La risposta breve è sì: anche il piccolo imprenditore che accede alla composizione negoziata può chiedere le misure protettive. Ma le misure protettive non arrivano da sole, non coprono tutto e si perdono con una facilità che sorprende chi le scopre solo quando un creditore riprende il pignoramento.
L’esperienza insegna che, nella composizione negoziata, la protezione del patrimonio si guadagna o si perde nei primi venti giorni. Il piccolo commerciante, l’artigiano con due dipendenti, l’impresa agricola familiare che rientra nei limiti dell’impresa minore arrivano spesso alla camera di commercio convinti che basti presentare l’istanza per “congelare” tutto: banche, fornitori, dipendenti, esecuzioni. Non è così. L’art. 25-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) apre la composizione negoziata alle imprese sotto soglia e, al comma 5, richiama le regole sulle misure protettive (artt. 18 e 19) solo “in quanto compatibili”. Quella formula, e il silenzio dei tribunali sul punto specifico, rendono indispensabile non sbagliare nessuna mossa.
Gli errori che vediamo ripetersi con maggiore frequenza, ordinati dal più grave e diffuso, sono sei:
- Pensare che la protezione scatti automaticamente con la sola istanza di nomina dell’esperto.
- Ignorare che tutto dipende dalla pubblicazione nel registro delle imprese, e da cosa quella pubblicazione comporta.
- Lasciar scadere i termini per la conferma davanti al tribunale (art. 19), o presentarsi senza i documenti richiesti.
- Credere che le misure blocchino anche i crediti dei lavoratori.
- Smettere di pagare tutti, convinti che le misure lo impongano, oppure pagare “a pioggia” senza strategia.
- Fraintendere gli effetti sui contratti in corso, a cominciare da quelli con la banca.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il suo terreno professionale diretto, e conosce dall’interno il rapporto tra istanza, parere dell’esperto e ricorso per la conferma. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, cioè la conoscenza degli strumenti in cui l’impresa minore approda se le trattative non riescono: concordato minore e liquidazione controllata.
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Errore n. 1 — Dare per scontato che la protezione arrivi da sola
L’errore
Un piccolo laboratorio artigiano con un debito verso un fornitore che ha già notificato il precetto presenta l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica. Il titolare è convinto che, da quel momento, il fornitore non possa più toccare nulla. Nel modulo, però, la casella relativa alle misure protettive non è stata compilata, e dopo tre settimane arriva il pignoramento presso la banca.
Perché è un errore
L’art. 18, comma 1, CCII è chiaro su un punto che molti trascurano: le misure protettive si chiedono. È l’imprenditore che può domandarle, nei confronti di tutti i creditori oppure solo verso determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori, e può farlo con l’istanza di nomina dell’esperto oppure con una richiesta successiva. La sola nomina dell’esperto non produce alcun effetto protettivo. Già nel primo periodo di applicazione dell’istituto, sotto il D.L. 118/2021, il Tribunale di Palermo (26 novembre 2021) aveva chiarito che la semplice istanza di nomina dell’esperto non impedisce l’apertura della procedura concorsuale: la preclusione scatta soltanto quando l’imprenditore chiede le misure protettive, dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
Per l’impresa minore c’è un passaggio in più. L’art. 25-quater, comma 5, CCII stabilisce che, per quanto non specificamente previsto, si applicano gli articoli della composizione negoziata ordinaria, fra cui proprio gli artt. 18 e 19, “in quanto compatibili”. Dunque la risposta alla domanda del titolo è affermativa: il rinvio c’è ed è espresso. Ma il rinvio non è una copia identica, e chi lo legge come un automatismo commette già il primo errore.
Le conseguenze
Chi non chiede le misure resta esposto come prima dell’istanza. Il creditore munito di titolo può avviare o proseguire l’esecuzione, può iscrivere ipoteca giudiziale, può chiedere sequestri. Le trattative con l’esperto proseguono, ma su un terreno che si sgretola: un pignoramento sul conto corrente aziendale, nel mezzo delle trattative, può paralizzare l’operatività dell’impresa minore molto più rapidamente di quanto accada in un’impresa strutturata, perché il piccolo imprenditore lavora di norma con un solo conto e con margini di cassa ridotti.
Cosa fare invece
Prima di presentare l’istanza bisogna decidere, con lucidità, se le misure servono e a chi devono essere opposte. Se ci sono esecuzioni in corso o imminenti, la richiesta va formulata subito, nell’istanza stessa. Se le esecuzioni non ci sono ma possono arrivare, si valuta se chiederle successivamente, quando il quadro sarà più chiaro. La soluzione corretta è costruire la richiesta di misure insieme all’istanza, indicando con precisione quali creditori e quali iniziative si vogliono bloccare, e preparando fin da subito i documenti che il tribunale chiederà per la conferma. Le misure “a tappeto” verso tutti i creditori non sono sempre la scelta migliore: il tribunale può limitarle (art. 19, comma 4) e una richiesta mirata, motivata sul singolo creditore aggressivo, è spesso più difendibile.
La scelta tra misure generali e misure selettive ha effetti pratici molto concreti. Le misure rivolte a tutti i creditori comportano, nel successivo procedimento di conferma, un contraddittorio più ampio e un’esposizione maggiore: ogni creditore toccato può intervenire e contestare. Le misure selettive, invece, concentrano la protezione dove serve davvero, per esempio sul fornitore che ha già notificato il precetto o sulla società di recupero che ha avviato il pignoramento, e lasciano liberi i rapporti che funzionano. Per un’impresa minore che ha venti o trenta creditori, di cui due o tre aggressivi, la richiesta selettiva riduce il rischio che la protezione si trasformi in un segnale di allarme per l’intero mercato di riferimento. Il giudizio va fatto caso per caso, ma deve essere un giudizio consapevole, non la compilazione automatica di una casella.
Infine, la richiesta di misure deve essere coerente con il resto dell’istanza. Se l’imprenditore dichiara di avere un rapporto sereno con i creditori e poi chiede misure verso tutti, l’esperto e il giudice coglieranno la contraddizione. Se, al contrario, l’istanza descrive esecuzioni in corso e non chiede alcuna misura, l’esperto si chiederà come si pensa di negoziare mentre il patrimonio viene aggredito. La coerenza interna della domanda è il primo elemento di credibilità.
