Il contributo è stato concesso, il decreto di erogazione è in arrivo, e proprio in quel momento un creditore notifica un pignoramento presso terzi alla Regione, al Ministero o all’ente che deve pagare. Oppure il pagamento si ferma da solo, perché l’ente pagatore ha fatto la verifica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha scoperto cartelle non pagate. Chi guida un’impresa già in tensione finanziaria si pone allora una domanda sola: quale strada conviene percorrere per non perdere quelle somme, o almeno per non perderle tutte e subito?
La risposta onesta è che le strade sono più di una e che ciascuna ha un prezzo. Si può contestare il pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione, se il contributo è impignorabile per legge o se l’atto ha dei vizi. Si può aprire la composizione negoziata della crisi e chiedere le misure protettive, che fermano tutti i creditori insieme. Si può trattare con il creditore che agisce, con una rateizzazione o un accordo che liberi la somma. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende dalla natura del contributo, dal tipo di creditore e dallo stato di salute dell’impresa.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata e il funzionamento delle misure protettive. Come avvocato cassazionista gestisce le opposizioni esecutive con una linea che può essere sostenuta fino all’ultimo grado. Come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario affronta i casi in cui a pignorare è l’agente della riscossione, che è lo scenario più frequente quando il debitore è un’impresa in crisi.
📩 Il contributo non è ancora perso: contattaci adesso, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Il terreno comune: cosa accade quando si pignora un contributo pubblico
Prima di soppesare le alternative, conviene fissare i pochi concetti che tutte condividono. Senza questi, il confronto tra le opzioni resta astratto.
Il contributo pubblico, finché non è pagato, è un credito dell’impresa verso l’ente. Per il creditore dell’impresa, quel credito è un bene aggredibile come qualunque altro credito verso terzi: si pignora con l’espropriazione presso terzi (artt. 543 e seguenti c.p.c.). L’atto viene notificato all’impresa debitrice e all’ente pagatore, che diventa “terzo pignorato”. Dal momento della notifica il terzo è custode delle somme dovute e non può pagarle all’impresa senza ordine del giudice: è il vincolo dell’art. 546 c.p.c.
Il terzo, cioè l’ente pubblico, deve poi rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.: dice se deve, quanto deve e quando. Sulla base della dichiarazione il giudice dell’esecuzione assegna il credito al creditore procedente con un’ordinanza. Da quel momento la somma esce, di fatto, dalla disponibilità dell’impresa.
La regola generale è la pignorabilità; l’eccezione è l’impignorabilità, e deve essere prevista dalla legge. L’art. 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili o pignorabili entro limiti (alimenti, sussidi, stipendi e pensioni), e chiude con un rinvio agli altri crediti che la legge dichiara impignorabili. Un contributo all’impresa non rientra di per sé in nessuna di queste categorie: per sottrarlo ai creditori serve una norma specifica che lo dichiari impignorabile, oppure un vincolo di destinazione che la legge renda opponibile ai creditori. La semplice circostanza che il contributo “serva” a un progetto non basta, da sola, a renderlo intoccabile.
C’è poi un secondo canale, tutto pubblicistico, che non passa dal giudice. L’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente verso l’agente della riscossione per un importo almeno pari a quella soglia. Se lo è, l’ente sospende il pagamento fino a concorrenza del debito e l’agente della riscossione, nei giorni successivi, può notificare all’ente un pignoramento presso terzi nelle forme dell’art. 72-bis dello stesso decreto, cioè con ordine di pagamento diretto, senza passare dal giudice. È lo scenario tipico dell’impresa in crisi, che spesso ha lasciato indietro proprio i debiti fiscali e contributivi.
Infine, la crisi dell’impresa cambia le regole del gioco. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) consente all’imprenditore di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio. Queste misure non cancellano il pignoramento, ma ne bloccano l’avanzamento.
Un terzo pignorato pubblico non si comporta come un terzo privato. La dichiarazione dell’ente arriva spesso tramite uffici diversi da quello che ha istruito il contributo: la ragioneria, l’ufficio legale, il settore che gestisce il bando. Può accadere che la dichiarazione indichi un importo diverso da quello effettivamente dovuto, che non distingua tra quota già liquidata e quota ancora da erogare, o che ometta di precisare che l’erogazione è subordinata a condizioni non ancora verificate, come la rendicontazione delle spese o il collaudo dell’investimento. Ognuna di queste differenze incide sul pignoramento, perché il creditore può ottenere l’assegnazione solo di ciò che il terzo deve, e solo quando lo deve. Un contributo ancora condizionato è un credito futuro e incerto: il pignoramento lo colpisce, ma l’assegnazione ne seguirà le sorti.
La regolarità contributiva può ridurre il contributo prima ancora di qualunque pignoramento. Molti bandi subordinano l’erogazione al documento unico di regolarità contributiva. Se l’impresa ha debiti verso gli enti previdenziali, l’amministrazione può essere tenuta a trattenere la parte corrispondente e a versarla direttamente agli enti creditori: è il meccanismo dell’intervento sostitutivo, che opera in via amministrativa. Per l’impresa in crisi significa che il contributo “in arrivo” va misurato al netto di questi possibili prelievi, e che una trattativa con un creditore privato basata sull’importo lordo rischia di promettere somme che non arriveranno mai. Anche questo è un dato da verificare prima di scegliere la strada.
Il contributo può anche non arrivare affatto. La crisi dell’impresa può incidere sui requisiti richiesti dal bando per tutta la durata del vincolo: continuità dell’attività, mantenimento dei beni finanziati, assenza di procedure concorsuali in alcuni casi, regolarità fiscale. Prima di investire energie per difendere il contributo dai creditori, va controllato che il contributo resti dovuto. In caso contrario, la priorità cambia e diventa la gestione dell’eventuale restituzione.
Due precisazioni sui termini, che spesso vengono confuse:
- nelle opposizioni esecutive la sospensione feriale non si applica: l’art. 3 della L. 742/1969, insieme all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, esclude dalla pausa di agosto il processo esecutivo e, di regola, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. I venti giorni dell’opposizione agli atti corrono anche dal 1° al 31 agosto;
- nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII: anche i termini della conferma delle misure protettive corrono in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 vale invece nel processo tributario e nel giudizio civile ordinario di cognizione, per esempio nell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Su questo terreno comune si innestano le tre opzioni. Nessuna esclude del tutto le altre, ma ciascuna richiede una scelta di fondo diversa.
Opzione 1 – Contestare il pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione
In cosa consiste
È la strada “difensiva” in senso stretto. L’impresa contesta il pignoramento con gli strumenti del codice di procedura civile:
- l’opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.), quando si contesta il diritto del creditore di procedere su quel bene: è il caso del contributo impignorabile per legge, del titolo esecutivo inesistente o già soddisfatto, del credito estinto;
- l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), quando si contesta la regolarità formale degli atti: precetto nullo, notifica viziata, iscrizione a ruolo tardiva, errori nell’ordinanza di assegnazione. Va proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto;
- l’istanza di sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.), che accompagna l’opposizione e chiede al giudice di fermare la procedura finché non si decide la contestazione.
Quando il creditore è l’agente della riscossione e agisce con il pignoramento diretto dell’art. 72-bis, le regole cambiano in parte: per le contestazioni che riguardano la pretesa tributaria (per esempio la mancata notifica della cartella) la giurisdizione può spettare al giudice tributario, mentre per i vizi propri del pignoramento resta il giudice ordinario. La scelta del giudice è già, di per sé, una decisione tecnica da non sbagliare.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa opzione merita di essere presa sul serio:
- Il contributo rientra in una categoria che la legge dichiara impignorabile. L’esempio più chiaro è quello degli aiuti agricoli: secondo la sintesi di Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2021, n. 26115, pubblicata da ecnews, le somme erogate come premi e contributi sono un credito impignorabile in base all’art. 2 del D.P.R. 727/1974, mentre sono pignorabili i titoli all’aiuto in sé, che vanno aggrediti con un pignoramento autonomo iscritto nel registro nazionale. Lo stesso ragionamento vale per i contributi che una legge speciale abbia sottratto ai creditori: per i contributi a fondo perduto del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni), ad esempio, la stampa specializzata ha dato conto di un emendamento approvato in sede di conversione che li ha resi non pignorabili.
- Il pignoramento presenta vizi formali seri. Il precetto non indica la data di notifica del decreto ingiuntivo, l’iscrizione a ruolo è stata completata in ritardo, le attestazioni di conformità mancano. Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513, ha ribadito che il tardivo deposito delle attestazioni di conformità al momento dell’iscrizione a ruolo rende inefficace il pignoramento ed estingue il processo, senza possibilità di sanatoria.
- Il debito è contestabile nel merito o già in parte pagato. Un decreto ingiuntivo che non è definitivo, un credito già compensato, una cartella mai notificata: sono situazioni in cui l’opposizione all’esecuzione può incidere sul diritto stesso di agire.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha un argomento giuridico solido contro quel pignoramento specifico (impignorabilità prevista da una norma, vizio formale documentato, debito contestabile) e che non ha bisogno di fermare tutti gli altri creditori, perché il problema è concentrato su uno o due di essi.
Come si esegue in sintesi
Si esaminano l’atto di pignoramento, il precetto, il titolo esecutivo e il fascicolo telematico; si verifica la natura del contributo leggendo il bando, il decreto di concessione e la norma che lo istituisce; si individua il motivo di opposizione più forte. Il ricorso si deposita al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e decide sulla sospensione. Se il giudice rigetta la sospensione, il rimedio è il reclamo cautelare: Cass., Sez. III, ord. 7 novembre 2025, n. 29477, ha chiarito che contro il diniego di sospensione è ammesso solo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., non l’opposizione agli atti esecutivi. Poi si apre il giudizio di merito dell’opposizione.
Vantaggi motivati
- È mirata: colpisce il singolo pignoramento senza esporre l’impresa a una procedura generale, con i suoi obblighi di trasparenza e pubblicità.
- Può liberare la somma: se l’impignorabilità viene accertata, il vincolo cade e il contributo torna nella disponibilità dell’impresa, che è esattamente ciò di cui ha bisogno.
- Non richiede di dimostrare il risanamento: il giudice dell’esecuzione non valuta il piano dell’impresa, valuta l’atto.
- I costi di giustizia sono contenuti: il contributo unificato dell’opposizione esecutiva è calcolato sul valore della causa secondo il D.P.R. 115/2002.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto.
- Funziona solo se c’è un motivo vero. L’impignorabilità non si presume. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 25 novembre 2020 riportata da money.it, ha ritenuto pignorabili le somme del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio, perché non hanno natura assistenziale e servono a compensare il reddito perso. Un contributo “di sostegno” non è automaticamente un contributo impignorabile.
- I termini sono stretti e non si sospendono in agosto. Per l’opposizione agli atti ci sono venti giorni; e chi la propone deve provare quando ha conosciuto l’atto, altrimenti rischia l’inammissibilità per tardività, come ha ricordato Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29063.
- Le preclusioni si accumulano. Se si propongono due opposizioni in tempi diversi, ciò che è precluso nella prima resta precluso nella seconda (Cass., Sez. III, ord. 2 dicembre 2025, n. 31449). Un’opposizione proposta di fretta, con motivi deboli, può chiudere strade che sarebbero state percorribili.
- Non ferma gli altri creditori. Se l’impresa ha dieci creditori aggressivi, vincere contro uno non risolve la crisi.
- In caso di rigetto, l’impresa sopporta le spese di lite liquidate dal giudice e la procedura riprende dal punto in cui era.
Pronunce a supporto
Oltre alle decisioni già richiamate, conta l’orientamento che riguarda il terzo pignorato. Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29059, ha stabilito che il terzo che rende una dichiarazione positiva erronea deve correggerla prima dell’assegnazione; se il giudice assegna comunque, il terzo può fare opposizione agli atti esecutivi. Per l’impresa debitrice significa che la dichiarazione dell’ente pubblico va letta subito e con attenzione: un errore sull’importo o sulla natura del contributo può e deve essere fatto emergere prima dell’ordinanza di assegnazione. Sullo stesso piano, Cass., Sez. Lavoro, ord. 3 novembre 2025, n. 28984, ha precisato i limiti entro cui il terzo può proporre opposizione quando il credito pignorato è già stato azionato dal debitore.
Opzione 2 – Aprire la composizione negoziata e chiedere le misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore, assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, tratta con i creditori per superare lo squilibrio. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con una richiesta successiva, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII): dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui l’attività viene esercitata. Restano esclusi i diritti di credito dei lavoratori.
Le misure devono essere confermate dal tribunale. L’imprenditore deposita il ricorso per la conferma (art. 19 CCII) entro il giorno successivo alla pubblicazione; il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto e, se conferma, stabilisce la durata delle misure. Secondo il decreto del Tribunale di Brindisi del 3 marzo 2025 (R.G. 3163/2024, pubblicato da iusletter), gli effetti operano di diritto dalla pubblicazione purché richiesti espressamente, le azioni esecutive nuove sono inammissibili e quelle già avviate restano sospese, e la durata massima della conferma iniziale è di 120 giorni. Lo stesso provvedimento ha escluso che le misure possano estendersi al semplice fideiussore.
Quando ha senso
- Più creditori stanno per muoversi insieme. Il pignoramento del contributo è solo il primo segnale: ci sono altri decreti ingiuntivi, l’agente della riscossione ha già notificato intimazioni, la banca ha revocato gli affidamenti. Fermare un creditore alla volta, con opposizioni separate, non basta.
- L’impresa ha un’attività che, liberata dalla pressione, può reggere. Il contributo serviva a finanziare un investimento o il capitale circolante, e con un piano credibile i creditori potrebbero accettare una ristrutturazione.
- Non esiste un motivo serio di opposizione. Il contributo è pignorabile, l’atto è regolare, il debito è certo: l’unico modo per guadagnare tempo e trattare è uno strumento della crisi.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa in squilibrio ma ancora risanabile, con più fronti esecutivi aperti, disposta ad accettare un percorso trasparente con un esperto e un controllo del tribunale in cambio di una protezione che vale verso tutti i creditori.
Come si esegue in sintesi
Si compila il test pratico di risanabilità sulla piattaforma telematica nazionale; si predispongono la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, il piano finanziario per i sei mesi successivi, l’elenco dei creditori, le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi; si deposita l’istanza con la richiesta di misure protettive. Il giorno della pubblicazione nel registro delle imprese scatta la protezione; entro il giorno successivo si deposita il ricorso al tribunale per la conferma, che va notificato ai creditori interessati secondo le indicazioni del giudice. Sulla notifica la giurisprudenza ha sempre insistito: già sotto il D.L. 118/2021, il Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022 (pronuncia riportata da dirittobancario senza numero), richiedeva di individuare con precisione i creditori destinatari delle misure, e la mancata notifica rendeva l’istanza inammissibile.
Vantaggi motivati
- La protezione è generale: vale verso tutti i creditori (tranne i lavoratori), compreso l’agente della riscossione, e non solo verso quello che ha pignorato il contributo.
- Scatta subito: gli effetti decorrono dalla pubblicazione, senza attendere la decisione del giudice, a condizione che il ricorso di conferma sia depositato nei termini.
- Il pignoramento non avanza: l’ordinanza di assegnazione non può essere pronunciata finché le misure sono efficaci. Già sotto la disciplina del 2021 il Tribunale di Milano, 27 gennaio 2022 (riportato da dirittobancario, senza numero), aveva chiarito che il pignoramento presso terzi non diventa inefficace ma entra in “quiescenza”: le somme restano vincolate, ma il creditore non le incassa.
- Apre a soluzioni più ampie: dalla composizione negoziata si può uscire con un contratto con i creditori, un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento o, nei casi previsti, un concordato semplificato. In alcuni casi il tribunale ha confermato misure che sbloccano conti pignorati che paralizzano l’attività (Trib. Milano, 17 gennaio 2022, nella rassegna di dirittobancario).
Rischi e svantaggi onesti
- Il contributo non torna automaticamente disponibile. La quiescenza blocca il creditore, ma la somma resta vincolata presso l’ente. Per utilizzarla durante le trattative serve una strategia ulteriore, da discutere con l’esperto e, se del caso, con il tribunale.
- La protezione è temporanea: il giudice la conferma per un periodo determinato, prorogabile su istanza ma entro un limite complessivo fissato dalla legge. Finita la protezione senza accordo, i creditori riprendono a procedere.
- Il tribunale valuta la risanabilità. Se l’impresa è in liquidazione o lo squilibrio è troppo marcato, la conferma può essere negata: nella rassegna di dirittobancario sono riportati il Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022, e il Tribunale di Bergamo, 15 febbraio 2022, che hanno negato la conferma in situazioni di questo tipo.
- È una procedura pubblica nei suoi effetti: l’iscrizione nel registro delle imprese rende nota la crisi a fornitori, banche e clienti.
- I termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice, quindi il ricorso di conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione anche se questa cade a Ferragosto.
- Richiede una documentazione completa e veritiera: una situazione contabile non aggiornata o un piano non credibile espongono a un rigetto che, oltre a far cadere la protezione, peggiora la posizione negoziale.
Pronunce a supporto
Il provvedimento di Brindisi del 2025 è il riferimento più recente tra quelli verificati sulla struttura delle misure dopo il correttivo; le decisioni milanesi del 2022, emesse sotto il D.L. 118/2021, restano utili perché la logica della quiescenza del pignoramento presso terzi è rimasta la stessa nel passaggio al Codice. Vanno però lette con la consapevolezza che il testo è stato modificato più volte, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024.
Opzione 3 – Trattare con il creditore procedente: rateizzazione o accordo che libera il contributo
In cosa consiste
La terza strada non passa né dall’opposizione né dalla crisi: passa dalla trattativa diretta con chi pignora. Le forme cambiano a seconda del creditore.
- Se il creditore è l’agente della riscossione, lo strumento è la dilazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, come riformato dal D.Lgs. 110/2024: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 il numero massimo di rate è 84, con un calendario che sale negli anni successivi, e per importi elevati serve documentare la temporanea difficoltà. La concessione della rateizzazione impedisce nuove azioni esecutive e, entro certi limiti fissati dalla stessa norma, incide anche su quelle già avviate. Contemporaneamente, il contribuente in regola con i pagamenti rateali non dovrebbe più risultare inadempiente nella verifica dell’art. 48-bis.
- Se il creditore è privato (fornitore, banca, ex socio), lo strumento è un accordo transattivo: pagamento di una parte del credito, magari proprio con una quota del contributo, in cambio della rinuncia al pignoramento e del consenso allo svincolo della somma residua.
Quando ha senso
- Il creditore è uno solo, o comunque uno pesa molto più degli altri. Se il problema è l’agente della riscossione che ha bloccato il contributo con il 48-bis, una rateizzazione ben costruita può risolvere la situazione senza aprire procedure.
- Il debito è certo e non ci sono motivi seri di opposizione. Contestare un pignoramento regolare solo per guadagnare tempo è un investimento rischioso; trattare può costare meno.
- L’impresa ha flussi futuri sufficienti a sostenere le rate, ma non la liquidità per pagare tutto subito.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con un creditore principale ben individuato, un debito non contestabile e flussi che, rateizzati, sono sostenibili: chi ha questo profilo può spesso ottenere più dalla trattativa che dal giudice.
Come si esegue in sintesi
Con l’agente della riscossione: si ricostruisce la posizione debitoria con l’estratto di ruolo, si verifica che tutte le cartelle siano state regolarmente notificate (perché su quelle mai notificate può esserci spazio per una contestazione), si presenta la domanda di dilazione e si paga la prima rata. Poi si comunica all’ente pagatore la nuova posizione, perché la verifica del 48-bis tenga conto della dilazione. Con il creditore privato: si quantifica una proposta sostenibile, si negozia un accordo scritto con rinuncia agli atti esecutivi e si deposita la rinuncia nel fascicolo, così che il giudice possa dichiarare l’estinzione e liberare il vincolo.
Vantaggi motivati
- È rapida: una dilazione si ottiene in tempi amministrativi; un accordo con un privato può chiudersi in poche settimane.
- È riservata: nessuna pubblicità nel registro delle imprese.
- Può liberare la parte del contributo eccedente il debito: una volta chiarita la posizione, l’ente può pagare la differenza.
- Non espone a spese di lite.
Rischi e svantaggi onesti
- Dipende dalla volontà del creditore. Il privato può rifiutare; l’agente della riscossione concede la dilazione secondo regole rigide e non negozia lo stralcio del debito.
- La tempistica del 48-bis è stretta. Una volta che l’ente ha sospeso il pagamento, l’agente della riscossione ha un arco temporale limitato per notificare il pignoramento: se la dilazione arriva dopo il pignoramento, le somme già vincolate possono restare destinate al creditore. Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520, sul pignoramento esattoriale presso banca, ha confermato quanto il vincolo dell’art. 72-bis sia ampio nell’arco dei sessanta giorni: il principio, dettato per il conto corrente, ricorda che il fattore tempo è decisivo anche quando il terzo è un ente pubblico.
- La decadenza dalla dilazione è severa: il mancato pagamento di un certo numero di rate fa perdere il beneficio e riattiva le azioni esecutive.
- Non risolve la crisi: se gli altri creditori si muovono, l’impresa si trova presto al punto di partenza.
Pronunce a supporto
Su questa opzione le pronunce verificate riguardano soprattutto il funzionamento del vincolo nel pignoramento esattoriale (Cass. n. 28520/2025) e la responsabilità del terzo nella dichiarazione (Cass. n. 29059/2025): entrambe dicono la stessa cosa da angoli diversi, e cioè che la partita si gioca prima che il vincolo si consolidi in un’assegnazione o in un pagamento all’agente della riscossione.
Tre ipotesi, stessi numeri: le opzioni messe sul tavolo
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici: non descrivono casi reali dello Studio. Servono a mostrare come le tre opzioni producano risultati diversi partendo dalla stessa situazione.
Dati di partenza comuni. Una società a responsabilità limitata ha ottenuto da una Regione un contributo in conto capitale di 48.370 euro per un investimento in macchinari; l’erogazione è prevista per dicembre 2026. L’impresa ha questi debiti scaduti: 31.860 euro verso un fornitore, che ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; 22.915,40 euro di cartelle affidate all’agente della riscossione; 64.200 euro di scoperto bancario già revocato. Il fatturato mensile copre a stento i costi correnti.
Ipotesi A – Il fornitore pignora il contributo presso la Regione
Il pignoramento presso terzi viene notificato alla Regione e alla società il 21 ottobre 2026 (mercoledì), con udienza fissata al 23 novembre 2026 (lunedì).
- Opzione 1. Se dall’esame degli atti emerge un vizio formale, l’opposizione agli atti esecutivi va depositata entro venti giorni: il termine scade il 10 novembre 2026 (martedì). Se invece il motivo è l’impignorabilità, occorre una norma che la preveda per quel contributo: si legge la legge regionale istitutiva e il bando. Se la norma c’è, si propone opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione prima dell’udienza del 23 novembre, così che il giudice ne tenga conto prima di assegnare. Se la norma non c’è, l’opposizione per impignorabilità ha poche probabilità di successo e il precedente di Treviso del 2020 mostra perché.
- Opzione 2. La società deposita l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene il 28 ottobre 2026 (mercoledì) e il ricorso per la conferma va depositato entro il 29 ottobre 2026 (giovedì). Dal 28 ottobre il fornitore non può proseguire: all’udienza del 23 novembre l’assegnazione non può essere pronunciata. Se il tribunale conferma per la durata massima iniziale di 120 giorni, la protezione arriva fino al 25 febbraio 2027 (giovedì). Nel frattempo i 48.370 euro restano vincolati presso la Regione: l’impresa non li perde, ma non li incassa.
- Opzione 3. La società propone al fornitore il pagamento di 19.400 euro, da prelevare dal contributo al momento dello svincolo, contro la rinuncia al pignoramento e al residuo. Se l’accordo si chiude prima del 23 novembre e la rinuncia viene depositata, il giudice dichiara l’estinzione: la Regione paga 19.400 euro al fornitore e 28.970 euro all’impresa. Se il fornitore rifiuta, all’udienza il credito viene assegnato per 31.860 euro e alla società restano 16.510 euro.
Ipotesi B – La Regione blocca il pagamento con la verifica del 48-bis
Supponiamo che il fornitore non agisca, ma che la Regione, prima di pagare, interroghi l’agente della riscossione il 9 novembre 2026 (lunedì) e scopra l’inadempimento di 22.915,40 euro. Il pagamento viene sospeso fino a concorrenza di quell’importo; l’agente della riscossione ha sessanta giorni, fino all’8 gennaio 2027 (venerdì), per notificare alla Regione il pignoramento.
- Opzione 3. È la strada più naturale. La società chiede la dilazione: con 84 rate mensili, la rata sarebbe di circa 272,80 euro, al netto degli interessi di dilazione. Se la dilazione è concessa e la prima rata è pagata prima della notifica del pignoramento, la posizione nella verifica del 48-bis cambia e la Regione può pagare l’intero contributo; se il pignoramento arriva prima, l’agente della riscossione incassa 22.915,40 euro e la società riceve 25.454,60 euro.
- Opzione 1. Se una parte delle cartelle non è mai stata notificata, il pregiudizio derivante dal blocco del 48-bis è proprio una delle ipotesi in cui l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973 consente di impugnare il ruolo. Il ricorso va davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nel termine ordinario di sessanta giorni, e qui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica, trattandosi di processo tributario. L’impugnazione non sblocca da sola il pagamento: serve un’istanza di sospensione cautelare.
- Opzione 2. Le misure protettive impediscono all’agente della riscossione, come agli altri creditori, di iniziare azioni esecutive dopo la pubblicazione. Resta però da valutare con attenzione il rapporto tra le misure e la sospensione amministrativa del pagamento prevista dal 48-bis, che non è in sé un atto esecutivo: è un punto che va esaminato sul caso concreto e, se necessario, portato all’attenzione del tribunale nella fase di conferma.
Ipotesi C – I creditori si muovono tutti insieme
Stessi dati, ma nella stessa settimana: il fornitore notifica il pignoramento del contributo, l’agente della riscossione notifica un’intimazione di pagamento e la banca deposita un ricorso per decreto ingiuntivo di 64.200 euro.
- Opzione 1. Si possono proporre opposizioni separate, ma ciascuna protegge solo dal singolo atto: il contributo potrebbe essere salvato dal fornitore e poi colpito dall’agente della riscossione. L’opposizione al decreto ingiuntivo della banca, che è giudizio di cognizione ordinaria, va proposta nei quaranta giorni dalla notifica, e lì la sospensione feriale si applica.
- Opzione 3. Tre trattative contemporanee, con tre controparti che hanno interessi diversi e nessuna garanzia che ciascuna non agisca mentre si tratta con l’altra.
- Opzione 2. È lo scenario in cui la protezione generale mostra il suo valore: con una sola pubblicazione si fermano tutti i fronti esecutivi e si apre un tavolo comune. A fronte di questo vantaggio, l’impresa accetta il controllo dell’esperto e del tribunale e la pubblicità della crisi.
Il confronto in una tabella
La tabella che segue riassume, per ciascuna opzione, gli elementi che di solito pesano di più nella decisione. Non è una classifica: un’opzione che risulta “lenta” o “complessa” può essere comunque la migliore se il caso lo richiede. Per i costi si indicano solo quelli previsti dalla legge per la procedura, non quelli dell’assistenza professionale.
Due avvertenze per leggerla correttamente. La prima: le opzioni non sono sempre alternative pure; un’opposizione mirata può accompagnare una trattativa, e una composizione negoziata può chiudersi proprio con una rateizzazione o un accordo. La seconda: il dato “effetti sull’esecuzione” descrive il risultato tipico, non quello garantito, che dipende sempre dalla decisione del giudice o dalla volontà del creditore.
| Elemento | Opzione 1 – Opposizione esecutiva | Opzione 2 – Composizione negoziata con misure protettive | Opzione 3 – Rateizzazione o accordo con il creditore |
|---|---|---|---|
| Tempi | 20 giorni per l’opposizione agli atti; opposizione all’esecuzione prima dell’assegnazione; niente sospensione feriale | Ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione; conferma iniziale fino a 120 giorni; niente sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) | Tempi amministrativi (dilazione) o negoziali (accordo); la corsa è contro la notifica del pignoramento |
| Complessità | Media: richiede un motivo giuridico documentato | Alta: piano, situazione contabile, test di risanabilità, notifiche | Bassa o media, secondo il creditore |
| Rischi in caso di esito negativo | Spese di lite; preclusioni per opposizioni successive; esecuzione che riprende | Caduta della protezione; pubblicità della crisi; posizione negoziale indebolita | Rifiuto del creditore; decadenza dalla dilazione per rate non pagate |
| Effetti sull’esecuzione | Sospensione solo se concessa dal giudice; liberazione delle somme se il pignoramento cade | Blocco di diritto dalla pubblicazione verso tutti i creditori (non i lavoratori); somme vincolate ma non assegnate | Rinuncia agli atti o mancato avvio del pignoramento; liberazione della quota eccedente |
| Reversibilità | Bassa: le preclusioni restano | Media: si può uscire dal percorso, ma la protezione cade | Alta finché non si firma; poi vincola |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato per valore (D.P.R. 115/2002), spese di notifica | Diritti di segreteria della Camera di commercio, compenso dell’esperto secondo i criteri di legge | Interessi di dilazione e oneri di riscossione; nessun contributo unificato |
| Verso chi protegge | Solo verso il creditore opposto | Verso tutti i creditori indicati o erga omnes | Solo verso il creditore con cui si tratta |
Come orientarsi tra le tre strade
La scelta non si fa sulla base di una preferenza astratta. Si fa incrociando alcuni elementi concreti del caso, ciascuno dei quali sposta l’equilibrio verso una delle opzioni. Ne indichiamo cinque, che nella pratica sono quasi sempre dirimenti.
Primo criterio: la natura giuridica del contributo. Se una norma lo dichiara impignorabile (come accade per i premi agricoli in base al D.P.R. 727/1974, secondo la lettura di Cass. n. 26115/2021, o per i contributi che una legge speciale abbia sottratto ai creditori), l’opposizione all’esecuzione diventa generalmente la strada più diretta, perché il vincolo cade senza bisogno di trattare con nessuno. Se invece il contributo è ordinario e non c’è norma di protezione, l’opposizione per impignorabilità perde forza e le altre opzioni guadagnano peso.
Secondo criterio: chi è il creditore e quanti sono. Se il creditore è uno solo, o se uno di essi pesa in modo decisivo, l’opposizione o la trattativa possono bastare. Se invece i fronti aperti sono tre o più, e soprattutto se tra questi c’è l’agente della riscossione, il rischio che una vittoria parziale non serva a nulla cresce. In genere, quando il pignoramento del contributo è solo uno dei sintomi, la protezione generale della composizione negoziata va soppesata con molta attenzione.
Terzo criterio: lo stato degli atti e il tempo residuo. Se il pignoramento è stato appena notificato, tutte le opzioni sono aperte. Se l’udienza è vicina, la scelta si restringe: la composizione negoziata può produrre effetti dalla pubblicazione, che può avvenire in pochi giorni; la dilazione deve arrivare prima della notifica del pignoramento esattoriale; l’opposizione deve essere depositata nei venti giorni o prima dell’assegnazione. Il calendario è spesso l’elemento che decide più di ogni altro.
Quarto criterio: la risanabilità reale dell’impresa. La composizione negoziata ha senso se c’è un’attività che, liberata dalla pressione, può tornare in equilibrio. Se i conti dicono il contrario, la protezione rischia di essere negata o di servire solo a rinviare il problema; in quel caso conviene valutare strumenti diversi, come il concordato o, per le imprese minori, gli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore e liquidazione controllata), che hanno presupposti e effetti propri.
Quinto criterio: il valore della riservatezza. L’opposizione e la trattativa restano nel rapporto con il singolo creditore; la composizione negoziata, con la pubblicazione nel registro delle imprese, rende nota la situazione a tutti. Per alcune imprese, che dipendono dalla fiducia dei fornitori o dalla partecipazione a gare, questo elemento pesa molto; per altre, già esposte, pesa poco.
Il quadro va poi completato con due verifiche trasversali, che valgono qualunque sia l’opzione scelta. La prima riguarda il contributo stesso: un’impresa in crisi deve controllare che le condizioni del bando siano ancora rispettate (regolarità contributiva, mantenimento dei requisiti, tempi di realizzazione dell’investimento), perché un contributo revocato non è più un bene da difendere ma un debito da restituire. La seconda riguarda la posizione dei garanti: le misure protettive, come ha chiarito il Tribunale di Brindisi nel 2025, non si estendono al semplice fideiussore, che resta esposto alle iniziative dei creditori.
«Davanti a un contributo pignorato la prima domanda non è come difendersi, ma da chi e con quale strumento: l’opposizione, la composizione negoziata e la trattativa rispondono a problemi diversi, e la scelta va fatta sapendo che dovrà reggere anche nei gradi successivi.» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Le domande di chi deve decidere in fretta
Posso cambiare strada a metà?
In parte sì. Una trattativa con il creditore può essere avviata in qualunque momento, anche mentre pende un’opposizione o durante la composizione negoziata. Il percorso inverso è più delicato: se si propone un’opposizione e la si perde, le preclusioni restano (Cass. n. 31449/2025), e chi presenta la composizione negoziata dopo un rigetto deve spiegare perché la situazione è cambiata. Cambiare strada è possibile, ma ogni passaggio lascia tracce nel fascicolo.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il danno dipende da quale errore si commette. Un’opposizione infondata costa spese di lite e tempo, ma non pregiudica in genere una successiva trattativa. Una composizione negoziata avviata senza un piano credibile può portare al rigetto della conferma e a una posizione negoziale peggiore. Una trattativa avviata troppo tardi può lasciare che il vincolo si consolidi. Per questo la valutazione iniziale pesa più di qualunque singolo atto.
Il contributo si può “spostare” su un altro conto per salvarlo?
No, e conviene dirlo chiaramente. Dal momento della notifica del pignoramento l’ente pubblico è custode delle somme e non può pagarle all’impresa; e qualunque operazione che sottragga beni ai creditori in una situazione di crisi può avere conseguenze civili e, nei casi più gravi, penali. Le strade lecite sono quelle descritte sopra.
Le misure protettive fanno restituire le somme già pagate al creditore?
No. Le misure impediscono di iniziare o proseguire le azioni esecutive dal giorno della pubblicazione; non travolgono i pagamenti già eseguiti in forza di un’ordinanza di assegnazione divenuta efficace. È un’altra ragione per cui il tempo è decisivo.
Se il contributo è revocato dall’ente, cosa succede al pignoramento?
Il pignoramento presso terzi colpisce il credito nei limiti in cui esiste. Se l’ente revoca il contributo, il terzo dichiarerà di non dovere nulla o di dovere meno, e il pignoramento resterà senza oggetto. Il vero problema, per l’impresa in crisi, diventa allora la restituzione delle somme eventualmente già ricevute, che è una questione diversa da affrontare con gli stessi criteri di valutazione.
Le decisioni che pesano sulla scelta
Le pronunce che seguono sono state tutte verificate su fonti lette in questa ricerca (testo, massima o sintesi della rivista indicata). Il principio è riformulato in parole nostre; la rilevanza è quella per il tema di questo articolo.
Sull’opposizione al pignoramento del contributo (Opzione 1)
- Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2021, n. 26115 (sintesi di ecnews). I titoli all’aiuto PAC sono pignorabili, ma come beni autonomi e non come accessori dei terreni; le somme erogate come premi e contributi restano invece impignorabili in base all’art. 2 del D.P.R. 727/1974. Rilevanza: è l’esempio più chiaro di contributo pubblico sottratto ai creditori per legge, e mostra come l’impignorabilità debba sempre fondarsi su una norma specifica.
- Trib. Treviso, ord. 25 novembre 2020 (riportata da money.it). Le somme del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio sono state ritenute pignorabili perché non hanno natura assistenziale e compensano un reddito perso. Rilevanza: indica il limite dell’Opzione 1: senza una norma espressa, un contributo “di sostegno” non è automaticamente impignorabile.
- Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513 (Osservatorio sull’esecuzione forzata civile, trim. 4/2025). Il deposito tardivo delle attestazioni di conformità nell’iscrizione a ruolo rende inefficace il pignoramento ed estingue il processo, senza sanatoria. Rilevanza: è uno dei controlli formali da fare subito su ogni pignoramento presso terzi.
- Cass. civ., Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31447 (stessa fonte). Il precetto che non indica la data di notifica del decreto ingiuntivo o del provvedimento di esecutorietà è nullo, e il vizio non si sana con la sola proposizione dell’opposizione agli atti. Rilevanza: per l’impresa pignorata da un fornitore con decreto ingiuntivo, è un motivo da verificare prima di ogni altra valutazione.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29063 (stessa fonte). Nell’opposizione agli atti per vizi di notifica, l’opponente deve provare quando ha avuto conoscenza dell’atto, altrimenti l’opposizione è inammissibile per tardività. Rilevanza: sottolinea l’importanza di documentare le date sin dal primo giorno.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 7 novembre 2025, n. 29477 (stessa fonte). Contro il rigetto dell’istanza di sospensione è ammesso solo il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: chiarisce lo strumento corretto se il giudice non ferma l’esecuzione sul contributo.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 2 dicembre 2025, n. 31449 (stessa fonte). Se si propongono due opposizioni esecutive, le preclusioni maturate nella prima vincolano anche il giudice della seconda. Rilevanza: spiega perché un’opposizione proposta in fretta può chiudere strade utili.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29062 (stessa fonte). L’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale spetta al giudice dell’esecuzione o dell’opposizione all’esecuzione e, se il titolo è passato in giudicato, resta vincolata al suo tenore letterale. Rilevanza: utile quando il creditore pretende sul contributo più di quanto il titolo gli riconosce.
Sul ruolo dell’ente pubblico come terzo pignorato
- Cass. civ., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29059 (stessa fonte). Il terzo che rende una dichiarazione positiva erronea deve correggerla prima dell’assegnazione; se il giudice assegna comunque, il terzo può proporre opposizione agli atti. Rilevanza: la dichiarazione dell’ente sul contributo va controllata subito, perché è su quella che si fonda l’assegnazione.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 3 novembre 2025, n. 28984 (stessa fonte). Se il credito pignorato è già stato azionato in giudizio dal debitore, il terzo può proporre opposizione all’esecuzione solo dopo l’ordinanza di assegnazione, e prima deve segnalare la circostanza nella dichiarazione. Rilevanza: riguarda il caso in cui l’impresa abbia già agito contro l’ente per ottenere il pagamento del contributo.
Sul pignoramento dell’agente della riscossione (Opzione 3)
- Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 (stessa fonte). Nel pignoramento esattoriale presso banca ex art. 72-bis, il saldo attivo resta vincolato e va versato all’agente della riscossione anche se maturato dopo il pignoramento, nei limiti dei sessanta giorni. Rilevanza: conferma quanto il vincolo esattoriale sia ampio e quanto sia decisivo intervenire con la dilazione prima che il pignoramento venga notificato.
Sulle misure protettive (Opzione 2)
- Trib. Brindisi, decreto 3 marzo 2025, R.G. 3163/2024 (testo pubblicato da iusletter). Le misure protettive operano di diritto dalla pubblicazione se richieste espressamente; le nuove esecuzioni sono inammissibili e quelle pendenti restano sospese; la conferma iniziale è di 120 giorni al massimo; la protezione non si estende al mero fideiussore. Rilevanza: è il riferimento più recente tra quelli verificati sulla struttura della protezione dopo il correttivo.
- Trib. Milano, 27 gennaio 2022 (rassegna di dirittobancario, numero non indicato). Sotto il D.L. 118/2021, il pignoramento presso terzi non diventa inefficace per effetto delle misure, ma resta in quiescenza, con le somme indisponibili ai sensi dell’art. 546 c.p.c. Rilevanza: descrive con precisione cosa accade al contributo pignorato quando si apre la composizione negoziata.
- Trib. Milano, 17 gennaio 2022 (stessa rassegna, numero non indicato). La conferma richiede una ragionevole probabilità di risanamento e la funzionalità delle misure; possono essere confermate le misure che sbloccano conti pignorati che paralizzano l’attività. Rilevanza: indica il parametro con cui il giudice valuta la richiesta e apre lo spazio per chiedere misure che incidano sulla disponibilità delle somme.
- Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022, e Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022 (stessa rassegna, numero non indicato). La conferma è stata negata in presenza di squilibrio finanziario marcato e, nel caso bergamasco, per un’impresa in liquidazione senza revoca dello scioglimento. Rilevanza: illustrano il principale rischio dell’Opzione 2.
Il lavoro dello Studio Monardo su un contributo pignorato
Quando un’impresa in crisi si rivolge allo Studio con un contributo pubblico pignorato o bloccato, il lavoro si articola in strumenti concreti, che si combinano secondo il caso.
- Ricostruiamo la natura giuridica del contributo: leggiamo la norma istitutiva, il bando, il decreto di concessione e le condizioni di erogazione, per stabilire se esiste una norma di impignorabilità o un vincolo opponibile ai creditori.
- Esaminiamo l’atto di pignoramento e il fascicolo telematico: verifichiamo precetto, titolo, notifiche, iscrizione a ruolo e attestazioni di conformità, alla ricerca di vizi che fondino un’opposizione agli atti nei venti giorni.
- Controlliamo la dichiarazione dell’ente terzo e, se è errata nell’importo o nella qualificazione del contributo, lo facciamo emergere prima dell’ordinanza di assegnazione.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, con l’istanza di sospensione, e gestiamo l’eventuale reclamo cautelare se la sospensione viene negata.
- Ricostruiamo la posizione verso l’agente della riscossione: estratto di ruolo, notifiche delle cartelle, possibilità di impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria quando il blocco del 48-bis produce un pregiudizio, e domanda di dilazione con il calendario di rate sostenibile.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff la risanabilità dell’impresa, predisponendo la situazione patrimoniale, il piano finanziario a sei mesi e il test pratico richiesti per la composizione negoziata.
- Depositiamo l’istanza con richiesta di misure protettive e il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, curando le notifiche ai creditori interessati, anche in agosto, perché nei procedimenti del Codice i termini non si sospendono.
- Negoziamo con il creditore procedente un accordo che liberi la parte del contributo eccedente il debito, con rinuncia formale agli atti esecutivi depositata nel fascicolo.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto i motivi di opposizione, la sostenibilità del piano e la disponibilità dei creditori, e indicando con franchezza i punti deboli di ciascuna strada.
- Verifichiamo il mantenimento dei requisiti del contributo (regolarità contributiva, tempi dell’investimento, vincoli del bando), perché un contributo revocato cambia radicalmente la strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia fino all’ultimo grado: l’opzione scelta oggi, che sia un’opposizione, una richiesta di conferma delle misure protettive o un’impugnazione tributaria, viene impostata pensando già all’eventuale reclamo, appello o ricorso per cassazione, senza che la difesa debba cambiare mani o linea a metà percorso. Accanto a questo, l’esperienza come Esperto Negoziatore consente di leggere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce, e lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che la parte giuridica e quella contabile e fiscale siano costruite insieme.
In chiusura
Un contributo pubblico pignorato o bloccato non è una partita persa, ma nemmeno una partita che si gioca con un solo strumento. L’opposizione è efficace quando c’è un motivo giuridico preciso; la composizione negoziata quando i fronti sono molti e l’impresa è risanabile; la trattativa quando il creditore è uno e il debito è certo. Ciascuna ha vantaggi reali e costi reali, e nessuna va scartata in partenza. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, somme e, a volte, diritti che non si recuperano più.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché essa unisce le competenze certificate dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per le misure protettive, la qualifica di avvocato cassazionista per le opposizioni che devono reggere fino all’ultimo grado, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per i casi in cui a pignorare o a bloccare il pagamento è l’agente della riscossione.
📩 Prima che l’ente paghi il creditore, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, alla fine della pagina.
