Un’impresa Agricola Può Accedere Alla Composizione Negoziata?

Sì, può. Ma la risposta vera arriva solo quando si guarda il calendario. Un’azienda agricola in difficoltà vive di scadenze che non si scelgono: la rata del credito agrario di conduzione cade prima della vendemmia, il recupero di un aiuto comunitario arriva quando la campagna è appena partita, il consorzio agrario chiude i rapporti nel momento in cui servono sementi e concimi. La composizione negoziata della crisi, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) nella versione aggiornata dal D.Lgs. 136/2024, è aperta in modo espresso anche all’imprenditore agricolo. Però le strade sono due: una per l’impresa agricola che resta sotto le soglie dell’impresa minore, regolata dall’art. 25-quater CCII; una per quella che le supera, che segue la composizione ordinaria degli artt. 12 e seguenti.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È il filo di questa ricostruzione. La seguiamo tappa per tappa: prima del giorno zero, la verifica della qualifica di imprenditore agricolo secondo l’art. 2135 c.c. (con i casi difficili di agriturismo, energia e società agricole); il test delle tre soglie; il deposito dell’istanza con la dichiarazione sui ricorsi già presentati; la nomina dell’esperto e le misure protettive; le trattative con banche, Agea e consorzi; la scadenza dei 180 giorni; infine gli sbocchi, compreso l’accordo di ristrutturazione dei debiti che l’art. 25-quater riserva alla sola impresa agricola sotto soglia.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con un fondamento preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la stessa figura che la camera di commercio nomina per guidare le trattative. Conosce quindi la procedura dall’interno. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e questo conta qui più che altrove: l’impresa agricola, anche quando è grande, ricade nell’area del sovraindebitamento. Quando le trattative non bastano, gli sbocchi naturali sono il concordato minore e la liquidazione controllata.

📩 Il calendario della tua azienda agricola sta già correndo: scrivici adesso, trovi tutti i riferimenti per contattare lo studio in fondo a questa pagina.

La mappa temporale: dal fascicolo aziendale all’omologazione

Prima delle singole tappe serve la visione d’insieme. La composizione negoziata non è un processo, ma ha tempi rigidi: nessuno la apre al posto dell’imprenditore, e una volta aperta l’orologio non si ferma. Per l’impresa agricola, poi, c’è un secondo orologio, quello biologico, che la legge non conosce ma che decide se un piano è credibile: un piano che prevede di pagare le banche con il raccolto di ottobre non regge se le trattative si chiudono a novembre senza che sia stato seminato nulla.

La tabella che segue mette in fila le tappe. I tempi indicati come “di legge” vengono dai testi letti per questo articolo, o dalla scheda di lavoro che li riassume. Quelli indicati come “prassi” sono stime ragionevoli, non regole.

Tappa Quando Cosa accade Norma di riferimento Sezione
Qualifica Prima del giorno 0 Verifica che l’impresa sia agricola (attività principali e connesse, prevalenza) Art. 2135 c.c.; art. 2 c.1 lett. c CCII Tappa 1
Soglie Prima del giorno 0 Test congiunto: attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 € nei tre esercizi Art. 2 c.1 lett. d CCII Tappa 2
Istanza Giorno 0 Deposito sulla piattaforma con i documenti e la dichiarazione sui ricorsi ex artt. 57 e 74 Art. 25-quater c.2; art. 17 c.1 e c.3 Tappa 3
Nomina e misure Giorni 1-10 (prassi) Il segretario generale (sotto soglia) o la commissione (sopra soglia) nomina l’esperto; pubblicazione, eventuali misure protettive e ricorso al tribunale Artt. 18-19 richiamati dall’art. 25-quater c.5 Tappa 4
Trattative Fino al giorno 120 Convocazioni, mappatura dei debiti agricoli, prime proposte a banche, Agea, consorzi Artt. 16, 17, 21 richiamati Tappa 5
Proroghe e atti autorizzati Giorni 120-240 Proroga delle misure fino a 240 giorni complessivi; autorizzazioni del tribunale ex art. 22 Art. 19; art. 22; art. 25-quater c.6 Tappa 6
Scadenza dell’incarico Giorno 180 (+ eventuale proroga fino a 180) Soluzione o archiviazione Art. 17 c.7 richiamato Tappa 7
Sbocchi sotto soglia Dopo la chiusura Contratto, moratoria, accordo con l’esperto; concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato, accordo di ristrutturazione agricolo Art. 25-quater c.3 e c.4 Tappa 7
Accordo di ristrutturazione Dopo la chiusura Adesioni al 60% (30% con le rinunce dell’art. 60), categorie al 75%, omologazione, pagamento degli estranei entro 120 giorni Artt. 57, 60, 61 CCII Tappa 8
Binario sopra soglia Dal giorno 0 Composizione ordinaria: commissione, art. 23, strumenti del sovraindebitamento Artt. 12 ss.; art. 2 c.1 lett. c Tappa 9

Due avvertenze prima di partire. La prima: l’art. 25-quater c.5 non rinvia in blocco alla disciplina generale. Richiama un elenco preciso di articoli e commi, e solo «in quanto compatibili». Ogni regola della composizione ordinaria va quindi verificata prima di usarla per l’impresa minore. La seconda: nella giurisprudenza letta per questo articolo non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater né sull’impresa agricola in composizione negoziata. Le decisioni citate nelle tappe riguardano imprese commerciali, e vanno lette come indicazioni di metodo, non come precedenti sul caso agricolo.

Tappa 1 — Prima del giorno 0: capire se l’impresa è davvero agricola

Cosa succede

Il primo atto non si deposita da nessuna parte: si fa in studio, con il fascicolo aziendale, i registri IVA, i contratti di affitto dei fondi e le domande PAC degli ultimi anni. La domanda è se l’impresa sia agricola nel senso del codice civile. Sembra scontato, ma non lo è. L’azienda che produce vino e lo vende in cantina, che ospita turisti in quattro camere, che ha un impianto fotovoltaico sul tetto del fienile e un piccolo biodigestore può trovarsi, a seconda dei numeri, dentro o fuori la nozione di imprenditore agricolo. Da quella qualifica dipende tutto il resto: quale binario della composizione negoziata si percorre, quali sbocchi sono disponibili, se esiste il rischio della liquidazione giudiziale.

La norma

L’art. 2135 c.c., nel testo vigente letto su Brocardi, definisce imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Il secondo comma spiega che le attività principali sono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase necessaria, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Il terzo comma, il più delicato, considera connesse le attività svolte dal medesimo imprenditore di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dal proprio fondo o allevamento. Considera connesse anche la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, comprese la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e la ricezione e ospitalità «come definite dalla legge».

Sul piano del Codice della crisi, l’art. 2 c.1 lett. c CCII include espressamente l’imprenditore agricolo tra i debitori in stato di sovraindebitamento, accanto al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’impresa agricola, a prescindere dalle dimensioni, sta nell’area degli strumenti minori. È la conseguenza più importante della qualifica.

I termini che si attivano

In questa fase non corre nessun termine di legge. Corre però un termine di fatto: ogni mese in cui l’impresa accumula debiti senza aver chiarito la propria qualifica è un mese in cui un creditore può prendere iniziative, e in cui la situazione di squilibrio può trasformarsi in insolvenza. La verifica richiede di norma una o due settimane di lavoro documentale.

La giurisprudenza che conta in questa tappa

La Cassazione ha lavorato molto sul confine tra agricolo e commerciale, soprattutto quando si discuteva di fallimento. Le pronunce restano utili perché il criterio non è cambiato.

  • Agriturismo. Con l’ordinanza n. 4790 del 15 febbraio 2023 la Prima Sezione ha affrontato la fallibilità di un’impresa agrituristica. Ha chiarito che i criteri per qualificarla devono essere uniformi a livello nazionale, e che la connessione con l’attività agricola si misura sulle dotazioni e sulle risorse aziendali impiegate, non solo sulla provenienza delle materie prime servite agli ospiti. L’agriturismo resta agricolo se vive delle strutture e del lavoro dell’azienda. Se diventa un’attività ricettiva autonoma, la qualifica vacilla.
  • Trasformazione e onere della prova. Con l’ordinanza n. 3647 del 7 febbraio 2023 la stessa Sezione ha precisato che, per sottrarsi al fallimento come impresa che trasforma e commercializza, l’imprenditore deve dimostrare che i prodotti lavorati provengono in prevalenza dalla propria attività. Spetta a lui provarlo, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. Per la composizione negoziata significa una cosa pratica: la prevalenza va documentata prima, con i registri di carico e scarico, le rese per ettaro e le fatture di acquisto di prodotto da terzi.
  • Energia da biomasse. L’ordinanza n. 2162 del 4 gennaio 2023 ha ammesso che la produzione di energia da biomasse possa essere attività connessa, nei limiti quantitativi fissati dalla legge e verificando da dove provengono le biomasse.
  • Energia di scarto e certificati verdi. In senso opposto, la Sezione tributaria con la sentenza n. 4130 del 18 febbraio 2025 ha qualificato come commerciale, e non connessa, l’attività legata all’energia di scarto e ai certificati verdi esaminata in quel caso.
  • Fotovoltaico. L’ordinanza n. 29754 del 19 novembre 2024 della Sezione tributaria ha riconosciuto che un impianto fotovoltaico su terreno agricolo può essere fabbricato rurale strumentale, anche in leasing, e che la produzione di energia è connessa se utilizza in prevalenza risorse aziendali.

