Sì, si può. Ma la risposta breve è anche quella che produce più equivoci. Attorno al passaggio dalla composizione negoziata dell’impresa minore alla liquidazione controllata circolano convinzioni che sembrano ragionevoli e invece portano fuori strada: che il passaggio sia automatico, che basti la relazione dell’esperto, che il liquidatore possa cancellare tutto ciò che è stato fatto durante le trattative, che l’esperto resti senza compenso, che dopo la liquidazione i debiti restino per sempre. Ognuna di queste idee contiene un frammento di verità, ed è proprio per questo che resiste nel passaparola tra imprenditori, nei forum e perfino in qualche consulenza frettolosa.
Il problema è pratico, non teorico. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che la liquidazione “parta da sola” lascia scadere il termine per il concordato semplificato; chi pensa che i creditori non possano più muoversi abbassa la guardia proprio quando un fornitore deposita il ricorso; chi è convinto che ogni debito contratto durante le trattative sia protetto scopre in sede di riparto di essere un semplice chirografario.
In questa guida mettiamo alla prova otto miti diffusi:
- “Se la composizione fallisce, la liquidazione controllata scatta in automatico”.
- “Qualsiasi creditore, anche per pochi euro, può trascinarmi in liquidazione appena chiusa la composizione”.
- “La relazione finale dell’esperto basta: l’OCC non serve più”.
- “Con la liquidazione il liquidatore azzera tutto ciò che è stato fatto durante le trattative”.
- “Ogni debito contratto durante la composizione è prededucibile”.
- “Se si finisce in liquidazione, l’esperto non viene più pagato”.
- “Dopo la liquidazione controllata i debiti restano per sempre”.
- “Quando le trattative falliscono, la liquidazione controllata è l’unica strada”.
Perché ce ne occupiamo noi? Perché questo è esattamente il punto in cui due mondi si toccano: la composizione negoziata, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la liquidazione controllata, procedura da sovraindebitamento che lo Studio segue grazie alla qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Chi ha visto il percorso da entrambi i lati sa dove il passaparola si sbaglia.
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Primo mito: “Se la composizione fallisce, la liquidazione controllata scatta in automatico”
Il mito
“Se le trattative con i creditori non vanno in porto, il percorso si trasforma da solo in liquidazione controllata: ci pensa la Camera di commercio, o il tribunale.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è nella stessa norma. L’art. 25-quater del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dedicato alle imprese “sotto soglia”, al comma 4 elenca espressamente la liquidazione controllata tra gli esiti possibili della composizione. Chi legge in fretta questa elencazione la scambia per una conseguenza necessaria: se le trattative falliscono, si passa alla liquidazione. A rafforzare l’idea contribuisce il ricordo del vecchio sistema fallimentare, in cui il fallimento era vissuto come uno sbocco quasi inevitabile della crisi, e la confusione tra composizione negoziata e procedure concorsuali vere e proprie: molti imprenditori pensano di essere già “dentro una procedura” fin dal giorno dell’istanza.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. L’art. 25-quater c.4 stabilisce che, oltre ai contratti e agli accordi previsti dal comma 3, “l’imprenditore può anche, alternativamente” proporre la domanda di concordato minore (lett. a), chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268 (lett. b), proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (lett. c) e, per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (lett. d). Le parole chiave sono due: “può” e “alternativamente”.
La liquidazione controllata dopo la composizione è una facoltà dell’imprenditore, non un effetto automatico della chiusura delle trattative. Nessuno la apre d’ufficio: serve un ricorso al tribunale competente, con i presupposti e la documentazione richiesti dall’art. 268 e dalle norme successive. La Camera di commercio non ha alcun potere in questo senso: il segretario generale nomina l’esperto (art. 25-quater c.2) e ne liquida il compenso (c.7), ma non apre procedure.
C’è poi un dato che il passaparola ha perso per strada. La composizione negoziata nasce per il risanamento: l’art. 25-quater c.1 consente all’impresa minore di chiedere la nomina dell’esperto quando si trova in uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. La giurisprudenza di merito, anche se formatasi sulle imprese sopra soglia, è costante nel dire che un progetto puramente liquidatorio non è ciò che la composizione deve proteggere: Trib. Verona 10 giugno 2025, seguito da Trib. Como 10 luglio 2025, ha negato rilievo a un piano meramente liquidatorio ai fini della conferma delle misure protettive, anche se prometteva ai creditori più della liquidazione giudiziale; nello stesso senso Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 gennaio 2025. La liquidazione, dunque, sta fuori dal percorso di risanamento: è uno degli sbocchi che la legge mette a disposizione quando il risanamento non riesce, e va scelto.
Anche il quadro dei tempi conferma la natura non automatica del passaggio. Alla chiusura l’esperto redige la relazione finale; da quel momento non scatta alcun meccanismo. Se l’imprenditore resta fermo, resta fermo anche il tribunale, salvo che sia un creditore a muoversi (e vedremo a quali condizioni nel mito successivo).
La prova
La prova è testuale: art. 25-quater c.4 CCII, lett. b, nella formulazione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, che rinvia all’art. 268. E l’art. 268 c.1 conferma che è “il debitore in stato di sovraindebitamento” a poter chiedere “con ricorso” l’apertura della liquidazione controllata. Nulla, in nessuna delle due norme, prevede un’apertura d’ufficio alla fine delle trattative.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta che “qualcuno” apra la liquidazione rischia due cose. La prima: perdere le alternative che hanno un termine. Il concordato semplificato, per esempio, va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies c.1, secondo la sintesi del testo vigente). La seconda: restare esposto senza protezione. Chiusa la composizione, cadono le misure protettive eventualmente concesse e i creditori possono riprendere le azioni esecutive individuali: l’immobile, il conto, i crediti verso clienti tornano aggredibili uno per uno, senza la regia di un liquidatore e senza la sospensione degli interessi che l’art. 268 c.5 collega al deposito della domanda di liquidazione. Restare immobili, in questa fase, significa lasciare che siano gli altri a scegliere.
Secondo mito: “Qualsiasi creditore, anche per pochi euro, può trascinarmi in liquidazione appena chiusa la composizione”
Il mito
“Chiusa la composizione, basta che un creditore qualunque depositi un ricorso e il tribunale apre la liquidazione controllata contro di me.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità. Il Codice della crisi non riserva al solo debitore l’iniziativa per la liquidazione controllata: l’art. 268 c.2 la consente anche al creditore, “anche in pendenza di procedure esecutive individuali”. E la giurisprudenza ha chiarito che la presentazione della composizione, da sola, non mette al riparo da un’iniziativa concorsuale dei creditori: per le imprese sopra soglia, Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023 ha affermato che la domanda di composizione non impedisce la liquidazione giudiziale se non è accompagnata dalla richiesta di misure protettive. Da qui al “qualunque creditore, per qualunque somma” il passo, nel passaparola, è breve.
