Tre anni. È la risposta che circola più spesso, ed è sbagliata almeno per metà. Tre anni è il tempo che la legge fissa tra l’apertura della liquidazione controllata e il momento in cui l’esdebitazione può essere dichiarata anche a procedura ancora aperta. Ma il percorso reale comincia molto prima della sentenza di apertura, con la scelta dell’Organismo di composizione della crisi e la raccolta dei documenti, e finisce dopo: servono l’istanza o la segnalazione del liquidatore, i quindici giorni concessi ai creditori per le osservazioni, il decreto del tribunale, i trenta giorni per il reclamo e, su un binario separato, il decreto di chiusura della procedura. Chi somma tutte le tappe con onestà arriva a una cifra diversa da “tre anni”, e la cifra cambia molto a seconda che il debitore abbia solo uno stipendio, una casa da vendere o cause ancora aperte.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa ricostruzione segue il calendario passo per passo. Fase preparatoria con l’OCC (in genere da uno a quattro mesi, a seconda di quanto è ordinata la documentazione). Deposito del ricorso e sentenza di apertura (settimane o pochi mesi, secondo il tribunale). Primi novanta giorni, con il termine per le domande dei creditori, l’inventario e il programma di liquidazione. Stato passivo. Vendite e riparti. Soglia dei tre anni, con la questione ancora aperta su quale sia il giorno da cui contarli. Esdebitazione, osservazioni, decreto e reclamo. Chiusura.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo, la relazione dell’art. 269 e i passaggi davanti al giudice delegato. Il reclamo contro il decreto sull’esdebitazione, e ciò che può seguirlo, è contenzioso vero e proprio: qui pesa la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: dalle prime carte al decreto di chiusura
Prima di entrare nelle singole tappe conviene vedere il percorso intero. La tabella separa due colonne che i lettori tendono a confondere: il tempo di legge, cioè il termine scritto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), e il tempo realistico, cioè la durata che è prudente mettere in conto. Una premessa di onestà: non abbiamo trovato statistiche ufficiali sulla durata media delle liquidazioni controllate o delle esdebitazioni nel regime del CCII. Il Report annuale 2026 dell’OCC della Camera Arbitrale di Milano, che abbiamo consultato, riporta il numero delle istanze del 2025 (360, di cui il 72% di liquidazione controllata) e il dato economico complessivo, ma non indica durate medie. Le stime della terza colonna sono quindi ricostruzioni prudenziali basate sui termini di legge e sulla sequenza degli atti, non medie statistiche. Vanno prese per quello che sono.
| Tappa | Atto o evento | Tempo di legge | Tempo realistico (stima prudenziale, non statistica) | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scelta dell’OCC, conferimento dell’incarico, raccolta documenti | Nessun termine; l’OCC informa agente della riscossione e uffici fiscali entro 7 giorni dall’incarico (art. 269 c.3) | 1-4 mesi | Mesi -4 / -1 |
| 2 | Relazione dell’OCC e deposito del ricorso | Nessun termine; la relazione è requisito di ammissibilità (art. 269 c.2) | 2-6 settimane dopo la fine della raccolta | Settimane -6 / 0 |
| 3 | Eventuale udienza e sentenza di apertura | Su domanda del creditore: eccezione dell’art. 268 c.3 entro la prima udienza, termine fino a 60 giorni per l’attestazione | Da poche settimane ad alcuni mesi | Giorno 0 |
| 4 | Deposito delle scritture, domande dei creditori, inventario e programma | 7 giorni (scritture); fino a 90 giorni (domande); 30 giorni (elenco creditori); 90 giorni dall’apertura (inventario e programma) | 3-4 mesi | Giorni 1-90 |
| 5 | Stato passivo | 15 giorni per le osservazioni, 15 per la formazione; reclamo in 8 giorni; ricorso per cassazione in 30 | 1-3 mesi, di più se ci sono contestazioni | Giorni 90-150 |
| 6 | Vendite, quote di reddito, riparti | Programma approvato dal giudice; 15 giorni per le osservazioni ai progetti di riparto | Da pochi mesi a oltre tre anni | Mesi 4-36 |
| 7 | Maturazione dei tre anni | Tre anni dall’apertura (artt. 279 e 282) | Fissa per legge; decorrenza da calcolare con prudenza | Anno 3 |
| 8 | Istanza o segnalazione, osservazioni, decreto, reclamo | 15 giorni (osservazioni); 30 giorni (reclamo) | 2-4 mesi dopo i tre anni | Anno 3 + |
| 9 | Chiusura della procedura | Decreto motivato (art. 276); procedura aperta almeno tre anni per i beni sopravvenuti (art. 272 c.3) | Dopo i tre anni se non c’è altro da liquidare; molto più tardi se ci sono beni da vendere o cause pendenti | Chiusura |
Sommando le colonne si ottiene il dato che interessa davvero. Dalla prima telefonata all’OCC all’esdebitazione non più impugnabile passano, in un caso semplice, circa tre anni e mezzo-quattro anni. Nei casi con immobili o contenziosi l’esdebitazione arriva comunque poco dopo i tre anni, mentre la chiusura formale della procedura può slittare di anni. Le sezioni che seguono ricostruiscono ogni tappa.
Mesi -4 / -1: la scelta dell’OCC e la raccolta dei documenti
Cosa succede
Il percorso comincia lontano dal tribunale. Il debitore persona fisica sceglie un Organismo di composizione della crisi, di solito quello costituito presso il tribunale, la camera di commercio o l’ordine professionale del suo territorio, e gli conferisce l’incarico. L’Organismo nomina un gestore. Da quel momento parte un lavoro poco visibile ma decisivo: ricostruire tutti i debiti, tutti i beni, tutti i redditi e gli atti compiuti negli anni precedenti.
In concreto il gestore chiede gli estratti di ruolo e la posizione presso l’agente della riscossione, la centrale rischi della Banca d’Italia, le segnalazioni nelle banche dati creditizie, le visure catastali e del PRA, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga o le certificazioni della pensione, i contratti di finanziamento, gli atti di pignoramento e i decreti ingiuntivi ricevuti, gli estratti conto. Per l’ex imprenditore la lista si allunga con le scritture contabili, i bilanci, la visura storica camerale e i contratti ancora pendenti.
La norma
L’art. 269 c.1 CCII consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC. Il comma 3 impone all’Organismo un adempimento con termine preciso: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. È il primo termine “di legge” dell’intera sequenza, e non riguarda il debitore ma l’Organismo.
Va ricordato anche l’art. 268 c.3: quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche con azioni giudiziarie. Già in questa fase, quindi, il gestore deve capire se c’è qualcosa da liquidare: un immobile, un’auto, una quota di stipendio eccedente il necessario per vivere, un credito da recuperare.
I termini che si attivano
A parte i sette giorni dell’art. 269 c.3, in questa fase la legge non fissa scadenze. È un vantaggio e un rischio. Nessun termine obbliga il debitore a consegnare i documenti entro una certa data, ma ogni settimana persa sposta in avanti l’intero calendario: la sentenza di apertura, la decorrenza dei tre anni e quindi l’esdebitazione. Il giorno in cui si consegna l’ultimo documento è, di fatto, il giorno da cui comincia a correre tutto il resto.
Sul fronte opposto, finché la procedura non è aperta, i creditori possono proseguire le esecuzioni individuali. Il pignoramento dello stipendio continua, l’asta dell’immobile può tenersi. La protezione arriva solo con la sentenza.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra in cui il debitore controlla davvero i tempi. Le opzioni concrete sono tre. Primo: preparare un fascicolo ordinato prima ancora di incontrare il gestore (ultimi tre anni di redditi, elenco dei creditori con importi e recapiti, atti ricevuti negli ultimi cinque anni). Secondo: dichiarare subito tutto, compresi gli atti scomodi, come le donazioni ai figli, le vendite a parenti, i conti cointestati. Terzo: valutare con il gestore se la liquidazione controllata sia davvero lo strumento giusto o se non convenga, per esempio, una ristrutturazione dei debiti del consumatore o, in assenza di qualunque attivo, l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283.
Ciò che non si può fare è “aggiustare” il patrimonio in vista della procedura. Le vendite a prezzo simbolico e le omissioni emergono quasi sempre, e il costo in termini di tempo è enorme (lo si vedrà nella tappa successiva).
L’errore tipico di questa fase
Consegnare i documenti a rate, man mano che il gestore li chiede, senza un elenco completo. Ogni richiesta integrativa costa settimane. Il secondo errore, più grave, è tacere un bene o un atto pensando che non conti. La relazione dell’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione: un’omissione scoperta dopo il deposito può costare l’inammissibilità o, peggio, la revoca della procedura già aperta.
