Come si presenta, in concreto, la domanda di esdebitazione quando l’impresa è finita in liquidazione giudiziale, e soprattutto in quale momento conviene depositarla? È la domanda che si pone l’imprenditore individuale, il socio illimitatamente responsabile o il legale rappresentante che vede avvicinarsi la chiusura della procedura e si accorge che il Codice della crisi offre non una, ma più finestre per chiedere la liberazione dai debiti residui. L’art. 281 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevede che il tribunale provveda su istanza del debitore “contestualmente” al decreto di chiusura (comma 1) oppure quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura (comma 2). A queste due strade la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026, ne ha affiancata di fatto una terza: l’istanza depositata subito dopo la chiusura, decisa con un decreto successivo. E chi viene da una liquidazione controllata trova nell’art. 282 un meccanismo simile ma non identico, che spesso genera confusione.
Non esiste un momento giusto in assoluto per depositare l’istanza, ed è proprio questo il punto: ciascuna finestra ha vantaggi e rischi che vanno soppesati sulla situazione concreta della procedura. Chi deposita troppo presto rischia di trovarsi con un fascicolo incompleto e con il rapporto del curatore ancora da scrivere; chi aspetta troppo rischia di sentirsi eccepire la tardività, perché un termine preciso la legge non lo fissa.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’esdebitazione è il punto d’arrivo di tutte le procedure liquidatorie del Codice della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in questo settore come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, con la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa che gli consente di leggere la vicenda dell’impresa dall’inizio della crisi fino alla liberazione finale. In più, la qualità di avvocato cassazionista consente di difendere la scelta fatta oggi anche nel reclamo e, se serve, fino alla Corte di cassazione.
📩 Hai una liquidazione giudiziale in corso o appena chiusa e non sai quando depositare l’istanza? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo all’articolo.
Prima di scegliere: il terreno comune alle quattro strade
Prima di confrontare le finestre temporali conviene fissare gli elementi che restano identici in ogni caso, perché il confronto ha senso solo sulle differenze.
Che cosa si ottiene. L’esdebitazione, dice l’art. 278, comma 1, CCII, consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Con essa vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. Non è un’estinzione in senso tecnico: i crediti restano, ma non possono più essere pretesi dal debitore. Restano salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6), e restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7).
I creditori che non hanno partecipato al concorso. Verso i creditori per fatto o causa anteriori che non si sono insinuati, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale: la Corte, con l’ordinanza n. 104 del 2026, aveva restituito gli atti ai tribunali di Verona e di Milano per un vizio di notifica; la questione, restituita per quel vizio, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola è vigente.
Chi può chiederla. Tutti i debitori dell’art. 1, comma 1, CCII (art. 278, comma 3). Se il debitore è una società o un ente, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 4), e l’esdebitazione della società si estende ai soci illimitatamente responsabili (comma 5).
Le condizioni soggettive. L’art. 280 ne elenca cinque, tutte di comportamento e nessuna di risultato: niente condanne definitive per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione (lett. a); niente distrazioni dell’attivo, passività fittizie, aggravamento del dissesto che renda gravemente difficile la ricostruzione del patrimonio, ricorso abusivo al credito (lett. b); collaborazione con gli organi, senza ostacoli o rallentamenti (lett. c); nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d); non più di due esdebitazioni già ottenute (lett. e). Se è pendente un procedimento penale per uno di quei reati, o c’è stata una misura di prevenzione del D.Lgs. 159/2011, il tribunale non rigetta: rinvia la decisione fino all’esito (lett. a, secondo periodo).
La regola temporale di fondo. L’art. 279, comma 1, stabilisce che il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura o al momento della chiusura, se antecedente. È da questa norma che nascono le diverse finestre.
Il rito comune. In ogni ipotesi della liquidazione giudiziale: istanza del debitore; comunicazione a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo; quindici giorni per le osservazioni; audizione degli organi della procedura; verifica delle condizioni degli artt. 278, 279 e 280; decreto del tribunale, comunicato agli organi, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti; reclamo ex art. 124 entro trenta giorni; iscrizione del decreto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (art. 281, commi 1 e 4). Il curatore, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1, dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego (art. 281, comma 3).
Chi materialmente deposita. L’art. 9, comma 2, CCII (testo vigente letto su Brocardi, aggiornato al 12/08/2026, modificato dal D.Lgs. 136/2024) stabilisce che, salvi i casi in cui sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal Codice il patrocinio del difensore è obbligatorio. L’art. 281 non contiene alcuna deroga espressa: l’istanza di esdebitazione nella liquidazione giudiziale va quindi depositata tramite un difensore munito di procura, non dal debitore personalmente. È un punto che vale per tutte e tre le finestre della liquidazione giudiziale; sulla liquidazione controllata il discorso ha qualche sfumatura in più, che vedremo.
I termini corrono anche in agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione: i quindici giorni per le osservazioni e i trenta giorni per il reclamo corrono anche tra il 1° e il 31 agosto.
Una precisazione sul regime applicabile. Tutto ciò vale per le liquidazioni giudiziali regolate dal CCII. Per chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, la Cassazione (ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 e ord. n. 30108 del 14 novembre 2025) ha chiarito che l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare, anche se l’istanza è presentata dopo quella data: le finestre di cui parliamo qui non si applicano ai fallimenti.
Prima strada: l’istanza alla chiusura della procedura (art. 281, comma 1)
In cosa consiste
È la strada “naturale” disegnata dal legislatore. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura, sentiti gli organi e verificate le condizioni, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti. Il presupposto pratico è che l’istanza sia depositata prima che il tribunale chiuda la procedura, in modo che la comunicazione ai creditori, i quindici giorni per le osservazioni e il parere del curatore si collochino tutti prima del decreto di chiusura o comunque in tempo per una decisione unica.
