Sì, un pensionato che ha firmato una fideiussione per il figlio o per la società di famiglia può arrivare all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti rimasti non pagati. Ci si arriva però solo dopo una partita che la banca o la società di recupero ha già preparato. Il garante, di solito, se ne accorge tardi. Quando arriva la lettera di escussione, il creditore ha già scelto la sequenza: decreto ingiuntivo, pignoramento della pensione presso l’INPS, ipoteca giudiziale sulla casa, magari un’azione revocatoria contro la donazione fatta ai figli qualche anno prima. Chi riceve queste mosse una alla volta, senza vedere il disegno, finisce per giocare sempre in ritardo.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È il filo di questa guida. Mettiamo in fila le mosse che un creditore professionale compie contro un garante in pensione. Per ciascuna indichiamo i limiti che la legge gli impone e le contromosse disponibili: le eccezioni sulla fideiussione (art. 1957 c.c., clausole dello schema ABI, qualifica di consumatore), il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata con la quota di pensione da versare alla procedura, l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi (CCII), con le soglie calcolate sull’assegno sociale.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché il tema ha due anime e servono competenze per entrambe. La prima è processuale e bancaria: le eccezioni sulla fideiussione si giocano nell’opposizione al decreto ingiuntivo e possono arrivare fino in Cassazione. Qui servono l’abilitazione di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario. La seconda anima è concorsuale: l’esdebitazione passa da un Organismo di Composizione della Crisi. L’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi la procedura dall’interno, nella stessa posizione da cui l’OCC valuta la domanda del pensionato.
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Chi hai di fronte: banca, servicer e fondo che ha comprato il credito
Nella maggior parte dei casi l’avversario del pensionato fideiussore non è più la banca che ha concesso il fido al figlio o alla società. I crediti deteriorati vengono ceduti in blocco a società veicolo e gestiti da servicer specializzati nel recupero. Lo dimostra anche il caso da cui è nata la recente pronuncia delle Sezioni Unite sulle fideiussioni: due garanti si opponevano a un decreto ingiuntivo chiesto da una società cessionaria di un portafoglio di crediti bancari (Cass. SU n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026). È il quadro tipico: il garante tratta con un soggetto che non lo conosce e che ha comprato il suo debito a una frazione del valore nominale.
Dal suo punto di vista, conviene ragionare in termini di rendimento atteso, non di principio. Il servicer ha un portafoglio con migliaia di posizioni e un budget di spese legali per ciascuna. La domanda che si pone è semplice: quanto posso incassare, in quanto tempo e con quale spesa? Davanti a un garante pensionato la risposta dipende da tre variabili.
- La pensione. È un reddito certo, pagato da un terzo solvibile come l’INPS e facilmente pignorabile. Ma la quota aggredibile è piccola, perché la legge protegge una parte consistente dell’assegno. È una fonte di incasso lenta ma sicura.
- La casa. È il bene che può chiudere la posizione in un colpo solo. Per il creditore privato non vale lo scudo della prima casa previsto per la riscossione esattoriale: la banca può espropriare anche l’unica abitazione del garante. Richiede però un’esecuzione immobiliare lunga e costosa, con spese anticipate dal creditore.
- Le uscite di patrimonio degli ultimi anni. Donazioni ai figli, costituzione di un fondo patrimoniale, vendite a parenti. Per il creditore sono un patrimonio “recuperabile” con la revocatoria, se l’atto è recente e la prova è solida.
Il servicer combina queste variabili e sceglie. Preferisce aggredire quando c’è una casa libera da ipoteche di grado anteriore o una donazione recente da revocare. Preferisce trattare quando il garante ha solo la pensione, quando le eccezioni sulla fideiussione sono serie, o quando all’orizzonte c’è una procedura di sovraindebitamento che lo porterebbe al concorso con gli altri creditori.
Un dettaglio che il pensionato spesso ignora: la fideiussione è un’obbligazione autonoma nei suoi effetti di procedura. Il creditore può agire contro il garante anche se il figlio o la società debitrice principale hanno ottenuto a loro volta un’esdebitazione o un accordo. Il CCII lo dice espressamente: secondo l’art. 278, comma 6, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori del debitore. Lo stesso principio compare per il concordato minore all’art. 79, comma 5. Per la banca, quindi, l’esdebitazione del figlio non chiude la partita: la sposta sul padre o sulla madre che hanno firmato la garanzia.
C’è poi un aspetto psicologico che il creditore professionale conosce bene. Il pensionato garante è spesso un genitore che non vuole aggravare la posizione del figlio. Tende a pagare più del dovuto, a firmare piani di rientro insostenibili, a non contestare nulla per “non fare guerra”. Il servicer lo sa e imposta le prime lettere su toni di urgenza. Il garante informato sa invece che le prime settimane decidono gran parte della partita. Le eccezioni più forti si perdono se non vengono sollevate subito.
Infine, il creditore valuta il rischio di perdere tutto in una procedura di sovraindebitamento. Se il garante apre una liquidazione controllata, il creditore chirografario entra nel concorso. Al termine, decorsi tre anni dall’apertura, il residuo può diventare inesigibile con l’esdebitazione dell’art. 282 CCII. Se il pensionato è incapiente, la perdita per il creditore può essere quasi totale con l’art. 283. Questo rischio è la leva su cui il garante può costruire la trattativa: nessun creditore razionale preferisce zero a una somma certa.
Prima mossa: l’escussione della garanzia e il decreto ingiuntivo contro il garante
La mossa
La prima cosa che il creditore farà è chiederti di pagare. Prima arriva una lettera di escussione della fideiussione, spesso con la formula del pagamento “a prima richiesta”. Se non paghi, arriva il ricorso per decreto ingiuntivo. Le banche ottengono di regola il decreto sulla base dell’estratto conto certificato e del contratto di fideiussione. Il decreto ti viene notificato e da quel momento hai quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se non ti opponi, il decreto diventa definitivo e la banca ha un titolo esecutivo stabile: potrà pignorare e iscrivere ipoteca senza che tu possa più contestare la fideiussione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il decreto ingiuntivo è lo strumento più economico per procurarsi un titolo. La banca lo chiede spesso insieme contro il debitore principale e contro tutti i garanti, per avere un unico titolo contro più patrimoni. Preferisce non farlo, o rinviarlo, quando il debito principale è già in una procedura concorsuale e conta di recuperare lì, oppure quando sa che la fideiussione ha vizi evidenti e teme un’opposizione con esiti incerti. Ma nella maggior parte dei casi il decreto arriva: costa poco e mette pressione.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un onere preciso: l’art. 1957 c.c. Secondo il primo comma, il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate. Se la banca ha lasciato passare sei mesi dalla scadenza del debito del figlio o della società senza agire contro di loro, il garante può eccepire di essere liberato.
I contratti bancari contengono quasi sempre una clausola che deroga all’art. 1957. Molte fideiussioni omnibus degli anni passati riproducevano lo schema predisposto dall’ABI, che la Banca d’Italia ha censurato come intesa restrittiva della concorrenza nel 2005, in particolare per le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957. Le Sezioni Unite sono tornate sul tema con la sentenza n. 24825/2026, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa. Dal testo letto emergono tre punti.
- La clausola di deroga all’art. 1957 riproduttiva dello schema ABI è nulla, e quindi torna ad applicarsi il termine semestrale del codice.
- L’accertamento della Banca d’Italia del 2005 è prova privilegiata solo entro il suo perimetro temporale e oggettivo. Fuori da quel perimetro è un elemento di prova che da solo non basta. Per le fideiussioni specifiche (non omnibus) spetta al garante dimostrare che l’intesa si estendeva anche a quel tipo di garanzia, anche chiedendo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La banca, dal canto suo, può provare che la clausola è stata negoziata individualmente.
- La clausola “a prima richiesta” resta efficace anche se è nulla la deroga all’art. 1957. In presenza di quella clausola il creditore evita la decadenza anche con una semplice richiesta stragiudiziale inviata al garante entro i termini dell’art. 1957.
