L’esdebitazione Del Debitore Libera Anche Il Coobbligato Solidale?

Se io ottengo l’esdebitazione, la banca può ancora chiedere tutto a mia moglie, a mio fratello o al socio che ha firmato con me? È la domanda che arriva quasi sempre quando un debito non ha un solo titolare. C’è il mutuo cointestato fra coniugi. C’è il conto corrente con il saldo negativo intestato a due persone. Ci sono il prestito firmato insieme a un familiare, il debito ereditato dai genitori e diviso fra fratelli, l’esposizione della società di persone che grava anche sui soci. In tutti questi casi la liberazione di uno solo dei debitori non dice, da sola, cosa succede agli altri.

La risposta breve esiste ed è scritta nell’art. 278, comma 6, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Una risposta breve, però, non basta, perché le figure di “coobbligato” non sono tutte uguali. Il coniuge in comunione legale che non ha firmato, ad esempio, non è un debitore solidale. Il coerede risponde per quota e non per l’intero. Il socio illimitatamente responsabile segue la regola opposta, quella del comma 5. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa esdebitazione produce effetti molto diversi a seconda di chi ha firmato, a che titolo e con quale regime patrimoniale.

Il confronto che segue mette a fianco le diverse figure. Pesa poi le tre strade che possono davvero cambiare il risultato: l’esdebitazione individuale dopo la liquidazione controllata, la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, la procedura familiare dell’art. 66 CCII.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che servono a maneggiarla. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno degli organismi che istruiscono queste procedure, relazioni comprese. Quando il debito è bancario, come un mutuo o un conto cointestato, entra in gioco anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: è la combinazione che serve per capire chi resterà esposto dopo la procedura e per quanto.

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Il quadro di partenza: cosa vuol dire “in solido” e perché l’esdebitazione non è una remissione

Il confronto parte dalle regole generali del codice civile sulle obbligazioni solidali. Senza queste regole non si capisce perché il legislatore abbia sentito il bisogno di scrivere il comma 6 dell’art. 278.

La nozione (art. 1292 c.c.). L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione. Ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità. L’adempimento di uno libera gli altri. Per il creditore la solidarietà è una garanzia: può scegliere a chi chiedere e quanto, fino all’intero. La giurisprudenza lo ripete con costanza. Secondo Cass. civ., Sez. III, sent. 22 febbraio 2023, n. 5475, chi ha subito il danno può pretendere l’intero da uno qualsiasi dei corresponsabili, e la graduazione delle colpe interessa soltanto il successivo giudizio di regresso.

I rapporti interni (art. 1299 c.c.). Chi ha pagato l’intero può ripetere dagli altri condebitori soltanto la parte di ciascuno. Se uno di loro è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri, compreso chi ha pagato. La stessa regola vale quando è insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta. Verso il creditore, quindi, ognuno risponde del tutto; fra i condebitori, ognuno risponde della sua quota. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2023, n. 27323 lo esprime così: nei rapporti interni la solidarietà cessa e torna a valere la parziarietà dell’obbligazione.

La remissione (art. 1301 c.c.). La remissione fatta a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso di loro. In questo caso il creditore può chiedere agli altri solo il residuo, detratta la quota del debitore liberato. È qui il nodo del tema. Se l’esdebitazione fosse una remissione, il condebitore potrebbe invocare l’art. 1301 e sostenere di essere liberato almeno per la quota dell’esdebitato.

La sentenza resa fra il creditore e un condebitore (art. 1306 c.c.). La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri. Gli altri possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore. Il secondo comma apre una via di estensione dei vantaggi, che però non vale per ciò che riguarda soltanto la persona del condebitore.

Perché l’esdebitazione non è una remissione. Le differenze sono tre.

La prima riguarda la fonte. La remissione è un atto di volontà del creditore, che rinuncia al credito. L’esdebitazione è un effetto di legge, prodotto da un provvedimento del tribunale e imposto al creditore anche contro la sua volontà.

La seconda riguarda il contenuto. L’art. 278, comma 1, CCII non parla di estinzione del debito. Parla di liberazione dai debiti, che comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti. Il credito non scompare: diventa inesigibile verso quella persona. È un effetto soggettivo, legato a chi ha attraversato la procedura e ha i requisiti degli artt. 280 e 282.

La terza è una conseguenza della seconda. Proprio perché è personale, il beneficio rientra fra le ragioni personali che l’art. 1306, comma 2, c.c. esclude dall’estensione agli altri condebitori.

Il comma 6 dell’art. 278 chiude ogni margine di dubbio: sono salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori del debitore, nonché verso gli obbligati in via di regresso.

La logica non è nuova. Nel vecchio sistema concorsuale Cass. civ., Sez. I, sent. 6 settembre 2019, n. 22382 aveva già spiegato che la proposta di concordato preventivo non poteva estendere ai fideiussori l’effetto esdebitatorio. La norma sul concordato derogava infatti all’art. 1301 c.c. proprio per tutelare i creditori, che conservavano l’azione per l’intero contro coobbligati e garanti. Il CCII ha trasferito lo stesso equilibrio dentro l’esdebitazione.

Il rovescio della medaglia riguarda la posizione del condebitore che paga. Il suo regresso verso l’esdebitato è un credito che trova la sua causa nel rapporto originario, quindi anteriore alla procedura. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6556 ha precisato due cose. Il coobbligato solidale non ha diritto di regresso prima di aver pagato integralmente il creditore. Non può quindi farsi ammettere con riserva, come credito condizionale, al passivo del fallimento del debitore principale. Ne deriva, come lettura coerente con l’art. 278, comma 2, che il regresso esercitato dopo l’esdebitazione incontra lo stesso limite degli altri creditori anteriori rimasti fuori dal concorso. L’esdebitazione opera verso di loro per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

C’è infine un punto aperto da segnalare. La regola del comma 2 è oggetto di una questione di legittimità costituzionale. Restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, la questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Per ora resta vigente.

