. È un segnale di metodo: la Corte tende a interpretare le norme sull’esdebitazione in modo da non sacrificare il diritto del debitore per ragioni puramente formali.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 2025 molti davano per scontato che il creditore non insinuato fosse semplicemente “fuori gioco” o, al contrario, che conservasse tutto il suo credito. Il quadro attuale è più preciso. Il Comune non insinuato non perde tutto, ma non conserva tutto: conserva la percentuale dei creditori del suo grado. E il debitore ha un interesse concreto a che la questione di costituzionalità venga decisa, perché un eventuale accoglimento estenderebbe la liberazione piena anche ai crediti del Comune rimasti fuori dal concorso. Nel frattempo, la strategia corretta è portare il Comune dentro la procedura fin dall’inizio.
I principi messi alla prova su tre situazioni-tipo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come gli orientamenti visti si applicano ai numeri. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 – Liquidazione controllata con IMU, tassa sui rifiuti e multe
Ipotesi: consumatore, liquidazione controllata aperta martedì 14 ottobre 2025. Il Comune è ammesso al passivo con:
- ingiunzione IMU 2019-2022: imposta 2.912,40 €, sanzioni per omesso versamento 873,72 €, interessi 61,48 €, totale 3.847,60 €;
- accertamento esecutivo della tassa sui rifiuti 2021-2023: 1.236,90 €;
- ingiunzione per quattro verbali della polizia locale (codice della strada): 2.418,35 €.
Nel riparto i crediti tributari del Comune, ammessi in privilegio, ricevono il 22,4%: 1.138,93 € su 5.084,50 €. Le multe, in chirografo, ricevono zero.
Sviluppo: il triennio dall’apertura matura sabato 14 ottobre 2028; l’istanza di esdebitazione anticipata (art. 282 c.1) si deposita da lunedì 16 ottobre 2028. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni; il termine corre anche se cade in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Esito: alla luce dell’art. 278 c.7 lett. b e di Trib. Torino 9/4/2026, il residuo dei crediti tributari, 3.945,57 € (imposta, interessi e sanzioni tributarie accessorie), diventa inesigibile. I 2.418,35 € delle multe, sanzioni amministrative autonome, restano esigibili: il Comune potrà riscuoterli dopo l’esdebitazione. Se l’ente ha adottato un regolamento di definizione agevolata ai sensi della L. 199/2025, conviene verificare se quella somma può essere ridotta.
Simulazione 2 – Il Comune non insinuato
Ipotesi: nella stessa procedura il Comune non ha presentato domanda per un secondo accertamento della tassa sui rifiuti (annualità 2024, quindi anteriore all’apertura), pari a 2.731,15 €. I creditori privilegiati di pari grado hanno ricevuto nel riparto il 6,5%.
Sviluppo: decretata l’esdebitazione, il Comune notifica un sollecito per l’intero importo.
Esito: ai sensi dell’art. 278 c.2, il Comune può pretendere solo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado: 6,5% di 2.731,15 € = 177,52 €. Il resto, 2.553,63 €, è inesigibile. La risposta al sollecito va data con il decreto di esdebitazione e il prospetto del riparto, chiedendo in autotutela la riduzione. Se l’ente procede comunque con un atto esecutivo per l’intero, si valuta l’opposizione. Va tenuto presente che la questione di costituzionalità sull’art. 278 c.2 è pendente: un suo accoglimento ridurrebbe a zero anche i 177,52 €. Diversa sarebbe la tassa sui rifiuti del 2026, maturata a procedura aperta: non è un credito anteriore e va pagata per intero.
Simulazione 3 – L’incapiente con tributi locali e multe
Ipotesi: nucleo di due persone, reddito annuo netto di 15.982 €, nessun bene. La soglia del c.2 dell’art. 283 per due componenti, calcolata con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € l’anno, dato provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE 1,57, è pari a 16.723,14 €; sul modo di confrontare reddito e soglia esistono due letture (reddito già depurato delle spese di mantenimento oppure soglia come misura del mantenimento), da verificare con l’OCC. Debiti: tassa sui rifiuti 2018-2024 per 4.118,70 € e multe per 1.906,40 €, tutti verso il Comune, oltre a un piccolo finanziamento.
