Come Scaricare La Visura CRIF E La Centrale Rischi Per La Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

Chi prepara una ristrutturazione dei debiti del consumatore di solito pensa alla visura CRIF e alla Centrale Rischi come a due fogli da allegare: si scaricano, si stampano, si consegnano all’OCC e non ci si pensa più. È un errore di prospettiva. Quelle due visure sono la mappa su cui il creditore ha già giocato le sue mosse: ha concesso il prestito guardandole, ti ha segnalato scrivendoci dentro, ha ceduto il credito lasciando una traccia proprio lì, e userà le stesse informazioni per contestare il tuo piano davanti al giudice. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: scaricare le visure nel modo giusto, nel momento giusto e leggendole con gli occhi della banca è la prima contromossa della partita.

In questa guida trovi due cose insieme. La prima è la parte pratica: come si chiede la Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia dopo il passaggio al portale unico del 13 aprile 2026, come si ottiene gratis la visura CRIF, quanto si aspetta, cosa contengono e cosa non contengono. La seconda è la parte strategica: come il creditore userà quelle stesse informazioni in ogni fase, dalla segnalazione fino alle osservazioni sul piano, e come le visure ti permettono di neutralizzarlo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo legge la documentazione, cosa considera completo e attendibile, quali lacune portano a richieste di integrazione. In più coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per leggere una Centrale Rischi o un report CRIF come li legge l’ufficio crediti di una banca: segnalazioni, sofferenze, cessioni, garanzie.

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Chi hai di fronte: la banca, la finanziaria e il servicer che leggono le tue stesse visure

Inquadriamo in una riga la procedura, perché il resto dell’articolo riguarda solo le visure. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 del Codice della crisi, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente alla persona fisica sovraindebitata di proporre, con l’aiuto dell’OCC, un piano a contenuto libero che può pagare i creditori anche in parte e in modo differenziato; il giudice lo omologa senza voto dei creditori, dopo averne verificato ammissibilità, fattibilità e, se qualcuno la contesta, convenienza rispetto alla liquidazione. Fine dell’inquadramento.

Ora guardiamo la controparte. Nella maggior parte dei piani del consumatore i creditori sono di tre tipi.

Il primo è la banca: conto corrente con fido, mutuo, prestito personale, carta di credito. La banca partecipa alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, di regola, anche a uno o più sistemi privati di informazioni creditizie come quello gestito da CRIF. Dal suo punto di vista il tuo nome è una posizione in un portafoglio: conta la probabilità di recupero, il costo per ottenerlo e l’effetto della posizione sul suo bilancio. Una sofferenza costa alla banca accantonamenti e capitale; per questo, oltre una certa soglia di ritardo, preferisce cedere il credito piuttosto che inseguirlo.

Il secondo è la finanziaria: prestiti finalizzati, carte revolving, cessioni del quinto. Lavora su grandi numeri e importi medio-piccoli; segnala con puntualità nei sistemi privati, perché la sua intera attività si basa su quei dati, ma molte sue posizioni restano sotto la soglia di 30.000 euro della Centrale dei Rischi e quindi lì non compaiono finché non diventano sofferenze.

Il terzo, sempre più frequente, è il cessionario del credito: un fondo o una società veicolo che ha comprato in blocco crediti deteriorati, con un servicer che gestisce il recupero. Il cessionario ha pagato il credito una frazione del valore nominale; il suo margine dipende dal rapporto tra quanto incassa e quanto ha speso per incassare. È il creditore che più spesso, nei piani del consumatore, si trova nella posizione di chi deve decidere se combattere o accettare.

Tutti e tre ragionano allo stesso modo: massimizzare il recupero netto, cioè quello che resta dopo aver pagato avvocati, ufficiali giudiziari, perizie, aste e tempo. Davanti a un piano del consumatore il loro calcolo è semplice. Cosa mi dà il piano? Cosa otterrei invece con il pignoramento dello stipendio, con l’esecuzione immobiliare o con la liquidazione controllata? Quanto tempo e quanto denaro mi costa ciascuna strada?

Qui entra in gioco la visura. Il creditore sa che il giudice valuta la convenienza confrontando il piano con l’alternativa liquidatoria; sa che l’OCC deve dire se, quando ha prestato i soldi, ha tenuto conto del tuo merito creditizio (art. 68 c.3 CCII); sa che, se è stato lui a determinare colpevolmente il tuo indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB, perde il diritto di contestare la convenienza del piano (art. 69 c.2 CCII). Ognuna di queste valutazioni passa dai dati della Centrale Rischi e dei sistemi privati: cosa risultava a tuo carico quando il prestito è stato concesso, quante rate avevi già, se eri già segnalato.

Dal suo punto di vista, dunque, conviene che le visure restino nel cassetto, lette male o incomplete. Un debitore che deposita un elenco di creditori approssimativo è un debitore a cui si può contestare la completezza della documentazione. Un debitore che non sa di essere stato segnalato senza preavviso non lo farà valere. Un debitore che non ha capito che il suo credito è stato ceduto scriverà alla banca sbagliata e farà comunicare l’OCC a un soggetto che non è più titolare.

Ed è qui che il quadro si capovolge: le stesse visure che il creditore ha usato per decidere, se scaricate e lette correttamente, diventano la prova dei suoi passi. Nelle sezioni che seguono vediamo le sue mosse in ordine cronologico, con i limiti che la legge gli impone e la contromossa che puoi giocare.

Prima mossa: la segnalazione che ti precede

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, quando le rate iniziano a saltare, è segnalarti. Lo fa su due binari diversi, con regole diverse.

Il primo binario è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. È un archivio pubblico, gestito dalla Banca d’Italia, in cui banche, società finanziarie e altri intermediari comunicano ogni mese le posizioni dei loro clienti. Secondo la pagina ufficiale della Banca d’Italia, il cliente viene segnalato se il suo debito verso l’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; la soglia scende a 250 euro se il cliente è classificato in sofferenza. Per la sofferenza la Banca d’Italia precisa che l’intermediario deve valutare che il cliente abbia gravi difficoltà a restituire il debito, guardando alla situazione finanziaria complessiva e non a un singolo ritardo.

Il secondo binario sono i sistemi di informazioni creditizie privati (i SIC), tra cui quello gestito da CRIF. Qui la soglia di importo non c’è: entrano prestiti personali, finalizzati, carte revolving, leasing, mutui, cessioni del quinto, e anche le semplici richieste di finanziamento. Le regole le detta il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene segnalare per tre ragioni. È un obbligo regolamentare per la Centrale Rischi. È una protezione verso il resto del sistema: gli altri intermediari sapranno che sei in difficoltà e non ti presteranno altro denaro, riducendo il rischio che il tuo patrimonio venga diviso tra più creditori. Ed è una leva psicologica: la segnalazione blocca il credito al debitore, che spesso paga il creditore che lo ha segnalato per primo sperando di “pulire” la sua posizione.