Il momento ideale si individua guardando gli atti finali del curatore: il rendiconto, il riparto finale, il rapporto riepilogativo dell’art. 235. Quando il curatore annuncia l’imminente chiusura, l’istanza va depositata nel fascicolo della procedura, così che il curatore possa comunicarla ai creditori ammessi e riferire, nel rapporto, sui fatti rilevanti per il beneficio.
Quando ha senso: tre scenari
- La liquidazione si chiude prima dei tre anni. Un’impresa individuale con un attivo semplice (un immobile, un’auto, qualche credito) viene liquidata in venti mesi. La chiusura arriva prima del triennio e, per l’art. 279, è proprio la chiusura a far maturare il diritto. Qui l’istanza alla chiusura è l’unica strada “ordinaria” disponibile.
- Il curatore ha già pronto il quadro completo. Quando la ricostruzione del patrimonio è conclusa e il comportamento del debitore è documentato, conviene che il tribunale decida una volta sola, con un’unica istruttoria, sulla chiusura e sul beneficio.
- Non restano giudizi pendenti di rilievo. Se non ci sono revocatorie o azioni di responsabilità in corso, la chiusura è “piena” e l’esdebitazione arriva senza code: non si pone il problema dell’art. 281, commi 5 e 6, sugli effetti dei maggiori riparti successivi.
Profilo ideale di questa strada: il debitore la cui procedura sta per chiudersi, che ha collaborato in modo documentabile con il curatore e che può depositare l’istanza nel momento in cui il curatore prepara gli atti finali.
Come si esegue in sintesi
- Il difensore deposita telematicamente l’istanza nel fascicolo della liquidazione giudiziale, indicando gli estremi della procedura e chiedendo che il tribunale, con il decreto di chiusura, dichiari l’inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti.
- Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo; da quel momento decorrono i quindici giorni per le osservazioni.
- Il curatore riferisce nel rapporto riepilogativo sui fatti rilevanti (art. 281, comma 3).
- Il tribunale, sentiti gli organi, pronuncia il decreto di chiusura e, contestualmente, quello sull’esdebitazione.
- Il decreto è comunicato e può essere reclamato entro trenta giorni (art. 124); poi è iscritto nel registro delle imprese.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la coerenza dell’istruttoria: il tribunale decide con tutto il materiale della procedura sotto gli occhi, compreso il rapporto finale del curatore, e non deve riaprire nulla. Il secondo è la certezza sul piano della tempestività: un’istanza depositata prima della chiusura non può essere considerata tardiva, perché è esattamente lo schema previsto dal comma 1. Il terzo è la contemporaneità degli effetti: la liberazione arriva insieme alla chiusura, senza un periodo intermedio in cui il debitore, tornato in bonis, resta esposto alle azioni dei creditori per i residui.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che questa strada richiede una sincronizzazione con i tempi del curatore e del tribunale che il debitore non controlla. Se il curatore deposita il rendiconto e il tribunale chiude rapidamente, l’istanza deve essere già in fascicolo; se il debitore se ne accorge tardi, la finestra si chiude. Un secondo rischio è la sovrapposizione con le osservazioni dei creditori: se un creditore solleva contestazioni sulla collaborazione o su presunte distrazioni, il tribunale può ritenere necessario approfondire, e la chiusura stessa può slittare. Infine, se ci sono procedimenti penali pendenti per i reati della lett. a) dell’art. 280, la decisione sull’esdebitazione viene rinviata, e la “contestualità” con la chiusura diventa impossibile per legge.
Pronunce a supporto
La sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2026 ha ricostruito proprio il comma 1, ricordando che la legge delega n. 155 del 2017 (art. 8, comma 1, lett. a) prevedeva la possibilità di presentare la domanda “subito dopo” la chiusura e che il diritto dell’Unione (art. 21 della direttiva 2019/1023) impone di favorire la seconda opportunità. Sul piano delle condizioni, la Cass. ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 ha affermato che la modesta consistenza del patrimonio liquidato non impedisce il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo della percentuale di soddisfazione.
Seconda strada: l’istanza dopo tre anni a procedura ancora aperta (art. 281, comma 2)
In cosa consiste
Il comma 2 dell’art. 281 stabilisce che il tribunale provvede “allo stesso modo” quando siano decorsi almeno tre anni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. “Allo stesso modo” significa: stessa istanza del debitore, stessa comunicazione ai creditori a cura del curatore, stessi quindici giorni per le osservazioni, stessa verifica delle condizioni, stesso reclamo. La differenza sta nel presupposto: non serve attendere la chiusura, che magari è lontana per un contenzioso o per la vendita di un bene difficile da collocare.
Questa strada si collega alla regola generale dell’art. 279, comma 1: il diritto matura decorsi tre anni o alla chiusura, se antecedente. Quando la procedura dura più di tre anni, il triennio arriva prima e il debitore non è costretto a restare in attesa della fine di operazioni che non dipendono da lui.
Quando ha senso: tre scenari
- Un giudizio di revocatoria o di responsabilità tiene aperta la procedura. Il curatore ha promosso un’azione contro una banca o un terzo e il giudizio durerà anni. Il debitore ha esaurito il suo contributo, ma la procedura non può chiudersi.
- Un bene immobile non trova acquirenti. Le aste vanno deserte e la liquidazione si trascina. L’esdebitazione a procedura aperta consente al debitore di ripartire senza attendere l’esito della vendita.
- Il debitore deve ricostruire una capacità lavorativa o imprenditoriale. Chi vuole riprendere un’attività o accedere al credito ha interesse a ottenere presto il venir meno delle cause di ineleggibilità e decadenza collegate alla liquidazione (art. 278, comma 1).
Profilo ideale di questa strada: il debitore la cui liquidazione è aperta da più di tre anni per ragioni che non dipendono da lui, che ha già fornito tutta la collaborazione richiesta e che ha un interesse concreto a ripartire prima della chiusura.