L’ultimo punto è decisivo per la strategia. Molti garanti pensano che la nullità della clausola ABI li liberi automaticamente. Non è così: se la fideiussione contiene il pagamento “a prima richiesta” e la banca ti ha scritto entro sei mesi, la decadenza non scatta. Lo aveva già affermato Cass. Sez. I, ord. n. 28083 del 22 ottobre 2025, secondo cui con quella clausola basta una richiesta stragiudiziale.
Le Sezioni Unite precisano poi che la nullità colpisce solo le clausole illecite e non si estende in automatico al resto della garanzia. È coerente con Cass. Sez. I, ord. n. 267 del 7 gennaio 2025: la nullità della singola clausola non travolge l’intero contratto, e serve comunque un’eccezione tempestiva.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. L’opposizione al decreto ingiuntivo è la sede in cui si decide la sorte delle eccezioni sulla fideiussione, e i tempi sono rigidi.
L’eccezione di decadenza ex art. 1957 va scritta nell’atto di citazione in opposizione, non dopo. La giurisprudenza è compatta. È un’eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d’ufficio (Cass. n. 663/2025, n. 17979/2024 e n. 14011/2024, richiamate da EC News del 2 settembre 2026). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va formulata nell’atto di citazione in opposizione, e ogni proposizione successiva è preclusa (Cass. n. 28547/2024 e n. 20550/2025, stessa fonte). Cass. Sez. III, ord. n. 15636 dell’11 giugno 2025 ha escluso il rilievo d’ufficio e ha collegato l’eccezione ai termini di memoria dell’art. 183 c.p.c. Cass. Sez. I, ord. n. 29010 del 3 novembre 2025 l’ha detto in modo ancora più netto: l’eccezione va proposta all’inizio del giudizio, se tardiva è preclusa.
Diverso il discorso per la nullità antitrust della clausola di deroga. Secondo Cass. Sez. I, ord. n. 8913 del 4 aprile 2025 (massima su Brocardi), è rilevabile d’ufficio in ogni grado. Cass. n. 1851/2025 aggiunge però che il rilievo d’ufficio è possibile solo se gli atti contengono già i fatti necessari. Tradotto: anche la nullità va allegata con i fatti fin dal primo atto, altrimenti il giudice non ha gli elementi per rilevarla.
C’è un’ulteriore carta per il pensionato che ha garantito come privato. Se la fideiussione è stata prestata da una persona che agiva fuori da qualsiasi attività professionale, la clausola di deroga all’art. 1957 a favore della banca può essere considerata vessatoria. Così Cass. Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre 2023, con riferimento alla disciplina ratione temporis delle clausole abusive. Ma attenzione all’altra faccia: per Cass. Sez. I, sent. n. 21841 del 2 agosto 2024, nelle fideiussioni specifiche la deroga non è di per sé vessatoria, a differenza delle omnibus. La valutazione va fatta sul testo del singolo contratto.
Il lavoro concreto in opposizione si riassume in quattro verifiche:
- tipo di garanzia (omnibus o specifica) e data di sottoscrizione, per capire se rientra nel perimetro dell’accertamento del 2005;
- presenza della clausola “a prima richiesta” e di una richiesta scritta della banca entro sei mesi dalla scadenza;
- data di scadenza dell’obbligazione principale (recesso dal conto, decadenza dal beneficio del termine, scadenza del finanziamento) e data della prima istanza contro il debitore principale;
- qualità del garante: privato senza interessi nell’impresa, oppure socio o amministratore.
Sul tema della revoca degli affidamenti, Cass. Sez. III, ord. n. 16938 del 19 giugno 2024 (massima su Brocardi) ha chiarito che la revoca non equivale a una richiesta di pagamento. È un dato utile quando la banca sostiene di aver “agito” solo perché ha chiuso i fidi.
Un punto da ricordare sui tempi: per l’opposizione a decreto ingiuntivo, che è un giudizio ordinario, vale la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. Non vale invece per le procedure regolate dal Codice della crisi: secondo l’art. 9, comma 1, CCII, i termini delle procedure del codice corrono anche in agosto.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. SU n. 24825/2026 (nullità della deroga ABI all’art. 1957 e ritorno al termine semestrale, con i limiti probatori visti sopra); Cass. Sez. I, ord. n. 29010 del 3 novembre 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 15636 dell’11 giugno 2025 (l’eccezione è riservata al garante e va proposta subito: sono pronunce che fissano un onere, e proprio per questo dicono al garante dove non sbagliare); Cass. Sez. I, ord. n. 8913 del 4 aprile 2025 (nullità antitrust rilevabile d’ufficio); Cass. Sez. III, ord. n. 16938 del 19 giugno 2024 (la revoca dei fidi non è richiesta di pagamento); Cass. Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre 2023 (deroga vessatoria verso il garante privato).
Seconda mossa: il pignoramento della pensione presso l’INPS e sul conto corrente
La mossa
Ottenuto il titolo (il decreto esecutivo, o la sentenza che respinge l’opposizione), il creditore notifica l’atto di precetto e poi un pignoramento presso terzi. Il terzo pignorato è l’ente che paga la pensione, di regola l’INPS, e spesso anche la banca su cui la pensione viene accreditata. Il giudice dell’esecuzione assegna al creditore la quota pignorabile, che l’ente trattiene ogni mese fino all’estinzione del debito.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché il pignoramento della pensione è quasi a costo zero dopo l’ordinanza di assegnazione. L’INPS trattiene e versa, mese dopo mese, senza ulteriori attività. Il creditore lo preferisce come mossa di “presidio”: blocca una fonte di reddito, crea pressione sul garante e lo induce a trattare. Lo evita, o lo affianca ad altro, quando la quota pignorabile è così bassa che il recupero richiederebbe decenni.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone limiti precisi. L’art. 545 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 115/2022 convertito dalla L. 142/2022, prevede due regole per le pensioni (sintesi del testo da diritto.it; la formula letterale va verificata su Normattiva).
- Comma 7. Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità sostitutive o di altri assegni di quiescenza non sono pignorabili per un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente è pignorabile nei limiti dei commi 3, 4 e 5, cioè di regola entro un quinto.
- Comma 8. Per le somme già accreditate sul conto corrente prima del pignoramento, la parte impignorabile è il triplo dell’assegno sociale. Per gli accrediti successivi al pignoramento valgono i limiti dei commi 3, 4, 5 e 7.
Con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), il doppio è 1.092,48 euro: supera il minimo di 1.000 euro, quindi nel 2026 la quota di pensione intoccabile è 1.092,48 euro al mese. Il triplo, rilevante per il saldo già presente sul conto al momento del pignoramento, è 1.638,72 euro.
Un pignoramento che ignora queste soglie è parzialmente inefficace, e l’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio secondo la sintesi dell’art. 545 riportata da diritto.it. Il garante non deve quindi limitarsi a sperare che l’INPS applichi correttamente il calcolo: deve verificarlo.
Altro limite: i crediti alimentari seguono regole diverse (comma 1 dell’art. 545), ma non riguardano la banca. Per il creditore bancario valgono solo le soglie dei commi 7 e 8, applicate al netto della pensione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è fare i conti prima che li faccia il creditore. Tre verifiche:
- Calcolo della quota. Si sottrae dalla pensione netta la quota impignorabile (1.092,48 euro nel 2026) e si applica il quinto solo all’eccedenza. Se l’INPS o il giudice hanno calcolato il quinto sull’intera pensione, si contesta con opposizione agli atti esecutivi o con istanza al giudice dell’esecuzione.
- Conto corrente. Va distinto il saldo già presente prima della notifica (protetto fino al triplo dell’assegno sociale) dagli accrediti successivi (protetti secondo il comma 7). Un blocco integrale del conto su cui arriva solo la pensione va contestato.
- Concorso tra trattenute. Se sulla pensione c’è già una cessione del quinto o un altro pignoramento, il creditore successivo non può superare i limiti complessivi di legge.
