Società In Crisi Con La Contestazione Del Patent Box: Come Interviene Uno Studio Legale?

Sul patent box circolano più leggende che su quasi ogni altra agevolazione fiscale. Il motivo è comprensibile: in dieci anni la disciplina è cambiata tre volte. Prima c’era il regime della legge di stabilità 2015, con la tassazione ridotta di una quota del reddito prodotto da brevetti, software, marchi e know-how. Poi sono arrivati la stretta sui marchi del 2017 e l’autoliquidazione del 2019. Infine, dal 2021, il “nuovo patent box” dell’art. 6 del D.L. 146/2021: una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo spesi su beni immateriali protetti. Ogni passaggio ha lasciato in giro frasi che erano vere per un regime e false per quello dopo. Chi gestisce una società in difficoltà le sente ripetere da colleghi, fornitori e consulenti di passaggio, e spesso decide sulla base di quelle.

Il problema è che una contestazione del patent box raramente arriva da sola. Di solito colpisce un’impresa che ha investito molto in innovazione, che ha già tensioni di cassa e che si vede chiedere di colpo maggiori imposte IRES e IRAP, interessi e magari sanzioni su più annualità. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede di essere coperto dalla documentazione lascia scadere il contraddittorio; chi crede che il Fisco si fermi con la composizione negoziata lascia scadere il ricorso; chi crede che il debito fiscale sia intoccabile non prende nemmeno in considerazione la transazione fiscale.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “Con la documentazione idonea il patent box non si può più contestare.”
  2. “Finché non arriva l’avviso di accertamento non c’è niente da fare.”
  3. “L’Agenzia ha otto anni per recuperare il patent box.”
  4. “Sui marchi l’Agenzia ha sempre avuto ragione: il rinnovo non era possibile.”
  5. “Sul contenuto tecnico il giudice tributario dà sempre ragione all’Agenzia.”
  6. “Con la composizione negoziata il Fisco si ferma.”
  7. “Il debito fiscale nato dal patent box non si può ridurre.”

Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché una contestazione del patent box a una società in crisi sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato c’è la difesa tributaria vera e propria, che lo Studio segue con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato, fino alla Cassazione come avvocato cassazionista. Dall’altro c’è la gestione della crisi, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

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Mito n. 1: “Con la documentazione idonea il patent box non si può più contestare”

Il mito

“Abbiamo preparato la documentazione idonea e l’abbiamo comunicata in dichiarazione: l’Agenzia non può più toccare il patent box.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste, ed è robusto. Sia il vecchio regime, dopo l’autoliquidazione introdotta dall’art. 4 del D.L. 34/2019, sia il nuovo patent box dell’art. 6 del D.L. 146/2021 prevedono un meccanismo di protezione: se l’impresa predispone la documentazione indicata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per il nuovo regime, il provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243), ne comunica il possesso nella dichiarazione e la consegna durante il controllo, in caso di rettifica la sanzione per infedele dichiarazione non si applica. Nel gergo dei consulenti si chiama “penalty protection”. Detta in fretta, in una riunione o in una brochure, diventa facilmente “protezione” e basta. E da “protezione” si passa a “intoccabile”.

C’è poi un secondo equivoco: molte imprese hanno pagato consulenze importanti per la documentazione, con perizie tecniche, analisi dei costi e relazioni sul processo di ricerca. È naturale pensare che un dossier così curato chiuda la partita.

La realtà

In realtà la norma dice una cosa più limitata. La documentazione idonea protegge dalle sanzioni, non dall’imposta. Se l’Agenzia ritiene che i costi maggiorati non fossero agevolabili, che il bene non fosse protetto da un titolo valido, che il software non fosse tutelato dal diritto d’autore o che le spese non fossero di ricerca e sviluppo, può rettificare la variazione in diminuzione e chiedere la maggiore IRES e IRAP con gli interessi. La protezione opera solo sulla sanzione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, quella per dichiarazione infedele.

E anche la protezione dalle sanzioni ha condizioni precise:

  • la documentazione deve avere il contenuto e la struttura richiesti dal provvedimento, non un contenuto “equivalente”;
  • deve essere firmata e datata nelle forme richieste (firma elettronica con marca temporale) entro il termine previsto, legato alla presentazione della dichiarazione;
  • il possesso va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo;
  • va consegnata all’Agenzia quando la chiede, durante l’accesso o l’istruttoria;
  • deve essere completa e veritiera: una documentazione che rappresenta in modo infedele i costi o il bene non è “idonea”.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’Agenzia, in sede di controllo, valuta anche l’idoneità della documentazione. Se la ritiene carente, contesta insieme l’imposta e la sanzione. Dal 1° settembre 2024, con il D.Lgs. 87/2024, la sanzione base per infedele dichiarazione è scesa al 70% della maggiore imposta: resta comunque una cifra pesante per una società già in tensione.

Per questo, quando una società in crisi riceve una contestazione sul patent box, lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, lavora su due binari distinti: il merito dell’agevolazione e la tenuta della documentazione ai fini delle sanzioni. Sono due difese diverse, con prove diverse. Perdere la prima non significa perdere la seconda.

La prova

La prova sta nel testo stesso dell’art. 6 del D.L. 146/2021, che collega la documentazione alla sola esclusione della sanzione, e nel provvedimento del 15 febbraio 2022. Ma c’è anche un’indicazione giurisprudenziale utile sul tipo di controllo che l’Agenzia deve svolgere. La CGT di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 241/05/2024 depositata il 5 marzo 2024, ha annullato un atto di recupero in materia di credito per ricerca e sviluppo perché fondato su una lettura parziale della documentazione, senza analisi tecnica concreta. La pronuncia non riguarda il patent box, ma un’agevolazione vicina che si fonda sulle stesse nozioni di ricerca e sviluppo: dice che la documentazione non si “supera” con una formula di stile, va esaminata nel merito. Quindi la documentazione non blocca il controllo, ma obbliga l’Agenzia a fare un controllo serio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di essere al riparo tende a rispondere ai questionari in modo sbrigativo, a consegnare la documentazione senza un commento tecnico e a non presentare osservazioni allo schema d’atto. Così il controllo si chiude sulla sola lettura dell’Agenzia. A quel punto arrivano insieme maggiori imposte, interessi e, se la documentazione è ritenuta non idonea, sanzioni al 70%. Per una società che ha usato il patent box su più periodi l’effetto si moltiplica.

