Si Può Cedere L’azienda O Un Ramo D’azienda Nel Concordato Minore?

Sulla cessione dell’azienda dentro il concordato minore circolano più leggende che informazioni. È comprensibile: la procedura è relativamente giovane, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stato ritoccato più volte, l’ultima con il correttivo del D.Lgs. 136/2024, e il concordato minore è costruito in gran parte per rinvio alle regole del concordato preventivo, che però si applicano solo “in quanto compatibili”. Basta questa formula per alimentare il passaparola: c’è chi è convinto che nel concordato minore l’azienda non si possa vendere affatto, chi pensa che basti trovare un compratore e firmare dal notaio, chi crede che l’acquirente la prenda sempre “pulita” dai debiti, chi è sicuro che i dipendenti possano essere lasciati indietro.

Il problema è che su questo terreno le convinzioni sbagliate si pagano care. Una vendita fatta senza autorizzazione può essere inefficace verso i creditori; un affitto d’azienda firmato senza collegarlo al ricorso può compromettere l’ammissibilità; un acquirente che non ha verificato i libri contabili può ritrovarsi a pagare debiti che pensava di essersi lasciato alle spalle. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché il danno arriva quando ormai la procedura è aperta e i margini di correzione si sono ristretti.

In questo articolo mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. nel concordato minore l’azienda non si può cedere: o la porti avanti tu, o niente;
  2. il compratore lo scelgo io, la vendita è un affare privato;
  3. se cedo l’azienda servono il 10% di risorse esterne e il 20% ai chirografari;
  4. chi compra l’azienda nel concordato minore non risponde mai dei debiti;
  5. con la crisi l’art. 2112 c.c. salta e i dipendenti si possono lasciare a casa;
  6. l’acquirente deve garantire per legge almeno metà dei posti di lavoro per un anno;
  7. prima vendo l’azienda e chiudo la partita IVA, poi chiedo il concordato minore.

Perché ce ne occupiamo noi: il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa necessariamente dall’Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi le verifiche che l’OCC compie su stime, piani e vendite. La cessione o l’affitto dell’azienda, d’altra parte, sono strumenti tipici della soluzione della crisi d’impresa, terreno su cui l’Avvocato opera anche come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

📩 Stai pensando di cedere o affittare la tua azienda dentro un concordato minore? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo all’articolo.

Mito n. 1: “Nel concordato minore l’azienda non si può cedere: o la porti avanti tu, o niente”

Il mito

“Il concordato minore serve solo a chi continua a lavorare in prima persona: se l’azienda passa a un altro, la procedura non è più ammissibile.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è nell’art. 74 CCII. Secondo il comma 1, i debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, start-up innovativa e gli altri soggetti non fallibili indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c) possono proporre ai creditori un concordato minore quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Chi legge in fretta si ferma qui: “proseguire l’attività” diventa “proseguirla io, personalmente”. E siccome il comma 2 aggiunge che fuori da questo caso il concordato minore si può proporre solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo, il passaparola conclude che chi vende l’azienda cade automaticamente nel secondo binario, o addirittura fuori dalla procedura.

A rafforzare l’equivoco contribuisce l’origine storica: il vecchio accordo di composizione della crisi della L. 3/2012 era pensato in modo molto più rudimentale e il tema della cessione dell’azienda in funzione della continuità era praticamente ignorato. Molti operatori hanno continuato a ragionare con quella mentalità.

La realtà

L’art. 74, comma 4, CCII stabilisce che per quanto non previsto dalla sezione sul concordato minore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo III, cioè quelle del concordato preventivo. Tra queste c’è l’art. 84, comma 2, che definisce la continuità aziendale. Secondo il testo vigente, la continuità può essere diretta, quando l’attività prosegue in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda, oppure indiretta, quando è prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società (anche di nuova costituzione), affitto (anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso) o a qualunque altro titolo.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: “proseguire l’attività” non significa che debba proseguirla lo stesso imprenditore; la continuità indiretta, attraverso cessione o affitto dell’azienda o di un suo ramo, è una forma di continuità a pieno titolo. La giurisprudenza di merito lo ha confermato in modo esplicito. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 17 ottobre 2023, ha dichiarato aperta una procedura di concordato minore in continuità indiretta presentata da un imprenditore minore individuale, ricavando dall’art. 84, comma 2, la condizione che il contratto di affitto risulti stipulato in funzione del ricorso. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 127 dell’11 dicembre 2023, ha omologato un concordato minore in continuità proposto da una società agricola ai sensi dell’art. 74, comma 1, costruito sulla sottoscrizione di un contratto di affitto d’azienda.

Attenzione però alla clausola “in quanto compatibili”: il rinvio non è automatico per ogni dettaglio del concordato preventivo. Il concetto di continuità indiretta passa senza difficoltà, perché l’art. 74 parla genericamente di prosecuzione dell’attività e non dice chi debba proseguirla; altre regole del concordato preventivo, pensate per imprese di dimensioni maggiori, vanno invece vagliate una per una. È qui che si gioca la qualità di un piano.

Va aggiunto che la continuità indiretta può riguardare anche solo un ramo d’azienda: un laboratorio artigiano che cede il punto vendita e conserva la produzione, una società agricola che affitta l’agriturismo e continua a coltivare, un professionista organizzato in forma d’impresa che cede una divisione. L’art. 84, comma 2, non pone limiti quantitativi a ciò che viene trasferito; ciò che conta è che il piano spieghi in modo credibile come l’attività prosegue e come i creditori ne traggono utilità.

La prova

Il testo dell’art. 84, comma 2, CCII, applicabile al concordato minore attraverso l’art. 74, comma 4, e le due pronunce citate (Trib. Bologna, decreto 17 ottobre 2023; Trib. Ancona, sentenza n. 127 dell’11 dicembre 2023) chiudono la questione sul piano della possibilità astratta: la cessione o l’affitto dell’azienda non sono incompatibili con il concordato minore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che la cessione sia vietata spesso scarta il concordato minore e si rassegna alla liquidazione controllata, perdendo la possibilità di valorizzare l’azienda come complesso funzionante (avviamento, clientela, contratti, personale) e di offrire ai creditori una soluzione negoziata con la regola della maggioranza dell’art. 79. Oppure, all’opposto, tenta di “salvare” l’azienda trasferendola di nascosto a un familiare prima della domanda, con il rischio di incorrere nelle valutazioni di meritevolezza dell’OCC e del giudice e di vedersi contestare l’atto. In entrambi i casi si rinuncia allo strumento che la legge mette a disposizione proprio per quella situazione.

Mito n. 2: “Il compratore lo scelgo io: la vendita dell’azienda è un affare privato”

Il mito

“Se ho già un acquirente, basta indicarlo nel piano e firmare: il prezzo lo concordiamo tra noi e il giudice non c’entra.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che l’iniziativa resta del debitore. Nel concordato minore non c’è uno spossessamento come nella liquidazione controllata: il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni, propone il piano, individua le soluzioni. Ed è assolutamente normale, anzi spesso decisivo, che il piano nasca da un’offerta già esistente: un concorrente interessato, un dipendente che vuole rilevare l’attività, un fornitore che vuole integrarsi a valle. Da qui la convinzione che la cessione sia una normale compravendita tra privati, con la procedura a fare solo da cornice.