Le pronunce tributarie non decidono la qualifica ai fini della crisi, ma ne mostrano la logica: la prevalenza si dimostra con i numeri, non con la descrizione dell’oggetto sociale.

Cosa può fare il debitore ora

  • Ricostruire per ciascuno degli ultimi tre esercizi la quota di ricavi da attività principali, da attività connesse e da attività estranee (energia ceduta in rete, servizi a terzi con mezzi propri, ristorazione agrituristica).
  • Raccogliere le prove della prevalenza: produzione propria rispetto ai prodotti acquistati, ore macchina dedicate all’azienda rispetto ai servizi conto terzi, posti letto e pasti rispetto alla superficie e al lavoro agricolo.
  • Valutare subito se esiste un rischio di riqualificazione commerciale, perché cambia il binario e apre lo scenario della liquidazione giudiziale chiesta da un creditore.

L’errore tipico di questa fase

Dare per scontata la qualifica perché l’impresa è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, o perché gode di un regime fiscale agricolo. L’iscrizione e il regime fiscale sono indizi, non prove. Il giudice guarda all’attività effettivamente svolta, e lo vedremo meglio per le società agricole nella tappa 9.

Quanto dura realmente

Una verifica seria della qualifica richiede da cinque a quindici giorni lavorativi, a seconda di quanto è ordinata la contabilità. Nelle aziende in regime speciale IVA, senza bilancio, il lavoro si allunga, perché i dati vanno ricostruiti partendo dai registri e dalle dichiarazioni.

Tappa 2 — Ancora prima del giorno 0: il test delle tre soglie e la scelta del binario

Cosa succede

Chiarito che l’impresa è agricola, si misurano tre grandezze per ciascuno dei tre esercizi precedenti. Il risultato decide il binario: sotto soglia si va alla camera di commercio della sede legale, dal segretario generale, con le regole dell’art. 25-quater; sopra soglia si segue la composizione ordinaria.

La norma

Per l’art. 2 c.1 lett. d CCII l’impresa minore è quella che presenta congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti la domanda o dall’inizio dell’attività se questa dura da meno tempo, tre requisiti:

  1. attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
  2. ricavi annui non superiori a 200.000 euro;
  3. debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia. L’art. 25-quater c.1, nel testo letterale vigente, si rivolge all’«imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)». Basta superare una sola delle tre soglie, anche in un solo esercizio secondo la lettura più prudente, per uscire dal perimetro dell’impresa minore.

Qui c’è un dettaglio che conta per le aziende agricole e che pochi notano. L’art. 57 c.1 CCII, letto su Brocardi nel testo aggiornato al 12 agosto 2026, riserva l’accordo di ristrutturazione dei debiti all’imprenditore «anche non commerciale e diverso dal minore». L’impresa agricola sopra soglia può quindi usare l’accordo di ristrutturazione ordinario. Quella sotto soglia ne sarebbe esclusa, se non fosse per l’art. 25-quater c.4 lett. d, che le apre la strada, ma solo come sbocco della composizione negoziata. È una delle ragioni per cui, per la piccola azienda agricola, la composizione negoziata vale più che per la piccola impresa commerciale.

I termini che si attivano

Nessuno, ancora. Ma la fotografia va scattata con dati aggiornati: i tre esercizi sono quelli antecedenti la domanda. Un’istanza depositata a gennaio può guardare a esercizi diversi rispetto a una depositata a giugno, se nel frattempo si è chiuso un esercizio e sono state presentate le dichiarazioni.

Una prima ipotesi numerica

Ipotesi dimostrativa, non un caso reale. Ditta individuale olivicola e viticola con quattro camere di agriturismo, regime di contabilità ordinaria.

Esercizio Attivo Ricavi Debiti Esito
2023 279.310 € 176.420 € 402.650 € Sotto soglia
2024 284.950 € 191.870 € 437.120 € Sotto soglia
2025 287.640 € 184.310 € 461.930 € Sotto soglia

Tutte e tre le grandezze restano sotto soglia in tutti e tre gli esercizi: l’impresa è minore e percorre il binario dell’art. 25-quater. Variante: se nel 2024 i ricavi fossero stati 207.150 € per una vendemmia eccezionale, la soglia dei ricavi sarebbe superata in quell’esercizio. Con la lettura prudente l’impresa non sarebbe più minore, e l’istanza andrebbe proposta nella composizione ordinaria. Su questo punto un errore di binario può costare la revoca delle misure protettive. Lo mostra un precedente riportato nella scheda di lavoro: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 25 novembre 2022, revocò senza contraddittorio le misure di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale anziché alla commissione.

Cosa può fare il debitore ora

  • Rifare i conti con i dati di bilancio o con le dichiarazioni, anno per anno, senza affidarsi alle medie.
  • Nella voce debiti includere tutto: rate non scadute dei mutui, debiti verso Agea per aiuti da restituire, contributi consortili, debiti verso soci o familiari che hanno finanziato la campagna.
  • Se si è al limite di una soglia, valutare quale esercizio sarà “antecedente” alla data in cui si intende depositare, perché la chiusura di un esercizio può spostare il binario.

L’errore tipico di questa fase

Confondere i ricavi con il volume d’affari IVA, o ignorare gli aiuti PAC nel calcolo dei ricavi senza aver verificato come sono stati contabilizzati. La ricostruzione va fatta secondo la contabilità dell’impresa, e i criteri scelti vanno messi per iscritto nella relazione che accompagna l’istanza.

Quanto dura realmente

Se la contabilità è in ordine, il test richiede pochi giorni. Se l’impresa è in regime speciale agricolo senza bilancio, servono la ricostruzione dell’attivo a valori attendibili (terreni, fabbricati, macchine, scorte, bestiame) e una stima dei debiti. In questi casi conviene prevedere due o tre settimane.

Tappa 3 — Giorno 0: l’istanza e la dichiarazione sui ricorsi già depositati

Cosa succede

Siamo al giorno zero. L’imprenditore agricolo sotto soglia presenta l’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. Il presupposto sostanziale è nell’art. 25-quater c.1: l’impresa deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento deve risultare ragionevolmente perseguibile.

La norma

L’art. 25-quater c.2 vigente stabilisce che l’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, con i documenti dell’art. 17 c.3 lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme dell’art. 17 c.1. Manca la lettera b): secondo la scheda di lavoro è quella del progetto di piano di risanamento. L’impresa agricola sotto soglia non deve depositare il progetto di piano con l’istanza. È una semplificazione reale, ma non significa arrivare senza idee: l’esperto chiederà presto una proposta concreta.

La parte più interessante per l’impresa agricola è la seconda frase del comma 2. La dichiarazione prevista dall’art. 17 c.3 lett. d) riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata. Contiene inoltre l’attestazione di non aver depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (concordato minore) e, «per le imprese agricole, anche ai sensi dell’articolo 57», cioè per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. La nomina dell’esperto spetta allo stesso segretario generale (art. 25-quater c.2, ultima frase).

Perché il legislatore chiede proprio all’impresa agricola di attestare di non aver depositato un ricorso ex art. 57? La ragione più plausibile è evitare sovrapposizioni. L’impresa agricola è l’unica impresa sotto soglia che può arrivare, anche come sbocco della composizione, all’accordo di ristrutturazione (art. 25-quater c.4 lett. d). La legge vuole quindi che le trattative non si aprano quando è già pendente davanti al tribunale un procedimento che ha la stessa funzione. Resta il nodo, da segnalare, del coordinamento con l’art. 57 c.1, che esclude l’imprenditore minore. Un ricorso ex art. 57 dell’impresa agricola sotto soglia, fuori dalla composizione, appare di regola non ammissibile. La dichiarazione serve allora a coprire anche situazioni dubbie, come quella dell’impresa che aveva depositato ritenendosi sopra soglia. È una nostra lettura, non una regola scritta.

