I Creditori Non Pagati Per Intero Possono Agire Dopo L’esecuzione Del Concordato Minore?

Il concordato minore si chiude con un dato che a molti creditori sembra ingiusto: il piano è stato eseguito, la percentuale promessa è stata pagata e il resto del credito, sulla carta, non si può più chiedere al debitore. La domanda che arriva più spesso, da una parte e dall’altra del tavolo, è sempre la stessa: quella differenza è persa per sempre, oppure esiste ancora una strada per recuperarla?

La legge risponde solo in parte. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dedica al concordato minore gli articoli dal 74 all’83, ma non contiene una norma che dica in modo esplicito che cosa resta ai creditori falcidiati una volta eseguito il piano. Per colmare il vuoto bisogna passare dal rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo, e in particolare all’art. 117 CCII. È qui che contano i giudici più della lettera della legge: sono le pronunce della Cassazione, quasi tutte maturate sul concordato preventivo e applicabili al concordato minore per analogia, a stabilire quanto è forte il vincolo dell’omologazione, che cosa si può ancora chiedere ai garanti, come si tratta il creditore dimenticato nell’elenco e quando il credito torna a vivere per intero.

In questa analisi trovi le decisioni 2023-2026 che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica: che cosa puoi pretendere, da chi, entro quando e a quali condizioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno delle procedure. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il concordato minore dalla parte dell’organismo che ne vigila l’esecuzione e redige la relazione finale, cioè proprio il passaggio da cui dipendono le azioni dei creditori dopo l’esecuzione. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la questione anche nei gradi di impugnazione in cui questi orientamenti si sono formati.

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Il quadro normativo in breve: quattro norme e un rinvio

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici servono poche disposizioni, lette nella versione vigente a ottobre 2026, cioè dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024.

Il rinvio al concordato preventivo. Secondo l’art. 74, comma 4, CCII, per quanto non previsto nella sezione dedicata al concordato minore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul concordato preventivo. È la porta attraverso cui entra l’art. 117 CCII, che la sezione del concordato minore non replica.

L’obbligatorietà per i creditori anteriori. L’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori” alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; gli stessi creditori conservano però i loro diritti contro coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Il comma 2 aggiunge che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche per i soci illimitatamente responsabili.

Le regole proprie del concordato minore. L’art. 79 CCII, oltre a disciplinare le maggioranze, contiene due commi che riproducono e in parte modificano quella regola. Secondo il comma 4, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Secondo il comma 5, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione: un inciso che nell’art. 117 non c’è e che, come vedremo, apre una questione rilevante. Sempre l’art. 79, al comma 3, prevede il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si considera consenziente alla proposta come gli è stata trasmessa.

Il momento che separa i creditori anteriori dai posteriori. Nel concordato minore la pubblicità rilevante è quella del decreto di apertura, che secondo l’art. 78, comma 2, lett. a), CCII viene pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese. Gli artt. 78, comma 5, e 81, comma 3, CCII misurano proprio rispetto a questa pubblicità l’inefficacia degli atti compiuti senza autorizzazione o in violazione del piano verso i “creditori anteriori”.

L’esecuzione. L’art. 81 CCII affida al debitore il compimento degli atti necessari, all’OCC la vigilanza e una relazione al giudice ogni sei mesi. Al termine l’OCC deposita una relazione finale (comma 4); se il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, il giudice liquida il compenso dell’organismo. Se non lo è stato, il giudice indica gli atti da compiere e un termine; se gli atti non vengono compiuti, anche dopo un’eventuale proroga, revoca l’omologazione secondo l’art. 82 (comma 5).

La revoca. L’art. 82 CCII prevede la revoca dell’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualunque interessato in caso di frode (passivo alterato con dolo o colpa grave, attivo sottratto o occultato, attività inesistenti simulate, altri atti fraudolenti) e in caso di mancata esecuzione integrale del piano o di piano divenuto inattuabile e non modificabile. La domanda non può essere proposta decorsi sei mesi dalla relazione finale (comma 3); il giudice decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 (comma 5); restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 6). Dopo la revoca si apre la strada della liquidazione controllata (art. 83 CCII).

L’esdebitazione è un’altra cosa. Gli artt. 278-282 CCII disciplinano l’esdebitazione come effetto della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. L’art. 278, comma 1, la definisce come liberazione dai debiti e “inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Il concordato minore non è citato: la sua efficacia liberatoria nasce dall’omologazione e dall’esecuzione del piano, non da un decreto di esdebitazione.

L’orientamento consolidato: l’omologazione vincola tutti, ma vincola la percentuale

Il principio stabile, costruito dalla Cassazione sul concordato preventivo e trasferibile al concordato minore attraverso l’art. 74, comma 4, si può riassumere così: una volta omologato, il concordato si impone a tutti i creditori anteriori, che lo abbiano votato o no, e sostituisce alla pretesa originaria la pretesa concordataria. Quattro pronunce lo illustrano da angolature diverse.

Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175: il credito diventa temporaneamente inesigibile

La vicenda nasce da un’iniziativa insolita: una società in concordato preventivo ha chiesto la restituzione delle somme pagate dopo l’omologa ad alcuni creditori, sostenendo che i loro crediti si fossero nel frattempo prescritti. La domanda è stata respinta in tutti i gradi. La Suprema Corte ha chiarito che l’omologazione, poiché vincola tutti i creditori anteriori, rende i loro crediti temporaneamente inesigibili fino alla scadenza dei nuovi termini previsti dal piano, e che questa inesigibilità sospende la prescrizione. Il regime è stato accostato a un pactum de non petendo: il creditore non può pretendere prima delle scadenze concordatarie, ma conserva il diritto di far accertare il proprio credito se contestato e, se il piano si rivela inattuabile, può chiederne la risoluzione o far valere l’insolvenza una volta scaduti i termini.

Il principio, calato nella pratica, significa che durante l’esecuzione del concordato minore il creditore non perde il credito per il passare del tempo, ma non può nemmeno agire per l’intero: deve aspettare le scadenze del piano e, se queste non vengono rispettate, attivare gli strumenti che la legge prevede per l’inadempimento. In altre parole, se ti trovi in mezzo a un piano di rientro di cinque anni, il tempo gioca a tuo favore sulla prescrizione, ma non ti autorizza a pignorare.

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 giugno 2024, n. 15862: la falcidia sopravvive se non si chiede la risoluzione in tempo

Qui il problema era opposto. Dopo un concordato preventivo liquidatorio omologato, l’impresa era fallita senza che il concordato fosse stato prima risolto (il cosiddetto fallimento omisso medio), e un creditore pretendeva di essere ammesso al passivo per l’intero credito originario. La Corte ha respinto la richiesta. L’orientamento si è consolidato nel senso che, quando il fallimento interviene dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione, l’effetto esdebitatorio parziale dell’omologa resta fermo e il creditore subisce comunque la falcidia; l’unico modo per evitarla è chiedere la risoluzione del concordato entro il termine annuale, che decorre dall’ultimo pagamento previsto dal piano.

Tradotto per il concordato minore, dove il ruolo della risoluzione è svolto dalla revoca dell’art. 82 CCII: il creditore che lascia scadere il termine per reagire si trova con la falcidia “consolidata”, anche se il debitore entra poi in una liquidazione. Il termine nel concordato minore non è di un anno ma, secondo l’art. 82, comma 3, di sei mesi dalla relazione finale dell’OCC. È un dato da segnare in agenda.

Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2025, n. 17326: il debitore resta parte delle liti sui crediti

In un concordato con cessione dei beni si discuteva se, dopo l’omologa, il debitore potesse ancora stare in giudizio sulle controversie relative ai crediti, o se la legittimazione passasse al liquidatore. La Corte ha precisato che l’omologazione non toglie all’imprenditore la capacità di stare in giudizio e che la legittimazione del liquidatore non si estende alle cause sull’esistenza dei crediti e sul pagamento dei relativi debiti.

Per il creditore che vuole agire dopo il concordato minore la conseguenza è concreta: la causa per accertare l’esistenza o l’ammontare del credito si propone contro il debitore, non contro l’OCC, che nel concordato minore ha funzioni di vigilanza e non di rappresentanza. Ed è sempre il debitore il soggetto obbligato a pagare la percentuale concordataria, anche quella maturata su un credito accertato tardivamente.

Trib. Piacenza, Sez. fallimentare, 26 novembre 2024: l’omologa cristallizza anche il debito tributario

Il principio non vale solo per banche e fornitori. In un concordato con transazione fiscale, il Tribunale di Piacenza ha stabilito che l’omologazione cristallizza il debito tributario, che l’ente impositore non può rivedere nel corso della procedura (la pronuncia è nota da una rassegna di massime, senza numero). Anche il creditore pubblico, una volta omologato il piano, è vincolato al trattamento concordatario e non può riaprire unilateralmente la partita.

Messe insieme, queste decisioni disegnano un principio stabile: dopo l’omologazione il creditore anteriore ha diritto a ciò che il piano gli attribuisce, nei tempi del piano, e non più al credito originario; il vincolo cade solo se il concordato viene eliminato con lo strumento previsto e nei termini previsti. Le questioni aperte riguardano chi resta fuori da questo vincolo e in quale misura.

Prima questione aperta: il resto lo paga il fideiussore?

La questione

Il creditore che ha ricevuto il 22% dal debitore si chiede se possa chiedere il restante 78% a chi ha firmato la fideiussione, al socio della s.n.c. o al condebitore solidale. Il fideiussore, a sua volta, si chiede se il concordato lo protegga e, se paga, che cosa possa chiedere al debitore principale.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. La Corte si è occupata di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e del loro impatto sui garanti dei creditori rimasti estranei all’accordo. Ha affermato che l’efficacia dell’accordo non si estende ai garanti e che i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori restano invariati. Il principio è maturato su uno strumento diverso dal concordato minore, ma esprime la stessa logica dell’art. 117 CCII: la riduzione negoziata con il debitore è un beneficio personale di quest’ultimo e non si comunica a chi ha garantito il debito.

Trib. Bologna, Sez. II civ., 5 settembre 2023. In una vicenda relativa a un consorzio privo di personalità giuridica, con debiti solidali tra i consorziati, il tribunale ha ritenuto che l’omologazione del concordato di uno dei coobbligati non liberi gli altri, che continuano a rispondere per intero dei debiti anteriori (la decisione è nota da una rassegna di massime, che non ne riporta il numero). Il condebitore solidale non beneficia della falcidia ottenuta dall’altro.

Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. È una pronuncia anteriore al periodo considerato, ma è il punto di partenza obbligato per capire l’inciso dell’art. 79, comma 5. Nel regime della legge fallimentare la Corte aveva escluso che la proposta di concordato potesse contenere una clausola che estendesse l’effetto esdebitatorio ai fideiussori, ritenendo la regola dell’art. 184, comma 2, l.fall. una disciplina sottratta alla disponibilità delle parti; aveva inoltre chiarito che il fideiussore che non ha ancora pagato non vota, perché il suo credito di regresso nasce solo con il pagamento.

Se c’è contrasto

Sul principio generale non c’è contrasto: i garanti non sono liberati dal concordato del debitore principale, e l’art. 79, comma 5, CCII lo ribadisce per il concordato minore. Il punto di frizione è l’inciso “salvo diversa previsione”, che non compare nell’art. 117 e non compariva nell’art. 184 l.fall. Una lettura lo intende come apertura alla possibilità che la proposta di concordato minore, approvata e omologata, preveda un trattamento diverso anche per i rapporti con i garanti; questa lettura trova un appiglio nell’art. 74, comma 3, CCII, che rende obbligatoria la formazione di classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Una lettura più restrittiva, in continuità con Cass. 22382/2019, tende invece a escludere che un accordo tra debitore e maggioranza dei creditori possa sacrificare i diritti di un creditore verso un terzo garante senza il suo consenso. Nelle fonti consultate non risulta una pronuncia di legittimità sul concordato minore che abbia risolto il punto; l’assunzione prudenziale è che i diritti verso i garanti restino integri, salvo una previsione espressa e chiara nella proposta omologata, da leggere riga per riga.

Sui soci illimitatamente responsabili la regola è diversa e opposta: secondo l’art. 79, comma 4, CCII, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche nei loro confronti. Il creditore di una s.n.c. che ha concluso il concordato minore, quindi, di regola non può chiedere ai soci la differenza non pagata dalla società.

Cosa significa per te

Se sei creditore, la prima verifica dopo l’esecuzione è l’elenco dei garanti e il testo della proposta omologata: se non contiene una previsione espressa sui garanti, la fideiussione resta escutibile per la parte non soddisfatta, nei limiti del contratto di garanzia e delle eccezioni che il fideiussore può opporre in base al proprio contratto (per esempio sui termini di escussione). Se sei fideiussore, il concordato del debitore non ti mette al riparo; ciò che puoi fare è controllare la validità e i limiti della garanzia e valutare come e quando far valere il regresso, tenendo conto che il tuo credito verso il debitore ha causa anteriore alla procedura e che il suo trattamento va verificato alla luce del piano. Se sei socio illimitatamente responsabile, l’effetto del concordato si estende a te, salvo che la proposta abbia escluso questa estensione.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, nel concordato minore la posizione dei garanti va costruita già nella proposta: è lì che si decide se la falcidia resterà un affare tra debitore e creditori o coinvolgerà anche chi ha firmato le garanzie.

Seconda questione aperta: il creditore dimenticato, quello che non ha votato e quello arrivato dopo

La questione

Tre figure si presentano spesso dopo l’esecuzione. Il fornitore che non è stato inserito nell’elenco dei creditori e non ha mai ricevuto la proposta: è vincolato anche lui? Il creditore che non ha risposto all’OCC o che è stato escluso dal voto: può dire di non aver accettato nulla? E chi è diventato creditore dopo l’apertura della procedura: deve accontentarsi della percentuale?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, n. 5845 del 2026. La Corte ha affermato che l’omologazione vincola la percentuale di riduzione del credito, ma non il suo ammontare né la sua natura, e che il creditore può agire in sede ordinaria per far accertare l’importo effettivo su cui applicare la riduzione. È il principio che regola la sorte del creditore dimenticato o sottostimato: l’omologa non “cancella” il credito non elencato, ma neppure lo sottrae al concordato; il credito si accerta fuori dalla procedura e, una volta accertato, riceve il trattamento previsto per la sua classe o categoria.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596. In un concordato preventivo un creditore con credito contestato, oggetto di un autonomo giudizio di accertamento, aveva chiesto la risoluzione perché il debitore non aveva versato le somme che il giudice aveva disposto in deposito a garanzia di quel credito. La Corte ha chiarito che tutti i crediti, anche quelli contestati, devono figurare nell’elenco; che il voto dei creditori contestati vale solo ai fini delle maggioranze e non pregiudica l’accertamento in sede ordinaria; e che il mancato accantonamento delle somme destinate al creditore contestato può costituire un inadempimento grave, idoneo a giustificare la risoluzione, se non è di scarsa importanza.

Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 2026, n. 24609. In un concordato preventivo liquidatorio, la Corte ha ritenuto che il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisca al creditore di proporre un’azione di mero accertamento, come la risoluzione di un contratto con restituzione di somme; la sentenza eventualmente favorevole, però, non può essere eseguita coattivamente sul patrimonio destinato ai creditori. La distinzione tra accertare e riscuotere è la chiave per leggere tutta la questione.

Se c’è contrasto

Sul creditore non inserito nell’elenco non risulta contrasto: l’obbligatorietà dell’art. 117 CCII riguarda tutti i creditori anteriori, non solo quelli elencati o votanti, e lo stesso commento Brocardi all’art. 117 sottolinea che il vincolo comprende anche i crediti riconosciuti con procedimento separato dopo l’omologazione. Diverso è il discorso sulle conseguenze per il debitore che abbia omesso un creditore in modo consapevole: un passivo alterato con dolo o colpa grave è, secondo l’art. 82, comma 1, CCII, motivo di revoca dell’omologazione. L’assunzione prudenziale è che il creditore dimenticato sia vincolato alla percentuale, ma che l’omissione, se grave e imputabile, possa diventare il fondamento per chiedere la revoca nei sei mesi successivi alla relazione finale.

Quanto ai creditori che non hanno votato, il silenzio vale consenso (art. 79, comma 3, CCII) e chi è escluso dal voto per legge, come il coniuge, i parenti fino al quarto grado o il cessionario di crediti acquistati nell’anno precedente la domanda (art. 79, comma 2), è comunque vincolato dall’omologa: l’esclusione riguarda il calcolo delle maggioranze, non gli effetti.

Sui creditori posteriori la giurisprudenza consultata non offre una pronuncia specifica sul concordato minore. Il dato normativo è però chiaro nella sua struttura: il vincolo è riservato ai creditori anteriori, e gli artt. 78, comma 5, e 81, comma 3, CCII individuano lo spartiacque nella pubblicità del decreto di apertura. Chi è diventato creditore dopo quella pubblicità non subisce la falcidia e può agire per l’intero secondo le regole ordinarie; l’eventuale prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura va verificata caso per caso alla luce delle norme generali del Codice.

Cosa significa per te

Se sei un creditore che scopre a cose fatte di essere stato escluso dall’elenco, la tua pretesa non sparisce, ma si riduce alla percentuale della tua classe, da far accertare in giudizio contro il debitore. Puoi ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo per l’intero ammontare, ma il pagamento che potrai pretendere sarà quello concordatario. Se l’omissione ti sembra voluta e la relazione finale è stata depositata da meno di sei mesi, valuta subito l’istanza di revoca. Se il tuo credito è sorto dopo la pubblicità del decreto di apertura, la falcidia non ti riguarda: conserva la documentazione che data con precisione il sorgere del credito, perché sarà la prima cosa contestata.

Terza questione aperta: l’esecuzione libera il debitore come un’esdebitazione? E quando i crediti tornano interi?

La questione

Il debitore che ha pagato tutte le rate del piano vuole sapere se è “esdebitato” come chi chiude una liquidazione controllata, e se qualcuno può ancora togliergli questo risultato. Il creditore, specularmente, vuole sapere se esiste una via per far rivivere l’intero credito: quando il piano non è stato rispettato, quando sono emerse frodi o quando il debitore finisce comunque in liquidazione.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Pronunciandosi sull’esdebitazione chiesta da un debitore già fallito, la Corte ha ricordato che gli artt. 278 e seguenti CCII presuppongono una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata (la massima è riportata da Brocardi e ripresa da una successiva ordinanza della stessa Sezione). Ne deriva che l’esdebitazione degli artt. 278-282 è un istituto collegato alle procedure liquidatorie, distinto dall’effetto liberatorio del concordato minore, che nasce dal piano approvato dai creditori e omologato.

Corte cost., ord. 104/2026. La Corte costituzionale era stata investita, dai Tribunali di Verona e di Milano in giudizi di esdebitazione dopo una liquidazione controllata, della legittimità dell’art. 278, comma 2, CCII, secondo cui nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera “per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”. Con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo; la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. La regola, oggi vigente, è utile per un confronto: anche nell’esdebitazione il creditore rimasto fuori non perde tutto, ma conserva il diritto alla percentuale riconosciuta ai creditori del suo stesso grado. È la stessa logica che la Cassazione applica al creditore non elencato nel concordato.

C. App. Ancona, Sez. I civ., sent. n. 1291/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025. Un professionista aveva ottenuto nel 2023 l’omologazione di un concordato minore in continuità; nel 2025 il tribunale aveva revocato l’omologazione perché il piano era divenuto inattuabile. Il debitore aveva poi chiesto l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 83, comma 1, CCII, ma il tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere. La Corte d’appello ha riformato il provvedimento e ha aperto la liquidazione controllata, valorizzando la revoca dell’omologazione come presupposto della conversione e rinviando alla successiva fase dell’esdebitazione ex art. 282 la valutazione sulla meritevolezza del debitore. È una conferma, sul concordato minore, del percorso che va dalla revoca alla liquidazione.

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Su accordi di ristrutturazione omologati e seguiti dal fallimento, la Corte ha stabilito che i crediti vanno ammessi al passivo nell’ammontare originario, detratti i pagamenti già ricevuti. È il criterio che, per analogia, aiuta a misurare il credito che “rivive” quando il concordato minore viene meno: non torna il credito come se nulla fosse accaduto, ma il credito originario al netto di quanto il creditore ha già incassato in esecuzione del piano.

A questo si aggiunge un dato utile per il debitore: Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima riportata da Brocardi) ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza e che la condotta del debitore va valutata nella fase dell’esdebitazione. Chi, dopo la revoca del concordato minore, passa alla liquidazione controllata non è quindi escluso in partenza dalla liberazione finale, ma dovrà superare il vaglio degli artt. 280 e 282, comma 2, CCII.

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto in senso stretto, ma due punti meritano una lettura prudente. Il primo riguarda la natura dell’effetto liberatorio del concordato eseguito. La Cassazione, nella n. 20175/2025, lo descrive come inesigibilità assimilabile a un pactum de non petendo; nella n. 15862/2024 parla di effetto esdebitatorio parziale che sopravvive se non si chiede la risoluzione. Quale che sia l’inquadramento teorico, il risultato pratico coincide: dopo l’esecuzione integrale e corretta, accertata dalla relazione finale dell’OCC, e decorso il termine di sei mesi per la revoca, la parte falcidiata non è più esigibile dal debitore. Il secondo punto riguarda l’ambito: le esclusioni dell’art. 278, comma 7, CCII (obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti) sono dettate per l’esdebitazione; per il concordato minore conta ciò che la proposta prevede e ciò che il giudice ha omologato, e nelle fonti consultate non risulta giurisprudenza recente che abbia esteso o negato quelle esclusioni al concordato. L’assunzione prudenziale è non dare per scontato che un debito di quel tipo sia stato falcidiato: va verificato sul testo della proposta e della sentenza di omologazione.

Sul piano della revoca, invece, il quadro è netto. L’art. 82 CCII non prevede una “risoluzione” separata come quella del concordato preventivo: inadempimento e frode confluiscono nella revoca, con legittimazione ampia (creditore, OCC, pubblico ministero, qualunque interessato) e un unico limite temporale, i sei mesi dalla relazione finale. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: il termine dei sei mesi corre anche in agosto.

Cosa significa per te

Per il debitore, l’esecuzione del piano è la tua “esdebitazione”, ma diventa definitiva solo quando la relazione finale certifica l’adempimento integrale e corretto e il termine per la revoca è scaduto. Fino a quel momento, un pagamento mancato o un’omissione nell’elenco possono riaprire la partita. Per il creditore, la finestra utile è quella: se il piano non è stato eseguito o se emergono atti di frode, l’istanza di revoca va depositata entro sei mesi dalla relazione finale; dopo la revoca, nella liquidazione controllata che ne segue, il credito si fa valere nell’ammontare originario detratti gli incassi, secondo il criterio di Cass. 32996/2024 applicato per analogia.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, n. 23075 del 2026

Il contesto

Nel luglio 2026 la Prima Sezione civile è tornata sul rapporto tra l’accertamento giudiziale del credito e la falcidia concordataria. La decisione si colloca in una sequenza ormai fitta di pronunce della stessa Sezione sugli effetti dell’omologazione verso i creditori anteriori: la n. 20175/2025 sulla sospensione della prescrizione, la n. 5845/2026 sulla distinzione tra percentuale e ammontare, la n. 24609/2026 sulle azioni di mero accertamento in pendenza di concordato. La n. 23075/2026, nota da una massima della banca dati Unijuris, chiude il cerchio sul momento più delicato, quello in cui il creditore ha in mano una sentenza.

La motivazione in linguaggio piano

Il problema affrontato è questo: un creditore anteriore al concordato ottiene, in un giudizio ordinario, una sentenza che accerta il suo credito per un certo importo. Quella sentenza è un titolo. Può usarla per pignorare il debitore per l’intero, come farebbe con qualunque altro titolo esecutivo?

La Corte ha risposto che il credito può essere accertato in sede ordinaria e che la sentenza costituisce la base su cui si applica la falcidia concordataria, ma che dopo l’omologazione non si può riconoscere in sede esecutiva un importo maggiore di quello che spetta secondo il concordato. In altre parole, la sentenza serve a stabilire quanto valeva il credito; il concordato stabilisce quanto di quel valore può essere riscosso. Le due cose stanno su piani diversi e non si contraddicono.

Il ragionamento si comprende meglio accostandolo alla n. 5845/2026: l’omologazione vincola la percentuale, non l’ammontare. Il creditore resta quindi libero di discutere quanto gli è dovuto, ma non di sottrarsi alla percentuale. Se fosse altrimenti, ogni creditore escluso o contestato potrebbe ottenere fuori dalla procedura ciò che gli altri creditori della stessa classe hanno rinunciato a pretendere, e la parità di trattamento su cui si regge il concordato verrebbe meno.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa sequenza di decisioni, una parte della prassi trattava il creditore non elencato come estraneo al concordato, con la conseguenza che, ottenuto un titolo, poteva agire per l’intero. La n. 23075/2026, letta insieme alla n. 5845/2026, chiude questa porta: il titolo giudiziale ottenuto dopo l’omologazione non consente di pretendere più della percentuale concordataria. Per il concordato minore, dove l’elenco dei creditori è redatto dal debitore con l’ausilio dell’OCC e dove le omissioni non sono rare, la ricaduta è diretta: chi è stato dimenticato non perde il credito, ma non ottiene nulla di più di quanto avrebbe ottenuto se fosse stato elencato.

C’è anche un risvolto per il debitore. Ricevere un decreto ingiuntivo per l’intero, a piano eseguito, non significa doverlo pagare per l’intero: l’esecuzione forzata per l’importo pieno è contestabile con l’opposizione, facendo valere il vincolo concordatario, mentre la percentuale sul credito accertato resta dovuta. Va precisato che la fonte consultata riporta la massima della decisione e non l’intera motivazione: prima di usarla in un atto è opportuno leggerne il testo integrale.

I principi applicati ai casi reali

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati, non casi seguiti dallo Studio. Gli importi e le date sono di fantasia ma coerenti con le norme richiamate.

Ipotesi 1: la banca, la percentuale e il fideiussore

Situazione di partenza: un artigiano ottiene l’omologazione di un concordato minore in continuità. La banca è titolare di un credito chirografario di 38.760 € garantito da fideiussione personale di un terzo. La proposta riconosce ai chirografari il 22%, in 48 rate mensili, e non contiene alcuna previsione sui garanti. L’OCC deposita la relazione finale il 2 marzo 2026 (lunedì), dando atto dell’esecuzione integrale e corretta.

Sviluppo: la banca ha incassato 38.760 × 22% = 8.527,20 €. Restano 30.232,80 €. Verso il debitore la differenza non è più esigibile: alla luce di Cass. 20175/2025 e Cass. 15862/2024, eseguito il piano e decorso il termine di revoca (sei mesi dalla relazione finale, quindi fino al 2 settembre 2026, mercoledì), la falcidia è consolidata. Verso il fideiussore, invece, opera l’art. 79, comma 5, CCII, in linea con Cass. 6662/2026: in assenza di diversa previsione nella proposta, il diritto della banca resta integro.

Esito: la banca può chiedere al fideiussore i 30.232,80 €, nei limiti del contratto di fideiussione e delle eccezioni che il garante può sollevare in base a quel contratto. Il fideiussore che paga dovrà poi valutare come esercitare il regresso, alla luce del trattamento che il piano riservava ai crediti con causa anteriore.

Ipotesi 2: il fornitore dimenticato e il creditore arrivato dopo

Situazione di partenza: un professionista ottiene un concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna. Il decreto di apertura è pubblicato il 3 novembre 2025 (lunedì). La proposta riconosce ai chirografari il 18%. Un fornitore, titolare di un credito di 12.415 € per forniture del 2024, non è stato inserito nell’elenco. Un secondo fornitore vanta 6.380 € per forniture eseguite nel gennaio 2026.

Sviluppo: il primo fornitore è un creditore anteriore. In base a Cass. 5845/2026 e alla n. 23075/2026 può far accertare in giudizio i 12.415 €, ma potrà riscuotere solo 12.415 × 18% = 2.234,70 €; i restanti 10.180,30 € non sono esigibili dal debitore. Se l’omissione è stata consapevole e la relazione finale non è ancora stata depositata, o è stata depositata da meno di sei mesi, può valutare l’istanza di revoca per alterazione del passivo (art. 82, comma 1). Il secondo fornitore è un creditore posteriore alla pubblicità del decreto: la falcidia non lo riguarda.

Esito: il primo fornitore ha diritto a 2.234,70 € e, se il debitore non paga, può agire esecutivamente solo per quella somma; il secondo può agire per i 6.380 € interi secondo le regole ordinarie.

Ipotesi 3: la revoca e il credito che rivive

Situazione di partenza: il piano di un imprenditore agricolo prevede il pagamento ai chirografari del 25%; l’OCC deposita la relazione finale il 9 febbraio 2026 (lunedì). In aprile un creditore scopre che il debitore aveva occultato un immobile in comproprietà, non indicato nell’attivo.

Sviluppo: l’occultamento di una parte rilevante dell’attivo è motivo di revoca ai sensi dell’art. 82, comma 1, CCII. Il termine di sei mesi dalla relazione finale scade il 9 agosto 2026, che è domenica: il termine slitta al lunedì 10 agosto 2026. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII la sospensione feriale non si applica: il termine corre anche in agosto e il deposito va fatto in tempo. Il creditore, titolare di 54.920 € e pagato al 25% (13.730 €), presenta istanza di revoca. Se il giudice revoca l’omologazione con sentenza, si apre la strada della liquidazione controllata (art. 83 CCII), come nel caso deciso da App. Ancona 1291/2025.

Esito: nella liquidazione controllata, applicando per analogia Cass. 32996/2024, il credito si fa valere nell’ammontare originario detratti i pagamenti ricevuti: 54.920 − 13.730 = 41.190 €. Restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 82, comma 6).

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Quasi tutte riguardano il concordato preventivo o altri strumenti di regolazione della crisi e si applicano al concordato minore per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, nei limiti della compatibilità. Due pronunce del 2026 (n. 5845 e n. 23075) sono indicate con il solo numero e anno perché la data riportata dalla fonte cade di domenica. Alcune pronunce sono note da massime o rassegne e non dal testo integrale: prima di citarle in un atto è bene leggerne la versione ufficiale.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, 18/7/2025, n. 20175 Prescrizione dei crediti durante l’esecuzione L’omologa rende i crediti anteriori temporaneamente inesigibili e sospende la prescrizione Il creditore non perde il credito per il tempo, ma non può agire per l’intero
Cass. civ., Sez. I, ord. 6/6/2024, n. 15862 Fallimento senza previa risoluzione La falcidia sopravvive se non si chiede la risoluzione nel termine Nel concordato minore va rispettato il termine di revoca
Cass. civ., Sez. III, 27/6/2025, n. 17326 Legittimazione dopo l’omologa Il debitore resta parte nelle cause sui crediti L’accertamento si chiede contro il debitore
Trib. Piacenza, Sez. fall., 26/11/2024 Debito tributario e omologa L’omologa cristallizza il debito fiscale Anche il creditore pubblico è vincolato
Cass. civ., Sez. I, 20/3/2026, n. 6662 Garanti dei creditori estranei Gli effetti non si estendono a coobbligati e fideiussori La fideiussione resta escutibile
Trib. Bologna, Sez. II, 5/9/2023 Condebitori solidali Il concordato di un coobbligato non libera gli altri Il creditore può agire per l’intero verso gli altri
Cass. civ., Sez. I, 6/9/2019, n. 22382 Clausola esdebitatoria per i fideiussori (l.fall.) Non era ammessa; il fideiussore che non ha pagato non vota Base storica per leggere il “salvo diversa previsione”
Cass. civ., Sez. I, n. 5845/2026 Creditore non elencato o sottostimato L’omologa vincola la percentuale, non l’ammontare Il credito si accerta fuori, ma si paga in percentuale
Cass. civ., Sez. I, ord. 21/2/2025, n. 4596 Credito contestato Va elencato; il mancato accantonamento può giustificare la risoluzione Il creditore contestato ha uno strumento di reazione
Cass. civ., Sez. I, 18/8/2026, n. 24609 Azioni di accertamento Ammesse, ma la sentenza non si esegue sul patrimonio vincolato Accertare non significa riscuotere
Cass. civ., Sez. I, n. 23075/2026 Titolo ottenuto dopo l’omologa Non si riscuote più della percentuale concordataria Il decreto per l’intero è contestabile
Cass. civ., Sez. I, ord. 3/6/2025, n. 14835 Ambito dell’esdebitazione Gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione Concordato eseguito ed esdebitazione sono istituti diversi
Corte cost., ord. 104/2026 Art. 278, c. 2, CCII Atti restituiti; questione tornata davanti alla Corte Regola vigente ma contestata
C. App. Ancona, Sez. I, n. 1291/2025 Revoca del concordato minore Dalla revoca si passa alla liquidazione controllata Conferma il percorso dell’art. 83
Cass. civ., Sez. I, 17/12/2024, n. 32996 Credito dopo il venir meno dell’accordo Ammissione per l’ammontare originario meno i pagamenti Misura del credito che rivive
Cass. civ., Sez. I, ord. 31/7/2025, n. 22074 Meritevolezza e liquidazione controllata La condotta si valuta in sede di esdebitazione Dopo la revoca la liberazione non è esclusa in partenza

La sintesi operativa

Dalle pronunce esaminate si ricavano principi che valgono sia per il creditore sia per il debitore.

  • L’omologazione del concordato minore vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura, anche quelli che non hanno votato, che sono stati esclusi dal voto o che non erano nell’elenco.
  • Il vincolo riguarda la percentuale e i tempi del piano, non l’ammontare del credito, che si può far accertare in giudizio contro il debitore.
  • Un titolo giudiziale ottenuto dopo l’omologa non consente di riscuotere più della percentuale concordataria.
  • Durante l’esecuzione il credito è temporaneamente inesigibile e la prescrizione è sospesa fino alle scadenze del piano.
  • I diritti verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso restano integri, salvo una diversa previsione nella proposta, da verificare sul testo omologato.
  • Il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario.
  • I creditori sorti dopo la pubblicità del decreto di apertura non subiscono la falcidia.
  • Inadempimento e frode si fanno valere con la revoca dell’art. 82 CCII, entro sei mesi dalla relazione finale dell’OCC; il termine corre anche in agosto.
  • Dopo la revoca si può aprire la liquidazione controllata e il credito si fa valere nell’ammontare originario, detratto quanto già incassato.
  • L’esecuzione del concordato non è un’esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII: produce un effetto liberatorio proprio, che diventa definitivo quando il piano è stato eseguito integralmente e il termine di revoca è scaduto.
  • Le esclusioni dell’art. 278, comma 7, CCII sono dettate per l’esdebitazione: per il concordato conta ciò che la proposta prevede e il giudice ha omologato.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Ho ricevuto la percentuale e il piano è finito: posso fare un decreto ingiuntivo per il resto?
Puoi ottenere un accertamento del credito, ma non riscuotere dal debitore più della percentuale. È quanto risulta da Cass. 5845/2026 e dalla n. 23075/2026: la sentenza o il decreto servono da base per la falcidia, non per superarla. Il resto puoi chiederlo, se esistono, ai fideiussori e ai coobbligati.

Non ho mai ricevuto la proposta e non ho votato: il concordato vale anche per me?
Sì, se il tuo credito è anteriore alla pubblicità del decreto di apertura. L’obbligatorietà dell’art. 117 CCII, applicabile per rinvio, non dipende dal voto né dall’inserimento nell’elenco. Se l’omissione è stata grave e imputabile al debitore, valuta l’istanza di revoca entro sei mesi dalla relazione finale.

Il debitore ha smesso di pagare a metà piano: che cosa posso fare?
Durante l’esecuzione l’OCC vigila e il giudice può assegnare un termine per compiere gli atti mancanti (art. 81, comma 5, CCII). Se il piano resta ineseguito o diventa inattuabile, puoi chiedere la revoca (art. 82, comma 2). Cass. 20175/2025 conferma che, scadute le rate, il creditore può far valere l’inadempimento.

Il fideiussore sostiene di essere liberato dal concordato del debitore: ha ragione?
Di regola no: l’art. 79, comma 5, CCII e Cass. 6662/2026 tengono fermi i diritti verso i garanti. L’unica eccezione è una diversa previsione nella proposta omologata, la cui portata non risulta ancora chiarita dalla Cassazione: va letta sul testo.

Il concordato è stato revocato: il mio credito torna intero?
Torna il credito originario, ma al netto di quanto hai già ricevuto, secondo il criterio di Cass. 32996/2024 applicato per analogia. Lo farai valere nella liquidazione controllata che può seguire la revoca, come nel caso deciso da App. Ancona 1291/2025.

Cosa può fare lo Studio Monardo: applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo

Che tu sia creditore o debitore, il valore di questa giurisprudenza si misura sul fascicolo concreto. Ecco che cosa facciamo, passo per passo.

  1. Ricostruiamo la data che conta. Verifichiamo la pubblicità del decreto di apertura e la data di nascita del credito, per stabilire se sei un creditore anteriore vincolato o un creditore posteriore libero dalla falcidia.
  2. Leggiamo la proposta e la sentenza di omologazione riga per riga. Controlliamo la classe di appartenenza, la percentuale, i tempi e soprattutto l’eventuale “diversa previsione” sui garanti ai sensi dell’art. 79, comma 5, CCII.
  3. Esaminiamo la relazione finale dell’OCC. Verifichiamo se attesta un’esecuzione integrale e corretta e calcoliamo il termine di sei mesi per la revoca, tenendo conto che corre anche in agosto.
  4. Prepariamo l’istanza di revoca. Quando emergono inadempimento, inattuabilità del piano, passivo alterato o attivo occultato, redigiamo e depositiamo l’istanza dell’art. 82 CCII con la documentazione a supporto.
  5. Agiamo per l’accertamento del credito non elencato o contestato. Promuoviamo il giudizio contro il debitore per far accertare l’ammontare e ottenere la percentuale spettante, secondo Cass. 5845/2026 e la n. 23075/2026.
  6. Escutiamo o difendiamo il fideiussore. Per il creditore impostiamo l’azione verso garanti e coobbligati per la parte non soddisfatta; per il garante verifichiamo validità, limiti ed eccezioni del contratto di garanzia e la strategia sul regresso.
  7. Opponiamo l’esecuzione per l’intero. Se sei il debitore che ha eseguito il piano e ricevi un precetto per il credito originario, proponiamo opposizione facendo valere il vincolo concordatario.
  8. Gestiamo il passaggio alla liquidazione controllata. Dopo la revoca, valutiamo l’istanza dell’art. 83 CCII e la domanda di ammissione al passivo nell’ammontare originario detratti i pagamenti.
  9. Valutiamo l’esdebitazione successiva. Se il percorso approda alla liquidazione controllata, verifichiamo le condizioni degli artt. 280 e 282 CCII per la liberazione finale.
  10. Impugniamo fino all’ultimo grado. Reclami, appelli e ricorsi per cassazione sono seguiti con la stessa linea impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista è la leva decisiva in questa materia: gli orientamenti esaminati sono nati quasi tutti in Cassazione, e le questioni ancora aperte, come la portata del “salvo diversa previsione” dell’art. 79, comma 5, si decideranno lì. Avere lo stesso difensore e la stessa strategia dalla lettura della proposta fino al ricorso per cassazione evita di dover ricostruire la linea difensiva a ogni grado. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di leggere relazioni, piani e attestazioni con l’occhio di chi li redige. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di verificare i conteggi delle percentuali, delle classi e degli incassi accanto ai profili giuridici. Ci impegniamo nei mezzi: analizzeremo i documenti, verificheremo i termini e costruiremo la strategia, senza promettere un risultato che dipende dal giudice.

Chiusura

Dopo l’esecuzione del concordato minore il creditore non pagato per intero non resta senza strumenti, ma deve sapere dove cercarli: non nel credito originario verso il debitore, che l’omologa ha ridotto alla percentuale, bensì nei garanti, nell’accertamento del credito dimenticato, nella revoca entro sei mesi dalla relazione finale e, dopo la revoca, nella liquidazione controllata. Il debitore, dal canto suo, ha diritto alla stabilità del risultato, purché il piano sia stato eseguito davvero.

È una materia in cui si incontrano la procedura di sovraindebitamento e il contenzioso di legittimità. Per questo lo Studio Monardo la segue con le competenze dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce dall’interno piani, relazioni ed esecuzione, e come avvocato cassazionista, in grado di portare le questioni aperte fino all’ultimo grado.

📩 I termini per reagire sono brevi e corrono anche in agosto: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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