Ma la vera contromossa è strategica. Il pignoramento della pensione rende pochissimo al creditore, come mostreremo nella prima simulazione: con una pensione di 1.640,37 euro netti, la quota mensile pignorabile è di circa 110 euro. Su un debito da fideiussione di 87.430 euro servirebbero oltre sessantasei anni. Più la quota pignorabile è bassa, più il creditore ha interesse a cercare altri beni, o a trattare. Ed è qui che si apre lo spazio delle procedure di sovraindebitamento.
Una volta depositata la domanda di piano del consumatore, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70, comma 4, CCII). Il piano può anche prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto della pensione (art. 67, comma 3). Nella liquidazione controllata, invece, la pensione resta fuori dalla procedura solo nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b). La parte eccedente va ai creditori, ma dentro un concorso che si chiude con l’esdebitazione.
È qui che entra in gioco la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: la stessa regia segue la difesa nell’esecuzione e la scelta della procedura che può chiuderla.
Le pronunce che ti proteggono
Sul pignoramento della pensione la tutela più forte viene direttamente dal testo dell’art. 545 c.p.c. Sul versante concorsuale, Trib. Trani, sent. del 20 gennaio 2026 (liquidazione controllata R.G. 3-1/2026, PDF pubblicato dal Tribunale) ha preso come riferimento per il mantenimento la soglia dell’art. 283, comma 2, calcolata sull’assegno sociale 2026, e ha fissato in via provvisoria la quota di reddito esclusa dalla procedura. Secondo la scheda di aggiornamento in uso agli autori, Trib. Milano, sent. n. 31/2025 ha ritenuto la cessione del quinto non opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. È un precedente di merito, utile ma non vincolante.
Terza mossa: l’ipoteca giudiziale sulla casa e l’espropriazione immobiliare
La mossa
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.). Il creditore la iscrive sull’abitazione del pensionato garante, anche se è la casa in cui vive. Da quel momento ha due opzioni: aspettare, tenendo l’ipoteca come garanzia per una futura vendita o successione, oppure avviare l’espropriazione immobiliare con pignoramento e vendita all’asta.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene iscrivere l’ipoteca appena possibile. Costa poco, gli assicura la priorità rispetto ad altri creditori e blocca di fatto la vendita o la donazione dell’immobile. Il passo successivo, l’esecuzione immobiliare, è invece una scelta di convenienza. Il creditore anticipa le spese di procedura, attende anni e incassa quanto resta dopo i creditori di grado anteriore, spesso con ribassi d’asta. Lo fa quando la casa ha valore e non è già gravata da un mutuo che assorbirebbe il ricavato. Non lo fa, o lo rinvia, quando il garante è anziano e la casa arriverà comunque agli eredi gravata dall’ipoteca, o quando una procedura di sovraindebitamento potrebbe bloccarlo.
Per il pensionato è importante sapere che la banca non incontra il limite della “prima casa” che vale per la riscossione esattoriale. Il creditore privato può espropriare anche l’unica abitazione del garante. Questo è il vero punto di pressione sulla trattativa.
I suoi limiti
L’ipoteca non è un’arma illimitata. Il creditore deve avere un titolo valido: se l’opposizione al decreto ingiuntivo accoglie l’eccezione di decadenza ex art. 1957 o una nullità della garanzia, il titolo cade e con esso l’ipoteca. Un’ipoteca giudiziale iscritta su un decreto poi revocato va cancellata. Inoltre l’ipoteca giudiziale va proporzionata al credito: un’iscrizione per importi molto superiori al dovuto, o su più immobili di valore eccessivo, si può contestare con la riduzione.
Il limite più forte, però, arriva dalle procedure di sovraindebitamento. Nel piano del consumatore il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari e sospendere le esecuzioni in corso (art. 70, comma 4). Nel piano i crediti con ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione, secondo l’attestazione dell’OCC, con una possibile moratoria fino a due anni dall’omologazione (art. 67, comma 4). Secondo la scheda in uso agli autori, Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 ha chiarito che la moratoria sospende il pagamento senza ridurre il credito, e che gli interessi continuano a maturare.
Nella liquidazione controllata l’esecuzione individuale non può proseguire e il bene viene venduto dal liquidatore all’interno del concorso. Il creditore ipotecario mantiene il suo grado sul ricavato, ma la parte del credito non soddisfatta diventa chirografaria e rientra nell’esdebitazione finale. Per la banca, quindi, la casa vale solo fino al suo prezzo di realizzo: oltre, il credito torna nel concorso.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il pensionato con una casa ha tre strade, da scegliere sul valore reale dell’immobile.
- Se la casa vale meno del debito complessivo, una liquidazione controllata chiesta dal debitore può essere conveniente: il bene viene venduto con procedure competitive, il ricavato va ai creditori secondo le prelazioni e il residuo si estingue con l’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1).
- Se la casa ha valore e c’è una fonte di finanziamento esterna (per esempio i figli che vogliono conservare l’immobile), il piano del consumatore può offrire ai creditori una somma almeno pari al valore di liquidazione, mantenendo la casa. Il piano deve però essere fattibile e approvato dal giudice, e il garante deve avere la qualità di consumatore (vedi più avanti, Cass. 29746/2025).
- Se la casa è già pignorata da un creditore ipotecario anteriore (per esempio la banca del mutuo), il creditore da fideiussione spesso non ha prospettive di incasso: è la posizione in cui è più disposto a chiudere a saldo e stralcio.
L’ipoteca, infine, pesa sulla meritevolezza nelle procedure. Un pensionato che, dopo la richiesta della banca, vende la casa a un parente a prezzo basso si espone sia alla revocatoria sia a un giudizio negativo sulla sua condotta. La contromossa corretta non è nascondere il bene, ma metterlo sul tavolo nel modo più conveniente.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. Sez. III, ord. n. 18213 del 3 luglio 2024 (massima su Brocardi) è utile al contrario: l’esistenza di un’ipoteca non esclude il danno per i creditori in caso di revocatoria, e spetta a chi lo contesta provare che il patrimonio residuo è capiente. Ricorda al garante che l’ipoteca della banca non rende “sicuri” gli atti di disposizione sul resto del patrimonio. Sul concorso con il creditore fondiario, la scheda richiama Cass. Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024: il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Lo cita come pronuncia della Prima Sezione, non delle Sezioni Unite.
Quarta mossa: la revocatoria sulle donazioni ai figli e sul fondo patrimoniale
La mossa
Molti pensionati, dopo aver firmato la fideiussione, hanno donato la casa o la nuda proprietà ai figli, oppure hanno costituito un fondo patrimoniale. Il creditore lo scopre con una semplice visura e agisce con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): chiede al tribunale di dichiarare l’atto inefficace nei suoi confronti, per poter poi pignorare il bene come se non fosse mai uscito dal patrimonio del garante.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la revocatoria di un atto gratuito è tra le azioni più semplici da vincere. L’art. 2901 c.c., secondo la sintesi letta su Brocardi, richiede per gli atti a titolo gratuito solo la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio: non serve provare che il figlio donatario sapesse del debito. Se l’atto è anteriore al credito, serve invece la dolosa preordinazione. Il creditore la preferisce quando la donazione è recente e il bene donato ha valore. La evita quando l’atto è vecchio, quando la prescrizione è vicina, o quando il bene è già gravato da ipoteche che ne assorbono il valore.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni requisiti che non sono automatici.
- Il momento in cui nasce il credito. Per il fideiussore, il credito della banca nasce con la firma della fideiussione, non con l’escussione. Secondo Cass. n. 9625/2025 (massima su Brocardi), in tema di fideiussione basta la mera esistenza del debito e gli atti compiuti dal garante dopo la firma della garanzia sono revocabili. Se la donazione è successiva alla fideiussione, è il creditore a trovarsi in posizione favorevole.
- Gli atti anteriori. Se invece la donazione precede la fideiussione, il creditore deve provare che l’atto è stato compiuto proprio in funzione del debito futuro. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 1898 del 27 gennaio 2025, massima su Brocardi) richiedono per gli atti anteriori il dolo specifico: l’atto compiuto in funzione del sorgere del debito. Cass. Sez. III, ord. n. 9355 del 9 aprile 2025 precisa che la dolosa preordinazione non coincide con la semplice consapevolezza.
- La prescrizione. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto. Secondo Cass. Sez. III, ord. n. 16845 del 23 giugno 2025 (massima su Brocardi), la prescrizione è interrotta dalla domanda giudiziale, cioè dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Una donazione di oltre cinque anni fa, mai contestata con una domanda giudiziale, è in linea di principio al riparo dalla revocatoria ordinaria.
- Il danno. Il creditore deve allegare il pregiudizio, cioè che l’atto rende più difficile o incerto il recupero. Non serve la totale compromissione del patrimonio (Cass. Sez. III, ord. n. 24003 del 27 agosto 2025), ma se il garante prova che il patrimonio residuo è ampiamente capiente, l’azione si indebolisce.
La tua contromossa
La contromossa dipende dalla data dell’atto. Prima si ricostruisce la cronologia: data di firma della fideiussione, data della donazione o del fondo patrimoniale, data della prima domanda giudiziale del creditore. Poi si valuta.
- Atto anteriore alla fideiussione: si contesta la dolosa preordinazione, che il creditore deve dimostrare.
- Atto successivo ma oltre cinque anni: si eccepisce la prescrizione.
- Atto successivo e recente: la difesa nel merito è debole. Su questo terreno la giurisprudenza è severa con i rapporti familiari: i vincoli di parentela possono rendere inverosimile l’ignoranza del terzo (Cass. Sez. III, ord. n. 9349 del 9 aprile 2025) e la consapevolezza del terzo si prova con presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. Sez. III, ord. n. 22186 del 1° agosto 2025). In questi casi la contromossa intelligente è usare la revocatoria come elemento di trattativa, non combatterla fino in fondo.
Va poi detto un aspetto che il pensionato spesso non considera: la donazione ai figli pesa sull’accesso alle procedure. La domanda di esdebitazione dell’incapiente deve indicare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 283, comma 3, lett. b) e la relazione dell’OCC deve riferire sugli atti impugnati dai creditori (comma 4, lett. c). Lo stesso vale per il piano del consumatore (art. 67, comma 2, lett. c). Una donazione recente, fatta quando il debito era già noto, è un elemento che il giudice valuterà ai fini della meritevolezza. Nella liquidazione controllata la questione si sposta sul liquidatore, che valuta le azioni dirette a ricostruire il patrimonio: per questo l’OCC deve attestare se sia possibile acquisire attivo “anche mediante azioni giudiziarie” (art. 268, comma 3).
Sul fondo patrimoniale le pronunce del 2025 sono costanti: la sua costituzione è atto a titolo gratuito (Cass. Sez. III, ord. n. 31949 dell’8 dicembre 2025) e può essere revocata se sussiste la conoscenza del pregiudizio, anche quando è costituito da entrambi i coniugi (Cass. Sez. III, ord. n. 27178 del 10 ottobre 2025). Nella liquidazione controllata i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti restano esclusi, salvo quanto dispone l’art. 170 c.c. (art. 268, comma 4, lett. c).
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
Cass. SU n. 1898 del 27 gennaio 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 9355 del 9 aprile 2025 proteggono gli atti anteriori alla garanzia, perché richiedono la preordinazione dolosa. Cass. Sez. III, ord. n. 16845 del 23 giugno 2025 ricorda che conta la domanda giudiziale per interrompere la prescrizione. Sul fronte opposto, Cass. n. 9625/2025, Cass. Sez. I, ord. n. 14104 del 27 maggio 2025 (nozione ampia di credito eventuale o litigioso) e Cass. Sez. III, ord. n. 20205 del 18 luglio 2025 (basta una ragione di credito non manifestamente infondata) spiegano perché il creditore della fideiussione può agire in revocatoria ancora prima di avere un titolo. Cass. Sez. III, ord. n. 16377 del 17 giugno 2025 pone a carico del debitore che trasferisce beni dopo il sorgere del credito la prova di valore e circostanze rilevanti.
Quinta mossa: il ricorso del creditore per la liquidazione controllata del garante
La mossa
È la mossa meno conosciuta, e la più spiazzante. Il creditore può chiedere al tribunale di aprire la liquidazione controllata del patrimonio del garante. Secondo l’art. 268, comma 2, CCII, se il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere proposta anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. La liquidazione non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore la usa quando teme che altri creditori arrivino prima di lui, quando vuole un liquidatore che eserciti le azioni recuperatorie (revocatorie comprese), o quando vuole mettere sotto controllo l’intero patrimonio del garante, compresi i redditi futuri oltre la quota di mantenimento. È una mossa costosa e lenta, quindi la preferisce quando il patrimonio è consistente o disperso. Contro un pensionato con la sola pensione, di solito non conviene.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone una condizione decisiva quando il debitore è una persona fisica. Secondo l’art. 268, comma 3, se è il creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza, depositando i documenti dell’art. 283, comma 3. Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.
Il pensionato incapiente può quindi bloccare la liquidazione chiesta dalla banca, ma deve muoversi entro la prima udienza. Secondo la scheda in uso agli autori, Trib. Reggio Calabria n. 12/2025 ha ritenuto che l’incapienza vada eccepita dal debitore contro la domanda del creditore. Per analogia sul valore della prima udienza, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026, in tema di liquidazione giudiziale) ha ritenuto che il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consumi con la prima udienza, anche se il giudice rinvia. Il caso non riguarda la liquidazione controllata, ma indica quanto sia rischioso arrivare in udienza impreparati.
Un secondo limite riguarda la soglia: i debiti scaduti e non pagati devono raggiungere i 50.000 euro, e se il garante dimostra che il debito è inferiore (per esempio perché la fideiussione aveva un massimale più basso), la domanda non può essere accolta.
La tua contromossa
La contromossa ha due varianti.
- Se il garante è davvero incapiente (solo la pensione, nessun bene, nessun atto recuperabile), si chiede subito all’OCC l’attestazione dell’art. 268, comma 3, e si deposita in prima udienza l’eccezione con i documenti dell’art. 283, comma 3. Contestualmente si valuta la domanda di esdebitazione dell’incapiente: la stessa documentazione serve per entrambe.
- Se il garante ha attivo, si valuta se la liquidazione controllata, che il creditore ha chiesto per sé, non sia in realtà conveniente anche per il debitore. Al termine porta comunque all’esdebitazione. Il debitore può chiederne direttamente l’apertura (art. 268, comma 1), con l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire, mantenendo il controllo dei tempi e della documentazione.
Dopo il correttivo (D.Lgs. 136/2024), secondo la scheda in uso agli autori, l’art. 66, comma 1, CCII prevede espressamente la procedura familiare di liquidazione controllata, anche con un familiare incapiente, purché almeno uno dei membri abbia attivo. Per il pensionato che ha garantito il figlio, una procedura congiunta con il debitore principale può chiudere entrambe le posizioni nello stesso concorso. È un’opzione da valutare caso per caso, perché i patrimoni restano distinti.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima su Brocardi) e Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it) stabiliscono che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: la condotta del debitore conta nella successiva fase dell’esdebitazione. La seconda precisa che la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice. Per il pensionato garante questo significa che la porta della liquidazione resta aperta anche a chi ha firmato con leggerezza; la partita sulla condotta si gioca dopo.
Sesta mossa: il creditore dentro la procedura, tra opposizioni, reclami e utilità sopravvenute
La mossa
Quando il pensionato apre una procedura di sovraindebitamento, il creditore non resta fermo. Cambia campo da gioco. Ecco le mosse tipiche:
- nel piano del consumatore presenta osservazioni all’OCC entro venti giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 3) e contesta la convenienza del piano in sede di omologa (art. 70, comma 7);
- contesta la qualità di consumatore del garante, sostenendo che la fideiussione era funzionale all’impresa;
- nella liquidazione controllata presenta osservazioni sull’istanza di esdebitazione entro quindici giorni dalla comunicazione del liquidatore (art. 282, comma 1) e propone reclamo entro trenta giorni contro il decreto (art. 282, comma 3);
- nell’esdebitazione dell’incapiente propone reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 124 (art. 283, comma 8). Poi, per tre anni, attende che l’OCC segnali utilità sopravvenute (art. 283, comma 9);
- infine, se il debitore principale (il figlio o la società) ottiene a sua volta un’esdebitazione o un accordo, sposta tutta la pressione sul garante (art. 278, comma 6).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché nelle procedure il creditore chirografario rischia di incassare poco o nulla. Contestare la qualità di consumatore è la mossa più efficace: se riesce, il piano del consumatore diventa inammissibile e il garante deve ripiegare sulla liquidazione controllata, dove tutto il patrimonio viene liquidato.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni paletti.
- Il creditore che ha contribuito al sovraindebitamento è disarmato sulla convenienza. Secondo l’art. 69, comma 2, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. La relazione dell’OCC indica anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore in relazione al suo reddito disponibile (art. 68, comma 3).
- Sulla convenienza il giudice ha un criterio oggettivo. Il piano si omologa se il credito dell’opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7).
- Sulle utilità sopravvenute il creditore non può agire da solo. Nell’esdebitazione dell’incapiente, se l’OCC verifica utilità ulteriori, ne informa i creditori previa autorizzazione del giudice, e solo allora questi possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità (art. 283, comma 9). E i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità (comma 1).
La qualità di consumatore del garante: il terreno decisivo
Il pensionato che ha garantito la società in cui era socio o amministratore, di regola, non è un consumatore. È il principio di Cass. Sez. I, sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025 (commento diritto.it del 18 dicembre 2025; il testo integrale non è stato letto). La Corte ha confermato la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore chiesto da una socia di maggioranza e amministratrice di due società poi fallite, il cui sovraindebitamento derivava in gran parte da fideiussioni per le società. Il principio, nella lettura del commento:
- il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce un’impresa;
- la qualità di consumatore va però esclusa quando la garanzia è funzionale all’attività imprenditoriale e il garante ha un interesse diretto o indiretto;
- conta la genesi del debito e la sua finalizzazione, non la cessazione formale delle cariche o il fallimento della società;
- l’onere di provare l’assenza di ogni collegamento funzionale grava sul debitore.
Dopo il correttivo, l’art. 2, comma 1, lett. e), CCII definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività eventualmente svolta, anche se socia di società di persone, e che accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti in tale qualità.
Per il pensionato le situazioni sono tre.
- Garanzia per un mutuo o un prestito personale del figlio (casa, auto, studi). Il garante non ha alcun interesse nell’attività: ha buone possibilità di essere considerato consumatore e di accedere al piano.
- Garanzia per la società del figlio, senza cariche né quote. Zona grigia: bisogna documentare l’assenza di qualsiasi interesse diretto o indiretto. L’onere è del debitore.
- Garanzia per la società di famiglia in cui il pensionato era socio o amministratore, magari prima di andare in pensione. È il caso di Cass. 29746/2025: il piano del consumatore è precluso anche se le cariche sono cessate. Restano la liquidazione controllata, il concordato minore (con risorse esterne) e, se ricorrono i presupposti, l’esdebitazione dell’incapiente.
La contromossa chiave è scegliere la procedura giusta prima che sia il creditore a dimostrarti che hai scelto quella sbagliata. Un piano del consumatore depositato da chi non è consumatore espone a un rigetto o, peggio, a una revoca dopo l’omologa, come nel caso deciso dalla Cassazione, con tempo e risorse perse.
Le altre contromosse dentro la procedura
- Documentare la meritevolezza. Per l’incapiente è requisito (art. 283, commi 1 e 7). Per la liquidazione controllata l’esdebitazione richiede che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Il pensionato che ha firmato per un figlio senza ricevere nulla in cambio, magari su richiesta della banca stessa, ha argomenti da far valere. Vanno però documentati: data della firma, redditi dell’epoca, informazioni ricevute dalla banca.
- Presidiare i termini di reclamo. Trenta giorni per il reclamo contro il decreto di esdebitazione (art. 282, comma 3; art. 283, comma 8), e in agosto i termini corrono (art. 9, comma 1).
- Depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute se si è ottenuta l’esdebitazione dell’incapiente. Il testo del comma 7 la richiede “ove positiva”, ma molti decreti la pretendono comunque ogni anno: il consiglio prudente è depositarla sempre.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. Sez. I, sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025 (per distinguere il garante privato da quello coinvolto nell’impresa); Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (la meritevolezza non è requisito d’ingresso nella liquidazione controllata); Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima su Brocardi, in un caso regolato dalla legge fallimentare: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo).
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui dati normativi verificati. Non riguardano casi reali.
Simulazione 1: la decadenza dell’art. 1957 e il decreto ingiuntivo
Situazione. Fideiussione omnibus firmata il 14 giugno 2004 da un pensionato a garanzia dei debiti della SRL del figlio. Il modulo riproduce lo schema ABI, compresa la deroga all’art. 1957. Esposizione della società: 63.818,40 euro. La banca recede dal conto e chiede il rientro alla società il 12 gennaio 2026 (lunedì).
La mossa del creditore. Il termine semestrale per agire contro la società scadrebbe il 12 luglio 2026, una domenica, e slitta quindi a lunedì 13 luglio 2026. La banca deposita il ricorso per decreto ingiuntivo contro la società e contro il garante solo il 21 settembre 2026. Il decreto viene notificato al pensionato il 2 ottobre 2026 (venerdì): i quaranta giorni per l’opposizione scadono l’11 novembre 2026 (mercoledì).
Variante A, senza clausola “a prima richiesta”. Il garante si oppone entro l’11 novembre e scrive nell’atto di citazione due eccezioni: nullità della deroga all’art. 1957 perché riproduce lo schema ABI, con firma nel 2004 dentro il perimetro temporale dell’accertamento del 2005; decadenza della banca, che ha proposto le istanze contro la società oltre i sei mesi. Dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026, per una fideiussione omnibus di quell’epoca l’accertamento della Banca d’Italia ha valore di prova privilegiata. Per il creditore la convenienza di proseguire crolla: rischia di perdere il titolo contro il garante e di pagare le spese.
Variante B, con clausola “a prima richiesta”. Il contratto contiene il pagamento a prima richiesta e la banca aveva inviato al pensionato una raccomandata di escussione il 3 aprile 2026 (venerdì), entro i sei mesi. In questo caso, per le Sezioni Unite, la richiesta stragiudiziale basta a evitare la decadenza anche se la deroga è nulla. L’eccezione è debole e la difesa si sposta sulle procedure di sovraindebitamento. Se il garante si oppone comunque senza basi, allunga i tempi, ma l’ipoteca giudiziale può già essere iscritta se il decreto è provvisoriamente esecutivo.
Lezione. Prima di decidere se opporsi, si legge il contratto. La stessa data di recesso porta a esiti opposti a seconda di una sola clausola.
Simulazione 2: il pignoramento della pensione confrontato con la liquidazione controllata
Situazione. Pensione netta mensile 1.640,37 euro, tredici mensilità. Debito da fideiussione per il mutuo del figlio: 87.430 euro, già accertato con decreto definitivo. Saldo del conto corrente al giorno della notifica del pignoramento: 4.212,55 euro. Nessun immobile.
La mossa del creditore: pignoramento presso l’INPS e la banca.
– Quota impignorabile 2026: doppio dell’assegno sociale, 546,24 × 2 = 1.092,48 euro (superiore al minimo di 1.000 euro).
– Eccedenza: 1.640,37 − 1.092,48 = 547,89 euro.
– Quota pignorabile mensile: un quinto dell’eccedenza, 109,58 euro.
– Saldo già sul conto: impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale, 1.638,72 euro. Pignorabile la parte restante: 4.212,55 − 1.638,72 = 2.573,83 euro.
– Tempo di recupero: 87.430 / 109,58 = circa 798 mesi, oltre sessantasei anni, senza contare gli interessi. In tre anni il creditore incassa circa 3.944,88 euro (36 × 109,58), più il saldo del conto.
