Chi ha debiti con il Fisco, con l’INPS o con una banca che ha iscritto ipoteca sulla casa si pone di solito una domanda molto concreta: se entro in liquidazione controllata e poi ottengo l’esdebitazione, questi creditori “forti” potranno ancora chiedermi la parte che non hanno incassato? La domanda è legittima, perché il privilegio e l’ipoteca danno al creditore una posizione migliore degli altri. Ma una posizione migliore sul ricavato non equivale a un credito che sopravvive per sempre.
La risposta breve è questa: il privilegio e l’ipoteca danno preferenza solo su ciò che la procedura riesce a liquidare. Quando il ricavato non basta, la parte non pagata scende al rango dei crediti chirografari e, se il debitore ottiene l’esdebitazione, diventa inesigibile come tutti gli altri crediti rimasti insoddisfatti. Il rischio principale è dare per scontato che “tutto si cancella”: restano fuori alcuni debiti esclusi dalla legge, e i garanti personali continuano a rispondere. Chi sbaglia questa diagnosi rischia di trovarsi, a procedura chiusa, con un familiare fideiussore escusso dalla banca o con arretrati di mantenimento ancora pienamente esigibili.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si formano lo stato passivo, i riparti e la valutazione finale sull’esdebitazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che serve proprio a leggere le pretese di banche ipotecarie, Agenzia delle Entrate e INPS.
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Privilegio, ipoteca e inesigibilità: l’inquadramento normativo
Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente a ottobre 2026. La norma stabilisce che “l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 non ha modificato l’art. 278.
La formula è ampia. Non distingue tra crediti privilegiati, ipotecari o chirografari. Parla di “crediti rimasti insoddisfatti”. Il credito privilegiato non soddisfatto nel riparto è, per definizione, un credito rimasto insoddisfatto, e quindi rientra nell’inesigibilità.
Per capire perché, occorre chiarire cosa sia una causa di prelazione. Il privilegio è una preferenza che la legge accorda a un credito in ragione della sua causa: il credito del lavoratore, del professionista, dell’ente previdenziale, dell’Erario. Può essere generale, se riguarda tutti i beni mobili del debitore, oppure speciale, se riguarda determinati beni. L’ipoteca è invece una garanzia reale che si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari e attribuisce al creditore il diritto di essere pagato con preferenza sul ricavato di quel bene. In entrambi i casi la preferenza riguarda l’ordine di pagamento, non l’esistenza del credito oltre il valore del patrimonio.
La disciplina dei riparti conferma questa lettura. L’art. 221 CCII, richiamato per la liquidazione controllata dall’art. 275, comma 6-bis, stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate in quest’ordine: a) crediti prededucibili; b) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine assegnato dalla legge; c) creditori chirografari, in proporzione del credito, “compresi i creditori indicati alla lettera b)” quando la garanzia non è ancora stata realizzata oppure “per la parte per cui essi sono rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo”; d) crediti postergati.
Va precisato che la lettera c) è la chiave dell’intero tema. La legge stessa dice che il creditore privilegiato o ipotecario, per la parte non coperta dal ricavato del bene, concorre come chirografario. Il fenomeno si chiama comunemente “degradazione al chirografo”. Non è una sanzione: è la conseguenza logica del fatto che la preferenza è legata a un bene o a una massa di beni, e si esaurisce con essi.
La ratio è chiara. L’esdebitazione serve a restituire al debitore persona fisica, o all’impresa, la possibilità di ripartire senza il peso dei debiti che la liquidazione non ha potuto pagare. Se i crediti privilegiati fossero esclusi in blocco, il beneficio perderebbe gran parte della sua utilità, perché nel sovraindebitamento i creditori più esposti sono spesso proprio Fisco, enti previdenziali e banche ipotecarie. Il legislatore ha scelto di proteggere i privilegiati sul ricavato, non oltre.
Distinzione da istituti affini. Il meccanismo è diverso da quello del concordato minore o della ristrutturazione dei debiti del consumatore. In quelle procedure il trattamento del privilegiato è stabilito dal piano: l’art. 75, comma 2, CCII ammette che i crediti con privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. La Cassazione ha precisato che la moratoria fino a due anni non riduce il credito privilegiato ma ne sospende il pagamento (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676). Nella liquidazione controllata, invece, non c’è un piano negoziato: c’è un riparto secondo l’ordine di legge e poi, se ricorrono le condizioni, l’esdebitazione.
