Sì, può farlo. E se sei un imprenditore minore che ha avviato la composizione negoziata davanti alla Camera di commercio, devi sapere fin da oggi come funziona quel parere negativo, quando arriva e cosa produce. Questo non è un articolo da leggere e dimenticare: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, nel momento in cui stai per vendere un bene, pagare un creditore, concedere una garanzia o affittare un ramo dell’attività mentre le trattative sono aperte.
La risposta breve è questa. L’esperto non ha un potere di veto sui tuoi atti: la gestione dell’impresa resta a te. Però, se ritiene che un atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, te lo segnala per iscritto. Se tu lo compi lo stesso, può iscrivere il suo dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, e deve farlo quando l’atto pregiudica i creditori. Se sono in corso misure protettive, dopo il dissenso l’esperto lo segnala al giudice, che può revocarle o ridurle. E quell’atto, in caso di successiva procedura, resta esposto alle azioni revocatorie.
La promessa di questo piano è concreta: alla fine saprai prevenire il parere negativo, gestirlo se arriva e limitarne gli effetti su misure protettive, trattative e futuro concordato minore o liquidazione controllata.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il tema sta esattamente a metà tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come ragiona l’esperto quando riceve l’informativa su un atto, quando scrive una segnalazione e quando decide di iscrivere un dissenso. La seconda è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: per l’imprenditore minore, infatti, lo sbocco naturale di una composizione negoziata che non riesce è proprio il concordato minore o la liquidazione controllata, dove ogni atto compiuto durante le trattative verrà riesaminato.
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Il quadro in un paragrafo, poi si passa ai fatti
La composizione negoziata è il percorso stragiudiziale in cui un esperto indipendente, nominato su tua istanza, agevola le trattative con i creditori. Per l’impresa sotto soglia (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, secondo l’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) la disciplina è nell’art. 25-quater CCII: l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto, e il comma 5 rende applicabili “in quanto compatibili” gli articoli della composizione ordinaria, tra cui proprio gli artt. 18, 19, 21, 22 e i commi 3 e 4 dell’art. 24. È qui che si trova la risposta alla domanda del titolo. Il resto di questo articolo riguarda soltanto il parere negativo sugli atti: non la procedura in generale.
La diagnosi della tua situazione
Prima di procedere, assicurati di sapere da quale punto stai partendo. Il parere negativo dell’esperto non è un evento unico: nel CCII ci sono almeno quattro momenti in cui l’esperto può esprimere una valutazione sfavorevole, e ciascuno ha conseguenze diverse. Rispondi con sincerità alle quattro domande che seguono.
Domanda 1: l’atto è già stato compiuto o devi ancora compierlo?
Se l’atto è ancora un progetto (stai trattando la vendita di un macchinario, stai per firmare l’affitto del negozio, vuoi saldare un fornitore), sei nella posizione migliore: puoi informare l’esperto prima, come prevede l’art. 21, comma 2, CCII, e costruire l’atto in modo che non meriti una segnalazione. Se l’atto è già fatto, il tuo margine si riduce: devi informare subito l’esperto e preparare le giustificazioni, perché la finestra di dieci giorni per l’iscrizione del dissenso decorre dalla tua informativa successiva.
Domanda 2: l’esperto ti ha già scritto?
Distingui con cura tre documenti diversi. La segnalazione scritta dell’art. 21, comma 3, è un avvertimento privato, indirizzato a te e, se esiste, all’organo di controllo: non è pubblica. Il dissenso iscritto nel registro delle imprese (art. 21, comma 4) è pubblico e chiunque lo può leggere, banche e fornitori compresi. La segnalazione al giudice (art. 21, comma 5, che rinvia all’art. 19, comma 6) arriva solo se sono in corso misure protettive o cautelari e può portare alla loro revoca o alla riduzione della durata. Sapere quale dei tre hai ricevuto ti dice da quale mossa ripartire.
Domanda 3: hai chiesto e ottenuto le misure protettive?
Se hai chiesto le misure protettive con l’istanza o dopo, e il tribunale le ha confermate, il dissenso dell’esperto non resta confinato al registro delle imprese: diventa un fatto che il giudice può valutare per decidere se le misure servono ancora alle trattative. Se non hai misure in corso, il rischio immediato è minore, ma restano intatti gli effetti sul “dopo”: revocatorie e responsabilità.
Domanda 4: l’atto rientra tra quelli che il tribunale può autorizzare?
L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare alcuni atti tipici: finanziamenti prededucibili (anche dai soci) e trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Un atto autorizzato dal tribunale, secondo l’art. 25-quater, comma 6, conserva i suoi effetti anche se poi arrivano un concordato minore omologato, la liquidazione controllata, un accordo di ristrutturazione omologato o il concordato semplificato. Un atto semplicemente comunicato all’esperto, invece, non ha questa protezione. Ma attenzione: non tutto può passare dal tribunale. Il Tribunale di Terni, con decreto del 30 aprile 2025, ha ritenuto che l’affitto d’azienda non rientri nel “trasferimento” dell’art. 22 e resti un atto di straordinaria amministrazione soggetto solo all’informativa all’esperto dell’art. 21.
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa |
|---|---|
| Stai per compiere un atto e non sai se è “straordinario” o “non coerente” | Mossa 1 |
| Sai che l’atto va comunicato ma non l’hai ancora fatto | Mossa 2 |
| Hai ricevuto una segnalazione scritta dall’esperto (art. 21 c.3) | Mossa 3 |
| Devi decidere se rinunciare, modificare l’atto o chiedere l’autorizzazione al tribunale | Mossa 4 |
| Hai già compiuto l’atto nonostante la segnalazione | Mossa 5 |
| Il dissenso è stato iscritto e hai misure protettive in corso | Mossa 6 |
| Vuoi capire che cosa succederà a quell’atto in un concordato minore o in una liquidazione controllata | Mossa 7 |
| L’esperto ha espresso un giudizio negativo sulle prospettive o sta per scrivere la relazione finale | Mossa 8 |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti sempre dalla mossa con il numero più basso: le mosse sono costruite in sequenza e saltarne una significa perdere uno strumento.
Mossa 1 – Classifica l’atto prima che lo faccia l’esperto
Obiettivo della mossa: capire, prima di firmare o pagare, se l’atto rientra tra quelli che l’art. 21 CCII ti obbliga a comunicare all’esperto e quanto è probabile che venga giudicato pregiudizievole.
Quando va fatta
Subito, appena l’atto entra nei tuoi programmi e comunque prima di qualunque impegno vincolante. Se hai già firmato un preliminare o accettato una proposta, la classificazione serve lo stesso, ma la farai in salita. Ricorda che nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Se progetti un’operazione a fine luglio, non contare su una pausa estiva.
Come si esegue
Prendi un foglio e scrivi, per ogni operazione che hai in mente nei prossimi mesi, tre informazioni: che cosa esci dal patrimonio dell’impresa (denaro, beni, diritti), chi lo riceve, a quali condizioni. Poi passa ogni operazione attraverso queste tre domande.
- È un atto di straordinaria amministrazione? Per un’impresa minore lo sono, tipicamente: la vendita di un immobile, di un automezzo o di un macchinario rilevante; la concessione di un’ipoteca o di un pegno; l’affitto dell’azienda o di un ramo (Trib. Terni, decr. 30/4/2025); un nuovo finanziamento; la rinuncia a un credito; una transazione che chiude un contenzioso importante; un leasing nuovo o la cessione di un contratto.
- È un pagamento non coerente con le trattative o con le prospettive di risanamento? Qui sta il punto più delicato per il piccolo imprenditore. Pagare lo stipendio ai dipendenti, la bolletta della luce o il fornitore senza il quale la produzione si ferma è, di regola, coerente. Saldare per intero un debito vecchio verso un creditore “amico” mentre agli altri chiedi una riduzione, rimborsare il finanziamento del socio, estinguere in anticipo il fido della banca presso cui hai firmato una fideiussione personale: sono i pagamenti che l’esperto guarda con maggiore attenzione.
- Rientra nell’art. 22? Se l’operazione è un finanziamento prededucibile, un finanziamento dei soci o il trasferimento dell’azienda o di un ramo, valuta fin da subito la strada dell’autorizzazione del tribunale (mossa 4).
Per l’imprenditore minore che opera come ditta individuale c’è un’attenzione in più: il patrimonio dell’impresa e quello personale coincidono. Un prelievo consistente dal conto aziendale per spese familiari straordinarie, la donazione di un bene a un figlio, la vendita della seconda casa: anche questi atti incidono sulle risorse a disposizione dei creditori e vanno valutati con lo stesso metro.
La base giuridica
L’art. 21, comma 1, CCII stabilisce che durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Se è in stato di crisi, la gestisce in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria; se risulta insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, la gestisce nel prevalente interesse dei creditori. Il comma 1 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il comma 2 aggiunge l’obbligo di informare per iscritto e preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Per l’impresa minore la norma si applica in forza del rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, “in quanto compatibile”: e non c’è nulla di incompatibile, perché l’obbligo di trasparenza vale a maggior ragione per un’impresa piccola, dove ogni bene pesa molto sull’attivo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il dubbio: non sai se un atto è straordinario. Il criterio pratico è prudente: se l’atto riduce in modo apprezzabile l’attivo, sposta risorse verso un solo creditore o cambia l’assetto dell’impresa, trattalo come atto da comunicare. Un’informativa in più non ti costa nulla; un’informativa mancata ti espone al dissenso obbligatorio e, in futuro, a contestazioni sulla tua buona fede. Il secondo imprevisto è la fretta della controparte: l’acquirente vuole chiudere in tre giorni. In quel caso la mossa 2 va fatta in parallelo con la trattativa, non dopo.
Un esempio di classificazione
Prendi una ditta individuale che gestisce un bar-tabacchi con ricavi annui di 176.300 € e debiti per 241.900 €. Il titolare ha in programma, nei prossimi quattro mesi, cinque operazioni: il pagamento mensile del fornitore di caffè (circa 1.150 €); il rinnovo del contratto di noleggio della macchina espresso; la vendita dell’auto intestata alla ditta, con un valore di mercato di 9.800 €; il rimborso di 6.000 € al fratello, che gli aveva prestato denaro due anni fa; il prelievo di 4.500 € per la retta universitaria della figlia. Il pagamento del fornitore e il rinnovo del noleggio sono, di regola, gestione ordinaria coerente con la prosecuzione: non serve informativa. La vendita dell’auto è straordinaria amministrazione: va comunicata. Il rimborso al fratello è il classico pagamento non coerente, perché favorisce un creditore vicino mentre agli altri si chiede un sacrificio: va comunicato, e quasi certamente produrrà una segnalazione. Il prelievo per la retta, in una ditta individuale, è una spesa personale che riduce le risorse disponibili: va valutata con il piano finanziario e, se è straordinaria rispetto alle spese abituali, comunicata. Già questa classificazione dice al titolare dove si concentra il rischio di parere negativo: non sull’auto, ma sul fratello.
Check di completamento
- Hai un elenco scritto delle operazioni previste nei prossimi tre-sei mesi, con valore e destinatario.
- Per ciascuna hai indicato se è straordinaria, se è un pagamento potenzialmente non coerente e se rientra nell’art. 22.
- Hai separato le operazioni “a rischio” da quelle chiaramente ordinarie.
Mossa 2 – Informa l’esperto per iscritto, prima, e con i numeri
Obiettivo della mossa: mettere l’esperto nella condizione di valutare l’atto con tutti gli elementi, così che la sua eventuale segnalazione si basi sui fatti e non su una supposizione.
Quando va fatta
Prima del compimento dell’atto. La legge dice “preventivamente” e non indica un numero di giorni. Nella pratica, devi lasciare all’esperto il tempo di leggere, chiedere chiarimenti e risponderti: per un atto semplice una settimana è un margine ragionevole, per un’operazione complessa (affitto di ramo d’azienda, cessione di un immobile) ne servono di più. Se informi l’esperto il giorno prima della firma, gli comunichi di fatto che la sua opinione non conta, e questo peserà su tutto il resto delle trattative.
Come si esegue
L’informativa va fatta per iscritto: usa la piattaforma telematica della composizione negoziata, se il canale è previsto per il tuo fascicolo, oppure la PEC, conservando le ricevute. Il contenuto minimo che ti consigliamo:
- Descrizione dell’atto: che cosa, con chi, a che prezzo o a quali condizioni, quando.
- Valore di riferimento: una perizia, una stima, un listino, due o tre preventivi alternativi. Per un automezzo bastano le quotazioni di mercato; per un immobile serve una stima professionale.
- Rapporti con la controparte: dichiara se l’acquirente, il conduttore o il creditore pagato è un parente, un socio, una società collegata o un soggetto con cui hai rapporti personali. Nasconderlo è il modo più rapido per trasformare un atto discutibile in un atto sospetto.
- Destinazione delle risorse: se vendi, dove finisce il denaro? Se paghi, perché proprio quel creditore e perché adesso?
- Coerenza con il piano: spiega in che modo l’atto aiuta il risanamento (riduce costi, libera liquidità, salva un fornitore essenziale) e che effetto ha sul test pratico e sul piano finanziario.
- Effetti sui creditori: una simulazione semplice, prima e dopo l’atto, di quanto resterebbe ai creditori in caso di liquidazione.
Allega i documenti, non limitarti a descriverli. Se l’esperto ti chiede altro, rispondi in tempi brevi: il dovere di collaborazione leale fa parte dei principi generali del Codice, e un imprenditore che risponde con ritardo o in modo evasivo prepara da solo il terreno per il parere negativo.
La base giuridica
L’obbligo è nell’art. 21, comma 2, CCII, applicabile all’impresa minore per il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5. La comunicazione all’esperto è il presupposto di tutto il meccanismo successivo: senza informativa l’esperto non può segnalare, e la scoperta tardiva dell’atto lo porterà a valutare non solo l’atto, ma anche il tuo comportamento.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è l’esperto che non risponde. La legge non prevede un silenzio-assenso: il fatto che l’esperto taccia non significa che abbia approvato l’atto. Sollecita per iscritto, indicando la data in cui intendi procedere e chiedendo espressamente se ha osservazioni. Il secondo imprevisto è la documentazione incompleta: la perizia non è pronta, la controparte non fornisce i suoi dati. Comunica comunque l’atto con quello che hai, indicando cosa manca e quando arriverà. Un’informativa parziale ma onesta vale più di un’informativa perfetta e tardiva.
Un esempio di informativa ben costruita
Riprendi il bar-tabacchi della mossa 1. L’informativa sulla vendita dell’auto potrebbe contenere: la descrizione del veicolo e il chilometraggio; tre quotazioni da portali specializzati (9.400 €, 9.800 €, 10.150 €); l’offerta ricevuta da un rivenditore non collegato al titolare (9.600 €); la dichiarazione che non esistono rapporti personali con l’acquirente; l’indicazione che il ricavato sarà versato sul conto dell’impresa e destinato per 5.200 € al pagamento delle rate correnti dell’IVA e per il resto alla cassa operativa; il calcolo del risparmio annuo su assicurazione, bollo e manutenzione (1.870 €); la data prevista per la firma, fissata a dieci giorni lavorativi dall’invio. Un’informativa di questo tipo consente all’esperto di rispondere in poche righe. L’informativa sul rimborso al fratello, invece, dovrà essere ancora più accurata: data e prova del prestito originario, ragioni per cui il titolare ritiene di doverlo rimborsare adesso, proposta alternativa (per esempio, inserire il fratello tra i creditori chirografari del piano con la stessa percentuale degli altri). È proprio l’alternativa proposta a evitare, in molti casi, il dissenso.
Check di completamento
- La comunicazione è partita per iscritto, con ricevuta, prima del compimento dell’atto.
- Contiene valore di riferimento, rapporti con la controparte, destinazione delle risorse e coerenza con il piano.
- Hai indicato all’esperto la data in cui intendi compiere l’atto.
Mossa 3 – Leggi la segnalazione scritta e rispondi nel merito
Obiettivo della mossa: trasformare la segnalazione dell’esperto da avvertimento a occasione di correzione, prima che diventi un dissenso pubblico.
Quando va fatta
Appena ricevi la segnalazione. La legge non fissa un termine per la tua risposta, ma ogni giorno che passa è un giorno in cui la controparte dell’atto preme e l’esperto si convince che tu procederai comunque. Ti consigliamo di rispondere entro pochi giorni lavorativi, e comunque prima di compiere l’atto.
Come si esegue
La segnalazione dell’art. 21, comma 3, è il vero “parere negativo” dell’esperto su un atto: l’esperto ti scrive che, a suo giudizio, l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento. La segnalazione va anche all’organo di controllo, se c’è (per una piccola s.r.l. il sindaco unico o il revisore; per la ditta individuale e la s.n.c., di regola, non c’è).
Leggila individuando quale dei tre pregiudizi l’esperto contesta, perché la tua risposta cambia.
- Pregiudizio ai creditori: il prezzo è troppo basso, il pagamento privilegia un creditore, la garanzia sottrae un bene libero al concorso. Qui la risposta efficace è economica: nuova stima, offerta migliorativa, procedura competitiva, destinazione del ricavato a beneficio di tutti.
- Pregiudizio alle trattative: l’atto irrita i creditori che stanno trattando (per esempio, paghi integralmente una banca mentre chiedi alle altre uno stralcio). Qui la risposta è negoziale: puoi proporre di trasformare il pagamento in un accordo condiviso, o di rinviarlo all’accordo finale.
- Pregiudizio alle prospettive di risanamento: vendi un bene che ti serve per lavorare, o affitti il ramo che produce i ricavi migliori. Qui la risposta è industriale: devi dimostrare, con il piano finanziario, che l’impresa regge anche senza quel bene.
Scrivi una risposta per punti, con documenti. Se l’esperto ha ragione su qualcosa, dillo e proponi la correzione. Se non ha ragione, spiega perché con numeri, non con impressioni. Chiedi, se serve, un incontro (anche in videoconferenza) per discutere l’atto con i creditori più interessati.
La base giuridica
Secondo l’art. 21, comma 3, CCII, quando ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, l’esperto lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. La norma non attribuisce all’esperto un potere di blocco: la decisione finale resta a te, coerentemente con il comma 1 che ti lascia la gestione. Ma la segnalazione è il primo anello di una catena che, se non la interrompi, porta al dissenso iscritto (comma 4) e alla segnalazione al giudice (comma 5).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la segnalazione generica, senza motivazione: “l’atto appare pregiudizievole”. Non ignorarla. Rispondi chiedendo per iscritto quali elementi l’esperto ritiene critici e offrendo i documenti. Un secondo imprevisto è il conflitto tra la segnalazione e un impegno già preso con la controparte (per esempio, una caparra versata). In questo caso, metti per iscritto alla controparte che l’atto è subordinato alle verifiche della composizione negoziata e valuta con il tuo legale se il contratto preliminare consente un rinvio o un recesso.
Un esempio di risposta alla segnalazione
Supponi che l’esperto segnali il rimborso al fratello come pregiudizievole per i creditori e per le trattative. Una risposta efficace non contesta la segnalazione in astratto, ma propone una soluzione. Il titolare può scrivere che rinuncia al rimborso integrale di 6.000 €; che il fratello è disponibile a essere trattato come gli altri creditori chirografari, nella misura che emergerà dalle trattative; che, se le trattative porteranno a un accordo con pagamento del 35% ai chirografari, il fratello riceverà 2.100 € alle stesse scadenze degli altri. In alternativa, se il prestito era stato concesso per una spesa essenziale all’attività (per esempio, il pagamento di un fornitore che altrimenti avrebbe interrotto le consegne), il titolare può documentarlo e chiedere all’esperto di valutare se quel credito meriti un trattamento particolare nel piano. In entrambi i casi la segnalazione si chiude senza dissenso e la trasparenza del titolare diventa un punto a favore, non a sfavore, nella valutazione dell’esperto.
Check di completamento
- Hai individuato quale pregiudizio contesta l’esperto.
- Hai inviato una risposta scritta, documentata, punto per punto.
- Hai deciso, sulla base del confronto, se modificare l’atto o mantenerlo.
Mossa 4 – Scegli la strada: rinuncia, modifica, autorizzazione del tribunale o atto comunque
Obiettivo della mossa: scegliere consapevolmente fra le quattro strade possibili dopo la segnalazione, sapendo che ciascuna ha un prezzo diverso in termini di tempo, protezione e rischio.
Quando va fatta
Dopo la risposta alla segnalazione e prima di compiere l’atto. Se l’atto rientra nell’art. 22, ricorda che la richiesta di autorizzazione va presentata mentre la composizione è in corso: l’incarico dell’esperto dura 180 giorni, con una possibile proroga fino a ulteriori 180, ai sensi dell’art. 17, comma 7, CCII. Un’autorizzazione chiesta all’ultimo momento rischia di non arrivare in tempo.
Come si esegue
Metti le quattro strade una accanto all’altra.
Strada A – Rinunciare. È la scelta più sicura quando l’atto non è essenziale. Comunichi all’esperto la rinuncia e chiudi il punto. Nessun dissenso, nessuna traccia pubblica.
Strada B – Modificare l’atto. È la strada più frequente quando l’atto serve ma è costruito male. Esempi concreti: alzi il prezzo dopo una nuova stima; inviti più acquirenti; sostituisci la vendita al parente con una vendita a un terzo; trasformi il pagamento integrale del creditore privilegiato in un pagamento parziale concordato; vincoli il ricavato a un conto dedicato per i pagamenti previsti dal piano. Poi informi di nuovo l’esperto, con la versione modificata.
Strada C – Chiedere l’autorizzazione del tribunale (art. 22). È la strada per finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci e trasferimento dell’azienda o di rami. Il tribunale verifica la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Nel trasferimento d’azienda può disporre che non operino gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. (la responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili), ferma la disciplina dell’art. 2112 c.c. sui lavoratori, e verifica il rispetto del principio di competitività nella scelta dell’acquirente. Decide il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, anche con un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; contro il provvedimento c’è reclamo al collegio. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto i commi 1-bis (l’atto può essere attuato anche dopo la chiusura della composizione, se lo prevede il tribunale o la relazione finale dell’esperto) e 1-ter (la prededuzione opera qualunque sia l’esito della composizione).
Il vantaggio decisivo per l’imprenditore minore è nell’art. 25-quater, comma 6: gli atti autorizzati dal tribunale conservano i propri effetti anche se poi si arriva a un concordato minore omologato, alla liquidazione controllata o al concordato semplificato omologato. È la forma di protezione più solida che hai. Il Tribunale di Lanciano, il 17 ottobre 2025 (massima nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, senza numero), ha anche ritenuto che una misura cautelare possa proteggere la liquidità ricavata dalla vendita di un ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22, oltre il limite dei 240 giorni e fino a dodici mesi complessivi: un’indicazione utile su come il giudice tratta le risorse prodotte da un atto autorizzato.
Attenzione però: non puoi usare l’art. 22 per qualsiasi atto. Il Tribunale di Terni (decr. 30/4/2025, riportato da Eutekne e da un commento professionale) ha dichiarato il non luogo a provvedere su un’istanza di autorizzazione all’affitto d’azienda, ritenendo che il “trasferimento in qualunque forma” dell’art. 22, comma 1, lettera d), riguardi solo gli atti con effetti traslativi e non quelli di mero godimento. Per l’affitto resta quindi l’informativa all’esperto dell’art. 21, con il rischio del dissenso. Se il tuo atto è un affitto, una vendita di un singolo bene o un pagamento, la strada C non è disponibile: devi lavorare sulle strade A, B o D.
Strada D – Compiere l’atto nonostante la segnalazione. È una tua prerogativa, perché la gestione resta a te. Ma devi sapere che apre la mossa 5: dovrai informare immediatamente l’esperto, che entro dieci giorni potrà iscrivere il dissenso, e dovrà farlo se l’atto pregiudica i creditori.
La base giuridica
Art. 21, commi 1, 3 e 4, CCII per le strade A, B e D; art. 22 CCII (modificato dal D.Lgs. 136/2024 ai commi 1 e 2 e integrato con i commi 1-bis e 1-ter) per la strada C; art. 25-quater, commi 5 e 6, CCII per l’applicazione all’impresa minore e la conservazione degli effetti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico della strada C è il tempo: l’acquirente del ramo d’azienda non vuole aspettare la decisione. Puoi inserire nel contratto una condizione sospensiva legata all’autorizzazione e fissare un termine. L’imprevisto tipico della strada B è che la controparte non accetta la modifica: allora la scelta torna fra A e D, e quasi sempre la A è la più prudente. Se il tribunale rigetta la richiesta di autorizzazione, sappi che, secondo l’art. 24, comma 3, CCII, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti compiuti dopo il rigetto sono comunque soggetti alle azioni revocatorie richiamate dalla norma: il rigetto ha lo stesso peso di un dissenso.
Un criterio per scegliere
Se l’atto non serve davvero al risanamento, la strada A è quasi sempre la migliore. Se serve ma è costruito male, scegli la B. Se rientra nell’art. 22 e ha un valore importante per l’impresa, la C ti dà la protezione dell’art. 25-quater, comma 6, che nessun’altra strada offre. La D è l’ultima risorsa: ha senso solo quando l’atto è indispensabile, non può essere modificato e non rientra nell’art. 22, e quando sei pronto a sostenerne le conseguenze nelle mosse 5, 6 e 7. Un esempio pratico: un’impresa artigiana sotto soglia che riceve un’offerta di 47.600 € per il ramo d’azienda di un secondo laboratorio dovrebbe valutare la strada C, con un ricorso che documenti la stima, gli altri potenziali acquirenti contattati e la sorte dei due dipendenti del ramo (art. 2112 c.c.). Se invece l’offerta riguarda l’affitto dello stesso laboratorio, la strada C non è disponibile secondo l’orientamento di Trib. Terni 30/4/2025, e il lavoro va fatto sull’informativa dell’art. 21.
Check di completamento
- Hai scelto una delle quattro strade, per iscritto, e l’hai comunicata all’esperto.
- Se hai scelto la strada C, hai verificato che l’atto rientri davvero nell’art. 22 e che ci sia tempo prima della scadenza dell’incarico.
- Se hai scelto la strada D, hai pronta l’informativa immediata della mossa 5.
Mossa 5 – Se hai compiuto l’atto, informa subito l’esperto e governa i dieci giorni del dissenso
Obiettivo della mossa: ridurre al minimo la probabilità che il dissenso venga iscritto e, se l’iscrizione è inevitabile, fare in modo che nel fascicolo ci sia anche la tua versione documentata.
Quando va fatta
Immediatamente dopo il compimento dell’atto. L’art. 21, comma 4, CCII usa proprio questa parola: l’imprenditore informa “immediatamente” l’esperto. Da quel momento l’esperto ha dieci giorni per iscrivere il dissenso nel registro delle imprese. Il termine corre anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice.
Come si esegue
Il giorno stesso dell’atto, invia all’esperto per iscritto:
- copia dell’atto firmato (contratto, quietanza, disposizione di bonifico, atto notarile);
- un riepilogo di eventuali differenze rispetto alla versione comunicata con la mossa 2 (prezzo, controparte, tempi);
- le ragioni per cui hai deciso di procedere nonostante la segnalazione, con i documenti che le sostengono;
- le misure di compensazione che hai adottato o proponi: per esempio, il deposito del ricavato su un conto vincolato, l’impegno a destinarlo ai creditori secondo il piano, l’offerta di un pagamento aggiuntivo agli altri creditori della stessa categoria.
Poi resta a disposizione. Nei dieci giorni l’esperto valuterà se l’atto, ormai compiuto, pregiudica i creditori. Qui la legge distingue due situazioni.
- Dissenso facoltativo: se l’atto può pregiudicare le trattative o le prospettive di risanamento ma non arreca pregiudizio ai creditori, l’esperto “può” iscrivere il dissenso. Le tue giustificazioni possono convincerlo a non farlo.
- Dissenso obbligatorio: se l’atto pregiudica i creditori, l’iscrizione è dovuta. In questo caso le tue argomentazioni servono a dimostrare che il pregiudizio non c’è, o che è stato neutralizzato dalle misure di compensazione.
“Il dissenso dell’esperto non blocca l’atto, ma lo rende visibile a tutti: per un imprenditore minore che vive di rapporti con pochi fornitori e una o due banche, quella visibilità può costare più dell’atto stesso. Per questo il lavoro vero si fa prima della firma, non dopo.” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa
Che cosa comporta l’iscrizione
Il dissenso iscritto nel registro delle imprese è consultabile da chiunque estragga una visura. Le conseguenze pratiche immediate, per un’impresa sotto soglia, sono soprattutto relazionali: le banche che stanno valutando la conferma delle linee di credito, i fornitori che stanno decidendo se continuare a consegnare, i creditori che devono votare un futuro concordato minore. Le conseguenze giuridiche sono tre e le vediamo nelle mosse 6 e 7: la segnalazione al giudice se ci sono misure protettive; l’esposizione dell’atto alle azioni revocatorie richiamate dall’art. 24, comma 3; la responsabilità dell’imprenditore, che resta ferma secondo l’art. 24, comma 4.
La base giuridica
Art. 21, comma 4, CCII: se l’atto viene compiuto nonostante la segnalazione, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto, il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria. Applicabile all’impresa minore per il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5.
Se qualcosa va storto
Primo imprevisto: hai compiuto l’atto senza aver mai informato l’esperto (hai saltato la mossa 2). La legge collega il termine dei dieci giorni alla tua informativa successiva all’atto; se l’esperto scopre l’atto da solo, troverà non solo un atto discutibile, ma anche una violazione del dovere di informativa preventiva. In questo caso informalo subito, ammetti l’omissione, spiega le ragioni e proponi misure di compensazione: è l’unico modo per evitare che il giudizio sull’atto si allarghi al tuo comportamento complessivo. Secondo imprevisto: il dissenso viene iscritto nonostante tutto. Non è la fine delle trattative. Chiedi all’esperto di convocare i creditori interessati, presenta loro la stessa documentazione e lavora per un accordo che tenga conto dell’atto compiuto. Se ritieni il dissenso infondato, valuta con il tuo legale le iniziative possibili, sapendo che la legge non prevede un procedimento specifico di impugnazione del dissenso: lo strumento principale resta la difesa nel merito quando il dissenso verrà usato (davanti al giudice delle misure protettive o in una successiva procedura).
Un esempio di calendario dei dieci giorni
Supponi di aver firmato l’atto martedì 17 novembre 2026 e di aver informato l’esperto lo stesso giorno via PEC. Il decimo giorno successivo cade venerdì 27 novembre. Nei primi due giorni (18 e 19 novembre) invia all’esperto le giustificazioni documentate e le misure di compensazione; chiedi un colloquio entro il 20 novembre; entro il 24 novembre fai pervenire eventuali dichiarazioni dei creditori principali che confermano la prosecuzione delle trattative. Dopo il 27 novembre estrai una visura del registro delle imprese per verificare se il dissenso è stato iscritto. Annota tutto in un registro: data dell’atto, data dell’informativa, documenti inviati, risposte ricevute, esito. Questo registro ti servirà nella mossa 6, se ci sono misure protettive, e nella mossa 8, quando l’esperto scriverà la relazione finale.
Check di completamento
- L’informativa immediata è partita il giorno dell’atto, con copia dell’atto e giustificazioni.
- Hai annotato la data dell’informativa e la scadenza dei dieci giorni.
- Hai verificato, con una visura, se il dissenso è stato iscritto.
Mossa 6 – Difendi le misure protettive dalla segnalazione al giudice
Obiettivo della mossa: evitare che il dissenso dell’esperto si traduca nella revoca o nell’abbreviazione delle misure protettive che impediscono ai creditori di pignorare.
Quando va fatta
Appena il dissenso è iscritto, se hai misure protettive o cautelari in corso. Le misure protettive, ricordiamolo, producono effetti dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (in questo senso Trib. Treviso 18/7/2022, nel massimario Prato-Pistoia), e vanno poi confermate dal tribunale.
Come si esegue
L’art. 21, comma 5, CCII prevede che, se sono state concesse misure protettive o cautelari, l’esperto, iscritto il dissenso, effettui la segnalazione prevista dall’art. 19, comma 6. Quest’ultima norma consente al giudice di intervenire sulle misure, revocandole o abbreviandone la durata, anche su segnalazione dell’esperto, quando non servono più a far raggiungere un buon esito alle trattative o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori. Il giudice, prima di decidere, sente le parti.
Il tuo lavoro in questa fase è preparare una memoria che dimostri tre cose.
- L’atto non ha compromesso le trattative: i creditori principali continuano a trattare, ci sono proposte sul tavolo, ci sono incontri fissati.
- L’atto non ha ridotto in modo rilevante l’attivo disponibile, oppure il pregiudizio è stato compensato (ricavato vincolato, pagamento riequilibrato, garanzia ridotta).
- Le misure servono ancora: senza la protezione un creditore riprenderebbe un pignoramento che bloccherebbe l’attività, e quindi il risanamento.
Allega il piano finanziario aggiornato e, se possibile, una dichiarazione dei creditori principali sulla prosecuzione delle trattative.
Il peso dell’opinione dell’esperto davanti al giudice è confermato dalla giurisprudenza formatasi sulla conferma delle misure. Il Tribunale di Milano (17/1/2022) ha ritenuto che la conferma presupponga la valutazione, da parte del giudice che sente l’esperto, delle sue motivate dichiarazioni sulla ragionevole probabilità di risanamento; il Tribunale di Padova (25/2/2022) ha confermato le misure in assenza di controindicazioni dell’esperto; lo stesso Tribunale (3/6/2022) le ha confermate a condizione che l’esperto confermasse lo squilibrio e una possibilità di risanamento, anche parziale; il Tribunale di Avellino (27/1/2022) ha ritenuto che il giudice possa chiedere all’esperto una relazione sui presupposti e sulle prospettive. Sono pronunce del primo periodo di applicazione (regime del D.L. 118/2021, massime senza numero), ma il principio vale anche oggi: se il parere dell’esperto è decisivo per ottenere le misure, un parere negativo lo è altrettanto per perderle. Più di recente, il Tribunale di Brescia, Sez. IV, con ordinanza del 17/4/2025 (R.G. 1037/2025), ha confermato le misure sulla base del parere favorevole dell’esperto e, nello stesso provvedimento, ha richiamato l’attenzione dell’esperto proprio sull’art. 19, comma 6: un segnale chiaro di come il giudice si affidi all’esperto anche per il controllo successivo.
La base giuridica
Art. 21, comma 5, e art. 19, comma 6, CCII, entrambi richiamati dall’art. 25-quater, comma 5, per l’impresa minore. Le misure protettive per l’impresa sotto soglia si applicano “in quanto compatibili”: parte della dottrina professionale segnala dubbi di compatibilità legati al piano finanziario richiesto per le misure, dato che l’istanza dell’impresa minore non richiede il progetto di piano di risanamento (art. 25-quater, comma 2, che rinvia all’art. 17, comma 3, escludendo la lettera b). Se le hai ottenute, il punto non ti riguarda; se stai per chiederle, tienine conto.
Se qualcosa va storto
Se il giudice revoca le misure, i creditori possono riprendere o iniziare le azioni esecutive. Non hai perso la composizione negoziata, che può proseguire, ma hai perso lo scudo. A quel punto la scelta diventa strategica: valutare con l’esperto e con il tuo legale se accelerare un accordo con i creditori più aggressivi, oppure se è il momento di depositare una domanda di concordato minore con richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 78, comma 2, lettera d), CCII. Se il giudice riduce la durata, hai meno tempo: ricalibra il calendario delle trattative su quella nuova scadenza.
Un esempio di memoria
Riprendi la simulazione con il furgone venduto al cognato per 11.400 € contro un valore di 18.700 €. Una memoria efficace, depositata dopo la segnalazione dell’esperto, potrebbe contenere: l’impegno scritto dell’acquirente a integrare il prezzo di 7.300 € entro trenta giorni, oppure a restituire il veicolo; l’impegno dei soci, garanti della banca pagata, a versare nelle casse dell’impresa una somma pari al beneficio ottenuto dalla riduzione della loro fideiussione; il calendario degli incontri con la banca B e con i fornitori già fissati; il piano finanziario aggiornato, che mostri che senza le misure il pignoramento presso terzi del fornitore con decreto ingiuntivo bloccherebbe gli incassi di dicembre. Una memoria di questo tipo non cancella il dissenso, ma dimostra al giudice che le misure servono ancora alle trattative e che il pregiudizio è stato rimediato.
Check di completamento
- Hai verificato se sono in corso misure protettive o cautelari e fino a quando.
- Hai depositato o preparato una memoria con documenti sulle tre circostanze indicate.
- Hai un piano B pronto in caso di revoca.
Mossa 7 – Calcola cosa succederà a quell’atto se la composizione non basta
Obiettivo della mossa: sapere in anticipo quale sorte avrà l’atto colpito dal dissenso in un eventuale concordato minore o in una liquidazione controllata, e prendere oggi le contromisure.
Quando va fatta
Subito dopo il dissenso, e comunque prima di scegliere lo sbocco della composizione negoziata. Molti imprenditori minori scoprono le conseguenze di un vecchio dissenso solo quando il liquidatore o i creditori ne parlano: a quel punto è tardi per correggere.
Come si esegue
Fai tre verifiche.
Prima verifica: l’atto è esposto alle revocatorie? Secondo l’art. 24, comma 3, CCII, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni previste dagli artt. 165 e 166 CCII se, in relazione a essi, l’esperto ha iscritto il dissenso nel registro delle imprese, oppure se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione dell’art. 22. Per l’impresa minore c’è un dettaglio importante: l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 24 soltanto i commi 3 e 4. Il comma 2, che esclude dalla revocatoria fallimentare gli atti coerenti con le trattative compiuti dopo l’accettazione dell’esperto, non è richiamato. Gli artt. 165 e 166 sono le norme sulla revocatoria nella liquidazione giudiziale, alla quale l’impresa minore non è soggetta; nella liquidazione controllata, che è lo sbocco liquidatorio dell’impresa minore, l’art. 274 CCII affida al liquidatore anche le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (revocatoria ordinaria, art. 2901 c.c.). La lettura che ne deriva, da verificare caso per caso con il tuo legale, è questa: per l’impresa minore il dissenso non “crea” una revocatoria che altrimenti non esisterebbe, ma toglie qualunque argomento all’imprenditore che volesse sostenere la coerenza dell’atto con le trattative, e fornisce al liquidatore o al creditore un documento pubblico sul pregiudizio.
Seconda verifica: l’atto conserva i suoi effetti? Solo gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti nel successivo accordo di ristrutturazione omologato, concordato minore omologato, liquidazione controllata o concordato semplificato omologato (art. 25-quater, comma 6). L’atto colpito da dissenso non ha questa garanzia.
Terza verifica: quali responsabilità restano? L’art. 24, comma 4, CCII stabilisce che nei casi dei commi precedenti resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti. Per i profili penali eventualmente collegati ad atti compiuti durante la crisi rivolgiti al tuo difensore penale: è una valutazione che non può essere fatta in astratto.
Poi traduci le verifiche in contromisure. Se l’atto è una vendita a prezzo contestato, valuta con l’acquirente un’integrazione del prezzo prima che lo faccia un liquidatore in giudizio. Se è un pagamento preferenziale, valuta di riequilibrare gli altri creditori della stessa classe nel piano di concordato minore. Se è una garanzia concessa a una banca, valuta con la banca stessa una riduzione o una rinuncia nell’ambito dell’accordo.
Pensa al voto dei creditori
Nel concordato minore i creditori votano con le maggioranze dell’art. 79 CCII e il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Un dissenso iscritto su un pagamento preferenziale è l’argomento più forte che un creditore escluso può usare per votare contro, o per contestare la convenienza della proposta ai sensi dell’art. 80, comma 3. Inoltre, una volta aperta la procedura di concordato minore, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 78, comma 5, CCII): la disciplina cambia, ma il principio di fondo è lo stesso. Nel passaggio dalla composizione al concordato minore, l’OCC esaminerà gli atti degli ultimi cinque anni (l’art. 75, comma 1, lettera d), chiede l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio): l’atto colpito da dissenso ci sarà, e dovrà essere spiegato.
La base giuridica
Art. 24, commi 3 e 4, e art. 25-quater, commi 5 e 6, CCII; art. 274 CCII per la liquidazione controllata; artt. 75, 78, 79 e 80 CCII per il concordato minore; art. 2901 c.c.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore che, letto il dissenso, deposita subito una domanda di liquidazione controllata. Se la composizione è ancora in corso e hai misure protettive confermate, ricorda che tra le misure c’è il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza (lo si vede, ad esempio, nell’ordinanza di Trib. Brescia 17/4/2025, che lo ha confermato per un’impresa sopra soglia). Se le misure sono state revocate (mossa 6), devi difenderti nel procedimento e valutare se depositare una tua domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
Un esempio di calcolo dell’esposizione
Considera la ditta individuale del bar-tabacchi. Se il titolare avesse rimborsato i 6.000 € al fratello nonostante la segnalazione, e la composizione si fosse poi chiusa con una liquidazione controllata, il liquidatore si troverebbe davanti a un pagamento a un familiare, eseguito durante le trattative, contro il parere scritto e pubblico dell’esperto. Al di là dell’esito di un’eventuale azione (che dipende dai presupposti di legge e va valutato con il legale), il dato documentale peserebbe anche nella fase dell’esdebitazione, dove il tribunale verifica tra l’altro che il debitore non abbia determinato o aggravato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII). In un concordato minore, invece, gli altri creditori chirografari potrebbero chiedere che il piano neutralizzi quel pagamento, per esempio riducendo la quota del fratello o aumentando la percentuale offerta a loro. In entrambi i casi, il costo reale del rimborso è molto più alto dei 6.000 € pagati.
Check di completamento
- Sai se l’atto è esposto a contestazioni in una futura procedura e su quale base.
- Hai individuato almeno una contromisura praticabile.
- Hai inserito l’atto e la sua giustificazione nel dossier che servirà all’OCC o al commissario.
Mossa 8 – Ricalibra le trattative e prepara l’uscita, anche con un esperto critico
Obiettivo della mossa: evitare che un giudizio negativo dell’esperto su un singolo atto diventi un giudizio negativo sull’intera composizione, compromettendo gli sbocchi più favorevoli per l’impresa minore.
Quando va fatta
Durante tutta la seconda metà della composizione e, comunque, prima che l’esperto scriva la relazione finale. Fai una verifica di metà percorso intorno al novantesimo giorno dall’accettazione dell’incarico e un’altra un mese prima della scadenza dei 180 giorni (art. 17, comma 7, CCII, prorogabile fino a ulteriori 180).
Come si esegue
Il parere negativo dell’esperto non riguarda solo gli atti. L’esperto si esprime in almeno altri tre momenti, e un dissenso su un atto pesa su ciascuno di essi.
- La valutazione delle prospettive di risanamento. Se l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, lo comunica e la composizione si chiude. Un atto che ha sottratto risorse essenziali (il macchinario, il ramo produttivo) può essere proprio la ragione di questa conclusione.
- La firma dell’accordo. Tra le soluzioni previste dall’art. 25-quater, comma 3, per l’impresa minore, c’è l’accordo della lettera c), sottoscritto anche dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5: con la firma l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Senza la sua firma, quell’accordo non è disponibile. Restano il contratto con uno o più creditori (lettera a) e l’accordo con il contenuto dell’art. 62 (lettera b).
- La relazione finale e il concordato semplificato. L’art. 25-quater, comma 4, consente all’impresa minore, in alternativa ai contratti e agli accordi, di proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies. Quest’ultimo, secondo il comma 1 dell’art. 25-sexies, è accessibile entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate non sono praticabili. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori (App. Roma n. 4154/2024): è uno strumento prezioso proprio per l’impresa che non riesce a ottenere i consensi. Ma se l’esperto, a causa di atti compiuti contro le sue segnalazioni, non può attestare la tua correttezza e buona fede, questa porta si chiude.
Quindi il tuo lavoro in questa mossa è documentale e relazionale. Tieni un registro cronologico di ogni informativa, segnalazione, risposta e dissenso. Se c’è stato un dissenso, mostra all’esperto, nei mesi successivi, un comportamento impeccabile: informative tempestive, documenti completi, nessun altro atto contestato. Chiedi un incontro per verificare, prima della relazione finale, quali soluzioni l’esperto ritiene percorribili.
La base giuridica
Art. 17, comma 7, CCII (durata dell’incarico); art. 25-quater, commi 3 e 4, CCII (sbocchi per l’impresa minore); art. 25-sexies, comma 1, CCII (concordato semplificato e dichiarazione dell’esperto); art. 25-bis, comma 5, CCII (effetti dell’accordo sottoscritto dall’esperto).
Se qualcosa va storto
Se la relazione finale è negativa, non hai perso tutto. Puoi comunque presentare una domanda di concordato minore con l’ausilio di un OCC, se l’attività prosegue o ci sono risorse esterne apprezzabili (art. 74, commi 1 e 2), oppure chiedere la liquidazione controllata (art. 268) e puntare all’esdebitazione. In entrambi i casi, gli atti compiuti durante la composizione saranno esaminati: prepara fin d’ora una relazione che li spieghi uno per uno, con i documenti delle mosse 2, 3 e 5. Se invece la relazione è positiva ma l’esperto rifiuta di firmare l’accordo della lettera c), concentra le trattative sulle soluzioni delle lettere a) e b), che non richiedono la sua sottoscrizione.
Un esempio di verifica di metà percorso
Riprendi la s.n.c. delle simulazioni, con l’esperto che ha accettato l’incarico il 5 ottobre 2026. Intorno al 5 gennaio 2027 i soci dovrebbero chiedere all’esperto un incontro dedicato a tre domande: quali soluzioni dell’art. 25-quater, commi 3 e 4, ritiene ancora percorribili; se il dissenso eventualmente iscritto a novembre continua a pesare sulle trattative con la banca B e con i fornitori; quali documenti mancano per un eventuale accordo della lettera c). A inizio marzo 2027, un mese prima della scadenza dei 180 giorni, va presa la decisione sulla proroga o sullo sbocco. Se la scelta cadesse sul concordato semplificato, i soci devono sapere che i 60 giorni per proporlo decorrono dalla comunicazione della relazione finale e che anche quel termine corre senza sospensione feriale.
Check di completamento
- Hai un registro cronologico completo dei rapporti con l’esperto.
- Hai fatto il punto con l’esperto sulle soluzioni percorribili prima della relazione finale.
- Hai individuato lo sbocco principale e un’alternativa, con i relativi termini.
Il piano alla prova dei numeri
Le quattro simulazioni che seguono partono dalla stessa situazione e cambiano soltanto il modo in cui l’imprenditore esegue le mosse. Sono ipotesi dimostrative costruite per questo articolo, non casi reali.
Situazione di partenza comune. Una s.n.c. di due soci che gestisce un’attività di installazione di impianti, con due punti operativi. Nell’ultimo triennio: attivo patrimoniale massimo 214.600 € e ricavi lordi massimi 183.900 €; debiti complessivi attuali 287.430 € (quindi impresa sotto soglia). Debiti principali: banca A 16.250 € (fido, garantito dalla fideiussione personale di entrambi i soci), banca B 61.800 €, fornitori 94.300 € (uno dei quali, per 23.870 €, ha già un decreto ingiuntivo esecutivo e aveva avviato un pignoramento presso terzi), Erario e INPS 113.080 €, altri 1.930 €. L’esperto accetta l’incarico lunedì 5 ottobre 2026; le misure protettive vengono confermate dal tribunale nella seconda metà di ottobre. L’incarico, salvo proroga, scade dopo 180 giorni, cioè a inizio aprile 2027. A fine ottobre i soci vogliono vendere un furgone attrezzato (valore di mercato 18.700 €) al cognato di uno di loro, che offre 11.400 €, e usare il ricavato per estinguere il fido della banca A.
Simulazione 1 – Chi esegue le mosse 1, 2 e 3 nei tempi
I soci classificano l’operazione (mossa 1): vendita di un bene strumentale e pagamento di un creditore garantito dai soci stessi, quindi atto straordinario e pagamento potenzialmente non coerente. Lunedì 2 novembre 2026 inviano l’informativa preventiva via PEC (mossa 2) con due quotazioni del furgone e la dichiarazione del rapporto di parentela. Giovedì 5 novembre l’esperto segnala per iscritto il doppio pregiudizio: prezzo inferiore di 7.300 € al valore di mercato e pagamento integrale a un creditore il cui rimborso libera i soci dalla fideiussione, mentre agli altri si chiede uno stralcio. Lunedì 9 novembre i soci rispondono (mossa 3) e modificano l’atto (mossa 4, strada B): vendita a un concessionario terzo per 17.950 €, ricavato su un conto dedicato, nessun pagamento alla banca A fuori dall’accordo. Nuova informativa martedì 10 novembre; la vendita si chiude lunedì 16 novembre. Esito: nessun dissenso, misure protettive intatte, 6.550 € in più rispetto all’offerta del cognato a disposizione del piano, e un rapporto di fiducia con l’esperto che sarà utile al momento della relazione finale.
Simulazione 2 – Chi salta la mossa 4 e procede comunque
Stessa informativa e stessa segnalazione. I soci però, dopo la segnalazione, vendono comunque al cognato giovedì 12 novembre 2026 per 11.400 € e pagano la banca A per 11.400 €. Informano l’esperto lo stesso giorno (mossa 5), ma senza misure di compensazione. Il termine di dieci giorni per il dissenso scadrebbe domenica 22 novembre; l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori e iscrive il dissenso venerdì 20 novembre. Poiché ci sono misure protettive, effettua la segnalazione al giudice prevista dall’art. 19, comma 6. Il fornitore con decreto ingiuntivo chiede a sua volta la revoca delle misure. Il giudice fissa l’udienza; i soci si presentano senza una memoria documentata (mossa 6 saltata). Esito ipotizzato: misure revocate a inizio dicembre; il fornitore riprende il pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti per 23.870 € più accessori; la liquidità dell’impresa si blocca proprio nel mese delle tredicesime. La banca B, letta la visura con il dissenso, sospende la valutazione della proposta. Le trattative, a quel punto, ripartono da una posizione molto più debole.
Simulazione 3 – Chi salta anche la mossa 2
I soci non informano affatto l’esperto. Vendono il furgone al cognato lunedì 9 novembre per 11.400 € e saldano la banca A il giorno dopo. L’esperto lo scopre martedì 24 novembre, quando la banca A comunica di non avere più interesse alle trattative perché è stata pagata. A quel punto l’esperto si trova davanti a un atto pregiudizievole e a una violazione del dovere di informativa preventiva: il dissenso è obbligatorio. Esito ipotizzato nel medio periodo: la composizione si chiude a gennaio 2027 con una relazione finale in cui l’esperto non può dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che non richiederebbe il voto dei creditori, non è più accessibile. Resta il concordato minore, dove l’OCC dovrà riportare l’operazione tra gli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio e dove gli altri creditori useranno il dissenso per votare contro o contestare la convenienza; oppure la liquidazione controllata, dove il liquidatore valuterà le azioni sugli atti pregiudizievoli e dove, al momento dell’esdebitazione, il tribunale verificherà anche che il sovraindebitamento non sia stato determinato o aggravato con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Il pagamento alla banca A ha liberato i soci dalla fideiussione per 11.400 €, ma ha messo a rischio strumenti che valevano molto di più.
Simulazione 4 – Chi sbaglia la strada della mossa 4
Variante diversa: i soci non vogliono vendere il furgone ma affittare il secondo punto operativo, con il personale e le attrezzature, a un’impresa terza per un canone di 1.380 € al mese (16.560 € all’anno). Pensando di blindare l’operazione, giovedì 19 novembre 2026 depositano un ricorso al tribunale per l’autorizzazione dell’art. 22, lettera d). Il tribunale, aderendo all’orientamento espresso da Trib. Terni 30/4/2025, dichiara il non luogo a provvedere perché l’affitto è un atto di godimento e non di trasferimento. Sono passate quasi tre settimane. I soci tornano all’art. 21: informativa preventiva all’esperto venerdì 11 dicembre con il contratto, la stima del canone di mercato e la dimostrazione che l’affitto riduce i costi fissi di 2.940 € al mese. L’esperto non segnala pregiudizi; il contratto si firma venerdì 18 dicembre. Esito: nessun dissenso, ma un ritardo evitabile. La lezione è che la mossa 1 (classificare correttamente l’atto) decide quale strada è disponibile nella mossa 4.
Il confronto fra le quattro simulazioni dice una cosa sola: il parere negativo dell’esperto si previene quasi sempre con l’informativa preventiva e con la modifica dell’atto; si subisce quasi sempre quando l’imprenditore decide da solo e informa dopo.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il percorso è lineare: classifica l’atto, informa l’esperto prima, rispondi alla segnalazione, scegli la strada giusta, governa i dieci giorni del dissenso, difendi le misure protettive, calcola gli effetti futuri, proteggi la relazione finale. Ogni mossa saltata non elimina il problema: lo sposta in avanti, dove costa di più.
Tre regole pratiche riassumono tutto. Prima regola: nessun atto straordinario e nessun pagamento fuori dall’ordinario senza un’informativa scritta all’esperto, con documenti e data prevista. Seconda regola: una segnalazione dell’esperto si affronta prima dell’atto, mai dopo, e quasi sempre si chiude modificando l’atto invece di contestarla. Terza regola: se l’atto rientra nell’art. 22, l’autorizzazione del tribunale è l’unica strada che ne conserva gli effetti in un concordato minore o in una liquidazione controllata successivi; se non vi rientra, come l’affitto d’azienda, la tua protezione è soltanto la qualità dell’informativa.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Classifica l’atto | Capire se va comunicato e se rientra nell’art. 22 | Prima di qualunque impegno | Omettere un’informativa dovuta |
| 2. Informativa preventiva | Mettere l’esperto in condizione di valutare | Prima dell’atto (art. 21 c.2) | Dissenso più probabile, giudizio sul tuo comportamento |
| 3. Risposta alla segnalazione | Correggere l’atto prima del dissenso | Subito dopo la segnalazione (art. 21 c.3) | La segnalazione diventa dissenso |
| 4. Scelta della strada | Rinunciare, modificare, chiedere autorizzazione o procedere | Prima dell’atto; art. 22 entro la durata dell’incarico (art. 17 c.7) | Atto senza protezione o strada sbagliata |
| 5. Informativa immediata | Giustificare l’atto compiuto | Il giorno dell’atto; l’esperto ha 10 giorni (art. 21 c.4) | Dissenso obbligatorio senza tua versione |
| 6. Difesa delle misure | Evitare revoca o riduzione | Appena c’è la segnalazione al giudice (art. 21 c.5, art. 19 c.6) | Ripresa dei pignoramenti |
| 7. Effetti futuri | Prevedere revocatorie, voto, esdebitazione | Prima di scegliere lo sbocco | Sorprese in concordato minore o liquidazione controllata |
| 8. Uscita | Proteggere la relazione finale e gli sbocchi | Prima della relazione finale | Perdita del concordato semplificato o dell’accordo firmato dall’esperto |
Tieni accanto a questa tabella due promemoria. Primo: i termini del Codice della crisi corrono anche dal 1° al 31 agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Secondo: se un termine cade di sabato o di domenica, verifica sempre con il tuo legale come va computato, ma non costruire mai il tuo calendario contando su quel giorno in più.
Gli scenari di deviazione
Anche il piano meglio costruito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti per l’imprenditore minore e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 – La controparte accelera e pretende la firma subito
Il compratore del macchinario ti dà quarantotto ore: o firmi o compra altrove. Il fornitore strategico ti chiede il pagamento integrale dell’arretrato entro venerdì, altrimenti sospende le consegne. È la situazione in cui la tentazione di saltare le mosse 2 e 3 è più forte.
Piano B. Non saltare l’informativa: comprimila. Scrivi all’esperto lo stesso giorno, spiegando l’urgenza, allegando l’offerta e chiedendo una risposta entro un termine breve ma ragionevole. Contemporaneamente, proponi alla controparte una firma condizionata: un contratto sottoposto alla condizione che l’esperto non formuli segnalazioni entro una data, oppure un acconto restituibile. Per il fornitore strategico, la strada più solida è dimostrare all’esperto che senza quel pagamento l’attività si ferma: un pagamento essenziale alla continuità è un pagamento coerente con il risanamento, e l’esperto lo valuterà come tale se gli dai i numeri (ordini in portafoglio, margine, alternative inesistenti). Se la controparte non accetta nessuna condizione e l’atto non è essenziale, la risposta migliore è lasciarla andare: un affare perso vale meno di una composizione compromessa.
Deviazione 2 – Il termine è scaduto o l’atto è già stato fatto senza informativa
Ti accorgi che un pagamento eseguito tre settimane fa (per esempio, la rata di un finanziamento soci o il saldo a un fornitore di famiglia) era un pagamento da comunicare, e non l’hai fatto. Oppure il dissenso è già stato iscritto perché non hai risposto in tempo alla segnalazione.
Piano B. Nel primo caso, comunica subito l’atto all’esperto, ammetti l’omissione e proponi un rimedio concreto: la restituzione della somma da parte del ricevente (se è un socio o un familiare, è spesso possibile), oppure una compensazione a favore degli altri creditori nel piano. Il fatto che sia stato l’imprenditore a portare l’atto all’attenzione dell’esperto è un elemento che peserà sulla valutazione della tua buona fede. Nel secondo caso, il dissenso è iscritto e non può essere cancellato da te: lavora sulle conseguenze. Prepara la memoria della mossa 6 se ci sono misure protettive, documenta il rimedio adottato e chiedi all’esperto di darne atto nei verbali delle trattative e, a tempo debito, nella relazione finale.
Deviazione 3 – Il documento che serve non si trova
L’esperto ti chiede la perizia del capannone, il contratto originario del leasing, la prova che il prezzo pagato dall’acquirente sia arrivato sul conto aziendale, oppure il bilancio dell’ultimo esercizio che il commercialista precedente non ti ha mai consegnato. Senza quel documento, la tua giustificazione resta una parola contro una presunzione.
Piano B. Ricostruisci il documento con fonti alternative: estratti conto bancari per i flussi; visure al pubblico registro automobilistico o catastali per i beni; la dichiarazione IVA e le dichiarazioni dei redditi per i dati economici; la richiesta formale al vecchio professionista o alla controparte; una stima di un tecnico indipendente al posto della perizia mancante. Comunica all’esperto che il documento originale non è reperibile, indica le fonti sostitutive e chiedi se le ritiene sufficienti. Per l’impresa minore che tiene la contabilità semplificata questa situazione è frequente: ricordati che, tra i documenti da allegare all’istanza dell’art. 25-quater, comma 2, figurano quelli dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h), e che le lacune emerse all’inizio torneranno fuori proprio quando l’esperto dovrà valutare un atto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3, cioè chiedere subito l’autorizzazione al tribunale senza passare dall’esperto?
Per gli atti dell’art. 22 (finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci, trasferimento dell’azienda o di rami) la richiesta al tribunale è una tua iniziativa e non è subordinata a una segnalazione. Ma presentarla senza aver informato l’esperto è un errore pratico: la relazione finale dell’esperto può incidere sull’attuazione dell’atto (art. 22, comma 1-bis) e il tribunale assume le informazioni necessarie prima di decidere. Informa l’esperto, ascolta la sua valutazione e poi deposita il ricorso.
L’esperto può impedirmi di firmare un contratto?
No. L’art. 21, comma 1, ti lascia la gestione ordinaria e straordinaria. L’esperto può segnalare, iscrivere il dissenso e segnalare al giudice, ma non può bloccare l’atto. Le conseguenze del suo parere negativo sono indirette: revoca delle misure, esposizione dell’atto a contestazioni future, perdita di credibilità nelle trattative, effetti sulla relazione finale.
Il dissenso si può cancellare dal registro delle imprese?
Il Codice non prevede un procedimento specifico per impugnare o cancellare il dissenso iscritto. Lo strumento pratico è dimostrare, nelle sedi in cui il dissenso viene usato (udienza sulle misure, concordato minore, liquidazione controllata), che l’atto non era pregiudizievole o che il pregiudizio è stato rimediato. Se ritieni che il dissenso sia stato iscritto in violazione della legge, valuta con il tuo legale le iniziative possibili.
Devo comunicare anche il pagamento dello stipendio dei dipendenti o delle rate correnti del leasing?
Di regola no, se sono pagamenti ordinari coerenti con la prosecuzione dell’attività: l’obbligo dell’art. 21, comma 2, riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative o le prospettive di risanamento. Ricorda anche che i crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18, comma 1) e che le misure non inibiscono i pagamenti (art. 18, comma 3). Se hai un dubbio su un pagamento specifico, l’informativa costa poco.
L’esperto ha dieci giorni per il dissenso: se il decimo giorno cade ad agosto, il termine si sospende?
No. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII): i dieci giorni corrono anche dal 1° al 31 agosto. Lo stesso vale per i tuoi termini nelle procedure del Codice, come i 60 giorni per proporre il concordato semplificato dopo la comunicazione della relazione finale.
Se ho sbagliato canale e ho presentato l’istanza in modo irregolare, l’esperto può contestarmelo?
Il problema qui non è il parere dell’esperto ma la validità dell’istanza. Per l’impresa minore l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale (art. 25-quater, comma 2). Il Tribunale di Verona, il 25/11/2022 (massimario Prato-Pistoia), ha revocato de plano le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale anziché alla commissione: il canale giusto dipende dalla dimensione dell’impresa e va verificato prima di tutto.
Posso avviare la composizione negoziata se ho già depositato una domanda di concordato minore?
L’istanza dell’impresa minore deve contenere l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (art. 25-quater, comma 2). In un caso relativo al regime del D.L. 118/2021, la Cassazione (Sez. I, n. 31856/2025) ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Prima di presentare l’istanza, verifica che non ci siano procedure pendenti.
Se l’esperto mi segnala un atto, devo informarne i creditori?
Non c’è un obbligo specifico di comunicare la segnalazione privata dell’art. 21, comma 3, ai creditori. Ma se l’atto riguarda direttamente un creditore che partecipa alle trattative (per esempio, un pagamento a suo favore o una garanzia che gli concedi), è prudente discuterne apertamente al tavolo con l’esperto: i creditori lo scopriranno comunque se il dissenso viene iscritto, e una comunicazione spontanea preserva la fiducia che regge l’intera composizione.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Una premessa di metodo. Sulle imprese sotto soglia nella composizione negoziata non risultano, alla data di questo articolo, pronunce edite che riguardino specificamente l’art. 25-quater CCII, e anche sul dissenso dell’art. 21 i provvedimenti pubblicati sono pochi. Le pronunce che seguono sono quindi in parte relative a imprese sopra soglia o al regime del D.L. 118/2021: le citiamo perché le norme che applicano (artt. 18, 19, 21 e 22) sono le stesse che l’art. 25-quater, comma 5, rende applicabili all’impresa minore. Molte pronunce di merito provengono da massimari camerali e non riportano il numero: le indichiamo con tribunale e data. I principi sono riformulati con parole nostre.
A sostegno delle mosse 1 e 4 (classificare l’atto e scegliere la strada)
Trib. Terni, decreto 30/4/2025. Principio: l’autorizzazione dell’art. 22, comma 1, lettera d), riguarda il trasferimento dell’azienda con effetti traslativi; l’affitto d’azienda, atto di mero godimento, non vi rientra e resta un atto di straordinaria amministrazione soggetto alla sola informativa preventiva all’esperto ai sensi dell’art. 21. Rilevanza: chi affitta un ramo dell’attività non può contare sulla protezione dell’atto autorizzato e deve gestire il rischio di segnalazione e dissenso. Fonti: Eutekne e un commento professionale (lette in sintesi).
Trib. Lanciano, 17/10/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, senza numero). Principio: una misura cautelare può tutelare la liquidità ricavata da una vendita di ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22, anche oltre il limite di 240 giorni e fino a dodici mesi complessivi. Rilevanza: mostra il valore aggiunto della strada C della mossa 4: l’atto autorizzato non solo conserva i suoi effetti, ma le risorse che produce possono essere protette.
A sostegno della mossa 6 (difendere le misure protettive)
Trib. Brescia, Sez. IV, ordinanza 17/4/2025, R.G. 1037/2025 (testo letto per intero). Principio: le misure protettive sono confermate quando l’esperto esprime un parere favorevole sulla funzionalità delle misure al piano di risanamento; il giudice, confermandole, richiama l’esperto alla disposizione dell’art. 19, comma 6, sulla revoca o abbreviazione delle misure. Rilevanza: il parere dell’esperto è il perno della protezione, e il controllo successivo passa proprio dalle sue segnalazioni.
Trib. Milano, 17/1/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero). Principio: la conferma delle misure presuppone che il giudice, sentito l’esperto, valuti le sue motivate dichiarazioni sulla ragionevole probabilità di risanamento. Rilevanza: un parere negativo motivato pesa in modo determinante sulla sorte delle misure.
Trib. Padova, 25/2/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero). Principio: le misure erga omnes vanno confermate se il giudice non riscontra controindicazioni da parte dell’esperto. Rilevanza: a contrario, una controindicazione dell’esperto, come il dissenso su un atto pregiudizievole, è un elemento che il giudice deve considerare.
Trib. Padova, 3/6/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero). Principio: la conferma richiede che l’esperto confermi lo squilibrio e ravvisi una possibilità di risanamento, anche solo parziale. Rilevanza: un atto che sottrae beni essenziali può far venire meno proprio quella possibilità.
Trib. Avellino, 27/1/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero). Principio: il giudice può chiedere all’esperto una relazione sui presupposti di accesso, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di risanamento. Rilevanza: nell’udienza successiva alla segnalazione dell’art. 19, comma 6, aspettati che il giudice si basi su una valutazione scritta dell’esperto, e prepara la tua memoria per confrontarti con quella.
Trib. Treviso, 18/7/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero). Principio: le misure protettive producono effetti solo dopo la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità della composizione negoziata, lo stesso in cui l’esperto iscrive il dissenso; sapere quando le misure sono efficaci serve a capire cosa rischi se vengono revocate.
A sostegno della mossa 8 (relazione finale e sbocchi)
App. Roma, n. 4154/2024. Principio: nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non è previsto il voto dei creditori. Rilevanza: è il motivo per cui la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative (art. 25-sexies, comma 1) vale molto per l’impresa minore: senza di essa si perde uno sbocco che non dipende dai consensi.
Cass. Sez. I, n. 31856/2025. Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata quando è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, e il tribunale può verificarlo (caso deciso nel regime del D.L. 118/2021). Rilevanza: la coerenza dei percorsi conta; per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 2, richiede l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore.
A sostegno delle domande operative
Trib. Verona, 25/11/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero). Principio: revoca de plano delle misure protettive per un’istanza presentata al segretario generale della Camera di commercio anziché alla commissione, trattandosi di impresa sopra soglia. Rilevanza: per l’impresa minore il canale corretto è il segretario generale (art. 25-quater, comma 2); un errore di canale compromette tutto il resto, compreso il valore del parere dell’esperto.
Trib. Milano, decreto 21/5/2025. Principio: nella transazione fiscale conclusa durante la composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis), il tribunale verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: anche nel rapporto con il Fisco gli atti della composizione si costruiscono con l’esperto; l’impresa minore vi accede tramite il rinvio “in quanto compatibile” dell’art. 25-quater, comma 5, che richiama il comma 2-bis dell’art. 23.
Trib. Milano, n. 9567 del 5/11/2024 (massimari camerali, in massima). Principio: per il compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti e la liquidazione vale come prova scritta e titolo per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso dell’esperto è un costo della procedura che matura comunque (art. 25-ter, liquidato per l’impresa minore dal segretario generale ai sensi dell’art. 25-quater, comma 7), anche quando l’esperto esprime pareri negativi: non è un argomento per scegliere un esperto “accomodante”, che peraltro non scegli tu.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un imprenditore minore teme il parere negativo dell’esperto su un atto, lo Studio lavora su strumenti concreti, sempre con un impegno di mezzi e mai con promesse di risultato.
- Classifichiamo gli atti in programma: esaminiamo l’elenco delle operazioni dei prossimi mesi e indichiamo quali sono di straordinaria amministrazione, quali pagamenti rischiano di essere giudicati non coerenti e quali rientrano nell’art. 22.
- Redigiamo l’informativa preventiva all’esperto: prepariamo la comunicazione scritta con stima del valore, rapporti con la controparte, destinazione delle risorse e simulazione dell’effetto sui creditori.
- Analizziamo la segnalazione dell’esperto: individuiamo quale pregiudizio viene contestato e scriviamo la risposta punto per punto, con i documenti.
- Costruiamo la versione modificata dell’atto: proponiamo correzioni concrete (prezzo, controparte, conto dedicato, condizioni sospensive) per rendere l’atto compatibile con le trattative.
- Predisponiamo il ricorso per l’autorizzazione dell’art. 22: verifichiamo prima che l’atto rientri davvero nella norma e poi curiamo il ricorso e l’eventuale reclamo al collegio.
- Gestiamo la finestra dei dieci giorni: prepariamo l’informativa immediata dopo l’atto e le misure di compensazione, e verifichiamo con visure l’eventuale iscrizione del dissenso.
- Difendiamo le misure protettive: redigiamo la memoria per l’udienza dopo la segnalazione dell’art. 19, comma 6, e predisponiamo il piano alternativo in caso di revoca.
- Valutiamo gli effetti futuri dell’atto: stimiamo la sua esposizione a contestazioni in concordato minore o liquidazione controllata e prepariamo la relazione che lo spiega.
- Pianifichiamo l’uscita: confrontiamo gli sbocchi dell’art. 25-quater, commi 3 e 4, con i loro termini, e prepariamo il passaggio al concordato minore, alla liquidazione controllata o al concordato semplificato.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti: lo staff lavora insieme sullo stesso fascicolo, perché nella composizione negoziata il piano finanziario e la difesa giuridica non si possono separare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il punto di vista di chi riceve l’informativa e deve decidere se segnalare o iscrivere un dissenso, e quindi saper costruire un atto e una comunicazione che rispondano in anticipo alle domande dell’esperto. Altrettanto rilevante è la competenza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, perché per l’imprenditore minore il “dopo” della composizione negoziata si chiama concordato minore o liquidazione controllata, procedure in cui gli atti compiuti durante le trattative saranno riesaminati. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, dal reclamo sulle autorizzazioni alle eventuali impugnazioni nelle procedure successive. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti consente di lavorare insieme su piano finanziario, test pratico, debiti fiscali e bancari.
Chiusura
Il principio guida di questo piano è semplice: l’esperto non può fermare un tuo atto, ma può renderlo pubblico e farlo pesare su tutto ciò che verrà dopo; ogni atto comunicato prima è un atto difeso, ogni atto comunicato dopo è un atto da giustificare.
Alla domanda del titolo la risposta è quindi sì: l’esperto può dare un parere negativo su un atto dell’imprenditore minore, nelle forme della segnalazione scritta, del dissenso iscritto nel registro delle imprese e della segnalazione al giudice, con effetti su misure protettive, revocatorie, responsabilità e sbocchi finali. Il modo migliore di affrontarlo è non arrivarci impreparati.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due prospettive che contano: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce le valutazioni dell’esperto dall’interno, e quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce le procedure in cui quegli atti verranno riesaminati.
📩 Prima di firmare il prossimo atto, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, in fondo alla pagina.