La realtà
La norma pone condizioni precise, che il mito cancella:
- lo stato di insolvenza: il creditore può chiedere la liquidazione solo se il debitore è insolvente, non semplicemente sovraindebitato (art. 268 c.2). Il debitore può invece chiederla anche in stato di sovraindebitamento (c.1);
- la soglia: la liquidazione su istanza del creditore non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro (art. 268 c.2, importo aggiornabile). Non conta il credito del singolo ricorrente, ma l’insieme dei debiti scaduti e non pagati che emergono dall’istruttoria: sotto i 50.000 euro la liquidazione chiesta da un creditore non si apre;
- l’eccezione della persona fisica: se il creditore agisce contro una persona fisica (e il titolare di una ditta individuale lo è), la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie; il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283 c.3, e se l’attestazione non è pronta il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni (art. 268 c.3);
- il pubblico ministero: secondo la dottrina più attenta, non è legittimato in via generale a chiedere la liquidazione controllata; il richiamo al PM contenuto nell’art. 271 è considerato un refuso, e il suo intervento è previsto solo nei casi particolari degli artt. 73 c.2 e 80 c.6 (revoca dell’omologazione per frode o inadempimento).
Sulla soglia, il punto delicato è quali debiti si contano. Trib. Verona 18 dicembre 2024, commentato da EC News il 14 gennaio 2025, ha respinto l’istanza di un creditore contro un’impresa minore perché, escluso il credito postergato del socio (ritenuto esistente ma inesigibile e non scaduto), i debiti scaduti erano sotto i 50.000 euro. La Cassazione, con la pronuncia n. 17508/2025, ha però affermato che il credito del socio postergato si computa ai fini della soglia dell’art. 268 c.2. È un esempio perfetto di come i dettagli cambino l’esito: lo stesso fascicolo, a seconda della lettura adottata, sta sopra o sotto la soglia.
C’è infine il tema della durata della composizione. Durante le trattative, le misure protettive (art. 18, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater c.5 “in quanto compatibili”) impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Per le imprese sopra soglia, Trib. Reggio Emilia 7 ottobre 2025 ha precisato che il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione del percorso, senza un termine fisso. Se e in che misura un divieto analogo valga per la liquidazione controllata dell’impresa minore è questione di compatibilità che le pronunce lette non risolvono: la prudenza suggerisce di chiedere sempre le misure protettive, se ne ricorrono i presupposti, e di non contare su protezioni non richieste.
La prova
Art. 268 c.2 e c.3 CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024): insolvenza, soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati, eccezione dell’OCC per la persona fisica. Sul calcolo della soglia: Trib. Verona 18 dicembre 2024 e Cass. n. 17508/2025, di segno opposto sul credito postergato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito tende a una di due reazioni sbagliate. La prima è il panico: pagare d’impulso il creditore che minaccia il ricorso, magari con l’ultima liquidità disponibile, creando disparità tra creditori che peseranno nella procedura successiva. La seconda è l’arrendevolezza: non difendersi nel procedimento, non verificare se i debiti scaduti superano davvero i 50.000 euro, non chiedere all’OCC l’attestazione di assenza di attivo quando la si potrebbe ottenere, lasciando scadere la prima udienza. In entrambi i casi si rinuncia a difese che la legge mette a disposizione.
Terzo mito: “La relazione finale dell’esperto basta: l’OCC non serve più”
Il mito
“L’esperto ha già studiato tutta l’impresa: con la sua relazione finale vado in tribunale e chiedo la liquidazione controllata, senza passare dall’OCC.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. L’esperto ha esaminato i conti, ha incontrato i creditori, ha verificato la documentazione depositata con l’istanza (art. 17 c.3, richiamato dall’art. 25-quater c.2), e alla fine redige una relazione sull’esito delle trattative. Sembra un doppione inutile chiedere a un altro professionista di rifare lo stesso lavoro. Per di più, nel concordato semplificato la relazione finale dell’esperto ha davvero un ruolo decisivo: questo contribuisce a far credere che valga per tutti gli sbocchi.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è il rinvio contenuto nella norma: l’art. 25-quater c.4 lett. b consente di chiedere la liquidazione controllata “ai sensi dell’articolo 268”. Non introduce una liquidazione semplificata o speciale: rimanda alla disciplina ordinaria, con tutti i suoi requisiti. E tra questi requisiti c’è l’intervento dell’OCC.
La relazione dell’esperto e la relazione dell’OCC svolgono funzioni diverse: la prima racconta le trattative, la seconda è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 28576/2025, ha chiarito che la relazione dell’OCC è appunto requisito di ammissibilità della liquidazione controllata. E per il debitore persona fisica che chiede l’apertura c’è un ulteriore filtro: secondo l’art. 268 c.3, ultimo periodo, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie.
Un esempio concreto di come i tribunali leggono la domanda è la sentenza di apertura del Trib. Fermo (L.C. n. 17/2025, decisa il 2 ottobre 2025), relativa a un ex imprenditore individuale sotto soglia con attività cessata: il tribunale ha verificato la competenza (art. 27 c.2), la legittimazione (debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale), lo stato di sovraindebitamento, la completezza della documentazione richiesta dall’art. 39, integrata su richiesta del giudice, e la completezza e attendibilità della relazione dell’OCC (art. 269 c.2). Nessuno di questi passaggi può essere surrogato dalla relazione dell’esperto della composizione.
C’è però un fondo di verità: il lavoro fatto durante la composizione non si butta. La documentazione raccolta per l’istanza (bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi) è in larga parte quella che servirà per la domanda di liquidazione. La relazione finale dell’esperto può aiutare l’OCC a ricostruire cause della crisi e condotta dell’imprenditore. Quello che cambia è chi firma e con quale responsabilità.
Va aggiunto, per completezza, che per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza: la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 22074/2025 ha escluso che sia un requisito di accesso. La meritevolezza torna in gioco più avanti, quando si parla di esdebitazione.