Opzione 1 – L’esdebitazione individuale dopo la liquidazione controllata: come reagisce ciascuna figura di coobbligato

In cosa consiste

È la strada più frequente per la persona fisica sovraindebitata che non riesce a proporre un piano: la liquidazione controllata dei beni (art. 268 CCII), seguita dall’esdebitazione. Secondo l’art. 282, comma 1, l’esdebitazione opera a seguito della chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura. Il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il decreto è reclamabile ex art. 124 entro trenta giorni.

Servono le condizioni dell’art. 280. Servono anche le due ulteriori dell’art. 282, comma 2: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione ha spostato proprio su questa fase il giudizio sulla condotta del debitore. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 escludono che l’apertura della liquidazione controllata possa essere negata per mancanza di meritevolezza. La diligenza conta al momento dell’esdebitazione.

L’effetto è personale. Il debitore esce libero dai debiti concorsuali insoddisfatti, salvo le esclusioni del comma 7: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. I coobbligati restano dove erano. Ma “dove erano” significa cose diverse per ciascuna figura, e il confronto va fatto una figura alla volta.

Il cointestatario del mutuo

Nel mutuo stipulato da due persone, di regola entrambe sono debitrici in solido della restituzione. Lo prevede normalmente il contratto. In mancanza, l’art. 1294 c.c. presume la solidarietà fra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Dopo l’esdebitazione di uno, la banca può chiedere all’altro l’intero residuo, con interessi e accessori, alle condizioni del contratto. Se il mutuo è garantito da ipoteca su un immobile cointestato, la garanzia reale resta sull’intero bene. La liquidazione controllata di uno dei due avrà già portato alla vendita della sua quota o, nei fatti, dell’intero immobile, con riparto secondo le prelazioni.

Il profilo in cui l’esdebitazione individuale funziona meglio è quello del cointestatario che non può, da solo, pagare il residuo e il cui condebitore ha redditi e patrimonio sufficienti a sostenere il mutuo. In questo caso la banca si rivolgerà a chi può pagare, e la liberazione dell’esdebitato è reale anche nella vita quotidiana. Il condebitore che paga avrà regresso per la quota dell’esdebitato (art. 1299 c.c.). Quel regresso, però, è ormai un credito anteriore inesigibile oltre la percentuale di riparto, come spiegato nel quadro di partenza.

Il rovescio della medaglia è evidente quando il cointestatario è il coniuge o il convivente, che condivide lo stesso bilancio familiare. Il debito non scompare dalla casa: cambia soltanto il nome di chi riceve la lettera della banca.

Il cointestatario del conto corrente con saldo negativo

Il conto cointestato con facoltà di operare separatamente è disciplinato dall’art. 1854 c.c.: gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi. Uno scoperto, un fido utilizzato o un saldo passivo dopo la chiusura del rapporto sono quindi debiti solidali di tutti gli intestatari, anche di chi non ha fatto le operazioni.

Le stesse regole valgono nei due sensi. Sul lato attivo, ad esempio, Cass. civ., Sez. III, ord. 20 novembre 2023, n. 32161 ha chiarito che la solidarietà attiva esiste solo se un titolo espresso la prevede. Per il prestito erogato da due coniugi in comunione con denaro comune, la restituzione dell’intero a uno solo dei coniugi libera il debitore, perché le regole della comunione prevalgono sul principio di parziarietà. Sul lato passivo il conto con firma disgiunta è il caso tipico di solidarietà di fonte legale.

Dopo l’esdebitazione di un intestatario, la banca conserva l’azione per l’intero saldo verso l’altro (art. 278, comma 6, CCII). A fronte di questo, un vantaggio pratico esiste. Se il saldo passivo è modesto rispetto all’intera esposizione, il cointestatario non esdebitato può spesso gestirlo con una transazione. Il saldo, però, va prima verificato. È uno dei punti in cui l’analisi bancaria dell’estratto conto (commissioni, interessi debitori, eventuali addebiti non dovuti) ha un peso concreto.

C’è un aspetto da soppesare in caso di accordo transattivo. Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426 ha affermato che la transazione con uno dei coobbligati solidali su una parte del credito fa cessare la solidarietà solo per quella quota. Cass. civ., Sez. V, ord. 17 luglio 2025, n. 19997 ha aggiunto che la transazione conclusa con uno dei condebitori giova all’altro, rimasto estraneo, se questi dichiara di volerne profittare e purché riguardi l’intero debito. La differenza fra transazione e remissione non è quindi teorica. La transazione è un atto volontario e può estendersi agli altri condebitori; l’esdebitazione è un beneficio personale e non si estende.

Il coniuge in comunione legale per i debiti della famiglia

Qui il confronto richiede più attenzione, perché il coniuge che non ha firmato non è, in sé, un coobbligato solidale.

L’art. 186 c.c. elenca gli obblighi che gravano sui beni della comunione. Fra questi la lett. c) indica le spese per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli e ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia. La lett. d) indica le obbligazioni contratte congiuntamente.

L’art. 190 c.c. aggiunge che, se i beni della comunione non bastano a soddisfare i debiti su di essa gravanti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito.

La giurisprudenza ha tratto da queste norme una distinzione netta. Per Cass. civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2021, n. 37612, l’obbligazione assunta da un coniuge per i bisogni della famiglia non rende l’altro debitore solidale, nemmeno in regime di comunione. Il creditore può far valere soltanto la garanzia dei beni comuni o quella dei beni del coniuge non contraente, nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c.

Le conseguenze dopo l’esdebitazione del coniuge che ha firmato vanno pesate su tre livelli.

  1. Obbligazioni congiunte (lett. d). Se entrambi hanno firmato, come nel mutuo per la casa o nel prestito sottoscritto da tutti e due, il coniuge non esdebitato è condebitore a pieno titolo. Vale quanto detto per il cointestatario del mutuo: il creditore può chiedergli l’intero.
  2. Obbligazioni separate nell’interesse della famiglia (lett. c). Il coniuge non firmatario non è debitore. Risponde con i suoi beni personali solo in via sussidiaria e solo per la metà del credito, dopo l’insufficienza dei beni comuni. La sua posizione è quella di un “obbligato” per legge con un limite quantitativo. È ragionevole ritenere che rientri nella salvezza del comma 6, che parla in generale di coobbligati e obbligati in via di regresso. Il perimetro, però, è più stretto: metà del credito, beneficio della previa escussione dei beni comuni, nessuna esposizione per l’intero.
  3. Beni della comunione. Se il coniuge esdebitato è passato per la liquidazione controllata, i beni comuni sono già stati coinvolti, almeno per la sua parte. Cass. civ., Sez. III, ord. 4 gennaio 2023, n. 150 ha stabilito, in materia esecutiva, che per il debito personale di un coniuge il bene in comunione può essere espropriato per intero. L’altro coniuge non può fermare la procedura né chiedere la separazione delle quote, ma in sede di distribuzione ha diritto alla metà del ricavato lordo. Cass. civ., Sez. III, sent. 7 aprile 2023, n. 9536 ha aggiunto che il pignoramento va trascritto anche contro il coniuge non debitore, che è comunque soggetto passivo dell’espropriazione.

L’elemento dirimente è la firma: il coniuge che ha sottoscritto il debito resta esposto per l’intero, quello che non l’ha sottoscritto resta esposto, se il debito è familiare, per la metà e solo in via sussidiaria. La differenza, nelle simulazioni, vale migliaia di euro.

Il coerede

Il coerede non è, di regola, un coobbligato solidale per i debiti del defunto. Gli eredi rispondono verso i creditori in proporzione della propria quota ereditaria, e ipotecariamente per l’intero se possiedono il bene ipotecato (art. 754 c.c.). Anche l’obbligazione solidale di cui il defunto era parte, salvo patto contrario, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote (art. 1295 c.c.).

Ne discende un esito che spesso sorprende. Se uno dei fratelli eredi ottiene l’esdebitazione per la sua quota di un debito ereditario chirografario, gli altri non diventano debitori della sua parte: la perdita resta al creditore. La salvezza del comma 6 non ha qui un oggetto, perché manca una solidarietà da salvare.

Il quadro cambia in due casi. Il primo è quello del coerede che possiede l’immobile ipotecato e ne risponde per l’intero sul piano reale. Il secondo, più frequente, è quello del figlio che aveva firmato il mutuo o il prestito insieme al genitore: in quel caso è anche condebitore originario e risponde per l’intero a quel titolo, oltre che per la quota ereditaria.

Va soppesato anche il piano processuale. Se un coerede ottiene una sentenza favorevole nel giudizio con il creditore, gli altri possono giovarsene alle condizioni dell’art. 1306, comma 2, c.c. Cass. n. 21077/2024 ha affermato, sul fronte attivo, che il giudicato favorevole reso fra il debitore e un coerede può essere invocato dal concreditore solo per sua scelta, mentre quello sfavorevole non lo vincola. L’esdebitazione, invece, non si estende agli altri coeredi, perché non è una sentenza sul rapporto ma un beneficio personale.

Il condebitore solidale per contratto e il fideiussore

È il caso più lineare. L’amico, il parente o il collega che ha firmato come condebitore un prestito personale o un leasing, oppure ha prestato fideiussione per un finanziamento, resta obbligato per l’intero dopo l’esdebitazione del debitore principale. Il comma 6 nomina espressamente sia i coobbligati sia i fideiussori.

La differenza fra le due figure non incide sulla salvezza, ma pesa su altri profili. Il fideiussore ha regole proprie sul regresso e sulla surrogazione. Cass. civ., Sez. III, ord. 9 febbraio 2024, n. 3687 ha precisato che le fideiussioni plurime prestate separatamente sono autonome e non consentono il regresso dell’art. 1954 c.c. L’azione non può nemmeno essere riqualificata d’ufficio come regresso ex art. 1299, perché ha una causa diversa. Sul piano del processo, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9 marzo 2023, n. 6982 ha ricondotto all’art. 1306 c.c. anche il rapporto fra debitore principale e fideiussore. Fra le cause separate non c’è pregiudizialità, perché è escluso il rischio di giudicati contrastanti.

Il profilo in cui la salvezza del comma 6 pesa di più è proprio quello del garante “di cortesia”, che ha firmato per aiutare e non ha tratto alcun vantaggio dal finanziamento. L’art. 1299, comma 3, c.c. offre in questo caso un argomento sui rapporti interni: se è insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta, la perdita si ripartisce fra gli altri. Verso il creditore, però, la firma resta piena.

Il socio illimitatamente responsabile: la regola opposta del comma 5

Il comma 5 dell’art. 278 stabilisce l’opposto del comma 6: l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. È il caso dei soci di una SNC e degli accomandatari di una SAS. Il comma 4 completa il quadro: se il debitore è una società, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche per i soci illimitatamente responsabili e per i legali rappresentanti.

La differenza di trattamento ha una spiegazione. Il socio illimitatamente responsabile non garantisce un debito altrui. Risponde dello stesso debito sociale per effetto del tipo di società, con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dal codice civile. La sua posizione dipende dalla società, e il legislatore ha scelto di farla seguire all’esito della società. Lo stesso criterio si ritrova nel concordato minore: l’art. 79, comma 4, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

Restano però alcune zone grigie da soppesare.

  • Socio che ha firmato anche una fideiussione personale. La responsabilità da fideiussione nasce da un contratto autonomo, non dal tipo sociale. Il comma 6 fa salvi i diritti verso i fideiussori del debitore. La lettura più prudente è che la garanzia personale sopravviva all’esdebitazione della società. Manca, sul punto, una giurisprudenza di legittimità verificata in regime CCII.
  • Socio di società di capitali. Il comma 5 non lo riguarda, perché non è illimitatamente responsabile. Se ha garantito i debiti della S.r.l., è un fideiussore ai sensi del comma 6.
  • Socio in liquidazione insieme alla società. Nel vecchio regime Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 aveva affermato che, nel fallimento del socio di SNC dichiarato in estensione, fra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società. Aveva aggiunto che le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e vanno lette in chiave di favore per il debitore. Oggi la pronuncia è un argomento storico, utile per analogia.

Vantaggi, rischi e pronunce dell’opzione 1

Vantaggi motivati. Non richiede il consenso dei creditori. Opera dopo tre anni dall’apertura anche se la procedura è ancora aperta. Non richiede una percentuale minima di soddisfazione: Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 ha ricordato che l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo. Libera il debitore anche dai creditori anteriori rimasti fuori, nei limiti del comma 2.

Rischi e svantaggi onesti. Il patrimonio del debitore viene liquidato. Il coobbligato resta esposto per l’intero, con tutte le conseguenze sul patrimonio familiare quando si tratta del coniuge o del convivente. Il giudizio sulla colpa grave, la malafede o la frode arriva alla fine, quando la liquidazione è già avvenuta. C’è poi un limite temporale per chi era già stato dichiarato fallito. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 e Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 hanno escluso l’applicazione del CCII per l’esposizione legata a un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022.

Opzione 2 – La ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore: cosa succede ai coobbligati dopo l’omologa

In cosa consistono

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) consente al consumatore sovraindebitato di proporre, con l’ausilio dell’OCC, un piano a contenuto libero. Il piano può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti. Non c’è voto: il giudice omologa con sentenza, verificate ammissibilità e fattibilità e risolte le contestazioni. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa quando ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7).

Il concordato minore (artt. 74-83) è riservato ai sovraindebitati diversi dal consumatore: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli. Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il meccanismo del silenzio-assenso (art. 79, commi 1 e 3). L’art. 74, comma 3, impone di formare classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Gli effetti sui coobbligati: le norme a confronto

  • Concordato minore. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il contenuto è lo stesso dell’art. 278, comma 6. Il comma 4 dello stesso articolo dispone invece, salvo patto contrario, l’estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili quando il concordato è della società. Lo schema “società → soci sì, garanti no” è quindi identico a quello dell’esdebitazione.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore. La sezione dedicata al piano del consumatore non contiene una disposizione gemella dell’art. 79, comma 5. Questo non significa che l’omologa liberi i coobbligati. Restano infatti applicabili le regole generali del codice civile: la falcidia omologata è un effetto che riguarda il consumatore e si fonda sulla sua situazione personale. Rientra quindi nelle ragioni personali che l’art. 1306, comma 2, c.c. esclude dall’estensione, e non è una remissione volontaria ai sensi dell’art. 1301 c.c. La lettura prevalente è dunque che anche qui il creditore conservi l’azione per l’intero contro il condebitore e il fideiussore. Il lettore deve sapere che su questo punto la norma non è espressa come per le altre procedure.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Consumatore con mutuo cointestato in regola con le rate. L’art. 67, comma 5, consente di prevedere nel piano il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto. Il mutuo continua a essere pagato regolarmente e il cointestatario non riceve richieste. Il piano ristruttura gli altri debiti, quelli personali del consumatore.
  2. Professionista con debiti garantiti da un familiare. Nel concordato minore i creditori con garanzie di terzi formano una classe obbligatoria. La proposta può destinare loro un trattamento che renda meno probabile l’escussione del garante, ad esempio un pagamento più alto o più rapido della quota garantita. Il garante non viene liberato per legge. Ma se il credito garantito viene pagato secondo il piano, l’escussione per la parte pagata non ha più oggetto, per la regola generale dell’art. 1292 c.c. (l’adempimento di uno libera gli altri).
  3. Socio di SNC. Il concordato minore della società produce effetti per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79, comma 4). Una sola procedura può quindi stabilizzare la posizione della società e quella dei soci per i debiti sociali.

Vantaggi e rischi

Vantaggi motivati. Il debitore conserva il patrimonio, compresa a certe condizioni la casa. Il coobbligato beneficia indirettamente di ogni pagamento previsto dal piano: ciò che il creditore riceve dal debitore riduce ciò che può chiedere al condebitore. La procedura è più rapida della liquidazione: la ristrutturazione del consumatore si chiude con la sentenza di omologa (art. 70, comma 7).

Rischi e svantaggi onesti. Il condebitore e il fideiussore restano obbligati per la parte che il piano non paga. È il punto che più spesso viene frainteso: l’omologa riduce il debito del consumatore, non quello di chi ha firmato con lui. Se il piano paga il 35% di un prestito cointestato, il creditore può chiedere il 65% residuo al cointestatario.

Il piano, poi, può essere revocato in caso di inadempimento o di inattuabilità (art. 72, comma 2). Il concordato minore richiede maggioranze che non sempre si raggiungono. L’art. 69, comma 1, esclude dal piano del consumatore chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte.

Sul piano procedurale, Cass. civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2026, n. 8875 ha chiarito per il piano del consumatore (artt. 66 e 70 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) che il provvedimento sull’omologazione deve avere forma di sentenza, sia di accoglimento sia di rigetto. Si impugna con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51, non davanti al tribunale.

Il profilo ideale di questa opzione è il debitore con un reddito stabile, debiti in prevalenza personali e un coobbligato che si vuole proteggere riducendo, con pagamenti regolari, la parte del debito comune che potrebbe ricadere su di lui.

Opzione 3 – La procedura familiare dell’art. 66 CCII: liberare insieme debitore e coobbligato

In cosa consiste

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda per una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Occorre che siano conviventi o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Il comma 2 definisce la famiglia in senso ampio. Oltre al coniuge, ne fanno parte i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto (L. 76/2016).

Il comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge due regole. Se uno dei debitori non è un consumatore, non si applica la sezione sulla ristrutturazione del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5. La liquidazione controllata può essere richiesta anche se alcuni membri sono incapienti ai sensi dell’art. 283, purché per almeno uno ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo.

Le masse attive e passive restano distinte (comma 3). Se le domande sono separate, il giudice le coordina, ed è competente il giudice adito per primo (comma 4). Il compenso dell’OCC è ripartito fra i membri in proporzione all’attivo di ciascuno (comma 5).

Perché è la risposta più diretta al problema del coobbligato

L’art. 278, comma 6, e l’art. 79, comma 5, fanno salvi i diritti verso il coobbligato perché il coobbligato è un terzo rispetto alla procedura. Con la procedura familiare il coobbligato non è più un terzo: è anch’egli debitore nella procedura, con la sua massa e il suo piano o la sua liquidazione. L’esdebitazione o l’omologa produce effetti per ciascuno dei membri che ne ha i requisiti. Il mutuo cointestato fra coniugi, il conto con firma disgiunta e il prestito firmato dal figlio insieme al padre convivente vengono così regolati per entrambi i debitori.

Il profilo ideale della procedura familiare è la coppia, o il nucleo, in cui il sovraindebitamento ha un’unica origine e il coobbligato non ha, da solo, la forza economica di sostenere il debito comune dopo l’esdebitazione dell’altro.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Coniugi con mutuo, conto e prestiti cointestati, entrambi lavoratori dipendenti con redditi modesti. Due procedure separate raddoppierebbero relazioni e adempimenti, mentre la procedura familiare li coordina in un’unica domanda.
  2. Genitore e figlio conviventi, con il figlio garante o condebitore dei finanziamenti del genitore. Il figlio è parente di primo grado: rientra nella famiglia del comma 2.
  3. Fratelli coeredi che hanno ereditato un’esposizione comune e sono entrambi sovraindebitati. Sono parenti di secondo grado; se non convivono, possono valersi della domanda unica quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Vantaggi, rischi, limiti

Vantaggi motivati. Si risolve in un solo contesto il problema che il comma 6 lascerebbe aperto. Il costo dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo. Il giudice è uno solo e gli adempimenti sono coordinati. È ammessa la presenza di membri incapienti nella liquidazione controllata familiare.

Rischi e svantaggi onesti. Ciascun membro deve avere i propri requisiti. La colpa grave o la malafede di uno non si comunica all’altro, ma può compromettere la sua parte della procedura. Le masse restano distinte, quindi ognuno risponde verso i propri creditori con il proprio patrimonio. La procedura familiare non unisce i patrimoni: coordina le procedure.

Il coobbligato che non è un familiare (amico, collega, socio senza vincoli di parentela) non può entrare nella domanda unica. Può solo presentare una propria procedura. Se non è sovraindebitato, non ha titolo per alcuna procedura: resta obbligato e, se paga, ha il regresso verso un debitore esdebitato, con i limiti descritti nel quadro di partenza.

La Cassazione, infine, con l’ord. n. 8875/2026, pronunciata in una vicenda in cui venivano in rilievo sia l’art. 66 sia l’art. 70 CCII, ha chiarito che l’omologa del piano del consumatore o il suo diniego hanno forma di sentenza reclamabile in Corte d’appello. Per una domanda unica il dato ha un peso strategico: l’impugnazione segue un binario certo, quello dell’art. 51.

Le tre strade alla prova dei conti

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative e non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza, così che la differenza dipenda solo dalla strada scelta.

Dati comuni. Due coniugi in comunione legale, il debitore A e la coniuge B.

  • Finanziamento firmato da entrambi: residuo di 38.460 €.
  • Conto corrente cointestato a firma disgiunta, chiuso con saldo passivo: 7.215 €.
  • Prestito firmato dal solo A per spese della famiglia (cure dei figli, arredi della casa): 12.640 €. Rientra nell’art. 186, lett. c), c.c.
  • Debiti personali di A estranei alla famiglia: 9.870 €.

L’esposizione di A è di 68.185 €. L’esposizione diretta e solidale di B è di 45.675 €, cioè finanziamento più conto. A questa si aggiunge la responsabilità sussidiaria dell’art. 190 c.c. per il prestito familiare.

Simulazione 1 – Solo A chiede la liquidazione controllata e poi l’esdebitazione

  • La liquidazione controllata di A è aperta il 16 novembre 2026.
  • L’attivo liquidato consente ai chirografari un riparto del 9%.
  • Decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 16 novembre 2029 (venerdì), l’esdebitazione può operare anche a procedura aperta (art. 282, comma 1).
  • A deposita l’istanza. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni.
  • Il decreto è comunicato il 21 gennaio 2030. Il reclamo ex art. 124 va proposto entro trenta giorni, quindi entro il 20 febbraio 2030 (mercoledì). I termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

Esito per A: i residui insoddisfatti diventano inesigibili verso di lui.

Esito per B:

Debito Riparto 9% Residuo Posizione di B
Finanziamento cointestato 3.461,40 € 34.998,60 € Obbligata per l’intero residuo (art. 278, c. 6)
Conto cointestato 649,35 € 6.565,65 € Obbligata per l’intero residuo (art. 1854 c.c. + art. 278, c. 6)
Prestito familiare firmato da A 1.137,60 € 11.502,40 € Non debitrice; beni comuni e, in via sussidiaria, beni personali fino alla metà del credito (art. 190 c.c.)
Debiti personali di A 888,30 € 8.981,70 € Nessuna esposizione

L’esposizione diretta di B dopo l’esdebitazione di A è di 41.564,25 €. A questa si aggiunge una responsabilità sussidiaria che, calcolata sulla metà del credito residuo del prestito familiare, arriva a 5.751,20 €. In totale sono circa 47.315 €. Il riparto ha ridotto di poco la sua esposizione, che resta vicina ai 45.675 € della sola quota solidale di partenza. L’esdebitazione di A non ha tolto quasi nulla a B: il debito comune si è soltanto spostato interamente su di lei, insieme alla parte sussidiaria del debito familiare. Se B paga, ha regresso verso A per la quota interna (art. 1299 c.c.). Ma A è stato esdebitato, e quel regresso, nato da un rapporto anteriore, è soggetto ai limiti dell’art. 278, comma 2.

Simulazione 2 – Solo A propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con il suo reddito A propone ai chirografari il 30%, in rate per cinque anni. Il giudice omologa con sentenza.

Debito Pagato dal piano (30%) Residuo falcidiato per A Posizione di B
Finanziamento cointestato 11.538,00 € 26.922,00 € Obbligata per il residuo
Conto cointestato 2.164,50 € 5.050,50 € Obbligata per il residuo
Prestito familiare firmato da A 3.792,00 € 8.848,00 € Sussidiaria fino alla metà: 4.424,00 €
Debiti personali di A 2.961,00 € 6.909,00 € Nessuna esposizione

Esposizione residua di B: 31.972,50 € diretti, più 4.424,00 € sussidiari, in totale 36.396,50 €.

A fronte di un piano più generoso del riparto liquidatorio, B risparmia circa 10.900 € rispetto alla simulazione 1. Il rovescio della medaglia è doppio. Il creditore non è tenuto ad attendere la fine del piano per chiedere a B la differenza, perché la falcidia riguarda solo A. E se il piano viene revocato per inadempimento (art. 72, comma 2), la protezione di A viene meno, mentre quella di B non c’è mai stata.

Simulazione 3 – A e B presentano una domanda unica ex art. 66 CCII

A e B sono conviventi e il sovraindebitamento ha un’origine comune: possono presentare una domanda unica. Le masse restano distinte. Il finanziamento e il conto, debiti solidali di entrambi, compaiono in entrambe le masse. Il piano coordinato attribuisce i pagamenti una sola volta, perché il creditore non può ricevere più del dovuto: l’adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.). Con i due redditi, il piano offre il 42% su sei anni.

Debito Pagato dal piano (42%) Residuo
Finanziamento cointestato 16.153,20 € 22.306,80 €, falcidiato per entrambi
Conto cointestato 3.030,30 € 4.184,70 €, falcidiato per entrambi
Prestito familiare 5.308,80 € 7.331,20 €, falcidiato per A; la posizione sussidiaria di B è regolata nella sua massa
Debiti personali di A 4.145,40 € 5.724,60 €, falcidiato per A

Esposizione residua di B dopo la corretta esecuzione: nessuna verso i creditori compresi nel piano. Il compenso dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5).

Il confronto mostra che la stessa famiglia, con gli stessi debiti, passa da un’esposizione residua di B di circa 47.000 € a una di circa 36.000 €, fino ad arrivare a zero, a seconda della strada. Il prezzo della terza strada è un piano più impegnativo, sostenuto da due redditi, e il fatto che entrambi i coniugi devono avere i requisiti soggettivi, inclusa l’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1).

Il confronto in tabella

Le due tabelle che seguono riassumono il confronto. La prima mette a fianco le figure di coobbligato; la seconda le tre strade. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (contributo unificato, compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014), non quelli dell’assistenza legale.

Un’avvertenza di lettura: la colonna “dopo l’esdebitazione” dice che cosa il creditore può ancora pretendere dal coobbligato, non che cosa sia giusto nei rapporti interni. I rapporti interni restano regolati dall’art. 1299 c.c. e, dopo l’esdebitazione, dai suoi limiti.

Tabella 1 – Le figure di coobbligato a confronto

Figura Fonte del vincolo Misura verso il creditore Dopo l’esdebitazione del debitore (art. 278) Dopo l’omologa del piano o del concordato minore
Cointestatario del mutuo Contratto; presunzione dell’art. 1294 c.c. Intero Resta obbligato per l’intero residuo (c. 6) Resta obbligato per la parte non pagata (art. 79 c. 5; principi generali per il consumatore)
Cointestatario del conto a firma disgiunta Art. 1854 c.c. Intero saldo Resta obbligato (c. 6) Resta obbligato per la parte non pagata
Coniuge in comunione, debito firmato da entrambi Art. 186 lett. d) c.c. Intero Resta obbligato (c. 6) Resta obbligato per la parte non pagata
Coniuge in comunione, debito familiare firmato dall’altro Artt. 186 lett. c) e 190 c.c. Beni comuni; beni personali solo in via sussidiaria e per metà Esposto nei limiti dell’art. 190 c.c. Esposto nei limiti dell’art. 190 c.c. per la parte non pagata
Coerede Artt. 754 e 1295 c.c. Pro quota (per l’intero solo ipotecariamente) Non risponde della quota dell’esdebitato Non risponde della quota del debitore
Condebitore solidale per contratto o fideiussore Contratto Intero Resta obbligato (c. 6) Resta obbligato (art. 79 c. 5)
Socio illimitatamente responsabile (debito sociale) Tipo sociale Intero, previa escussione della società Liberato dall’esdebitazione della società (c. 5) Liberato dal concordato minore della società, salvo patto contrario (art. 79 c. 4)

Tabella 2 – Le tre strade a confronto

Criterio Opzione 1: liquidazione controllata + esdebitazione Opzione 2: piano del consumatore / concordato minore Opzione 3: procedura familiare (art. 66)
Tempi Esdebitazione alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c. 1) Omologa con sentenza; durata del piano libera Quelli della procedura scelta, in un’unica domanda
Complessità Media: vendita dei beni, stato passivo, istanza finale Alta: piano, attestazioni dell’OCC; maggioranze nel concordato minore Alta: due o più masse distinte da coordinare
Esito negativo Diniego per colpa grave, malafede o frode; reclamo in 30 giorni Diniego o revoca; poi possibile liquidazione controllata (artt. 73, 80 c. 5, 83) Il diniego per un membro non travolge automaticamente gli altri, ma ne complica il piano
Effetti sulle esecuzioni Divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 richiamato dall’art. 270 c. 5) Sospensione o divieto su istanza (artt. 70 c. 4 e 78 c. 2 lett. d) Come nella procedura scelta, per ciascun membro
Reversibilità Bassa: i beni vengono liquidati Media: revoca per inadempimento o inattuabilità Media, per ciascun membro
Effetto sul coobbligato Nessuno: resta obbligato (c. 6) Indiretto: beneficia solo dei pagamenti del piano Diretto, se il coobbligato è membro della procedura
Costi della procedura previsti dalla legge Contributo unificato; compenso del liquidatore e dell’OCC (D.M. 202/2014) Contributo unificato; compenso dell’OCC Contributo unificato; compenso dell’OCC ripartito in proporzione all’attivo (art. 66 c. 5)

I criteri per scegliere

La scelta non si riduce a una formula. Si possono però individuare cinque criteri che, combinati, orientano la decisione.

1. Chi ha firmato, e a quale titolo. È il primo filtro e spesso il più trascurato. Se il coniuge non ha firmato e il debito è familiare, la sua esposizione è sussidiaria e dimezzata. Se ha firmato, è piena. Se il “coobbligato” è un coerede che non aveva sottoscritto nulla con il defunto, generalmente non è esposto per la quota altrui. Prima di scegliere la strada occorre ricostruire, contratto per contratto, la posizione di ciascuno.

2. La forza economica del coobbligato. Se il coobbligato ha reddito e patrimonio per sostenere il debito comune, l’esdebitazione individuale può bastare. Il debito si concentra su chi può pagarlo, e il debitore esdebitato ne esce. Se il coobbligato è a sua volta in difficoltà, l’esdebitazione del solo debitore sposta il problema senza risolverlo, e in genere la procedura familiare offre un esito più stabile.

3. Il legame fra debitore e coobbligato. L’art. 66 è disponibile solo per coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, uniti civilmente e conviventi di fatto, a condizione che siano conviventi o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. L’amico o il collega garante resta fuori. Per lui le strade sono due: una procedura propria, se è a sua volta sovraindebitato, oppure una trattativa con il creditore.

4. La natura del debitore. Il consumatore può usare la ristrutturazione dei debiti. Il professionista e l’imprenditore minore usano il concordato minore. Per il socio di una società di persone, il canale che sfrutta la regola del comma 5 e dell’art. 79, comma 4, è la procedura della società, non quella del singolo socio. Se uno dei membri della famiglia non è consumatore, la procedura familiare non può seguire la sezione sul piano del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5.

5. I beni da conservare e la condotta passata. Chi vuole conservare la casa con il mutuo in regola ha nel piano (art. 67, comma 5, e art. 75, comma 2-bis) uno strumento che la liquidazione non offre. Chi presenta profili di colpa grave nell’indebitamento deve sapere che, nel piano del consumatore, l’ostacolo arriva subito (art. 69, comma 1), mentre nella liquidazione arriva alla fine (art. 282, comma 2). Il rovescio della medaglia è che, nella liquidazione, nel frattempo i beni sono già stati venduti.

È su questi criteri che lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: il debito comune va esaminato da entrambi i lati della firma, prima di scegliere chi deve entrare nella procedura.

Le domande di chi è ancora indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Se l’omologa del piano o del concordato minore viene revocata, il tribunale può aprire la liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore (art. 73; art. 83 per il concordato minore). Il percorso inverso, dalla liquidazione a un piano, è più difficile da percorrere, perché nel frattempo il patrimonio è stato messo in vendita. Per questo la scelta iniziale pesa più delle correzioni successive.

E se scelgo la strada sbagliata? Il costo non è solo di tempo. Una liquidazione individuale scelta quando sarebbe stata praticabile una procedura familiare lascia il coobbligato esposto per l’intero. Un piano proposto senza i requisiti dell’art. 69 si ferma prima dell’omologa. In entrambi i casi la ricostruzione iniziale delle posizioni è ciò che riduce il rischio, senza poterlo azzerare.

Il coobbligato può opporsi alla mia esdebitazione? Nella liquidazione controllata possono presentare osservazioni, entro quindici giorni, i creditori ammessi al passivo (art. 282, comma 1). Il coobbligato che non ha ancora pagato, per Cass. n. 6556/2025, non ha ancora un credito di regresso da far valere nel concorso. Il suo peso nella procedura è quindi limitato. Fuori dalla procedura, invece, resta esposto verso il creditore.

L’esdebitazione di mio marito mi espone a una richiesta per l’intero? Dipende dalla firma. Per i debiti firmati da entrambi, sì: lo dice l’art. 278, comma 6. Per i debiti familiari firmati solo dal marito, il creditore può aggredire i beni comuni e, solo se questi non bastano, i beni personali della moglie fino alla metà del credito (art. 190 c.c.). Per i debiti personali del marito, estranei alla famiglia, la moglie non risponde con i beni personali.

Il creditore può farsi pagare due volte, dal piano e dal coobbligato? No. L’adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.): ciò che il creditore riceve dal piano riduce ciò che può chiedere al condebitore. Cass. civ., Sez. III, sent. 30 dicembre 2024, n. 34984, sulla compensazione opposta da un condebitore, ha precisato che l’effetto liberatorio verso tutti si produce quando l’interesse del creditore viene soddisfatto. Altrimenti opera solo nei limiti della quota.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate per il profilo che ciascuna aiuta a valutare. I principi sono riformulati e non riproducono le massime.

Sulla solidarietà e sulla differenza fra esdebitazione e remissione

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 6 settembre 2019, n. 22382. La proposta di concordato preventivo non può estendere l’effetto esdebitatorio ai fideiussori. La regola concorsuale deroga all’art. 1301 c.c. a tutela dei creditori, che conservano l’azione per l’intero. È il precedente da cui discende la logica dell’art. 278, comma 6, e dell’art. 79, comma 5, CCII.
  2. Cass. civ., Sez. V, ord. 17 luglio 2025, n. 19997. La transazione fra il creditore e uno dei condebitori giova all’altro, rimasto estraneo, se questi dichiara di volerne profittare e purché riguardi l’intero debito. Mostra la differenza fra un atto volontario, che si può estendere, e un beneficio personale come l’esdebitazione, che non si estende.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426. La transazione con uno dei coobbligati su una parte del credito fa cessare la solidarietà solo per quella parte. Rileva nelle trattative con il creditore che possono accompagnare la procedura.
  4. Cass. civ., Sez. V, sent. 30 luglio 2024, n. 21226. Gli altri condebitori, estranei al giudizio, possono opporre al creditore la sentenza favorevole a uno di loro solo se è passata in giudicato, se non si è formato un giudicato diverso fra loro e il creditore e se la decisione non si fonda su ragioni personali. È il limite che impedisce di estendere l’esdebitazione, che è un beneficio personale.
  5. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9 marzo 2023, n. 6982. Anche il rapporto fra debitore principale e fideiussore è governato dall’art. 1306 c.c.: nessuna pregiudizialità fra le cause separate. Conferma l’autonomia della posizione del garante.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6556. Il coobbligato non ha regresso finché non ha pagato per intero il creditore, e non può essere ammesso con riserva al passivo del debitore principale. È decisiva per capire la sorte del regresso dopo l’esdebitazione.
  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2023, n. 27323. Nei rapporti interni la solidarietà cessa e vale la parziarietà. Spiega perché il coobbligato che paga può recuperare solo la quota dell’altro.
  8. Cass. civ., Sez. III, sent. 30 dicembre 2024, n. 34984. La compensazione opposta da un condebitore libera gli altri solo per la sua quota, salvo che soddisfi l’interesse del creditore. Il criterio è utile per misurare gli effetti dei pagamenti del piano sul coobbligato.

Sul coniuge in comunione legale

  1. Cass. civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2021, n. 37612. L’obbligazione assunta da un coniuge per i bisogni della famiglia non rende l’altro debitore solidale. Il creditore può valersi dei beni comuni e, nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c., di quelli del coniuge non contraente. È il fondamento della distinzione fra coniuge firmatario e non firmatario.
  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 4 gennaio 2023, n. 150. Per il debito di un solo coniuge il bene in comunione può essere espropriato per intero. All’altro spetta la metà del ricavato lordo. Incide sulla valutazione dei beni comuni nella procedura di uno dei coniugi.
  3. Cass. civ., Sez. III, sent. 7 aprile 2023, n. 9536. Il pignoramento del bene comune per debito personale va trascritto anche contro il coniuge non debitore, che è soggetto passivo dell’espropriazione. Ricorda che il coniuge “estraneo” non è mai del tutto estraneo quando si tratta di beni comuni.
  4. Cass. civ., Sez. III, ord. 20 novembre 2023, n. 32161. Per il prestito erogato dai coniugi in comunione con denaro comune, la restituzione dell’intero a uno di essi libera il debitore, perché le regole della comunione prevalgono sulla parziarietà. Mostra come la comunione modifichi il gioco della solidarietà.

Sul socio illimitatamente responsabile

  1. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. Nel fallimento in estensione del socio di SNC, fra i creditori concorsuali rientrano anche quelli sociali. Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e vanno lette a favore del debitore. Pronunciata in regime di legge fallimentare, è un riferimento storico per il comma 5.

Sull’esdebitazione, sul piano e sulla procedura familiare

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Sposta alla fine della strada 1 il vero rischio.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Conferma l’indirizzo precedente e aggiunge che la relazione dell’OCC su cause e diligenza è un requisito di ammissibilità, soggetto a un controllo sostanziale del giudice.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. L’art. 280 non richiede una percentuale minima.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 e Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Per chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare. La via dell’incapiente ex art. 283 CCII è preclusa per la stessa esposizione. È un limite da verificare prima di scegliere la strada 1.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2026, n. 8875. Nel piano del consumatore (artt. 66 e 70 CCII) il provvedimento sull’omologa ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51. Fissa il binario dell’impugnazione per le strade 2 e 3.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un debito con più firmatari, il lavoro dello Studio parte dalla ricostruzione delle posizioni e arriva alla scelta della procedura. In concreto:

  1. Ricostruiamo, contratto per contratto, chi ha firmato e a che titolo: condebitore, fideiussore, cointestatario, coniuge non firmatario, coerede, socio. È la base di tutto il confronto.
  2. Qualifichiamo ogni debito familiare alla luce degli artt. 186, 189 e 190 c.c., distinguendo ciò che grava per l’intero da ciò che grava solo in via sussidiaria e per metà.
  3. Esaminiamo gli estratti del conto cointestato e i piani di ammortamento con lo staff bancario, per verificare l’esatta misura del saldo e del residuo prima che entrino in una procedura.
  4. Calcoliamo, con gli stessi dati, l’esposizione residua del coobbligato nelle tre strade: liquidazione con esdebitazione, piano o concordato minore, procedura familiare.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, verificando i requisiti degli artt. 69, 280 e 282 per ciascun membro della famiglia.
  6. Predisponiamo la domanda unica ex art. 66 CCII, coordinando le masse distinte e la ripartizione del compenso dell’OCC in proporzione all’attivo.
  7. Costruiamo il piano del consumatore o la proposta di concordato minore, con la classe dei crediti garantiti da terzi quando è obbligatoria (art. 74, comma 3).
  8. Seguiamo l’istanza di esdebitazione e la fase delle osservazioni dei creditori, e valutiamo il reclamo ex art. 124 contro il decreto.
  9. Assistiamo il coobbligato che riceve la richiesta del creditore, verificando misura del debito, beneficio di escussione dove esiste e possibilità di transazione.
  10. Impostiamo l’impugnazione della sentenza di omologa o di diniego davanti alla Corte d’appello (art. 51) e, se occorre, il successivo ricorso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta come questa conta la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada scelta oggi, che sia la liquidazione individuale, il piano o la procedura familiare, può dover essere difesa domani in reclamo davanti alla Corte d’appello e poi in sede di legittimità. Essere seguiti dallo stesso difensore cassazionista dall’analisi iniziale all’ultimo grado evita di cambiare mani e linea proprio quando la decisione diventa definitiva. A questo si aggiunge l’esperienza dall’interno degli organismi: la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di impostare la domanda nella forma che l’organismo e il giudice dovranno esaminare.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle norme e sul processo, i secondi su redditi, attivo, riparti e sostenibilità del piano.

Chiusura

L’esdebitazione libera il debitore, non chi ha firmato con lui. È la regola dell’art. 278, comma 6, CCII, che trova conferma nelle norme del codice civile sulla solidarietà e nel fatto che l’esdebitazione non è una remissione. Dentro questa regola, però, le figure si separano: il cointestatario, il condebitore e il fideiussore restano esposti per l’intero; il coniuge non firmatario solo nei limiti dell’art. 190 c.c.; il coerede di regola per la sua quota; il socio illimitatamente responsabile segue invece l’esito della società. La scelta fra esdebitazione individuale, piano o concordato minore e procedura familiare dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti, a volte anche a chi non ha mai chiesto nulla al tribunale.

Lo Studio Monardo affronta queste scelte con le competenze certificate che la materia richiede. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC riguardano proprio le procedure in cui si decide la sorte dei coobbligati. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario serve a leggere mutui e conti cointestati. La qualifica di cassazionista consente di difendere la scelta fino all’ultimo grado.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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