La maggior parte dei pensionati che entrano in liquidazione controllata non perde soldi per colpa della legge, ma per errori evitabili commessi prima e durante la procedura: un fabbisogno familiare scritto male, una cessione del quinto lasciata correre, un reddito dimenticato nella domanda.
La domanda che ci viene rivolta più spesso da chi vive di pensione e ha accumulato debiti che non riesce più a pagare è sempre la stessa: “se chiedo la liquidazione controllata, mi tolgono la pensione?”. La risposta breve è no, non tutta. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) esclude dalla liquidazione la parte di pensione che serve a mantenere il debitore e la sua famiglia, e la misura di questa parte la stabilisce il giudice. Il resto, cioè quello che avanza dopo aver vissuto in modo dignitoso, va ai creditori per il tempo in cui la procedura apprende i redditi. La risposta lunga, però, è quella che conta davvero, perché è proprio sulla misura di quella “parte necessaria” e su tutto ciò che le gira intorno che il pensionato può guadagnare o perdere parecchio.
L’esperienza insegna che gli errori più costosi sono quasi sempre questi:
- Confondere il minimo impignorabile della pensione con la quota che il giudice lascia al pensionato nella liquidazione.
- Presentare un fabbisogno familiare generico, senza documenti e senza le spese di salute.
- Continuare a subire (o addirittura a pagare) la cessione del quinto e le vecchie trattenute dopo l’apertura.
- Dichiarare in modo incompleto le entrate: reversibilità, arretrati, prestazioni assistenziali, redditi del nucleo.
- Sottovalutare i debiti fiscali e i pignoramenti dell’Agente della riscossione sulla pensione.
- Chiedere la liquidazione controllata quando la pensione non lascia nulla ai creditori, scegliendo lo strumento sbagliato.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la liquidazione controllata del pensionato è, prima di tutto, una procedura di sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione, attesta l’attivo e propone il fabbisogno familiare. E quando il pensionato ha anche debiti con il Fisco e con le banche, entra in gioco lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina in diritto bancario e tributario.
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Errore n. 1: confondere il minimo impignorabile con la quota fissata dal giudice
L’errore
Un pensionato riceve una pensione netta di circa 1.700 euro. Ha letto che “la pensione è impignorabile fino a mille euro” e che quindi, nella peggiore delle ipotesi, gli toglieranno un quinto della parte eccedente, poco più di cento euro al mese. Deposita la domanda di liquidazione controllata convinto che i numeri saranno quelli. Poi legge la sentenza di apertura, o il successivo provvedimento del giudice delegato, e scopre che la quota destinata ai creditori è più che doppia rispetto a quanto immaginava.
Perché è un errore
Il pensionato ha sovrapposto due regole che appartengono a mondi diversi. La prima è l’art. 545, comma 7, del codice di procedura civile, che vale nel pignoramento individuale: secondo il testo vigente, le somme dovute a titolo di pensione o di assegni di quiescenza non sono pignorabili per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte che eccede questo importo è pignorabile nei limiti dei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo (un quinto per i crediti ordinari e per i tributi, la misura autorizzata dal giudice per gli alimenti, non oltre la metà se concorrono più cause) e delle leggi speciali. La norma è frutto della modifica introdotta nel 2022 (art. 21-bis del D.L. 115/2022). Con l’assegno sociale 2026 fissato in via provvisoria a 546,24 euro mensili, il doppio è 1.092,48 euro: è questa, oggi, la soglia sotto la quale la pensione non si tocca nel pignoramento ordinario.
La seconda regola è l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII. Secondo questa norma non sono compresi nella liquidazione controllata i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Non c’è un numero fisso, non c’è un quinto automatico: c’è una valutazione del giudice sul fabbisogno concreto del nucleo. La lettera a) dello stesso comma esclude anche i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., e su come le due lettere si combinino la prassi dei tribunali non è uniforme.
Le conseguenze
La differenza tra le due logiche è enorme. Nel pignoramento ordinario il creditore prende al massimo un quinto della parte che supera il minimo; nella liquidazione controllata va alla procedura tutto ciò che supera la quota fissata dal giudice per il mantenimento, non solo un quinto. Chi ragiona con il metro del pignoramento sottostima sistematicamente quanto dovrà versare.
La giurisprudenza lo conferma da tempo: già sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 2719 del 7 febbraio 2007) aveva affermato che i limiti dell’art. 545 c.p.c. non si estendono automaticamente all’esecuzione concorsuale, dove opera la regola speciale sui redditi necessari al mantenimento. Nelle sentenze di apertura più recenti si vede il meccanismo all’opera: il Tribunale di Milano (Sez. II, sent. n. 928/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025), aprendo la liquidazione di una pensionata con un netto di 1.420 euro mensili, ha disposto che il liquidatore trattenga da subito la quota “eccedente i bisogni familiari” indicata nella relazione dell’OCC, rinviando al giudice delegato la fissazione definitiva sulla base della composizione del nucleo, dei redditi familiari, delle spese effettive e degli importi pignorabili secondo il codice di procedura civile. I limiti del c.p.c., quindi, sono uno dei parametri, non la regola.
Il Tribunale di Genova (sent. n. 7/2023, pubblicata il 30 gennaio 2023), davanti a un pensionato con circa 2.000 euro lordi mensili su tredici mensilità e senza beni, ha fissato la quota esclusa dalla liquidazione in 1.598,16 euro al mese, più 997 euro sulla tredicesima: tutto il resto, e ogni altra entrata sopravvenuta, andava versato al liquidatore.
Cosa fare invece
Prima di depositare la domanda bisogna fare due conti separati e non mescolarli mai. Il primo: quanto della pensione sarebbe aggredibile se i creditori continuassero con i pignoramenti individuali (minimo di 1.092,48 euro nel 2026, poi un quinto dell’eccedenza per ciascun tipo di credito, entro il tetto della metà). Il secondo: quale quota il giudice potrebbe ragionevolmente lasciare per il mantenimento, sulla base del fabbisogno documentato. Solo il confronto tra i due numeri dice se la liquidazione controllata è davvero la strada più conveniente, oppure se conviene un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o l’esdebitazione del debitore incapiente.
Il confronto va fatto con l’OCC già in fase di relazione, perché è lì che si propone il fabbisogno familiare e che il giudice troverà la prima base per la sua decisione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Molti credono che l’apprensione della pensione duri finché la procedura resta aperta, anche per anni. Il Tribunale di Genova, nella stessa sentenza n. 7/2023, ha aderito all’orientamento secondo cui la liquidazione può proseguire finché i beni non sono venduti, ma l’apprensione dei redditi futuri non può andare oltre il triennio, perché decorsi tre anni dall’apertura scatta l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII per le persone fisiche. Il Tribunale ha richiamato in tal senso precedenti del Tribunale di Verona (20 settembre 2022) e del Tribunale di Bologna (29 novembre 2022). Per un pensionato senza immobili questo significa che il sacrificio ha, di regola, un orizzonte definito. Va però verificato caso per caso come si orienta il tribunale competente, perché sul punto la prassi non è identica ovunque.
Errore n. 2: presentare un fabbisogno familiare generico e senza documenti
L’errore
Una pensionata vive sola in affitto, ha una patologia cronica e spende ogni mese una cifra non piccola tra farmaci non mutuabili, visite e trasporti. Nella domanda indica un fabbisogno “di circa 1.300 euro” senza allegare nulla: né il contratto di locazione, né le ricevute della farmacia, né le bollette. Il giudice fissa la quota sulla base dei soli dati che ha, e il risultato è una cifra che non copre le spese reali.
Perché è un errore
La lettera b) dell’art. 268, comma 4, CCII rimette al giudice la misura di ciò che serve al mantenimento del debitore e della famiglia. Il giudice decide su quello che gli viene rappresentato: la relazione dell’OCC, i documenti allegati, le informazioni sul nucleo. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 67, comma 2, lett. e), CCII chiede espressamente di indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare con quanto occorre al mantenimento; nella liquidazione controllata lo stesso tipo di informazione è la base su cui il giudice delegato esercita il proprio potere. La Cassazione ha inoltre chiarito che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda (Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025): non è una formalità, è l’atto su cui tutto si regge.
Esiste anche un parametro legale che i giudici usano spesso come riferimento: l’art. 68, comma 3, CCII considera idonea, per valutare il dignitoso tenore di vita, una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo. È una norma pensata per il merito creditizio, ma offre una soglia minima con cui confrontare il fabbisogno proposto.
Le conseguenze
Un fabbisogno non documentato produce una quota di mantenimento più bassa del necessario per tutta la durata dell’apprensione, cioè, di norma, fino a tre anni. Ogni cento euro al mese di spese non dimostrate diventano 3.600 euro in tre anni versati alla procedura invece che usati per vivere. Il caso genovese citato sopra mostra l’effetto opposto: in quella sentenza il Tribunale ha tenuto conto delle condizioni di salute del debitore, che potevano comportare spese crescenti, e ha fissato la quota esclusa a 1.598,16 euro mensili. È il risultato di un fabbisogno rappresentato in modo concreto.
Cosa fare invece
Il fabbisogno si costruisce voce per voce, con un documento per ogni voce:
- canone di locazione (contratto registrato e ricevute) o rata del mutuo sulla casa, se pertinente;
- utenze (ultime bollette di luce, gas, acqua, rifiuti, telefono);
- spese sanitarie (scontrini parlanti, ricevute di visite, certificazioni sulla patologia);
- spese di assistenza (badante, centro diurno, trasporti per terapie);
- vitto e spese correnti, coerenti con la composizione del nucleo;
- eventuali obblighi di mantenimento verso figli o ex coniuge, con il provvedimento che li fissa.
La regola è semplice: ciò che non è documentato, per il giudice, non esiste. Il fabbisogno va poi confrontato con il parametro dell’assegno sociale moltiplicato per la scala ISEE, per mostrare che la cifra chiesta non è un capriccio ma una misura ragionevole.
Il dettaglio che pochi conoscono
La quota fissata dal giudice non è scolpita nella pietra. Il Tribunale di Cremona (sent. n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025) ha precisato che il “giudice” cui si riferisce l’art. 268, comma 4, lett. b), è il giudice delegato, che la quota si determina con un provvedimento separato e che, in caso di miglioramenti significativi del reddito, il liquidatore deve segnalare la necessità di adeguarla. Il principio funziona in entrambe le direzioni: se le spese aumentano (un ricovero, una badante, la perdita di un reddito del coniuge), il pensionato può chiedere la revisione della quota. Molti non lo fanno perché pensano che la decisione iniziale sia definitiva, e continuano per mesi a versare una cifra che non possono più permettersi.
C’è poi la tredicesima. Nella sentenza genovese la quota esclusa è stata fissata in modo distinto anche sulla tredicesima (997 euro). Chi non chiede espressamente che il giudice si pronunci anche sulla mensilità aggiuntiva rischia di vedersela appresa per intero alla procedura, a dicembre, proprio quando le spese della famiglia aumentano.
Errore n. 3: lasciar correre la cessione del quinto e le vecchie trattenute dopo l’apertura
L’errore
Un pensionato ha una cessione del quinto della pensione contratta anni fa con una finanziaria e un pignoramento presso terzi avviato da un altro creditore sull’INPS. Apre la liquidazione controllata, ma nessuno comunica nulla all’ente pensionistico: per mesi la pensione continua ad arrivare decurtata sia della rata di cessione sia della trattenuta del pignoramento, e in più il liquidatore chiede il versamento della quota eccedente il mantenimento. Il pensionato, per paura, paga tutto.
Perché è un errore
L’apertura della liquidazione controllata produce effetti automatici. Dalla pubblicazione della sentenza, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione (art. 270, comma 5, CCII, che rinvia, tra le altre, alla regola dell’art. 150 dettata per la liquidazione giudiziale). La pensione futura, per la parte eccedente il mantenimento, entra nella massa: i creditori devono soddisfarsi nel concorso, in parità di trattamento, non con trattenute separate.
Quanto alla cessione del quinto, la giurisprudenza di merito è ormai costante nel ritenerla inopponibile alla procedura dopo l’apertura. Il ragionamento è questo: i ratei di pensione che maturano dopo l’apertura sono crediti futuri, che nascono solo quando maturano; la cessione di crediti futuri ha, fino a quel momento, efficacia solo obbligatoria tra le parti. Il Tribunale di Milano (sent. n. 928/2025) richiama in tal senso Cass. 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005, n. 17590, e dispone che dalla data della dichiarazione cessino le trattenute per pignoramenti precedenti e per cessione del quinto sulla pensione, che i pignoramenti presso terzi in corso sulle quote di pensione siano inopponibili alla procedura e che le cessioni di crediti futuri non siano opponibili.
Le conseguenze
Se nessuno attiva la comunicazione all’INPS, il pensionato subisce una doppia decurtazione: la rata al cessionario e la quota al liquidatore, con un reddito residuo che può scendere ben sotto la soglia di sopravvivenza. Le somme trattenute dopo l’apertura vanno recuperate, ma il recupero richiede tempo e attività, e intanto il pensionato vive con meno del necessario.
C’è poi un danno meno visibile: se il pensionato, per timore di “rovinare i rapporti”, continua a pagare spontaneamente la finanziaria o un altro creditore con bonifici propri, compie pagamenti fuori dal concorso che alterano la parità tra creditori. È un comportamento che può pesare nella valutazione della sua condotta quando si arriverà all’esdebitazione.
Cosa fare invece
Appena pubblicata la sentenza di apertura bisogna verificare che contenga le statuizioni sulle trattenute e che l’ente erogatore ne sia informato senza ritardo. La sentenza milanese è un buon modello: prevede che l’ente pensionistico sia informato subito e che la quota venga versata sul conto della procedura, con un importo provvisorio fissato dal liquidatore e da confermare o rideterminare dal giudice. Anche il Tribunale di Cremona (sent. n. 42/2025) ha disposto la sospensione di tutte le trattenute effettuate per pignoramenti, assegnazioni o cessioni volontarie del quinto, fino al termine della procedura, a tutela della par condicio creditorum, compresi i pignoramenti avviati dall’Agente della riscossione.
Il pensionato deve chiedere al proprio difensore e al liquidatore di inviare subito all’INPS (o alla cassa che eroga la pensione) la sentenza di apertura con la richiesta di cessare ogni trattenuta, e controllare il primo cedolino utile. Se le trattenute proseguono, si segnala la circostanza al liquidatore perché agisca per il recupero. Nessun pagamento diretto ai creditori va fatto dopo l’apertura, salvo quelli autorizzati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il credito della finanziaria che aveva la cessione del quinto non scompare: diventa un credito che concorre con gli altri nella liquidazione, da insinuare nello stato passivo nel termine fissato dalla sentenza (non superiore a novanta giorni, secondo l’art. 270, comma 2, lett. d, CCII). Già sotto la legge 3/2012 il Tribunale di Genova (decreto del 24 settembre 2021, liquidazione del patrimonio n. 19/2021) aveva dichiarato l’inefficacia delle cessioni del quinto della pensione, osservando che il decreto di apertura era equiparato all’atto di pignoramento e che i ratei di pensione sono crediti futuri. E il Tribunale di Roma (decreto del 28 ottobre 2021) ha ricordato che il credito da cessione del quinto può essere falcidiato come un credito chirografario. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore questa possibilità è oggi scritta nella legge: secondo l’art. 67, comma 3, CCII il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. Chi ha una cessione del quinto che si mangia un quinto della pensione deve sapere che, entrando in una procedura di sovraindebitamento, quella trattenuta non resta intoccabile.
Un ulteriore dettaglio: la cessione del quinto e il pignoramento possono convivere sulla stessa pensione solo entro limiti precisi; la Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 4488 del 9 maggio 1994) aveva ammesso il cumulo tra cessione e pignoramento sugli stipendi dei pubblici dipendenti purché non si superasse la metà. Chi, prima della procedura, subisce trattenute complessive superiori a questi limiti ha già un problema da far valere, indipendentemente dalla liquidazione.
Errore n. 4: dichiarare in modo incompleto le entrate del pensionato e del nucleo
L’errore
Un pensionato percepisce la pensione di vecchiaia e, da due anni, anche una piccola pensione di reversibilità del coniuge scomparso. Nella domanda indica solo la prima, perché “la reversibilità è poca cosa”. Qualche mese dopo l’apertura, l’INPS gli liquida anche degli arretrati per una ricostituzione della pensione: li incassa e li spende. Oppure, all’opposto, indica tra le entrate da mettere a disposizione dei creditori anche l’assegno di invalidità civile del figlio convivente, convinto che “tutto ciò che entra in casa” debba andare alla procedura.
Perché è un errore
La liquidazione controllata si regge sulla trasparenza del debitore. Il giudice fissa la quota per il mantenimento guardando ai redditi del debitore e del nucleo; l’OCC valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione; il liquidatore apprende ciò che eccede. La Genova n. 7/2023 lo dice chiaramente: va versato al liquidatore il reddito eccedente la quota e ogni altra entrata sopravvenuta. Arretrati, conguagli, rimborsi, una pensione aggiuntiva: tutto ciò che matura durante l’apprensione, se non serve al mantenimento come fissato dal giudice, appartiene alla procedura.
Sul versante opposto, l’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla liquidazione, oltre alla quota di mantenimento, anche i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e le cose non pignorabili per legge. L’art. 545, comma 6, c.p.c. fa salve le altre limitazioni previste da leggi speciali. Nell’orientamento consolidato, le prestazioni di natura assistenziale (come l’assegno sociale, la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento) sono considerate sottratte all’aggressione dei creditori, salvo limitate eccezioni da verificare sulla singola legge che le disciplina. La Cassazione penale ha di recente ribadito che i limiti di impignorabilità valgono perfino quando si discute di sequestro, con riferimento proprio a un’indennità di accompagnamento, dovendosi comunque garantire il minimo vitale (Cass. pen., Sez. II, n. 17940 del 26 febbraio 2026). E le prestazioni del figlio sono del figlio, non del debitore: non entrano nella liquidazione del genitore, anche se possono essere considerate dal giudice nel quadro dei redditi del nucleo.
Le conseguenze
Omettere un’entrata è l’errore che può costare di più in assoluto, perché tocca il cuore dell’esdebitazione. Secondo l’art. 282, comma 2, CCII, l’esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; il decreto è comunicato ai creditori, che possono reclamare. Un reddito taciuto o un arretrato trattenuto senza dirlo espone il pensionato al rischio concreto di vedersi negare la liberazione dai debiti, cioè di affrontare tre anni di sacrifici senza ottenere il risultato per cui ha chiesto la procedura.
Mettere invece a disposizione dei creditori una prestazione assistenziale che non lo richiede è un danno silenzioso: il pensionato e la famiglia rinunciano a somme che la legge protegge, e nessuno, nella procedura, ha interesse a farglielo notare.
Cosa fare invece
Prima della domanda va fatta una ricognizione completa delle entrate, con il cedolino della pensione (o il modello ObisM per le pensioni INPS) e la certificazione unica di ciascun componente del nucleo. Ogni prestazione va qualificata: previdenziale (vecchiaia, anticipata, reversibilità, inabilità) o assistenziale (assegno sociale, invalidità civile, accompagnamento). Le prestazioni assistenziali vanno indicate nella domanda per trasparenza, ma con la richiesta esplicita che il giudice ne dichiari l’esclusione dalla liquidazione. Durante la procedura, ogni entrata nuova (arretrati, ricostituzioni, rimborsi fiscali, eredità) va comunicata subito al liquidatore, prima di spenderla.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il conto corrente su cui arriva la pensione segue regole proprie. Nel pignoramento ordinario l’art. 545, comma 8, c.p.c. distingue: se l’accredito della pensione è anteriore al pignoramento, le somme sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026); se l’accredito è contemporaneo o successivo, valgono i limiti dei commi precedenti. Il comma 9 aggiunge che il pignoramento eseguito oltre questi limiti è parzialmente inefficace e che l’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio. La Cassazione ha precisato che per i pignoramenti anteriori alla riforma del 2015 la pensione accreditata sul conto si confondeva nel saldo come bene fungibile, senza i limiti legati alla sua origine (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18 aprile 2024): un segnale di quanto la protezione dipenda dal testo vigente al momento del pignoramento. Nella liquidazione controllata il saldo del conto alla data di apertura è attivo della procedura, salvo la parte che il giudice riconduce al mantenimento: chi ha accumulato sul conto qualche mensilità di pensione deve farlo presente e chiedere che il giudice si pronunci, invece di prelevarla in fretta prima del deposito, comportamento che potrebbe essere letto come sottrazione di attivo.
Errore n. 5: sottovalutare i debiti fiscali e il pignoramento dell’Agente della riscossione
L’errore
Un ex artigiano in pensione ha cartelle per oltre ventimila euro tra IRPEF, IVA degli ultimi anni di attività e contributi. L’Agente della riscossione ha già notificato all’INPS un pignoramento presso terzi e trattiene una parte della pensione ogni mese. Il pensionato pensa che “con il Fisco non si tratta”, che la liquidazione controllata servirà solo per i debiti con le banche e che le cartelle resteranno comunque da pagare per intero. Per questo non le indica tutte nella domanda e non si preoccupa di come verranno trattate.
Perché è un errore
I debiti fiscali del pensionato rientrano a pieno titolo nel sovraindebitamento. L’art. 68, comma 4, CCII prevede che, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Il Fisco, dunque, è un creditore come gli altri nella procedura: concorre nello stato passivo con il proprio rango di privilegio e subisce, come gli altri, il divieto di azioni esecutive individuali dopo l’apertura. Il Tribunale di Cremona (sent. n. 42/2025) lo ha detto in modo esplicito, disponendo la cessazione degli effetti dei pignoramenti avviati dall’Agente della riscossione sugli importi erogati al debitore, per tutelare la par condicio creditorum.
Quanto all’esdebitazione, l’art. 278, comma 7, CCII esclude dalla liberazione soltanto gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Le imposte, gli interessi e le sanzioni accessorie a un’imposta che viene esdebitata seguono, di regola, la sorte del debito principale. Restano fuori, invece, le sanzioni autonome (per esempio alcune multe stradali o sanzioni amministrative non collegate a un tributo).
Le conseguenze
Chi omette o sottovaluta le cartelle rischia di arrivare alla fine della procedura con debiti fiscali non insinuati e una posizione incerta sull’effetto dell’esdebitazione. L’art. 278, comma 2, CCII prevede che, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado: non è una cancellazione totale “a prescindere”, ed è meglio che il quadro dei debiti sia completo fin dall’inizio.
Il secondo danno è più immediato. Finché la procedura non è aperta, il pignoramento dell’Agente della riscossione sulla pensione prosegue. Rimandare la domanda di mese in mese significa lasciare che la trattenuta continui, mentre i debiti fiscali, con sanzioni e interessi, continuano a crescere.
Cosa fare invece
La prima mossa è ottenere un estratto di ruolo aggiornato e l’elenco completo dei carichi affidati all’Agente della riscossione, oltre alle eventuali pendenze con l’ente locale. Su quella base si verifica che cosa è ancora dovuto, che cosa è prescritto o notificato male, che cosa ha natura di sanzione autonoma. Le cartelle vanno elencate tutte nella domanda, con il loro rango, e se ci sono vizi o prescrizioni maturate vanno fatti valere nelle sedi corrette, anche in parallelo alla procedura.
È in questo passaggio che si vede il valore di un approccio integrato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e da Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia legge le cartelle del pensionato con lo stesso metro con cui le leggerà l’OCC e il liquidatore.
Se il pensionato ha ancora una posizione IVA chiusa da poco, o debiti nati dall’attività, va verificato anche se rientra nella nozione di consumatore (art. 2, comma 1, lett. e, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) o se il suo indebitamento è in parte professionale: la scelta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata dipende anche da questo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Fuori dalla procedura, l’Agente della riscossione che pignora la pensione deve rispettare anch’esso il minimo impignorabile dell’art. 545, comma 7, c.p.c.; per i tributi la parte eccedente è aggredibile nella misura di un quinto, secondo il comma 4. I limiti differenziati previsti dalla disciplina della riscossione (art. 72-ter del D.P.R. 602/1973) sono scritti per stipendi e salari, e la loro applicabilità alle pensioni va verificata sul testo vigente: è un punto su cui conviene un controllo puntuale prima di ogni calcolo. Diverso ancora è il caso in cui sia l’INPS stesso a recuperare un proprio credito, per esempio un indebito pensionistico: la Cassazione ha chiarito che l’ente previdenziale può recuperare per compensazione entro il limite di un quinto, con salvezza del minimo, mentre i limiti dell’art. 545 c.p.c. si applicano quando a pignorare è un soggetto diverso dall’ente (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024). Un indebito INPS non è una cartella e non si gestisce come una cartella: va individuato e trattato a parte nella domanda.
Errore n. 6: chiedere la liquidazione controllata quando la pensione non lascia nulla ai creditori
L’errore
Una pensionata percepisce una pensione minima di poco più di settecento euro al mese, vive in affitto, non ha immobili né risparmi. Ha debiti per circa quarantamila euro con finanziarie e carte revolving. Le hanno detto che “la liquidazione controllata cancella i debiti dopo tre anni” e deposita la domanda. Il tribunale la dichiara inammissibile.
Perché è un errore
L’art. 268, comma 3, CCII, dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, stabilisce che quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura della liquidazione controllata, questa avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Se la pensione è tutta assorbita dal mantenimento e non ci sono beni, non c’è attivo: la liquidazione controllata non è lo strumento giusto.
Lo strumento pensato per questa situazione è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII. Secondo il comma 1, il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, salvo l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti. Il comma 2 precisa che il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.
Le conseguenze
Una domanda di liquidazione controllata depositata senza attivo fa perdere mesi e risorse, e spesso costringe a ricominciare con una procedura diversa, mentre nel frattempo i creditori possono continuare con le azioni individuali e gli interessi corrono. C’è poi un aspetto di merito: l’esdebitazione dell’incapiente richiede la meritevolezza, che il giudice valuta escludendo il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283, comma 7, CCII); la liquidazione controllata, invece, non richiede la meritevolezza per l’apertura (Cass., Sez. I, ord. n. 22074/2025), anche se le condizioni soggettive tornano in gioco al momento dell’esdebitazione. Sono due percorsi con requisiti diversi, e scegliere quello sbagliato significa essere valutati con il metro sbagliato.
Cosa fare invece
Il calcolo va fatto prima. Si prende il reddito annuo del pensionato, si sottraggono le spese di mantenimento documentate, e si confronta il risultato con la soglia dell’art. 283, comma 2. Se si è sotto la soglia e non ci sono beni, la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, non la liquidazione controllata. Se invece la pensione lascia un margine apprezzabile, si valuta se conviene un piano di ristrutturazione del consumatore (che permette di proporre una somma sostenibile per un periodo definito e di falcidiare anche la cessione del quinto) o la liquidazione controllata, che apprende l’eccedenza per il tempo della procedura.
Il dettaglio che pochi conoscono
Dopo il D.Lgs. 136/2024 il periodo di osservazione delle utilità sopravvenute per l’incapiente è di tre anni, non più quattro, come invece riportano ancora molte fonti divulgative. E un aumento della pensione per effetto della sola rivalutazione annuale difficilmente costituisce, da solo, una “utilità rilevante” nel senso della norma; la soglia minima delle utilità sopravvenute, però, va verificata sul testo vigente del comma 9 dell’art. 283 prima di darla per certa. Infine, il debitore deve presentare ogni anno, nel termine indicato nel decreto, la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283, comma 7): dimenticarsene è un errore che si commette dopo aver vinto, e che può far perdere quanto ottenuto.
Il rovescio della medaglia riguarda il caso in cui sia un creditore a chiedere la liquidazione controllata del pensionato insolvente. Secondo l’art. 268, comma 3, CCII, in quel caso la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire; il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza, con i documenti indicati dall’art. 283, comma 3. È un termine che non va lasciato scadere: la Cassazione ha sottolineato la perentorietà delle scansioni della prima udienza nei procedimenti di apertura (Cass., Sez. I, n. 13912/2026).
Gli errori in cifre: tre simulazioni sulla stessa pensione
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici per far vedere quanto pesa ciascun errore. Non sono casi reali e i risultati concreti dipendono sempre dal provvedimento del giudice competente. Si usa come riferimento l’assegno sociale 2026 nella misura provvisoria di 546,24 euro mensili (7.101,12 euro annui su tredici mensilità).
Simulazione 1: minimo impignorabile e quota del giudice
Ipotesi: pensione netta di 1.684,30 euro al mese, pensionato che vive solo in affitto, debiti chirografari per 46.380 euro.
- Pignoramento ordinario (art. 545, comma 7, c.p.c.). Minimo impignorabile: 546,24 × 2 = 1.092,48 euro. Eccedenza: 1.684,30 − 1.092,48 = 591,82 euro. Quota pignorabile per un credito ordinario: un quinto dell’eccedenza, cioè 118,36 euro al mese. In tre anni (36 mensilità) il creditore preleverebbe circa 4.261 euro, ma il debito non verrebbe mai estinto e, finito un pignoramento, potrebbe arrivarne un altro.
- Liquidazione controllata con fabbisogno generico. Il pensionato indica un fabbisogno di 1.395,00 euro senza documenti; il giudice delegato lo recepisce. Alla procedura vanno 1.684,30 − 1.395,00 = 289,30 euro al mese: 10.414,80 euro in 36 mesi, oltre alle tredicesime se non vengono disciplinate.
- Liquidazione controllata con fabbisogno documentato. Il pensionato documenta il canone, le utenze e 140 euro mensili di spese sanitarie non mutuabili; il giudice fissa la quota esclusa a 1.535,00 euro. Alla procedura vanno 149,30 euro al mese: 5.374,80 euro in 36 mesi.
Risultato: tra le due liquidazioni la differenza è di 5.040 euro in tre anni, a parità di pensione e di debiti, solo per effetto della documentazione delle spese. E se l’apertura avviene il 15 gennaio 2026, il triennio previsto dall’art. 282 CCII per l’esdebitazione di diritto si compie il 15 gennaio 2029 (un lunedì): dopo quella data, per l’orientamento seguito da diversi tribunali, la pensione non dovrebbe più essere appresa, salvo verifica della prassi locale.
Simulazione 2: la cessione del quinto lasciata correre
Ipotesi: stessa pensione di 1.684,30 euro, con una cessione del quinto di 336,86 euro al mese a favore di una finanziaria. Liquidazione aperta il 15 gennaio 2026; nessuno trasmette la sentenza all’INPS.
- Da febbraio a giugno 2026 (cinque mensilità) l’INPS continua a trattenere la rata: 336,86 × 5 = 1.684,30 euro, una mensilità intera di pensione.
- Nello stesso periodo il liquidatore chiede la quota eccedente il mantenimento fissata dal giudice. Il pensionato, per versare entrambe le somme, vive con circa 1.200 euro invece di 1.535.
- In più, per scrupolo, il pensionato continua a versare con bonifico 150 euro al mese a una seconda finanziaria per quattro mesi: 600 euro pagati fuori dal concorso.
Risultato: 2.284,30 euro usciti dalla tasca del pensionato senza che dovessero uscire. La parte trattenuta dall’INPS, essendo la cessione inopponibile alla procedura dopo l’apertura secondo l’orientamento dei tribunali citati, va recuperata dal liquidatore; i 600 euro pagati spontaneamente sono un pagamento che altera la parità tra creditori e che andrà spiegato. Se la sentenza fosse stata trasmessa all’INPS nella prima settimana, la trattenuta sarebbe cessata, di regola, con il primo rateo utile.
Simulazione 3: la pensione minima e lo strumento sbagliato
Ipotesi: pensione di 742,18 euro al mese su tredici mensilità (9.648,34 euro annui), pensionata sola, nessun bene, debiti per 39.870 euro.
- Pignoramento ordinario. La pensione è sotto il minimo impignorabile di 1.092,48 euro: nessuna quota è pignorabile. I creditori non ricavano nulla, ma i debiti restano e crescono con gli interessi.
- Liquidazione controllata chiesta dalla debitrice. Senza beni e con una pensione interamente assorbita dal mantenimento, l’OCC non può attestare che sia possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3, CCII): la domanda non può essere accolta.
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). Soglia del comma 2 per un nucleo di una persona: 546,24 × 1,5 = 819,36 euro mensili, cioè 10.651,68 euro annui. Il reddito annuo della pensionata (9.648,34 euro) è sotto la soglia anche prima di dedurre le spese: il presupposto dell’incapienza ricorre.
Risultato: la stessa pensionata che con la liquidazione controllata ottiene un rigetto, con l’esdebitazione dell’incapiente può chiedere la liberazione dai debiti, con l’obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute per tre anni. Per un nucleo di due persone la soglia andrebbe moltiplicata per il parametro ISEE corrispondente (1,57), arrivando a 16.723,14 euro annui.
La mappa degli errori
Gli errori del pensionato non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima di depositare la domanda, quando si sceglie lo strumento e si raccolgono i documenti; altri si consumano subito dopo l’apertura, nelle prime settimane in cui la sentenza deve essere eseguita; altri ancora si manifestano mesi dopo, quando arriva un arretrato o cambiano le spese. Il punto che sfugge quasi sempre è che gli errori della fase iniziale sono i più facili da evitare e i più difficili da correggere dopo, perché la quota di mantenimento, una volta fissata, tende a restare quella finché qualcuno non chiede di modificarla con argomenti nuovi.
C’è anche una gerarchia di gravità che è utile tenere a mente. Gli errori sulla quota (il primo e il secondo) costano denaro, ma sono correggibili nel tempo. Gli errori sulle trattenute (il terzo) costano denaro subito e richiedono un’azione rapida di recupero. Gli errori di trasparenza (il quarto, e i pagamenti spontanei a singoli creditori) non costano soltanto denaro: mettono a rischio il risultato finale, cioè la liberazione dai debiti. Gli errori di strumento (il sesto) fanno perdere tempo e possono costringere a ripartire da capo. I debiti fiscali (il quinto) attraversano tutte queste categorie, perché incidono sul quadro dei debiti, sulle trattenute in corso e sugli effetti dell’esdebitazione.
La tabella riassume, per ciascun errore, quando si commette, che cosa produce e se esiste un rimedio.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Confondere minimo impignorabile e quota del giudice | Scelta dello strumento, prima della domanda | Stima sbagliata del sacrificio; procedura scelta senza confronto | Parziale: si può chiedere la revisione della quota, non rifare la scelta |
| Fabbisogno generico e non documentato | Redazione della domanda e relazione OCC | Quota di mantenimento troppo bassa per tutto il periodo di apprensione | Sì, con istanza di revisione documentata al giudice delegato |
| Cessione del quinto e trattenute non bloccate | Prime settimane dopo l’apertura | Doppia decurtazione della pensione | Sì: comunicazione all’ente e recupero tramite il liquidatore |
| Pagamenti spontanei a singoli creditori | Durante la procedura | Violazione della parità tra creditori, possibile peso sull’esdebitazione | Parziale: va dichiarato e spiegato subito |
| Entrate omesse (reversibilità, arretrati) | Domanda e corso della procedura | Rischio di diniego dell’esdebitazione | Parziale: emersione spontanea tempestiva, versamento al liquidatore |
| Prestazioni assistenziali messe a disposizione | Domanda | Rinuncia a somme protette dalla legge | Sì: istanza di esclusione al giudice |
| Cartelle non elencate o non verificate | Domanda | Quadro debitorio incompleto, effetti incerti dell’esdebitazione | Parziale: integrazione e verifica dei carichi |
| Liquidazione chiesta senza attivo | Scelta dello strumento | Inammissibilità della domanda | Sì: nuova domanda con lo strumento corretto (art. 283) |
La checklist preventiva del pensionato
Prima di depositare una domanda di liquidazione controllata, o prima di firmare qualunque documento che la riguardi, verifica che:
- [ ] hai calcolato il minimo impignorabile della tua pensione nel 2026 (doppio dell’assegno sociale, 1.092,48 euro) e la quota che sarebbe pignorabile fuori dalla procedura;
- [ ] hai confrontato quel numero con il fabbisogno reale della tua famiglia, voce per voce;
- [ ] hai raccolto i documenti di ogni spesa: contratto di affitto, bollette, ricevute sanitarie, spese di assistenza;
- [ ] hai indicato tutte le pensioni che ricevi (vecchiaia, anticipata, reversibilità, estere, integrative) con l’ultimo cedolino;
- [ ] hai distinto le prestazioni assistenziali (assegno sociale, invalidità civile, accompagnamento) e chiesto che siano dichiarate escluse;
- [ ] hai segnalato le entrate degli altri componenti del nucleo, senza confonderle con le tue;
- [ ] hai individuato ogni cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento presso terzi in corso sulla pensione;
- [ ] hai chiesto un estratto aggiornato dei carichi con l’Agente della riscossione e verificato eventuali indebiti INPS;
- [ ] hai verificato se, con la tua pensione e senza beni, resta un attivo per i creditori, o se sei nella soglia dell’incapiente (art. 283 CCII);
- [ ] hai valutato con l’OCC se conviene un piano di ristrutturazione del consumatore invece della liquidazione;
- [ ] hai previsto chi trasmetterà all’INPS la sentenza di apertura e quando controllerai il primo cedolino;
- [ ] ti sei impegnato a comunicare al liquidatore ogni nuova entrata (arretrati, rimborsi, eredità) prima di spenderla.
Questa lista va conservata e riletta anche dopo l’apertura: metà delle voci riguarda comportamenti da tenere durante la procedura, non solo prima.
E se l’errore l’ho già fatto?
È qui che molti si scoraggiano, convinti che una scelta sbagliata all’inizio comprometta tutto. Non è così, nella maggior parte dei casi. La liquidazione controllata è una procedura che resta sotto il controllo del giudice delegato per tutto il suo corso, e molti errori del pensionato si possono correggere, a condizione di muoversi presto e con i documenti giusti.
Quota di mantenimento troppo bassa. Se il giudice ha fissato una quota che non copre le spese reali, la via d’uscita è un’istanza motivata di revisione, corredata dalla documentazione che mancava. Il Tribunale di Cremona (sent. n. 42/2025) ha previsto espressamente l’adeguamento della quota quando il reddito migliora: lo stesso principio di adeguamento alla realtà giustifica la richiesta inversa, quando le spese aumentano o un reddito del nucleo viene meno. L’istanza di revisione è la prima via d’uscita, ed è tanto più efficace quanto prima viene presentata: la revisione guarda in avanti e difficilmente restituisce quanto già versato.
Trattenute proseguite dopo l’apertura. Se l’INPS ha continuato a trattenere la rata della cessione del quinto o del vecchio pignoramento, si segnala subito al liquidatore, si trasmette (o si ritrasmette) la sentenza all’ente e si chiede che la procedura agisca per il recupero delle somme trattenute dopo l’apertura. Il recupero delle trattenute indebite passa per il liquidatore, non per un’azione personale del pensionato contro la finanziaria.
Pagamenti spontanei a un creditore. Se il pensionato ha continuato a pagare qualcuno dopo l’apertura, la soluzione non è nascondere i bonifici, ma dichiararli al liquidatore spiegando il motivo (spesso la semplice ignoranza degli effetti della sentenza) e interromperli subito. La trasparenza tempestiva è la migliore difesa in vista dell’esdebitazione, perché dimostra l’assenza di malafede.
Entrate non dichiarate. Un arretrato incassato e non comunicato, una reversibilità omessa nella domanda: il rimedio è l’emersione spontanea, il prima possibile, con la messa a disposizione della parte che spetta alla procedura. Più tempo passa, più l’omissione rischia di essere letta come occultamento, con il rischio concreto per l’esdebitazione già visto. Quando l’emersione avviene dopo una contestazione di un creditore o del liquidatore, gli spazi si riducono.
Domanda inammissibile perché senza attivo. Il rigetto della liquidazione controllata chiesta senza attivo non chiude la porta: resta percorribile l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, se ne ricorrono i presupposti e la meritevolezza, oppure un piano di ristrutturazione se nel frattempo è cambiato qualcosa (una somma messa a disposizione da un familiare, per esempio). Il decreto di inammissibilità va comunque letto con attenzione, perché le ragioni del rigetto indicano spesso che cosa correggere.
Esdebitazione negata o contestata. Se il decreto sull’esdebitazione è sfavorevole, l’art. 282, comma 3, CCII prevede il reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 124. Sulla successiva ricorribilità in Cassazione dei decreti di esdebitazione esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026): proprio per questo è essenziale non lasciar decorrere il termine per il reclamo, che è la sede in cui si gioca davvero la partita. Il termine di trenta giorni per il reclamo è l’unico errore che, una volta consumato, di regola non si recupera.
Quando invece la preclusione è definitiva? Quando i termini sono scaduti (reclamo non proposto, eccezione non sollevata entro la prima udienza nella liquidazione chiesta da un creditore), quando le somme sono già state distribuite ai creditori nei riparti, o quando la revoca dell’esdebitazione dell’incapiente è conseguenza della mancata dichiarazione annuale. In questi casi resta da valutare, con realismo, se ci sono altri strumenti disponibili, tenendo conto dei limiti di accesso posti dalla legge (per esempio l’esdebitazione dell’incapiente concessa una sola volta).
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho firmato la domanda indicando un fabbisogno basso perché mi vergognavo di chiedere di più. Ora non arrivo a fine mese: è troppo tardi?”
No. La quota fissata dal giudice può essere rivista. Serve un’istanza al giudice delegato con i documenti delle spese reali e, se possibile, il parere del liquidatore. Non si recupera quanto già versato, ma si corregge il futuro.
“La finanziaria della cessione del quinto mi ha scritto che, se interrompo i pagamenti, mi segnalerà e mi farà causa. Devo continuare?”
Dopo l’apertura della liquidazione la cessione è considerata dai tribunali inopponibile alla procedura e il credito della finanziaria va insinuato nello stato passivo come quello degli altri creditori. Le trattenute devono cessare e i pagamenti spontanei non vanno fatti. Inoltra la lettera al liquidatore e al tuo difensore.
“Prendo l’accompagnamento per mia madre, che vive con me. Me lo toglieranno?”
L’indennità è di tua madre, non tua: non entra nella tua liquidazione. Anche le prestazioni assistenziali di cui sei titolare tu sono, secondo l’orientamento consolidato, sottratte ai creditori. Vanno comunque indicate nella domanda, con la richiesta che il giudice ne dichiari l’esclusione.
“Ho ricevuto 2.900 euro di arretrati INPS e li ho usati per pagare il dentista. Rischio l’esdebitazione?”
Dipende da quando è successo e da come lo gestisci adesso. Se gli arretrati sono arrivati dopo l’apertura, comunicalo subito al liquidatore con le ricevute della spesa sanitaria: potrebbe essere considerata, in tutto o in parte, una spesa di mantenimento. Tacerlo è la scelta peggiore.
“Ho cartelle per 23.000 euro: con la liquidazione restano comunque da pagare?”
Le imposte e le sanzioni accessorie a debiti esdebitati seguono di regola la sorte del debito principale; restano escluse dall’esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7, CCII). Le cartelle vanno elencate tutte e verificate, anche per eventuali prescrizioni.
“Il tribunale ha respinto la mia liquidazione perché non c’era attivo. Ho buttato via tutto?”
No. Se la tua pensione, dedotte le spese, resta sotto la soglia dell’art. 283 CCII e sei meritevole, puoi chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La documentazione già raccolta è in gran parte riutilizzabile.
“Mia moglie ha una sua pensione: entra anche lei nella mia liquidazione?”
No. La liquidazione riguarda il patrimonio e i redditi del debitore che la chiede. La pensione del coniuge non viene appresa, ma il giudice la considera nel valutare i redditi del nucleo e quindi la quota necessaria al tuo mantenimento: per questo va indicata in modo corretto, senza ometterla e senza confonderla con la tua.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi
I provvedimenti che seguono sono stati verificati su fonti consultate per questo articolo. I principi sono riformulati in parole nostre; per i provvedimenti di merito si indicano tribunale, numero e data, senza alcun dato sulle persone coinvolte.
1. Tribunale di Genova, sent. n. 7/2023, pubblicata il 30 gennaio 2023.
Principio: la quota di pensione esclusa dalla liquidazione si determina sul fabbisogno concreto del nucleo, tenendo conto anche delle condizioni di salute; va versato al liquidatore il reddito eccedente e ogni entrata sopravvenuta; la cessione del quinto è inopponibile alla procedura dopo l’apertura; l’apprensione dei redditi futuri non va oltre il triennio dell’esdebitazione di diritto.
Rilevanza: è il riferimento per chi teme di “perdere tutta la pensione” e per chi non documenta le spese sanitarie (errori n. 1, 2 e 3).
2. Tribunale di Milano, Sez. II, sent. n. 928/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025.
Principio: per una pensionata gravata da cessione del quinto e da altra trattenuta, dalla data della sentenza cessano le trattenute; i pignoramenti presso terzi in corso sulla pensione e le cessioni di crediti futuri sono inopponibili alla procedura; il liquidatore trattiene in via provvisoria l’eccedenza indicata dall’OCC e il giudice delegato fissa la quota definitiva su nucleo, redditi, spese e limiti di pignorabilità del c.p.c.
Rilevanza: mostra che i limiti del c.p.c. sono un parametro, non la regola, e come va eseguita subito la sentenza verso l’ente pensionistico (errori n. 1 e 3).
3. Tribunale di Cremona, sent. n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025.
Principio: il “giudice” dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII è il giudice delegato, che fissa la quota con provvedimento separato, da adeguare se il reddito cambia in modo significativo; sono sospese tutte le trattenute per pignoramenti, assegnazioni e cessioni del quinto, compresi i pignoramenti dell’Agente della riscossione.
Rilevanza: riguarda un reddito da lavoro, ma il principio vale allo stesso modo per la pensione; è utile per chi subisce il pignoramento fiscale (errori n. 2 e 5).
4. Tribunale di Genova, decreto del 24 settembre 2021 (liquidazione del patrimonio n. 19/2021, L. 3/2012).
Principio: le cessioni del quinto della pensione sono inefficaci verso la procedura, perché il decreto di apertura era equiparato al pignoramento e i ratei di pensione sono crediti futuri che sorgono solo alla maturazione.
Rilevanza: dimostra che l’orientamento sull’inopponibilità è precedente al CCII e consolidato (errore n. 3).
5. Tribunale di Roma, decreto del 28 ottobre 2021.
Principio: il credito derivante da cessione del quinto, nelle procedure di sovraindebitamento, è falcidiabile alla stregua di un credito chirografario.
Rilevanza: chi crede che la finanziaria debba essere pagata per intero sbaglia; oggi l’art. 67, comma 3, CCII lo prevede espressamente nel piano del consumatore (errore n. 3).
6. Cass. civ., Sez. I, n. 2719 del 7 febbraio 2007.
Principio: i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. non si estendono in automatico all’esecuzione concorsuale, dove opera la disciplina speciale sui redditi necessari al mantenimento.
Rilevanza: spiega perché il minimo impignorabile del pignoramento ordinario non coincide con la quota della liquidazione (errore n. 1).
7. Cass. 17 gennaio 2012, n. 551, e Cass. 31 maggio 2005, n. 17590 (richiamate dal Tribunale di Milano, sent. n. 928/2025).
Principio: la cessione di crediti futuri ha efficacia solo obbligatoria finché il credito non viene a esistenza.
Rilevanza: è il fondamento della inopponibilità della cessione del quinto sui ratei di pensione che maturano dopo l’apertura (errore n. 3).
8. Cass. civ., Sez. III, n. 4488 del 9 maggio 1994.
Principio: sugli stipendi dei pubblici dipendenti il cumulo tra cessione del quinto e pignoramento è ammesso purché non si superi la metà.
Rilevanza: chi subisce trattenute complessive oltre i limiti, già prima della procedura, ha un argomento da far valere (errore n. 3).
9. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18 aprile 2024.
Principio: per un pignoramento anteriore alla riforma del 2015, la pensione accreditata sul conto si confondeva nel saldo come bene fungibile, senza i limiti legati alla causa del credito.
Rilevanza: la protezione delle somme sul conto dipende dal testo vigente; oggi l’art. 545, comma 8, c.p.c. tutela gli accrediti anteriori fino al triplo dell’assegno sociale (errore n. 4).
10. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024.
Principio: l’INPS può recuperare i propri indebiti per compensazione entro un quinto, salvo il minimo; i limiti dell’art. 545 c.p.c. operano quando a pignorare è un soggetto diverso dall’ente.
Rilevanza: un indebito INPS va individuato e trattato come tale nella domanda (errore n. 5).
11. Cass. pen., Sez. II, n. 17940 del 26 febbraio 2026.
Principio: i limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e assegni valgono anche in sede di sequestro, con riferimento a un’indennità di accompagnamento, dovendosi garantire il minimo vitale.
Rilevanza: conferma la forte protezione delle prestazioni assistenziali, che il pensionato non deve mettere a disposizione dei creditori (errore n. 4).
12. Cass., Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore.
Rilevanza: segna la differenza con l’esdebitazione dell’incapiente, dove la meritevolezza è requisito (errore n. 6).
13. Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025.
Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda.
Rilevanza: un fabbisogno familiare costruito male nella relazione si riflette su tutta la procedura (errore n. 2).
14. Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026.
Principio: sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Rilevanza: il reclamo nei trenta giorni resta la sede decisiva, e non va mai lasciato scadere (paragrafo sui rimedi).
Cosa può fare lo Studio Monardo per il pensionato sovraindebitato
Lo Studio lavora su due fronti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora correggere. In concreto:
- Calcoliamo il doppio scenario prima della domanda: quota pignorabile fuori dalla procedura secondo l’art. 545 c.p.c. e quota ragionevolmente destinabile ai creditori nella liquidazione, per stabilire se la liquidazione è davvero la strada più conveniente.
- Costruiamo il fabbisogno familiare voce per voce, raccogliendo e ordinando i documenti di affitto, utenze, spese sanitarie e di assistenza, e confrontandolo con il parametro dell’assegno sociale e della scala ISEE.
- Qualifichiamo ogni entrata del pensionato e del nucleo, distinguendo prestazioni previdenziali e assistenziali, e chiediamo espressamente l’esclusione di quelle protette dalla legge.
- Individuiamo cessioni del quinto, delegazioni e pignoramenti in corso sulla pensione e verifichiamo se le trattenute già subite rispettano i limiti di legge.
- Seguiamo l’esecuzione della sentenza di apertura verso l’INPS o la cassa erogatrice, controllando il primo cedolino utile e segnalando al liquidatore le trattenute proseguite indebitamente.
- Analizziamo i carichi fiscali e contributivi con lo staff di commercialisti: estratti di ruolo, notifiche, prescrizioni, sanzioni autonome, indebiti INPS.
- Verifichiamo la soglia dell’incapienza dell’art. 283 CCII quando la pensione è bassa e non ci sono beni, per evitare una domanda di liquidazione destinata all’inammissibilità.
- Prepariamo le istanze di revisione della quota di mantenimento quando le spese cambiano, con la documentazione nuova da sottoporre al giudice delegato.
- Gestiamo l’emersione tempestiva di entrate sopravvenute o di pagamenti fatti per errore dopo l’apertura, per proteggere la posizione del pensionato in vista dell’esdebitazione.
- Quando il termine è vicino o il provvedimento è sfavorevole, verifichiamo se e come proporre reclamo contro il decreto sull’esdebitazione o contro l’inammissibilità, e se ci sono i presupposti per proseguire nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione conta proprio quando l’errore va riparato nei gradi successivi: un reclamo contro un decreto di esdebitazione negata, un ricorso su una questione su cui la stessa Cassazione è divisa, una pronuncia sull’inammissibilità della domanda. Lo stesso difensore che ha impostato la domanda segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza perdere la memoria del caso.
Accanto all’Avvocato lavora lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che affronta sullo stesso fascicolo il lato processuale, quello fiscale e quello bancario del sovraindebitamento del pensionato. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare la posizione, a verificare ogni documento e a costruire la strategia più adatta alla situazione concreta.
In chiusura
La pensione, nella liquidazione controllata, non viene tolta: viene divisa tra ciò che serve per vivere e ciò che va ai creditori, per un tempo che, secondo l’orientamento di diversi tribunali, non supera di regola i tre anni. Tutto si gioca sulla linea che separa le due parti, ed è una linea che il giudice traccia sulla base di ciò che il pensionato e l’OCC gli mettono davanti. Gli errori descritti in questo articolo spostano quella linea a danno del pensionato, oppure lo portano verso lo strumento sbagliato.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento, e l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il lavoro dell’Organismo che attesta l’attivo e propone il fabbisogno, e lo affronta insieme allo staff che coordina in diritto bancario e tributario quando ci sono cessioni del quinto, finanziarie e cartelle. Se ritieni di aver già commesso uno di questi errori, o vuoi evitarli prima di depositare la domanda, il momento giusto per verificarlo è adesso.
📩 Non aspettare il prossimo cedolino decurtato: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
