La NASpI Viene Trattenuta Nella Liquidazione Controllata?

Chi entra in liquidazione controllata mentre percepisce la NASpI di solito immagina due scenari, entrambi sbagliati. Nel primo l’indennità resta tutta sua, perché “è un sussidio”. Nel secondo l’INPS la gira per intero al liquidatore e lui resta senza niente per vivere. La risposta corretta sta nel mezzo, e dipende da una decisione precisa: la NASpI entra nella liquidazione controllata solo per la parte che supera la somma che il giudice riserva al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268 c.4 lett. b CCII); quella somma non è fissa per legge e si decide sui numeri che porti tu. In questo meccanismo esistono momenti in cui i creditori, e il liquidatore che agisce per loro, cercano di ridurre la quota protetta, di prendere gli arretrati, di mettere le mani sull’anticipazione in unica soluzione o di contestare l’esdebitazione finale. Ognuno di questi momenti ha regole scritte e termini precisi.

Per questo l’articolo è costruito come una partita a carte scoperte. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Sapere in anticipo cosa chiederà la controparte, con quale atto e in quale finestra temporale, permette di preparare i documenti giusti prima che servano e di difendere ogni euro dell’indennità che spetta al mantenimento.

Lo Studio Monardo segue proprio questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si scrive la relazione che il giudice usa per fissare la quota di reddito esclusa dalla liquidazione e come si costruisce, voce per voce, il bilancio familiare che la sostiene. E siccome la discussione sui redditi del debitore finisce spesso in un reclamo, conta anche la sua qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Chi hai di fronte quando la tua entrata è la NASpI

Nella liquidazione controllata l’avversario non è un solo creditore. I creditori sono tanti: la banca del mutuo o del fido, la finanziaria del prestito personale, la società che ha comprato i crediti, l’Agente della riscossione per le cartelle e, non di rado, lo stesso INPS, quando chiede indietro somme pagate in passato e non dovute. Dopo l’apertura, però, quasi nessuno di loro si muove da solo: gli interessi di tutti sono rappresentati dal liquidatore, che il tribunale nomina con la sentenza di apertura. Se la domanda viene dal debitore, il tribunale di regola conferma come liquidatore l’OCC (art. 270 c.2 lett. b CCII). Il liquidatore non è un nemico. È un organo della procedura che deve rendere conto al giudice e ai creditori di quanto ha incassato, e che è tenuto a portare nella massa tutto ciò che la legge non esclude.

Per capire le sue scelte, e quelle dei creditori che lo sollecitano, conviene ragionare come un attore economico. Dal suo punto di vista, conviene concentrarsi sui beni che rendono di più con meno costi: la casa, un’auto di valore, un TFR maturato, un conto con un saldo importante. Una NASpI di mille euro al mese, con un affitto e dei figli a carico, lascia spesso poco o nulla sopra la soglia del mantenimento. Ma la NASpI ha tre caratteristiche che la rendono interessante agli occhi di chi deve raccogliere attivo:

  1. È certa e periodica. La paga l’INPS, un debitore solvibile per definizione, ogni mese, per un periodo già calcolato al momento della domanda. Non ci sono rischi di insolvenza del terzo, come succede con uno stipendio di un datore di lavoro in difficoltà.
  2. È tracciabile. Importo, durata e data di fine si ricavano dal provvedimento INPS e dal fascicolo previdenziale. Il liquidatore può verificarli senza perizie né spese.
  3. Può trasformarsi in un capitale. Se il debitore chiede la liquidazione anticipata in unica soluzione per avviare un’attività autonoma (art. 8 D.Lgs. 22/2015), quella che era un’entrata mensile modesta diventa in poche settimane una somma di molte migliaia di euro.

C’è poi il dopo-NASpI. L’indennità finisce, e spesso il debitore trova un nuovo lavoro o apre una partita IVA mentre la procedura è ancora aperta. Ogni reddito che arriva dopo l’apertura è un’entrata da valutare. La procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3 CCII), e i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione restano dentro il perimetro (art. 272 c.3-bis). Il creditore razionale non guarda tanto la NASpI di oggi, quanto il reddito che il debitore avrà tra un anno.

Quando, invece, il creditore preferisce non aggredire? Quando il costo di una contestazione supera il guadagno atteso. Un’istanza al giudice per ridurre di cento euro al mese la quota protetta, su una NASpI che scadrà fra sette mesi, vale al massimo settecento euro, da dividere tra tutti i creditori in proporzione e dopo le spese prededucibili della procedura. Per una banca con un credito di 40.000 euro, la sua quota di quei settecento euro è irrisoria. È diverso per il creditore che ha un credito molto grande rispetto al totale, o per chi ha chiesto lui l’apertura e vuole recuperare qualcosa, o per l’INPS che vanta un indebito e conosce perfettamente la situazione previdenziale del debitore.

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di passare dal giudice per ogni decisione sulla quota esclusa, di rispettare il divieto di azioni esecutive individuali dopo l’apertura e di insinuarsi al passivo nei termini assegnati. Nella liquidazione controllata il creditore non può pignorare la NASpI per conto suo, né trattenerla con accordi privati con l’INPS: può solo chiedere, osservare, reclamare. La partita si gioca sui documenti e sui termini, non sulla forza. Ed è esattamente il terreno dove un debitore informato può muovere per primo.

Un’ultima premessa, che vale per tutto l’articolo. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini non si sospendono ad agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. I quindici giorni per le osservazioni, i trenta per un reclamo, i novanta per le domande dei creditori corrono anche dal 1° al 31 agosto. Lo stesso vale per le esecuzioni individuali e per le opposizioni esecutive, a cui la sospensione feriale non si applica. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 riguarda invece il processo civile ordinario di cognizione, il processo tributario e quello amministrativo.

Prima mossa: il pignoramento della NASpI presso l’INPS, prima che tu chieda la procedura

La mossa

Molto spesso la partita comincia prima della liquidazione controllata. Il creditore che ha un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, cambiale, atto notarile) e vede che il debitore ha perso il lavoro sposta il bersaglio: non più lo stipendio, ma l’indennità pagata dall’INPS. Notifica un atto di pignoramento presso terzi all’INPS, come terzo debitore, e al debitore (artt. 543 ss. c.p.c.). Se il creditore è l’Agente della riscossione, la procedura è quella speciale del D.P.R. 602/1973, che consente di ordinare direttamente al terzo di pagare.

Sul limite applicabile la prassi dell’INPS è chiara. La circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025, che fa il punto sulle prestazioni non pensionistiche, colloca le indennità di disoccupazione tra le prestazioni parzialmente pignorabili: di regola entro un quinto dell’importo netto, con la possibilità di arrivare fino alla metà quando concorrono più pignoramenti per cause diverse (sintesi della circolare pubblicata da FiscoeTasse). Una NASpI netta di 1.100 euro, quindi, può subire una trattenuta di circa 220 euro al mese per un singolo pignoramento ordinario.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene pignorare subito per tre ragioni. Primo: la NASpI ha una durata limitata, e ogni mese che passa è un mese di trattenute perso. Secondo: dopo l’assegnazione, le somme trattenute arrivano al creditore pignorante e non vanno divise con gli altri. Terzo: il pignoramento è un segnale di forza che spesso spinge il debitore a proporre un accordo.

Preferisce non farlo quando l’indennità è bassa e sta per finire, o quando sa che il debitore sta per chiedere una procedura di sovraindebitamento: in quel caso le spese del pignoramento (notifiche, contributo, compensi del proprio legale) rischiano di non essere coperte dalle poche trattenute che riuscirà a incassare prima dell’apertura.

I suoi limiti

Il creditore non può superare i limiti dell’art. 545 c.p.c.: sulla NASpI pagata direttamente dall’INPS la trattenuta ordinaria non va oltre un quinto del netto. Se la NASpI è già stata accreditata sul conto prima del pignoramento, la protezione cambia forma: le somme di origine retributiva o previdenziale già presenti sul conto si possono pignorare solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro con l’assegno sociale provvisorio 2026 di 546,24 euro (dati riportati da Brocardi nell’articolo del 20/8/2026; importo dell’assegno sociale dalla circolare INPS n. 153 del 19/12/2025). Il debitore deve però poter dimostrare l’origine di quel denaro.

Il secondo limite è ancora più importante. Con l’apertura della liquidazione controllata nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura: l’art. 270 c.5 CCII richiama, tra le altre, la regola dell’art. 150. La sentenza del Tribunale di Verona del 29/3/2024 (P.U. 369/2023) ha precisato che il divieto è un effetto automatico dell’apertura, che il giudice non deve nemmeno dichiarare. La stessa decisione ha stabilito che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura, anche se erano già state assegnate a un creditore in un’esecuzione individuale conclusa prima, vanno alla procedura.

La tua contromossa

La contromossa non è aspettare il pignoramento, ma decidere i tempi. Se il sovraindebitamento è già evidente, il deposito tempestivo della domanda di liquidazione controllata ferma la corsa al pignoramento sulla NASpI e riporta tutte le trattenute dentro una sola regola: la quota per il mantenimento fissata dal giudice. Le trattenute successive all’apertura non vanno più al creditore pignorante. Il debitore conserva la parte che il giudice ritiene necessaria per vivere, che può essere ben più alta dei quattro quinti lasciati dal pignoramento.

Prima dell’apertura, se il pignoramento è già arrivato, si controlla la base di calcolo: la trattenuta va calcolata sul netto, dopo le ritenute fiscali, come conferma la stessa circolare INPS. Se l’INPS sta già operando una compensazione per un proprio indebito (art. 69 L. 153/1969, che secondo la circolare consente all’Istituto di trattenere fino a un quinto delle indennità non pensionistiche), bisogna verificare il cumulo con il pignoramento del creditore privato e chiedere conto del limite complessivo. Sul conto corrente, si raccolgono subito le prove che le somme sono NASpI: estratto conto con la causale INPS, provvedimento di accoglimento, cedolini.

Le pronunce che ti proteggono

La sentenza del Tribunale di Verona del 29/3/2024 (P.U. 369/2023) è il punto di partenza: divieto automatico di azioni esecutive dall’apertura, inopponibilità alla procedura della cessione del quinto e delle assegnazioni di crediti futuri per le quote maturate dopo. Nella stessa direzione, sulla cessione del quinto, si muove la sentenza n. 31/2025 del Tribunale di Milano, per la quale le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Sulla NASpI la cessione del quinto è rara, ma il principio vale per qualsiasi vincolo su crediti futuri del debitore.

Seconda mossa: la domanda di liquidazione controllata presentata dal creditore

La mossa

Il creditore che non riesce a recuperare con il pignoramento può fare un passo più radicale: chiedere lui al tribunale l’apertura della liquidazione controllata contro il debitore, anche se ci sono procedure esecutive individuali in corso (art. 268 c.2 CCII). È una mossa che si vede soprattutto quando il debitore ha qualche bene (una quota di casa, un’auto, un credito) e il creditore vuole mettere ordine nel concorso o colpire atti dispositivi sospetti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando pensa che una procedura collettiva, con un liquidatore che ha poteri di indagine e può esercitare azioni giudiziarie, recuperi più di quanto può fare lui da solo. Preferisce non farla quando il patrimonio è nullo e il reddito è solo la NASpI: in quel caso rischia di sostenere le spese per una procedura che non distribuirà nulla.

I suoi limiti

I paletti sono tre, tutti scritti nell’art. 268.

Il primo: il creditore può chiedere l’apertura solo se il debitore è insolvente e se i debiti scaduti e non pagati, come risultano dall’istruttoria, arrivano almeno a 50.000 euro (art. 268 c.2). Sul calcolo di questa soglia la Cassazione (n. 17508/2025) ha chiarito che vi rientra anche il credito del socio postergato una volta scaduto il termine: l’esempio riguarda le società, ma conferma che la soglia si misura sui debiti effettivamente scaduti.

Il secondo, decisivo per chi vive di NASpI: se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre quando l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti indicati dall’art. 283 c.3 (elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo). Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.

Il terzo: l’eccezione va provata. La giurisprudenza di merito chiede al debitore di fare sul serio. Il Tribunale di Salerno (3/2/2025, sintesi EC News) ha respinto l’eccezione di improcedibilità perché solo affermata e non sostenuta da un’attestazione OCC completa. Il Tribunale di Reggio Calabria (n. 12/2025) ha chiarito che è il debitore a dover sollevare l’incapienza contro la domanda del creditore.

La tua contromossa

Se la tua sola entrata è una NASpI che copre a malapena affitto, utenze e spesa, e non hai beni, la contromossa chiave è chiedere subito all’OCC l’attestazione di assenza di attivo e depositarla entro la prima udienza, con il bilancio familiare documentato. L’attestazione deve dimostrare che, tolto quanto serve al mantenimento, dalla NASpI non resta nulla da distribuire, che non ci sono beni aggredibili e che non ci sono azioni (revocatorie, recuperi) in grado di produrre attivo.

C’è un passaggio che pochi considerano. La NASpI è un’entrata a tempo. L’attestazione deve dire anche cosa succederà quando finisce: se non c’è una prospettiva concreta di lavoro, il quadro dell’incapienza si rafforza. Se invece il debitore ha già un’offerta di lavoro o sta per aprire un’attività, il creditore lo farà notare, e l’eccezione rischia di cadere.

L’alternativa, se il patrimonio è davvero nullo e non ci sono prospettive, è valutare la strada dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che si può ottenere una sola volta, con verifica della meritevolezza e un triennio di vigilanza dell’OCC sulle utilità sopravvenute. Il presupposto del c.2 si misura con una soglia legata all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE: per una persona sola, con l’assegno sociale 2026, circa 10.651,68 euro annui. Sulla lettura del c.2 (se la soglia si confronti con il reddito al netto delle spese di mantenimento o funzioni essa stessa da misura del mantenimento) i tribunali non sono allineati: va verificata sul tuo caso.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Chieti (10/6/2025, sintesi EC News) ha negato l’apertura, pur riconoscendo il sovraindebitamento, perché il reddito netto non lasciava alcun margine rispetto alle spese necessarie: la “messa a disposizione” dello stipendio eccedente il fabbisogno e delle sopravvenienze future era priva di contenuto economico. Il giudice può arrivarci anche d’ufficio, senza attendere l’eccezione del debitore. Per chi vive di NASpI è un precedente utile: se l’indennità è interamente assorbita dal mantenimento, la procedura chiesta dal creditore non ha funzione.

Terza mossa: la battaglia sulla quota di NASpI riservata al mantenimento

La mossa

È qui che si decide la risposta alla domanda del titolo. Con la sentenza di apertura (o con un provvedimento successivo) il giudice fissa la somma che resta al debitore. Tutto ciò che la NASpI paga oltre quella somma va al liquidatore. La prima cosa che il liquidatore farà, appena nominato, è chiedere al debitore il provvedimento INPS, i cedolini, l’estratto conto e la documentazione delle spese, per verificare se la quota indicata nel ricorso è congrua. Se i creditori ritengono che la quota sia troppo generosa, possono sollecitarlo a chiedere al giudice una riduzione.

La base normativa è l’art. 268 c.4 CCII. Non sono compresi nella liquidazione, alla lett. a, i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c.; alla lett. b, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene contestare quando la quota protetta è vicina all’intera NASpI e la differenza, moltiplicata per i mesi residui, vale qualcosa. Conviene anche quando il debitore convive con un partner che lavora: le spese della casa vanno ripartite in proporzione ai redditi, e se il ricorso le ha caricate tutte sul debitore c’è spazio per ridurre la quota.

Preferisce non contestare quando la quota è stata determinata su spese documentate e verificate dall’OCC: in quel caso l’istanza costa tempo, ha poche probabilità di successo e il risultato economico è minimo.

I suoi limiti

Il primo limite è che la NASpI non è un bene “libero” che il liquidatore può prendere per intero: la parte necessaria al mantenimento resta fuori dalla liquidazione per legge, e la decide il giudice, non il liquidatore né i creditori. La norma non indica una cifra: rinvia a una valutazione concreta. Il Tribunale di Piacenza (23/12/2024, sintesi EC News) ha detto che la soglia è rimessa a una valutazione discrezionale, caso per caso, che bilancia gli interessi in gioco. Il Tribunale di Verona (29/3/2024) ha fissato la quota partendo dalle spese reali del nucleo, controllate dall’OCC, ripartendole con la convivente in proporzione ai redditi e aggiungendo il mantenimento versato per la figlia. Ne è risultata una quota mensile di 1.450 euro.

Il secondo limite riguarda la qualificazione della NASpI. La lett. b dell’art. 268 c.4 nomina stipendi, pensioni e salari, non le indennità di disoccupazione. La Cassazione (Sez. I, n. 28484 del 27/10/2025, massima Brocardi) ha affermato che l’elenco del c.4 è autonomo e completo e non si estende per analogia ad altre norme, e ha negato l’esclusione di una somma ricevuta come risarcimento del danno biologico. Se ne ricavano due letture. Secondo la prima, la NASpI, che sostituisce la retribuzione persa, rientra nella lett. b come entrata destinata al mantenimento. Secondo la seconda, più rigorosa, entra nella liquidazione solo per quanto non è protetto dai limiti di pignorabilità richiamati dalla lett. a. Nella pratica dei tribunali prevale una soluzione che supera il problema: il giudice indica una somma mensile esclusa “a qualunque titolo” il debitore percepisca redditi, e tutto ciò che la supera va al liquidatore. In concreto, la NASpI viene trattata come le altre entrate del debitore: non si “trattiene” tutta, si versa solo l’eccedenza sopra la quota fissata dal giudice.

Il terzo limite è procedurale. La riduzione della quota si chiede al giudice con un’istanza, e il debitore deve poter interloquire. I provvedimenti del giudice delegato si impugnano con reclamo ex art. 124 CCII entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Il termine corre anche ad agosto, per l’art. 9 c.1 CCII.

La tua contromossa

La contromossa si prepara nel ricorso, non dopo. Il ricorso deve presentare un bilancio familiare mese per mese, con le pezze d’appoggio, e una richiesta di quota motivata, non una cifra tonda. Le voci da documentare sono quelle che i tribunali verificano davvero: affitto o rata del mutuo sulla casa di abitazione (se il mutuo resta fuori dalla procedura), utenze, spesa alimentare commisurata al nucleo, trasporti necessari per cercare lavoro, spese mediche ricorrenti, scuola e attività dei figli, mantenimento versato al coniuge o ai figli non conviventi in base a un provvedimento del giudice.

Con la NASpI c’è un elemento in più. L’importo dell’indennità non resta fermo: per legge si riduce progressivamente dopo i primi mesi di fruizione. Una quota fissata guardando solo il primo mese può diventare, dopo qualche tempo, superiore all’indennità effettiva, e allora non si versa più nulla. Al contrario, se la quota è stata fissata bassa, la riduzione dell’indennità può lasciare il debitore sotto il minimo. La contromossa è chiedere una quota espressa come importo minimo garantito, con l’obbligo di versare solo l’eccedenza mese per mese, e prevedere fin da subito la revisione quando finisce la NASpI o cambia il reddito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questa contromossa partendo dal bilancio familiare documentato, perché è su quei numeri che il giudice fissa la quota protetta della NASpI.

Se il debitore convive con un partner che lavora, conviene anticipare l’obiezione: ripartire in proporzione ai redditi le spese comuni, come ha fatto il Tribunale di Verona, e documentarle. Una quota costruita così è difficile da contestare.

I documenti che chiudono la discussione sulla quota

Il liquidatore e i creditori contestano ciò che non è provato. Per questo, prima ancora di depositare il ricorso, conviene raccogliere un fascicolo che risponda in anticipo alle domande che arriveranno:

  • provvedimento INPS di accoglimento della NASpI, con importo, decorrenza e durata, e gli ultimi cedolini, per mostrare il netto effettivo e le eventuali trattenute già in corso;
  • lettera di licenziamento o di cessazione del rapporto, utile anche per ricostruire TFR e altre spettanze ancora da pagare;
  • stato di famiglia e redditi dei conviventi, perché il giudice ripartisce le spese comuni in proporzione;
  • contratto di locazione e ricevute oppure piano di ammortamento del mutuo, con l’indicazione se il mutuo resta fuori dalla procedura;
  • bollette degli ultimi dodici mesi, per indicare una media e non il mese più caro;
  • provvedimenti del giudice sul mantenimento dei figli o del coniuge, con la prova dei versamenti;
  • spese sanitarie ricorrenti documentate (terapie, farmaci, visite), e quelle per la scuola dei figli;
  • prova della ricerca attiva di lavoro (iscrizione al centro per l’impiego, candidature), che giustifica le spese di trasporto e rafforza il quadro della buona fede.

Sui tempi: la quota viene in genere indicata già nella sentenza di apertura, sulla base del ricorso e della relazione dell’OCC. Se il fascicolo è incompleto, il giudice può fissare una quota provvisoria e rinviare la decisione definitiva al liquidatore, con il rischio che la quota venga poi rivista al ribasso. Un fascicolo completo fin dall’inizio riduce il margine di manovra della controparte. E siccome la NASpI ha una data di fine nota, è utile chiedere già nel ricorso che la sentenza preveda cosa accade quando l’indennità cessa: comunicazione entro un termine breve, nuova verifica del reddito, eventuale nuova quota.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre a Piacenza (23/12/2024) e Verona (29/3/2024), conta Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi): l’ammissione alla liquidazione controllata non ha natura premiale e non si può negare per un giudizio di non meritevolezza. Ne segue che la quota del mantenimento non può essere usata come “sanzione” per gli errori che hanno causato i debiti. Il comportamento passato del debitore pesa, se mai, nella fase dell’esdebitazione.

Quarta mossa: la caccia agli arretrati, all’anticipazione in unica soluzione e al TFR

La mossa

Dopo la quota mensile, il liquidatore guarda le somme “grosse”. Sono di tre tipi.

  1. Gli arretrati NASpI. Capita spesso che la domanda all’INPS sia stata presentata prima dell’apertura, ma che l’indennità venga pagata dopo, con un unico accredito che comprende più mensilità. Il liquidatore chiederà di considerare quell’accredito come un’entrata da valutare nel suo insieme.
  2. L’anticipazione della NASpI in unica soluzione. L’art. 8 D.Lgs. 22/2015 consente al lavoratore che ha diritto alla NASpI di chiedere la liquidazione anticipata dell’importo non ancora erogato, per avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale di una cooperativa di lavoro. La domanda va presentata all’INPS in via telematica, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o dalla sottoscrizione della quota (c.3). Dopo la L. 199/2025 il pagamento avviene in due rate: la prima pari al 70%, la seconda, pari al 30%, al termine della durata della NASpI e comunque entro sei mesi dalla domanda, previa verifica che il lavoratore non si sia rioccupato (c.3-bis, testo Brocardi aggiornato all’1/1/2026).
  3. Il TFR e le altre spettanze del rapporto di lavoro cessato. Il licenziamento che ha fatto nascere la NASpI porta con sé il TFR, le ferie non godute, le mensilità aggiuntive. Se il datore le paga dopo l’apertura, il liquidatore le considera somme sopravvenute.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché sono somme di valore, facili da individuare e pagate da debitori solvibili (INPS, datore di lavoro, fondo di garanzia). Sull’anticipazione c’è anche un argomento in più: la circolare INPS n. 130/2025, nella sintesi pubblicata da FiscoeTasse, la considera un incentivo all’autoimprenditorialità e non una prestazione di sostegno al reddito, e per questo la ritiene pignorabile integralmente nelle esecuzioni individuali. Il liquidatore userà lo stesso argomento per dire che l’anticipazione non serve al mantenimento e va nella massa.

Preferisce non insistere quando la somma è già stata spesa per avviare l’attività, con fatture e contratti, prima dell’apertura. Recuperarla vorrebbe dire agire contro terzi, con costi e tempi incerti.

I suoi limiti

Le somme sopravvenute entrano nella procedura, ma non diventano automaticamente attivo per intero: anche per esse resta il limite della quota per il mantenimento quando hanno natura di reddito destinato a vivere. Gli arretrati NASpI sono mensilità di un’indennità che sostituisce il reddito: vanno lette mese per mese, confrontando ogni mensilità con la quota protetta, non come un unico capitale. È un argomento che va presentato e documentato, perché il liquidatore tenderà a considerarle in blocco.

Sull’anticipazione il quadro è meno favorevole al debitore, e va detto con chiarezza. L’anticipazione è un capitale e la legge la lega a una destinazione (avviare l’attività). Non esiste, a oggi, una pronuncia letta da noi che stabilisca se nella liquidazione controllata vada esclusa in tutto o in parte. Il liquidatore la rivendicherà come bene sopravvenuto (art. 272 c.3-bis CCII). Un limite a suo carico esiste però sul fronte del rischio di restituzione: se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della fine del periodo, deve restituire l’anticipazione (art. 8 c.4). La Corte costituzionale (sent. n. 90/2024, depositata il 20/5/2024) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non limita la restituzione al periodo di lavoro subordinato quando l’attività non può proseguire per una causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore. La Cassazione (ord. n. 8422 del 31/3/2025, nota da una sintesi pubblicata su Brocardi) ha ammesso una restituzione limitata se l’attività autonoma era stata effettivamente avviata e proseguita. Per la procedura questo conta, perché un’anticipazione “presa” dal liquidatore può poi generare un debito di restituzione verso l’INPS che nasce dopo l’apertura.

La tua contromossa

La contromossa chiave è decidere prima, e non dopo, se e quando chiedere l’anticipazione. Se l’attività autonoma è un progetto reale e la liquidazione controllata è già aperta o imminente, va presentata al giudice un’istanza preventiva, con il piano dell’attività, i preventivi e la spiegazione del perché quella somma serve a produrre il reddito che servirà anche al mantenimento. La lett. b dell’art. 268 c.4 protegge, nei limiti indicati dal giudice, anche “ciò che il debitore guadagna con la sua attività”: l’argomento è che, senza quel capitale, l’attività non parte e la procedura perde anche i redditi futuri. Non è un risultato garantito. È una scelta che va proposta in modo trasparente, perché nascondere l’anticipazione al liquidatore esporrebbe il debitore alla violazione dell’obbligo di collaborazione, che pesa poi sull’esdebitazione (art. 280 lett. c, richiamato dall’art. 282 c.2).

Se l’attività non è un progetto concreto, conviene in genere non chiedere l’anticipazione durante la procedura: si continua a percepire la NASpI mensile, che resta protetta nei limiti della quota.

Per il TFR, la contromossa è verificare la data di maturazione e di pagamento. Le somme pagate prima dell’apertura e già usate per esigenze familiari documentate sono fuori discussione. Quelle ancora da pagare entrano nell’attivo. Si può però chiedere che una parte resti al debitore se servono a coprire spese essenziali in un periodo in cui la NASpI non basta.

Le pronunce che ti proteggono

Corte cost. n. 90/2024 e Cass. ord. n. 8422/2025 riducono il rischio di restituzione integrale dell’anticipazione. Cass. n. 28484/2025 ricorda però che le esclusioni dell’art. 268 c.4 non si allargano per analogia: per proteggere una somma bisogna ricondurla con argomenti precisi a una delle lettere del comma, e documentarlo.

Quinta mossa: l’insinuazione al passivo e l’INPS che vuole compensare sulla NASpI

La mossa

Con la sentenza di apertura il giudice assegna ai creditori un termine, non superiore a novanta giorni, per presentare al liquidatore le domande di ammissione al passivo (art. 270 c.2 lett. d CCII). Il liquidatore forma poi un progetto di stato passivo; i creditori e il debitore hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 273), e contro lo stato passivo è previsto il reclamo nei termini brevi del Codice. È la fase in cui ogni creditore cerca di entrare con l’importo più alto possibile e con la prelazione migliore.

Per chi percepisce la NASpI c’è un creditore particolare: l’INPS stesso. Capita che l’Istituto vanti un indebito, per esempio per una precedente indennità pagata in eccesso, per una mancata comunicazione di redditi da lavoro durante la fruizione, o per la restituzione di un’anticipazione. Dal suo punto di vista, conviene non insinuarsi al passivo e continuare a recuperare trattenendo una parte della NASpI in corso, come fa normalmente in base all’art. 69 L. 153/1969 (che, secondo la circolare n. 130/2025, consente di trattenere fino a un quinto delle indennità non pensionistiche).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La compensazione è il modo più economico per l’INPS di rientrare: non deve fare nulla, trattiene sul pagamento successivo. Per i creditori privati, invece, l’insinuazione al passivo è l’unico canale dopo l’apertura: chi non presenta la domanda non partecipa ai riparti. Un creditore con un credito piccolo, a volte, preferisce non insinuarsi, perché il riparto atteso da una procedura alimentata solo dall’eccedenza della NASpI è minimo. Ma attenzione: anche questa è una scelta calcolata, perché l’esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato al concorso opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2 CCII).

I suoi limiti

Dopo l’apertura il creditore che vuole essere pagato dalla procedura deve passare dall’accertamento del passivo: non può soddisfarsi da solo sui beni compresi nella liquidazione. Le domande devono essere documentate; il liquidatore verifica il titolo, l’importo, gli interessi e la prelazione. Sugli interessi gioca a favore del debitore l’art. 268 c.5: il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura, tranne che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Sulla compensazione dell’INPS la questione è aperta, e va presentata così. L’art. 270 c.5 CCII richiama espressamente, per la liquidazione controllata, solo alcune norme della liquidazione giudiziale (gli artt. 142 e 143 in quanto compatibili, e gli artt. 150 e 151). La disciplina della compensazione nel concorso non è tra le regole richiamate in modo espresso. Se l’INPS possa continuare a trattenere sulla NASpI successiva all’apertura per un indebito anteriore, anziché insinuarsi al passivo, è un punto che non ha una risposta scritta e che va sollevato con il liquidatore e, se serve, davanti al giudice. Lo stesso vale per la verifica del cumulo: se la trattenuta dell’INPS si somma alla quota da versare al liquidatore, il debitore può scendere sotto la soglia che il giudice ha ritenuto necessaria per vivere.

La tua contromossa

La prima contromossa è informativa: segnalare subito al liquidatore ogni trattenuta che l’INPS opera sulla NASpI dopo l’apertura, con il dettaglio del cedolino, e chiedere che la quota da versare alla procedura sia calcolata sul netto effettivamente percepito. Il liquidatore ha interesse a chiarire il punto, perché ogni euro trattenuto dall’INPS fuori dal concorso è un euro tolto agli altri creditori. In questa fase, quindi, debitore e liquidatore stanno dalla stessa parte.

La seconda contromossa è tecnica: controllare le domande di ammissione al passivo e presentare osservazioni entro i quindici giorni. I punti da verificare sono quelli tipici: interessi calcolati dopo il deposito della domanda (non dovuti ai fini del concorso, salvo i crediti garantiti), crediti ceduti più volte senza prova della titolarità, importi già pagati con le trattenute precedenti all’apertura e non scomputati, privilegi rivendicati senza base. Ogni riduzione del passivo aumenta la percentuale per gli altri creditori e riduce il residuo che, senza esdebitazione, resterebbe a carico del debitore.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano dell’ammissibilità della procedura, la Cassazione ha fissato un paletto che protegge il debitore da contestazioni generiche: Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) e Cass. n. 28576/2025 considerano la relazione dell’OCC requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. Una relazione completa, con l’elenco dei creditori e i redditi del nucleo, rende più difficile per un creditore sostenere in seguito di essere stato ignorato o di avere un credito diverso da quello indicato.

Sesta mossa: l’opposizione all’esdebitazione dopo tre anni

La mossa

L’ultima mossa arriva alla fine. Per le persone fisiche l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera alla chiusura della procedura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’istanza viene comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni (art. 282 c.1 CCII). Il creditore che vuole evitare la liberazione del debitore userà proprio quella finestra.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando il credito è grande e il debitore ha prospettive di reddito future. Se l’esdebitazione viene negata, il credito residuo resta esigibile e il creditore potrà tornare a pignorare lo stipendio del nuovo lavoro. Preferisce non farlo quando non ha elementi concreti: un’osservazione generica non sposta il giudizio del tribunale e lascia una traccia di inutilità.

Gli elementi che il creditore cerca, nel caso di chi ha percepito la NASpI, sono quasi sempre gli stessi: redditi da lavoro non comunicati durante la fruizione dell’indennità; un nuovo impiego iniziato e non segnalato al liquidatore; eccedenze sulla quota del mantenimento non versate; un’anticipazione in unica soluzione chiesta e spesa senza informare la procedura.

I suoi limiti

L’esdebitazione può essere negata solo per le cause previste dalla legge: le condizioni dell’art. 280, una condanna definitiva per i reati dell’art. 344, un sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Tra le condizioni dell’art. 280 c’è quella della lett. c: il debitore non deve aver ostacolato o rallentato la procedura e deve aver fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili. È su questa lettera che si gioca la partita di chi percepisce la NASpI.

Non conta, invece, quanto hanno incassato i creditori. L’art. 280 non prevede un requisito di soddisfazione minima: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive (Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024, massima Brocardi, in un caso regolato dalla legge fallimentare). Una procedura che ha distribuito poco, perché la NASpI era quasi tutta assorbita dal mantenimento, non è di per sé un argomento contro il debitore.

Contro il decreto, debitore e creditori ammessi possono proporre reclamo entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3). Anche questo termine non si sospende in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Resta poi il capitolo dei creditori che non hanno partecipato al concorso: nei loro confronti l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Sulla legittimità di questa regola è stata sollevata una questione davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026. La questione è quindi di nuovo pendente. Restano comunque esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, con le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7).

La tua contromossa

La contromossa si costruisce durante i tre anni, non alla fine. Conserva una traccia scritta di ogni comunicazione al liquidatore: cedolini NASpI, fine dell’indennità, nuovi contratti di lavoro, apertura della partita IVA, versamenti delle eccedenze. Un fascicolo ordinato di comunicazioni tempestive toglie al creditore l’argomento della lett. c. Se un mese l’eccedenza non è stata versata (per una spesa imprevista, una malattia), lo si comunica subito e si concorda il recupero: un ritardo spiegato e sanato non è un ostacolo alla procedura.

Sul piano della colpa grave nella formazione dei debiti, l’arma del debitore è la relazione dell’OCC depositata all’inizio, che ricostruisce cause e diligenza. La Cassazione (ord. n. 22074/2025 e ord. n. 11603/2026) colloca proprio nella fase dell’esdebitazione la valutazione della condotta: è lì che quella relazione torna utile.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. n. 28505/2024 (niente requisito di soddisfazione minima), Cass. n. 22074/2025 e n. 11603/2026 (la condotta si valuta in sede di esdebitazione, sulla base della relazione dell’OCC). Per chi, in alternativa, ha seguito la strada dell’incapiente, Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha affermato che contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta: una porta che si chiude solo in parte.

La partita giocata: tre simulazioni con la NASpI

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con numeri inventati ma realistici. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1. La quota protetta e la NASpI che scende.
Ipotesi: debitore single, debiti chirografari per 47.380 euro, nessun immobile. NASpI netta di 1.212 euro al mese, con durata residua di dieci mesi. Affitto 560 euro, utenze 140, spesa e beni di prima necessità 310, trasporti per la ricerca di lavoro 70: totale documentato 1.080 euro. La sentenza di apertura è del 9 novembre 2026 (lunedì) e fissa la quota esclusa in 1.040 euro mensili, a qualunque titolo percepiti.

Sviluppo: per i primi mesi il debitore versa al liquidatore 172 euro al mese (1.212 − 1.040). Il creditore principale, una finanziaria, sollecita il liquidatore a chiedere una riduzione della quota a 900 euro, sostenendo che la spesa alimentare è eccessiva. Il debitore ha già depositato scontrini medi e un prospetto dei consumi: il giudice conferma la quota. Quando l’indennità, per la riduzione progressiva prevista dalla legge, scende per ipotesi a 1.118 euro, il versamento cala a 78 euro; quando scende sotto 1.040 euro, il versamento si azzera. Per la controparte, a quel punto, la convenienza economica di nuove istanze è nulla: tutta la NASpI è assorbita dal mantenimento.

Esito: in dieci mesi la procedura incassa poche centinaia di euro dalla NASpI. La partita vera si sposta sul dopo-NASpI. Il debitore trova lavoro a 1.480 euro netti e lo comunica entro pochi giorni: il liquidatore chiede la revisione e il versamento sale a 440 euro al mese, fino ai tre anni dall’apertura. Il debitore che ha comunicato tutto arriva all’esdebitazione con un fascicolo pulito.

Simulazione 2. Il creditore chiede la liquidazione contro chi vive di NASpI.
Ipotesi: una banca e una società di recupero, con debiti scaduti per 63.470 euro complessivi, depositano ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. La prima udienza è fissata per il 16 novembre 2026 (lunedì). Il debitore percepisce una NASpI di 980 euro, vive con un figlio minore, paga 480 euro di affitto e non ha beni.

Sviluppo: il debitore chiede all’OCC l’attestazione dell’art. 268 c.3 e, alla prima udienza, solleva l’eccezione depositando i documenti dell’art. 283 c.3. L’attestazione non è pronta: il giudice concede un termine che non può superare sessanta giorni, fissandolo, per ipotesi, al 15 gennaio 2027 (venerdì). L’OCC attesta che, dedotto quanto serve al mantenimento del nucleo, dalla NASpI non resta nulla e che non ci sono azioni capaci di produrre attivo.

Esito: se il giudice condivide l’attestazione, la liquidazione non si apre. Per la controparte, la convenienza di proseguire diventa negativa: ha anticipato le spese del ricorso e non ottiene nulla. Se il debitore non avesse sollevato l’eccezione entro la prima udienza, avrebbe perso questa difesa.

Simulazione 3. L’anticipazione in unica soluzione durante la procedura.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta da quattro mesi. Al debitore restano 13.740 euro di NASpI non ancora erogata. Vuole aprire un laboratorio artigiano e valuta l’anticipazione. Con le nuove regole riceverebbe 9.618 euro (70%) e, più tardi, 4.122 euro (30%).

Sviluppo, prima strada: chiede l’anticipazione senza informare nessuno. Il liquidatore la scopre dall’estratto conto, la rivendica come bene sopravvenuto e ne chiede il versamento. Il debitore ha già speso 6.200 euro in attrezzature. Ne nasce un contrasto che arriverà fino all’esdebitazione come possibile violazione del dovere di collaborazione.

Sviluppo, seconda strada: prima di presentare la domanda all’INPS, il debitore deposita un’istanza al giudice con il piano dell’attività, i preventivi e una stima dei ricavi. Chiede che l’anticipazione sia destinata all’avvio, con l’impegno a versare alla procedura l’eccedenza dei redditi dell’attività sopra la quota del mantenimento. Il giudice può accogliere, accogliere in parte (per esempio lasciando al debitore la prima rata e destinando la seconda alla procedura) o respingere. In ogni caso il debitore ha giocato a carte scoperte, e il termine di trenta giorni dell’art. 8 c.3, che decorre dall’inizio dell’attività, va calcolato tenendo conto dei tempi del giudice.

Quando all’avversario conviene trattare

Nella liquidazione controllata la trattativa ha una forma diversa da quella delle esecuzioni individuali. Dopo l’apertura il singolo creditore non può fare un saldo e stralcio con il debitore e incassarlo per sé: i beni e le eccedenze di reddito appartengono alla procedura e si distribuiscono secondo le regole del concorso. Ma ci sono tre momenti in cui la convenienza della controparte si sposta e un accordo diventa possibile.

Il primo momento è prima dell’apertura. Il creditore che sta pignorando la NASpI sa che, se il debitore chiede la liquidazione controllata, le trattenute successive all’apertura non saranno più sue. E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: con una proposta di saldo e stralcio sostenibile, magari con l’aiuto di un familiare, o con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) che preveda pagamenti dai redditi futuri. Per il creditore, un pagamento certo oggi può valere più di un riparto incerto fra tre anni.

Il secondo momento è la discussione sulla quota. Quando i creditori sollecitano una riduzione della quota protetta, il liquidatore deve valutare costi e probabilità. Un accordo con il liquidatore su una quota motivata, con revisione automatica alla fine della NASpI, evita istanze e reclami. Dal punto di vista della procedura, è più conveniente una regola chiara e stabile di versamenti modesti che un contenzioso che consuma tempo e prededuzioni.

Il terzo momento è la fase dell’anticipazione o di un nuovo reddito importante. Quando il debitore ha un’occasione di lavoro autonomo che può far crescere i redditi futuri, i creditori hanno interesse a non soffocarla: un’attività che parte produce eccedenze per anni, un’anticipazione confiscata produce un incasso una tantum. È il momento di proporre una destinazione condivisa delle somme.

Esiste poi un’alternativa di sistema. Se la NASpI è l’unico reddito per un periodo breve e il debitore ha prospettive concrete di rioccupazione, la liquidazione controllata potrebbe non essere lo strumento più adatto. Un piano del consumatore, che si apre con l’aiuto dell’OCC e prevede pagamenti parziali dai redditi futuri, consente di negoziare con i creditori tempi e percentuali, con il giudice che può omologare anche contro il creditore che contesta la convenienza, se riceve almeno quanto avrebbe ottenuto con la liquidazione (art. 70 c.7 CCII). Il creditore che ha colpevolmente determinato il sovraindebitamento non può contestare la convenienza (art. 69 c.2), anche se può contestare i requisiti di legittimità del piano (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025, massima Brocardi).

La lettura strategica è semplice: il creditore tratta quando capisce che il tempo gioca contro di lui. Con la NASpI il tempo è scandito: l’indennità ha una data di fine, la procedura ha un orizzonte di tre anni, l’esdebitazione arriva per legge se il debitore ha collaborato. Chi presenta queste scadenze al tavolo, con i numeri, ottiene ascolto.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse della controparte, il vincolo che la legge le impone, la contromossa del debitore che percepisce la NASpI e la finestra temporale utile. I termini del Codice della crisi corrono anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII); nelle esecuzioni individuali la sospensione feriale non si applica.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Pignoramento della NASpI presso l’INPS Limite di un quinto del netto (fino alla metà con più pignoramenti); sul conto, protezione fino al triplo dell’assegno sociale per le somme già accreditate Verifica della base netta e del cumulo con le compensazioni INPS; deposito tempestivo della domanda di liquidazione Prima dell’assegnazione; con l’apertura il pignoramento si ferma
Domanda di liquidazione presentata dal creditore Insolvenza e debiti scaduti non inferiori a 50.000 euro (art. 268 c.2) Eccezione di assenza di attivo con attestazione OCC e documenti dell’art. 283 c.3 (art. 268 c.3) Entro la prima udienza; termine fino a 60 giorni se l’attestazione non è pronta
Istanza per ridurre la quota protetta La quota la fissa il giudice in base al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b) Bilancio familiare documentato, ripartizione delle spese con il convivente, revisione legata alla fine della NASpI Nel ricorso; poi reclamo ex art. 124 entro 10 giorni
Rivendicazione di arretrati, anticipazione e TFR Beni sopravvenuti nella procedura (art. 272 c.3 e 3-bis), ma arretrati da leggere mese per mese Istanza preventiva al giudice sull’anticipazione; prova delle spese già sostenute Prima della domanda all’INPS (anticipazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività)
Domanda al passivo e compensazione INPS Domande entro il termine fino a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d); sospensione degli interessi (art. 268 c.5) Osservazioni al progetto di stato passivo; segnalazione al liquidatore delle trattenute INPS 15 giorni dalla comunicazione del progetto (art. 273)
Osservazioni contro l’esdebitazione Solo le cause degli artt. 280 e 282 c.2 Fascicolo delle comunicazioni al liquidatore; relazione OCC sulle cause dei debiti 15 giorni per le osservazioni; reclamo entro 30 giorni (art. 282 c.3)

Le domande di chi è sotto attacco

“L’INPS mi toglie tutta la NASpI quando si apre la liquidazione controllata?”
No. La NASpI resta al debitore fino alla quota che il giudice ritiene necessaria per il mantenimento suo e della famiglia; si versa al liquidatore solo l’eccedenza. Se la NASpI è più bassa della quota, non si versa nulla. Le modalità (versamento del debitore o pagamento diretto) le indica la procedura.

“Il creditore che mi pignorava la NASpI può continuare dopo l’apertura?”
No. Dall’apertura vige il divieto di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura, e le quote maturate dopo l’apertura vanno alla procedura, come ha ritenuto il Tribunale di Verona (29/3/2024). Le somme incassate prima restano soggette alle regole ordinarie.

“Quanto mi lasciano al mese?”
Non c’è una cifra fissa di legge. La decide il giudice sulle spese documentate del nucleo. Nei provvedimenti letti si va da quote calcolate sulle spese reali (a Verona 1.450 euro per un nucleo con una figlia a carico) a valutazioni discrezionali caso per caso (Piacenza). Più è preciso il bilancio familiare, più è difficile ridurre la quota.

“Posso chiedere l’anticipazione della NASpI durante la procedura?”
Sì, ma non di nascosto. È una somma sopravvenuta che il liquidatore rivendicherà. Conviene chiedere prima al giudice una decisione sulla sua destinazione, con il piano dell’attività. Nasconderla mette a rischio l’esdebitazione.

“Se trovo lavoro mentre prendo la NASpI, cosa devo fare?”
Comunicarlo subito, sia all’INPS sia al liquidatore. All’INPS per le regole della NASpI, al liquidatore perché cambia l’eccedenza da versare. La mancata comunicazione è l’argomento preferito dei creditori contro l’esdebitazione (art. 280 lett. c).

“Un creditore può chiedere la mia liquidazione se ho solo la NASpI?”
Può chiederla, ma puoi bloccarla. Serve un debito scaduto di almeno 50.000 euro e l’insolvenza; e tu puoi eccepire, entro la prima udienza, l’assenza di attivo con l’attestazione dell’OCC (art. 268 c.3).

I paletti fissati dai giudici

I provvedimenti che seguono sono ordinati per la mossa del creditore che limitano. Per ciascuno indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte, il principio riformulato e il motivo per cui conta per chi percepisce la NASpI. Dove abbiamo letto solo una massima o una sintesi, lo diciamo.

Contro il pignoramento e i vincoli sui redditi futuri (prima mossa)

  1. Trib. Verona, sent. 29/3/2024, P.U. 369/2023 (testo letto). Il divieto di azioni esecutive individuali è un effetto automatico dell’apertura; la cessione del quinto e le assegnazioni di crediti futuri disposte in esecuzioni concluse prima non sono opponibili alla procedura per le quote maturate dopo; la quota esclusa si calcola sulle spese reali del nucleo, ripartite con il convivente in proporzione ai redditi; l’apprensione dei redditi dura fino all’esdebitazione e al massimo tre anni. Rilevanza: è il modello di come un tribunale tratta i redditi periodici, NASpI compresa.
  2. Trib. Milano, sent. n. 31/2025. La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata; le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Rilevanza: conferma che nessun vincolo privato sui crediti futuri sopravvive all’apertura.

Contro la domanda di liquidazione del creditore (seconda mossa)

  1. Cass. n. 17508/2025 (massima Brocardi). Il credito del socio postergato, scaduto il termine, si computa nella soglia dei debiti scaduti e non pagati dell’art. 268 c.2. Rilevanza: la soglia di 50.000 euro si misura sui debiti scaduti, ed è il primo paletto per il creditore che chiede l’apertura.
  2. Trib. Chieti, 10/6/2025 (sintesi EC News). Senza beni liquidabili o quote di reddito disponibili oltre il fabbisogno la procedura è priva di funzione; il giudice può rigettare anche d’ufficio. Rilevanza: se la NASpI è tutta assorbita dal mantenimento, l’apertura chiesta dal creditore può essere negata.
  3. Trib. Salerno, 3/2/2025 (sintesi EC News). L’eccezione di impossibilità di reperire attivo va respinta se non è sostenuta da un’attestazione OCC completa. Rilevanza: l’eccezione dell’art. 268 c.3 si vince con i documenti, non con le parole.
  4. Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025. L’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore. Rilevanza: chi resta inerte alla prima udienza perde la difesa.

Sulla quota della NASpI riservata al mantenimento (terza e quarta mossa)

  1. Trib. Piacenza, 23/12/2024 (sintesi EC News). La soglia del mantenimento dell’art. 268 c.4 lett. b è rimessa a una valutazione discrezionale del tribunale, caso per caso, bilanciando gli interessi. Rilevanza: la quota si conquista con un bilancio familiare documentato.
  2. Cass. Sez. I, n. 28484 del 27/10/2025 (massima Brocardi). L’elenco dei beni esclusi dall’art. 268 c.4 è autonomo e completo e non si estende per analogia; negata l’esclusione di un risarcimento del danno biologico. Rilevanza: ogni somma (arretrati, anticipazione, TFR) va ricondotta con precisione a una delle lettere del comma per essere protetta.
  3. Corte cost., sent. n. 90/2024 (depositata il 20/5/2024; nota Brocardi all’art. 8 D.Lgs. 22/2015). Illegittimo l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione NASpI quando il lavoro subordinato nasce perché l’attività non può proseguire per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore; la restituzione va limitata. Rilevanza: riduce il debito di ritorno verso l’INPS che può nascere da un’anticipazione.
  4. Cass., ord. n. 8422 del 31/3/2025 (sintesi pubblicata su Brocardi). Restituzione dell’anticipazione limitata al periodo di lavoro subordinato se l’attività autonoma è stata effettivamente avviata e proseguita. Rilevanza: stesso tema, utile per valutare il rischio dell’anticipazione durante la procedura.

Sull’ammissibilità della procedura e sul passivo (quinta mossa)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) e Cass. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la meritevolezza non serve per aprire la procedura. Rilevanza: una relazione completa protegge il debitore sia all’inizio sia alla fine.

Sull’esdebitazione (sesta mossa)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura non ha natura premiale e non si nega per non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nell’esdebitazione. Rilevanza: la quota del mantenimento non è una punizione, e la condotta si discute alla fine.
  2. Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi, caso in regime di legge fallimentare). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede un requisito oggettivo. Rilevanza: una procedura che ha distribuito poco, perché la NASpI era bassa, non giustifica il diniego.
  3. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025. Contro il decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, perché la domanda si può riproporre. Rilevanza: per chi sceglie la via dell’art. 283 al posto della liquidazione. Sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione esiste un contrasto con Cass. ord. n. 13228 del 7/5/2026.
  4. Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2 (creditori che non hanno partecipato al concorso); le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: per i creditori che scelgono di non insinuarsi il quadro non è ancora definitivo.

Fuori dal concorso, sul piano del consumatore (alternativa)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB può contestare in sede di omologa i requisiti di legittimità del piano del consumatore, ma non la convenienza. Rilevanza: delimita le armi del creditore se il debitore con NASpI sceglie un piano invece della liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. Ecco cosa facciamo, in concreto, per chi percepisce la NASpI ed è in liquidazione controllata o sta per entrarci.

  1. Ricostruiamo la posizione NASpI dal provvedimento INPS, dai cedolini e dal fascicolo previdenziale: importo netto, durata residua, riduzione progressiva, trattenute in corso.
  2. Controlliamo i pignoramenti già notificati all’INPS e sul conto corrente: base di calcolo netta, rispetto del quinto, cumulo con le compensazioni dell’Istituto, prova dell’origine delle somme accreditate.
  3. Scegliamo il momento del deposito della domanda di liquidazione controllata, o la strada alternativa del piano del consumatore o dell’esdebitazione dell’incapiente, confrontando i numeri delle tre soluzioni.
  4. Costruiamo il bilancio familiare voce per voce, con le pezze d’appoggio, e formuliamo la richiesta della quota da escludere con una revisione legata alla fine della NASpI.
  5. Prepariamo l’eccezione di assenza di attivo quando la liquidazione è chiesta da un creditore: coordiniamo con l’OCC l’attestazione e depositiamo i documenti dell’art. 283 c.3 entro la prima udienza.
  6. Rispondiamo alle istanze di riduzione della quota e, se il provvedimento è sfavorevole, valutiamo il reclamo ex art. 124 nei dieci giorni.
  7. Impostiamo l’istanza preventiva sull’anticipazione NASpI, con il piano dell’attività e i preventivi, prima che parta il termine di trenta giorni per la domanda all’INPS.
  8. Esaminiamo le domande di ammissione al passivo e presentiamo osservazioni sugli interessi non dovuti, sui crediti ceduti senza prova e sugli importi non scomputati.
  9. Teniamo il fascicolo delle comunicazioni al liquidatore per tutti i tre anni e prepariamo l’istanza di esdebitazione, rispondendo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa partita pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: la quota di NASpI esclusa dalla liquidazione nasce dalla relazione dell’OCC e dal bilancio familiare che la sostiene, e conoscere come quella relazione viene letta dal giudice permette di prepararla in modo che regga alle contestazioni dei creditori. Conta anche la qualifica di avvocato cassazionista: se la discussione sulla quota, sull’anticipazione o sull’esdebitazione finisce in un reclamo e poi in Cassazione, la stessa strategia viene seguita dallo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e convenienza delle alternative, gli avvocati traducono quei numeri in istanze, osservazioni e reclami. La convenienza del creditore, in fondo, è una questione di conti prima ancora che di diritto.

Chiusura

La NASpI, nella liquidazione controllata, non si perde e non si salva per intero: si divide tra il mantenimento e i creditori secondo una quota che il giudice fissa sui numeri che gli vengono portati. Intorno a quella quota la controparte farà le sue mosse: pignoramenti prima dell’apertura, istanze di riduzione, pretese sugli arretrati e sull’anticipazione, domande al passivo, osservazioni contro l’esdebitazione. Ognuna ha un limite scritto e un termine che corre anche ad agosto. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la relazione e il bilancio familiare su cui si decide la quota della NASpI. Come avvocato cassazionista può seguire la stessa linea anche nei reclami e fino all’ultimo grado.

📩 Non lasciare che siano i creditori a decidere quanto della tua NASpI ti resta: scrivici oggi, trovi tutti i recapiti dello Studio al termine di questa guida.

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