Questa è una delle domande che ci arrivano più spesso, quasi sempre con la stessa premessa: “Avvocato, io non ho una casa, non ho una macchina che valga qualcosa, non ho risparmi. Ho solo lo stipendio (oppure solo la pensione) e tanti debiti. Posso fare lo stesso la liquidazione controllata, o è una procedura riservata a chi ha qualcosa da vendere?”. Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso su questo punto, con risposte complete, nell’ordine in cui di solito le persone ce le fanno: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari e infine le paure.
Il quadro, in poche righe. La liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Si chiama “liquidazione dei beni”, ma la legge non dice da nessuna parte che i beni debbano essere immobili o cose da mettere all’asta: quello che conta è che ci sia un attivo da distribuire ai creditori, e una quota di reddito può esserlo. Accanto a questa strada esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), pensata per chi non può offrire nulla, nemmeno in prospettiva. Scegliere tra le due, e documentare bene la scelta, è il cuore del problema.
Perché ci occupiamo proprio di questo tema: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve attestare se l’attivo c’è o non c’è. È esattamente quell’attestazione che decide se una liquidazione con il solo stipendio si apre, oppure se conviene la via dell’incapiente.
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Ho solo lo stipendio e nessuna casa: posso chiedere lo stesso la liquidazione controllata?
Sì, si può, a condizione che dallo stipendio resti una parte, al netto di quanto serve per vivere, da mettere a disposizione dei creditori.
Molti pensano che senza un immobile la liquidazione controllata sia impossibile, perché il nome richiama l’idea di un’asta. Non è così. Secondo l’art. 268 c.1 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni; e l’art. 268 c.4 lett. b) dice che stipendi, pensioni e salari restano fuori dalla procedura solo nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. Letto al contrario: quello che supera quel limite entra nella liquidazione e diventa attivo.
I tribunali lo applicano in modo concreto. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 53/2026 del 30 aprile 2026, ha aperto una liquidazione controllata per un debitore con oltre 126.000 euro di debiti e nessun bene immobile o mobile da vendere subito: ha considerato attivo idoneo il reddito futuro da lavoro, ha escluso circa 1.912 euro al mese per il mantenimento del nucleo e ha destinato ai creditori la parte eccedente, poco più di 1.100 euro mensili.
Attenzione però al rovescio della medaglia. Se lo stipendio è appena sufficiente per vivere, la domanda rischia di essere respinta perché la procedura non avrebbe nulla da distribuire: ne parliamo più avanti, quando affrontiamo il caso del creditore che chiede la liquidazione e il caso di chi non ha davvero niente.
In sintesi, la domanda giusta non è “ho beni da vendere?”, ma “quanto del mio reddito resta, dopo aver pagato le spese indispensabili, e per quanto tempo?”. È su questo calcolo che si gioca l’ammissibilità.
Cosa vuol dire esattamente “attivo da distribuire”? Il mio stipendio conta come attivo?
Conta, ma solo per la parte che supera il fabbisogno della famiglia e solo se, tolte le spese della procedura, rimane qualcosa per i creditori.
L’espressione viene dall’art. 268 c.3 CCII, riscritto dal correttivo. In sostanza la norma lavora su due fronti. Se è il creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica, la procedura non si apre quando l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie. Se invece è il debitore persona fisica a chiederla, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che quell’attivo si può acquisire, anche attraverso azioni giudiziarie.
Tre elementi, quindi, compongono l’attivo:
- i beni presenti (conto corrente, auto, quote, crediti verso terzi);
- la quota di reddito che il giudice non lascia al debitore per il mantenimento;
- ciò che si può recuperare con azioni giudiziarie (per esempio la revoca di un atto con cui il debitore si è spogliato di un bene).
C’è poi un dettaglio che fa la differenza. Il Tribunale di Terni, nella sentenza n. 4/2026 pubblicata il 20 febbraio 2026, ha letto l’attestazione dell’OCC come verifica della possibilità di acquisire attivo al netto delle spese della procedura. Se la quota di stipendio disponibile viene interamente assorbita dai compensi del liquidatore e dalle spese, ai creditori non arriva nulla, e la procedura perde la sua funzione.
Per questo non basta dire “offro 100 euro al mese”: bisogna dimostrare che quei 100 euro, moltiplicati per la durata della procedura, superano i costi. Il tema delle spese lo riprendiamo più sotto, perché esiste uno strumento, la prenotazione a debito, che aiuta chi parte senza liquidità.
Chi decide quanta parte dello stipendio mi resta per vivere?
Lo decide il giudice, caso per caso, sulla base dei documenti sul nucleo familiare e delle spese reali: non esiste una percentuale fissa.
È una delle differenze più importanti rispetto al pignoramento dello stipendio, dove la legge fissa limiti precisi. Nella liquidazione controllata l’art. 268 c.4 lett. b) rimette la valutazione al tribunale, che indica nella sentenza di apertura (o con un provvedimento successivo) la somma che il debitore trattiene per sé e per la famiglia.
Su come il giudice ragiona, il Tribunale di Piacenza, con il provvedimento del 23 dicembre 2024 riportato da ecnews, ha ribadito che la quantificazione è discrezionale e va fatta bilanciando gli interessi in gioco: da una parte la dignità del debitore e della famiglia, dall’altra il diritto dei creditori a ricevere qualcosa. Nella pratica i giudici guardano a:
- numero dei componenti del nucleo e presenza di figli a carico;
- canone di locazione o rata del mutuo sull’abitazione;
- spese mediche documentate, spese di trasporto per andare al lavoro;
- utenze, alimentazione, scuola;
- eventuali redditi degli altri familiari conviventi.
Un riferimento utile, anche se non vincolante per la liquidazione, è il parametro che il legislatore usa per misurare il “dignitoso tenore di vita”: l’art. 68 c.3 e l’art. 283 c.2 CCII lo agganciano all’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE (per l’incapiente, aumentato della metà). L’assegno sociale 2026, secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, è di 546,24 euro al mese, cioè 7.101,12 euro all’anno.
Un consiglio pratico: le spese vanno documentate, non dichiarate. Una tabella di spese senza ricevute, contratti e bollette convince poco e invita il giudice a usare parametri standard, spesso più bassi delle necessità reali.
Devo essere “meritevole” per entrare nella liquidazione controllata?
No. Per entrare non serve un giudizio di meritevolezza: la diligenza conta, ma soprattutto dopo, al momento dell’esdebitazione.
È un chiarimento arrivato dalla Cassazione. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 la Prima sezione ha detto che l’ammissione alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negata perché il debitore è stato negligente o imprudente nell’indebitarsi; questi aspetti potranno pesare quando si valuterà l’esdebitazione secondo l’art. 280 CCII.
Questo non significa che la storia dei debiti sia irrilevante già all’inizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha precisato che la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore in modo chiaro, completo e attendibile: non come requisito di merito, ma come presupposto di ammissibilità che il giudice deve controllare. La ragione: i creditori devono essere informati e il liquidatore deve poter esercitare le azioni che aumentano l’attivo. Nel caso deciso, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’apertura disposta dal Tribunale di Lodi e confermata in appello.
Per chi ha solo lo stipendio la lezione è doppia: non si viene respinti perché “si è sbagliato a chiedere prestiti”, ma si può essere respinti se la relazione è vaga sul perché quei prestiti sono stati chiesti.
Da dove comincio? Devo passare per forza da un OCC?
Sì: la domanda del debitore si presenta con il ricorso al tribunale, ma serve la relazione di un Organismo di Composizione della Crisi, e senza quella il giudice non può aprire la procedura.
Il percorso, per chi ha solo reddito, parte quasi sempre dall’OCC del circondario del tribunale competente. Si deposita una richiesta all’Organismo, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie i documenti, verifica i debiti consultando banche dati come Centrale Rischi e CRIF (lo ha descritto, per esempio, la sentenza di Terni già citata), chiede all’agente della riscossione e agli uffici fiscali la situazione dei debiti tributari e alla fine redige la relazione.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha confermato che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata: non un allegato di contorno, ma la base su cui il giudice decide. E la già citata ordinanza n. 11603/2026 chiarisce che il controllo del giudice su quella relazione è sostanziale, non una presa d’atto.
Cosa fa concretamente il gestore nel caso “solo stipendio”? Tre cose decisive:
- ricostruisce il reddito netto reale, guardando buste paga, cedolini della pensione, CU e dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
- ricostruisce il fabbisogno familiare, con le spese documentate;
- stima la quota distribuibile e la confronta con i costi prevedibili della procedura.
Il risultato di questa terza operazione è il punto su cui si fonda l’attestazione dell’art. 268 c.3: se la quota è positiva, il debitore può chiedere l’apertura; se è nulla, la strada corretta è un’altra.
Due accortezze. Primo, non è necessario un difensore secondo l’art. 68 c.1 per le procedure del consumatore, ma nella liquidazione controllata l’assistenza tecnica serve comunque a costruire il ricorso e a gestire le udienze. Secondo, i tempi dell’OCC non sono brevi: se nel frattempo ci sono pignoramenti in corso, è utile pianificarlo.
Cosa deve scrivere l’OCC perché il giudice non respinga la mia domanda?
Deve spiegare in modo verificabile perché ci si è indebitati, perché non si riesce a pagare e quanto, concretamente, arriverà ai creditori.
La relazione che accompagna una domanda di liquidazione fondata sul solo reddito ha un’anatomia precisa. Le parti che i giudici leggono con più attenzione sono queste.
Le cause dell’indebitamento e la diligenza. Dopo l’ordinanza n. 11603/2026 questa parte non può essere generica (“difficoltà economiche sopravvenute”). Servono date, eventi, importi: la perdita del lavoro in un certo mese, la malattia, la separazione, il consolidamento dei prestiti, i finanziamenti chiesti per coprirne altri.
La completezza e attendibilità dei documenti. L’OCC deve dire se ha avuto tutto ciò che serviva e se i dati tornano. Una dichiarazione dei redditi mancante o un conto non dichiarato possono far crollare la domanda.
La stima dell’attivo. Per chi ha solo stipendio è il punto chiave: reddito netto mensile, quota di mantenimento proposta, eccedenza mensile, durata prevedibile, eventuali beni minori (auto, saldo di conto), possibili azioni giudiziarie.
I costi presunti della procedura. Servono per verificare che l’attivo resti positivo “al netto delle spese”, come ha fatto il Tribunale di Terni nella sentenza n. 4/2026.
Un errore frequente è presentare la relazione come un atto di parte, scritto per convincere. Il giudice, invece, la legge come un’attestazione di un soggetto terzo. Quando i numeri sono ottimistici (uno straordinario che non è garantito, un contratto a termine dato per rinnovato), il rischio è che il tribunale li consideri inattendibili. Il Tribunale di Chieti, con la decisione del 10 giugno 2025 riportata da ecnews il 15 luglio 2025, ha escluso che redditi futuri non verificabili o semplici dichiarazioni d’intenti possano sostenere la procedura.
Che documenti devo preparare se il mio unico patrimonio è il reddito?
Meno di quelli di chi ha immobili, ma devono essere completi, aggiornati e coerenti tra loro.
Ecco l’elenco di partenza che di solito chiediamo, pensato per il lavoratore dipendente o il pensionato senza beni:
- documento d’identità e codice fiscale, stato di famiglia e certificato di residenza;
- ultime buste paga (almeno sei) o cedolini della pensione, CU e dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- estratti conto di tutti i rapporti bancari e postali degli ultimi anni;
- contratti di finanziamento, piani di ammortamento, eventuali atti di pignoramento e decreti ingiuntivi;
- estratto di ruolo o situazione debitoria presso l’agente della riscossione;
- visure catastali e al PRA (anche “negative”, per dimostrare che non ci sono beni);
- contratto di locazione, bollette, spese mediche, spese scolastiche dei figli;
- eventuali atti di disposizione degli ultimi cinque anni (donazioni, vendite, cessioni).
L’ultima voce merita una parola in più. Chi “non ha beni” oggi, talvolta li aveva ieri: un’auto intestata a un familiare, una quota di casa ceduta a un fratello, una donazione. Questi atti non impediscono la liquidazione, anzi possono diventare l’attivo stesso, perché il liquidatore può valutare azioni giudiziarie per recuperarli. Nasconderli, però, è il modo più rapido per compromettere sia l’apertura sia, più avanti, l’esdebitazione.
Una volta aperta, cosa succede al mio stipendio ogni mese e per quanto tempo?
Lei continua a ricevere lo stipendio: la quota fissata dal giudice resta a lei, l’eccedenza va al liquidatore, di regola per tre anni.
Con la sentenza di apertura il tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore, assegna ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per presentare le domande (art. 270 c.2 lett. d) e fissa, direttamente o con un provvedimento successivo, la somma che rimane al debitore. Da quel momento:
- le esecuzioni individuali si fermano e i creditori devono insinuarsi nella procedura;
- il datore di lavoro o l’ente pensionistico possono essere invitati a versare l’eccedenza sul conto della procedura, oppure il debitore la versa ogni mese al liquidatore;
- il liquidatore forma lo stato passivo; i creditori hanno 15 giorni per le osservazioni al progetto (art. 273);
- il liquidatore distribuisce le somme secondo l’ordine delle prelazioni.
Quanto dura? L’art. 272 c.3, nel testo riscritto dal correttivo, dice che la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, per acquisire i beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; è prevista la chiusura anticipata se non c’è altro attivo. Parallelamente, l’art. 282 c.1 prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto motivato del tribunale.
Il risultato pratico: chi entra con il solo stipendio sa, fin dal primo giorno, che per circa tre anni vivrà con la somma fissata dal giudice, e che alla fine di quel periodo (se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non ci sono preclusioni) i debiti residui diventeranno inesigibili, salve le eccezioni dell’art. 278 c.7 (obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti).
Le spese della procedura chi le anticipa, se non ho un euro da parte?
Esiste la prenotazione a debito: dal 2024 la Corte costituzionale l’ha estesa alla liquidazione controllata, quindi alcune spese di giustizia non vanno pagate subito.
Il problema è concreto: chi ha solo lo stipendio spesso non ha liquidità per le spese iniziali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato illegittimo l’art. 146 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) nella parte in cui non prevedeva la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata, in nome della parità di trattamento con la liquidazione giudiziale.
Come funziona nella pratica lo spiega bene la circolare dei giudici della sezione specializzata del Tribunale di Torino, diffusa dall’Ordine degli Avvocati dopo la sentenza:
- la prenotazione non si dispone con la sentenza di apertura, ma con un successivo provvedimento del giudice delegato, su istanza motivata del liquidatore;
- riguarda le spese di giustizia: contributo unificato (con la precisazione che manca una norma specifica per la liquidazione controllata), imposta di registro, imposta ipotecaria per la trascrizione della sentenza se ci sono beni registrati, diritti di copia;
- non copre le anticipazioni a carico dell’erario, che sono un’altra cosa;
- le spese prenotate vanno pagate appena la procedura ha disponibilità, prima di altri prelievi, e il pagamento va dichiarato in sede di chiusura (art. 276 CCII).
C’è un aspetto da sapere per chi ha solo reddito: la circolare collega la prenotazione alla situazione in cui le risorse sono beni ancora da liquidare. Quando l’attivo è una quota mensile di stipendio, la liquidità arriva subito, a rate; il liquidatore dovrà quindi motivare perché, nei primi mesi, serve comunque la prenotazione.
Restano invece fuori dalla prenotazione i compensi dell’OCC e del liquidatore, liquidati secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3) e pagati in prededuzione con l’attivo della procedura: è per questo che la quota di stipendio deve essere sufficiente a coprirli e a lasciare qualcosa ai creditori.
I passaggi in una tabella
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Istanza all’OCC, raccolta documenti, verifica debiti | Variabile (settimane o mesi) | OCC del circondario |
| Attestazione | Relazione OCC con stima dell’attivo al netto delle spese (art. 268 c.3) | Prima del deposito | Gestore della crisi |
| Domanda | Ricorso per l’apertura della liquidazione controllata | Nessun termine fisso | Tribunale competente (art. 27 c.2) |
| Apertura | Sentenza: nomina liquidatore, quota di mantenimento | Dopo il controllo di ammissibilità | Tribunale |
| Insinuazioni | Domande dei creditori | Non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) | Liquidatore |
| Stato passivo | Osservazioni al progetto | 15 giorni (art. 273) | Liquidatore, poi giudice delegato |
| Spese | Istanza di prenotazione a debito | Dopo l’apertura | Giudice delegato |
| Durata | Versamento mensile dell’eccedenza | Di regola 3 anni (art. 272 c.3) | Liquidatore |
| Fine | Esdebitazione di diritto | Con la chiusura o dopo 3 anni dall’apertura (art. 282) | Tribunale |
| Contro il decreto | Reclamo | 30 giorni (art. 282 c.3) | Corte d’appello (art. 124) |
E se è la finanziaria a chiedere la mia liquidazione? Posso bloccarla dicendo che non ho niente?
