Il Pignoramento Dello Stipendio Si Ferma Con La Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

La busta paga di novembre arriva più leggera del solito. Accanto alle voci di sempre compare una riga nuova: “trattenuta per pignoramento presso terzi”. Poche settimane prima l’ufficio del personale aveva ricevuto un atto notificato da un creditore, e da quel giorno l’azienda è diventata, suo malgrado, custode di una parte dello stipendio del suo dipendente. Chi si trova in questa posizione si fa quasi sempre la stessa domanda: esiste un modo per fermare tutto questo? La risposta passa per uno strumento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII). Ma la risposta vera non è un sì o un no: è una data. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Lo stesso ricorso, depositato un mese prima o un anno dopo, produce effetti molto diversi sullo stipendio, sulle somme già trattenute e sui rapporti con il creditore che ha pignorato.

Questa inchiesta ricostruisce la sequenza dall’inizio alla fine. Il giorno 0, quando l’atto arriva al datore di lavoro. I primi dieci giorni, in cui l’azienda trattiene, accantona e dichiara. Le settimane in cui si corre contro l’ordinanza di assegnazione. Il lavoro preparatorio con l’Organismo di composizione della crisi. Il deposito del ricorso con l’istanza di misure protettive. Il decreto di apertura e la sospensione dell’esecuzione. Le comunicazioni ai creditori e le loro osservazioni. La sentenza di omologa. E poi gli anni del piano, quando il datore di lavoro deve sapere a chi versare cosa.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto in cui due procedure si incrociano: l’esecuzione individuale davanti al giudice dell’esecuzione e la procedura concorsuale di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il percorso che porta dalla relazione dell’Organismo fino all’omologa. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di gestire anche il fronte esecutivo e gli eventuali reclami senza cambiare difensore.

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La mappa temporale: dodici tappe, due procedure che si incrociano

Il calendario che stiamo per percorrere ha una particolarità. Non c’è una sola procedura, ce ne sono due. Da una parte l’esecuzione presso terzi, regolata dal codice di procedura civile, che parte con la notifica dell’atto al datore di lavoro e punta all’ordinanza di assegnazione. Dall’altra la ristrutturazione dei debiti del consumatore, regolata dal CCII, che parte con l’incarico all’OCC e punta alla sentenza di omologa. Le due linee del tempo corrono parallele, e il punto in cui la seconda raggiunge la prima decide quasi tutto.

Per questo, nella tabella che segue, le tappe sono indicate con due riferimenti: il “giorno” dell’esecuzione (contato dalla notifica al datore) e il “giorno D”, cioè il deposito del ricorso di ristrutturazione. Le durate indicate come “tempi reali” sono stime indicative ricavate dalla prassi e cambiano molto da tribunale a tribunale e da OCC a OCC: non sono statistiche ufficiali.

Tappa Quando Cosa succede Norma di riferimento Sezione
1 Giorno 0 Notifica dell’atto di pignoramento al datore e al debitore artt. 543, 546 c.p.c. Giorno 0
2 Giorni 1-10 Il datore trattiene la quota e rende la dichiarazione artt. 545, 546, 547 c.p.c. Dal giorno 1 al giorno 10
3 Dalla seconda settimana all’udienza Iscrizione a ruolo, avviso, udienza, ordinanza di assegnazione artt. 543, 548, 553 c.p.c. La corsa contro l’assegnazione
4 In parallelo, 4-10 settimane Incarico all’OCC, raccolta documenti, relazione, piano artt. 67, 68, 69 CCII Il cantiere del piano
5 Giorno D Deposito del ricorso con istanza di misure protettive artt. 67, 68, 70 c. 4 CCII Giorno D
6 D + alcune settimane Decreto di apertura, pubblicazione, sospensione art. 70 cc. 1, 4, 5 CCII Il decreto di apertura
7 Entro 30 giorni dal decreto Comunicazione dell’OCC ai creditori; il datore riceve il provvedimento art. 70 cc. 1, 2 CCII Il provvedimento sulla scrivania del datore
8 +20 giorni, poi +10 Osservazioni dei creditori; relazione dell’OCC al giudice art. 70 cc. 3, 6 CCII Venti giorni più dieci
9 Decisione Sentenza di omologa (o diniego); pubblicazione entro 2 giorni art. 70 cc. 7, 8, 10 CCII; art. 51 CCII Il giorno dell’omologa
10 Dopo la sentenza Il datore smette di versare; destino delle somme accantonate art. 70 c. 7 CCII; art. 67 c. 3 CCII Dopo l’omologa
11 Anni del piano Esecuzione del piano, vigilanza dell’OCC art. 71 CCII Dopo l’omologa
12 Se qualcosa va storto Revoca, conversione in liquidazione controllata artt. 72, 73 CCII I binari paralleli

Una avvertenza prima di partire. L’ordine delle tappe 3 e 5 non è fisso: dipende dal debitore. Se il ricorso arriva prima dell’ordinanza di assegnazione, la sospensione colpisce un’esecuzione ancora aperta. Se arriva dopo, il credito è già stato trasferito al creditore e la partita si gioca su un terreno diverso, più contestato. Tutto quello che segue va letto tenendo a mente questo bivio.

Giorno 0: l’atto di pignoramento arriva al datore di lavoro

Cosa succede

Il giorno 0 è quello in cui l’ufficiale giudiziario, oppure il creditore tramite posta elettronica certificata nei casi consentiti, notifica l’atto di pignoramento presso terzi. L’atto ha due destinatari: il debitore, cioè il lavoratore, e il terzo, cioè il datore di lavoro. Per il dipendente è spesso il primo segnale concreto che il recupero del credito è passato dalle lettere di sollecito ai fatti. Per l’azienda è un adempimento che non ha chiesto ma che non può ignorare.

L’atto contiene l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un atto notarile) e del precetto già notificato in precedenza; contiene l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti che sottraggano i crediti alla garanzia; contiene l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice; e fissa la data dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione del tribunale competente.

La norma

La base è l’art. 543 del codice di procedura civile, che disciplina la forma del pignoramento presso terzi. A questo si affianca l’art. 546 c.p.c., secondo cui dal giorno in cui gli è notificato l’atto il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode, entro i limiti dell’importo del credito per cui si procede aumentato della metà. Tradotto per un ufficio del personale: dal giorno 0 l’azienda risponde personalmente se paga al dipendente somme che invece doveva trattenere.

Sul fronte del sovraindebitamento, al giorno 0 non è ancora successo nulla. Nessuna norma del CCII si attiva automaticamente con la notifica di un pignoramento. La ristrutturazione dei debiti del consumatore non parte da sola: parte solo quando il debitore la mette in moto.

I termini che si attivano

Il giorno 0 fa partire diversi orologi, di natura diversa.

Il primo riguarda il creditore: dopo la riforma del processo civile, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura depositando l’atto notificato, il titolo e il precetto, e deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza. Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto. Per il debitore questo è un punto di controllo, non un’arma su cui contare: va verificato, ma la maggior parte dei creditori professionali adempie.

Il secondo riguarda il terzo: l’atto lo invita a comunicare la propria dichiarazione al creditore entro dieci giorni, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (art. 547 c.p.c.). Ne parleremo nella tappa successiva.

Il terzo orologio riguarda il debitore, ed è il più importante, anche se nessuna norma lo fissa in giorni. È il tempo che separa il giorno 0 dall’udienza, nella quale il giudice può assegnare le somme al creditore. Il periodo tra la notifica e l’udienza è la prima, vera finestra difensiva del debitore: il periodo in cui l’esecuzione è aperta ma il credito non è ancora stato trasferito.

Cosa può fare il debitore ora

Al giorno 0 il debitore ha davanti a sé più strade, che non si escludono.

Può verificare l’atto: chi è il creditore, quale titolo è indicato, se il precetto è stato notificato e quando, se gli importi corrispondono. Vizi del titolo o del precetto si fanno valere con le opposizioni previste dal codice di procedura civile, che hanno termini propri e vanno valutate subito.

Può fare il punto sulla propria situazione debitoria complessiva. Un pignoramento dello stipendio raramente arriva da solo: spesso è il segnale di una posizione in cui convivono prestiti personali, carte revolving, una cessione del quinto, debiti con fornitori di servizi. Se la somma di questi impegni supera stabilmente ciò che il reddito consente di pagare, il debitore è in quella condizione che il CCII chiama sovraindebitamento.

E soprattutto può decidere di contattare un Organismo di composizione della crisi, direttamente o tramite un legale, per avviare il percorso che porta al ricorso. Ogni settimana guadagnata all’inizio è una settimana di trattenute in meno alla fine.

Ciò che al giorno 0 non può fare è “bloccare” il datore di lavoro con una semplice lettera, o chiedergli di non trattenere perché “sta per fare il sovraindebitamento”. Il datore è vincolato dall’atto notificato e non ha alcun potere di sospendere da sé l’esecuzione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è il silenzio. Il lavoratore riceve l’atto, lo legge di sfuggita, constata che “tanto è un quinto” e decide di sopportare. È una scelta comprensibile sul piano emotivo, ma sul piano del calendario è costosa: lascia arrivare l’udienza senza che nulla sia stato preparato, e consegna al creditore un’ordinanza di assegnazione che renderà più complessa ogni mossa successiva.

Il secondo errore, opposto, è credere che basti annunciare l’intenzione di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento per fermare tutto. Non è così. Finché un giudice non adotta un provvedimento, l’esecuzione segue il proprio corso.

Quanto dura realmente

La “durata” del giorno 0 è un istante, ma il tempo che separa il giorno 0 dall’udienza di comparizione è spesso di alcune settimane, talvolta di qualche mese, a seconda di come il creditore ha fissato l’udienza e del carico del tribunale. Nella prassi, l’intervallo che va da un mese a tre mesi è frequente, ma è un’indicazione da verificare caso per caso leggendo la data scritta sull’atto. È quella data, e non una media statistica, il riferimento su cui costruire tutto il resto.

Dal giorno 1 al giorno 10: il datore trattiene, accantona e dichiara

Cosa succede

Siamo al giorno 1. Nell’ufficio paghe l’atto di pignoramento viene protocollato, e qualcuno deve fare tre cose: capire quanto trattenere, decidere dove tenere le somme trattenute, preparare la dichiarazione per il creditore.

Il primo stipendio successivo alla notifica arriva al dipendente decurtato della quota pignorabile. Quella quota non va al creditore: resta presso il datore, accantonata, in attesa che il giudice dell’esecuzione decida. È un punto che molti lavoratori ignorano e che diventerà decisivo più avanti. Fino all’ordinanza di assegnazione, le somme trattenute non sono del creditore: sono somme vincolate, custodite dal datore di lavoro.

Entro i dieci giorni indicati nell’atto, il datore comunica la dichiarazione: conferma che il lavoratore è suo dipendente, indica la retribuzione, segnala eventuali altri vincoli già esistenti sullo stipendio, come una cessione del quinto in corso o un precedente pignoramento.

La norma

Il limite della trattenuta è fissato dall’art. 545 c.p.c. Per i crediti ordinari, le somme dovute a titolo di stipendio o salario possono essere pignorate nella misura di un quinto; il concorso di più cause di credito non può superare la metà dell’ammontare delle somme stesse. Esistono regole particolari per i crediti alimentari e per le somme accreditate sul conto corrente, che qui non approfondiamo.

L’obbligo di custodia nasce dall’art. 546 c.p.c., richiamato nella tappa precedente. La dichiarazione del terzo è disciplinata dall’art. 547 c.p.c. Se il terzo non rende la dichiarazione, l’art. 548 c.p.c. prevede un meccanismo per cui, a certe condizioni, il credito pignorato si considera non contestato nei termini indicati dal creditore.

C’è poi una regola del codice civile che spiega perché il datore non può “fare un favore” al dipendente: l’art. 2917 c.c. stabilisce che l’estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in danno del creditore pignorante. Se l’azienda pagasse per intero lo stipendio, quel pagamento non libererebbe l’azienda verso il creditore.

I termini che si attivano

Il termine di dieci giorni per la dichiarazione del terzo è indicato nell’atto. Il calcolo è semplice: si parte dal giorno successivo alla notifica e si contano dieci giorni di calendario. Se l’ultimo giorno cade di sabato o di domenica, nella prassi si considera il primo giorno lavorativo successivo.

Per il debitore, in questa fase, non scattano termini perentori nuovi rispetto a quelli già aperti con il precetto e con il pignoramento. Ma l’orologio verso l’udienza continua a scorrere, e con esso cresce la somma accantonata presso il datore.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase in cui conviene raccogliere i documenti che serviranno all’OCC: le ultime buste paga, la certificazione unica, le dichiarazioni dei redditi, i contratti di finanziamento, gli estratti conto, il conteggio dei debiti residui, lo stato di famiglia, le spese mensili documentate. Non sono adempimenti burocratici fini a se stessi: sono la materia prima della relazione che l’Organismo dovrà redigere e senza la quale il ricorso non può essere depositato.

Conviene anche chiedere al datore di lavoro, per iscritto, quanto è stato accantonato e con quale criterio. Sapere che a fine mese ci sono, per esempio, 369,46 euro vincolati presso l’azienda è un dato che entrerà nel piano. E consente di verificare che la quota trattenuta rispetti i limiti di legge, tenendo conto di eventuali cessioni del quinto già in corso.

Ciò che è precluso è chiedere al datore di consegnare le somme accantonate al lavoratore. Il datore che lo facesse si esporrebbe a dover pagare due volte.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico di questa fase è guardare solo la cifra della trattenuta e non la somma accantonata che cresce mese dopo mese. Il lavoratore ragiona in termini di “mi tolgono un quinto”, senza accorgersi che, se l’udienza è lontana, presso il datore si sta formando un deposito che, al momento dell’assegnazione, passerà in blocco al creditore. Quel deposito è invece uno dei punti su cui una ristrutturazione depositata per tempo può ancora incidere.

Un errore speculare, commesso talvolta dagli uffici del personale, è versare direttamente al creditore le somme trattenute prima di ogni provvedimento del giudice. Il datore non deve pagare il creditore prima dell’ordinanza di assegnazione: deve custodire.

Quanto dura realmente

Questa fase, per definizione, dura dieci giorni. Ma i suoi effetti si prolungano fino all’udienza. In concreto, quante mensilità vengono accantonate dipende dal tempo che separa la notifica dall’udienza: una, due, tre, a volte di più se l’udienza viene rinviata. Più mensilità accantonate significa una somma più consistente che, in assenza di provvedimenti, finirà al creditore pignorante.

Dalla seconda settimana all’udienza: la corsa contro l’ordinanza di assegnazione

Cosa succede

Il calendario ora corre verso la data scritta sull’atto. Prima dell’udienza il creditore iscrive a ruolo la procedura e notifica l’avviso al debitore e al terzo. Poi si arriva davanti al giudice dell’esecuzione. Se la dichiarazione del terzo è positiva e non ci sono contestazioni, il giudice provvede con ordinanza di assegnazione: assegna al creditore le somme accantonate e, per i crediti futuri come lo stipendio, le quote che matureranno mese dopo mese fino all’estinzione del debito.

Da quel momento il datore non custodisce più: paga. Versa al creditore le somme accantonate e, ogni mese, la quota pignorata. La procedura esecutiva, sotto il profilo processuale, si chiude con l’assegnazione; resta il rapporto tra creditore assegnatario e terzo, che dura finché il credito non è pagato.

La norma

L’assegnazione è disciplinata dall’art. 553 c.p.c. L’effetto dell’ordinanza è stato descritto dalla giurisprudenza come una cessione coattiva del credito, che opera pro solvendo: il debito originario del lavoratore verso il creditore non si estingue con l’ordinanza, ma solo man mano che il datore paga.

Questa ricostruzione è il cardine di tutto quello che accadrà più avanti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2022, ha affrontato il caso di un piano del consumatore dichiarato inammissibile da un tribunale perché sullo stipendio del debitore gravava un’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva. Secondo la lettura che ne danno i commentatori, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione trasferisca il credito in modo analogo a una cessione volontaria, con la sola differenza del carattere pro solvendo; il debito resta, e quindi può essere falcidiato e ristrutturato nel piano, come accade per i finanziamenti con cessione del quinto. La sentenza riguardava la legge n. 3 del 2012, ma il principio è stato recepito nel CCII.

I termini che si attivano

L’udienza non è un termine perentorio per il debitore, ma è un confine sostanziale: prima dell’udienza l’esecuzione è aperta e le somme sono solo vincolate; dopo l’ordinanza di assegnazione, il creditore incassa. La data dell’udienza è il primo termine che il debitore deve segnare in rosso sul calendario.

Contro l’ordinanza di assegnazione sono esperibili i rimedi dell’esecuzione, in particolare l’opposizione agli atti esecutivi, che ha un termine breve e perentorio decorrente dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Questi rimedi servono per far valere vizi dell’esecuzione, non per ottenere il blocco del pignoramento in vista di una procedura di sovraindebitamento.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni dipendono da quanto è lontana l’udienza.

Se l’udienza è vicina e il ricorso di ristrutturazione non è ancora pronto, il debitore deve sapere che, con ogni probabilità, l’assegnazione arriverà. Non è la fine della partita: grazie alla lettura della Corte costituzionale, il credito assegnato può essere incluso nel piano. Ma la strada diventa più contestata, come vedremo.

Se l’udienza è lontana, la priorità è una sola: arrivare al deposito del ricorso, con l’istanza di misure protettive, prima dell’ordinanza di assegnazione. In questo scenario, se il giudice della procedura concede la sospensione, il giudice dell’esecuzione si troverà davanti un provvedimento che impedisce di proseguire, e le somme accantonate resteranno vincolate invece di passare al creditore.

Il debitore può inoltre partecipare all’udienza, personalmente o tramite difensore, per rappresentare al giudice dell’esecuzione lo stato della procedura di sovraindebitamento. In assenza di un provvedimento di sospensione, però, la semplice notizia che un ricorso “è in preparazione” non obbliga il giudice a rinviare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare l’ordinanza di assegnazione un punto di non ritorno e rinunciare per questo alla ristrutturazione. Molti lavoratori pensano: “ormai il giudice ha deciso, il creditore prenderà il quinto finché non avrà finito”. È un ragionamento che non tiene conto della giurisprudenza costituzionale e di merito che ammette l’inclusione nel piano dei crediti già assegnati. Il punto non è se si possa ancora intervenire, ma quanto è stato già pagato nel frattempo, perché quelle somme difficilmente torneranno indietro.

L’errore opposto è depositare un ricorso frettoloso e incompleto solo per anticipare l’udienza. Un ricorso privo dei requisiti rischia di essere dichiarato inammissibile, e un decreto di inammissibilità non sospende nulla.

Quanto dura realmente

Dall’udienza all’ordinanza di assegnazione possono passare pochi minuti, se il giudice provvede in udienza, oppure alcune settimane, se si riserva o se l’udienza viene rinviata per un difetto della dichiarazione o della notifica. Una volta emessa l’ordinanza, il rapporto di pagamento tra datore e creditore può durare anni: con uno stipendio netto di 1.847,30 euro e un quinto di 369,46 euro, un debito di 15.000 euro richiede oltre tre anni di trattenute, senza contare interessi e spese.

In parallelo, dalla settimana 1 alla 10: il cantiere del piano con l’OCC

Cosa succede

Mentre il fronte esecutivo segue il proprio corso, sul secondo binario si apre il cantiere. Il debitore, da solo o con il proprio avvocato, si rivolge a un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’OCC nomina un gestore della crisi, che dovrà analizzare la situazione, verificare la documentazione e redigere la relazione che accompagnerà il ricorso.

Il gestore ricostruisce l’elenco dei creditori e dei crediti, individua le cause dell’indebitamento, verifica la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione, esprime un giudizio sulla fattibilità del piano. Il debitore, nel frattempo, costruisce con il proprio difensore la proposta: quanto può pagare ogni mese, per quanto tempo, a quali creditori, con quale percentuale di soddisfazione.

La norma

La procedura è disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del CCII. L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. È su questa norma, letta alla luce della sentenza n. 65 del 2022 della Corte costituzionale, che si fonda la possibilità di includere nel piano anche il credito già assegnato al creditore pignorante.

L’art. 68 CCII disciplina la presentazione della domanda tramite l’OCC e il contenuto della relazione. L’art. 69 stabilisce le condizioni soggettive ostative: il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il comma 2 dell’art. 69 contiene una regola che diventerà importante al momento dell’omologa: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. La Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025, ha chiarito il perimetro di questa preclusione: al creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario sulla verifica del merito creditizio, è preclusa solo la contestazione della convenienza, mentre resta libero di contestare i requisiti di legittimità della proposta.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini di legge a carico del debitore: c’è solo la pressione del calendario esecutivo. I tempi dipendono dalla rapidità con cui il debitore consegna la documentazione e dalla disponibilità dell’Organismo. Il termine che conta, qui, è quello che il debitore si dà da solo: arrivare al deposito prima dell’udienza di assegnazione, se è ancora possibile.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase centrale, quella in cui le scelte fatte determinano la tenuta di tutto il resto. Il debitore può e deve costruire un piano sostenibile, che tenga conto del reddito reale, delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia e di un margine per imprevisti. Un piano troppo ambizioso, che promette ai creditori più di quanto il reddito consenta, rischia di essere giudicato non fattibile o di fallire negli anni dell’esecuzione.

Può decidere come trattare il credito del pignorante: come qualsiasi altro credito chirografario, senza alcuna corsia preferenziale. Questo è il punto che il principio di concorsualità impone: chi ha agito per primo in sede esecutiva non ha, per questo solo fatto, diritto a un trattamento migliore degli altri creditori dello stesso rango.

Può decidere, con il difensore, la strategia sulle somme accantonate: chiedere che restino vincolate fino all’omologa, che siano destinate al piano (per esempio come prima provvista per i pagamenti), o che siano restituite al debitore. La soluzione va motivata nel ricorso e sarà il giudice a decidere.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta in questa fase il dialogo con l’Organismo e coordina la stesura del piano con lo staff di commercialisti dello Studio, perché i numeri del ricorso reggano sia davanti al giudice sia negli anni successivi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più insidioso di questa fase è la documentazione incompleta. Un debito dimenticato, un finanziamento non dichiarato, una spesa sovrastimata: sono dettagli che il gestore della crisi è tenuto a verificare e che possono compromettere il giudizio di attendibilità. Peggio ancora, un’omissione può essere letta come indice di malafede, con le conseguenze previste dall’art. 69.

Un secondo errore è sottovalutare l’onere di chiarezza sulle cause dell’indebitamento. La relazione dell’OCC deve spiegare perché il debitore si è trovato in questa situazione. Un racconto vago o contraddittorio indebolisce la proposta.

Quanto dura realmente

Questa fase è la più variabile dell’intera timeline. Con un debitore organizzato e un Organismo disponibile, possono bastare quattro-sei settimane. Con documentazione dispersa, creditori che tardano a fornire i conteggi, o un OCC con molte pratiche in carico, si arriva facilmente a due-tre mesi o più. È per questo che il momento in cui si contatta l’OCC conta così tanto: ogni settimana di ritardo all’inizio si somma alla durata complessiva.

Giorno D: il deposito del ricorso e l’istanza di misure protettive

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giorno D è quello in cui il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, con la proposta, il piano, la relazione dell’OCC e la documentazione allegata. Insieme al ricorso, o con un’istanza separata depositata nella stessa procedura, il debitore chiede al giudice di adottare le misure protettive: in particolare la sospensione del pignoramento dello stipendio in corso.

L’istanza non è una formalità. Deve spiegare perché la prosecuzione dell’esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano: per esempio perché il quinto trattenuto ogni mese è proprio la somma che il debitore intende destinare, in modo ordinato e concorsuale, a tutti i creditori; o perché la prosecuzione dei pagamenti al solo creditore pignorante svuoterebbe la capacità di pagamento su cui il piano si regge.

La norma

La norma centrale è l’art. 70, comma 4, CCII. Su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, può vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e può disporre altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; può anche vietare il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati.

Tre parole di questa norma vanno lette con attenzione. “Su istanza”: il giudice non sospende d’ufficio, deve essere il debitore a chiederlo. “Può”: la sospensione non è automatica, è una valutazione discrezionale. “Che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”: il collegamento tra l’esecuzione da sospendere e la tenuta del piano deve essere spiegato.

Il testo vigente dell’art. 70 è quello risultante dalle modifiche del decreto legislativo n. 136 del 2024, il correttivo che ha riscritto la rubrica e diversi commi dell’articolo e ne ha abrogati altri (i commi 9, 11 e 12).

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire, a carico del debitore, termini perentori immediati. Ma fa partire un’attesa: quella del decreto con cui il giudice valuta l’ammissibilità e decide sulle misure protettive. Nel frattempo, l’esecuzione presso terzi non si ferma da sola. Il solo deposito del ricorso non sospende il pignoramento: serve il provvedimento del giudice. Fino a quel momento il datore continua a trattenere, e se nel frattempo si tiene l’udienza di assegnazione, il giudice dell’esecuzione può provvedere.

Per questo, in prossimità dell’udienza esecutiva, il debitore può chiedere che l’istanza di misure protettive sia esaminata con urgenza, documentando la data dell’udienza già fissata.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno del deposito il debitore deve informare immediatamente il giudice dell’esecuzione della pendenza della procedura e, se l’udienza è imminente, chiederne il rinvio in attesa della decisione sulle misure protettive. Il giudice dell’esecuzione non è obbligato a concederlo, ma la pendenza di un ricorso ammissibile, con un’istanza di sospensione documentata, è un elemento che spesso viene valutato.

Può informare il datore di lavoro del deposito, chiarendo però che, fino al provvedimento del giudice, le trattenute devono proseguire. Un datore informato si prepara a eseguire tempestivamente il provvedimento quando arriverà.

Può continuare a pagare regolarmente le spese correnti, evitando nuovi debiti: un comportamento coerente con il piano rafforza la credibilità della proposta. E deve astenersi dal pagare selettivamente uno solo dei creditori anteriori, perché questo contrasterebbe con il principio di parità di trattamento.

Ciò che è precluso è ritirare spontaneamente le somme accantonate o concordare in via privata con il datore una riduzione della trattenuta.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare il ricorso senza l’istanza di misure protettive, o con un’istanza generica che non spiega il nesso tra pignoramento e fattibilità del piano. In quel caso il giudice può non concedere la sospensione, e il pignoramento continua per tutta la durata della procedura, fino all’omologa.

C’è anche l’errore di confondere la ristrutturazione dei debiti del consumatore con le altre procedure del CCII. Il consumatore non accede al concordato minore (riservato ai debitori non consumatori) e la liquidazione controllata segue regole diverse, con effetti automatici diversi sulle esecuzioni. Scegliere lo strumento giusto è una decisione da prendere prima del giorno D, non dopo.

Quanto dura realmente

Il deposito in sé è un atto istantaneo, ma la sua preparazione formale (firma digitale, allegazione dei documenti, versamento delle spese di giustizia previste) richiede qualche giorno. In molte procedure il deposito avviene tramite l’OCC o con il coordinamento del gestore, che deve sottoscrivere la relazione. Il tempo che separa il deposito dal decreto di apertura, come vedremo, dipende dal carico del singolo tribunale.

Da D a D + alcune settimane: il decreto di apertura e la sospensione

Cosa succede

Siamo nella fase in cui il giudice entra in scena. Il giudice designato esamina il ricorso e verifica le condizioni di ammissibilità: la qualità di consumatore, lo stato di sovraindebitamento, l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69, la completezza della documentazione, la presenza della relazione dell’OCC.

Se le condizioni ricorrono, il giudice emette un decreto con cui dispone la pubblicazione della proposta e del piano in un’area dedicata del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia, e ordina all’OCC di darne comunicazione a tutti i creditori. Se il debitore ha chiesto le misure protettive, il giudice può provvedere nello stesso decreto, disponendo la sospensione del pignoramento dello stipendio e il divieto di nuove azioni esecutive.

Se invece mancano i requisiti, il giudice può concedere al debitore un termine per integrare, oppure dichiarare il ricorso inammissibile con decreto motivato.

La norma

È l’art. 70, comma 1, CCII. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni. Il decreto che dichiara l’inammissibilità è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione davanti al tribunale, in camera di consiglio; in sede di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati.

Sulla competenza per il reclamo contro il decreto di inammissibilità, la Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 21731 del 28 luglio 2025, ha affermato che, per i provvedimenti adottati prima delle modifiche introdotte dal correttivo, è competente il tribunale in composizione collegiale, mentre la competenza della corte d’appello riguarda il provvedimento sull’omologazione. È una precisazione che conta quando i tempi stringono: un reclamo proposto al giudice sbagliato fa perdere settimane.

L’art. 70, comma 5, prevede che le misure protettive possano essere revocate su istanza dei creditori o d’ufficio, in caso di atti in frode ai creditori. Il giudice, salvo che l’istanza sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche per iscritto, e decide con decreto.

I termini che si attivano

Se il giudice concede un termine per integrare, il termine non può superare quindici giorni ed è un termine da rispettare con assoluta precisione. Il termine di quindici giorni per le integrazioni va trattato come perentorio: un’integrazione tardiva espone al rischio di inammissibilità.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. È un termine perentorio. Nel calcolo si tiene conto della sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, nei limiti in cui sia applicabile alla procedura: in caso di dubbio, conviene sempre agire come se non lo fosse.

Cosa può fare il debitore ora

Se la sospensione è concessa, il debitore deve far arrivare il decreto al giudice dell’esecuzione e al datore di lavoro nel modo più rapido e documentabile. Il giudice dell’esecuzione ne prende atto e, a seconda dello stato dell’esecuzione, sospende il procedimento o ne rinvia la trattazione. Il datore deve sapere cosa fare dal mese successivo.

Se il decreto concede l’ammissione ma non la sospensione, il debitore può valutare una nuova istanza, motivata con elementi ulteriori, oppure accettare che il pignoramento prosegua fino all’omologa, tenendone conto nei conteggi del piano.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il debitore può proporre reclamo nei termini, oppure, se il vizio è rimediabile, ripresentare la domanda con le integrazioni necessarie. È una scelta da fare con il difensore, valutando quale delle due strade sia più rapida nel caso concreto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è non far arrivare il decreto al datore di lavoro, o farlo arrivare in modo informale. Il datore che riceve una fotocopia senza attestazione, o una semplice comunicazione verbale, ha buone ragioni per non modificare le trattenute: la sua responsabilità di custode gli impone prudenza. Il decreto va trasmesso in copia conforme o con modalità che ne consentano la verifica, accompagnato da una nota che indichi con chiarezza a quale pignoramento si riferisce.

Quanto dura realmente

Il tempo tra il deposito e il decreto di apertura è uno di quelli che variano di più. In tribunali con sezioni dedicate e ruoli contenuti, il decreto può arrivare in poche settimane. In altri, si attende anche due o tre mesi. È un’ulteriore ragione per cui l’istanza di misure protettive va motivata anche sotto il profilo dell’urgenza, quando l’udienza esecutiva è già fissata.

Entro 30 giorni dal decreto: il provvedimento arriva sulla scrivania del datore di lavoro

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura si muove su due piani. Sul piano concorsuale, l’OCC ha trenta giorni per comunicare la proposta, il piano e il decreto a tutti i creditori, compreso il creditore pignorante. Sul piano pratico, l’ufficio del personale del datore di lavoro riceve il decreto di sospensione e deve decidere cosa fare alla prossima elaborazione delle buste paga.

Qui si concentra uno dei passaggi più delicati dell’intera timeline: cosa fa, concretamente, il datore di lavoro? La risposta dipende dal contenuto del decreto, e i tribunali non scrivono tutti lo stesso decreto.

In una prima ipotesi, il decreto sospende l’esecuzione e nulla dispone espressamente sulle trattenute future. In questo caso il datore si trova davanti a un’esecuzione sospesa: il vincolo del pignoramento non è venuto meno (la sospensione non è un’estinzione), ma non possono essere compiuti atti esecutivi. Molti datori, in questa situazione, continuano a trattenere la quota senza versarla al creditore, accantonandola in attesa dell’omologa; altri, prudentemente, chiedono indicazioni al giudice dell’esecuzione.

In una seconda ipotesi, il decreto dispone espressamente che il datore cessi le trattenute e corrisponda l’intero stipendio al lavoratore, che destinerà le somme al piano secondo le modalità indicate. In questo caso il datore ha un ordine chiaro da eseguire.

In una terza ipotesi, il decreto dispone che le somme accantonate e quelle che maturano siano versate su un conto della procedura o destinate in altro modo all’esecuzione del piano.

Il datore di lavoro non decide: esegue. Per questo il decreto deve dire con precisione cosa fare con le trattenute future e con le somme già accantonate.

La norma

La comunicazione ai creditori è prevista dall’art. 70, comma 1, CCII, che fissa il termine di trenta giorni a carico dell’OCC. Il comma 2 prevede che il creditore, ricevuta la comunicazione, indichi all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le regole dell’art. 10 CCII.

Il potere del giudice di modulare le misure deriva dallo stesso comma 4 dell’art. 70: oltre alla sospensione delle esecuzioni, il giudice può disporre “altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio” fino alla conclusione del procedimento. È su questa base che alcuni decreti contengono indicazioni specifiche sulle somme accantonate.

I termini che si attivano

Il termine di trenta giorni per la comunicazione grava sull’OCC, non sul debitore. Ma il debitore ha interesse a verificare che sia rispettato, perché da quella comunicazione decorre il termine per le osservazioni dei creditori e, quindi, l’intero calendario verso l’omologa.

Per il datore di lavoro non ci sono termini di legge fissati in giorni: deve adeguarsi al provvedimento non appena ne ha conoscenza certa. In pratica, la prima elaborazione delle buste paga successiva alla ricezione del decreto è il momento in cui l’adeguamento dovrebbe avvenire.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può chiedere al datore di lavoro una conferma scritta di come intende comportarsi dal mese successivo: se continuerà ad accantonare, se cesserà le trattenute, se verserà le somme altrove. Una risposta scritta evita equivoci e consente di intervenire subito se l’interpretazione del datore non corrisponde al decreto.

Può chiedere al giudice della procedura un chiarimento, se il decreto è ambiguo sulle trattenute future o sulle somme accantonate. È meglio un’istanza di chiarimento oggi che un contenzioso con il datore domani.

Può verificare che il creditore pignorante abbia ricevuto la comunicazione dell’OCC e, se l’esecuzione era già arrivata all’assegnazione, che il creditore assegnatario sia consapevole della sospensione dei pagamenti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico di questa fase è dare per scontato che “sospensione” significhi “stipendio pieno da subito”. Non è necessariamente così. Se il decreto si limita a sospendere l’esecuzione, il datore può legittimamente continuare ad accantonare: le somme non vanno al creditore, ma non vanno nemmeno al lavoratore. Il debitore che non lo ha previsto si trova con un reddito disponibile inferiore a quello su cui aveva costruito il piano.

Specularmente, il datore che, ricevuto il decreto, continua a versare al creditore le somme trattenute commette un errore che può esporlo a contestazioni. Il datore che riceve un provvedimento di sospensione non deve più pagare il creditore pignorante.

Quanto dura realmente

Questa fase dura, al massimo, trenta giorni dal decreto per quanto riguarda la comunicazione ai creditori. Ma l’adeguamento del datore di lavoro può richiedere uno o due cicli di buste paga, a seconda di quando il decreto arriva rispetto alla chiusura del mese.

Venti giorni più dieci: le osservazioni dei creditori e la relazione dell’OCC

Cosa succede

Il calendario ora corre secondo termini precisi. Dalla comunicazione dell’OCC, ogni creditore ha venti giorni per presentare osservazioni sulla proposta e sul piano. Il creditore pignorante, che vede il proprio vantaggio esecutivo ridimensionato, è spesso il più attivo: può contestare l’ammissibilità della proposta, la fattibilità del piano, la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, la meritevolezza del debitore.

Scaduti i venti giorni, l’OCC ha dieci giorni per riferire al giudice, sentito il debitore, e per proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie alla luce delle osservazioni ricevute.

Nel frattempo, la sospensione resta in vigore, salvo che un creditore ne chieda la revoca per atti in frode e il giudice la accolga.

La norma

Il termine di venti giorni per le osservazioni è previsto dall’art. 70, comma 3, CCII: entro venti giorni dalla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC. Il termine di dieci giorni per la relazione dell’Organismo è previsto dal comma 6: entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine del comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Va ricordato un tratto essenziale di questa procedura: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano. Le loro osservazioni vengono valutate dal giudice, ma non c’è una maggioranza da raggiungere. È il giudice a decidere sull’omologa, sulla base dei requisiti di legge.

I termini che si attivano

Il termine di venti giorni per le osservazioni dei creditori decorre dalla comunicazione dell’OCC. Per il debitore non è un termine da rispettare, ma un termine da monitorare: le osservazioni depositate oltre i venti giorni possono essere ritenute tardive, e il debitore ha interesse a farlo rilevare.

Il termine di dieci giorni per la relazione dell’OCC decorre dalla scadenza dei venti giorni. In questi dieci giorni il gestore deve sentire il debitore: è il momento in cui il debitore può rispondere alle osservazioni e, se necessario, accettare modifiche al piano.

Esempio di calcolo. Se l’OCC comunica il piano ai creditori venerdì 22 gennaio 2027, i venti giorni scadono giovedì 11 febbraio 2027. I dieci giorni successivi porterebbero a domenica 21 febbraio 2027: in quel caso, nella prassi, si considera il primo giorno lavorativo, cioè lunedì 22 febbraio 2027.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può leggere con attenzione ogni osservazione e preparare, con il proprio difensore e in dialogo con il gestore, le risposte da far confluire nella relazione dell’OCC. È una finestra breve: dieci giorni per un confronto che può decidere l’esito della procedura.

Può valutare modifiche al piano, se le osservazioni evidenziano punti deboli reali: un errore di calcolo, una spesa non documentata, un credito omesso. Accettare una modifica ragionevole è spesso meglio che difendere una proposta fragile davanti al giudice.

Se il creditore pignorante contesta la convenienza, il debitore può verificare se quel creditore abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, per esempio concedendo credito senza una seria verifica del merito creditizio. In quel caso, alla luce dell’art. 69, comma 2, e della lettura datane dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20672 del 2025, la contestazione sulla convenienza gli è preclusa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il silenzio del debitore davanti alle osservazioni. Il gestore deve sentire il debitore, ma se il debitore non fornisce elementi di replica, la relazione rischia di registrare le contestazioni senza una risposta adeguata. Un’osservazione non contraddetta pesa di più sulla valutazione del giudice.

Un secondo errore è ignorare un’eventuale istanza di revoca delle misure protettive presentata da un creditore. La revoca riporterebbe in vita l’esecuzione presso terzi prima dell’omologa: va contrastata con argomenti e documenti, nel contraddittorio scritto che il giudice instaura.

Quanto dura realmente

Sulla carta, questa fase dura trenta giorni: venti per le osservazioni, dieci per la relazione. In pratica, la relazione dell’OCC può arrivare qualche giorno dopo, e il giudice può richiedere chiarimenti. Una durata complessiva di uno-due mesi, dalla comunicazione ai creditori fino al momento in cui il fascicolo è pronto per la decisione, è comune.

Il giorno dell’omologa e le quarantotto ore successive: la sentenza

Cosa succede

Siamo al momento della decisione. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza. La sentenza chiude la procedura e, se necessario, ne dispone la trascrizione. Entro i due giorni successivi viene comunicata ai creditori e pubblicata con le stesse modalità del decreto di apertura.

Se un creditore ha contestato la convenienza della proposta, il giudice omologa comunque il piano se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile con l’alternativa della liquidazione controllata.

Se invece il giudice nega l’omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive concesse. A quel punto la sospensione cade e l’esecuzione presso terzi può riprendere.

La norma

L’omologa è disciplinata dall’art. 70, comma 7, CCII. La comunicazione e la pubblicazione entro due giorni dalla sentenza sono previste dal comma 8, che rinvia all’art. 51 CCII per l’impugnazione. Il comma 10 stabilisce che, in caso di diniego dell’omologazione, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive.

Sulla forma del provvedimento e sul giudice dell’impugnazione, la Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, ha affermato che il provvedimento sull’omologazione, tanto di accoglimento quanto di rigetto, deve assumere la forma della sentenza ed è impugnabile con reclamo davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. È un chiarimento importante per chi si vede negare l’omologa: il rimedio va proposto davanti alla corte d’appello, non davanti al tribunale.

La giurisprudenza di merito ha affrontato il rapporto tra omologa e pignoramenti in corso. Secondo quanto riportato dalla dottrina, il Tribunale di Novara, con provvedimento del 29 dicembre 2023, ha affermato che, omologato il piano, le esecuzioni individuali devono cessare indipendentemente dal loro stato. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 3 agosto 2023, ha ritenuto che il principio di concorsualità prevalga sugli effetti di precedenti provvedimenti di assegnazione. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 1° giugno 2023, ha sottolineato che il piano garantisce la parità di trattamento tra i creditori. E il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 68-1 dell’11 settembre 2024, ha omologato il piano di una debitrice il cui stipendio era già gravato da un pignoramento del quinto a favore di un creditore finanziario, ritenendo che il credito già assegnato potesse rientrare nella procedura.

I termini che si attivano

La sentenza di omologa fa partire il termine per il reclamo davanti alla corte d’appello, previsto dall’art. 51 CCII. È un termine perentorio, di trenta giorni, il cui decorso va verificato con precisione a partire dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Lo stesso vale, simmetricamente, per il debitore che si veda negare l’omologa.

Dalla sentenza parte anche il calendario di esecuzione del piano: le date delle rate, le scadenze dei pagamenti ai creditori, i momenti in cui l’OCC dovrà riferire sull’andamento.

Cosa può fare il debitore ora

Se il piano è omologato, il debitore deve trasmettere immediatamente la sentenza al datore di lavoro e al giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione ne trarrà le conseguenze sul procedimento esecutivo; il datore dovrà adeguare le buste paga.

Deve verificare cosa la sentenza dispone sulle somme accantonate: se sono destinate al piano, se devono essere versate all’OCC o a un conto della procedura, se tornano al debitore. Questa indicazione va trasmessa al datore in modo chiaro.

Se l’omologa è negata, il debitore deve valutare entro i termini il reclamo davanti alla corte d’appello, e nel frattempo prepararsi alla ripresa dell’esecuzione presso terzi: con il diniego, le misure protettive perdono efficacia.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che l’omologa produca effetti “da sola” sul datore di lavoro. La sentenza è pubblicata e comunicata ai creditori, ma il datore di lavoro non è un creditore e non riceve automaticamente nulla. Se il debitore non gli trasmette la sentenza, il datore continuerà ad applicare l’ultimo provvedimento che conosce.

Un secondo errore è non leggere la sentenza nella parte che riguarda il creditore pignorante. Il suo credito entra nel piano e viene soddisfatto nella misura e con i tempi previsti: nessun pagamento ulteriore gli è dovuto fuori dal piano.

Quanto dura realmente

Dalla relazione dell’OCC alla sentenza possono passare alcune settimane o alcuni mesi, a seconda che il giudice fissi un’udienza, chieda chiarimenti o decida sulla base degli atti. Considerando tutte le tappe, dal deposito del ricorso all’omologa, una durata complessiva compresa tra tre e nove mesi è frequente nella prassi, con punte superiori nei tribunali più carichi o quando ci sono contestazioni serie.

Dopo l’omologa: il datore smette di versare, e gli anni del piano cominciano

Cosa succede

Sono passati, poniamo, sei mesi dalla notifica dell’atto di pignoramento. Il piano è omologato. Ora il calendario cambia natura: non conta più in giorni, ma in rate mensili, a volte per anni.

Il datore di lavoro, ricevuta la sentenza, smette di trattenere la quota pignorata a favore del creditore pignorante e si adegua a quanto la sentenza prevede. Se il piano prevede che il debitore paghi le rate con il proprio stipendio, il datore corrisponde lo stipendio per intero. Se il piano prevede un meccanismo diverso, come una trattenuta a favore della procedura, il datore lo applica.

Le somme accantonate durante la procedura ricevono la destinazione fissata dalla sentenza o dal piano: in molti casi diventano la prima provvista per i pagamenti ai creditori, in altri vengono restituite al debitore, in altri ancora vengono versate all’OCC.

Il giudice dell’esecuzione, informato dell’omologa, chiude il procedimento esecutivo. Il creditore pignorante, a questo punto, è un creditore come gli altri, soddisfatto nella misura prevista dal piano.

La norma

Il principio che regge questa tappa è quello di concorsualità. L’art. 67, comma 3, CCII consente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti assistiti da cessione del quinto, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2022, ha esteso questo ragionamento ai crediti oggetto di assegnazione giudiziale, perché anche l’ordinanza di assegnazione opera come una cessione pro solvendo. Secondo la ricostruzione dei commentatori, la Corte ha richiamato anche la propria precedente sentenza n. 245 del 2019 per sottolineare la finalità della disciplina del sovraindebitamento: consentire al debitore meritevole di ripartire.

L’esecuzione del piano è disciplinata dall’art. 71 CCII. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve eventuali difficoltà e le sottopone al giudice se necessario, e riferisce periodicamente sull’andamento.

Gli artt. 72 e 73 CCII disciplinano la revoca dell’omologazione e la conversione in liquidazione controllata: ci torneremo nella sezione sui binari paralleli.

I termini che si attivano

Da questo momento i termini sono quelli del piano: la data di ogni rata, la durata complessiva, le scadenze dei pagamenti ai singoli creditori. Ogni rata del piano è, di fatto, un termine da rispettare: un inadempimento grave può aprire la strada alla revoca dell’omologa.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve trasmettere la sentenza al datore e verificare la prima busta paga successiva: se la trattenuta a favore del creditore pignorante è ancora presente, deve intervenire immediatamente, con una richiesta scritta e, se necessario, con un’istanza al giudice.

Deve verificare la destinazione delle somme accantonate e, se la sentenza ne prevede la restituzione o il versamento all’OCC, sollecitarne l’esecuzione da parte del datore.

Deve rispettare il calendario dei pagamenti, conservando la prova di ogni versamento, e mantenere un rapporto costante con l’OCC, che dovrà riferire sull’adempimento.

E deve comunicare tempestivamente all’OCC ogni variazione rilevante: un cambio di lavoro, una riduzione dello stipendio, una malattia prolungata. Il piano può essere modificato se le circostanze cambiano, ma solo se il cambiamento viene segnalato e gestito nelle forme previste.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico di questa fase è pensare che, con l’omologa, il lavoro sia finito. È vero il contrario: l’omologa è l’inizio di un impegno pluriennale. Il debitore che smette di pagare le rate, o che contrae nuovi debiti senza poterli pagare, mette a rischio tutto ciò che ha ottenuto.

Un secondo errore riguarda il creditore pignorante: alcuni creditori, dopo l’omologa, continuano a sollecitare il datore di lavoro per ottenere i pagamenti sulla base della vecchia ordinanza di assegnazione. Il datore deve essere informato che quell’ordinanza non può più essere eseguita in contrasto con il piano omologato, come affermato dal Tribunale di Ivrea nella sentenza dell’11 settembre 2024 e, sul piano dei principi, dalla Corte costituzionale nel 2022.

Quanto dura realmente

La durata del piano è quella stabilita nella proposta: può trattarsi di pochi anni o di periodi più lunghi, in funzione del reddito e dell’entità del debito. Nel caso esaminato dal Tribunale di Ivrea, per esempio, il piano prevedeva il pagamento di 18.639 euro in 57 rate mensili, a fronte di un’esposizione di circa 64.000 euro. Alla fine del piano, adempiuto regolarmente, il debitore si libera dei debiti residui nei termini previsti dalla legge.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dagli stessi dati e mostrano come lo stesso ricorso, depositato in momenti diversi, produca effetti diversi. Le date sono state verificate per evitare scadenze in giorni festivi.

Dati comuni. Lavoratore dipendente, stipendio netto mensile di 1.847,30 euro, quinto pignorabile di 369,46 euro. Debiti complessivi per 41.380 euro, di cui 12.715 euro verso il creditore pignorante. Stipendio corrisposto il 27 di ogni mese. Pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro lunedì 2 novembre 2026, con udienza esecutiva fissata per martedì 19 gennaio 2027.

Data Calendario A: il debitore che agisce subito Calendario B: il debitore che lascia correre
Lun 2 nov 2026 Notifica del pignoramento al datore Notifica del pignoramento al datore
Lun 9 nov 2026 Incarico all’OCC, consegna dei primi documenti Nessuna azione
Gio 12 nov 2026 Dichiarazione del terzo al creditore Dichiarazione del terzo al creditore
Ven 27 nov 2026 Primo accantonamento: 369,46 € Primo accantonamento: 369,46 €
Lun 14 dic 2026 Relazione dell’OCC completata; ricorso pronto per il deposito Nessuna azione
Ven 18 dic 2026 Deposito ricorso con istanza di misure protettive, segnalando l’udienza esecutiva del 19 gennaio 2027 Nessuna azione; il 27 dicembre secondo accantonamento (totale 738,92 €)
Mar 12 gen 2027 Decreto di apertura con sospensione; ordine al datore di non versare al creditore Accantonamenti in corso, nessuna azione
Gio 14 gen 2027 Decreto trasmesso al datore e al giudice dell’esecuzione Accantonamenti in corso, nessuna azione
Mar 19 gen 2027 Udienza esecutiva: il giudice prende atto della sospensione, nessuna assegnazione Udienza esecutiva: ordinanza di assegnazione
Ven 22 gen 2027 Comunicazione dell’OCC ai creditori Il datore versa al creditore i 738,92 € accantonati; dal 27 gennaio 369,46 € al mese
Gio 11 feb 2027 Scadenza osservazioni (20 giorni) Trattenute mensili al creditore
Lun 22 feb 2027 Relazione dell’OCC (dieci giorni scadevano domenica 21) Trattenute mensili al creditore
Mer 17 mar 2027 Sentenza di omologa Trattenute mensili al creditore
Ven 19 mar 2027 Pubblicazione e comunicazione entro due giorni Trattenute mensili al creditore

Esito del calendario A. Le somme accantonate prima della sospensione (novembre e dicembre 2026, 738,92 euro) non sono state versate al creditore, perché nessuna ordinanza di assegnazione è intervenuta. Dalla busta paga di gennaio 2027, se il decreto lo dispone, il datore cessa di trattenere a favore del creditore. La sentenza di omologa decide la destinazione dei 738,92 euro: per esempio, come prima provvista del piano. Il creditore pignorante viene trattato come gli altri creditori chirografari. Dalla notifica all’omologa sono passati quattro mesi e mezzo.

Calendario B, seconda parte. Il debitore si decide solo a maggio 2027. Incarico all’OCC lunedì 3 maggio 2027. La raccolta dei documenti è lenta. Deposito del ricorso giovedì 23 settembre 2027. Decreto di apertura con sospensione mercoledì 13 ottobre 2027. Il decreto arriva al datore venerdì 15 ottobre, prima del pagamento dello stipendio di ottobre (mercoledì 27 ottobre). Comunicazione dell’OCC ai creditori martedì 2 novembre 2027. Osservazioni entro lunedì 22 novembre 2027. Relazione dell’OCC entro giovedì 2 dicembre 2027. Sentenza di omologa martedì 14 dicembre 2027.

Esito del calendario B. Dopo l’udienza del 19 gennaio 2027 il datore ha versato al creditore pignorante le due mensilità accantonate prima dell’udienza (738,92 euro) e poi nove mensilità di trattenute, da gennaio a settembre 2027, per 3.325,14 euro. In totale, 4.064,06 euro sono usciti dallo stipendio a favore di un solo creditore, prima che il piano fosse anche solo depositato. Quelle somme, pagate in esecuzione di un’ordinanza valida, difficilmente possono essere recuperate. Inoltre, poiché nel calendario B l’assegnazione era già intervenuta, il debitore ha dovuto sostenere, nel ricorso, la tesi dell’inclusione del credito assegnato, con il rischio di contestazioni del creditore. Dalla notifica all’omologa sono passati tredici mesi e mezzo.

La differenza non sta nella procedura, che è la stessa. Sta nel calendario: nel calendario A il ricorso ha raggiunto l’esecuzione prima dell’assegnazione; nel calendario B l’ha raggiunta quando il creditore aveva già incassato per nove mesi.

I binari paralleli: cosa cambia se intervengono altri rimedi

La timeline principale non è l’unica possibile. In ogni tappa possono innestarsi strade parallele che ne modificano il corso.

L’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Se il titolo esecutivo è viziato, se il credito è stato già in parte pagato, se il precetto è stato notificato in modo irregolare, il debitore può proporre le opposizioni previste dal codice di procedura civile. Queste opposizioni corrono su un binario autonomo rispetto alla ristrutturazione: non la sostituiscono, ma possono ridurre il debito su cui il piano dovrà essere costruito. Hanno termini propri, in alcuni casi brevi e perentori, che vanno verificati subito, già al giorno 0.

La riduzione del pignoramento. Se la trattenuta supera i limiti dell’art. 545 c.p.c., per esempio perché il datore non ha tenuto conto di una cessione del quinto già in corso o di un altro pignoramento, il debitore può chiederne la riduzione al giudice dell’esecuzione. Anche questo rimedio corre in parallelo e può alleggerire il periodo che precede l’omologa.

La revoca delle misure protettive. Durante la procedura, un creditore può chiedere la revoca della sospensione per atti in frode (art. 70, comma 5, CCII). Se la revoca viene accolta, l’esecuzione presso terzi riprende anche se la procedura di ristrutturazione è ancora pendente. È un binario che il debitore deve prevenire con un comportamento trasparente.

Il diniego dell’omologa. Se il giudice nega l’omologa, le misure protettive perdono efficacia (art. 70, comma 10, CCII) e l’esecuzione riprende. Il debitore può proporre reclamo alla corte d’appello, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 8875 del 2026, oppure valutare uno strumento diverso.

La liquidazione controllata. Se il piano non è praticabile, ad esempio perché il reddito non consente una proposta seria, il consumatore può valutare la liquidazione controllata. È una procedura diversa, con regole diverse sugli effetti delle esecuzioni individuali e sulla destinazione dello stipendio, che il giudice regola in funzione del mantenimento del debitore e della sua famiglia. È una strada che va valutata prima del giorno D, nella fase del cantiere del piano.

La revoca dell’omologa e la conversione. Dopo l’omologa, se il debitore non adempie, o se emergono atti in frode, il piano può essere revocato (art. 72 CCII) o la procedura convertita in liquidazione controllata (art. 73 CCII). In questo scenario la timeline riparte da un punto diverso: non dall’esecuzione individuale, ma da una procedura concorsuale liquidatoria. Per questo la tenuta del piano negli anni non è un dettaglio: è la condizione perché il percorso arrivi davvero alla fine.

L’accordo stragiudiziale. In alcuni casi, soprattutto quando il creditore pignorante è uno solo e il debito è contenuto, può essere praticabile un accordo diretto con il creditore, che porti a una rinuncia agli atti esecutivi in cambio di un pagamento dilazionato o a saldo e stralcio. È un binario che non richiede l’intervento del tribunale, ma che non offre la protezione concorsuale nei confronti degli altri creditori.

Le cinque finestre critiche

Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Eccoli in ordine cronologico.

  1. La settimana successiva alla notifica del pignoramento. È il momento in cui si decide se lasciare correre o se avviare il percorso con l’OCC. Ogni settimana di attesa riduce la probabilità di depositare il ricorso prima dell’udienza di assegnazione.

  2. I giorni che precedono l’udienza esecutiva. Se il ricorso è depositato e l’istanza di misure protettive pende, è il momento di informare il giudice dell’esecuzione e di chiedere, se possibile, il rinvio. Se il ricorso non è ancora pronto, è il momento di accelerare.

  3. I giorni successivi al decreto di apertura. Il decreto di sospensione produce effetti solo se arriva al datore di lavoro e al giudice dell’esecuzione. Trasmetterlo subito, in modo documentabile, con una nota chiara sulle trattenute future e sulle somme accantonate, è un passaggio da non rimandare.

  4. I dieci giorni dopo la scadenza delle osservazioni dei creditori. È la finestra in cui l’OCC deve sentire il debitore e riferire al giudice. Il debitore che in questi dieci giorni risponde puntualmente alle contestazioni e accetta le modifiche ragionevoli rafforza la proposta.

  5. I trenta giorni successivi alla sentenza. Se l’omologa è negata, è il termine per il reclamo alla corte d’appello. Se l’omologa è concessa, è il periodo in cui verificare che il datore abbia effettivamente adeguato le buste paga e che le somme accantonate abbiano ricevuto la destinazione prevista.

Le domande sul tempo

Posso ancora fermare il pignoramento se l’ordinanza di assegnazione è stata emessa sei mesi fa?
Sì, nel senso che il credito assegnato può essere incluso nel piano, come affermato dalla Corte costituzionale nel 2022 e come applicato da diversi tribunali di merito, tra cui Ivrea nel 2024. Ma le somme già versate al creditore nei sei mesi trascorsi difficilmente torneranno indietro. Prima si deposita, meno si perde.

Quanto tempo passa, in tutto, dalla notifica del pignoramento all’omologa?
Dipende da quanto si attende prima di attivarsi e dal tribunale. Nella simulazione del calendario A, con un debitore che si attiva subito, sono passati quattro mesi e mezzo. Nel calendario B, tredici mesi e mezzo. Nella prassi, dal deposito all’omologa si contano spesso da tre a nove mesi.

Dal giorno del deposito, il datore smette subito di trattenere?
No. Il deposito non sospende nulla da solo. Serve il decreto del giudice che dispone la sospensione, e serve che il decreto arrivi al datore. Fino ad allora il datore continua a trattenere e, se nel frattempo interviene l’assegnazione, a versare.

Le somme accantonate dal datore prima del decreto di sospensione sono perse?
Non necessariamente. Se l’ordinanza di assegnazione non è ancora intervenuta, quelle somme sono solo vincolate e la loro destinazione può essere decisa nella procedura: restituzione al debitore, versamento al piano, accantonamento fino all’omologa. Se invece sono già state versate al creditore in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione, il recupero è molto più difficile.

Dopo l’omologa, per quanto tempo devo pagare?
Per la durata prevista dal piano omologato. Ogni rata è una scadenza da rispettare. Al termine del piano, se adempiuto, il debitore si libera dei debiti residui nei termini di legge.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi così come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa cronologia.

Tappa 3 – La corsa contro l’assegnazione

  1. Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 2022. Principio: l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate trasferisce il credito in modo analogo a una cessione volontaria, con effetto pro solvendo; il debito originario resta e può quindi essere incluso, falcidiato e ristrutturato in un piano del consumatore, senza che il creditore che ha agito in via esecutiva goda di un trattamento preferenziale. Rilevanza: è la pronuncia che consente di includere nella ristrutturazione anche i crediti già assegnati, cioè di intervenire anche quando l’udienza esecutiva è già passata.

  2. Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 2019. Principio: la disciplina del sovraindebitamento ha la finalità di consentire al debitore meritevole di uscire dalla situazione di crisi e di ripartire. Rilevanza: richiamata dalla Corte nel 2022 per spiegare la ratio dell’estensione alle assegnazioni giudiziali; offre la chiave di lettura dell’intera procedura.

Tappa 4 – Il cantiere del piano

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22 luglio 2025. Principio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi sulla verifica del merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, non può contestare in sede di omologa la convenienza della proposta, ma resta libero di contestarne i requisiti di legittimità. Rilevanza: va considerata già nella costruzione del piano, per valutare quali contestazioni potrà muovere il creditore pignorante, e torna in gioco nella fase delle osservazioni.

Tappa 6 – Il decreto di apertura

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731 del 28 luglio 2025. Principio: per i decreti di inammissibilità adottati prima delle modifiche del correttivo, la competenza sul reclamo spetta al tribunale in composizione collegiale; la competenza della corte d’appello riguarda il provvedimento sull’omologazione. Rilevanza: indica davanti a chi proporre il reclamo contro l’inammissibilità, una scelta che, se sbagliata, fa perdere tempo prezioso mentre l’esecuzione prosegue.

Tappa 9 – L’omologa

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Principio: il provvedimento sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, deve avere la forma della sentenza ed è impugnabile con reclamo davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Rilevanza: fissa il giudice e il termine dell’impugnazione per il debitore che si veda negare l’omologa e, con essa, la conferma delle misure protettive.

  2. Tribunale di Pavia, provvedimento del 1° giugno 2023. Principio: il piano del consumatore garantisce la parità di trattamento tra i creditori. Rilevanza: sostiene la tesi per cui il creditore pignorante non ha diritto, per il solo fatto di aver agito per primo, a un trattamento migliore degli altri creditori dello stesso rango.

  3. Tribunale di Bologna, provvedimento del 3 agosto 2023. Principio: il principio di concorsualità prevale sugli effetti di precedenti provvedimenti di assegnazione. Rilevanza: applica in concreto il ragionamento della Corte costituzionale ai casi in cui l’ordinanza di assegnazione era già stata emessa.

Tappa 10 – Dopo l’omologa

  1. Tribunale di Novara, provvedimento del 29 dicembre 2023. Principio: omologato il piano, le esecuzioni individuali devono cessare, indipendentemente dal loro stato. Rilevanza: chiarisce l’effetto dell’omologa sul pignoramento presso terzi ancora in corso o già arrivato all’assegnazione, e quindi cosa deve fare il datore di lavoro dopo la sentenza.

  2. Tribunale di Ivrea, sentenza n. 68-1 dell’11 settembre 2024. Principio: il credito già assegnato al creditore pignorante sullo stipendio della debitrice può rientrare nella procedura; omologato il piano, il pignoramento è sospeso e i pagamenti non possono più essere eseguiti a favore del solo creditore pignorante. Rilevanza: è un caso concreto di pignoramento del quinto su stipendio inserito in un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con un’esposizione di circa 64.000 euro e una proposta di 18.639 euro in 57 rate.

Le pronunce di merito sono riportate con gli estremi indicati dalla dottrina che le ha commentate; prima di invocarle in un atto, il loro testo integrale va verificato.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui il debitore si trova. Se sei al giorno 0, lavoriamo per anticipare l’udienza esecutiva. Se l’assegnazione è già intervenuta, costruiamo il ricorso che includa il credito assegnato. Se sei già in procedura, presidiamo le scadenze fino all’omologa e oltre.

  1. Analizziamo l’atto di pignoramento al giorno 0, verificando titolo, precetto, importi, data dell’udienza e adempimenti del creditore successivi alla notifica, per individuare subito eventuali opposizioni e i tempi disponibili.
  2. Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva con lo staff di commercialisti dello Studio, mettendo in fila finanziamenti, cessioni del quinto, pignoramenti, debiti correnti e reddito disponibile.
  3. Verifichiamo le trattenute del datore di lavoro, controllando che la quota rispetti i limiti dell’art. 545 c.p.c. e che le somme accantonate siano correttamente custodite.
  4. Coordiniamo il rapporto con l’OCC, organizzando la documentazione richiesta dal gestore della crisi e predisponendo le risposte alle sue richieste di chiarimento.
  5. Redigiamo il ricorso e l’istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII, motivando il nesso tra pignoramento e fattibilità del piano e indicando cosa chiedere al giudice sulle trattenute future e sulle somme accantonate.
  6. Trasmettiamo il decreto di sospensione al giudice dell’esecuzione e al datore di lavoro, con una nota che indichi in modo univoco il pignoramento interessato e il comportamento richiesto all’ufficio paghe.
  7. Presidiamo il termine delle osservazioni e la relazione dell’OCC, preparando le repliche alle contestazioni del creditore pignorante e valutando le modifiche al piano.
  8. Valutiamo e proponiamo il reclamo nei termini, davanti al giudice competente, in caso di inammissibilità o di diniego dell’omologa.
  9. Seguiamo l’esecuzione del piano dopo l’omologa, verificando l’adeguamento delle buste paga, la destinazione delle somme accantonate e il rispetto delle scadenze, e intervenendo se il creditore pignorante continua a pretendere pagamenti fuori dal piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo legge la documentazione, cosa la relazione deve contenere e quali punti del piano vengono messi alla prova nelle osservazioni dei creditori. Questo consente di impostare il ricorso pensando già alle obiezioni che arriveranno.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il fronte esecutivo, la procedura di ristrutturazione e le impugnazioni, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo proprio quando il calendario stringe. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché un piano di ristrutturazione è insieme un atto giuridico e un progetto economico.

Chiusura: il calendario è dalla parte di chi si muove per primo

Il pignoramento dello stipendio si ferma con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma non si ferma da solo e non si ferma in un giorno qualsiasi. Si ferma quando il giudice, su istanza del debitore, dispone la sospensione; e i suoi effetti si chiudono definitivamente con l’omologa del piano. In mezzo ci sono termini precisi, provvedimenti da trasmettere, un datore di lavoro da informare, somme accantonate da destinare. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: le due simulazioni lo mostrano con i numeri, perché la stessa procedura, attivata tardi, lascia per strada migliaia di euro a favore di un solo creditore.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno su cui si esercitano le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC per la procedura di ristrutturazione; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per gestire il fronte esecutivo e le impugnazioni fino all’ultimo grado, con un’unica linea difensiva.

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