Quando preferisce non farla? Quando il ritardo è breve e il cliente è ritenuto recuperabile, o quando la segnalazione rischia di essere contestata perché mancano i presupposti, a cominciare dal preavviso.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e le regole di settore gli impongono vincoli precisi.

Per la Centrale Rischi, la sofferenza non può essere l’automatismo di un ritardo: la Banca d’Italia richiede una valutazione della situazione finanziaria complessiva. La giurisprudenza va nella stessa direzione: Cass. 9 febbraio 2021 n. 3130, richiamata dal Collegio di coordinamento dell’ABF, descrive la sofferenza come una grave difficoltà economica non transitoria. L’intermediario, inoltre, è responsabile della correttezza dei dati: la Banca d’Italia afferma che deve correggere o cancellare le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.

Per i SIC privati, il Codice di condotta prevede che prima della prima segnalazione di un ritardo il cliente debba ricevere un preavviso, con mezzi idonei: PEC con evidenza di consegna o posta elettronica, corriere con tracciatura, e altre modalità (area riservata con avviso via SMS, telefonata registrata, messaggistica tracciata) solo se concordate prima con il cliente. Il Codice fissa poi i tempi di conservazione: ritardi fino a due rate o due mesi poi regolarizzati restano 12 mesi dalla regolarizzazione; ritardi superiori regolarizzati, 24 mesi; dati negativi non regolarizzati, 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento, e comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza del contratto (dati riportati nel vademecum CRIF sul Codice del dicembre 2019).

Infine, la segnalazione illegittima espone il creditore al risarcimento. Cass. III ord. 13 novembre 2024 n. 29252 ha ribadito che il danno va provato da chi lo chiede, ma che la prova può essere anche presuntiva; per chi non è imprenditore il danno può consistere nella maggiore difficoltà di accesso al credito (principio già affermato da Cass. III 10 febbraio 2020 n. 3133).

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: scarica entrambe le visure prima di rivolgerti all’OCC, non dopo. È la contromossa che fa da base a tutte le altre. Ecco come si fa, in concreto, nell’ottobre 2026.

Centrale dei Rischi. Dal 13 aprile 2026 il portale “Servizi online” della Banca d’Italia è l’unico canale telematico per i servizi della Centrale Rischi, della Centrale d’Allarme Interbancaria e degli esposti. I passaggi sono questi:

  1. accedi al portale dei servizi online dalla pagina “Accesso ai dati della Centrale dei Rischi” del sito della Banca d’Italia;
  2. entra con SPID, CNS o CIE: in questo modo hai uno spazio personale in cui inviare la richiesta e poi consultare ed esportare la risposta;
  3. se non hai SPID, CNS o CIE puoi comunque inviare la richiesta dal portale allegando la copia di un documento d’identità valido;
  4. in alternativa puoi rivolgerti a una filiale della Banca d’Italia, per posta ordinaria o consegnando a mano il modulo scaricabile dalla stessa pagina, con la copia del documento;
  5. attendi la risposta: la Banca d’Italia indica di norma 30 giorni dalla ricezione della richiesta; l’accesso è gratuito.

Possono chiedere i dati l’interessato e chi è autorizzato dalla legge, ad esempio tutore, amministratore di sostegno, erede o delegato. La pagina ufficiale non indica più la PEC tra i canali di richiesta per le persone fisiche: se qualcuno ti consiglia di “mandare una PEC alla Banca d’Italia”, il consiglio è superato. Per leggere il prospetto la Banca d’Italia mette a disposizione la guida “Il prospetto dei dati della Centrale dei rischi: guida alla lettura” e le relative FAQ: usale, perché le voci del prospetto (importi accordati e utilizzati, garanzie, sofferenze) hanno un significato tecnico preciso.

Visura CRIF. Dal sito di CRIF si entra nella sezione dedicata ai consumatori e si sceglie “Accedi ai tuoi dati”. Secondo la guida dell’associazione dei consumatori pubblicata dalla Regione Piemonte nel novembre 2025:

  1. il sito propone un’opzione gratuita, più lenta, e una a pagamento, più rapida e con servizi aggiuntivi: per la procedura di sovraindebitamento basta quella gratuita;
  2. si compila il modulo guidato scegliendo il tipo di richiesta: A, conoscere i dati che CRIF conserva su di te; B, rettificare dati di uno o più rapporti; C, cancellare rapporti in caso di furto d’identità (con la denuncia); D, accedere o aggiornare i dati raccolti da tribunali e conservatorie;
  3. si inseriscono dati anagrafici, residenza e documento, e si sceglie se ricevere la risposta in forma cartacea o digitale;
  4. si stampa, si firma e si invia il modulo con la copia del documento ai recapiti indicati nel modulo stesso;
  5. per i servizi gratuiti CRIF dovrebbe rispondere entro 30 giorni; se mancano informazioni, può chiederne altre.

Il Codice di condotta, all’art. 9 c.1 come riportato nel vademecum CRIF, fissa in un mese il termine per rispondere alle richieste dell’interessato, prorogabile di due mesi in caso di particolare complessità, con comunicazione dei motivi.

Per la ristrutturazione chiedi sia la richiesta di tipo A sia, se ci sono pignoramenti, ipoteche o atti trascritti, quella di tipo D: ti servirà per l’elenco dei creditori con le cause di prelazione richiesto dall’art. 67 c.2 lett. a.

Gli altri sistemi privati. CRIF non è l’unico SIC. Esistono altri gestori, come Experian e CTC, a cui partecipano intermediari diversi: un debito con una finanziaria che non aderisce a CRIF può non comparire nella tua visura CRIF. Canali e moduli di accesso vanno verificati sui siti di ciascun gestore. La regola pratica è semplice: se dal tuo estratto conto o dai tuoi contratti risulta un finanziatore che non trovi in nessuna visura, la visura non è completa e il debito va comunque inserito.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa prima mossa contano Cass. 3130/2021 sulla nozione di sofferenza, Cass. III 29252/2024 sulla prova anche presuntiva del danno da segnalazione indebita e Cass. III 3133/2020 sul danno del non imprenditore. La contromossa chiave non è fare causa subito, ma documentare: la visura scaricata oggi è la fotografia che ti servirà domani, sia per il piano sia per un eventuale reclamo all’intermediario, all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice.

Seconda mossa: la cessione del credito e il creditore che cambia nome

La mossa

Dopo qualche mese di sofferenza, la banca fa la mossa più razionale dal suo punto di vista: vende il credito. Di solito non lo vende da solo, ma in blocco con migliaia di altri, a una società veicolo che affida a un servicer la gestione del recupero. La cessione in blocco, regolata dall’art. 58 TUB, si rende nota con un avviso nella Gazzetta Ufficiale; il debitore spesso non riceve nessuna lettera personale fino a quando il servicer non si fa vivo.

Nelle visure questa mossa lascia tracce precise. Nella Centrale Rischi il nome dell’intermediario cambia, oppure la posizione del cedente si chiude e compare quella del nuovo soggetto, se partecipa alla Centrale. Nel report CRIF il rapporto può risultare estinto o passato ad altro soggetto. A volte, se il cessionario non partecipa ai sistemi, la posizione semplicemente scompare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per la banca cedere conviene perché libera il bilancio da un credito deteriorato e incassa subito un prezzo, anche basso. Per il cessionario conviene perché ha comprato a sconto e può guadagnare anche ottenendo una parte del nominale. È qui che nasce la principale asimmetria della partita: il cessionario può accettare un piano che paga una percentuale ridotta e guadagnarci comunque, mentre il debitore spesso crede di dover trattare con la banca originaria, che non ha più nulla da guadagnare.

La banca preferisce non cedere quando il credito è garantito da un’ipoteca solida o quando il debitore ha già avviato trattative credibili.

I suoi limiti

Il cessionario ha però un onere che spesso sottovaluta. Cass. I ord. 20 ottobre 2025 n. 27915, letta nella sintesi pubblicata da diritto.it, ha stabilito che, se il debitore contesta, la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a provare che quel credito specifico sia stato ceduto: il cessionario deve dimostrare che il rapporto rientra senza incertezze tra quelli trasferiti. Nello stesso senso, secondo la stessa fonte, Cass. 13289/2024: l’avviso per categorie è sufficiente solo se i rapporti ceduti sono individuabili senza incertezze.

C’è un secondo limite, che riguarda la segnalazione. Il Collegio di coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023 (letta nella sintesi di Studio Cataldi), ha affermato che il cessionario può segnalare in continuità con il cedente, ma deve verificare se lo stato di insolvenza perdura e non può applicare automatismi. Inoltre la segnalazione deve essere esatta e aggiornata (art. 125 TUB, richiamato nella stessa decisione).

La tua contromossa

La contromossa è usare le visure per ricostruire chi è oggi il creditore, perché è a lui che l’OCC deve comunicare la proposta e il piano (art. 70 c.1) ed è lui che può presentare osservazioni (art. 70 c.3).

In pratica:

  • confronta la Centrale Rischi di oggi con i contratti e gli ultimi estratti: se la banca originaria non compare più, il credito è stato probabilmente ceduto o chiuso;
  • nel report CRIF guarda lo stato del rapporto e il soggetto segnalante;
  • cerca eventuali lettere del servicer, anche vecchie, e le comunicazioni di cessione;
  • nell’elenco dei creditori indica sia il cedente sia il cessionario noto, con la nota “credito ceduto, titolarità da verificare”, e chiedi all’OCC di comunicare a entrambi.

Non è un formalismo. L’elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione è il primo documento richiesto dall’art. 67 c.2. Se lo intesti al soggetto sbagliato, il vero titolare potrebbe sostenere di non aver ricevuto la comunicazione. Al contrario, se il cessionario si presenta nella procedura con osservazioni, sarà lui a dover dimostrare di essere titolare del credito, con gli estremi della cessione e l’individuazione del rapporto, secondo il principio di Cass. 27915/2025.

C’è anche un vantaggio economico. Sapere che il credito è nelle mani di un cessionario cambia la strategia: il suo calcolo di convenienza parte da un prezzo d’acquisto basso, e il piano può essere costruito con una percentuale che per lui resta interessante. Il dato del prezzo non è pubblico, ma il fatto stesso della cessione in blocco di un credito in sofferenza è un’informazione utile per l’OCC e per il giudizio di convenienza.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. I ord. 27915/2025 e Cass. 13289/2024 sull’onere della prova del cessionario; ABF Collegio di coordinamento 1317/2023 sulla segnalazione in continuità e sull’obbligo di verificare l’insolvenza. La regola da ricordare è che il creditore che cambia nome non cambia le regole: il nuovo titolare deve provare di esserlo.

Terza mossa: decadenza dal beneficio del termine, decreto ingiuntivo e pignoramento

La mossa

Quando la segnalazione e i solleciti non bastano, il creditore passa all’azione giudiziale. La sequenza tipica è nota: lettera di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, che rende esigibile tutto il residuo; ricorso per decreto ingiuntivo, spesso con estratto conto certificato; precetto; pignoramento presso terzi dello stipendio o del conto, oppure pignoramento immobiliare se c’è un bene.

Anche questa mossa si legge nelle visure. Nella Centrale Rischi la decadenza fa passare l’importo da “rate a scadere” a “scaduto”, e spesso precede la classificazione a sofferenza. Nel report CRIF il rapporto registra i ritardi e il suo stato aggiornato, con le voci e le legende spiegate nel report stesso. La richiesta di tipo D a CRIF, che riguarda i dati raccolti da tribunali e conservatorie, può far emergere pignoramenti, ipoteche giudiziali e altri atti trascritti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore agisce in via esecutiva quando ritiene che il debitore abbia un reddito pignorabile o un bene aggredibile e quando il costo dell’azione è inferiore a quanto si aspetta di recuperare. Il pignoramento dello stipendio, in particolare, è un’azione relativamente economica e con un ritorno regolare nel tempo: per questo è la mossa preferita contro il consumatore lavoratore dipendente.

Preferisce non farla quando il debitore è incapiente, quando ci sono già altri pignoramenti che riducono la quota disponibile o quando una procedura concorsuale è imminente e potrebbe bloccare l’esecuzione.

Sui limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.) non indichiamo qui le percentuali e le soglie: vanno verificate sul testo vigente al momento del pignoramento, insieme ai conteggi del terzo pignorato.

I suoi limiti

Il primo limite è processuale e riguarda i termini. Nelle esecuzioni e nelle opposizioni esecutive la sospensione feriale non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): i termini per opporsi al precetto o al pignoramento corrono anche ad agosto. Si sospendono dal 1° al 31 agosto, invece, i termini del giudizio civile ordinario di cognizione, come l’opposizione a decreto ingiuntivo. E nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, compresa la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9 c.1 CCII: i termini della procedura corrono anche in agosto.

Il secondo limite è il più importante: la procedura di ristrutturazione. Con il decreto che dichiara ammissibile la domanda, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare l’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento (art. 70 c.4 CCII). Le misure possono essere revocate, su istanza dei creditori o d’ufficio, in caso di atti in frode (art. 70 c.5).

Il terzo limite riguarda gli interessi: il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 68 c.5).

La tua contromossa

La contromossa è sfruttare le visure per non arrivare all’istanza di sospensione al buio. Il giudice sospende le esecuzioni che “potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”: devi quindi mostrare quali sono, a che punto sono e quanto incidono sul flusso che il piano destina ai creditori.

Con le visure e gli atti notificati costruisci una scheda per ogni azione:

  • creditore procedente e titolo (decreto ingiuntivo, mutuo, cambiale);
  • tipo di pignoramento e terzo pignorato (datore di lavoro, banca, INPS);
  • data di notifica e prossima udienza;
  • somme già accantonate o assegnate;
  • incidenza mensile sul reddito.

Questa scheda serve all’OCC per la relazione, al giudice per l’istanza dell’art. 70 c.4 e a te per decidere i tempi del deposito. Se la prossima udienza dell’esecuzione è vicina e l’assegnazione delle somme è imminente, il tempo per scaricare le visure (fino a 30 giorni per ciascuna) va calcolato a ritroso: chiedi Centrale Rischi e CRIF lo stesso giorno, appena decidi di valutare la procedura, non quando l’OCC te li chiede.

Un esempio di calendario: richiesta a Banca d’Italia e CRIF lunedì 2 novembre 2026; risposte entro il 2 dicembre 2026 (mercoledì); preparazione dell’elenco e della documentazione con l’OCC; deposito lunedì 14 dicembre 2026 con istanza di misure protettive. Se nel frattempo l’esecuzione prosegue, valuta con il difensore gli strumenti propri del processo esecutivo, che hanno termini propri e non si sospendono in agosto.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la protezione viene soprattutto dalla legge (art. 70 c.4-5 CCII) più che da pronunce specifiche sulla Centrale Rischi. Resta utile Cass. III 29252/2024 per un aspetto: il breve intervallo tra una segnalazione e la revoca degli affidamenti è stato considerato un indizio del nesso causale. Quando la segnalazione precede di poco la revoca del fido e la decadenza, conserva le date: sono indizi, non dettagli.

Quarta mossa: le osservazioni all’OCC e la contestazione della convenienza

La mossa

Questa è la mossa decisiva, e qui la Centrale Rischi e il report CRIF smettono di essere documenti informativi e diventano prove.

Aperta la procedura, l’OCC comunica proposta e piano ai creditori entro 30 giorni dal decreto (art. 70 c.1). Ogni creditore, entro 20 giorni dalla comunicazione, può presentare osservazioni all’OCC via PEC (art. 70 c.3). Entro i 10 giorni successivi l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche che ritiene necessarie (art. 70 c.6). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che il suo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7).

Le osservazioni tipiche del creditore bancario sono tre: “il debito indicato è inferiore a quello reale”; “il debitore si è indebitato in modo imprudente, quindi non è meritevole”; “il piano mi dà meno di quanto otterrei con la liquidazione o con il pignoramento”. Per sostenere la seconda, la banca usa spesso proprio le visure: ti ha concesso il prestito perché i dati erano puliti, dirà, e la colpa dell’indebitamento è tua.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene contestare quando il piano prevede per lui una percentuale bassa e l’alternativa, ad esempio un pignoramento dello stipendio già in corso, gli garantisce un flusso migliore. Conviene anche quando la documentazione del debitore è debole: un elenco dei creditori con importi sbagliati o creditori mancanti rende credibile l’accusa di scarsa attendibilità.

Preferisce non contestare quando l’alternativa liquidatoria gli darebbe di meno, quando i costi del contenzioso superano il beneficio e, soprattutto, quando sa che le visure possono dimostrare che fu lui a prestare senza valutare il merito creditizio.

I suoi limiti

Qui il limite è scritto nel Codice. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 c.2 CCII).

E per applicare questa regola il Codice dà all’OCC un compito preciso: indicare se il finanziatore, nel concedere il finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto quanto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a questo fine si considera idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo (art. 68 c.3 CCII).

Con i dati verificati per il 2026 (assegno sociale provvisorio di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, e parametri della scala ISEE dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013: 1,00 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro), la quota minima annua per il mantenimento è:

  • 7.101,12 euro per una persona sola;
  • circa 11.148,76 euro per due persone;
  • circa 14.486,28 euro per tre persone;
  • circa 17.468,76 euro per quattro persone.

Attenzione: per giudicare un prestito concesso nel 2022 o nel 2023 il conto va rifatto con l’assegno sociale dell’anno della concessione, che non riportiamo qui perché non lo abbiamo verificato; i numeri del 2026 servono solo a capire il meccanismo.

Va aggiunta un’avvertenza normativa. L’art. 124-bis TUB è stato riscritto dal D.Lgs. 212/2025, con adeguamento entro il 20 novembre 2026; ai contratti già stipulati si applica il testo previgente. Per i prestiti che finiscono in un piano del consumatore depositato oggi, quindi, il parametro di riferimento resta di regola la versione in vigore quando il contratto è stato concluso.

La tua contromossa

La contromossa chiave è ricostruire, con le visure, cosa il finanziatore sapeva, o poteva sapere, il giorno in cui ti ha prestato i soldi. Il report CRIF mostra i rapporti in essere, le loro date di apertura, le rate e le richieste di finanziamento; la Centrale Rischi mostra le esposizioni sopra soglia e le sofferenze, mese per mese, per il periodo coperto dal prospetto (la profondità storica disponibile va verificata nel modulo e nella guida alla lettura della Banca d’Italia). Mettendo in fila i rapporti per data di accensione si vede, ad esempio, che quando la finanziaria ha concesso il terzo prestito le rate già in corso assorbivano gran parte del reddito disponibile.

Questo lavoro va consegnato all’OCC prima della relazione, non dopo le osservazioni. L’art. 68 c.2 chiede all’OCC di indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e di valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione; l’art. 68 c.3 gli chiede di pronunciarsi sul merito creditizio. Se i dati sono già ordinati, l’OCC può farlo in modo motivato, e la relazione diventa lo scudo contro la contestazione della convenienza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, ricorda che la relazione dell’Organismo è credibile quanto la documentazione su cui si basa: una visura letta per data di accensione dei rapporti dice al giudice più di molte pagine di argomentazioni.

Allo stesso tempo, le visure servono a disinnescare le altre due osservazioni. Sul primo punto (importo del debito), confrontando visura, estratti e conteggi estintivi puoi indicare il debito con la precisione richiesta dall’art. 67 c.2 lett. a, segnalando le differenze e la loro causa (interessi di mora, spese, data di riferimento). Sul terzo punto (convenienza), la visura fa emergere chi ha un’ipoteca o un privilegio e chi no, e dunque cosa ciascuno otterrebbe davvero nella liquidazione: per i crediti con privilegio, pegno o ipoteca il piano può prevedere un pagamento non integrale, ma non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e una moratoria fino a due anni dall’omologazione (art. 67 c.4). Sulla moratoria Cass. I ord. 29 aprile 2026 n. 11676 ha chiarito che il biennio sospende il pagamento senza ridurre il credito, che gli interessi continuano a maturare e che il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la protezione principale è normativa (artt. 68 c.3 e 69 c.2 CCII), e va detto con chiarezza: nelle fonti lette per questo articolo non abbiamo trovato una pronuncia con estremi certi che applichi l’art. 69 c.2 sulla base di una visura CRIF o di una Centrale Rischi. Il giudizio resta caso per caso. Per i mutui ipotecari, Cass. I 11676/2026 fissa i confini della moratoria. La regola da ricordare: chi ha prestato senza guardare non può poi contestare la convenienza del piano, ma sei tu, con le visure, a dover mostrare che non ha guardato.

Quinta mossa: l’attacco alla completezza dell’elenco e la domanda di revoca

La mossa

Se il piano viene omologato, il creditore ha ancora una carta: attaccarlo dopo, sostenendo che il debitore ha nascosto qualcosa. L’art. 72 c.1 CCII consente al giudice di revocare l’omologazione, d’ufficio o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, se il debitore con dolo o colpa grave ha aumentato o diminuito il passivo, sottratto, occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, simulato attività inesistenti o commesso altri atti diretti a frodare i creditori.

La versione più comune di questa mossa, nei piani del consumatore, è il creditore dimenticato: una finanziaria che non compariva nell’elenco, un secondo prestito con la stessa banca, una carta revolving considerata “chiusa”, una fideiussione prestata anni prima per un familiare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene chiedere la revoca quando il piano lo paga poco e la revoca riaprirebbe la strada alle azioni individuali o alla liquidazione controllata (art. 73 CCII). Preferisce non farla quando l’omissione è marginale e la revoca non migliorerebbe davvero il suo recupero, o quando i termini sono scaduti.

I suoi limiti

La revoca ha requisiti stretti. Serve il dolo o la colpa grave del debitore: un errore materiale, documentato e corretto, non è la stessa cosa di un debito nascosto. E la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale dell’OCC (art. 72 c.4). La revoca, inoltre, non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 72 c.6). Contro la sentenza che decide sulla revoca è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 (art. 72 c.5).

La tua contromossa

La contromossa è preventiva ed è la ragione stessa per cui le visure vanno scaricate tutte, e non una sola: un elenco dei creditori costruito incrociando Centrale Rischi, CRIF, altri SIC, estratti conto e posizione fiscale è la migliore prova della tua buona fede.

Ecco un metodo di controllo incrociato che funziona:

  1. parti dai documenti che hai in casa: contratti, estratti conto degli ultimi anni, lettere dei creditori, atti notificati;
  2. aggiungi i rapporti che risultano dal report CRIF, anche quelli che credevi estinti;
  3. aggiungi le posizioni della Centrale Rischi, comprese le garanzie: se hai firmato una fideiussione per un familiare o per una società, nel prospetto possono comparire esposizioni per le quali rispondi come garante;
  4. aggiungi i debiti che non compaiono in nessuna visura privata o bancaria: tributi, contributi, multe, condominio, utenze, prestiti tra privati, debiti verso professionisti;
  5. per ogni riga indica creditore, causa, importo, data di riferimento e causa di prelazione (art. 67 c.2 lett. a).

Per i debiti fiscali il Codice prevede un canale dedicato: entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 68 c.4). Le visure CRIF e Centrale Rischi non contengono questi debiti: non dare per scontato che “se non compare, non c’è”.

Allega poi all’OCC le visure stesse, con la data di estrazione. Se un debito sfugge nonostante questo lavoro, la documentazione dimostra che non c’era la volontà di nasconderlo e che il debitore ha impiegato la diligenza richiesta. E la relazione dell’OCC, che deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68 c.2 lett. c), lo registrerà.

Ricorda infine che l’elenco serve anche al rovescio: i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 71 c.3). Pagare “di nascosto” il creditore dimenticato per evitare che emerga è la mossa peggiore possibile.

Le pronunce che ti proteggono

Per analogia, in tema di liquidazione controllata, Cass. I ord. 28 aprile 2026 n. 11603 (letta nella sintesi di diritto.it) ha ribadito che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è un requisito di ammissibilità soggetto a un controllo sostanziale del giudice. Non riguarda la ristrutturazione del consumatore, ma conferma un punto: la qualità della documentazione su cui lavora l’OCC pesa davvero. La regola: il creditore può chiedere la revoca solo se dimostra dolo o colpa grave, e una visura completa allegata al deposito rende quella prova molto più difficile.

Sesta mossa: la segnalazione che sopravvive al piano

La mossa

L’ultima mossa del creditore arriva quando la partita sembra finita. Il piano è omologato, i pagamenti partono, ma nella Centrale Rischi e nel report CRIF la posizione resta com’era: sofferenza, ritardo grave, importo pieno. Il creditore non ha bisogno di fare nulla di attivo: gli basta non aggiornare, o aggiornare con lentezza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la segnalazione che resta è una garanzia indiretta: finché sei segnalato, difficilmente otterrai nuovo credito, quindi non potrai indebitarti con altri e il flusso del piano resta destinato a lui. In molti casi, però, non c’è strategia ma inerzia: l’ufficio che segnala non è quello che segue la procedura, e la sentenza di omologa non arriva mai a chi aggiorna i dati.

Preferisce aggiornare spontaneamente quando il debitore ha documentato in modo chiaro la nuova situazione e quando il rischio di un reclamo, di un ricorso all’ABF o di una contestazione davanti al giudice rende la segnalazione inesatta più costosa che utile.

I suoi limiti

I dati segnalati devono essere esatti e aggiornati: lo impone l’art. 125 TUB, richiamato dal Collegio di coordinamento dell’ABF nella decisione 1317/2023, e lo ripete la Banca d’Italia quando afferma che l’intermediario deve correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile. Nella stessa decisione l’ABF ha affermato che un piano di rientro non fa venir meno, da solo, la sofferenza, ma che la segnalazione deve ridursi progressivamente man mano che le rate vengono pagate, e che l’intermediario che accetta il piano deve informare il cliente che la segnalazione non sarà cancellata.

Per i sistemi privati valgono i tempi massimi del Codice di condotta: 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento per i dati negativi non regolarizzati, e comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza del contratto; 12 o 24 mesi dalla regolarizzazione per i ritardi poi sanati, a seconda della loro durata.

Va detto con chiarezza cosa non sappiamo: nelle fonti lette per questo articolo non c’è una pronuncia con estremi certi su come vada aggiornata la segnalazione dopo l’omologa di un piano del consumatore. La decisione ABF del 2023 riguarda un piano di rientro concordato, non un piano omologato dal giudice. L’argomento per analogia è forte (il piano omologato è vincolante e riduce o ridistribuisce il debito), ma resta un argomento.

La tua contromossa

La contromossa è chiedere l’aggiornamento in modo formale e documentato, con una sequenza precisa:

  1. dopo l’omologa, invia a ciascun intermediario segnalante la sentenza e il piano, chiedendo l’aggiornamento della posizione in Centrale Rischi e nei SIC;
  2. dopo qualche mese, scarica di nuovo Centrale Rischi e visura CRIF e confrontale con quelle allegate al deposito;
  3. se l’aggiornamento manca o è inesatto, presenta reclamo scritto all’intermediario e, per CRIF, una richiesta di tipo B (rettifica) con la documentazione;
  4. se il reclamo non ha esito, valuta il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o, nei casi più seri, l’azione davanti al giudice ordinario, ricordando che il danno va allegato e provato, anche per presunzioni (Cass. III 29252/2024; Cass. III 27262/2023).

La contromossa chiave è conservare tutte le visure con la loro data: la prima, scaricata prima del deposito, e quelle successive. Sono la serie storica che dimostra se e quando il creditore ha aggiornato.

Le pronunce che ti proteggono

ABF Collegio di coordinamento 1317/2023 sull’aggiornamento progressivo della segnalazione; Cass. III 29252/2024, Cass. III 31137/2022 e Cass. III 27262/2023 sulla prova presuntiva del danno da segnalazione a sofferenza; Cass. 7594/2018 sul danno all’immagine, che non è mai automatico ma va dimostrato.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, non casi reali seguiti dallo Studio. Servono a vedere come le visure cambiano l’esito di ogni mossa.

Simulazione 1: quanto debito vedi con una sola visura

Ipotesi: consumatore lavoratore dipendente, nucleo di tre persone, reddito netto annuo di 24.570 euro. Debiti reali:

  • prestito personale con Banca Alfa: residuo 31.740 euro, in ritardo;
  • cessione del quinto con Finanziaria Beta: residuo 18.320 euro, regolare;
  • carta revolving con Gamma: 6.870 euro, quattro rate scadute;
  • vecchio prestito con Delta, ceduto in blocco a un fondo e gestito dal servicer Epsilon: 9.450 euro, in sofferenza;
  • cartelle dell’agente della riscossione: 12.600 euro;
  • spese condominiali arretrate: 2.380 euro.

Totale reale: 81.360 euro.

Se il consumatore scarica solo la Centrale Rischi, vede il prestito di Banca Alfa, perché supera i 30.000 euro, e il credito Delta solo se è segnalato a sofferenza da un soggetto che partecipa alla Centrale: al massimo 41.190 euro, circa il 51% del totale. Con la visura CRIF aggiunge cessione del quinto e revolving, sempre che quei finanziatori aderiscano a CRIF: si sale a 66.380 euro, circa l’82%. Il restante 18% (cartelle e condominio) non compare in nessuna delle due: arriva dalla comunicazione dell’agente della riscossione all’OCC (art. 68 c.4) e dai documenti del condominio.

Calendario: richiesta di Centrale Rischi e CRIF lunedì 2 novembre 2026; risposte attese entro mercoledì 2 dicembre 2026; deposito della domanda lunedì 14 dicembre 2026 con istanza di misure protettive; ipotesi di decreto lunedì 11 gennaio 2027; comunicazione dell’OCC ai creditori mercoledì 20 gennaio 2027 (entro i 30 giorni dell’art. 70 c.1); osservazioni dei creditori entro martedì 9 febbraio 2027 (20 giorni, art. 70 c.3); relazione dell’OCC al giudice entro venerdì 19 febbraio 2027 (10 giorni, art. 70 c.6). Nessuna di queste scadenze si ferma ad agosto (art. 9 c.1 CCII).

Esito: il creditore che contava su un elenco incompleto per contestare l’attendibilità della documentazione trova un elenco costruito su tre fonti, con le visure allegate.

Simulazione 2: il merito creditizio letto nella visura

Ipotesi: Finanziaria Beta ha concesso la cessione del quinto nel 2023, con una rata di 290 euro al mese. La visura CRIF mostra che in quel momento erano già in corso il prestito di Banca Alfa (rata di 520 euro) e la revolving Gamma (rata di 210 euro): 730 euro al mese, 8.760 euro all’anno.

Calcolo dimostrativo dell’art. 68 c.3, usando per semplicità l’assegno sociale 2026 (per il calcolo reale va usato quello del 2023):

  • quota minima per il mantenimento di tre persone: 7.101,12 × 2,04 = 14.486,28 euro all’anno;
  • reddito disponibile: 24.570 − 14.486,28 = 10.083,72 euro all’anno, cioè circa 840 euro al mese;
  • rate in corso più nuova rata: 8.760 + 3.480 = 12.240 euro all’anno;
  • eccedenza rispetto al reddito disponibile: 2.156,28 euro all’anno, circa 180 euro al mese.

Mossa del creditore: Beta presenta osservazioni sostenendo che il piano, che falcidia anche la cessione del quinto come consente l’art. 67 c.3, è meno conveniente del proseguimento delle trattenute. Contromossa: la relazione dell’OCC, costruita sulla visura CRIF dell’epoca, indica che il finanziamento eccedeva il reddito disponibile; si chiede al giudice di applicare l’art. 69 c.2, che impedisce al creditore che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB di contestare la convenienza. L’esito dipende dal giudice, che valuta l’intera istruttoria del finanziamento, ma il creditore entra nel confronto in difesa, non in attacco.

Simulazione 3: il cessionario che chiede più del dovuto

Ipotesi: il servicer Epsilon, per conto del fondo cessionario del credito Delta, presenta osservazioni il 9 febbraio 2027 sostenendo un credito di 11.120 euro invece dei 9.450 indicati, perché aggiunge interessi di mora maturati anche dopo il deposito. Il piano prevede per i chirografari il 28% in 60 rate; la relazione dell’OCC stima per loro, in caso di liquidazione, circa il 19%.

Contromosse:

  • chiedere a Epsilon gli estremi della cessione e la prova che il rapporto rientra tra quelli ceduti (Cass. I 27915/2025);
  • escludere gli interessi successivi al 14 dicembre 2026, perché il deposito ne sospende il corso ai fini del concorso per i crediti non garantiti (art. 68 c.5);
  • confrontare: al 28% di 9.450 euro il cessionario riceve 2.646 euro; in liquidazione, al 19%, ne riceverebbe circa 1.795,50.

Esito: la contestazione della convenienza è debole, perché il piano dà più dell’alternativa; la discussione si sposta sull’importo, dove pesa l’onere della prova a carico del cessionario.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un aspetto che quasi nessuno spiega: il creditore non è sempre ostile, e ci sono momenti precisi della partita in cui gli conviene trattare. Le visure ti dicono quali sono.

Prima del deposito, quando il credito è già ceduto. Il cessionario ha comprato a sconto e ha costi di recupero alti per posizioni piccole. Se dalla Centrale Rischi o dal report CRIF risulta che il credito è passato a un fondo, sai di avere davanti un interlocutore che ragiona sul margine rispetto al prezzo pagato, non sul nominale. È il momento in cui un saldo e stralcio o un accordo da inserire nel piano può essere accettato più facilmente. Ricorda però, sul piano della segnalazione, quanto detto dall’ABF nel 2023: l’accordo non cancella da solo la sofferenza, e il creditore deve dirti come gestirà la segnalazione.

Dopo il decreto con le misure protettive. Quando il giudice sospende le esecuzioni e vieta le nuove azioni (art. 70 c.4), il creditore perde la sua leva principale. Il pignoramento dello stipendio che gli garantiva un flusso si ferma; i costi già sostenuti diventano irrecuperabili se il piano viene omologato. In questa fase molti creditori preferiscono presentare osservazioni costruttive, proponendo modifiche, piuttosto che contestare frontalmente.

Quando le visure mostrano un problema di merito creditizio. Se la ricostruzione dei rapporti per data di accensione mostra che il finanziamento fu concesso a un debitore già sovraesposto, il creditore sa di rischiare di non poter contestare la convenienza (art. 69 c.2). In quel momento è razionale per lui accettare il piano, magari chiedendo un trattamento leggermente migliore, piuttosto che arrivare all’udienza e sentirsi dire che non ha titolo a opporsi.

Quando l’alternativa liquidatoria è povera. Se la Centrale Rischi non mostra garanzie reali e la visura non segnala ipoteche, il creditore chirografario sa che in liquidazione otterrebbe poco. Il confronto con l’alternativa liquidatoria, che l’OCC deve rendere esplicito, è il dato su cui la controparte fa i conti.

Quando l’importo è contestabile. Interessi di mora, spese di recupero, commissioni: se il confronto tra visura, estratti e conteggi mostra differenze, il creditore sa che una contestazione sull’importo lo esporrebbe a dover provare ogni voce. Spesso preferisce allinearsi al conteggio documentato.

In tutti questi momenti, la trattativa non è un atto di debolezza del debitore ma una lettura corretta della convenienza della controparte. Il creditore tratta quando capisce che la tua documentazione è migliore della sua.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse. Per ciascuna indica il vincolo che il creditore deve rispettare, la tua contromossa e il momento migliore per giocarla. I termini della procedura indicati corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII); quelli del processo esecutivo non conoscono la sospensione feriale; quelli del giudizio civile ordinario di cognizione, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, si sospendono dal 1° al 31 agosto.

Mossa del creditore Vincolo che lo limita Tua contromossa Finestra utile
Segnalazione in Centrale Rischi o nei SIC Sofferenza solo dopo valutazione complessiva; preavviso prima della prima segnalazione nei SIC; dati esatti e aggiornati Scaricare subito Centrale Rischi (portale Banca d’Italia) e CRIF (richiesta gratuita di tipo A, e D se ci sono atti trascritti) Appena valuti la procedura; risposte di norma entro 30 giorni
Cessione del credito a un fondo o servicer Il cessionario deve provare la titolarità se il debitore contesta (Cass. 27915/2025) Indicare cedente e cessionario nell’elenco dei creditori; chiedere gli estremi della cessione Prima del deposito e nelle osservazioni
Decadenza, decreto ingiuntivo, pignoramento Misure protettive e sospensione delle esecuzioni (art. 70 c.4); interessi sospesi per i chirografari (art. 68 c.5) Scheda delle azioni in corso; istanza di misure protettive con la domanda Con il deposito; termini esecutivi senza sospensione feriale
Osservazioni e contestazione della convenienza Art. 69 c.2: chi ha violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza; art. 70 c.7 Ricostruire il merito creditizio con le visure per l’OCC (art. 68 c.3) Prima della relazione; osservazioni entro 20 giorni dalla comunicazione
Domanda di revoca per passivo nascosto Dolo o colpa grave; non oltre sei mesi dalla relazione finale (art. 72 c.1 e c.4) Elenco incrociato su più fonti, visure allegate con data Al deposito e durante l’esecuzione
Segnalazione non aggiornata dopo l’omologa Art. 125 TUB; tempi massimi del Codice di condotta SIC Invio della sentenza, nuove visure, reclamo, rettifica CRIF (tipo B), ABF Dopo l’omologa e periodicamente

Le domande di chi è sotto attacco

La banca può segnalarmi in CRIF senza avvisarmi?

No, non per la prima segnalazione di un ritardo. Il Codice di condotta dei sistemi di informazioni creditizie impone un preavviso con mezzi idonei (PEC, posta elettronica, corriere tracciato o altre modalità concordate con il cliente). Per la Centrale Rischi della Banca d’Italia le regole sono diverse e la pagina ufficiale non tratta il preavviso: per la sofferenza conta la valutazione della situazione complessiva. In entrambi i casi, se la segnalazione è errata, puoi chiederne la correzione all’intermediario.

Quanto costa scaricare Centrale Rischi e CRIF?

L’accesso alla Centrale Rischi è gratuito, e CRIF offre un’opzione gratuita sufficiente per la procedura. L’opzione a pagamento di CRIF è più rapida e include servizi aggiuntivi, ma non è necessaria per il piano del consumatore. Per entrambe la risposta arriva di norma entro 30 giorni.

Se un debito non compare nelle visure, posso non metterlo nel piano?

No: l’elenco deve comprendere tutti i creditori, non solo quelli segnalati. L’art. 67 c.2 lett. a chiede l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione. Le visure bancarie non contengono tributi, condominio, utenze e prestiti tra privati, e la Centrale Rischi non mostra i debiti sotto i 30.000 euro se non sono in sofferenza. Un debito omesso con dolo o colpa grave può portare alla revoca dell’omologazione (art. 72 c.1).

Posso chiedere la Centrale Rischi mandando una PEC?

No, la pagina ufficiale della Banca d’Italia non indica più la PEC tra i canali di richiesta. Dal 13 aprile 2026 il portale dei servizi online è l’unico canale telematico; restano le filiali, per posta ordinaria o a mano, con il modulo e la copia del documento.

Il creditore può usare la mia visura contro di me nella procedura?

Sì, ma la stessa visura può essere usata anche contro di lui. Può sostenere di averti prestato denaro sulla base di dati puliti; tu puoi dimostrare, con le date di accensione dei rapporti, che il finanziamento eccedeva il reddito disponibile. L’OCC deve pronunciarsi sul merito creditizio (art. 68 c.3) e il creditore che ha violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza del piano (art. 69 c.2).

Dopo l’omologa la segnalazione sparisce?

Non automaticamente. I dati devono essere esatti e aggiornati (art. 125 TUB), ma l’aggiornamento va chiesto e verificato. Nei SIC privati i dati negativi non regolarizzati restano fino a 36 mesi dalla scadenza o dall’ultimo aggiornamento, e comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza del contratto. Invia la sentenza agli intermediari, scarica nuove visure e, se serve, presenta reclamo o ricorso all’ABF.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce citate, ordinate per mossa del creditore. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte letta e il principio riformulato. Nessuna di queste pronunce riguarda direttamente il rapporto tra visure e piano del consumatore: sono paletti fissati su singoli aspetti della partita, che vanno applicati con attenzione al caso concreto.

Sulla segnalazione e sulla nozione di sofferenza

Cass. 9 febbraio 2021 n. 3130 (richiamata nella decisione ABF 1317/2023, nota dalla sintesi di Studio Cataldi). La sofferenza presuppone una difficoltà economica grave e non transitoria. Rilevanza: la banca non può classificarti a sofferenza solo perché hai saltato una rata; se lo ha fatto, la segnalazione è contestabile e, nella procedura, va letta come indizio di automatismo.

ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023 (sintesi di Studio Cataldi). Il cessionario può segnalare in continuità con il cedente, ma deve verificare se l’insolvenza perdura, senza automatismi; un piano di rientro non elimina da solo la sofferenza, ma la segnalazione deve ridursi progressivamente con i pagamenti; l’intermediario che accetta il piano deve informare il cliente sulla sorte della segnalazione. Rilevanza: è il riferimento più vicino per chiedere l’aggiornamento della posizione durante l’esecuzione di un piano.