La contromossa: liquidazione controllata chiesta dal debitore. Ipotesi: il giudice fissa la quota di pensione esclusa dalla liquidazione, per il mantenimento, in 1.180,00 euro al mese (il criterio concreto lo stabilisce il giudice, che può prendere come riferimento la soglia dell’art. 283, comma 2, e le spese reali documentate, come ha fatto Trib. Trani nella sentenza del 20 gennaio 2026). Alla procedura vanno 460,37 euro al mese più, nell’ipotesi, l’intera tredicesima: 460,37 × 12 + 1.640,37 = 7.164,81 euro l’anno. In tre anni: 21.494,43 euro, ripartiti fra tutti i creditori secondo le prelazioni.
Esito. Decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera ai sensi dell’art. 282, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non c’è colpa grave, malafede o frode nella formazione del debito. Per il pensionato il sacrificio è maggiore nel triennio, ma alla fine il debito residuo, che altrimenti lo seguirebbe per tutta la vita, diventa inesigibile. Per la banca la liquidazione rende più del pignoramento nel triennio, ma con il concorso degli altri creditori e la perdita definitiva del residuo. È esattamente su questo confronto che si apre la trattativa: una proposta di stralcio vicina a quanto il creditore otterrebbe dalla procedura può convenire a entrambi.
Simulazione 3: l’incapiente con una donazione recente al figlio
Situazione. Pensionato vedovo, solo nel nucleo familiare, pensione netta di 812,40 euro per tredici mensilità: 10.561,20 euro l’anno. Debito da fideiussione per la società del figlio, nella quale non ha mai avuto quote né cariche: 41.276,90 euro. Il 18 maggio 2023 (giovedì) ha donato al figlio la nuda proprietà di un appartamento, quando la fideiussione era già firmata.
Il calcolo della soglia (art. 283, comma 2). Assegno sociale 2026 annuo 7.101,12 euro, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro 1,00 del nucleo di una persona: 10.651,68 euro. Il reddito di 10.561,20 euro è inferiore alla soglia anche prima di dedurre le spese di produzione e di mantenimento. Il presupposto dell’incapienza ricorre con entrambe le letture del comma 2 (vedi sotto).
La mossa del creditore. La banca notifica una citazione in revocatoria della donazione prima del 18 maggio 2028 (giovedì), quando scadrebbero i cinque anni. Per Cass. n. 9625/2025 gli atti del garante successivi alla fideiussione sono revocabili; per Cass. Sez. III, ord. n. 9349 del 9 aprile 2025 il legame familiare rende inverosimile l’ignoranza del donatario. Con la donazione esposta alla revocatoria, la banca può sostenere che esiste attivo acquisibile mediante azioni giudiziarie.
La contromossa. La domanda di esdebitazione dell’incapiente deve indicare la donazione tra gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 283, comma 3, lett. b), e l’OCC riferisce sugli atti impugnati (comma 4, lett. c). Nasconderla sarebbe l’errore peggiore. La strada più solida è ricostruire con l’OCC il motivo della donazione e la sua data rispetto alla crisi del figlio. Poi si valuta se il valore della nuda proprietà, una volta recuperato, renda la procedura liquidatoria preferibile all’esdebitazione senza utilità. Se la donazione è difendibile (per esempio perché il debito era ancora lontano e l’immobile ha un valore modesto), la domanda ex art. 283 resta praticabile, con la meritevolezza valutata dal giudice. Se non lo è, la trattativa con la banca sulla donazione, oppure una liquidazione controllata in cui il liquidatore valuta l’azione, sono strade più realistiche.
Variante con due persone nel nucleo. Pensionato con coniuge senza reddito, pensione 1.388,55 euro × 13 = 18.051,15 euro. Soglia per due componenti (parametro 1,57): 16.723,14 euro. Qui le due letture del comma 2 portano a risultati opposti.
– Lettura A, che segue la citazione del testo vigente in un decreto del Trib. Alessandria dell’11 febbraio 2026 riportata dalla scheda in uso agli autori: dal reddito si deducono le spese di produzione e quelle reali di mantenimento (ipotesi: 15.940 euro documentati), e il residuo (2.111,15 euro) si confronta con la soglia. Il debitore è incapiente.
– Lettura B, coerente con il testo previgente: la soglia misura il mantenimento. Il reddito la supera di 1.328,01 euro l’anno, circa 110,67 euro al mese. Il debitore potrebbe offrire qualcosa e non sarebbe incapiente.
Lezione. Prima di depositare, si verifica quale lettura applica il tribunale competente e si prepara la documentazione delle spese reali.
Le soglie dell’incapiente nel 2026
| Componenti del nucleo | Parametro ISEE | Soglia annua 2026 (assegno sociale 7.101,12 € × 1,5 × parametro) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € |
| 2 | 1,57 | 16.723,14 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € |
| 5 | 2,85 | 30.357,29 € |
L’assegno sociale 2026 è indicato come provvisorio dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025. Con i valori definitivi 2025 la soglia per una persona era 10.504,46 euro. Le maggiorazioni della scala di equivalenza (figli, disabilità) esistono nel D.P.C.M. 159/2013, ma nessun decreto letto chiarisce se entrino nel calcolo del comma 2: è una questione aperta.
Quando all’avversario conviene trattare
Il creditore professionale non tratta per generosità: tratta quando la sua stima di incasso scende sotto quello che il garante gli offre. Il pensionato informato riconosce questi momenti e li usa.
Primo momento: dopo l’opposizione con eccezioni solide. Un atto di citazione in opposizione che solleva la decadenza dell’art. 1957 con date precise, la nullità della deroga ABI per una fideiussione omnibus del periodo coperto dall’accertamento del 2005, o la vessatorietà della clausola verso un garante privato cambia il calcolo del servicer. Deve considerare la possibilità di perdere il titolo, le spese del giudizio e anni di attesa. È il momento in cui una proposta di saldo e stralcio viene presa sul serio.
Secondo momento: quando il pignoramento della pensione mostra i suoi limiti. Come visto nella seconda simulazione, la quota mensile pignorabile su una pensione media è di poche decine o di un centinaio di euro. Il servicer che ha in carico la posizione sa che il recupero durerà più della vita del debitore. Su crediti acquistati in blocco, un incasso immediato vale più di una rendita incerta: la pensione, che è il bene più facile da pignorare, è anche quella che rende meno.
Terzo momento: quando la revocatoria è debole o vicina alla prescrizione. Se la donazione ai figli è anteriore alla fideiussione o si avvicina ai cinque anni, il creditore sa di dover agire subito e con prove che non ha. Proprio in quella finestra il garante può proporre un accordo che chiude anche la questione della donazione.
Quarto momento: quando il garante incarica l’OCC. L’avvio di una procedura di sovraindebitamento cambia la prospettiva del creditore chirografario. Dentro la procedura entra nel concorso con tutti gli altri creditori, subisce le misure protettive (nel piano del consumatore) o il blocco delle esecuzioni individuali (nella liquidazione), e alla fine il residuo può diventare inesigibile. Con l’esdebitazione dell’incapiente il creditore rischia di non incassare nulla. Un’offerta concreta, magari con risorse dei familiari, diventa l’alternativa razionale.
Quinto momento: dopo l’esdebitazione o l’accordo del debitore principale. Qui le parti si invertono. Se il figlio o la società hanno chiuso la loro posizione, il creditore conserva i diritti contro il garante (art. 278, comma 6), ma sa che il garante è l’ultima fonte di incasso, e che quel garante può a sua volta aprire una procedura. Una trattativa che tenga conto di quanto il creditore ha già incassato dal debitore principale è spesso il modo più rapido per chiudere.
Alcune regole pratiche per non sprecare la trattativa:
- le proposte vanno scritte e motivate con i numeri: quota pignorabile, valore di realizzo dei beni, prospettiva della procedura;
- ogni pagamento deve chiudere l’intera posizione, con quietanza liberatoria e rinuncia alle azioni pendenti, comprese revocatorie e ipoteche;
- un piano di rientro insostenibile è peggio di nessun accordo, perché brucia risorse e, se non rispettato, lascia il debito intatto;
- i fondi dei figli usati per lo stralcio vanno tracciati: provengono da terzi, non dal patrimonio del garante, e conviene documentarlo.
La partita in tabella
La tabella riassume la sequenza: per ogni mossa del creditore, il vincolo che lo limita, la contromossa del garante e il momento in cui giocarla. Le finestre temporali sono quelle che, se perse, chiudono la contromossa o la rendono molto più difficile.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del garante pensionato | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Escussione della fideiussione e decreto ingiuntivo | Istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza (art. 1957 c.c.), salvo deroga valida o clausola “a prima richiesta” con richiesta scritta nel termine | Eccezione di decadenza e nullità della deroga ABI nell’atto di citazione in opposizione; vessatorietà per il garante privato | 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.), con sospensione feriale 1-31 agosto |
| Pignoramento della pensione e del conto | Impignorabile il doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 euro), quinto sull’eccedenza; sul conto, triplo dell’assegno sociale per il saldo anteriore (art. 545 c.p.c., commi 7-8) | Verifica del calcolo; opposizione agli atti; domanda di piano del consumatore con istanza di sospensione (art. 70, comma 4, CCII) | Prima dell’ordinanza di assegnazione, e comunque appena il calcolo risulta errato |
| Ipoteca giudiziale ed esecuzione immobiliare | Titolo esecutivo valido; nessun limite di prima casa per il creditore privato | Contestazione del titolo; piano del consumatore con soddisfazione non inferiore alla liquidazione (art. 67, comma 4); liquidazione controllata | Prima della vendita all’asta; meglio prima del pignoramento immobiliare |
| Revocatoria della donazione ai figli o del fondo patrimoniale | Prescrizione di cinque anni dall’atto; per gli atti anteriori alla fideiussione, prova della dolosa preordinazione | Eccezione di prescrizione; contestazione della preordinazione; trattativa che chiude anche la donazione | Dalla notifica della citazione, con difese da depositare nei termini |
| Ricorso del creditore per liquidazione controllata | Debiti scaduti non inferiori a 50.000 euro; per la persona fisica, nessuna apertura se l’OCC attesta l’assenza di attivo acquisibile (art. 268, commi 2-3) | Attestazione dell’OCC ed eccezione con i documenti dell’art. 283, comma 3; in alternativa, liquidazione chiesta dal debitore | Entro la prima udienza (termine fino a 60 giorni per l’attestazione) |
| Opposizioni e reclami dentro la procedura | Osservazioni nel piano entro 20 giorni (art. 70, comma 3); reclamo contro l’esdebitazione entro 30 giorni (artt. 282, comma 3, e 283, comma 8); niente opposizione sulla convenienza per il creditore colpevole (art. 69, comma 2) | Scelta della procedura coerente con la qualità di consumatore (Cass. 29746/2025); prova della meritevolezza; dichiarazione annuale sulle utilità | Per tutta la procedura; per l’incapiente, vigilanza triennale dal decreto (art. 283, comma 9) |
Le domande di chi è sotto attacco
Ho firmato una fideiussione per mio figlio e sono in pensione: posso davvero liberarmi del debito?
Sì, se ricorrono le condizioni di legge. Le strade sono tre: il piano del consumatore (se la garanzia era estranea a qualsiasi attività d’impresa o professionale in cui avevi interesse), la liquidazione controllata con esdebitazione dopo tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), oppure, se non hai nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), concessa una sola volta e con verifica della meritevolezza.
La banca può pignorarmi tutta la pensione?
No. Nel 2026 restano intoccabili 1.092,48 euro al mese, cioè il doppio dell’assegno sociale provvisorio, e sulla parte eccedente il creditore può prendere di regola un quinto (art. 545, comma 7, c.p.c.). Sul saldo già presente sul conto al momento del pignoramento resta protetto il triplo dell’assegno sociale, 1.638,72 euro.
Se mio figlio ottiene l’esdebitazione, sono libero anch’io?
No. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. L’esdebitazione del debitore principale non libera il garante, che deve valutare una propria procedura o una propria difesa. La procedura familiare dell’art. 66 può permettere di trattare le due posizioni insieme.
Ho donato la casa a mia figlia tre anni fa: la banca può riprendersela?
Può tentare con la revocatoria, e se la donazione è successiva alla fideiussione la sua posizione è forte. L’azione si prescrive in cinque anni dalla donazione. La donazione va comunque dichiarata nella domanda di esdebitazione o di piano, perché la legge chiede gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.
Ero socio della società di famiglia quando ho firmato: posso fare il piano del consumatore?
Di regola no. Per Cass. 29746/2025 la qualità di consumatore va esclusa quando la garanzia è funzionale all’attività della società in cui il garante aveva un interesse, anche se le cariche sono cessate, e l’onere di provare il contrario è del debitore. Restano la liquidazione controllata, il concordato minore con risorse esterne e, se sei incapiente, l’art. 283.
Con l’esdebitazione dell’incapiente sono libero per sempre?
Quasi. Per tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità ulteriori rispetto alla soglia del comma 2 che consentono di soddisfare utilmente i creditori, il debito torna esigibile nei limiti del comma 9. Le utilità vanno dichiarate ogni anno nel termine fissato dal decreto, a pena di revoca. I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non contano come utilità. Il testo vigente non prevede più la soglia del dieci per cento indicata dalla versione anteriore al correttivo. Resta aperto se le esclusioni dell’art. 278, comma 7 (mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito, sanzioni pecuniarie), valgano anche per l’incapiente: Trib. Rovereto, decr. 15 dicembre 2025, le ha applicate, mentre parte della dottrina lo esclude. Per un debito bancario da fideiussione il problema di solito non si pone.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce sono raggruppate per mossa del creditore. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il garante pensionato. Quando la fonte letta è una massima o una sintesi, è indicato.
Sull’escussione e sul decreto ingiuntivo
- Cass. SU, sent. n. 24825/2026 (udienza 12 maggio 2026, pubblicata 28 agosto 2026; testo integrale letto sul PDF della Corte). La deroga all’art. 1957 riproduttiva dello schema ABI è nulla e torna il termine semestrale. L’accertamento del 2005 è prova privilegiata solo nel suo perimetro temporale e oggettivo; per le fideiussioni specifiche il garante deve provare l’estensione dell’intesa. La clausola “a prima richiesta” permette alla banca di evitare la decadenza con una richiesta stragiudiziale nei termini. La nullità resta parziale. Rilevanza: è la cornice di ogni opposizione del garante.
- Cass. Sez. I, ord. n. 28083 del 22 ottobre 2025 (massima Brocardi). Con la clausola “a prima richiesta” basta una richiesta stragiudiziale per evitare la decadenza. Rilevanza: anticipa le Sezioni Unite e obbliga a cercare la lettera di escussione.
- Cass. Sez. I, ord. n. 29010 del 3 novembre 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 15636 dell’11 giugno 2025 (massime Brocardi). L’eccezione di decadenza non è rilevabile d’ufficio e va proposta all’inizio del giudizio. Rilevanza: impone di scriverla nell’atto di opposizione.
- Cass. n. 28547/2024 e n. 20550/2025 (citate da EC News, 2 settembre 2026, senza data). Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione va formulata nell’atto di citazione in opposizione. Rilevanza: conferma la finestra dei quaranta giorni.
- Cass. Sez. I, ord. n. 8913 del 4 aprile 2025 e Cass. n. 1851/2025 (massime Brocardi). La nullità antitrust della deroga è rilevabile d’ufficio, ma solo se i fatti necessari sono già negli atti. Rilevanza: anche la nullità va allegata con precisione.
- Cass. Sez. I, ord. n. 267 del 7 gennaio 2025 (massima Brocardi). La nullità della clausola non travolge l’intero contratto. Rilevanza: il garante non può contare sulla caduta di tutta la garanzia.
- Cass. Sez. III, ord. n. 16938 del 19 giugno 2024 (massima Brocardi). La revoca degli affidamenti non vale come richiesta di pagamento. Rilevanza: utile per contestare l'”istanza” della banca.