Un esempio concreto aiuta. Una banca vanta 120.000 euro garantiti da ipoteca sulla casa. Nel concordato minore il piano può prevedere, con l’attestazione dell’OCC, che la banca riceva 95.000 euro, perché questo è il valore che la vendita realizzerebbe. Nella liquidazione controllata la casa viene venduta: se il ricavato netto è di 95.000 euro, la banca li incassa con preferenza; i restanti 25.000 euro entrano tra i chirografari e, all’esito, sono travolti dall’esdebitazione, salvo quanto la banca possa recuperare da eventuali fideiussori.
Requisiti e termini: quando il residuo diventa inesigibile
La disciplina prevede una serie di condizioni che devono ricorrere tutte. Conviene esaminarle una per una, perché il residuo del privilegiato diventa inesigibile solo se il percorso è completo.
Prima condizione: una procedura di liquidazione. L’art. 278, comma 1, collega l’inesigibilità ai crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. La Cassazione ha ribadito che gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). Chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’esdebitazione.
Seconda condizione: il credito deve essere concorsuale. Il credito deve avere fatto o causa anteriore all’apertura della procedura. I debiti sorti dopo, per esempio le imposte sui redditi successivi o le rate condominiali maturate dopo l’apertura, non sono toccati.
Terza condizione: il credito deve essere rimasto insoddisfatto all’esito della liquidazione. Va precisato che l’art. 282, comma 2-bis, stabilisce che l’esdebitazione “non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie”. Se l’esdebitazione è dichiarata prima della chiusura, i beni ancora da vendere continuano a essere liquidati e il privilegiato conserva la sua preferenza su quel ricavato. L’inesigibilità riguarda ciò che, alla fine, non è stato pagato.
Quarta condizione: il decorso del tempo. Per la liquidazione controllata l’art. 282, comma 1, prevede che l’esdebitazione operi “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.
Quinta condizione: i requisiti soggettivi. L’art. 282, comma 2, richiede le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti connessi all’impresa, salvo riabilitazione; nessuna distrazione dell’attivo; collaborazione con gli organi; nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti; non più di due esdebitazioni già ottenute). Aggiunge che il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e non deve avere determinato il sovraindebitamento “con colpa grave, malafede o frode”.
Sesta condizione: il credito non deve rientrare tra quelli esclusi. L’art. 278, comma 7, esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b). Il fatto che uno di questi crediti sia assistito da privilegio non cambia nulla: resta esigibile per la parte non pagata.
Settima condizione: il creditore non concorsuale. Se il creditore anteriore non ha partecipato al concorso, l’art. 278, comma 2, limita l’esdebitazione alla “sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”. Per un privilegiato che non si è insinuato, il calcolo va fatto sul grado che avrebbe avuto. La norma è vigente, ma è oggetto di una questione di legittimità costituzionale: restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.
In termini operativi, i termini da tenere sotto controllo sono pochi ma decisivi. Sul calendario va ricordato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Domanda di ammissione al passivo (art. 270, c. 2, lett. d) | Fissato nella sentenza di apertura, non oltre 90 giorni | Termine per la domanda tempestiva | Il creditore non partecipa ai riparti già eseguiti e rischia di cadere nel c. 2 dell’art. 278 |
| Osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273) | 15 giorni dalla comunicazione del progetto | Termine per contestare rango e importo | Il privilegio negato o riconosciuto si consolida nel passivo |
| Reclamo sullo stato passivo (art. 273, art. 133) | 8 giorni | Perentorio | Rango del credito non più discutibile in quella sede |
| Osservazioni al progetto di riparto (art. 275, c. 5) | 15 giorni dalla comunicazione | Termine per contestare la graduazione | Il riparto è reso esecutivo così com’è |
| Reclamo contro il decreto del giudice delegato (art. 275, c. 6; art. 124) | 10 giorni dalla comunicazione | Perentorio | La distribuzione diventa definitiva |
| Esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282, c. 1) | Chiusura o tre anni dall’apertura, se prima | Condizione temporale | Prima di allora l’istanza non è accoglibile |
| Osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione (art. 282, c. 1) | 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore | Termine per i creditori | Il tribunale decide senza le loro osservazioni |
| Reclamo contro il decreto di esdebitazione (art. 282, c. 3) | 30 giorni dalla comunicazione | Perentorio | Il decreto diventa stabile e il residuo resta inesigibile |
Il termine più critico, per il creditore privilegiato, è quello delle osservazioni al progetto di riparto: è lì che si decide quanto incassa con preferenza e quanto, invece, scende al chirografo. Per il debitore, il termine più delicato è il reclamo di 30 giorni contro il decreto di esdebitazione, perché un decreto non impugnato fissa definitivamente quali debiti restano esigibili.