Come si esegue in sintesi
- Si verifica la data di apertura della liquidazione giudiziale (data della sentenza) e si calcola il triennio. L’istanza si deposita quando i tre anni sono “decorsi”, cioè dal giorno successivo alla scadenza.
- Il difensore deposita l’istanza nel fascicolo della procedura, dando conto dello stato delle operazioni ancora in corso.
- Il curatore la comunica ai creditori ammessi; quindici giorni per le osservazioni.
- Il curatore riferisce sui fatti rilevanti: nella logica della norma, quando la decisione non coincide con la chiusura, il suo contributo assume la forma di una relazione specifica, perché il rapporto riepilogativo finale non è ancora stato redatto. Il comma 3 dell’art. 281 parla del rapporto dell’art. 235 “ai fini di cui al comma 1”: per la finestra del comma 2 il testo non specifica la forma del contributo del curatore, che in pratica sarà quella che il giudice delegato o il tribunale richiedono.
- Il tribunale decide con decreto, reclamabile ex art. 124 entro trenta giorni.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è l’indipendenza dalla durata della procedura: il debitore non paga il prezzo di tempi che non governa. Un secondo vantaggio è la certezza del momento: la data di apertura è nota e il triennio si calcola con precisione, a differenza della data di chiusura, che dipende dal curatore e dal tribunale. Un terzo vantaggio è la tutela comunque garantita ai creditori: l’art. 281, comma 5, chiarisce che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, e il comma 6 aggiunge che, se da essi deriva un maggior riparto, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta. Il giudice non deve quindi temere di “sottrarre” ai creditori il frutto delle azioni ancora in corso, e questo rende la domanda più facilmente accoglibile.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, va considerato che la valutazione della collaborazione avviene a procedura aperta: se nei mesi successivi emergesse un comportamento ostativo, il quadro su cui il tribunale ha deciso potrebbe rivelarsi incompleto, e i creditori potrebbero sfruttare il reclamo. Inoltre, il debitore resta coinvolto nella procedura ancora aperta: i beni compresi nella liquidazione restano destinati ai creditori e le operazioni proseguono. L’esdebitazione anticipata libera dai residui, ma non restituisce ciò che è ancora in liquidazione. Infine, per chi ha un procedimento penale pendente per i reati della lett. a), il rinvio previsto dall’art. 280 rende questa strada meno utile, perché il vantaggio temporale viene assorbito dall’attesa.
Pronunce a supporto
Sul presupposto che la condotta del debitore si valuti nella fase dell’esdebitazione, e non prima, si collocano due ordinanze della Cassazione rese in materia di liquidazione controllata ma utili per capire il metodo: la Cass. I ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 e la Cass. I ord. n. 11603 del 28 aprile 2026, che riservano alla fase dell’esdebitazione l’esame della diligenza del debitore. Per la liquidazione giudiziale, la logica è analoga: è nell’istanza (e nella relazione del curatore) che la condotta viene messa sotto la lente.
Terza strada: l’istanza subito dopo la chiusura (Corte cost. n. 74/2026)
In cosa consiste
Il testo dell’art. 281, comma 1, parla di decisione “contestualmente” al decreto di chiusura. Letto alla lettera, significherebbe che chi non ha depositato l’istanza prima della chiusura ha perso l’occasione. Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 26 giugno 2025 (r.o. n. 189/2025), aveva dubitato della legittimità di questa lettura per eccesso di delega (art. 76 Cost.): la legge delega n. 155 del 2017 prevedeva infatti la possibilità di presentare la domanda “subito dopo” la chiusura. Nel caso concreto, la liquidazione di un’impresa individuale, aperta il 30 dicembre 2022, era stata chiusa con decreto del 13 dicembre 2024 e l’istanza era stata depositata il 31 marzo 2025; il curatore aveva espresso parere favorevole, due creditori si erano opposti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato la questione non fondata “nei sensi di cui in motivazione”. La contestualità va intesa come contestualità logica e funzionale, non strettamente cronologica: l’esdebitazione può essere pronunciata con un decreto successivo alla chiusura, all’esito di un sub-procedimento interno alla liquidazione giudiziale. Secondo la Corte, il diritto dell’Unione è rispettato se la domanda è presentata prima che il decreto di chiusura diventi efficace o durante l’ultrattività degli organi della procedura. La Corte ha anche osservato che spetta al legislatore individuare un lasso temporale più definito per la domanda.
Quando ha senso: tre scenari
- La chiusura è arrivata prima del previsto. Il curatore ha depositato il rendiconto, il tribunale ha chiuso in tempi rapidi e il debitore, magari assistito da altri o non assistito affatto, non aveva ancora depositato l’istanza.
- Il debitore non era informato. Prima del D.Lgs. 136/2024 molti ritenevano che il beneficio arrivasse comunque con la chiusura; nel caso di Arezzo il debitore aveva invocato proprio l’affidamento sulla disciplina previgente.
- Restano giudizi o operazioni pendenti dopo la chiusura. Quando la chiusura è disposta pur in presenza di giudizi pendenti, gli organi della procedura continuano a operare per quei giudizi (art. 234 CCII, come ricostruito dalla Corte): è il contesto nel quale l’istanza post-chiusura si innesta più naturalmente, perché esiste ancora una struttura che può comunicarla ai creditori e riferire.
Profilo ideale di questa strada: il debitore che si accorge solo dopo il decreto di chiusura di non aver chiesto il beneficio, e che si muove immediatamente, finché il decreto non è efficace o finché gli organi sono ancora in carica.
Come si esegue in sintesi
- Si deposita l’istanza nel fascicolo della procedura chiusa, nel più breve tempo possibile, indicando espressamente la sentenza n. 74/2026 e la ricostruzione della contestualità in chiave logico-funzionale.
- Si dà conto della data del decreto di chiusura, della sua eventuale efficacia (art. 235, comma 4, nel richiamo della Corte) e della persistenza degli organi.
- Si chiede che il curatore comunichi l’istanza ai creditori ammessi e che il tribunale decida con decreto autonomo, dopo i quindici giorni per le osservazioni.
- Il decreto segue lo stesso regime di comunicazione, reclamo e iscrizione del comma 4.
Vantaggi motivati
Il vantaggio è evidente: una porta che sembrava chiusa resta aperta. Il debitore che ha mancato la sincronizzazione con la chiusura non perde per questo il beneficio. Sul piano argomentativo, la sentenza della Corte offre una base solida: non è un orientamento di un singolo tribunale, ma un’interpretazione conforme fornita dal giudice delle leggi, che i tribunali tengono in considerazione.
Rischi e svantaggi onesti
Il rischio è il termine non scritto. La Corte non ha fissato un limite in giorni; ha ancorato la domanda all’efficacia del decreto di chiusura e all’ultrattività degli organi, invitando il legislatore a intervenire. Nel caso di Arezzo erano passati oltre cento giorni; non se ne può ricavare una regola generale. Più il deposito si allontana dalla chiusura, più l’elemento dirimente diventa la persistenza di un “contesto concorsuale” in cui l’istanza possa essere istruita. C’è poi il rischio che i creditori contestino la tempestività, aggiungendo un tema di discussione che nelle altre strade non esiste. Infine, se il legislatore introducesse un termine espresso, la disciplina andrebbe riletta alla luce di quella novità: a ottobre 2026 non risulta un intervento di questo tipo sugli artt. 278-282.
Pronunce a supporto
La Corte cost. n. 74/2026 è la pronuncia di riferimento; il caso del Tribunale di Arezzo (ord. 26 giugno 2025, r.o. 189/2025) mostra in concreto la sequenza temporale che la Corte ha ritenuto compatibile con il sistema. Per i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, invece, il quadro è diverso: si applica l’art. 143 della legge fallimentare con il suo termine annuale, e la Cass. I n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da sintesi) ha precisato che quel termine è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni.
Il termine di paragone: l’istanza nella liquidazione controllata (art. 282)
In cosa consiste
Chi proviene dal sovraindebitamento (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, start-up innovativa) non passa per la liquidazione giudiziale ma per la liquidazione controllata, e l’esdebitazione è regolata dall’art. 282. Le somiglianze sono molte, ma le differenze sono tali da sconsigliare di applicare meccanicamente le regole dell’art. 281.
Il comma 1 dell’art. 282 stabilisce che l’esdebitazione “opera” a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è “dichiarata”, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale. Se opera prima della chiusura, la segnalazione dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. L’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; quello che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Le condizioni sono più severe: oltre a quelle dell’art. 280, il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (comma 2-bis). Il decreto che la dichiara o che accerta le preclusioni è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni (comma 3).
Le differenze che contano per chi deposita
- Non serve sempre l’istanza. Nella liquidazione controllata la dichiarazione può arrivare anche su segnalazione del liquidatore. Nella liquidazione giudiziale, invece, il tribunale provvede solo “su istanza del debitore”: il curatore riferisce, ma non attiva il procedimento.
- Manca la parola “contestualmente”. L’art. 282 dice che l’esdebitazione opera “a seguito” del provvedimento di chiusura: la questione della tempestività dell’istanza post-chiusura, risolta per l’art. 281 dalla Corte costituzionale, qui si pone in termini più distesi, perché il testo non lega la decisione al decreto di chiusura.
- La meritevolezza entra in gioco. Colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento sono un tema in più da affrontare nell’istanza; nella liquidazione giudiziale il controllo è limitato alle condotte elencate dall’art. 280.
- La pubblicità è diversa. Per consumatore e professionista, sito del tribunale o del Ministero, non registro delle imprese.
- Il difensore. Anche qui vale la regola generale dell’art. 9, comma 2, CCII; quando però l’esdebitazione è dichiarata su segnalazione del liquidatore, l’attivazione del procedimento non dipende da un atto del debitore. Nel campo vicino dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283, che ha regole proprie), il Tribunale di Verona, con una pronuncia del 12 gennaio 2026 (nota da sintesi), ha ritenuto che la domanda possa essere presentata personalmente, purché sia garantito il contraddittorio con i creditori: un indizio di come alcuni tribunali leggano l’art. 9, comma 2, nelle procedure minori, ma non un principio trasferibile alla liquidazione giudiziale, dove nessuna norma prevede deroghe.
Profilo ideale di questa strada: il debitore sovraindebitato in liquidazione controllata, che deve curare con attenzione la prova dell’assenza di colpa grave, malafede o frode, e che può contare su un liquidatore disposto a segnalare la sussistenza delle condizioni.
Pronunce a supporto
La Cass. I ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 e la Cass. I ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 hanno chiarito che la mancanza di meritevolezza non impedisce l’apertura della liquidazione controllata, ma pesa nella successiva fase dell’esdebitazione (art. 282, comma 2). Tra i tribunali, il Tribunale di Treviso, 31 marzo 2026 (noto da sintesi), ha ravvisato colpa grave nell’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente, mentre il Tribunale di Urbino, 9 dicembre 2025 (noto da sintesi), ha valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (numero non disponibile, noto da sintesi), su segnalazione del liquidatore ha incluso nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria a un debito estinto, in applicazione dell’art. 278, comma 7, lett. b).
Forma, deposito, contenuto, costi e tempi: dove le strade coincidono e dove si separano
Le quattro strade condividono buona parte dell’aspetto pratico, ma ci sono differenze che vanno messe in fila prima della scelta.
