Dopo L’esdebitazione Si Può Ottenere Un Mutuo?

C’è un momento, nella vita di chi ha attraversato una procedura di sovraindebitamento, in cui il problema cambia natura. Finché i debiti c’erano, la domanda era una sola: come uscirne. Quando arriva il decreto che dichiara l’esdebitazione, la domanda diventa un’altra: e adesso? Posso tornare a vivere come gli altri, comprare casa, cambiare l’auto, chiedere un finanziamento per un’attività? Ed è proprio qui che si accumula la disinformazione. Sui forum, nei gruppi social, al bar, perfino allo sportello di qualche agenzia, circolano risposte opposte e tutte sicure di sé: “sei segnato a vita”, “dopo cinque anni torni pulito”, “il decreto cancella tutto, anche la Centrale Rischi”, “basta non dire niente alla banca”, “con la garanzia dello Stato il mutuo te lo danno per forza”.

È comprensibile che sia così. L’esdebitazione è un istituto relativamente giovane nella forma attuale, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stato modificato più volte (da ultimo in modo rilevante dal D.Lgs. 136/2024), e le regole sul credito ai consumatori sono state riscritte dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori. Chi legge una notizia di due anni fa, o il racconto di un amico che ha vissuto una vicenda diversa, rischia di prendere per regola generale ciò che era un caso particolare o una norma superata.

Il punto è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede di essere escluso per legge dal credito rinuncia a progetti realizzabili; chi crede che la banca “non saprà nulla” rischia di firmare dichiarazioni false che possono costargli il contratto; chi, da incapiente, pensa che qualsiasi entrata sia irrilevante rischia la revoca del beneficio.

In questo articolo mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “Dopo l’esdebitazione la legge vieta di chiedere prestiti e mutui.”
  2. “Con il decreto di esdebitazione le segnalazioni in CRIF e in Centrale Rischi spariscono subito.”
  3. “Il decreto resta riservato: basta non dirlo alla banca.”
  4. “Se non ho più debiti, la banca è obbligata a concedermi il mutuo.”
  5. “Con il Fondo prima casa garantito dallo Stato, la banca non guarda il passato.”
  6. “Da incapiente, se nel triennio prendo un prestito perdo l’esdebitazione (oppure: posso incassare qualsiasi cosa, tanto non conta).”
  7. “Per tornare affidabili basta aspettare, oppure aprire tanti piccoli finanziamenti.”

Perché ne parliamo noi. Lo Studio Monardo si occupa di sovraindebitamento ed esdebitazione dall’interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce le procedure dal lato di chi le istruisce e le segue fino al decreto. E poiché il “dopo” è una questione di rapporti con banche e finanziarie, conta anche il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge segnalazioni, contratti e istruttorie di mutuo con gli strumenti del diritto bancario.

📩 Hai ottenuto l’esdebitazione e vuoi capire se e come puoi chiedere un mutuo? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo.

Mito 1 – “Dopo l’esdebitazione la legge vieta di chiedere prestiti e mutui”

Il mito

“Chi è stato esdebitato non può più chiedere credito: c’è un divieto di legge che dura anni, come una specie di interdizione.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da tre frammenti veri, mescolati male. Il primo: per decenni il fallimento ha comportato incapacità personali e la parola “fallito” era associata a una forma di esclusione dalla vita economica. Ancora oggi l’art. 278, comma 1, CCII ricorda che con l’esdebitazione “vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale”: segno che quelle conseguenze esistevano davvero, ma riguardavano l’imprenditore assoggettato alla liquidazione giudiziale e, appunto, cessano con l’esdebitazione.

Il secondo frammento: l’art. 280, comma 1, lett. b), CCII esclude dall’esdebitazione chi ha fatto “ricorso abusivo al credito”. Chi lo legge di sfuggita può pensare che dopo il beneficio sia vietato tornare a chiedere credito. In realtà quella regola guarda al passato: riguarda il modo in cui il debitore si è indebitato prima e durante la procedura, non ciò che farà dopo.

Il terzo frammento è il più insidioso: l’esdebitazione si ottiene un numero limitato di volte. Per le procedure di liquidazione l’art. 280, comma 1, lett. d) ed e), prevede che il debitore non debba aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione e non debba averne già beneficiato due volte; per il sovraindebitato incapiente l’art. 283, comma 1, stabilisce che l’accesso è possibile “solo per una volta”. Il passaparola ha trasformato “puoi liberarti dai debiti solo un numero limitato di volte” in “non puoi più fare debiti”.

La realtà

In realtà la norma dice altro. L’art. 278, comma 1, CCII definisce l’esdebitazione come “liberazione dai debiti” che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. È un effetto sui debiti vecchi, non una restrizione sulla capacità di contrarre debiti nuovi. Nessuna disposizione del Codice della crisi, né del Testo unico bancario (TUB), vieta a chi è stato esdebitato di presentare una domanda di finanziamento o di mutuo.

Nessuna norma vieta di chiedere credito dopo l’esdebitazione: ciò che esiste è l’obbligo della banca di valutare, caso per caso, il merito creditizio di chi lo chiede.

Questo obbligo è scritto in due articoli diversi del TUB, a seconda del tipo di finanziamento:

  • per il credito ai consumatori (prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte rateali e, dopo la riforma, anche alcune forme di dilazione e di “compra ora, paga dopo”) vale l’art. 124-bis TUB, riscritto dal D.Lgs. 212/2025: prima della conclusione del contratto il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio, anche nell’interesse del consumatore, per prevenire pratiche di prestito irresponsabili e il sovraindebitamento;
  • per il credito immobiliare ai consumatori, cioè il tipico mutuo per comprare casa, vale l’art. 120-undecies TUB: prima della conclusione del contratto il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento, sulla base di informazioni economiche e finanziarie necessarie, sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate.

Nessuno dei due articoli contiene un elenco di persone escluse. Entrambi impongono un giudizio prognostico: questa persona, con questo reddito e queste spese, sarà verosimilmente in grado di rimborsare? Il passato pesa, perché fa parte delle informazioni pertinenti, ma pesa come elemento di valutazione, non come divieto.

Va detto con la stessa chiarezza il fondo di verità: un divieto non c’è, ma un limite pratico sì. Chi ha ottenuto l’esdebitazione come incapiente non potrà ottenerla una seconda volta per la stessa via (art. 283, comma 1); chi l’ha ottenuta in una liquidazione dovrà fare i conti con i limiti dell’art. 280, lett. d) ed e). Questo non impedisce di chiedere un mutuo, ma rende ancora più importante chiederne uno sostenibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce le procedure dall’interno: per questo sa distinguere ciò che la legge vieta da ciò che la banca valuta.

