Hai ricevuto una PEC dall’Organismo di composizione della crisi: un tuo debitore, imprenditore minore o professionista, ha presentato una proposta di concordato minore e ti offre una percentuale del tuo credito, magari pagata in rate per diversi anni. Oppure sei tu il debitore e ti chiedi se quel creditore che ha già annunciato battaglia può davvero bloccare tutto. La domanda è la stessa: il creditore può opporsi all’omologa del concordato minore? La risposta breve è sì, ma con armi diverse, tempi stretti e limiti precisi. E soprattutto: non esiste una sola risposta, perché quello che puoi fare dipende da chi sei.
Qualche esempio lampo. Se sei una banca con ipoteca, puoi contestare la convenienza, ma il giudice confronta la tua quota con quello che incasseresti dalla vendita del bene, e se hai concesso credito senza valutare il merito creditizio rischi di perdere proprio il diritto di contestare. Se sei l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione, il tuo “no” può essere scavalcato dal giudice con il cosiddetto cram down fiscale. Se sei l’INPS, vale lo stesso meccanismo per i contributi, e il tuo silenzio vale consenso. Se sei un fornitore chirografario con una fattura non pagata, il tuo voto conta come quello degli altri, ma se non rispondi entro il termine il silenzio ti trasforma in un creditore che ha detto sì. Se sei un ex dipendente con stipendi arretrati e TFR, il tuo credito è privilegiato e non può essere tagliato sotto il valore di liquidazione. Se sei il coniuge, un figlio, un fratello del debitore, la legge ti toglie il voto: ma questo non significa che tu sia del tutto senza difese.
In questa guida trovi, nell’ordine: le regole comuni a tutti; poi un capitolo per ciascuno dei sei profili (banca ipotecaria, Agenzia delle Entrate e AdER, INPS, fornitore chirografario, ex dipendente, coniuge o parente escluso dal voto); poi tre simulazioni numeriche parallele, i casi misti, il confronto tra profili in tabella, le domande trasversali, la giurisprudenza ordinata per profilo e quello che lo Studio fa in concreto.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa dall’OCC, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la fase del voto, la relazione dell’Organismo e il modo in cui il giudice legge le contestazioni. E poiché la partita può proseguire con il reclamo e fino in Cassazione, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea in tutti i gradi.
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Le regole che valgono per tutti i creditori
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa. Ogni capitolo successivo rinvia a queste regole: le spieghiamo qui per non ripeterle.
Chi può proporre il concordato minore
Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal correttivo, il D.Lgs. 136/2024. Secondo l’art. 74, possono proporlo i debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. La proposta ha contenuto libero, può prevedere il pagamento parziale dei crediti in qualsiasi forma e la divisione dei creditori in classi. Per quanto non previsto, si applicano in quanto compatibili le norme sul concordato preventivo.
Il termine per votare e per contestare: art. 78, comma 2, lett. c)
Questo è il punto da cui dipende tutto. Quando il giudice dichiara aperta la procedura, con il decreto assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all’OCC, tramite PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. È l’art. 78, comma 2, lett. c) CCII. Con la dichiarazione il creditore indica anche un proprio indirizzo PEC (art. 78, comma 4).
Due conseguenze pratiche. Primo: il voto e la contestazione viaggiano nello stesso canale e nello stesso termine. Non c’è un “secondo tempo” in cui il creditore che non ha detto nulla può presentarsi in udienza e sollevare questioni nuove come se niente fosse. Secondo: il termine è fissato dal decreto, non dalla legge in modo uniforme. La legge dice “non superiore a trenta giorni”: il giudice può assegnarne meno. Va letto il decreto, non dato per scontato.
Il silenzio vale come sì: art. 79, comma 3
Secondo l’art. 79, comma 3, se il creditore non fa pervenire nulla all’OCC nel termine assegnato, si intende che abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. È il silenzio-assenso. Per chi pensa di “non rispondere per protesta”, è l’errore più costoso: il silenzio non è un no, è un sì.
Lo dimostra un caso concreto: nel concordato minore omologato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 174/2025 del 27 ottobre 2025, il voto negativo di una banca è arrivato fuori termine ed è stato considerato non valido; l’Agente della riscossione è stato considerato consenziente proprio ai sensi dell’art. 79, comma 3.
La maggioranza: art. 79, commi 1 e 2
Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore ha da solo la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Se ci sono più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti solo in parte votano come chirografari per la parte non soddisfatta.
Secondo l’art. 79, comma 2, non votano e non sono computati nella maggioranza: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda, e in generale i creditori in conflitto d’interessi.
Le due contestazioni possibili: legittimità e convenienza
Il creditore può muovere due tipi di critica. Il primo riguarda la legittimità e la fattibilità: il giudice, secondo l’art. 80, comma 1, omologa solo dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza. Se il creditore dimostra che i conti non tornano, che il piano non è realizzabile, che mancano requisiti di accesso, che sono stati compiuti atti in frode, il giudice deve tenerne conto.
Il secondo è la contestazione della convenienza, regolata dall’art. 80, comma 3, primo periodo: se un creditore o altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa comunque se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. In parole semplici: il creditore non può pretendere di più di quanto prenderebbe se il patrimonio del debitore venisse liquidato. Se il concordato gli dà almeno quello, la sua contestazione non basta a fermare l’omologa.
Il cram down fiscale e contributivo: art. 80, comma 3, secondo periodo
Il secondo periodo dello stesso comma introduce una regola speciale per l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali: il giudice omologa anche in mancanza della loro adesione quando questa è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta, anche sulla base della relazione dell’OCC, è conveniente per loro rispetto all’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto cram down: il “no” del Fisco o dell’INPS viene superato.
Chi non può contestare la convenienza: art. 80, comma 4
Secondo l’art. 80, comma 4, il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta. È una sanzione processuale pensata soprattutto per chi ha erogato credito in modo imprudente.
Se l’omologa viene negata, e i rimedi
Secondo l’art. 80, comma 5, se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata; in caso di frode l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero (comma 6). Il decreto di diniego è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII (comma 7). La sentenza di omologazione, a sua volta, è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello secondo la disciplina dell’art. 51 CCII, applicabile per il rinvio generale alle norme del concordato preventivo: chi ha contestato e ha perso deve muoversi entro trenta giorni.
Come si scrive una contestazione che il giudice prende sul serio
Una contestazione efficace non è uno sfogo. È un atto breve, trasmesso via PEC all’OCC nel termine, che contiene almeno quattro elementi. Primo: l’indicazione esatta del credito, con importo, titolo e grado di prelazione, e la richiesta di correggerlo se nell’elenco del debitore è sbagliato. Secondo: il voto, espresso in modo inequivoco (aderisco / non aderisco), perché una contestazione senza voto lascia spazio all’equivoco del silenzio-assenso. Terzo: i motivi di legittimità, se ci sono, cioè i punti per cui il piano non rispetta la legge: un privilegio pagato sotto il valore di liquidazione, classi formate in modo incoerente, un requisito di accesso mancante, un atto in frode compiuto dopo il sorgere del debito, un piano che non regge sul piano finanziario. Quarto: i motivi di convenienza, cioè il calcolo di quanto il creditore prenderebbe nell’alternativa liquidatoria, con i documenti che lo sostengono (perizie, visure, estratti, contratti).
Le sentenze lette per questa guida mostrano che le contestazioni più deboli sono quelle generiche: “la percentuale è troppo bassa”, “il debitore non merita”, “la crisi è colpa sua”. Le contestazioni che obbligano il giudice a un confronto serio sono quelle che mettono numeri contro numeri. Quando il Tribunale di Oristano ha respinto le critiche sulla stima dell’attivo, lo ha fatto condividendo la stima prudenziale del gestore su rimanenze, beni strumentali e autovettura gravata da fermo: a una stima si risponde con un’altra stima, non con un’opinione.
Un ultimo accorgimento: conserva la ricevuta di consegna della PEC. Nel caso di Venezia, la differenza tra un voto valido e uno nullo è stata la data di arrivo.
Fissate queste regole, vediamo come cambiano per te.
Se sei la banca con ipoteca sull’immobile del debitore
La tua situazione
Sei l’istituto che ha erogato il mutuo o il finanziamento all’imprenditore o al professionista, e hai un’ipoteca su un immobile: la casa, il capannone, lo studio. Magari hai già avviato il pignoramento. Ora ricevi la proposta di concordato minore che ti offre il 40, il 30, a volte il 20% della parte di credito che eccede il valore del bene, oppure un pagamento dilazionato. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la tua garanzia ti protegge solo fino al valore del bene, non fino all’importo del credito.
Cosa cambia per te
Secondo l’art. 75, comma 2, CCII, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Tradotto: il debitore può pagarti meno del tuo credito, ma non meno di quanto incasseresti dalla vendita del bene ipotecato.
Per la parte che eccede il valore del bene, sei equiparato a un chirografario (art. 79, comma 1) e voti come tale. Se il tuo credito è grande, il tuo voto pesa molto: puoi da solo far mancare la maggioranza. Ma a differenza del Fisco e dell’INPS, per te non è previsto il cram down del secondo periodo dell’art. 80, comma 3: se il tuo no fa mancare la maggioranza, il concordato non passa.
Diverso il caso in cui la maggioranza c’è comunque e tu sei dissenziente. Allora puoi contestare la convenienza (art. 80, comma 3, primo periodo), e il giudice ti ascolta, ma omologa se il tuo credito viene soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Un’eccezione da conoscere: secondo l’art. 75, comma 2-bis, introdotto dal correttivo, se il debitore persona fisica è in regola con le rate del mutuo sull’abitazione principale (o è autorizzato a pagare capitale e interessi scaduti), la proposta può prevedere il rimborso delle rate alle scadenze originarie, se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la vendita del bene e che il rimborso non lede gli altri creditori. Per i beni strumentali, in caso di continuità, vale una regola analoga (art. 75, comma 3).
I numeri
Immagina un credito ipotecario di 187.400 €. L’OCC attesta che l’immobile vale sul mercato 132.000 €. In una vendita coattiva, però, il prezzo sconta ribassi e costi: supponiamo che l’aggiudicazione verosimile sia di 98.500 € e che i costi della procedura liquidatoria (custodia, delegato, pubblicità, compensi del liquidatore) assorbano 11.300 €. Il netto che arriverebbe a te è circa 87.200 €.
Se il concordato ti offre 92.000 € in quattro anni, la domanda del giudice sarà: il valore attuale di quei 92.000 € dilazionati è almeno pari agli 87.200 € che prenderesti liquidando? Se sì, la tua contestazione verrà respinta. Se il piano ti offre 70.000 €, hai un argomento serio.
Il fattore tempo e la dilazione
Per una banca, il confronto con la liquidazione non è solo una questione di importi, ma anche di tempi. Una vendita coattiva dell’immobile può richiedere più esperimenti d’asta, ciascuno con un ribasso: il Tribunale di Velletri, in un caso diverso, ha ragionato proprio così, osservando che con i ribassi del 20% negli esperimenti successivi al primo il divario a favore della proposta aumentava. Allo stesso modo, un concordato che ti paga in dieci anni ha un valore attuale inferiore al nominale. Il giudice confronta grandezze omogenee: il netto che incasseresti, quando lo incasseresti, contro il netto che ti offre il piano, quando te lo offre. Prepara entrambi i conti, perché il debitore e l’OCC prepareranno i loro.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere il diritto di contestare per effetto dell’art. 80, comma 4. Se il debitore, con la relazione dell’OCC, dimostra che hai concesso credito senza una seria valutazione del merito creditizio, o che con la tua condotta hai aggravato l’indebitamento, il giudice può dichiarare inammissibile la tua contestazione di convenienza. L’OCC, nella relazione, è chiamato a esaminare le cause dell’indebitamento: è lì che si costruisce l’argomento contro di te.
Altri rischi: votare fuori termine (il voto tardivo non vale, e scatta il silenzio-assenso, come nel caso di Venezia ricordato sopra); contestare la stima dell’immobile senza una controperizia; dimenticare che l’alternativa rilevante non è la tua esecuzione individuale ma la liquidazione controllata, con i suoi costi.
Le mosse giuste
- Leggi subito il decreto di apertura e annota la scadenza del termine assegnato ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. c). Prepara la PEC per tempo.
- Fai verificare la stima dell’OCC: se il valore di mercato è sottostimato, una perizia di parte è lo strumento per dimostrare che la liquidazione ti darebbe di più.
- Ricostruisci la tua istruttoria di affidamento prima che lo faccia il debitore: documenti di reddito, centrale rischi, valutazioni interne. Ti serve per difenderti dall’art. 80, comma 4.
- Valuta la classe: se il piano ti ha inserito in una classe insieme a creditori con interessi diversi, la formazione delle classi può essere contestata come vizio di legittimità.
- Calcola il valore attuale dei pagamenti dilazionati: una percentuale nominale alta su dieci anni può valere meno di una percentuale più bassa pagata subito.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza di omologa del 24 ottobre 2025 (procedimento n. 79-1/2024), ha esaminato la contestazione di convenienza sollevata da una banca creditrice ipotecaria. L’unico bene liquidabile era un immobile già pignorato, che il tribunale ha ritenuto abusivo e non sanabile, con ordini di demolizione: la stima basata sul valore locativo è stata giudicata aleatoria e il valore di vendita coattiva verosimilmente ridotto a quello del solo terreno. Il tribunale ha anche precisato che l’alternativa da confrontare è la liquidazione controllata e non l’esecuzione forzata individuale, e ha omologato il concordato, che prevedeva il 30% al creditore ipotecario per la parte degradata. Per una banca, la lezione è chiara: la contestazione regge solo se si ha in mano una stima del bene più solida di quella dell’OCC.
Se sei l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione
La tua situazione
Sei l’amministrazione finanziaria: l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente sul debitore, oppure l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha in carico i ruoli. Spesso, nei concordati minori di professionisti e piccoli imprenditori, sei il creditore principale, a volte quasi l’unico. Hai ricevuto la comunicazione dell’OCC fin dall’inizio, perché l’art. 68, comma 4, impone all’Organismo di darne notizia agli uffici fiscali entro sette giorni, e tu devi comunicare il debito accertato. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: il tuo voto contrario può essere superato.
Cosa cambia per te
La regola centrale è il secondo periodo dell’art. 80, comma 3: il giudice omologa anche in mancanza della tua adesione quando questa è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente per te rispetto all’alternativa liquidatoria. Due condizioni, entrambe necessarie. Se il tuo voto non è determinante (la maggioranza c’è comunque), il cram down non serve: il concordato passa e tu puoi solo contestare la convenienza secondo il primo periodo. Se il tuo voto è determinante, il giudice verifica la convenienza e, se c’è, ti scavalca.
Un secondo punto: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non passa necessariamente per la transazione fiscale del concordato preventivo. Secondo quanto riportato da Fiscal Focus del 20 maggio 2026, la Cassazione con la pronuncia n. 14555/2026 ha affermato che il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e quindi l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Per te significa che non puoi eccepire l’inammissibilità della proposta solo perché manca una formale proposta di transazione fiscale.
Terzo: il silenzio. Anche per l’amministrazione finanziaria vale l’art. 79, comma 3. Se l’ufficio non risponde nel termine, ha aderito.
I numeri
Prendiamo un professionista con un debito erariale di 214.700 € e un patrimonio liquidabile composto da attrezzature e un’autovettura, stimato dall’OCC in 23.600 € al netto dei costi. La proposta offre all’Agenzia 31.900 € in cinque anni, circa il 14,9%. In liquidazione, l’Agenzia, concorrendo anche con altri creditori, prenderebbe meno di 23.600 €. Il voto dell’Agenzia vale l’80% dei crediti ammessi: è determinante. Il giudice verifica che 31.900 € (anche attualizzati) superano quanto prenderebbe in liquidazione e omologa con il cram down.
Non conta che il 14,9% “sembri poco”. Conta il confronto con la liquidazione.
I rischi specifici
Il rischio principale è contestare con argomenti che il giudice non può valutare. Le contestazioni più frequenti degli uffici riguardano le cause della crisi, la condotta pregressa del contribuente (omessi versamenti sistematici), la presunta inadeguatezza della percentuale. Ma la giurisprudenza di merito ripete che, nel cram down, ciò che conta è la convenienza, e che la meritevolezza non è un requisito del concordato minore.
Il Tribunale di Venezia, sentenza n. 174/2025 del 27 ottobre 2025, ha omologato con cram down nonostante l’Agenzia avesse contestato le cause dell’indebitamento, la mancanza di perizia asseverata e di valutazione dell’avviamento, l’assenza di apporto da redditi futuri, una rinuncia all’eredità e la convenienza. Il tribunale ha ritenuto i rilievi non condivisibili e ha affermato che la valutazione sulla convenienza non può spingersi a sindacare la percentuale offerta, salvo che sia ingiustificatamente irrisoria: nel caso, circa il 12% all’Agenzia non è stato considerato tale. Ha inoltre affermato che per omologare il concordato minore non è necessario alcun vaglio di meritevolezza del debitore.
Il Tribunale di Oristano, sentenza n. 26/2025 pubblicata il 9 dicembre 2025, ha respinto la tesi dell’Agenzia secondo cui il mancato versamento sistematico delle imposte per oltre un decennio integrava un atto in frode che rendeva inammissibile la proposta: il comportamento non è stato considerato frode ai creditori, anche alla luce dei tentativi di regolarizzazione falliti. E ha escluso l’avviamento dalla stima del patrimonio, perché non valorizzabile in un contesto di crisi.
Il Tribunale di Velletri, sentenza del 13 marzo 2026 (P.U. 137/2025), è andato oltre: pur riconoscendo che il sovraindebitamento derivava da una scelta di evasione sistematica degli oneri fiscali, ha affermato che l’atto in frode rilevante è quello successivo alla maturazione del debito che sottrae patrimonio alla garanzia, e che valutare l’origine dell’esposizione introdurrebbe un requisito soggettivo non previsto. L’unico aspetto sindacabile dal creditore opponente, anche ai fini del cram down, è stato individuato nella convenienza.
Il punto debole su cui puntare: la stima dell’attivo
Se le contestazioni sulla meritevolezza e sulle cause della crisi trovano poco spazio, dove può davvero incidere l’amministrazione finanziaria? Sul valore dell’alternativa liquidatoria. Il cram down regge solo se la proposta è più conveniente della liquidazione: se l’ufficio dimostra che l’attivo è sottostimato, che esistono crediti del debitore verso terzi non indicati, che un atto dispositivo recente potrebbe essere recuperato con una revocatoria nella liquidazione controllata, allora il valore di confronto sale e la convenienza può venire meno. Nel caso di Venezia, l’Agenzia aveva lamentato la mancanza di una perizia asseverata e di una valutazione dell’avviamento: il tribunale ha ritenuto congrua l’offerta per i beni anche senza perizia asseverata, sulla base della stima dell’OCC. Nel caso di Oristano, l’avviamento è stato escluso perché non valorizzabile in un contesto di crisi. La lezione è che le critiche alla stima devono essere sostenute da elementi concreti, non solo da richieste di approfondimento.
C’è poi il tema della rinuncia all’eredità, affrontato a Venezia: il tribunale ha preso atto che il termine quinquennale per l’impugnazione da parte dei creditori, previsto dall’art. 524, comma 2, c.c., scadeva il 26 ottobre 2025, cioè prima della sentenza. Un’azione che non si può più esercitare non aumenta il valore della liquidazione. Per l’ufficio, la tempestività nell’individuare questi atti è quindi decisiva quanto la loro esistenza.
Le mosse giuste
- Rispondi nel termine, sempre: il silenzio vale adesione e preclude contestazioni tardive.
- Concentra la contestazione sulla convenienza, con numeri: individua beni non considerati, valori sottostimati, azioni revocatorie possibili in liquidazione.
- Verifica gli atti dispositivi degli ultimi cinque anni (art. 75, comma 1, lett. d): un atto realmente in frode, successivo al debito, è un argomento di legittimità, non solo di convenienza.
- Controlla il rispetto delle cause di prelazione sui crediti privilegiati: la falcidia del privilegio sotto il valore di liquidazione è un vizio.
- Coordina Agenzia e AdER: sono soggetti diversi per ruoli e crediti, e i loro voti vanno espressi in modo coerente.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Venezia, Oristano e Velletri, il Tribunale di Grosseto (sentenza del 24 ottobre 2025) ha superato il diniego dell’Agente della riscossione, che contestava la durata decennale del piano e sosteneva che dei terreni vincolati ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. sarebbero diventati aggredibili alla scadenza del vincolo nel 2035: il tribunale ha ritenuto che quei terreni non fossero liquidabili nell’alternativa liquidatoria, in assenza di revocatoria, e ha omologato con cram down. Sul tema del cram down fiscale si segnala anche il Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, relativo al concordato minore di un avvocato, con applicazione del cram down sul Fisco e richiamo alla regola della priorità relativa (fonte NT+ Diritto).
Se sei l’INPS o un altro ente previdenziale
La tua situazione
Sei l’ente che vanta i contributi non versati dal debitore: contributi propri della gestione artigiani o commercianti, contributi per i dipendenti, oppure la cassa professionale di un professionista iscritto a un albo. Spesso sei il secondo creditore pubblico dopo il Fisco. Per chi è nella tua posizione, la regola è quasi identica a quella del Fisco, con una differenza pratica: il tuo credito è quasi sempre privilegiato.
Cosa cambia per te
Il secondo periodo dell’art. 80, comma 3, nomina espressamente gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Il cram down vale anche per te: se la tua adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, il giudice omologa senza il tuo sì.
Il tuo credito contributivo gode di privilegio generale sui mobili. Questo significa che, per la parte coperta dal valore del patrimonio secondo l’ordine delle prelazioni, la proposta non può pagarti meno di quanto prenderesti in liquidazione (art. 75, comma 2). La parte non coperta degrada a chirografo e vota come tale. La regola più importante per te: un piano che ti paga meno di quanto ti spetterebbe secondo l’ordine delle prelazioni è contestabile come vizio di legittimità, non solo di convenienza. Secondo quanto riportato da edotto, la Cassazione con la pronuncia n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
Il Tribunale di Grosseto (sentenza del 24 ottobre 2025) ha chiarito un punto utile per le casse professionali: il credito della Cassa Forense è un credito previdenziale con privilegio ai sensi dell’art. 2753 c.c., e non è soggetto alla limitazione biennale dell’art. 2751-bis c.c., che riguarda i crediti dei professionisti verso terzi. Una banca aveva contestato proprio questa classificazione.
Se sei una cassa professionale
Quando il debitore è un professionista iscritto a un albo, il creditore previdenziale non è l’INPS ma la cassa di categoria: Cassa Forense, cassa dei commercialisti, degli ingegneri e architetti, e così via. Anche le casse sono enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, e quindi rientrano nel secondo periodo dell’art. 80, comma 3: il loro dissenso determinante può essere superato con il cram down se la proposta è conveniente. La differenza rispetto all’INPS è spesso nella composizione del credito: contributi soggettivi e integrativi, sanzioni, interessi. Ciascuna voce ha un trattamento che va verificato: sulle sanzioni il privilegio non si estende automaticamente, e la loro corretta collocazione può cambiare il conto della convenienza. Nel caso di Grosseto, il piano prevedeva il pagamento integrale della cassa: una scelta che, rispettando il privilegio, ha messo il piano al riparo da contestazioni su quel fronte.
I numeri
Un artigiano deve all’INPS 46.830 € di contributi, al Fisco 61.200 €, a fornitori 18.400 €. Il patrimonio liquidabile, al netto dei costi, è di 19.700 €. In liquidazione, secondo l’ordine dei privilegi, l’INPS assorbirebbe buona parte di quella somma prima dei chirografari. La proposta offre all’INPS 24.100 € in cinque anni: per la parte privilegiata che sarebbe coperta dal patrimonio, l’INPS deve ricevere almeno il valore che riceverebbe liquidando; per il resto, la percentuale chirografaria. Se l’INPS vota contro e il suo voto è determinante, il giudice verifica la convenienza complessiva e, se superiore all’alternativa, omologa.
I rischi specifici
Il rischio principale è il silenzio. Il Tribunale di Velletri, nella sentenza del 13 marzo 2026, ha rilevato che l’INPS non aveva espresso voto su un credito non coperto di 39.254,40 €, pari a quasi il 29% dei crediti al voto: il mancato voto è stato considerato consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3. Un ente che non risponde ha aderito, e perde la possibilità di presentare in seguito contestazioni che andavano sollevate nel termine.
Altro rischio: contestare la convenienza senza confrontarla con i numeri della liquidazione. Il giudice non chiede se il piano è “giusto”, chiede se ti dà almeno quanto avresti in liquidazione.
Le mosse giuste
- Esprimi il voto nel termine con PEC all’OCC, specificando l’importo e il grado del credito.
- Verifica la collocazione del tuo privilegio nell’elenco dei creditori: un errore di grado è un vizio da far valere subito.
- Chiedi il calcolo del valore attuale dei pagamenti dilazionati, se il piano è lungo.
- Valuta il rapporto con il Fisco: se entrambi votate contro, il cram down si applica alla “amministrazione finanziaria” e agli “enti gestori” e il giudice verifica la convenienza per ciascuno.
- Contesta le stime dell’attivo se ci sono beni sottovalutati che in liquidazione ti darebbero di più.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Velletri e Grosseto, utile la Cassazione n. 28574/2025 sull’obbligo di rispettare l’ordine delle prelazioni, che per un creditore privilegiato come l’INPS è il terreno più solido su cui fondare una contestazione.
Se sei un fornitore chirografario con fatture non pagate
La tua situazione
Hai venduto merce, prestato servizi, fatto lavori per l’imprenditore o per lo studio professionale del debitore. Hai in mano fatture scadute, magari un decreto ingiuntivo, forse un pignoramento presso terzi in corso. Non hai garanzie: sei un creditore chirografario. Ricevi la PEC dell’OCC con una proposta che ti offre il 5, il 10, a volte il 3% del tuo credito. La prima reazione è ignorarla per protesta. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il creditore con meno protezioni sostanziali, ma il tuo voto può essere decisivo, e il tuo silenzio ti trasforma in un sostenitore del piano.
Cosa cambia per te
Come chirografario non hai una soglia minima garantita dalla legge: non c’è, per te, un equivalente dell’art. 75, comma 2, che impedisce di pagarti meno del valore del bene ipotecato. La tua tutela è una sola, ma importante: secondo l’art. 80, comma 3, primo periodo, se contesti la convenienza, il giudice omologa solo se il tuo credito viene soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se in liquidazione prenderesti il 4%, un concordato che ti dà il 3% è contestabile; uno che ti dà il 6% no.
Il tuo voto pesa in proporzione al tuo credito. Se sei uno dei creditori più grandi, oppure se il piano divide i creditori in classi e tu sei in una classe piccola, il tuo voto può decidere l’esito di quella classe; e con più classi la maggioranza dei crediti deve formarsi anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). La regola più importante per te: devi far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di mancata adesione e le contestazioni entro il termine fissato dal decreto ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. c); altrimenti, per l’art. 79, comma 3, hai aderito.
Per te non vale il cram down: il secondo periodo dell’art. 80, comma 3, è riservato all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali. Se il tuo no, sommato a quello degli altri, impedisce la maggioranza, il giudice non può scavalcarti con quello strumento.
Un’altra cosa da sapere: una volta aperta la procedura, su istanza del debitore il giudice può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 78, comma 2, lett. d). Il tuo pignoramento presso terzi può quindi fermarsi. E secondo l’art. 79, comma 5, il concordato non pregiudica i tuoi diritti contro coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione: se hai una fideiussione personale di un terzo, quella resta in piedi.
I numeri
Hai un credito di 13.860 €. Il patrimonio del debitore, liquidato, renderebbe al netto dei costi 41.300 €. Prima di te vengono i privilegiati: ex dipendenti per 9.200 €, INPS per 17.500 €, Fisco privilegiato per 10.900 €, totale 37.600 €. Ai chirografari, per un totale di 162.000 €, resterebbero 3.700 €: circa il 2,3%. Per te, circa 316 €. La proposta ti offre il 6%, cioè 831,60 € in tre anni. Contestare la convenienza qui è difficile: il concordato ti dà più della liquidazione.
Cambia lo scenario se scopri che il debitore ha un immobile non dichiarato, o ha fatto una donazione al figlio due anni fa che in liquidazione potrebbe essere aggredita con un’azione revocatoria. Allora l’alternativa liquidatoria vale di più, e la tua contestazione acquista sostanza.
Le classi: quando il tuo voto pesa di più
Se il piano divide i creditori in classi, il tuo peso cambia. Secondo l’art. 79, comma 1, con più classi la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Se il debitore ha creato una classe di fornitori strategici, che pagherà di più perché indispensabili alla prosecuzione dell’attività, e una classe di fornitori non strategici, tu potresti trovarti nella seconda: con meno soldi ma con un voto che, sommato a quello dei colleghi, decide l’esito di una classe intera. Ha senso, in questi casi, parlare con gli altri fornitori della stessa classe prima della scadenza. E se la suddivisione è stata fatta in modo da isolare i dissenzienti, mettendo insieme creditori con posizioni giuridiche e interessi economici diversi, quella scelta è contestabile come vizio di legittimità della proposta.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è il silenzio. Nella maggioranza dei concordati minori, i fornitori chirografari non rispondono: e ogni silenzio è un voto favorevole. Il Tribunale di Oristano (sentenza n. 26/2025) dà conto di creditori che non hanno inviato dichiarazioni nel termine: in quel caso il dato non è stato decisivo perché il voto dell’Agenzia, titolare di circa il 92% dei crediti, è stato superato con il cram down, ma il meccanismo resta.
Secondo rischio: contestare su basi morali (“il debitore se la cava troppo bene”) anziché numeriche. La giurisprudenza di merito, come ha ricordato il Tribunale di Venezia, non sindaca la percentuale offerta se non è ingiustificatamente irrisoria. Terzo rischio: confondere la contestazione con l’opposizione all’esecuzione. Dopo l’apertura e le misure protettive, il terreno su cui difenderti è la procedura di concordato, non il tuo pignoramento.
Le mosse giuste
- Segna la scadenza del termine il giorno in cui ricevi la PEC e rispondi comunque, anche solo per dire no.
- Chiedi all’OCC la relazione e l’elenco dei creditori: controlla che il tuo credito sia indicato per l’importo corretto, con interessi e spese.
- Fai il conto della liquidazione: patrimonio, prededuzioni, privilegi, residuo per i chirografari. Se il concordato ti dà di più, votare no ha poco senso economico.
- Cerca atti dispositivi recenti del debitore (donazioni, vendite a parenti, costituzione di vincoli): sono gli elementi che alzano il valore dell’alternativa liquidatoria.
- Verifica le classi: se sei stato messo in una classe con creditori che hanno interessi molto diversi, la suddivisione può essere contestata.
Giurisprudenza dedicata
Per il fornitore chirografario la giurisprudenza più utile è quella che fissa il metro del confronto. Il Tribunale di Oristano, nella sentenza n. 26/2025, richiama due precedenti: il Tribunale di Palermo, sentenza n. 126/2025, secondo cui la convenienza va accertata mettendo a confronto il soddisfacimento offerto dalla proposta con quello ricavabile dalla liquidazione, e il Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 42/2025, secondo cui il confronto va fatto con il valore del patrimonio prontamente liquidabile. Il Tribunale di Grosseto (24 ottobre 2025) ha omologato un piano che offriva ai chirografari il 3%, dopo aver accertato che l’unico bene liquidabile aveva un valore di vendita coattiva molto basso. Sono pronunce che spiegano perché una percentuale piccola può essere comunque conveniente.
Se sei un ex dipendente con stipendi arretrati e TFR
La tua situazione
Hai lavorato per l’artigiano, il commerciante, lo studio professionale che ora chiede il concordato minore. Forse sei stato licenziato, forse ti sei dimesso perché non ti pagavano. Ti spettano mensilità arretrate, il TFR, magari ferie non godute. Ricevi una PEC dall’OCC e non sai neanche cosa sia un concordato minore. Per chi è nella tua posizione, la prima cosa che devi sapere è che il tuo credito è tra i più protetti: la legge lo mette in testa alla fila.
Cosa cambia per te
I crediti di lavoro dipendente (retribuzioni e TFR) godono di privilegio generale sui mobili del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., e nell’ordine dei privilegi vengono prima di quelli contributivi e fiscali. Questo ha due conseguenze nel concordato minore.
Primo: secondo l’art. 75, comma 2, il tuo credito privilegiato può essere pagato non integralmente solo in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Se in liquidazione il patrimonio basterebbe a pagarti per intero, il concordato deve pagarti per intero. Se basterebbe a pagarti il 70%, il concordato deve darti almeno il 70%.
Secondo: per la parte del tuo credito che sarebbe coperta dal patrimonio, sei un creditore privilegiato e, se il piano ti paga integralmente, di regola non voti per quella parte; per la parte eventualmente non coperta, voti come chirografario (art. 79, comma 1).
La regola più importante per te: un piano che ti paga meno di quanto riceveresti secondo l’ordine delle prelazioni non può essere omologato su quel punto, e tu hai titolo per contestarlo. Secondo quanto riportato da edotto, la Cassazione con la pronuncia n. 28574/2025 ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Per un lavoratore, questo è il principio cardine.
Una questione da verificare caso per caso è il ruolo del Fondo di garanzia dell’INPS per il TFR e le ultime mensilità: se e quando intervenga quando il datore di lavoro è un debitore non soggetto a liquidazione giudiziale che accede a un concordato minore dipende dai presupposti fissati dalla disciplina del Fondo e dalle istruzioni dell’INPS, e va verificato prima di decidere come votare. Se il Fondo ti paga, subentra nel tuo credito.
I numeri
Ti spettano 7.420 € di retribuzioni arretrate e 11.380 € di TFR: in tutto 18.800 €. Il patrimonio liquidabile del datore di lavoro, al netto dei costi della procedura, è di 26.900 €. In liquidazione, essendo il tuo privilegio di grado più alto, verresti pagato per intero prima dell’INPS e del Fisco. Se la proposta ti offre il 60% (11.280 €), è contestabile: in liquidazione prenderesti il 100%. Se il patrimonio fosse di soli 12.000 € e fossi l’unico lavoratore, il tuo soddisfacimento in liquidazione sarebbe circa il 64%: un piano che ti offre il 70% in due anni rispetta la soglia.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è non far valere il privilegio, perché nell’elenco dei creditori il tuo credito è stato indicato in modo incompleto, senza il TFR, o come chirografario. Se non controlli e non contesti nel termine, il piano può essere omologato su presupposti sbagliati.
Altri rischi: affidarsi a stime del patrimonio troppo prudenti senza verificarle; non coordinarsi con eventuali altri ex colleghi, che hanno la stessa posizione; dimenticare che, se un altro soggetto (un familiare, un socio) ti ha garantito il pagamento, la sua garanzia resta (art. 79, comma 5).
Le mosse giuste
- Controlla l’elenco dei creditori: importo, voce per voce (mensilità, TFR, ferie, tredicesima), e grado del privilegio.
- Invia all’OCC la tua dichiarazione nel termine, con le contestazioni sull’importo e sul grado.
- Verifica la strada del Fondo di garanzia con l’INPS, prima di decidere la posizione nella procedura.
- Confronta la proposta con la liquidazione: chiedi la stima del patrimonio e verifica se basterebbe a pagarti per intero.
- Coordinati con gli altri lavoratori: le contestazioni coerenti pesano di più davanti al giudice.
Giurisprudenza dedicata
Per il lavoratore il riferimento principale resta la Cassazione n. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni, perché è da lì che deriva la protezione del suo credito. Nelle sentenze di merito lette per questa guida (Venezia, Oristano, Velletri, Grosseto), i crediti dei dipendenti non sono oggetto di contestazione: nel caso di Velletri la sentenza riferisce espressamente che non risultavano debiti verso dipendenti. Non ci sono quindi, tra le fonti consultate, precedenti di merito specifici su contestazioni sollevate da ex dipendenti: lo segnaliamo per onestà, anziché inventarne.
Se sei il coniuge, un figlio o un parente escluso dal voto
La tua situazione
Hai prestato soldi al tuo coniuge, a tuo fratello, a tuo padre per tenere in piedi l’attività. Oppure sei creditore per altri motivi: un compenso non pagato per il lavoro nell’impresa familiare, un rimborso. Ora il tuo familiare presenta il concordato minore e scopri che tu, tra tutti i creditori, sei l’unico che non può votare. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul voto, ma più di quanto pensi sul resto.
Cosa cambia per te
L’art. 79, comma 2, è netto: non votano e non sono computati ai fini della maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado del debitore. La ragione è evitare che il debitore costruisca una maggioranza “in casa”, con crediti di familiari compiacenti. Lo stesso vale per le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, per chi ha comprato crediti nell’anno precedente la domanda, e per chi è in conflitto d’interessi.
Essere esclusi dal voto, però, non significa essere esclusi dalla procedura. Il tuo credito resta nell’elenco e viene pagato secondo il piano. E l’art. 80, comma 3, primo periodo, attribuisce la contestazione della convenienza a “un creditore o altro interessato”: la norma non esclude espressamente i creditori senza diritto di voto. Si tratta però di un punto interpretativo: il giudice valuterà la tua posizione alla luce del conflitto d’interessi che ha giustificato l’esclusione dal voto. La regola più importante per te: sul voto non hai margini, ma resti un creditore con diritto al trattamento previsto dal piano e con la possibilità di sollevare vizi di legittimità.
Una seconda situazione frequente: sei il familiare che porta risorse esterne. Secondo l’art. 74, comma 2, fuori dai casi di continuità dell’attività il concordato minore può essere proposto solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. Spesso quelle risorse arrivano proprio da un parente. In questo caso sei un soggetto che garantisce la riuscita del piano, non un creditore che si oppone.
Terza situazione: sei un familiare fideiussore. Secondo l’art. 79, comma 5, il concordato non pregiudica i diritti dei creditori contro i fideiussori, salvo diversa previsione: se hai garantito il mutuo del tuo familiare, la banca potrà chiederti il pagamento di quanto il concordato non le dà. E l’art. 74, comma 3, impone la formazione di classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
I numeri
Hai prestato a tuo fratello, artigiano, 22.500 € con bonifici documentati. Il totale dei crediti è 248.000 €. Senza la regola dell’art. 79, comma 2, il tuo voto conterebbe per il 9%. Con la regola, il tuo credito viene tolto dal denominatore: la maggioranza si calcola su 225.500 €, e serve il voto favorevole (espresso o per silenzio) di creditori per almeno 112.751 €. Tuo fratello non può contare su di te per raggiungerla. Il piano offre ai chirografari il 7%: a te spettano 1.575 €, come agli altri chirografari.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che il tuo credito venga messo in discussione. I crediti di familiari sono guardati con sospetto da OCC, creditori e giudice: se non sono documentati, possono essere contestati come inesistenti o simulati. E un credito fittizio inserito nell’elenco è un vizio grave, che può pesare anche in sede di revoca dell’omologazione (art. 72, comma 1, che sanziona chi con dolo o colpa grave ha aumentato il passivo).
Altro rischio: se sei fideiussore, il concordato non ti libera. Se hai ricevuto beni dal debitore negli anni precedenti (una donazione, una vendita a prezzo basso), quell’atto è nell’elenco di quelli da dichiarare (art. 75, comma 1, lett. d) e può diventare l’argomento con cui un altro creditore contesta la convenienza, sostenendo che in liquidazione quel bene si potrebbe recuperare.
Le mosse giuste
- Documenta il tuo credito: bonifici, scritture, causali. Un credito familiare senza prove è il primo bersaglio.
- Non contare sul tuo voto: il debitore deve costruire la maggioranza senza di te.
- Se porti risorse esterne, formalizza l’impegno in modo chiaro e verificabile dall’OCC.
- Se sei fideiussore, valuta la tua posizione con la banca in parallelo al concordato.
- Se hai ricevuto beni dal debitore, preparati a spiegarne la ragione e il prezzo.
Lo Studio Monardo, attraverso un professionista Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica sui documenti la posizione dei familiari creditori e garanti prima che lo facciano gli altri creditori.
Giurisprudenza dedicata
Tra le fonti lette per questa guida non ci sono pronunce di merito specifiche su contestazioni sollevate da familiari esclusi dal voto: le sentenze di Oristano, Velletri e Grosseto, per come riportate, non trattano l’art. 79, comma 2. È utile però il caso del Tribunale di Velletri (13 marzo 2026), in cui l’attività era svolta su beni di familiari e l’Agenzia delle Entrate e l’AdER avevano parlato di struttura “potenzialmente elusiva”: il tribunale ha omologato, ritenendo che l’origine dell’esposizione non rendesse inammissibile la proposta e che contasse la convenienza. Quando ci sono familiari di mezzo, gli altri creditori ci guardano: ma il criterio di giudizio resta quello.
Un concordato, tre creditori, tre esiti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Stesso concordato minore, stessi termini, tre creditori diversi.
Dati comuni. Professionista con debiti per 276.540 €. Il decreto di apertura assegna ai creditori un termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. c). L’OCC comunica proposta e decreto lunedì 19 ottobre 2026: il termine scade mercoledì 18 novembre 2026. Patrimonio liquidabile: immobile ipotecato stimato in vendita coattiva 96.300 €, attrezzature 8.700 €; costi della liquidazione stimati 12.450 €. Proposta: 138.000 € in sei anni, con apporto mensile dal reddito professionale.
Creditore A – banca ipotecaria, credito 141.200 €. In liquidazione, dall’immobile (96.300 € meno la quota di costi a esso riferibile, diciamo 10.900 €) la banca prenderebbe circa 85.400 €. La proposta le offre 88.900 € in sei anni. La banca vota contro il 17 novembre 2026, nel termine, e contesta la convenienza. Calcolando il valore attuale dei pagamenti dilazionati, il debitore e l’OCC mostrano che 88.900 € in sei anni valgono, attualizzati, circa 81.000 €: meno degli 85.400 € della liquidazione. La contestazione ha fondamento. Esito possibile: il debitore modifica l’offerta prima dell’udienza, aumentando l’acconto iniziale, oppure il giudice non omologa nei confronti di un piano che la soddisfa sotto la soglia. Se però l’OCC dimostra che la banca ha erogato senza valutare il merito creditizio, la contestazione di convenienza rischia di essere dichiarata inammissibile per l’art. 80, comma 4.
Creditore B – Agenzia delle Entrate, credito 98.640 €. In liquidazione, dopo la banca e i privilegi di grado superiore, all’Agenzia arriverebbero circa 1.200 €. La proposta le offre 29.600 €. L’Agenzia trasmette il voto contrario venerdì 20 novembre 2026, due giorni dopo la scadenza. Il voto è tardivo e, per l’art. 79, comma 3, l’Agenzia si considera aderente. Se anche avesse votato nel termine, essendo il suo voto determinante (la banca ha votato no), il giudice avrebbe potuto applicare il cram down del secondo periodo dell’art. 80, comma 3, perché 29.600 € superano largamente i 1.200 € della liquidazione.
Creditore C – fornitore chirografario, credito 9.860 €. In liquidazione prenderebbe poche decine di euro. La proposta gli offre 690 €. Non risponde. Per l’art. 79, comma 3, ha aderito. Se avesse risposto contestando, la sua contestazione di convenienza sarebbe stata respinta: 690 € sono più di quanto avrebbe in liquidazione.
Il conto della maggioranza. Crediti al voto: banca per la parte degradata (141.200 − 85.400 = 55.800 €, oltre alla posizione privilegiata non votante se pagata nella misura di legge: dipende da come il piano la tratta), Agenzia 98.640 €, fornitori 36.700 €. Con l’Agenzia aderente per silenzio-assenso tardivo e i fornitori silenti, la maggioranza c’è. Ma il nodo resta la banca: la sua contestazione di convenienza, se fondata, impedisce l’omologa così com’è.
Il reclamo. Ipotizziamo che il giudice omologhi con sentenza comunicata lunedì 21 dicembre 2026. La banca, se intende impugnare, deve proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni: entro mercoledì 20 gennaio 2027. Se invece il giudice nega l’omologa, è il debitore a poter reclamare il decreto ai sensi dell’art. 50 CCII, richiamato dall’art. 80, comma 7.
Tre creditori, tre armi diverse: la banca ha la soglia del valore di liquidazione e il rischio del merito creditizio; il Fisco ha il voto ma subisce il cram down; il fornitore ha il voto e la contestazione, ma raramente i numeri.
Quando appartieni a più profili insieme
Nella pratica i profili si sovrappongono più spesso di quanto si pensi.
La banca che è anche cessionaria di crediti. Una società veicolo che ha comprato i crediti di una banca entro l’anno precedente la domanda non vota, per l’art. 79, comma 2. Se l’acquisto è più vecchio, vota. Il dato da verificare è la data della cessione rispetto al deposito della domanda: se sei cessionario, controllalo prima di inviare il voto, perché un voto espresso da chi non ne ha diritto non conta, e la tua posizione si sposta sulla sola contestazione.
Il familiare che è anche ex dipendente. Il figlio che ha lavorato con contratto regolare nell’impresa del padre ha un credito di lavoro privilegiato: la protezione dell’art. 75, comma 2, vale anche per lui. Ma, come parente in primo grado, non vota. Avrà il privilegio senza il voto: la sua difesa passa dalla verifica dell’importo e del grado, non dalla maggioranza.
L’INPS che è anche surrogato nel credito dei lavoratori. Se il Fondo di garanzia ha pagato il TFR, l’INPS subentra in quel credito con il relativo privilegio. Si trova così titolare di due crediti di natura diversa: quello contributivo, per il quale opera il cram down previsto per gli enti gestori di previdenza, e quello acquisito per surrogazione. Come si applichi il secondo periodo dell’art. 80, comma 3, a quest’ultimo è una questione da verificare caso per caso.
Il fornitore che è anche fideiussore. Capita nelle filiere: il fornitore ha garantito un finanziamento del cliente. È creditore chirografario per le fatture e garante verso la banca. Il concordato riduce il suo credito, ma non lo libera dalla garanzia (art. 79, comma 5). Deve valutare entrambe le posizioni insieme: votare sì al concordato può essere conveniente se il piano paga la banca in misura tale da ridurre il rischio di escussione della sua garanzia.
Il coniuge che è anche fideiussore della banca. È la combinazione più delicata. Non vota come creditore; resta esposto come garante. E l’art. 74, comma 3, impone la formazione di una classe per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi: la banca garantita dal coniuge starà in una classe distinta. La posizione del coniuge è quindi influenzata da come il piano tratta quella classe, senza che lui possa votarla.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione insieme. Sono due soggetti distinti, con crediti diversi: l’ufficio per i debiti accertati non ancora iscritti a ruolo, l’AdER per i ruoli. Nel caso di Venezia, l’Agenzia ha votato contro e l’AdER è stata considerata consenziente; nel caso di Velletri l’Agenzia ha votato contro e l’AdER, pur senza votare, si è opposta al cram down. Ciascuno dei due va considerato per la propria quota, e il cram down si verifica per la posizione di ciascuno.
Il professionista creditore di un altro professionista. Un commercialista che non è stato pagato dal cliente in concordato minore ha un credito che può essere privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis c.c. per gli ultimi due anni di prestazioni; il Tribunale di Grosseto ha chiarito che quella limitazione biennale riguarda i crediti dei professionisti verso terzi, non i contributi della cassa. Per la parte privilegiata vale la soglia della liquidazione; per il resto, il professionista è un chirografario e vota come tale.
Il criterio per orientarsi nei casi misti è uno solo: separa ogni credito, assegnagli il suo grado, verifica se dà diritto di voto, e solo dopo decidi come muoverti per ciascuno.
Il confronto tra profili
La tabella riassume, per ciascun profilo, le regole decisive. È una sintesi: i dettagli e i limiti sono nelle sezioni dedicate. Due osservazioni guidano la lettura. La prima: solo due profili (Fisco e previdenza) possono essere scavalcati con il cram down; per gli altri, se il loro no impedisce la maggioranza, il concordato non passa. La seconda: tutti, tranne i familiari esclusi, hanno un voto che, se non espresso nel termine, si trasforma in adesione. La soglia della liquidazione è il denominatore comune: è il metro con cui il giudice misura ogni contestazione di convenienza, quale che sia il creditore che la solleva. Per i creditori privilegiati (banca, INPS, ex dipendenti) a questa soglia si aggiunge la protezione dell’art. 75, comma 2 e il rispetto dell’ordine delle prelazioni; per i chirografari resta solo il confronto con l’alternativa liquidatoria.
| Aspetto | Banca ipotecaria | Agenzia Entrate / AdER | INPS / casse | Fornitore chirografario | Ex dipendente | Coniuge / parente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vota? | Sì, per la parte degradata | Sì | Sì, per la parte degradata | Sì | Sì, per la parte non coperta | No (art. 79 c.2) |
| Silenzio | Adesione | Adesione | Adesione | Adesione | Adesione | Non rileva |
| Soglia minima | Valore di liquidazione del bene (art. 75 c.2) | Alternativa liquidatoria | Liquidazione secondo prelazioni | Alternativa liquidatoria | Liquidazione secondo prelazioni | Trattamento del piano |
| Cram down contro di lui | No | Sì (art. 80 c.3, 2° periodo) | Sì (art. 80 c.3, 2° periodo) | No | No | Non pertinente |
| Rischio principale | Perdita della contestazione (art. 80 c.4) | Contestare su meritevolezza | Silenzio = consenso | Silenzio = consenso | Privilegio non riconosciuto | Credito contestato come fittizio |
| Arma più efficace | Controperizia sul bene | Prova di beni o atti non considerati | Verifica del grado | Calcolo della liquidazione | Verifica di importo e grado | Documentazione del credito |
Le domande che valgono per tutti
Se non ho votato nel termine, posso ancora contestare in udienza? Il sistema dell’art. 78, comma 2, lett. c) fa viaggiare voto e contestazioni nello stesso termine. Chi non ha fatto pervenire nulla all’OCC si considera aderente (art. 79, comma 3): contestare dopo, su questioni che andavano sollevate nel termine, è molto difficile. I vizi rilevabili d’ufficio (ammissibilità, fattibilità) restano comunque nel controllo del giudice, che li verifica in ogni caso secondo l’art. 80, comma 1.
Posso cambiare voto? Il voto va espresso entro il termine. Una variazione entro la scadenza, comunicata con PEC all’OCC, è il modo più sicuro per evitare equivoci; dopo la scadenza, il quadro dei voti si consolida.
Se il debitore modifica la proposta dopo il voto, cosa succede? La proposta su cui si vota è quella trasmessa: il silenzio-assenso vale per la proposta “nei termini in cui è stata trasmessa”. Una modifica sostanziale peggiorativa per i creditori pone il problema di una nuova comunicazione e di un nuovo voto: è un punto da far valere se ti riguarda.
Il concordato blocca le mie azioni esecutive? Su istanza del debitore, il giudice con il decreto di apertura può vietare l’avvio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d). Dopo l’omologa, il piano vincola i creditori anteriori.
Se l’omologa viene negata, cosa succede al mio credito? Il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore (o, in caso di frode, anche di un creditore o del pubblico ministero), può aprire la liquidazione controllata (art. 80, commi 5 e 6). Tu torni libero di agire, salvo l’apertura della liquidazione, nella quale dovrai insinuarti.
Il piano omologato può essere revocato se il debitore non paga? Sì: secondo l’art. 72, applicabile per il rinvio, l’omologazione può essere revocata su istanza di un creditore in caso di frode o di inadempimento. Per il concordato minore la norma va verificata nel coordinamento con la disciplina specifica: è comunque un rimedio da conoscere.
Chi stabilisce se il voto del Fisco è “determinante”? Lo verifica il giudice, sulla base della relazione dell’OCC sull’esito delle votazioni. Il calcolo si fa togliendo dal denominatore i crediti esclusi dal voto (art. 79, comma 2) e considerando aderenti i silenti (art. 79, comma 3). Nel caso di Grosseto, il tribunale ha ricalcolato la maggioranza dopo il superamento del voto negativo e ha indicato un 68,85% favorevole, mentre la relazione dell’OCC riportava una percentuale contraria dell’85,85%: è la prova che i numeri dei voti vanno controllati, non presi per buoni.
Nel reclamo posso portare argomenti nuovi? Il reclamo contro la sentenza di omologa riesamina la decisione, ma chi non ha contestato nel termine del voto parte in una posizione debole: le contestazioni di convenienza andavano sollevate davanti all’OCC e al giudice di primo grado. I vizi di legittimità, che il giudice doveva verificare comunque, hanno più spazio. Per questo la strategia del reclamo si costruisce nel momento in cui si scrive la PEC di voto, non dopo la sentenza.
Il concordato libera anche il mio garante? No, salvo diversa previsione: secondo l’art. 79, comma 5, restano salvi i diritti del creditore verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il creditore è una protezione; per il garante, spesso un familiare, un rischio da valutare in parallelo.
Le sentenze da conoscere, creditore per creditore
Le pronunce che seguono sono state lette in fonti consultate per questa guida (sentenze pubblicate sui siti dei tribunali o rassegne indicate). I principi sono riformulati.
Per la banca ipotecaria
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Trib. Grosseto, sentenza di omologa del 24 ottobre 2025, proc. n. 79-1/2024. Contestazione di convenienza della banca ipotecaria respinta: l’immobile, abusivo e non sanabile, avrebbe reso in vendita coattiva poco più del valore del terreno; l’alternativa da confrontare è la liquidazione controllata, non l’esecuzione individuale. Rilevanza: mostra che la contestazione della banca si vince o si perde sulla stima del bene.
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Trib. Venezia, Prima Sezione Civile, sentenza n. 174/2025 del 27 ottobre 2025. Il voto negativo di una banca, giunto fuori termine, è stato considerato non valido. Rilevanza: il termine dell’art. 78, comma 2, lett. c) non è una formalità, ed è il primo punto da presidiare.
Per l’Agenzia delle Entrate e l’AdER
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Trib. Venezia, sentenza n. 174/2025 del 27 ottobre 2025. Cram down sull’Agenzia: il giudice non sindaca la percentuale offerta salvo che sia ingiustificatamente irrisoria (circa il 12% non lo è); nessun vaglio di meritevolezza è richiesto per omologare il concordato minore. Rilevanza: delimita le contestazioni utili per il Fisco.
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Trib. Oristano, sentenza n. 26/2025 pubblicata il 9 dicembre 2025 (R.G. 34/2025). Agenzia titolare di circa il 92% dei crediti al voto; contestazioni su stima dell’attivo, avviamento e atti in frode respinte; l’omesso versamento sistematico delle imposte non è stato considerato frode; cram down applicato perché la proposta (45.870 €) superava il valore di liquidazione stimato (21.335,83 €). Rilevanza: il Fisco creditore quasi unico può essere scavalcato.
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Trib. Velletri, sentenza del 13 marzo 2026 (P.U. 137/2025). Anche se la crisi deriva da evasione sistematica, l’atto in frode rilevante è quello successivo alla maturazione del debito che sottrae garanzia; l’unico aspetto sindacabile dall’opponente, anche ai fini del cram down, è la convenienza. Rilevanza: limita fortemente le contestazioni sulle cause della crisi.
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Trib. Grosseto, sentenza del 24 ottobre 2025. Superato con cram down il diniego dell’Agente della riscossione, che contestava la durata decennale del piano e invocava beni vincolati ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. Rilevanza: un bene non liquidabile nell’alternativa non alza il valore di confronto.
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Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 (fonte NT+ Diritto). Concordato minore di un avvocato con cram down sul Fisco e richiamo alla regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma l’applicazione del cram down nel concordato minore del professionista.
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Cass. n. 14555/2026 (fonte Fiscal Focus, 20 maggio 2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale: il rinvio al concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Rilevanza: toglie al Fisco un argomento di inammissibilità.
Per l’INPS e le casse previdenziali
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Trib. Velletri, sentenza del 13 marzo 2026. Il mancato voto dell’INPS su un credito di 39.254,40 € è stato considerato consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3. Rilevanza: il silenzio dell’ente pesa come un sì.
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Trib. Grosseto, sentenza del 24 ottobre 2025. Il credito della Cassa Forense è privilegiato ai sensi dell’art. 2753 c.c. e non soggetto al limite biennale dell’art. 2751-bis c.c. Rilevanza: corretta collocazione del credito previdenziale del professionista.
Per il fornitore chirografario
- Trib. Palermo, sentenza n. 126/2025, e Trib. Termini Imerese, sentenza n. 42/2025, come richiamate dal Tribunale di Oristano nella sentenza n. 26/2025. La convenienza si accerta confrontando il soddisfacimento offerto dal concordato con quello ottenibile in liquidazione, assumendo il valore del patrimonio prontamente liquidabile. Rilevanza: è il metro con cui ogni contestazione del chirografario viene misurata.
Per l’ex dipendente e per tutti i privilegiati
- Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 (fonte edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: è la base della contestazione di legittimità per chi ha un privilegio di grado alto, a cominciare dai lavoratori.
Per il coniuge e i parenti esclusi dal voto
Tra le fonti lette non ci sono pronunce dedicate all’art. 79, comma 2. Il caso di Velletri, in cui l’attività si svolgeva su beni di familiari, mostra che la presenza di familiari non sposta il criterio di giudizio, che resta la convenienza.
Cosa fa lo Studio Monardo, profilo per profilo
Lo Studio lavora sia per i creditori che devono decidere se e come opporsi, sia per i debitori che devono prevenire e superare le contestazioni. Questi gli strumenti concreti.
- Calcoliamo l’alternativa liquidatoria per il tuo credito: patrimonio, costi della procedura, ordine dei privilegi, residuo. È il numero con cui il giudice deciderà.
- Per le banche, verifichiamo la stima dell’OCC sul bene ipotecato e, quando serve, coordiniamo una perizia di parte; ricostruiamo l’istruttoria di affidamento per valutare il rischio dell’art. 80, comma 4.
- Per il Fisco e l’INPS, o per il debitore che ne affronta il dissenso, verifichiamo i presupposti del cram down: determinanza del voto e convenienza rispetto alla liquidazione, sulla base della relazione dell’OCC.
- Per i fornitori, controlliamo l’elenco dei creditori e gli atti dispositivi degli ultimi cinque anni, cercando beni o operazioni che alzino il valore della liquidazione.
- Per gli ex dipendenti, verifichiamo importo e grado del credito voce per voce e valutiamo con i commercialisti dello staff la strada del Fondo di garanzia.
- Per i familiari, documentiamo il credito o la garanzia e analizziamo l’effetto del concordato sulla fideiussione.
- Redigiamo e inviamo via PEC all’OCC la dichiarazione di voto e le contestazioni nel termine dell’art. 78, comma 2, lett. c), con calcoli e documenti allegati.
- Per il debitore, costruiamo una proposta che regga alle contestazioni: classi coerenti, rispetto delle prelazioni, valore attuale dei pagamenti superiore alla liquidazione per ogni creditore.
- Predisponiamo il reclamo contro la sentenza di omologa o il decreto di diniego, e seguiamo il giudizio fino all’eventuale ricorso per Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa soprattutto l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo stima il patrimonio, come redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e come riferisce sui voti, cioè esattamente i passaggi su cui si gioca ogni contestazione. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dalla PEC di voto fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle contestazioni e sui reclami, i secondi sulle stime, sui crediti fiscali e contributivi e sul calcolo dell’alternativa liquidatoria.
Il tuo primo passo
Torniamo alla domanda iniziale. Sì, il creditore può opporsi all’omologa del concordato minore: votando no, contestando la legittimità del piano, contestando la convenienza. Ma la forza della sua opposizione dipende da chi è. La banca ha la soglia del valore del bene e il rischio di perdere la parola se ha erogato male. Il Fisco e l’INPS possono essere scavalcati. Il fornitore ha il voto, ma deve usarlo nel termine e con i numeri. L’ex dipendente ha il privilegio. Il familiare non vota, ma resta creditore.
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, entro il termine scritto nel decreto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato minore passa dall’OCC, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la gestisce. Da cassazionista, può poi seguire la contestazione nel reclamo e fino in Cassazione.
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