La prova
Art. 25-quater c.4 lett. b CCII (rinvio all’art. 268); art. 268 c.3 sull’attestazione dell’OCC per la persona fisica; Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025 sulla relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità; Trib. Fermo, L.C. n. 17/2025, decisione del 2 ottobre 2025, come esempio dei controlli svolti in sede di apertura.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è l’inammissibilità del ricorso, con perdita di tempo proprio quando il tempo è più prezioso: le misure protettive sono cadute, le esecuzioni ripartono, gli interessi continuano a correre perché la sospensione dell’art. 268 c.5 decorre solo dal deposito di una domanda valida. Chi pensa di “risparmiare un passaggio” finisce spesso per farne due.
Quarto mito: “Con la liquidazione il liquidatore azzera tutto ciò che è stato fatto durante le trattative”
Il mito
“Se dopo la composizione si apre la liquidazione controllata, il liquidatore può rimettere in discussione qualsiasi cosa: la vendita del ramo d’azienda, il finanziamento della banca, i pagamenti fatti ai fornitori.”
Perché ci credono in tanti
Perché è vero, in parte, nel diritto concorsuale tradizionale: gli atti compiuti dall’imprenditore in crisi prima dell’apertura di una procedura sono guardati con sospetto, e le azioni revocatorie servono proprio a ricostituire il patrimonio a vantaggio di tutti i creditori. Chi ha sentito parlare di revocatoria fallimentare immagina che la stessa logica travolga tutto ciò che è stato fatto nei mesi della composizione. E il timore frena controparti, banche e acquirenti, che talvolta si rifiutano di trattare con un’impresa “in composizione”.
La realtà
Qui la norma è più precisa di quanto il mito lasci intendere, e distingue tre categorie di atti.
Primo: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22. L’art. 25-quater c.6 stabilisce espressamente che conservano i propri effetti “anche se successivamente intervengono” un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato. È la versione “per l’impresa minore” dell’art. 24 c.1, che per le imprese sopra soglia elenca invece concordato preventivo, liquidazione giudiziale e le altre procedure maggiori. Gli atti in questione sono quelli dell’art. 22 c.1: i finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, comprese le garanzie, e l’accordo con le banche per la riattivazione delle linee di credito sospese (lett. a); i finanziamenti prededucibili dei soci (lett. b); i finanziamenti prededucibili di società del gruppo (lett. c); il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560 c.2 c.c., fermo l’art. 2112 c.c. e nel rispetto del principio di competitività (lett. d). Se il tribunale ha autorizzato l’atto, la successiva liquidazione controllata non lo travolge.
Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato questo assetto con due commi nuovi dell’art. 22: il c.1-bis consente di attuare il provvedimento anche dopo la chiusura della composizione, se previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell’esperto; il c.1-ter stabilisce che la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione, nelle procedure esecutive o concorsuali, e persiste quando si susseguono più procedure. Trib. Lanciano 17 ottobre 2025 mostra quanto i giudici prendano sul serio la tutela di questi atti: ha ammesso misure cautelari oltre il termine dei 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda autorizzata ex art. 22.
Secondo: gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non autorizzati. L’art. 24 c.3, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater c.5 “in quanto compatibile”, stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono “in ogni caso” soggetti alle azioni revocatorie (artt. 165 e 166) se l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 21 c.4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione dell’art. 22. Le norme richiamate sono quelle della liquidazione giudiziale: come si adattino alla liquidazione controllata è proprio il terreno del giudizio di compatibilità, e su questo non abbiamo trovato pronunce. La lettura prudente è che il dissenso dell’esperto o il rigetto dell’autorizzazione sono “bandiere rosse” che espongono l’atto alle iniziative recuperatorie del liquidatore.
Terzo: la responsabilità dell’imprenditore. L’art. 24 c.4, anch’esso richiamato, chiarisce che nelle ipotesi dei commi precedenti “resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti”. La stabilità dell’atto verso i terzi non è uno scudo personale.
Un’osservazione che il passaparola ignora del tutto: l’art. 25-quater c.5 richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4. Non richiama il c.2, che per le imprese sopra soglia esenta da revocatoria atti, pagamenti e garanzie coerenti con l’andamento delle trattative, né il c.5 sulle esenzioni dai reati di bancarotta. Per l’impresa minore, dunque, la protezione “forte” passa soprattutto dall’autorizzazione del tribunale: è una lettura del testo, che va verificata caso per caso.
Chi conosce la composizione negoziata dall’interno sa che la differenza tra un atto stabile e un atto esposto si decide prima, non dopo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta con l’impresa quali operazioni chiedere al tribunale di autorizzare.
La prova
Art. 25-quater c.6 CCII (conservazione degli effetti degli atti autorizzati anche in caso di apertura della liquidazione controllata); art. 22 c.1, 1-bis e 1-ter (testo vigente); art. 24 c.3 e c.4, richiamati dall’art. 25-quater c.5; Trib. Lanciano 17 ottobre 2025 sulla tutela della liquidità da cessione autorizzata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che “tanto il liquidatore annullerà tutto” rischia di non chiedere le autorizzazioni che renderebbero stabili le operazioni, perché le considera inutili. E rischia, all’opposto, di compiere atti di straordinaria amministrazione ignorando il dissenso dell’esperto, convinto che la composizione li copra comunque. Le controparti, dal canto loro, rischiano di rifiutare operazioni che, se autorizzate, sarebbero invece protette dalla legge anche nella liquidazione successiva.
Quinto mito: “Ogni debito contratto durante la composizione è prededucibile”
Il mito
“Tutto quello che l’impresa deve per forniture, consulenze o servizi ricevuti durante le trattative sarà pagato per primo, prima di tutti gli altri creditori, se si va in liquidazione.”
Perché ci credono in tanti
Perché la prededuzione esiste davvero nella composizione negoziata, e la legge la nomina spesso: i finanziamenti autorizzati ex art. 22 sono “prededucibili”, il compenso dell’esperto è prededucibile (art. 25-ter c.12). Nel linguaggio comune la parola si è allargata fino a coprire tutto ciò che nasce “durante” il percorso, sulla base di un ragionamento intuitivo: chi aiuta l’impresa a sopravvivere mentre tratta dovrebbe essere tutelato.
La realtà
La prededuzione è un’eccezione alla parità di trattamento dei creditori e vale solo nei casi in cui la legge la prevede espressamente. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso proprio: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21), e i debiti che contrae nella gestione corrente sono, di regola, debiti come gli altri.
La giurisprudenza milanese lo ha detto in modo netto. Trib. Milano 28 marzo 2024 ha affermato che nella composizione negoziata non maturano crediti prededucibili oltre quelli previsti dalla legge. Trib. Milano, decreto 9 ottobre 2025, ha ribadito che sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge, come il compenso dell’esperto. Trib. Parma 26 settembre 2023, sul versante dei professionisti dell’impresa, ha aggiunto che i compensi dei consulenti non devono superare quello dell’esperto: un segnale di quanto i tribunali guardino con attenzione ai costi che si accumulano durante il percorso.