C’è anche un rischio meno visibile. Quando l’imposta contestata supera certe soglie, chi gestisce l’impresa si chiede se ci sia un problema penale. La dichiarazione infedele dell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 richiede soglie elevate (imposta evasa oltre 100.000 euro per singola imposta e altre condizioni sugli elementi sottratti). La stessa norma esclude la punibilità per le valutazioni, entro certi limiti, e per la non corretta classificazione di elementi oggettivamente esistenti. Una contestazione sul patent box è spesso proprio una questione di valutazione: quale quota di costi è agevolabile, se un’attività è ricerca o sviluppo ordinario. Ma va esaminata caso per caso, perché una documentazione costruita su costi fittizi è tutt’altra storia. Credere al mito porta a sottovalutare anche questo profilo, che va invece impostato subito con la difesa tributaria.

Mito n. 2: “Finché non arriva l’avviso di accertamento non c’è niente da fare”

Il mito

“Il questionario e il verbale sono solo carte: ci si difende quando arriva l’avviso di accertamento, davanti al giudice.”

Perché ci credono in tanti

Per anni la prassi è stata davvero questa. Il contraddittorio prima dell’avviso era obbligatorio solo in alcuni casi (accessi presso la sede, tributi armonizzati, alcune tipologie di accertamento), e molte imprese hanno imparato che “tanto si va in Commissione”. La memoria lunga dei professionisti, e dei bilanci delle imprese, ha conservato questa abitudine.

C’è anche una ragione psicologica: una società in crisi ha mille fronti aperti. La banca chiede garanzie, i fornitori chiedono pagamenti, i dipendenti chiedono certezze. Un questionario dell’Agenzia sul patent box sembra una pratica da archiviare in attesa di qualcosa di più concreto.

La realtà

Il quadro è cambiato in modo strutturale. Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nello Statuto del contribuente l’art. 6-bis della L. 212/2000: per gli atti impugnabili emessi dal 30 aprile 2024 il contraddittorio preventivo è la regola generale. Prima di emettere l’avviso, l’Agenzia deve comunicare uno schema di atto e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni o accedere agli atti. L’avviso non può essere emesso prima della scadenza di quel termine, e la motivazione deve dare conto delle osservazioni non accolte.

Le eccezioni riguardano gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, individuati con decreto ministeriale. Una rettifica del patent box, che entra nel merito dei costi, dei beni e dei titoli di protezione, non è un controllo automatizzato: è un accertamento sostanziale, e lo schema d’atto è dovuto.

Questo cambia completamente la strategia. Il momento migliore per difendersi da una contestazione del patent box è quasi sempre lo schema d’atto, non il ricorso. Nello schema l’Agenzia ha già scritto la sua tesi, e il contribuente può rispondere con documenti, perizie e argomenti tecnici prima che diventi un atto esecutivo. Dallo schema si può anche aprire l’accertamento con adesione: la riforma del D.Lgs. 13/2024 ha collegato le due fasi, e l’istanza di adesione si presenta entro termini brevi dalla comunicazione dello schema. In adesione le sanzioni sono ridotte e il pagamento può essere rateizzato (art. 8 del D.Lgs. 218/1997).

Anche prima dello schema c’è spazio. Durante una verifica con accesso, il processo verbale di constatazione apre un termine per osservazioni e richieste (art. 12, comma 7, della L. 212/2000). Un questionario sul patent box ha un termine di risposta, e una risposta mancata o incompleta può pesare: i documenti non esibiti quando sono stati richiesti possono incontrare limiti di utilizzo successivo.

La prova

La prova è normativa: art. 6-bis della L. 212/2000, nel testo introdotto dal D.Lgs. 219/2023, e art. 7 della stessa legge sulla motivazione. A questo si aggiunge un principio processuale che rende il contraddittorio ancora più importante. Con l’ordinanza n. 20816 del 25 luglio 2024, la Cassazione ha ricordato che l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla L. 130/2022) ha natura sostanziale e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022: l’Amministrazione deve provare in giudizio, in modo puntuale, le violazioni contestate. La Corte ha però precisato che la norma non tocca le presunzioni legali. Quello che l’Agenzia raccoglie e scrive nella fase istruttoria diventa quindi la base della sua prova: contestarlo già lì significa togliere terreno alla tesi che si troverà davanti al giudice.

Cosa rischia chi ci crede

Chi aspetta l’avviso perde 60 giorni preziosi in cui avrebbe potuto spiegare all’ufficio, con calma e con un tecnico, perché quel software era protetto o perché quei costi erano di sviluppo sperimentale. Perde anche la possibilità di definire con sanzioni ridotte in adesione partendo da una posizione più forte. E soprattutto si ritrova con un avviso esecutivo: per le imposte dirette, in pendenza del primo grado, la riscossione provvisoria riguarda di regola un terzo delle imposte accertate, salvo sospensione chiesta al giudice (art. 47 del D.Lgs. 546/1992). Per una società in crisi un terzo di più annualità di IRES e IRAP può bastare a far saltare la cassa.

Chi tace sullo schema rischia anche di indebolire le eccezioni procedurali future. Se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non ha detto nulla, sarà difficile lamentare in giudizio che l’Agenzia non ha considerato elementi che nessuno le ha mai portato.

Mito n. 3: “L’Agenzia ha otto anni per recuperare il patent box”

Il mito

“Sulle agevolazioni il Fisco ha otto anni: il patent box del 2017 o del 2018 può ancora essere contestato.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità, ma riguarda un altro istituto. Per i crediti d’imposta compensati in F24, quando il credito è “inesistente”, l’atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo (art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008). Negli ultimi anni le contestazioni sui crediti per ricerca e sviluppo, formazione 4.0 e investimenti hanno fatto molto rumore, e il “termine di otto anni” è diventato nel linguaggio comune il termine delle agevolazioni in generale.

Il patent box viene associato alla ricerca e sviluppo, spesso è gestito dagli stessi consulenti che curano il credito R&S, e la confusione è immediata.

La realtà

Il patent box non è un credito d’imposta compensato in F24. Nel vecchio regime era una esclusione dal reddito di una quota del reddito agevolabile; nel nuovo regime è una maggiorazione dei costi deducibili. In entrambi i casi si traduce in una variazione in diminuzione nella dichiarazione. La rettifica del patent box segue quindi i termini ordinari di accertamento delle imposte sui redditi, non il termine di otto anni dei crediti inesistenti.

Per le dichiarazioni presentate dal 2017 in poi, l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 fissa il termine al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). In pratica:

  • per il periodo d’imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021, il termine scade il 31 dicembre 2026;
  • per il periodo d’imposta 2021, dichiarazione presentata nel 2022, il termine scade il 31 dicembre 2027.

Questo spiega anche perché, nell’autunno 2026, molte imprese ricevano questionari e schemi d’atto sul 2020: è l’ultimo anno utile per l’Agenzia, e il 2020 ricade quasi sempre nel vecchio regime, con le sue regole sul reddito agevolabile, sul contributo economico e sul ruling.

Attenzione a un dettaglio che il mito trascura in senso opposto: se l’opzione patent box è stata esercitata per più anni e il calcolo di un anno si riflette sugli anni successivi (per esempio per le perdite riportate o per il recupero di costi pregressi nel nuovo regime), la contestazione di un periodo ancora aperto può toccare elementi nati in periodi chiusi. Non si può riaprire l’imposta di un anno decaduto, ma si possono discutere effetti che si producono in un anno ancora accertabile.

La prova

La prova viene dalle Sezioni Unite. Con la sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023 la Cassazione ha chiarito che il termine lungo di otto anni vale solo per il credito “inesistente” utilizzato in compensazione. L’inesistenza richiede due condizioni insieme: il credito manca dei presupposti o è frutto di una rappresentazione artificiosa, e la sua inesistenza non emerge dai controlli automatizzati o formali (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972). Negli altri casi valgono i termini ordinari. Se perfino per i crediti d’imposta il termine lungo è un’eccezione, a maggior ragione non può applicarsi a una deduzione dichiarativa come il patent box.

Cosa rischia chi ci crede

Il mito danneggia in due modi. Chi lo prende per vero rischia di non sollevare l’eccezione di decadenza quando l’avviso arriva fuori termine, per esempio su un periodo 2019 contestato nel 2026: l’eccezione va proposta nel ricorso, non si può aggiungere dopo. E rischia di pagare, magari in adesione, somme che l’Agenzia non poteva più chiedere.

C’è poi un rischio di segno opposto per chi pensa che, scaduto il quinquennio, tutto sia definitivamente al sicuro. Se l’Agenzia contesta l’annualità aperta mettendo in discussione l’intero impianto (il titolo di protezione, la natura del bene, il metodo di calcolo), la difesa deve ricostruire anche gli anni precedenti, perché è da lì che vengono i numeri. Una società in crisi che ha perso archivi o consulenti per strada deve sapere subito quali documenti le servono e per quali periodi.

Mito n. 4: “Sui marchi l’Agenzia ha sempre avuto ragione: il rinnovo non era possibile”

Il mito

“Le opzioni patent box sui marchi sono finite nel 2019-2020: chi ha rinnovato ha sbagliato e deve restituire tutto.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una sequenza normativa davvero confusa. Il patent box originario della L. 190/2014 (art. 1, commi 37-45) comprendeva anche i marchi d’impresa. Poi il D.L. 50/2017, adeguandosi alle indicazioni OCSE (Action 5 del progetto BEPS), ha escluso i marchi per le opzioni esercitate dal 2017, prevedendo una disciplina transitoria: le opzioni esercitate nei periodi 2015 e 2016 restavano regolate dalla norma precedente, ma non oltre il 30 giugno 2021. Il decreto ministeriale del 28 novembre 2017 ha aggiunto un limite al rinnovo, e l’Agenzia ha sostenuto che le opzioni sui marchi non potessero essere rinnovate per il 2020 e il primo semestre 2021. Molti articoli e convegni hanno ripetuto la posizione dell’Agenzia come se fosse la legge.

Infine, il nuovo patent box del 2021 esclude completamente i marchi: chi sente parlare di “patent box e marchi” oggi pensa subito a qualcosa di vietato.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Per le opzioni sui marchi esercitate nel 2015 e nel 2016, la Cassazione ha ammesso il rinnovo fino al 30 giugno 2021, superando la posizione dell’Agenzia. La legge prevedeva un’opzione quinquennale rinnovabile, e la disciplina transitoria del D.L. 50/2017 fissava solo un limite temporale finale: il 30 giugno 2021. Un decreto ministeriale non regolamentare non poteva introdurre un divieto che la legge non prevedeva.