Sviluppo: il decreto di esdebitazione è emesso lunedì 17 novembre 2025 e comunicato lunedì 1° dicembre 2025; il reclamo è possibile entro mercoledì 31 dicembre 2025 (art. 283 c.8). La vigilanza dell’OCC dura tre anni, fino a venerdì 17 novembre 2028.
Esito: la tassa sui rifiuti, 4.118,70 €, è inesigibile. Per le multe, 1.906,40 €, il quadro è incerto: secondo Trib. Rovereto 15/12/2025 restano escluse; secondo la lettura che limita l’art. 278 alle liquidazioni, rientrerebbero nella liberazione, in linea con Trib. Milano 27/10/2025, che non ha indicato eccezioni. Prudenzialmente il debitore deve considerare le multe ancora dovute e, se il decreto non si pronuncia sul punto, chiedere che lo faccia o predisporsi a difendersi su un’eventuale riscossione. Se nel triennio arriva un’eredità, l’OCC, con autorizzazione del giudice, la comunica ai creditori, e anche il Comune potrà agire su quella utilità.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Per ciascuna è indicata la fonte attraverso cui è stata verificata, perché il livello di certezza non è identico: alcune sono state lette nel testo integrale, altre solo in massima o sintesi. Le decisioni di merito senza numero sono indicate con la sola data, come riportata dalle fonti. Le pronunce che riguardano la legge fallimentare o la liquidazione giudiziale sono richiamate solo per il principio che si trasferisce alla liquidazione controllata.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza per i debiti verso il Comune |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima Brocardi) | Regime applicabile all’esdebitazione dei falliti | Gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione aperta nel Codice | Chi viene dalla L. 3/2012 o dal fallimento non può invocare le regole del CCII sulle ingiunzioni |
| Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale) | Incapiente già fallito | Niente art. 283 per i debiti già legati al fallimento; aperto il caso dei debiti successivi | Ingiunzioni comunali del periodo d’impresa fallita fuori dall’incapiente |
| Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) | Meritevolezza e apertura | La condotta del debitore si valuta all’esdebitazione, non all’apertura | Il Comune contesta la colpa solo nella fase finale |
| Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) | Relazione OCC e apertura | Relazione sulle cause requisito di ammissibilità; colpa rilevante all’esdebitazione | Le cause dei tributi non pagati vanno spiegate subito |
| Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi) | Requisito oggettivo | La scarsa soddisfazione dei creditori non impedisce l’esdebitazione | Anche se il Comune ha preso zero, il residuo si può cancellare |
| Cass. Sez. trib., ord. n. 26906 del 16/10/2024 (riproduzione web) | Giudice tributario e giudice concorsuale | An e quantum del tributo al giudice tributario; il giudice concorsuale verifica concorsualità e rango | Contestazioni su IMU e tassa rifiuti davanti al giudice tributario |
| Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus) | Tributi nel concordato minore | La falcidia dei tributi non richiede necessariamente la transazione fiscale | Alternativa per l’imprenditore minore con debiti comunali |
| Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (sintesi Iusletter, EC News) | Ricorribilità dei decreti | In contrasto con Cass. 30108/2025 | Prudenza nella scelta dell’impugnazione |
| Corte cost., ord. n. 104/2026 | Art. 278 c.2 | Atti restituiti per mancata notifica ai creditori ammessi; questione ripubblicata in G.U. 23/9/2026 | Il Comune non insinuato conserva oggi la percentuale di pari grado |
| Corte cost., sent. n. 74/2026 | Art. 281 c.1 (liquidazione giudiziale) | Contestualità letta in senso logico-funzionale | Lettura non formalistica delle norme sull’esdebitazione |
| Trib. Torino, decr. 9/4/2026 (sintesi Eutekne) | Sanzione tributaria accessoria | Si estingue con il debito principale | Sanzioni IMU e tassa rifiuti cancellate con il tributo |
| Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025 | Incapiente e art. 278 c.7 | Le esclusioni della lett. b valgono anche per l’incapiente | Multe comunali a rischio anche nell’art. 283 |
| Trib. Milano, decr. 27/10/2025 | Incapiente | Esdebitazione concessa senza eccezioni | Lettura favorevole al debitore |
| Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris) | Meritevolezza | Omesso pagamento sistematico delle imposte = colpa grave | Anni di tributi non pagati senza causa sono un rischio |
| Trib. Urbino, 9/12/2025 (sintesi Unijuris) | Meritevolezza | Conta l’assenza di malafede, frode, colpa grave | Debito pubblico prevalente non preclude da solo |
| Trib. Verona, 12/1/2026 (sintesi Unijuris) | Domanda dell’incapiente | Domanda anche personale, ma con contraddittorio | Il Comune va messo in condizione di interloquire |
| Trib. Ascoli Piceno, 8/11/2024 (rassegna EC News) | Prognosi sull’esdebitazione | Colpa grave per lungo indebitamento verso enti pubblici (orientamento isolato) | In tensione con Cass. 22074/2025 e 11603/2026 |
I principi pratici da portare a casa
- L’ingiunzione fiscale o l’accertamento esecutivo del Comune non è un debito “speciale”: il tributo locale e le entrate patrimoniali rimasti insoddisfatti diventano inesigibili con l’esdebitazione (art. 278 c.1).
- Le sanzioni tributarie legate al tributo comunale (omesso o tardivo versamento IMU, tassa sui rifiuti) seguono il tributo e si cancellano con esso, come ha ritenuto Trib. Torino 9/4/2026.
- Le multe della polizia locale e le altre sanzioni amministrative autonome restano escluse dall’esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 278 c.7 lett. b).
- Per l’incapiente il punto è controverso: prudenzialmente le multe vanno considerate ancora dovute (Trib. Rovereto 15/12/2025), pur esistendo decisioni che concedono la liberazione senza eccezioni (Trib. Milano 27/10/2025).
- Il Comune che non partecipa al concorso conserva solo la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado (art. 278 c.2); la norma è oggi davanti alla Corte costituzionale.
- I tributi maturati dopo l’apertura della liquidazione non sono anteriori e non si cancellano: l’IMU e la tassa sui rifiuti degli anni di procedura vanno pagate.
- La colpa nel non pagare i tributi locali si valuta al momento dell’esdebitazione, non all’apertura (Cass. 22074/2025; Cass. 11603/2026): la relazione dell’OCC deve spiegare le cause fin dall’inizio.
- Anche un riparto pari a zero per il Comune non impedisce la cancellazione del residuo (Cass. 28505/2024).
- Le contestazioni sull’esistenza o sull’importo del tributo comunale vanno al giudice tributario, non al giudice della liquidazione (Cass. trib. 26906/2024, per analogia).
- I termini dei procedimenti del CCII (quindici giorni per le osservazioni, trenta per il reclamo) corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII); il ricorso tributario contro un accertamento comunale beneficia invece della sospensione dal 1° al 31 agosto.
- Il decreto di esdebitazione va comunicato al Comune e al suo concessionario: l’inesigibilità non cancella da sola l’atto dagli archivi dell’ente.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Dopo l’esdebitazione il Comune mi ha notificato un pignoramento per una vecchia ingiunzione IMU. Che cosa faccio?
Il credito IMU anteriore all’apertura, se il Comune era ammesso al passivo, è inesigibile (art. 278 c.1). La prima mossa è un’istanza all’ente e al concessionario con il decreto e il riparto, chiedendo la rinuncia all’esecuzione. Se l’azione prosegue, si valuta il rimedio davanti al giudice competente; ricorda che nell’esecuzione forzata la sospensione feriale non si applica, quindi i tempi vanno presidiati anche in agosto. Se nell’atto c’è anche una multa, quella parte resta dovuta.
Le sanzioni per l’IMU non pagata si cancellano come l’imposta?
Secondo Trib. Torino 9/4/2026 la sanzione tributaria accessoria si estingue con il debito principale. Il decreto è noto solo da sintesi, ma il ragionamento è coerente con il testo dell’art. 278 c.7 lett. b, che esclude solo le sanzioni non accessorie a debiti estinti.
Le multe della polizia locale restano sempre?
Nella liquidazione controllata sì, per il testo dell’art. 278 c.7 lett. b. Nell’esdebitazione dell’incapiente la questione è aperta (Trib. Rovereto contro la lettura che limita l’art. 278 alle liquidazioni): prudenzialmente vanno considerate dovute. Una definizione agevolata comunale, se il tuo ente l’ha adottata, può ridurne l’importo.
Il Comune non si è insinuato: devo pagare tutto?
No. Paghi al massimo la percentuale riconosciuta ai creditori dello stesso grado (art. 278 c.2). Se i privilegiati di quel grado hanno ricevuto zero, la pretesa residua è zero. La questione di costituzionalità pendente (ord. 104/2026 e ripubblicazione del 23/9/2026) potrebbe migliorare ancora la posizione del debitore.
Ho un piccolo negozio e debiti con il Comune: meglio la liquidazione o il concordato minore?
Dipende dal patrimonio e dalla volontà di proseguire l’attività. Nel concordato minore i tributi possono essere falcidiati anche senza una transazione fiscale in senso tecnico (Cass. 14555/2026, nota da sintesi), mentre l’esdebitazione arriva al termine della liquidazione. Se si vuole continuare l’attività, la proposta va costruita in modo da rendere conveniente per il Comune l’adesione rispetto all’alternativa liquidatoria.
Cosa può fare lo Studio Monardo con le tue ingiunzioni comunali
Applichiamo gli orientamenti visti al tuo fascicolo, con un lavoro che parte dagli atti del Comune e arriva, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio:
- Scomponiamo ogni ingiunzione e ogni accertamento esecutivo in tributo o entrata patrimoniale, interessi, sanzioni tributarie, sanzioni amministrative autonome e oneri di riscossione, perché ciascuna voce ha una sorte diversa davanti all’art. 278.
- Ricostruiamo la posizione completa verso il Comune e il concessionario, richiedendo gli estratti di ruolo e di carico per tutte le annualità, così che nessun debito anteriore resti fuori dall’elenco dei creditori.
- Verifichiamo prescrizione, decadenza e notifiche degli atti comunali prima di inserirli nella procedura, e valutiamo con i commercialisti dello staff se un atto è ancora impugnabile davanti al giudice tributario, tenendo conto della sospensione feriale che lì si applica.
- Indichiamo il Comune nella domanda con la PEC corretta dell’ufficio tributi e del concessionario, per portarlo dentro il concorso ed evitare gli effetti dell’art. 278 c.2.
- Lavoriamo con l’OCC sulla relazione relativa alle cause dell’indebitamento, documentando perché i tributi locali non sono stati pagati: è il terreno su cui il Comune potrebbe sollevare la colpa grave.
- Controlliamo il progetto di stato passivo e il riparto, verificando che i crediti comunali siano collocati nel rango corretto e che le sanzioni autonome non siano state ammesse in privilegio.
- Predisponiamo l’istanza di esdebitazione al momento giusto (alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura) e rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni, che corrono anche in agosto.
- Valutiamo la strada dell’incapiente quando non c’è nulla da offrire, segnalando in modo trasparente il rischio sulle multe e predisponendo la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute.
- Comunichiamo il decreto al Comune e al concessionario e chiediamo la cancellazione di fermi, ipoteche e procedure in corso per i crediti divenuti inesigibili.
- Impugniamo e ci opponiamo quando, dopo il decreto, l’ente agisce per crediti cancellati: reclamo, opposizione all’esecuzione, ricorso tributario o, se necessario, ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista: le questioni viste (le sanzioni accessorie, le multe nell’esdebitazione dell’incapiente, la ricorribilità dei decreti, l’art. 278 c.2) sono ancora in movimento e possono arrivare in Cassazione. Gli orientamenti si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio, senza passaggi di consegne. A questo si aggiunge lo staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla procedura e sul contenzioso, i secondi sulla lettura tecnica degli atti tributari del Comune. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni voce, a costruire la strategia e a sostenerla in ogni sede.
In chiusura
La risposta alla domanda del titolo è quindi articolata: l’ingiunzione fiscale del Comune si cancella con l’esdebitazione per la parte che riguarda tributi, entrate patrimoniali, interessi e sanzioni tributarie accessorie, mentre le multe e le altre sanzioni amministrative autonome restano dovute, almeno nella liquidazione controllata. Per il Comune rimasto fuori dal concorso conta la percentuale dei creditori di pari grado, in attesa che la Corte costituzionale decida; per l’incapiente il nodo delle multe è ancora aperto.
Lo Studio Monardo affronta questi casi con le competenze che la materia richiede: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC per seguire dall’interno la procedura e l’esdebitazione, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario per leggere voce per voce gli atti del Comune, la qualifica di cassazionista per portare la difesa fino all’ultimo grado.
📩 Prima che il Comune avvii nuove azioni, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.