Quali sono, allora, i crediti che nascono prededucibili? Nella composizione dell’impresa minore, sulla base dei rinvii dell’art. 25-quater c.5:
- i finanziamenti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 c.1 lett. a, b e c, la cui prededucibilità, per l’art. 22 c.1-ter, opera qualunque sia l’esito della composizione e persiste nelle procedure successive;
- il compenso dell’esperto, prededucibile per l’art. 25-ter c.12 (vedi il mito successivo).
Una precisazione importante riguarda i finanziamenti dei soci. La Cassazione, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, nel contesto di un concordato semplificato, ha affermato che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione, con successiva postergazione, non costituisce una risorsa esterna ai sensi dell’art. 84 c.4: non aumenta l’attivo, incide solo sull’ordine di soddisfazione. La prededuzione, quindi, è una posizione nell’ordine dei pagamenti, non un patrimonio aggiuntivo.
Resta un punto da tenere a mente nella liquidazione controllata: prededuzione non significa pagamento su ogni bene. Per il compenso del gestore della crisi, Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 ha affermato che è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Il principio riguarda il gestore, non l’esperto né i finanziatori, ma ricorda che anche i crediti in prededuzione vanno collocati sulla massa giusta.
La prova
Trib. Milano 28 marzo 2024 e Trib. Milano decr. 9 ottobre 2025 sulla tassatività dei crediti prededucibili nella composizione; art. 22 c.1-ter e art. 25-ter c.12 CCII sulle prededuzioni previste; Cass. Sez. I sent. n. 620/2026 sulla rinuncia dei soci alla prededuzione.
Cosa rischia chi ci crede
Il fornitore che continua a consegnare merce convinto di essere “in prededuzione” scopre, al momento del riparto nella liquidazione controllata, di essere un chirografario come gli altri, magari con una percentuale di soddisfazione minima. L’imprenditore che promette ai fornitori un trattamento privilegiato inesistente si espone a contestazioni e a un rapporto di fiducia compromesso. Se un credito nuovo deve essere protetto, la strada è l’autorizzazione del tribunale, non la promessa a voce.
Sesto mito: “Se si finisce in liquidazione, l’esperto non viene più pagato”
Il mito
“L’esperto ha lavorato per il risanamento: se poi l’impresa finisce in liquidazione controllata, il suo compenso si perde tra i debiti e non verrà mai pagato.” Oppure, nella versione opposta: “L’esperto si paga da solo, prima di tutti, con quello che vuole.”
Perché ci credono in tanti
Le due versioni del mito nascono dalla stessa incertezza. Il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore, che per definizione è in difficoltà; molti pensano quindi che, aperta la liquidazione, l’esperto diventi un creditore qualsiasi. Altri, sapendo che il compenso è calcolato in percentuale sull’attivo, immaginano un professionista che si liquida da sé. Contribuisce alla confusione il fatto che, per le imprese sopra soglia, a liquidare il compenso sia la commissione, e che si discuta in dottrina dei rimedi contro quella liquidazione.
La realtà
La disciplina è più ordinata di entrambe le versioni. Per l’impresa minore l’art. 25-quater c.7 stabilisce che il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato. Non è l’esperto a liquidarselo, e non è il tribunale.
I criteri sono quelli dell’art. 25-ter (testo vigente, in sintesi): una percentuale a scaglioni sull’attivo dell’impresa, calcolato come media degli ultimi tre bilanci (c.9); un minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000 euro (c.3); riduzioni e maggiorazioni legate al numero dei creditori e all’esito (c.4-7), tra cui la riduzione del 40% quando i creditori sono fino a cinque e il raddoppio quando si concludono gli accordi dell’art. 23; un compenso ridotto, tra 500 e 5.000 euro, se l’imprenditore non compare o l’esperto non procede (c.8); il rimborso delle spese documentate (c.10); un acconto possibile dopo sessanta giorni dall’accettazione, fino a un terzo (c.13). L’accordo tra le parti sul compenso è nullo se concluso prima di centoventi giorni dalla convocazione (c.11). L’ordine con cui applicare riduzioni e maggiorazioni non è del tutto chiaro nel testo: ogni calcolo va quindi presentato come stima.
Il compenso dell’esperto è prededucibile (art. 25-ter c.12): nella liquidazione controllata successiva viene soddisfatto prima dei creditori concorsuali, nei limiti dell’attivo. E Trib. Milano decr. 9 ottobre 2025 lo cita proprio come esempio tipico di credito prededucibile previsto dalla legge.
Sulla forza del provvedimento di liquidazione, Trib. Milano n. 9567 del 5 novembre 2024 ha affermato che nel calcolo prevale l’accordo tra le parti e che la liquidazione vale come prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) e come titolo per la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). La pronuncia riguarda un’impresa sopra soglia e la commissione, ma il principio sulla natura dell’atto di liquidazione è utile anche per il provvedimento del segretario generale.
Va però ridimensionata anche la versione opposta del mito: prededuzione non significa pagamento garantito. Se l’attivo della liquidazione è scarso, anche i crediti prededucibili possono essere soddisfatti solo in parte, in concorso tra loro. E, per analogia con quanto affermato da Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 per il compenso del gestore, è ragionevole interrogarsi su quale massa debba sopportarlo quando l’attivo è in gran parte costituito da beni ipotecati: è un punto aperto da verificare nel singolo caso.
La prova
Art. 25-quater c.7 CCII (liquidazione da parte del segretario generale della camera di commercio); art. 25-ter c.3, c.9, c.12 (minimo, base di calcolo, prededuzione); Trib. Milano n. 9567 del 5 novembre 2024; Trib. Milano decr. 9 ottobre 2025.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che pensa che il compenso “sparisca” con la liquidazione sottovaluta una voce che, invece, verrà pagata prima dei suoi creditori chirografari e ridurrà quanto resta per loro: un dato da mettere nei conti quando si confrontano le alternative. L’esperto che si affida alla versione opposta rischia di non presentare tempestivamente la propria posizione nella procedura successiva. In entrambi i casi, la mancata conoscenza delle regole altera la previsione su quanto andrà ai creditori.
Settimo mito: “Dopo la liquidazione controllata i debiti restano per sempre”
Il mito
“La liquidazione controllata mi toglie tutto e, alla fine, i debiti residui restano comunque: tanto vale lasciar fare ai creditori.”
Perché ci credono in tanti
Perché nella vecchia legge fallimentare l’esdebitazione era un beneficio raro e circondato da condizioni stringenti, e nella memoria collettiva “liquidazione” fa ancora rima con “rovina definitiva”. Il fondo di verità è che la liquidazione controllata comporta davvero lo spossessamento dei beni, salvo quelli esclusi per legge, e che non tutti i debiti si cancellano.
La realtà
Qui ci limitiamo a un cenno, perché il tema merita una trattazione a parte. L’art. 282 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto a seguito del decreto di chiusura della liquidazione controllata o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; l’istanza è comunicata ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni (c.1).
Le condizioni sono quelle dell’art. 280, a cui si aggiungono l’assenza di condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e il non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (c.2). L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (c.2-bis); contro il decreto creditori ammessi e debitore possono proporre reclamo entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124 (c.3). Restano esclusi, per l’art. 278 c.7, gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti per risarcimento da illecito extracontrattuale, oltre alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6).
Per l’imprenditore individuale che chiude la composizione e chiede la liquidazione, questo significa che la procedura ha un orizzonte definito. È diverso il discorso per la società sotto soglia: l’esdebitazione di diritto dell’art. 282 riguarda le persone fisiche, e per i soci e i garanti le valutazioni vanno fatte separatamente.
La prova
Art. 282 c.1-3 CCII nel testo vigente; art. 278 c.6 e c.7 per i debiti esclusi e i coobbligati.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che “i debiti restano comunque” rinuncia a una procedura che, per la persona fisica, porta a un punto di ripartenza, e lascia che i creditori procedano con esecuzioni separate, che non hanno alcun effetto liberatorio. Rischia inoltre di compromettere proprio i requisiti dell’esdebitazione, per esempio con condotte poco collaborative o atti dispositivi nel periodo che precede la domanda.
Ottavo mito: “Quando le trattative falliscono, la liquidazione controllata è l’unica strada”
Il mito
“Se in composizione non si trova l’accordo con i creditori, non resta che la liquidazione controllata.”
Perché ci credono in tanti
Perché molti imprenditori arrivano alla fine della composizione stanchi e senza liquidità, e la liquidazione appare come la soluzione “pulita”. E perché il concordato semplificato, la vera alternativa liquidatoria nata con la composizione, è uno strumento recente e poco conosciuto fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori.
La realtà
L’art. 25-quater c.4 offre all’impresa minore un ventaglio di sbocchi, che si aggiungono ai contratti e agli accordi del comma 3: il concordato minore dell’art. 74 (lett. a), la liquidazione controllata (lett. b), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies (lett. c) e, per l’impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione (lett. d).
Il concordato semplificato è l’alternativa più diretta alla liquidazione controllata, ma ha presupposti e un termine propri. Secondo la sintesi del testo vigente dell’art. 25-sexies:
- serve che l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni del comma 3 non sono praticabili;
- la proposta, per cessione dei beni e con piano di liquidazione e documenti dell’art. 39, va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione;
- non c’è voto dei creditori (lo conferma anche App. Roma n. 4154/2024): il tribunale omologa se verifica regolarità del contraddittorio, rispetto delle cause di prelazione, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore;
- reclamo in corte d’appello entro trenta giorni, poi ricorso per cassazione.
La Cassazione è intervenuta su questo strumento con tre pronunce della Sezione I del 12 gennaio 2026. L’ordinanza n. 623 ha chiarito che il tribunale può verificare in via preliminare i presupposti di accesso alla composizione e che il concordato semplificato resta subordinato a una composizione svolta correttamente; nel caso esaminato la relazione finale non dimostrava trattative condotte con correttezza e buona fede, e la proposta era stata dichiarata inammissibile. La sentenza n. 624 ha affermato che l’utilità per ciascun creditore non deve essere necessariamente economica ma deve essere concreta e apprezzabile, e che la sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione non basta, specie se i chirografari non ricevono nulla. La sentenza n. 620 ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione sia una risorsa esterna.
Il confronto con la liquidazione controllata, quindi, non è a senso unico. Il concordato semplificato consente all’imprenditore di proporre un piano e di mantenere un ruolo nella liquidazione, ma richiede una relazione finale favorevole sulla correttezza delle trattative e un’utilità reale per i creditori. La liquidazione controllata non richiede la meritevolezza per l’accesso (Cass. Sez. I ord. n. 22074/2025) e, per le persone fisiche, apre la via all’esdebitazione di diritto dell’art. 282, ma affida i beni a un liquidatore nominato dal tribunale.
La prova
Art. 25-quater c.4 CCII; art. 25-sexies CCII nel testo vigente; Cass. Sez. I ord. n. 623, sent. n. 624 e sent. n. 620 del 12 gennaio 2026; App. Roma n. 4154/2024.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera la liquidazione l’unica strada può perdere, per inerzia, il termine di sessanta giorni del concordato semplificato, oppure scartare un concordato minore che, in presenza di risorse esterne o di una prospettiva di continuità, avrebbe consentito un risultato migliore per tutti. Al contrario, chi si lancia nel concordato semplificato senza una relazione finale favorevole rischia l’inammissibilità e una perdita di tempo che rende la liquidazione successiva più povera.
I miti alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici, per mostrare cosa accade davvero a chi agisce credendo a un mito. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: chi aspetta che la liquidazione “parta da sola”
Ipotesi: ditta individuale del commercio al dettaglio, impresa minore, debiti complessivi per 187.430 euro, di cui 61.280 euro verso fornitori, 48.910 euro verso una banca con garanzia ipotecaria sull’immobile del negozio e il resto verso enti fiscali e previdenziali. La composizione si chiude senza accordo; la relazione finale dell’esperto, che dà atto della correttezza delle trattative e della non praticabilità delle soluzioni del comma 3, viene comunicata lunedì 14 settembre 2026.
Sequenza di chi crede al primo mito: l’imprenditore non fa nulla, convinto che la liquidazione si apra d’ufficio. Le misure protettive sono cadute; a ottobre un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti, la banca riprende l’esecuzione immobiliare. Il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato scade venerdì 13 novembre 2026 (giorno lavorativo, nessuno slittamento). Esito: a metà novembre l’imprenditore può ancora chiedere la liquidazione controllata, ma ha perso il concordato semplificato e ha visto una parte dell’attivo assegnata a singoli creditori.
Sequenza corretta: entro le prime settimane si confrontano le alternative. Se il patrimonio consente un’utilità concreta per ciascun creditore, si prepara la proposta di concordato semplificato entro il 13 novembre; altrimenti si deposita il ricorso per liquidazione controllata con la relazione dell’OCC, ottenendo dalla data del deposito la sospensione degli interessi sui crediti chirografari (art. 268 c.5) e, con l’apertura, il divieto di azioni esecutive individuali.
Simulazione 2: il creditore e la soglia dei 50.000 euro
Ipotesi: società a responsabilità limitata sotto soglia, chiusa la composizione lunedì 5 ottobre 2026. Un fornitore, creditore di 31.870 euro, deposita ricorso per liquidazione controllata. Dall’istruttoria risultano debiti scaduti e non pagati per 46.210 euro, più un finanziamento del socio di 22.500 euro, postergato, con scadenza contrattuale già maturata.
Esito A (lettura di Trib. Verona 18 dicembre 2024): il credito postergato è inesigibile e non si conta; 46.210 euro sono sotto i 50.000 euro, la liquidazione su istanza del creditore non si apre. Esito B (lettura di Cass. n. 17508/2025): il credito del socio si computa; il totale sale a 68.710 euro, sopra soglia, e se il tribunale accerta l’insolvenza la liquidazione può aprirsi. Chi credeva al secondo mito avrebbe pagato in fretta il fornitore, magari con l’ultima liquidità; chi ci credeva al contrario (“sotto i 50.000 non possono farmi nulla”) avrebbe ignorato il peso del credito del socio. La differenza tra le due letture vale l’intera procedura. Poiché il debitore è una società, l’eccezione dell’art. 268 c.3 sull’assenza di attivo, riservata alla persona fisica, non è disponibile.
Simulazione 3: atti autorizzati, prededuzioni e riparto
Ipotesi: impresa minore che durante la composizione ottiene dal tribunale l’autorizzazione ex art. 22 c.1 lett. a a un finanziamento bancario di 40.000 euro e l’autorizzazione ex lett. d alla cessione di un ramo d’azienda per 73.600 euro. Poi le trattative falliscono e si apre la liquidazione controllata. Attivo realizzato dal liquidatore, comprensivo del residuo del prezzo del ramo: 96.350 euro. Il segretario generale della camera di commercio ha liquidato il compenso dell’esperto, nella nostra ipotesi, in 5.480 euro. Spese e compensi della procedura di liquidazione stimati in 7.920 euro.
Sequenza: la cessione del ramo resta ferma (art. 25-quater c.6), il liquidatore non può rimetterla in discussione. Il finanziamento autorizzato resta prededucibile (art. 22 c.1-ter). In prededuzione: 40.000 + 5.480 + 7.920 = 53.400 euro. Restano per i creditori concorsuali 96.350 − 53.400 = 42.950 euro, da ripartire secondo l’ordine delle prelazioni. Se invece l’imprenditore avesse pagato un fornitore per 12.340 euro con un’operazione su cui l’esperto aveva iscritto il dissenso, quel pagamento resterebbe esposto alle iniziative del liquidatore (art. 24 c.3, in quanto compatibile), con la responsabilità dell’imprenditore ferma (art. 24 c.4). Chi credeva al quinto mito, il fornitore che aveva continuato a consegnare per 18.760 euro “in prededuzione” senza alcuna autorizzazione, concorre invece con i chirografari sui 42.950 euro residui, dopo i privilegiati.
Il fondo di verità: cosa resta in piedi dei miti
Nessuno dei miti è nato dal nulla. Rimessi al loro posto, i frammenti veri compongono un quadro coerente.
È vero che la liquidazione controllata è prevista come sbocco della composizione: l’art. 25-quater c.4 lett. b la nomina espressamente. Ma è uno sbocco scelto dall’imprenditore, alternativo ad altri, e regolato dall’art. 268, non un epilogo automatico.
È vero che i creditori possono chiedere la liquidazione controllata, anche mentre pendono esecuzioni individuali. Ma devono dimostrare l’insolvenza, i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria devono raggiungere i 50.000 euro, e contro la persona fisica il debitore può paralizzare l’istanza con l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo. Su quali debiti si contino, la giurisprudenza non è unanime.
È vero che il lavoro dell’esperto ha un valore anche dopo: la sua relazione finale è decisiva per il concordato semplificato, come hanno mostrato le pronunce della Cassazione del gennaio 2026, e la documentazione raccolta con l’istanza è riutilizzabile. Ma per la liquidazione controllata la relazione dell’OCC resta un requisito di ammissibilità.
È vero che il liquidatore ha il compito di ricostituire il patrimonio e che alcuni atti compiuti durante le trattative possono essere contestati. Ma gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 conservano i loro effetti anche se si apre la liquidazione controllata (art. 25-quater c.6), mentre sono esposti soprattutto gli atti su cui l’esperto ha manifestato dissenso o per i quali il tribunale ha negato l’autorizzazione (art. 24 c.3).
È vero che nella composizione esistono crediti prededucibili. Ma sono solo quelli previsti dalla legge: i finanziamenti autorizzati e il compenso dell’esperto, come ricordano le pronunce milanesi del 2024 e del 2025.
È vero che il compenso dell’esperto grava sull’impresa. Ma è liquidato dal segretario generale della camera di commercio secondo criteri di legge ed è prededucibile nella procedura successiva, nei limiti dell’attivo.
È vero, infine, che la liquidazione comporta lo spossessamento dei beni e che alcuni debiti sopravvivono all’esdebitazione. Ma per la persona fisica l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o dopo tre anni dall’apertura, alle condizioni dell’art. 282.
Il filo che tiene insieme tutto è uno: tra la composizione e la liquidazione controllata non c’è un automatismo, c’è una scelta, e la qualità di quella scelta dipende da ciò che si è fatto durante le trattative. Chi ha chiesto le autorizzazioni giuste, ha rispettato le indicazioni dell’esperto e ha tenuto in ordine la documentazione arriva alla fine del percorso con più opzioni e con atti stabili; chi ha navigato a vista arriva con meno alternative e con atti contestabili.
Mito contro realtà, in sintesi
La tabella che segue mette a confronto, una riga per mito, la credenza diffusa e la regola effettivamente vigente. Serve come promemoria rapido, ma ogni riga rinvia alla sezione dedicata, dove sono indicate le condizioni e le eccezioni. Due avvertenze. La prima: alcune righe dipendono da letture non ancora consolidate, come il calcolo della soglia dei 50.000 euro in presenza di crediti postergati o l’adattamento dell’art. 24 c.3 alla liquidazione controllata. La seconda: le norme citate sono quelle vigenti a ottobre 2026, dopo il D.Lgs. 136/2024; il D.Lgs. 147/2026 ha modificato altre norme della composizione negoziata (in particolare la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis), che non sono al centro di questo tema.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La liquidazione controllata scatta in automatico dopo la composizione | È una facoltà dell’imprenditore, alternativa ad altri sbocchi (art. 25-quater c.4 lett. b); serve un ricorso ai sensi dell’art. 268 |
| Qualsiasi creditore, per qualsiasi somma, può farla aprire | Serve l’insolvenza e almeno 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati dall’istruttoria (art. 268 c.2); contro la persona fisica, eccezione dell’OCC sull’assenza di attivo (c.3) |
| Basta la relazione finale dell’esperto | La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità (Cass. 28576/2025); per la persona fisica serve l’attestazione di attivo acquisibile (art. 268 c.3) |
| Il liquidatore può azzerare tutto ciò che è stato fatto | Gli atti autorizzati ex art. 22 conservano gli effetti (art. 25-quater c.6); esposti gli atti con dissenso dell’esperto o autorizzazione negata (art. 24 c.3); resta la responsabilità dell’imprenditore (c.4) |
| Ogni debito nato durante la composizione è prededucibile | Solo i crediti previsti dalla legge: finanziamenti autorizzati (art. 22 c.1-ter) e compenso dell’esperto (Trib. Milano 2024 e 2025) |
| L’esperto non viene più pagato | Compenso liquidato dal segretario generale della CCIAA (art. 25-quater c.7), prededucibile (art. 25-ter c.12), nei limiti dell’attivo |
| Dopo la liquidazione i debiti restano per sempre | Per la persona fisica esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni dall’apertura (art. 282), con esclusioni (art. 278 c.7) |
| La liquidazione è l’unica strada | Concordato minore, concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale, accordi; Cass. 623 e 624/2026 sui presupposti del semplificato |
Le domande di verifica: quindi è vero che…?
Quindi è vero che posso chiedere la liquidazione controllata anche se la composizione non si è chiusa con un accordo?
Sì. È proprio l’ipotesi tipica. L’art. 25-quater c.4 lett. b consente all’imprenditore di chiederla “alternativamente” ai contratti e agli accordi del comma 3, quindi anche quando le trattative non hanno prodotto un’intesa. Servono però tutti i requisiti dell’art. 268 e delle norme successive: ricorso al tribunale competente, documentazione, relazione dell’OCC e, per la persona fisica, l’attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire.
Quindi è vero che un creditore può chiedere la liquidazione controllata dell’impresa minore subito dopo la fine della composizione?
Dipende. Può farlo se il debitore è insolvente e se i debiti scaduti e non pagati che risultano dall’istruttoria raggiungono almeno 50.000 euro (art. 268 c.2). Se il debitore è una persona fisica, può opporre entro la prima udienza l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo (c.3). Il pubblico ministero, secondo la dottrina prevalente, non è legittimato in via generale.
Quindi è vero che la banca che mi ha finanziato durante la composizione verrà pagata prima degli altri creditori?
Sì, ma solo se il finanziamento è stato autorizzato dal tribunale. I finanziamenti autorizzati ai sensi dell’art. 22 c.1 sono prededucibili e, per il c.1-ter, la prededuzione opera qualunque sia l’esito della composizione e persiste nelle procedure successive. Un finanziamento concesso senza autorizzazione non gode di questa posizione, salvo che un’altra norma la preveda.
Quindi è vero che la vendita del ramo d’azienda fatta durante le trattative non può essere toccata dal liquidatore?
Sì, se era stata autorizzata ex art. 22 c.1 lett. d. L’art. 25-quater c.6 stabilisce che gli atti autorizzati conservano i propri effetti anche se si apre la liquidazione controllata. Se invece la cessione è stata fatta senza autorizzazione, o nonostante il dissenso iscritto dall’esperto, il discorso cambia (art. 24 c.3, richiamato in quanto compatibile).
Quindi è vero che, se scelgo la liquidazione controllata, perdo la possibilità del concordato semplificato?
Sì, nei fatti. Le due strade sono indicate dall’art. 25-quater c.4 come alternative. Il concordato semplificato, inoltre, ha un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto e richiede che la relazione dia atto della correttezza e buona fede delle trattative. La scelta va fatta presto e con i numeri davanti.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette durante la preparazione di questa guida (testi di legge su Brocardi, massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, EC News, Edotto, il testo della sentenza del Trib. Fermo pubblicato sul sito del tribunale, sintesi già verificate dagli autori della redazione). Quando la fonte non riporta numero o data, li omettiamo. Va detto con chiarezza: non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater, cioè sulla composizione dell’impresa minore seguita da liquidazione controllata; molte delle decisioni citate riguardano imprese sopra soglia o la liquidazione controllata in generale, e vanno lette come principi trasferibili, non come precedenti diretti.
1. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 28576/2025 (mito 3). La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: la relazione finale dell’esperto della composizione non può sostituirla.
2. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 22074/2025 (miti 3 e 8). Per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: distingue l’ingresso nella procedura dalle condizioni dell’esdebitazione e dal giudizio sulla correttezza delle trattative richiesto per il concordato semplificato.
3. Cass. n. 17508/2025 (mito 2). Il credito del socio postergato va considerato nel calcolo della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti richiesta per la liquidazione chiesta dal creditore. Rilevanza: allarga la base di calcolo della soglia dell’art. 268 c.2.
4. Trib. Verona, 18 dicembre 2024 (mito 2). Il creditore postergato è legittimato a chiedere la liquidazione, ma il suo credito, inesigibile, non si conta tra i debiti scaduti ai fini della soglia; istanza respinta contro un’impresa minore con debiti scaduti sotto i 50.000 euro. Rilevanza: mostra il contrasto con la lettura della Cassazione e la decisività della soglia.
5. Trib. Fermo, sentenza di apertura L.C. n. 17/2025, decisa il 2 ottobre 2025 (mito 3). Apertura su ricorso dell’ex imprenditore individuale sotto soglia, dopo verifica di competenza, legittimazione, sovraindebitamento, documentazione dell’art. 39 integrata su richiesta del giudice e relazione dell’OCC; fissato il termine di novanta giorni per le domande dei creditori. Rilevanza: esempio concreto dei controlli che la relazione dell’esperto non può surrogare.
6. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 (mito 8). Il tribunale può verificare in via preliminare i presupposti di accesso alla composizione e la relazione finale dell’esperto è centrale: senza prova di trattative corrette e in buona fede la proposta di concordato semplificato è inammissibile; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in cassazione (secondo la sintesi di Edotto). Rilevanza: il semplificato non è una scorciatoia sempre disponibile.
7. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 624 del 12 gennaio 2026 (mito 8). L’utilità per ciascun creditore deve essere concreta e apprezzabile, anche non economica; la sola rapidità rispetto alla liquidazione non basta. Rilevanza: criterio decisivo nel confronto tra concordato semplificato e liquidazione controllata.
8. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 (miti 5 e 8). La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione non è una risorsa esterna: incide sull’ordine dei pagamenti, non sull’attivo. Rilevanza: chiarisce la natura della prededuzione dei finanziamenti nati durante le trattative.
9. Trib. Milano, 28 marzo 2024 (mito 5). Nella composizione negoziata non maturano crediti prededucibili oltre quelli previsti dalla legge. Rilevanza: smentisce l’idea di una prededuzione generalizzata dei debiti nati durante le trattative.
10. Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025 (miti 5 e 6). Sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge, tra cui il compenso dell’esperto. Rilevanza: conferma insieme la tassatività della prededuzione e la posizione del compenso dell’esperto.
11. Trib. Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024 (mito 6). Nel calcolo del compenso dell’esperto prevale l’accordo delle parti; la liquidazione è prova scritta per il decreto ingiuntivo e titolo per la provvisoria esecuzione. Rilevanza: il compenso è un credito con una base documentale solida, non un’aspettativa vaga.
12. Cass. civ. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (miti 5 e 6). Il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: per analogia, ricorda che anche i crediti prededucibili vanno collocati sulla massa corretta nella liquidazione controllata.
13. Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025 (mito 4). Ammesse misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità ricavata da una cessione di ramo d’azienda autorizzata ex art. 22. Rilevanza: mostra la tutela rafforzata degli atti autorizzati.
14. Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 (miti 1 e 8). Un piano meramente liquidatorio non rileva ai fini della conferma delle misure protettive, anche se più vantaggioso della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la composizione è uno strumento di risanamento; gli sbocchi liquidatori stanno fuori dal percorso e vanno scelti.
15. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 (mito 1). Un piano puramente liquidatorio, con cessione dei crediti e chiusura della società, esclude le misure protettive. Rilevanza: conferma il punto precedente.
16. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023 (mito 2). La domanda di composizione non impedisce la liquidazione giudiziale se non è accompagnata dalla richiesta di misure protettive. Rilevanza: per analogia, l’impresa minore che non chiede le misure resta esposta alle iniziative dei creditori.
17. Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 (mito 2). Il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione del percorso di composizione, senza termine fisso. Rilevanza: delimita nel tempo la protezione; la sua estensione alla liquidazione controllata dell’impresa minore resta da verificare.
18. App. Roma, n. 4154/2024 (mito 8). Nel concordato semplificato non è previsto il voto dei creditori. Rilevanza: spiega perché il semplificato è un’alternativa appetibile alla liquidazione controllata, ma soggetta a un controllo giudiziale stringente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti precisi:
- Ricostruiamo la posizione dell’impresa alla chiusura della composizione: leggiamo la relazione finale dell’esperto, verifichiamo la data di comunicazione e calcoliamo il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato.
- Confrontiamo gli sbocchi dell’art. 25-quater c.4 con i numeri dell’impresa: liquidazione controllata, concordato semplificato, concordato minore, accordi, mettendo a fianco prededuzioni, privilegi e attivo realizzabile.
- Verifichiamo i requisiti di dimensione dell’impresa minore sui tre esercizi rilevanti, perché da lì dipende quale procedura è davvero disponibile.
- Prepariamo il ricorso per liquidazione controllata e coordiniamo il lavoro con l’OCC, riutilizzando la documentazione raccolta per la composizione e integrandola con quanto richiede l’art. 39.
- Esaminiamo l’istanza del creditore: controlliamo l’insolvenza, ricalcoliamo i debiti scaduti e non pagati rispetto alla soglia dei 50.000 euro, valutiamo l’incidenza dei crediti postergati e, per la persona fisica, chiediamo all’OCC l’attestazione sull’assenza di attivo entro la prima udienza.
- Mappiamo gli atti compiuti durante le trattative: distinguiamo quelli autorizzati ex art. 22, che conservano gli effetti, da quelli su cui l’esperto ha iscritto dissenso o il tribunale ha negato l’autorizzazione.
- Verifichiamo le prededuzioni dichiarate: finanziamenti autorizzati, compenso dell’esperto liquidato dal segretario generale della camera di commercio, e contestiamo le prededuzioni non previste dalla legge.
- Assistiamo l’imprenditore ancora in composizione nel chiedere al tribunale le autorizzazioni che rendono stabili le operazioni decisive, prima che sia troppo tardi.
- Seguiamo la liquidazione fino all’esdebitazione, preparando per tempo l’istanza dell’art. 282 e verificando che non ricorrano le cause ostative.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli nei termini, dal reclamo fino al ricorso per cassazione quando la legge lo consente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesano in particolare due di queste qualifiche. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata: sa come si costruisce una relazione finale, quando un atto va sottoposto al tribunale, come si legge il dissenso dell’esperto. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce i requisiti che la domanda di liquidazione controllata deve rispettare e i controlli che il tribunale svolge in sede di apertura.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che ha impostato la scelta tra le alternative segue gli eventuali reclami e, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l’ultimo grado di giudizio. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano bilanci, soglie, attivo e prededuzioni, gli avvocati traducono i numeri in atti e difese.
In chiusura: l’informazione corretta come prima difesa
Il passaggio dalla composizione negoziata alla liquidazione controllata non è un salto nel buio, ma non è nemmeno un automatismo. È una scelta che la legge rimette all’imprenditore, accanto ad altre, con presupposti precisi: la relazione dell’OCC, l’attestazione dell’attivo per la persona fisica, la soglia dei 50.000 euro quando a muoversi è un creditore. E i suoi effetti dipendono da ciò che è stato fatto prima: gli atti autorizzati restano stabili, quelli compiuti contro il dissenso dell’esperto restano esposti, le prededuzioni sono solo quelle previste dalla legge. L’informazione corretta è la prima difesa: arriva prima delle scadenze e prima delle iniziative dei creditori.
Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione particolare, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera su entrambi i versanti del percorso: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce le regole e le prassi della composizione, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce quelle della liquidazione controllata e dell’esdebitazione. È questa doppia esperienza a consentire di valutare il passaggio tra le due procedure senza perdere pezzi per strada.
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