Restano però tre punti fermi, che il mito “rovesciato” (cioè “sui marchi va sempre bene”) ignorerebbe:

  • dopo il 30 giugno 2021 nessun beneficio sui marchi è possibile;
  • per le opzioni esercitate dal 2017 i marchi sono esclusi;
  • nel nuovo patent box dell’art. 6 del D.L. 146/2021 i marchi non sono tra i beni agevolabili, che sono il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Per una società in crisi che ha ricevuto una contestazione sul rinnovo del patent box sui marchi per il 2020 o il primo semestre 2021, la difesa ha quindi un argomento giurisprudenziale preciso. Ma va verificato tutto il resto: che l’opzione originaria fosse del 2015 o 2016, che il rinnovo sia stato esercitato correttamente, che il calcolo del reddito agevolabile fosse corretto.

La prova

La prova è la sentenza della Cassazione n. 29461/2024, commentata dall’Osservatorio Fiscalità Internazionale il 7 marzo 2025. La Corte ha affermato che le opzioni sui marchi esercitate nel 2015 e nel 2016 restano regolate dalla normativa precedente fino al 30 giugno 2021 e che il rinnovo quinquennale è ammesso fino a quella data; ha ritenuto non valido come parametro il limite introdotto dal decreto ministeriale del 2017, per violazione della riserva di legge e dei limiti della delega; ha escluso che il rapporto OCSE sull’Action 5 impedisse la prosecuzione delle opzioni già esercitate. (La fonte che abbiamo letto non indica sezione e data della pronuncia: per questo la citiamo con numero e anno.)

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede al mito tende a definire subito la contestazione, pagando imposte, interessi e sanzioni che potrebbero non essere dovute. Per una società in crisi questo significa sottrarre liquidità alle trattative con banche e fornitori per pagare un debito contestabile.

Chi invece crede al mito opposto (“la Cassazione ha dato ragione ai marchi, quindi siamo a posto”) rischia di non accorgersi che la contestazione riguarda altro: periodi successivi al 30 giugno 2021, opzioni del 2017, o il calcolo del contributo economico. La pronuncia chiude una questione specifica, non ogni questione sui marchi. Per questo la prima cosa da fare è leggere l’atto e capire su quale punto si fonda la pretesa.

Mito n. 5: “Sul contenuto tecnico il giudice tributario dà sempre ragione all’Agenzia”

Il mito

“Quando si discute se un software è innovativo o se un’attività è vera ricerca, il giudice si fida dei funzionari: è inutile fare ricorso.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Le contestazioni sul patent box sono piene di questioni tecniche: se un software è un’opera dell’ingegno protetta, se un brevetto copre davvero il prodotto venduto, se i costi del personale riguardano lo sviluppo del bene o la manutenzione ordinaria, come si ripartiscono i costi tra attività agevolate e non. Il contribuente ha la sensazione che il giudice tributario, che è un giurista, non possa entrare in valutazioni da ingegnere o da informatico e che quindi si limiti a confermare l’atto.

In più, per molto tempo è passata l’idea che, trattandosi di un’agevolazione, toccasse sempre al contribuente dimostrare tutto, e che il dubbio andasse a favore del Fisco.

La realtà

Le cose non stanno così, per due motivi.

Il primo è processuale. Con la L. 130/2022 è stato introdotto nell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5-bis, tuttora vigente (il Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, si applicherà dal 1° gennaio 2027, per il rinvio disposto dal D.L. 200/2025 convertito dalla L. 26/2026): l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e il giudice annulla l’atto se la prova manca o è contraddittoria o insufficiente a dimostrare le ragioni della pretesa. È vero che, per le agevolazioni, il contribuente resta tenuto a dimostrare i fatti su cui si fonda il beneficio: è lui che ha scelto il regime e ha i documenti. Ma quando l’Agenzia rettifica una documentazione regolarmente prodotta, deve spiegare e provare perché quei fatti non sussistono. Il dubbio non va automaticamente a favore del Fisco: va valutato con le prove che ciascuna parte porta.

Il secondo motivo è pratico. Il processo tributario consente gli strumenti per affrontare le questioni tecniche: il giudice può disporre una consulenza tecnica, le parti possono produrre perizie, e dalla riforma del 2022 è ammessa anche la testimonianza scritta in determinati limiti. Una contestazione sul patent box si vince o si perde molto spesso sulla qualità della ricostruzione tecnica: chi ha svolto quale attività, quante ore, su quale bene, con quale risultato.

La prova

La prova sta in una pronuncia che riguarda un’agevolazione molto vicina. Con la sentenza n. 241/05/2024, depositata il 5 marzo 2024, la CGT di secondo grado del Veneto ha annullato un recupero del credito per ricerca e sviluppo. Il giudice ha ricordato che i requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità e riproducibilità vanno verificati in concreto, che spesso richiedono competenze tecnico-scientifiche e che l’Agenzia può chiedere un parere al Ministero competente. Nel caso concreto l’atto è caduto perché si basava su una lettura parziale della documentazione e mancava di un’analisi tecnica adeguata.

Accanto a questa, l’ordinanza della Cassazione n. 20816 del 25 luglio 2024 conferma che il comma 5-bis disciplina una regola di giudizio sostanziale per i processi iniziati dopo il 16 settembre 2022. La Corte ha anche precisato che la norma non cancella le presunzioni legali: dove la legge le prevede, continuano a operare. Nel patent box, però, la rettifica dei costi agevolabili si fonda di regola su valutazioni dell’ufficio, non su presunzioni legali.

Cosa rischia chi ci crede

Chi rinuncia al ricorso convinto che “tanto il giudice non capisce” lascia diventare definitivo un atto che forse era debole proprio sul piano tecnico. Chi fa ricorso, ma senza costruire la prova tecnica, ottiene lo stesso risultato: un giudizio deciso sulle sole affermazioni dell’ufficio. Per una società in crisi il danno è doppio, perché un debito fiscale definitivo pesa anche sulla credibilità del piano di risanamento davanti a banche, esperto e tribunale. Un debito contestato con buone ragioni, invece, può essere trattato in modo diverso negli strumenti della crisi.

Mito n. 6: “Con la composizione negoziata il Fisco si ferma”

Il mito

“Apriamo la composizione negoziata e chiediamo le misure protettive: così l’Agenzia non può più fare niente finché non chiudiamo le trattative.”

Perché ci credono in tanti

Le misure protettive sono uno degli strumenti più potenti del Codice della crisi, e il passaparola le ha caricate di un significato quasi assoluto. È vero che, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui l’attività è esercitata (art. 18 del CCII). Tra i creditori c’è anche l’Erario. Da qui all’idea che “il Fisco si ferma” il passo è breve.

La realtà

Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari, non l’attività di accertamento. L’Agenzia può continuare il controllo sul patent box, inviare lo schema d’atto, emettere l’avviso. Quello che non può fare, mentre le misure sono efficaci, è aggredire il patrimonio dell’impresa con pignoramenti e misure cautelari o acquisire prelazioni non concordate. La differenza è decisiva.

E c’è un secondo equivoco, sui termini. I termini per difendersi dall’accertamento sono quelli del processo tributario: 60 giorni dalla notifica dell’avviso per il ricorso, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969, che vale anche per il processo tributario. La composizione negoziata non li sospende. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, invece, la regola è opposta: l’art. 9, comma 1, del CCII esclude la sospensione feriale, quindi i termini di quelle procedure corrono anche in agosto. Una società che ha in corso insieme un accertamento sul patent box e una composizione negoziata deve tenere due calendari diversi: quello tributario, che d’estate si ferma, e quello della crisi, che non si ferma mai.

Le misure protettive, poi, non sono automatiche nella loro durata: vanno confermate dal tribunale con un procedimento che segue regole proprie (art. 19 del CCII), e il tribunale le conferma se le trattative sono serie. Non sono uno scudo da attivare per “prendere tempo” con il Fisco.

La prova

Sul vaglio del tribunale è utile il decreto del Tribunale di Nola del 15 maggio 2025: in sede di conferma delle misure protettive il tribunale non controlla la fattibilità concreta del piano, ma verifica che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e che poggi su un progetto coerente e documentato, anche alla luce del parere dell’esperto. Le misure si confermano se servono a proteggere trattative effettivamente in corso e il risanamento non appare implausibile.

Sui limiti di accesso, la Cassazione (Sez. I, n. 31856/2025, segnalata da EC News) ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, in un caso ancora regolato dal D.L. 118/2021 e dalla legge fallimentare. Il messaggio è chiaro: gli strumenti della crisi non si sovrappongono a piacimento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: per questo lo Studio imposta le misure protettive per ciò che possono davvero fare, cioè proteggere la continuità mentre si tratta, anche con l’Erario, e non come un modo per sospendere la difesa tributaria.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più grave è perdere il termine per il ricorso. L’avviso sul patent box diventa definitivo, la contestazione si trasforma in un debito certo e, alla scadenza delle misure protettive, l’Agente della riscossione può procedere. Il secondo rischio è presentare un’istanza di composizione negoziata senza un progetto credibile, solo per fermare l’Erario: il tribunale può non confermare le misure, e l’impresa avrà bruciato uno strumento che usato bene poteva salvarla.

C’è anche un rischio meno ovvio: le misure protettive non impediscono all’Agenzia di notificare atti, e una società concentrata sulle trattative può non accorgersi che lo schema d’atto è arrivato nella PEC. Nella composizione negoziata, poi, l’impresa può accedere alle misure premiali dell’art. 25-bis del CCII su sanzioni, interessi e rateazione dei debiti tributari, ma solo alle condizioni previste: non sostituiscono la difesa nel merito.

Mito n. 7: “Il debito fiscale nato dal patent box non si può ridurre”

Il mito

“Con il Fisco si paga o si contesta: se perdiamo l’accertamento sul patent box, le imposte vanno pagate per intero, e se non possiamo pagarle la società chiude.”

Perché ci credono in tanti

Fino a pochi anni fa la transazione fiscale era uno strumento di nicchia, con molti limiti (in passato, per esempio, l’IVA era trattata in modo particolare) e un’Agenzia poco incline ad aderire. Le imprese hanno quindi conservato l’idea che il debito tributario sia “intoccabile”. È rimasta anche la convinzione che si possa negoziare solo un debito definitivo, e che un accertamento in corso sia un ostacolo a qualsiasi accordo.

La realtà

Il Codice della crisi oggi consente di trattare i debiti tributari in quasi tutti gli strumenti:

  • nella composizione negoziata, l’art. 23, comma 2-bis, del CCII permette di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori, con le relazioni di un professionista indipendente sulla convenienza e di un revisore sulla veridicità dei dati;
  • negli accordi di ristrutturazione, l’art. 63 del CCII disciplina la transazione fiscale e consente al tribunale di omologare anche senza l’adesione dell’Erario, quando l’adesione è decisiva e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • nel concordato preventivo, l’art. 88 del CCII prevede il trattamento dei crediti tributari, anche con omologazione forzosa a determinate condizioni;
  • per la società che è impresa minore, il concordato minore offre un’altra strada con un proprio trattamento dei crediti fiscali.

Il debito da patent box, anche se ancora contestato, può entrare nel piano. Un accertamento non definitivo è un credito tributario contestato: va stimato e trattato nel piano, e la sua sorte va coordinata con il giudizio tributario. Dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi degli enti territoriali, modificando tra gli altri gli artt. 23, 63 e 88 del CCII: il testo pubblicato va verificato per gli aspetti di dettaglio.

Restano dei limiti. Nella composizione negoziata la transazione fiscale non prevede l’omologazione forzosa: senza l’adesione dell’Agenzia non c’è accordo. I tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea non possono essere ridotti. E in ogni strumento la proposta all’Erario deve essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, con numeri verificabili.

La prova

Anche la giurisprudenza di merito conferma che lo spazio esiste. Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2025, ha chiarito che nella transazione fiscale della composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Per le imprese minori, la Cassazione con la n. 14555/2026 ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che il debito fiscale sia intoccabile rischia di arrivare alla liquidazione giudiziale senza aver mai proposto nulla all’Erario, oppure di firmare in adesione un piano di rate che non potrà rispettare, perdendo i benefici e trovandosi con un debito iscritto a ruolo. C’è anche il rischio opposto: pensare che basti inserire il debito nel piano per chiudere la partita, trascurando il ricorso. Se l’accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione, il debito entra nel piano per intero; se invece la difesa tributaria è ancora aperta, il piano può tenerne conto come credito contestato. Le due strade non si escludono: vanno coordinate.

Il mito alla prova dei numeri

Tre esercizi dimostrativi, con dati di fantasia e date coerenti con i termini di legge. Non sono casi reali dello Studio.

Ipotesi 1 – Chi si fidava della documentazione. Una S.r.l. ha applicato il nuovo patent box sul periodo 2022 con costi agevolabili di 437.800 €. Maggiorazione del 110%: 481.580 € di maggiore deduzione. Risparmio IRES (24%): 115.579,20 €; risparmio IRAP (3,9%): 18.781,62 €. Totale imposte in gioco: 134.360,82 €. Lo schema d’atto viene comunicato martedì 6 ottobre 2026 e contesta l’intera maggiorazione perché parte dei costi sarebbe manutenzione ordinaria del software. Il termine di 60 giorni per le osservazioni scadrebbe sabato 5 dicembre 2026 e slitta a lunedì 7 dicembre 2026.
– Se la società tace, convinta di essere protetta: avviso con 134.360,82 € di imposte più interessi; se l’Agenzia ritiene la documentazione non idonea, sanzione del 70% pari a 94.052,57 €.
– Se presenta osservazioni con una ricostruzione tecnica delle ore di sviluppo e dimostra, per esempio, che solo 92.300 € di costi sono manutenzione: la maggiorazione contestabile scende a 101.530 €, le imposte in gioco a 28.326,87 € (24.367,20 € IRES + 3.959,67 € IRAP), e con documentazione idonea la sanzione resta esclusa.

Ipotesi 2 – Chi aspettava l’avviso in piena estate. Avviso di accertamento sul patent box 2020 notificato martedì 14 luglio 2026. Il termine di 60 giorni per il ricorso corre dal 15 al 31 luglio (17 giorni), si ferma dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale e riprende dal 1° settembre per altri 43 giorni: scadrebbe domenica 13 settembre 2026 e slitta a lunedì 14 settembre 2026. La società, che a fine luglio ha presentato istanza di composizione negoziata, era convinta che “con le misure protettive i termini si fermano”: non è così. Se non deposita il ricorso entro il 14 settembre, l’avviso diventa definitivo. Al contrario, nel procedimento di conferma delle misure protettive davanti al tribunale, regolato dal CCII, i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

Ipotesi 3 – Chi credeva negli otto anni. A ottobre 2026 una società riceve un questionario sul patent box 2019 (dichiarazione presentata nel 2020). Il termine ordinario dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 per quel periodo è scaduto il 31 dicembre 2025. Convinta che il termine fosse di otto anni, l’amministratrice stava per proporre una definizione in adesione di 63.718,40 € di imposte. Con la corretta lettura dei termini, la difesa può eccepire la decadenza per il 2019 e concentrarsi sul 2020, il cui termine scade giovedì 31 dicembre 2026: le risorse della società vanno sulle annualità davvero aperte.

Il fondo di verità

Ogni mito di questo elenco nasce da qualcosa di vero, che il passaparola ha staccato dal suo contesto. Rimettere i frammenti al loro posto aiuta a capire cosa fare.

È vero che la documentazione idonea protegge. Ma protegge dalle sanzioni e solo se ha i requisiti del provvedimento, se è firmata e datata nei tempi, se il possesso è stato comunicato in dichiarazione e se viene consegnata durante il controllo. Non protegge dalla rettifica dell’imposta.

È vero che, per molto tempo, la difesa vera si giocava in giudizio. Oggi però l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente ha reso il contraddittorio preventivo la regola per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. La partita comincia con lo schema d’atto, e spesso si decide lì.

È vero che esiste un termine di otto anni. Ma riguarda i crediti d’imposta inesistenti compensati, come hanno chiarito le Sezioni Unite nel 2023. Il patent box, deduzione dichiarativa, segue i termini ordinari dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973.

È vero che i marchi non sono più agevolabili. Lo sono stati, nel vecchio regime, per le opzioni del 2015 e 2016, e la Cassazione con la n. 29461/2024 ha riconosciuto il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Dopo, e per il nuovo regime, la porta è chiusa.

È vero che sull’agevolazione il contribuente deve provare i propri presupposti. Ma l’Agenzia, quando rettifica, deve provare le violazioni contestate (art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, ancora vigente fino all’applicazione del Testo unico della giustizia tributaria dal 1° gennaio 2027) e svolgere un’analisi tecnica seria, come mostra la pronuncia veneta sul credito R&S.

È vero che le misure protettive fermano i creditori. Fermano le azioni esecutive e cautelari e le prelazioni non concordate, non gli accertamenti né i termini per impugnarli. E i termini dei procedimenti del CCII corrono anche in agosto, mentre quelli del processo tributario si fermano dal 1° al 31 agosto.

È vero, infine, che il debito fiscale ha regole proprie. Ma quelle regole oggi comprendono la transazione fiscale nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, e un trattamento specifico nel concordato minore.

Ricomposto il quadro, la regola pratica per una società in crisi con una contestazione del patent box è questa: la difesa tributaria e la gestione della crisi vanno costruite insieme, dalla prima carta ricevuta. Il contraddittorio serve a ridurre la pretesa; il ricorso serve a tenerla aperta se l’ufficio non si convince; gli strumenti del CCII servono a non farsi travolgere dalla riscossione mentre si discute, e a trattare con l’Erario ciò che resta.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella riassume i sette miti con la correzione essenziale. È uno strumento di orientamento: ogni riga va poi applicata alla documentazione e agli atti della singola società, perché la differenza tra vecchio e nuovo regime, tra marchi e software, tra periodo aperto e periodo decaduto cambia la risposta. Usala come lista di controllo quando ricevi un questionario, un PVC o uno schema d’atto: se una delle frasi della colonna di sinistra è già circolata in azienda, è il segnale che quel punto va verificato.

Il mito Come stanno le cose
Con la documentazione idonea il patent box non si contesta La documentazione esclude solo la sanzione per infedele dichiarazione, e solo se conforme al provvedimento, comunicata in dichiarazione e consegnata al controllo; l’imposta si può rettificare
Ci si difende quando arriva l’avviso Per gli atti dal 30/4/2024 c’è lo schema d’atto con almeno 60 giorni per le osservazioni (art. 6-bis L. 212/2000): è il primo momento decisivo
L’Agenzia ha otto anni Gli otto anni valgono per i crediti inesistenti compensati (Cass. SU 34419/2023); il patent box segue l’art. 43 D.P.R. 600/1973: per il 2020 il termine è il 31/12/2026
Il rinnovo sui marchi non era possibile Per le opzioni 2015-2016 il rinnovo era ammesso fino al 30/6/2021 (Cass. 29461/2024); dopo, e nel nuovo regime, i marchi sono esclusi
Sul tecnico vince sempre l’Agenzia L’Agenzia deve provare le violazioni (art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992); serve un’analisi tecnica concreta (CGT II Veneto 241/05/2024)
Con la composizione negoziata il Fisco si ferma Si fermano azioni esecutive e cautelari, non l’accertamento né il termine del ricorso; nel CCII niente sospensione feriale (art. 9 c.1)
Il debito da patent box non si riduce Transazione fiscale negli artt. 23 c.2-bis, 63 e 88 CCII; concordato minore per l’impresa minore (Cass. 14555/2026)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se la documentazione è idonea, non pago sanzioni anche se perdo sull’imposta?
Sì, alle condizioni di legge. La protezione opera se la documentazione è conforme al provvedimento dell’Agenzia, è stata firmata e datata nei tempi, il possesso è stato comunicato nella dichiarazione e l’hai consegnata durante il controllo. Se l’Agenzia contesta anche l’idoneità della documentazione, quella diventa un ulteriore punto di discussione, da difendere separatamente rispetto al merito.

Quindi è vero che posso ignorare un questionario sul patent box?
No. Il questionario ha un termine, e una risposta mancata o incompleta può limitare l’uso successivo dei documenti non esibiti. È anche il primo momento in cui l’ufficio si forma un’idea: una risposta tecnica, ordinata e coerente con la documentazione può orientare tutto il controllo.

Quindi è vero che il patent box 2020 si può ancora contestare?
Sì, fino al 31 dicembre 2026. Per il periodo d’imposta 2020, con dichiarazione presentata nel 2021, il termine ordinario dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 scade il 31 dicembre 2026. Per il 2019, con dichiarazione presentata nel 2020, è scaduto il 31 dicembre 2025, salvo casi particolari da verificare sull’atto (per esempio omessa dichiarazione).

Quindi è vero che la composizione negoziata sospende il termine per il ricorso tributario?
No. Il termine di 60 giorni per impugnare l’avviso corre in modo autonomo, con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista per il processo tributario dalla L. 742/1969. La composizione negoziata non lo ferma. Nei procedimenti del CCII, invece, la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1.

Quindi è vero che posso inserire nel piano un debito da patent box ancora contestato?
Dipende dallo strumento, ma in generale sì. Un accertamento non definitivo è un credito tributario contestato: va indicato e stimato nel piano, e la sua sorte va coordinata con il giudizio. Nella composizione negoziata la transazione fiscale richiede l’adesione dell’Agenzia; negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo il tribunale può, a certe condizioni, omologare anche senza.

Le pronunce che smontano i miti

Raccogliamo qui i riferimenti usati nell’articolo, ciascuno legato al mito che ridimensiona. I principi sono riformulati con parole nostre; per le pronunce di cui abbiamo letto solo una sintesi o un commento lo indichiamo.

  1. Cass. n. 29461/2024 (commento dell’Osservatorio Fiscalità Internazionale del 7/3/2025; sezione e data non indicate nella fonte) – Le opzioni patent box sui marchi esercitate nel 2015 e 2016 restano soggette alla disciplina precedente fino al 30 giugno 2021, e il rinnovo quinquennale è ammesso fino a quella data; il limite posto dal decreto ministeriale del 2017 non può prevalere sulla legge. Mito n. 4.

  2. Cass. ord. n. 20816 del 25/7/2024 (sintesi) – Il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 ha natura sostanziale, si applica ai giudizi iniziati dopo il 16 settembre 2022 e impone all’Amministrazione di provare in modo puntuale le violazioni; non incide sulle presunzioni legali. Miti n. 2 e n. 5.

  3. Cass. SU n. 34419 dell’11/12/2023 (commento edotto) – Il termine di otto anni vale solo per il credito inesistente compensato; l’inesistenza richiede la mancanza dei presupposti (o una rappresentazione artificiosa) e la non rilevabilità con i controlli automatizzati o formali; negli altri casi valgono i termini ordinari. Mito n. 3.

  4. CGT di secondo grado del Veneto, sent. n. 241/05/2024, depositata il 5/3/2024 (commento EC News) – I requisiti della ricerca e sviluppo vanno verificati in concreto, anche con competenze tecniche; un atto fondato su una lettura parziale della documentazione, senza analisi tecnica, va annullato. Riguarda il credito R&S, non il patent box: la usiamo per analogia. Miti n. 1 e n. 5.

  5. Trib. Nola, decreto del 15/5/2025 (commento diritto.it) – In sede di conferma delle misure protettive il tribunale non valuta la fattibilità concreta del piano, ma verifica che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e sia sorretta da un progetto coerente e documentato, con il parere dell’esperto. Mito n. 6.

  6. Cass. Sez. I n. 31856/2025 (sintesi EC News) – È inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre un concordato preventivo è ancora pendente, anche se rinunciato; caso regolato dal D.L. 118/2021 e dalla legge fallimentare. Mito n. 6.

  7. Trib. Milano, decreto del 21/5/2025 (sintesi iusletter) – Nella transazione fiscale della composizione negoziata il giudice verifica con decreto la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Mito n. 7.

  8. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus) – Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alla disciplina del concordato preventivo opera solo se compatibile. Rilevante per la società che è impresa minore. Mito n. 7.

Sul patent box in senso stretto la giurisprudenza di legittimità pubblicata è ancora scarsa: molte controversie si chiudono in contraddittorio o in adesione, e le pronunce di merito circolano poco. Per questo, accanto alle sentenze, contano molto i testi di legge citati nel corpo dell’articolo: art. 1, commi 37-45, della L. 190/2014; art. 56 del D.L. 50/2017; art. 4 del D.L. 34/2019; art. 6 del D.L. 146/2021; provvedimento dell’Agenzia del 15 febbraio 2022; art. 6-bis della L. 212/2000; art. 43 del D.P.R. 600/1973; artt. 9, 18, 19, 23, 25-bis, 63 e 88 del CCII.

Cosa fa lo Studio Monardo quando il patent box viene contestato

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo trasformiamo in mosse concrete:

  1. Leggiamo l’atto e lo classifichiamo. Capiamo se si tratta di questionario, PVC, schema d’atto o avviso, quale periodo riguarda, se ricade nel vecchio o nel nuovo regime e su quale punto si fonda la pretesa (titolo di protezione, natura dei costi, calcolo, marchi, documentazione).
  2. Calcoliamo i termini su due calendari. Verifichiamo la decadenza ex art. 43 del D.P.R. 600/1973 e fissiamo le scadenze tributarie (con la sospensione feriale 1-31 agosto) e quelle dei procedimenti del CCII (senza sospensione feriale, art. 9 c.1).
  3. Verifichiamo la documentazione idonea. Controlliamo contenuto, firma, marca temporale, comunicazione in dichiarazione e consegna, per difendere l’esclusione delle sanzioni anche se si discute l’imposta.
  4. Prepariamo le osservazioni allo schema d’atto. Con i commercialisti dello staff e, se serve, con tecnici di parte, ricostruiamo ore, attività, beni e costi per contestare la tesi dell’ufficio nei 60 giorni dell’art. 6-bis.
  5. Valutiamo l’accertamento con adesione. Confrontiamo il costo di una definizione con sanzioni ridotte e rateazione con le probabilità del giudizio e con la sostenibilità per la cassa della società.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso. Impostiamo le eccezioni (decadenza, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, onere della prova) e le difese tecniche, e chiediamo la sospensione dell’atto quando la riscossione provvisoria minaccia la continuità.
  7. Coordiniamo la difesa con la composizione negoziata. Valutiamo se l’impresa ha i requisiti per l’istanza, prepariamo la richiesta di misure protettive e la loro conferma, senza perdere di vista i termini tributari.
  8. Costruiamo la proposta di transazione fiscale. Inseriamo il debito da patent box, definitivo o contestato, nella proposta all’Erario ex art. 23 c.2-bis, 63 o 88 del CCII, con le relazioni sulla convenienza rispetto alla liquidazione.
  9. Valutiamo gli strumenti per l’impresa minore. Se la società è impresa minore, verifichiamo la strada del concordato minore e il trattamento dei crediti tributari.
  10. Esaminiamo il profilo penale. Verifichiamo se l’imposta contestata supera le soglie dell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e se operano le esclusioni per le valutazioni, coordinando la difesa tributaria con quella penale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, il ruolo dell’esperto, le misure protettive e il dialogo con i creditori pubblici. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di affrontare l’accertamento sul patent box con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla strategia difensiva, i secondi sui numeri della dichiarazione e del piano.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il contraddittorio, il giudizio di primo e secondo grado e, se necessario, il ricorso per cassazione, senza perdere la coerenza della linea difensiva tra un grado e l’altro. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la difesa con il massimo rigore.

Chiusura

Una contestazione del patent box non è, di per sé, la fine di una società in crisi. Diventa pericolosa quando si somma a convinzioni sbagliate: la documentazione che “blinda” tutto, l’avviso che “tanto arriva dopo”, gli otto anni, le misure protettive che “fermano il Fisco”. L’informazione corretta è la prima difesa, e nel caso del patent box vale doppio, perché la disciplina è cambiata più volte e ogni regime ha le sue regole.

Lo Studio Monardo segue proprio questo incrocio: la difesa tributaria sull’agevolazione, con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato e la continuità fino in Cassazione garantita dall’abilitazione di avvocato cassazionista, e la gestione della crisi della società, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Non sono competenze accostate per caso: sono quelle che servono quando un accertamento fiscale rischia di decidere la sorte di un’impresa.

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