- Cass. Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre 2023 e Cass. Sez. I, sent. n. 21841 del 2 agosto 2024 (massime Brocardi). La deroga all’art. 1957 può essere vessatoria verso il garante privato; nelle fideiussioni specifiche non lo è di per sé. Rilevanza: la carta del consumatore va giocata sul testo del contratto.
Sul pignoramento della pensione e sulla quota alla procedura
- Trib. Trani, sent. del 20 gennaio 2026 (liquidazione controllata R.G. 3-1/2026, PDF del Tribunale). Ha fissato in via provvisoria la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, assumendo come riferimento la soglia dell’art. 283, comma 2, con l’assegno sociale 2026, e ha considerato rilevante anche il canone di locazione; tredicesima e quattordicesima vanno alla procedura per la parte eccedente. Rilevanza: mostra come si costruisce in concreto la quota di pensione da versare.
- Trib. Milano, sent. n. 31/2025 (nota dalla scheda in uso agli autori). La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata. Rilevanza: per il pensionato con cessione del quinto, la trattenuta cessa e le somme vanno alla procedura.
Sull’ipoteca e sulla casa
- Cass. Sez. III, ord. n. 18213 del 3 luglio 2024 (massima Brocardi). L’ipoteca non esclude il danno per i creditori nella revocatoria; deve provare la capienza chi la sostiene. Rilevanza: l’ipoteca della banca non “mette al sicuro” il resto del patrimonio.
- Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 (nota dalla scheda, fonte ItaliaOggi). La moratoria biennale del piano del consumatore sospende il pagamento dei crediti ipotecari, ma non li riduce e gli interessi maturano. Rilevanza: il piano che vuole salvare la casa deve prevedere il pagamento alla fine della moratoria.
Sulla revocatoria delle donazioni ai figli
- Cass. SU, sent. n. 1898 del 27 gennaio 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 9355 del 9 aprile 2025 (massime Brocardi). Per gli atti anteriori al credito serve la preordinazione dolosa, non la semplice consapevolezza. Rilevanza: protegge le donazioni anteriori alla fideiussione.
- Cass. n. 9625/2025 (massima Brocardi). Per la revocatoria contro il fideiussore basta l’esistenza del debito, e sono revocabili gli atti successivi alla fideiussione. Rilevanza: il credito nasce con la firma, non con l’escussione.
- Cass. Sez. I, ord. n. 14104 del 27 maggio 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 20205 del 18 luglio 2025 (massime Brocardi). Basta una ragione di credito non manifestamente infondata, anche eventuale o litigiosa. Rilevanza: la banca può agire prima di avere il titolo.
- Cass. Sez. III, ord. n. 9349 del 9 aprile 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 22186 del 1° agosto 2025 (massime Brocardi). I vincoli di parentela sono indizi della consapevolezza del terzo. Rilevanza: le donazioni in famiglia sono le più esposte.
- Cass. Sez. III, ord. n. 16845 del 23 giugno 2025 (massima Brocardi). La prescrizione quinquennale si interrompe con la domanda giudiziale. Rilevanza: fissa il limite temporale della mossa del creditore.
- Cass. Sez. III, ord. n. 31949 dell’8 dicembre 2025 e Cass. Sez. III, ord. n. 27178 del 10 ottobre 2025 (massime Brocardi). Il fondo patrimoniale è atto gratuito e revocabile con la conoscenza del pregiudizio. Rilevanza: il fondo non è uno scudo contro la banca.
- Cass. Sez. III, ord. n. 16377 del 17 giugno 2025 (massima Brocardi). Chi trasferisce beni dopo il sorgere del credito deve provarne valore e circostanze. Rilevanza: l’onere della prova si sposta sul garante.
Sulle procedure e sull’esdebitazione
- Cass. Sez. I, sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025 (commento diritto.it). Il garante socio o amministratore della società garantita non è consumatore se la garanzia era funzionale all’impresa; l’onere della prova è del debitore. Rilevanza: decide l’accesso al piano del consumatore.
- Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). La meritevolezza non condiziona l’apertura della liquidazione controllata, ma pesa sull’esdebitazione; la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità. Rilevanza: la liquidazione è accessibile anche al garante imprudente.
- Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi, caso regolato dalla legge fallimentare). La scarsità del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte fraudolente o distrattive. Rilevanza: il pensionato con la sola pensione non è escluso per questo.
- Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo letto da altri autori sul PDF della Corte, riportato nella scheda). Il debitore già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: riguarda il pensionato che in passato era stato dichiarato fallito come socio o imprenditore. Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti dell’art. 283 esiste un contrasto con Cass. n. 13228/2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, partendo dalle mosse che il creditore ha già fatto e da quelle che farà. Ecco cosa facciamo in concreto.
- Ricostruiamo la cronologia della garanzia. Raccogliamo il contratto di fideiussione, le lettere di escussione, il recesso dal conto, le date delle istanze contro il debitore principale e le confrontiamo con il termine dell’art. 1957 c.c.
- Verifichiamo il modulo contro lo schema ABI. Confrontiamo clausola per clausola la tua fideiussione con lo schema censurato, distinguendo omnibus e specifica e verificando la clausola “a prima richiesta”, alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026.
- Redigiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni, con tutte le eccezioni nell’atto di citazione, dove la giurisprudenza le esige.
- Controlliamo il calcolo del pignoramento della pensione e del conto: quota impignorabile, quinto sull’eccedenza, triplo dell’assegno sociale sul saldo anteriore. Se il calcolo è sbagliato, lo contestiamo davanti al giudice dell’esecuzione.
- Analizziamo la tua posizione sulla casa e sulle donazioni: date degli atti, prescrizione della revocatoria, preordinazione, valore di realizzo dell’immobile e ipoteche di grado anteriore.
- Valutiamo la tua qualità di consumatore alla luce di Cass. 29746/2025, raccogliendo i documenti che dimostrano l’estraneità della garanzia all’impresa, o indirizzandoti verso la procedura corretta se manca.
- Calcoliamo la soglia dell’incapienza sul tuo nucleo familiare con l’assegno sociale vigente e le due letture del comma 2 dell’art. 283, e prepariamo la documentazione delle spese reali.
- Prepariamo la domanda con l’OCC: piano del consumatore, liquidazione controllata (anche familiare, ex art. 66) o esdebitazione dell’incapiente, con l’elenco completo degli atti degli ultimi cinque anni.
- Presidiamo le udienze e i termini che il creditore deve rispettare e quelli che devi rispettare tu: eccezione di incapienza in prima udienza, osservazioni, reclami di trenta giorni, dichiarazione annuale sulle utilità.
- Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta, con una proposta numerica fondata sul confronto tra pignoramento, procedura ed esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano soprattutto due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro di verifica che l’Organismo compie sulla documentazione, sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore: è la stessa valutazione da cui dipende l’esdebitazione del pensionato garante. Come cassazionista, assicura la continuità della strategia dall’opposizione al decreto ingiuntivo fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza ripartire da zero quando la partita sulla fideiussione arriva in Cassazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. Gli avvocati seguono le eccezioni e le procedure; i commercialisti ricostruiscono redditi, spese di mantenimento, valore dei beni e convenienza economica delle alternative. La convenienza del creditore è un calcolo, e va letta con gli strumenti di chi fa i conti di mestiere.
Chiusura: le regole del gioco, prima dell’ultima mossa
Nella procedura esecutiva non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Il pensionato che ha garantito il figlio o la società di famiglia può arrivare all’esdebitazione. Prima però deve giocare ogni mossa nella finestra giusta: le eccezioni sulla fideiussione nei quaranta giorni dell’opposizione, il calcolo della pensione impignorabile prima dell’assegnazione, l’eccezione di incapienza entro la prima udienza, la scelta della procedura coerente con la sua qualità di consumatore.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede insieme le due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha certificate. La prima è quella di avvocato cassazionista con uno staff nazionale in diritto bancario, per smontare la garanzia nel processo. La seconda è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per costruire la domanda di esdebitazione secondo i criteri con cui l’Organismo e il giudice la valuteranno.
📩 Non aspettare la prossima mossa della banca: scrivici oggi, i recapiti dello Studio Monardo sono qui sotto, in fondo all’articolo.
