La composizione negoziata conviene a chi ha già aderito alla rottamazione delle cartelle, oppure rischia di complicare un percorso che sta già funzionando? È la domanda che si pone l’imprenditore che, dopo aver presentato la domanda di definizione agevolata e pagato con fatica le prime rate, si accorge che il problema non è (o non è più) soltanto il Fisco: la banca ha ridotto gli affidamenti, un fornitore ha notificato un decreto ingiuntivo, gli avvisi bonari dell’IVA 2024 non sono ancora a ruolo e quindi restano fuori da qualsiasi rottamazione. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa scelta può mettere in sicurezza un’impresa e far perdere a un’altra i benefici già conquistati con la definizione agevolata.
Il dubbio è legittimo perché le due strade nascono da logiche diverse. La rottamazione è un accordo “a prezzo fisso” con l’agente della riscossione, rigido nelle scadenze e senza spazio per trattare. La composizione negoziata è un tavolo aperto con tutti i creditori, guidato da un esperto, in cui si tratta proprio ciò che la rottamazione non tocca. Il punto delicato è l’incastro: che fine fanno le rate già calendarizzate quando l’impresa entra nelle trattative, e conviene tenerle ferme o rimetterle in discussione?
Lo Studio Monardo segue questo incrocio perché unisce le due competenze che servono per pesarlo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il funzionamento delle trattative, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge i carichi a ruolo, i piani di definizione agevolata e i rapporti con le banche con gli stessi strumenti dell’Amministrazione.
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Il punto da cui si parte: cosa la rottamazione ha già fissato e cosa lascia scoperto
Per pesare le alternative bisogna partire da una fotografia precisa di ciò che la definizione agevolata ha già “bloccato” e di ciò che invece resta in movimento. A ottobre 2026 chi ha aderito alla rottamazione si trova, di regola, in una di queste due posizioni.
La rottamazione-quater in regola. Chi ha aderito alla definizione della L. 197/2022 (art. 1, commi 231 e seguenti) e ha pagato tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 sta proseguendo il piano originario, che arriva fino alla diciottesima rata del 30 novembre 2027. Per questi carichi la rottamazione-quinquies non è un’alternativa: secondo la sintesi della L. 199/2025 pubblicata da FiscoeTasse (circolare 11/2026), il comma 100 esclude dalla nuova definizione i carichi della quater per i quali tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 risultavano versate. Le rate ancora da pagare nel calendario originario sono quelle del 30 novembre 2026, del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027, con i cinque giorni di tolleranza che la quater ha mantenuto. Esiste poi il gruppo dei “riammessi” (art. 3-bis D.L. 202/2024), il cui piano termina anch’esso il 30 novembre 2027.
La rottamazione-quinquies appena avviata. Chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2026 ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute e, se ha scelto la rateazione, ha pagato la prima rata entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 settembre 2026; la terza scade il 30 novembre 2026 e poi il piano prosegue con rate bimestrali fino al 2035, per un massimo di 54 rate di almeno 100 euro ciascuna, con interessi di dilazione al 3% annuo dal 1° agosto 2026. La quinquies riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a omessi versamenti di imposte dichiarate, esiti dei controlli automatizzati e formali e contributi INPS non derivanti da accertamento; restano fuori, tra l’altro, gli avvisi di accertamento e le risorse proprie dell’Unione europea. Si pagano capitale e spese di notifica ed esecutive, senza sanzioni, interessi e aggio.
In entrambi i casi la definizione agevolata ha già prodotto alcuni effetti che contano per il confronto:
- sui carichi definiti l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi e ipoteche né avviare nuove procedure esecutive, e le procedure già avviate si estinguono con il pagamento della prima o unica rata, salvo il caso del primo incanto con esito positivo;
- l’impresa non è considerata inadempiente ai fini delle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione e dei rimborsi, e per i debiti contributivi il DURC si rilascia secondo le regole previste per chi ha aderito;
- i giudizi tributari pendenti sui carichi definiti si estinguono con il perfezionamento della definizione.
Il rovescio della medaglia è la rigidità. Per la quinquies, secondo la stessa circolare, la definizione non produce effetti se non si paga l’unica rata, oppure due rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata del piano, e non c’è alcuna tolleranza di cinque giorni. Per la quater basta invece il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata oltre la tolleranza. In caso di decadenza le somme versate restano acquisite a titolo di acconto, ricominciano a correre prescrizione e decadenza e il debito torna nella sua misura piena, con sanzioni e interessi.
Ciò che la rottamazione lascia scoperto è altrettanto importante: i debiti bancari, i fornitori, i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023, le somme richieste con avvisi bonari non ancora iscritte a ruolo, gli accertamenti, i contributi richiesti dopo un accertamento. L’elemento dirimente del confronto non è quanto vale la rottamazione in sé, ma quanto pesa, nel bilancio dell’impresa, il debito che la rottamazione non tocca.
Quanto alla composizione negoziata, basta un solo paragrafo di inquadramento. È un percorso stragiudiziale e riservato regolato dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificati dal D.Lgs. 136/2024: l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, con un risanamento ragionevolmente perseguibile, chiede tramite la piattaforma telematica nazionale la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con creditori e altre parti interessate. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili fino a ulteriori 180 (art. 17 c.7). L’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 18) che il tribunale conferma o modifica (art. 19); per le imprese che rispettano i requisiti dell’impresa minore (art. 2 c.1 lett. d: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 €, ricavi lordi annui fino a 200.000 € nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti fino a 500.000 €) vale l’art. 25-quater, che richiama le regole generali “in quanto compatibili”. Nei procedimenti disciplinati dal Codice la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini della composizione negoziata e del procedimento sulle misure protettive corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Su questa base le strade realmente percorribili per chi ha già una rottamazione in corso sono tre: restare nella rottamazione e gestire gli altri debiti senza procedura; entrare nella composizione negoziata continuando a pagare le rate come una spesa fissa del piano; entrare nella composizione negoziata rimettendo in discussione anche il debito rottamato, attraverso la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis. Nessuna delle tre è una trappola, e ciascuna ha un profilo di impresa per cui è la più ragionevole.
Prima strada: restare nella sola rottamazione e trattare il resto fuori da ogni procedura
In cosa consiste
È la strada dell’inerzia ragionata. L’impresa continua il piano di definizione agevolata alle scadenze previste e affronta gli altri creditori con gli strumenti ordinari: richiesta di rinegoziazione alla banca, piani di rientro con i fornitori, rateizzazione ordinaria degli avvisi bonari e dei carichi più recenti presso l’agente della riscossione o l’Agenzia delle Entrate, eventuale opposizione ai decreti ingiuntivi notificati. Nessun esperto, nessuna pubblicità nel registro delle imprese, nessun tribunale, salvo i giudizi che i creditori decidono di avviare.
Quando ha senso
Tre situazioni tipiche, a titolo di esempio:
- Il debito fiscale rottamato era il problema principale e gli altri debiti sono correnti o comunque rinegoziabili con un solo interlocutore (per esempio una banca disposta a una moratoria di dodici mesi sul capitale).
- I flussi di cassa coprono con margine le rate della rottamazione e le obbligazioni correnti, e la tensione nasce da un episodio isolato (un cliente insolvente, un ritardo di incasso) destinato a riassorbirsi.
- L’impresa ha pochi creditori, tutti noti e collaborativi, e la pubblicità della composizione negoziata, con il possibile irrigidimento delle banche, farebbe più danni del problema che dovrebbe risolvere.
Come si esegue in sintesi
Si mette a calendario ogni scadenza della rottamazione (con la tolleranza di cinque giorni solo per la quater), si costruisce un prospetto di tesoreria a sei-dodici mesi, si avviano le trattative bilaterali con i creditori e si chiede la rateizzazione ordinaria per i debiti fiscali estranei alla definizione. Se arriva un decreto ingiuntivo, si valuta l’opposizione nei 40 giorni dalla notifica: si tratta di un giudizio ordinario di cognizione, a cui la sospensione feriale dell’1-31 agosto si applica (L. 742/1969), a differenza del processo esecutivo e delle opposizioni esecutive, per i quali la sospensione feriale non opera.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la conservazione intatta della rottamazione: non c’è nessuna interferenza con il piano, nessun rischio di interpretazioni sulla compatibilità tra rate e trattative. Il secondo è il costo: non ci sono il compenso dell’esperto (art. 25-ter CCII), i diritti di segreteria della camera di commercio né i costi delle relazioni di professionisti indipendenti. Il terzo è la riservatezza nei confronti del mercato: la composizione negoziata, quando si chiedono misure protettive, comporta la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, va soppesata la vulnerabilità. Senza misure protettive, ogni creditore estraneo alla rottamazione resta libero di agire: un pignoramento presso terzi sui conti correnti può sottrarre in pochi giorni proprio la liquidità destinata alla prossima rata, e per la quater basta una rata saltata oltre la tolleranza per perdere tutto. Le trattative bilaterali, inoltre, non danno alcuna protezione verso chi non partecipa: il creditore più aggressivo ottiene il pagamento per primo, a danno degli altri e del piano complessivo. Infine, questa strada non offre alcuno strumento per i debiti fiscali recenti diverso dalla rateizzazione ordinaria.
Il profilo ideale di questa strada è l’impresa con debito residuo non rottamato contenuto, pochi creditori collaborativi e flussi che coprono le rate con un margine di sicurezza almeno per i prossimi dodici mesi.
Pronunce a supporto
Per questa strada contano soprattutto le regole sulla definizione agevolata. La Cassazione, con l’ord. n. 29574 del 10 novembre 2025 (nota dalla sintesi di edotto), ha ritenuto che per l’estinzione del giudizio tributario non serva il pagamento integrale del debito rateizzato, ma bastino la domanda di adesione, la comunicazione di accoglimento e la prova del pagamento della prima o unica rata, richiamando l’art. 12-bis del D.L. 84/2025 come norma di interpretazione. Nella stessa linea, Cass. n. 24428 dell’11 settembre 2024 (citata nella medesima fonte) collega l’estinzione al perfezionamento della procedura amministrativa di adesione. Per chi resta nella sola rottamazione il messaggio è chiaro: il contenzioso sui carichi definiti si chiude, e la partita si gioca tutta sulla puntualità delle rate.
Seconda strada: composizione negoziata “accanto” alla rottamazione, pagando le rate
In cosa consiste
L’impresa chiede la nomina dell’esperto e porta al tavolo delle trattative tutti i debiti che la rottamazione non copre (banche, fornitori, fiscali recenti, contributivi non definiti), mentre continua a pagare le rate della definizione agevolata come una voce fissa del piano finanziario. La base normativa è il combinato degli artt. 17, 18, 19, 21 e 23 CCII: le misure protettive, se chieste e confermate, impediscono ai creditori interessati di acquisire prelazioni non concordate e di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sospendono le prescrizioni e impediscono le decadenze (art. 18 c.3). Lo stesso comma aggiunge una frase decisiva per chi ha una rottamazione in corso: «Non sono inibiti i pagamenti». L’impresa può quindi continuare a versare le rate della definizione anche durante le trattative.
Durante la composizione l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21). Il pagamento delle rate di una rottamazione già in corso è, di norma, coerente con il risanamento, perché evita la decadenza e il ritorno del debito pieno; resta comunque prudente inserirlo in modo esplicito nel piano finanziario e nell’informativa all’esperto.
Accanto alle trattative con i creditori privati, l’impresa può usare le misure premiali dell’art. 25-bis CCII per i debiti fiscali non definiti: tra queste, la riduzione di sanzioni e interessi e, al comma 4, la possibilità di ottenere una rateizzazione fino a 72 rate mensili (120 in caso di comprovata e grave difficoltà) delle somme dovute e non ancora iscritte a ruolo. Proprio perché riguarda solo le somme non ancora a ruolo, questa rateizzazione non tocca le cartelle già rottamate: le due discipline convivono senza sovrapporsi.
Quando ha senso
- L’impresa ha un debito non rottamato rilevante e frammentato, con molti creditori privati, e almeno uno di essi ha già avviato o minaccia un’azione esecutiva capace di prosciugare la liquidità destinata alle rate.
- Ci sono debiti fiscali recenti non ancora a ruolo (avvisi bonari del 2024-2025, per esempio) che l’impresa non riesce a pagare con la rateizzazione ordinaria e per i quali la rateizzazione lunga dell’art. 25-bis c.4 cambierebbe il piano.
- La banca sta riducendo o sospendendo le linee di credito. Dopo la conferma delle misure, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso, salvo dimostrare che deriva dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18 c.5-bis); prima della conferma possono sospendere l’adempimento, ma non revocare unilateralmente gli affidamenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18 c.5).
Come si esegue in sintesi
Si deposita l’istanza tramite la piattaforma telematica (per le imprese minori, al segretario generale della camera di commercio: art. 25-quater c.2), con la documentazione richiesta dall’art. 17, che comprende tra l’altro i bilanci, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori e le certificazioni sui debiti fiscali, contributivi e verso l’agente della riscossione. Se si chiedono le misure protettive, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto si deposita il ricorso al tribunale per la conferma (art. 19 c.1), con il piano finanziario per i successivi sei mesi; entro 20 giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo. Il tribunale fissa l’udienza entro 10 giorni dal deposito e stabilisce la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni (art. 19 c.4 e c.5). Nel piano finanziario le rate della rottamazione compaiono come uscite certe, accanto alle obbligazioni correnti.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la protezione della liquidità: con le misure confermate, il fornitore con decreto ingiuntivo non può pignorare il conto da cui partono le rate. Il secondo è l’integrità della rottamazione: pagando regolarmente, l’impresa conserva lo sconto su sanzioni, interessi e aggio, già “acquistato” con le rate pagate. Il terzo è la possibilità di trattare in modo coordinato con banche e fornitori, con un esperto che riferisce sulla correttezza delle trattative, e di arrivare a uno degli esiti previsti dall’art. 23 (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, accordo di ristrutturazione) o, per l’impresa minore, a quelli dell’art. 25-quater c.3 e c.4. Il quarto, non trascurabile, è il rapporto con le banche: l’accesso alle trattative non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16 c.5).
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. Da un lato, le misure protettive non sospendono l’obbligo di pagare le rate e, sul versante fiscale, aggiungono poco: per i carichi rottamati l’agente della riscossione non può già agire. Le misure non impediscono neppure l’attività di accertamento e iscrizione a ruolo sugli altri debiti, che resta possibile come attività propedeutica. Dall’altro lato, la composizione negoziata ha costi propri (compenso dell’esperto, consulenti, eventuali attestazioni) e richiede una disciplina di gestione rigorosa: la giurisprudenza di merito ha affermato che la buona fede impone il puntuale adempimento delle obbligazioni correnti durante le trattative. Se l’impresa non riesce a pagare insieme le rate della rottamazione e le spese correnti, la composizione negoziata non risolve il problema, lo rende solo visibile.
C’è poi un rischio di tempistica: le misure protettive operano dalla pubblicazione dell’istanza, ma decadono se il ricorso per la conferma non è depositato nel termine o se il giudice non fissa l’udienza entro dieci giorni, e la Cassazione ha precisato che il debitore non ha un diritto pieno a ottenere rinvii per coltivare strade alternative.
Il profilo ideale di questa strada è l’impresa con flussi sufficienti a pagare le rate della rottamazione e la gestione corrente, ma esposta a creditori privati aggressivi e a debiti fiscali recenti che la rottamazione non copre.
Pronunce a supporto
Il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia riporta Trib. Milano 19 giugno 2025, secondo cui il dovere di correttezza e buona fede impone il puntuale adempimento delle obbligazioni correnti durante le trattative, con la conseguenza che non è accoglibile la richiesta di essere autorizzati a non pagarle. EC News (30 luglio 2026) richiama Trib. Trento 23 settembre 2022 e Trib. Gela 4 aprile 2024: le misure protettive non impediscono l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari né la notifica delle cartelle. Sul versante dei rapporti con la pubblica amministrazione, Trib. La Spezia 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA) ha ritenuto che, in presenza di misure che vietano le azioni esecutive, non operi il blocco dei pagamenti dell’art. 48-bis, sicché gli enti pubblici debbono continuare a pagare l’impresa. Sui tempi del procedimento, Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (entrambe note da massima Brocardi) escludono un diritto pieno del debitore al rinvio per coltivare il reclamo o soluzioni alternative.
Terza strada: composizione negoziata che rimette in gioco anche il debito rottamato
In cosa consiste
È la strada più ambiziosa e più rischiosa. L’impresa entra nella composizione negoziata e, durante le trattative, propone all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23 c.2-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024: pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Dopo il D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, secondo la sintesi di FiscoeTasse: il testo in Gazzetta va controllato) la transazione può coinvolgere anche i tributi degli enti territoriali. All’accordo vanno allegate la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e quella del revisore legale (o di un revisore designato) sulla completezza e veridicità dei dati; secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, come sintetizzata da EC News, le due relazioni non possono provenire dallo stesso professionista. L’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio con il parere conforme della Direzione regionale, anche per le imprese sotto soglia, produce effetti dal deposito presso il tribunale e il giudice ne verifica la regolarità con decreto; non è prevista omologazione né cram down.