La prova

La prova sta nel testo stesso delle norme. L’art. 278, comma 1, CCII limita gli effetti dell’esdebitazione all’inesigibilità dei crediti insoddisfatti; l’art. 124-bis, comma 1-quater, TUB (introdotto dal D.Lgs. 212/2025) stabilisce che il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione indicano che gli obblighi derivanti dal contratto saranno verosimilmente adempiuti. È un criterio di risultato della valutazione, non un criterio di status: chi ha un passato di sovraindebitamento ma oggi presenta una situazione sostenibile non è escluso per definizione.

Sul piano della giurisprudenza, la Cassazione ha chiarito più volte che la logica dell’esdebitazione nel CCII è quella della seconda possibilità. Con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (Sez. I, nota da massima) ha ribadito che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima dei creditori e che la scarsa consistenza del patrimonio, se non deriva da condotte ostruzionistiche o fraudolente, non preclude il beneficio. Un sistema che consente la liberazione anche a chi non ha pagato quasi nulla non avrebbe senso se poi vietasse a quella persona di rientrare nel circuito economico.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede al divieto smette di provarci. Rimane in affitto quando potrebbe sostenere una rata, rinuncia a finanziare un’attività, si rivolge a canali informali o a operatori non vigilati pur di non affrontare una banca. Il rischio più grave è proprio quest’ultimo: chi si convince di essere escluso dal credito regolare diventa il bersaglio ideale di chi offre denaro fuori dai circuiti controllati, a condizioni che possono riportarlo in pochi mesi alla situazione da cui è appena uscito. Credere al mito, insomma, non protegge: espone.

Mito 2 – “Con il decreto di esdebitazione le segnalazioni in CRIF e in Centrale Rischi spariscono subito”

Il mito

“Appena il tribunale dichiara l’esdebitazione, le banche dati cancellano tutto: il giorno dopo sei pulito come chi non ha mai avuto debiti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: se i crediti sono diventati inesigibili, sembra logico che non abbia più senso tenerli in evidenza come “sofferenze” o “inadempimenti”. Molti confondono poi due cose diverse: la cancellazione di una segnalazione illegittima (che si può ottenere subito, se la segnalazione era sbagliata fin dall’inizio) e la cessazione di una segnalazione legittima (che segue regole di conservazione nel tempo). A complicare il quadro c’è il fatto che le banche dati sono più d’una: da un lato la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, pubblica e alimentata obbligatoriamente da banche e intermediari; dall’altro i sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), il più noto dei quali è CRIF, regolati da un codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.

La realtà

Il decreto di esdebitazione cambia la sorte dei debiti, ma non cancella automaticamente la storia creditizia: le informazioni restano visibili per i tempi previsti dalle regole di ciascuna banca dati.

Per i SIC privati la regola è nel codice di condotta approvato dal Garante con provvedimento del 12 settembre 2019, i cui tempi di conservazione sono riassunti nel vademecum pubblicato da CRIF:

  • le richieste di finanziamento restano registrate per 180 giorni dalla presentazione, se l’istruttoria lo richiede, oppure per 90 giorni dalla comunicazione dell’esito di rifiuto o di rinuncia;
  • i ritardi di una o due rate, poi regolarizzati, restano 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, purché nel frattempo non ci siano altri ritardi;
  • i ritardi superiori a due rate, poi regolarizzati, restano 24 mesi dalla regolarizzazione, alle stesse condizioni;
  • gli inadempimenti non regolarizzati (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) restano 36 mesi dalla scadenza contrattuale o, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data dell’ultimo aggiornamento necessario, e comunque al massimo 60 mesi dalla scadenza contrattuale;
  • i rapporti regolari estinti senza problemi restano fino a 60 mesi dalla cessazione o dalla scadenza del contratto.

Il debito esdebitato non è un debito “regolarizzato” nel senso del codice: non è stato pagato, è diventato inesigibile. È ragionevole ritenere che l’esdebitazione sia una “vicenda rilevante” che richiede un aggiornamento della posizione e da cui decorrono i 36 mesi, nel limite massimo dei 60 mesi dalla scadenza contrattuale; ma come venga in concreto registrata dipende dalle prassi del partecipante e del gestore, e va verificato sulla propria posizione con una richiesta di accesso ai dati.

Per la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia valgono regole proprie, contenute nella disciplina di vigilanza (la Circolare n. 139 della Banca d’Italia) e illustrate nelle pagine informative dell’Istituto: sono regole diverse da quelle dei SIC, sia per le soglie di segnalazione sia per la durata della visibilità. Prima di presentare una domanda di mutuo conviene chiedere gratuitamente il proprio prospetto alla Banca d’Italia e verificare quali informazioni compaiono e da quando.

C’è però una parte del mito che è vera a metà: dopo il decreto si ha il diritto di pretendere che le informazioni siano corrette e aggiornate. Una segnalazione che continua a indicare un debito come esigibile, o che non registra la chiusura della procedura, può essere contestata prima al segnalante e al gestore della banca dati, poi davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al giudice.

La prova

Nelle ricerche svolte per questo articolo non abbiamo trovato una decisione dell’ABF con estremi certi che affronti specificamente la sorte delle segnalazioni dopo un’esdebitazione: non la citiamo, perché non citiamo ciò che non abbiamo letto. Abbiamo invece letto la decisione dell’ABF, Collegio di Palermo, n. 7386 del 29 luglio 2025, su una vicenda vicina: un debito estinto con un accordo a saldo e stralcio dopo la cessione del credito. Il Collegio ha respinto il ricorso perché la segnalazione originaria era legittima, al momento della decisione non risultava più alcuna segnalazione negativa ed erano state registrate la cessione e l’estinzione; il ritardo nell’aggiornamento non era imputabile all’intermediario, che aveva saputo dell’estinzione solo dalla cessionaria, e la domanda di risarcimento è stata respinta per mancanza di prova del danno. La lezione per chi esce da un’esdebitazione è duplice: l’aggiornamento non è automatico e va sollecitato portando la documentazione a chi deve aggiornare; e chi chiede un risarcimento deve provare un danno concreto, non basta lamentare la segnalazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che tutto sia sparito presenta domande di finanziamento senza aver controllato la propria posizione, colleziona rifiuti e, con essi, nuove registrazioni di “richiesta di finanziamento” che restano visibili per mesi e che, sommate, possono dare l’immagine di una persona che cerca credito ovunque. Peggio ancora, chi non controlla non si accorge delle segnalazioni rimaste sbagliate, che invece potrebbe far correggere. Il primo passo, sempre, è sapere che cosa vede la banca.