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire termini a carico del debitore. Ma da questo momento la situazione dell’impresa è nota alla camera di commercio, e se l’imprenditore chiede le misure protettive diventerà pubblica (tappa 4). Va quindi preparato prima tutto ciò che servirà nei giorni immediatamente successivi, a partire dal ricorso al tribunale per la conferma delle misure.

Sui costi della procedura: la scheda di lavoro segnala diritti di segreteria della camera di commercio di 252 euro a pratica, fissati con D.M. MISE-MEF del 10 marzo 2022. Il dato va verificato al momento del deposito, perché può essere stato aggiornato.

Cosa può fare il debitore ora

  • Firmare la dichiarazione sui ricorsi solo dopo aver verificato, anche presso il tribunale, che non pendano procedimenti ex art. 74 o ex art. 57 promossi in passato (anche con domande prenotative o poi abbandonate) e che non sia aperta una liquidazione controllata.
  • Allegare documenti completi: un’istanza con lacune produce richieste di integrazione e allunga i tempi. Nell’impresa agricola vanno aggiunti, anche se non espressamente richiesti, gli estratti del fascicolo aziendale, l’elenco dei titoli PAC, i contratti di affitto dei fondi e le comunicazioni Agea su eventuali recuperi.
  • Decidere già al giorno 0 se chiedere le misure protettive, perché la scelta condiziona anche gli sbocchi successivi: chi vuole arrivare a un accordo di ristrutturazione con la percentuale ridotta dell’art. 60 deve conoscere in anticipo l’incidenza della rinuncia alle misure (tappa 8).

L’errore tipico di questa fase

Presentare l’istanza quando l’impresa è già in una crisi irreversibile, contando sulle misure protettive come scudo. La giurisprudenza di merito guarda alla sostanza. Il Tribunale di Lecco, con provvedimento del 2 gennaio 2023, ha affermato che l’insolvenza in sé non preclude l’accesso, che dipende dalla mancanza di prospettive di risanamento. Il Tribunale di Salerno, il 13 febbraio 2023, ha invece negato la conferma delle misure in presenza di un’insolvenza irreversibile e di un piano solo abbozzato. Per l’impresa minore c’è un problema in più: l’art. 25-quater c.1 parla solo di squilibrio che rende «probabile» la crisi o l’insolvenza. Secondo la scheda di lavoro, invece, l’art. 12 c.1, per la composizione ordinaria, richiama anche crisi e insolvenza già in atto. Se l’impresa agricola sotto soglia possa accedere quando è già insolvente è una questione aperta. In assenza di pronunce specifiche conviene presentarsi quando lo squilibrio è ancora in prospettiva.

Quanto dura realmente

La preparazione dei documenti richiede in media due o tre settimane. Il deposito telematico in sé è questione di ore. La nomina dell’esperto, nella prassi delle camere di commercio, arriva in pochi giorni lavorativi: è un dato di esperienza, non un termine di legge.

Tappa 4 — Dal giorno 1 al giorno 10: l’esperto, la pubblicazione e le misure protettive

Cosa succede

Il segretario generale nomina l’esperto. Questi verifica di essere indipendente, accetta e convoca l’imprenditore. Se l’istanza contiene la richiesta di misure protettive, la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da quella pubblicazione scattano gli effetti protettivi. Contemporaneamente l’imprenditore deve rivolgersi al tribunale perché li confermi.

La norma

L’art. 25-quater c.5 richiama, «in quanto compatibili», anche gli artt. 18 e 19, cioè le misure protettive e il procedimento di conferma. Secondo la scheda di lavoro, nel testo vigente le misure vanno chieste espressamente, non operano sui crediti dei lavoratori e non impediscono i pagamenti: l’imprenditore può continuare a pagare i fornitori correnti. In sostanza, dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell’attività. Il punto va comunque verificato sul testo vigente dell’art. 18, modificato dal D.Lgs. 136/2024, anche con l’introduzione del comma 5-bis.

Per la durata, la scheda di lavoro indica 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi (art. 19). Il ricorso per la conferma va depositato al tribunale competente con una tempistica strettissima legata alla pubblicazione. La versione esatta del termine nell’art. 19 c.1 vigente va riletta al momento del deposito. Il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio: lo ha affermato il Tribunale di Genova con provvedimento del 13 marzo 2023, ammettendo però una domanda subordinata di concessione delle misure.

Per l’impresa minore c’è una cautela in più, che la scheda di lavoro riprende da EC News: la compatibilità delle misure protettive con la disciplina semplificata dell’art. 25-quater non è del tutto scontata. Uno dei profili discussi riguarda il piano finanziario semestrale. Chi chiede le misure deve essere pronto a documentare la propria tenuta finanziaria di breve periodo anche se non ha depositato il progetto di piano.

I termini che si attivano

Ipotesi dimostrativa. L’impresa della tappa 2 deposita l’istanza lunedì 2 novembre 2026. Il segretario generale nomina l’esperto venerdì 6 novembre 2026. L’accettazione e la richiesta di misure vengono pubblicate lunedì 9 novembre 2026, e lo stesso giorno l’impresa deposita il ricorso per la conferma.

  • Le misure, se confermate per l’intera durata ordinaria, coprono 120 giorni dalla pubblicazione: fino a martedì 9 marzo 2027.
  • Con le proroghe fino al massimo di 240 giorni complessivi il limite è mercoledì 7 luglio 2027.
  • L’incarico dell’esperto dura 180 giorni (art. 17 c.7, richiamato dall’art. 25-quater c.5): dal 9 novembre 2026 si arriva a sabato 8 maggio 2027, e per prudenza il calendario operativo va fissato a lunedì 10 maggio 2027.

Il calendario dell’ipotesi è costruito fuori dal mese di agosto. Quando una scadenza processuale cade nel periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), va verificato caso per caso se la sospensione si applica a quel procedimento.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui la protezione si guadagna o si perde. Il ricorso per la conferma va preparato prima del giorno della pubblicazione, non dopo. Va indicato con precisione su quali creditori e su quali beni le misure devono operare. Nell’impresa agricola le scelte sono concrete: il trattore in leasing che serve per la semina, i crediti verso la cantina sociale o il frantoio per i conferimenti, il conto su cui arrivano gli aiuti PAC.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 27 settembre 2023, ha richiesto per la conferma un fumus boni iuris, cioè la realizzabilità del piano, e un periculum in mora. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il 7 novembre 2024, ha preteso che fosse già avviata un’effettiva interlocuzione con i creditori. Il Tribunale di Venezia, il 6 febbraio 2023, ha ammesso che la conferma si estenda ai garanti che hanno messo a disposizione i propri beni. Il punto è prezioso nelle aziende agricole familiari, dove i genitori ipotecano spesso la casa colonica a garanzia dei mutui del figlio. Il Tribunale di Ivrea, il 17 febbraio 2023, ha precisato infine che alcuni effetti protettivi operano automaticamente, senza bisogno della conferma.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, legge questa fase da entrambi i lati del tavolo: sa che cosa l’esperto chiederà nei primi incontri e che cosa il tribunale verificherà nel ricorso di conferma.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere misure generalizzate contro tutti i creditori senza spiegare perché servono. I giudici tendono a calibrarle. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23 settembre 2025, ha ritenuto possibile limitare nel tempo gli effetti protettivi verso alcune categorie di creditori per evitare pregiudizi sproporzionati. Un’azienda agricola che chiede di bloccare il consorzio di bonifica per un debito di poche migliaia di euro, senza ragione, indebolisce la credibilità di tutta la richiesta.

Quanto dura realmente

Tra deposito dell’istanza e udienza davanti al tribunale passano, nella prassi, da due a sei settimane, a seconda del carico del tribunale. Il tribunale può confermare per un periodo più breve di quello chiesto, e capita spesso che conceda una durata iniziale ridotta, da rivedere alla luce dell’andamento delle trattative.

Tappa 5 — Dal giorno 10 al giorno 120: le trattative con banche, Agea e consorzi

Cosa succede

Il calendario ora corre sulle trattative. L’esperto convoca i creditori, verifica i dati e saggia la disponibilità di ciascuno. Nell’impresa agricola il passivo ha una fisionomia propria: pochi creditori grandi, quasi sempre banche, e una costellazione di creditori di settore con regole particolari.

La norma

L’art. 25-quater c.5 richiama gli artt. 16 (doveri delle parti, compresi quelli di banche e intermediari), 17 per i commi indicati, 21 (gestione dell’impresa durante le trattative) e 23 comma 2-bis. Quest’ultimo, secondo la scheda di lavoro, riguarda la transazione fiscale nella composizione negoziata ed è stato toccato di recente anche dal D.Lgs. 147/2026, testo che non abbiamo letto. Per la gestione del debito tributario dell’impresa agricola sotto soglia esiste quindi una base di rinvio, da verificare nella versione aggiornata.