Per chi ha una rottamazione in corso, il passaggio delicato è il trattamento del debito già definito. Nessuna norma letta e nessuna pronuncia reperita chiarisce come un carico oggetto di una definizione agevolata in corso possa essere inserito nella transazione fiscale della composizione negoziata. In pratica le ipotesi sono due: o il debito rottamato resta escluso dalla transazione e prosegue con le sue rate (si torna alla seconda strada), oppure l’impresa smette di pagare le rate, decade e porta al tavolo il debito nella misura piena, sperando di ottenere con la transazione un risultato migliore di quello della definizione. Nel secondo caso l’impresa rinuncia a un beneficio certo in cambio di uno incerto.
La circolare 5/E/2026, nella sintesi di EC News, fornisce un’indicazione importante: le rateazioni in corso proseguono fino all’efficacia dell’accordo, che di regola fa cessare la precedente dilazione; se l’accordo non si conclude o non diventa efficace, le rateazioni originarie restano in vigore, salvo decadenza. Riferire questa indicazione alla rottamazione è una lettura, non una regola scritta: la definizione agevolata ha una propria disciplina di decadenza, fissata dalla legge, che una prassi amministrativa non può modificare.
Quando ha senso
- La rottamazione è appena iniziata e il debito residuo definito è molto alto (tipico della quinquies con 54 rate), mentre l’alternativa liquidatoria mostra che, in caso di liquidazione, l’Erario recupererebbe meno di quanto l’impresa offre con la transazione.
- I flussi dell’impresa non reggono le rate della definizione per tutta la durata del piano, e la decadenza è comunque probabile: in quel caso tanto vale governarla dentro una trattativa, anziché subirla.
- Esistono altri debiti fiscali non definibili e consistenti (accertamenti, carichi affidati dopo il 2023, IVA recente), per cui una transazione complessiva con l’Erario ha un senso economico che la sola rottamazione non può dare.
Come si esegue in sintesi
Si costruisce il piano di risanamento con il debito fiscale complessivo, si incaricano il professionista indipendente e il revisore, si deposita la proposta di transazione all’ufficio competente con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell’incarico dell’esperto (la circolare, secondo EC News, avverte che una domanda a ridosso della scadenza può essere considerata contraria a correttezza e buona fede), si attende la valutazione dell’Agenzia, si sottoscrive l’accordo e lo si deposita al tribunale. Fino alla sottoscrizione e all’efficacia dell’accordo, la prudenza impone di continuare a pagare le rate della rottamazione: smettere prima significa perdere il beneficio senza avere ancora l’alternativa.
Vantaggi
Il vantaggio potenziale è economico: la transazione può prevedere anche lo stralcio di una parte del capitale, compresa l’IVA, purché la soddisfazione dell’Erario sia la migliore possibile rispetto all’alternativa liquidatoria (principio richiamato dalla circolare, in linea con Corte di giustizia UE 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti). La rottamazione, invece, non tocca mai il capitale. Inoltre, la transazione può durare più a lungo e adattarsi ai flussi del piano.
Rischi e svantaggi
I rischi sono seri e vanno detti con franchezza. La transazione è un accordo: l’Agenzia può rifiutarla motivatamente (non convenienza, inattendibilità dei dati, assenza di prospettive di risanamento, condotte fraudolente), e nella composizione negoziata non c’è un giudice che possa imporla. L’accordo copre solo i debiti sorti fino alla presentazione dell’istanza. Si risolve di diritto se si apre una liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertata l’insolvenza o se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze. E soprattutto, se l’impresa è già decaduta dalla rottamazione e la trattativa fallisce, torna il debito pieno, con sanzioni e interessi, e la quinquies non può essere ripresentata: le domande si sono chiuse il 30 aprile 2026.
Il profilo ideale di questa strada è l’impresa con un debito fiscale definito elevato, flussi che non reggono il piano di rottamazione nel lungo periodo e un’alternativa liquidatoria documentabile che rende conveniente per l’Erario una proposta diversa.
Pronunce a supporto
Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (nota dalla sintesi di iusletter) ha chiarito che sull’accordo dell’art. 23 c.2-bis il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Il massimario CCIAA Prato-Pistoia riporta Trib. Catania 14 giugno 2022: la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare per un periodo determinato; EC News ricorda Trib. Catania 25 luglio 2022, che ha disposto come misura cautelare la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi verso Agenzia, agente della riscossione e INPS, comprese le rateazioni in corso. Nessuna di queste pronunce riguarda espressamente le rate di una definizione agevolata: chiedere al tribunale di sospenderle non garantisce che la decadenza prevista dalla legge sulla rottamazione non scatti.
Una variante per l’impresa minore
Per l’impresa sotto soglia l’art. 25-quater c.5 richiama, “in quanto compatibili”, anche l’art. 23 c.2-bis e l’art. 25-bis, quindi transazione fiscale e misure premiali sono in astratto disponibili. In più, se le trattative non vanno a buon fine, l’imprenditore minore può proporre il concordato minore (art. 25-quater c.4 lett. a e art. 74 CCII), chiedere la liquidazione controllata o il concordato semplificato. Nel concordato minore, secondo Cass. n. 14555/2026 (nota dalla sintesi di Fiscal Focus), la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. La sintesi della L. 199/2025 pubblicata da FiscoeTasse indica inoltre che il comma 96 regola i carichi coinvolti in procedure di sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore: il contenuto preciso di quella norma va verificato sul testo ufficiale prima di costruirvi sopra una strategia.
Tre conti fatti con gli stessi numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. I numeri sono semplificati (le rate sono indicate senza scorporare gli interessi di dilazione) e servono solo a mostrare come la stessa situazione di partenza porta a esiti diversi a seconda della strada.
Dati comuni alle simulazioni 1 e 2. Una s.r.l. di lavorazioni metalliche, sopra le soglie dell’impresa minore, ha aderito alla rottamazione-quater. Importo definito: 61.380 €. Le prime due rate (10% ciascuna) sono state di 6.138 €; le sedici rate successive sono di 3.069 € ciascuna. A ottobre 2026 l’impresa ha pagato le rate da 1 a 13, per complessivi 46.035 €; restano le rate 14-18, per 15.345 €. Il carico originario, prima della definizione, era di 94.720 €. Gli altri debiti: due banche per 187.450 €, fornitori per 96.730 € (di cui 31.870 € con decreto ingiuntivo notificato venerdì 2 ottobre 2026), IVA 2024 da avviso bonario non ancora a ruolo per 41.290 €, contributi INPS 2025 per 23.860 €. Totale del debito non rottamato: 349.330 €. Margine operativo medio: 11.200 € al mese.
Simulazione 1 – stesso debito, prima strada contro seconda strada.
Con la prima strada, l’impresa resta nella rottamazione e tratta da sola. Il termine per opporsi al decreto ingiuntivo scade mercoledì 11 novembre 2026 (40 giorni dalla notifica). Se l’impresa si oppone e chiede la sospensione della provvisoria esecuzione (quando concessa), guadagna tempo; se il decreto è provvisoriamente esecutivo e la sospensione non arriva, il fornitore può pignorare il conto corrente. Basta un pignoramento presso terzi a fine novembre per bloccare la provvista della quattordicesima rata (scadenza lunedì 30 novembre 2026, pagamento utile entro lunedì 7 dicembre 2026 con la tolleranza). Se la rata salta, la quater decade: dal debito di 94.720 € si scalano i 46.035 € versati come acconto e l’impresa torna a dovere 48.685 €, oltre agli ulteriori interessi, invece dei 15.345 € residui. La perdita potenziale legata a una sola rata mancata è di 33.340 € prima degli interessi.
Con la seconda strada, l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; ipotizziamo pubblicazione martedì 3 novembre 2026, ricorso per la conferma mercoledì 4 novembre, richiesta di iscrizione del numero di ruolo entro lunedì 23 novembre (20 giorni dalla pubblicazione). Dalla pubblicazione il fornitore non può avviare o proseguire l’esecuzione. Prudenzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo va comunque depositata entro l’11 novembre, perché le misure protettive bloccano le azioni esecutive ma non sostituiscono la difesa nel giudizio di cognizione. La rata del 30 novembre viene pagata (art. 18 c.3: i pagamenti non sono inibiti) e indicata nel piano finanziario semestrale. Con le banche si negozia una moratoria di dodici mesi sul capitale; per l’IVA da avviso bonario si chiede la rateizzazione lunga dell’art. 25-bis c.4: 41.290 € in 72 rate valgono circa 573 € al mese, contro le poche rate della dilazione ordinaria. Il costo aggiuntivo è il compenso dell’esperto: con un attivo medio di 412.000 € e 34 creditori, applicando gli scaglioni dell’art. 25-ter (4-6% fino a 100.000 €, 1-1,5% sulla parte successiva fino a 500.000 €) e la maggiorazione del 25% per un numero di creditori tra 21 e 50, si arriva a una forbice indicativa tra circa 8.900 € e 13.350 €, da raddoppiare se si concludono determinati accordi (art. 25-ter c.6); l’ordine dei calcoli non è chiarito dal testo e va verificato con l’esperto. Il confronto, in questa ipotesi, è tra un rischio di perdita di 33.340 € (e del blocco dei conti) e un costo certo della procedura dell’ordine di 9.000-13.000 €.
Simulazione 2 – stessi dati, terza strada. L’impresa valuta di interrompere le rate della quater e di inserire il debito fiscale in una transazione ex art. 23 c.2-bis. Dopo la decadenza il debito rottamato torna a 48.685 € (più interessi). Anche ipotizzando un’adesione dell’Agenzia al 40%, l’impresa pagherebbe 19.474 €, cioè più dei 15.345 € residui della rottamazione, con in più i costi delle due relazioni e il rischio di rifiuto. In questa ipotesi la terza strada è chiaramente svantaggiosa: la rottamazione, ormai quasi conclusa, vale più di qualsiasi transazione realistica.
Simulazione 3 – dati diversi, dove la terza strada torna in gioco. Una s.r.l. di servizi logistici ha aderito alla rottamazione-quinquies: carico originario 212.600 €, importo definito 138.190 €, 54 rate bimestrali da circa 2.559 € oltre interessi. Ha pagato le rate del 31 luglio e del 30 settembre 2026 (5.118 €); il residuo definito è di 133.072 €, da pagare fino al 2035. Il piano di risanamento mostra che, dopo il 2028, i flussi non reggono le rate insieme al servizio del debito bancario. Se l’impresa decadesse fuori da ogni trattativa, dovrebbe 207.482 € (212.600 meno 5.118 di acconti), con sanzioni e interessi. Se invece, dentro la composizione negoziata, l’attestatore documenta che in caso di liquidazione l’Erario recupererebbe circa il 28% e l’impresa offre il 35% del debito pieno in sei anni, la proposta vale 72.619 €: rispetto ai 133.072 € del residuo definito il risparmio teorico supera i 60.000 €. Ma la quinquies prevede la decadenza con due rate mancate, anche non consecutive: se l’impresa continua a pagare la rata del 30 novembre 2026 e le successive fino all’efficacia dell’accordo, conserva la rete di sicurezza; se smette subito e l’Agenzia rifiuta, si ritrova con 207.482 € e nessuna definizione disponibile. La terza strada è sostenibile solo se si continua a pagare fino all’ultimo giorno utile prima dell’efficacia dell’accordo.
Le tre strade messe una accanto all’altra
La tabella riassume il confronto. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (compenso dell’esperto, diritti della camera di commercio, relazioni richieste dalla norma), mai quelli dei consulenti dell’impresa. I diritti di segreteria della camera di commercio sono stati fissati in 252 € a pratica dal D.M. 10 marzo 2022: l’importo vigente va verificato al momento dell’istanza, come il contributo unificato eventualmente dovuto per il ricorso sulle misure protettive, da chiedere alla cancelleria del tribunale competente.
La lettura della tabella va fatta per righe, non per colonne: nessuna strada vince su tutti i fronti. La prima è la più semplice e la meno costosa, ma è anche la più esposta alle iniziative dei creditori privati. La seconda costa di più ma protegge la cassa e quindi, indirettamente, la rottamazione. La terza è l’unica che può incidere sul capitale fiscale, ma è anche l’unica che mette a rischio il beneficio già acquisito. Il confronto sulla reversibilità è spesso sottovalutato: dalla prima strada si può passare alla seconda in qualunque momento, dalla seconda si può tornare alla prima con l’archiviazione, mentre la decadenza dalla rottamazione, una volta maturata, non si recupera.
| Criterio | 1. Solo rottamazione, trattative libere | 2. Composizione negoziata pagando le rate | 3. Composizione negoziata con transazione fiscale anche sul rottamato |
|---|---|---|---|
| Tempi | Nessun termine di procedura; contano solo le scadenze delle rate | 180 giorni di incarico dell’esperto, prorogabili fino a ulteriori 180; misure protettive 30-120 giorni, massimo 240 | Come la seconda, più i tempi di istruttoria dell’Agenzia e del decreto del tribunale; proposta da presentare con congruo anticipo |
| Complessità | Bassa: tesoreria e trattative bilaterali | Media: istanza, piano finanziario semestrale, ricorso per la conferma, informative all’esperto | Alta: piano di risanamento, relazione del professionista indipendente, relazione del revisore, firma del Direttore con parere regionale |
| Rischi in caso di esito negativo | Pignoramenti dei creditori privati che possono far saltare una rata e la definizione | Archiviazione: la rottamazione resta intatta se le rate sono state pagate; restano i costi della procedura | Se l’impresa ha smesso di pagare: debito fiscale pieno con sanzioni e interessi, nessuna nuova rottamazione disponibile |
| Effetti sulle esecuzioni | Solo quelli della rottamazione sui carichi definiti; nessuna protezione verso gli altri | Divieto di azioni esecutive e cautelari dei creditori interessati dalla pubblicazione dell’istanza (art. 18 c.3), salvo i crediti dei lavoratori | Come la seconda; le misure non impediscono accertamenti, iscrizioni a ruolo e notifiche di cartelle |
| Effetto sulla rottamazione | Nessuno, se le rate sono pagate | Nessuno, se le rate sono pagate (art. 18 c.3: pagamenti non inibiti) | La definizione prosegue solo finché si paga; con la decadenza si perde lo sconto |
| Reversibilità | Totale: si può passare in ogni momento alla seconda strada | Alta: con l’archiviazione si torna alla prima | Bassa: la decadenza dalla rottamazione non si recupera |
| Costi della procedura previsti dalla legge | Nessuno | Compenso dell’esperto (art. 25-ter: minimo 4.000 €, a scaglioni sull’attivo), diritti di segreteria CCIAA | Come la seconda, più le relazioni obbligatorie dell’art. 23 c.2-bis |
Come orientarsi: i criteri che pesano davvero
Non c’è un criterio che, da solo, decida la scelta. Ce ne sono alcuni che, messi insieme, spostano l’ago della bilancia in una direzione o nell’altra. Il ragionamento è necessariamente condizionale: se la situazione presenta certe caratteristiche, generalmente una strada è più ragionevole delle altre, ma un solo elemento diverso può cambiare la conclusione.
Primo criterio: il peso del debito che la rottamazione non copre. Se i debiti estranei alla definizione sono modesti rispetto al fatturato e concentrati su uno o due creditori collaborativi, la prima strada generalmente basta. Se invece il debito non rottamato è multiplo del margine annuo, distribuito su molti creditori e in parte già azionato (decreti ingiuntivi, precetti, segnalazioni bancarie), la seconda strada acquista un peso specifico che la prima non può avere. Nella simulazione 1, 349.330 € di debito non rottamato contro un margine di 11.200 € al mese rendono la protezione della cassa il vero tema.
Secondo criterio: la sostenibilità delle rate per tutta la durata residua del piano. Va soppesata con un prospetto di tesoreria realistico, non con le speranze. Una quater con cinque rate residue fino a novembre 2027 è un impegno breve e quasi sempre da conservare. Una quinquies con cinquanta rate fino al 2035 è un impegno lungo, che deve reggere anche negli anni più deboli del piano: se il prospetto mostra che dopo un certo anno le rate non sono più pagabili, la decadenza è solo rinviata, e la terza strada merita un’analisi seria.
Terzo criterio: la presenza di debiti fiscali e contributivi che nessuna rottamazione raggiunge. Avvisi bonari non ancora a ruolo, carichi affidati dal 2024 in poi, accertamenti: per le somme non iscritte a ruolo l’art. 25-bis c.4 offre la rateizzazione lunga, possibile solo dentro la composizione negoziata; per un debito fiscale complessivo molto alto, la transazione dell’art. 23 c.2-bis può offrire ciò che la rottamazione non dà, cioè l’intervento sul capitale. Se questi debiti sono rilevanti, la composizione negoziata ha un valore aggiunto proprio sul fronte fiscale.
Quarto criterio: la dimensione dell’impresa e gli sbocchi in caso di insuccesso. Per l’impresa minore l’esito negativo delle trattative apre il concordato minore, la liquidazione controllata o il concordato semplificato (art. 25-quater c.4), con regole diverse sul trattamento dei crediti fiscali. Per l’impresa sopra soglia gli sbocchi sono gli strumenti dell’art. 23 c.2 e, se necessario, il concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che si apre solo se l’esperto, nella relazione finale, dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. La qualità del percorso fatto oggi incide quindi anche sulle alternative di domani.
Quinto criterio: la tenuta delle informazioni e la buona fede. La composizione negoziata richiede trasparenza: dati attendibili, informativa all’esperto, puntualità nelle obbligazioni correnti. Un’impresa con contabilità in ritardo, dati non riconciliati o pagamenti preferenziali recenti rischia la revoca delle misure e un giudizio negativo sulla buona fede. In quel caso, prima di scegliere, va sistemata la base documentale.
«Chi ha una rottamazione in corso ha già in mano un risultato: la scelta della procedura deve partire dalla difesa di quel risultato, e solo dopo chiedersi se conviene rinunciarvi per qualcosa di più grande», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che esamina queste situazioni con la doppia lente di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e di coordinatore dello staff tributario e bancario dello Studio.
I dubbi più frequenti di chi è a metà rottamazione
Presentare l’istanza di composizione negoziata fa decadere dalla rottamazione? Nelle norme lette non c’è alcuna regola che colleghi la decadenza dalla definizione agevolata all’accesso alla composizione negoziata. La decadenza, sia nella quater sia nella quinquies, è legata al mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate. L’art. 18 c.3 CCII precisa che durante le misure protettive i pagamenti non sono inibiti. La risposta franca, quindi, è che la decadenza dipende da ciò che l’impresa fa con le rate, non dall’istanza in sé.
Le misure protettive sospendono le rate della rottamazione? No. Le misure protettive impediscono ai creditori di agire, non sospendono gli obblighi di pagamento del debitore. Alcuni tribunali hanno concesso, come misura cautelare, la sospensione dei pagamenti di debiti pregressi verso l’Erario, comprese le rateazioni (Trib. Catania 25 luglio 2022), ma nessuna pronuncia reperita riguarda le rate di una definizione agevolata, la cui decadenza è fissata dalla legge. Contare su un provvedimento del genere per saltare una rata è un rischio che va pesato con estrema cautela.
Posso cambiare strada a metà? Dipende dal verso. Dalla prima alla seconda strada si passa in qualunque momento, purché il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile. Dalla seconda alla terza si passa presentando la proposta di transazione durante le trattative. Il passaggio inverso, dalla terza alle altre, è possibile solo se nel frattempo non si è maturata la decadenza: per questo la regola pratica è continuare a pagare fino all’efficacia dell’accordo.
E se scelgo la strada sbagliata? Gli errori non costano tutti uguale. Una composizione negoziata non necessaria costa il compenso dell’esperto e tempo di gestione, ma non brucia la rottamazione se le rate sono pagate. Restare senza protezione quando un creditore è pronto a pignorare può costare la definizione intera, come mostra la simulazione 1. Smettere di pagare la rottamazione prima di avere un accordo firmato può costare decine di migliaia di euro, come mostrano le simulazioni 2 e 3. Il criterio prudente è scegliere la strada il cui errore è più rimediabile.
La composizione negoziata mi aiuta con le cartelle notificate dopo la rottamazione? In parte. Le misure protettive impediscono all’agente della riscossione di agire esecutivamente anche sui nuovi carichi, se rientrano tra quelli protetti, ma non impediscono l’iscrizione a ruolo né la notifica delle cartelle (Trib. Trento 23 settembre 2022 e Trib. Gela 4 aprile 2024, citati da EC News). Se le cartelle sono contestabili, il ricorso va proposto nei termini del processo tributario, al quale la sospensione feriale dell’1-31 agosto si applica.
Le pronunce che aiutano a pesare la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate per la strada che ciascuna illumina. Gli estremi sono riportati come indicati dalle fonti consultate; dove la fonte è una massima o una sintesi, è indicato. Molte decisioni di merito sulla composizione negoziata sono pubblicate senza numero: per queste è indicata solo la data.
Sulla rottamazione e i suoi effetti (prima strada)
- Cass., ord. n. 29574 del 10 novembre 2025 (sintesi edotto, che non indica la sezione). Per estinguere il giudizio sui carichi definiti non serve il pagamento integrale: bastano domanda, comunicazione di accoglimento e prova del pagamento della prima o unica rata, anche alla luce dell’art. 12-bis del D.L. 84/2025. Rilevanza: chi resta nella rottamazione chiude il contenzioso e deve concentrarsi sulla puntualità delle rate; chi pensa di uscirne deve sapere che i giudizi già estinti non si riaprono.
- Cass. n. 24428 dell’11 settembre 2024 (citata nella medesima sintesi). L’estinzione del processo dipende dal perfezionamento della procedura amministrativa di adesione. Rilevanza: conferma che gli effetti della definizione si producono per fasi, e che le scelte successive si innestano su effetti già prodotti.
Sulla composizione negoziata accanto alla rottamazione (seconda strada)
- Trib. Milano, 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Durante le trattative la buona fede impone il puntuale adempimento delle obbligazioni correnti; non è accoglibile la richiesta di essere autorizzati a non pagarle. Rilevanza: chi entra nella composizione negoziata deve avere flussi sufficienti per le rate e per la gestione corrente.
- Trib. Trento, 23 settembre 2022 (EC News, 30 luglio 2026). Le misure protettive non impediscono l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari. Rilevanza: le misure non fermano l’attività di accertamento e formazione del titolo.
- Trib. Gela, 4 aprile 2024 (EC News, 30 luglio 2026). Cartelle e altri atti impositivi possono essere notificati durante le misure protettive. Rilevanza: i nuovi carichi continuano ad arrivare e vanno gestiti nel piano.
- Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Con misure protettive che vietano le azioni esecutive non opera il blocco dei pagamenti dell’art. 48-bis: gli enti pubblici continuano a pagare l’impresa. Rilevanza: per chi lavora con la pubblica amministrazione la protezione della cassa riguarda anche gli incassi.
- Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). È inammissibile la misura cautelare che ordina all’ente previdenziale di rilasciare il DURC; può essere ammessa una misura atipica di accertamento interinale dei presupposti, funzionale alla continuità e alle trattative, se il piano prevede il pagamento integrale del credito previdenziale, anche a rate. Rilevanza: per chi ha contributi INPS fuori dalla rottamazione, il DURC si difende con un piano credibile, non con un ordine del giudice.
- Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima Brocardi, art. 19). Negata la conferma delle misure, il debitore può difendersi con il reclamo nei termini, ma non ha diritto a un rinvio della decisione sull’istanza di fallimento. Rilevanza: i tempi del procedimento sulle misure sono stretti e non si recuperano.
- Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi, artt. 18 e 19). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione per coltivare procedure alternative o il reclamo contro la revoca delle misure. Rilevanza: la strategia va decisa prima, non durante il procedimento.
Sulla transazione fiscale e la sospensione dei pagamenti verso l’Erario (terza strada)
- Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (sintesi iusletter). Sull’accordo di transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: tutta la partita si gioca nella trattativa con l’Agenzia; non c’è un giudice che possa imporre l’accordo.
- Trib. Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). La sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS dei debiti a ruolo o oggetto di invito bonario non è una misura protettiva tipica; può essere al più una misura cautelare per un periodo determinato. Rilevanza: chi pensa di sospendere le rate deve chiedere una misura specifica e motivata, consapevole del rischio di decadenza.
- Trib. Catania, 25 luglio 2022 (EC News, 30 luglio 2026). Concessa come misura cautelare la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi verso Agenzia, agente della riscossione e INPS, comprese le rateazioni in corso. Rilevanza: è un precedente sulle rateazioni, non sulle definizioni agevolate.
- Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) (richiamata da EC News). La falcidia dell’IVA è compatibile con il diritto dell’Unione se assicura la migliore soddisfazione possibile rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: la transazione può intervenire anche sull’IVA, che la rottamazione non riduce nel capitale.
Sugli sbocchi per l’impresa minore e sul presupposto di accesso
- Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus del 20 maggio 2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Rilevanza: per l’impresa sotto soglia, l’esito negativo della composizione negoziata non chiude la partita fiscale.
- Cass. Sez. I, n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026; regime del D.L. 118/2021). È inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: la sequenza degli strumenti conta, e una scelta fatta male oggi può precludere quella di domani.
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). L’insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata, mentre la mancanza di prospettive di risanamento sì. Rilevanza: anche l’impresa che fatica a pagare le rate può accedere, se il piano è credibile.
Cosa fa lo Studio Monardo quando la rottamazione è già in corso
Lo Studio lavora su questo incrocio con un metodo preciso, che parte dalla difesa del beneficio già acquisito e arriva, se serve, fino alla trattativa con l’Erario. Gli strumenti concreti sono questi:
- Ricostruiamo il piano di rottamazione rata per rata: verifichiamo la comunicazione delle somme dovute, i pagamenti effettuati, le tolleranze applicabili e le scadenze residue, per capire quanto vale oggi la definizione e quanto costerebbe perderla.
- Censiamo tutto il debito che la rottamazione non copre: banche, fornitori, carichi affidati dopo il 2023, avvisi bonari, accertamenti, contributi, distinguendo ciò che è già azionato da ciò che non lo è.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il prospetto di tesoreria a dodici e a trentasei mesi, con le rate della rottamazione come uscite certe, per verificare se il piano regge nel tempo.
- Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice e davanti all’Agenzia nel tuo caso specifico, con le simulazioni a parità di dati e il confronto tra rischio di decadenza e costi della procedura.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19, con il piano finanziario semestrale e l’indicazione esplicita delle rate da pagare.
- Gestiamo le difese nei giudizi già aperti, a cominciare dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi, perché le misure protettive non sostituiscono la difesa nel merito.
- Impostiamo le trattative con banche e fornitori e prepariamo i contratti e gli accordi previsti dall’art. 23 o, per l’impresa minore, dall’art. 25-quater.
- Verifichiamo i presupposti delle misure premiali dell’art. 25-bis e predisponiamo le richieste di rateizzazione lunga delle somme non ancora iscritte a ruolo.
- Analizziamo la convenienza di una transazione fiscale ex art. 23 c.2-bis, coordinandoci con il professionista indipendente e con il revisore, e definiamo il calendario per non perdere la rottamazione prima che l’accordo sia efficace.
- Prepariamo gli sbocchi alternativi: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, quando le trattative non bastano, senza dover ricominciare da capo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di avvocato cassazionista conta in modo particolare in un percorso come questo, in cui la scelta fatta oggi deve essere difesa domani: dal reclamo contro il diniego delle misure protettive, che segue termini brevi, ai giudizi tributari sulle cartelle non definite, fino all’eventuale ricorso in Cassazione nelle procedure che seguono le trattative. La continuità di strategia significa che chi imposta la scelta tra rottamazione e composizione negoziata è lo stesso professionista che la sostiene in ogni grado, senza cambiare mani e senza ricostruire da zero la storia dell’impresa. Accanto a questo, lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano i numeri del piano e dei carichi, gli avvocati costruiscono gli atti e conducono le trattative. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per il caso concreto.
In chiusura
La composizione negoziata, per chi ha già aderito alla rottamazione, non è né un’alternativa né un complemento automatico: è uno strumento che può proteggere il beneficio già acquisito oppure, se usato male, farlo perdere. Per molte imprese la scelta più equilibrata è entrare nelle trattative continuando a pagare le rate; per altre è sufficiente restare nella sola definizione; per poche, con un debito fiscale molto alto e un piano che non regge a lungo, ha senso giocare la carta della transazione fiscale. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che spesso non si recuperano.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché richiede insieme le competenze dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce le trattative e i loro tempi, e quelle dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo, che legge i piani di definizione, i carichi a ruolo e i rapporti con le banche. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che garantisce la tenuta della strategia in ogni grado di giudizio.
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