Mito 3 – “Il decreto resta riservato: basta non dirlo alla banca”

Il mito

“L’esdebitazione è una faccenda tra me e il tribunale: se nella domanda di mutuo non ne parlo, la banca non lo saprà mai.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che i procedimenti di sovraindebitamento delle persone fisiche non hanno la stessa pubblicità di un fallimento d’impresa di una volta, e che molte persone, a procedura conclusa, non ricevono alcuna comunicazione da banche o finanziarie. Chi non vede conseguenze immediate deduce che nessuno sappia nulla. C’è poi un’idea diffusa, e in parte giusta, di riservatezza dei dati personali, che il passaparola estende fino a credere che una vicenda giudiziaria non possa mai essere conosciuta da un terzo.

La realtà

L’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che il decreto che dichiara l’esdebitazione nella liquidazione controllata è iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere, e che il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Per la liquidazione giudiziale l’art. 281, comma 4, prevede l’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. La pubblicità, dunque, esiste ed è voluta dalla legge: serve a rendere opponibile la liberazione ai creditori e a far sapere ai terzi qual è la situazione.

A questo si aggiunge ciò che resta nelle banche dati (vedi il mito precedente) e soprattutto ciò che la banca chiede direttamente. Nei moduli di richiesta di mutuo e di prestito si trovano normalmente domande su procedure concorsuali, protesti, pignoramenti, impegni in corso. L’art. 124-bis TUB, nella versione del D.Lgs. 212/2025, prevede che la valutazione si basi su informazioni necessarie e proporzionate tratte da fonti interne o esterne, compreso il consumatore, e opportunamente verificate.

Tacere o mentire alla banca non è una strategia: è il modo più rapido per trasformare un contratto valido in un contratto che il finanziatore può risolvere.

Lo dicono i due articoli del TUB. L’art. 120-undecies, comma 3, per il credito immobiliare, e l’art. 124-bis, comma 1-quinquies, per il credito ai consumatori, proteggono il consumatore da una valutazione mal fatta dalla banca: se la valutazione era sbagliata, il finanziatore non può per questo risolvere il contratto o modificarlo a sfavore del cliente. Ma entrambi fanno salva un’eccezione: il caso in cui il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia fornito informazioni false. Proprio l’ipotesi di chi “non dice” l’esdebitazione rispondendo in modo non veritiero a una domanda esplicita.

La prova

La prova è testuale: art. 282, comma 1, CCII per la pubblicazione del decreto (sito del tribunale o del Ministero per consumatore e professionista; registro delle imprese); art. 120-undecies, comma 3, e art. 124-bis, comma 1-quinquies, TUB per le conseguenze delle omissioni intenzionali o delle informazioni false. Va ricordato anche il rovescio della medaglia, utile a chi vuole presentarsi bene: l’esdebitazione è un provvedimento del tribunale che certifica una condizione precisa. Nella liquidazione controllata il beneficio opera solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2); per l’incapiente il giudice deve valutare la meritevolezza (art. 283, commi 1 e 7). Il decreto, cioè, non è una macchia da nascondere: è anche l’attestazione che la crisi non è nata da condotte fraudolente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi nasconde l’esdebitazione rischia, nell’ordine: che la banca la scopra comunque in istruttoria, con un rifiuto che a quel punto poggia anche sulla scarsa trasparenza; che la scopra dopo l’erogazione, con la possibilità di sostenere la risoluzione del contratto per informazioni false; e, nei casi più gravi, conseguenze che vanno oltre il piano civile. Chi invece la dichiara, accompagnandola con la documentazione giusta (decreto, reddito attuale, assenza di nuovi debiti), mette la banca nelle condizioni di valutare un profilo vero, e spesso migliore di quanto si tema.

Mito 4 – “Se non ho più debiti, la banca è obbligata a concedermi il mutuo”

Il mito

“Con l’esdebitazione i debiti sono spariti: ho un reddito, nessuna rata in corso, quindi la banca non può dirmi di no.”

Perché ci credono in tanti

È il mito speculare al primo, e ha una sua logica: se il problema erano i debiti e i debiti non ci sono più, la strada dovrebbe essere libera. Contribuisce la nuova disciplina europea, raccontata in alcuni articoli divulgativi come un rafforzamento dei “diritti del consumatore” verso la banca, e talvolta letta come se esistesse un diritto al credito. E contribuisce il fatto che, davvero, dopo l’esdebitazione il rapporto tra reddito e rate in corso può essere molto migliore di prima: chi pagava cinque finanziamenti ora non ne paga nessuno.

La realtà

Nessuna norma attribuisce un diritto a ottenere il mutuo: la legge obbliga la banca a valutare, non a concedere.

Il D.Lgs. 212/2025 ha reso questa regola ancora più netta per il credito ai consumatori: secondo il nuovo comma 1-quater dell’art. 124-bis TUB il finanziatore eroga il credito solo quando i risultati della valutazione indicano che gli obblighi saranno verosimilmente adempiuti. Per il credito immobiliare, l’art. 120-undecies TUB impone una valutazione approfondita basata su informazioni verificate. Il passato è una di queste informazioni; il reddito presente, la sua stabilità e la sua documentabilità sono le altre, spesso le più importanti.

Il fondo di verità del mito, però, c’è ed è importante: la riforma ha rafforzato la posizione di chi riceve un rifiuto. Secondo l’art. 124-bis TUB come modificato dal D.Lgs. 212/2025:

  • quando la domanda è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio e, se del caso, lo indirizza verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili (comma 2-sexies);
  • se la valutazione si basa, anche solo in parte, su un trattamento automatizzato dei dati, il consumatore ha diritto di ottenere una spiegazione, di esprimere la propria opinione e di chiedere un riesame con l’intervento di una persona (comma 2-bis), e deve esserne informato prima del trattamento (comma 2-quater);
  • la valutazione deve basarsi su informazioni necessarie e proporzionate, senza utilizzare le categorie particolari di dati personali dell’art. 9 GDPR, e i social network non sono considerati fonti esterne utilizzabili (comma 1-bis).

Per il credito immobiliare l’art. 120-undecies, comma 5, nella versione modificata dal D.Lgs. 212/2025, prevede che il finanziatore informi senza indugio il consumatore del rifiuto.

Due avvertenze. La prima: il D.Lgs. 212/2025 prevede che finanziatori e intermediari si adeguino entro il 20 novembre 2026 o, se successivo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, e che ai contratti conclusi prima continui ad applicarsi la disciplina precedente (così le note di aggiornamento delle pagine Brocardi degli artt. 124-bis e 120-undecies, aggiornate al 19 giugno 2026). La seconda: secondo il commento pubblicato su dirittobancario.it il 28 maggio 2026, resta da chiarire se la “spiegazione” dovuta in caso di decisione automatizzata riguardi solo la logica generale del modello o anche la sua applicazione al caso concreto, e si attendono indicazioni della Banca d’Italia; lo stesso commento ricorda che il nuovo art. 127-ter TUB estende le garanzie sul trattamento automatizzato a tutti i contratti di finanziamento.

La prova

La prova è nei commi citati dell’art. 124-bis e dell’art. 120-undecies TUB, e nel loro rapporto con l’art. 283, comma 5, CCII. Quest’ultima norma, nella procedura dell’incapiente, chiede all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, al momento di concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Il legislatore, insomma, considera la valutazione del merito creditizio un dovere della banca anche a tutela del cliente, e ne verifica il rispetto a posteriori: la stessa banca che domani rifiuta un mutuo sproporzionato sta facendo esattamente ciò che la legge le chiede.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di avere diritto al mutuo vive il rifiuto come un sopruso, lo contesta nel modo sbagliato e non ne ricava le informazioni utili. Chi invece conosce le nuove regole chiede le ragioni del diniego, verifica se dipende da una banca dati (e da quale), chiede il riesame umano quando la decisione è automatizzata e corregge ciò che può essere corretto. Il rifiuto, letto bene, diventa una mappa di cosa sistemare prima della domanda successiva.

Mito 5 – “Con il Fondo prima casa garantito dallo Stato, la banca non guarda il passato”

Il mito

“C’è la garanzia pubblica della Consap: se il mutuo non lo pago io lo paga lo Stato, quindi la banca non ha motivo di guardare la mia esdebitazione.”

Perché ci credono in tanti

Il Fondo di garanzia per la prima casa è uno degli strumenti più citati quando si parla di mutui per giovani e famiglie, e negli ultimi anni le leggi di bilancio ne hanno più volte rafforzato la copertura per alcune categorie. Nelle sintesi giornalistiche la formula “garanzia dello Stato fino all’80%” diventa facilmente “mutuo garantito dallo Stato”, e da lì “mutuo che la banca deve dare”. Il fondo di verità è che la garanzia riduce davvero il rischio della banca e, in alcuni casi, consente di finanziare una quota più alta del prezzo.

La realtà

Il Fondo, istituito dall’art. 1, comma 48, lett. c), della L. 147/2013 e gestito da Consap, rilascia una garanzia a prima richiesta su una parte della quota capitale del mutuo: in via ordinaria fino al 50%; fino all’80% per i richiedenti delle categorie prioritarie individuate dalle norme successive (D.L. 73/2021, art. 64, comma 3, e le leggi di bilancio che lo hanno prorogato e modificato), quando ricorrono le condizioni di ISEE e di rapporto tra mutuo e prezzo previste; percentuali più alte sono state introdotte per le famiglie numerose. Secondo la guida informativa che abbiamo letto, pubblicata da una banca aderente sulla base dei dati Consap, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 né avere caratteristiche di lusso, e il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione e concessi in uso gratuito a genitori o fratelli; le categorie prioritarie sono giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, giovani under 36 e conduttori di alloggi IACP.

La garanzia del Fondo protegge la banca da una parte della perdita, ma non sostituisce la valutazione del merito creditizio: la stessa documentazione informativa precisa che la banca non è obbligata a concedere il mutuo.

Due dettagli che il mito ignora. Il primo: se il mutuatario non paga, il Fondo paga la banca e poi chiede il rimborso al mutuatario. La garanzia non “libera” il debitore: cambia solo chi gli chiederà il denaro. Per chi esce da un’esdebitazione è un punto decisivo, perché un nuovo inadempimento produrrebbe un nuovo debito, questa volta anche verso un soggetto pubblico. Il secondo: requisiti, percentuali, soglie ISEE e scadenze del regime rafforzato sono stati modificati più volte; la guida che abbiamo letto riporta riferimenti normativi fino alla L. 207/2024 e la data del 31 dicembre 2027, senza chiarire in modo univoco a quale regime si riferisca. Prima di contare sulla garanzia all’80% bisogna verificare i requisiti vigenti sul sito di Consap e presso la banca aderente al momento della domanda.

La prova

La prova è la struttura stessa dello strumento: garanzia a prima richiesta a favore del finanziatore, rivalsa verso il mutuatario, nessun obbligo di erogazione. A questo si aggiunge il quadro del TUB: l’art. 120-undecies impone la valutazione approfondita del merito creditizio per ogni contratto di credito immobiliare ai consumatori, senza eccezioni per i mutui assistiti da garanzie pubbliche. Una garanzia può rendere accettabile per la banca un rapporto tra mutuo e valore più alto; non può rendere sostenibile una rata che il reddito non regge.

Cosa rischia chi ci crede

Chi fa affidamento sul Fondo come su un lasciapassare firma il compromesso, versa la caparra e scopre solo dopo che la banca non delibera o che i requisiti per la copertura rafforzata non ci sono. La caparra, a quel punto, è a rischio. La sequenza corretta è inversa: prima la verifica dei requisiti e una pre-istruttoria, poi l’impegno con il venditore, possibilmente con una clausola che subordini l’acquisto all’ottenimento del mutuo.

Mito 6 – “Da incapiente, se nel triennio prendo un prestito perdo l’esdebitazione” (e il suo opposto)

Il mito

Versione pessimista: “Chi ha avuto l’esdebitazione da incapiente non può chiedere nessun finanziamento per tre anni, altrimenti i creditori tornano a bussare.” Versione ottimista: “Ormai sono esdebitato: qualunque soldo mi arrivi nei prossimi anni è mio e i vecchi creditori non possono farci nulla.”

Perché ci credono in tanti

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, regolata dall’art. 283 CCII, è l’unica forma di liberazione che si ottiene senza una liquidazione dei beni, a favore di chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Proprio per questo la legge la accompagna con un periodo di osservazione, durante il quale il debito può tornare esigibile se arrivano utilità rilevanti. Chi sente parlare di “debito che può tornare” immagina che qualunque movimento economico sia pericoloso; chi invece sente solo “liberazione dai debiti” pensa che nulla possa più accadere. Contribuisce alla confusione il fatto che molte fonti divulgative riportano ancora il testo previgente, con “quattro anni” e una soglia del dieci per cento, modificato dal D.Lgs. 136/2024.

La realtà

Il testo vigente dell’art. 283, comma 1, CCII dice tre cose. Il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2 che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. E, terzo periodo, non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

Quindi un nuovo prestito o un mutuo ottenuto nel triennio non è, di per sé, un’utilità sopravvenuta che i vecchi creditori possano aggredire: lo esclude espressamente l’art. 283, comma 1.

Questo smonta la versione pessimista. Ma la versione ottimista è sbagliata anche lei, perché nel triennio contano le altre entrate. Il comma 2 fissa il parametro: si considera incapiente anche chi ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). Sulla base dell’assegno sociale 2026 indicato dall’INPS come provvisorio (7.101,12 euro annui), la soglia è di circa 10.651,68 euro per una persona sola, 16.723,14 euro per due componenti, 21.729,43 euro per tre. Sul modo di applicarla esistono due letture: secondo la citazione del testo vigente contenuta in un decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, il reddito va confrontato con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e spese reali di mantenimento; secondo l’impostazione che si leggeva nel testo previgente, la soglia stessa misurava il mantenimento. È una questione da affrontare con l’OCC che segue la vigilanza.

Le utilità che possono rilevare sono quindi, ad esempio, un aumento stabile del reddito oltre il parametro, un’eredità, una vincita, una donazione. Il comma 7 prevede che il decreto indichi il termine entro cui il debitore deve depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca del beneficio; il testo dice che la dichiarazione è dovuta “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno, ed è prudente depositarla sempre. Il comma 9 affida all’OCC, per i tre anni successivi al deposito del decreto, la vigilanza sulla tempestività della dichiarazione e la verifica delle utilità; se le riscontra, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Il testo vigente non contiene più la soglia minima del dieci per cento, che c’era nella versione precedente al correttivo e che il D.Lgs. 136/2024 ha eliminato; restano però alcuni decreti di merito che usano ancora la formula previgente (ad esempio un decreto del Tribunale di Como del 28 ottobre 2025), e per questo nei casi concreti conviene leggere con attenzione il proprio decreto.

La prova

La prova è il testo letterale dell’art. 283, commi 1, 2, 7 e 9, CCII nella versione aggiornata al D.Lgs. 136/2024. Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale di Milano, con decreto del 23 febbraio 2026, ha applicato il parametro del comma 2 indicando per un nucleo di quattro persone una soglia di 25.840,95 euro (calcolata sull’assegno sociale 2025), a conferma che il calcolo si fa sul nucleo reale. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (Sez. I), ha precisato un limite di accesso: il debitore già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare quella dell’incapiente per gli stessi debiti.

Resta un punto aperto che chi chiede un mutuo nel triennio deve conoscere: la legge esclude che il finanziamento sia un’utilità, ma non dice in modo espresso come considerare il bene acquistato con il finanziamento. Non abbiamo trovato pronunce che risolvano la questione; la soluzione prudente è informare l’OCC prima di stipulare e indicare l’operazione nella dichiarazione annuale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla versione pessimista rinuncia per tre anni a qualunque progetto, anche sostenibile. Chi crede alla versione ottimista non deposita la dichiarazione annuale, o tace un’entrata rilevante, e rischia la revoca del beneficio o l’azione dei creditori proprio sulle utilità sopravvenute. In entrambi i casi, il danno nasce dal non aver letto il proprio decreto e il comma 1 dell’art. 283 fino al terzo periodo.

Mito 7 – “Per tornare affidabili basta aspettare, oppure aprire tanti piccoli finanziamenti”

Il mito

“Il tempo cancella tutto: dopo qualche anno la banca non vede più niente.” Oppure: “Per rifarsi una storia creditizia bisogna aprire subito più finanziamenti possibile, anche piccoli.”

Perché ci credono in tanti

Entrambe le versioni hanno un fondo di verità. È vero che le informazioni negative nei SIC hanno tempi di conservazione limitati e che, prima o poi, escono dalla visibilità. Ed è vero che la storia creditizia positiva conta: i rapporti regolari estinti senza problemi restano registrati fino a 60 mesi, secondo il codice di condotta, e raccontano alla banca che quella persona sa rispettare gli impegni. Il passaparola ha però estremizzato i due frammenti: il primo è diventato “basta aspettare”, il secondo “più finanziamenti, meglio è”.

La realtà

L’affidabilità si ricostruisce con fatti documentabili, non con il solo passare del tempo né con l’accumulo di richieste di credito.

Il tempo aiuta, ma da solo non basta: la banca che riceve una domanda di mutuo valuta il reddito presente, la sua stabilità, le spese, il patrimonio e le prospettive di adempimento (art. 120-undecies TUB). Una banca dati “vuota” non è una garanzia: un profilo senza storia può essere valutato con cautela quasi quanto un profilo con qualche ombra. Allo stesso modo, molte richieste ravvicinate restano visibili come “richieste di finanziamento” per 180 giorni o, in caso di rifiuto o rinuncia, per 90 giorni dall’esito, e possono suggerire una ricerca affannosa di liquidità.

Le leve concrete per ricostruire l’affidabilità sono queste:

  • reddito documentato: buste paga, cedolini di pensione, dichiarazioni dei redditi, contratti di lavoro; per un autonomo, almeno due o tre dichiarazioni coerenti e un andamento leggibile. Il reddito non dichiarato, per la banca, semplicemente non esiste;
  • conto corrente regolare: accrediti stabili, nessuno sconfinamento, nessun assegno o addebito respinto, un piccolo risparmio che cresce mese dopo mese. Gli estratti conto sono tra i documenti più letti in istruttoria;
  • piccoli finanziamenti sostenibili: un finanziamento finalizzato di importo contenuto, rimborsato con regolarità, crea dati positivi che la banca può leggere. Uno, non dieci; e con una rata che non metta sotto pressione il bilancio familiare;
  • garanti: un fideiussore o un coobbligato con reddito solido può rendere sostenibile una richiesta altrimenti debole. Ma va scelto con responsabilità, perché l’art. 278, comma 6, CCII ricorda che l’esdebitazione non libera coobbligati e fideiussori: chi garantisce un debito risponde in proprio, e un nuovo inadempimento ricadrebbe su di lui;
  • anticipo e rapporto mutuo/valore: più alto è il capitale proprio, minore è il rischio per la banca;
  • coerenza delle dichiarazioni: domanda completa, esdebitazione dichiarata, decreto allegato, spiegazione breve e documentata delle cause della crisi passata e di ciò che è cambiato.

La prova

Le regole citate sono quelle del codice di condotta dei SIC (provvedimento del Garante del 12 settembre 2019) per i tempi di conservazione e dell’art. 120-undecies TUB per i criteri della valutazione. Un’indicazione utile viene anche dalla giurisprudenza sull’esdebitazione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 (Sez. I, nota da massima) e con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (Sez. I, nota da sintesi), ha distinto l’accesso alla liquidazione controllata, che non richiede la meritevolezza, dalla fase dell’esdebitazione, in cui la condotta del debitore conta. Il Tribunale di Treviso, con un decreto del 31 marzo 2026 noto da sintesi, ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte. È lo stesso sguardo che, in forme diverse, applica la banca: non conta solo quanto si deve, conta come ci si è comportati.

Cosa rischia chi ci crede

Chi aspetta senza fare nulla arriva al momento della domanda con un profilo vuoto e senza documenti. Chi moltiplica i finanziamenti rischia di ricreare in piccolo la spirale da cui è uscito: più rate, meno margine, il primo imprevisto che diventa un ritardo, il ritardo che diventa una segnalazione. E per chi è stato esdebitato da incapiente, la porta dell’art. 283 non si riaprirà una seconda volta.

Le convinzioni sbagliate alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare le regole: non riguardano casi reali dello Studio.

Simulazione A – “Il decreto cancella tutto”. Liquidazione controllata aperta il 9 marzo 2023 (giovedì); decorsi tre anni, l’esdebitazione può operare dal 9 marzo 2026 (lunedì) ed è dichiarata con decreto del 16 giugno 2026 (martedì), contro cui creditori e debitore hanno 30 giorni per il reclamo (art. 282, comma 3). Il debitore, convinto che le banche dati siano già pulite, il 21 luglio 2026 (martedì) presenta in pochi giorni tre domande di prestito personale da 8.900 euro, rata stimata di circa 217 euro in 48 mesi. Sequenza reale: in un SIC compare ancora un inadempimento non regolarizzato su un vecchio finanziamento, che il partecipante non ha aggiornato; tutte e tre le domande sono respinte; le tre richieste restano visibili 90 giorni dalla comunicazione del rifiuto. Strada corretta: prima la richiesta di accesso ai dati e alla Centrale dei Rischi, poi l’invio del decreto al segnalante con la richiesta di aggiornamento, quindi, verificata la correzione, una sola domanda.

Simulazione B – “Con il Fondo me lo danno per forza”. Coppia convivente da tre anni, lui di 33 anni, reddito netto familiare documentato di 2.680 euro al mese, ISEE sotto la soglia prevista; lei ha ottenuto l’esdebitazione due anni prima. Immobile di 168.400 euro, mutuo richiesto di 151.560 euro (90% del prezzo), 25 anni, tasso ipotizzato del 3,4%: rata di circa 751 euro, pari a circa il 28% del reddito netto. La garanzia del Fondo può rendere accettabile il rapporto mutuo/prezzo alto, ma la banca valuta comunque il merito creditizio: se in istruttoria emerge che lui ha un contratto a termine in scadenza fra quattro mesi, la delibera può slittare o essere negata. Se la coppia ha già firmato un preliminare con caparra di 15.000 euro senza condizione sospensiva legata al mutuo, il rifiuto mette a rischio la caparra. Con un anticipo maggiore (mutuo di 126.300 euro, 75% del prezzo) la rata scenderebbe a circa 626 euro, circa il 23% del reddito: un profilo più solido anche indipendentemente dalla garanzia.

Simulazione C – L’incapiente e il prestito per l’auto. Esdebitazione dell’incapiente concessa con decreto del 14 aprile 2025 (lunedì): il triennio del comma 1 scade il 14 aprile 2028 (venerdì). Persona sola, reddito annuo di 13.940 euro. Nel 2026 ottiene un finanziamento finalizzato per un’auto usata necessaria per il lavoro. Il finanziamento non è un’utilità (art. 283, comma 1, terzo periodo): i vecchi creditori non possono pretendere la somma erogata. Nel 2027 il reddito sale stabilmente a 21.300 euro per un nuovo contratto: questa sì può essere un’utilità ulteriore rispetto al parametro del comma 2 (circa 10.651,68 euro con l’assegno sociale 2026, prima delle deduzioni dovute). La dichiarazione annuale va depositata entro il termine fissato dal decreto, indicando entrambe le circostanze; spetterà all’OCC, nella vigilanza del comma 9, verificare se l’aumento consenta l’utile soddisfacimento dei creditori e, con l’autorizzazione del giudice, comunicarlo ai creditori. Chi omette la dichiarazione rischia la revoca del beneficio (comma 7); chi la deposita correttamente gestisce il rischio in modo trasparente.

Il fondo di verità: i frammenti esatti da cui nascono i miti

Ogni mito di questo articolo contiene un pezzo di realtà. Rimettendo i pezzi al loro posto, il quadro è coerente.

È vero che il passato conta. Ma conta come informazione, non come divieto. La legge obbliga la banca a valutare il merito creditizio in modo approfondito (art. 124-bis TUB per il credito ai consumatori, art. 120-undecies TUB per il credito immobiliare), e il passato di sovraindebitamento è un’informazione pertinente. Nessuna norma, però, trasforma quel passato in un’esclusione.

È vero che la storia negativa resta visibile per un periodo. Ma il periodo è limitato e regolato: per i SIC privati, i tempi del codice di condotta approvato nel 2019; per la Centrale dei Rischi, le regole della Banca d’Italia. E l’interessato ha diritto di accedere ai propri dati e di pretenderne l’esattezza e l’aggiornamento.

È vero che il decreto ha una sua pubblicità: il registro delle imprese e, per consumatore e professionista, l’area web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282, comma 1). Ma proprio questo rende inutile e pericoloso nasconderlo, e consente di presentarlo per ciò che è: un provvedimento che presuppone l’assenza di frode, malafede o colpa grave (art. 282, comma 2) o, per l’incapiente, la meritevolezza (art. 283, comma 7).

È vero che le regole sono diventate più favorevoli a chi chiede credito: il D.Lgs. 212/2025 ha introdotto, per il credito ai consumatori, il diritto alla spiegazione e al riesame umano delle decisioni automatizzate, l’obbligo di comunicare il rifiuto senza indugio e di indirizzare, se del caso, verso servizi di consulenza sul debito. Ma nessuna di queste regole crea un diritto al credito: anzi, il nuovo comma 1-quater dell’art. 124-bis dice che il credito si eroga solo se la valutazione è positiva.

È vero che il Fondo prima casa riduce il rischio della banca e può rendere possibile un mutuo con poco anticipo. Ma non obbliga la banca, non esonera il mutuatario dal rimborso e ha requisiti che cambiano con le leggi di bilancio.

È vero che, per l’incapiente, il triennio dopo il decreto è un periodo di osservazione. Ma la legge esclude espressamente che i finanziamenti siano utilità (art. 283, comma 1), mentre chiede trasparenza sulle altre entrate attraverso la dichiarazione annuale e la vigilanza dell’OCC (commi 7 e 9).

È vero, infine, che il tempo e la storia positiva aiutano. Ma aiutano se accompagnati da reddito documentato, conto regolare, impegni proporzionati e, quando serve, garanti consapevoli.

Il quadro corretto non è “tutto vietato” né “tutto permesso”: è una valutazione caso per caso, che si può preparare.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella che segue riassume il confronto. Per ogni convinzione indica come stanno davvero le cose secondo le norme vigenti a ottobre 2026 e le fonti lette per questo articolo. Va letta tenendo presenti due avvertenze: le regole sul credito ai consumatori modificate dal D.Lgs. 212/2025 si applicano secondo i tempi di adeguamento previsti dallo stesso decreto (20 novembre 2026 o, se successivo, 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia), e i requisiti del Fondo prima casa vanno verificati presso Consap al momento della domanda.

Il mito Come stanno le cose
Dopo l’esdebitazione la legge vieta di chiedere credito Nessun divieto: l’esdebitazione rende inesigibili i vecchi debiti (art. 278 c.1 CCII); la banca deve valutare il merito creditizio (artt. 124-bis e 120-undecies TUB)
Il decreto cancella subito CRIF e Centrale Rischi Le informazioni restano per i tempi delle singole banche dati (per i SIC: codice di condotta 2019; per la Centrale Rischi: regole Banca d’Italia); si può pretendere l’aggiornamento
Basta non dirlo alla banca Il decreto è pubblicato (sito del tribunale o del Ministero per consumatore e professionista; registro delle imprese) e l’omissione intenzionale o il falso consentono alla banca di risolvere il contratto (art. 120-undecies c.3; art. 124-bis c.1-quinquies TUB)
Senza debiti la banca deve darmi il mutuo Non esiste un diritto al credito: si eroga solo se la valutazione è positiva (art. 124-bis c.1-quater); in caso di rifiuto, informazione senza indugio e, per il credito ai consumatori, diritti in caso di decisione automatizzata
Con il Fondo Consap la banca non guarda il passato La garanzia copre una quota del capitale, la banca non è obbligata a concedere il mutuo e il Fondo, se paga, si rivale sul mutuatario
Da incapiente, un prestito nel triennio fa perdere tutto (o: ogni entrata è libera) I finanziamenti non sono utilità (art. 283 c.1); contano le altre utilità sopravvenute, da dichiarare ogni anno; l’OCC vigila per tre anni (art. 283 c.7 e c.9)
Basta aspettare, o aprire tanti finanziamenti Servono reddito documentato, conto regolare, pochi impegni sostenibili e garanti consapevoli; le richieste ripetute restano visibili per mesi

Quindi è vero che…? Le domande di verifica

Quindi è vero che posso chiedere un mutuo il giorno dopo il decreto? Sì, nessuna norma lo impedisce, ma è raramente la mossa migliore. Prima conviene attendere che il decreto non sia più reclamabile (30 giorni dalla comunicazione nella liquidazione controllata, art. 282, comma 3; 30 giorni anche per l’incapiente, art. 283, comma 8), verificare le banche dati e chiedere l’aggiornamento delle posizioni. Ricorda che i termini del Codice della crisi corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

Quindi è vero che la banca può rifiutarmi solo perché sono stato esdebitato? Dipende. Il rifiuto deve derivare da una valutazione del merito creditizio basata su informazioni pertinenti e proporzionate; il passato è una di queste, ma non l’unica. Per il credito ai consumatori, dopo l’adeguamento al D.Lgs. 212/2025, se la decisione è in tutto o in parte automatizzata si ha diritto a una spiegazione e a un riesame umano (art. 124-bis, comma 2-bis, TUB). Per il mutuo immobiliare l’art. 120-undecies, comma 5, impone di informare senza indugio del rifiuto.

Quindi è vero che i creditori non insinuati non possono più chiedermi nulla? Dipende. Secondo l’art. 278, comma 2, CCII, verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. La regola è vigente, ma è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale: restituita con l’ordinanza n. 104/2026 della Corte costituzionale per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Per la banca che valuta un mutuo, sapere se esistono creditori di questo tipo è rilevante.

Quindi è vero che i miei garanti sono liberati insieme a me? No. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Chi aveva garantito i tuoi debiti può ancora essere chiamato a rispondere, e questo pesa anche sulla sua eventuale disponibilità a garantire un nuovo mutuo.

Quindi è vero che, da incapiente, se eredito una casa nel triennio non succede nulla? No. Un’eredità può essere un’utilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 283, comma 1: va indicata nella dichiarazione annuale e l’OCC, nella vigilanza del comma 9, può comunicarla ai creditori, previa autorizzazione del giudice, perché possano agire su di essa. Diverso è il caso del finanziamento, che la legge esclude espressamente dalle utilità.

Le pronunce che rimettono le cose a posto

Di seguito i riferimenti utilizzati, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. Per trasparenza indichiamo quando la pronuncia è nota solo da massima o sintesi. Precisiamo che, nelle ricerche svolte, non abbiamo trovato decisioni dell’ABF del periodo 2023-2026 con estremi certi sul rapporto specifico tra esdebitazione e nuovo credito o tra esdebitazione e segnalazioni: per questo non ne citiamo.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (nota da massima). Nel regime della legge fallimentare, la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: smentisce il mito 1, perché mostra la logica di seconda possibilità del sistema.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (nota da massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: miti 3 e 7, perché chiarisce che il decreto di esdebitazione presuppone una verifica della condotta.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota da sintesi pubblicata su diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale; la condotta conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma la n. 22074/2025 e il valore “certificativo” del decreto (mito 3).

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto). Il debitore incapiente già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare quella dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: mito 6, limiti di accesso all’esdebitazione dell’incapiente.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (nota da massima e dalle citazioni della n. 30108/2025). L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: miti 1 e 6, perché individua quale disciplina si applica e quindi quali effetti ha il proprio provvedimento.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (nota da sintesi Unijuris). I falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto UE solo a certe condizioni. Rilevanza: mito 1, per chi viene da un fallimento e si chiede quale “esdebitazione” possa esibire alla banca.

  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. È in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione dell’incapiente; le fonti che la riportano (iusletter e ecnews) ne descrivono il caso in modo diverso, e per questo la citiamo solo per l’esistenza del contrasto. Rilevanza: mito 6, il decreto dell’incapiente può essere oggetto di contestazioni anche dopo il reclamo.

  8. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Questione sull’art. 281, comma 1, CCII dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: mito 2, sul momento in cui si ottiene il decreto da presentare a banche e banche dati.

  9. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Trib. Verona e Trib. Milano) sulla questione dell’art. 278, comma 2, CCII, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi; le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026 e la questione è in attesa di decisione. Rilevanza: domande di verifica, sulla posizione dei creditori non insinuati.

  10. Trib. Milano, decr. 23 febbraio 2026. Applicazione del parametro dell’art. 283, comma 2, con soglia di 25.840,95 euro per un nucleo di quattro persone (assegno sociale 2025). Rilevanza: mito 6, la soglia si calcola sul nucleo reale.

  11. Trib. Alessandria, decr. 11 febbraio 2026. Nella citazione del testo vigente dell’art. 283, comma 2, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e di mantenimento; il decreto chiede la dichiarazione annuale. Rilevanza: mito 6, su come si valutano le entrate nel triennio.

  12. Trib. Rovereto, decr. 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lett. b), CCII; sul punto esiste anche la lettura opposta e nessuna pronuncia di legittimità lo risolve. Rilevanza: mito 6 e domande di verifica, perché alcuni debiti possono sopravvivere all’esdebitazione e pesare sulla nuova istruttoria.

  13. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (nota da sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: mito 6, sulla stabilità del decreto che si porterà in banca.

  14. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e impedisce il beneficio. Rilevanza: mito 7, la condotta passata è valutata sia dal giudice sia, in altro modo, dalla banca.

  15. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29 luglio 2025 (testo letto). Su un debito estinto a saldo e stralcio dopo la cessione, ricorso respinto: segnalazione originaria legittima, aggiornamento tempestivo una volta ricevuta la notizia dell’estinzione, risarcimento negato per mancata prova del danno. Rilevanza: mito 2, l’aggiornamento delle banche dati va sollecitato con la documentazione e il danno va provato.

Come lo Studio Monardo separa il vero dal raccontato

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, con strumenti concreti:

  1. Leggiamo il tuo decreto di esdebitazione e verifichiamo quale disciplina si applica (CCII, legge fallimentare o L. 3/2012), se è ancora reclamabile e quali effetti produce sui singoli debiti.
  2. Individuiamo i debiti che potrebbero sopravvivere: obblighi di mantenimento, debiti da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie (art. 278, comma 7), crediti dei creditori non insinuati (art. 278, comma 2).
  3. Chiediamo e analizziamo i tuoi dati presso la Centrale dei Rischi e i SIC privati, confrontandoli con il decreto e con i tempi di conservazione applicabili.
  4. Contestiamo le segnalazioni inesatte o non aggiornate, prima con richieste motivate a segnalanti e gestori, poi, se necessario, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice.
  5. Verifichiamo la tua sostenibilità come farebbe una banca: reddito documentato, spese, rapporto rata/reddito, impegni in corso, con l’apporto dei commercialisti dello staff.
  6. Prepariamo il fascicolo per la richiesta di mutuo: decreto, dichiarazioni dei redditi, estratti conto, nota sulle cause della crisi passata e su ciò che è cambiato, in modo che la banca valuti un profilo completo e veritiero.
  7. Controlliamo i requisiti del Fondo prima casa sulla base delle regole vigenti al momento della domanda e segnaliamo cosa verificare con Consap e con la banca aderente.
  8. Analizziamo il rifiuto, se arriva: ne chiediamo le ragioni, verifichiamo se dipende da una banca dati e, per il credito ai consumatori, esercitiamo i diritti di spiegazione e riesame previsti dall’art. 124-bis TUB dopo il D.Lgs. 212/2025.
  9. Per l’incapiente, gestiamo il triennio: calcoliamo il parametro dell’art. 283, comma 2, sul tuo nucleo, prepariamo la dichiarazione annuale e valutiamo con l’OCC l’impatto di un nuovo finanziamento o di un’entrata imprevista.
  10. Valutiamo il ruolo dei garanti, spiegando a chi si offre di garantire quali rischi assume e come l’esdebitazione non libera i fideiussori dei vecchi debiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di leggere il decreto di esdebitazione e gli obblighi del triennio con gli occhi di chi le procedure le istruisce. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di affrontare la parte bancaria (segnalazioni, istruttoria, contratto di mutuo) con gli strumenti propri di quella materia.

La linea resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore. E il lavoro è svolto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul piano giuridico, i secondi sui numeri che la banca esaminerà.

In chiusura: prima l’informazione giusta, poi la domanda di mutuo

Tornare al credito dopo un’esdebitazione è possibile, ma non è automatico. Non esiste un divieto di legge, e non esiste nemmeno un diritto al mutuo: esiste una valutazione del merito creditizio che la banca deve svolgere con serietà e che il richiedente può preparare con altrettanta serietà. Chi conosce le regole sulle banche dati, sulla pubblicazione del decreto, sul Fondo prima casa e, se incapiente, sul triennio dell’art. 283 arriva allo sportello con un profilo leggibile invece che con un sospetto da dissipare.

L’informazione corretta è la prima difesa: ti evita sia la rinuncia a ciò che potresti ottenere, sia gli errori che potrebbero costarti il nuovo inizio.

Lo Studio Monardo segue questa fase per la stessa ragione per cui segue le procedure che la precedono: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Significa poter leggere insieme il decreto del tribunale e l’istruttoria della banca, che sono le due metà della stessa domanda.

📩 Prima di firmare una richiesta di mutuo, scrivici e fai verificare decreto, segnalazioni e sostenibilità: i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO