Cosa deve contenere, in concreto, il piano che un piccolo imprenditore, un artigiano o un professionista allega alla domanda di concordato minore? La domanda sembra tecnica, ma è la prima che si pone chi ha deciso di uscire dal sovraindebitamento senza chiudere bottega, o chi l’attività l’ha già chiusa e cerca un’alternativa alla liquidazione controllata. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dice che la proposta ha “contenuto libero”, e proprio questa libertà genera il dubbio: libero fino a che punto? Quali voci il giudice e i creditori si aspettano di trovare, e quali omissioni fanno naufragare la procedura prima ancora del voto?
Non esiste un piano valido per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso elenco di debiti può reggere un piano in continuità, un piano liquidatorio sostenuto da finanza esterna o un piano misto, e ciascuno di essi va riempito con contenuti diversi. Il rovescio della medaglia della libertà concessa dall’art. 74 CCII è che ogni scelta (durata, fonti, classi, garanzie, beni da vendere) va motivata e resa verificabile dall’OCC, dal giudice e dai creditori chiamati a votare.
In questa guida mettiamo a confronto i tre modelli di piano realmente praticabili, li proviamo sugli stessi numeri e li confrontiamo con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dell’art. 67, che segue regole diverse. Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il punto di vista di chi il piano lo deve esaminare e attestare, non solo di chi lo redige. Per il debitore imprenditore, a questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che porta nella costruzione del piano in continuità la logica della sostenibilità dei flussi.
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Le regole comuni a ogni piano di concordato minore
Prima di soppesare le tre strade, occorre fissare il terreno comune. Il concordato minore è lo strumento che il CCII riserva ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: secondo l’art. 2, comma 1, lettera c), rientrano nel sovraindebitamento il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’impresa minore è quella che, nei tre esercizi precedenti, non ha superato congiuntamente 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo, 200.000 euro di ricavi annui e 500.000 euro di debiti anche non scaduti (art. 2, comma 1, lettera d).
L’art. 74 CCII disegna due porte d’ingresso. Il comma 1 ammette la proposta quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il comma 2, fuori da questa ipotesi, la ammette solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda; la norma non fissa alcuna percentuale minima. Sono queste due porte a generare i tre modelli di piano: continuità pura, liquidazione con finanza esterna, e la combinazione delle due.
Il comma 3 dell’art. 74 è il cuore del tema. Secondo il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, la proposta ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione dei creditori in classi; la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto, alle norme sul concordato preventivo in quanto compatibili.
L’art. 75, comma 1, completa il quadro elencando ciò che va allegato alla domanda: a) il piano, con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale; d) gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; e) la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e della famiglia, con quanto occorre al mantenimento.
Da queste due norme si ricava una griglia minima che vale per qualunque modello. Ogni piano deve rispondere ad almeno sette domande:
| Voce del piano | Fonte normativa | Cosa deve risultare |
|---|---|---|
| Tempi | art. 74 c.3 | Durata complessiva, scadenze dei pagamenti, eventuali moratorie |
| Modalità di soddisfacimento | art. 74 c.3 | Percentuali, forme (denaro, cessione di beni, accollo), ordine dei pagamenti |
| Fonti delle risorse | art. 74 c.1-2 | Flussi dell’attività, vendite, finanza esterna, con prova della provenienza |
| Classi | art. 74 c.3 | Criteri di formazione e trattamento differenziato; classe obbligatoria per i crediti assistiti da garanzie di terzi |
| Trattamento dei privilegiati | art. 75 c.2 | Misura non inferiore al ricavato della liquidazione, sul valore di mercato attestato dall’OCC |
| Mutui | art. 75 c.2-bis e c.3 | Eventuale prosecuzione delle rate (abitazione principale; beni strumentali in continuità) |
| Documentazione | art. 75 c.1 | Bilanci, scritture, dichiarazioni, elenco creditori, atti straordinari, entrate familiari |
Due precisazioni aiutano a leggere il resto dell’analisi. La prima riguarda le garanzie: il testo dell’art. 74 non elenca, tra i contenuti necessari, le garanzie di adempimento offerte ai creditori, ma la prassi dei tribunali e degli OCC le valuta come elemento di fattibilità, soprattutto quando il piano si regge su promesse di terzi (una fideiussione, un deposito vincolato, un impegno irrevocabile del finanziatore). Diverso è il caso delle garanzie prestate da terzi a favore di singoli creditori, che dopo il correttivo impongono la classe separata. La seconda riguarda la liquidazione dei beni: il piano può prevedere la vendita di beni del debitore, e in quel caso deve indicare quali beni, a quale valore stimato e con quale procedura competitiva; il trattamento dei creditori garantiti va misurato sul valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75, comma 2).
Va infine ricordato che il piano non vive da solo. Il giudice, se la domanda è ammissibile, apre la procedura con decreto e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per esprimere adesione o dissenso via PEC all’OCC (art. 78, comma 2, lettera c); il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e con più classi la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1); chi tace si considera consenziente (art. 79, comma 3). Il giudice omologa dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità e maggioranza (art. 80, comma 1). Ogni contenuto del piano va quindi scritto pensando a due lettori: il creditore che vota e il giudice che controlla la fattibilità.
Primo modello: il piano in continuità aziendale o professionale
In cosa consiste
Il piano in continuità è quello che l’art. 74, comma 1, mette al centro del concordato minore: il debitore prosegue l’attività e paga i creditori, in tutto o in parte, con i flussi che l’attività stessa genererà negli anni di durata del piano. Il patrimonio strumentale resta di regola al debitore, perché è la condizione per produrre quei flussi. L’art. 75, comma 3, consente in questo caso di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni previste per il mutuo sull’abitazione principale: in sostanza, il finanziamento sul capannone o sul laboratorio può continuare a essere pagato come se la crisi non ci fosse, purché ne ricorrano i presupposti.
Quando ha senso
Tre scenari tipici rendono questa strada percorribile:
- l’artigiano o il piccolo commerciante con un’attività ancora redditizia, schiacciato da debiti tributari e contributivi accumulati negli anni peggiori ma con un margine operativo positivo e stabile;
- il professionista (avvocato, geometra, medico, consulente) con studio avviato, clientela consolidata e debiti nati da un periodo di calo del fatturato o da investimenti sbagliati;
- l’imprenditore agricolo che ha bisogno di conservare terreni e attrezzature e può contare su raccolti e contributi ragionevolmente prevedibili.
Il profilo ideale del piano in continuità è quello del debitore che ha un problema di passato (il debito accumulato) e non di futuro (la capacità di produrre reddito): se il conto economico prospettico regge, la continuità è la strada che conserva più valore per tutti.
Cosa deve contenere, voce per voce
Nel piano in continuità le voci della griglia comune assumono un contenuto specifico:
- Tempi: la durata è legata all’arco temporale in cui i flussi sono ragionevolmente prevedibili. Piani molto lunghi aumentano la somma distribuibile ma riducono l’attendibilità della previsione; il giudice, nel verificare la fattibilità, guarda proprio all’idoneità della proposta a soddisfare i creditori nei tempi indicati.
- Modalità: rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali) alimentate dai flussi; eventuale accantonamento su conto dedicato; calendario distinto per prededucibili, privilegiati e chirografari.
- Fonti: un business plan con conto economico e flussi di cassa prospettici, coerente con i bilanci e le dichiarazioni degli ultimi tre anni richiesti dall’art. 75, comma 1, lettera a). Un piano che promette flussi doppi rispetto allo storico senza spiegare perché è il primo a essere contestato dall’OCC.
- Classi: utili per differenziare fornitori strategici, finanziatori, enti pubblici; obbligatorie per i creditori che godono di garanzie di terzi (ad esempio la banca garantita dalla fideiussione di un familiare).
- Privilegiati: possono essere pagati non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, sul valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75, comma 2); la parte non coperta degrada al chirografo.
- Mutui: la prosecuzione delle rate sui beni strumentali (art. 75, comma 3) va prevista espressamente e documentata.
- Garanzie di adempimento: non imposte dal testo, ma spesso decisive per convincere i creditori a votare un piano pluriennale; tra le più frequenti, l’impegno di un terzo a coprire eventuali scostamenti o un deposito iniziale.
Come si esegue in sintesi
Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, redige il piano e la proposta; l’OCC predispone la propria relazione; il giudice apre la procedura e, su istanza del debitore, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 78, comma 2, lettera d). Se è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, l’art. 78, comma 2-bis, prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC. Seguono il voto, l’eventuale omologa e l’esecuzione pluriennale sotto il controllo dell’organismo.
Vantaggi motivati
A fronte di un orizzonte più lungo, la continuità offre tre vantaggi concreti. Conserva l’attività e quindi il reddito del debitore e della sua famiglia. Distribuisce ai creditori un valore normalmente superiore a quello della liquidazione, perché aggiunge al patrimonio i flussi futuri. E apre, almeno secondo una parte della giurisprudenza di merito, la possibilità di applicare la regola della priorità relativa propria del concordato preventivo in continuità: il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato un concordato minore di un avvocato applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa; il Tribunale di Napoli, sez. VII, con la sentenza del 14 gennaio 2026, ha sottolineato che il CCII privilegia, ove possibile, la conservazione del valore attraverso la continuità dell’attività professionale.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la durata. Un piano di cinque anni espone il debitore al rischio di eventi che nessun business plan prevede: la perdita di un cliente importante, una malattia, un mutamento del mercato. L’inadempimento degli obblighi del piano può portare alla revoca dell’omologazione, con la possibile apertura della liquidazione controllata. Va poi soppesato un punto ancora aperto: la Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni; la compatibilità di questo principio con l’applicazione della priorità relativa nel concordato minore in continuità, accolta da alcuni tribunali, merita una verifica caso per caso. L’elemento dirimente, nella continuità, è l’attendibilità dei flussi: un piano costruito su previsioni ottimistiche non regge né al voto né al controllo di fattibilità.
Secondo modello: il piano liquidatorio sostenuto da finanza esterna
In cosa consiste
Il secondo modello nasce dall’art. 74, comma 2. Il debitore non prosegue l’attività (o non la prosegue in misura rilevante per il piano), mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio liquidabile e aggiunge risorse provenienti da un terzo: un familiare, un socio, un nuovo datore di lavoro, un acquirente interessato a rilevare un bene. La condizione di ammissibilità è che queste risorse aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.
Quando ha senso
Tre situazioni ricorrenti:
- l’imprenditore individuale che sta dismettendo l’attività, ha trovato un impiego da dipendente e ha ancora debiti d’impresa che non può portare nel piano del consumatore (con una cautela importante: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato, sicché la tempistica della cancellazione va valutata prima di depositare);
- il professionista che ha chiuso lo studio e dispone di un immobile o di attrezzature da vendere, con un familiare disposto a integrare il ricavato;
- il socio illimitatamente responsabile di una piccola società di persone che vuole chiudere i conti con i creditori sociali e dispone dell’aiuto economico di un terzo.
Il profilo ideale del piano liquidatorio con finanza esterna è quello del debitore che non ha più un’attività da salvare, ma ha qualcuno disposto a mettere sul tavolo denaro “nuovo” che i creditori non otterrebbero mai con la sola liquidazione dei beni.
Il nodo dell’apporto “apprezzabile”
Qui la giurisprudenza di merito degli ultimi due anni si è divisa, e la divisione incide direttamente sul contenuto del piano. Secondo un orientamento restrittivo, riferito a due decreti del Tribunale di Rimini del luglio 2024 (tra cui quello del 18 luglio 2024), l’incremento della finanza esterna va misurato sull’attivo già esistente nel patrimonio del debitore: ne deriva che il concordato minore liquidatorio sarebbe ammissibile solo quando lo sarebbe anche la liquidazione controllata, e non per il debitore privo di beni. Secondo l’orientamento opposto, il Tribunale di Avellino, con decreto del 7 novembre 2024, ha aperto una procedura fondata su finanza erogata dal coniuge, ritenendo che l’apporto esterno, anche quando è l’unica fonte di soddisfazione per i creditori, incrementi in misura apprezzabile un attivo anche di valore nullo; lo stesso Tribunale, con sentenza del 28 febbraio 2025, ha ammesso un concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, e il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha omologato una proposta basata solo su finanza esterna, in assenza di attivo liquidabile, applicando il cram down nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS.
C’è poi un terzo profilo, che riguarda il debitore che i beni li ha. Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 20 dicembre 2024, ha ritenuto inammissibile l’omologa di un concordato minore liquidatorio che soddisfaceva in parte i creditori con la sola finanza esterna, perché il debitore non era incapiente e il suo patrimonio non veniva liquidato; nel caso esaminato il patrimonio da considerare comprendeva la quota di reddito non assorbita dalle spese di mantenimento, moltiplicata per tre anni, e il giudice ha concesso ai debitori di modificare la proposta. Il messaggio per chi redige il piano è netto: la finanza esterna si aggiunge al patrimonio del debitore, non lo sostituisce.
Cosa deve contenere, voce per voce
- Tempi: di norma più brevi della continuità, legati ai tempi di vendita dei beni e di versamento della finanza esterna; è prudente indicare un termine massimo per ciascuna vendita e per l’erogazione dell’apporto.
- Modalità: riparti in una o più tranche, dopo le vendite; indicazione di quale quota della finanza esterna va a ciascuna classe.
- Fonti: inventario completo dei beni con stima, procedura competitiva per la vendita, documentazione della capacità economica del terzo finanziatore e del suo impegno.
- Liquidazione dei beni: elenco dei beni da vendere, valore di mercato attestato dall’OCC, modalità di vendita, eventuale quota di reddito futuro messa a disposizione nel solco indicato dal Tribunale di Ferrara.
- Classi e privilegiati: stesso regime della continuità; i privilegiati ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione.
- Garanzie: qui diventano quasi indispensabili. Un apporto promesso e non garantito è il punto più vulnerabile del piano; l’impegno irrevocabile del terzo, eventualmente accompagnato dal versamento anticipato su un conto vincolato, rende il piano verificabile.
Vantaggi e rischi
A fronte di tempi più brevi e di un’esecuzione semplice, questa strada offre al debitore un risultato che la liquidazione controllata non garantisce nella stessa forma: la chiusura concordata della posizione con i creditori, con una distribuzione che include denaro estraneo al patrimonio. Il rovescio della medaglia è duplice. Da un lato l’incertezza interpretativa sull’apporto “apprezzabile”, che rende l’esito dell’ammissibilità dipendente dall’orientamento del tribunale competente. Dall’altro il voto: il piano liquidatorio offre percentuali spesso modeste ai chirografari, e la maggioranza va conquistata. Vale la pena ricordare che, nel caso del Tribunale di Campobasso, il cram down ha superato proprio il voto contrario dei creditori pubblici: l’art. 80, comma 3, consente l’omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando questa è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Terzo modello: il piano misto
In cosa consiste
Il piano misto combina le due fonti: il debitore prosegue l’attività, spesso in forma ridimensionata, e contemporaneamente vende i beni non strategici, talvolta con l’aggiunta di un apporto esterno più contenuto. Non è una categoria nominata dalla legge, ma la libertà di contenuto dell’art. 74, comma 3, la consente senza difficoltà. Quando la prosecuzione dell’attività è prevista, la porta d’ingresso resta quella del comma 1, e l’apporto esterno diventa un elemento di rafforzamento anziché un requisito di ammissibilità.
Quando ha senso
- L’artigiano che ha un capannone di proprietà troppo grande e costoso, può trasferirsi in un locale in affitto e destinare il ricavato della vendita ai creditori, continuando a lavorare;
- il professionista che conserva lo studio ma vende un secondo immobile o un’auto di valore;
- l’imprenditore agricolo che cede una parte dei terreni per salvare il resto dell’azienda.
Il profilo ideale del piano misto è quello del debitore che ha un’attività ancora viva ma un patrimonio sovradimensionato rispetto a ciò che serve per proseguirla.
Cosa deve contenere in più
Rispetto ai due modelli puri, il piano misto deve tenere separati e coerenti due calendari: quello delle vendite e quello dei pagamenti da flussi. Deve indicare con precisione quali beni restano (perché strumentali) e quali escono, e spiegare perché la vendita non compromette la capacità di produrre reddito. Se un bene da vendere è gravato da ipoteca, il piano deve chiarire come il ricavato viene destinato al creditore garantito e come l’eventuale eccedenza confluisce nell’attivo per gli altri creditori. Se ci sono immobili o mobili registrati da cedere, il giudice con il decreto di apertura ne ordina la trascrizione (art. 78, comma 2, lettera b).
Vantaggi e rischi
Il vantaggio principale è la riduzione della durata rispetto alla continuità pura: una parte consistente della provvista arriva subito dalle vendite e i flussi devono coprire solo il residuo. A fronte di questo vantaggio, il piano misto somma i rischi delle due strade: il rischio di vendita (il bene non si vende al valore stimato) e il rischio di continuità (i flussi calano). Il piano deve quindi prevedere che cosa accade se la vendita realizza meno del previsto, per esempio un meccanismo di integrazione o un allungamento predeterminato dei pagamenti. Nel piano misto l’elemento dirimente è la coerenza interna: ogni bene venduto deve essere davvero non necessario, e ogni flusso promesso deve essere compatibile con un’attività più piccola.
Il termine di paragone: il piano del consumatore dell’art. 67
Il confronto con la ristrutturazione dei debiti del consumatore chiarisce per contrasto molte scelte del concordato minore. L’art. 67, comma 1, consente al consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, di proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi, con contenuto libero e soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Il comma 2 elenca la documentazione: elenco dei creditori con somme dovute e cause di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio; atti di straordinaria amministrazione dei cinque anni precedenti; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento. Il comma 3 consente di falcidiare e ristrutturare i finanziamenti con cessione del quinto e i prestiti su pegno; il comma 4 ammette il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, pegnatizi e ipotecari in misura non inferiore a quella realizzabile in liquidazione, con una moratoria fino a due anni dall’omologazione e interessi legali; il comma 5 consente di continuare a pagare le rate del mutuo sulla prima casa alle condizioni indicate.
Le differenze sul contenuto del piano sono rilevanti:
| Aspetto | Piano del consumatore (art. 67) | Concordato minore (artt. 74-75) |
|---|---|---|
| Chi può proporlo | Consumatore per i debiti contratti in tale qualità | Professionista, imprenditore minore, agricolo, start-up, altri non fallibili; esclusi i consumatori |
| Requisito di accesso | Nessun vincolo di continuità o finanza esterna | Continuità dell’attività oppure apporto esterno apprezzabile |
| Voto dei creditori | Assente: decide il giudice | Necessario: maggioranza dei crediti ammessi al voto, silenzio-assenso |
| Classi | Non previste come istituto; trattamento differenziato ammesso | Facoltative; obbligatorie per crediti con garanzie di terzi |
| Documenti contabili | Dichiarazioni dei redditi, entrate familiari | Bilanci, scritture contabili e fiscali, dichiarazioni redditi, IRAP e IVA |
| Privilegiati | Non sotto la liquidazione; moratoria fino a due anni | Non sotto la liquidazione, sul valore di mercato attestato dall’OCC |
| Mutuo | Prima casa (art. 67 c.5) | Abitazione principale (art. 75 c.2-bis) e beni strumentali in continuità (art. 75 c.3) |
| Cessione del quinto | Falcidiabile espressamente (c.3) | Nessuna norma speciale analoga negli artt. 74-75 |
Sulla natura della differenza la Cassazione è stata chiara. Con l’ordinanza n. 9549 del 14 aprile 2025, la Prima Sezione ha escluso che la tutela del creditore nel piano del consumatore richieda una fase deliberativa analoga a quella del concordato preventivo, anche in presenza di moratoria e falcidia: la valutazione del giudice sulla convenienza rispetto alla liquidazione sostituisce il consenso, mentre il concordato minore mantiene una struttura partecipativa fondata sul voto. Sul punto della moratoria, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, ha precisato che la moratoria fino a due anni dell’art. 67, comma 4, non riduce i crediti privilegiati e ipotecari ma ne sospende il pagamento: gli interessi continuano a maturare nel biennio e, alla scadenza, deve iniziare il rimborso, anche rateale.
La conseguenza pratica è che il piano di concordato minore deve essere scritto per convincere, oltre che per essere verificato: nel piano del consumatore il destinatario è il giudice, nel concordato minore lo sono anche i creditori che votano. Chi ha debiti di entrambe le nature (per esempio un ex artigiano con un mutuo personale e debiti fiscali della ditta) deve valutare con attenzione quale qualità prevale: dopo il D.Lgs. 136/2024, il consumatore accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti nella qualità di consumatore.
Tre piani sugli stessi numeri: le simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali. Servono a mostrare come cambia il contenuto del piano quando cambia il modello, a parità di debiti e di patrimonio.
Simulazione 1 – Un’unica falegnameria, tre piani possibili
Dati di partenza comuni. Titolare di ditta individuale (falegnameria) qualificabile come impresa minore. Debiti complessivi: 186.740 €, così composti:
| Creditore | Natura | Importo |
|---|---|---|
| Erario e agente della riscossione | Privilegiato | 42.380 € |
| INPS | Privilegiato | 23.910 € |
| Banca A, mutuo ipotecario sul capannone | Ipotecario | 61.250 € |
| Fornitori di legname e ferramenta | Chirografario | 31.600 € |
| Società finanziaria | Chirografario | 18.400 € |
| Banca B, prestito garantito da fideiussione del padre | Chirografario con garanzia di terzi | 9.200 € |
| Totale | 186.740 € |
Patrimonio: capannone (valore di mercato attestato 74.000 €), furgone (6.800 €), attrezzature (11.300 €). Margine annuo disponibile dall’attività piena: 14.650 €.
Alternativa liquidatoria di riferimento. In una vendita forzata il capannone realizza 59.200 €, il furgone 5.100 €, le attrezzature 6.700 €: totale 71.000 €. Dedotte le spese specifiche di vendita del capannone (1.800 €), la banca ipotecaria incassa 57.400 €. Le spese generali della procedura (7.600 €) gravano sugli altri beni, coerentemente con quanto riportato della Cass. n. 6865/2025 sul compenso del gestore non posto a carico del ricavato dei beni ipotecati: ai privilegiati restano 4.200 € (6,3% di 66.290 €), ai chirografari zero. È questa la soglia sotto la quale nessun piano può scendere per i creditori privilegiati (art. 75, comma 2).
Piano A – continuità pura, 60 mesi. Il debitore conserva tutto e continua a pagare le rate del mutuo sul capannone alle scadenze convenute (art. 75, comma 3). I flussi di cinque anni (14.650 € × 5 = 73.250 €), dedotti 7.180 € di costi della procedura, lasciano 66.070 € da distribuire:
- privilegiati: 60% in privilegio (39.770 €); la parte residua (26.520 €) degrada al chirografo;
- classe dei crediti con garanzia di terzi (Banca B): 25% (2.300 €), con trattamento più basso giustificato dal mantenimento della fideiussione del padre, che il concordato non pregiudica (art. 79, comma 5);
- chirografari (fornitori, finanziaria, parte degradata dei privilegiati: 76.520 €): 24.000 €, pari al 31,4%.
Considerando anche la quota degradata, i privilegiati ottengono complessivamente circa il 72,5%; la banca ipotecaria il 100% alle scadenze originarie.
Due verifiche completano il Piano A. La prima riguarda il mutuo: la prosecuzione delle rate sul capannone è possibile alle stesse condizioni previste per il mutuo sull’abitazione principale, quindi il piano deve dare conto che il debitore è in regola con i pagamenti alla data della domanda, oppure chiedere l’autorizzazione del giudice a pagare capitale e interessi scaduti, e l’OCC deve attestare che il rimborso non lede gli altri creditori. La seconda riguarda il voto. I privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua (art. 79, comma 1): i crediti ammessi al voto sono quindi la parte degradata di Erario e INPS (26.520 €), i fornitori (31.600 €), la finanziaria (18.400 €) e la Banca B (9.200 €), per un totale di 85.720 €. La maggioranza richiede adesioni per oltre 42.860 €. Se fornitori e finanziaria aderiscono (50.000 €, pari al 58,3%), la soglia per crediti è superata anche con il dissenso dei creditori pubblici; resta però da raggiungere la maggioranza nel maggior numero di classi, ed è qui che la costruzione delle classi diventa una scelta strategica e non solo formale. Se invece il dissenso dei creditori pubblici fosse determinante, il piano dovrebbe dimostrare che la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, per consentire al giudice il cram down dell’art. 80, comma 3: con il 6,3% in liquidazione e il 72,5% nel piano, il confronto appare favorevole, ma andrà attestato dall’OCC.
Piano B – liquidatorio con finanza esterna, 18 mesi. L’attività cessa prima della cancellazione; il fratello del debitore si impegna irrevocabilmente a versare 22.000 €. I beni sono venduti con procedure competitive al valore di mercato o vicino: capannone 68.500 €, furgone 5.900 €, attrezzature 8.200 € (totale 82.600 €). L’apporto esterno aumenta l’attivo disponibile del 26,6%. Dedotti 8.350 € di costi, la banca ipotecaria è pagata integralmente (61.250 €); restano 13.000 € dai beni, a cui si somma la finanza esterna:
- privilegiati: 13.000 € dai beni + 12.000 € di finanza esterna = 25.000 € (37,7% in privilegio); 41.290 € degradano;
- classe Banca B: 8% (736 €);
- chirografari (100.490 € inclusa la parte degradata, esclusa Banca B: 91.290 €): 9.264 €, pari al 10,1%.
I privilegiati ottengono complessivamente circa il 44%.
Piano C – misto, 48 mesi. Il debitore vende il capannone a 68.500 € e si trasferisce in un locale in affitto; conserva furgone e attrezzature. Il margine annuo scende a 11.900 € per effetto del canone di locazione. Un familiare apporta 9.000 €. Provvista: eccedenza dalla vendita dopo il pagamento integrale della banca ipotecaria (7.250 €) + flussi di quattro anni (47.600 €) + finanza esterna (9.000 €) = 63.850 €; dedotti 7.640 € di costi, restano 56.210 €:
- privilegiati: 55% in privilegio (36.460 €); 29.830 € degradano;
- classe Banca B: 20% (1.840 €);
- chirografari (79.830 €): 17.910 €, pari al 22,4%.
I privilegiati ottengono complessivamente circa il 65,1%.
| Esito per classe | Liquidazione | Piano A continuità | Piano B liquidatorio + finanza | Piano C misto |
|---|---|---|---|---|
| Durata | – | 60 mesi | 18 mesi | 48 mesi |
| Banca ipotecaria | 57.400 € (93,7%) | 100% a rate originarie | 100% subito | 100% dalla vendita |
| Privilegiati (complessivo) | 6,3% | 72,5% | 44% | 65,1% |
| Chirografari | 0% | 31,4% | 10,1% | 22,4% |
| Banca B (garanzia di terzi) | 0% | 25% | 8% | 20% |
| Attività | cessa | prosegue | cessa | prosegue ridotta |
| Capannone | venduto | conservato | venduto | venduto |
La lettura della tabella va soppesata con equilibrio. Il Piano A paga di più ma chiede ai creditori di fidarsi per cinque anni; il Piano B paga meno ma subito, e il suo punto critico è l’ammissibilità; il Piano C sta nel mezzo su entrambi i fronti. Nessuno dei tre è “il migliore” in astratto: il creditore privilegiato pubblico potrebbe preferire la certezza del Piano B, il fornitore che continua a lavorare con il debitore la percentuale del Piano A.
Simulazione 2 – La prova dell’apporto “apprezzabile”
Ipotesi. Ex titolare di un piccolo bar, con debiti per 94.870 € e un’attività in via di dismissione. Patrimonio: un’auto del valore di 4.300 €; reddito da lavoro dipendente con una quota non assorbita dal mantenimento della famiglia di 210 € al mese. La madre offre 15.000 €.
- Seguendo il criterio indicato dal Tribunale di Ferrara, l’attivo del debitore comprende anche la quota di reddito disponibile per tre anni: 210 € × 36 = 7.560 €, che sommata all’auto porta l’attivo a 11.860 €. Il piano deve metterlo a disposizione dei creditori: con la finanza esterna la provvista sale a 26.860 €, con un incremento del 126% che appare “apprezzabile” sotto qualunque lettura.
- Variante: stesso debitore, ma senza auto e con reddito interamente assorbito dal mantenimento. L’attivo disponibile è pari a zero. Secondo l’orientamento attribuito al Tribunale di Rimini il concordato minore liquidatorio non sarebbe ammissibile, perché non lo sarebbe neppure la liquidazione controllata; secondo il Tribunale di Avellino (decreto del 7 novembre 2024) l’apporto esterno incrementa in misura apprezzabile anche un attivo nullo. In questa variante diventa decisivo confrontare il piano con l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che è concessa una sola volta e non distribuisce nulla ai creditori, salvo sopravvenienze rilevanti nei tre anni successivi.
L’elemento dirimente, in questa simulazione, non è l’importo della finanza esterna ma l’orientamento del tribunale competente e la presenza di un patrimonio, anche minimo, da liquidare insieme ad essa.
Simulazione 3 – Il calendario della procedura
Ipotesi. Il decreto di apertura del concordato minore è comunicato ai creditori martedì 3 novembre 2026 e assegna il termine massimo di trenta giorni (art. 78, comma 2, lettera c): le dichiarazioni di adesione o dissenso devono pervenire all’OCC entro giovedì 3 dicembre 2026. Chi non risponde si considera consenziente (art. 79, comma 3).
- Nel Piano B (18 mesi), se l’omologa interviene all’inizio del 2027, le vendite possono essere programmate nei primi dodici mesi e il riparto finale entro l’estate 2028.
- Nel Piano A (60 mesi), la prima rata potrebbe essere fissata a fine gennaio 2027 (venerdì 29 gennaio 2027) e l’ultima cinque anni dopo: il debitore resta vincolato al piano fino al 2032.
- Se lo stesso debitore fosse un consumatore con debiti personali, il piano dell’art. 67 non passerebbe per il voto: dopo la comunicazione dell’OCC, i creditori avrebbero venti giorni per presentare osservazioni (art. 70, comma 3) e l’OCC altri dieci giorni per riferire al giudice (art. 70, comma 6).
I tre modelli a confronto, in una tabella
La tabella che segue riassume i profili che pesano di più nella scelta. Le voci di costo indicano solo i costi della procedura previsti dalla legge (contributo unificato, compenso dell’OCC liquidato dal giudice secondo il D.M. 202/2014, spese di pubblicità e trascrizione, costi delle vendite), che variano in base al valore e alla complessità della procedura. La colonna del piano del consumatore funge da termine di paragone, non da quarta opzione per l’imprenditore.
| Profilo | Continuità | Liquidatorio + finanza esterna | Misto | Piano del consumatore (riferimento) |
|---|---|---|---|---|
| Tempi tipici | Lunghi (pluriennali) | Brevi (tempi di vendita) | Intermedi | Variabili; moratoria privilegiati fino a 2 anni |
| Complessità del piano | Alta: business plan e flussi prospettici | Media: inventario, stime, impegno del terzo | Alta: due calendari coordinati | Media: entrate familiari e mantenimento |
| Base di ammissibilità | art. 74 c.1 | art. 74 c.2, apporto apprezzabile | art. 74 c.1 (con apporto rafforzativo) | art. 67 |
| Voto dei creditori | Sì | Sì | Sì | No |
| Rischio principale | Calo dei flussi, inadempimento | Inammissibilità, voto contrario | Vendita sotto stima e calo dei flussi | Diniego per mancata convenienza |
| Esito negativo | Diniego: inefficacia delle misure protettive e, su istanza, liquidazione controllata (art. 80 c.5) | Idem | Idem | Diniego: inefficacia delle misure protettive (art. 70 c.10) |
| Effetti sulle esecuzioni | Divieto di azioni esecutive su istanza (art. 78 c.2 lett. d) | Idem | Idem | Sospensione su istanza (art. 70 c.4) |
| Reversibilità | Possibili modifiche prima del voto; dopo l’omologa l’inattuabilità porta alla revoca | Bassa dopo le vendite | Media | Possibili modifiche proposte dall’OCC prima dell’omologa |
| Costi della procedura | Compenso OCC/commissario su durata lunga | Costi di vendita e OCC | Entrambi | Compenso OCC |
I criteri che orientano la scelta del modello di piano
Non esiste una formula che indichi il piano giusto, ma alcuni criteri, combinati tra loro, rendono la scelta più razionale.
Primo criterio: il margine operativo storico e prospettico. Se l’attività ha prodotto un margine positivo stabile negli ultimi tre esercizi, i bilanci e le dichiarazioni richiesti dall’art. 75, comma 1, lettera a), diventano la prova migliore della fattibilità di un piano in continuità. Se invece il margine è negativo o erratico, generalmente la continuità pura è difficile da far accettare, e conviene soppesare il piano misto o quello liquidatorio.
Secondo criterio: il rapporto tra patrimonio e attività. Se i beni sono tutti strumentali, venderli significa chiudere: la continuità è la strada naturale. Se una parte del patrimonio è sovradimensionata (un immobile troppo grande, un secondo mezzo, terreni non coltivati), il piano misto consente di trasformarla in provvista immediata senza rinunciare al reddito.
Terzo criterio: la disponibilità e la solidità della finanza esterna. Se un terzo è pronto a versare risorse vere e documentabili, la strada liquidatoria diventa percorribile anche senza continuità; ma, a fronte di questo vantaggio, il piano deve liquidare anche il patrimonio del debitore e prevedere garanzie sull’apporto. Se la finanza esterna è solo promessa, generalmente è un elemento debole su cui basare l’intero piano.
Quarto criterio: la composizione del passivo. Se il passivo è dominato da crediti tributari e contributivi, pesa la possibilità del cram down dell’art. 80, comma 3, e la circostanza che, secondo la Cass. n. 14555/2026, nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una transazione fiscale. Se ci sono creditori garantiti da terzi, la classe separata è obbligatoria e va costruita con un trattamento motivato. Se ci sono mutui su beni strumentali o sull’abitazione principale, la loro prosecuzione può cambiare l’equilibrio dell’intero piano.
Quinto criterio: la qualifica soggettiva e la storia dell’impresa. Se il debitore ha già cancellato l’impresa individuale, la recente Cass. n. 20141/2026 impone particolare cautela sull’accesso al concordato minore. Se i debiti sono in prevalenza personali, il confronto con il piano del consumatore dell’art. 67 è inevitabile, perché cambia lo strumento e non solo il contenuto.
Sono criteri che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo applica alla luce della sua esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, cioè dal lato di chi il piano lo deve esaminare prima ancora che votare.
Le domande di chi non ha ancora deciso
Posso cambiare modello di piano dopo il deposito? Prima del voto il piano può essere integrato: il giudice può concedere fino a quindici giorni per le integrazioni (art. 78, comma 1), e la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2026 dà conto di modifiche della proposta intervenute nel corso della procedura. Il Tribunale di Ferrara, nel decreto del 20 dicembre 2024, ha concesso ai debitori di modificare la proposta. Dopo l’omologa, invece, l’inattuabilità del piano non modificabile porta verso la revoca. Il cambio di modello in corsa è quindi possibile solo nelle fasi iniziali e con costi di tempo.
E se scelgo il modello sbagliato? Le conseguenze dipendono dal momento in cui l’errore emerge. Se emerge in fase di ammissibilità, la domanda può essere dichiarata inammissibile con decreto reclamabile entro trenta giorni, ma nel reclamo piano e proposta non si modificano (art. 78, comma 1). Se emerge al voto, il piano non raggiunge la maggioranza. Se emerge in esecuzione, si rischia la revoca e la conversione in liquidazione controllata (art. 83).
La finanza esterna deve essere versata prima dell’omologa? La legge non lo impone espressamente. Il rovescio della medaglia è che un apporto non garantito indebolisce la fattibilità: in prassi l’impegno irrevocabile del terzo, eventualmente con versamento su conto vincolato, è ciò che rende credibile il Piano B.
Il piano deve pagare tutti i creditori nella stessa percentuale? No: il soddisfacimento può essere parziale e differenziato per classi, nel rispetto della misura minima dei privilegiati (art. 75, comma 2) e, secondo la Cass. n. 28574/2025, dell’ordine delle prelazioni. Le classi devono raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi omogenei, e quella dei crediti garantiti da terzi è obbligatoria.
Se sono stato imprenditore e ora ho solo debiti personali, quale piano devo presentare? La risposta dipende dalla natura dei debiti: dopo il D.Lgs. 136/2024, il consumatore accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti in tale qualità. I debiti d’impresa residui, se rilevanti, possono condurre al concordato minore o alla liquidazione controllata; quelli personali al piano dell’art. 67. La qualificazione va fatta debito per debito.
La giurisprudenza utile per costruire ciascun piano
Le pronunce che seguono sono raggruppate per il modello che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in parole nostre a partire dalle fonti consultate.
Sul piano in continuità
- Trib. Napoli, sez. VII, sentenza del 14 gennaio 2026. Il controllo del giudice riguarda ammissibilità, fattibilità e maggioranze; la fattibilità coincide con l’idoneità della proposta a soddisfare i creditori nei tempi indicati, mentre la convenienza non è sindacabile d’ufficio salvo contestazioni. Il CCII privilegia la conservazione del valore attraverso la continuità professionale. Rilevanza: conferma che i “tempi” dell’art. 74, comma 3, sono il parametro su cui si misura la fattibilità.
- Trib. Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025. Concordato minore di un avvocato omologato con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa. Rilevanza: mostra come, in continuità, il plusvalore dei flussi futuri possa essere distribuito con maggiore flessibilità tra i gradi.
- Cass., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: impone di costruire le percentuali del piano in modo che nessun grado inferiore sia trattato meglio di uno superiore, e va letto insieme all’orientamento di merito sulla priorità relativa.
- Cass., Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: incide sulla scelta del momento in cui depositare, soprattutto quando l’attività è in via di cessazione.
Sul piano liquidatorio con finanza esterna
- Trib. Ferrara, decreto del 20 dicembre 2024. Non è omologabile il concordato minore liquidatorio che soddisfa in parte i creditori con la sola finanza esterna se il debitore non è incapiente e il suo patrimonio, compresa la quota di reddito disponibile per tre anni, non viene liquidato; concessa la modifica della proposta. Rilevanza: la finanza esterna si aggiunge al patrimonio, non lo sostituisce.
- Trib. Avellino, decreto del 7 novembre 2024. Aperta la procedura per una proposta fondata su finanza erogata dal coniuge: l’apporto esterno incrementa in misura apprezzabile l’attivo anche quando questo è nullo. Rilevanza: apre il concordato minore liquidatorio al debitore privo di beni.
- Trib. Avellino, sentenza del 28 febbraio 2025. Ammissibile il concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, quale alternativa alla liquidazione controllata per il debitore incapiente. Rilevanza: consolida l’orientamento favorevole nello stesso ufficio.
- Trib. Campobasso, sentenza del 13 gennaio 2025. Il concordato liquidatorio può fondarsi solo sulla finanza esterna, in assenza di attivo liquidabile, se questa aumenta in misura apprezzabile l’attivo; omologa con cram down nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS. Rilevanza: unisce il tema dell’apporto a quello del voto dei creditori pubblici.
- Trib. Rimini, decreto del 18 luglio 2024. L’incremento dovuto alla finanza esterna va misurato sull’attivo già presente nel patrimonio del debitore; il concordato minore liquidatorio sarebbe ammissibile solo quando lo è la liquidazione controllata. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo con cui ogni Piano B deve misurarsi.
Sul trattamento dei crediti e sui costi della procedura
- Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità, e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Rilevanza: incide sulle “modalità di soddisfacimento” dei crediti fiscali in tutti e tre i modelli.
- Cass., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: va considerato nel calcolo dell’alternativa liquidatoria e nella distribuzione delle risorse tra creditore ipotecario e altri creditori.
Sul confronto con il piano del consumatore
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 9549 del 14 aprile 2025. Nel piano del consumatore la tutela del creditore non richiede una fase di voto: la verifica del giudice sulla convenienza rispetto alla liquidazione sostituisce il consenso; il concordato minore resta invece uno strumento a struttura partecipativa. Rilevanza: spiega perché il piano di concordato minore deve essere costruito anche per ottenere adesioni.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria fino a due anni dell’art. 67, comma 4, sospende e non riduce il credito privilegiato o ipotecario; gli interessi maturano nel biennio e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: offre un termine di paragone sui “tempi” di pagamento dei privilegiati.
Come lavora lo Studio Monardo sul piano di concordato minore
Lo Studio affianca il debitore in ogni fase della costruzione del piano, con un approccio che mette a confronto i modelli possibili prima di sceglierne uno. In concreto:
- Ricostruiamo il passivo creditore per creditore, verificando cause di prelazione, garanzie di terzi e domicilio digitale da inserire nell’elenco richiesto dall’art. 75, comma 1, lettera c).
- Analizziamo i bilanci, le scritture e le dichiarazioni degli ultimi tre anni con i commercialisti dello staff, per stabilire se il margine storico sostiene un piano in continuità.
- Calcoliamo l’alternativa liquidatoria sul valore di mercato dei beni, perché è la soglia minima per i privilegiati e il parametro del cram down.
- Valutiamo quale dei tre modelli regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, tenendo conto dell’orientamento del tribunale competente sull’apporto esterno e sulla priorità relativa.
- Costruiamo le classi, a partire da quella obbligatoria per i creditori assistiti da garanzie di terzi, e motiviamo ogni trattamento differenziato.
- Verifichiamo la finanza esterna: provenienza delle risorse, capacità economica del terzo, forma dell’impegno e delle garanzie che lo rendono credibile.
- Predisponiamo il calendario delle vendite con stime e procedure competitive, coordinandolo, nel piano misto, con quello dei pagamenti da flussi.
- Prepariamo l’istanza di misure protettive per bloccare le azioni esecutive e cautelari durante la procedura.
- Seguiamo la fase del voto e le eventuali contestazioni, comprese quelle sulla convenienza e sul cram down fiscale e contributivo.
- Assistiamo nel reclamo e nelle impugnazioni, fino ai gradi superiori, se la decisione sul piano viene contestata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia fino all’ultimo grado di giudizio: il modello di piano scelto oggi va difeso domani, nel reclamo o in Cassazione, dallo stesso difensore che lo ha costruito, senza cambiare mani né linea. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC permette di anticipare le obiezioni che l’organismo e il giudice muovono più spesso a un piano, mentre lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo, unendo la verifica contabile dei flussi alla tenuta giuridica della proposta.
In conclusione
Il piano allegato al concordato minore ha contenuto libero, ma non vuoto: deve indicare in modo specifico tempi e modalità, fonti delle risorse, eventuali classi, trattamento dei privilegiati, beni da vendere e, quando c’è, la finanza esterna con le garanzie che la rendono credibile. Continuità, liquidazione con apporto esterno e soluzione mista riempiono questa griglia in modi diversi, e ciascun modello ha un profilo di debitore per il quale funziona meglio. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un piano inammissibile o non votato riporta il debitore al punto di partenza, spesso con la liquidazione controllata come unica prospettiva.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i criteri con cui un piano viene esaminato e attestato; come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, applica al piano in continuità la logica della sostenibilità dei flussi.
📩 Prima di depositare un piano di concordato minore, scrivici: confrontiamo insieme i modelli possibili sui tuoi numeri. I contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.