Sul danno da segnalazione illegittima

Cass. III ord. 13 novembre 2024 n. 29252 (sintesi di una rassegna giuridica online). Il danno da segnalazione indebita in Centrale Rischi va provato da chi lo chiede, ma la prova può essere presuntiva; il breve intervallo tra segnalazione e revoca degli affidamenti è stato considerato un indizio del nesso causale. Rilevanza: se la segnalazione errata ha innescato la revoca del fido e la spirale dell’indebitamento, quelle date servono anche nella relazione dell’OCC sulle cause della crisi.

Cass. III 10 febbraio 2020 n. 3133 (richiamata da Cass. 29252/2024). Per chi non è imprenditore il danno può consistere nella maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: è il danno tipico del consumatore segnalato.

Cass. III 21 ottobre 2022 n. 31137 e Cass. III 25 settembre 2023 n. 27262 (richiamate da Cass. 29252/2024). Il danno da segnalazione a sofferenza può essere dimostrato anche con presunzioni. Rilevanza: le visure successive e i rifiuti di finanziamento documentati sono gli elementi su cui costruire la prova.

Cass. sez. 6-3, 28 marzo 2018 n. 7594 (richiamata da Cass. 29252/2024). Il danno all’immagine da segnalazione illegittima non esiste in sé, ma va allegato e provato. Rilevanza: evita aspettative sbagliate; la segnalazione errata non dà un risarcimento automatico.

Sulla cessione del credito

Cass. I ord. 20 ottobre 2025 n. 27915 (sintesi diritto.it, 3 febbraio 2026). In caso di cessione in blocco, se il debitore contesta, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta: il cessionario deve provare che il rapporto rientra senza incertezze tra quelli ceduti. Rilevanza: il servicer che presenta osservazioni nella procedura deve dimostrare di essere titolare del credito.

Cass. 13289/2024 (richiamata da Cass. 27915/2025, data non indicata dalla fonte). L’avviso di cessione per categorie basta solo se i rapporti ceduti sono individuabili con certezza. Rilevanza: conferma l’onere del cessionario.

Sui creditori garantiti e sulla moratoria

Cass. I ord. 29 aprile 2026 n. 11676 (sintesi ItaliaOggi del 18 luglio 2026). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce il credito privilegiato o ipotecario ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare; il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: quando la Centrale Rischi mostra un mutuo ipotecario, il piano deve trattarlo secondo questi confini, altrimenti la banca ha un argomento serio contro la fattibilità.

Sulla documentazione e sulla relazione dell’OCC

Cass. I ord. 28 aprile 2026 n. 11603 (sintesi diritto.it, 20 maggio 2026). In tema di liquidazione controllata, la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è un requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore pesa poi in sede di esdebitazione. Rilevanza, per analogia: anche nella ristrutturazione del consumatore l’art. 68 c.2 chiede una relazione dello stesso tipo, e la sua qualità dipende dalla documentazione, a cominciare dalle visure.

Un limite onesto

Nelle fonti lette per questo articolo non abbiamo trovato pronunce con estremi completi che applichino l’art. 69 c.2 o l’art. 68 c.3 CCII sulla base di una Centrale Rischi o di una visura CRIF, né pronunce sull’aggiornamento delle segnalazioni dopo l’omologa del piano del consumatore. Preferiamo dirlo piuttosto che citare decisioni non verificate. La partita su questi punti si gioca sui fatti documentati e sul testo delle norme.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal creditore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo la trattativa nel momento in cui la sua convenienza cambia. In concreto:

  1. Richiediamo con te Centrale Rischi e visura CRIF lo stesso giorno, sul portale della Banca d’Italia e con la richiesta gratuita a CRIF, e verifichiamo se servono anche gli altri sistemi privati e la richiesta sui dati di tribunali e conservatorie.
  2. Leggiamo le visure come le legge l’ufficio crediti: segnalazioni, sofferenze, garanzie, rapporti chiusi, richieste di finanziamento, cambi di intestazione dopo una cessione.
  3. Costruiamo l’elenco dei creditori incrociando visure, estratti, contratti e posizione fiscale, con importi, date di riferimento e cause di prelazione come richiede l’art. 67 c.2.
  4. Ricostruiamo la catena delle cessioni e chiediamo al cessionario o al servicer gli estremi della cessione quando la titolarità non è chiara.
  5. Prepariamo per l’OCC la ricostruzione del merito creditizio, rapporto per rapporto e per data di accensione, con il calcolo del reddito disponibile previsto dall’art. 68 c.3.
  6. Redigiamo la scheda delle esecuzioni in corso e l’istanza di misure protettive dell’art. 70 c.4, calibrando i tempi del deposito sulle udienze già fissate.
  7. Presidiamo i termini della procedura (30 giorni per la comunicazione, 20 per le osservazioni, 10 per la relazione dell’OCC), che corrono anche ad agosto per l’art. 9 c.1 CCII.
  8. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori su importi, meritevolezza e convenienza, sollevando, quando i fatti lo consentono, la preclusione dell’art. 69 c.2.
  9. Dopo l’omologa chiediamo l’aggiornamento delle segnalazioni, confrontiamo le nuove visure con quelle del deposito e, se serve, prepariamo reclamo, rettifica o ricorso all’ABF.
  10. Verifichiamo la convenienza di un accordo con il singolo creditore, soprattutto quando il credito è stato ceduto, e lo inseriamo nella strategia complessiva del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa pesano in particolare due competenze. La prima è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno cosa l’Organismo considera documentazione completa e attendibile, come imposta la relazione sulle cause dell’indebitamento e sul merito creditizio, quali lacune generano richieste di integrazione. La seconda è quella di avvocato cassazionista, che garantisce la continuità della strategia: se il creditore porta la contestazione oltre l’omologa, con un reclamo o una domanda di revoca, la stessa linea difensiva prosegue in tutti i gradi, fino alla Cassazione, con lo stesso difensore.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, perché si misura in flussi, percentuali e confronti con l’alternativa liquidatoria, e la lettura di una Centrale Rischi richiede la stessa competenza tecnica in diritto bancario che serve per contestare una segnalazione.

Chiusura

La visura CRIF e la Centrale Rischi non sono un adempimento burocratico: sono la mappa su cui il creditore ha già giocato le sue mosse e su cui proverà a giocare le prossime. Scaricarle presto, gratis e dai canali giusti, leggerle per data e per soggetto, incrociarle con contratti, estratti e posizione fiscale significa arrivare dall’OCC e dal giudice con la stessa informazione della banca, e spesso con una informazione migliore. Nella partita del sovraindebitamento non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa fase perché l’Avvocato unisce la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che dà la conoscenza diretta di come si costruisce e si valuta la documentazione di un piano del consumatore, al coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per leggere segnalazioni, cessioni e posizioni fiscali con gli stessi strumenti della controparte.

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