Sulla composizione negoziata della crisi per le piccole imprese circolano più leggende che informazioni. È comprensibile: lo strumento è nato nel 2021 con il D.L. 118/2021, è entrato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con il D.Lgs. 83/2022 e poi è stato ritoccato dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Tre passaggi normativi in pochi anni, articoli di giornale scritti sulla versione precedente, commenti online mai aggiornati, il commercialista che “ha sentito dire”, il collega imprenditore che “ci ha provato e non ha funzionato”. Il risultato è che il titolare di una ditta individuale, di una piccola s.n.c. o di un’azienda agricola, davanti a una crisi che si sta avvicinando, spesso si convince che quello strumento non lo riguardi. E resta fermo.
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che la composizione negoziata sia riservata alle grandi aziende lascia passare i mesi in cui la crisi è ancora “probabile” e quindi gestibile; chi crede che blocchi automaticamente tutti i debiti smette di pagare e si ritrova un pignoramento; chi crede di dover consegnare i beni a un curatore non chiede aiuto per paura.
La norma che disciplina la composizione negoziata per le imprese “sotto soglia” è l’art. 25-quater CCII. In questo articolo la leggiamo per intero, nel testo vigente a ottobre 2026, e la usiamo per verificare, una per una, sette convinzioni molto diffuse:
- “La composizione negoziata è solo per le grandi imprese.”
- “L’impresa minore non ha l’esperto: deve arrangiarsi con l’OCC.”
- “Serve il tribunale: è una procedura giudiziaria.”
- “Chi entra in composizione negoziata perde i beni.”
- “Basta presentare l’istanza e i debiti sono bloccati.”
- “Gli esiti sono gli stessi delle imprese grandi.”
- “Si può usare anche quando l’impresa è ormai finita, per prendere tempo.”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto indipendente, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce lo strumento dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC, che è decisiva per l’impresa minore, perché quando la trattativa non basta gli sbocchi previsti dall’art. 25-quater sono proprio il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè le procedure del sovraindebitamento.
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Il testo dell’art. 25-quater CCII, prima di tutto
Prima di smontare i miti conviene avere davanti la norma. Questo è il testo vigente dell’art. 25-quater, rubricato “Imprese sotto soglia”, come riportato da Brocardi.it (aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 136/2024):
L’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’articolo 57. La nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza.
Se all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 25 bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25 sexies; d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25 ter, 25 quinquies, 25-sexies, 25 septies e 25 octies, in quanto compatibili.
Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato.
Il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’articolo 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
Le note di Brocardi precisano che l’articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, e che il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con l’art. 5, comma 13, ha modificato il comma 3 (lettere a e c), il comma 4 (alinea e lettera d), il comma 5, il comma 6 e il comma 7. In pratica il correttivo ha rimesso mano a quasi tutto ciò che conta: gli esiti, gli sbocchi alternativi, il rinvio alle regole generali, la salvezza degli atti autorizzati e il compenso dell’esperto. È esattamente questo il motivo per cui molte informazioni in circolazione sono superate: sono state scritte sul testo del 2022.
Tenere a mente la struttura aiuta a leggere il resto: comma 1 chi può accedere e a quali condizioni; comma 2 dove e come si presenta l’istanza e chi nomina l’esperto; comma 3 gli esiti negoziali; comma 4 gli sbocchi alternativi; comma 5 il rinvio alle regole generali della composizione negoziata; comma 6 la stabilità degli atti autorizzati; comma 7 chi liquida il compenso dell’esperto.
Mito n. 1: “La composizione negoziata è solo per le grandi imprese”
Il mito
“La composizione negoziata è roba da aziende grandi, con il bilancio certificato e decine di dipendenti: una ditta individuale o una piccola s.n.c. non può accedervi.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Le regole generali della composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) sono state pensate con in mente l’impresa che, se la crisi degenera, rischia la liquidazione giudiziale: quella che un tempo si chiamava “fallibile”. L’intero apparato delle misure protettive, delle autorizzazioni del tribunale e degli esiti previsti dall’art. 23 è calibrato su imprese che hanno accesso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione. Inoltre i casi che finiscono sui giornali e nelle rassegne giurisprudenziali riguardano quasi sempre società di dimensioni medie o grandi: fondi di investimento, gruppi, aziende con affidamenti bancari importanti. Chi legge quelle notizie conclude, comprensibilmente, che lo strumento sia fatto per loro.
C’è poi un equivoco lessicale: “impresa minore” nel linguaggio comune suona come “impresa che non conta”, e il passaparola ha trasformato la regola “le imprese minori non sono soggette alla liquidazione giudiziale” in “le imprese minori sono escluse dagli strumenti della crisi d’impresa”. Le due affermazioni sono molto diverse.
La realtà
In realtà la norma dice l’esatto contrario del mito, e lo dice nel suo primo comma. L’art. 25-quater, comma 1, si rivolge espressamente all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), cioè all’impresa minore. La rubrica stessa, “Imprese sotto soglia”, chiarisce il destinatario. L’art. 25-quater esiste proprio per portare la composizione negoziata alle imprese che stanno sotto le soglie dimensionali: non è un’eccezione marginale, è una porta d’ingresso dedicata.
I requisiti dell’impresa minore sono fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII e devono ricorrere tutti insieme. Come ricorda il commento di EC News del 31 luglio 2026 dedicato alle imprese sottosoglia, si tratta di: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro. Basta superare una sola delle tre soglie per uscire dalla categoria: in quel caso l’impresa accede alla composizione negoziata ordinaria, non a quella dell’art. 25-quater. Il riferimento temporale (i tre esercizi precedenti, o l’inizio dell’attività se più breve) va verificato sul testo dell’art. 2 e sui bilanci o sulle scritture dell’impresa.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la composizione negoziata non è uno strumento per le grandi o per le piccole: è uno strumento per tutte, con due regimi diversi. Quello ordinario, per chi supera le soglie, e quello dell’art. 25-quater, per chi resta sotto. Anche l’impresa agricola rientra espressamente nel perimetro, e il comma 4, lettera d), le riserva perfino uno sbocco in più.
Vanno però precisate le condizioni che il mito, nella sua versione “ottimistica” opposta, tende a dimenticare. Non basta essere piccoli: il comma 1 richiede anche che l’impresa si trovi in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza e che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Sono gli stessi presupposti oggettivi della composizione negoziata ordinaria.
La prova
La prova è il testo stesso. Il comma 1 dell’art. 25-quater nomina l’imprenditore commerciale e agricolo con i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d); il comma 2 disciplina l’istanza da presentare alla camera di commercio; il comma 5 estende all’impresa minore, in quanto compatibili, quasi tutte le regole generali (artt. 12-25-octies con le eccezioni indicate). Anche la Ratio Legis riportata da Brocardi riassume la funzione della norma come estensione della composizione negoziata alle imprese di minori dimensioni.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di essere escluso non usa lo strumento nel momento in cui servirebbe di più: quando la crisi è soltanto “probabile”. È la fase in cui un fornitore strategico è ancora disposto a dilazionare, la banca non ha ancora revocato gli affidamenti, il Fisco non ha ancora avviato la riscossione coattiva. Aspettare significa arrivare al tavolo quando il presupposto della “ragionevole perseguibilità del risanamento” potrebbe non esserci più, e restare con i soli sbocchi del comma 4, alcuni dei quali sono liquidatori.
Mito n. 2: “L’impresa minore non ha l’esperto: deve arrangiarsi con l’OCC”
Il mito
“Per le piccole imprese l’esperto indipendente non c’è: la pratica la segue l’Organismo di composizione della crisi, come per il sovraindebitamento.”
Perché ci credono in tanti
Qui il mito nasce da una norma che è davvero esistita. Nella versione originaria della disciplina per le imprese sotto soglia era previsto un cosiddetto “doppio binario”: l’istanza poteva passare anche dall’OCC, l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Molti commenti scritti nel 2022 e nel 2023 descrivono ancora questa possibilità, e perfino la “Spiegazione” editoriale che accompagna l’articolo su Brocardi parla di due modalità di deposito, tramite la camera di commercio oppure tramite l’OCC. Chi legge quelle pagine conclude, in buona fede, che per l’impresa minore la strada passi dall’OCC.
C’è anche una sovrapposizione mentale: l’impresa minore, quando la crisi diventa insolvenza, finisce nelle procedure del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), nelle quali l’OCC ha un ruolo centrale. È naturale pensare che lo stesso valga anche per la fase negoziale.
La realtà
Il testo vigente non lascia margini. Il comma 1 dice che l’imprenditore sotto soglia “può chiedere la nomina dell’esperto indipendente”; il comma 2 stabilisce che l’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale e che “la nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza”; il comma 7 aggiunge che il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
L’impresa minore ha il suo esperto indipendente, nominato dal segretario generale della camera di commercio: non un “esperto di serie B”, ma la stessa figura prevista per le imprese sopra soglia. Il commento di EC News del 31 luglio 2026 lo dice chiaramente: il “doppio binario” che consentiva il ricorso agli OCC in alternativa è stato eliminato. La Spiegazione che accompagna la norma su Brocardi, che descrive ancora la doppia modalità, riflette quindi una fase precedente; quello che conta è il dispositivo vigente.
Il comma 5 completa il quadro richiamando, tra le altre, le norme generali sull’esperto: l’art. 12 (la composizione negoziata in generale), l’art. 13 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, gli artt. 14, 15 e 16 e l’art. 25-ter sul compenso. Il rinvio all’art. 13 è selettivo: non tutti i commi si applicano, perché alcuni aspetti della nomina sono già regolati direttamente dal comma 2 dell’art. 25-quater, che affida la nomina al segretario generale. Il dettaglio di come il segretario generale individua l’esperto va verificato sul testo dell’art. 13 e sulle prassi della camera di commercio competente.
Anche la documentazione è quasi la stessa delle imprese sopra soglia. Il comma 2 richiama i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca la lettera b). Secondo il commento EC News, per le sottosoglia sono esclusi in particolare il progetto di piano di risanamento e la situazione patrimoniale aggiornata in caso di bilancio non approvato. La dichiarazione della lettera d) è adattata: riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, anche per accordo di ristrutturazione (art. 57).
La prova
I commi 1, 2 e 7 dell’art. 25-quater nel testo vigente, letti su Brocardi, e la nota di modifica che attribuisce al D.Lgs. 136/2024 la riscrittura del comma 7 sul compenso dell’esperto, liquidato dal segretario generale ai sensi dell’art. 25-ter.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che l’esperto non esista per lui si rivolge allo strumento sbagliato o al canale sbagliato: deposita, per esempio, un ricorso per concordato minore pensando di avviare una trattativa, e si ritrova direttamente in una procedura concorsuale quando avrebbe potuto prima negoziare. Peggio ancora, la stessa dichiarazione richiesta dal comma 2 (non avere depositato ricorso ex art. 74) mostra che la scelta del canale va fatta prima: un ricorso già depositato per concordato minore cambia lo scenario e va valutato con attenzione prima di presentare l’istanza di nomina dell’esperto.
Mito n. 3: “Serve il tribunale: è una procedura giudiziaria”
Il mito
“Composizione negoziata vuol dire finire in tribunale, con un giudice che decide tutto e un fascicolo pubblico.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che il tribunale nella composizione negoziata compare, e non di rado. Le rassegne di giurisprudenza sono piene di provvedimenti sulle misure protettive: conferme, revoche, proroghe, misure cautelari. Chi cerca “composizione negoziata” in rete trova quasi soltanto decreti di tribunali, e deduce che la procedura si svolga lì. In più, la composizione negoziata sta dentro il Codice della crisi, accanto a concordati e liquidazioni, che sono procedure giudiziali a tutti gli effetti. Infine, l’art. 25-quater, comma 4, elenca come sbocchi alternativi proprio strumenti che passano dal giudice: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato.
La realtà
La composizione negoziata è, nella sua struttura di base, un percorso stragiudiziale: l’istanza si presenta alla camera di commercio, l’esperto lo nomina il segretario generale, le trattative si svolgono tra imprenditore, creditori e parti interessate con l’esperto come facilitatore. Il tribunale entra in scena solo in momenti specifici e solo se servono.
Rileggiamo i commi rilevanti:
- Comma 2: l’istanza va al segretario generale della camera di commercio, nelle forme dell’art. 17, comma 1 (la piattaforma telematica); nessun ricorso al giudice.
- Comma 3: gli esiti positivi sono un contratto, un accordo con il contenuto dell’art. 62, un accordo sottoscritto anche dall’esperto. Sono atti negoziali tra le parti.
- Comma 7: anche il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale, non dal giudice.
Il giudice interviene, invece, nei passaggi in cui la legge lo richiede: se l’imprenditore chiede le misure protettive, scatta il procedimento di conferma davanti al tribunale previsto dall’art. 19, richiamato dal comma 5; se l’imprenditore deve compiere atti straordinari (finanziamenti, cessioni) e chiede le autorizzazioni dell’art. 22, anch’esso richiamato, decide il tribunale; se la trattativa non porta a un accordo e l’imprenditore sceglie uno degli sbocchi del comma 4, si entra in una procedura giudiziale vera e propria.
Il punto, quindi, non è “tribunale sì o no”, ma quando e perché. Un’impresa minore che non chiede misure protettive, non ha bisogno di autorizzazioni e chiude la trattativa con un contratto con i creditori principali può arrivare in fondo senza mai varcare la soglia di un’aula.
Anche quando il tribunale interviene sulle misure protettive, il suo controllo è limitato. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha ribadito che in sede di conferma il giudice non verifica la fattibilità concreta del piano, ma solo che la proposta non sia manifestamente pretestuosa; nello stesso senso il Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, secondo cui in sede di conferma non si valuta la fattibilità del piano ma la funzionalità delle misure. Il giudice non “prende in mano” la composizione negoziata: verifica che le misure richieste servano alle trattative.
La prova
Il comma 2 (istanza alla camera di commercio e nomina dell’esperto da parte del segretario generale), il comma 3 (esiti negoziali) e il comma 7 (compenso liquidato dal segretario generale) dell’art. 25-quater; il rinvio del comma 5 agli artt. 19 e 22, che delimita i momenti in cui il tribunale è coinvolto.
Lo Studio Monardo legge la norma anche dal lato di chi conduce le trattative, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è prima di tutto una trattativa guidata, e il tribunale è un presidio di garanzia che si attiva su richiesta, non il luogo in cui la trattativa si svolge.
Cosa rischia chi ci crede
Chi teme il tribunale rinuncia a uno strumento che, nella maggior parte dei passaggi, non lo richiede. Oppure, all’estremo opposto, chiede misure protettive senza averne davvero bisogno e si espone a un procedimento giudiziale (con udienza, contraddittorio con i creditori, possibile revoca) che avrebbe potuto evitare. Le misure protettive sono uno strumento potente, ma vanno chieste quando servono e con una trattativa reale alle spalle.
Mito n. 4: “Chi entra in composizione negoziata perde i beni”
Il mito
“Se chiedi la composizione negoziata ti portano via l’azienda: arriva un curatore, ti spossessano e i beni finiscono all’asta.”
Perché ci credono in tanti
La paura viene dal vecchio fallimento, oggi liquidazione giudiziale, e dalla liquidazione controllata del sovraindebitamento: procedure in cui il debitore perde davvero l’amministrazione dei beni, che passano a un curatore o a un liquidatore. Molti piccoli imprenditori non distinguono tra gli strumenti del Codice della crisi e pensano che qualunque “procedura” comporti lo spossessamento. Il fondo di verità c’è anche nel testo: l’art. 25-quater, comma 4, lettera b), cita proprio la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’art. 268 come uno degli sbocchi possibili, e la lettera c) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Chi legge di sfuggita la norma vede la parola “liquidazione” e si ferma lì.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La liquidazione controllata e il concordato semplificato liquidatorio sono alternative eventuali, che l’imprenditore “può” scegliere (“l’imprenditore può anche, alternativamente”, dice l’alinea del comma 4). Non sono una conseguenza automatica dell’apertura della composizione negoziata, e non riguardano la fase delle trattative.
Durante le trattative la regola è opposta. Il comma 5 richiama l’art. 21 CCII, che disciplina la gestione dell’impresa in pendenza delle trattative: secondo l’impostazione generale della composizione negoziata, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con il dovere di gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Non c’è un curatore, non c’è un liquidatore, non c’è spossessamento. L’esperto facilita le trattative, non amministra.
Anzi, uno degli obiettivi della composizione negoziata è proprio proteggere il patrimonio. L’art. 18, richiamato dal comma 5, consente all’imprenditore di chiedere misure protettive: dal giorno della pubblicazione dell’istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18, comma 3). La composizione negoziata, se usata bene, è uno scudo per i beni, non il modo per perderli.
La giurisprudenza ha anche esteso l’attenzione al patrimonio di chi sta “dietro” all’impresa, tema delicatissimo per le piccole società di persone. Il Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025, ha ammesso misure protettive per il patrimonio personale di un socio accomandatario, pur in presenza di suoi debiti personali; il Tribunale di Genova, 17 febbraio 2025, ha ritenuto ammissibili misure protettive a favore di un garante disposto ad apportare finanza esterna; il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, ha concesso una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca di escutere una garanzia MCC. Sono provvedimenti emessi nella composizione negoziata in generale: per l’impresa sotto soglia valgono attraverso il rinvio del comma 5, “in quanto compatibili”, e vanno quindi valutati caso per caso.
C’è poi un’ulteriore garanzia introdotta dal comma 6, riscritto dal D.Lgs. 136/2024: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato. Chi, durante le trattative, ottiene l’autorizzazione a un finanziamento o a un’operazione sull’azienda non vede quell’atto travolto se la storia finisce in una procedura.
La prova
L’alinea del comma 4 dell’art. 25-quater (“l’imprenditore può anche, alternativamente”), il comma 5 con il rinvio agli artt. 18 e 21, il comma 6 sulla stabilità degli atti autorizzati, e l’art. 18, comma 3, CCII nel testo vigente letto su Brocardi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi teme di perdere i beni con la composizione negoziata, paradossalmente, li espone di più: senza misure protettive i creditori possono pignorare, iscrivere ipoteche giudiziali, aggredire i conti. E quando la crisi diventa insolvenza conclamata, lo sbocco liquidatorio rischia di diventare l’unico rimasto, non per effetto della composizione negoziata ma per effetto del tempo perso.
Mito n. 5: “Basta presentare l’istanza e i debiti sono bloccati”
Il mito
“Appena presenti la domanda di composizione negoziata, tutti i debiti si congelano: nessuno può più chiederti niente e puoi smettere di pagare.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un effetto reale, raccontato male. Le misure protettive esistono davvero e sono molto incisive: impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sospendono le prescrizioni, impediscono alle banche di revocare le linee di credito per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Chi ha visto un’impresa ottenere un decreto di conferma delle misure ha visto, di fatto, i pignoramenti fermarsi. Da qui al “blocco automatico di tutti i debiti” il passo, nel passaparola, è breve. Contribuisce anche il ricordo del vecchio concordato preventivo “in bianco”, dove il deposito della domanda produceva effetti protettivi automatici.
La realtà
Le misure protettive non sono automatiche, non riguardano tutti i crediti, non vietano i pagamenti e sono temporanee. Lo dice l’art. 18 CCII, richiamato dal comma 5 dell’art. 25-quater, nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Vediamo le condizioni che il mito ha cancellato:
- Vanno chieste. L’art. 18, comma 1, prevede che l’imprenditore “può chiedere”, con l’istanza di nomina dell’esperto o con una successiva istanza, l’applicazione delle misure. Chi non le chiede non le ha. La sola istanza di nomina dell’esperto non blocca nulla.
- Possono essere generali o mirate. Le misure possono riguardare tutti i creditori oppure determinate iniziative, determinati creditori o determinate categorie (art. 18, comma 1).
- I lavoratori sono esclusi. “Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori” (art. 18, comma 1).
- Decorrono dalla pubblicazione. L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e gli effetti decorrono “dal giorno della pubblicazione” (art. 18, comma 3).
- Non vietano i pagamenti. L’art. 18, comma 3, si chiude con una frase netta: “Non sono inibiti i pagamenti”. L’imprenditore non è obbligato a smettere di pagare, e nemmeno autorizzato a farlo come se il debito fosse sospeso.
- Riguardano esecuzioni, cautele e prelazioni, non l’esistenza del debito. Il debito resta, gli interessi e le scadenze contrattuali restano; ciò che si ferma sono le azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di prelazioni non concordate. Il Tribunale di Gela, 4 aprile 2024, ha precisato che non sono inibite le azioni di cognizione né le intimazioni di pagamento: un creditore può quindi ottenere un decreto ingiuntivo anche durante le trattative, anche se non può poi eseguirlo sui beni protetti.
- Devono essere confermate dal tribunale. Si applica l’art. 19 CCII, richiamato dal comma 5: il tribunale conferma, modifica o revoca le misure. Il Tribunale di Milano, 29 aprile 2025, ha negato la conferma in assenza di trattative effettive in corso; il Tribunale di Rovigo, 6 maggio 2025, l’ha negata per difetto di disponibilità alla trattativa dei creditori strategici.
- Sono temporanee. La durata complessiva è limitata dall’art. 19, comma 5 (il commento di EC News del 20 gennaio 2026 richiama il limite di 240 giorni). Il Tribunale di Roma, 19 marzo 2025, ha escluso che le misure protettive possano essere reiterate per via cautelare, trattandosi di un corpus normativo speciale che ne delimita struttura e durata; il Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025, ha escluso che una nuova istanza per la stessa crisi consenta di superare il limite di dodici mesi.
C’è poi una specificità dell’impresa minore che il mito ignora del tutto. Il comma 5 richiama gli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”. Il commento EC News del 31 luglio 2026 segnala un problema di compatibilità: l’art. 19 richiede un piano finanziario semestrale, mentre per le sottosoglia la documentazione esclude il progetto di piano. Per l’impresa minore la richiesta di misure protettive va quindi preparata con particolare cura documentale, perché il tribunale potrebbe chiedere elementi che la sola istanza ex art. 25-quater non contiene.
Le misure protettive hanno anche effetti verso le banche. L’art. 18, comma 5, impedisce ai creditori, comprese banche e intermediari, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o revocare le linee di credito “per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori”; il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che dalla conferma le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito se non dimostrano che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
La prova
L’art. 18, commi 1, 3, 5 e 5-bis, CCII nel testo vigente letto su Brocardi, con le note che attribuiscono al D.Lgs. 136/2024 le modifiche dei commi 1, 3 e 5 e l’introduzione del comma 5-bis; i provvedimenti dei Tribunali di Gela, Milano, Rovigo, Roma e Bologna sopra richiamati.
Cosa rischia chi ci crede
Chi smette di pagare convinto di essere protetto, senza aver chiesto le misure o prima della loro pubblicazione, aggrava l’insolvenza e offre ai creditori il fianco per azioni immediate. Chi ottiene le misure ma non tratta davvero rischia la revoca o la mancata conferma. E chi lascia scadere il termine massimo senza un accordo si ritrova senza protezione, con debiti nel frattempo cresciuti.
Mito n. 6: “Gli esiti sono gli stessi delle imprese grandi”
Il mito
“La composizione negoziata è la stessa per tutti: alla fine l’impresa piccola può chiudere con gli stessi strumenti di quella grande, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano attestato.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è il comma 5: l’art. 25-quater rinvia a moltissime norme generali, e chi lo legge in fretta pensa che “si applichi tutto”. Inoltre gli esiti negoziali del comma 3 assomigliano molto a quelli che l’art. 23 prevede per le imprese sopra soglia: un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto. La somiglianza è voluta, ed è facile confondere la somiglianza con l’identità.
La realtà
L’art. 25-quater ha un proprio catalogo di esiti, nei commi 3 e 4, e il comma 5 richiama dell’art. 23 soltanto il comma 2-bis: gli esiti dell’impresa minore non sono quelli delle imprese sopra soglia, ma quelli scritti nell’art. 25-quater.
Il rinvio del comma 5 è infatti chirurgico. Vale la pena leggerlo con attenzione:
- dell’art. 13 si applicano solo i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9;
- dell’art. 17 si applicano i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ma non il comma 3, perché i documenti sono già indicati dal comma 2 dell’art. 25-quater;
- dell’art. 23, la norma sulla conclusione delle trattative, si applica solo il comma 2-bis, quello che secondo il commento EC News consente l’accordo con le Agenzie fiscali durante le trattative;
- dell’art. 24 si applicano solo i commi 3 e 4;
- si applicano invece interamente gli artt. 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, sempre “in quanto compatibili”.
Gli esiti negoziali del comma 3, se la trattativa individua una soluzione idonea, sono tre e alternativi:
- a) un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale (la formula “con una o più parti interessate” è frutto della modifica del D.Lgs. 136/2024, che ha toccato le lettere a e c);
- b) un accordo avente il contenuto dell’art. 62, cioè quello della convenzione di moratoria;
- c) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate che vi hanno aderito e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Con la firma l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Gli sbocchi alternativi del comma 4, che l’imprenditore può scegliere “oltre ai contratti o agli accordi” del comma 3, sono quattro:
- a) la domanda di concordato minore (art. 74);
- b) la liquidazione controllata dei beni (art. 268);
- c) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
- d) solo per l’impresa agricola, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61).
Il confronto con le imprese sopra soglia è quindi netto. All’impresa commerciale minore non sono aperti il concordato preventivo né gli accordi di ristrutturazione: lo si ricava dalla stessa lettera d), che riserva l’accordo di ristrutturazione alla “sola impresa agricola”. Al loro posto ci sono gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. Il concordato semplificato, invece, è comune ai due regimi: il comma 5 richiama espressamente l’art. 25-sexies e il comma 4, lettera c), lo indica come sbocco. È il punto che il passaparola ha perso per strada: l’impresa minore ha un menu diverso, non un menu ridotto a caso, costruito sugli strumenti a cui ha accesso nel resto del Codice.
Sul concordato semplificato occorre una cautela. Il Tribunale di Ferrara, 13 giugno 2024, ha avvertito che la composizione negoziata non deve diventare un lasciapassare per il concordato liquidatorio semplificato: la trattativa deve essere reale, non una formalità per arrivare a quello sbocco.
Infine il comma 6, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, coordina gli esiti con le autorizzazioni dell’art. 22: gli atti autorizzati dal tribunale restano efficaci anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato (per l’agricola), un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato. L’elenco rispecchia esattamente gli sbocchi del comma 4.
La prova
I commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 25-quater nel testo vigente e la nota di Brocardi sul D.Lgs. 136/2024, art. 5, comma 13, che ha modificato il comma 3 (lettere a e c), il comma 4 (alinea e lettera d), il comma 5 e il comma 6.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta la trattativa pensando di chiuderla con un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, se l’impresa è commerciale e sotto soglia, costruisce su uno sbocco che la norma non gli offre. Il tempo delle trattative è limitato e prezioso: sbagliare l’uscita significa arrivare alla fine senza un piano B praticabile.
Mito n. 7: “Si può usare anche quando l’impresa è ormai finita, per prendere tempo”
Il mito
“Anche se l’attività è chiusa e non c’è più niente da salvare, presenti l’istanza e ti compri qualche mese di tranquillità.”
Perché ci credono in tanti
Perché il comma 1 parla anche di insolvenza (“probabile la crisi o l’insolvenza”) e perché le misure protettive, se confermate, fermano davvero le esecuzioni per un periodo. Chi è sotto pressione vede nella composizione negoziata un “time out” e non legge il resto della frase.
La realtà
Il comma 1 pone una condizione precisa: l’imprenditore può chiedere la nomina dell’esperto “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Non basta essere in difficoltà: deve esserci una prospettiva di risanamento. La composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non un rifugio temporaneo.
La soglia richiesta dai giudici non è altissima, ma esiste. Il Tribunale di Bologna, 23 maggio 2025, ha affermato che la conferma delle misure va negata solo se il risanamento è palesemente implausibile; il Tribunale di Nola, 15 maggio 2025, che la proposta non deve essere manifestamente pretestuosa; il Tribunale di Firenze, 28 aprile 2025, che il pericolo da cui le misure proteggono deve essere un rischio attuale e specifico per la continuità aziendale. Se l’attività è cessata e non c’è una continuità da proteggere, quelle condizioni mancano. E il Tribunale di Milano, 29 aprile 2025, ha negato la conferma in assenza di trattative effettive.
La Cassazione ha mostrato che la revoca delle misure non garantisce ulteriore tempo: con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Sez. I) ha ritenuto che, in un’istruttoria prefallimentare, il debitore non abbia un diritto pieno al rinvio della decisione, nemmeno se invoca un termine per impugnare la revoca delle misure protettive o per ricorrere a procedure alternative. Il caso riguardava un’impresa sopra soglia, ma il principio è chiaro: la composizione negoziata non è un congegno per sospendere indefinitamente le iniziative dei creditori.
La prova
Il comma 1 dell’art. 25-quater (ragionevole perseguibilità del risanamento); i provvedimenti dei Tribunali di Bologna, Nola, Firenze e Milano e l’ordinanza Cass. n. 3634/2025, riportata tra le massime sull’art. 18 da Brocardi.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di vedersi negare o revocare le misure, di perdere settimane e di presentarsi poi alle procedure del comma 4 in condizioni peggiori. Per l’impresa minore che non ha davvero prospettive di continuità, lo strumento giusto va individuato subito tra quelli del sovraindebitamento.
Cosa succede davvero a chi agisce credendo al mito: tre esercizi numerici
Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, non casi reali. Servono a vedere in sequenza la differenza tra la scelta guidata dal mito e quella guidata dalla norma.
Ipotesi A – “Non è per me” (mito n. 1). Ditta individuale di commercio al dettaglio. Ultimo bilancio: attivo 184.300 €, ricavi 167.900 €, debiti complessivi 312.450 € (di cui 141.200 € verso una banca, 96.380 € verso fornitori, 74.870 € verso l’Erario). Tutte e tre le grandezze sono sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d): l’impresa è “minore”. Il titolare, convinto che la composizione negoziata sia per le aziende grandi, non fa nulla. La banca revoca l’affidamento e, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, avvia il pignoramento del conto e della merce. A quel punto la crisi non è più “probabile” ma attuale, e il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento si fa più difficile da dimostrare. Sequenza alternativa: con l’istanza presentata lunedì 19 ottobre 2026 al segretario generale della camera di commercio, chiedendo anche le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza con l’accettazione dell’esperto la banca non avrebbe potuto iniziare l’esecuzione sul patrimonio dell’impresa (art. 18, comma 3), né revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5), salvo il successivo vaglio del tribunale sulla conferma.
Ipotesi B – “I debiti sono bloccati” (mito n. 5). S.n.c. artigiana con debiti per 228.760 €. Presenta l’istanza di nomina dell’esperto giovedì 22 ottobre 2026 ma non chiede misure protettive, convinta che bastasse l’istanza. Smette di pagare le rate del leasing e dei fornitori. Un fornitore con credito di 37.640 €, già munito di titolo, notifica atto di pignoramento presso terzi lunedì 9 novembre 2026: nulla lo impedisce, perché le misure non sono state chieste (art. 18, comma 1). Sequenza alternativa: con richiesta di misure protettive pubblicata insieme all’accettazione dell’esperto e ricorso per la conferma ai sensi dell’art. 19, il pignoramento non avrebbe potuto essere iniziato dal giorno della pubblicazione. Restano esclusi, in ogni caso, i crediti dei lavoratori, e i pagamenti non sono vietati: se il piano prevede di continuare a pagare il leasing per non perdere il macchinario, l’impresa può farlo.
Ipotesi C – “Gli esiti sono gli stessi” (mito n. 6). Due imprese sotto soglia con debiti simili, circa 410.000 €. La prima è commerciale, la seconda agricola. Dopo 150 giorni di trattative, entrambe hanno raggiunto l’adesione di creditori pari al 64% del passivo, ma due creditori rilevanti non firmano. Impresa agricola: può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 25-quater, comma 4, lett. d, con rinvio agli artt. 57, 60 e 61), verificandone i requisiti. Impresa commerciale: quella strada non c’è. Le alternative sono il contratto o l’accordo con i soli creditori aderenti (comma 3), il concordato minore (comma 4, lett. a), il concordato semplificato liquidatorio (lett. c) o la liquidazione controllata (lett. b). Se il titolare avesse impostato tutta la trattativa contando su un accordo di ristrutturazione, si troverebbe a cambiare strategia all’ultimo momento.
In tutte e tre le ipotesi, la differenza non la fa l’abilità di chi tratta, ma la lettura corretta della norma prima di muoversi.
Il fondo di verità: da dove nascono i miti
Ogni mito che abbiamo visto contiene un frammento vero. Ricomposti nel quadro corretto, quei frammenti diventano informazioni utili.
È vero che le imprese minori hanno un regime diverso: non quello ordinario, ma quello dell’art. 25-quater. Il mito sbaglia solo nel trasformare “diverso” in “escluso”.
È vero che l’OCC ha avuto un ruolo nella fase iniziale della disciplina sotto soglia, e lo ha tuttora nelle procedure del sovraindebitamento che possono seguire la trattativa (concordato minore, liquidazione controllata). Ma nel testo vigente l’esperto è nominato dal segretario generale della camera di commercio (comma 2) e il suo compenso è liquidato dallo stesso segretario generale (comma 7).
È vero che il tribunale può intervenire: per la conferma delle misure protettive (art. 19), per le autorizzazioni (art. 22), per gli sbocchi giudiziali del comma 4. Ma la struttura base è stragiudiziale.
È vero che, tra gli sbocchi, ci sono procedure liquidatorie: la liquidazione controllata e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Ma sono scelte alternative dell’imprenditore, non effetti dell’istanza; e durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione.
È vero che le misure protettive fermano le esecuzioni: ma vanno chieste, decorrono dalla pubblicazione, escludono i lavoratori, non vietano i pagamenti, vanno confermate e sono temporanee (art. 18; art. 19).
È vero che la disciplina è in gran parte comune: il comma 5 richiama quasi tutti gli articoli della composizione negoziata ordinaria. Ma esclude parti decisive degli artt. 13, 17, 23 e 24 e sostituisce gli esiti dell’art. 23 con quelli dei commi 3 e 4.
È vero che la norma parla anche di insolvenza: ma solo se il risanamento resta ragionevolmente perseguibile.
Il filo comune è uno: quasi tutti i miti nascono da testi o commenti scritti prima del D.Lgs. 136/2024, oppure da una lettura del Codice che non distingue tra regime ordinario e regime sotto soglia. Ecco perché il primo passo, per qualunque piccola impresa in difficoltà, è partire dalla norma vigente e non dal ricordo di come funzionava.
Il confronto finale: credenza diffusa e testo della legge
La tabella che segue riassume, per ciascun mito, la correzione essenziale con il riferimento normativo. È il modo più rapido per verificare se le informazioni ricevute da un collega, da un forum o da un articolo datato reggono alla prova del testo vigente. Va letta tenendo presente che il comma 5 dell’art. 25-quater richiama le norme generali “in quanto compatibili”: la compatibilità, nei casi dubbi, è una valutazione da fare sul singolo caso.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La composizione negoziata è solo per le grandi imprese | L’art. 25-quater, comma 1, la apre all’imprenditore commerciale e agricolo con i requisiti di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d) |
| L’impresa minore non ha l’esperto, c’è solo l’OCC | L’esperto indipendente è nominato dal segretario generale della camera di commercio (comma 2), che ne liquida anche il compenso (comma 7) |
| Serve il tribunale | Istanza, nomina ed esiti del comma 3 sono stragiudiziali; il tribunale interviene per misure protettive (art. 19), autorizzazioni (art. 22) e sbocchi del comma 4 |
| Si perdono i beni | L’imprenditore conserva la gestione (art. 21, richiamato); le misure protettive tutelano il patrimonio (art. 18); la liquidazione è solo uno sbocco alternativo eventuale |
| L’istanza blocca automaticamente i debiti | Le misure vanno chieste, decorrono dalla pubblicazione, escludono i lavoratori, non vietano i pagamenti, vanno confermate e sono temporanee (artt. 18-19) |
| Gli esiti sono gli stessi delle imprese grandi | Esiti propri nei commi 3 e 4; dell’art. 23 si applica solo il comma 2-bis; accordo di ristrutturazione solo per l’impresa agricola |
| Si può usare per prendere tempo anche se l’impresa è finita | Serve la ragionevole perseguibilità del risanamento (comma 1); le misure si negano se mancano trattative effettive |
Quindi è vero che…? Le domande di verifica
Quindi è vero che una ditta individuale può chiedere l’esperto?
Sì, se è un’impresa commerciale o agricola che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), si trova in squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e ha una prospettiva ragionevole di risanamento (art. 25-quater, comma 1). La forma giuridica individuale non è un ostacolo: conta il rispetto delle soglie e dei presupposti.
Quindi è vero che l’istanza si presenta all’OCC?
No, nel testo vigente. Il comma 2 stabilisce che l’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, nelle forme dell’art. 17, comma 1, e che è lui a nominare l’esperto. L’OCC torna in gioco se si sceglie uno sbocco del sovraindebitamento, come il concordato minore o la liquidazione controllata.
Quindi è vero che durante le trattative posso continuare a pagare i fornitori strategici?
Sì. L’art. 18, comma 3, dice espressamente che “non sono inibiti i pagamenti”. Resta fermo il dovere di gestire l’impresa senza pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria e, per gli atti straordinari, la valutazione con l’esperto e, se necessario, l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22.
Quindi è vero che l’impresa commerciale minore può chiudere con un accordo di ristrutturazione?
No. Il comma 4, lettera d), riserva l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione “alla sola impresa agricola”. L’impresa commerciale minore ha a disposizione gli esiti negoziali del comma 3 e, in alternativa, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato liquidatorio.
Quindi è vero che se la trattativa fallisce perdo anche le operazioni autorizzate nel frattempo?
No. Il comma 6, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.
Le pronunce che rimettono in ordine le idee
Nessuna delle pronunce che seguono riguarda specificamente un’impresa sotto soglia: la giurisprudenza edita sull’art. 25-quater è ancora scarsa. Tutte però interpretano norme generali che il comma 5 dell’art. 25-quater richiama “in quanto compatibili” (in particolare gli artt. 18 e 19 sulle misure protettive), e per questo sono rilevanti anche per l’impresa minore. Gli estremi sono riportati come indicati dalle fonti consultate; dove la fonte non indica il numero del provvedimento, il riferimento è a tribunale e data.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Nell’istruttoria per l’apertura della procedura, il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della decisione, neppure quando chiede tempo per impugnare la revoca delle misure protettive ottenute nella composizione negoziata o per ricorrere a procedure alternative. Mito smontato: n. 7 (la composizione negoziata non è un modo per prendere tempo).
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Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025. Segnalata da dirittobancario.it sotto il titolo “Ammissibilità ‘incidentale’ dell’istanza di accesso alla composizione negoziata”: la Corte ha rigettato il ricorso della debitrice: l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente una domanda di concordato preventivo, anche se poi rinunciata, era inammissibile e il tribunale chiamato a decidere sul fallimento poteva rilevarlo in via incidentale (secondo il commento di EC News del 27/1/2026; vicenda regolata dal D.L. 118/2021). Rilevanza: mito n. 6, perché conferma che il rapporto tra composizione negoziata e altri strumenti va verificato con precisione, come fa il comma 2 dell’art. 25-quater con la dichiarazione sui ricorsi ex artt. 74 e 57.
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Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025. In sede di conferma delle misure protettive il giudice non verifica la fattibilità concreta del piano, ma che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e che le misure siano idonee a tutelare trattative in corso. Miti smontati: n. 3 e n. 7.
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Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024. In sede di conferma il tribunale valuta la funzionalità delle misure, non la fattibilità del piano. Mito smontato: n. 3 (il giudice non “governa” la trattativa).
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Trib. Bologna, 23 maggio 2025. La conferma delle misure si nega solo se il risanamento appare palesemente implausibile. Mito ridimensionato: n. 7, con il riconoscimento che la soglia di accesso non è proibitiva.
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Trib. Milano, 29 aprile 2025. La conferma delle misure è negata se non ci sono trattative effettive in corso. Miti smontati: n. 5 e n. 7.
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Trib. Rovigo, 6 maggio 2025. La conferma è negata quando i creditori strategici non sono disponibili a trattare. Mito smontato: n. 5 (la protezione non è automatica).
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Trib. Firenze, 28 aprile 2025. Il pericolo da cui le misure proteggono deve consistere in un rischio attuale e specifico di pregiudizio irreparabile alla continuità aziendale. Miti smontati: n. 5 e n. 7.
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Trib. Gela, 4 aprile 2024. Le misure protettive non inibiscono le azioni di cognizione né le intimazioni di pagamento. Mito smontato: n. 5 (il debito non si “congela”).
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Trib. Roma, 19 marzo 2025. Le misure protettive hanno una disciplina speciale che ne delimita struttura e durata, e non possono essere reiterate attraverso misure cautelari. Mito smontato: n. 5 (la protezione è temporanea).
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Trib. Bologna, 19 maggio 2025. Una nuova istanza per la stessa crisi non consente di superare il limite di dodici mesi. Miti smontati: n. 5 e n. 7.
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Trib. Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, 4 luglio 2025. Scaduti i 240 giorni, sono ammissibili misure cautelari mirate contro l’esecuzione di titoli di creditori individuati se l’esigenza è sopravvenuta, funzionale a trattative con prospettive di successo e senza grave pregiudizio per i creditori; non sono ammesse misure con efficacia retroattiva sulle esecuzioni in corso. Mito ridimensionato: n. 5.
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Trib. Ferrara, 13 giugno 2024. La composizione negoziata non deve diventare un lasciapassare per il concordato liquidatorio semplificato. Mito smontato: n. 6 (gli sbocchi del comma 4 presuppongono una trattativa reale).
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Trib. Vicenza, 19 giugno 2025. Ammesse misure protettive sul patrimonio personale di un socio accomandatario, pur con debiti personali. Mito smontato: n. 4, con particolare rilievo per le piccole società di persone.
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Trib. Genova, 17 febbraio 2025. Ammissibili misure protettive a favore di un garante disposto ad apportare finanza esterna. Mito smontato: n. 4.
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Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Concessa una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca di escutere una garanzia MCC. Mito smontato: n. 4.
Cosa può fare lo Studio Monardo per separare il vero dal falso
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dal testo dell’art. 25-quater e dai documenti della tua impresa. Concretamente:
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore: confrontiamo attivo, ricavi e debiti risultanti dai bilanci o dalle scritture con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), per stabilire se si applica l’art. 25-quater o la composizione negoziata ordinaria.
- Accertiamo i presupposti del comma 1: analizziamo con lo staff di commercialisti lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e la ragionevole perseguibilità del risanamento.
- Predisponiamo l’istanza al segretario generale della camera di commercio con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), curando la dichiarazione sulla liquidazione controllata e sui ricorsi ex artt. 74 e 57.
- Valutiamo se chiedere le misure protettive, verso tutti o verso singoli creditori, e prepariamo la documentazione necessaria per affrontare il giudizio di conferma ex art. 19, compreso il profilo della compatibilità segnalato per le imprese sotto soglia.
- Assistiamo l’impresa nelle trattative con l’esperto, con banche, fornitori, Erario (anche per la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis) e parti interessate al risanamento.
- Redigiamo il contratto, l’accordo con il contenuto dell’art. 62 o l’accordo sottoscritto anche dall’esperto previsti dal comma 3, scegliendo la forma più adatta al caso.
- Chiediamo al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 quando servono finanziamenti o operazioni straordinarie, tutelati dal comma 6 anche in caso di sbocco successivo.
- Costruiamo il piano B del comma 4: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato liquidatorio o, per l’impresa agricola, accordo di ristrutturazione.
- Contestiamo le iniziative dei creditori incompatibili con le misure protettive pubblicate e confermate, e difendiamo l’impresa nei procedimenti di revoca.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, con la stessa strategia dall’istanza iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative, sapere quali informazioni l’esperto si aspetta e come si costruisce un percorso credibile davanti ai creditori. E per l’impresa minore conta anche la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, perché gli sbocchi del comma 4 portano proprio nel campo del sovraindebitamento.
La continuità è un valore concreto: lo stesso professionista imposta la strategia, segue le trattative, gestisce l’eventuale procedura e, se necessario, porta la difesa fino in Cassazione. Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri dell’impresa e le regole del Codice vanno letti nello stesso momento, non in due uffici diversi.
L’informazione corretta come prima tutela dell’impresa
L’art. 25-quater CCII è una norma breve ma densa: apre la composizione negoziata alle imprese commerciali e agricole sotto soglia, dà loro un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, costruisce un catalogo di esiti proprio e rinvia, con precisione chirurgica, alle regole generali. Il D.Lgs. 136/2024 ne ha riscritto buona parte, ed è per questo che tante informazioni in circolazione non reggono più. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di decidere se e come usare lo strumento, bisogna sapere che cosa la norma prevede davvero oggi.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il funzionamento delle trattative, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenze che coprono gli sbocchi del comma 4 (concordato minore e liquidazione controllata) riservati all’impresa minore. È la combinazione di queste qualifiche a rendere possibile una lettura completa dell’art. 25-quater, dalla trattativa fino all’eventuale procedura.
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