Quale Relazione Deve Redigere Il Liquidatore Per L’esdebitazione Di Diritto?

Chi è in liquidazione controllata prima o poi arriva alla stessa domanda: “Quando finisce, chi dice al giudice che mi sono comportato bene?”. La risposta sta in un documento preciso, che molti debitori non hanno mai visto: la relazione del liquidatore sui fatti rilevanti per l’esdebitazione. Qui trovi le domande che ci vengono rivolte più spesso su questo documento, con risposte complete: cosa deve contenere, quando va depositata, chi la legge, come si contesta e cosa fare se non arriva.

Il quadro normativo, in breve. L’art. 282, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera con la chiusura della procedura oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, “su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore”. La stessa norma aggiunge: “Se l’esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio”. Quando invece la procedura si chiude, è l’art. 276 a chiedere al liquidatore una relazione sugli stessi fatti, insieme all’istanza di chiusura. A monte ci sono i rapporti semestrali (art. 275) e il rendiconto finale.

Perché ne parliamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro di chi redige relazioni per il tribunale nelle procedure di sovraindebitamento, e sa quali passaggi di quelle relazioni pesano sulla decisione del giudice. È questa esperienza, non una formula generica, che portiamo nella lettura e nella contestazione dei documenti del liquidatore.

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Ma il liquidatore deve davvero scrivere una relazione per la mia esdebitazione?

Sì, e la legge la prevede in due momenti diversi, con due nomi diversi. È la prima cosa da chiarire, perché è la fonte di quasi tutti i malintesi.

Il primo momento è quello dell’esdebitazione anticipata, cioè quando sono passati tre anni dall’apertura e la procedura è ancora aperta (perché, per esempio, c’è un immobile in vendita o un giudizio in corso). Qui il documento si chiama segnalazione ed è previsto dal secondo periodo dell’art. 282, comma 1: nella segnalazione il liquidatore “dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio”.

Il secondo momento è quello della chiusura della procedura. Qui la norma di riferimento è l’art. 276, comma 1: la procedura “si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d’ufficio”, e il liquidatore, insieme all’istanza, deposita una relazione sui fatti rilevanti per concedere o negare l’esdebitazione, con applicazione dell’art. 233 in quanto compatibile.

In entrambi i casi il contenuto è lo stesso: i fatti che il tribunale deve conoscere per decidere. Cambia solo il contesto: nella segnalazione la procedura continua, nella relazione di chiusura la procedura finisce.

C’è poi un terzo livello, meno visibile ma decisivo: i rapporti periodici che il liquidatore deposita ogni sei mesi. Non sono “la” relazione per l’esdebitazione, ma ne sono la materia prima. Come vedremo più avanti, diversi tribunali chiedono già nella sentenza di apertura che ogni rapporto semestrale dica se il debitore collabora e se ci sono circostanze rilevanti per l’esdebitazione. In pratica, la relazione finale spesso si limita a riassumere ciò che i rapporti semestrali hanno già messo per iscritto.

La conseguenza pratica è semplice: il “giudizio” sul tuo comportamento non si forma alla fine, ma semestre dopo semestre.

Perché si parla di esdebitazione “di diritto” se poi serve un decreto del tribunale?

Perché l’effetto è previsto dalla legge, ma qualcuno deve verificare che le condizioni ci siano davvero. La formula “di diritto” è comoda ma può ingannare.

Leggiamo le parole dell’art. 282, comma 1: l’esdebitazione “opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”. Il verbo è “opera”, non “può essere concessa”. Questo significa che il debitore non deve dimostrare di meritarla con un’istanza articolata, né aspettare che un creditore gli faccia sconti. Se le condizioni ci sono, il beneficio è dovuto.

Ma la stessa frase prosegue: l’esdebitazione “è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale”. Quindi c’è un controllo. Il tribunale verifica che:

  • non ricorrano le cause ostative dell’art. 280 (condanne per bancarotta fraudolenta e reati connessi all’impresa, distrazioni, ostacoli alla procedura, precedenti esdebitazioni);
  • non ricorrano le condizioni aggiuntive dell’art. 282, comma 2 (condanna definitiva per uno dei reati dell’art. 344, sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode).

Il tribunale, però, non vive dentro la procedura. Non ha visto il debitore consegnare (o non consegnare) gli estratti conto, non sa se ha versato le quote di reddito, non sa se ha taciuto un’eredità. Chi lo sa è il liquidatore. Per questo la relazione del liquidatore è lo strumento con cui l’automatismo della legge passa al vaglio del giudice.

Sulla natura del decreto (se si limiti a prendere atto o se costituisca l’effetto) la discussione è aperta e la legge non la risolve in modo esplicito. Per il debitore, però, la sostanza non cambia: senza decreto non ha un titolo da opporre ai creditori che tornassero a farsi vivi. E il decreto si fonda, in larga parte, su ciò che il liquidatore ha scritto.

Se vuoi approfondire le differenze tra esdebitazione nella liquidazione controllata e nella liquidazione giudiziale, tieni presente che anche per quest’ultima l’art. 281, comma 3, affida al curatore un compito analogo: dare atto, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Lo schema è lo stesso: l’organo della procedura riferisce, il tribunale decide.

Quando deve essere depositata la segnalazione dei tre anni?

La legge dice “decorsi tre anni dall’apertura”, senza fissare un termine preciso; molti tribunali lo fissano nella sentenza di apertura. È qui che conviene leggere con attenzione la propria sentenza.

Il testo dell’art. 282, comma 1, collega l’esdebitazione anticipata al decorso del triennio, ma non dice “entro quanti giorni” il liquidatore debba segnalarlo. Il vuoto è stato colmato dalla prassi dei tribunali, che inseriscono nella sentenza di apertura istruzioni molto puntuali. Tre esempi che abbiamo letto direttamente:

  • il Tribunale di Brescia, nella sentenza n. 131/2026 (decisa il 26 marzo 2026, pubblicata il 2 aprile 2026), ordina al liquidatore di depositare, il giorno successivo alla scadenza del triennio, una relazione che segnali la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, comma 1, prendendo posizione sulle condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2;
  • il Tribunale di Savona, in una sentenza di apertura decisa il 2 maggio 2025 (pubblicata sul sito del tribunale come sent. 17/2025, liq. 6/2025), prevede che la relazione finale ai fini dell’art. 282 sia depositata il giorno successivo alla scadenza del triennio, dopo averne inviato ai creditori una versione sulle condizioni dell’art. 280;
  • il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 133/2026 (pubblicata il 12 agosto 2026), chiede al liquidatore di muoversi “in prossimità” del triennio o della chiusura, se anteriore: prima trasmette ai creditori una relazione sulle condizioni dell’art. 280, poi raccoglie le loro osservazioni e prende posizione, infine deposita la relazione finale ai fini dell’art. 282.

Come vedi, il modello cambia da tribunale a tribunale, ma la logica è identica: il triennio non deve passare nel silenzio.

Due avvertenze pratiche. La prima: se il giorno indicato cade di sabato o di domenica, il deposito slitta in genere al primo giorno lavorativo successivo. La seconda: i termini del Codice della crisi corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti che disciplina. Un triennio che scade il 10 agosto non “aspetta” settembre.

Se la tua sentenza di apertura non contiene istruzioni, il riferimento resta il testo di legge: decorso il triennio, il liquidatore può segnalare e il debitore può presentare istanza. Nulla obbliga il debitore ad aspettare il liquidatore.

Chi altro può chiedere che il tribunale si pronunci, se non il liquidatore?

Il debitore, personalmente o tramite il suo difensore. La legge mette la segnalazione del liquidatore e l’istanza del debitore sullo stesso piano: l’art. 282, comma 1, usa la congiunzione “o”.

Questo ha due conseguenze. La prima: il debitore non è uno spettatore. Se il triennio è scaduto e nulla si muove, può depositare un’istanza di esdebitazione e chiedere al tribunale di decidere. La seconda: quando è il debitore a presentare l’istanza, la legge prevede un passaggio di contraddittorio esplicito. L’ultimo periodo dell’art. 282, comma 1, stabilisce che “l’istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni”.

Notiamo un dettaglio: anche quando l’iniziativa è del debitore, il liquidatore resta coinvolto. È lui che comunica l’istanza ai creditori. Ed è ragionevole aspettarsi che il tribunale, prima di decidere, voglia comunque conoscere la posizione del liquidatore sui fatti rilevanti, magari chiedendogli una relazione integrativa.

I creditori, invece, non hanno un potere di iniziativa: non possono chiedere l’esdebitazione né, ovviamente, ne hanno interesse. Possono però presentare osservazioni e, dopo il decreto, proporre reclamo.

Una precisazione importante sui creditori: la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026), ha restituito gli atti a due tribunali che avevano sollevato una questione sull’art. 278, comma 2, proprio perché nei giudizi di esdebitazione dopo liquidazione controllata i creditori ammessi al passivo sono parti e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Il messaggio, per chi lavora sulla relazione, è chiaro: l’esdebitazione non è una pratica amministrativa tra debitore e giudice, ma un procedimento in cui i creditori hanno voce.

Cosa scrive il liquidatore nei rapporti semestrali, e perché contano per l’esdebitazione?

Scrive cosa ha fatto, quanto ha incassato e, sempre più spesso, come si è comportato il debitore. I rapporti semestrali sono il diario della procedura.

La base di legge è l’art. 275, comma 1, CCII: il liquidatore esegue il programma di liquidazione e riferisce ogni sei mesi al giudice delegato. La stessa norma prevede che il mancato deposito delle relazioni semestrali sia causa di revoca del liquidatore e incida sul suo compenso. Già da questo si capisce che non sono un adempimento facoltativo.

Il contenuto minimo, secondo la legge, riguarda l’esecuzione del programma: vendite fatte, vendite in corso, somme incassate, spese, ostacoli. Ma i tribunali chiedono di più. Nelle sentenze di apertura che abbiamo letto ricorre questa struttura:

  1. rapporto riepilogativo delle attività svolte nel semestre;
  2. conto della gestione, con entrate e uscite;
  3. estratto del conto corrente della procedura;
  4. una presa di posizione espressa sulla collaborazione del debitore: se coopera al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, se non ne ritarda lo svolgimento, se fornisce tutte le informazioni e i documenti utili;
  5. l’indicazione di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell’esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282.

È il modello della sentenza di Verona n. 133/2026, che fissa le scadenze al 30 giugno e al 30 dicembre di ogni anno, e della sentenza di Savona del 2 maggio 2025, che indica il 30 giugno e il 31 dicembre. Entrambe prevedono che il rapporto, una volta vistato o approvato dal giudice, sia comunicato al debitore e ai creditori (Savona aggiunge anche l’OCC).

Perché questo conta per l’esdebitazione? Perché i punti 4 e 5 riproducono quasi alla lettera la lettera c) dell’art. 280, comma 1: il debitore non deve aver “ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura” e deve aver “fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento”. In altre parole, ogni rapporto semestrale contiene già un piccolo giudizio sulla condizione più delicata dell’esdebitazione.

Due semestri in cui il liquidatore scrive “il debitore non ha consegnato gli estratti conto richiesti” pesano sulla relazione finale più di qualunque argomento difensivo tardivo. Al contrario, sei rapporti che danno atto di una collaborazione puntuale rendono molto difficile, a un creditore, sostenere il contrario all’ultimo momento.

C’è anche un aspetto economico. La sentenza di Verona chiede che nella prima relazione informativa il liquidatore indichi i redditi del debitore e del nucleo familiare e le spese di mantenimento, su cui il giudice delegato determina la quota che il debitore può trattenere. Se il debitore versa regolarmente la quota eccedente, i rapporti lo registrano. Se non la versa, anche questo finisce nero su bianco.

E il rendiconto finale cosa c’entra con la relazione per l’esdebitazione?

Sono due documenti diversi che di solito arrivano insieme. Confonderli è un errore comune, anche tra i professionisti.

Il rendiconto è disciplinato dall’art. 275, comma 3: terminata l’esecuzione del programma, il liquidatore presenta il conto della sua gestione. Il giudice ne verifica la conformità al programma approvato e, se lo approva, liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Se non lo approva, l’art. 275, comma 4, prevede che il giudice indichi gli atti necessari o le rettifiche e fissi un termine; in caso di inadempimento sostituisce il liquidatore e può ridurre o escludere il compenso.

Il rendiconto, quindi, parla di numeri e di attività del liquidatore: cosa ha venduto, a che prezzo, cosa ha speso, cosa ha distribuito. Non è un documento sul debitore.

La relazione sui fatti rilevanti per l’esdebitazione (art. 276, comma 1, alla chiusura; art. 282, comma 1, in caso di esdebitazione anticipata) parla invece del debitore: della sua condotta, della sua collaborazione, delle eventuali cause ostative.

Perché arrivano insieme? Perché alla fine della procedura il liquidatore deve chiudere i conti (rendiconto e riparto, art. 275, commi 3-6) e chiedere la chiusura (art. 276), e l’istanza di chiusura va accompagnata dalla relazione sull’esdebitazione. Le sentenze di Verona e Savona descrivono proprio questa sequenza: conto della gestione con richiesta di compenso, eventuale riparto, istanza di decreto di chiusura ai sensi dell’art. 276.

Per il debitore il rendiconto non è irrilevante. Dal rendiconto risulta, per esempio, quanto ha versato in termini di quote di reddito, se un bene è stato venduto o è rimasto invenduto, se ci sono somme accantonate. La sentenza di Brescia n. 131/2026 prevede, ad esempio, che le quote di reddito maturate dopo il triennio siano accantonate in via provvisoria in attesa della decisione sull’esdebitazione e, se il beneficio è concesso, restituite al debitore. Sono informazioni che si leggono nel conto della gestione e che incidono direttamente sul portafoglio.

In sintesi: il rendiconto spiega cosa è successo al patrimonio, la relazione spiega cosa il giudice deve pensare del debitore.

Cosa deve contenere, in concreto, la relazione sui fatti rilevanti?

Deve passare in rassegna, una per una, le condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2, e dire per ciascuna cosa risulta dalla procedura. Nessuna norma impone un modulo, ma la struttura si ricava dalla legge.

Una relazione ben fatta, secondo noi, tocca questi punti.

Le condanne (art. 280, lett. a, e art. 282, comma 2). Il liquidatore riferisce se risultano condanne passate in giudicato per bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione; se c’è un procedimento penale in corso o una misura di prevenzione (in quel caso il tribunale non rigetta, ma rinvia la decisione); se risultano condanne definitive per i reati dell’art. 344. Di solito il liquidatore si basa sul certificato del casellario e sulle dichiarazioni del debitore.

Le condotte sul patrimonio (art. 280, lett. b). Distrazione dell’attivo, passività inesistenti, aggravamento del dissesto che ha reso gravemente difficile ricostruire il patrimonio, ricorso abusivo al credito. Qui il liquidatore usa ciò che ha visto: atti dispositivi degli anni precedenti, movimenti bancari, beni scomparsi tra la domanda e l’inventario.

La collaborazione (art. 280, lett. c). È il cuore della relazione. Il liquidatore dice se il debitore ha consegnato i beni, versato le quote di reddito, risposto alle richieste, comunicato variazioni di reddito o sopravvenienze. Ricordiamo che l’art. 272, comma 3-bis, include nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione: tacere un’eredità o una vincita è esattamente il tipo di fatto che finisce qui.

Le precedenti esdebitazioni (art. 280, lett. d ed e). Nessun’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, e mai più di due in tutto.

L’origine del sovraindebitamento (art. 282, comma 2). Il liquidatore riferisce se ci sono elementi di colpa grave, malafede o frode nella formazione dei debiti. Qui di solito attinge anche alla relazione dell’OCC depositata con la domanda di apertura, che per l’art. 269 deve illustrare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore.

Gli elementi a favore. Una buona relazione non elenca solo i rischi. Riferisce anche i fatti che giustificano la concessione: versamenti regolari, consegna spontanea di beni, trasparenza nelle comunicazioni.

Le osservazioni dei creditori e la presa di posizione del liquidatore, quando il tribunale lo prevede (come Verona e Savona).

Il punto decisivo è il verbo che usa la legge: il liquidatore “dà atto dei fatti”. Il suo compito è riferire fatti verificabili, non esprimere simpatie o antipatie. Una relazione che si limita a scrivere “nulla osta” senza dire cosa è stato controllato è debole; una relazione che riporta giudizi negativi senza indicare documenti e date è contestabile.

Mi fa vedere in una tabella tutti i passaggi e i termini?

Sì: ecco la sequenza dal giorno dell’apertura al reclamo, con le fonti di ciascun passaggio. Le colonne indicano la fase, l’atto, il termine e l’organo davanti al quale si svolge.

Fase Atto Termine Davanti a chi / fonte
Avvio Aggiornamento elenco creditori e notifica della sentenza 30 giorni dalla comunicazione della sentenza Liquidatore (art. 272, c. 1)
Avvio Inventario e programma di liquidazione 90 giorni dall’apertura Giudice delegato, che approva (art. 272, c. 2)
Durata Rapporto semestrale (attività, conto, estratto conto, collaborazione del debitore) Ogni 6 mesi; alcuni tribunali fissano 30/6 e 30/12 o 31/12 Giudice delegato (art. 275, c. 1; sentenze di apertura)
Durata Comunicazione del rapporto vistato al debitore e ai creditori Dopo il visto del giudice Prassi indicata nelle sentenze di apertura (es. Verona 133/2026)
Triennio Segnalazione con i fatti rilevanti per l’esdebitazione Decorsi 3 anni dall’apertura; alcuni tribunali: il giorno successivo Tribunale (art. 282, c. 1)
Triennio Istanza del debitore (in alternativa o in aggiunta) Decorsi 3 anni dall’apertura Tribunale (art. 282, c. 1)
Contraddittorio Comunicazione dell’istanza del debitore ai creditori ammessi A cura del liquidatore Creditori ammessi (art. 282, c. 1)
Contraddittorio Osservazioni dei creditori 15 giorni dalla comunicazione Tribunale (art. 282, c. 1)
Chiusura Rendiconto e richiesta di compenso Al termine dell’esecuzione Giudice delegato (art. 275, c. 3-4)
Chiusura Progetto di riparto Osservazioni entro 15 giorni Debitore e creditori, poi giudice (art. 275, c. 5-6)
Chiusura Istanza di chiusura con relazione sui fatti rilevanti per l’esdebitazione Con l’istanza Tribunale (art. 276, c. 1)
Decisione Decreto motivato che dichiara l’esdebitazione o le preclusioni Nessun termine fisso Tribunale (art. 282, c. 1 e 3)
Impugnazione Reclamo del debitore o dei creditori ammessi 30 giorni, anche in agosto Reclamo ex art. 124 (art. 282, c. 3; art. 9, c. 1)

Due note sulla tabella. La prima: la riga “comunicazione del rapporto vistato” non è scritta nell’art. 275, ma nelle sentenze di apertura che abbiamo letto; se la tua sentenza non la prevede, la comunicazione può non arrivare spontaneamente, e conviene chiederla. La seconda: per il reclamo l’art. 282, comma 3, rinvia all’art. 124 CCII; il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento.

La relazione chi la riceve? E io come faccio a leggerla prima che decida il giudice?

La riceve il tribunale; tu hai il diritto di conoscerla, ma spesso devi attivarti per averla in tempo. Vediamo i destinatari uno per uno.

Il destinatario formale della segnalazione (art. 282, comma 1) e della relazione di chiusura (art. 276, comma 1) è il tribunale, cioè il collegio che dichiara l’esdebitazione con decreto motivato. I rapporti semestrali, invece, vanno al giudice delegato (art. 275, comma 1).

Poi ci sono i creditori ammessi al passivo. La legge prevede espressamente che ricevano l’istanza del debitore, per presentare osservazioni nei quindici giorni. Molti tribunali vanno oltre e chiedono al liquidatore di trasmettere loro anche la relazione sulle condizioni dell’art. 280 prima del deposito finale: lo fanno, come abbiamo visto, Verona (sent. 133/2026) e Savona (sentenza del 2 maggio 2025). In quel modello i creditori leggono la relazione, formulano osservazioni e il liquidatore prende posizione su di esse prima di depositare.

E il debitore? Qui bisogna distinguere.

  • I rapporti semestrali: nelle sentenze di Verona e Savona, una volta vistati dal giudice, sono comunicati al debitore e ai creditori. Se la tua sentenza contiene questa previsione, devi riceverli. Se non li ricevi, chiedili al liquidatore per iscritto.
  • La segnalazione e la relazione finale: la legge non dice espressamente che vadano comunicate al debitore prima della decisione. Ma il debitore è parte del procedimento e, tramite il proprio difensore, può consultare gli atti depositati nel fascicolo telematico della procedura. In ogni caso può chiederne copia al liquidatore o alla cancelleria.

Il consiglio pratico è questo: non aspettare che la relazione ti venga notificata; dal mese precedente la scadenza del triennio, controlla il fascicolo ogni settimana. Il decreto non ha un termine fisso, e se arriva prima che tu abbia letto la relazione potrai solo reclamare, cioè rimediare dopo invece di prevenire.

Ricorda infine che il decreto, una volta emesso, ha una pubblicità precisa: se il debitore è consumatore o professionista, l’art. 282, comma 1, prevede la pubblicazione in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia; altrimenti l’iscrizione nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. La relazione, invece, resta negli atti della procedura.

Se il liquidatore scrive cose sbagliate o ingiuste, posso rispondere?

Sì, e conviene farlo per iscritto, con documenti, prima che il tribunale decida. La legge non prevede un “termine di replica” per il debitore, ma non glielo vieta in alcun modo.

Partiamo da ciò che la norma dice: i creditori hanno quindici giorni per le osservazioni sull’istanza del debitore (art. 282, comma 1). Sul diritto del debitore di replicare alla relazione del liquidatore, il testo tace. Il silenzio della legge però non equivale a un divieto: il procedimento di esdebitazione è un procedimento davanti al tribunale, con più parti, e il principio del contraddittorio vale anche per il debitore. Non a caso la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 104/2026, ha sottolineato che i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione: a maggior ragione lo è il debitore, che ne è il diretto interessato. E una sintesi di una decisione del Tribunale di Verona del 12 gennaio 2026 (relativa al debitore incapiente) insiste sulla necessità di garantire il contraddittorio con i creditori: il procedimento è pensato come un confronto, non come una pratica d’ufficio.

Come si risponde, in pratica?

  1. Si deposita una memoria o una nota nel fascicolo, indirizzata al tribunale, in cui si prende posizione punto per punto sulla relazione.
  2. Si allegano documenti: ricevute dei versamenti delle quote di reddito, PEC inviate al liquidatore, estratti conto consegnati, certificati del casellario.
  3. Si distinguono i fatti dalle valutazioni. Se il liquidatore scrive “il debitore non ha collaborato”, si chiede: in quale occasione? Con quale richiesta rimasta inevasa? Spesso la contestazione più efficace è mostrare che una richiesta è stata soddisfatta, magari in ritardo ma prima di qualsiasi danno per la procedura.
  4. Si chiede, se serve, un’audizione o un termine per integrare.

Se la relazione ingiusta è un rapporto semestrale, il momento giusto per rispondere è subito, non tre anni dopo. Una nota al giudice delegato che chiarisce l’episodio resta agli atti e verrà letta insieme alla relazione finale.

Infine, se il tribunale decide sulla base di una relazione che non hai potuto contestare, resta il reclamo ai sensi dell’art. 124, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto (art. 282, comma 3), anche in agosto per effetto dell’art. 9, comma 1. Nel reclamo si possono far valere anche le ragioni non esposte prima, ma è sempre meglio arrivarci con una replica già agli atti.

E se il liquidatore non deposita nulla e i tre anni sono passati da mesi?

Non sei bloccato: puoi chiedere tu l’esdebitazione, e puoi sollecitare il giudice delegato. È una situazione meno rara di quanto si pensi, soprattutto nelle procedure con un solo bene da vendere o con liquidatori molto carichi.

Le strade sono tre, e non si escludono.

Prima strada: l’istanza del debitore. L’art. 282, comma 1, attribuisce al debitore lo stesso potere di iniziativa del liquidatore. Decorso il triennio, il debitore deposita un’istanza motivata in cui chiede al tribunale di dichiarare l’esdebitazione, illustrando la sussistenza delle condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2. Da quel momento il liquidatore è tenuto a comunicarla ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Il liquidatore, a quel punto, difficilmente potrà evitare di prendere posizione.

Seconda strada: il sollecito al giudice delegato. Il liquidatore agisce sotto la vigilanza del giudice delegato. Una nota che segnala il decorso del triennio e la mancata segnalazione, magari richiamando le istruzioni contenute nella sentenza di apertura (come quella di Brescia che fissa il deposito “il giorno successivo” al triennio), produce in genere un ordine al liquidatore di provvedere.

Terza strada: far valere gli inadempimenti più gravi. L’art. 275, comma 1, prevede che il mancato deposito delle relazioni semestrali sia causa di revoca del liquidatore e incida sul suo compenso; l’art. 275, comma 4, consente al giudice di sostituire il liquidatore che non provvede alle rettifiche del rendiconto. Non si tratta di “punire” il liquidatore, ma di ricordare che i suoi adempimenti hanno scadenze vincolanti.

E se la procedura si chiude senza che nessuno abbia chiesto l’esdebitazione? L’art. 276, comma 1, prevede che la chiusura avvenga su istanza del liquidatore o del debitore “ovvero d’ufficio”, e richiede comunque la relazione sui fatti rilevanti per l’esdebitazione. Se però il decreto di chiusura arriva senza pronuncia sul beneficio, conviene depositare subito l’istanza. Un argomento utile viene dalla Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026: pronunciandosi sull’art. 281 (liquidazione giudiziale), ha chiarito che la “contestualità” tra esdebitazione e decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale, e che l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La pronuncia riguarda la liquidazione giudiziale, quindi va usata con prudenza per la controllata, ma il principio di fondo, cioè che il debitore non perde il beneficio per una questione di tempi procedurali, è un argomento forte.

Da questa esperienza l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, ricava un’indicazione semplice: chi conosce i tempi della procedura dall’interno sa che il triennio va presidiato dal debitore, non solo dal liquidatore.

La relazione può dire anche quali debiti restano fuori dall’esdebitazione?

Sì, ed è utile che lo faccia, anche se l’ultima parola spetta al tribunale. Molti debitori scoprono solo dopo il decreto che alcuni debiti non sono stati cancellati.

L’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Il comma 6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il comma 2 limita l’effetto verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso: per loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Su quest’ultima regola pende una questione di legittimità costituzionale: dopo la restituzione degli atti con l’ordinanza n. 104/2026 per un vizio di notifica, la questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola è vigente.

Il liquidatore conosce lo stato passivo meglio di chiunque. Una relazione accurata può segnalare al tribunale quali crediti ammessi rientrano nelle esclusioni, così che il decreto sia chiaro. Un esempio interessante viene da una decisione del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026 (nota da una sintesi pubblicata su Eutekne, senza numero): pronunciandosi proprio su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, il tribunale ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale, come prevede l’art. 278, comma 7, lettera b). È la dimostrazione che la segnalazione non è solo un “sì o no” sul debitore, ma può aprire la strada a decisioni precise sul perimetro dei debiti.

Per il debitore, la conseguenza pratica è questa: quando leggi la relazione, controlla anche se il liquidatore ha preso posizione sui debiti esclusi e se lo ha fatto correttamente. Una sanzione accessoria classificata come autonoma, o un debito risarcitorio contrattuale scambiato per extracontrattuale, sono errori che vanno segnalati subito.

La mia procedura è nata con la vecchia legge 3/2012: vale tutto questo?

Probabilmente no, e la differenza è importante. Il discorso fatto fin qui riguarda la liquidazione controllata del CCII.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (Sez. I), ha chiarito che chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto, per l’esdebitazione, alla legge fallimentare anche se presenta l’istanza dopo quella data, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione; e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012, con la disciplina dell’art. 14-terdecies. In termini semplici: gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o una liquidazione controllata. La stessa linea è stata ribadita dalla Cass. Sez. I n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da sintesi), per i falliti.

E non si può aggirare il problema con l’esdebitazione dell’incapiente: la Cass. Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha stabilito che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può poi invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria (il caso dei debiti sorti dopo il fallimento resta aperto).

Quindi, se la tua procedura è una liquidazione del patrimonio aperta sotto la legge 3/2012, la “segnalazione” dell’art. 282 non è il tuo riferimento: valgono regole diverse, che vanno verificate caso per caso sul testo della legge 3/2012 e sul provvedimento di apertura. Se invece la liquidazione controllata è stata aperta sotto il CCII, anche prima del correttivo, si applica l’art. 282 con le modifiche del D.Lgs. 136/2024, salvo quanto prevede la disciplina transitoria dell’art. 56 di quel decreto, da verificare sul singolo caso.

Basta una frase negativa del liquidatore per farmi perdere l’esdebitazione?

No. La relazione pesa molto, ma decide il tribunale, e decide su fatti, non su aggettivi. È la paura più diffusa, e merita una risposta onesta in due parti.

La parte rassicurante. La relazione del liquidatore non è un parere vincolante. La legge gli chiede di “dare atto dei fatti rilevanti”, non di decidere. Il tribunale deve motivare il decreto (art. 282, comma 1, parla di “decreto motivato”), e una motivazione che si limitasse a recepire un giudizio generico del liquidatore, senza fatti, sarebbe esposta al reclamo. Inoltre le cause ostative dell’art. 280 sono tipiche: la Cassazione, già in regime di legge fallimentare (ordinanza n. 15359 del 31 maggio 2023, nota da riproduzione web), ha ribadito che le cause ostative sono tassative, richiamando anche la Direttiva UE 2019/1023. Un ritardo nel rispondere a una mail non è “aver ostacolato la procedura”; un errore in buona fede nell’elenco dei creditori non è “aver esposto passività insussistenti”.

La parte meno rassicurante, ma vera. Se la relazione documenta fatti precisi, per esempio quote di reddito non versate per mesi, un conto corrente non dichiarato, un bene ceduto a un parente dopo il deposito della domanda, il tribunale ne terrà conto, e le possibilità di contestarlo si riducono molto. Anche qui conta il momento: un fatto contestato con documenti nel semestre in cui è emerso ha un peso; lo stesso fatto contestato solo nel reclamo, tre anni dopo, ne ha molto meno.

Quindi la vera domanda non è “cosa scriverà il liquidatore alla fine”, ma “cosa ha scritto finora nei rapporti semestrali, e ho risposto?”.

Ho accumulato debiti fiscali per anni: il liquidatore lo scriverà e il giudice mi negherà l’esdebitazione?

Il liquidatore probabilmente lo scriverà; se il giudice la nega dipende dal perché quei debiti si sono formati. La materia è delicata e i tribunali non sono tutti allineati.

Partiamo dal principio. L’art. 282, comma 2, esclude l’esdebitazione se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non conta, invece, quanto hanno ricevuto i creditori: la Cassazione, con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (Sez. I), ha osservato che l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima e che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.

Poi c’è il tema del “quando” si valuta la condotta. La Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, e ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026) ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non richiede un giudizio di meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase di esdebitazione. È proprio per questo che la relazione del liquidatore diventa il luogo in cui il tema esplode.

Sui debiti fiscali, le sintesi disponibili mostrano orientamenti diversi:

  • il Tribunale di Treviso, 31 marzo 2026, ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, e ha negato il beneficio;
  • il Tribunale di Urbino, 9 dicembre 2025, ha sottolineato che conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori;
  • il Tribunale di Ascoli Piceno, 8 novembre 2024, ha espresso già all’apertura un giudizio prognostico negativo per lo squilibrio nell’assunzione dei debiti e il lungo indebitamento verso enti pubblici, ma è una posizione isolata e in tensione con le ordinanze della Cassazione appena citate.

Cosa significa per te? Che il liquidatore, nella relazione, deve riferire le cause dell’indebitamento, non solo l’importo. Un debito fiscale nato da un crollo del fatturato, da una malattia, da un socio che è sparito, è cosa diversa da anni di imposte non versate mentre si mantenevano spese voluttuarie. Se nella relazione le cause mancano o sono descritte male, è lì che va concentrata la replica, con documenti: bilanci, certificati medici, corrispondenza, piani di rateizzazione tentati.

Dopo i tre anni devo continuare a versare lo stipendio alla procedura?

Dipende dal tribunale e dall’esito dell’esdebitazione; alcuni tribunali prevedono un accantonamento provvisorio. È una domanda molto concreta, e la risposta sta di nuovo nella sentenza di apertura.

La sentenza del Tribunale di Brescia n. 131/2026 contiene una regola chiara: il debitore fa confluire nella liquidazione le quote di reddito, le tredicesime e gli emolumenti straordinari per almeno il triennio; dopo il triennio, le quote maturate sono accantonate in via provvisoria in attesa della decisione sull’esdebitazione e, se il beneficio è concesso, restituite al debitore. La procedura continua a incamerare redditi solo se l’esdebitazione non viene concessa.

La sentenza di Savona del 2 maggio 2025, invece, precisa che dopo il triennio gli eventuali pagamenti spontanei del debitore sono trattati come adempimento di obbligazioni naturali.

Questo rende ancora più evidente l’importanza della segnalazione puntuale: ogni mese di ritardo nel deposito della relazione è un mese in cui le somme restano accantonate, invece di tornare disponibili. Se il tuo liquidatore ritarda, il danno non è solo di principio, è economico.

Attenzione però a un limite reale: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis). Se un immobile è ancora in vendita, la vendita prosegue anche dopo il decreto, e il ricavato va ai creditori. E l’art. 272, comma 3-bis, ricorda che fino all’esdebitazione restano compresi nella liquidazione anche i beni sopravvenuti, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma date e termini calcolati sul calendario reale. Non sono casi dello Studio.

Simulazione 1 – Esdebitazione anticipata con liquidatore silente.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta con sentenza del 2 ottobre 2023 (lunedì). Patrimonio: un appartamento in comproprietà ancora in vendita; quota di reddito eccedente il mantenimento fissata in 412,60 euro al mese. La sentenza di apertura prevede che il liquidatore depositi la relazione per l’art. 282 “il giorno successivo” al triennio.

  • Il triennio scade il 2 ottobre 2026 (venerdì). Il giorno successivo è sabato 3 ottobre: il deposito slitta a lunedì 5 ottobre 2026.
  • Al 20 ottobre 2026 (martedì) nel fascicolo non c’è nulla. Il debitore deposita istanza ex art. 282, comma 1, allegando le ricevute di 36 versamenti mensili (36 × 412,60 = 14.853,60 euro) e la corrispondenza con il liquidatore.
  • Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori il 4 novembre 2026 (mercoledì). Le osservazioni scadono il 19 novembre 2026 (giovedì).
  • Un creditore osserva che nel secondo semestre 2024 il debitore ha versato con due mesi di ritardo. Il debitore replica con una nota: il ritardo coincide con un cambio di datore di lavoro, documentato, e le somme sono state versate integralmente prima del rapporto semestrale successivo.
  • Nel frattempo maturano le quote di ottobre e novembre 2026 (825,20 euro), che con una regola come quella di Brescia restano accantonate.
  • Ipotizziamo che il decreto sia comunicato il 1° dicembre 2026 (martedì): il reclamo andrebbe proposto entro il 31 dicembre 2026 (giovedì).

Esito dimostrativo: il debitore ha evitato di attendere mesi una segnalazione non arrivata e ha portato davanti al tribunale i documenti che neutralizzano l’unica osservazione negativa. L’appartamento continua a essere venduto (art. 282, comma 2-bis).

Simulazione 2 – Chiusura anticipata e relazione ex art. 276.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 18 marzo 2024 (lunedì). Unico bene: un’autovettura, venduta per 6.870 euro. Nessun reddito eccedente il mantenimento. Il liquidatore, accertato che non può essere acquisito ulteriore attivo (art. 272, comma 3), deposita il 9 giugno 2025 (lunedì) il rendiconto, il progetto di riparto e l’istanza di chiusura con la relazione sui fatti rilevanti per l’esdebitazione. Il debitore presenta contestualmente istanza di esdebitazione.

  • La relazione riferisce: casellario negativo; consegna dell’auto entro dieci giorni dalla richiesta; consegna degli estratti conto degli ultimi cinque anni; nessun atto dispositivo sospetto; indebitamento originato da un prestito per spese mediche e da due finanziamenti successivi per coprire le rate del primo.
  • L’istanza del debitore è comunicata ai creditori il 16 giugno 2025 (lunedì); le osservazioni scadono il 1° luglio 2025 (martedì).
  • Una finanziaria osserva che il secondo finanziamento è stato chiesto quando il debitore era già in difficoltà: ricorso abusivo al credito? Il liquidatore, nella presa di posizione, riferisce che la domanda di finanziamento conteneva dati reddituali veritieri e che la finanziaria li aveva valutati.
  • Ipotizziamo il decreto comunicato il 15 luglio 2025 (martedì): il reclamo scade il 14 agosto 2025 (giovedì). Il termine corre anche in agosto, per l’art. 9, comma 1, CCII.

Esito dimostrativo: la relazione ex art. 276 e la presa di posizione del liquidatore forniscono al tribunale i fatti per rispondere all’obiezione del creditore; il debitore ha interesse a verificare, prima del decreto, che la relazione riporti correttamente la natura dei finanziamenti.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il liquidatore può scoprire da solo quello che non gli ho detto?”

Sì, e molto più facilmente di quanto i debitori immaginino. La sentenza di Verona n. 133/2026, ad esempio, autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria, all’archivio dei rapporti finanziari, agli atti di registro e alla documentazione bancaria e contabile. Significa che conti correnti, rapporti finanziari, contratti registrati e dichiarazioni dei redditi possono emergere senza che il debitore li abbia comunicati.

Perché è la domanda decisiva per la relazione? Perché la lettera c) dell’art. 280 non punisce solo chi ostacola attivamente la procedura, ma richiede che il debitore abbia fornito agli organi “tutte le informazioni utili e i documenti necessari”. Un’omissione scoperta dal liquidatore è, quasi sempre, il fatto più pesante che possa comparire in una segnalazione: non perché il bene nascosto fosse di grande valore, ma perché dimostra che le dichiarazioni del debitore non erano complete. E quel fatto il liquidatore deve riportarlo, perché la legge gli chiede di dare atto dei fatti rilevanti “per la concessione o il diniego”.

Il rimedio è uno solo, ed è preventivo: dichiarare tutto, subito, e aggiornare ogni variazione. Un nuovo contratto di lavoro, una piccola eredità, un rimborso fiscale, un conto aperto per accreditare lo stipendio: vanno comunicati al liquidatore per iscritto, conservando la prova. Se qualcosa è sfuggito all’inizio, è meglio che sia il debitore a segnalarlo con una nota spontanea, spiegando il perché, piuttosto che lasciarlo trovare al liquidatore nell’archivio dei rapporti finanziari. La differenza, nella relazione, sarà tra “il debitore ha integrato spontaneamente le informazioni” e “è emerso un rapporto non dichiarato”.

C’è un secondo aspetto, legato al primo: la relazione finale si nutre dei rapporti semestrali. Se un rapporto semestrale contiene un’inesattezza a tuo sfavore e non la contesti, quella inesattezza diventerà un “fatto” della relazione finale. Il silenzio del debitore sui rapporti periodici, nei fatti, è una forma di accettazione.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti che abbiamo verificato, con il principio riformulato e il motivo per cui contano per la relazione del liquidatore. Dove la fonte è una sintesi e non il testo integrale, lo indichiamo.

1. Trib. Verona, Sezione procedure concorsuali, sentenza n. 133/2026, pubblicata il 12 agosto 2026 (liquidazione controllata n. 28/2026). Prescrive rapporti semestrali al 30 giugno e al 30 dicembre con attività, conto della gestione ed estratto conto, e chiede di indicare se il debitore collabora e ogni circostanza rilevante per gli artt. 280 e 282; in prossimità del triennio o della chiusura, il liquidatore trasmette ai creditori una relazione sull’art. 280, prende posizione sulle osservazioni e deposita la relazione finale. Rilevanza: è un vero e proprio modello operativo della segnalazione, scritto dal giudice.

2. Trib. Brescia, Sezione IV civile, sentenza n. 131/2026, decisa il 26 marzo 2026 e pubblicata il 2 aprile 2026. Il liquidatore deposita il giorno successivo al triennio una relazione che segnala la necessità di provvedere sull’esdebitazione, prendendo posizione sulle condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2; dopo il triennio le quote di reddito sono accantonate e restituite se il beneficio è concesso. Rilevanza: fissa un termine preciso dove la legge tace e lega la segnalazione a effetti economici concreti.

3. Trib. Savona, sentenza di apertura decisa il 2 maggio 2025 (pubblicata sul sito del tribunale come sent. 17/2025, liq. 6/2025). Rapporti semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, con valutazione della collaborazione del debitore e delle circostanze rilevanti per l’esdebitazione; comunicazione dei rapporti approvati a debitore, creditori e OCC; relazione ai creditori sull’art. 280 prima della relazione finale per l’art. 282. Rilevanza: conferma che la comunicazione dei rapporti al debitore è prassi, e che la relazione finale è preceduta da un confronto con i creditori.

4. Trib. Torino, decreto del 9 aprile 2026 (numero non indicato nella fonte; sintesi Eutekne del 25 aprile 2026). Pronunciandosi su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, ha incluso nell’esdebitazione la sanzione tributaria accessoria, che viene meno con l’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: mostra che la segnalazione può orientare il tribunale anche sul perimetro dei debiti cancellati.

5. Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026, depositata l’11 giugno 2026. Ha restituito gli atti ai tribunali rimettenti perché, nei giudizi di esdebitazione dopo liquidazione controllata, i creditori ammessi al passivo sono parti e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Rilevanza: chiarisce che il procedimento in cui si inserisce la relazione è a contraddittorio pieno.

6. Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026, depositata il 12 maggio 2026. Sull’art. 281, comma 1 (liquidazione giudiziale): la contestualità tra esdebitazione e chiusura va intesa in senso logico-funzionale; l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: argomento, da usare con cautela per la controllata, a tutela del debitore quando la relazione o la pronuncia non arrivano in tempo.

7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 (nota da massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per difetto di meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano nella fase di esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2). Rilevanza: sposta sulla relazione del liquidatore il peso della valutazione della condotta.

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (nota da sintesi). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità dell’apertura, con controllo sostanziale del giudice, mentre la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: il liquidatore, nella relazione finale, lavora in continuità con la relazione dell’OCC.

9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (nota da massima; caso in regime l.fall.). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 non contiene più un requisito oggettivo. Rilevanza: la relazione deve concentrarsi sulle condotte, non sulla percentuale pagata ai creditori.

10. Cass. civ., ordinanza n. 15359 del 31 maggio 2023 (letta in riproduzione web; regime l.fall.). Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: il liquidatore non può “inventare” ostacoli al di fuori delle ipotesi di legge.

11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (nota da massima e citazioni). Per i falliti prima del 15 luglio 2022 e per la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012 l’esdebitazione resta regolata dalla vecchia disciplina; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: individua quando la segnalazione dell’art. 282 è davvero il riferimento.

12. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo integrale). Il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: esclude scorciatoie per chi non rientra nella liquidazione controllata.

13. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto. Rilevanza: indica il tipo di fatto che, se riferito nella relazione, può pesare in modo decisivo.

14. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (nota da sintesi, senza numero). Ai fini del beneficio conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: bilancia l’orientamento di Treviso e ricorda che la relazione deve indagare le cause.

15. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (nota da sintesi, senza numero; esdebitazione dell’incapiente). Il debitore può presentare personalmente la domanda, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: conferma, anche fuori dalla controllata, che l’esdebitazione si decide in contraddittorio.

16. Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (nota da rassegna, senza numero). Giudizio prognostico negativo già all’apertura per colpa grave e malafede nell’assunzione dei debiti. Rilevanza: orientamento isolato, in tensione con le ordinanze 22074/2025 e 11603/2026; utile per capire quali fatti i giudici più severi cercano nelle relazioni.

Una nota sulle linee guida. Abbiamo cercato vademecum o circolari dei tribunali dedicati specificamente alla segnalazione dell’art. 282. Le linee guida del Tribunale di Torino, Sezione procedure concorsuali, per il ricorso di liquidazione controllata (pubblicate sul sito dell’Ordine degli avvocati di Torino, file datato 14 ottobre 2025) ricordano che l’esdebitazione presuppone che il debitore abbia fornito agli organi della procedura tutte le informazioni e i documenti necessari, ma riguardano la fase del ricorso e non disciplinano relazioni periodiche e finali. Ad oggi, le istruzioni più precise sul contenuto della relazione si trovano nelle sentenze di apertura, come quelle di Verona, Brescia e Savona.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando un debitore in liquidazione controllata ci chiede di seguire la fase dell’esdebitazione.

  1. Leggiamo la sentenza di apertura e individuiamo le istruzioni date al liquidatore: scadenze dei rapporti, termine della segnalazione, regole sull’accantonamento dei redditi dopo il triennio.
  2. Ricostruiamo il calendario della procedura: data di apertura, scadenza del triennio, eventuale slittamento per giorni festivi, termini di osservazione e di reclamo, ricordando che corrono anche in agosto.
  3. Esaminiamo tutti i rapporti semestrali già depositati, uno per uno, cercando le frasi che riguardano la collaborazione del debitore e le circostanze rilevanti per gli artt. 280 e 282.
  4. Prepariamo note di chiarimento al giudice delegato sui rapporti che contengono inesattezze, con i documenti a supporto, senza aspettare la relazione finale.
  5. Costruiamo il fascicolo della collaborazione: ricevute dei versamenti, PEC al liquidatore, consegne di beni e documenti, comunicazioni di sopravvenienze.
  6. Verifichiamo le condizioni ostative con il debitore: casellario, procedimenti penali pendenti, precedenti esdebitazioni, origine dei debiti, per sapere in anticipo cosa la relazione potrà dire.
  7. Depositiamo l’istanza di esdebitazione quando il triennio è decorso e la segnalazione non arriva, oppure insieme all’istanza di chiusura.
  8. Leggiamo la segnalazione o la relazione ex art. 276 appena depositata e, se serve, replichiamo con una memoria che separa i fatti dalle valutazioni e risponde alle osservazioni dei creditori.
  9. Controlliamo il perimetro dei debiti esclusi (art. 278) e chiediamo al tribunale di pronunciarsi in modo chiaro, ad esempio sulle sanzioni accessorie.
  10. Valutiamo e proponiamo il reclamo ai sensi dell’art. 124 contro il decreto che dichiara le preclusioni, o resistiamo al reclamo dei creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC: chi ha redatto relazioni per i tribunali nelle procedure di sovraindebitamento sa come vengono lette, quali passaggi il giudice cerca e dove una relazione è debole. È uno sguardo “dall’interno” che mettiamo al servizio del debitore quando si tratta di leggere, integrare o contestare il documento del liquidatore.

La strategia resta la stessa dall’analisi dei primi rapporti semestrali fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore segue la replica, il reclamo e, se necessario, l’ultimo grado, senza dover ricostruire ogni volta la storia della procedura.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano conti della gestione, rendiconti e progetti di riparto, e ricostruiscono l’origine dei debiti fiscali; gli avvocati curano istanze, memorie e reclami. Così la relazione del liquidatore viene controllata sia nei numeri sia nei fatti.

In chiusura: tre cose da ricordare

La prima: la relazione che conta per l’esdebitazione di diritto non è un solo documento. È la segnalazione dell’art. 282 dopo il triennio, oppure la relazione dell’art. 276 alla chiusura, ma si costruisce con i rapporti semestrali dell’art. 275, semestre dopo semestre.

La seconda: il debitore non è uno spettatore. Può leggere gli atti, replicare con documenti, presentare istanza se il liquidatore tace, sollecitare il giudice delegato e, se serve, reclamare entro trenta giorni, anche in agosto.

La terza: ciò che non dichiari, il liquidatore può trovarlo, e un’omissione scoperta pesa più di qualunque debito.

Abbiamo scelto di occuparci di questo documento perché lo conosciamo da entrambi i lati: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e come avvocato cassazionista segue il debitore fino all’ultimo grado di giudizio. È questa combinazione che ci consente di leggere una relazione del liquidatore con l’occhio di chi la scrive e di difenderti con gli strumenti di chi la contesta.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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