Per i crediti bancari agricoli la norma da conoscere è l’art. 44 TUB (D.Lgs. 385/1993), letto su Brocardi nel testo aggiornato al 19 giugno 2026. In sintesi:

  • i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio convenzionale dell’art. 46 TUB;
  • i finanziamenti a breve e medio termine godono di un privilegio legale sui beni mobili dell’impresa finanziata: frutti pendenti, prodotti finiti e in lavorazione; bestiame, merci, scorte, materie prime, macchinari, attrezzi e altri beni acquistati con il finanziamento; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di questi beni;
  • il privilegio legale si colloca subito dopo i crediti per le imposte sui redditi immobiliari dell’art. 2778 n. 2 c.c.;
  • in caso di inadempimento, su istanza della banca e dopo sommarie informazioni, il giudice del luogo in cui si trovano i beni può disporne l’apprensione e la vendita secondo l’art. 1515 c.c.;
  • se il finanziamento è garantito da ipoteca su immobili si applica la disciplina del credito fondiario.

Il privilegio legale del credito agrario colpisce proprio il raccolto e i crediti dalla sua vendita, cioè le risorse con cui l’azienda pensa di pagare. Ogni piano deve partire da qui: se la banca agraria ha diritto di prelazione sulle olive in pianta e sui crediti verso il frantoio, nessuna proposta può ignorarlo.

I creditori di settore: Agea, consorzi, contributi

  • Agea e organismi pagatori. Il credito per la restituzione di aiuti indebitamente percepiti è un credito pubblico. Nella prassi viene recuperato anche trattenendolo sui pagamenti successivi, attraverso il sistema dei registri dei debiti agricoli. La disciplina di dettaglio non è stata letta per questo articolo e va verificata. Il punto operativo è che un debito con Agea può tradursi in un blocco degli aiuti della campagna successiva, con effetti sulla liquidità più forti del suo importo nominale. Se e in che misura le misure protettive incidano su queste compensazioni non è risolto dalle fonti lette: è un tema da porre all’esperto e, se serve, al tribunale.
  • Consorzi agrari. Sono fornitori commerciali, spesso con contratti di somministrazione di mezzi tecnici e anticipazioni sul raccolto. Il loro credito è di norma chirografario, salvo garanzie specifiche. Il loro peso è però strategico: senza le forniture la campagna non parte.
  • Consorzi di bonifica. I contributi consortili sono importi annuali spesso modesti, ma riscossi con strumenti pubblicistici e, secondo la disciplina di settore, assistiti da prelazione sugli immobili del comprensorio. Il rango esatto va verificato caso per caso.
  • INPS e fisco. I contributi agricoli e i debiti tributari seguono le regole proprie dei crediti pubblici, con la transazione fiscale richiamata sopra.

Cosa può fare il debitore ora

  • Presentare entro le prime settimane una mappa dei debiti divisa per rango e per scadenza. Separare i crediti con privilegio agrario, i mutui fondiari, i crediti pubblici e i chirografari.
  • Chiedere alle banche la conferma degli affidamenti. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha ritenuto che durante le trattative la banca possa revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto.
  • Valutare le garanzie pubbliche: il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, ha ammesso come misure cautelari atipiche la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC). Per le aziende agricole con garanzie pubbliche sui finanziamenti la strada merita una valutazione.
  • Tenere distinti i debiti correnti: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025, ha rigettato una misura che voleva impedire ai fornitori i rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati.

L’errore tipico di questa fase

Trattare il consorzio agrario come un creditore qualunque e la banca agraria come un nemico. È spesso il contrario: il consorzio, se non paga, chiude le forniture domani; la banca agraria, se il piano è credibile, ha interesse a non escutere il privilegio su un raccolto che vale di più se viene completato e venduto.

Quanto dura realmente

Le prime convocazioni avvengono di norma entro un mese dalla nomina. Le trattative con le banche richiedono quasi sempre il passaggio da organi deliberanti interni, che allunga i tempi di trenta-sessanta giorni per ogni proposta. Nelle aziende agricole il ritmo rallenta nei mesi di raccolta, quando l’imprenditore è in campo e non in riunione: conviene programmare le trattative decisive lontano dai picchi stagionali.

Tappa 6 — Dal giorno 120 al giorno 240: proroghe, atti autorizzati e calendario agricolo

Cosa succede

Siamo al quarto mese. Le misure confermate per 120 giorni stanno per scadere, le trattative sono avviate ma non concluse e il ciclo colturale impone decisioni: acquistare i mezzi tecnici, assumere gli operai stagionali, firmare il contratto di vendita del raccolto. È la fase in cui la composizione negoziata mostra la sua elasticità o i suoi limiti.

La norma

La proroga delle misure è ammessa fino a 240 giorni complessivi (art. 19, richiamato). L’art. 22, richiamato dall’art. 25-quater c.5, consente al tribunale di autorizzare atti come i finanziamenti prededucibili o il trasferimento dell’azienda o di suoi rami. L’art. 25-quater c.6 vigente aggiunge una tutela specifica: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato. Per un finanziatore che anticipa il denaro della campagna è una garanzia decisiva.

I termini che si attivano

Nell’ipotesi della tappa 4 le misure scadono martedì 9 marzo 2027. La richiesta di proroga va proposta prima di quella data, con un margine che consenta al tribunale di decidere. Il limite massimo di 240 giorni porta a mercoledì 7 luglio 2027. Oltre quel limite le misure protettive non si estendono. Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del 17 ottobre 2025, ha però concesso misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda. È un precedente di merito, legato a un caso specifico.

Cosa può fare il debitore ora

  • Chiedere la proroga con un aggiornamento concreto sulle trattative: chi ha aderito, chi è in delibera, quali numeri sono cambiati.
  • Chiedere l’autorizzazione al finanziamento della campagna prima di firmarlo, non dopo. L’anticipazione colturale ottenuta senza autorizzazione può perdere le tutele della prededuzione e restare esposta.
  • Valutare se un ramo d’azienda (l’agriturismo, l’impianto energetico, un vigneto) può essere venduto o affittato per finanziare il risanamento del cuore produttivo, chiedendo l’autorizzazione ex art. 22.

L’errore tipico di questa fase

Trasformare la composizione in una liquidazione mascherata. I tribunali di Verona (10 giugno 2025) e di Como (10 luglio 2025) hanno ritenuto che un piano solo liquidatorio non giustifichi la conferma delle misure, anche se promette ai creditori più della liquidazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha escluso le misure per un percorso dichiaratamente liquidatorio. In senso più aperto, il Tribunale di Perugia, il 15 luglio 2024, ha ammesso l’accesso di un’impresa in liquidazione volontaria con piano liquidatorio, purché il risanamento comprenda la soddisfazione dei creditori. Per l’azienda agricola la lezione è semplice: vendere l’agriturismo per salvare l’oliveto è risanamento; vendere tutto è un’altra cosa.

Quanto dura realmente

Le proroghe vengono decise di solito in tempi più brevi della conferma iniziale, perché il tribunale conosce già il fascicolo. Le autorizzazioni ex art. 22 richiedono invece un’istruttoria vera, con il parere dell’esperto, e possono richiedere da tre a sei settimane.

Tappa 7 — Giorno 180: la scadenza dell’incarico e gli sbocchi dell’impresa agricola sotto soglia

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura entra nella sua fase decisiva. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili fino a ulteriori 180 secondo la scheda di lavoro (art. 17 c.7 richiamato). Nell’ipotesi la prima scadenza operativa è lunedì 10 maggio 2027. Una proroga piena porterebbe a sabato 6 novembre 2027, cioè in pratica a lunedì 8 novembre 2027. Alla scadenza le trattative hanno prodotto una soluzione oppure si archiviano.

La norma

L’art. 25-quater c.3 vigente prevede che, se all’esito delle trattative si trova una soluzione idonea a superare la situazione di squilibrio, le parti possono alternativamente:

a) concludere un contratto con uno o più creditori o con una o più parti interessate al risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

b) concludere un accordo con il contenuto dell’art. 62, cioè la convenzione di moratoria;

c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis c.5. Con la firma l’esperto dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Il comma 4 aggiunge che l’imprenditore, in alternativa, può:

a) proporre la domanda di concordato minore (art. 74);

b) chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268);

c) proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);

d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61.

L’art. 25-quater c.7 precisa che il compenso dell’esperto è liquidato ai sensi dell’art. 25-ter dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

Il compenso dell’esperto: una seconda ipotesi numerica

Ipotesi dimostrativa. Tra i costi della procedura che l’impresa deve mettere in conto c’è il compenso dell’esperto. Secondo la sintesi dell’art. 25-ter contenuta nella scheda di lavoro, la base è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, con scaglioni: 4%-6% fino a 100.000 euro; 1%-1,5% da 100.000,01 a 500.000 euro; minimo 4.000 euro.

  • Attivo medio: (279.310 + 284.950 + 287.640) / 3 = 283.966,67 €.
  • Primo scaglione: 100.000 € × 4% = 4.000 €; × 6% = 6.000 €.
  • Secondo scaglione: 183.966,67 € × 1% = 1.839,67 €; × 1,5% = 2.759,50 €.
  • Forbice base: da 5.839,67 € a 8.759,50 €, prima delle maggiorazioni e riduzioni.

Le correzioni previste dall’art. 25-ter c.4 (secondo la scheda: -40% fino a 5 creditori; +25% da 21 a 50; +35% oltre 50) non si applicano a un’impresa con 14 creditori. La maggiorazione del 100% del comma 6 è legata agli accordi dell’art. 23. Come si coordini con gli sbocchi dell’art. 25-quater c.3 è una questione di lettura da verificare. Lo è anche l’applicazione del criterio “attivo degli ultimi tre bilanci” all’impresa agricola in regime speciale che non redige bilancio. La scheda segnala infine che il compenso è prededucibile e che, dopo 60 giorni dall’accettazione, può essere chiesto un acconto fino a un terzo. Nell’ipotesi: dal 9 novembre 2026, venerdì 8 gennaio 2027.

Cosa può fare il debitore ora

  • Scegliere lo sbocco prima della scadenza, non il giorno dopo. Il contratto o la moratoria richiedono la firma dei creditori; l’accordo con l’esperto richiede che l’esperto condivida il piano; l’accordo di ristrutturazione richiede adesioni qualificate e un ricorso al tribunale.
  • Se le adesioni non bastano per un accordo, valutare il concordato minore. Qui l’impresa agricola può contare su strumenti precisi: secondo l’art. 75 c.2 i crediti privilegiati, quindi anche quello di credito agrario, possono essere pagati non integralmente purché in misura non inferiore a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione. Secondo l’art. 75 c.3, in continuità, le rate del mutuo garantito da beni strumentali possono essere rimborsate alle scadenze convenute. Secondo l’art. 80 c.3 il giudice può omologare anche senza l’adesione del fisco o degli enti previdenziali, se determinante e se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione.
  • Se il risanamento non è possibile, valutare il concordato semplificato liquidatorio o la liquidazione controllata. Quest’ultima, per l’imprenditore persona fisica, conduce all’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura, secondo l’art. 282.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare che l’incarico scada senza una decisione. L’archiviazione non è una sanzione, ma fa cessare la protezione e riporta l’impresa davanti ai creditori, che nel frattempo conoscono nei dettagli la sua situazione. Gli ultimi trenta giorni dell’incarico sono una finestra difensiva da usare per depositare lo sbocco scelto.

Quanto dura realmente

Nella prassi molte composizioni si chiudono vicino alla scadenza dei 180 giorni, e una parte significativa ricorre alla proroga. Per le imprese agricole la durata effettiva dipende anche dalla stagione: un accordo che deve fondarsi sul raccolto in corso tende ad essere firmato quando le rese sono note.

Tappa 8 — Dopo la chiusura delle trattative: l’accordo di ristrutturazione dell’impresa agricola

Cosa succede

Siamo oltre la composizione negoziata. L’impresa agricola sotto soglia ha raccolto adesioni sufficienti e sceglie la strada dell’art. 25-quater c.4 lett. d. Deposita il ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. La stessa strada, senza bisogno di passare per la composizione, è aperta all’impresa agricola sopra soglia (art. 57 c.1).

La norma

Gli articoli letti su Brocardi, nel testo aggiornato al 12 agosto 2026, disegnano questo quadro.

  • Art. 57 c.1: gli accordi sono conclusi dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, e sono soggetti a omologazione secondo l’art. 48.
  • Art. 57 c.2: l’accordo indica gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano è redatto secondo l’art. 56, con i documenti dell’art. 39 commi 1 e 3, e si applica l’art. 116. Il comma è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024.
  • Art. 57 c.3: l’accordo deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei. Per i crediti già scaduti il termine è entro 120 giorni dall’omologazione, per quelli non ancora scaduti entro 120 giorni dalla scadenza.
  • Art. 57 c.4: un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e specifica che l’accordo è idoneo ad assicurare il pagamento integrale degli estranei nei termini indicati.
  • Art. 57 c.4-bis: con la domanda di omologazione, o anche dopo, il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili. Si applicano gli artt. 99, 101 e 102.
  • Art. 60: la percentuale del 60% è ridotta della metà, quindi al 30%, quando il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto, e rinuncia a chiedere, le misure protettive dell’art. 54. La lettera b è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024.
  • Art. 61: gli effetti dell’accordo possono essere estesi ai creditori non aderenti della stessa categoria, omogenea per posizione giuridica e interessi economici, se: tutti i creditori della categoria sono stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative; l’accordo non è liquidatorio e prevede la prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta, secondo l’art. 84; gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti della categoria; i non aderenti ottengono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale; l’accordo e la domanda sono notificati ai creditori interessati. I non aderenti possono fare opposizione ex art. 48 c.4, con termine che decorre dalla notificazione. L’accordo non può imporre nuove prestazioni o nuovi finanziamenti ai creditori ai quali viene esteso, ma la prosecuzione dei leasing in corso non è nuova prestazione.
  • Art. 61 c.5: se l’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti per almeno la metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare categorie omogenee tra questi creditori. Con il ricorso dell’art. 40 il debitore può chiedere l’estensione anche senza la condizione della continuità (comma 2 lett. b). Restano fermi i diritti degli altri creditori.

Per l’azienda agricola, quasi sempre indebitata soprattutto con le banche, l’art. 61 c.5 è lo strumento chiave: permette di vincolare la banca minoritaria che non aderisce, se le altre banche della stessa categoria rappresentano almeno il 75%.

Una questione aperta va segnalata. Il confronto previsto dall’art. 61 c.2 lett. d è con la liquidazione giudiziale, procedura a cui l’imprenditore agricolo non è soggetto. Quale sia l’alternativa da usare per la sua impresa (presumibilmente la liquidazione controllata) non è chiarito dalle fonti lette, e va argomentato nell’attestazione.

I termini che si attivano

Ipotesi dimostrativa per l’impresa sotto soglia. L’accordo viene depositato e iscritto nel registro delle imprese lunedì 7 giugno 2027. Se l’opposizione dei creditori ex art. 48 c.4 va proposta entro 30 giorni dall’iscrizione, come riteniamo ma da verificare sul testo vigente, il termine scade mercoledì 7 luglio 2027. Il tribunale omologa con sentenza mercoledì 14 luglio 2027. Gli estranei con crediti già scaduti devono essere pagati entro giovedì 11 novembre 2027, 120 giorni dall’omologazione. Questo termine è sostanziale: non si sospende in agosto.

La giurisprudenza in questa tappa

Con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026 la Prima Sezione ha chiarito chi può reclamare contro la sentenza di omologazione ex art. 51: solo chi è stato parte formale del giudizio con l’opposizione dell’art. 48 c.4. Il creditore che non ha partecipato non è legittimato, salvo che denunci un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Il termine per l’opposizione è quindi l’unica porta per chi vuole contestare l’accordo. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la stessa Sezione ha qualificato come uso distorto l’accordo costruito con operazioni strumentali al solo azzeramento del debito fiscale, senza una vera ristrutturazione che coinvolga gli altri creditori. La valutazione resta al giudice di merito.

Cosa può fare il debitore ora

  • Calcolare le percentuali sui crediti reali e decidere se rinunciare alle misure protettive per ottenere il 30%.
  • Costruire le categorie bancarie e verificare la soglia del 75% dentro ciascuna.
  • Prevedere la provvista per pagare gli estranei entro 120 giorni: Agea, consorzio di bonifica e fornitori non aderenti vanno pagati per intero.

L’errore tipico di questa fase

Scambiare l’accordo di ristrutturazione per un concordato. Nell’accordo i creditori estranei non subiscono falcidie: chi non firma deve essere pagato per intero. Se il piano non ha le risorse per farlo, la strada giusta è il concordato minore.

Quanto dura realmente

Dal deposito all’omologazione passano di regola da due a cinque mesi, secondo il tribunale e la presenza di opposizioni. Le opposizioni dei creditori estesi ex art. 61 allungano i tempi, perché richiedono un vero contraddittorio.

Tappa 9 — Giorno 0, binario B: l’impresa agricola sopra soglia e la composizione ordinaria

Cosa succede

Torniamo al giorno zero, ma su un altro binario. L’impresa agricola che supera anche una sola soglia non usa l’art. 25-quater. Presenta l’istanza nella composizione negoziata ordinaria, sulla piattaforma telematica, e l’esperto viene nominato dalla commissione presso la camera di commercio del capoluogo di regione (art. 13, da rileggere nel testo vigente) anziché dal segretario generale.

La norma

La composizione ordinaria, secondo la scheda di lavoro, è aperta dall’art. 12 all’imprenditore commerciale e agricolo, anche in crisi o insolvenza se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. All’istanza va allegato anche il progetto di piano di risanamento (art. 17 c.3 lett. b). Gli sbocchi sono quelli dell’art. 23. L’impresa agricola sopra soglia, però, resta nell’area del sovraindebitamento (art. 2 c.1 lett. c): può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata, e all’accordo di ristrutturazione ordinario degli artt. 57-61. Non accede invece agli strumenti riservati all’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, almeno finché l’attività resta agricola. Se il concordato semplificato dell’art. 25-sexies sia disponibile anche per l’impresa agricola sopra soglia è un punto da verificare: l’art. 25-quater lo prevede espressamente solo per quella sotto soglia.

Le società agricole

Le società che svolgono attività agricola sono il terreno più scivoloso. La Prima Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 32977 del 28 novembre 2023, ha affermato che il requisito sui ricavi da locazione previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 ha natura fiscale. La fallibilità della società agricola si valuta con il codice civile e la legge fallimentare, cioè con l’attività svolta in concreto. Già con la sentenza n. 5342 del 22 febbraio 2019 la stessa Sezione aveva ritenuto fallibile la società agricola che, secondo l’accertamento di merito, esercitava in concreto un’attività commerciale prevalente. Sul piano fiscale, l’ordinanza n. 11583 del 3 maggio 2023 della Sezione tributaria ha richiesto un esercizio effettivo e non formale dell’attività agricola, con prova rigorosa, per le agevolazioni sull’imposta di registro. L’ordinanza n. 6172 del 7 marzo 2025 ha esteso alle società di persone le agevolazioni dell’imprenditore agricolo professionale, chiarendo che il limite sugli amministratori riguarda le sole società di capitali.

La conseguenza per la composizione negoziata è netta. Una società agricola che in concreto svolge attività commerciale prevalente rischia di essere trattata come impresa commerciale, esposta alla liquidazione giudiziale su istanza di un creditore e priva degli sbocchi del sovraindebitamento. Prima di depositare va dimostrato, con i numeri, che l’attività agricola prevale.

I termini che si attivano

Ipotesi dimostrativa: società agricola a responsabilità limitata con allevamento e caseificio, debiti per 1.384.270 euro. Istanza lunedì 16 novembre 2026; nomina dell’esperto da parte della commissione lunedì 23 novembre 2026; accettazione e pubblicazione con richiesta di misure mercoledì 25 novembre 2026.

  • Misure per 120 giorni: fino a giovedì 25 marzo 2027.
  • Proroghe fino a 240 giorni complessivi: fino a venerdì 23 luglio 2027.
  • Incarico dell’esperto di 180 giorni: fino a lunedì 24 maggio 2027.

Cosa può fare il debitore ora

  • Depositare un progetto di piano credibile già con l’istanza: nella composizione ordinaria è un documento richiesto.
  • Scegliere fin dall’inizio se l’obiettivo è un accordo con le banche (art. 61 c.5) o un concordato minore, perché le due strade richiedono dati e attestazioni diversi.
  • Verificare la composizione del capitale e degli amministratori, che conta anche per le agevolazioni agricole.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che l’impresa sopra soglia abbia più strumenti di quella sotto soglia. Per l’impresa agricola non è sempre vero: quella sotto soglia ha nell’art. 25-quater c.4 un elenco espresso di sbocchi, compreso il concordato semplificato. Quella sopra soglia deve ricavare gli sbocchi incrociando l’art. 23 con le regole del sovraindebitamento.

Quanto dura realmente

I tempi sono analoghi a quelli dell’impresa minore, ma l’istruttoria è più pesante: piano, test pratico, verifiche dell’esperto su una contabilità più articolata. La fase preparatoria richiede in media un mese o più.

La stessa azienda agricola, due calendari

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio. Mettono a confronto due percorsi possibili della stessa impresa. Il punto di partenza è identico: azienda viticola individuale sotto soglia, attivo 271.480 euro, ricavi 189.760 euro, debiti 438.760 euro. Tra i debiti: credito agrario di conduzione per 104.300 euro, assistito dal privilegio legale dell’art. 44 TUB sulle uve e sui crediti verso la cantina sociale; mutuo ipotecario per 149.820 euro; recupero di aiuti comunicato da Agea per 21.570 euro; forniture del consorzio agrario per 36.940 euro; contributi del consorzio di bonifica per 5.890 euro; il resto verso fornitori, fisco e INPS.

Il giorno che cambia tutto è lunedì 14 dicembre 2026. La banca comunica la revoca degli affidamenti con un preavviso contrattuale di 15 giorni, che scade martedì 29 dicembre 2026.

Calendario A: l’imprenditore che agisce alla finestra giusta

Data Evento
Lun 14/12/2026 Arriva la lettera di revoca. Lo stesso giorno l’imprenditore porta in studio bilanci, fascicolo aziendale e comunicazione Agea
Lun 21/12/2026 Istanza al segretario generale della camera di commercio con dichiarazione ex art. 25-quater c.2 (nessun ricorso ex artt. 57 e 74) e richiesta di misure protettive
Lun 28/12/2026 Nomina dell’esperto
Mer 30/12/2026 Accettazione e pubblicazione; deposito del ricorso per la conferma delle misure
Gen-feb 2027 Convocazioni: la banca sospende la revoca in attesa della proposta; il consorzio agrario accetta di fornire i mezzi tecnici della nuova annata contro pagamento a 60 giorni
Lun 1/03/2027 Proposta alla banca: consolidamento del credito agrario in sei annualità legate alle vendemmie
Gio 29/04/2027 Scadenza dei 120 giorni di misure; chiesta e ottenuta una proroga breve
Lun 14/06/2027 Firma di un accordo con banca, consorzio agrario e cantina sociale, sottoscritto anche dall’esperto (art. 25-quater c.3 lett. c)
Lun 28/06/2027 Scadenza dei 180 giorni dell’incarico: la soluzione è già firmata

Esito: la vendemmia 2027 si fa e l’azienda resta in esercizio. Il debito Agea viene gestito a parte, con un piano di restituzione da concordare con l’organismo pagatore. Il privilegio della banca non viene escusso, perché il piano ne prevede il pagamento con le uve che lo stesso privilegio colpisce.

Calendario B: l’imprenditore che lascia correre

Data Evento
Lun 14/12/2026 Arriva la lettera di revoca; nessuna reazione
Mar 29/12/2026 La revoca diventa efficace: il conto non regge più gli addebiti
Lun 25/01/2027 Notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo chiesto dalla banca
Lun 08/03/2027 Scadenza dei 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo: il quarantesimo giorno cade sabato 6 marzo e il termine slitta al lunedì; nessuna opposizione
Lun 15/03/2027 Notifica del precetto
Gio 25/03/2027 Scadono i 10 giorni del precetto
Lun 12/04/2027 Pignoramento presso terzi dei crediti verso la cantina sociale; il consorzio agrario sospende le forniture; Agea trattiene il debito sugli aiuti
Lun 10/05/2027 Solo ora l’imprenditore presenta l’istanza di composizione negoziata
Mag-giu 2027 Le misure possono fermare la prosecuzione dell’esecuzione, se confermate, ma i trattamenti in vigneto sono saltati e il piano si basa su una vendemmia compromessa
Autunno 2027 Le trattative non producono una soluzione; restano il concordato minore con risorse ridotte o la liquidazione controllata

Il confronto, giorno per giorno

A dicembre 2026 i due imprenditori hanno gli stessi debiti. A maggio 2027 la differenza è enorme. Il primo ha una banca che tratta, un consorzio che fornisce e un raccolto in arrivo. Il secondo ha un decreto ingiuntivo definitivo, un pignoramento sui crediti verso la cantina e un vigneto non trattato. La legge è la stessa per entrambi. È cambiata la data dell’istanza: 21 dicembre 2026 contro 10 maggio 2027, 140 giorni di distanza. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive ma non restituiscono il tempo perso: non fanno rinascere la campagna saltata né riaprono il termine di opposizione già scaduto.

Va precisato che, anche nel calendario A, la banca avrebbe potuto chiedere un decreto ingiuntivo. Le misure protettive riguardano le azioni esecutive e cautelari, non i giudizi di cognizione. La differenza è che il titolo non avrebbe potuto essere eseguito sul patrimonio dell’impresa finché le misure restavano efficaci.

I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un altro strumento

La composizione negoziata non è un binario unico. In qualunque momento possono partire percorsi alternativi, per scelta dell’imprenditore o per iniziativa dei creditori. Ognuno ha una sua cronologia.

Binario 1: dal tavolo al concordato minore

Se le adesioni non bastano per un accordo, l’impresa agricola, sotto o sopra soglia, può proporre il concordato minore (art. 25-quater c.4 lett. a; art. 74). Il calendario riparte davanti al tribunale. Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC l’adesione o il dissenso (art. 78 c.2 lett. c). Vale il silenzio-assenso (art. 79 c.3). Su istanza del debitore il giudice può vietare azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d). Il vantaggio è la falcidia: il credito agrario privilegiato può essere pagato in misura non inferiore al valore di liquidazione dei beni su cui grava (art. 75 c.2), e l’adesione mancante del fisco o dell’INPS può essere superata ex art. 80 c.3. Il passaggio dalla composizione è utile anche qui: gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 conservano effetto anche dopo il concordato minore omologato (art. 25-quater c.6).

Binario 2: l’accordo di ristrutturazione con le banche (terza ipotesi numerica)

Ipotesi dimostrativa: la società agricola della tappa 9, sopra soglia, con debiti per 1.384.270 euro così suddivisi.

Creditore Importo Peso sul totale
Banca A (credito agrario e mutuo fondiario) 431.900 € 31,20%
Banca B 248.310 € 17,94%
Banca C 132.250 € 9,55%
Totale banche 812.460 € 58,69%
Consorzio agrario 97.350 € 7,03%
Agea (recupero aiuti) 46.180 € 3,34%
Consorzio di bonifica 11.920 € 0,86%
Fornitori vari 203.640 € 14,71%
Erario e INPS 168.430 € 12,17%
Lavoratori 44.290 € 3,20%
Totale 1.384.270 € 100%

Lo sviluppo:

  • Soglia ordinaria del 60% (art. 57 c.1): 830.562 euro. Le tre banche da sole (812.460) non bastano. Con il consorzio agrario si arriva a 909.810 euro, pari al 65,73%.
  • Soglia ridotta del 30% (art. 60): 415.281 euro. La sola Banca A (431.900) la supera, ma l’impresa deve rinunciare alla moratoria degli estranei e non avere chiesto, e rinunciare a chiedere, le misure protettive dell’art. 54.
  • Accordo a efficacia estesa per le banche (art. 61 c.5): le banche pesano più della metà dell’indebitamento (58,69%), quindi si può formare la categoria bancaria. Il 75% della categoria è 609.345 euro: Banca A e Banca B insieme (680.210, pari all’83,72%) superano la soglia, e gli effetti possono essere estesi alla Banca C non aderente, anche senza il requisito della continuità.
  • Il conto degli estranei (art. 57 c.3): Agea, consorzio di bonifica, fornitori, erario, INPS e lavoratori, cioè 474.460 euro, vanno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione per la parte già scaduta. Se anche il consorzio agrario resta fuori, la cifra sale a 571.810 euro. Per i debiti fiscali esiste la transazione fiscale negli accordi, che non è stata approfondita in questo articolo e va verificata sul testo vigente.

Il numero che decide la fattibilità non è la percentuale di adesione, ma la provvista per pagare gli estranei. Se la società non dispone di quasi mezzo milione di euro entro quattro mesi dall’omologa, l’accordo non è la strada giusta e conviene il concordato minore.

Binario 3: la liquidazione controllata chiesta da un creditore

L’impresa agricola non è soggetta alla liquidazione giudiziale, ma secondo l’art. 268 c.2 un creditore può chiedere la liquidazione controllata se il debitore è insolvente, anche mentre sono in corso esecuzioni individuali. La liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Durante la composizione negoziata, le misure protettive confermate impediscono che sia pronunciata l’apertura della procedura. Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 7 ottobre 2025, ha affermato che il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione o all’archiviazione della composizione, senza un termine fisso. La stessa logica dovrebbe valere per la liquidazione controllata, ma è un’estensione da verificare. Inoltre, la Corte d’Appello di Firenze, il 21 marzo 2023, ha precisato che la domanda di accesso blocca l’apertura solo se accompagnata dalla richiesta di misure protettive.

Binario 4: la liquidazione scelta dal debitore

Se il risanamento è impossibile, l’impresa sotto soglia può proporre il concordato semplificato liquidatorio (art. 25-quater c.4 lett. c) o chiedere la liquidazione controllata (lett. b). Per l’imprenditore agricolo persona fisica la liquidazione controllata conduce all’esdebitazione di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), se ricorrono le condizioni di meritevolezza.

Le 5 finestre critiche

  1. La finestra della qualifica: prima di qualsiasi deposito, dimostrare con i numeri che l’impresa è agricola e in quale binario si trova. Un errore qui contamina tutto: binario sbagliato, revoca delle misure, rischio di riqualificazione commerciale.

  2. La finestra del primo segnale: dalla prima comunicazione della banca o di Agea all’istanza devono passare giorni, non mesi. Nel confronto tra i due calendari, 140 giorni di ritardo sono la differenza tra un accordo firmato e una liquidazione.

  3. La finestra della conferma: il ricorso al tribunale per la conferma delle misure si deposita nel termine perentorio legato alla pubblicazione, preparato prima. Mancarlo significa perdere la protezione nel momento in cui i creditori vengono a sapere della crisi.

  4. La finestra della campagna: le autorizzazioni ex art. 22 per finanziare semina, trattamenti e raccolta vanno chieste prima che l’atto serva. Grazie all’art. 25-quater c.6 restano efficaci anche se poi si arriva a un concordato minore, a un accordo omologato o a una liquidazione controllata.

  5. La finestra dello sbocco: negli ultimi trenta giorni dell’incarico si sceglie e si deposita lo strumento finale; dopo l’omologa dell’accordo restano 120 giorni per pagare gli estranei. È anche la finestra in cui i creditori dissenzienti devono fare opposizione, l’unica strada per poter poi reclamare secondo la Cassazione (ord. n. 5948/2026).

Le domande sul tempo

Sono già passati due mesi dal decreto ingiuntivo della banca: posso ancora chiedere la composizione negoziata?
Sì. L’istanza non ha un termine di decadenza legato alle iniziative dei creditori. Se però sono scaduti i 40 giorni per l’opposizione, il decreto è diventato definitivo e le misure protettive potranno solo fermare l’esecuzione, non rimettere in discussione il credito. Il presupposto resta la ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l’impresa sotto soglia lo squilibrio deve rendere «probabile» la crisi o l’insolvenza.

Quanto dura in tutto, dal deposito all’accordo omologato?
Nell’ipotesi sviluppata nelle tappe: istanza il 2 novembre 2026, scadenza dell’incarico il 10 maggio 2027, accordo iscritto il 7 giugno 2027, omologa il 14 luglio 2027, pagamento degli estranei entro l’11 novembre 2027. Un anno, più o meno. È un ordine di grandezza realistico, non una garanzia.

Le misure protettive coprono anche il debito con Agea?
Le misure, se chieste e confermate, riguardano i creditori in genere, con l’esclusione dei lavoratori. Le compensazioni sugli aiuti, però, non sono azioni esecutive in senso stretto. Se e come le misure incidano sulle trattenute dell’organismo pagatore non è chiarito dalle fonti lette. Va posto all’esperto e, se serve, al tribunale, sin dal ricorso di conferma.

Se fra tre mesi supererò la soglia dei ricavi, conviene depositare subito?
Contano i tre esercizi antecedenti la domanda. Se l’esercizio in cui si supera la soglia non si è ancora chiuso, l’istanza depositata prima guarda agli esercizi precedenti. È una scelta di calendario da fare con i dati alla mano, senza forzature.

Dopo l’archiviazione posso ripresentare l’istanza?
La disciplina generale pone limiti alla ripresentazione dopo l’archiviazione. Il testo vigente va verificato per la regola applicabile all’impresa minore, alla luce del rinvio selettivo dell’art. 25-quater c.5. Nel frattempo restano disponibili il concordato minore, la liquidazione controllata e, per l’impresa agricola sopra soglia, l’accordo di ristrutturazione ordinario.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni sono raccolte per tappa. I principi sono riformulati e non riprendono le massime. Nessuna riguarda specificamente l’art. 25-quater o un’impresa agricola in composizione negoziata: dove il collegamento è per analogia, lo indichiamo.

Tappa 1 — La qualifica di imprenditore agricolo

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4790 del 15 febbraio 2023. Principio: per l’agriturismo i criteri di qualificazione sono uniformi su tutto il territorio, e la connessione si misura sulle dotazioni e sulle risorse dell’azienda, non solo sulle materie prime. Rilevanza: decide se l’azienda con ospitalità resta agricola, e quindi in quale binario si trova.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3647 del 7 febbraio 2023. Principio: chi invoca l’esenzione come impresa agricola che trasforma e vende deve provare la prevalenza dei prodotti propri. Rilevanza: la prova della prevalenza va costruita prima dell’istanza.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2162 del 4 gennaio 2023. Principio: l’energia da biomasse può essere attività connessa entro i limiti quantitativi di legge, verificata l’origine delle biomasse. Rilevanza: aziende zootecniche con impianti di digestione.
  • Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4130 del 18 febbraio 2025. Principio: nel caso esaminato, l’attività legata all’energia di scarto e ai certificati verdi è stata ritenuta commerciale e non connessa. Rilevanza: limite alla connessione per le attività energetiche.
  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 29754 del 19 novembre 2024. Principio: il fotovoltaico su terreno agricolo può essere strumentale all’agricoltura, anche in leasing, se usa prevalentemente risorse aziendali. Rilevanza: valutazione dell’attivo e della connessione.
  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 17951 del 2 luglio 2025. Principio: chi invoca un regime agevolato per le attività connesse deve provarne i presupposti, secondo l’art. 2135 e i decreti attuativi fiscali. Rilevanza: anche in sede di crisi la qualifica si dimostra, non si presume.

Tappa 2 — Il binario

  • Trib. Verona, 25 novembre 2022 (dato riportato nella scheda di lavoro, dal massimario della camera di commercio di Prato-Pistoia). Principio: revoca delle misure per un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale anziché alla commissione. Rilevanza: il binario sbagliato ha conseguenze immediate.

Tappa 3 — L’accesso

  • Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Principio: l’insolvenza non preclude di per sé l’accesso; conta l’esistenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: va coordinato con la formula più restrittiva dell’art. 25-quater c.1.
  • Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Principio: niente conferma delle misure con insolvenza irreversibile e piano embrionale. Rilevanza: il tempismo dell’istanza.

Tappa 4 — Misure protettive

  • Trib. Genova, 13 marzo 2023. Principio: il termine per il ricorso di conferma è perentorio, ma si può proporre in subordine una domanda di concessione. Rilevanza: la finestra critica n. 3.
  • Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023. Principio: la conferma richiede realizzabilità del piano e pericolo nel ritardo. Rilevanza: contenuto del ricorso.
  • Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Principio: la conferma può estendersi ai garanti che hanno messo a disposizione i propri beni. Rilevanza: aziende familiari con garanzie dei congiunti.
  • Trib. Bologna, 23 settembre 2025. Principio: gli effetti protettivi possono essere modulati nel tempo per categorie di creditori. Rilevanza: richieste proporzionate.

Tappa 5 — Trattative con banche e garanti pubblici

  • Trib. Verona, 22 gennaio 2024. Principio: durante la composizione la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: credito agrario di conduzione e fidi stagionali.
  • Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Principio: ammesse come cautele atipiche la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere la garanzia MCC. Rilevanza: finanziamenti agricoli garantiti.

Tappa 6 — Proroghe e piani

  • Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025. Principio: misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi, a tutela della liquidità di una cessione di ramo. Rilevanza: cessione dell’agriturismo o di un ramo produttivo.
  • Trib. Verona, 10 giugno 2025. Principio: un piano solo liquidatorio non giustifica la conferma. Rilevanza: la composizione deve servire a risanare.

Tappa 8 — Accordo di ristrutturazione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. Principio: può reclamare contro l’omologa solo chi ha fatto opposizione, salvo vizi che gli abbiano impedito di partecipare. Rilevanza: il termine di opposizione è decisivo per i creditori estesi.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Principio: l’accordo usato solo per cancellare il debito fiscale, senza vera ristrutturazione, è uno strumento distorto. Rilevanza: un accordo agricolo deve coinvolgere davvero banche e fornitori.

Tappa 9 — Società agricole

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 32977 del 28 novembre 2023. Principio: il requisito dei ricavi da locazione del D.Lgs. 99/2004 è fiscale; la soggezione alle procedure dipende dall’attività in concreto. Rilevanza: le società agricole non si salvano con la sola forma.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5342 del 22 febbraio 2019. Principio: la società agricola che svolge in concreto attività commerciale prevalente è assoggettabile alla procedura concorsuale. Rilevanza: rischio di riqualificazione.
  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 11583 del 3 maggio 2023. Principio: l’esercizio dell’attività agricola dev’essere effettivo e provato con rigore. Rilevanza: prova documentale.
  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 6172 del 7 marzo 2025. Principio: le agevolazioni dell’imprenditore agricolo professionale si estendono alle società di persone. Rilevanza: struttura societaria e qualifica.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui l’impresa si trova. Gli strumenti sono questi.

  1. Verifica della qualifica agricola (prima del giorno 0). Ricostruiamo per tre esercizi la composizione dei ricavi tra attività principali, connesse ed estranee, e raccogliamo le prove della prevalenza secondo l’art. 2135 c.c.
  2. Test delle soglie e scelta del binario. Calcoliamo attivo, ricavi e debiti anno per anno e mettiamo per iscritto i criteri usati, per evitare un’istanza al soggetto sbagliato.
  3. Predisposizione dell’istanza e della dichiarazione ex art. 25-quater c.2. Verifichiamo presso il tribunale l’assenza di ricorsi ex artt. 57 e 74 e di liquidazioni controllate, e componiamo il fascicolo documentale.
  4. Ricorso per la conferma delle misure protettive. Lo prepariamo prima della pubblicazione, indicando creditori e beni da proteggere: macchine in leasing, crediti verso cantine e frantoi, conti degli aiuti.
  5. Mappa del passivo agricolo per rango. Separiamo il credito agrario con privilegio dell’art. 44 TUB, il mutuo fondiario, i crediti di Agea, dei consorzi, del fisco e dell’INPS.
  6. Trattative con le banche. Costruiamo proposte legate al ciclo colturale e verifichiamo la legittimità di revoche e sospensioni degli affidamenti durante la composizione.
  7. Autorizzazioni ex art. 22. Chiediamo al tribunale di autorizzare il finanziamento della campagna o la cessione di un ramo, sfruttando la tutela dell’art. 25-quater c.6.
  8. Calcolo e costruzione dell’accordo di ristrutturazione agricolo. Verifichiamo le soglie del 60% e del 30%, le categorie bancarie al 75% e la provvista per pagare gli estranei entro 120 giorni.
  9. Passaggio al concordato minore o alla liquidazione controllata. Se le trattative non bastano, impostiamo lo strumento del sovraindebitamento più adatto, con l’apporto dell’OCC.
  10. Difesa nelle fasi contenziose. Seguiamo opposizioni, reclami e impugnazioni fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. È la funzione che la camera di commercio affida all’esperto nominato nella composizione negoziata: chi la esercita conosce i passaggi in cui le trattative si inceppano e le informazioni che servono per sbloccarle. Insieme alla qualifica di Gestore della crisi, permette di accompagnare l’impresa agricola anche oltre la composizione, verso il concordato minore o la liquidazione controllata, senza cambiare interlocutore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono dati contabili e soglie, gli avvocati costruiscono istanze, ricorsi e accordi. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare la posizione, verificare i documenti e costruire la strategia più adatta alla tappa in cui l’impresa si trova.

Chiusura: il calendario non aspetta il raccolto

Ricapitoliamo. L’impresa agricola può accedere alla composizione negoziata in entrambi i casi. Sotto soglia segue l’art. 25-quater: istanza al segretario generale, nessun progetto di piano da depositare, dichiarazione sui ricorsi ex artt. 57 e 74 e, alla fine, un elenco di sbocchi che comprende l’accordo di ristrutturazione riservato all’impresa agricola. Sopra soglia segue la composizione ordinaria, senza perdere gli strumenti del sovraindebitamento. In entrambi i casi decide la data: il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata, e nell’agricoltura si spreca due volte, perché una campagna persa non si recupera con un provvedimento del tribunale.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia per ragioni verificabili. L’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura al centro della composizione negoziata. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenze che servono quando l’impresa agricola deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Da cassazionista, inoltre, può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

📩 Prima che la prossima scadenza della banca o di Agea decida al posto tuo, raccontaci a che punto è la tua azienda: i contatti dello Studio Monardo ti aspettano in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO