Una SNC Sotto Soglia Può Accedere Alla Composizione Negoziata Come Impresa Minore?

Una società in nome collettivo che fattura poco, ha un attivo contenuto e debiti sotto i 500.000 euro non è “troppo piccola” per la composizione negoziata. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) le riserva un canale dedicato: l’art. 25-quater, rubricato “Imprese sotto soglia”. La SNC è un imprenditore commerciale collettivo e, se rispetta congiuntamente i tre limiti dell’impresa minore, può chiedere la nomina di un esperto alla Camera di commercio della propria sede. Il problema è che in una SNC la crisi della società coincide quasi sempre con la crisi dei soci, che rispondono con il proprio patrimonio. Il rischio principale è attivare il percorso sbagliato, o attivarlo tardi: le esecuzioni dei creditori sociali possono colpire la casa e il conto dei soci, e la protezione chiesta per la sola società non si estende in automatico ai loro beni.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due competenze che il caso richiede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il ruolo dell’esperto che la Camera di commercio nomina. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: competenze decisive quando la composizione negoziata della SNC non chiude e occorre passare al concordato minore o alla liquidazione controllata, per la società e per i soci.

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Il perimetro normativo: quando una SNC è “impresa minore”

Sul piano normativo la risposta parte da due disposizioni. La prima è l’art. 2, comma 1, lettera d) CCII, che definisce l’impresa minore. La seconda è l’art. 25-quater CCII, che apre la composizione negoziata alle imprese sotto soglia con regole proprie. La composizione negoziata in generale (artt. 12-25-undecies) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con i creditori; il tribunale interviene solo per confermare le misure protettive o autorizzare atti specifici. Questo è l’unico inquadramento generale necessario. Il resto riguarda la SNC.

La definizione essenziale è questa: è impresa minore quella che presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, riferiti ai tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. La norma prevede che gli importi siano aggiornabili ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia: prima di depositare conviene verificare che non sia intervenuto un aggiornamento.

Va precisato che la definizione parla di “impresa”, non di imprenditore individuale. La forma giuridica non conta. Una SNC, una SAS, una ditta individuale o una piccola SRL possono essere tutte imprese minori se i numeri lo consentono.

L’art. 25-quater, comma 1, individua i soggetti legittimati: l’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d). La SNC che esercita un’attività commerciale (commercio, artigianato, servizi, ristorazione, piccola produzione) rientra pienamente. Se la SNC esercita un’attività agricola rientra lo stesso, perché la norma nomina espressamente anche l’imprenditore agricolo.

La ratio è chiara. Il legislatore ha voluto che anche le imprese che non possono fallire, cioè non soggette alla liquidazione giudiziale, avessero uno strumento di allerta e negoziazione anticipata, prima che la crisi diventi sovraindebitamento conclamato. Per queste imprese la norma semplifica: l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio, non serve il progetto di piano di risanamento, il compenso dell’esperto è liquidato dallo stesso segretario generale (art. 25-quater, comma 7).

Distinzione da istituti affini. La composizione negoziata della SNC non va confusa con il concordato minore (artt. 74-83 CCII). Il concordato minore è una procedura giudiziale: si deposita una proposta in tribunale tramite l’OCC, i creditori votano e il giudice omologa. La composizione negoziata è invece una trattativa assistita, senza voto e senza omologa, che può concludersi con un contratto, una convenzione o un accordo. Va distinta anche dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), che non è accessibile alla SNC: il consumatore è solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività, anche se socia di società di persone, per i debiti contratti in quella qualità (art. 2, comma 1, lettera e).

Un esempio concreto rende la distinzione. Una SNC di due soci gestisce una pizzeria con ricavi di 176.000 euro e debiti di 238.000 euro, di cui 61.000 verso l’Erario. Se la SNC vuole rinegoziare con la banca e i fornitori mantenendo l’attività, sceglie la composizione negoziata ex art. 25-quater. Se la trattativa fallisce e serve imporre la falcidia ai creditori dissenzienti, la strada diventa il concordato minore, che l’art. 25-quater, comma 4, lettera a), indica espressamente come uno degli sbocchi. Il socio che ha anche un prestito personale per l’auto di famiglia, invece, per quel debito potrebbe valutare la procedura del consumatore, ma solo per quel debito.

Requisiti e termini da rispettare

La disciplina prevede condizioni soggettive e oggettive, da verificare una per una prima di aprire la pratica sulla piattaforma telematica.

1. Natura di imprenditore commerciale o agricolo. La SNC deve esercitare un’attività d’impresa. Una SNC “di comodo” che si limita a detenere un immobile senza attività può porre problemi: la qualifica dipende dall’attività effettiva, non dal tipo sociale.

2. Rispetto congiunto delle tre soglie. Attivo e ricavi si misurano sui tre esercizi precedenti; i debiti, anche non scaduti, non devono superare 500.000 euro. La parola “congiuntamente” è decisiva: basta superare uno dei limiti per uscire dall’art. 25-quater. In termini operativi, la lettura più prudente è che attivo e ricavi debbano restare sotto soglia in ciascuno dei tre esercizi. Se uno solo dei tre anni sfora, la SNC va trattata come impresa sopra soglia e segue l’art. 17, con istanza alla commissione regionale.

3. Presupposto oggettivo. L’art. 25-quater, comma 1, richiede condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza. La formula è diversa dall’art. 12, comma 1, che per le imprese sopra soglia richiama anche la crisi e l’insolvenza già in atto. Da qui nasce una questione aperta: la SNC sotto soglia già insolvente può accedere? Il testo dell’art. 25-quater sembra guardare a uno stadio anteriore. Il comma 5, però, rinvia all’art. 12 “in quanto compatibile”, e per le imprese sopra soglia la giurisprudenza di merito ha ammesso l’accesso anche in insolvenza, purché reversibile. Nessuna pronuncia specifica sull’art. 25-quater risulta a oggi pubblicata.

4. Ragionevole perseguibilità del risanamento. È il requisito che più spesso viene sottovalutato. Non basta avere debiti: occorre dimostrare che l’attività può tornare a generare cassa sufficiente. Una SNC che ha già chiuso il locale e vuole solo liquidare non è il caso tipico.

5. Assenza di procedure incompatibili. Secondo l’art. 25-quater, comma 2, la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 17, comma 3, lettera d), riguarda per l’impresa minore la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore (art. 74).

6. Documenti. L’istanza è corredata dai documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Per la SNC il punto più delicato è la lettera a): chi non è tenuto al deposito del bilancio nel registro delle imprese, come di regola la società di persone, inserisce le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta e una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza.

Sui termini, va precisato un dato spesso frainteso. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Tutti i termini della composizione negoziata, comprese le scadenze per la conferma delle misure protettive, corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale resta invece nel processo civile di cognizione, nel processo tributario e in quello amministrativo (L. 742/1969); non si applica alle esecuzioni e, di regola, nemmeno alle opposizioni esecutive.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Situazione economico-patrimoniale aggiornata Non oltre 60 giorni prima dell’istanza Requisito documentale Istanza incompleta; possibile richiesta di integrazione o archiviazione
Estratto Centrale dei rischi Non anteriore di 3 mesi all’istanza Requisito documentale Documento da rifare
Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 19, c.1) Perentorio Inefficacia delle misure
Iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle misure (art. 19, c.1) Perentorio Inefficacia delle misure
Fissazione dell’udienza Entro 10 giorni dal deposito del ricorso (art. 19, c.3) A carico del tribunale Se il giudice non fissa l’udienza nel termine cessano gli effetti protettivi
Durata delle misure confermate Da 30 a 120 giorni (art. 19, c.4) Fissata dal giudice Cessazione della protezione alla scadenza
Proroga delle misure Fino a 240 giorni complessivi (art. 19, c.5) Limite massimo Oltre il limite non c’è protezione
Durata dell’incarico dell’esperto 180 giorni dall’accettazione, più fino a 180 nei casi dell’art. 17, c.7 Termine di legge Chiusura dell’incarico senza soluzione
Proposta di concordato semplificato 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies, c.1) Perentorio Perdita dello sbocco liquidatorio semplificato

Il termine più critico è quello del giorno successivo per il ricorso di conferma: chi chiede le misure protettive con l’istanza e non deposita subito il ricorso le perde. È un termine brevissimo che non tollera improvvisazioni: il ricorso va preparato prima di pubblicare l’istanza.

La procedura passo per passo per la SNC sotto soglia

In termini operativi la sequenza è la seguente. Ogni passaggio indica chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.

Passo 1 – Verifica delle soglie e della qualifica (soci e consulenti, prima di tutto). Si ricostruiscono attivo e ricavi dei tre esercizi e il totale dei debiti alla data prevista per l’istanza. Per la SNC in contabilità semplificata manca un vero stato patrimoniale: l’attivo va ricostruito con un prospetto patrimoniale firmato dal commercialista, partendo da registri IVA, beni strumentali, crediti verso clienti, rimanenze e liquidità. È il punto dove più spesso si sbaglia, perché un attivo sottostimato può far cadere la qualifica di impresa minore in caso di contestazione.

Passo 2 – Decisione della società (soci amministratori). L’istanza è un atto della SNC e la presenta chi ne ha la rappresentanza. Nella SNC l’amministrazione spetta, salvo patto diverso, a ciascun socio disgiuntamente. In termini prudenziali conviene però che la scelta sia condivisa e verbalizzata da tutti i soci: la composizione negoziata incide sul loro patrimonio personale e un socio dissenziente può rendere impraticabile qualunque accordo che preveda finanza dei soci.

Passo 3 – Test pratico e lista di controllo. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che disciplina la piattaforma contiene un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, con una versione semplificata per l’impresa minore. Il test va compilato con dati prudenziali. Un test che restituisce un risultato molto elevato segnala un debito difficilmente sostenibile con i flussi dell’attività.

Passo 4 – Raccolta dei documenti. Per la SNC servono: dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta; situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni; elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere e garanzie reali e personali; dichiarazione sostitutiva sulla liquidazione controllata e sull’assenza di ricorso ex art. 74; certificato unico dei debiti tributari; situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione; certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi; estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi. Non è richiesto il progetto di piano di risanamento previsto dall’art. 17, comma 3, lettera b), perché l’art. 25-quater, comma 2, non lo richiama.

Va precisato che l’elenco dei creditori deve indicare anche le garanzie personali: nella SNC sono frequenti le fideiussioni rilasciate dai soci alle banche, e la loro omissione falsa il quadro su cui l’esperto lavora.

Passo 5 – Deposito sulla piattaforma (segretario generale della Camera di commercio). L’istanza è presentata sulla piattaforma telematica nazionale, nelle forme dell’art. 17, comma 1, e rivolta al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della SNC. La nomina dell’esperto spetta allo stesso segretario generale, non alla commissione regionale prevista per le imprese sopra soglia.

Passo 6 – Richiesta delle misure protettive (facoltativa). Con l’istanza, o anche dopo, la SNC può chiedere le misure protettive dell’art. 18, che impediscono ai creditori, dalla pubblicazione nel registro delle imprese, di acquisire prelazioni non concordate e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Restano esclusi i diritti di credito dei lavoratori. La norma precisa che non sono inibiti i pagamenti. Per l’impresa minore le misure si applicano “in quanto compatibili” (art. 25-quater, comma 5). La dottrina segnala un problema: la conferma presuppone in genere un piano finanziario semestrale che l’impresa minore non è tenuta a depositare. Se si chiedono le misure, conviene quindi predisporre comunque un piano finanziario a sei mesi.

Passo 7 – Ricorso al tribunale per la conferma. Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, la SNC deposita il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 per la conferma o la modifica delle misure e per eventuali misure cautelari. Entro 20 giorni dalla pubblicazione chiede l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l’udienza entro 10 giorni, sente l’esperto e decide con ordinanza la durata (da 30 a 120 giorni), prorogabile fino a 240 giorni complessivi.

Passo 8 – Estensione ai soci, se serve. Questo è il passaggio specifico della SNC. I soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Se il risanamento dipende anche dal loro patrimonio (per esempio un socio mette a disposizione un immobile o liquidità), nel ricorso va chiesta espressamente l’estensione della protezione ai loro beni. La giurisprudenza di merito tende a qualificarla come misura cautelare, concessa dal giudice e motivata sulla funzionalità al risanamento.

Passo 9 – Trattative con l’esperto. L’esperto convoca la SNC, valuta la perseguibilità del risanamento, incontra i creditori. Durante le trattative i soci amministratori gestiscono l’impresa, ma devono informare per iscritto l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21). Se la SNC deve contrarre un finanziamento o cedere un ramo d’azienda, può chiedere l’autorizzazione del tribunale (art. 22). Gli atti autorizzati conservano i propri effetti anche se dopo intervengono un concordato minore omologato, la liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato (art. 25-quater, comma 6).

Passo 10 – Esiti. Se si trova una soluzione, l’art. 25-quater, comma 3, consente di concludere, alternativamente: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità; un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria (art. 62); un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. In alternativa, o se la trattativa non riesce, il comma 4 apre il concordato minore, la liquidazione controllata e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Durante le trattative la SNC può anche proporre una transazione fiscale secondo l’art. 23, comma 2-bis, richiamato dal comma 5 in quanto compatibile; il D.Lgs. 147/2026 l’ha estesa ai tributi degli enti territoriali.

Passo 11 – Compenso dell’esperto. Il compenso è liquidato dal segretario generale della Camera di commercio secondo l’art. 25-ter (art. 25-quater, comma 7). È prededucibile, con un minimo di legge di 4.000 euro.

L’avvertenza decisiva, in sintesi: la composizione negoziata protegge la SNC, non i soci, se non lo si chiede espressamente e con una motivazione credibile. Un ricorso che chiede le misure per la sola società lascia i soci esposti ai decreti ingiuntivi e ai pignoramenti dei creditori sociali.

Esempi di applicazione: due SNC a confronto

Gli esempi che seguono sono esercizi di calcolo dimostrativi, con dati ipotetici. Non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo 1 – SNC sotto soglia con misure protettive.
Dati: SNC di due soci, ferramenta con laboratorio. Attivo patrimoniale ricostruito: 241.380 € (2023), 263.915 € (2024), 287.460 € (2025). Ricavi lordi: 186.240 € (2023), 194.710 € (2024), 198.950 € (2025). Debiti complessivi alla data dell’istanza: 412.630 €, così ripartiti: banca 168.400 € (con fideiussione di entrambi i soci), fornitori 121.785 €, Erario 74.320 €, INPS 31.905 €, altri 16.220 €.
Verifica: attivo sempre sotto 300.000 €, ricavi sempre sotto 200.000 €, debiti sotto 500.000 €. La SNC è impresa minore e segue l’art. 25-quater.
Sequenza: istanza depositata martedì 3 novembre 2026 con richiesta di misure protettive. L’esperto accetta lunedì 9 novembre 2026. La pubblicazione nel registro delle imprese avviene martedì 10 novembre 2026. Il ricorso per la conferma va depositato entro mercoledì 11 novembre 2026. L’iscrizione del numero di ruolo va chiesta entro lunedì 30 novembre 2026. Il tribunale deve fissare l’udienza entro 10 giorni dal deposito.
Durata: se il giudice fissa 120 giorni e ipotizziamo la decorrenza dalla pubblicazione, la protezione arriva al 10 marzo 2027. Con le proroghe il limite complessivo di 240 giorni porta all’8 luglio 2027.
Incarico dell’esperto: 180 giorni dal 9 novembre 2026 scadono sabato 8 maggio 2027; nel calcolo operativo conviene considerare lunedì 10 maggio 2027 e programmare la proroga prima.
Compenso dell’esperto (lettura dell’art. 25-ter): base = media dell’attivo degli ultimi tre esercizi = 264.251,67 €. Scaglione fino a 100.000 €: 4.000-6.000 €. Scaglione da 100.000,01 a 264.251,67 €: 164.251,67 € × 1-1,5% = 1.642,52-2.463,78 €. Totale teorico 5.642,52-8.463,78 €. Con cinque creditori la riduzione del 40% porterebbe sotto il minimo, che resta 4.000 €. L’ordine dei calcoli non è chiarito dalla norma: è una lettura.
Esito ipotetico: contratto con la banca per un riscadenzamento a 84 mesi, accordo con i fornitori per il 70% in 24 rate, transazione fiscale da negoziare ex art. 23, comma 2-bis.

Esempio di calcolo 2 – SNC che sfiora la soglia.
Dati: SNC di tre soci, bar-tabaccheria. Ricavi lordi: 191.330 € (2023), 213.470 € (2024), 197.860 € (2025). Attivo: 182.540 €, 195.120 €, 204.775 €. Debiti: 286.910 €.
Verifica: nel 2024 i ricavi superano 200.000 €. Con la lettura prudente, la SNC non è impresa minore.
Conseguenze: l’istanza segue l’art. 17, va presentata alla commissione regionale e richiede anche il progetto di piano di risanamento. Inoltre la SNC sopra soglia resta esposta alla liquidazione giudiziale, con estensione ai soci. Se la SNC presentasse per errore l’istanza al segretario generale come sotto soglia, la protezione potrebbe essere revocata: un precedente di merito ha revocato le misure proprio per un’istanza indirizzata all’organo sbagliato.
Nota pratica: con i ricavi del bar-tabaccheria occorre verificare come si contabilizzano gli aggi e i ricavi per conto terzi, perché l’importo lordo rilevante può cambiare la qualifica. È un controllo da fare con il commercialista prima di scegliere il canale.

Situazioni fuori dalla regola

SNC in liquidazione volontaria. Lo stato di liquidazione non esclude di per sé l’accesso. La giurisprudenza di merito sulle imprese sopra soglia lo ammette quando il percorso porta comunque alla soddisfazione dei creditori, ma lo nega in caso di insolvenza irreversibile senza prospettive. Per la SNC sotto soglia vale la stessa cautela, aggravata dal requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento.

SNC già cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione rende la strada impraticabile: l’istanza richiede la pubblicazione nel registro e un’impresa da risanare. Per l’imprenditore individuale cancellato la Cassazione ha escluso perfino il concordato minore (Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026). Per i debiti residui dei soci la valutazione si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento personale.

SNC ridotta a un solo socio. Se viene meno la pluralità dei soci e non è ricostituita entro sei mesi, la società si scioglie (art. 2272, n. 4, c.c.). Prima di depositare va verificato che la SNC sia ancora una società operante: un’istanza presentata durante il semestre deve dichiarare come si intende ricostituire la compagine.

SNC agricola o tra professionisti. La SNC agricola rientra espressamente nell’art. 25-quater e ha uno sbocco in più: l’accordo di ristrutturazione dei debiti (comma 4, lettera d). Per una società tra professionisti costituita come SNC la questione è più incerta, perché la norma parla di imprenditore commerciale e agricolo: va valutata caso per caso.

Soci con debiti personali. La composizione negoziata della SNC riguarda i debiti sociali. Il socio che ha anche debiti personali di consumo può valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore, per quei soli debiti (art. 2, comma 1, lettera e). Per i debiti sociali di cui risponde, la giurisprudenza di merito ha ammesso il socio di SNC al concordato minore con finanza esterna, ritenendo che il socio non sia imprenditore.

Socio fideiussore della banca. Il socio che ha firmato una fideiussione risponde a doppio titolo: come socio e come garante. Le misure protettive confermate per la società non bloccano automaticamente l’escussione della garanzia personale. Serve una richiesta espressa di estensione.

SNC con debiti fiscali già iscritti a ruolo. Il debito con il Fisco è spesso la voce più pesante della piccola SNC. L’art. 25-bis, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5, prevede tra le misure premiali una rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà), ma solo per le somme non ancora iscritte a ruolo: le cartelle già notificate restano fuori. Per i debiti già affidati all’agente della riscossione lo strumento da valutare è la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, richiamata in quanto compatibile. Va precisato che l’accordo transattivo nella composizione negoziata non prevede omologa né cram down: senza la firma dell’ufficio non c’è effetto. Se il Fisco non aderisce e il suo voto è determinante, lo sbocco coerente diventa il concordato minore, dove l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. Resta aperta la questione se la riduzione delle sanzioni e degli interessi prevista dall’art. 25-bis si applichi all’impresa minore nella stessa misura: il comma 5 dell’art. 25-quater richiama il 25-bis ma non l’art. 23, comma 2.

SNC con dipendenti. I diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18, comma 1). Un dipendente con stipendi arretrati può quindi agire anche durante le trattative. Se l’operazione prevede la cessione dell’azienda o di un ramo, autorizzata ai sensi dell’art. 22, resta fermo l’art. 2112 c.c. sul trasferimento dei rapporti di lavoro. Nella pianificazione della cassa le retribuzioni correnti e gli arretrati vanno considerati come uscite certe.

SNC con affidamenti bancari. L’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16, comma 5). Dopo la conferma delle misure protettive, inoltre, la banca non può mantenere la sospensione delle linee, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate (art. 18, comma 5-bis). Per la SNC che lavora con un fido di cassa o un anticipo fatture è una tutela concreta, da far valere per iscritto.

SNC con un creditore che ha già chiesto la liquidazione controllata. La dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 25-quater, comma 2, riguarda proprio la pendenza della liquidazione controllata: va resa con esattezza. La presenza di un ricorso pendente non è un dettaglio formale, perché incide sulla strategia: occorre valutare se la composizione negoziata è ancora utile o se conviene difendersi nel procedimento e proporre direttamente un concordato minore. I profili penali delle operazioni compiute durante la crisi vanno sempre esaminati con il difensore penale: l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4, e la portata delle altre disposizioni va verificata sul testo.

«In una SNC la crisi della società è anche la crisi dei soci: la strategia va costruita su entrambi i patrimoni fin dal primo giorno, perché la protezione chiesta per la sola società lascia scoperti proprio i beni che i creditori aggrediscono per primi.» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento.

Domande frequenti

La mia SNC ha ricavi bassi ma debiti per 520.000 euro: posso usare l’art. 25-quater?
No. Le soglie dell’impresa minore devono ricorrere congiuntamente. Se i debiti, anche non scaduti, superano 500.000 euro, la SNC non è impresa minore anche se attivo e ricavi sono contenuti. L’istanza segue allora l’art. 17 e va presentata alla commissione regionale, con il progetto di piano di risanamento. Prima di depositare conviene ricostruire con precisione il debito: interessi, sanzioni, debiti verso soci e garanzie possono spostare il totale. Un errore di qualifica espone a contestazioni e alla revoca delle misure protettive.

Con la composizione negoziata della società i creditori smettono di pignorare anche me socio?
Non in automatico. Le misure protettive dell’art. 18 riguardano il patrimonio dell’impresa e i beni con cui esercita l’attività. Il socio di SNC risponde però con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. Per proteggere i suoi beni il ricorso deve chiederne espressamente l’estensione, spiegando perché quel patrimonio serve al risanamento. Diversi tribunali l’hanno concessa qualificandola come misura cautelare, soprattutto quando il socio mette risorse a disposizione dei creditori. Senza questa richiesta, decreti ingiuntivi e pignoramenti contro il socio possono proseguire.

Devo presentare un piano di risanamento con l’istanza?
Per l’impresa minore no. L’art. 25-quater, comma 2, richiama i documenti dell’art. 17, comma 3, escludendo la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. Restano obbligatori le dichiarazioni dei redditi e IVA, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi e la Centrale dei rischi. In termini pratici, però, un piano finanziario a sei mesi è quasi indispensabile se si chiedono le misure protettive: il tribunale deve valutare la serietà del percorso e l’esperto deve capire se l’attività regge.

La SNC è già insolvente: è troppo tardi?
È una questione aperta. L’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, mentre l’art. 12 per le imprese sopra soglia richiama anche crisi e insolvenza già presenti. Il rinvio del comma 5 all’art. 12 “in quanto compatibile” lascia spazio all’accesso, e per le imprese maggiori i tribunali hanno ammesso l’insolvenza reversibile. Se l’insolvenza è irreversibile, conviene valutare direttamente il concordato minore o la liquidazione controllata, senza perdere mesi in una trattativa senza prospettive.

I termini si fermano ad agosto?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Il ricorso per la conferma delle misure, l’iscrizione del numero di ruolo, la durata delle misure e quella dell’incarico dell’esperto corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale vale solo per il processo civile di cognizione, quello tributario e quello amministrativo. Non vale nemmeno per le esecuzioni dei creditori, che quindi possono proseguire in agosto se la SNC non è protetta.

Caso limite: un socio non vuole firmare. La SNC può accedere lo stesso?
L’istanza è un atto della società presentato da chi la rappresenta, e nella SNC l’amministrazione spetta, salvo patto diverso, a ciascun socio disgiuntamente. Formalmente quindi un socio amministratore può presentarla. In pratica un socio contrario può opporsi all’operazione prima che sia compiuta e, soprattutto, nessun accordo che preveda finanza o beni dei soci regge senza la sua collaborazione. Prima di depositare conviene leggere i patti sociali e cercare una decisione condivisa e verbalizzata.

Le pronunce che orientano il caso della SNC

Va precisato che su imprese sotto soglia e art. 25-quater non risultano pronunce specifiche pubblicate. Le decisioni che seguono riguardano la composizione negoziata in generale o il sovraindebitamento dei soci, e si applicano alla SNC minore in quanto compatibili. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono quasi tutte prive di numero nelle raccolte: sono indicate con tribunale e data.

A. Soci illimitatamente responsabili e garanti

  1. Trib. Bologna, 22/9/2025. La misura che estende la protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare, non protettiva. Rilevanza: per la SNC significa che l’estensione ai soci va chiesta e motivata al giudice, non scatta con la pubblicazione dell’istanza.

  2. Trib. Torino, 22/12/2023. Il tribunale può vietare azioni esecutive e cautelari anche verso il socio illimitatamente responsabile, senza che ciò impedisca l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che il patrimonio del socio di società di persone può essere schermato durante le trattative.

  3. Trib. Torino, 1/2/2024. Le misure protettive sono state confermate anche sul patrimonio di ex soci illimitatamente responsabili che si erano impegnati a versare risorse ai creditori. Rilevanza: l’impegno concreto del socio è la chiave per ottenere la protezione.

  4. Trib. Venezia, 6/2/2023. È legittimo estendere misure protettive e cautelari a garanti e soci illimitatamente responsabili che mettono a disposizione i propri beni, anche sui beni di terzi in cui si esercita l’attività. Rilevanza: utile quando la SNC lavora in un immobile di proprietà di un socio.

  5. Trib. Vicenza, 19/6/2025. L’estensione al patrimonio del socio accomandatario è stata qualificata come misura cautelare atipica, ammessa se il socio contribuisce con finanza esterna al piano. Rilevanza: il principio, nato per una SAS, vale per la posizione del socio di SNC.

  6. Trib. Avellino, 5/12/2022. Le misure protettive non si estendono al patrimonio dei soci fideiussori. Rilevanza: segnala l’orientamento opposto; senza un collegamento con il risanamento la garanzia del socio resta escutibile.

  7. Trib. Verona, 11/12/2025. Le misure possono estendersi agli immobili di soci o amministratori utilizzati nell’attività o destinati a fornire finanza esterna, se funzionali alle trattative. Rilevanza: tipico nella SNC familiare che opera nei locali dei soci.

  8. Trib. Milano, 10/2/2025. I doveri di correttezza e buona fede vincolano anche soci e garanti, che non li rispettano se il loro sostegno non è coerente con il risanamento. Rilevanza: il socio che chiede protezione deve poi comportarsi in modo coerente.

B. Accesso, durata e termini

  1. Trib. Lecco, 2/1/2023. L’insolvenza non impedisce l’accesso alla composizione negoziata; lo impedisce l’assenza di concrete prospettive di risanamento. Rilevanza: argomento per la SNC minore già insolvente, da usare con la cautela imposta dal testo dell’art. 25-quater.

  2. Trib. Verona, 10/6/2025 (conforme Trib. Como, 10/7/2025). Una migliore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione non basta: serve un progetto di prosecuzione dell’attività. Rilevanza: la SNC deve dimostrare che l’attività può continuare.

  3. Trib. Perugia, 15/7/2024. L’impresa in liquidazione volontaria o con piano liquidatorio non è esclusa, se il percorso realizza la soddisfazione dei creditori. Rilevanza: apre uno spiraglio per la SNC già posta in liquidazione dai soci.

  4. Trib. Brescia, 5/8/2022 e Trib. Torino, 22/8/2022. La sospensione feriale non si applica al termine di durata delle misure protettive. Rilevanza: coerente con l’art. 9, comma 1, CCII; per la SNC i termini corrono anche in agosto.

  5. Trib. Genova, 13/3/2023. Il termine per depositare il ricorso di conferma delle misure è perentorio. Rilevanza: il ricorso della SNC va preparato prima della pubblicazione dell’istanza.

  6. Trib. Verona, 25/11/2022. Misure revocate per un’istanza presentata al segretario della Camera di commercio invece che alla commissione, trattandosi di impresa sopra soglia. Rilevanza: mostra il rischio concreto di sbagliare il canale per una SNC che sfiora le soglie.

C. Cassazione e procedure collegate

  1. Cass. Sez. I n. 31856/2025. È inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: per la SNC minore la dichiarazione dell’art. 25-quater, comma 2, sull’assenza di ricorso ex art. 74 ha la stessa funzione: niente sovrapposizioni.

  2. Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026. In caso di diniego della conferma delle misure, il debitore può difendersi con il reclamo, nel termine di 15 giorni richiamato dall’art. 669-terdecies c.p.c., ma non ha diritto a un rinvio. Rilevanza: i tempi di reazione al diniego sono stretti.

  3. Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025. Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio per coltivare il reclamo contro la cessazione della tutela o procedure alternative; deve dimostrare un pregiudizio concreto. Rilevanza: la strategia alternativa va pronta prima, non dopo.

  4. Cass. Sez. III n. 27367/2025 (nota da sintesi). Se il decreto ingiuntivo emesso contro la SNC e i soci non è opposto, i soci diventano debitori diretti e il beneficio di escussione non opera. Rilevanza: senza protezione tempestiva, il socio di SNC perde anche la difesa del beneficio di escussione.

  5. Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026. È inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: per analogia, una SNC cancellata ha perso anche gli sbocchi concordatari.

  6. Trib. Verona, 2/12/2025 e App. Milano, 12/11/2024 (riportate da una rassegna su dirittobancario.it). Il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore e può accedere al concordato minore, con proposta liquidatoria e risorse esterne. Rilevanza: è lo sbocco personale del socio quando la composizione negoziata della SNC non basta.

  7. Trib. Milano n. 9567 del 5/11/2024. Sul compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso dell’esperto è un costo della procedura da prevedere nella cassa della SNC.

In sintesi: la giurisprudenza sui soci è favorevole all’estensione della protezione quando il socio contribuisce al risanamento, ma non mancano decisioni contrarie per i soci fideiussori.

Gli strumenti dello Studio Monardo per la SNC in difficoltà

Lo Studio Monardo lavora sulla SNC sotto soglia con un metodo che considera insieme società e soci. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi, ricostruendo con i commercialisti dello staff l’attivo patrimoniale della SNC in contabilità semplificata e il totale dei debiti alla data dell’istanza.

  2. Scegliamo il canale corretto tra art. 25-quater (segretario generale della Camera di commercio) e art. 17 (commissione regionale), documentando la scelta per prevenire contestazioni dei creditori.

  3. Predisponiamo l’istanza e i documenti dell’art. 17, comma 3, richiamati dall’art. 25-quater: dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale a 60 giorni, elenco dei creditori con garanzie personali dei soci, certificazioni fiscali e contributive, Centrale dei rischi.

  4. Compiliamo il test pratico in versione semplificata e redigiamo un piano finanziario a sei mesi, anche se non obbligatorio, per sostenere la ragionevole perseguibilità del risanamento.

  5. Depositiamo il ricorso di conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione e curiamo l’iscrizione del numero di ruolo nei 20 giorni.

  6. Chiediamo l’estensione delle misure al patrimonio dei soci quando serve al risanamento, motivandola con l’impegno concreto di ciascun socio.

  7. Gestiamo le trattative con l’esperto, le banche, i fornitori e il Fisco, compresa la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis.

  8. Chiediamo al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 per finanziamenti o cessioni che devono resistere anche a un eventuale concordato minore o liquidazione controllata successivi.

  9. Prepariamo l’uscita alternativa prima che scada l’incarico: concordato minore della SNC, concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale, procedure personali dei soci.

  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal diniego di conferma delle misure ai reclami nelle procedure collegate, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la SNC sotto soglia pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: l’Avvocato conosce il percorso dal lato dell’esperto, cioè sa quali documenti e quali impegni rendono credibile una trattativa. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC permette di preparare in parallelo il concordato minore della società o le procedure personali dei soci, senza cambiare interlocutore.

La linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la composizione negoziata segue anche le eventuali impugnazioni. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono soglie, flussi e debiti fiscali, gli avvocati costruiscono istanza, ricorsi e accordi.

In sintesi

Una SNC sotto soglia può accedere alla composizione negoziata come impresa minore, attraverso l’art. 25-quater CCII, se rispetta congiuntamente i limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d). L’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, senza progetto di piano ma con documenti completi. I punti decisivi sono tre: la verifica rigorosa delle soglie, il ricorso di conferma depositato entro il giorno successivo, l’estensione espressa della protezione ai soci. Se la trattativa non riesce, il Codice offre già gli sbocchi: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi il percorso dal lato dell’esperto. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue anche le procedure di sovraindebitamento della società e dei soci quando la composizione negoziata non basta.

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