Chi firma e chi deposita
Nella liquidazione giudiziale, in tutte e tre le finestre, l’istanza è un atto del debitore che, per l’art. 9, comma 2, CCII, richiede il patrocinio di un difensore. La procura va conferita dal debitore persona fisica o, per la società, dal legale rappresentante. Quando il debitore è una società di persone, conviene valutare se i soci illimitatamente responsabili, i cui requisiti l’art. 278, comma 4, sottopone a verifica, debbano partecipare all’istanza o depositarne una propria; è un tema sul quale non risulta, nelle fonti esaminate, giurisprudenza recente sul CCII con estremi certi, e la soluzione va calibrata sul caso, anche alla luce dell’eventuale liquidazione dei soci in estensione (art. 256).
Nella liquidazione controllata, il debitore deposita a sua volta tramite difensore, salvo che il procedimento sia attivato dalla segnalazione del liquidatore.
Forma e deposito telematico
L’istanza assume la forma di un ricorso (o istanza) indirizzato al tribunale che ha aperto la procedura, depositato in via telematica dal difensore nel fascicolo della procedura stessa. Non si apre un nuovo procedimento autonomo: per la terza strada lo ha detto espressamente la Corte costituzionale, che parla di sub-procedimento interno alla liquidazione giudiziale. L’istanza va quindi riferita al numero di ruolo della procedura e al giudice delegato.
Comunicazione ai creditori e osservazioni
In tutte le strade, la comunicazione ai creditori è compito dell’organo della procedura: il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 281, comma 1), il liquidatore nella liquidazione controllata (art. 282, comma 1). I destinatari sono i creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104 del 2026, ha sottolineato in materia di esdebitazione dopo liquidazione controllata che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione: un’indicazione che rafforza l’importanza di una comunicazione corretta e completa. Per il debitore, il punto pratico è uno: verificare che la comunicazione sia stata effettivamente eseguita, perché un vizio del contraddittorio può tradursi in un rinvio o in un reclamo fondato.
Contenuto consigliato
Il contenuto, salvo gli adattamenti di ciascuna finestra, ruota attorno a tre blocchi: i dati della procedura, le dichiarazioni sulle condizioni dell’art. 280 (più quelle dell’art. 282, comma 2, nella controllata), i documenti a supporto. Lo sviluppiamo nel fac-simile ragionato più avanti.
Costi
Sul contributo unificato dovuto per l’istanza di esdebitazione, nelle fonti consultate per questo articolo non abbiamo trovato un dato verificato e aggiornato al Codice della crisi: le tabelle dei tribunali reperite non erano consultabili o non trattavano questa voce, e il documento del Tribunale di Trani sulla chiusura delle procedure (istruzioni del Presidente della sezione civile del 17 giugno 2026) riguarda il contributo dovuto dai curatori per la chiusura, non l’istanza del debitore. Per questo non indichiamo un importo: va verificato presso la cancelleria del tribunale competente prima del deposito. Restano i costi della procedura in sé (spese e compenso del curatore o del liquidatore), che però non dipendono dalla scelta della finestra e sono già maturati nel corso della liquidazione.
Tempi della decisione
La legge fissa solo due termini: quindici giorni per le osservazioni dei creditori e trenta giorni per il reclamo. Non fissa un termine per la decisione del tribunale. In pratica:
- alla chiusura: la decisione segue i tempi del decreto di chiusura;
- dopo tre anni: la decisione arriva dopo i quindici giorni e l’audizione degli organi, in un tempo che dipende dal carico del tribunale e dalla completezza della relazione del curatore;
- subito dopo la chiusura: si aggiunge il tempo per riattivare gli organi, la comunicazione e l’eventuale discussione sulla tempestività;
- liquidazione controllata: tempi analoghi, con la possibile accelerazione legata alla segnalazione del liquidatore.
In tutti i casi, se pende un procedimento penale per i reati dell’art. 280, lett. a), o se è stata applicata una misura di prevenzione, la decisione è rinviata all’esito.
Un fac-simile ragionato: che cosa deve contenere l’istanza
Non proponiamo un modello da copiare: ogni procedura ha la sua storia e un testo standard rischia di omettere proprio il dato che il tribunale cercava. Ecco piuttosto, sezione per sezione, che cosa deve emergere dall’istanza e perché.
1. Intestazione e dati della procedura. Tribunale, numero della liquidazione giudiziale, giudice delegato, curatore, data della sentenza di apertura e, se già intervenuto, data del decreto di chiusura. Questi dati non sono formali: la data di apertura determina il triennio del comma 2; quella di chiusura la tempestività nella terza strada.
2. Identificazione del debitore e procura. Per la persona fisica, i dati anagrafici e fiscali; per la società, la denominazione, la sede e il legale rappresentante, oltre all’indicazione dei soci illimitatamente responsabili. La procura al difensore, in coerenza con l’art. 9, comma 2.
3. La finestra prescelta e la sua base normativa. Va dichiarato con chiarezza se l’istanza è proposta in vista della chiusura (art. 281, comma 1), per decorso del triennio (art. 281, comma 2) o dopo la chiusura, nel quadro della sentenza costituzionale n. 74/2026. Nella terza ipotesi è utile esporre perché il contesto concorsuale è ancora attuale (efficacia del decreto, persistenza degli organi, giudizi pendenti).
4. Le dichiarazioni sulle condizioni dell’art. 280. Una per ciascuna lettera, con l’indicazione del documento che la sostiene:
– lett. a): assenza di condanne definitive per i reati indicati, o intervenuta riabilitazione; indicazione di eventuali procedimenti pendenti, che il tribunale scoprirà comunque e che è meglio dichiarare;
– lett. b): assenza di distrazioni, passività fittizie, aggravamento del dissesto con grave difficoltà di ricostruzione del patrimonio, ricorso abusivo al credito;
– lett. c): descrizione della collaborazione prestata al curatore (consegna delle scritture, presenza alle convocazioni, informazioni fornite);
– lett. d) ed e): dichiarazione sulle esdebitazioni precedenti, tenendo conto che i cinque anni si contano a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, non dalla data della domanda.
5. Le condizioni aggiuntive nella liquidazione controllata. Se l’istanza è proposta ex art. 282: assenza di condanne per i reati dell’art. 344 e una ricostruzione delle cause del sovraindebitamento che dimostri l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
6. Lo stato della procedura. Riparti eseguiti, giudizi pendenti, beni ancora da liquidare. Nella seconda strada questo blocco è centrale: serve a mostrare che l’art. 281, commi 5 e 6, garantisce già i creditori rispetto alle operazioni in corso.
7. Le richieste. Che il curatore comunichi l’istanza ai creditori ammessi; che il tribunale, sentiti gli organi, dichiari inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti; che il decreto sia iscritto nel registro delle imprese. Nella terza strada, anche la richiesta di decisione con decreto autonomo.
8. I documenti a supporto. Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; eventuale provvedimento di riabilitazione; copia della sentenza di apertura e, se esistente, del decreto di chiusura; corrispondenza con il curatore che documenti la collaborazione; elenco delle eventuali esdebitazioni precedenti; per la controllata, la relazione dell’OCC e ogni documento sulle cause dell’indebitamento. Per le società: la documentazione relativa ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti.
Il principio guida è semplice: l’istanza deve mettere il tribunale in condizione di decidere senza dover cercare altrove le informazioni sulle condizioni dell’art. 280.
Le strade alla prova dei calcoli
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali dello Studio. Dati comuni: impresa individuale; liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 18 gennaio 2023; passivo ammesso 412.780 €; attivo realizzato al momento delle simulazioni 97.340 €; un giudizio di revocatoria promosso dal curatore contro un terzo, con un valore di 38.650 €. Nessuna condanna penale, collaborazione documentata.
Ipotesi 1: istanza alla chiusura (art. 281, comma 1). Supponiamo che la revocatoria si sia conclusa con una transazione da 21.470 € e che il curatore annunci la chiusura. L’istanza viene depositata martedì 28 luglio 2026; il curatore la comunica ai creditori mercoledì 29 luglio. I quindici giorni scadono giovedì 13 agosto 2026: per l’art. 9, comma 1, CCII il termine corre anche in agosto, senza sospensione feriale. Il tribunale pronuncia il decreto di chiusura e, contestualmente, quello di esdebitazione lunedì 14 settembre 2026, comunicato lo stesso giorno: il termine di trenta giorni per il reclamo scade mercoledì 14 ottobre 2026. Esito: il residuo di circa 293.970 € (412.780 – 97.340 – 21.470) diventa inesigibile insieme alla chiusura.
Ipotesi 2: istanza dopo tre anni (art. 281, comma 2). La revocatoria è ancora pendente a ottobre 2026. Il triennio dall’apertura si compie il 18 gennaio 2026, domenica: i tre anni sono “decorsi” e l’istanza è depositabile da lunedì 19 gennaio 2026. Il debitore, però, deposita lunedì 26 ottobre 2026; il curatore comunica martedì 3 novembre; le osservazioni sono possibili fino a mercoledì 18 novembre 2026. Il tribunale dichiara l’inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti, ma, per l’art. 281, commi 5 e 6, se la revocatoria si chiudesse con un recupero di 38.650 €, quella somma andrebbe ai creditori e l’esdebitazione opererebbe solo sulla parte definitivamente non soddisfatta. Esito: il debitore ottiene la liberazione mesi o anni prima della chiusura, senza intaccare le operazioni in corso.
Ipotesi 3: istanza subito dopo la chiusura (Corte cost. n. 74/2026). Il tribunale chiude la procedura con decreto di giovedì 10 dicembre 2026, mentre la revocatoria prosegue con gli organi ancora in carica. Il debitore, che non aveva depositato prima, deposita venerdì 18 dicembre 2026. Il curatore comunica l’istanza lunedì 11 gennaio 2027; le osservazioni sono possibili fino a martedì 26 gennaio 2027. Il tribunale decide con decreto autonomo, ad esempio mercoledì 10 febbraio 2027. Esito: il beneficio arriva circa due mesi dopo la chiusura; l’elemento dirimente è la vicinanza del deposito alla chiusura e la persistenza degli organi. Se il debitore avesse depositato a maggio 2027, il margine di discussione sulla tempestività sarebbe stato molto maggiore.
Ipotesi 4: stesso debitore, se fosse stato in liquidazione controllata (art. 282). Supponiamo, per confronto, che lo stesso debito facesse capo a un professionista in liquidazione controllata aperta il 18 gennaio 2023. Dal 19 gennaio 2026 l’esdebitazione “opera” anche a procedura aperta: può essere dichiarata su istanza o su segnalazione del liquidatore, che deve dare atto dei fatti rilevanti. Nell’istanza, oltre alle condizioni dell’art. 280, va dimostrata l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento; il decreto, trattandosi di professionista, è pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero. Esito: tempi simili all’ipotesi 2, ma con un tema istruttorio in più.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume le quattro strade sugli stessi parametri. Non indica una strada migliore in assoluto: serve a far emergere dove ciascuna si separa dalle altre. Per i costi, sono indicati solo quelli di legge; per il contributo unificato, come detto, il dato non è stato verificato in una fonte e va chiesto alla cancelleria.
| Parametro | Alla chiusura (art. 281 c.1) | Dopo tre anni (art. 281 c.2) | Subito dopo la chiusura (C. cost. 74/2026) | Liquidazione controllata (art. 282) |
|---|---|---|---|---|
| Quando si deposita | Prima del decreto di chiusura | Decorsi tre anni dall’apertura | Dopo il decreto, finché il decreto non è efficace o gli organi sono in carica | Alla chiusura o decorsi tre anni |
| Chi attiva | Debitore con difensore (art. 9 c.2) | Debitore con difensore | Debitore con difensore | Debitore con difensore o segnalazione del liquidatore |
| Chi comunica ai creditori | Curatore | Curatore | Curatore | Liquidatore |
| Osservazioni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
| Condizioni | Artt. 278-280 | Artt. 278-280 | Artt. 278-280 + tempestività | Art. 280 + art. 344 + niente colpa grave, malafede, frode |
| Tempi | Legati alla chiusura | Indipendenti dalla chiusura | Chiusura + sub-procedimento | Simili, con possibile spinta del liquidatore |
| Rischi se esito negativo | Reclamo entro 30 giorni (art. 124) | Reclamo entro 30 giorni | Reclamo + discussione sulla tempestività | Reclamo entro 30 giorni |
| Effetti su giudizi in corso | Nessuno (art. 281 c.5) | Nessuno, maggiori riparti salvi (c.6) | Nessuno, maggiori riparti salvi | Nessuno (art. 282 c.2-bis) |
| Pubblicità | Registro delle imprese | Registro delle imprese | Registro delle imprese | Registro imprese o sito tribunale/Ministero |
| Reversibilità della scelta | Se la chiusura tarda, resta la strada dei tre anni | Se la chiusura arriva prima, si decide con essa | Poco margine: va usata presto | Istanza o segnalazione |
| Contributo unificato | Non verificato: chiedere in cancelleria | Non verificato | Non verificato | Non verificato |
I criteri per orientare la scelta
Il confronto non porta a una risposta unica. Porta a domande da porsi in ordine.
Primo criterio: la data di apertura e la durata prevedibile della procedura. Se la procedura è aperta da meno di tre anni e la chiusura è vicina, generalmente la strada coerente è l’istanza alla chiusura. Se il triennio è già decorso e la chiusura è lontana, l’istanza del comma 2 evita un’attesa che non dipende dal debitore. Il rovescio della medaglia è che, a procedura aperta, la valutazione della collaborazione resta esposta a ciò che può emergere dopo.
Secondo criterio: la presenza di giudizi e operazioni pendenti. Quando la procedura resta aperta per una revocatoria o un’azione di responsabilità, l’art. 281, commi 5 e 6, protegge già i creditori; questo rende la domanda anticipata meno conflittuale. Se invece non c’è nulla di pendente, aspettare la chiusura non costa quasi nulla.
Terzo criterio: il momento in cui ci si accorge di non aver depositato. Se la chiusura è già intervenuta, l’unica strada è quella della sentenza n. 74/2026, e va percorsa il prima possibile. L’elemento dirimente è la vicinanza temporale alla chiusura: ogni settimana in più è un argomento in più per chi vuole sostenere la tardività.
Quarto criterio: i procedimenti penali. Se c’è un procedimento penale pendente per i reati dell’art. 280, lett. a), qualunque sia la finestra il tribunale rinvia. In questo caso, depositare comunque l’istanza nel momento giusto ha il valore di “prenotare” la decisione, ma la tempistica effettiva dipende dal processo penale.
Quinto criterio: la natura del debitore e della procedura. Società di persone, soci illimitatamente responsabili, legali rappresentanti: le condizioni vanno verificate su più persone (art. 278, comma 4), e la preparazione richiede più tempo. In una liquidazione controllata, la prova della meritevolezza va costruita fin dall’inizio, perché è lì che, secondo la Cassazione, si concentra la valutazione della condotta.
Nell’impostazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la finestra temporale si sceglie leggendo il fascicolo della procedura prima ancora del calendario, perché è lì che si vede se il tribunale ha già tutto ciò che serve per decidere.
Le domande di chi non ha ancora deciso
Se deposito dopo tre anni e poi la procedura si chiude prima della decisione, cosa succede? Il tribunale può decidere insieme alla chiusura: le due strade convergono. L’istanza depositata non va persa, perché il procedimento è lo stesso (“allo stesso modo”, dice il comma 2).
Posso depositare io personalmente l’istanza, senza avvocato? Nella liquidazione giudiziale, no: l’art. 9, comma 2, CCII prevede il patrocinio obbligatorio del difensore, salvo diversa previsione, e l’art. 281 non ne contiene. Nella liquidazione controllata, la segnalazione del liquidatore può attivare il procedimento anche senza istanza del debitore.
Se il curatore esprime parere contrario, la domanda è persa? No. Il parere del curatore e le osservazioni dei creditori sono elementi che il tribunale valuta; la decisione spetta al tribunale, e contro il decreto è possibile il reclamo ex art. 124 entro trenta giorni. Conviene però replicare nel merito, documento per documento.
Se il patrimonio liquidato era molto modesto, ho meno possibilità? Secondo la Cass. ord. n. 28505/2024, la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive: l’art. 280 non richiede più una percentuale minima di soddisfazione.
Ho mancato la chiusura di qualche mese: c’è ancora spazio? Dipende. La sentenza n. 74/2026 lega la domanda all’efficacia del decreto di chiusura o all’ultrattività degli organi. Se gli organi sono ancora in carica per giudizi pendenti, lo spazio c’è; se la procedura è definitivamente chiusa da tempo, il margine si riduce molto e va valutato con estrema prudenza.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state lette in questa ricerca nel testo integrale, nella scheda ufficiale o in sintesi di fonti specialistiche (lo indichiamo caso per caso). I principi sono riformulati.
Sulle finestre dell’art. 281 e sulla terza strada
- Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026, G.U. n. 19 del 13 maggio 2026). Questione sull’art. 281, comma 1, CCII dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione: la contestualità con il decreto di chiusura è logica e funzionale; l’istanza depositata dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo, in un sub-procedimento interno alla liquidazione, se presentata prima dell’efficacia del decreto di chiusura o durante l’ultrattività degli organi. Rilevanza: fonda la terza strada e indica il perimetro temporale entro cui muoversi.
- Tribunale di Arezzo, ordinanza del 26 giugno 2025 (r.o. n. 189/2025). Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in un caso di istanza depositata il 31 marzo 2025, dopo la chiusura del 13 dicembre 2024. Rilevanza: mostra la sequenza concreta che la Corte ha ritenuto compatibile con il sistema.
Sul regime applicabile e sui fallimenti
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (letta in massima e nei passaggi riportati dalla Cass. 30108/2025). L’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: delimita l’ambito delle quattro strade.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale). Il fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può ripiegare sull’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il diniego emesso senza contraddittorio non è ricorribile in via straordinaria perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chiarisce che non si può aggirare la mancata istanza tempestiva cambiando strumento.
- Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469 (nota da sintesi). I falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni. Rilevanza: segna la differenza con il CCII, dove un termine espresso per l’istanza post-chiusura non esiste.
Sulle condizioni dell’art. 280
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: orienta il contenuto delle dichiarazioni in tutte le strade.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303 (riproduzione web dell’ordinanza). In regime di legge fallimentare, il beneficio va concesso salvo che i creditori restino del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura irrisoria; la Corte ricorda che dal 15 luglio 2022 l’art. 280 CCII non richiede più il requisito oggettivo. Rilevanza: conferma il favor verso il debitore e la centralità delle sole condizioni soggettive.
- Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (riproduzione web). Su un socio di s.n.c. fallito in estensione: cause ostative tassative, richiamo alla direttiva UE 2019/1023, soddisfacimento parziale letto in chiave di favor debitoris. Rilevanza: utile, per analogia, sulla posizione dei soci illimitatamente responsabili.
Sulla liquidazione controllata (art. 282)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2). Rilevanza: sposta sull’istanza di esdebitazione il peso della prova sulla condotta.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota da sintesi). Conferma che per l’apertura non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: la relazione dell’OCC diventa un documento chiave anche per l’istanza ex art. 282.
- Tribunale di Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi) e Tribunale di Urbino, 9 dicembre 2025 (nota da sintesi). Il primo ravvisa colpa grave nell’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente; il secondo valorizza l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: delimitano i due poli della valutazione ex art. 282, comma 2.
- Tribunale di Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile, nota da sintesi). Su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria a un debito estinto rientra nell’esdebitazione ex art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: mostra in concreto il funzionamento della segnalazione, che nella liquidazione giudiziale non esiste.
Sul contraddittorio con i creditori
- Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano, perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro; la questione sull’art. 278, comma 2, è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Rilevanza: conferma il peso della comunicazione ai creditori.
- Tribunale di Verona, 12 gennaio 2026 (nota da sintesi). In tema di incapiente (art. 283), la domanda può essere presentata personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: va letta come eccezione propria di quella procedura, non estendibile alla liquidazione giudiziale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco cosa facciamo concretamente quando un debitore si rivolge allo Studio con una liquidazione giudiziale aperta, in chiusura o appena chiusa:
- Ricostruiamo la cronologia della procedura: sentenza di apertura, stato dei riparti, giudizi pendenti, eventuale decreto di chiusura ed efficacia, per individuare quali finestre sono ancora aperte.
- Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando alla chiusura, dopo tre anni e subito dopo la chiusura sulla base dei documenti, non di regole generali.
- Verifichiamo una per una le condizioni dell’art. 280, acquisendo i certificati del casellario e dei carichi pendenti e individuando eventuali procedimenti che possano determinare il rinvio.
- Raccogliamo la prova della collaborazione con il curatore: corrispondenza, verbali, consegne di documenti, presenze alle convocazioni.
- Redigiamo e depositiamo telematicamente l’istanza nel fascicolo della procedura, con il contenuto calibrato sulla finestra scelta.
- Controlliamo che il curatore o il liquidatore comunichi l’istanza ai creditori ammessi e calcoliamo i quindici giorni, tenendo presente che corrono anche in agosto.
- Replichiamo alle osservazioni dei creditori e al parere degli organi, punto per punto, con i documenti a supporto.
- Per le società di persone, verifichiamo la posizione dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, come richiede l’art. 278, comma 4.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo ex art. 124 entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto e, se necessario, proseguiamo fino al giudizio di legittimità.
- Nella liquidazione controllata, costruiamo la prova dell’assenza di colpa grave, malafede o frode, coordinandoci con il liquidatore e utilizzando la relazione dell’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la finestra scelta oggi per l’istanza va difesa domani nel reclamo e, se serve, nel ricorso per cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare linea. Chi sceglie la terza strada, ad esempio, deve sapere fin dall’inizio come argomentare la tempestività in ogni grado. Allo stesso modo, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di leggere con gli stessi strumenti la liquidazione controllata e la sua esdebitazione.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso, perché la prova della collaborazione e dell’assenza di distrazioni passa spesso per la lettura delle scritture contabili e dei riparti.
In chiusura
Chiedere l’esdebitazione dopo una liquidazione giudiziale non è un adempimento automatico: è una scelta tra finestre temporali diverse, ciascuna con un proprio equilibrio tra rapidità, sicurezza della tempestività e completezza dell’istruttoria. L’istanza alla chiusura offre certezza, quella dopo tre anni indipendenza dai tempi della procedura, quella successiva alla chiusura una seconda occasione da usare subito; la liquidazione controllata segue regole proprie, con un controllo più ampio sulla condotta. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e, a volte, il diritto stesso alla liberazione dai debiti.
Lo Studio Monardo affronta questi temi perché l’esdebitazione è il punto d’arrivo delle procedure su cui l’Avv. Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, con lo sguardo sull’impresa in crisi che deriva dalla qualifica di Esperto Negoziatore e con la possibilità, da cassazionista, di difendere la scelta in ogni grado.
📩 Prima che una finestra si chiuda, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.