Può bloccarla, ma non basta dirlo: serve un’attestazione dell’OCC, chiesta da lei, che certifichi l’impossibilità di acquisire attivo, e va fatta valere entro la prima udienza.
È il caso rovesciato rispetto a quelli visti finora, e sta diventando frequente: una banca o una società di recupero, stanca di pignoramenti poco produttivi, chiede al tribunale la liquidazione controllata del debitore. Secondo l’art. 268 c.2, il creditore può farlo solo se il debitore è insolvente e se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria raggiungono almeno 50.000 euro.
Sul calcolo di questa soglia la Cassazione, con l’ordinanza n. 17508/2025 (Prima sezione), ha precisato che anche il credito del socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., una volta scaduto il termine, è un debito scaduto e si conta per raggiungere i 50.000 euro, pur restando inesigibile. È un principio nato in un contesto societario, ma dice una cosa utile a tutti: la soglia si calcola con criteri ampi, e non conviene contare su cavilli per stare sotto.
La vera difesa per chi non ha beni è quella dell’art. 268 c.3. La liquidazione chiesta dal creditore contro una persona fisica non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti indicati dall’art. 283 c.3 (elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, stipendi, pensioni ed entrate del nucleo). Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.
La giurisprudenza di merito è rigorosa sulla prova. Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento del 3 febbraio 2025 richiamato da ecnews, ha respinto l’eccezione di improcedibilità del debitore che si era limitato ad affermare l’assenza di attivo senza una completa attestazione dell’OCC. Al contrario, il Tribunale di Chieti, il 10 giugno 2025, ha respinto la domanda del creditore anche d’ufficio, senza eccezione e senza attestazione, perché dai documenti emergeva che tra reddito netto e spese necessarie non c’era alcun margine: il debitore, pur aderendo alla domanda, non offriva un’utilità concreta.
La regola pratica: non presentarsi alla prima udienza a mani vuote. Se si riceve il ricorso di un creditore, la richiesta all’OCC va fatta subito.
Sono pensionato: la pensione funziona come lo stipendio?
Sì, la regola è la stessa: la pensione entra nella liquidazione solo per la parte che supera quanto il giudice ritiene necessario per vivere.
L’art. 268 c.4 lett. b) mette sullo stesso piano stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività. Non esiste nella liquidazione controllata un “minimo vitale” automatico come quello previsto per il pignoramento della pensione: è il giudice che fissa la soglia.
Alcune particolarità del pensionato vanno però tenute presenti:
- la pensione è stabile: a differenza di uno stipendio a termine, è un reddito prevedibile, e questo rende più semplice per l’OCC attestare un attivo futuro credibile;
- le spese mediche pesano di più: farmaci, visite, assistenza vanno documentati con cura, perché incidono direttamente sulla quota di mantenimento;
- le pensioni basse avvicinano la soglia dell’incapiente: se la pensione annua, al netto delle spese, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo, l’art. 283 c.2 considera il debitore incapiente. Per una persona sola, con l’assegno sociale 2026 di 7.101,12 euro annui, la soglia è 10.651,68 euro all’anno.
Quest’ultimo punto spiega perché, per molti pensionati, la domanda di liquidazione controllata non è la strada giusta: non hanno un’eccedenza da offrire, e il tribunale lo rileverebbe. Per loro l’alternativa è l’esdebitazione dell’incapiente, che vediamo tra poco.
Un’ultima osservazione: anche la tredicesima e gli eventuali arretrati entrano nel ragionamento. Il giudice può ripartire la quota su base annua, e l’OCC deve tenerne conto nella stima.
E se tra qualche mese mi arriva un risarcimento, il TFR o un’eredità?
Entra nella liquidazione: i beni che sopravvengono durante la procedura sono attivo, e la Cassazione ha chiarito che l’elenco dei beni esclusi non si allarga per analogia.
Questa domanda nasce da una paura comprensibile: “Se apro la liquidazione con il solo stipendio e poi ricevo una somma, la perdo?”. La risposta onesta è sì, nei limiti della legge. L’art. 272 c.3 tiene la procedura aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, e il comma 3-bis estende l’acquisizione fino all’esdebitazione.
La Cassazione, con la sentenza n. 28484 del 27 ottobre 2025 (Prima sezione), ha affrontato il caso di un risarcimento del danno biologico percepito dalla debitrice e ha stabilito che i beni e i diritti di natura strettamente personale non sono esclusi dalla liquidazione controllata: l’elenco dell’art. 268 c.4 è tassativo e non si può estendere applicando per analogia l’art. 146 CCII previsto per la liquidazione giudiziale. Il risarcimento è rimasto nella procedura.
Cosa significa per chi ha solo reddito?
- un’eredità che si apre durante la procedura va dichiarata e, se accettata, entra nell’attivo;
- il TFR maturato e liquidato durante la procedura va valutato con il liquidatore e il giudice;
- un risarcimento in arrivo, anche per danni alla persona, secondo la sentenza n. 28484/2025 non è automaticamente escluso;
- un aumento di stipendio può portare a una revisione della quota.
Il punto di equilibrio è questo: chi sa di avere un’entrata importante in arrivo deve dirlo prima, perché cambia la scelta stessa della procedura. In certi casi conviene attendere l’entrata e costruire un accordo con i creditori; in altri conviene comunque la liquidazione, perché il beneficio dell’esdebitazione dopo tre anni supera il sacrificio. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo imposta questa valutazione partendo dai numeri e dalle date, prima del deposito, non dopo.
Ho debiti da ex imprenditore o da socio di una società: cambia qualcosa?
Per la liquidazione controllata no, se non si è più assoggettabili a liquidazione giudiziale; cambiano però alcune regole sui debiti e sul calcolo della soglia.
La liquidazione controllata è aperta a tutti i debitori in sovraindebitamento: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 2 c.1 lett. c). Chi ha chiuso un’attività e oggi vive di stipendio può quindi accedervi, anche con debiti residui dell’impresa (fornitori, fisco, contributi).
Tre accortezze specifiche:
- i debiti fiscali e contributivi vanno censiti con precisione dall’OCC, interrogando l’agente della riscossione e gli enti impositori (per la ristrutturazione del consumatore l’art. 68 c.4 fissa a 7 giorni dall’incarico la comunicazione agli uffici fiscali, e la stessa prassi di verifica viene seguita nella liquidazione);
- la relazione sulle cause (ordinanza n. 11603/2026) deve spiegare anche la parte imprenditoriale della storia, non solo quella familiare;
- se a chiedere la liquidazione è un creditore, la soglia dei 50.000 euro si calcola su tutti i debiti scaduti, compresi quelli verso soci postergati (ordinanza n. 17508/2025).
C’è poi un vantaggio: nel caso dell’ex imprenditore persona fisica, le azioni giudiziarie (per esempio contro atti di disposizione compiuti negli anni dell’attività) possono costituire attivo anche in assenza di beni attuali. Il Tribunale di Terni (sentenza n. 4/2026) ha aperto la liquidazione di una società già in liquidazione volontaria sulla base di un’attestazione di attivo distribuibile al netto delle spese: è un caso d’impresa, ma conferma che il giudice guarda al saldo finale, non al tipo di attivo.
Rischio di perdere lo stipendio per anni?
No, non lo perde: perde la parte eccedente fissata dal giudice, per un periodo che di regola è di tre anni, e in cambio i debiti residui diventano inesigibili.
È la paura più diffusa, e merita una risposta chiara. Nella liquidazione controllata il debitore continua a lavorare, a ricevere lo stipendio e a usarlo per vivere. Quello che cambia è che una parte (quella che il giudice non gli lascia) va ai creditori attraverso il liquidatore, non attraverso dieci pignoramenti diversi.
Spesso, anzi, la situazione migliora rispetto a prima. Chi ha più pignoramenti presso il datore di lavoro o cessioni del quinto sovrapposte si ritrova con una sola trattenuta, calcolata sulle esigenze reali della famiglia. E soprattutto c’è un termine: dopo tre anni dall’apertura l’esdebitazione opera di diritto secondo l’art. 282, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non ci sono le cause ostative (condanne per i reati dell’art. 344, colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento).
I limiti reali vanno detti con la stessa chiarezza:
- per tre anni il tenore di vita è quello fissato dal giudice, e chiedere una modifica richiede documenti nuovi;
- i beni sopravvenuti entrano nell’attivo, come visto sopra;
- alcuni debiti non si cancellano: mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie (art. 278 c.7);
- fideiussori e coobbligati restano esposti (art. 278 c.6).
Il bilancio, per molti lavoratori, è comunque favorevole: tre anni definiti contro un pignoramento potenzialmente senza fine.
Se non ho davvero niente, mi conviene l’esdebitazione dell’incapiente? E se poi le cose migliorano?
Se non può offrire alcuna utilità, nemmeno futura, l’esdebitazione dell’incapiente è la strada giusta: ma si usa una sola volta e per tre anni bisogna dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute.
L’art. 283 CCII è stato scritto proprio per chi non ha beni e non ha un reddito che lasci margini: il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può chiedere l’esdebitazione una sola volta nella vita. Non c’è liquidazione, non c’è liquidatore, non ci sono riparti.
Il comma 2 aiuta a capire chi rientra: il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto serve per mantenere il debitore e la famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. I compensi dell’OCC, in questa procedura, sono ridotti della metà (comma 6).
Le differenze rispetto alla liquidazione controllata sono sostanziali:
| Aspetto | Liquidazione controllata con solo reddito | Esdebitazione dell’incapiente (art. 283) |
|---|---|---|
| Presupposto | Esiste un’eccedenza di reddito o altro attivo al netto delle spese | Nessuna utilità, nemmeno futura |
| Meritevolezza | Non richiesta per entrare (Cass. 22074/2025) | Valutata dal giudice per concedere il beneficio |
| Chi riceve qualcosa | I creditori, tramite il liquidatore | Nessuno, salvo utilità sopravvenute |
| Durata | Di regola 3 anni, poi esdebitazione di diritto | Decreto subito, poi 3 anni di vigilanza |
| Ripetibilità | Il limite dell'”una sola volta” non è nell’art. 282; restano le condizioni dell’art. 280 | Una sola volta nella vita |
| Rischio successivo | Beni sopravvenuti nell’attivo | Obbligo di pagare se arrivano utilità rilevanti |
Il limite vero è il periodo di osservazione. Dopo il correttivo, per tre anni dal decreto il debitore deve presentare ogni anno, entro il termine fissato dal giudice, la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca; l’OCC vigila e, se trova utilità rilevanti, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono riprendere le azioni esecutive. La soglia minima di soddisfacimento che rende “rilevanti” le utilità è indicata dal comma 9 nel testo vigente e va verificata caso per caso: diffidiamo delle fonti che riportano ancora il vecchio periodo di quattro anni.
La rassicurazione fondata è che i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità. Un prestito chiesto per un’emergenza non riapre i vecchi debiti.
Il giudice può respingermi anche se ho fatto tutto bene?
Può accadere, e conviene saperlo: le decisioni dipendono da valutazioni del tribunale, ma un rigetto ben motivato indica quasi sempre la strada alternativa.
Le ragioni più frequenti di rigetto, per chi ha solo reddito, sono tre: attivo insufficiente rispetto alle spese, relazione dell’OCC incompleta, documenti incoerenti. La prima non è un errore del debitore, è un dato economico; le altre due sono rimediabili.
Cosa si può fare dopo un no?
- se il tribunale ritiene che non ci sia attivo, il passo naturale è valutare l’esdebitazione dell’incapiente, utilizzando gran parte della documentazione già raccolta;
- se la relazione è stata giudicata insufficiente (come nel caso deciso dall’ordinanza n. 11603/2026), la domanda può essere ripresentata con una relazione integrata;
- contro i provvedimenti si può reagire con gli strumenti previsti dal codice; sui decreti di esdebitazione, in particolare, la Cassazione ha registrato un contrasto interno sulla ricorribilità, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 e la pronuncia n. 13228 del 7 maggio 2026: è un tema ancora aperto, che va valutato con cura prima di impostare un’impugnazione.
Il limite reale è che nessuno può garantire l’esito: il giudice valuta la quota di mantenimento, l’attendibilità dei redditi e la meritevolezza (dove richiesta). Quello che si può garantire è il metodo: documenti completi, numeri verificabili, scelta della procedura coerente con il proprio profilo.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, con numeri realistici. Non sono casi reali seguiti dallo studio: servono a mostrare come ragionano OCC e tribunale.
Ipotesi 1 – Dipendente con solo stipendio, domanda del debitore.
- Debiti complessivi: 63.870 € (quattro finanziamenti al consumo, due carte revolving, un saldo di conto corrente).
- Beni: nessun immobile; auto di valore trascurabile; saldo di conto 412,30 €.
- Stipendio netto medio: 2.140,37 € al mese su dodici mensilità, contratto a tempo indeterminato.
- Nucleo: debitore e un figlio minore; affitto 620 €; spese documentate complessive (affitto incluso) 1.480 €.
Sviluppo. L’OCC propone una quota di mantenimento di 1.480 € e attesta un’eccedenza di 660,37 € al mese. Su tre anni l’attivo stimato è 660,37 × 36 = 23.773,32 €, più il saldo di conto. Ipotizzando spese di procedura prededucibili (compensi di OCC e liquidatore secondo il D.M. 202/2014, spese vive) per 4.900 €, sommando il saldo di conto (412,30 €) ai creditori restano circa 19.285 €, pari a circa il 30,2% dei debiti. L’attivo al netto delle spese è positivo: la condizione dell’art. 268 c.3 è soddisfatta.
Date. Ricorso depositato lunedì 26 ottobre 2026; sentenza di apertura martedì 24 novembre 2026; termine per le domande dei creditori fissato a venerdì 22 gennaio 2027 (entro i 90 giorni dell’art. 270 c.2 lett. d). Il liquidatore chiede al giudice delegato la prenotazione a debito delle spese di giustizia iniziali, motivando che le prime quote mensili serviranno a costituire il fondo della procedura. Decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni dell’art. 280, l’esdebitazione opera di diritto con decreto del tribunale.
Variante. Se le spese documentate fossero 2.010 €, l’eccedenza scenderebbe a 130,37 € al mese, cioè 4.693,32 € in tre anni: meno delle spese ipotizzate. L’attivo al netto sarebbe negativo e la domanda di liquidazione non reggerebbe. È il caso in cui valutare l’art. 283.
Ipotesi 2 – Pensionata, domanda della finanziaria.
- Debiti scaduti e non pagati: 57.300 € (sopra la soglia di 50.000 € dell’art. 268 c.2).
- Pensione netta: 812,60 € al mese per tredici mensilità, cioè 10.563,80 € annui.
- Nucleo: persona sola, in affitto.
Sviluppo. Il creditore deposita il ricorso; la prima udienza è fissata venerdì 13 novembre 2026. La debitrice si presenta, eccepisce l’assenza di attivo e deposita i documenti dell’art. 283 c.3, ma l’attestazione dell’OCC non è ancora pronta: il giudice concede il termine massimo di 60 giorni, fino a martedì 12 gennaio 2027.
L’OCC verifica che il reddito annuo, già prima di dedurre le spese di mantenimento, è inferiore alla soglia di 10.651,68 € (assegno sociale 2026 di 7.101,12 € aumentato della metà, parametro 1 per persona sola). Non ci sono beni, né atti recuperabili negli ultimi cinque anni. Attesta quindi che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie. Il tribunale non apre la liquidazione.
A questo punto la debitrice, con la stessa documentazione, può valutare la domanda di esdebitazione dell’incapiente: se il giudice la ritiene meritevole, concede il beneficio con decreto e fissa il termine annuale per le dichiarazioni sulle utilità sopravvenute per i tre anni successivi.
Se invece la debitrice si fosse presentata alla prima udienza senza alcuna richiesta all’OCC, limitandosi a dire “non ho niente”, avrebbe corso il rischio descritto dal Tribunale di Salerno nel provvedimento del 3 febbraio 2025: l’eccezione non provata viene respinta.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Quello che dichiaro oggi per entrare nella liquidazione, o per non entrarci, può tornarmi contro tra tre anni?”
Sì, e per questo va pensato con attenzione fin dal primo colloquio. Chi ha solo lo stipendio tende a vivere la domanda come un atto isolato: “presento i documenti, il giudice decide, fine”. In realtà ogni numero dichiarato oggi viene riletto più volte nei tre anni successivi.
Pensiamo ai due percorsi. Nella liquidazione controllata, la quota di mantenimento e la stima del reddito diventano il metro con cui il liquidatore verifica, mese per mese, se il debitore versa quanto deve. Se le spese dichiarate erano gonfiate, o se un reddito è stato taciuto, il problema non emerge solo all’apertura: emerge quando si chiede l’esdebitazione, che l’art. 282 c.2 subordina alle condizioni dell’art. 280 e all’assenza di colpa grave, malafede o frode. L’ordinanza n. 22074/2025 dice che la meritevolezza non serve per entrare; ma proprio per questo la sede in cui si fanno i conti con la propria storia è l’uscita.
Nella esdebitazione dell’incapiente, il rischio è ancora più evidente. Il decreto si ottiene subito, ma per tre anni il debitore deve dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, e la mancata dichiarazione nel termine fissato porta alla revoca. Se nella domanda si è descritto un reddito più basso di quello reale, o si è omesso un familiare convivente con reddito, l’OCC lo scoprirà nella vigilanza.
E c’è un terzo scenario, quello del debitore convenuto dal creditore. Per bloccare la liquidazione chiesta dalla finanziaria, il debitore deposita i documenti dell’art. 283 c.3 e ottiene l’attestazione che non c’è attivo. Quei documenti e quella attestazione sono, in sostanza, il fascicolo di un incapiente. È coerente usarli poi per chiedere l’esdebitazione dell’art. 283; non è coerente, a distanza di pochi mesi, presentarsi con una domanda di liquidazione che afferma un’eccedenza mensile mai menzionata prima. La coerenza tra le dichiarazioni nel tempo è il patrimonio più prezioso di chi non ha beni.
La conseguenza pratica è semplice: prima di depositare qualunque cosa, conviene costruire una fotografia completa e stabile della situazione (reddito, nucleo, spese, entrate prevedibili nei tre anni successivi) e scegliere la procedura su quella fotografia, non sull’urgenza del pignoramento di turno.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti che abbiamo verificato e che sostengono le risposte date sopra. Per ciascuno trovate gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per chi ha solo stipendio o pensione.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026.
Principio: la relazione dell’OCC deve indicare cause dell’indebitamento e diligenza del debitore in modo chiaro, completo e attendibile; non si tratta di requisiti di meritevolezza, ma di un presupposto di ammissibilità che il giudice controlla nel merito ai sensi dell’art. 270 CCII. La ratio è informare i creditori e permettere al liquidatore di incrementare l’attivo.
Rilevanza: per chi entra con il solo reddito, una relazione generica è il primo motivo di rigetto. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un’apertura disposta dal Tribunale di Lodi.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025.
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non è un premio e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza nell’indebitarsi pesano solo nella fase di esdebitazione (art. 280).
Rilevanza: chi ha accumulato finanziamenti per coprire altri finanziamenti non è escluso in partenza.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025, depositata il 28 ottobre 2025.
Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata, e il giudice ne verifica completezza e attendibilità.
Rilevanza: conferma che, senza un’attestazione solida sull’attivo (anche solo reddituale), la domanda non supera il primo filtro.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025.
Principio: il credito del socio postergato ex art. 2467 c.c., scaduto il termine, è un debito scaduto anche se inesigibile e si conta ai fini della soglia di 50.000 euro dell’art. 268 c.2.
Rilevanza: quando è il creditore a chiedere la liquidazione, la soglia si calcola in modo ampio; la difesa del debitore senza beni passa dall’art. 268 c.3, non dal tentativo di contestare la soglia.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025.
Principio: i beni e i diritti strettamente personali non sono esclusi dalla liquidazione controllata; l’elenco dell’art. 268 c.4 è tassativo e non si estende per analogia dall’art. 146 CCII. Nel caso, il risarcimento del danno biologico è rimasto nell’attivo.
Rilevanza: chi entra con il solo stipendio deve mettere in conto che risarcimenti e altre entrate sopravvenute andranno ai creditori.
6. Corte costituzionale, sent. n. 121 del 4 luglio 2024.
Principio: è illegittimo l’art. 146 del D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della liquidazione controllata, per la parità di trattamento con la liquidazione giudiziale.
Rilevanza: chi non ha liquidità iniziale può contare sulla prenotazione delle spese di giustizia, su istanza del liquidatore.
7. Tribunale di Torino, sezione specializzata, circolare sulla prenotazione a debito dopo Corte cost. 121/2024 (diffusa dall’Ordine degli Avvocati di Torino; data non riportata nel documento).
Contenuto: la prenotazione è disposta dal giudice delegato con provvedimento successivo all’apertura, su istanza motivata del liquidatore; riguarda contributo unificato, imposta di registro, imposta ipotecaria e diritti di copia; non copre le anticipazioni dell’erario; le spese prenotate si pagano con priorità appena c’è disponibilità.
Rilevanza: non è una pronuncia, ma è l’indicazione operativa più chiara su come chiedere la prenotazione.
8. Tribunale di Venezia, sent. n. 53/2026 del 30 aprile 2026.
Principio: il reddito futuro da lavoro è attivo idoneo per aprire la liquidazione controllata anche senza beni immobili o mobili da vendere; il giudice ha escluso circa 1.912 euro mensili per il mantenimento e destinato ai creditori l’eccedenza di poco più di 1.100 euro.
Rilevanza: è la risposta diretta alla domanda del titolo.
9. Tribunale di Chieti, decisione del 10 giugno 2025 (riportata da ecnews il 15 luglio 2025).
Principio: la domanda del creditore va respinta, anche d’ufficio e senza eccezione né attestazione dell’OCC, quando tra reddito netto e spese necessarie non c’è margine; dichiarazioni d’intenti e redditi futuri non verificabili non bastano, e l’adesione del debitore non vincola il giudice.
Rilevanza: mostra il confine inferiore: senza un’eccedenza reale la procedura non ha funzione.
10. Tribunale di Salerno, provvedimento del 3 febbraio 2025 (richiamato da ecnews).
Principio: l’eccezione di improcedibilità del debitore, fondata sull’assenza di attivo distribuibile, va respinta se è solo affermata e manca una completa attestazione dell’OCC.
Rilevanza: chi riceve il ricorso del creditore deve attivare subito l’OCC.
11. Tribunale di Piacenza, provvedimento del 23 dicembre 2024 (richiamato da ecnews).
Principio: la determinazione di quanto lasciare al debitore per il mantenimento ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b) è discrezionale e va fatta caso per caso, bilanciando gli interessi.
Rilevanza: la quota di stipendio che resta al debitore dipende dai documenti sulle spese, non da una percentuale.
12. Tribunale di Terni, sent. n. 4/2026, pubblicata il 20 febbraio 2026.
Principio: l’attestazione dell’OCC riguarda la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese della procedura; i compensi di OCC e liquidatore sono prededucibili e si liquidano secondo il D.M. 202/2014.
Rilevanza: anche se il caso riguarda un’impresa minore, il criterio del “netto delle spese” è quello che decide se una quota di stipendio basta.
13. Cass. civ., ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026.
Principio: sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti di esdebitazione la Corte ha espresso orientamenti non uniformi.
Rilevanza: chi si vede negare l’esdebitazione (dopo la liquidazione o come incapiente) deve valutare con attenzione lo strumento di impugnazione.
Il quadro che ne esce è coerente: la liquidazione controllata senza beni è possibile, purché esista un’eccedenza di reddito reale, documentata e superiore alle spese; dove questa manca, la legge e i giudici indirizzano verso l’esdebitazione dell’incapiente.
E voi, concretamente, cosa fate?
Partiamo dai numeri del suo reddito e arriviamo alla scelta della procedura, seguendola fino alla fine. Ecco cosa facciamo, passo per passo.
- Ricostruiamo il reddito netto reale degli ultimi anni e quello prevedibile nei tre successivi, leggendo buste paga, cedolini, CU e dichiarazioni dei redditi, e segnaliamo le voci instabili (straordinari, contratti a termine, indennità).
- Costruiamo il budget familiare documentato, voce per voce, con ricevute e contratti, per proporre al giudice una quota di mantenimento sostenibile e difendibile.
- Calcoliamo l’attivo al netto delle spese della procedura su un orizzonte di tre anni, verificando se la condizione dell’art. 268 c.3 è soddisfatta prima di chiedere l’attestazione.
- Verifichiamo i debiti, incrociando Centrale Rischi, CRIF, situazione presso l’agente della riscossione, decreti ingiuntivi e pignoramenti, così che l’elenco dei creditori sia completo.
- Esaminiamo gli atti degli ultimi cinque anni per individuare in anticipo ciò che il liquidatore potrebbe contestare o recuperare, ed evitare sorprese.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC e curiamo il dialogo con il gestore, perché la relazione rispetti i requisiti di chiarezza e completezza richiesti da Cass. 11603/2026.
- Redigiamo il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, oppure la domanda di esdebitazione dell’incapiente, sulla base della fotografia economica costruita.
- Difendiamo il debitore convenuto dal creditore: attiviamo subito l’OCC per l’attestazione dell’art. 268 c.3, depositiamo entro la prima udienza i documenti dell’art. 283 c.3 e, se serve, chiediamo il termine fino a 60 giorni.
- Seguiamo la procedura aperta: rapporti con il liquidatore, istanze di prenotazione a debito, richieste di revisione della quota se cambiano reddito o nucleo, gestione dei beni sopravvenuti.
- Curiamo l’uscita: istanza di esdebitazione decorsi tre anni, osservazioni dei creditori, dichiarazioni annuali dell’incapiente e, se necessario, impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: l’attestazione sull’attivo, la stima della quota di reddito distribuibile e la relazione sulle cause dell’indebitamento sono attività che l’Avvocato conosce dal lato di chi le redige. Questo permette di preparare il fascicolo con lo stesso sguardo con cui lo leggeranno il gestore e il giudice.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. E poiché nei casi di sovraindebitamento il reddito, il fisco e i rapporti bancari si intrecciano, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: chi verifica i finanziamenti parla con chi ricostruisce le dichiarazioni dei redditi.
Nessuno di questi passaggi garantisce un risultato, che dipende dalla decisione del tribunale; garantisce però che la scelta tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente sia presa sui numeri giusti.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Il primo: la liquidazione controllata senza beni da vendere si può fare, perché la quota di stipendio o pensione che supera il fabbisogno della famiglia è attivo a tutti gli effetti, come dimostra la sentenza del Tribunale di Venezia n. 53/2026.
Il secondo: quell’attivo deve essere reale e superiore alle spese. Lo attesta l’OCC, lo controlla il giudice (Cass. 11603/2026 e 28576/2025), e quando manca la domanda viene respinta, anche se è il creditore a chiederla.
Il terzo: per chi non ha davvero nulla la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, da usare con consapevolezza perché vale una sola volta e richiede tre anni di dichiarazioni annuali. E se è la finanziaria a chiedere la liquidazione, la difesa passa da un’attestazione dell’OCC depositata entro la prima udienza.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la scelta tra liquidazione e incapienza si gioca proprio sull’attestazione dell’Organismo, che lo studio prepara con lo stesso metodo con cui viene verificata.
📩 Prima di depositare qualunque domanda, o se hai appena ricevuto il ricorso di un creditore, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.