Dal riparto all’esdebitazione: la procedura passo per passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. La seguiamo nell’ordine in cui la vive un debitore in liquidazione controllata con creditori privilegiati.
1. Ricorso e apertura. Il debitore, assistito dall’OCC, deposita il ricorso al tribunale competente. È competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali; per la persona fisica è di regola la residenza o il domicilio effettivo. Al ricorso si allega la relazione dell’OCC. Secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (in sintesi su diritto.it), la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità e il giudice ne controlla il contenuto in modo sostanziale. Per aprire la procedura non serve invece un giudizio di meritevolezza (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074).
2. Sentenza di apertura e nomina del liquidatore. La sentenza apre il concorso e fissa il termine, non superiore a 90 giorni, per le domande dei creditori. Da questo momento i creditori, privilegiati compresi, non possono agire individualmente sui beni compresi nella liquidazione.
3. Domande di ammissione. Ogni creditore presenta la propria domanda al liquidatore, indicando importo e causa di prelazione. In termini operativi, è qui che il privilegiato deve specificare il titolo del privilegio: articolo del codice civile, periodo del credito, bene su cui grava la garanzia speciale. Un privilegio non chiesto o chiesto male viene escluso e il credito è ammesso in chirografo.
4. Progetto di stato passivo e osservazioni. Il liquidatore forma il progetto e lo comunica. Debitore e creditori hanno 15 giorni per le osservazioni (art. 273). Le contestazioni sul rango vanno fatte ora. Un privilegio riconosciuto senza contestazione nello stato passivo non si discute più in sede di riparto: il debitore che vuole contestare il rango del credito fiscale o previdenziale deve farlo in questa fase.
5. Liquidazione dei beni. Il liquidatore vende i beni secondo il programma di liquidazione. Per i beni ipotecati la vendita avviene nella procedura. Un caso particolare è quello del creditore fondiario: la Cassazione ha stabilito che il privilegio processuale dell’art. 41 TUB, che permette alla banca fondiaria di proseguire o iniziare l’esecuzione individuale, opera anche nella liquidazione controllata (Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.). Anche in questo caso la banca resta soggetta alla verifica concorsuale del credito: quello che incassa in via provvisoria va poi confrontato con il riparto.
6. Prededuzioni e costi della procedura. Prima dei privilegiati si pagano i crediti prededucibili (art. 221, lett. a). Va precisato che non tutti i costi gravano su tutti i beni. Secondo Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865 (in sintesi su iusletter), il compenso del gestore, pur prededucibile, non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Il dato incide direttamente sulla misura in cui la banca ipotecaria viene pagata e, quindi, sul residuo che degrada al chirografo.
7. Progetto di riparto. Il liquidatore predispone il progetto di riparto secondo l’art. 221: prededucibili, poi privilegiati e ipotecari sul ricavato dei beni su cui grava la prelazione e secondo l’ordine stabilito dal codice civile, poi chirografari (tra cui il residuo dei privilegiati), infine postergati. Il progetto è comunicato e le parti hanno 15 giorni per le osservazioni (art. 275, c. 5). Il giudice delegato decide con decreto, reclamabile ai sensi dell’art. 124 (art. 275, c. 6). Possono esserci riparti parziali, con gli accantonamenti previsti dall’art. 227, richiamato dall’art. 275, c. 6-bis.
8. Graduazione dei privilegi. La disciplina prevede che, tra più privilegiati sullo stesso bene, l’ordine sia quello fissato dal codice civile (art. 2777 e 2778 c.c.). In termini operativi, il riparto colloca di regola i crediti di lavoro e quelli professionali assistiti dall’art. 2751-bis c.c. prima dei contributi previdenziali e questi prima dei tributi erariali assistiti da privilegio generale mobiliare. La graduazione va comunque controllata posta per posta: un errore di collocazione sposta migliaia di euro dal privilegio al chirografo, o viceversa.
9. Chiusura o decorso dei tre anni. L’art. 272, comma 3, prevede che la procedura resti aperta fino alla completa esecuzione del programma e, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Decorsi i tre anni, o alla chiusura se precedente, si apre la fase dell’esdebitazione (art. 282, c. 1).
10. Istanza o segnalazione e osservazioni. Il debitore deposita l’istanza, oppure il liquidatore segnala la ricorrenza delle condizioni. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego.
11. Decreto del tribunale. Il tribunale decide con decreto motivato. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese; quello che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato in un’area apposita del sito del tribunale o del Ministero della giustizia. Creditori ammessi e debitore possono proporre reclamo entro 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 (art. 282, c. 3). Sulla successiva ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione esiste un contrasto tra Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 e Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228.
12. Dopo il decreto. Il creditore privilegiato non può più agire contro il debitore per la parte non soddisfatta: non può pignorare lo stipendio, notificare una nuova cartella sullo stesso debito o iscrivere nuove garanzie per quel residuo. Restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 278, c. 6) e restano fuori i debiti dell’art. 278, c. 7.
I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre. Il primo è l’elenco dei creditori nel ricorso: chi dimentica un creditore privilegiato lo espone a non partecipare al concorso e si espone, a sua volta, al limite del c. 2 dell’art. 278. Il secondo è la mancata contestazione del rango nello stato passivo. Il terzo è l’idea che l’esdebitazione liberi anche il fideiussore. Prima di depositare il ricorso conviene mappare tutti i garanti personali: sono loro, dopo l’esdebitazione, il primo bersaglio della banca per il residuo.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Servono a mostrare come si passa dal ricavato al residuo e dal residuo all’inesigibilità.
Esempio di calcolo 1: banca ipotecaria, Erario e INPS su un consumatore
Ipotesi di partenza. Liquidazione controllata di un consumatore aperta martedì 10 febbraio 2026. Attivo:
- abitazione venduta all’asta per 152.600,00 €, con spese specifiche di vendita e conservazione imputabili al bene per 6.412,30 €;
- somme acquisite da stipendio, conto corrente e vendita dell’auto: 23.418,60 € netti, già al netto delle prededuzioni generali.
Passivo ammesso:
- banca con ipoteca sull’abitazione: 187.340,55 €;
- Agenzia delle Entrate, IRPEF con privilegio generale mobiliare: 8.214,90 €;
- INPS, contributi di una precedente attività artigiana con privilegio generale mobiliare: 5.932,17 €;
- società finanziaria, prestito personale (chirografo): 12.786,44 €;
- carta revolving (chirografo): 3.906,21 €.
Sviluppo. Sul ricavato della casa, la banca è pagata per il netto: 152.600,00 − 6.412,30 = 146.187,70 €. Il residuo della banca è 187.340,55 − 146.187,70 = 41.152,85 €. Per l’art. 221, lett. c), questa somma concorre ora con i chirografari.
Sull’attivo mobiliare di 23.418,60 € si pagano prima i privilegi generali: Erario 8.214,90 € e INPS 5.932,17 €, per un totale di 14.147,07 €. Entrambi sono soddisfatti per intero. Restano 9.271,53 € per i chirografari.
La massa chirografaria è 41.152,85 + 12.786,44 + 3.906,21 = 57.845,50 €. La percentuale di soddisfazione è circa 16,03%. Ne deriva:
| Creditore | Credito chirografario | Pagato nel riparto | Residuo insoddisfatto |
|---|---|---|---|
| Banca (parte degradata) | 41.152,85 € | 6.596,02 € | 34.556,83 € |
| Finanziaria | 12.786,44 € | 2.049,42 € | 10.737,02 € |
| Carta revolving | 3.906,21 € | 626,09 € | 3.280,12 € |
Esito. Il riparto finale è comunicato lunedì 21 giugno 2027; le osservazioni vanno depositate entro martedì 6 luglio 2027. Il decreto del giudice delegato è comunicato venerdì 16 luglio 2027; l’eventuale reclamo ex art. 124 scade lunedì 26 luglio 2027. I tre anni dall’apertura scadono il 10 febbraio 2029, che cade di sabato: l’istanza di esdebitazione è utilmente depositata lunedì 12 febbraio 2029. Il liquidatore la comunica lunedì 5 marzo 2029; i creditori possono presentare osservazioni fino a martedì 20 marzo 2029.
Se il tribunale dichiara l’esdebitazione, i 34.556,83 € residui della banca diventano inesigibili dal debitore, esattamente come il residuo della finanziaria e della carta. Se però il mutuo era garantito da un fideiussore, la banca può chiedergli i 34.556,83 € (art. 278, c. 6).
Esempio di calcolo 2: ditta individuale con lavoratore, professionista, INPS e Fisco
Ipotesi di partenza. Liquidazione controllata di un imprenditore individuale sotto soglia, aperta martedì 14 ottobre 2025. Attivo netto distribuibile, dopo le prededuzioni: 44.716,23 €. Nessun bene immobile.
Passivo ammesso, in ordine di graduazione ipotizzato:
- ex dipendente, TFR e ultime retribuzioni con privilegio dell’art. 2751-bis c.c.: 18.927,36 €. Il Fondo di garanzia INPS lo ha pagato e si è surrogato nel privilegio;
- commercialista, compensi degli ultimi due anni con privilegio dell’art. 2751-bis c.c.: 6.380,00 €; compensi più vecchi in chirografo: 2.140,00 €;
- INPS, contributi IVS con privilegio generale: 14.215,92 €;
- Erario, IVA e IRPEF con privilegio generale mobiliare: 11.508,47 €;
- sanzioni tributarie accessorie a quei tributi (chirografo): 3.452,54 €;
- fornitori (chirografo): 22.630,15 €.
Fuori dal concorso, ma da considerare: arretrati di mantenimento dovuti all’ex coniuge per 4.860,00 € e una sanzione amministrativa per violazioni stradali di 1.284,70 €.
Sviluppo. Si pagano nell’ordine il credito del lavoratore, ora dell’INPS surrogato (18.927,36 €), il commercialista (6.380,00 €) e i contributi INPS (14.215,92 €): totale 39.523,28 €. Restano 5.192,95 € per l’Erario, che ha un credito privilegiato di 11.508,47 €. Il residuo erariale di 6.315,52 € degrada al chirografo.
La massa chirografaria è 6.315,52 + 2.140,00 + 3.452,54 + 22.630,15 = 34.538,21 €. Non residua alcuna somma: la percentuale per i chirografari è zero.
Esito. I tre anni dall’apertura scadono il 14 ottobre 2028, sabato: l’istanza di esdebitazione è depositata lunedì 16 ottobre 2028. Il liquidatore la comunica lunedì 6 novembre 2028; le osservazioni scadono martedì 21 novembre 2028. Il decreto è comunicato mercoledì 10 gennaio 2029; il reclamo può essere proposto entro venerdì 9 febbraio 2029.
Con l’esdebitazione diventano inesigibili: i 6.315,52 € residui dell’Erario, i 2.140,00 € del commercialista, i 22.630,15 € dei fornitori e i 3.452,54 € di sanzioni accessorie. Su queste ultime, un decreto di merito ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale (Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026, noto da una sintesi Eutekne). Restano invece esigibili i 4.860,00 € di mantenimento (art. 278, c. 7, lett. a) e la sanzione stradale di 1.284,70 €, che non è accessoria a un debito estinto (lett. b).
Test: cosa resta dopo l’esdebitazione
Per ogni credito privilegiato o ipotecario conviene rispondere a sette domande, nell’ordine.
| Domanda | Se la risposta è sì | Se la risposta è no |
|---|---|---|
| 1. Il credito ha causa anteriore all’apertura? | Prosegui | È un debito nuovo: resta esigibile |
| 2. È un obbligo di mantenimento o alimentare? | Resta esigibile (c. 7, lett. a) | Prosegui |
| 3. È un risarcimento da illecito extracontrattuale o una sanzione non accessoria a un debito estinto? | Resta esigibile (c. 7, lett. b) | Prosegui |
| 4. Il creditore è stato ammesso al passivo? | Prosegui | Si applica il limite del c. 2: inesigibile solo oltre la percentuale dei pari grado |
| 5. Il ricavato dei beni gravati e dell’attivo lo ha pagato per intero? | Nulla da esdebitare | Il residuo è chirografo (art. 221, lett. c) |
| 6. Ci sono giudizi o operazioni liquidatorie ancora in corso? | Il residuo si calcola solo alla fine (art. 282, c. 2-bis) | Il residuo è definitivo |
| 7. Esistono fideiussori, coobbligati o obbligati in regresso? | Il creditore può agire contro di loro (c. 6) | Il residuo è perso per il creditore |
Il test va ripetuto per ogni singolo creditore: lo stesso debitore può uscire dalla procedura libero verso la banca e ancora esposto verso l’ex coniuge o verso chi ha prestato garanzia.
Casi particolari
Il lavoratore dipendente e il Fondo di garanzia INPS
Il lavoratore ha un credito privilegiato per TFR e retribuzioni. Quando il datore è in una procedura concorsuale, può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS (art. 2 L. 297/1982). La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 ha aggiornato le istruzioni recependo il CCII. Secondo la circolare, il Fondo copre il TFR e le retribuzioni degli ultimi tre mesi compresi nei dodici mesi precedenti la data di riferimento, entro un massimale pari a tre volte il massimo mensile della CIG. La circolare descrive la liquidazione controllata tra le procedure del CCII; per i debitori sovraindebitati precisa che l’intervento va valutato caso per caso e che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non dà titolo al Fondo.
Va precisato che il credito deve essere accertato prima: con l’ammissione allo stato passivo o con un titolo esecutivo. La Cassazione lo ha ribadito, collegando questo accertamento alla tutela della surroga del Fondo nel privilegio del lavoratore (Cass. civ., Sez. lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23620).
Sul piano dell’esdebitazione la conseguenza è questa. Il lavoratore pagato dal Fondo non subisce l’esdebitazione del datore per la parte coperta: ha ricevuto una prestazione da un soggetto terzo. L’INPS, surrogato, concorre al riparto con il privilegio del lavoratore. Se il riparto non lo paga per intero, il suo residuo segue la sorte di ogni credito privilegiato insoddisfatto: degrada al chirografo e, con l’esdebitazione, diventa inesigibile dal debitore. Per la parte del credito di lavoro che supera il massimale del Fondo, il lavoratore resta creditore privilegiato in proprio, con lo stesso destino.
La banca ipotecaria e il fideiussore
Nei mutui e nei finanziamenti all’impresa la garanzia personale di un familiare o del socio è frequente. L’art. 278, c. 6, è netto: “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”. La banca può quindi chiedere al fideiussore il residuo che il riparto non ha coperto.
Resta il problema del fideiussore che paga e si rivolge al debitore. Se il suo diritto di regresso ha causa anteriore all’apertura, la lettura più coerente con l’art. 278, c. 1 e c. 2, è che si tratti di un credito concorsuale, che rientra nell’esdebitazione. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce CCII con estremi certi su questo punto: il tema va valutato caso per caso, anche alla luce di eventuali patti di rinuncia al regresso.
Il professionista con privilegio
I compensi del professionista per le prestazioni degli ultimi due anni godono del privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis c.c. Due avvertenze. La prima: il privilegio spetta per la prestazione resa personalmente dal professionista. Già in passato la Cassazione ha ritenuto che la domanda presentata da uno studio associato faccia presumere l’assenza del carattere personale della prestazione, salvo prova contraria (Cass. civ., Sez. VI, ord. 15 marzo 2017, n. 6784). La seconda: i compensi più vecchi o non personali sono chirografari fin dall’inizio. In entrambi i casi la parte non pagata nel riparto diventa inesigibile con l’esdebitazione.
Fisco e INPS: imposte, contributi e sanzioni
Agenzia delle Entrate e INPS sono spesso i creditori privilegiati più consistenti. Il loro privilegio generale mobiliare li colloca prima dei chirografari, ma dopo lavoratori e professionisti. Nella liquidazione controllata non serve una transazione fiscale: il Fisco riceve ciò che il riparto gli attribuisce, e il resto, con l’esdebitazione, diventa inesigibile. Le sanzioni accessorie seguono il tributo estinto. Le sanzioni amministrative non accessorie, invece, restano escluse dall’art. 278, c. 7, lett. b).
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la differenza tra un debito che si estingue e uno che sopravvive si gioca quasi sempre nello stato passivo e nel riparto, non nel decreto finale.
Il debitore già fallito prima del 15 luglio 2022
Chi è stato dichiarato fallito prima dell’entrata in vigore del CCII resta soggetto all’esdebitazione della legge fallimentare (Cass. 14835/2025). La Cassazione ha anche escluso che il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., possa poi invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione (Cass. 30108/2025). I privilegiati di quel fallimento non vanno quindi valutati con le regole qui descritte.
Domande frequenti
Se ho debiti con l’Agenzia delle Entrate privilegiati, con l’esdebitazione spariscono?
Spariscono per la parte che il riparto non ha pagato, se il tribunale dichiara l’esdebitazione. Il privilegio dà all’Erario la precedenza sui chirografari nel riparto, ma non lo sottrae all’art. 278, c. 1. La parte non soddisfatta degrada al chirografo (art. 221, lett. c) e diventa inesigibile. Restano esigibili solo le imposte relative a periodi successivi all’apertura e le sanzioni non accessorie a debiti estinti.
La banca con ipoteca sulla casa può chiedermi la differenza dopo l’asta?
No, se la differenza è un credito concorsuale e l’esdebitazione è stata dichiarata. Il ricavato della vendita paga la banca con preferenza; il residuo partecipa al riparto tra i chirografari e ciò che resta insoddisfatto diventa inesigibile dal debitore. La banca può però rivolgersi a fideiussori e coobbligati, perché l’art. 278, c. 6, fa salvi i loro obblighi. Conviene quindi verificare subito chi ha firmato garanzie sul mutuo.
Mio padre ha fatto da garante: l’esdebitazione libera anche lui?
No. L’esdebitazione riguarda solo il debitore che ne beneficia. L’art. 278, c. 6, mantiene i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante può essere escusso per tutto ciò che il creditore non ha incassato nel riparto. Se ha difficoltà a pagare, può valutare a sua volta uno strumento di sovraindebitamento, con una procedura propria e distinta.
Ho arretrati di mantenimento: rientrano nell’esdebitazione?
No. L’art. 278, c. 7, lett. a), esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Questi crediti partecipano al concorso e possono essere pagati nel riparto, ma la parte non soddisfatta resta pienamente esigibile anche dopo il decreto. Lo stesso vale per i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e per le sanzioni pecuniarie non accessorie (lett. b).
Un creditore privilegiato non si è insinuato: perde tutto?
Non necessariamente, ed è un caso limite. L’art. 278, c. 2, prevede che verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Se i privilegiati dello stesso grado hanno avuto il 40%, il creditore assente potrebbe chiedere quel 40% anche dopo il decreto. La norma è vigente, ma è sotto esame della Corte costituzionale.
L’INPS ha pagato il TFR al mio ex dipendente: posso liberarmi di quel debito?
Sì, per la parte non pagata nel riparto. Il Fondo di garanzia si surroga nel privilegio del lavoratore e concorre al riparto con quel rango. Il residuo non soddisfatto degrada al chirografo e, con l’esdebitazione, diventa inesigibile come gli altri crediti concorsuali. Va però verificato che il credito sia stato accertato nello stato passivo e che non vi siano giudizi o vendite ancora pendenti.
Il quadro giurisprudenziale
Sul tema specifico del residuo privilegiato dopo l’esdebitazione nel CCII non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità che lo affrontino in modo diretto. Il quadro si ricostruisce combinando il testo degli artt. 221 e 278 con le decisioni che riguardano l’accesso all’esdebitazione, il trattamento dei privilegiati nella liquidazione controllata, la surroga del Fondo di garanzia e le questioni di costituzionalità ancora aperte. Di seguito i riferimenti, con il principio riformulato e la rilevanza per chi ha creditori privilegiati.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: delimita l’ambito in cui il residuo privilegiato diventa inesigibile secondo l’art. 278, c. 1.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il ricorso straordinario contro il diniego reso senza contraddittorio è inammissibile. Rilevanza: chi ha privilegiati rimasti da un vecchio fallimento non può aggirare il problema con l’esdebitazione dell’incapiente.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Principio: le fonti la descrivono in termini diversi; secondo una rassegna (ecnews, 4/9/2026) affronta la ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, in contrasto con la n. 30108/2025. Rilevanza: la stabilità del decreto che rende inesigibile il residuo privilegiato dipende anche da questo contrasto, ancora aperto.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene più un requisito di soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: anche se i privilegiati incassano poco, l’esdebitazione resta possibile.
5. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. Principio: in regime di legge fallimentare, le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e il requisito del soddisfacimento parziale va letto in favore del debitore, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: argomento storico utile per interpretare in modo non restrittivo le condizioni di accesso.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano solo nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il debitore con forti debiti fiscali o previdenziali accede alla procedura; la sua condotta sarà valutata al momento della liberazione.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Principio (in sintesi su diritto.it): per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione dell’OCC è il primo documento in cui si ricostruisce la formazione dei debiti privilegiati.
8. Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: la banca fondiaria può soddisfarsi sul bene ipotecato anche in via esecutiva, ma il residuo non coperto resta un credito concorsuale chirografario.
9. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865. Principio (in sintesi su iusletter): il compenso del gestore è prededucibile ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sulla misura del pagamento della banca ipotecaria e quindi sul residuo che degrada al chirografo.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. Principio: nel concordato minore la moratoria fino a due anni dell’art. 67, c. 4, non riduce i crediti privilegiati o ipotecari ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare. Rilevanza: segna la differenza con la liquidazione controllata, dove il residuo non è dilazionato ma reso inesigibile.
11. Cass. civ., Sez. lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23620. Principio: l’accertamento giudiziale del credito di lavoro, con l’ammissione al passivo o con un titolo esecutivo, è elemento costitutivo del diritto alla prestazione del Fondo di garanzia; serve anche a tutelare la surroga del Fondo nel privilegio del lavoratore. Rilevanza: chiarisce come l’INPS entra nel riparto con il rango del lavoratore.
12. Corte cost., sent. 74/2026 (decisa il 23/2/2026, depositata il 12/5/2026). Principio: questione sull’art. 281, c. 1, CCII dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione; la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Rilevanza: riguarda la liquidazione giudiziale, ma conferma che la tempistica dell’istanza non deve far perdere il beneficio.
13. Corte cost., ord. 104/2026 (decisa il 4/5/2026, depositata l’11/6/2026). Principio: restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278, c. 2, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati, anche privilegiati, resta vigente; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione.
14. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; noto da una sintesi Eutekne del 25/4/2026). Principio: in una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: chiarisce la sorte delle sanzioni collegate al debito fiscale privilegiato. Va citato con cautela, in mancanza del numero.
15. Cass. civ., Sez. VI, ord. 15 marzo 2017, n. 6784. Principio: la domanda di ammissione presentata da uno studio associato fa presumere che la prestazione non sia personale e quindi esclude il privilegio, salvo prova che il professionista abbia svolto personalmente l’incarico. Rilevanza: pronuncia non recente, utile a capire quando il credito del professionista è chirografario fin dall’inizio.
Va precisato che, sul punto centrale di questo articolo, la soluzione deriva dal testo di legge: l’art. 221, lett. c), colloca il residuo del privilegiato tra i chirografari e l’art. 278, c. 1, rende inesigibili tutti i crediti rimasti insoddisfatti, con le sole eccezioni del c. 7 e la salvezza dei diritti del c. 6.
Cosa può fare lo Studio Monardo
In termini operativi, il lavoro su una posizione con creditori privilegiati si articola in attività precise.
- Ricostruiamo l’intero passivo partendo da estratti di ruolo, posizione contributiva, contratti di mutuo e atti di iscrizione ipotecaria, distinguendo per ciascun credito causa, data e titolo di prelazione.
- Verifichiamo la fondatezza dei privilegi invocati da Fisco, INPS, professionisti e lavoratori, controllando periodi, importi e presupposti di legge.
- Mappiamo i garanti personali: fideiussori, coobbligati, obbligati in regresso, per valutare in anticipo chi resterà esposto dopo l’esdebitazione.
- Predisponiamo il ricorso per la liquidazione controllata insieme all’OCC, con l’elenco completo dei creditori, per evitare che un privilegiato resti fuori dal concorso.
- Depositiamo le osservazioni al progetto di stato passivo quando un privilegio è stato riconosciuto senza presupposti o per importi errati.
- Controlliamo il progetto di riparto voce per voce: prededuzioni imputate ai beni ipotecati, graduazione dei privilegi, calcolo del residuo che degrada al chirografo.
- Impugniamo con reclamo i provvedimenti sul riparto o sullo stato passivo nei termini perentori previsti dal Codice.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione nei tempi dell’art. 282, documentando le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
- Individuiamo i debiti esclusi dall’art. 278, c. 7, e costruiamo un piano per gestirli dopo il decreto.
- Seguiamo il reclamo contro il decreto di esdebitazione e l’eventuale fase successiva, mantenendo la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere la procedura dal lato di chi redige le relazioni, verifica i passivi e valuta le condizioni del beneficio. A questo si somma la qualifica di cassazionista, che consente di mantenere la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche nei reclami sui riparti e sull’esdebitazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i debiti fiscali e contributivi, gli avvocati ne verificano rango ed esigibilità.
Chiusura: cosa resta davvero
Il creditore privilegiato non perde il credito per effetto del privilegio, ma perde il residuo per effetto dell’esdebitazione. Il privilegio e l’ipoteca lo fanno pagare prima degli altri sul ricavato; la parte che il ricavato non copre diventa chirografaria e, con il decreto del tribunale, inesigibile dal debitore. Restano fuori gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da illecito extracontrattuale e le sanzioni non accessorie. Restano esposti i fideiussori e i coobbligati.
Lo Studio Monardo tratta queste posizioni perché la diagnosi richiede le competenze che l’Avv. Monardo ha certificate: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, per leggere stato passivo, riparti e condizioni dell’art. 282; quella di coordinatore di uno staff in diritto bancario e tributario, per contestare le pretese di banche, Erario e INPS. Il risultato non può essere promesso in anticipo, ma la verifica può essere fatta prima di depositare il ricorso.
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