Non esiste una sola risposta a questa domanda: dipende da quale pensionato sei. Due persone che ricevono ogni mese un cedolino INPS di poche centinaia di euro possono trovarsi, davanti al tribunale, in posizioni opposte. Chi vive solo con il trattamento minimo in una casa in affitto ha quasi sempre i numeri per entrare nell’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Chi invece ha la stessa pensione ma possiede la casa in cui abita, oppure si vede trattenere ogni mese la rata di una cessione del quinto, può sentirsi rispondere che qualcosa da offrire ai creditori ce l’ha, e che quindi incapiente non è.
Qualche esempio lampo. Il pensionato solo con 619,80 euro al mese è sotto la soglia di legge con un margine di oltre 2.500 euro l’anno. Il pensionato che mantiene il coniuge senza reddito ha una soglia più alta di circa sei mila euro, perché la legge moltiplica il parametro per il nucleo familiare. Il vedovo che somma pensione propria e reversibilità può superare la soglia automatica e dover dimostrare in concreto che non gli resta nulla. Il pensionato con la cessione del quinto deve fare i conti con un orientamento di merito secondo cui la trattenuta mensile è incompatibile con l’incapienza.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei profili, ciascuno scritto per chi si trova in quella situazione: (1) pensione minima sola; (2) pensione con integrazione al minimo o maggiorazioni sociali; (3) pensionato con coniuge a carico; (4) vedovo o vedova con reversibilità; (5) pensionato con cessione del quinto della pensione; (6) pensionato con casa di proprietà o in affitto. Seguono le simulazioni, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? Perché l’esdebitazione dell’incapiente passa necessariamente per un Organismo di Composizione della Crisi: è l’OCC che redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza, e che vigila per tre anni dopo il decreto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro che il gestore deve svolgere su un fascicolo di questo tipo, e quindi sa quali documenti, quali conteggi e quali spiegazioni servono perché la domanda di un pensionato regga davanti al giudice.
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Le regole che valgono per ogni pensionato
Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta sola la base normativa. I singoli profili rimanderanno a questa parte.
Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente
Secondo l’art. 283, comma 1, CCII, il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può essere liberato dai debiti. È una procedura senza liquidazione del patrimonio e senza piano di pagamento: il debitore non paga nulla, e il giudice dichiara inesigibili i debiti anteriori alla domanda.
Le condizioni sono tre, e ciascun profilo le declina in modo diverso:
- nessuna utilità da offrire, né oggi né in prospettiva: niente beni liquidabili, niente reddito eccedente il necessario, niente entrate future prevedibili;
- meritevolezza: il giudice valuta come si sono formati i debiti ed esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave (art. 283, comma 7);
- una sola volta nella vita: l’esdebitazione da incapiente si può ottenere solo una volta (art. 283, comma 1).
La soglia del comma 2: il calcolo che ti riguarda
Il comma 2 dell’art. 283 aggiunge una regola che per i pensionati è decisiva. La condizione di incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
Gli elementi del calcolo, con i valori 2026, sono questi:
- assegno sociale 2026 (importo provvisorio, Allegato 2 alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025): 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l’anno su tredici mensilità;
- aumento della metà: 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 euro l’anno;
- parametro ISEE: 1 per chi vive da solo, 1,57 per due persone, 2,04 per tre, 2,46 per quattro (con le eventuali maggiorazioni previste dal D.P.C.M. 159/2013, da verificare caso per caso).
Ne derivano le soglie annue: 10.651,68 euro per il nucleo di una persona, 16.723,14 euro per due persone, 21.729,43 euro per tre, 26.203,13 euro per quattro.
Una precisazione importante. La parola “anche” significa che la soglia è una corsia facilitata, non l’unica strada. Se il tuo reddito è sotto la soglia, il presupposto si considera integrato. Se è sopra, non sei automaticamente escluso: puoi ancora dimostrare, secondo il comma 1, che dopo le spese indispensabili non ti resta nulla da offrire. In pratica i tribunali guardano comunque anche alle entrate e alle uscite effettive del nucleo, come emerge dai decreti che vedremo, alcuni dei quali non riportano neppure il calcolo numerico della soglia.
Che cosa deve contenere la domanda
La domanda si presenta tramite l’OCC al tribunale competente (art. 283, comma 3) e va corredata da: elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC; atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; documentazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare. Per un pensionato questo significa, in concreto, il modello ObisM, la Certificazione Unica e i cedolini mensili, con evidenza di ogni trattenuta.
L’OCC allega una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore, sulle ragioni dell’incapacità di adempiere, sugli atti impugnati dai creditori e sulla completezza della documentazione (comma 4). Indica anche se il finanziatore, concedendo il credito, ha valutato il merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile, dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita (comma 5): un punto che per chi ha ricevuto prestiti con una pensione minima pesa molto. I compensi dell’OCC per questa procedura sono ridotti della metà (comma 6).
Impignorabile non vuol dire automaticamente incapiente
Molti pensionati confondono due concetti diversi. L’impignorabilità riguarda ciò che un singolo creditore può prendere con un’esecuzione; l’incapienza riguarda ciò che il debitore può offrire all’insieme dei creditori. L’art. 545, comma 7, c.p.c. protegge nel 2026 i primi 1.092,48 euro della pensione mensile; sulle somme già accreditate sul conto al momento del pignoramento, l’art. 545, comma 8, alza la protezione al triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro. Sono regole che valgono nell’esecuzione individuale.
L’art. 283, invece, chiede di verificare se esiste una qualunque utilità, diretta o indiretta, anche futura. Una pensione interamente impignorabile è un indizio forte di incapienza, ma non la prova completa: un pensionato con la pensione minima può avere un immobile, un’auto di valore, un libretto postale con qualche migliaio di euro, una quota di eredità non ancora divisa, un credito verso un parente. Ognuno di questi elementi è un’utilità che l’OCC deve censire e che il giudice valuterà.
Vale anche il ragionamento opposto. Un pensionato con una pensione leggermente pignorabile, per esempio con un quinto aggredibile di poche decine di euro al mese, non è per ciò solo escluso: se quelle somme servono alle spese essenziali documentate, la sua posizione si valuta con il comma 1. In concreto, l’OCC deve rispondere a tre domande, nell’ordine: il reddito è sotto la soglia del comma 2? Esistono beni o crediti liquidabili? Esistono entrate future prevedibili nel triennio? Solo se tutte e tre le risposte sono favorevoli la domanda di un pensionato può essere presentata con ragionevole tranquillità; se una sola non lo è, occorre valutare con attenzione se la strada giusta sia un’altra.
Un’ultima avvertenza riguarda il conto corrente. Il pensionato che riceve la pensione su un conto e lascia accumulare qualche risparmio, magari mettendo da parte la tredicesima, deve sapere che il saldo esistente al momento della domanda è un’attività. Se il saldo è modesto e destinato alle spese correnti, difficilmente sposta l’esito; se invece sul conto o su un libretto ci sono alcune migliaia di euro, quella somma è un’utilità diretta che potrebbe essere messa a disposizione dei creditori.
Dopo il decreto: tre anni di osservazione
Dopo il D.Lgs. 136/2024 il periodo di osservazione è di tre anni dal decreto (non più quattro, come riportano ancora molte fonti). Se in questo triennio sopravvengono utilità rilevanti, il debitore è tenuto a pagare nei limiti previsti dalla legge; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità. La misura minima di soddisfacimento che rende “rilevante” una sopravvenienza va verificata sul testo ufficiale del comma 1 e del comma 9: la percentuale del 10% che circola in molte fonti non va presa per certa, perché deriva dal testo previgente o da commenti redazionali. Il decreto fissa il termine entro cui ogni anno devi presentare la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (comma 7), e per tre anni l’OCC vigila e, se trova utilità, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono riprendere le azioni esecutive (comma 9).
Reclamo, sospensione feriale, Cassazione
Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 283, comma 8). Attenzione: l’art. 124, di per sé, prevede dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato; per l’incapiente vale il termine speciale di trenta giorni.
Quanto ad agosto: la sospensione feriale dei termini processuali, che di regola opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione, per espressa scelta dell’art. 9, comma 1, CCII. Un decreto comunicato il 10 agosto 2026 va reclamato entro mercoledì 9 settembre 2026, senza alcun allungamento.
Sulla possibilità di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento che decide il reclamo esiste un contrasto interno alla Prima Sezione: Cass. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto pronunciato ai sensi dell’art. 283; Cass. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026, è giunta a una conclusione diversa. La questione va quindi considerata aperta.
I debiti che potrebbero restare: una questione aperta
L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione (lett. a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e (lett. b) i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Se queste esclusioni valgano anche per l’incapiente è una questione aperta, con due letture.
- Prima lettura: si applicano. L’art. 278 si trova nella sezione delle disposizioni generali del capo sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga. In questa direzione va il Tribunale di Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), che nel dispositivo ha escluso dall’esdebitazione i debiti da responsabilità extracontrattuale e quelli da sanzioni penali e amministrative, pur senza richiamare espressamente l’art. 278.
- Seconda lettura: non si applicano. Il comma 1 dell’art. 278 parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, mentre l’incapiente non passa per alcuna liquidazione, e l’art. 283 non contiene un proprio elenco di esclusioni. Parte della dottrina ritiene che le esclusioni non operino; Cass. 30108/2025 osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione; il Tribunale di Milano, decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025), dichiara inesigibili i debiti anteriori al ricorso senza indicare eccezioni.
Nessuna pronuncia ha ancora risolto il punto. Il consiglio prudente è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b): per un pensionato, tipicamente, l’assegno all’ex coniuge, un risarcimento per un sinistro non coperto, le multe e le sanzioni amministrative.
Profilo 1 – Vivi solo con la pensione minima
La tua situazione
Hai lavorato pochi anni, o con contributi bassi, e oggi l’INPS ti paga il trattamento minimo. Vivi da solo, non hai altri redditi, non hai immobili. Nel tempo si sono accumulati debiti: una carta revolving, un prestito personale, qualche bolletta, forse una finanziaria che ti ha concesso un credito senza chiederti molto. Le lettere dei creditori arrivano, ma tu sai già che con quello che entra ogni mese non puoi pagare nulla. Per chi è nella tua posizione, l’esdebitazione da incapiente è stata pensata quasi su misura.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la tua pensione è interamente impignorabile, e il tuo reddito è sotto la soglia del comma 2 con un margine ampio. Sono due fatti indipendenti, ma insieme costruiscono la prova della tua incapienza.
Sul primo fronte, l’art. 545, comma 7, c.p.c. stabilisce che le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Nel 2026 la quota impignorabile è quindi di 1.092,48 euro al mese. Una pensione di 619,80 euro sta tutta sotto questa soglia: nessun creditore può trattenerne un euro con un pignoramento presso l’INPS.
Sul secondo fronte, la soglia del comma 2 per una persona sola è di 10.651,68 euro l’anno, e il tuo reddito resta ben al di sotto. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: non devi dimostrare voce per voce che ogni euro serve a vivere, perché la legge lo presume.
I numeri
Nel 2026 il trattamento minimo è di 611,85 euro al mese (7.954,05 euro l’anno su tredici mensilità), secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025. Per le pensioni pari o inferiori al minimo la stessa circolare prevede per il 2026 un incremento straordinario dell’1,3%, fino a un massimo di 7,95 euro al mese, con un importo mensile massimo riconosciuto di 619,80 euro.
Il calcolo, per te, è questo:
- reddito da pensione: 619,80 × 13 = 8.057,40 euro l’anno;
- ipotesi di quattordicesima (il cui importo dipende dagli anni di contribuzione): 546,00 euro;
- reddito annuo complessivo: 8.603,40 euro;
- soglia del comma 2 per una persona: 10.651,68 euro;
- margine sotto la soglia: 2.048,28 euro.
Con importi così bassi l’imposizione fiscale incide poco o nulla, ma l’OCC deve comunque ricostruire il netto effettivo dai cedolini e dalla Certificazione Unica.
Confronta ora questo dato con i debiti. Se hai 18.740 euro di debiti chirografari, l’unica fonte da cui potresti pagarli è una pensione che per legge non può essere toccata dai creditori e che non arriva, per presunzione legale, a quanto serve per vivere. L’assenza di utilità diretta è evidente; resta da escludere quella indiretta (beni, crediti, quote ereditarie) e quella futura.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, non è la soglia ma la meritevolezza. Proprio perché i numeri sono chiari, il giudice concentra l’attenzione su come si sono formati i debiti. Se hai contratto finanziamenti quando sapevi già di non poterli rimborsare, o se hai continuato a usare carte di credito accumulando esposizione senza alcuna prospettiva di pagamento, il rischio è che il giudice veda una colpa grave. Il Tribunale di Taranto, sez. II, con il decreto del 28 febbraio 2024 richiamato dal Tribunale di Alessandria, ha sottolineato la natura eccezionale dell’esdebitazione dell’incapiente e la necessità di un vaglio rigoroso.
Il rovescio della medaglia: il comma 5 dell’art. 283 chiede all’OCC di indicare se il finanziatore ha valutato il tuo merito creditizio. Se una finanziaria ti ha concesso un prestito con una pensione minima, senza verificare che ti restasse il necessario per vivere, questa circostanza va messa in evidenza: la responsabilità del sovraindebitamento non è solo tua.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- la casa in cui vivi è intestata anche a te, magari per una quota ereditaria che hai dimenticato: diventa un’utilità indiretta (vedi il profilo 6);
- un’eredità attesa da un fratello o da un genitore anziano entro tre anni: è proprio il tipo di sopravvenienza che l’OCC deve verificare;
- debiti per sanzioni (multe stradali, sanzioni amministrative) che, secondo una delle due letture viste sopra, potrebbero restare esclusi.
Prospettive future: perché nessun aumento cambia il quadro
L’espressione “nemmeno in prospettiva futura” spaventa molti pensionati. Per te, però, gioca a favore. La tua pensione non è destinata a crescere in modo significativo: la perequazione automatica per il 2026 è stata fissata in via provvisoria all’1,4%, e l’incremento straordinario per le pensioni al minimo si misura in pochi euro al mese. Non hai una carriera davanti, non hai promozioni attese, non hai un’attività che possa ripartire. Un aumento di 7,95 euro al mese non trasforma un incapiente in un debitore capace di pagare.
Le uniche sopravvenienze realistiche sono straordinarie: un’eredità, una vincita, arretrati pensionistici per una ricostituzione. È su queste che devi concentrare la tua attenzione nella dichiarazione annuale.
Le mosse giuste
- Raccogli il modello ObisM e gli ultimi cedolini: dimostrano l’importo esatto e l’assenza di trattenute a favore di creditori.
- Ricostruisci la storia di ogni debito: quando è nato, per quale motivo, con quale reddito. Le spese per cure, per l’affitto, per necessità primarie sono la base della meritevolezza.
- Verifica le visure catastali a tuo nome: anche una piccola quota su un immobile ereditato cambia la valutazione.
- Chiedi all’OCC di esaminare la condotta dei finanziatori: il comma 5 è una leva per spiegare perché i prestiti non avrebbero dovuto esserti concessi.
- Tieni un archivio annuale di estratti conto e cedolini, perché per tre anni dovrai presentare la dichiarazione sulle utilità sopravvenute.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questi fascicoli partendo proprio dalla ricostruzione delle cause dei debiti, che per chi ha solo la pensione minima è il cuore della valutazione del giudice.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Alessandria, con decreto dell’11 febbraio 2026 (procedura n. 6/2025), ha concesso l’esdebitazione a un debitore la cui unica entrata era una pensione di invalidità di circa 300 euro al mese, in affitto con un canone di 400 euro e di fatto a carico della madre anziana. Il giudice ha ritenuto che neppure la domanda di pensione pendente, che avrebbe portato al massimo a 600 euro mensili in sostituzione dell’assegno attuale, modificasse l’incapienza. È un precedente utile per chi vive con la minima: un aumento modesto e prevedibile non è una “prospettiva futura” che esclude il beneficio.
Profilo 2 – La tua pensione è integrata al minimo o ha maggiorazioni sociali
La tua situazione
La tua pensione, calcolata sui contributi, sarebbe più bassa del minimo: l’INPS te la integra fino al trattamento minimo perché i tuoi redditi sono sotto i limiti di legge. In più, forse, hai superato i settant’anni e percepisci una maggiorazione sociale, oppure ricevi la quattordicesima. Sul cedolino vedi più voci: la pensione base, l’integrazione, la maggiorazione. Ti chiedi se queste voci “aggiuntive” contino come reddito ai fini della soglia. La risposta è sì, e proprio questo rende il tuo profilo più delicato del precedente.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che la soglia del comma 2 si misura sul reddito annuo complessivo, senza distinguere tra pensione contributiva e prestazioni di natura assistenziale aggiunte. L’integrazione al minimo, le maggiorazioni sociali e la quattordicesima entrano nel conto.
C’è però una seconda particolarità, che ti protegge: queste prestazioni sono legate al tuo reddito basso. L’integrazione al minimo spetta solo entro precisi limiti reddituali, personali e, se sei sposato, coniugali (indicati ogni anno dall’INPS nell’allegato alla circolare di rinnovo). Se il tuo reddito crescesse, l’integrazione si ridurrebbe o verrebbe meno. In altre parole, la struttura stessa della tua pensione dimostra che non hai margini: è la legge previdenziale a dire che sei sotto un certo livello.
C’è infine un rischio tutto tuo: l’indebito INPS. Chi percepisce prestazioni legate al reddito è soggetto a verifiche reddituali periodiche. Se l’INPS accerta che in un anno hai avuto redditi superiori ai limiti (per esempio per un arretrato, un piccolo affitto, un reddito del coniuge non dichiarato), ricalcola la prestazione e ti chiede la restituzione di quanto pagato in più, recuperandolo di solito con trattenute rateali sulla pensione.
I numeri
Facciamo un’ipotesi dimostrativa. La tua pensione è composta così:
- pensione contributiva: 412,30 euro;
- integrazione al minimo e incremento straordinario: fino a 619,80 euro;
- maggiorazione sociale (ipotesi): 140,20 euro;
- totale mensile: 760,00 euro, per tredici mensilità = 9.880,00 euro;
- quattordicesima (ipotesi): 546,00 euro;
- reddito annuo: 10.426,00 euro.
La soglia per una persona è 10.651,68 euro: sei sotto di 225,68 euro. Un margine sottilissimo. Se nel conto rientrasse anche un piccolo reddito ulteriore (un canone di affitto di un box, gli interessi di un libretto), potresti superarla.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma non ti abbandonano: se superi la soglia di poco, puoi ancora dimostrare in base al comma 1 che le tue spese essenziali (affitto, utenze, farmaci non mutuabili, trasporti per visite mediche) assorbono tutto. In questo caso il conto cambia natura: non è più il confronto con un parametro astratto, ma un bilancio familiare documentato.
Le trattenute INPS sul tuo cedolino
Il tuo cedolino può presentare tre tipi di trattenute, e ciascuna ha un destino diverso nella procedura:
- trattenute fiscali correnti (IRPEF, addizionali, conguagli): non sono debiti verso un creditore della procedura, sono imposte sul reddito di oggi, e continuano dopo il decreto. Riducono però il tuo netto, e l’OCC deve considerarle;
- recupero di un indebito INPS già accertato: è un debito anteriore alla domanda, che va inserito nell’elenco dei creditori come qualunque altro. Se il decreto viene concesso, anche questo debito dovrebbe essere coperto dall’inesigibilità; resta da verificare caso per caso come l’ente applichi il decreto alle trattenute in corso;
- trattenute per cessione del quinto o per pignoramento: per una pensione integrata al minimo sono, in genere, difficilmente compatibili con i limiti di legge (vedi il profilo 5).
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è un indebito che sopravviene dopo il decreto. Se nei tre anni successivi l’INPS ricalcola la tua pensione per un anno successivo alla domanda e ti chiede delle somme, quel debito è nuovo, non è coperto dall’esdebitazione e dovrai gestirlo. Al contrario, un arretrato a tuo favore (per esempio una maggiorazione riconosciuta in ritardo) potrebbe essere considerato un’utilità sopravvenuta da dichiarare.
Altri rischi:
- la quattordicesima e gli arretrati vanno sempre dichiarati: ometterli nella documentazione mina l’attendibilità della domanda, che l’OCC deve valutare (art. 283, comma 4, lett. d);
- la soglia “al limite”: se sei vicino al parametro, ogni voce va documentata, perché un errore di poche decine di euro può spostarti dalla corsia facilitata del comma 2 a quella, più impegnativa, del comma 1.
Prospettive future
Le maggiorazioni sociali e l’integrazione al minimo crescono con la perequazione, cioè di pochi punti percentuali. Non c’è alcun aumento significativo atteso: anzi, la natura assistenziale di queste somme fa sì che, se la tua condizione economica migliorasse, si ridurrebbero. Questa è la miglior prova che la tua capacità di pagare i creditori, anche in prospettiva, è nulla.
Le mosse giuste
- Chiedi all’INPS il dettaglio delle voci della pensione (modello ObisM) e verifica se ci sono indebiti in corso o pratiche di ricalcolo aperte.
- Inserisci nell’elenco dei creditori anche l’INPS, se ci sono indebiti già accertati, con l’importo residuo.
- Fai il calcolo della soglia con tutte le voci, comprese quattordicesima e maggiorazioni: meglio scoprire ora di essere al limite che sentirselo dire dal giudice.
- Documenta le spese essenziali anche se sei sotto soglia: se il margine è piccolo, saranno la tua seconda linea di difesa.
- Comunica tempestivamente all’INPS ogni variazione reddituale nel triennio successivo, per non generare nuovi indebiti.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, tra i provvedimenti letti per questa guida, decreti dedicati specificamente all’integrazione al minimo. Il principio più vicino è quello del già citato Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, che ha considerato irrilevante un aumento modesto e prevedibile della pensione. Per la meritevolezza, il Tribunale di Avellino, decreto del 9 gennaio 2025, richiamato dallo stesso decreto alessandrino, ha riconosciuto il beneficio anche in presenza di debiti fiscali, perché nati da circostanze esterne non dipendenti dalla volontà del debitore.
Profilo 3 – Sei un pensionato con il coniuge a carico
La tua situazione
La pensione è tua, ma deve bastare per due. Tua moglie o tuo marito non ha mai lavorato, oppure ha lavorato poco e non ha una pensione propria, oppure ne ha una molto bassa. Pagate insieme l’affitto, le bollette, la spesa, i farmaci. I debiti magari sono tuoi, magari sono di entrambi. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la legge misura la tua soglia sul nucleo familiare, non solo su di te.
Cosa cambia per te
Il comma 2 dell’art. 283 moltiplica l’assegno sociale aumentato della metà per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Per un nucleo di due persone il parametro è 1,57, e la soglia sale a 16.723,14 euro l’anno, cioè circa 6.071 euro in più rispetto alla persona sola.
La regola più importante, per te, è che la soglia più alta vale solo se il coniuge fa davvero parte del nucleo e il suo reddito è documentato. La domanda deve riportare le entrate dell’intero nucleo familiare (art. 283, comma 3, lett. d): se tuo marito o tua moglie ha una piccola pensione, un reddito da affitto, un assegno di invalidità, va indicato. Il giudice non può darti la soglia di due persone e poi ignorare il reddito della seconda.
Qui si apre una questione interpretativa: il comma 2 parla del reddito annuo “del debitore” dedotto quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, mentre il comma 3 chiede la documentazione dell’intero nucleo. Nella prassi dei decreti letti, i tribunali tendono a valutare la situazione complessiva della famiglia: entrate di tutti, spese di tutti. È quindi prudente impostare la domanda sulla fotografia completa.
Se i debiti sono di entrambi i coniugi, ciascuno può chiedere l’esdebitazione per sé, con domande che conviene impostare in modo coordinato, sugli stessi dati di reddito e di spesa del nucleo. Se i debiti sono solo tuoi, il coniuge non è parte della procedura, ma il suo reddito resta rilevante per capire quanto il nucleo ha a disposizione.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: tu percepisci una pensione di 980,00 euro netti al mese, tuo coniuge non ha alcun reddito.
- reddito annuo: 980,00 × 13 = 12.740,00 euro;
- quattordicesima (ipotesi): 455,00 euro;
- totale: 13.195,00 euro;
- soglia per due persone: 16.723,14 euro;
- margine sotto la soglia: 3.528,14 euro.
Se invece fossi solo, con la stessa pensione, saresti sopra la soglia di 2.543,32 euro (13.195,00 contro 10.651,68) e dovresti dimostrare l’incapienza ai sensi del comma 1. È l’esempio più chiaro di come la stessa pensione porti a esiti opposti a seconda di chi devi mantenere.
Variante: il coniuge ha una pensione sociale propria di 546,24 euro al mese. Il reddito del nucleo diventa 13.195,00 + 7.101,12 = 20.296,12 euro, e supera la soglia di due persone di 3.572,98 euro. A quel punto il comma 2 non basta più: occorre il bilancio documentato del comma 1, con le spese effettive di due anziani.
Cessione e pignoramento con il coniuge a carico
Con una pensione di 980 euro sei sotto la quota impignorabile del 2026 (1.092,48 euro): nessun pignoramento presso l’INPS può colpirti. Se invece la tua pensione fosse di 1.350 euro, la parte eccedente la soglia impignorabile sarebbe di 257,52 euro, e il creditore potrebbe trattenerne al massimo un quinto, cioè 51,50 euro al mese. Anche in quel caso il pignoramento è un indizio importante: se l’unica cosa che il creditore riesce a prendere sono poche decine di euro, il tribunale ne terrà conto nel valutare se esiste una qualche utilità da offrire.
I rischi specifici
Il rischio principale è l’incoerenza tra la composizione del nucleo dichiarata e quella risultante dai documenti. Se lo stato di famiglia indica una persona diversa, se il coniuge ha la residenza altrove, se c’è un figlio maggiorenne convivente con reddito, la soglia cambia. Un errore qui porta il giudice a dubitare dell’intera domanda.
Altri rischi:
- il fondo patrimoniale o i beni intestati al coniuge: se hai trasferito beni al coniuge negli ultimi cinque anni, sono atti di straordinaria amministrazione che vanno dichiarati (comma 3, lett. b) e che l’OCC deve valutare;
- la garanzia prestata dal coniuge: se il coniuge ha firmato come fideiussore o coobbligato i tuoi debiti, l’esdebitazione libera te ma non lui, perché restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6). Per questo spesso conviene valutare la posizione di entrambi.
Prospettive future
Per te le prospettive sono semmai negative: se il coniuge si ammala, le spese aumentano; se viene a mancare, la tua soglia si abbassa a quella della persona sola, ma potresti iniziare a percepire una reversibilità (vedi il profilo 4). Questo scenario, se avviene dopo il decreto, è una sopravvenienza da dichiarare, ma non necessariamente un’utilità rilevante: la reversibilità sostituisce in parte un reddito familiare che viene meno insieme alle spese della persona scomparsa.
Meritevolezza tipica
Nei nuclei di due anziani i debiti nascono spesso da spese sanitarie e di assistenza: una badante per il coniuge non autosufficiente, ausili, cure non coperte dal servizio sanitario. Sono debiti che il giudice tende a considerare non colpevoli. Il Tribunale di Milano, decreto del 23 dicembre 2024 richiamato dal Tribunale di Alessandria, ha riconosciuto la meritevolezza anche con un debito erariale superiore a 280.000 euro, perché legato a eventi imprevedibili.
Le mosse giuste
- Allinea i documenti: stato di famiglia, residenze, redditi del coniuge, tutto deve raccontare la stessa storia.
- Calcola la soglia con il parametro corretto e verifica se ci sono maggiorazioni previste dal D.P.C.M. 159/2013 applicabili al tuo nucleo.
- Valuta la posizione del coniuge: se è coobbligato, può avere bisogno di una propria procedura.
- Documenta le spese di cura con fatture, prescrizioni e certificazioni di invalidità.
- Dichiara gli atti degli ultimi cinque anni verso il coniuge o i figli, anche se ti sembrano irrilevanti.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Alessandria (11 febbraio 2026, procedura n. 6/2025) ha valutato il caso di un debitore che conviveva con la madre e risultava a suo carico, considerando le spese correnti dell’intero nucleo e concludendo per l’incapienza. Non è un caso di coniugi, ma mostra che il giudice guarda all’economia della famiglia convivente, non al solo reddito del debitore.
Profilo 4 – Sei vedovo o vedova e percepisci la reversibilità
La tua situazione
Hai perso il coniuge e oggi vivi con due assegni: la tua pensione e la pensione di reversibilità. Sommati sembrano un reddito dignitoso, ma la casa è rimasta la stessa, l’affitto o le spese condominiali pure, e le spese che prima si dividevano in due ora sono tutte tue. A volte, insieme al dolore, sono arrivati anche i debiti del coniuge scomparso: un prestito che non conoscevi, una carta di credito, un finanziamento per l’auto. Per chi è nella tua posizione, la prima domanda non è se sei incapiente, ma di chi sono davvero i debiti.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha due particolarità.
La prima riguarda i debiti del coniuge defunto. Non diventano tuoi per il solo fatto del matrimonio: lo diventano se accetti l’eredità. Se l’eredità è passiva, la strada è valutare la rinuncia o l’accettazione con beneficio d’inventario, nei termini previsti dal codice civile. La pensione di reversibilità, per l’orientamento consolidato, spetta al superstite per diritto proprio e non come parte dell’eredità: rinunciare all’eredità non dovrebbe farti perdere la reversibilità. È un punto da verificare con attenzione prima di qualunque domanda di esdebitazione, perché inserire nell’elenco debiti che potevi evitare di ereditare è un errore che non si rimedia.
La seconda riguarda la soglia. Sommando due pensioni, il tuo reddito supera spesso i 10.651,68 euro della persona sola. La regola più importante per te è che superare la soglia del comma 2 non ti esclude: ti sposta sulla prova del comma 1, cioè sulla dimostrazione documentata che, pagate le spese indispensabili, non resta nulla per i creditori.
Ricorda anche che la reversibilità ha regole proprie: l’importo è una percentuale della pensione del defunto (per il solo coniuge, in via generale, il 60%) e si riduce quando il superstite ha altri redditi oltre determinate fasce. Il cedolino che ricevi è quindi già il risultato di un calcolo che tiene conto della tua situazione reddituale.
I numeri
Ipotesi dimostrativa:
- pensione propria: 734,50 euro lordi al mese;
- reversibilità: 588,30 euro lordi al mese;
- totale lordo: 1.322,80 euro; netto stimato dopo le imposte: 1.220,80 euro;
- reddito netto annuo: 1.220,80 × 13 = 15.870,40 euro;
- soglia per una persona: 10.651,68 euro;
- superamento della soglia: 5.218,72 euro.
Ora il bilancio del comma 1, sempre come ipotesi:
- affitto: 520,00 euro al mese;
- utenze: 180,00 euro;
- farmaci, visite, ticket: 140,00 euro;
- vitto e beni di prima necessità: 330,00 euro;
- trasporti e varie: 70,00 euro;
- totale spese mensili: 1.240,00 euro, pari a 14.880,00 euro l’anno;
- spese straordinarie documentate (protesi dentaria a rate, manutenzioni): 960,00 euro l’anno;
- totale spese annue: 15.840,00 euro.
Il margine residuo è di 30,40 euro l’anno: nessuna utilità concreta da offrire. Ma questo risultato dipende tutto dalla documentazione delle spese. Se il giudice ritenesse non essenziale una voce di 100 euro al mese, il margine diventerebbe di 1.230,40 euro l’anno, e potresti sentirti dire che una piccola utilità esiste.
Cessione e pignoramento sul vedovo
Con un netto di 1.220,80 euro, la parte eccedente la quota impignorabile di 1.092,48 euro è di 128,32 euro, e il quinto pignorabile è di 25,66 euro al mese. Un creditore che pignorasse la tua pensione presso l’INPS otterrebbe circa 308 euro l’anno. È poco, ma non è zero: per questo il tuo profilo è più esposto all’obiezione che una minima utilità esiste. L’argomento difensivo è che quella somma serve alle spese essenziali documentate e che, in ogni caso, il pignoramento in corso, se c’è, è proprio il segno di una capacità di pagamento irrisoria rispetto al debito.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è trattare come tuoi i debiti del coniuge scomparso senza averne verificato l’origine. Gli altri rischi:
- la casa coniugale: se era di proprietà del defunto e hai accettato l’eredità, ne sei diventato proprietario, in tutto o in quota; se invece hai rinunciato, ti può restare il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite, che è un diritto personale non cedibile (vedi il profilo 6);
- la riduzione della reversibilità: se aumentano altri tuoi redditi, la reversibilità si riduce, e questo può generare indebiti INPS da ricalcolo;
- i figli: se dopo la morte del coniuge hai aiutato i figli con prestiti o garanzie, quei debiti saranno valutati sotto il profilo della meritevolezza.
Prospettive future
La reversibilità non è destinata ad aumentare oltre la perequazione. Le prospettive concrete di miglioramento sono nulle; quelle di peggioramento, con l’età, sono reali (assistenza, cure, eventuale ingresso in struttura). Un nuovo matrimonio farebbe cessare la reversibilità del coniuge precedente. Le sopravvenienze da dichiarare sono quelle tipiche: eredità da altri parenti, vendita di beni, arretrati.
Meritevolezza tipica
I debiti del vedovo nascono spesso nella fase della malattia del coniuge: cure, assistenza, funerale, spese di casa che non è stato possibile ridurre in tempo. Sono debiti che raccontano una storia di necessità, non di leggerezza, e che l’OCC deve ricostruire con documenti, date e importi.
Le mosse giuste
- Verifica la situazione ereditaria prima di tutto: accettazione, rinuncia, beneficio d’inventario. I termini sono stringenti.
- Separa i debiti tuoi da quelli del defunto nell’elenco dei creditori, indicando per ciascuno il titolo.
- Documenta le spese essenziali in modo analitico: con un reddito sopra soglia, la tua domanda si regge su quella documentazione.
- Chiedi all’INPS il dettaglio della reversibilità e delle eventuali riduzioni per cumulo, per evitare sorprese nel triennio.
- Controlla l’esistenza di pignoramenti o cessioni sulla pensione del defunto trasferite sulla tua.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Milano, con il decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025), ha concesso l’esdebitazione a una debitrice che sommava reddito da lavoro dipendente e pensione di reversibilità, con un netto mensile di oltre 2.200 euro, perché le entrate risultavano interamente assorbite dalle spese del nucleo, composto anche da due figli maggiorenni a carico. Il decreto non riporta il calcolo numerico della soglia: il giudice ha confrontato entrate e uscite. È la conferma che anche chi è sopra la soglia del comma 2 può essere incapiente, se il bilancio familiare è documentato. Lo stesso decreto ha valorizzato la meritevolezza di debiti nati da garanzie prestate per un’impresa familiare poi fallita e dal residuo di un mutuo sulla casa coniugale venduta all’asta.
Profilo 5 – Sulla tua pensione grava una cessione del quinto
La tua situazione
Qualche anno fa hai ottenuto un prestito con cessione del quinto della pensione: ogni mese l’INPS trattiene la rata e la versa direttamente alla finanziaria. Il resto della pensione ti arriva ridotto. Nel frattempo sono arrivati altri debiti, e ora pensi all’esdebitazione. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e il tuo è il profilo con il rischio di rigetto più alto.
Cosa cambia per te
La prima cosa da sapere è che la cessione del quinto di una pensione non può erodere il trattamento minimo: la disciplina della cessione delle pensioni (D.P.R. 180/1950, come modificato nel tempo) consente di cedere fino a un quinto della pensione al netto delle ritenute, facendo salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. Ne deriva che chi percepisce solo la pensione minima, di regola, non può avere una cessione del quinto: se ce l’hai, la tua pensione è sopra il minimo.
La seconda cosa è più scomoda. Secondo il Tribunale di Ivrea, decreto del 2 luglio 2025, il pensionato la cui pensione è gravata da una trattenuta mensile per cessione del quinto non è incapiente, e il reclamo contro il diniego dell’esdebitazione è stato respinto. La logica che si ricava dal provvedimento, per come è stato riportato, è semplice: se ogni mese una parte della tua pensione va a un creditore, allora un’utilità per i creditori esiste, e la condizione dell’art. 283, comma 1, non è soddisfatta.
Si può discutere questa impostazione. L’art. 283 non menziona la cessione del quinto, e la quota ceduta va a un solo creditore, non al ceto dei creditori. Inoltre, se il decreto fosse concesso, il debito verso la finanziaria rientrerebbe tra quelli dichiarati inesigibili: il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11 febbraio 2026, ha espressamente disposto la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute dei creditori anteriori al ricorso. Ma l’orientamento di Ivrea è un dato di cui tenere conto prima di depositare.
Le alternative che la legge ti offre
Per chi è nella tua posizione, l’esdebitazione da incapiente non è l’unica strada:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): il comma 3 consente espressamente al piano di prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto della pensione. La quota ceduta può diventare la risorsa con cui pagare, in percentuale, tutti i creditori;
- liquidazione controllata (art. 268 CCII): le pensioni non sono comprese nella liquidazione nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento tuo e della famiglia (comma 4, lett. b); la parte eccedente viene destinata ai creditori, e l’esdebitazione arriva di diritto alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282). Attenzione però: se è il debitore persona fisica a chiederla, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3).
I numeri
Ipotesi dimostrativa: pensione netta di 1.180,00 euro al mese, cessione del quinto con rata di 236,00 euro, residuo erogato 944,00 euro.
- verifica del limite: 944,00 euro restano sopra il trattamento minimo di 611,85 euro;
- reddito annuo lordo di trattenute: 1.180,00 × 13 = 15.340,00 euro;
- soglia per una persona: 10.651,68 euro;
- superamento della soglia: 4.688,32 euro.
Sei sopra la soglia anche prima di considerare la cessione. Per dimostrare l’incapienza dovresti provare che le spese essenziali assorbono tutti i 15.340,00 euro, compresa la rata ceduta: un argomento difficile, perché quella rata, per definizione, è stata finora pagata senza che tu restassi senza il necessario.
Confronto con il piano del consumatore: se la rata di 236,00 euro venisse destinata per cinque anni a tutti i creditori, il piano metterebbe a disposizione 14.160,00 euro. Con debiti complessivi di 41.870 euro, i creditori riceverebbero circa il 33,8%. È un’ipotesi da verificare con l’OCC, ma mostra perché, per il tuo profilo, la strada del piano è spesso più solida di quella dell’incapienza.
Il pignoramento del quinto
Se invece della cessione hai un pignoramento presso l’INPS, la situazione è simile: il creditore trattiene un quinto della parte eccedente la quota impignorabile di 1.092,48 euro. Con 1.180,00 euro netti, la parte eccedente è di 87,52 euro e la trattenuta massima di 17,50 euro al mese. Un pignoramento così contenuto è un argomento a favore dell’incapienza, non contro: dimostra che il creditore, con tutti gli strumenti esecutivi, ricava somme irrisorie. Se concesso il decreto, il giudice può disporre la cessazione delle trattenute, come ha fatto il Tribunale di Alessandria.
I rischi specifici
Il rischio principale è depositare una domanda da incapiente ignorando l’orientamento che considera la cessione del quinto incompatibile con l’incapienza. Un rigetto ti costa tempo, e una domanda mal impostata può incidere sulla percezione della tua meritevolezza in una procedura successiva.
Altri rischi:
- cessioni multiple o delegazioni di pagamento sommate alla cessione: segnalano un indebitamento crescente che il giudice valuterà con attenzione;
- il merito creditizio: se la finanziaria ti ha concesso la cessione quando già avevi altri debiti, il comma 5 dell’art. 283 e, nel piano del consumatore, l’art. 69, comma 2, possono diventare argomenti a tuo favore.
Prospettive future
La rata ceduta finirà alla scadenza del piano di ammortamento: quando la cessione si estingue, la tua pensione torna integra. È una prospettiva futura che un giudice potrebbe considerare: tra due anni avrai 236 euro al mese in più. Anche per questo, nel tuo profilo, la valutazione dei tempi è decisiva.
Meritevolezza tipica
Molti pensionati accendono una cessione del quinto per aiutare un figlio in difficoltà, per pagare cure dentarie o un intervento, per far fronte a un’emergenza familiare. Sono ragioni comprensibili, che vanno documentate: il prestito era destinato a un bisogno reale e non a spese voluttuarie.
Le mosse giuste
- Recupera il contratto di cessione e il piano di ammortamento: data di inizio, rate residue, scadenza.
- Valuta prima il piano del consumatore, con la falcidia della cessione prevista dall’art. 67, comma 3.
- Se scegli comunque l’incapienza, prepara argomenti espliciti contro l’orientamento di Ivrea e una documentazione delle spese che assorba tutta la pensione.
- Verifica la condotta della finanziaria: reddito al momento della concessione, altri debiti già presenti.
- Non sottoscrivere nuove cessioni o rinnovi mentre valuti la procedura.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Ivrea (decreto del 2 luglio 2025) ha respinto il reclamo contro il diniego dell’esdebitazione a debitori titolari di una pensione gravata da cessione del quinto. Il Tribunale di Alessandria (decreto dell’11 febbraio 2026) ha disposto, concedendo l’esdebitazione, la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute dei creditori anteriori al ricorso.
Profilo 6 – Hai una casa di proprietà, oppure vivi in affitto
La tua situazione
Questo profilo si incrocia con tutti gli altri: qualunque sia la tua pensione, la domanda decisiva diventa dove abiti e a che titolo. Se vivi in affitto, il canone è una delle spese più pesanti del tuo bilancio. Se sei proprietario, la casa è spesso l’unico bene che hai, quello che volevi lasciare ai figli. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la casa di proprietà è, per la legge, un’utilità indiretta.
Cosa cambia per te se sei proprietario
L’art. 283, comma 1, esclude dall’esdebitazione chi può offrire un’utilità “diretta o indiretta”. Un immobile può essere venduto, e il ricavato può andare ai creditori. La regola più importante per il proprietario è che la casa, anche se è l’abitazione principale e anche con una pensione minima, di regola impedisce di essere considerati incapienti.
Le eccezioni sono poche e vanno valutate caso per caso:
- quote minime su immobili ereditati, di valore modesto e difficilmente vendibili;
- immobili gravati da ipoteca per un importo superiore al loro valore: anche qui, però, la vendita produrrebbe un’utilità per il creditore ipotecario, e il giudice può ritenere che il bene vada liquidato;
- il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare, che è un diritto personale non cedibile ai sensi del codice civile (art. 1024 c.c.) e quindi non dovrebbe costituire un’utilità liquidabile.
Per il proprietario, le strade alternative sono:
- il piano del consumatore, che può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del mutuo sulla prima casa, se alla data della domanda sei in regola o il giudice ti autorizza a pagare il debito scaduto (art. 67, comma 5);
- la liquidazione controllata, in cui la casa viene venduta e, alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, arriva l’esdebitazione di diritto (art. 282).
Cosa cambia per te se vivi in affitto
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Il canone è una spesa di mantenimento che riduce il reddito disponibile ed è documentabile con il contratto registrato e le ricevute. Il Tribunale di Alessandria (11 febbraio 2026) ha valorizzato un canone di 400 euro mensili a fronte di una pensione di circa 300 euro. Il Tribunale di Milano (27 ottobre 2025) ha concesso il beneficio a una debitrice che viveva in affitto con due figli a carico, dopo la vendita all’asta della casa coniugale.
Anche l’assenza di beni va documentata: visure catastali, visura del PRA, saldo dei conti. Il Tribunale di Rovereto (15 dicembre 2025) ha concesso l’esdebitazione a un debitore non proprietario di immobili, titolare di un’autovettura del 2017 stimata in circa 10.000 euro, utilizzata per il lavoro: un bene di quel tipo non ha impedito il beneficio.
I numeri
Ipotesi A, proprietario: pensione di 690,00 euro al mese, casa di proprietà senza mutuo stimata 74.300 euro, debiti per 27.650 euro. Il reddito annuo (8.970,00 euro) è sotto la soglia di 10.651,68 euro, ma la casa basterebbe a pagare tutti i creditori. Non sei incapiente: sei un debitore con patrimonio e senza liquidità. La strada è un piano del consumatore o, in mancanza, una liquidazione controllata, valutando con l’OCC se esistono soluzioni che consentano di conservare la casa (per esempio l’apporto di un familiare che rilevi l’immobile o finanzi il piano).
Ipotesi B, inquilino: pensione di 690,00 euro al mese, affitto di 430,00 euro, utenze 120,00 euro. Restano 140,00 euro al mese per vivere. Reddito annuo sotto soglia, nessun bene. Il presupposto dell’incapienza è pienamente integrato: la discussione si sposterà interamente sulla meritevolezza.
I rischi specifici
Il rischio principale del proprietario è vendere o donare la casa ai figli poco prima della domanda. Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno dichiarati (art. 283, comma 3, lett. b), e l’OCC deve indicare gli atti impugnati dai creditori (comma 4, lett. c). Una donazione della casa a un figlio quando i debiti erano già maturati è uno degli elementi che più facilmente mettono in discussione la meritevolezza, e i creditori possono reagire con l’azione revocatoria.
Il rischio principale dell’inquilino è più sottile: lo sfratto per morosità. Se non paghi l’affitto, il debito verso il proprietario entra tra quelli della procedura, ma la morosità può costarti la casa, e un nuovo contratto potrebbe avere un canone più alto o non essere ottenibile.
Prospettive future
Per il proprietario, la casa non perde valore nel tempo in modo da renderlo incapiente; per l’inquilino, il canone tende a crescere con gli aggiornamenti contrattuali mentre la pensione resta quasi ferma. Per entrambi, l’eredità di un immobile da un familiare nel triennio è la sopravvenienza più tipica da dichiarare.
Le mosse giuste
- Fai le visure catastali su tutto il territorio nazionale a tuo nome.
- Se sei proprietario, valuta subito con l’OCC il piano del consumatore invece dell’incapienza.
- Se sei inquilino, conserva contratto e ricevute e cerca di mantenere regolare il pagamento del canone.
- Non compiere atti sulla casa (vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali) senza aver prima valutato le conseguenze sulla procedura.
- Se sei vedovo, chiarisci a che titolo abiti la casa familiare: proprietà ereditata, quota, diritto di abitazione.
Giurisprudenza dedicata
I decreti di Alessandria (11 febbraio 2026), Milano (27 ottobre 2025) e Rovereto (15 dicembre 2025), tutti relativi a debitori non proprietari di immobili, mostrano che l’abitazione in affitto e l’assenza di patrimonio sono il terreno su cui l’esdebitazione dell’incapiente viene più spesso concessa.
Tre cedolini INPS, tre esiti
Mettiamo a confronto tre pensionati con lo stesso problema: debiti chirografari che non riescono a pagare. Le cifre sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Cedolino 1: pensione minima di 619,80 euro, persona sola, in affitto
- Debiti: 18.740 euro (carta revolving 7.310, prestito personale 9.860, bollette 1.570).
- Reddito annuo: 8.057,40 euro, più quattordicesima ipotetica di 546,00 euro = 8.603,40 euro.
- Soglia comma 2: 10.651,68 euro. Sotto soglia di 2.048,28 euro.
- Pignorabilità: zero, perché 619,80 euro sono sotto la quota impignorabile di 1.092,48 euro.
- Beni: nessuno.
- Esito probabile: presupposto integrato. La partita si gioca sulla meritevolezza (perché sono nati i debiti, se i finanziatori hanno valutato il merito creditizio).
- Tempi: se il decreto fosse emesso lunedì 16 novembre 2026 e comunicato martedì 17 novembre, i creditori avrebbero tempo per il reclamo fino a giovedì 17 dicembre 2026. Il decreto fisserebbe poi i termini annuali per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, per esempio martedì 16 novembre 2027, giovedì 16 novembre 2028 e venerdì 16 novembre 2029.
Cedolino 2: vedovo con pensione e reversibilità, netto 1.220,80 euro, in affitto
- Debiti: 33.415 euro, in parte contratti durante la malattia del coniuge.
- Reddito annuo: 15.870,40 euro. Sopra la soglia di 5.218,72 euro.
- Pignorabilità: 25,66 euro al mese, circa 308 euro l’anno.
- Spese essenziali documentate: 15.840,00 euro l’anno.
- Esito probabile: presupposto da dimostrare in base al comma 1. Se il giudice accetta il bilancio, il margine di 30,40 euro l’anno è irrilevante; se ritiene superflua qualche voce, potrebbe individuare una piccola utilità e indirizzare verso un piano del consumatore.
Cedolino 3: pensione di 1.180,00 euro con cessione del quinto di 236,00 euro
- Debiti: 41.870 euro, di cui 11.328 residui verso la finanziaria cessionaria.
- Reddito annuo: 15.340,00 euro. Sopra la soglia di 4.688,32 euro.
- Trattenuta mensile già in corso a favore di un creditore: 236,00 euro.
- Esito probabile: alto rischio di rigetto come incapiente alla luce dell’orientamento del Tribunale di Ivrea. Strada più solida: piano del consumatore con falcidia della cessione (art. 67, comma 3), che destinando 236,00 euro al mese per cinque anni metterebbe a disposizione 14.160,00 euro, pari a circa il 33,8% dei debiti.
La lezione è evidente: tre pensioni dello stesso ordine di grandezza portano a tre procedure diverse, e scegliere quella sbagliata significa perdere mesi.
Quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà pochi pensionati stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.
Pensionato con pensione minima e garante di un figlio
Hai firmato una fideiussione per il mutuo o per il prestito di tuo figlio. Il figlio non paga più e la banca si rivolge a te. Sul piano dell’incapienza, il tuo profilo resta quello della pensione minima; sul piano della meritevolezza, l’aiuto al figlio è una causa che i tribunali tendono a comprendere, come mostra il decreto milanese del 27 ottobre 2025, che ha valorizzato garanzie prestate per un’impresa familiare. Attenzione però: l’esdebitazione libera te, non tuo figlio, perché restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6). Se il debitore principale è il figlio, anche lui dovrà valutare una propria procedura.
Vedovo con reversibilità e casa ereditata
Combini il profilo 4 e il profilo 6. Se hai accettato l’eredità e la casa è tua, sei proprietario e quasi certamente non incapiente. Se la casa era del defunto e ci abiti in forza del diritto di abitazione, la valutazione cambia. La scelta ereditaria, fatta al momento giusto, può determinare tutto il resto.
Pensionato con coniuge a carico e cessione del quinto
La soglia più alta del nucleo di due persone (16.723,14 euro) può assorbire una pensione che per una persona sola sarebbe sopra soglia; ma la cessione del quinto resta un ostacolo secondo l’orientamento di Ivrea. In questo caso il calcolo va fatto due volte: con e senza la quota ceduta, e confrontando l’esito con un piano del consumatore.
Pensionato che lavora ancora o ha redditi accessori
Alcuni pensionati integrano con piccoli lavori occasionali, affitti di una stanza, prestazioni saltuarie. Tutto va dichiarato. Il decreto milanese mostra che reddito da lavoro e pensione possono coesistere con l’incapienza, ma solo se il bilancio familiare dimostra che le spese assorbono tutto. Un reddito accessorio non dichiarato è la via più rapida verso la revoca del beneficio.
Pensionato di invalidità in attesa della pensione di vecchiaia
È il caso deciso dal Tribunale di Alessandria l’11 febbraio 2026: pensione di invalidità di circa 300 euro e domanda di pensionamento pendente, con un importo atteso di massimo 600 euro in sostituzione. Il giudice ha ritenuto che il passaggio non modificasse l’incapienza. Se ti trovi in questa situazione, dichiara la domanda pendente fin dall’inizio: tacerla significherebbe nascondere proprio la prospettiva futura che il giudice deve valutare.
Pensionato con debiti fiscali di un’attività chiusa
Molti pensionati portano con sé i debiti di un’attività cessata per ragioni di salute o per la crisi. Il Tribunale di Alessandria ha concesso il beneficio a un debitore con circa 43.000 euro di debiti verso l’agente della riscossione, nati dopo la chiusura dell’attività per gravi problemi di salute. Lo stesso decreto ricorda però che esiste un orientamento più severo, richiamando i Tribunali di Verona (7 settembre 2023) e di Ivrea (1° agosto 2023), quando il debito fiscale è rilevante.
Il confronto tra profili
La tabella riassume, per ciascun profilo, gli aspetti che decidono l’esito. Le soglie sono calcolate sull’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui) aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE; i redditi sono quelli delle ipotesi dimostrative usate in questa guida.
| Aspetto | Pensione minima sola | Integrazione e maggiorazioni | Coniuge a carico | Vedovo con reversibilità | Cessione del quinto | Casa propria / affitto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soglia comma 2 (annua) | 10.651,68 € | 10.651,68 € | 16.723,14 € | 10.651,68 € | 10.651,68 € (o 16.723,14 € in coppia) | secondo il nucleo |
| Reddito dell’ipotesi | 8.603,40 € | 10.426,00 € | 13.195,00 € | 15.870,40 € | 15.340,00 € | 8.970,00 € |
| Posizione rispetto alla soglia | sotto | al limite | sotto | sopra (prova del c. 1) | sopra | sotto |
| Pignorabilità mensile 2026 | nulla | nulla | nulla (sotto 1.092,48 €) | 25,66 € | trattenuta già in corso | dipende dalla pensione |
| Trattenute INPS da verificare | poche o nessuna | indebiti da ricalcolo | redditi del coniuge | riduzioni per cumulo | rata ceduta | nessuna specifica |
| Rischio principale | meritevolezza | soglia superata per poche voci | nucleo non documentato | debiti ereditati | orientamento Trib. Ivrea | casa = utilità indiretta |
| Strada alternativa | – | comma 1 con spese documentate | comma 1 | comma 1 o piano del consumatore | piano del consumatore (art. 67 c. 3) | piano o liquidazione controllata |
| Prospettive future | nessun aumento rilevante | prestazioni che calano se il reddito cresce | possibile reversibilità | nessun aumento rilevante | fine della cessione | eredità immobiliari |
Il quadro conferma che nessun profilo è escluso in partenza e nessuno è garantito: la soglia è il primo filtro, ma la meritevolezza e l’assenza di beni restano decisive per tutti.
Le domande che valgono per tutti i pensionati
Se ricevo un’eredità nei tre anni dopo il decreto, perdo tutto?
Non perdi l’esdebitazione in automatico, ma devi dichiararla. Se l’eredità costituisce un’utilità rilevante nei limiti previsti dalla legge, sei tenuto a pagare i creditori in quella misura, e l’OCC, con l’autorizzazione del giudice, ne informa i creditori, che possono agire (art. 283, comma 9). Se non la dichiari, rischi la revoca. Valuta sempre con attenzione se accettare, rinunciare o accettare con beneficio d’inventario.
Se la mia pensione aumenta con la perequazione, devo dichiararlo?
Sì, nella dichiarazione annuale vanno riportate tutte le entrate. Ma un adeguamento di qualche punto percentuale non è, di per sé, un’utilità rilevante: nel 2026 la perequazione provvisoria è dell’1,4%. Il problema si porrebbe con arretrati consistenti o con una prestazione nuova e significativa.
Il mio coniuge o i miei figli sono coinvolti?
Non sono parte della procedura, ma i loro redditi, se convivono, entrano nella documentazione del nucleo. Se hanno firmato garanzie per i tuoi debiti, l’esdebitazione non li libera (art. 278, comma 6). Se sono loro i debitori principali e tu il garante, la tua esdebitazione non estingue il loro debito.
Posso chiedere un prestito dopo il decreto per far fronte a una spesa?
I finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità sopravvenute (art. 283, comma 1): non ti obbligano a pagare i vecchi creditori. Ma un nuovo debito è un debito nuovo, non coperto dall’esdebitazione, e l’esdebitazione da incapiente si può ottenere una sola volta. Indebitarsi di nuovo, per un pensionato con reddito fisso e basso, è la scelta più rischiosa.
Che cosa succede se il creditore non è d’accordo?
Il decreto è comunicato ai creditori, che possono reclamarlo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 283, comma 8). Il termine non si sospende ad agosto, perché l’art. 9 del Codice della crisi esclude la sospensione feriale per i suoi procedimenti. Sulla possibilità di arrivare poi in Cassazione la giurisprudenza è divisa (Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026).
La giurisprudenza, profilo per profilo
Di seguito i provvedimenti richiamati in questa guida, ordinati secondo il profilo a cui si applicano. I principi sono riformulati in parole nostre; i provvedimenti di merito indicati come “richiamati” sono stati letti attraverso la motivazione del decreto che li cita.
Pensione minima, invalidità, prospettive future
- Trib. Alessandria, decreto dell’11 febbraio 2026 (procedura n. 6/2025). Principio: una pensione di invalidità di circa 300 euro, come unica entrata, con abitazione in affitto, integra l’incapienza; la prospettiva di una pensione futura di importo comunque modesto, sostitutiva dell’attuale, non la esclude. Rilevanza: è il precedente più vicino al pensionato con la minima; dispone anche la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute dei creditori anteriori.
- Trib. Taranto, sez. II, decreto del 28 febbraio 2024 (richiamato da Trib. Alessandria 11 febbraio 2026). Principio: l’esdebitazione dell’incapiente ha natura eccezionale e richiede un vaglio rigoroso dei presupposti. Rilevanza: spiega perché, anche con numeri chiari, la meritevolezza viene esaminata a fondo.
Meritevolezza: cure, eventi imprevedibili, debiti fiscali
- Trib. Avellino, 9 gennaio 2025 (richiamato da Trib. Alessandria 11 febbraio 2026). Principio: la meritevolezza può essere riconosciuta anche in presenza di debiti fiscali, se nati da circostanze esterne e non dipendenti dalla volontà del debitore. Rilevanza: utile per i pensionati che hanno chiuso un’attività per malattia.
- Trib. Milano, 23 dicembre 2024 (richiamato da Trib. Alessandria 11 febbraio 2026). Principio: anche un debito erariale elevato, superiore a 280.000 euro, non esclude la meritevolezza se dovuto a eventi imprevedibili. Rilevanza: l’entità del debito non è, da sola, decisiva.
- Trib. Verona, 7 settembre 2023, e Trib. Ivrea, 1° agosto 2023 (richiamati da Trib. Alessandria 11 febbraio 2026 come orientamento contrario). Principio: in presenza di un debito fiscale rilevante, alcuni tribunali sono più severi nel riconoscere la meritevolezza. Rilevanza: il pensionato con debiti di un’attività passata deve spiegare bene l’origine di quei debiti.
Coniuge, figli, reversibilità, soglia superata
- Trib. Milano, decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025). Principio: chi somma reddito da lavoro e pensione di reversibilità può essere incapiente se le entrate sono interamente assorbite dalle spese essenziali del nucleo, con figli a carico; meritevoli i debiti nati da garanzie per l’impresa familiare e dal residuo di un mutuo sulla casa venduta all’asta. Rilevanza: profili 3, 4 e 6; il decreto non indica eccezioni all’inesigibilità.
- Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Principio: esdebitazione concessa a un debitore con un figlio minore a carico, debiti nati da un’attività di agente andata male e da finanziamenti per esigenze familiari; esclusi dal beneficio i debiti da responsabilità extracontrattuale e da sanzioni penali e amministrative. Rilevanza: aiuto ai figli e prima lettura sull’art. 278, comma 7.
Cessione del quinto e pignoramenti
- Trib. Ivrea, decreto del 2 luglio 2025. Principio: il pensionato la cui pensione è gravata da una trattenuta mensile per cessione del quinto non è incapiente; reclamo respinto. Rilevanza: è l’ostacolo principale del profilo 5 e la ragione per valutare prima il piano del consumatore.
Testo previgente e regole del procedimento
- Trib. Como, decreto del 28 ottobre 2025. Rilevanza: utilizza ancora la formula dei “quattro anni” e del 10%, propria del testo anteriore al D.Lgs. 136/2024; va letto tenendo conto che oggi il periodo di osservazione è triennale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: il decreto di rigetto pronunciato ai sensi dell’art. 283 è stato ritenuto non ricorribile in Cassazione; incidentalmente, la Corte osserva che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: limiti dell’impugnazione e seconda lettura sulle esclusioni.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione giunge a una conclusione in contrasto con l’ordinanza 30108/2025. Rilevanza: la questione della tutela in Cassazione è oggi aperta per tutti i profili.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te
Lo Studio Monardo affronta l’esdebitazione del pensionato partendo dal profilo, non dal modulo. Ecco, in concreto, cosa facciamo:
- Ricostruiamo la pensione voce per voce: esaminiamo ObisM, Certificazione Unica e cedolini, separando pensione contributiva, integrazione, maggiorazioni, quattordicesima e trattenute.
- Calcoliamo la soglia del comma 2 con il parametro corretto: per la persona sola, per la coppia, per il nucleo con figli conviventi, verificando le eventuali maggiorazioni ISEE.
- Costruiamo il bilancio del comma 1 per chi è sopra soglia, come il vedovo con reversibilità: ogni spesa essenziale documentata con contratti, ricevute e prescrizioni.
- Esaminiamo cessioni e pignoramenti: per chi ha la cessione del quinto confrontiamo l’incapienza con il piano del consumatore e la falcidia dell’art. 67, comma 3, mettendo a fuoco l’orientamento del Tribunale di Ivrea.
- Verifichiamo la situazione ereditaria del vedovo: debiti del defunto, rinuncia o beneficio d’inventario, diritto di abitazione sulla casa familiare.
- Controlliamo il patrimonio: visure catastali e PRA, conti, quote ereditarie dimenticate; per il proprietario valutiamo le strade alternative del piano e della liquidazione controllata.
- Ricostruiamo la storia dei debiti per la meritevolezza: cure, aiuto ai figli, chiusura di un’attività per malattia, e la condotta dei finanziatori sul merito creditizio.
- Individuiamo i debiti a rischio secondo l’art. 278, comma 7 (mantenimento, risarcimenti extracontrattuali, sanzioni), presentando entrambe le letture.
- Seguiamo il triennio: calendario delle dichiarazioni annuali, controllo delle sopravvenienze, gestione dei rapporti con l’OCC.
- Gestiamo reclami e impugnazioni nei termini di trenta giorni, senza sospensione feriale, fino alla valutazione del ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per i pensionati sovraindebitati pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: l’esdebitazione dell’incapiente si regge sulla relazione dell’Organismo, sulla verifica della documentazione e sulla vigilanza triennale, e conoscere questo lavoro dall’interno permette di preparare un fascicolo che risponda in anticipo alle domande del gestore e del giudice. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, un aspetto rilevante proprio perché la ricorribilità di questi decreti è oggi controversa. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, imposte e debiti fiscali; gli avvocati impostano la domanda e la difesa. Ci impegniamo nei mezzi: analizzeremo, verificheremo, costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo, senza promettere un esito che dipende dal giudice.
Prima il profilo, poi la procedura
Il primo passo è capire quale pensionato sei; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te. La pensione minima da sola, in affitto e senza beni, è il terreno su cui l’esdebitazione dell’incapiente nasce; la reversibilità sommata alla pensione propria richiede un bilancio documentato; la cessione del quinto e la casa di proprietà spesso indicano strade diverse, come il piano del consumatore o la liquidazione controllata. Sbagliare profilo significa sbagliare procedura.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: sono esattamente le competenze che servono per preparare la relazione, la documentazione e la vigilanza su cui si fonda l’art. 283. E la qualifica di cassazionista permette di seguire il fascicolo anche oltre il primo grado.
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