La domanda arriva quasi sempre con una lettera del curatore o, peggio, con un decreto del giudice delegato già notificato: la società di cui sei socio è stata messa in liquidazione giudiziale, e ora la procedura ti chiede di versare la parte di capitale che avevi sottoscritto ma non ancora pagato. A quel punto ci si domanda che cosa possa fare concretamente uno studio legale: contestare, trattare, prendere tempo, oppure mettere in sicurezza il proprio patrimonio personale. Non esiste una risposta valida per tutti i soci, ed è proprio questo il punto: la stessa richiesta può essere fondata per uno e del tutto infondata per un altro, a seconda di quando è entrato nella società, di come ha pagato, di che cosa prevede lo statuto e di quanto può sostenere.
Le strade percorribili sono tre, e ciascuna ha un costo e un rovescio della medaglia. C’è l’opposizione al decreto, davanti al tribunale oppure davanti agli arbitri se lo statuto contiene una clausola compromissoria. C’è l’accordo con il curatore, che scambia una parte delle contestazioni con la certezza dei tempi e dell’importo. E c’è, quando il socio non è in grado di pagare, l’uso degli strumenti di regolazione della crisi per il socio stesso, persona fisica o società.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché si colloca esattamente all’incrocio tra contenzioso e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno la logica con cui una procedura valuta il patrimonio e i crediti della società, compresi quelli verso i soci. È avvocato cassazionista, e può quindi sostenere l’eventuale opposizione fino all’ultimo grado senza cambi di difensore. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: competenze che diventano decisive quando il socio persona fisica non riesce a far fronte alla richiesta.
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Da dove nasce la richiesta: l’art. 260 del Codice della crisi e il capitale “sottoscritto ma non versato”
Prima di pesare le opzioni conviene fissare il terreno comune, perché tutte e tre partono dalla stessa norma e dallo stesso credito.
Quando una società di capitali viene costituita, o quando aumenta il capitale, i soci sottoscrivono una quota o delle azioni e si obbligano a conferire il relativo valore. La legge consente però che, per i conferimenti in denaro, una parte sia versata subito e il resto in seguito, su richiesta degli amministratori. Questa parte residua è il cosiddetto capitale sottoscritto e non versato: in bilancio compare come credito della società verso i soci. Non è una cortesia del socio né un debito “morale”: è un’obbligazione vera, nata dall’atto costitutivo o dalla delibera di aumento.
Finché la società è in bonis, a chiedere i versamenti sono gli amministratori, con gli strumenti del codice civile: per la s.p.a. la disciplina del socio moroso dell’art. 2344 c.c., per la s.r.l. quella dell’art. 2466 c.c. (diffida, possibile vendita della quota agli altri soci, in mancanza esclusione). Quando però la società entra in liquidazione giudiziale, il credito verso i soci entra nell’attivo della procedura e diventa compito del curatore riscuoterlo.
Qui interviene l’art. 260 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che riprende quasi alla lettera il vecchio art. 150 della legge fallimentare. In base al primo comma, nella liquidazione giudiziale di società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato, su proposta del curatore, può ordinare con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche se non è ancora scaduto il termine fissato per il pagamento. In base al secondo comma, contro questo decreto si può proporre opposizione secondo l’art. 645 del codice di procedura civile, cioè con le regole dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tre elementi della norma condizionano ogni scelta successiva:
- la richiesta può colpire anche chi non è più socio: i “precedenti titolari” sono chiamati in causa nei limiti fissati dal codice civile, che per la s.r.l. (art. 2472 c.c.) prevede la responsabilità solidale dell’alienante con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, e consente di rivolgersi all’alienante solo quando la richiesta al socio moroso è rimasta senza esito; per la s.p.a. una regola analoga è contenuta nell’art. 2356 c.c.;
- la scadenza fissata negli accordi sociali non protegge il socio: l’apertura della procedura rende esigibile anche ciò che, secondo la delibera, sarebbe stato richiamabile più avanti;
- il decreto del giudice delegato è un titolo che va contestato nei modi e nei tempi dell’opposizione a decreto ingiuntivo: se non lo si contesta, si consolida.
Quali somme rientrano davvero nella richiesta
Il perimetro della pretesa è il primo punto su cui le tre strade divergono, perché un errore di perimetro può rendere inutile la trattativa o, al contrario, decisiva l’opposizione. Rientrano nell’art. 260 CCII i versamenti dovuti a titolo di conferimento: la parte non liberata del capitale sottoscritto alla costituzione e quella delle sottoscrizioni di aumenti di capitale deliberati ed eseguiti. La norma riguarda le società “con soci a responsabilità limitata”: la s.r.l., la s.p.a. e, per i soci accomandanti, la società in accomandita per azioni.
Più incerta è la posizione di altre somme che il curatore talvolta include nella stessa richiesta. I versamenti promessi “in conto futuro aumento di capitale”, quando l’aumento non è mai stato deliberato, non sono di per sé conferimenti; i finanziamenti promessi e non erogati seguono le regole del contratto da cui derivano; le somme che il socio ha ricevuto in restituzione negli anni precedenti la crisi possono essere oggetto di azioni diverse, con presupposti e termini propri. Distinguere queste voci è il passaggio che più spesso cambia l’importo effettivamente dovuto, perché solo per i conferimenti in senso stretto opera lo strumento rapido del decreto del giudice delegato.
Va considerato anche il modo in cui il capitale è stato liberato. Il codice civile consente, per alcune società, di sostituire il versamento iniziale in denaro con una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria, e prevede regole particolari per le s.r.l. con capitale ridotto. Quando la liberazione è avvenuta con modalità diverse dal bonifico, la ricostruzione dei documenti diventa più delicata e il quadro probatorio può spostare il peso della scelta tra opposizione e accordo.
A questo quadro la giurisprudenza aggiunge un tassello importante. Con la sentenza n. 4956 del 25 febbraio 2020, la Corte di cassazione ha chiarito che il potere del curatore di richiamare i conferimenti non è uno strumento eccezionale che cancella le regole societarie: il curatore agisce nella stessa posizione della società, con la stessa causa della pretesa che avrebbero avuto gli amministratori. Da qui discendono due conseguenze pratiche: le eccezioni che il socio avrebbe potuto opporre alla società restano opponibili al curatore, e la clausola compromissoria dello statuto vincola anche la procedura.
Un’ultima precisazione sui tempi della procedura. I termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale: lo stabilisce l’art. 9, comma 1, CCII, e quindi corrono anche nel mese di agosto. L’opposizione al decreto ex art. 260, invece, è un giudizio di cognizione regolato dal codice di procedura civile, al quale si applica la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 per il processo civile ordinario. Sul punto si tornerà nelle simulazioni, perché il confine tra i due regimi è uno degli errori più costosi in questa materia.
Opzione 1 – Contestare il decreto: opposizione davanti al tribunale o agli arbitri
In cosa consiste
L’opposizione è il rimedio previsto espressamente dal secondo comma dell’art. 260 CCII. Si propone nelle forme dell’art. 645 c.p.c., cioè con atto di citazione davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica previsto dall’art. 641 c.p.c. Si apre così un ordinario giudizio di cognizione in cui il curatore, formalmente convenuto, resta sostanzialmente l’attore: spetta alla procedura dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito, mentre il socio deve provare i fatti che lo estinguono o lo riducono.
C’è però una variante che pesa molto. Se lo statuto della società contiene una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie tra società e soci, la Cassazione (sent. n. 4956/2020) ha ritenuto che la clausola sia opponibile al curatore e che la controversia sul richiamo dei conferimenti, essendo inerente al rapporto sociale e riguardando diritti disponibili, vada decisa dagli arbitri e non dal giudice ordinario. Nello stesso senso si era mossa, su una controversia analoga, l’ordinanza n. 24444 del 30 settembre 2019. È una differenza netta rispetto all’azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal curatore, per la quale la Cassazione (sent. n. 25476 del 10 ottobre 2019) ha escluso l’opponibilità della clausola arbitrale alla curatela.
Quando ha senso: tre scenari
- Il socio ha già pagato, in tutto o in parte, ma la contabilità della società non lo rappresenta correttamente: bonifici eseguiti a ridosso della crisi, versamenti registrati come finanziamenti, quietanze mai portate in bilancio.
- Il destinatario non dovrebbe essere lui: ha ceduto la quota da più di tre anni (calcolati dall’iscrizione del trasferimento), oppure il curatore si è rivolto direttamente all’alienante senza aver prima chiesto inutilmente il pagamento all’attuale socio, come richiede l’art. 2472, comma 2, c.c. per la s.r.l.
- È discusso il titolo stesso del credito: la somma richiesta non deriva da una sottoscrizione di capitale, ma da un impegno di diversa natura (un finanziamento promesso, un versamento “in conto futuro aumento” mai deliberato), oppure la delibera di aumento presenta vizi che incidono sull’obbligo.
Come si svolge, in sintesi
Il primo passaggio è la ricostruzione documentale: atto costitutivo e statuto, delibere di aumento, libro soci o visure storiche, estratti conto, bilanci, verbali. Su questa base si individuano le eccezioni e si verifica se esiste una clausola compromissoria. Si redige poi l’atto di opposizione (o la domanda di arbitrato), chiedendo, se il decreto è stato reso provvisoriamente esecutivo, la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Se esiste già un giudizio di accertamento negativo promosso dal socio davanti allo stesso tribunale, la Cassazione (sent. n. 9803 del 14 settembre 1999) ha escluso che tra i due procedimenti vi sia litispendenza o continenza, perché il giudice delegato è un’articolazione del tribunale: le cause vanno semplicemente riunite.
Le eccezioni che ricorrono più spesso
Il catalogo delle difese non è infinito, e conviene conoscerlo per stimare in anticipo la tenuta dell’opposizione. Si eccepisce anzitutto l’avvenuto pagamento, totale o parziale, da provare con documenti che rendano riconoscibile la finalità liberatoria. Si eccepisce poi il difetto di legittimazione passiva, quando il destinatario non era socio al momento rilevante o, se precedente titolare, è fuori dal triennio o non è stato preceduto dalla richiesta al socio moroso. Possono venire in rilievo errori di calcolo, ad esempio quando il curatore applica la percentuale di partecipazione al capitale complessivo anziché alla sola sottoscrizione dell’aumento. Vi sono infine questioni più tecniche, come la prescrizione del credito e la sua decorrenza, che richiedono un esame attento del caso e su cui gli argomenti vanno costruiti con prudenza, e le contestazioni sulla validità della delibera di aumento da cui il debito trae origine, che vanno valutate alla luce dei limiti che il codice civile pone all’impugnazione delle delibere.
Accanto alle eccezioni, l’opposizione consente di chiarire la natura delle somme contestate: se il curatore ha inserito nel decreto importi che non sono conferimenti, il giudice dell’opposizione può escluderli, riportando la pretesa nel perimetro dell’art. 260.
Vantaggi
Il vantaggio principale è evidente: l’opposizione è l’unica strada che consente di ottenere una decisione sull’esistenza del debito. Se le eccezioni sono fondate, il socio può vedere annullato o ridotto il decreto, senza pagare ciò che non deve. Va soppesato anche un vantaggio tattico: la pendenza dell’opposizione rende per il curatore meno appetibile una riscossione immediata, e spesso apre lo spazio per una trattativa su basi più equilibrate (si veda l’opzione 2). Infine, se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, durante il giudizio il curatore non può procedere a esecuzione forzata sulla base di esso.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è altrettanto chiaro. L’opposizione costa tempo: un giudizio di primo grado di cognizione ordinaria richiede anni, non mesi, e un arbitrato ha spese di funzionamento del collegio spesso più alte di quelle di un processo ordinario. Se l’opposizione è respinta, il socio paga il capitale, gli interessi e le spese di lite, e può trovarsi il decreto confermato con la provvisoria esecuzione concessa in corso di causa (art. 648 c.p.c.). C’è poi un limite strutturale: alcune difese che i soci considerano ovvie non reggono. La più frequente è la compensazione tra il debito per i versamenti e i crediti che il socio vanta verso la società per finanziamenti soci. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1865 del 27 gennaio 2025, ha affermato che tra la postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.) e la compensazione nella procedura esiste un’incompatibilità di fondo: il socio non può usare il credito postergato per compensare il proprio debito verso la società fallita. Un’opposizione costruita solo su questa leva rischia di essere un costo senza ritorno.
Le pronunce di riferimento per questa opzione
Oltre alle già citate Cass. 4956/2020, 24444/2019 e 9803/1999, aiuta a impostare le difese l’ordinanza Cass. n. 33957 del 17 novembre 2022, che ha ribadito come il versamento “in conto capitale” sia assimilato al conferimento e non generi un credito restitutorio del socio, e come la qualificazione dipenda anzitutto dalla volontà delle parti e, in mancanza di indicazioni chiare, dalla collocazione in bilancio tra le riserve o tra i debiti. È un principio a doppio taglio: può servire al socio per dimostrare che un certo versamento era capitale (e quindi ha già liberato il conferimento), ma può servire al curatore per negare che un finanziamento abbia valore liberatorio.
Il profilo ideale per questa opzione è il socio che ha documenti solidi su pagamenti già eseguiti, su una cessione della quota fuori dal triennio o su un titolo del credito diverso da quello indicato dal curatore, e che ha la capacità economica e la pazienza di sostenere un giudizio.
Opzione 2 – Trattare con il curatore: accordo transattivo, rateazione, definizione delle posizioni incrociate
In cosa consiste
Il curatore non è obbligato ad arrivare fino alla sentenza. La riscossione dei crediti è parte dei suoi compiti di liquidazione dell’attivo, e una transazione con il socio è un atto che il curatore può compiere nel rispetto delle regole sugli atti di straordinaria amministrazione, cioè con l’autorizzazione del comitato dei creditori e informando il giudice delegato secondo quanto prevede il Codice. Il contenuto dell’accordo è libero entro i limiti della convenienza per la massa: pagamento di una somma inferiore a quella richiesta a fronte della rinuncia alle contestazioni, dilazione in rate, definizione contestuale di altre posizioni (ad esempio la rinuncia del socio a insinuare al passivo crediti di dubbia ammissione, oppure la chiusura di contestazioni su rimborsi ricevuti in passato).
La trattativa può partire prima della notifica del decreto, quando il curatore invia una semplice richiesta, oppure dopo, anche in pendenza dell’opposizione. In quest’ultimo caso la transazione chiude il giudizio.
Quando ha senso: tre scenari
- Il debito esiste, ma le eccezioni hanno un margine parziale: ad esempio il socio può documentare una parte dei pagamenti, oppure solleva una questione giuridica seria ma non decisiva (sulla prescrizione, sulla qualificazione di un versamento) che rende l’esito del giudizio incerto per entrambe le parti.
- Il socio vuole chiudere in fretta perché ha bisogno di certezza: una banca che valuta un suo finanziamento, una successione, un’altra attività imprenditoriale che non tollera un contenzioso pendente con una procedura concorsuale.
- Il socio può pagare, ma non tutto subito: la dilazione concordata evita il pignoramento e la vendita forzata di beni personali.
Come si svolge, in sintesi
Si costruisce un dossier che rappresenti al curatore, in modo verificabile, i punti deboli della pretesa e i rischi di un giudizio lungo; si quantifica l’importo realisticamente recuperabile, tenendo conto dei tempi della procedura e del patrimonio del socio; si formula una proposta scritta, con le garanzie eventualmente offerte (fideiussione di un terzo, iscrizione ipotecaria, cessione di crediti). Il curatore la sottopone al comitato dei creditori e, se autorizzato, sottoscrive l’accordo. Finché l’accordo non è firmato e autorizzato, il termine per l’opposizione continua a decorrere: la trattativa non sospende nulla, e non va confusa con un’istanza di rinvio.
Vantaggi
Il vantaggio dirimente è la certezza. A fronte di una rinuncia parziale alle proprie difese, il socio conosce subito l’importo, i tempi e le modalità di pagamento, ed evita il rischio di soccombere con interessi e spese. Per la procedura il vantaggio è simmetrico: incassare in tempi utili, senza anticipare spese di giudizio, una somma su cui ripartire l’attivo. Proprio questa convenienza reciproca rende la trattativa spesso praticabile, purché il socio arrivi al tavolo con argomenti documentati e non con richieste di sconto prive di fondamento.
Si aggiunge un vantaggio meno visibile: l’accordo può risolvere in un solo atto più questioni aperte con la procedura, che altrimenti richiederebbero giudizi separati. Va però soppesato con attenzione che cosa si rinuncia.
Rischi e svantaggi
La transazione non è una scorciatoia gratuita. Il primo rischio è pagare più del dovuto per mancanza di analisi: se il socio aveva un’eccezione decisiva (ad esempio la cessione della quota oltre il triennio), accettare un accordo significa rinunciarvi. Il secondo è il rischio di autorizzazione: il comitato dei creditori può non approvare la proposta, e nel frattempo il termine per l’opposizione può essersi consumato se non lo si è presidiato in parallelo. Il terzo riguarda l’esecuzione: se il socio non rispetta le rate, l’accordo normalmente prevede la risoluzione e il ritorno alla pretesa originaria, spesso con titolo esecutivo già formato. Infine, la compensazione non può essere usata come moneta di scambio con la leggerezza che molti si aspettano: l’ordinanza Cass. 1865/2025 sui finanziamenti postergati e la sentenza Cass. n. 35305 del 18 dicembre 2023, secondo cui la compensazione nella procedura protegge il creditore in bonis e non il curatore, delimitano ciò che si può ragionevolmente chiedere in una trattativa.
Le pronunce di riferimento per questa opzione
Le stesse pronunce che orientano l’opposizione orientano la trattativa, perché il valore di una proposta transattiva dipende dalla probabilità di successo in giudizio. In particolare, la sentenza Cass. 4956/2020 è spesso decisiva nelle trattative: se lo statuto prevede l’arbitrato, il curatore sa che dovrà affrontare un giudizio arbitrale con spese da anticipare, e questo pesa sulla sua valutazione di convenienza. L’ordinanza Cass. 33957/2022, a sua volta, offre il criterio per qualificare i versamenti dubbi, e quindi per stabilire quanta parte del debito sia davvero contestabile.
Il profilo ideale per questa opzione è il socio il cui debito è in tutto o in parte fondato, che ha una o due eccezioni serie ma non risolutive, e che preferisce la certezza di un importo e di un calendario di pagamento all’alea di un giudizio lungo.
Opzione 3 – Quando il socio non può pagare: gli strumenti di regolazione della crisi per il socio stesso
In cosa consiste
Esiste una terza situazione, meno discussa ma frequente: il debito è fondato, le eccezioni sono deboli e il socio semplicemente non dispone delle somme. Accade spesso nelle piccole società in cui i soci hanno sottoscritto aumenti di capitale per sostenere l’impresa, hanno già prestato garanzie personali alle banche e, al momento della liquidazione giudiziale, si trovano esposti su più fronti: il curatore per i versamenti, le banche per le fideiussioni, talvolta il fisco.
In questi casi la strada non è la contestazione, ma la regolazione della posizione debitoria del socio nel suo complesso:
- se il socio è una persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, possono venire in rilievo gli strumenti del sovraindebitamento, che si svolgono con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC): il concordato minore o, se il patrimonio deve essere messo a disposizione dei creditori, la liquidazione controllata (art. 268 CCII), con la prospettiva dell’esdebitazione. La qualificazione del socio come consumatore va invece verificata con attenzione: la definizione dell’art. 2 CCII, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, richiama espressamente il socio di società di persone e i debiti contratti in qualità di consumatore, e il debito per il conferimento in una società di capitali difficilmente rientra in questa categoria;
- se il socio è a sua volta una società (la holding di famiglia, la società che partecipa alla controllata) in difficoltà, si possono valutare la composizione negoziata della crisi, con le relative misure protettive, gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, a seconda delle dimensioni e del grado della crisi.
Quando ha senso: tre scenari
- Il socio persona fisica ha un debito verso il curatore per versamenti non eseguiti, fideiussioni escusse dalle banche e un reddito da lavoro dipendente che non consente di pagare tutto.
- La holding socia ha sottoscritto un aumento della controllata ora in liquidazione giudiziale e, ricevuto il decreto, si trova essa stessa in uno squilibrio patrimoniale che rende probabile l’insolvenza.
- Il socio ha beni (la casa, un immobile ereditato) che il curatore potrebbe aggredire dopo aver ottenuto un titolo definitivo, e preferisce governare il percorso piuttosto che subire un’esecuzione individuale.
Come si svolge, in sintesi
Per il socio persona fisica il percorso inizia con la ricostruzione completa della situazione debitoria e patrimoniale, il deposito della domanda tramite l’OCC e la valutazione della proposta da parte del giudice. Per la società socia, la composizione negoziata parte con l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e la nomina di un esperto. In entrambi i casi i termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII), a differenza del termine dell’opposizione al decreto, che resta legato alle regole del processo civile ordinario.
Va soppesato un aspetto di coordinamento: l’avvio di uno strumento di regolazione della crisi del socio non cancella automaticamente il termine per opporsi al decreto ex art. 260. Se esistono eccezioni anche solo parzialmente fondate, l’opposizione e la procedura di regolazione possono convivere, e l’esito dell’una incide sul valore del credito nell’altra.
Vantaggi
Il vantaggio è sistemico: invece di affrontare un creditore alla volta, il socio regola tutte le sue esposizioni in un unico quadro, con regole di trattamento dei creditori stabilite dalla legge e, nel caso delle persone fisiche, con la prospettiva di liberarsi dai debiti residui. Le misure protettive, dove previste, impediscono che il curatore o le banche procedano nel frattempo con esecuzioni individuali.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è il costo personale del percorso. La liquidazione controllata comporta la messa a disposizione del patrimonio; il concordato minore richiede una proposta sostenibile e il consenso della maggioranza dei creditori; la composizione negoziata richiede trasparenza totale e non garantisce un accordo. A questo si aggiungono i compensi dell’OCC e del liquidatore, determinati secondo i parametri ministeriali, e le spese di procedura. E c’è un limite di opportunità: per un solo debito, di importo contenuto e con un patrimonio sufficiente, aprire uno strumento di regolazione della crisi può essere sproporzionato rispetto a un accordo con il curatore.
Le pronunce di riferimento per questa opzione
Le pronunce sul richiamo dei conferimenti restano rilevanti anche qui, perché incidono sull’importo da inserire nel piano: un credito del curatore contestabile per metà non va trattato come un credito certo. In particolare, l’ordinanza Cass. 1865/2025 suggerisce di non contare, nella pianificazione, sulla compensazione con i finanziamenti soci postergati, e l’ordinanza Cass. n. 1185 del 21 gennaio 2020, sul socio moroso di s.r.l. privato del voto ma non del diritto di controllo, ricorda che il socio conserva strumenti informativi utili a ricostruire la propria posizione prima di decidere.
Il profilo ideale per questa opzione è il socio, persona fisica o società, che ha più debiti oltre a quello verso il curatore, poche eccezioni spendibili e una capacità di pagamento insufficiente a far fronte a tutte le richieste nei tempi imposti dai creditori.
Le tre strade messe alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come le stesse premesse portino a esiti diversi a seconda della strada scelta. Non descrivono casi reali.
Simulazione A – Il decreto notificato a ottobre
Dati di partenza. Società a responsabilità limitata con capitale sottoscritto di 60.000 €, aumentato due anni prima della crisi a 148.000 €. Il socio ha sottoscritto il 35% dell’aumento, pari a 30.800 €, versando il 25% (7.700 €). Residuo richiesto dal curatore: 23.100 €. Il decreto del giudice delegato ex art. 260 CCII è notificato venerdì 2 ottobre 2026. Il socio dispone di estratti conto che dimostrano un ulteriore bonifico di 9.350 € con causale “versamento aumento capitale”, contabilizzato però dalla società tra i finanziamenti soci.
Opzione 1. Il termine di quaranta giorni scade mercoledì 11 novembre 2026. L’opposizione si fonda sul bonifico e sull’ordinanza Cass. 33957/2022: conta anzitutto la volontà delle parti, documentata dalla causale; la collocazione in bilancio rileva solo in mancanza di una volontà chiara. Se l’eccezione è accolta, il debito scende a 13.750 € (23.100 − 9.350). Se è respinta, il socio paga 23.100 € oltre interessi e spese di lite, e il bonifico resta un credito postergato non compensabile (Cass. 1865/2025).
Opzione 2. Il socio presenta al curatore, entro fine ottobre, il dossier sul bonifico e propone di pagare 15.800 € in otto rate mensili, con rinuncia a insinuare al passivo il presunto credito da finanziamento. Per la procedura il calcolo è semplice: 15.800 € in tempi certi contro il rischio di ottenere solo 13.750 € dopo anni di giudizio. Per prudenza, l’atto di opposizione viene comunque preparato e notificato entro l’11 novembre se l’autorizzazione del comitato dei creditori non arriva prima.
Opzione 3. Non pertinente: il socio ha reddito e patrimonio sufficienti. Aprire uno strumento di regolazione della crisi per un solo debito di questo importo sarebbe sproporzionato.
Simulazione B – Il decreto notificato a luglio e il nodo di agosto
Dati di partenza. Società per azioni con capitale di 220.000 €. Il socio, titolare di azioni per 41.600 € liberate al 25%, riceve il decreto per 31.200 € mercoledì 15 luglio 2026.
Il calcolo del termine. L’opposizione ex art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione regolato dal codice di procedura civile: per il processo civile ordinario la L. 742/1969 sospende i termini dal 1° al 31 agosto. Contando i sedici giorni di luglio (dal 16 al 31) e riprendendo il conteggio dal 1° settembre per i ventiquattro giorni restanti, la scadenza cade giovedì 24 settembre 2026. Senza sospensione, i quaranta giorni scadrebbero lunedì 24 agosto 2026. Poiché il decreto nasce all’interno di una procedura del Codice della crisi, i cui termini, in base all’art. 9, comma 1, CCII, corrono anche in agosto, lo Studio calcola entrambe le date e deposita entro la più vicina, così che nessuna contestazione sul regime applicabile possa compromettere l’opposizione.
Opzione 1. Il socio eccepisce che lo statuto contiene una clausola compromissoria. In base a Cass. 4956/2020, la controversia va promossa davanti agli arbitri: la domanda di arbitrato, da notificare nello stesso termine, sostituisce la citazione davanti al tribunale. Il rovescio della medaglia: le spese di funzionamento del collegio arbitrale vanno anticipate.
Opzione 2. La clausola arbitrale diventa leva negoziale: il curatore, per incassare 31.200 €, dovrebbe sostenere un arbitrato. Una proposta di 26.900 € in un’unica soluzione entro sessanta giorni dall’autorizzazione può risultare conveniente per entrambe le parti, ma solo se il socio non ha eccezioni di merito più forti da far valere.
Opzione 3. Anche qui non pertinente, salvo che il socio non abbia altre esposizioni rilevanti.
Simulazione C – L’ex socio e il socio senza risorse
Dati di partenza. S.r.l. in liquidazione giudiziale; debito per versamenti non eseguiti di 18.450 €. La quota era stata ceduta: trasferimento iscritto nel registro delle imprese venerdì 10 marzo 2023. Il curatore notifica il decreto venerdì 18 settembre 2026 sia all’attuale socio sia all’alienante. L’attuale socio è una persona fisica che ha anche fideiussioni bancarie escusse per 212.700 € e un reddito da lavoro dipendente di 2.140 € netti al mese.
Per l’alienante (Opzione 1). Il triennio dell’art. 2472 c.c. si è chiuso martedì 10 marzo 2026. L’opposizione, da notificare entro mercoledì 28 ottobre 2026, si fonda su due argomenti: la decorrenza del triennio e il mancato previo tentativo di riscossione presso il socio moroso, richiesto dal secondo comma dell’art. 2472. Il primo argomento richiede una verifica attenta, perché la sua portata dipende da come si legge la responsabilità per i versamenti “ancora dovuti” nel triennio: è il punto su cui l’opposizione si gioca.
Per l’attuale socio (Opzione 3, eventualmente con Opzione 1). L’esposizione complessiva (oltre 231.000 €) supera di molto la capacità di pagamento. Le eccezioni sul decreto sono deboli. L’analisi si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento con l’OCC: liquidazione controllata o concordato minore, a seconda del patrimonio e della disponibilità di risorse esterne. Il credito del curatore entra nel quadro insieme a quelli delle banche. Il termine per l’opposizione resta comunque presidiato, se vi sono contestazioni anche parziali sull’importo.
Per il curatore (Opzione 2, dal suo punto di vista). Con un alienante che solleva eccezioni serie e un socio attuale avviato verso uno strumento di regolazione della crisi, una transazione con l’alienante su una parte dell’importo può essere per la procedura la soluzione più efficiente: è il terreno in cui una trattativa ben documentata trova spazio.
Il confronto in tabella
La tabella riassume i parametri che di solito pesano di più nella scelta. I costi indicati sono solo quelli della procedura e della giustizia previsti dalla legge; non sono riportati i compensi professionali. Le tre colonne non si escludono a vicenda: l’opposizione può essere proposta per presidiare il termine mentre si tratta, e uno strumento di regolazione della crisi può affiancare la contestazione di una parte del credito. Va soppesato, in ogni riga, non solo il valore assoluto ma il rapporto con la situazione concreta del socio: una “complessità alta” è sostenibile per chi ha documenti forti e risorse, molto meno per chi ha già altre esposizioni aperte.
| Parametro | Opzione 1 – Opposizione (tribunale o arbitri) | Opzione 2 – Accordo con il curatore | Opzione 3 – Strumenti di regolazione della crisi del socio |
|---|---|---|---|
| Tempi | Termine di 40 giorni dalla notifica per proporla; giudizio di primo grado della durata di anni | Settimane o mesi, legati all’autorizzazione del comitato dei creditori | Mesi per l’apertura e l’omologazione; durata variabile secondo lo strumento |
| Complessità | Alta: prova documentale, eventuale arbitrato, possibili gradi successivi | Media: dossier, proposta, garanzie, autorizzazione | Alta: ricostruzione di tutte le posizioni debitorie, OCC o esperto, piano |
| Rischi in caso di esito negativo | Pagamento integrale con interessi e spese di lite; possibile provvisoria esecuzione in corso di causa | Mancata autorizzazione; risoluzione dell’accordo in caso di inadempimento | Inammissibilità o mancata omologazione; nella liquidazione controllata, perdita dei beni |
| Effetti sull’esecuzione | Senza provvisoria esecuzione il decreto non è eseguibile; se esecutivo, si può chiedere la sospensione (art. 649 c.p.c.) | Nessuna esecuzione finché l’accordo è rispettato | Misure protettive o divieto di azioni esecutive, dove previsti dallo strumento |
| Reversibilità | Si può transigere in ogni momento del giudizio | Una volta firmato, l’accordo chiude le contestazioni rinunciate | Si può rinunciare alla domanda, ma con effetti da valutare |
| Costi di giustizia e di procedura | Contributo unificato commisurato al valore (D.P.R. 115/2002); spese del collegio arbitrale se c’è clausola compromissoria | Nessun contributo unificato; eventuali spese di garanzie | Compensi dell’OCC o dell’esperto secondo i parametri ministeriali; spese della procedura |
| Sospensione feriale | Si applica la sospensione 1-31 agosto del processo ordinario (L. 742/1969); per prudenza si calcola anche la data senza sospensione | Non rilevante: nessun termine processuale, ma il termine di opposizione corre in parallelo | Esclusa: i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII) |
I criteri per scegliere
Non esiste un criterio unico, ma alcuni elementi spostano in modo prevedibile il peso della scelta. Il ragionamento è necessariamente condizionale.
Primo criterio: la qualità della prova dei pagamenti già eseguiti. Se la tua situazione presenta bonifici con causale chiara, verbali che attestano la liberazione, ricevute della banca o del notaio, l’opposizione ha una base concreta e anche la trattativa parte da una posizione di forza. Se invece i pagamenti sono stati eseguiti in contanti, senza causale o con causali generiche, il loro valore probatorio è più fragile e l’equilibrio si sposta verso l’accordo. L’elemento dirimente è la possibilità di dimostrare la volontà di liberare il conferimento, alla luce del criterio fissato da Cass. 33957/2022.
Secondo criterio: la posizione soggettiva rispetto alla quota. Se sei l’attuale socio, il debito ti è direttamente imputabile e la discussione riguarda l’importo e il titolo. Se sei un precedente titolare, si aprono due difese autonome: il decorso del triennio dall’iscrizione del trasferimento e la mancata previa richiesta al socio moroso. In questo secondo caso l’opposizione assume generalmente un peso maggiore, perché le eccezioni non dipendono dalla contabilità della società ma da date pubbliche e verificabili.
Terzo criterio: il contenuto dello statuto. Se lo statuto contiene una clausola compromissoria, la controversia va agli arbitri (Cass. 4956/2020). Questo incide su due fronti: le spese da anticipare per il socio che si oppone e, specularmente, quelle che il curatore dovrebbe sostenere per far valere il credito. Una clausola arbitrale tende a rendere la trattativa più praticabile, a fronte di un’opposizione più onerosa da avviare.
Quarto criterio: la capacità economica complessiva del socio. Se la richiesta del curatore è l’unico debito rilevante e il patrimonio è sufficiente, la scelta è tra opposizione e accordo. Se invece la richiesta si somma a fideiussioni escusse, debiti fiscali o altre esposizioni, il problema non è più il singolo decreto ma la sostenibilità dell’intera posizione, e gli strumenti di regolazione della crisi entrano nella valutazione.
Quinto criterio: il fattore tempo e il momento della notifica. Se il decreto è stato notificato in prossimità di agosto, il calcolo della scadenza va gestito con particolare cautela, tenendo distinti il regime del processo ordinario (sospensione 1-31 agosto) e quello delle procedure del Codice della crisi (nessuna sospensione, art. 9, comma 1, CCII). E se il socio ha bisogno di una definizione rapida per ragioni personali o d’impresa, il valore della certezza va soppesato contro il possibile risparmio di un giudizio vinto.
Questi criteri non vanno applicati in modo meccanico: spesso due di essi spingono in direzioni opposte, e la scelta nasce dal loro equilibrio. Un socio con prove solide ma risorse limitate, per esempio, può trovare nell’accordo un esito migliore di un’opposizione vinta dopo anni; un ex socio con il triennio chiaramente decorso, invece, ha poche ragioni per pagare alcunché in via transattiva.
“Nel richiamo dei versamenti la prima domanda non è quanto si deve, ma a che titolo e da chi è dovuto: è da questa risposta che dipende quale strada regge davanti al giudice.” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Le domande di chi è indeciso
Posso trattare con il curatore e, se la trattativa fallisce, oppormi?
Sì, purché il termine di opposizione non sia scaduto nel frattempo. La trattativa non sospende il termine di quaranta giorni: per questo, quando la decisione del comitato dei creditori non arriva in tempo, l’opposizione va comunque proposta. Il giudizio pendente non impedisce di concludere l’accordo in seguito.
Se mi oppongo e perdo, che cosa rischio in più rispetto a pagare subito?
Gli interessi maturati nel corso del giudizio e le spese di lite liquidate dal giudice in favore della procedura, oltre ai costi della propria difesa. È il rovescio della medaglia dell’opposizione: ha senso quando le eccezioni hanno una base documentale seria, non come strumento per guadagnare tempo.
Posso compensare il debito con quanto la società mi deve per i finanziamenti che le ho fatto?
In linea di principio no, se si tratta di finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.: l’ordinanza Cass. 1865/2025 ha escluso questa compensazione. Diverso è il caso in cui il versamento eseguito fosse in realtà destinato a liberare il conferimento: lì non si tratta di compensare, ma di dimostrare di aver già pagato.
Ho ceduto la quota anni fa: il curatore può davvero chiedermi di pagare?
La richiesta ai precedenti titolari è prevista dall’art. 260 CCII, ma nei limiti del codice civile: per la s.r.l. l’art. 2472 c.c. fissa la responsabilità solidale dell’alienante in tre anni dall’iscrizione del trasferimento e richiede che prima sia stata chiesta inutilmente la somma al socio moroso. Se il triennio è decorso o la richiesta preventiva manca, l’opposizione ha argomenti concreti da far valere.
E se scelgo la strada sbagliata?
Molte scelte sono reversibili: dall’opposizione si può passare all’accordo in qualsiasi momento, e uno strumento di regolazione della crisi può essere valutato anche in pendenza del giudizio. L’unica scelta davvero irreversibile è lasciar scadere il termine senza opporsi quando c’erano eccezioni fondate: il decreto non opposto diventa definitivo e quelle eccezioni non potranno più essere fatte valere contro di esso.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina di più. Per ognuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa materia. Alcune sono state rese sotto la legge fallimentare (art. 150 l.fall.), ma l’art. 260 CCII ne riproduce il contenuto, per cui i principi restano utili.
Per chi valuta l’opposizione
Cass. civ., Sez. VI, sentenza n. 4956 del 25 febbraio 2020. Il potere del curatore di richiamare i conferimenti ancora dovuti tramite decreto del giudice delegato non esclude gli strumenti societari ordinari né il procedimento monitorio comune: integra la disciplina generale senza derogarvi. Il curatore agisce nella stessa posizione della società e con la stessa causa della pretesa. Ne deriva che la clausola compromissoria dello statuto gli è opponibile e che, se lo statuto devolve ad arbitri le controversie sociali, l’opposizione va proposta davanti agli arbitri. È la pronuncia che decide il “dove” dell’opposizione e che conferma che le eccezioni opponibili alla società restano opponibili alla curatela.
Cass. civ., ordinanza n. 24444 del 30 settembre 2019. In una controversia analoga sul richiamo dei conferimenti, la Corte ha qualificato la lite come inerente al rapporto sociale e relativa a diritti disponibili, e quindi compromettibile in arbitri. Rilevanza: conferma l’orientamento poi ripreso nel 2020 e rende la verifica dello statuto un passaggio obbligato prima di redigere qualsiasi atto.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 25476 del 10 ottobre 2019. Nell’azione unitaria di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori, la clausola arbitrale dello statuto non è opponibile alla curatela. Rilevanza: segna il confine con la materia dei conferimenti. Il socio che è anche stato amministratore può trovarsi davanti a due giudici diversi per due pretese della stessa procedura: davanti agli arbitri per i versamenti, davanti al tribunale per la responsabilità.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9803 del 14 settembre 1999. Tra il decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato per i versamenti dei soci e un giudizio di accertamento negativo sullo stesso credito già pendente davanti al tribunale cui il giudice delegato appartiene non vi è litispendenza né continenza, perché i due procedimenti pendono davanti allo stesso ufficio: dopo l’opposizione, i giudizi vanno riuniti. Rilevanza: il socio che ha già avviato un’azione per far accertare di non dovere nulla non perde quella iniziativa, ma deve comunque opporsi al decreto.
Per chi valuta la qualificazione dei versamenti e la trattativa
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 33957 del 17 novembre 2022. Il versamento “in conto capitale” è assimilato ai conferimenti: entra nel patrimonio sociale come capitale di rischio e non fa sorgere un credito restitutorio del socio, che potrà al più partecipare al residuo in sede di liquidazione. La qualificazione dipende anzitutto dalla volontà delle parti; in mancanza, contano le voci di bilancio (riserve per i versamenti in conto capitale, debiti per i finanziamenti). Rilevanza: è il criterio con cui si stabilisce se un pagamento passato ha liberato, in tutto o in parte, il conferimento richiesto dal curatore, e quindi il punto di partenza di ogni trattativa realistica.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1865 del 27 gennaio 2025. Tra la postergazione dei crediti dei soci per il rimborso dei finanziamenti (art. 2467 c.c.) e la compensazione nella procedura concorsuale vi è un’incompatibilità strutturale: il socio non può compensare il proprio debito verso la società fallita con il credito postergato, perché la tutela dei creditori sociali non può essere aggirata. Rilevanza: delimita in modo netto una delle difese più invocate dai soci e ne riduce il valore negoziale.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 35305 del 18 dicembre 2023. La compensazione nella procedura concorsuale è pensata a tutela del creditore in bonis, non del curatore, che può riscuotere integralmente i crediti della massa. Rilevanza: chiarisce perché il curatore non è tenuto a “scontare” il proprio credito con le pretese del socio e rafforza la sua posizione al tavolo della trattativa.
Per chi valuta la propria posizione complessiva prima di scegliere
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1185 del 21 gennaio 2020. Il socio moroso di s.r.l. non può esercitare il diritto di voto nelle decisioni dei soci, ma conserva il diritto di controllo sugli affari sociali. Rilevanza: anche il socio in mora mantiene gli strumenti informativi che gli consentono di accedere ai documenti sociali e ricostruire la storia dei versamenti, utile sia per costruire l’opposizione sia per impostare un piano di regolazione della crisi personale.
Un’avvertenza di metodo. Queste pronunce orientano, ma non sostituiscono l’analisi della singola posizione: due soci della stessa società possono trovarsi in situazioni del tutto diverse, e il medesimo principio può giovare all’uno e danneggiare l’altro. Il valore di una pronuncia si misura sempre sui documenti concreti del caso. Va soppesato, inoltre, che su alcuni profili, come la decorrenza della prescrizione del credito per i conferimenti e la portata del triennio dell’art. 2472 c.c. quando la procedura si apre dopo la sua scadenza, la giurisprudenza di legittimità più recente non offre una risposta univoca: in questi casi la scelta tra opposizione e accordo dipende anche dalla tolleranza al rischio interpretativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il socio a cui il curatore chiede i versamenti
Davanti a un decreto ex art. 260 CCII o a una richiesta del curatore, lo Studio lavora su strumenti precisi:
- Calcoliamo subito la scadenza dell’opposizione, distinguendo il regime del processo ordinario (sospensione 1-31 agosto, L. 742/1969) da quello dei procedimenti del Codice della crisi (termini che corrono anche in agosto, art. 9, comma 1, CCII), e fissiamo la data più prudente.
- Ricostruiamo la storia della partecipazione: atto costitutivo, delibere di aumento, visure storiche, iscrizioni dei trasferimenti, per stabilire chi è il destinatario corretto della richiesta e se il triennio dell’art. 2472 c.c. (o dell’art. 2356 c.c. per le azioni) è decorso.
- Verifichiamo ogni pagamento già eseguito, confrontando estratti conto, causali, bilanci e verbali, e qualifichiamo i versamenti secondo il criterio della volontà delle parti e delle voci di bilancio indicato dalla Cassazione.
- Esaminiamo lo statuto alla ricerca di una clausola compromissoria, per stabilire se l’opposizione va proposta al tribunale o agli arbitri.
- Redigiamo e notifichiamo l’atto di opposizione o la domanda di arbitrato, chiedendo, se il decreto è esecutivo, la sospensione dell’esecuzione provvisoria.
- Costruiamo il dossier per la trattativa con il curatore, con una proposta scritta, l’eventuale piano di rate e le garanzie, tenendo conto delle autorizzazioni che la procedura deve ottenere.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto la forza delle eccezioni, i tempi e i rischi di ciascuna strada.
- Analizziamo l’intera esposizione del socio (fideiussioni, debiti bancari e fiscali) con i commercialisti dello staff, per capire se il problema è un solo decreto o la sostenibilità complessiva.
- Impostiamo, quando serve, lo strumento di regolazione della crisi del socio: sovraindebitamento con l’OCC per la persona fisica, composizione negoziata o altri strumenti per la società socia.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dall’opposizione fino all’eventuale ricorso in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la scelta fatta nelle prime settimane si difende per anni. La continuità di strategia fino in Cassazione significa che chi imposta l’opposizione o la trattativa è lo stesso professionista che, se necessario, sostiene il ricorso davanti alla Suprema Corte: le eccezioni sollevate oggi sono costruite pensando già a come andranno difese nei gradi successivi, senza che la linea cambi mani. A questo si unisce la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che permette di leggere la richiesta del curatore con gli occhi della procedura e di capire fin dove una trattativa è realisticamente praticabile.
Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dei versamenti, la lettura dei bilanci e l’analisi del patrimonio del socio avvengono in parallelo con l’impostazione giuridica, così che la scelta tra opposizione, accordo e strumenti della crisi poggi su numeri verificati e non su stime.
In chiusura: scegliere bene prima che il termine scelga per te
La richiesta del curatore di eseguire i versamenti non effettuati è fondata su una norma precisa, l’art. 260 del Codice della crisi, ma non è automaticamente fondata nei confronti di ciascun socio. Le tre strade, opporsi, trattare o regolare la propria crisi, hanno ciascuna un profilo ideale, e nessuna è una trappola in sé: lo diventa quando viene scelta senza aver letto i documenti, lo statuto e la propria situazione patrimoniale. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un’eccezione non sollevata entro il termine non torna più, e un accordo firmato senza analisi può far pagare ciò che non era dovuto.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio tra contenzioso e crisi d’impresa: la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la tenuta della strategia in tutti i gradi, quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di dialogare con la procedura conoscendone la logica, e le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC permettono di affrontare anche lo scenario in cui il socio non è in grado di pagare.
📩 Prima che i quaranta giorni si consumino, scrivici: valutiamo insieme quale delle tre strade è percorribile nel tuo caso. I recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.