Quanto dura realmente
Non esistono dati ufficiali sulla durata della fase preparatoria. Ragionando sulla mole di documenti, è prudente mettere in conto da uno a due mesi per un consumatore con debiti verso banche e finanziarie e redditi da lavoro dipendente; da due a quattro mesi quando ci sono immobili da stimare, eredità non ancora definite, posizioni fiscali complesse o un’ex attività d’impresa con contabilità da ricostruire. Il collo di bottiglia, molto spesso, non è il gestore: sono le risposte degli enti, dalle banche agli uffici fiscali.
Settimane -6 / 0: la relazione dell’OCC (art. 269) e il deposito del ricorso
Cosa succede
Raccolti i documenti, il gestore scrive la relazione. È il documento che il giudice leggerà per primo e su cui si fonda l’intera procedura. Insieme alla relazione si prepara il ricorso, con l’elenco dei creditori, la descrizione dei beni, i redditi del nucleo familiare e la proposta su quanta parte del reddito lasciare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia. Il ricorso viene depositato telematicamente al tribunale competente.
La norma
Secondo l’art. 269 c.2 CCII, al ricorso va allegata una relazione dell’OCC che valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, e contiene l’attestazione richiesta dall’art. 268 c.3 sulla possibilità di acquisire attivo. Il comma 2 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo).
La Cassazione ha chiarito il peso di questo documento. Con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025 la Prima Sezione ha qualificato la relazione dell’OCC come presupposto di ammissibilità: il giudice non si limita a verificare che sia stata depositata, ma ne controlla completezza e attendibilità, perché i creditori devono conoscere la reale consistenza dell’attivo. Nel caso deciso la Corte ha confermato la revoca della procedura già aperta: ricorso e relazione non avevano riferito la vendita a prezzo simbolico di tutti gli immobili a una società riconducibile a un familiare e la gestione di un’attività di ristorazione. Nella stessa direzione, secondo la sintesi pubblicata da diritto.it, l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 ha ribadito che per aprire la liquidazione non serve la meritevolezza, ma la relazione su cause dell’indebitamento e diligenza resta requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice.
I termini che si attivano
Con il deposito del ricorso scatta un effetto preciso, previsto dall’art. 268 c.5: il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. È un primo, concreto beneficio legato a una data. Non ci sono invece termini di legge entro cui il tribunale debba pronunciarsi.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve leggere la relazione prima del deposito. Non è una formalità: le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere i debiti, che oggi bastano per l’ammissibilità, torneranno al centro della scena tre anni dopo, quando il tribunale valuterà se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Ciò che si scrive nella relazione oggi è la base della decisione sull’esdebitazione di domani. Se una ricostruzione è imprecisa, va corretta adesso, con documenti, non dopo.
Il debitore può anche verificare la proposta sulla quota di reddito da lasciargli. L’art. 268 c.4 lett. b esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni e salari nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia: una proposta ben documentata sulle spese reali (affitto, figli, spese mediche) evita discussioni successive.
L’errore tipico di questa fase
Depositare in fretta un ricorso con una relazione lacunosa, pensando di “integrare dopo”. La Cassazione n. 28576/2025 mostra quanto possa costare: una procedura aperta e poi revocata fa perdere mesi, forse anni, e lascia il debitore esposto alle esecuzioni individuali. Il secondo errore è sottovalutare il capitolo sulle cause dell’indebitamento, trattandolo come un racconto di circostanza: è invece il terreno su cui si giocherà l’esdebitazione.
Quanto dura realmente
La redazione della relazione richiede in genere da due a sei settimane dopo la chiusura della raccolta documentale. Anche qui nessuna statistica: la stima dipende dal numero dei creditori e dalla presenza di beni da stimare. In pratica, tra conferimento dell’incarico e deposito del ricorso è realistico mettere in conto da due a cinque mesi.
Giorno 0: l’udienza, quando c’è, e la sentenza di apertura (art. 270)
Cosa succede
Depositato il ricorso, il tribunale lo esamina. Quando la domanda viene dal debitore, il tribunale verifica i presupposti degli artt. 268 e 269 e decide. Quando invece la domanda viene da un creditore, il procedimento è contenzioso e c’è una vera udienza in cui il debitore può difendersi. Se tutto è in ordine, il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza.
Il “giorno 0” della nostra cronologia è la data della sentenza. Precisiamo subito che sul giorno esatto da cui contare i tre anni la questione è aperta: se ne parla nella tappa dedicata.
La norma
L’art. 270 c.1 CCII dispone che, in assenza di domande di accesso alle procedure del titolo IV (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore) e verificati i presupposti degli artt. 268 e 269, il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. Il comma 2, modificato nelle lettere b), d) ed e) dal D.Lgs. 136/2024, elenca il contenuto della sentenza. Il tribunale:
- nomina il giudice delegato (lett. a);
- nomina il liquidatore: se la domanda è del debitore, conferma l’OCC; altrimenti lo sceglie dal registro degli OCC, di regola nel distretto della corte d’appello (lett. b);
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori (lett. c);
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore via PEC le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo (lett. d);
- ordina la consegna dei beni del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzazione motivata da gravi e specifiche ragioni; il provvedimento è titolo esecutivo (lett. e);
- dispone la pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, se il debitore è imprenditore, nel registro delle imprese (lett. f);
- ordina la trascrizione per gli immobili e i beni mobili registrati (lett. g).
Il comma 4 affida al liquidatore la pubblicità e la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Il comma 5, anch’esso toccato dal correttivo, richiama gli artt. 142, 143, 150 e 151, in quanto compatibili: è il rinvio che porta nella liquidazione controllata lo spossessamento dei beni, la gestione dei processi pendenti, il divieto di azioni esecutive individuali e il concorso dei creditori. Il comma 6 regola i contratti pendenti: se nessuna delle due parti ha eseguito le prestazioni principali, l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore non dichiara se subentra o se scioglie il contratto, e l’altro contraente può metterlo in mora assegnandogli un termine non superiore a sessanta giorni.
Un esempio concreto di come questi termini vengono fissati arriva dal Tribunale di Brescia, sentenza n. 47/2026, pubblicata il 6 febbraio 2026 (deliberata il giorno prima). Il dispositivo assegna al debitore sette giorni per depositare scritture ed elenco dei creditori, fissa novanta giorni per le domande di ammissione da trasmettere via PEC a pena di inammissibilità, chiede al liquidatore di presentare entro quindici giorni dall’accettazione della nomina un’istanza motivata sulla quota di stipendio o pensione da destinare alla procedura e precisa che la procedura avrà una durata di almeno tre anni, come previsto dall’art. 272, salvi i casi di chiusura dell’art. 233.
I termini che si attivano
Dalla sentenza partono in parallelo diversi orologi:
- 7 giorni per il deposito delle scritture e dell’elenco dei creditori da parte del debitore (art. 270 c.2 lett. c).
- Fino a 90 giorni, a pena di inammissibilità, per le domande dei creditori e dei terzi (art. 270 c.2 lett. d).
- 30 giorni, dalla comunicazione della sentenza, perché il liquidatore aggiorni l’elenco dei creditori e notifichi loro la sentenza (art. 272 c.1).
- 90 giorni dall’apertura perché il liquidatore completi l’inventario e depositi il programma di liquidazione (art. 272 c.2).
Contro la sentenza è possibile un’impugnazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025, ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata, attraverso i rinvii dell’art. 270 c.5 e dell’art. 65 c.2, la regola dell’art. 51 c.15 sulla condanna per mala fede: segno che la disciplina dell’art. 51 sulle impugnazioni viene richiamata anche qui. Il termine per il reclamo contro la sentenza va comunque verificato sul testo vigente dell’art. 51 prima di agire. Tutti questi termini, in ogni caso, corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
Cosa può fare il debitore ora
Se la domanda è del debitore, la sentenza è un traguardo: da questo momento i creditori non possono più iniziare o proseguire esecuzioni individuali sui beni compresi nella liquidazione, salvo eccezioni come quella del creditore fondiario (si veda la tappa delle vendite). Il debitore deve però rispettare subito il termine di sette giorni per le scritture e mettersi a disposizione del liquidatore.
Se la domanda è di un creditore, le finestre sono diverse. Il debitore persona fisica può eccepire, entro la prima udienza, che non c’è attivo acquisibile nemmeno con azioni giudiziarie, producendo l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni (art. 268 c.3). La prima udienza è una finestra che si chiude: l’eccezione va sollevata lì. Per analogia, va ricordato che la Cassazione, con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026, ha affermato in materia di liquidazione giudiziale che il termine per chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza anche se il giudice rinvia: la pronuncia non riguarda la liquidazione controllata, ma indica quanto la giurisprudenza sia rigorosa sulle preclusioni legate all’udienza.
Il debitore deve sapere anche che l’apertura non dipende dalla sua meritevolezza. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha escluso che la liquidazione controllata possa essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenze e imprudenze contano nella successiva fase di esdebitazione. Un orientamento di merito isolato, il Tribunale di Ascoli Piceno con un provvedimento dell’8 novembre 2024 noto da una rassegna di ecnews, aveva invece espresso già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, per colpa grave e malafede: è una posizione in tensione con quella della Suprema Corte.
L’errore tipico di questa fase
Credere che, con la sentenza, il lavoro del debitore sia finito. Il deposito delle scritture entro sette giorni e la collaborazione con il liquidatore sono condizioni per l’esdebitazione: l’art. 280 lett. c richiede che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili. Un ritardo oggi può diventare un argomento contro l’esdebitazione tre anni dopo.
Quanto dura realmente
Il tempo tra il deposito del ricorso e la sentenza varia molto da tribunale a tribunale e non è documentato da statistiche ufficiali che abbiamo potuto consultare. Il caso di Brescia mostra una deliberazione e una pubblicazione a un giorno di distanza, ma è un singolo dato e non dice quanto tempo sia trascorso dal deposito. Per pianificare è prudente considerare da qualche settimana a tre mesi su domanda del debitore, di più se il tribunale chiede integrazioni o se la domanda è di un creditore e il debitore si oppone.
Giorni 1-90: domande dei creditori, inventario e programma di liquidazione
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il liquidatore prende in mano il patrimonio. Riceve i beni, li inventaria, scrive ai creditori, raccoglie le domande che arrivano via PEC, prende contatto con il datore di lavoro o l’ente pensionistico per la quota di reddito, valuta i contratti pendenti, verifica se ci siano azioni da promuovere (un credito da recuperare, un atto da impugnare). Entro novanta giorni deve presentare il programma di liquidazione, cioè il calendario e il metodo con cui trasformerà i beni in denaro.
La norma
L’art. 272 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024 ai commi 2 e 3 con l’aggiunta del comma 3-bis, scandisce questa fase. Secondo il comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza; il termine per le domande dell’art. 270 c.2 lett. d può essere prorogato di trenta giorni. Secondo il comma 2, entro novanta giorni dall’apertura il liquidatore completa l’inventario dei beni, redige il programma sui tempi e sulle modalità della liquidazione e lo deposita; si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213, e il programma è approvato dal giudice delegato. Il richiamo all’art. 213 porta con sé la possibilità per il liquidatore di non acquisire o di rinunciare a liquidare beni la cui liquidazione è manifestamente non conveniente, con una presunzione legata a sei esperimenti di vendita andati deserti; sui beni rinunciati i creditori possono tornare ad agire individualmente.
Il comma 3 contiene la regola che spiega perché la liquidazione controllata dura almeno tre anni: il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; può essere chiusa prima, su istanza del liquidatore, se non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Il comma 3-bis stabilisce che entrano nella liquidazione anche i beni che arrivano al debitore fino all’esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli.
Sul termine per le domande la Cassazione è netta. Con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 la Prima Sezione ha affermato che il termine per trasmettere la domanda di partecipazione al concorso ha natura perentoria: oltre la scadenza non basta presentare la domanda, serve un’istanza di rimessione in termini per causa non imputabile.
I termini che si attivano
- Termine per le domande dei creditori: quello fissato in sentenza, non superiore a 90 giorni, a pena di inammissibilità; prorogabile di 30 giorni (art. 272 c.1).
- Inventario e programma: 90 giorni dall’apertura (art. 272 c.2).
- Domande tardive: ammissibili solo se il ritardo dipende da causa non imputabile e se la domanda è trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione della causa che lo ha impedito (art. 273 c.5).
Un dettaglio di calcolo, utile per i calendari che seguono: se una scadenza cade in un giorno festivo, scivola al primo giorno non festivo successivo. Novanta giorni da una sentenza pubblicata il 4 marzo portano, per esempio, al 2 giugno, Festa della Repubblica, e quindi al giorno 3. E ancora una volta: niente sospensione in agosto (art. 9 c.1).
Cosa può fare il debitore ora
Nei primi novanta giorni il debitore ha due compiti. Il primo è controllare l’elenco dei creditori aggiornato dal liquidatore e segnalare subito chi manca: un creditore dimenticato che non partecipa al concorso non viene liberato del tutto, perché verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Su questa regola è pendente una questione di legittimità costituzionale: dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte con l’ordinanza n. 104/2026 per un vizio di notifica, le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Verona e di Milano sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione. Oggi la regola è vigente: far entrare nel concorso tutti i creditori è, ad oggi, il modo più sicuro per ottenere una liberazione piena.
Il secondo compito è partecipare alla definizione della quota di reddito. Il debitore può documentare spese e carichi familiari perché il giudice fissi un limite di mantenimento realistico: una quota sostenibile riduce il rischio di inadempimenti che poi verrebbero letti come scarsa collaborazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, conosce il programma di liquidazione dal lato di chi lo scrive: per questo lo Studio lo legge, prima che il giudice lo approvi, con un’unica domanda in mente, cioè quanto tempo farà durare la procedura. Un programma che prevede vendite irrealistiche o azioni giudiziarie dall’esito incerto allunga la chiusura; la data dell’esdebitazione, invece, resta legata ai tre anni.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare la lettera o la PEC del liquidatore, oppure non consegnare beni e documenti nei tempi richiesti. La lettera e) dell’art. 270 c.2 rende l’ordine di consegna un titolo esecutivo: il liquidatore può ottenere i beni anche con la forza pubblica. Il secondo errore è nascondere un bene sopravvenuto, come un’eredità o un premio: per l’art. 272 c.3-bis appartiene alla procedura fino all’esdebitazione, e l’occultamento è proprio il tipo di condotta che l’art. 280 considera ostativa.
Quanto dura realmente
Questa è la fase in cui i tempi di legge e quelli reali coincidono di più, perché i termini sono scritti in sentenza. Il dubbio riguarda la proroga di trenta giorni e l’approvazione del programma da parte del giudice delegato, che non ha un termine. È prudente collocare la fine di questa tappa tra il terzo e il quinto mese dall’apertura.
Giorni 90-150: lo stato passivo (art. 273)
Cosa succede
Scaduto il termine per le domande, il liquidatore mette in fila le pretese dei creditori e decide, in prima battuta, chi entra nel concorso, per quale importo e con quale grado (chirografario, privilegiato, ipotecario). Ne esce un progetto di stato passivo, che viene comunicato agli interessati. Creditori e debitore possono contestarlo; poi il liquidatore forma lo stato passivo definitivo. È il documento che dirà chi sarà pagato nei riparti e, per riflesso, quali crediti saranno colpiti dall’esdebitazione.
La norma
L’art. 273 CCII è stato sostituito dal D.Lgs. 136/2024. Secondo il comma 1, scaduti i termini per le domande, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, con l’elenco dei titolari di diritti sui beni del debitore, e lo comunica agli interessati; se manca un indirizzo PEC, la comunicazione avviene con il deposito nel fascicolo informatico. Il comma 2 concede 15 giorni per le osservazioni. Il comma 3 prevede che il liquidatore, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le esamini e formi lo stato passivo, che deposita nel fascicolo informatico e comunica: con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo. Il comma 4 dispone che opposizioni e impugnazioni si propongono con reclamo ai sensi dell’art. 133; il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria e nei trenta giorni successivi le parti possono ricorrere per cassazione.
Sul termine del reclamo è intervenuta la Cassazione. Con l’ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025 la Prima Sezione ha stabilito che, se la scadenza del termine per le osservazioni cade dopo l’entrata in vigore del correttivo (28 settembre 2024), si applica l’art. 273 nel testo nuovo, con il termine di otto giorni per l’opposizione allo stato passivo per effetto del rinvio all’art. 133; la mancanza di un periodo di adattamento alla nuova legge non basta, da sola, a giustificare la rimessione in termini.
I termini che si attivano
- 15 giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273 c.2).
- 15 giorni, successivi, perché il liquidatore formi lo stato passivo (art. 273 c.3).
- 8 giorni per il reclamo ex art. 133 contro lo stato passivo (Cass. n. 28161/2025).
- 30 giorni per il ricorso per cassazione contro il decreto del giudice delegato (art. 273 c.4).
Sono termini brevi, che non si sospendono in agosto. Un progetto comunicato il 20 luglio impone di presentare le osservazioni entro il 4 agosto, in piena estate.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è l’unica finestra per contestare, dentro la procedura, crediti gonfiati, interessi non dovuti o privilegi inesistenti. Il debitore conosce i propri rapporti meglio di chiunque: può segnalare pagamenti già fatti, prescrizioni maturate, interessi calcolati su tassi non pattuiti, garanzie mai prestate. Le osservazioni non servono solo a ridurre il passivo: uno stato passivo corretto fa crescere la percentuale dei creditori di pari grado, e questo ha effetti anche sul calcolo dell’art. 278 c.2 per chi è rimasto fuori dal concorso.
Il debitore deve anche verificare che nello stato passivo non compaiano debiti che l’esdebitazione non toccherà. Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti restano esclusi (art. 278 c.7): conviene sapere fin da ora che sopravvivranno alla procedura, per pianificare il dopo.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar passare il progetto di stato passivo senza leggerlo, perché “tanto non pagherò comunque tutto”. È un ragionamento sbagliato: la distribuzione dei riparti dipende dall’ordine dei privilegi, e un privilegio riconosciuto per errore toglie denaro ad altri creditori. Il secondo errore è contare sui dieci giorni del reclamo “generale” dell’art. 124: per lo stato passivo il termine è di otto giorni.
Quanto dura realmente
Se non ci sono contestazioni, la formazione dello stato passivo richiede poco più di un mese dalla comunicazione del progetto. Con osservazioni, reclami e un eventuale ricorso per cassazione i tempi si allungano anche di molti mesi, ma una precisazione è importante: le contestazioni sullo stato passivo non spostano la data dei tre anni. Spostano, semmai, i riparti e quindi la chiusura.
Dal mese 4 al mese 36: vendite, quote di reddito e riparti
Cosa succede
Il calendario ora corre su binari diversi a seconda del patrimonio. Per il debitore con solo uno stipendio o una pensione, la liquidazione è soprattutto un accantonamento mensile: la parte di reddito che eccede il limite fissato dal giudice viene versata alla procedura e periodicamente distribuita. Per il debitore con un immobile, il cuore della fase sono le vendite: stima, avviso, esperimenti d’asta, aggiudicazione, trasferimento, cancellazione dei gravami. Per l’ex imprenditore possono aggiungersi la riscossione di crediti verso ex clienti, le azioni recuperatorie e le cause già pendenti.
La norma
Il programma di liquidazione approvato dal giudice delegato (art. 272 c.2) è la mappa di questa fase. Per i riparti l’art. 275 prevede che il liquidatore predisponga un progetto di riparto, sul quale i creditori hanno 15 giorni per le osservazioni (comma 5); il decreto del giudice delegato è reclamabile ai sensi dell’art. 124 (comma 6); il comma 6-bis, introdotto dal correttivo, richiama le norme della liquidazione giudiziale sull’ordine di distribuzione (art. 221) e sui riparti (artt. 223-227, 229, 230, 232), compresi i riparti parziali entro l’80% delle somme disponibili con accantonamenti. Il reclamo dell’art. 124 ha un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione.
Per il creditore fondiario c’è una regola che incide molto sui tempi. La Cassazione, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia, ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 del Testo unico bancario opera anche nella liquidazione controllata. In pratica la banca che ha concesso un mutuo fondiario può iniziare o proseguire l’esecuzione sull’immobile anche dopo l’apertura, salvo poi il riparto in sede concorsuale. Per il calendario significa che la vendita della casa può procedere con i tempi dell’esecuzione individuale invece che con quelli del programma del liquidatore.
I termini che si attivano
- 15 giorni per le osservazioni a ogni progetto di riparto (art. 275 c.5).
- 10 giorni per il reclamo ex art. 124 contro il decreto del giudice delegato sul riparto.
- Nessun termine di legge per le singole vendite: contano il programma e gli avvisi d’asta.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore con un immobile può collaborare alle visite e alla custodia, che velocizzano le vendite, e verificare la stima: un valore troppo alto produce aste deserte, ciascuna delle quali costa mesi. Può segnalare offerte di acquisto che ha ricevuto. Il debitore con stipendio deve versare con regolarità la quota stabilita e comunicare subito ogni variazione di reddito, come un cambio di lavoro, un aumento o la perdita del posto: la regolarità dei versamenti è un fatto rilevante nella relazione che il liquidatore depositerà per l’esdebitazione. Ogni bene o reddito sopravvenuto va dichiarato subito al liquidatore: fino all’esdebitazione appartiene alla procedura.
Ciò che il debitore non può fare è vendere da sé, pagare un creditore “di sua scelta” o accordarsi separatamente: il concorso lo vieta, e un pagamento preferenziale diventerebbe un argomento contro di lui.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che la procedura sia “ferma” perché per mesi non succede nulla di visibile. È proprio in questi mesi che si accumulano i fatti che il liquidatore riferirà al tribunale: versamenti saltati, comunicazioni ignorate, un’eredità non dichiarata. Il secondo errore riguarda la casa: confidare che l’apertura della liquidazione blocchi l’asta della banca fondiaria. Alla luce di Cass. n. 22914/2024 non è così.
Quanto dura realmente
Non esistono dati ufficiali che consentano di indicare una durata media delle vendite nelle liquidazioni controllate. La stima dipende dall’immobile, dal mercato locale e dal numero di esperimenti necessari. Per il debitore con solo reddito questa fase coincide, in pratica, con i tre anni di apertura obbligatoria. Per chi ha immobili può esaurirsi in uno o due anni, oppure prolungarsi oltre i tre anni. Per chi ha cause pendenti la fine è legata ai tempi di quei giudizi, che nessuno può prevedere con precisione.
Anno 3: la soglia dei tre anni e la questione della decorrenza
Cosa succede
Sono passati tre anni dall’apertura. È il momento centrale di tutta la cronologia: da questo giorno l’esdebitazione può essere dichiarata anche se la procedura non è chiusa, anche se ci sono ancora beni da vendere o cause da concludere. Per molti debitori, soprattutto chi ha solo reddito da lavoro, i tre anni coincidono anche con la fine sostanziale della liquidazione.
La norma
Due norme fissano la soglia. L’art. 279 c.1, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che, salvo quanto disposto dagli artt. 280 e 282 c.2, il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se anteriore. L’art. 282 c.1 stabilisce che nelle liquidazioni controllate l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Vale dunque l’evento che arriva prima: chiusura o tre anni.
Restano ferme le condizioni sostanziali. L’art. 282 c.2 richiede le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio salvo riabilitazione; nessuna distrazione dell’attivo, passività inesistenti o ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo alla procedura; nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti; non più di due esdebitazioni già ottenute), l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento. Se è in corso un procedimento penale per uno dei reati della lett. a dell’art. 280, il tribunale rinvia la decisione fino all’esito.
La questione della decorrenza: da quale giorno si contano i tre anni?
La legge dice “dall’apertura”. Ma l’apertura, nella pratica, è una sequenza di date: il deposito del ricorso (da cui decorre la sospensione degli interessi dell’art. 268 c.5), la deliberazione della sentenza in camera di consiglio, il deposito in cancelleria e quindi la pubblicazione della sentenza, la sua pubblicità sul sito del tribunale o nel registro delle imprese, la notifica ai creditori. Nel caso di Brescia già citato, deliberazione e pubblicazione distano un giorno; in altri casi la distanza può essere di settimane.
Non abbiamo trovato pronunce con estremi certi che risolvano la questione della decorrenza dei tre anni nell’art. 282: la consideriamo una questione aperta. Qualcuno può sostenere che la sentenza produca effetti dal deposito del ricorso, per analogia con la sospensione degli interessi; altri guardano alla data di deliberazione. La lettura più prudente, che adottiamo in tutti i calendari di questo articolo, è contare i tre anni dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal suo deposito in cancelleria: è la data più tarda tra quelle plausibili relative alla sentenza stessa, e un’istanza presentata da quel giorno in poi non può essere considerata prematura sotto nessuna delle letture. Se la ricorrenza cade di sabato o di domenica, conviene depositare l’istanza il primo giorno lavorativo successivo.
I termini che si attivano
La maturazione dei tre anni non fa partire termini a carico del debitore: è una facoltà. Il debitore può presentare l’istanza dal giorno in cui i tre anni sono compiuti; il liquidatore può fare la segnalazione. Se nessuno si muove, l’esdebitazione arriverà con la chiusura. Le scadenze ripartono con l’istanza (si veda la tappa successiva).
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno dopo la maturazione dei tre anni è il primo in cui l’istanza può essere depositata senza discussioni sulla tempestività. Il debitore ha interesse a non aspettare la chiusura, soprattutto se ci sono beni ancora in vendita o cause pendenti: l’art. 282 c.2-bis chiarisce che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione, che quindi proseguiranno comunque, ma il debitore sarà liberato dai debiti residui. Prima di depositare conviene preparare il materiale che il tribunale valuterà: la prova della regolarità dei versamenti, delle comunicazioni al liquidatore, della dichiarazione di ogni bene sopravvenuto.
L’ex imprenditore deve verificare un punto preliminare. Se era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 per gli stessi debiti, la Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare: così l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 e, sulla stessa linea, l’ordinanza n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da una sintesi). Per il debitore incapiente già fallito per le stesse esposizioni l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso anche la strada dell’art. 283. In questi casi la soglia dei tre anni del CCII non è il riferimento giusto.
L’errore tipico di questa fase
Contare i tre anni dal deposito del ricorso e presentare un’istanza con qualche settimana di anticipo. Nel migliore dei casi il tribunale la tiene ferma fino alla scadenza; nel peggiore la dichiara inammissibile e bisogna ricominciare. Il secondo errore è opposto: dimenticarsi della facoltà e aspettare per anni una chiusura che, con un immobile invenduto o una causa pendente, può tardare molto.
Quanto dura realmente
Qui il tempo di legge e il tempo reale coincidono per definizione: tre anni. L’unica variabile è il giorno di partenza, che con la lettura prudente può spostare la scadenza di qualche giorno o di qualche settimana.
Anno 3 + 15 giorni (e oltre): istanza o segnalazione, osservazioni, decreto, reclamo
Cosa succede
Il debitore deposita l’istanza di esdebitazione, oppure il liquidatore deposita la segnalazione. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni. Il tribunale decide con decreto motivato e il decreto viene comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono reclamarlo. Se nessuno reclama, l’esdebitazione diventa definitiva.
La norma
L’art. 282 c.1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che l’istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; quello che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Secondo l’art. 282 c.3, il decreto che dichiara l’esdebitazione, o quello che accerta le preclusioni del comma 2, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 nel termine di trenta giorni. Il termine di trenta giorni è speciale e prevale sui dieci giorni previsti in via generale dall’art. 124.
Sui contenuti del giudizio, alcune pronunce aiutano a capire su cosa si discute. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (in un caso regolato dalla legge fallimentare), ha osservato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito della soddisfazione minima dei creditori. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi Eutekne, numero non disponibile), su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, ha ritenuto compresa nell’esdebitazione la sanzione tributaria accessoria a un debito estinto, in applicazione dell’art. 278 c.7 lett. b. Il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 31 marzo 2026 (noto da una sintesi Unijuris), ha invece qualificato come colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, e ha respinto la domanda.
Resta aperto il tema della ricorribilità per cassazione del decreto pronunciato sul reclamo. L’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio (in materia di art. 283), perché la domanda poteva essere riproposta; la Cassazione n. 13228 del 7 maggio 2026 è indicata dalla stampa specializzata come espressione di un orientamento in contrasto. È una questione da verificare caso per caso prima di impostare l’ultimo grado.
I termini che si attivano
- 15 giorni per le osservazioni dei creditori ammessi, dalla comunicazione dell’istanza da parte del liquidatore (art. 282 c.1).
- Nessun termine di legge per il decreto del tribunale.
- 30 giorni per il reclamo di creditori ammessi e debitore, dalla comunicazione del decreto (art. 282 c.3).
- I 30 giorni corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice. Un decreto comunicato il 15 luglio va reclamato entro il 14 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può leggere le osservazioni dei creditori e replicare con documenti, se il tribunale lo consente. Può verificare che il decreto indichi correttamente quali debiti restano fuori (mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie). Se il decreto nega l’esdebitazione o accerta una preclusione, ha trenta giorni per il reclamo, e quei trenta giorni non si fermano ad agosto. Se invece è un creditore a reclamare, il debitore deve difendere il decreto nello stesso procedimento.
Una volta ottenuto il decreto, il debitore deve ricordare che restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278 c.6): il garante del mutuo o del finanziamento non è liberato.
L’errore tipico di questa fase
Contare i trenta giorni come se agosto non esistesse. È l’errore più costoso dell’intera cronologia, perché un reclamo tardivo è inammissibile e il decreto diventa definitivo. Il secondo errore è confondere i trenta giorni dell’art. 282 c.3 con i dieci giorni dell’art. 124, o all’opposto applicare trenta giorni anche ai reclami contro i decreti del giudice delegato sui riparti, che seguono i dieci giorni.
Quanto dura realmente
Tra istanza e decreto è prudente mettere in conto da uno a tre mesi; non esistono dati ufficiali sui tempi di decisione. Ai tempi della decisione si sommano i trenta giorni del reclamo, che vanno fatti passare per avere un’esdebitazione definitiva. Se c’è reclamo, il calendario si allunga dei tempi del collegio, e di quelli di un eventuale giudizio di legittimità.
Il traguardo formale: la chiusura della procedura (art. 276)
Cosa succede
L’esdebitazione libera il debitore; la chiusura chiude la procedura. Sono due eventi distinti, e nel calendario reale possono distare mesi o anni. La chiusura arriva quando il programma è esaurito: beni venduti, somme distribuite, azioni concluse, triennio trascorso. Con il decreto di chiusura il tribunale autorizza anche il pagamento del compenso del liquidatore e lo svincolo delle somme accantonate.
La norma
L’art. 276 c.1 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che la procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore oppure d’ufficio. Insieme all’istanza il liquidatore deposita una relazione in cui dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego dell’esdebitazione. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 233 sui casi di chiusura. Il comma 2 stabilisce che con il decreto di chiusura il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’art. 275 c.3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Il rapporto con i tre anni è dettato dall’art. 272 c.3: la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni e comunque per tre anni dall’apertura ai fini dei beni sopravvenuti, ma può essere chiusa prima se non può essere acquisito ulteriore attivo. È l’unico caso in cui l’esdebitazione può arrivare prima dei tre anni: con la chiusura anticipata, perché l’art. 282 c.1 la collega al provvedimento di chiusura, se anteriore.
In materia di liquidazione giudiziale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sull’art. 281 c.1: la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, e la Corte ha invitato il legislatore a fissare un termine. La pronuncia riguarda la liquidazione giudiziale, non la controllata, ma conferma un principio utile per i calendari: un’istanza presentata a ridosso della chiusura non è perduta.
I termini che si attivano
La chiusura non ha un termine di legge. Il decreto è reclamabile secondo le regole generali del Codice; il termine va verificato sul provvedimento e sulla norma applicabile prima di agire. Se l’esdebitazione non è stata ancora dichiarata, la relazione del liquidatore depositata con l’istanza di chiusura diventa il documento su cui il tribunale deciderà.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può chiedere lui stesso la chiusura quando non c’è più nulla da liquidare e il triennio è trascorso: l’art. 276 gli riconosce la legittimazione. Se l’esdebitazione non è stata chiesta prima, deve presentare l’istanza insieme o subito dopo. Se è già stata dichiarata, la chiusura serve a liberare definitivamente il patrimonio dalla procedura e a far cessare l’attrazione dei beni sopravvenuti.
L’errore tipico di questa fase
Credere che senza chiusura non ci sia esdebitazione, e quindi aspettare. Oppure, all’opposto, credere che con l’esdebitazione la procedura sia finita, e smettere di collaborare con il liquidatore mentre la vendita o la causa sono ancora in corso: l’art. 282 c.2-bis lascia proseguire le operazioni liquidatorie e i giudizi.
Quanto dura realmente
Per il debitore con solo reddito la chiusura può arrivare a breve distanza dai tre anni, una volta eseguito l’ultimo riparto. Con un immobile dipende dall’esito delle vendite. Con cause pendenti la chiusura può slittare di anni. Anche qui non disponiamo di medie ufficiali.
La stessa procedura, tre calendari
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Le date sono state controllate una per una: nessuna scadenza cade di sabato o domenica, e dove la ricorrenza cade in un giorno festivo o nel fine settimana lo slittamento è indicato. I tempi non fissati dalla legge (redazione della relazione, decisione del tribunale, aste) sono stime prudenziali. La decorrenza dei tre anni è sempre calcolata dalla pubblicazione della sentenza.
Calendario A: consumatore senza beni, con stipendio
Ipotesi: lavoratore dipendente, stipendio netto di 1.840 euro al mese, nessun immobile, un’auto di scarso valore, debiti per 47.300 euro verso due finanziarie, una banca e una società di recupero crediti. Una quota dello stipendio eccedente il limite di mantenimento costituisce l’attivo attestato dall’OCC (art. 268 c.3).
| Data | Evento | Riferimento |
|---|---|---|
| Lunedì 2 novembre 2026 | Conferimento dell’incarico all’OCC | art. 269 |
| Lunedì 9 novembre 2026 | Scadenza per la comunicazione dell’OCC all’agente della riscossione e agli uffici fiscali | art. 269 c.3 |
| Lunedì 25 gennaio 2027 | Relazione dell’OCC completata | art. 269 c.2 |
| Lunedì 1° febbraio 2027 | Deposito del ricorso; da qui sono sospesi gli interessi ai fini del concorso | art. 268 c.5 |
| Giovedì 4 marzo 2027 | Pubblicazione della sentenza di apertura (giorno 0) | art. 270 |
| Giovedì 11 marzo 2027 | Scadenza dei 7 giorni per depositare scritture ed elenco dei creditori | art. 270 c.2 lett. c |
| Giovedì 3 giugno 2027 | Scadenza dei 90 giorni per le domande (il 2 giugno è festivo) e per inventario e programma | artt. 270 c.2 lett. d, 272 c.2 |
| Lunedì 21 giugno 2027 | Comunicazione del progetto di stato passivo | art. 273 c.1 |
| Martedì 6 luglio 2027 | Scadenza delle osservazioni (15 giorni) | art. 273 c.2 |
| Mercoledì 21 luglio 2027 | Formazione e deposito dello stato passivo | art. 273 c.3 |
| Giovedì 29 luglio 2027 | Scadenza del reclamo (8 giorni) | artt. 273 c.4, 133 |
| 2028-2029 | Accantonamento mensile della quota di stipendio e riparti parziali | art. 275 |
| Lunedì 4 marzo 2030 | Maturazione dei tre anni; deposito dell’istanza di esdebitazione | art. 282 c.1 |
| Mercoledì 6 marzo 2030 | Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi | art. 282 c.1 |
| Giovedì 21 marzo 2030 | Scadenza delle osservazioni (15 giorni) | art. 282 c.1 |
| Mercoledì 17 aprile 2030 | Comunicazione del decreto di esdebitazione (stima) | art. 282 c.1 |
| Venerdì 17 maggio 2030 | Scadenza del reclamo (30 giorni): senza reclami, esdebitazione definitiva | art. 282 c.3 |
| Venerdì 14 giugno 2030 | Decreto di chiusura dopo l’ultimo riparto (stima) | art. 276 |
Durata complessiva: dal conferimento dell’incarico all’esdebitazione definitiva circa 3 anni e 6 mesi e mezzo; dalla sentenza circa 3 anni e 2 mesi e mezzo. La parte “comprimibile” è quella iniziale: un fascicolo pronto in tre settimane invece che in due mesi anticipa ogni data successiva.
Calendario B: consumatore con casa di proprietà
Ipotesi: lavoratrice dipendente proprietaria dell’abitazione, mutuo fondiario con residuo di 96.400 euro, altri debiti chirografari per 38.750 euro. L’immobile va venduto; la banca fondiaria, alla luce di Cass. n. 22914/2024, può proseguire l’esecuzione individuale.
| Data | Evento | Riferimento |
|---|---|---|
| Lunedì 11 gennaio 2027 | Conferimento dell’incarico all’OCC | art. 269 |
| Lunedì 18 gennaio 2027 | Scadenza per la comunicazione dell’OCC agli enti | art. 269 c.3 |
| Lunedì 26 aprile 2027 | Relazione dell’OCC, con stima dell’immobile | art. 269 c.2 |
| Lunedì 3 maggio 2027 | Deposito del ricorso | art. 268 |
| Martedì 8 giugno 2027 | Pubblicazione della sentenza di apertura (giorno 0) | art. 270 |
| Martedì 15 giugno 2027 | Scadenza dei 7 giorni per scritture ed elenco dei creditori | art. 270 c.2 lett. c |
| Giovedì 8 luglio 2027 | 30 giorni dalla sentenza: aggiornamento dell’elenco dei creditori (calcolato, per semplicità, dalla pubblicazione) | art. 272 c.1 |
| Lunedì 6 settembre 2027 | Scadenza dei 90 giorni per le domande, inventario e programma; i termini corrono anche in agosto | artt. 270, 272, 9 c.1 |
| Lunedì 27 settembre 2027 | Progetto di stato passivo | art. 273 c.1 |
| Martedì 12 ottobre 2027 | Scadenza delle osservazioni | art. 273 c.2 |
| Mercoledì 27 ottobre 2027 | Stato passivo esecutivo | art. 273 c.3 |
| Giovedì 17 febbraio 2028 | Primo esperimento di vendita, deserto (ipotesi) | programma |
| Giovedì 15 giugno 2028 | Secondo esperimento, aggiudicazione (ipotesi) | programma |
| Giovedì 21 settembre 2028 | Decreto di trasferimento (stima) | programma |
| Mercoledì 24 gennaio 2029 | Progetto di riparto | art. 275 c.5 |
| Giovedì 8 febbraio 2029 | Scadenza delle osservazioni al riparto (15 giorni) | art. 275 c.5 |
| Sabato 8 giugno 2030 | Maturazione dei tre anni | art. 282 c.1 |
| Lunedì 10 giugno 2030 | Deposito dell’istanza di esdebitazione (primo giorno lavorativo) | art. 282 c.1 |
| Mercoledì 12 giugno 2030 | Comunicazione dell’istanza ai creditori | art. 282 c.1 |
| Giovedì 27 giugno 2030 | Scadenza delle osservazioni | art. 282 c.1 |
| Lunedì 15 luglio 2030 | Comunicazione del decreto (stima) | art. 282 c.3 |
| Mercoledì 14 agosto 2030 | Scadenza del reclamo: 30 giorni pieni, in agosto | artt. 282 c.3, 9 c.1 |
| Mercoledì 20 novembre 2030 | Decreto di chiusura (stima) | art. 276 |
Durata complessiva: dall’incarico all’esdebitazione definitiva circa 3 anni e 7 mesi; alla chiusura circa 3 anni e 10 mesi. Il dato che sorprende chi legge per la prima volta: anche se la casa fosse stata venduta in sei mesi, l’esdebitazione non sarebbe arrivata prima dei tre anni, salvo una chiusura anticipata per assenza di ulteriore attivo (art. 272 c.3), ipotesi che dipende dal caso e dalla valutazione del tribunale. Le due date critiche cadono d’estate: il 6 settembre 2027 per le domande e il 14 agosto 2030 per il reclamo.
Calendario C: ex imprenditore con contenziosi
Ipotesi: ex titolare di impresa individuale cessata, debiti per 312.680 euro tra fornitori, banca, erario ed enti previdenziali; un credito di 41.900 euro verso un ex cliente oggetto di causa pendente; due creditori con crediti contestati. Nessuna dichiarazione di fallimento in passato.
| Data | Evento | Riferimento |
|---|---|---|
| Martedì 1° dicembre 2026 | Conferimento dell’incarico all’OCC | art. 269 |
| Lunedì 7 dicembre 2026 | Scadenza per la comunicazione dell’OCC agli enti | art. 269 c.3 |
| Lunedì 15 marzo 2027 | Relazione dell’OCC dopo la ricostruzione contabile | art. 269 c.2 |
| Lunedì 22 marzo 2027 | Deposito del ricorso | art. 268 |
| Martedì 27 aprile 2027 | Pubblicazione della sentenza, anche nel registro delle imprese (giorno 0) | art. 270 c.2 lett. f |
| Martedì 4 maggio 2027 | Scadenza dei 7 giorni per bilanci e scritture contabili | art. 270 c.2 lett. c |
| Lunedì 26 luglio 2027 | Scadenza dei 90 giorni per le domande, inventario e programma | artt. 270, 272 |
| Mercoledì 25 agosto 2027 | Scadenza delle domande dopo la proroga di 30 giorni (ipotesi), in agosto | artt. 272 c.1, 9 c.1 |
| Lunedì 20 settembre 2027 | Progetto di stato passivo | art. 273 c.1 |
| Martedì 5 ottobre 2027 | Scadenza delle osservazioni | art. 273 c.2 |
| Mercoledì 20 ottobre 2027 | Stato passivo esecutivo, con due crediti esclusi | art. 273 c.3 |
| Giovedì 28 ottobre 2027 | Scadenza del reclamo dei creditori esclusi (8 giorni) | artt. 273 c.4, 133 |
| Martedì 1° febbraio 2028 | Comunicazione del decreto del giudice delegato sui reclami (stima) | art. 273 c.4 |
| Giovedì 2 marzo 2028 | Scadenza del ricorso per cassazione (30 giorni) | art. 273 c.4 |
| Sabato 27 aprile 2030 | Maturazione dei tre anni | art. 282 c.1 |
| Lunedì 29 aprile 2030 | Istanza di esdebitazione; il liquidatore segnala i fatti rilevanti | art. 282 c.1 |
| Giovedì 2 maggio 2030 | Comunicazione dell’istanza ai creditori | art. 282 c.1 |
| Venerdì 17 maggio 2030 | Scadenza delle osservazioni (15 giorni) | art. 282 c.1 |
| Mercoledì 12 giugno 2030 | Comunicazione del decreto (stima), iscritto nel registro delle imprese | art. 282 c.1 e c.3 |
| Venerdì 12 luglio 2030 | Scadenza del reclamo (30 giorni) | art. 282 c.3 |
| Mercoledì 15 ottobre 2031 | Sentenza di primo grado nella causa verso l’ex cliente (ipotesi) | art. 282 c.2-bis |
| Mercoledì 10 marzo 2032 | Decreto di chiusura dopo il riparto finale (stima) | art. 276 |
Durata complessiva: dall’incarico all’esdebitazione definitiva circa 3 anni e 7 mesi; alla chiusura oltre 5 anni e 3 mesi. La causa pendente non ha ritardato l’esdebitazione, perché l’art. 282 c.2-bis la rende indipendente dai giudizi in corso; ha ritardato solo la chiusura. In questo profilo il rischio maggiore è di merito: debiti erariali e previdenziali accumulati nel tempo possono essere valutati sotto il profilo della colpa grave, come nel caso deciso dal Tribunale di Treviso il 31 marzo 2026. Se l’ex imprenditore fosse stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 per gli stessi debiti, l’intero calendario dell’esdebitazione andrebbe riscritto secondo la legge fallimentare (Cass. n. 14835/2025).
Il confronto
| Profilo | Incarico OCC → sentenza | Sentenza → esdebitazione definitiva | Totale fino all’esdebitazione | Totale fino alla chiusura |
|---|---|---|---|---|
| A. Consumatore con stipendio | 4 mesi | 3 anni e 2 mesi e mezzo | circa 3 anni e 6 mesi e mezzo | circa 3 anni e 7 mesi e mezzo |
| B. Consumatore con casa | 5 mesi | 3 anni e 2 mesi | circa 3 anni e 7 mesi | circa 3 anni e 10 mesi |
| C. Ex imprenditore con cause | quasi 5 mesi | 3 anni e 2 mesi e mezzo | circa 3 anni e 7 mesi | oltre 5 anni e 3 mesi |
La lezione dei tre calendari: l’esdebitazione, quando il debitore si muove alle finestre giuste, arriva in tempi simili per tutti; è la chiusura a cambiare radicalmente. Il tempo che il debitore può davvero guadagnare o perdere sta all’inizio (preparazione) e alla fine (istanza tempestiva, reclamo nei termini).
I binari paralleli: quando la cronologia cambia strada
La cronologia descritta finora è quella “lineare”. Esistono però deviazioni che la allungano, la accorciano o la sostituiscono.
La conversione da altre procedure. Se il debitore aveva chiesto una ristrutturazione dei debiti del consumatore o un concordato minore, la liquidazione controllata può aprirsi in seguito, per esempio dopo la revoca dell’omologazione (artt. 73 e 83) o, per il concordato minore, su istanza del debitore dopo il diniego dell’omologa (art. 80 c.5). In questi casi il “giorno 0” della liquidazione è la nuova sentenza, e i tre anni ripartono da lì: il tempo trascorso nella procedura precedente non si recupera. Chi valuta la strada della ristrutturazione deve sapere che un tentativo fallito sposta in avanti l’esdebitazione di tutto il tempo impiegato.
La domanda del creditore. Se è un creditore a chiedere la liquidazione, il debitore persona fisica può impedirne l’apertura dimostrando, con l’attestazione dell’OCC, che non c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3); il giudice può concedere fino a sessanta giorni per l’attestazione. Il calendario allora si sposta su un’altra strada: l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283, con un decreto e un successivo triennio di vigilanza sulle utilità sopravvenute. È una procedura diversa, con tempi propri, che non si somma alla liquidazione controllata. Una curiosità che dice quanto la materia sia in movimento: il Report 2026 dell’OCC della Camera Arbitrale di Milano descrive ancora un monitoraggio dell’incapiente di quattro anni, mentre il testo vigente dopo il correttivo parla di tre.
La chiusura anticipata. Quando non c’è ulteriore attivo da acquisire, il liquidatore può chiedere la chiusura prima dei tre anni (art. 272 c.3), e l’esdebitazione può essere dichiarata contestualmente (art. 282 c.1). Il triennio non è quindi un minimo assoluto per l’esdebitazione, ma lo è, di regola, per l’acquisizione dei beni sopravvenuti: per questo la chiusura anticipata si vede soprattutto quando il patrimonio è stato liquidato e non ci sono redditi eccedenti da apprendere. La valutazione spetta al tribunale.
La revoca dell’apertura. È il binario peggiore. Se emergono omissioni gravi nel ricorso o nella relazione dell’OCC, l’apertura può essere revocata, come nel caso deciso dalla Cassazione n. 28576/2025. Il debitore torna esposto alle esecuzioni e, se vorrà ripresentare la domanda, dovrà ricominciare dalla fase preparatoria.
Il procedimento penale pendente. Se è in corso un procedimento penale per bancarotta fraudolenta o per altri delitti indicati dall’art. 280 lett. a, il tribunale non rigetta l’istanza ma rinvia la decisione fino all’esito. Per l’ex imprenditore è il fattore che più di ogni altro può allungare la cronologia dell’esdebitazione, con tempi legati a quelli del processo penale.
Il reclamo e il giudizio di legittimità. Un reclamo contro il decreto aggiunge i tempi della decisione collegiale; un eventuale ricorso per cassazione, sulla cui ammissibilità c’è un contrasto (Cass. n. 30108/2025 e n. 13228/2026), può aggiungere anni. Nel frattempo i debiti non sono definitivamente inesigibili.
La questione costituzionale sull’art. 278 c.2. Se la Corte costituzionale accogliesse le questioni sollevate dai Tribunali di Verona e Milano, l’esdebitazione potrebbe operare pienamente anche verso i creditori non insinuati. Ad oggi la questione è pendente e la regola vigente resta quella della liberazione limitata per chi non ha partecipato al concorso.
Le cinque finestre critiche
- Il fascicolo iniziale. Consegnare all’OCC tutti i documenti, compresi gli atti scomodi, nelle prime settimane: è la fase in cui il debitore controlla davvero il calendario, e un’omissione può costare la revoca della procedura.
- I sette giorni dopo la sentenza. Depositare scritture ed elenco dei creditori nel termine dell’art. 270 c.2 lett. c e mettersi a disposizione del liquidatore: la collaborazione è una condizione dell’esdebitazione (art. 280 lett. c).
- I quindici giorni sul progetto di stato passivo e gli otto del reclamo. È l’unico momento per contestare crediti e privilegi dentro la procedura, e per far emergere i creditori dimenticati.
- Il giorno dopo i tre anni, contati dalla pubblicazione della sentenza. Depositare l’istanza senza attendere la chiusura, con la documentazione della propria condotta nel triennio.
- I trenta giorni del reclamo, anche in agosto. Contro il diniego, o per difendersi dal reclamo di un creditore, il termine dell’art. 282 c.3 non conosce sospensione feriale (art. 9 c.1).
Le domande sul tempo
Sono passati tre anni dal deposito del ricorso: posso già chiedere l’esdebitazione?
Non è prudente. La legge parla di tre anni dall’apertura, e la lettura più sicura conta dalla pubblicazione della sentenza. Se tra deposito e sentenza sono passati due mesi, conviene attendere quei due mesi: un’istanza prematura rischia di essere tenuta ferma o dichiarata inammissibile.
La casa non è ancora stata venduta: devo aspettare la vendita per essere liberato dai debiti?
No. Decorsi i tre anni l’esdebitazione può essere dichiarata a procedura aperta, e per l’art. 282 c.2-bis non incide sulle operazioni di liquidazione, che proseguiranno. La vendita influisce sulla chiusura, non sulla liberazione.
Il decreto mi è stato comunicato il 20 luglio: posso reclamare a settembre?
No. I trenta giorni dell’art. 282 c.3 scadono il 19 agosto, perché l’art. 9 c.1 esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice.
Un creditore si è accorto della procedura dopo la scadenza dei novanta giorni: può ancora entrare?
Solo con una domanda tardiva, ammissibile se il ritardo dipende da causa non imputabile e se è trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione della causa (art. 273 c.5); la Cassazione n. 28573/2025 ha confermato che il termine ordinario è perentorio.
Quanto dura, in tutto, nel caso più semplice?
Con un fascicolo ordinato, un tribunale che decide in poche settimane e nessun reclamo, dall’incarico all’OCC all’esdebitazione definitiva è ragionevole stimare tre anni e mezzo. Non è una media statistica: dati ufficiali sulle durate, nel regime del CCII, non ne abbiamo trovati.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi riportati dalle fonti consultate e, quando abbiamo letto solo una massima o una sintesi, lo segnaliamo.
Relazione dell’OCC e ammissibilità
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576 (massima su Brocardi). La relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità: il giudice ne verifica completezza e attendibilità, non il solo deposito; confermata la revoca di una procedura aperta su ricorso e relazione che tacevano vendite a prezzo simbolico e attività in corso. Rilevanza: spiega perché la fase preparatoria non va accelerata a scapito della completezza.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione non serve la meritevolezza, ma la relazione su cause dell’indebitamento e diligenza resta requisito di ammissibilità sottoposto a controllo sostanziale; la condotta del debitore pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: collega la relazione iniziale alla decisione finale, tre anni dopo.
Sentenza di apertura
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi). L’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: la sentenza non anticipa il giudizio sull’esdebitazione.
- Trib. Brescia, sent. n. 47/2026, pubblicata il 6 febbraio 2026 (testo letto). Fissa 7 giorni per le scritture, 90 giorni per le domande a pena di inammissibilità, 15 giorni dall’accettazione perché il liquidatore proponga la quota di reddito da acquisire, e una durata di almeno tre anni salvo i casi dell’art. 233. Rilevanza: mostra come i termini dell’art. 270 vengono tradotti in date.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2025, n. 28483 (massima su Brocardi). La regola dell’art. 51 c.15 sulla condanna per mala fede si applica anche alla liquidazione controllata, tramite i rinvii degli artt. 270 c.5 e 65 c.2. Rilevanza: conferma il richiamo alla disciplina delle impugnazioni dell’art. 51.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912 (sintesi iusletter). In materia di liquidazione giudiziale chiesta da un terzo, il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza, anche in caso di rinvio. Rilevanza: solo per analogia, sulla rigidità delle preclusioni legate alla prima udienza.
Domande dei creditori e stato passivo
- Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28573 (massima su Brocardi). Il termine per la domanda di partecipazione al concorso è perentorio; oltre la scadenza serve la rimessione in termini per causa non imputabile. Rilevanza: la scadenza dei novanta giorni è un vero spartiacque.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 23 ottobre 2025, n. 28161 (massima su Brocardi). Se le osservazioni scadono dopo il 28 settembre 2024 si applica l’art. 273 novellato, con otto giorni per l’opposizione allo stato passivo; l’assenza di vacatio legis non giustifica da sola la rimessione in termini. Rilevanza: fissa il termine più breve dell’intera cronologia.
Vendite e riparti
- Cass. civ., Sez. I, sent. 19 agosto 2024, n. 22914 (su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia). Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: la vendita della casa può seguire i tempi dell’esecuzione individuale.
Esdebitazione: condizioni e decreto
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi; caso regolato dalla legge fallimentare). Un patrimonio modesto non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede una soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: chi ha solo uno stipendio non è svantaggiato al momento della decisione.
- Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne; numero non disponibile, da citare con cautela). Su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria a un debito estinto rientra nell’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: mostra il ruolo della segnalazione del liquidatore nel triennio.
- Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevanza: per l’ex imprenditore la storia fiscale può decidere l’esito al terzo anno.
- Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026) e ordinanze di rimessione dei Tribunali di Verona e Milano ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026. La questione sull’art. 278 c.2, restituita per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Rilevanza: oggi conviene far entrare tutti i creditori nel concorso.
Chiusura e debitori già falliti
- Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Sull’art. 281 c.1 (liquidazione giudiziale) la contestualità tra esdebitazione e chiusura va intesa in senso logico-funzionale; l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: per analogia, sulla tempestività dell’istanza a ridosso della chiusura.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi). L’istanza di chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: per l’ex imprenditore già fallito il calendario del CCII non si applica.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto dagli autori della scheda di riferimento). L’incapiente già fallito per le stesse esposizioni non può invocare l’art. 283; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio. In contrasto, sulla ricorribilità, è indicata Cass. 7 maggio 2026, n. 13228. Rilevanza: incide sui tempi dell’ultimo grado.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene sulla cronologia nel punto esatto in cui si trova il debitore. Questi sono gli strumenti concreti, ordinati secondo il calendario.
- Prima dell’incarico all’OCC: costruiamo il fascicolo. Elenchiamo creditori, beni, redditi e atti degli ultimi cinque anni e individuiamo i documenti mancanti, perché la fase preparatoria non diventi il collo di bottiglia dell’intero percorso.
- Prima del deposito: rileggiamo la relazione dell’art. 269. Verifichiamo che cause dell’indebitamento, diligenza e attestazione sull’attivo siano documentate, perché quel testo tornerà davanti al tribunale al momento dell’esdebitazione.
- Se la domanda è di un creditore: prepariamo la difesa per la prima udienza. Valutiamo l’eccezione dell’art. 268 c.3 e coordiniamo i tempi con l’OCC per l’attestazione, entro il termine che il giudice concede.
- Nei sette giorni dopo la sentenza: organizziamo il deposito delle scritture e il primo contatto con il liquidatore, mettendo per iscritto la collaborazione del debitore.
- Sulla quota di reddito: documentiamo le spese reali del nucleo familiare per sostenere un limite di mantenimento realistico davanti al giudice delegato.
- Sul progetto di stato passivo: redigiamo le osservazioni nei 15 giorni e, se serve, il reclamo negli 8 giorni, contestando crediti, interessi e privilegi non dovuti.
- Nel triennio: teniamo il calendario dei versamenti, delle comunicazioni sui beni sopravvenuti e delle osservazioni ai progetti di riparto.
- Alla maturazione dei tre anni: calcoliamo la data con la lettura prudente e depositiamo l’istanza di esdebitazione con la documentazione della condotta del debitore.
- Sul decreto: valutiamo il reclamo nei 30 giorni, che corrono anche in agosto, oppure difendiamo il decreto favorevole dal reclamo di un creditore.
- Dopo il reclamo: impostiamo l’eventuale giudizio di legittimità, verificando l’ammissibilità del ricorso alla luce del contrasto in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una cronologia come questa pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i tempi di lavoro dell’Organismo, il contenuto atteso della relazione e il dialogo con il liquidatore e il giudice delegato, cioè i punti in cui il calendario si accorcia o si allunga. Quando la procedura diventa contenzioso, dallo stato passivo al reclamo sull’esdebitazione, la stessa linea difensiva prosegue fino in Cassazione con lo stesso difensore, senza passaggi di consegne. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, posizioni fiscali e contabilità dell’ex impresa, gli avvocati curano termini, osservazioni e reclami. Per l’ex imprenditore, la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a leggere la storia dell’impresa che il tribunale esaminerà nella valutazione della colpa grave.
Non promettiamo esiti né date: verifichiamo la tua posizione, calcoliamo i termini e costruiamo la strategia per ogni tappa.
Chiusura
Il percorso dalla liquidazione controllata all’esdebitazione non dura “tre anni”: dura tre anni più il tempo della preparazione e il tempo della decisione, e in un caso semplice si avvicina a tre anni e mezzo. Con una casa da vendere o una causa pendente l’esdebitazione arriva comunque poco dopo il triennio, mentre la chiusura può allontanarsi di anni. I punti fermi sono pochi e vanno rispettati con precisione: sette giorni, novanta giorni, quindici giorni, otto giorni, tre anni, quindici giorni, trenta giorni anche in agosto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la gestisce. Come avvocato cassazionista, poi, può portare la stessa strategia dal primo ricorso fino all’ultimo grado.
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