Occorre anche verificare, prima ancora, i presupposti di accesso. L’art. 25-quater, comma 1, parla dell’imprenditore commerciale o agricolo in possesso congiuntamente dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, e richiede che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 1 dell’art. 25-quater menziona solo lo squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, mentre l’art. 12 per le imprese ordinarie richiama anche le situazioni di crisi o insolvenza già in atto. Se l’impresa minore già insolvente possa accedere, e quindi chiedere misure, è una questione che il testo non scioglie in modo esplicito. In pratica, l’impresa minore deve presentare un quadro credibile di risanabilità: è proprio questo che l’esperto e poi il giudice valuteranno. Inoltre, dopo il D.Lgs. 136/2024 l’istanza dell’impresa sotto soglia va presentata al segretario generale della camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto: secondo quanto riportato da EC News (C. Arsie, 31 luglio 2026), il correttivo ha eliminato il precedente “doppio binario” che consentiva in alternativa di rivolgersi agli OCC. Chi segue ancora vecchie guide rischia di rivolgersi all’interlocutore sbagliato.
Errore n. 2 — Sottovalutare la pubblicazione nel registro delle imprese
L’errore
Una piccola impresa di distribuzione alimentare chiede le misure protettive nell’istanza, ma non si preoccupa di sapere quando l’esperto accetterà l’incarico e quando la richiesta comparirà nel registro delle imprese. Nel frattempo il titolare tratta con un creditore come se fosse già protetto. Quando scopre che la pubblicazione è avvenuta giorni dopo, il creditore ha già iscritto ipoteca.
Perché è un errore
L’art. 18, comma 1, CCII prevede che l’istanza di applicazione delle misure protettive sia pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. Il comma 3 aggancia a quella pubblicazione tutti gli effetti: dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa; le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Prima della pubblicazione, nessuno di questi effetti esiste.
La pubblicazione richiede due elementi: la richiesta di misure e l’accettazione dell’esperto. Il Tribunale di Brescia (2 dicembre 2021, nel regime del D.L. 118/2021) ha dichiarato inammissibile una domanda di conferma proprio perché l’istanza non era stata pubblicata e l’esperto non aveva accettato: servono entrambe le pubblicazioni.
Le conseguenze
Le conseguenze sono di due tipi, opposti e spesso sottovalutati. La prima è il “vuoto” temporale: fra l’istanza e la pubblicazione il patrimonio resta aggredibile, e ogni prelazione iscritta o pignoramento eseguito prima della pubblicazione rimane valido e opponibile. La seconda è la visibilità: la pubblicazione rende pubblica la richiesta di protezione. Fornitori, clienti, banche e concorrenti possono consultare il registro. Per l’impresa minore, che vive spesso di relazioni locali e di fiducia personale, questo significa che la crisi diventa nota. Chi non lo ha messo in conto rischia di vedere i fornitori pretendere pagamenti anticipati e i clienti rallentare gli ordini proprio quando servirebbe continuità.
C’è poi una conseguenza sulla prescrizione che spesso passa inosservata. La sospensione delle prescrizioni e il blocco delle decadenze previsti dall’art. 18, comma 3, operano anch’essi dalla pubblicazione: fino a quel momento i termini corrono normalmente, sia a favore sia contro l’imprenditore. Chi, per esempio, ha a sua volta crediti verso clienti in scadenza non deve confondere la propria protezione con una sospensione generale dei termini che lo riguardano come creditore.
Cosa fare invece
Il passaggio va governato, non subito. Prima dell’istanza, l’imprenditore dovrebbe avere già una mappa delle iniziative dei creditori: chi ha titolo, chi ha notificato precetti, chi ha pignoramenti pendenti. L’art. 18, comma 2, impone di inserire nella piattaforma telematica una dichiarazione sulle misure esecutive o cautelari già disposte nei suoi confronti, insieme all’aggiornamento sui ricorsi indicati ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera d) (che per l’impresa minore, in base all’art. 25-quater comma 2, riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e l’attestazione di non aver depositato ricorso per il concordato minore). La mossa corretta è preparare la comunicazione con fornitori strategici e banca in parallelo alla pubblicazione, così che la notizia arrivi accompagnata da un progetto e non come un fulmine. Occorre poi monitorare il registro giorno per giorno: dalla data di pubblicazione decorre il termine strettissimo dell’art. 19.
Il dettaglio che pochi conoscono
Un ulteriore dettaglio riguarda il contenuto della dichiarazione dell’art. 18, comma 2: indicare in modo incompleto le esecuzioni pendenti non è un errore formale innocuo. Il tribunale, in sede di conferma, decide sulla base del quadro che l’imprenditore ha fornito; una procedura esecutiva omessa può restare fuori dal perimetro della conferma o, peggio, far dubitare della trasparenza dell’imprenditore, che è il presupposto stesso della composizione negoziata.
La pubblicazione produce anche l’effetto, previsto dall’art. 18, comma 4, di impedire, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure da parte del tribunale. Qui la compatibilità con l’impresa minore diventa delicata: l’impresa sotto soglia non è soggetta alla liquidazione giudiziale, ma, se insolvente, alla liquidazione controllata. Se il divieto dell’art. 18, comma 4, si estenda anche alla liquidazione controllata chiesta da un creditore è un punto che il testo non chiarisce espressamente e su cui non risultano pronunce. Chi conta su quella protezione deve saperlo, e predisporre una difesa anche nel procedimento di liquidazione controllata, se dovesse essere avviato.
Errore n. 3 — Perdere la conferma in tribunale per un giorno o per un documento
L’errore
L’istanza viene pubblicata un martedì. Il titolare si prende qualche giorno per raccogliere i bilanci, contatta il commercialista, e deposita il ricorso al tribunale il giovedì. Oppure lo deposita in tempo ma dimentica di chiedere, entro i venti giorni, l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese. In entrambi i casi la protezione evapora.
Perché è un errore
È qui che molti compromettono la propria posizione. L’art. 19, comma 1, CCII stabilisce che l’imprenditore che chiede le misure protettive deve, con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, chiederne la conferma o la modifica (ed eventualmente l’adozione di provvedimenti cautelari) entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Non basta: entro venti giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve inoltre chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. Il deposito del ricorso omesso o tardivo determina l’inefficacia delle misure.
Il comma 2 elenca i documenti da depositare: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non obbligato, le dichiarazioni dei redditi e IVA), la lettera a-bis) per il caso dei bilanci non approvati, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito, l’elenco dei creditori con i primi dieci per ammontare e i relativi indirizzi PEC, un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della piattaforma, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che si intendono adottare, l’autocertificazione sulla risanabilità, l’accettazione dell’esperto.
Le conseguenze
Se il ricorso non è depositato nei termini, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure (art. 19, comma 3); lo stesso accade se il giudice non fissa l’udienza nel termine di dieci giorni dal deposito. La norma consente di riproporre la domanda, ma nel frattempo il creditore che era stato fermato può riprendere l’esecuzione, e le prelazioni acquisite nel periodo di vuoto non sono travolte.
La giurisprudenza di legittimità più recente conferma che i termini processuali di questa fase non si recuperano facilmente. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026, come riportata da Brocardi, ha affermato che la riserva del giudice sull’istanza di fallimento non impediva al debitore di proporre reclamo contro il diniego di conferma delle misure, e che nel caso concreto il termine di quindici giorni del reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19) era ormai scaduto. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha chiarito che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione nel procedimento per l’apertura della procedura concorsuale, nemmeno per preparare il reclamo contro la revoca delle misure protettive, se non indica un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
Cosa fare invece
Il ricorso per la conferma va scritto prima che l’istanza venga pubblicata, non dopo. Bilanci, situazione aggiornata, elenco dei creditori con PEC, progetto di piano, piano finanziario semestrale, prospetto delle iniziative e autocertificazione devono essere pronti e firmati; il giorno della pubblicazione si deposita. Subito dopo si segue la pratica del numero di ruolo, con un promemoria a dieci giorni e uno a diciotto. All’udienza, il tribunale sente l’esperto e fissa la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni (art. 19, comma 4), con possibilità di proroga fino a una durata complessiva di duecentoquaranta giorni (comma 5).
Il dettaglio che pochi conoscono
Per l’impresa minore c’è un nodo che chi legge solo l’art. 18 non vede. L’art. 25-quater, comma 2, richiede per l’istanza i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. L’impresa minore, dunque, può accedere alla composizione negoziata senza progetto di piano. Ma l’art. 19, comma 2, lettera d), per la conferma delle misure chiede proprio il progetto di piano e il piano finanziario per i sei mesi successivi. EC News (C. Arsie, 31 luglio 2026) segnala che questa esclusione documentale crea un delicato problema di compatibilità quando l’impresa sotto soglia chiede le misure protettive ex art. 19. Non esiste ancora una risposta giurisprudenziale. La prudenza suggerisce una sola condotta: l’impresa minore che vuole le misure protettive prepari comunque il progetto di piano e il piano finanziario semestrale, anche se l’istanza non li richiede. Meglio depositare un documento in più che vedersi negare la conferma per un documento in meno. A conforto, già nei primi provvedimenti (Trib. Milano, 28 dicembre 2021) si era ammessa l’assegnazione di un termine per integrare la documentazione carente, ma è una facoltà del giudice, non un diritto dell’imprenditore.
Un altro aspetto da non trascurare è il tribunale competente. L’art. 19 rinvia all’art. 27 CCII, e già il Tribunale di Salerno (4 febbraio 2022) aveva affermato che la competenza per la conferma spetta al tribunale della sede principale dell’impresa, non a quello dove pendono le esecuzioni. Depositare davanti al giudice sbagliato, nel termine di un giorno, equivale spesso a non depositare affatto. Infine, il procedimento segue in quanto compatibili le regole del rito cautelare uniforme (art. 19, comma 7): il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza vanno portati a conoscenza dei creditori incisi dalle misure, e una notifica mancata può compromettere la conferma nei confronti di quel creditore. Nei primi provvedimenti (Trib. Roma, 3 febbraio 2022) si è precisato che sono legittimati passivi i creditori specificamente individuati dal ricorrente e concretamente limitati dalle misure.
Errore n. 4 — Credere che le misure fermino anche i lavoratori
L’errore
Un’impresa minore della ristorazione ha tre dipendenti con stipendi arretrati e un TFR non versato a un ex collaboratore. Ottenute le misure protettive, il titolare si sente al riparo e rinvia ogni pagamento ai dipendenti “a dopo le trattative”. L’ex dipendente ottiene un decreto ingiuntivo e procede al pignoramento.
Perché è un errore
L’art. 18, comma 1, CCII lo dice in una frase che non lascia margini: sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Il divieto di azioni esecutive e cautelari, il divieto di prelazioni non concordate, la sospensione delle prescrizioni non operano verso chi vanta crediti di lavoro. Il legislatore ha scelto di non sacrificare, nemmeno temporaneamente, una categoria di creditori particolarmente debole. Anche nei primi provvedimenti, in sede di individuazione dei soggetti cui notificare il ricorso, i lavoratori sono stati espressamente esclusi (Trib. Roma, 24 dicembre 2021): proprio perché le misure non li riguardano.
Le conseguenze
Il lavoratore non è un creditore “sospeso”. Può agire in via monitoria, ottenere il titolo e pignorare beni e conti dell’impresa anche durante il periodo coperto dalle misure protettive. Per l’impresa minore il rischio è concreto: con pochi dipendenti, i crediti di lavoro rappresentano spesso una quota significativa del passivo, e un solo pignoramento sul conto può compromettere la continuità e quindi l’intero percorso di risanamento. C’è poi un effetto indiretto: un piano che non dia priorità ai lavoratori difficilmente convince l’esperto della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Va anche considerato che l’esclusione opera in modo pieno: non si tratta di una protezione “attenuata” o subordinata a una valutazione del giudice. Il tribunale, in sede di conferma, non può estendere le misure ai crediti dei lavoratori, perché la legge li sottrae a monte. Chi formula una richiesta che pretenda di includerli presenta un ricorso che, su quel punto, non può essere accolto e che rischia di far apparire l’intera domanda poco meditata agli occhi del giudice e dell’esperto.
Cosa fare invece
I crediti dei lavoratori devono essere trattati come un capitolo autonomo del piano, non come un residuo. Si quantificano con precisione (retribuzioni, ratei, TFR), si verifica quali sono maturati e quali scadranno durante le trattative, e si costruisce un calendario di pagamento sostenibile, possibilmente concordato. La soluzione è inserire la copertura dei crediti di lavoro nel piano finanziario semestrale, perché è la voce che le misure non proteggono e che può far saltare tutto il resto. Su questo punto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, conosce il punto di vista dell’esperto che dovrà esprimere il parere: impostiamo il piano in modo che i lavoratori vi compaiano come priorità dichiarata, verificabile e finanziata.
Bisogna anche tenere i dipendenti informati con correttezza: il lavoratore che teme di non essere pagato agisce subito; quello che conosce un calendario credibile spesso attende. La comunicazione, naturalmente, non sostituisce il pagamento.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esclusione riguarda i “diritti di credito dei lavoratori”. Non si estende automaticamente a chi lavora per l’impresa in forma autonoma o professionale: fornitori di servizi, consulenti, agenti, artigiani esterni restano in linea di principio creditori ordinari, cui le misure possono essere opposte. Quando un credito è di confine (collaborazioni coordinate, rapporti di natura incerta), la qualificazione va valutata prima di includerlo o escluderlo dall’elenco dei creditori destinatari, perché un errore di qualificazione si riflette sull’intera strategia di notifica del ricorso.
Un ultimo profilo riguarda i crediti dei lavoratori nell’esito finale. Se la composizione negoziata non riesce e l’impresa minore approda al concordato minore o alla liquidazione controllata, i crediti di lavoro conservano le loro cause di prelazione secondo le regole generali. Pagarli durante le trattative, entro un piano condiviso con l’esperto, non è quindi un favore a un creditore qualsiasi: è il pagamento di un debito che in ogni scenario avrebbe una posizione forte. È anche, sul piano umano e aziendale, il modo più efficace per mantenere il personale necessario alla continuità, senza il quale nessun piano di risanamento di una piccola impresa è credibile.
Errore n. 5 — Smettere di pagare tutti (o pagare tutti senza criterio)
L’errore
Un piccolo commerciante, ottenute le misure, smette di pagare fornitori correnti, utenze e canoni, convinto che la legge glielo imponga o comunque glielo consenta senza conseguenze. All’estremo opposto, un altro imprenditore continua a pagare per intero i creditori più insistenti, svuotando la cassa a beneficio di pochi.
Perché è un errore
L’art. 18, comma 3, CCII, dopo aver elencato i divieti per i creditori, precisa: non sono inibiti i pagamenti. Le misure protettive impediscono ai creditori di agire, non impediscono all’imprenditore di pagare. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale con spossessamento: l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa (art. 21 CCII, richiamato dall’art. 25-quater comma 5) e deve condurla senza pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Il pagamento dei debiti scaduti, quindi, è consentito, ma rientra nella gestione che l’esperto osserva e che può segnalare.
Le conseguenze
Chi smette di pagare tutti produce due danni. Il primo è immediato: i fornitori strategici sospendono le forniture o pretendono il pagamento anticipato, e senza merce l’impresa minore si ferma. Le misure bloccano le azioni esecutive per i crediti anteriori, non obbligano il fornitore a continuare a fornire senza essere pagato per le nuove consegne. Il secondo danno è prospettico: il mancato pagamento dei debiti correnti fa crescere un nuovo passivo che il piano non aveva previsto.
Un esempio aiuta. Un negozio di ferramenta con incassi mensili di circa 14.000 euro sospende tutti i pagamenti dopo la conferma delle misure: in tre settimane il grossista principale blocca le consegne, gli scaffali si svuotano e gli incassi del mese successivo si riducono di un terzo. Le misure hanno protetto il patrimonio dai creditori anteriori, ma non hanno protetto l’impresa da sé stessa. Il risultato è un piano che, alla verifica dell’esperto, non sta più in piedi.
Chi paga “a pioggia” i creditori più aggressivi commette l’errore opposto. Quei pagamenti, se non coerenti con le trattative e con il piano, possono attirare il dissenso dell’esperto e alimentare il giudizio che le misure non siano funzionali al risanamento: l’art. 19, comma 6, consente al giudice di revocarle o abbreviarne la durata in qualunque momento quando non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
Cosa fare invece
I pagamenti durante le trattative vanno decisi sul piano finanziario semestrale, non sull’urgenza del giorno. Si separano tre categorie: debiti correnti necessari alla continuità (forniture, utenze, canoni essenziali), che di regola vanno pagati alle scadenze; crediti dei lavoratori, che le misure non coprono; debiti anteriori oggetto delle trattative, che si regolano nell’accordo. L’art. 21 CCII disciplina i doveri di informazione verso l’esperto per gli atti più delicati della gestione: la regola prudente è informarlo prima di ogni pagamento che non rientri nella normale operatività e concordare con lui quelli dubbi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 3 dell’art. 18 non si limita a vietare azioni esecutive: sospende le prescrizioni e impedisce le decadenze. Questo ha un riflesso che molti imprenditori non colgono: il creditore che oggi non può agire non perde nulla aspettando, e non ha quindi fretta di accettare una proposta debole. La protezione serve a negoziare, non a sottrarsi alla negoziazione. Chi usa i centoventi giorni per “prendere fiato” senza proporre nulla rischia di arrivare alla scadenza con gli stessi debiti e creditori ancora intatti nelle loro pretese.
C’è infine un aspetto che riguarda il dopo. Se le trattative si chiudono con un contratto o con un accordo ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3, o se l’impresa approda a uno degli strumenti del comma 4, i pagamenti eseguiti durante la composizione negoziata saranno guardati con attenzione: un pagamento coerente con il piano e condiviso con l’esperto è un pagamento difendibile; un pagamento preferenziale non spiegato può diventare un problema, soprattutto se l’esito finale è la liquidazione controllata. Il comma 6 dello stesso articolo dà stabilità solo agli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22: chi ha bisogno di compiere operazioni rilevanti farebbe bene a valutare quella strada.
Errore n. 6 — Fraintendere gli effetti sui contratti in corso e sulla banca
L’errore
Un’impresa minore di servizi ha un affidamento in conto corrente di 35.000 euro e un contratto di leasing su un furgone. Dopo la pubblicazione dell’istanza, la banca sospende l’utilizzo del fido. Il titolare, convinto che le misure vietino qualsiasi reazione della banca, non fa nulla. Oppure, all’opposto, crede di poter non pagare i canoni del leasing pretendendo che il contratto prosegua comunque.
Perché è un errore
L’art. 18, comma 5, CCII, come riscritto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che i soggetti nei cui confronti operano le misure, con una disciplina espressa per banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei crediti, non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare in tutto o in parte le linee di credito, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Possono però sospendere l’adempimento fino alla conferma delle misure. Restano ferme le sospensioni e revoche imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e la prosecuzione del rapporto non è di per sé fonte di responsabilità per la banca. Il nuovo comma 5-bis aggiunge che, dalla conferma delle misure, quei soggetti non possono mantenere la sospensione delle linee di credito già accordate al momento dell’accesso, salvo dimostrare che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
Le conseguenze
Due fraintendimenti, due danni. Chi crede che la banca non possa mai reagire si trova senza fido nel periodo tra pubblicazione e conferma, perché la sospensione in quella fase è consentita. Chi crede che le misure autorizzino a non pagare i contratti in corso dimentica che il divieto riguarda la reazione per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori: un inadempimento nuovo, successivo alla pubblicazione, non è coperto, e la controparte può reagire secondo le regole ordinarie del contratto.
Si pensi al leasing del furgone: i canoni scaduti prima della pubblicazione rientrano nei crediti anteriori, e la società di leasing non può risolvere il contratto per il solo fatto del loro mancato pagamento; ma se l’impresa smette di pagare i canoni che scadono dopo la pubblicazione, la tutela del comma 5 non la soccorre. Lo stesso vale per la locazione del locale commerciale, per i contratti di fornitura continuativa, per le utenze. Nell’impresa minore, dove un singolo contratto (il locale, il mezzo, il fornitore principale) può rappresentare l’intera capacità produttiva, la perdita di uno solo di questi rapporti può far venir meno la continuità aziendale che giustifica la composizione negoziata.
Cosa fare invece
Il percorso corretto è ottenere rapidamente la conferma, perché è da quel momento che il comma 5-bis impedisce alla banca di mantenere la sospensione delle linee già accordate. Nel ricorso, è utile indicare espressamente i rapporti bancari e i contratti essenziali alla continuità, chiedendo che le misure ne tengano conto. La soluzione è mappare i contratti pendenti prima dell’istanza, separare i crediti anteriori da quelli che matureranno, e continuare a pagare le prestazioni correnti dei contratti essenziali. Nell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025), relativa a un’impresa di dimensioni non minori, la conferma ha espressamente compreso il divieto, per i creditori, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno delle ricorrenti: un esempio di come la protezione dei contratti vada chiesta e motivata.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’applicazione dell’art. 18, comma 5, alle banche è stata affrontata già prima del correttivo (Trib. Padova, ordinanza 25 settembre 2023, citata nella dottrina bancaria). Il correttivo ha rafforzato la posizione dell’imprenditore, ma ha anche reso esplicita la riserva della vigilanza prudenziale: se la banca riclassifica il credito secondo le proprie regole di vigilanza, la sospensione può restare legittima. Per l’impresa minore, che spesso ha un solo rapporto bancario, questo significa preparare un dialogo documentato con la banca, non limitarsi a esibire l’ordinanza. Inoltre, se dopo le misure protettive servono strumenti diversi verso un contratto essenziale, la strada è la richiesta di misure cautelari (art. 19, comma 1): sul rapporto tra protezioni e cautele esiste un contrasto di merito, di cui parliamo più avanti.
Gli errori in cifre: tre ipotesi a confronto
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a rendere visibile quanto può costare, in concreto, un errore di pochi giorni o di un documento.
Ipotesi A — Il ricorso depositato un giorno dopo
Impresa minore commerciale: attivo 211.300 €, ricavi dell’ultimo esercizio 176.840 €, debiti complessivi 187.430 €. Fra i creditori, un fornitore con decreto ingiuntivo esecutivo per 14.650 € ha già notificato il precetto. L’istanza di nomina dell’esperto, con richiesta di misure protettive, viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto martedì 3 novembre 2026.
- Condotta corretta: il ricorso per la conferma, già predisposto, è depositato mercoledì 4 novembre 2026, cioè entro il giorno successivo alla pubblicazione. Entro lunedì 23 novembre 2026 (venti giorni dalla pubblicazione) l’imprenditore chiede l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese. Il fornitore non può avviare il pignoramento fino alla scadenza della durata fissata dal tribunale (fra 30 e 120 giorni) e intanto le trattative proseguono con l’esperto.
- Condotta errata: il ricorso è depositato giovedì 5 novembre 2026. È tardivo. Il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure. Il fornitore pignora il conto aziendale per 14.650 € aumentati della metà, cioè 21.975 €, che diventano indisponibili. Con un saldo medio di cassa di circa 18.000 €, l’impresa non riesce a pagare stipendi e fornitori correnti. La domanda può essere riproposta, ma il danno operativo è già prodotto.
Differenza tra le due condotte: un giorno di calendario e, nell’ipotesi, l’intera liquidità dell’impresa.
Ipotesi B — I lavoratori dimenticati
Stessa impresa, con tre dipendenti. Retribuzioni arretrate per 9.380 € complessivi e un TFR non pagato a un ex dipendente per 6.715 €. Le misure vengono confermate per 120 giorni.
- Condotta errata: il titolare non paga i lavoratori, ritenendosi protetto. L’ex dipendente ottiene decreto ingiuntivo e pignora il conto. Le misure non lo impediscono perché i crediti di lavoro sono esclusi (art. 18, comma 1). Il pignoramento blocca 6.715 € più la metà, cioè 10.072,50 €. L’esperto, constatata la crisi di liquidità imprevista, rivede il proprio giudizio sulla perseguibilità del risanamento.
- Condotta corretta: il piano finanziario semestrale destina nei primi due mesi 16.095 € (9.380 + 6.715) alla copertura dei crediti di lavoro, con un calendario concordato. Nessuna azione esecutiva dei lavoratori, e un piano che mostra all’esperto e ai creditori una gestione responsabile.
Ipotesi C — Il fido sospeso e il documento che manca
Impresa minore di servizi con affidamento di 35.000 € utilizzato per 28.460 €. Dopo la pubblicazione, la banca sospende l’utilizzo del fido, come le consente l’art. 18, comma 5, fino alla conferma.
- Condotta errata: il ricorso viene depositato in tempo, ma senza progetto di piano e senza piano finanziario semestrale, perché il titolare ha letto che l’istanza dell’impresa minore non richiede il progetto di piano. Il giudice può ritenere incompleta la documentazione richiesta dall’art. 19, comma 2, lettera d), e assegnare un termine per integrarla oppure negare la conferma. Nel frattempo la sospensione del fido prosegue e l’impresa lavora senza la linea di credito per settimane.
- Condotta corretta: il ricorso comprende un progetto di piano essenziale e un piano finanziario mese per mese fino al sesto mese, che mostra la sostenibilità dei pagamenti correnti. Ottenuta la conferma, scatta il comma 5-bis: la banca non può mantenere la sospensione della linea già accordata, salvo che dimostri ragioni di vigilanza prudenziale. L’impresa torna a disporre della differenza non utilizzata e del margine operativo.
Ipotesi D — Il reclamo oltre il termine
Le misure non vengono confermate con ordinanza comunicata venerdì 27 novembre 2026. Il termine di quindici giorni per il reclamo cautelare scadrebbe sabato 12 dicembre 2026 e, cadendo di sabato, slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Chi deposita il reclamo entro quella data ottiene un riesame; chi lo deposita martedì 15 dicembre si trova nella situazione descritta da Cass. n. 241/2026: il termine è scaduto e il diniego diventa definitivo per quel procedimento, salvo la possibilità di riproporre la domanda in presenza di nuovi elementi.
La mappa degli errori
Gli errori sulle misure protettive non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora dell’istanza, altri nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione, altri ancora durante i mesi delle trattative. Riconoscere il momento in cui l’errore si consuma è utile per capire se e come si può rimediare: in genere, gli errori iniziali sono anche quelli più difficili da riparare, perché producono effetti che restano anche se la protezione viene recuperata in seguito.
Nella composizione negoziata dell’impresa minore si possono individuare quattro momenti critici: la preparazione dell’istanza, quando si decide se e quali misure chiedere; la pubblicazione nel registro delle imprese, quando gli effetti iniziano e la crisi diventa visibile; le quarantotto ore e i venti giorni successivi, quando si gioca la conferma; i mesi delle trattative, quando la gestione dei pagamenti, dei lavoratori e dei contratti determina se le misure resteranno in vita o saranno revocate. Gli errori della prima e della terza fase sono quelli con le conseguenze più rapide; quelli della quarta sono i più insidiosi, perché si accumulano lentamente e si manifestano quando è ormai tardi per correggerli.
La tabella riassume i sei errori, il momento in cui si commettono, la conseguenza tipica e la possibilità di rimedio.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Non chiedere le misure | Compilazione dell’istanza | Nessuna protezione: esecuzioni e prelazioni restano possibili | Sì: richiesta successiva (art. 18 c.1), ma senza effetto retroattivo |
| Ignorare la pubblicazione nel registro imprese | Tra istanza e accettazione dell’esperto | Vuoto di protezione; crisi resa pubblica senza preparazione | Parziale: le prelazioni anteriori restano |
| Ricorso tardivo o numero di ruolo non iscritto | Giorno successivo alla pubblicazione; entro 20 giorni | Inefficacia delle misure (art. 19 c.1 e c.3) | Parziale: domanda riproponibile, ma gli atti medio tempore restano |
| Documenti incompleti (piano e piano finanziario semestrale) | Deposito del ricorso | Rischio di diniego o di rinvio per integrazione | Parziale: integrazione se il giudice la concede |
| Contare su protezione verso i lavoratori | Durante le trattative | Pignoramenti per crediti di lavoro non impediti | No: l’esclusione è di legge; si può solo pagare o concordare |
| Smettere di pagare o pagare senza criterio | Durante le trattative | Interruzione forniture; rischio di revoca delle misure (art. 19 c.6) | Parziale: correzione del piano con l’esperto |
| Fraintendere gli effetti su banca e contratti | Dalla pubblicazione alla conferma | Fido sospeso; risoluzione per inadempimenti nuovi | Parziale: conferma e comma 5-bis; nessuna tutela per gli inadempimenti successivi |
La checklist preventiva: prima di chiedere le misure protettive, verifica che…
Questa lista è pensata per essere stampata e spuntata. Ogni voce corrisponde a uno degli errori descritti.
- [ ] Requisiti dell’impresa minore controllati sui tre esercizi: attivo non oltre 300.000 €, ricavi lordi non oltre 200.000 €, debiti anche non scaduti non oltre 500.000 €, tutti e tre congiuntamente.
- [ ] Interlocutore corretto: istanza indirizzata al segretario generale della camera di commercio della sede legale, tramite piattaforma telematica.
- [ ] Richiesta di misure protettive espressamente formulata, con indicazione se verso tutti i creditori o verso creditori e iniziative specifici.
- [ ] Elenco delle esecuzioni e cautele in corso pronto per la dichiarazione dell’art. 18, comma 2, con tribunale, numero e stato di ciascun procedimento.
- [ ] Ricorso per la conferma già redatto prima della pubblicazione, pronto per il deposito entro il giorno successivo.
- [ ] Promemoria per i venti giorni fissato per l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese.
- [ ] Bilanci degli ultimi tre esercizi (o dichiarazioni dei redditi e IVA) e situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni.
- [ ] Progetto di piano e piano finanziario per i sei mesi successivi preparati comunque, anche se l’istanza dell’impresa minore non li richiede.
- [ ] Elenco dei creditori con i primi dieci per ammontare e relative PEC verificate.
- [ ] Crediti dei lavoratori quantificati (retribuzioni, ratei, TFR) e inseriti con priorità nel piano finanziario.
- [ ] Pagamenti correnti essenziali individuati (fornitori strategici, utenze, canoni) e calendarizzati.
- [ ] Contratti pendenti e rapporti bancari mappati, distinguendo crediti anteriori e prestazioni future, con una bozza di comunicazione alla banca.
Se anche una sola di queste voci non è spuntata, la richiesta di misure non è pronta. Non significa rinunciare: significa prendersi qualche giorno in più prima di presentare l’istanza, perché ogni giorno speso prima della pubblicazione vale molto più di un giorno speso dopo, quando i termini sono già in corsa.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che, nelle misure protettive, molti errori sono recuperabili, ma quasi nessuno è recuperabile senza conseguenze. Conviene distinguere caso per caso.
Non ho chiesto le misure con l’istanza. Questo è l’errore più facilmente rimediabile. L’art. 18, comma 1, consente di presentare la richiesta anche successivamente all’istanza di nomina dell’esperto. La via d’uscita è presentare subito la richiesta successiva e preparare in parallelo il ricorso per la conferma, che andrà depositato entro il giorno successivo alla nuova pubblicazione. Ciò che è accaduto prima, però, resta: le prelazioni iscritte e gli atti esecutivi compiuti nel frattempo non vengono cancellati.
Ho depositato il ricorso in ritardo o non ho iscritto il numero di ruolo. Le misure sono inefficaci. L’art. 19, comma 3, prevede però che la domanda possa essere riproposta. La strada è riproporre la richiesta con un ricorso completo e tempestivo, motivando perché le misure restano funzionali alle trattative. Occorre essere consapevoli che il tribunale valuterà anche la serietà dell’imprenditore: una seconda richiesta va accompagnata da un piano più solido, non da una semplice ripetizione.
Il tribunale ha negato la conferma. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, comma 7. Il termine è di quindici giorni, e Cass. n. 241/2026 dimostra che chi lo lascia scadere non può più far valere il diniego in quel procedimento. Se il termine è ancora aperto, il reclamo è la via principale; se è scaduto, resta la possibilità di una nuova domanda fondata su elementi diversi (documenti integrati, accordi parziali raggiunti, parere aggiornato dell’esperto).
Le misure sono scadute dopo centoventi giorni e le trattative non sono concluse. Si può chiedere la proroga, sentito l’esperto, purché la durata complessiva non superi duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5). Oltre quel limite, la giurisprudenza di merito è divisa sulla possibilità di ottenere misure cautelari che replichino in parte gli effetti protettivi (ne parliamo nel blocco dedicato ai giudici). Una via d’uscita concreta è prepararsi per tempo allo sbocco finale, perché l’art. 25-quater, comma 4, offre all’impresa minore alternative precise: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ho smesso di pagare i fornitori e ora non mi riforniscono più. Qui il rimedio è negoziale, non giudiziario. Si rivede il piano finanziario con l’esperto, si riprendono i pagamenti delle forniture correnti e si propone un accordo sul pregresso. Le misure non obbligano il fornitore a continuare a fornire senza essere pagato per le nuove consegne.
Un lavoratore mi ha pignorato il conto. Le misure non lo impediscono. Il pignoramento segue le regole ordinarie. Si può valutare un accordo con il lavoratore per liberare il conto, ed è opportuno informare subito l’esperto, perché l’evento incide sulla sostenibilità del piano.
Ho chiesto misure troppo ampie e il tribunale le ha ridotte. Non è un errore irreparabile. L’art. 19, comma 4, consente al giudice di limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori. Una conferma parziale resta una conferma: la protezione opera dove il giudice l’ha ritenuta funzionale. Se nel corso delle trattative emergono esigenze nuove, per esempio un creditore che prima era inerte e ora minaccia di agire, si può valutare una richiesta di modifica, motivata sui fatti sopravvenuti.
Il tribunale ha revocato le misure perché le trattative non avanzavano. L’art. 19, comma 6, consente la revoca in qualunque momento quando le misure non sono più funzionali al buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate. Il rimedio, anche qui, è il reclamo nei quindici giorni; ma la difesa più efficace è sostanziale: dimostrare, con verbali di incontro, proposte inviate e risposte dei creditori, che le trattative esistono e hanno una prospettiva concreta.
Quando la preclusione è definitiva? Non lo è quasi mai l’accesso alle misure in sé, perché la domanda è riproponibile. Lo sono, invece, gli effetti prodotti nel periodo di vuoto: ipoteche giudiziali iscritte, somme pignorate e assegnate, contratti risolti per inadempimenti successivi. Per questo il momento giusto per intervenire non è mai “dopo”: è prima della pubblicazione.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho presentato l’istanza dieci giorni fa senza chiedere le misure. È troppo tardi?”
No. La richiesta può essere presentata anche dopo l’istanza di nomina. Produrrà effetti dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, non da prima. Se nel frattempo un creditore ha iscritto ipoteca o eseguito un pignoramento, quegli atti restano; quelli futuri potranno essere bloccati.
“Sono un’impresa minore: devo davvero presentare il piano finanziario per sei mesi se l’istanza non mi chiede il progetto di piano?”
Il testo dell’art. 25-quater esclude dall’istanza il progetto di piano, ma l’art. 19 richiede per la conferma delle misure il progetto di piano e il piano finanziario semestrale. EC News segnala espressamente un problema di compatibilità e non ci sono pronunce che lo risolvano. La risposta prudente è: sì, preparali, perché un ricorso senza quei documenti espone al rischio di diniego.
“Ho depositato il ricorso il secondo giorno dopo la pubblicazione: ho perso tutto?”
Le misure sono inefficaci per quella richiesta, ma la domanda può essere riproposta. Hai perso la protezione nel periodo intermedio e dovrai presentare un ricorso nuovo, completo e tempestivo. Non hai perso la composizione negoziata, che può proseguire con l’esperto.
“I miei dipendenti possono pignorarmi anche se ho le misure protettive?”
Sì. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure per espressa previsione dell’art. 18, comma 1. È il motivo per cui conviene inserirli con priorità nel piano.
“La banca mi ha sospeso il fido subito dopo la pubblicazione. Ha violato la legge?”
Non necessariamente. L’art. 18, comma 5, consente la sospensione fino alla conferma delle misure. Dopo la conferma, il comma 5-bis impedisce di mantenere la sospensione delle linee già accordate, salvo ragioni di vigilanza prudenziale che la banca deve dimostrare. Il primo obiettivo, quindi, è ottenere rapidamente la conferma.
“Con le misure protettive posso smettere di pagare tutti?”
No. La legge dice espressamente che i pagamenti non sono inibiti, e l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa. Smettere di pagare le prestazioni correnti espone a interruzioni delle forniture e a inadempimenti nuovi, che le misure non coprono.
“Posso ancora rivolgermi all’OCC invece che alla camera di commercio per la composizione negoziata?”
Il testo vigente dell’art. 25-quater, comma 2, indica come destinatario dell’istanza il segretario generale della camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto. Secondo EC News il correttivo ha eliminato il precedente canale alternativo verso gli OCC. L’OCC resta però centrale per gli sbocchi successivi, come il concordato minore e la liquidazione controllata.
“Se le misure scadono e non ho ancora un accordo, i creditori ripartono subito?”
Alla scadenza della durata fissata, e in assenza di proroga, i divieti cessano. Si può chiedere la proroga fino a 240 giorni complessivi; oltre, la possibilità di misure cautelari è discussa tra i tribunali. Conviene arrivare alla scadenza con uno sbocco già preparato.
“Esistono sentenze che riguardano proprio le imprese minori?”
Dalla ricerca svolta per questo articolo non sono emerse pronunce pubblicate, del 2023-2026, su misure protettive chieste da imprese sotto soglia ai sensi dell’art. 25-quater. Le regole vanno quindi ricavate dalla giurisprudenza sulla composizione negoziata ordinaria, applicata “in quanto compatibile”.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato
Una premessa onesta: dalla ricerca non risultano pronunce pubblicate, nel periodo 2023-2026, su misure protettive chieste da imprese minori nella composizione negoziata ex art. 25-quater CCII. I riferimenti che seguono riguardano la composizione negoziata ordinaria e valgono per l’impresa minore nei limiti della compatibilità. Molte pronunce di merito sono note solo per data, senza numero, attraverso rassegne e contributi di dottrina: le indichiamo come tali.
1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 — chi lascia scadere il reclamo.
Cosa è successo: il debitore contestava il diniego di conferma delle misure protettive, ma il termine di quindici giorni del reclamo cautelare era ormai decorso. Principio: la pendenza della riserva del giudice sulla domanda di apertura della procedura concorsuale non impediva di proporre reclamo contro il diniego; il debitore doveva attivarsi nel termine. Rilevanza: dimostra che il calendario processuale dell’art. 19 non si sospende in attesa di altre decisioni.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 — chi conta sul rinvio.
Cosa è successo: il debitore lamentava il mancato rinvio dell’istruttoria prefallimentare, anche per impugnare la revoca delle misure protettive. Principio: il diniego del rinvio non è viziato se non si indica un pregiudizio concreto al diritto di difesa; non esiste un diritto pieno al rinvio. Rilevanza: la revoca delle misure va contrastata subito, senza confidare in differimenti.
3. Trib. Brescia, Sez. IV civ., ordinanza 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025) — chi ha chiesto e motivato bene.
Cosa è successo: le società ricorrenti hanno ottenuto la conferma per 120 giorni, l’estensione ai garanti coobbligati e il divieto per i creditori di rifiutare, risolvere, anticipare o modificare i contratti pendenti. Principio: parere favorevole dell’esperto e documentazione coerente bastano a fondare la conferma; il piano si valuta nel complesso. Rilevanza: esempio di richiesta costruita su contratti e garanzie, utile anche in scala ridotta.
4. Trib. Imperia, 20 febbraio 2024 — dopo la scadenza dei 240 giorni.
Principio (come riferito in dottrina): sono ammissibili misure cautelari che replicano i divieti protettivi scaduti, perché il limite di 240 giorni riguarda le protezioni generalizzate e non le misure selettive. Rilevanza: indica una via quando la protezione è esaurita e le trattative sono prossime alla conclusione.
5. Trib. Avellino, 4 giugno 2025 — il limite temporale della consecutio.
Principio (come riferito in dottrina): la prosecuzione della tutela oltre i limiti è possibile solo dopo la fase delle trattative, quando esistono proposta e piano o accordi conclusi. Rilevanza: chi non ha ancora un piano non può contare su cautele “ponte”.
6. Orientamento favorevole alla consecutio tra misure protettive e cautelari — Trib. Torino, 7 novembre 2025; Trib. Padova, 12 settembre 2025; Trib. Milano, 4 luglio 2025; Trib. Venezia, 22 aprile 2025; Trib. Padova, 9 dicembre 2024; Trib. Padova, 21 novembre 2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024; Trib. Udine, 30 aprile 2024. Principio (secondo la classificazione di M. Montanari, Judicium, 2026): scadute le misure protettive, il tribunale può adottare misure cautelari che proteggano il patrimonio se funzionali alle trattative. Rilevanza: per l’impresa minore che arriva ai 240 giorni con un accordo vicino, è un argomento spendibile, ma non garantito.
7. Orientamento contrario alla consecutio — Trib. Brescia, 7 gennaio 2026; Trib. Vicenza, 2 gennaio 2026; Trib. Monza, 8 agosto 2025; Trib. Vicenza, 25 marzo 2025; Trib. Roma, 19 marzo 2025; Trib. Roma, 14 ottobre 2024; Trib. Larino, 20 maggio 2024; Trib. Milano, 22 novembre 2023. Principio (stessa fonte): le misure cautelari non possono essere usate per aggirare il limite massimo di durata delle misure protettive. Rilevanza: chi ha sprecato i primi mesi senza negoziare rischia di non avere una seconda occasione.
8. Trib. Trento, 18 ottobre 2023 — i contratti essenziali.
Principio (come riferito in dottrina, nel contesto del concordato in continuità): la misura dell’art. 94-bis non è l’unica tutela disponibile verso le controparti di contratti essenziali alla continuità. Rilevanza: conferma che la protezione dei contratti si chiede e si costruisce con gli strumenti giusti.
9. Trib. Padova, ordinanza 25 settembre 2023 — le banche e l’art. 18, comma 5.
Principio: citata nella dottrina bancaria (Andreatta-Arlati, 2024) sull’applicabilità dell’art. 18, comma 5, ai rapporti bancari. Rilevanza: la tutela contro la revoca degli affidamenti era già in discussione prima del correttivo, che ha aggiunto il comma 5-bis.
10. Trib. Brindisi, ordinanza 3 dicembre 2024 — il rinvio pregiudiziale non deciso.
Cosa è successo: il tribunale ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. sul rapporto tra misure protettive e cautelari; secondo la fonte, il rinvio è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza. Rilevanza: non esiste ancora un principio di legittimità sulla consecutio, e il contrasto resta aperto.
11. I precedenti del primo periodo (regime D.L. 118/2021, poi trasfuso nel CCII).
Trib. Palermo, 26 novembre 2021: la sola istanza di nomina non impedisce l’apertura della procedura concorsuale, serve la richiesta di misure. Trib. Brescia, 2 dicembre 2021: senza pubblicazione dell’istanza e accettazione dell’esperto la domanda di conferma è inammissibile. Trib. Roma, 27 dicembre 2021: il ricorso depositato il giorno stesso della pubblicazione è tempestivo. Trib. Roma, 24 dicembre 2021: ricorso e decreto vanno notificati ai creditori coinvolti, esclusi i lavoratori. Trib. Milano, 28 dicembre 2021: in caso di documentazione carente il giudice può assegnare un termine per integrarla. Trib. Milano, 27 gennaio 2022: il pignoramento presso terzi su cui operano le misure entra in quiescenza e le somme restano indisponibili nei limiti dell’art. 546 c.p.c. Rilevanza: sono decisioni anteriori al periodo 2023-2026 e al correttivo, ma illustrano errori e conseguenze che il testo vigente ripropone.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio si muove su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già accaduto, verificare cosa si può ancora recuperare.
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui tre esercizi, controllando attivo, ricavi e debiti, e accertiamo se il quadro di squilibrio rientra nel perimetro dell’art. 25-quater, comma 1.
- Prevenzione — intercettiamo l’errore prima che si consumi: redigiamo la richiesta di misure protettive scegliendo se rivolgerla a tutti i creditori o a creditori e iniziative specifici, in base alla mappa delle esecuzioni.
- Prepariamo il ricorso per la conferma prima della pubblicazione, così da depositarlo entro il giorno successivo, e seguiamo l’iscrizione del numero di ruolo entro i venti giorni.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il progetto di piano e il piano finanziario semestrale, anche quando l’istanza dell’impresa minore non li richiede, per neutralizzare la cautela di compatibilità.
- Quantifichiamo i crediti dei lavoratori e li inseriamo con priorità nel piano, perché sono la voce che le misure non coprono.
- Mappiamo contratti pendenti e rapporti bancari, distinguendo crediti anteriori e prestazioni future, e predisponiamo la comunicazione alla banca dopo la conferma ai sensi del comma 5-bis.
- Rimedio — quando il termine è scaduto, verifichiamo se la domanda può essere riproposta e con quali elementi nuovi, oppure se è ancora aperto il termine di quindici giorni per il reclamo.
- Valutiamo la proroga fino a 240 giorni e, oltre quel limite, se esistono i presupposti per misure cautelari alla luce del contrasto di merito.
- Prepariamo lo sbocco alternativo previsto dall’art. 25-quater, comma 4 (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato), se le trattative non arrivano a un accordo.
- Difendiamo l’impresa nei procedimenti esecutivi avviati dai creditori esclusi o nel periodo di vuoto, valutando opposizioni e accordi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Quando l’errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista garantisce continuità: lo stesso difensore che ha impostato l’istanza e il ricorso per la conferma può seguire reclamo, opposizioni esecutive e, se necessario, il giudizio fino in Cassazione, con un’unica linea strategica dall’analisi iniziale all’ultimo grado. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere il percorso con gli occhi di chi deve esprimere il parere sulle misure. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono i numeri del piano, gli avvocati li trasformano in un ricorso difendibile.
Chiusura
La risposta alla domanda del titolo è sì: l’imprenditore minore può chiedere le misure protettive, perché l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19. Ma la protezione va chiesta, va pubblicata, va confermata nei termini e non copre lavoratori, pagamenti e inadempimenti nuovi. E per l’impresa minore resta la cautela segnalata sulla documentazione: progetto di piano e piano finanziario semestrale vanno preparati comunque.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la composizione negoziata, e perché le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC coprono gli sbocchi propri dell’impresa minore: concordato minore e liquidazione controllata. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia.
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