La realtà

La legge disciplina in modo puntuale sia la fase che precede l’omologazione sia quella esecutiva.

Prima dell’omologazione vale l’art. 78, comma 5, CCII: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di apertura. La cessione o l’affitto dell’azienda sono atti di straordinaria amministrazione per eccellenza. Inoltre, se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto di apertura ne ordina la trascrizione (art. 78, comma 2, lett. b).

Dopo l’omologazione vale l’art. 81, comma 1: il debitore deve compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, sotto la vigilanza dell’OCC, e le vendite e le cessioni previste dal piano sono effettuate dal debitore tramite procedure competitive, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime redatte da esperti (salvo per i beni di modesto valore) e con adeguate forme di pubblicità. Ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice. Il comma 2 aggiunge che il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e degli altri vincoli. Il comma 3 chiude il cerchio: i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura (art. 78, comma 2, lett. a).

La correzione essenziale è quindi questa: l’acquirente indicato nel piano non ha un diritto blindato all’acquisto; la cessione passa da stima, pubblicità e confronto competitivo, e solo così il prezzo diventa opponibile ai creditori. L’offerta iniziale resta preziosa: funziona come base d’asta e dà al piano la concretezza che serve per la fattibilità, ma deve poter essere superata da un’offerta migliore. Se, durante la procedura, si debba applicare anche la disciplina delle offerte concorrenti prevista per il concordato preventivo è una questione di compatibilità che va valutata caso per caso: il principio della competitività, invece, è scritto espressamente nella norma sul concordato minore.

Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo imposta la cessione partendo da ciò che l’OCC dovrà controllare: stima, pubblicità e reale competizione tra offerenti.

C’è poi il tema della destinazione del prezzo. Il ricavato della cessione non è nella libera disponibilità del debitore: va distribuito secondo il piano omologato, e il piano deve rispettare le cause legittime di prelazione. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. In concreto: se sull’immobile in cui si svolge l’attività grava un’ipoteca, la quota di prezzo riferibile a quel bene va attribuita al creditore ipotecario nei limiti in cui la garanzia è capiente, e i crediti privilegiati possono essere falcidiati solo se ricevono non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione, sulla base del valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75, comma 2).

La prova

Gli artt. 78, comma 5, e 81, commi 1-3, CCII, letti insieme, smentiscono il mito senza margini. La Cass., Sez. I, n. 28574/2025 completa il quadro sul versante della ripartizione del ricavato.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più grave è l’inefficacia: il contratto resta valido tra le parti, ma i creditori anteriori possono ignorarlo e aggredire i beni come se non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore. C’è poi il rischio di un diniego di omologazione, se il piano si fonda su un prezzo non verificato e su un acquirente “predestinato” senza alcuna apertura al mercato, o di una revoca successiva, se in fase esecutiva la vendita avviene in difformità dal piano. Infine, l’acquirente che ha pagato senza che il giudice abbia ordinato la cancellazione dei vincoli può trovarsi a possedere beni ancora gravati da ipoteche o pignoramenti.

Mito n. 3: “Se cedo l’azienda, il concordato diventa liquidatorio: servono il 10% di risorse esterne e il 20% ai chirografari”

Il mito

“Vendere l’azienda significa liquidare: quindi valgono le soglie del concordato preventivo liquidatorio, 10% in più di attivo con risorse esterne e almeno il 20% ai creditori chirografari.”

Perché ci credono in tanti

Le percentuali esistono davvero, ed è per questo che il mito è tenace. L’art. 84, comma 4, CCII prevede che nel concordato preventivo con liquidazione del patrimonio la proposta debba prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro credito complessivo. Chi sa che il concordato minore rinvia al concordato preventivo trasferisce meccanicamente queste soglie; e chi associa “cessione” a “liquidazione” pensa che la vendita dell’azienda faccia scattare il binario liquidatorio.

La realtà

Le due premesse del mito sono entrambe sbagliate.

Primo: la cessione dell’azienda in esercizio non è liquidazione, ma continuità indiretta. L’art. 84, comma 2, colloca espressamente la cessione e l’affitto tra le forme di continuità. Se il piano prevede che l’azienda passi a un terzo che ne riprende l’attività, il concordato minore resta nel binario dell’art. 74, comma 1. Diverso è il caso in cui si vendono singoli beni a pezzi, l’azienda cessa e l’attività non prosegue: allora non c’è continuità e si entra nel comma 2.

Secondo: anche quando il concordato minore non è in continuità, le soglie del 10% e del 20% non si applicano. L’art. 74, comma 2, CCII, nel testo vigente, ha una regola propria: il concordato minore liquidatorio è ammesso solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Nessuna percentuale fissa. Poiché la sezione sul concordato minore disciplina espressamente il punto, il rinvio dell’art. 74, comma 4, che opera solo “per quanto non previsto”, non porta con sé l’art. 84, comma 4.

In sintesi: la cessione dell’azienda in funzione della prosecuzione dell’attività è continuità indiretta e non richiede risorse esterne; e anche nel concordato minore liquidatorio il requisito è un aumento “apprezzabile” dell’attivo, non il 10% né il 20% del concordato preventivo.

Vero, ma solo a metà, è che il piano debba comunque dimostrare la propria convenienza. Il giudice omologa solo se verifica ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza (art. 80, comma 1), e se un creditore contesta la convenienza deve accertare che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Una cessione a prezzo vile, quindi, non supera il vaglio anche senza soglie numeriche.

Esiste poi una zona grigia che conviene conoscere: il caso dell’azienda che viene ceduta ma il cui prezzo è l’unica risorsa destinata ai creditori, senza che il cessionario assuma impegni sulla prosecuzione effettiva dell’attività. Qui il confine tra continuità indiretta e liquidazione mascherata si assottiglia, e la qualificazione dipende da come il piano descrive il ruolo del cessionario. Un piano scritto bene esplicita gli elementi che rendono la continuità reale: l’azienda passa “in esercizio”, con i contratti in corso, con il personale, con la clientela, e il cessionario si impegna a proseguire.

La prova

Il raffronto tra l’art. 74, commi 1, 2 e 4, e l’art. 84, commi 2 e 4, CCII è sufficiente a smontare il mito. Il decreto del Tribunale di Bologna del 17 ottobre 2023 conferma che un concordato minore costruito sull’affitto dell’azienda a un terzo può essere aperto come concordato in continuità indiretta.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alle soglie del concordato preventivo spesso rinuncia in partenza, convinto di non poter garantire il 20% ai chirografari, oppure si affanna a cercare finanziatori esterni che non servirebbero. L’errore opposto è altrettanto pericoloso: presentare come continuità indiretta una vendita atomistica di beni, che il giudice riqualificherà come liquidazione, con la conseguenza che, in mancanza di risorse esterne apprezzabili, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Mito n. 4: “Chi compra l’azienda nel concordato minore non risponde mai dei debiti”

Il mito

“L’azienda ceduta dentro una procedura arriva al compratore pulita: i debiti restano tutti al vecchio titolare.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una regola vera, ma che appartiene a un’altra procedura. Nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) il Codice della crisi prevede che, salvo diversa convenzione, sia esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta sorti prima del trasferimento (è l’art. 214, comma 3, CCII, che riprende la regola un tempo contenuta nella legge fallimentare; il comma 4 della stessa norma consente inoltre al curatore di cedere l’azienda escludendo la responsabilità dell’alienante prevista dall’art. 2560 c.c.). A questo si aggiunge l’effetto purgativo delle vendite giudiziarie: dopo la vendita, il giudice ordina la cancellazione di ipoteche e pignoramenti. Il passaparola fonde le due cose e conclude che qualunque cessione “dentro una procedura” libera il compratore da tutto.

La realtà

Bisogna partire dalla regola generale. Secondo l’art. 2560 c.c., l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito; e nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Si tratta quindi di una responsabilità solidale e limitata: l’acquirente risponde dei debiti che emergono dalle scritture contabili obbligatorie, non di quelli che non vi compaiono. La Cassazione è rigorosa su questo limite: secondo Cass., Sez. I, sentenza n. 14020 del 26 maggio 2025, l’iscrizione nei libri obbligatori è requisito necessario della responsabilità del cessionario, e la circostanza che questi conoscesse il debito per altre vie è irrilevante. Il limite, però, presuppone che cedente e cessionario siano davvero soggetti diversi: Cass., Sez. I, ordinanza n. 16587 del 13 giugno 2024, e Cass., Sez. III, ordinanza n. 29071 dell’11 novembre 2024, hanno chiarito che la regola dei libri contabili non protegge il cessionario quando il trasferimento è solo formale, tra soggetti non realmente distinti.

Nel concordato minore, a differenza della liquidazione giudiziale, la sezione dedicata del CCII non contiene una norma che escluda espressamente la responsabilità del cessionario ai sensi dell’art. 2560 c.c. L’art. 81, comma 2, consente al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e degli altri vincoli: è un effetto purgativo sui beni, non una liberazione del compratore dai debiti dell’azienda. Se la regola di esenzione della liquidazione giudiziale possa estendersi alle cessioni competitive nel concordato minore, attraverso il rinvio “in quanto compatibile” dell’art. 74, comma 4, o per analogia, è questione discussa e non risolta da una norma espressa: chi la dà per scontata corre un rischio.

La correzione essenziale: nel concordato minore la “pulizia” dell’azienda ceduta non è automatica; va costruita nel piano e nel contratto, e va verificata caso per caso. C’è anzi un elemento che spinge nella direzione opposta al mito. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Il cessionario che risponde ex art. 2560 c.c. è, a tutti gli effetti, un coobbligato solidale per legge: la falcidia ottenuta dal debitore con il concordato, quindi, non si estende automaticamente a lui. Se il piano non dice nulla, il creditore falcidiato nei confronti del cedente potrebbe tentare di recuperare la differenza dal cessionario, nei limiti dei debiti risultanti dai libri contabili.

Gli strumenti per gestire il problema esistono, ma vanno usati consapevolmente. Il primo è la previsione espressa nella proposta: la regola dell’art. 79, comma 5, fa salva una diversa previsione, e una proposta trasparente può regolare la posizione del cessionario, sottoponendola al voto dei creditori (con tutte le cautele sul valore del silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, che non equivale a un consenso espresso e informato). Il secondo è il consenso dei creditori previsto dallo stesso art. 2560, comma 1, che libera l’alienante e consente di ridisegnare il perimetro dei debiti. Il terzo è la tecnica contrattuale: individuazione precisa dei debiti trasferiti e di quelli esclusi, garanzie, accantonamenti di prezzo, verifica preventiva dei libri contabili. Nessuno di questi strumenti, preso da solo, offre una certezza assoluta: per questo la questione va affrontata prima di firmare, non dopo.

Due avvertenze. La prima riguarda i debiti verso i lavoratori: per questi vale una disciplina speciale (art. 2112 c.c.), di cui parliamo al mito successivo, che non si esaurisce nell’art. 2560. La seconda riguarda i debiti tributari, per i quali la responsabilità del cessionario segue regole proprie della legislazione fiscale: secondo Cass., Sez. V, ordinanza n. 28344 del 4 novembre 2024, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari è regolata anche dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che non richiede l’annotazione contabile dei debiti fiscali. È un punto da verificare con un commercialista prima della firma, anche alla luce dell’evoluzione della normativa sulle sanzioni tributarie.

La prova

La prova è nel confronto testuale: l’art. 2560 c.c. pone la regola, l’art. 214, commi 3 e 4, CCII contiene un’eccezione espressa per la liquidazione giudiziale, la sezione del CCII sul concordato minore (artt. 74-83) non ne contiene una analoga. L’art. 81, comma 2, si limita alla cancellazione dei vincoli sui beni. Sul limite dei libri contabili e sulla necessità di un’effettiva alterità tra le parti, Cass. n. 14020/2025, n. 16587/2024 e n. 29071/2024; sui debiti tributari, Cass. n. 28344/2024.

Cosa rischia chi ci crede

Il compratore convinto di acquistare “pulito” può ricevere, mesi dopo, la richiesta di pagamento di un fornitore il cui credito risultava dal libro giornale del cedente. Il cedente, a sua volta, che pensava di essersi liberato con la cessione, resta obbligato se i creditori non hanno prestato consenso e il concordato non ha regolato quel debito. E l’operazione, impostata male, può far saltare le trattative: nessun acquirente serio firma senza sapere quale perimetro di debiti si porta dietro.

Mito n. 5: “Con la crisi l’art. 2112 c.c. non si applica: i dipendenti si possono lasciare a casa”

Il mito

“Se l’azienda è in concordato minore, chi la compra può scegliere quali dipendenti tenere e a quali condizioni: le tutele normali del trasferimento d’azienda non valgono per le imprese in crisi.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità. L’ordinamento conosce effettivamente delle deroghe alle tutele del trasferimento d’azienda quando l’impresa cedente è in crisi o insolvente: sono contenute nell’art. 47 della L. 428/1990, che il Codice della crisi ha rimaneggiato, e richiamate dalla norma del CCII dedicata agli effetti del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro nelle procedure. In presenza di un accordo sindacale raggiunto nella consultazione prevista dalla legge, alcune garanzie possono essere modulate, e in determinate procedure il passaggio dei lavoratori al cessionario può essere limitato. Il passaparola ne ha tratto una regola generale, e soprattutto ha perso per strada la parola chiave: accordo.

La realtà

Il punto di partenza è l’art. 2112 c.c. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; il lavoratore può liberare il cedente solo con le procedure conciliative previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. E il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento; se nei tre mesi successivi le condizioni di lavoro subiscono una modifica sostanziale, il lavoratore può dimettersi con gli effetti delle dimissioni per giusta causa. Queste regole valgono anche per il trasferimento di un ramo d’azienda e, per espressa previsione del comma 5, anche quando il trasferimento avviene tramite usufrutto o affitto d’azienda: proprio gli strumenti tipici della continuità indiretta.

Quanto alle deroghe, l’art. 191 CCII stabilisce che al trasferimento di azienda disposto nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, l’art. 47 L. 428/1990, l’art. 11 del D.L. 145/2013 e le altre disposizioni vigenti in materia. Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi, quindi il rinvio lo riguarda. Ma la formula “in presenza dei relativi presupposti” è decisiva: le deroghe dell’art. 47 passano per la consultazione sindacale e per un accordo, e la giurisprudenza ne ha tracciato limiti molto stretti.

La Cassazione distingue nettamente due situazioni. Quando la procedura ha finalità di prosecuzione dell’attività, l’accordo sindacale può modulare le condizioni di lavoro, ma il trasferimento dei rapporti resta fermo (Cass., ordinanza n. 3695 del 7 febbraio 2023; Cass., ordinanza n. 23499 del 2 settembre 2024, che riferisce questa possibilità al comma 4-bis dell’art. 47). Solo nelle procedure a finalità liquidatoria, con cessazione dell’attività, l’accordo può incidere sul passaggio stesso dei lavoratori (Cass., ordinanza n. 19723 del 17 luglio 2024; Cass., ordinanza n. 31551 del 9 dicembre 2024, secondo cui il diritto del lavoratore a passare al cessionario è altrimenti intangibile). E anche l’accordo derogatorio deve rispettare i limiti di legge e il diritto dell’Unione: la continuità impedisce di escludere dipendenti dal trasferimento (Cass., ordinanza n. 16180 del 16 giugno 2025).

Tradotto nel concordato minore: se la cessione o l’affitto realizzano una continuità indiretta, i lavoratori addetti all’azienda o al ramo passano al cessionario; un accordo sindacale, quando ne ricorrono i presupposti, può al più intervenire sulle condizioni, non sull’esclusione dei dipendenti.

C’è infine un aspetto che cedente e cessionario spesso trascurano: gli accordi che esonerano il cessionario dal TFR o dalla solidarietà non vincolano l’INPS e non fanno intervenire automaticamente il Fondo di garanzia (Cass. n. 23499/2024); e se l’insolvente è il cedente mentre il rapporto prosegue con il cessionario, il Fondo di garanzia non interviene, e i patti di esclusione non sono opponibili all’INPS (Cass., ordinanza n. 2137 del 2 febbraio 2026). Il lavoratore, quindi, conserva il cessionario come debitore.

Il che non vuol dire che il piano non possa occuparsi dei lavoratori. Può farlo nei modi ordinari: con accordi individuali sottoscritti in sede protetta, con la regolazione nel piano dei crediti di lavoro maturati (che sono assistiti da privilegio e, se falcidiati, devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione ai sensi dell’art. 75, comma 2), con la verifica preventiva del TFR maturato e dei ratei. L’art. 84, comma 2, CCII ricorda del resto che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro: un obiettivo dichiarato della disciplina, non un orpello.

C’è poi un aspetto pratico che il mito ignora. Nell’impresa minore, per definizione di piccole dimensioni (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro), i dipendenti sono spesso pochi e il loro valore per l’acquirente è alto: sono loro che conoscono i clienti, i fornitori, le lavorazioni. Un piano che li considera un costo da tagliare spesso distrugge proprio l’avviamento che giustifica il prezzo.

La prova

L’art. 2112 c.c. è la norma generale e si applica espressamente anche all’affitto d’azienda; l’art. 191 CCII richiama l’art. 47 L. 428/1990 solo “in presenza dei relativi presupposti”; la Cassazione (n. 3695/2023, n. 19723/2024, n. 31551/2024, n. 16180/2025) consente l’esclusione dei lavoratori solo in contesti liquidatori, mai nella continuità. Gli artt. 74-83 CCII non contengono alcuna regola che escluda il passaggio dei lavoratori o la responsabilità solidale del cessionario per i loro crediti.

Cosa rischia chi ci crede

Il cessionario che esclude unilateralmente alcuni lavoratori dal trasferimento si espone all’azione del lavoratore per l’accertamento della prosecuzione del rapporto alle sue dipendenze e alle relative conseguenze economiche. Il cessionario che non ha verificato il TFR maturato e le differenze retributive si ritrova a pagarle per la responsabilità solidale. E il cedente che contava sulla cessione per liberarsi dei crediti dei dipendenti resta obbligato, se non ha percorso la strada della conciliazione in sede protetta o della regolazione nel piano.

Mito n. 6: “L’acquirente deve garantire per legge almeno metà dei posti di lavoro per un anno”

Il mito

“Nella continuità indiretta il cessionario è obbligato a mantenere o riassumere almeno la metà dei lavoratori per un anno, altrimenti il concordato non è in continuità.”

Perché ci credono in tanti

Questo è il classico mito nato da una norma che è cambiata. Nella prima versione del Codice della crisi, l’art. 84 subordinava la qualificazione della continuità indiretta alla previsione, nel contratto o nel titolo di trasferimento, del mantenimento o della riassunzione di una quota significativa dei lavoratori per un periodo determinato. Molti manuali, slide di convegni e articoli divulgativi scritti in quella stagione circolano ancora, e il dato è rimasto impresso.

La realtà

Il testo vigente dell’art. 84, comma 2, CCII, come riportato dalle banche dati aggiornate, non contiene più alcuna quota minima di lavoratori né alcuna durata minima di mantenimento. La norma definisce la continuità indiretta attraverso il titolo di trasferimento (cessione, usufrutto, conferimento, affitto o altro titolo) e la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, e affida alla continuità l’obiettivo di preservare i posti di lavoro “nella misura possibile”. Le modifiche apportate all’art. 84 dal D.Lgs. 136/2024 hanno riguardato altri commi, non il comma 2.

Oggi non esiste una soglia legale di lavoratori da mantenere perché la cessione dell’azienda valga come continuità indiretta: conta che l’azienda prosegua in capo al cessionario, mentre la tutela dei lavoratori passa per l’art. 2112 c.c.

Questo non significa che il tema occupazionale sia irrilevante. Primo, perché l’art. 2112 c.c. impone comunque il passaggio dei rapporti di lavoro al cessionario, come visto al mito precedente: l’assenza di una quota minima nell’art. 84 non autorizza a lasciare indietro nessuno. Secondo, perché nella valutazione di fattibilità e di convenienza il giudice e l’OCC guardano alla credibilità della continuità, e un’azienda trasferita senza personale rischia di non essere più un’azienda, ma un insieme di beni. Terzo, perché impegni occupazionali assunti volontariamente dal cessionario possono rafforzare il piano e il consenso dei creditori, in particolare di quelli che hanno interesse alla prosecuzione dei rapporti.

Vale anche la pena ricordare che l’utilità per i creditori nel concordato in continuità può consistere anche nella prosecuzione o nel rinnovo dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (art. 84, comma 3): per un fornitore, sapere che il cessionario continuerà ad acquistare può valere quanto una percentuale più alta.

La prova

Il testo vigente dell’art. 84, comma 2, CCII, confrontato con le versioni precedenti, è la prova più diretta. Il decreto del Tribunale di Bologna del 17 ottobre 2023, nel dichiarare aperto un concordato minore in continuità indiretta, ha valorizzato come condizione di ammissibilità il collegamento funzionale tra il contratto di affitto e il ricorso, non una quota di lavoratori.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede ancora alla soglia rischia di scartare trattative valide con acquirenti che non possono assorbire metà del personale per un anno, rinunciando a soluzioni che oggi sarebbero ammissibili. Chi la usa come argomento negoziale con il cessionario costruisce clausole sulla base di un obbligo che non esiste. E chi, al contrario, deduce dall’abrogazione della soglia che i lavoratori siano diventati un tema secondario commette l’errore del mito n. 5.

Mito n. 7: “Prima vendo l’azienda e chiudo la partita IVA, poi faccio il concordato minore”

Il mito

“La sequenza giusta è: vendo l’azienda a chi la vuole, mi cancello dal registro delle imprese e chiudo la partita IVA, e solo dopo presento il concordato minore per sistemare i debiti rimasti.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento ha una sua logica apparente: prima si monetizza ciò che c’è, poi si negozia con i creditori sulla base di numeri certi. In più, molti piccoli imprenditori associano la procedura a un “dopo”, a qualcosa che arriva quando l’attività è finita. E c’è anche il ricordo della vecchia legge 3/2012, nella quale la distinzione tra procedure per imprenditori e per non imprenditori era meno netta.

La realtà

Questa sequenza produce due problemi distinti.

Il primo riguarda l’accesso. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. Il concordato minore è uno strumento per chi è ancora in condizione di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (art. 74, comma 1) o, in alternativa, di offrire risorse esterne (comma 2): chi ha già dismesso l’azienda e cessato l’impresa ha perso il presupposto su cui si regge la procedura. Se l’obiettivo è valorizzare l’azienda dentro il concordato minore, la cessione va prevista nel piano e realizzata nella procedura, non anticipata con una vendita privata seguita dalla cancellazione.

Il secondo riguarda la vendita stessa. Una cessione fatta fuori procedura, prima della domanda, non beneficia di nessuna delle protezioni della procedura: niente cancellazione dei vincoli ex art. 81, comma 2, niente stima condivisa con l’OCC, niente pubblicità competitiva. E diventa un atto che l’OCC dovrà descrivere e valutare, perché alla domanda di concordato minore vanno allegati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 75, comma 1, lett. d). Se il prezzo era basso, se l’acquirente era un familiare, se il ricavato non è stato destinato ai creditori, l’atto può essere oggetto di contestazioni e pesare sulla valutazione complessiva. E se la “vendita” è in realtà un passaggio solo formale verso un soggetto non realmente distinto dal cedente, il cessionario non può neppure invocare il limite dei debiti risultanti dai libri contabili (Cass. n. 29071/2024 e n. 16587/2024).

Esiste però una forma di anticipo che la legge ammette, ed è bene non confonderla con il mito: l’affitto d’azienda stipulato prima della domanda, purché in funzione della presentazione del ricorso (art. 84, comma 2). È il modello esaminato dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2023: l’affitto preserva l’azienda in esercizio nel tempo necessario a preparare il piano, e il debitore resta imprenditore, titolare dell’azienda concessa in affitto, senza cancellarsi. Il collegamento con il ricorso va dimostrato: tempi, contenuto del contratto, eventuale clausola di acquisto, destinazione dei canoni ai creditori.

La prova

Cass., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, sull’inammissibilità del concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato; art. 84, comma 2, CCII sull’affitto anteriore “in funzione del ricorso”; art. 75, comma 1, lett. d, sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.

Cosa rischia chi ci crede

Chi vende e si cancella rischia di trovarsi con una domanda di concordato minore inammissibile e con debiti residui da affrontare con gli strumenti rimasti, tipicamente la liquidazione controllata. Inoltre il prezzo incassato privatamente, se non è stato utilizzato per pagare i creditori secondo l’ordine delle prelazioni, può diventare un elemento a carico nella valutazione della meritevolezza in qualunque procedura successiva.

Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali dello Studio. Servono a mostrare la sequenza concreta che segue a una convinzione sbagliata.

Simulazione 1 – Il ramo d’azienda venduto “tra privati” a procedura aperta

Ipotesi: impresa individuale di autoriparazioni, debiti complessivi per 287.640 €, di cui 61.300 € verso una banca con ipoteca sul capannone e 38.920 € di crediti privilegiati dei dipendenti. Il concordato minore prevede la cessione del ramo “carrozzeria” con attrezzature e un furgone. Il decreto di apertura è emesso lunedì 16 novembre 2026; i creditori hanno un termine di 30 giorni per aderire, che scade mercoledì 16 dicembre 2026.

Convinto che “tanto il compratore è già scritto nel piano”, il titolare firma lunedì 14 dicembre 2026 la cessione del ramo al concorrente che aveva offerto 47.800 €, senza chiedere alcuna autorizzazione, e incassa il prezzo.

Sequenza reale: l’atto è di straordinaria amministrazione e, compiuto senza autorizzazione dopo la pubblicità del decreto, è inefficace verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). Il furgone, mobile registrato, risulta ceduto a un terzo nonostante il decreto ne avesse previsto la trascrizione. Un creditore chirografario segnala l’atto all’OCC; l’OCC, che deve riferire al giudice, dà conto dell’atto nella sua relazione. Il piano, che contava su quel ramo come fonte di risorse valorizzata con procedura competitiva, perde credibilità; nel frattempo un’offerta concorrente di 53.150 € arrivata informalmente non è stata considerata. La differenza di 5.350 € sarebbe andata ai creditori. Il rischio concreto è il diniego di omologazione, con dichiarazione di inefficacia delle misure protettive (art. 80, comma 5).

Se invece il titolare avesse chiesto l’autorizzazione, il giudice avrebbe potuto valutare la convenienza dell’atto, eventualmente disponendo che l’offerta di 47.800 € fosse messa a confronto con altre, e il prezzo sarebbe entrato nel piano in modo opponibile.

Simulazione 2 – Il cessionario convinto di comprare “pulito”

Ipotesi: piccola società di persone del settore alimentare, impresa minore. Il piano prevede la cessione dell’intera azienda a 132.400 €, con procedura competitiva dopo l’omologa. Il cessionario aggiudicatario non verifica i libri contabili, convinto che “nelle procedure i debiti restano al venditore”. Dal libro giornale risultano debiti verso fornitori per 27.940 €, che il concordato falcidia al 30%; il piano non contiene alcuna previsione sulla posizione del cessionario.

Sequenza reale: il concordato riduce il debito della società verso i fornitori a 8.382 €. Ma ai sensi dell’art. 79, comma 5, CCII il concordato non pregiudica i diritti verso i coobbligati, salvo diversa previsione; il cessionario, responsabile ex art. 2560 c.c. per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, rischia di vedersi chiedere la differenza di 19.558 €. Inoltre, per i quattro dipendenti trasferiti con l’azienda, il cessionario risponde in solido con il cedente dei crediti maturati al trasferimento (art. 2112 c.c.), che nella simulazione ammontano a 41.380 € tra TFR e ratei.

Se il piano avesse regolato espressamente la posizione del cessionario e il contratto avesse definito il perimetro dei debiti, con un accantonamento sul prezzo per i crediti di lavoro, l’esposizione sarebbe stata conosciuta e gestita prima.

Simulazione 3 – La vendita anticipata e la cancellazione

Ipotesi: imprenditore individuale, debiti per 214.770 €. Lunedì 26 ottobre 2026 vende l’azienda a un ex dipendente per 39.600 €, usa il ricavato per pagare per intero il fornitore più insistente (17.250 €) e lunedì 23 novembre 2026 si cancella dal registro delle imprese. Lunedì 11 gennaio 2027 deposita, tramite l’OCC, una domanda di concordato minore con apporto di un familiare.

Sequenza reale: il giudice deve confrontarsi con la condizione di imprenditore individuale cancellato, che la Cass., Sez. I, n. 20141/2026 ha ritenuto ostativa al concordato minore. Anche a prescindere da questo, l’OCC deve descrivere la vendita tra gli atti di straordinaria amministrazione e il pagamento preferenziale fatto con il ricavato, che ha alterato la parità di trattamento tra i creditori. La strada residua più probabile è la liquidazione controllata, dove però l’azienda non c’è più e l’attivo è ridotto.

Se lo stesso imprenditore avesse invece stipulato un affitto d’azienda con l’ex dipendente in funzione del ricorso, con canoni destinati ai creditori e un diritto di acquisto da esercitare nella procedura competitiva, avrebbe potuto presentare un concordato minore in continuità indiretta senza cancellarsi.

Il fondo di verità: cosa c’è di vero in ciascun mito

Nessuno dei miti è nato dal nulla, e capire da dove viene ognuno aiuta a usare correttamente lo strumento.

È vero che il concordato minore presuppone la prosecuzione dell’attività (art. 74, comma 1): ma la prosecuzione può avvenire anche in capo a un terzo, perché la continuità indiretta dell’art. 84, comma 2, entra nel concordato minore attraverso il rinvio dell’art. 74, comma 4. La compatibilità di questa specifica disciplina è stata riconosciuta in giurisprudenza (Trib. Bologna, decreto 17 ottobre 2023; Trib. Ancona, sentenza n. 127 dell’11 dicembre 2023).

È vero che l’iniziativa resta del debitore e che il piano può nascere da un’offerta già individuata: ma l’offerta deve passare per la procedura competitiva, la stima e la pubblicità dell’art. 81, comma 1, e prima dell’omologazione ogni atto di straordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione, pena l’inefficacia dell’art. 78, comma 5.

È vero che esistono soglie del 10% e del 20%: ma appartengono al concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4), mentre il concordato minore ha la propria regola dell’apporto “apprezzabile” (art. 74, comma 2), e la cessione in esercizio è continuità, non liquidazione.

È vero che nelle procedure l’acquirente dell’azienda può essere esentato dai debiti pregressi e che i vincoli sui beni vengono cancellati: ma l’esenzione espressa riguarda la liquidazione giudiziale, mentre nel concordato minore l’art. 81, comma 2, si occupa dei vincoli sui beni e non dei debiti; la regola di fondo resta l’art. 2560 c.c., e l’art. 79, comma 5, preserva i diritti verso i coobbligati salvo diversa previsione.

È vero che esistono deroghe alle tutele dei lavoratori nelle imprese in crisi, e l’art. 191 CCII le richiama anche per gli strumenti di regolazione della crisi: ma operano solo in presenza dei presupposti dell’art. 47 L. 428/1990, passano per un accordo sindacale e, secondo la Cassazione, nella continuità possono toccare le condizioni di lavoro, non il passaggio dei dipendenti.

È vero che una volta il Codice prevedeva una quota minima di lavoratori da mantenere: ma il testo vigente dell’art. 84, comma 2, non la contiene più.

È vero, infine, che una parte della continuità indiretta può essere preparata prima della domanda: ma la legge lo consente solo per l’affitto stipulato in funzione del ricorso, non per una vendita definitiva seguita dalla cancellazione dell’impresa, che la Cass. n. 20141/2026 ha ritenuto incompatibile con l’accesso al concordato minore.

Ricomposti nel quadro corretto, questi frammenti dicono una cosa sola: la cessione o l’affitto dell’azienda nel concordato minore sono possibili e spesso convenienti, ma solo se progettati dentro la procedura, con le sue regole e i suoi controlli.

Mito vs realtà: il confronto in tabella

La tabella che segue mette fianco a fianco ciascuna convinzione e la regola che la corregge. È pensata per chi deve decidere in fretta se un’idea di cessione o di affitto dell’azienda regge: se una delle convinzioni della colonna di sinistra è alla base del progetto, il progetto va rivisto prima del deposito della domanda. Le norme indicate sono quelle del CCII nel testo vigente a ottobre 2026 e del codice civile.

Il mito Come stanno le cose
Nel concordato minore l’azienda non si può cedere La continuità indiretta (cessione, affitto, conferimento, usufrutto) è ammessa: art. 84, c. 2, applicabile tramite art. 74, c. 4; Trib. Bologna 17/10/2023 e Trib. Ancona n. 127/2023
Il compratore lo scelgo io e firmo Prima dell’omologa serve l’autorizzazione (art. 78, c. 5); dopo, procedura competitiva, stime e pubblicità sotto il controllo dell’OCC (art. 81, c. 1)
Se cedo servono il 10% di risorse esterne e il 20% ai chirografari Quelle soglie sono del concordato preventivo liquidatorio (art. 84, c. 4); nel concordato minore la cessione in esercizio è continuità, e senza continuità basta un apporto “apprezzabile” (art. 74, c. 2)
Chi compra l’azienda non risponde dei debiti Vale l’art. 2560 c.c. per i debiti dai libri contabili (Cass. n. 14020/2025); l’esenzione espressa dell’art. 214, c. 3, è solo della liquidazione giudiziale; l’art. 79, c. 5, salva i diritti verso i coobbligati salvo diversa previsione
Con la crisi l’art. 2112 c.c. non si applica L’art. 2112 c.c. resta la regola, anche per l’affitto; le deroghe dell’art. 47 L. 428/1990 (richiamato dall’art. 191 CCII) richiedono accordo sindacale e, nella continuità, non consentono di escludere lavoratori (Cass. n. 31551/2024, n. 16180/2025)
Il cessionario deve tenere metà dei lavoratori per un anno Il testo vigente dell’art. 84, c. 2, non prevede quote né durate minime
Prima vendo e mi cancello, poi faccio il concordato minore Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato (Cass. I n. 20141/2026); è ammesso l’affitto anteriore in funzione del ricorso

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso affittare l’azienda prima di depositare la domanda?

Sì, a una condizione. L’art. 84, comma 2, CCII ammette l’affitto stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso. Il collegamento va dimostrato: tempi coerenti con la preparazione della domanda, contenuto del contratto compatibile con il piano, canoni destinati al soddisfacimento dei creditori. È su questo collegamento che si è concentrato il Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2023.

Quindi è vero che dopo il decreto di apertura non posso firmare nulla?

No, ma gli atti straordinari vanno autorizzati. L’ordinaria amministrazione prosegue: si continua a lavorare, fatturare, pagare i costi correnti. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, come la cessione o l’affitto dell’azienda, la vendita di beni strumentali di valore, la concessione di garanzie, richiedono l’autorizzazione; altrimenti sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78, comma 5).

Quindi è vero che il prezzo della cessione va tutto ai creditori chirografari?

No. Il prezzo va distribuito secondo il piano omologato, che deve rispettare l’ordine delle prelazioni (Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025). I creditori ipotecari e privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). I chirografari concorrono su ciò che residua, secondo la proposta.

Quindi è vero che l’acquirente di un ramo d’azienda prende i dipendenti di quel ramo?

Sì, di regola. L’art. 2112 c.c. si applica anche al trasferimento di parte dell’azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma: i rapporti di lavoro addetti al ramo passano al cessionario, con la responsabilità solidale per i crediti maturati. Le deroghe richiedono un accordo sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 47 L. 428/1990, che l’art. 191 CCII richiama per gli strumenti di regolazione della crisi solo in presenza dei relativi presupposti; in un’operazione di continuità, secondo la Cassazione, l’accordo può incidere sulle condizioni ma non escludere lavoratori dal passaggio.

Quindi è vero che il concordato minore liquidatorio non è più possibile se cedo l’azienda?

Dipende da cosa si cede e come. Se l’azienda passa in esercizio a un terzo che riprende l’attività, il concordato è in continuità indiretta e non servono risorse esterne. Se invece si vendono beni sparsi e l’attività cessa, il concordato è liquidatorio e richiede risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2), senza le percentuali fisse del concordato preventivo.

Le sentenze e le norme che smontano i miti

Raccogliamo qui i riferimenti utilizzati, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. Per scelta di rigore citiamo solo le pronunce di cui abbiamo potuto verificare gli estremi in fonti consultate. Sulla cessione d’azienda nel concordato minore la giurisprudenza edita è ancora limitata: per questo, accanto alle pronunce specifiche, riportiamo le decisioni della Cassazione sugli artt. 2560 e 2112 c.c. che si applicano a qualunque trasferimento d’azienda, anche in procedura, e alcune pronunce rese in altre procedure concorsuali, utilizzate per analogia dichiarata. In coda, le norme di riferimento.

1. Tribunale di Bologna, decreto del 17 ottobre 2023. Ha dichiarato aperta una procedura di concordato minore in continuità indiretta proposta da un imprenditore minore individuale, valorizzando la condizione posta dall’art. 84, comma 2, CCII: il contratto di affitto d’azienda deve risultare stipulato in funzione del ricorso. Smonta il mito n. 1 (la cessione o l’affitto sono incompatibili con il concordato minore) e precisa i limiti dell’anticipo esaminato nel mito n. 7.

2. Tribunale di Ancona, sentenza n. 127 dell’11 dicembre 2023. Ha omologato un concordato minore in continuità proposto da una società agricola ai sensi dell’art. 74, comma 1, CCII, costruito sulla sottoscrizione di un contratto di affitto d’azienda. È rilevante perché porta la continuità indiretta fino alla sentenza di omologazione, e perché riguarda un imprenditore agricolo, categoria espressamente ricompresa tra i sovraindebitati. Smentisce il mito n. 1 e il mito n. 3.

3. Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Applicato alla cessione dell’azienda, significa che il prezzo ricavato non può essere ripartito liberamente: smonta l’idea, sottesa al mito n. 2, che la vendita sia un affare privato del debitore anche nella destinazione del ricavato.

4. Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. Ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. È il riferimento che smonta il mito n. 7: vendere l’azienda e cancellarsi prima della domanda compromette l’accesso alla procedura.

5. Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14020 del 26 maggio 2025. L’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è condizione necessaria della responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c.; che il cessionario conoscesse il debito per altre vie non basta. Ridimensiona il mito n. 4 in entrambe le direzioni: il cessionario non risponde di tutto, ma risponde di ciò che risulta dalle scritture.

6. Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 16587 del 13 giugno 2024. Il limite dei libri contabili opera solo se tra cedente e cessionario esiste un’effettiva alterità soggettiva. Rilevante per i miti n. 4 e n. 7: la cessione a un soggetto “di comodo” non protegge l’acquirente.

7. Corte di cassazione, Sez. III, ordinanza n. 29071 dell’11 novembre 2024. Conferma che, in caso di trasferimento solo formale tra soggetti non realmente distinti, il cessionario non può opporre ai creditori che il debito non risultava dalle scritture. Rafforza la lettura dei miti n. 4 e n. 7.

8. Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza n. 28344 del 4 novembre 2024. La responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari è regolata anche dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che non richiede l’annotazione contabile dei debiti fiscali. Smonta, per il versante fiscale, l’idea del mito n. 4 che basti controllare i libri contabili.

9. Corte di cassazione, ordinanza n. 3695 del 7 febbraio 2023. Pronuncia resa in materia di imprese in crisi e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, qui richiamata per analogia: l’accordo sindacale può derogare alle condizioni di lavoro, ma il trasferimento dei rapporti resta fermo. Smonta il mito n. 5.

10. Corte di cassazione, ordinanza n. 19723 del 17 luglio 2024. In una procedura di amministrazione straordinaria, ha richiesto di distinguere la finalità liquidatoria da quella conservativa ai fini dell’applicazione dei commi 4-bis o 5 dell’art. 47 L. 428/1990: solo la finalità liquidatoria consente la deroga al passaggio dei lavoratori. Per analogia, rilevante per il mito n. 5 nella continuità indiretta.

11. Corte di cassazione, ordinanza n. 23499 del 2 settembre 2024. Il comma 4-bis dell’art. 47 L. 428/1990 consente di derogare alle condizioni di lavoro; l’accordo che esonera il cessionario dal TFR non vincola l’INPS. Rilevante per il mito n. 5 e per la simulazione 2.

12. Corte di cassazione, ordinanza n. 31551 del 9 dicembre 2024. Il diritto del lavoratore a passare al cessionario è intangibile; le deroghe sono possibili solo in procedura liquidatoria con cessazione dell’attività. È il riferimento più netto contro il mito n. 5.

13. Corte di cassazione, ordinanza n. 16180 del 16 giugno 2025. L’accordo sindacale può derogare all’art. 2112 c.c. solo nei limiti previsti e in conformità al diritto dell’Unione; la continuità dell’attività impedisce l’esclusione di dipendenti. Conferma la correzione del mito n. 5 e ridimensiona il mito n. 6: nessuna quota minima, ma neppure esclusioni arbitrarie.

14. Corte di cassazione, ordinanza n. 2137 del 2 febbraio 2026. Se l’insolvente è il cedente e il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, il Fondo di garanzia INPS non interviene, e i patti di esclusione non sono opponibili all’INPS. Rilevante per il mito n. 5: il cessionario resta il debitore dei crediti dei lavoratori trasferiti.

15. Art. 74, commi 1, 2 e 4, CCII. Definisce i presupposti del concordato minore (prosecuzione dell’attività o, in alternativa, risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo) e il rinvio alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili. Rilevante per i miti n. 1 e n. 3.

16. Art. 84, commi 2, 3 e 4, CCII. Il comma 2 definisce la continuità diretta e indiretta, includendo cessione, usufrutto, conferimento e affitto anche anteriore purché in funzione del ricorso, senza quote minime di lavoratori; il comma 3 riconosce come utilità anche la prosecuzione dei rapporti contrattuali; il comma 4 fissa le soglie del 10% e del 20% per il solo concordato preventivo liquidatorio. Rilevante per i miti n. 1, n. 3 e n. 6.

17. Art. 78, commi 2 e 5, CCII. Il decreto di apertura dispone la pubblicità e, se il piano prevede la cessione di immobili o mobili registrati, la trascrizione; gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto. Smonta il mito n. 2.

18. Art. 81, commi 1, 2 e 3, CCII. Le vendite e le cessioni previste dal piano si effettuano con procedure competitive, sulla base di stime e con adeguata pubblicità, sotto il controllo dell’OCC; il giudice autorizza lo svincolo delle somme e la cancellazione dei vincoli; gli atti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori. Rilevante per i miti n. 2 e n. 4.

19. Art. 79, comma 5, CCII. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso, salvo diversa previsione. È la norma che, letta insieme all’art. 2560 c.c., ridimensiona il mito n. 4.

20. Art. 2560 c.c. L’alienante non è liberato dai debiti anteriori senza il consenso dei creditori; l’acquirente dell’azienda commerciale risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. È la regola di fondo che il mito n. 4 dimentica.

21. Art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/1990. Il primo garantisce la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario e la responsabilità solidale per i crediti dei lavoratori; il secondo disciplina la consultazione sindacale e le deroghe, subordinate ad accordo. L’art. 2112, comma 5, estende espressamente la disciplina all’usufrutto e all’affitto d’azienda. Smontano il mito n. 5.

22. Art. 191 CCII. Al trasferimento di azienda disposto nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, l’art. 47 L. 428/1990 e le altre disposizioni vigenti. Rilevante per il mito n. 5: il rinvio riguarda anche il concordato minore, ma solo alle condizioni dell’art. 47.

23. Art. 214, commi 3 e 4, CCII. Nella liquidazione giudiziale, salvo diversa convenzione, l’acquirente non risponde dei debiti anteriori dell’azienda ceduta, e il curatore può cedere escludendo la responsabilità dell’alienante ex art. 2560 c.c. È l’origine del mito n. 4: una regola espressa della liquidazione giudiziale che non ha un equivalente testuale negli artt. 74-83.

24. Art. 75, commi 1 e 2, CCII. Impone di allegare alla domanda gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e consente la falcidia dei privilegiati solo nel rispetto del valore di liquidazione attestato dall’OCC. Rilevante per i miti n. 2 e n. 7.

Cosa può fare lo Studio Monardo: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato

Prima di cedere o affittare un’azienda in crisi, la cosa più utile è sapere quali delle proprie convinzioni reggono alla verifica e quali no. Questo è il lavoro che svolgiamo, con strumenti precisi.

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso. Controlliamo che il debitore rientri tra i soggetti del concordato minore (impresa minore secondo le soglie dell’art. 2, imprenditore agricolo, professionista) e che non ci siano fatti, come una cancellazione già avvenuta, che compromettano l’ammissibilità.

  2. Qualifichiamo l’operazione. Accertiamo se il progetto di cessione o affitto integra davvero una continuità indiretta ai sensi dell’art. 84, comma 2, oppure se, per come è costruito, rischia di essere letto come liquidazione, con la conseguente necessità di risorse esterne apprezzabili.

  3. Costruiamo l’affitto “in funzione del ricorso”. Quando serve preservare l’azienda in esercizio prima del deposito, redigiamo il contratto di affitto collegandolo esplicitamente al piano: durata, canoni, destinazione ai creditori, diritto di acquisto da esercitare nella procedura.

  4. Impostiamo la procedura competitiva. Prepariamo, insieme all’OCC, il percorso di stima, pubblicità e raccolta delle offerte richiesto dall’art. 81, trasformando l’offerta iniziale in base d’asta.

  5. Chiediamo le autorizzazioni necessarie. Prima dell’omologa, predisponiamo le istanze per gli atti di straordinaria amministrazione, evitando l’inefficacia dell’art. 78, comma 5.

  6. Mappiamo i debiti che seguono l’azienda. Esaminiamo con i commercialisti dello staff i libri contabili obbligatori per individuare i debiti rilevanti ai sensi dell’art. 2560 c.c., e regoliamo nella proposta e nel contratto la posizione del cessionario alla luce dell’art. 79, comma 5.

  7. Gestiamo il passaggio dei lavoratori. Quantifichiamo TFR e crediti maturati, verifichiamo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e degli eventuali obblighi di consultazione sindacale, e prevediamo nel piano il trattamento dei crediti di lavoro privilegiati.

  8. Distribuiamo il prezzo nel rispetto delle prelazioni. Costruiamo il piano di riparto del ricavato coerente con l’ordine delle cause di prelazione e con il valore di liquidazione attestato dall’OCC.

  9. Seguiamo l’esecuzione. Dopo l’omologa, curiamo gli atti esecutivi, le istanze di svincolo e di cancellazione dei vincoli ex art. 81, comma 2, e la documentazione per le relazioni semestrali dell’OCC.

  10. Difendiamo il piano in ogni sede. Contestazioni sulla convenienza, reclami, impugnazioni: seguiamo la procedura fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: il concordato minore si costruisce con l’OCC e sotto il suo controllo, e conoscere le verifiche che l’Organismo compie su stime, procedure competitive e piani di riparto consente di impostare la cessione in modo che superi quei controlli. La qualifica di Esperto Negoziatore completa il quadro quando la cessione dell’azienda nasce da una trattativa con i creditori e con potenziali acquirenti.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E il lavoro è condiviso da avvocati e commercialisti dello staff che seguono insieme lo stesso caso: la parte giuridica della cessione e quella contabile e fiscale non viaggiano separate.

In chiusura

Sulla cessione dell’azienda nel concordato minore la risposta breve è sì: si può cedere o affittare l’azienda, o anche solo un ramo, come forma di continuità indiretta. La risposta completa aggiunge le condizioni che il passaparola dimentica: autorizzazione prima dell’omologa, procedura competitiva dopo, rispetto delle prelazioni, attenzione ai debiti che seguono l’azienda e ai diritti dei lavoratori, nessuna vendita anticipata seguita dalla cancellazione. L’informazione corretta è la prima difesa, per chi vende e per chi compra.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che si svolge con l’OCC, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e perché la cessione dell’azienda è uno strumento tipico di soluzione della crisi d’impresa, ambito in cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021.

📩 Prima di firmare un affitto, un preliminare o una cessione, scrivici: verifichiamo insieme se il tuo progetto regge dentro il concordato minore. Tutti i recapiti dello Studio sono qui sotto, in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO