Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso quando un artigiano, un professionista o un piccolo imprenditore sta per chiudere un concordato minore e, nello stesso momento, qualcuno della sua famiglia o un socio ha firmato una fideiussione in banca. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, a una persona che non è del mestiere: niente formule da cancelleria, solo quello che serve per capire cosa succede al garante il giorno dopo la sentenza di omologa.
Il quadro normativo, in poche righe. Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. La regola sui garanti non sta nell’art. 80, che riguarda l’omologazione, ma nell’art. 79, comma 5: il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Per tutto ciò che il concordato minore non regola, l’art. 74, comma 4, rinvia alle norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili; e nella liquidazione controllata vale un’altra norma ancora, l’art. 278, comma 6. Vedremo perché queste differenze contano.
Perché ce ne occupiamo noi? Perché il concordato minore è uno strumento di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che scrive la relazione, comunica la proposta ai creditori e raccoglie le adesioni. E siccome le fideiussioni sono quasi sempre bancarie, la questione si incrocia con il diritto bancario, materia in cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale.
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Se il concordato minore viene omologato, chi mi ha fatto da garante è liberato anche lui?
No, di regola il fideiussore resta obbligato per l’intero debito originario, anche dopo l’omologa.
È la domanda che arriva per prima, e la risposta delude quasi sempre. Il concordato minore omologato riduce e riorganizza i debiti del debitore che ha presentato la proposta: se il piano prevede che la banca riceva il 30% del suo credito, la banca è vincolata a quel 30% nei confronti del debitore. Ma il fideiussore non è parte della procedura. Ha firmato un contratto autonomo con cui ha promesso alla banca di pagare se il debitore principale non paga. E la legge dice espressamente che il concordato minore non tocca i diritti del creditore verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso.
In concreto: dopo la sentenza di omologa la banca incassa dal debitore ciò che il piano prevede e, per la differenza, può rivolgersi al garante. Può chiedergli tutto il residuo, con gli interessi previsti dal contratto di fideiussione, e se non paga può ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare i suoi beni: lo stipendio, il conto, la casa.
Perché la legge è così severa? Perché la fideiussione serve proprio a questo. La banca chiede una garanzia personale per coprirsi dal rischio che il debitore principale entri in crisi. Se la crisi, una volta arrivata, cancellasse anche la garanzia, la fideiussione non servirebbe a nulla nel solo momento in cui deve servire.
C’è però un’eccezione scritta nella norma, ed è la parte più interessante del concordato minore: la formula “salvo diversa previsione”. Significa che, a certe condizioni, la proposta può prevedere un trattamento diverso anche per i garanti. Ne parliamo più avanti, nella parte sulla procedura, perché è un’opzione che va costruita con cura e non un effetto automatico.
Qual è la norma esatta? Ho letto “art. 80”, ma anche “art. 278″…
La norma che vale per il concordato minore è l’art. 79, comma 5, CCII. L’art. 80 riguarda l’omologazione; l’art. 278, comma 6, riguarda l’esdebitazione nella liquidazione.
La confusione è comprensibile, perché in rete circolano rinvii sbagliati. Mettiamo ordine.
L’art. 79 si intitola alla maggioranza e regola il voto dei creditori. Al comma 4 dice che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Al comma 5 dice che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione.
L’art. 80 riguarda invece il giudizio di omologazione: il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze; se un creditore contesta la convenienza, omologa solo se quel creditore riceve almeno quanto avrebbe ricevuto con l’alternativa liquidatoria; e c’è anche il cosiddetto cram down fiscale e contributivo. Dell’effetto sui garanti non si occupa.
L’art. 278, comma 6, sta nella parte sull’esdebitazione che segue la liquidazione giudiziale o controllata: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Qui però l’inciso “salvo diversa previsione” non c’è, e la ragione è logica: nella liquidazione non c’è una proposta negoziata con i creditori in cui inserire una “previsione diversa”.
Infine, c’è l’art. 117 CCII, sugli effetti del concordato preventivo: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, i quali però conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Anche qui manca l’apertura alla “diversa previsione”.
Quindi tre norme dicono la stessa cosa nella sostanza, ma solo quella del concordato minore lascia uno spiraglio. Ed è quella che si applica a lei.
Il concordato minore non rinvia alle regole del concordato preventivo? Allora non vale l’art. 117?
Il rinvio esiste, ma vale solo per ciò che il concordato minore non regola e solo in quanto compatibile: sui garanti c’è già una norma specifica, che prevale.
L’art. 74, comma 4, CCII stabilisce che per quanto non previsto dalla sezione sul concordato minore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul concordato preventivo. È un rinvio “di riempimento”: serve a coprire i vuoti, non a sostituire le regole che il legislatore ha scritto apposta per il sovraindebitamento.
Sugli effetti verso fideiussori e coobbligati il vuoto non c’è, perché l’art. 79, comma 5, li disciplina espressamente. Quindi non si va a cercare la risposta nell’art. 117, che anzi è più rigido: non prevede la possibilità di una diversa previsione.
La clausola “in quanto compatibili” ha un significato preciso: le norme del concordato preventivo entrano nel concordato minore solo se servono a colmare una lacuna e solo se non contraddicono la disciplina speciale. Un procedimento pensato per debitori piccoli, con l’OCC al posto del commissario e con il silenzio-assenso al posto dell’adunanza, non può importare in blocco regole pensate per l’impresa medio-grande. E proprio sulla posizione dei garanti il legislatore ha voluto una regola più flessibile.
Dove il rinvio torna utile, per il nostro tema, è sulle questioni di contorno: per esempio come si colloca il credito di regresso del fideiussore che paga, o come si interpretano gli effetti dell’omologa sui creditori anteriori. Su questi punti la giurisprudenza formata sul concordato preventivo resta il riferimento principale, perché sul concordato minore le pronunce specifiche sono ancora poche.
Chi conta come “coobbligato” o “obbligato in via di regresso”? Mio marito ha solo cointestato il mutuo.
Il cointestatario del mutuo è un coobbligato solidale: anche nei suoi confronti la banca conserva intatti i propri diritti.
La norma usa tre categorie, e conviene distinguerle perché la situazione pratica cambia.
Il fideiussore è chi ha firmato una garanzia personale per un debito altrui: il classico genitore che garantisce l’apertura di credito del figlio artigiano, o il socio che garantisce i fidi della sua s.r.l.
Il coobbligato è chi deve lo stesso debito insieme al debitore, perché ha firmato il contratto come parte: il marito cointestatario del mutuo, il socio che ha sottoscritto il finanziamento insieme alla società, il fratello che ha firmato come co-mutuatario. Non è un garante: è debitore anche lui, per l’intero.
L’obbligato in via di regresso è chi, pagando, avrebbe diritto a rivalersi su altri: per esempio chi ha girato una cambiale, o un garante di secondo livello.
Per tutti vale la stessa conclusione: l’omologa del concordato minore di uno non riduce automaticamente il debito degli altri. Il creditore, dopo aver incassato dal debitore in concordato la percentuale prevista dal piano, può chiedere il resto al cointestatario o al garante.
C’è una conseguenza che spesso sfugge. Se il concordato minore è proposto da un solo coniuge e l’altro è cointestatario, la crisi della famiglia non si risolve: si sposta. Il debito residuo passa, in pratica, interamente sulle spalle del coniuge che è rimasto fuori dalla procedura. Per questo, quando c’è un debito in comune, è indispensabile valutare fin dall’inizio la posizione di entrambi, come vedremo nella parte sui casi particolari.
Il garante deve essere indicato nella domanda di concordato minore? Cosa cambia per la banca garantita?
Sì: il creditore che ha una garanzia prestata da terzi deve essere inserito in una classe separata. È l’art. 74, comma 3, a renderlo obbligatorio.
La proposta di concordato minore ha contenuto libero e può dividere i creditori in classi, cioè in gruppi omogenei trattati in modo diverso. Di regola la suddivisione è facoltativa. Ma c’è un caso in cui la legge la impone: la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Perché questa regola? Perché la banca che ha un fideiussore solvibile ha interessi diversi da un fornitore che ha solo il credito verso il debitore. La banca garantita sa che, qualunque percentuale ottenga dal piano, potrà chiedere il resto al garante: può quindi votare con un’indifferenza che il fornitore non può permettersi, oppure usare il voto per fare pressione. Mettere i creditori garantiti da terzi in una classe a sé serve a evitare che il loro voto alteri la volontà della massa e a rendere trasparente il trattamento.
Nella pratica, la domanda deve contenere almeno questi elementi.
L’elenco dei creditori previsto dall’art. 75, comma 1, con le somme dovute e le cause di prelazione: per il credito garantito va indicata l’esistenza della fideiussione, chi l’ha prestata e per quale importo massimo.
La classe separata per il creditore garantito da terzi, con la percentuale offerta e i tempi di pagamento.
La posizione dei garanti rispetto al piano: se il piano non dice nulla, vale la regola generale e i garanti restano esposti per il residuo; se si vuole una “diversa previsione”, va scritta in modo chiaro, con le ragioni e con le risorse che la giustificano.
Una precisazione. Dal testo dell’art. 74, comma 3, si ricava l’obbligo della classe; non si ricava, invece, che la presenza di un garante faccia sparire il credito dal piano. La banca resta creditrice del debitore in concordato e partecipa al voto per il credito che vanta verso di lui. Il fatto che possa rivalersi sul garante non le toglie il diritto di votare sulla proposta.
L’OCC, nella sua relazione, deve poter verificare tutto questo. Ed è qui che si gioca molta della credibilità della proposta: un elenco creditori che dimentica una fideiussione o la descrive male è un elenco incompleto, e un piano che ignora il credito di regresso futuro del garante rischia di essere meno fattibile di quanto sembri.
Mentre la procedura è in corso, la banca può già chiedere i soldi al mio garante?
Sì. Le misure protettive del concordato minore proteggono il patrimonio del debitore, non quello del fideiussore.
Con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può disporre, fino all’omologazione definitiva, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze. È l’art. 78, comma 2, lettera d), CCII.
Queste protezioni servono a congelare la situazione del debitore che ha chiesto la procedura, perché il piano possa essere votato e omologato senza che un creditore più veloce degli altri si porti via i beni. Ma riguardano il suo patrimonio. Il garante è un soggetto diverso, con un patrimonio diverso: nessuna norma del concordato minore estende a lui il divieto di azioni esecutive.
Di conseguenza la banca, durante la procedura, può:
- inviare al garante la richiesta di pagamento, se il contratto di fideiussione lo consente (molte fideiussioni bancarie prevedono il pagamento “a prima richiesta”);
- chiedere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti;
- avviare un pignoramento sui suoi beni.
Molte banche, in realtà, attendono l’esito del voto e dell’omologa per sapere quanto incasseranno dal debitore e chiedere al garante solo il residuo. Ma è una scelta di opportunità, non un obbligo.
C’è anche un problema di tempi che non va sottovalutato. Se il garante paga la banca mentre la procedura è aperta, nasce un suo credito di regresso verso il debitore. Questo credito non era nell’elenco originario come credito del garante, perché prima del pagamento il garante non aveva ancora un credito. Il piano deve essere in grado di gestire questa sostituzione: in genere il garante che paga prende, in tutto o in parte, il posto della banca soddisfatta. Ne parliamo nella risposta sul regresso.
Per questo, se il garante sta ricevendo pressioni della banca, è prudente farlo esaminare prima del deposito della domanda o subito dopo: a volte la soluzione corretta è una procedura anche per lui, a volte un accordo con la banca che valga per entrambi.
Il mio garante può votare sulla proposta di concordato minore?
Finché non ha pagato, no: secondo la Cassazione il fideiussore non ha ancora un credito di regresso e quindi non è un creditore che vota.
Il principio è stato affermato in materia di concordato preventivo dalla Cass. Sez. I, sentenza n. 22382 del 6 settembre 2019, che ha confermato la Cass. n. 19609 del 4 agosto 2017. Il ragionamento è semplice: il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore principale nasce con il pagamento al creditore (art. 1950 c.c.). Il pagamento non è una semplice condizione che rende esigibile un credito già esistente: è il presupposto stesso dell’esistenza del credito. Prima del pagamento, il fideiussore non è un creditore, e quindi non può essere ammesso al voto, nemmeno con riserva per un credito condizionato. Può solo intervenire e formulare osservazioni.
Sono pronunce nate sotto la legge fallimentare, ma il loro principio poggia sul codice civile, che non è cambiato, e si adatta senza forzature anche al concordato minore.
Nel concordato minore c’è poi un secondo filtro, specifico. L’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado del debitore, le società controllanti o controllate e i creditori in conflitto di interessi. Il garante tipico del concordato minore è un familiare: il genitore, il fratello, la moglie. Anche se avesse già pagato e fosse diventato creditore per regresso, non voterebbe comunque.
Attenzione anche al silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3: il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine assegnato si considera favorevole alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Questo vale per la banca garantita: se non risponde, conta come adesione. Ma non vale come rinuncia ai diritti verso il garante, salvo che la proposta contenga una previsione specifica su di lui e che quella previsione sia arrivata alla banca in modo chiaro. È un punto delicato: un’adesione silenziosa a una proposta che libera anche il garante è uno scenario che i giudici potrebbero valutare con molta prudenza.
Se il mio garante paga la banca, che fine fa il suo credito verso di me?
Il garante che paga acquista un credito di regresso verso di lei e subentra nei diritti della banca; ma quel credito, nato da una garanzia anteriore alla procedura, è trattato nel concordato come i crediti anteriori.
Il codice civile dà al fideiussore che ha pagato due strumenti. Il primo è la surrogazione (art. 1949 c.c.): il garante prende il posto del creditore soddisfatto, con le stesse garanzie e gli stessi privilegi. Il secondo è il regresso (art. 1950 c.c.): un’azione propria del garante per recuperare dal debitore capitale, interessi e spese.
Cosa succede nel concordato minore? Bisogna distinguere tre momenti.
Il garante ha pagato prima del deposito della domanda. È a tutti gli effetti un creditore anteriore. Va inserito nell’elenco dei creditori e riceverà quanto il piano prevede per la sua classe. Se si è surrogato in un credito privilegiato, porta con sé il privilegio; altrimenti è un chirografario. Se è un parente fino al quarto grado o il coniuge, non vota.
Il garante paga durante la procedura. Il suo credito di regresso sostituisce, per la parte pagata, quello della banca. La logica è che il debitore non può pagare due volte lo stesso debito: deve la percentuale concordataria una volta sola, a chi ne è titolare al momento del pagamento.
Il garante paga dopo l’omologa. È il caso più frequente: la banca incassa la percentuale dal debitore e chiede il residuo al garante. Il garante paga e poi si rivolge al debitore. Qui l’orientamento prevalente, formatosi sul concordato preventivo, ritiene che il credito di regresso abbia causa anteriore, perché nasce dalla fideiussione firmata prima della procedura, e che quindi resti soggetto agli effetti del concordato omologato. In parole semplici: il garante non può pretendere dal debitore in concordato più di quanto il piano gli consenta, e il debitore non viene richiamato a pagare per intero ciò che il concordato ha ridotto.
Il risultato pratico è duro per il garante: paga il residuo alla banca e recupera dal debitore poco o nulla. Se la banca è stata ammessa al concordato per l’intero credito e ha già ricevuto la percentuale prevista, il debitore ha adempiuto, per quel credito, tutto ciò che il piano gli chiedeva, e non può essere chiamato a pagare una seconda quota sullo stesso debito. È proprio per questo che, quando il garante è un familiare, l’analisi va fatta insieme: spesso il problema reale non è il debitore in concordato, ma il garante che resta solo davanti alla banca.
Sul punto del regresso dopo l’omologa non abbiamo letto pronunce recenti specifiche sul concordato minore: la soluzione va verificata caso per caso, anche alla luce di come il piano descrive il credito garantito.
Si può scrivere nel piano che anche il garante viene liberato?
Nel concordato minore la legge lo consente in linea di principio (“salvo diversa previsione”), ma è una clausola da costruire con molta attenzione e il cui perimetro non è ancora consolidato.
È la differenza più importante rispetto al concordato preventivo. Per quello, con la Cass. n. 22382 del 6 settembre 2019, la Cassazione ha escluso che la proposta possa estendere ai coobbligati l’effetto esdebitatorio con un patto espresso: la regola che fa salvi i diritti dei creditori verso i garanti, secondo la Corte, è sottratta alla disponibilità delle parti e deroga agli artt. 1301 e 1941 c.c. sulla comunicabilità degli effetti favorevoli.
Nel concordato minore, invece, l’art. 79, comma 5, aggiunge espressamente “salvo diversa previsione”. Il legislatore del sovraindebitamento ha quindi fatto una scelta opposta: la regola è la stessa, ma è derogabile.
Un’applicazione concreta c’è. Il Tribunale di Forlì, sez. II civile, con la sentenza n. 32 dell’8 aprile 2024, ha omologato un concordato minore estendendo gli effetti esdebitatori a un coobbligato solidale, perché la proposta lo prevedeva; prima di farlo, il tribunale ha esaminato la situazione economica del coobbligato, per accertare che la sua inclusione non pregiudicasse i creditori. Nello stesso caso il tribunale ha applicato il cram down dell’art. 80 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che aveva votato contro.
Restano alcune domande aperte, che è onesto dichiarare.
- Chi deve essere d’accordo? È sicuro che la clausola regga se il creditore garantito la accetta espressamente. Se invece la banca vota contro e la maggioranza si forma lo stesso, la possibilità di imporle la liberazione del garante è una questione su cui non abbiamo letto pronunce che la risolvano.
- Cosa giustifica la liberazione? Un tribunale difficilmente omologherà una clausola che libera un garante solvibile senza contropartita. La strada più solida è che il garante contribuisca con proprie risorse al piano: è anche il modo per soddisfare l’art. 74, comma 2, quando servono risorse esterne.
- Quanto deve essere chiara? Deve essere esplicita, indicare il garante, la garanzia, le risorse apportate e la valutazione di convenienza. Nella relazione dell’OCC deve emergere che i creditori non perdono nulla rispetto all’alternativa.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Elenco creditori con indicazione di fideiussioni e garanti; classe separata per crediti garantiti da terzi (art. 74 c.3) | Prima del deposito | OCC |
| Deposito | Domanda, piano, relazione OCC; eventuale “diversa previsione” sui garanti | Deposito tramite OCC | Tribunale competente |
| Apertura | Decreto di apertura, pubblicità, misure protettive per il solo debitore (art. 78 c.2 lett. d) | Integrazioni fino a 15 giorni se concesse | Giudice |
| Voto | Adesione o dissenso via PEC; silenzio-assenso (art. 79 c.3); fideiussore non pagato e familiari non votano | Termine non superiore a 30 giorni fissato dal giudice | OCC |
| Omologa | Verifica maggioranze, fattibilità, convenienza se contestata (art. 80) | Sentenza che chiude la procedura | Giudice |
| Dopo l’omologa | Banca incassa la percentuale dal debitore e chiede il residuo al garante (art. 79 c.5) | Secondo il contratto di fideiussione | Eventuale giudizio ordinario o monitorio |
| Regresso | Garante che paga si rivolge al debitore; credito trattato secondo il piano | Dal pagamento | Debitore e, se occorre, giudice |
E se il garante è mia moglie o mio padre? Può fare anche lui una procedura?
Sì: il garante che non riesce a pagare può accedere a sua volta a uno strumento di sovraindebitamento. Quale, dipende da chi è e da come si è indebitato.
Questo è il punto che cambia davvero la vita delle famiglie. Il fideiussore che si vede chiedere decine di migliaia di euro dopo l’omologa del concordato minore del congiunto è, molto spesso, a sua volta in stato di sovraindebitamento. E il CCII gli offre le stesse porte.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). È lo strumento più leggero: non c’è voto dei creditori, il giudice omologa se il piano è ammissibile e fattibile e, se un creditore contesta la convenienza, se quel creditore riceve almeno quanto avrebbe nella liquidazione. Il nodo è stabilire se il fideiussore sia “consumatore”. Dopo il correttivo, l’art. 2 definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede agli strumenti per i debiti contratti in tale qualità. Il genitore pensionato che ha garantito il fido dell’impresa del figlio senza alcun coinvolgimento nell’attività può avere buoni argomenti; il socio amministratore che ha garantito i debiti della propria s.r.l. molto meno. Sul punto la giurisprudenza di merito non è uniforme, e la qualificazione va costruita sui documenti.
Il concordato minore anche per il garante. Se il garante è a sua volta imprenditore minore o professionista e vuole proseguire l’attività, può proporre un proprio concordato minore. Se non prosegue alcuna attività, serve l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2).
La liquidazione controllata (art. 268 CCII) con esdebitazione. Per la persona fisica l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282). E qui torna l’art. 278, comma 6: anche nella liquidazione del garante restano salvi i diritti dei creditori verso eventuali altri coobbligati.
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). Se il garante non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, e il suo reddito non supera la soglia legata all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE, può ottenere l’esdebitazione una sola volta, con l’obbligo di pagare se nei tre anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.
C’è anche la possibilità, prevista dal codice per i membri della stessa famiglia, di presentare un unico progetto quando il sovraindebitamento ha un’origine comune: è una via da valutare quando debitore e garante sono conviventi o legati dalla stessa crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta queste situazioni guardando insieme la posizione del debitore e quella del garante, perché un concordato minore omologato che lascia il garante senza vie d’uscita è una soluzione a metà.
La fideiussione che ha firmato mio padre in banca è “omnibus”: è vero che può essere nulla?
Può esserlo in parte, se riproduce le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia; ma la nullità riguarda solo quelle clausole, e va provata.
Qui c’è molta confusione, alimentata da promesse facili. Mettiamo i paletti con le pronunce che abbiamo letto.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni stipulate “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale parzialmente nulla sono anch’esse nulle solo in parte: cadono le clausole che riproducono quelle dello schema vietato, mentre il resto del contratto rimane valido, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. Non è quindi la fideiussione intera a sparire.
L’intesa di riferimento è quella accertata dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 sullo schema ABI del 2003, che riguardava le fideiussioni omnibus (quelle che garantiscono tutti i debiti presenti e futuri verso la banca) e il periodo 2003-2005.
La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025, ha precisato che quel provvedimento non dimostra da solo l’esistenza di un’intesa anche negli anni successivi: per le fideiussioni firmate dopo il 2005, chi eccepisce la nullità deve provare con altri elementi che l’intesa illecita esisteva al momento della stipula.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1046/2025, ha escluso la nullità parziale per una fideiussione specifica (cioè per un singolo finanziamento) e ha ritenuto non provata l’intesa per una fideiussione omnibus del 2002.
Cosa c’entra con il concordato minore? Molto. Tra le clausole dello schema ABI c’era la deroga all’art. 1957 c.c., la norma che libera il fideiussore se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Se la clausola di deroga cade, il garante può verificare se la banca abbia rispettato quel termine. Ma è una verifica tecnica, non uno slogan: occorre la data di stipula, il tipo di fideiussione, il testo delle clausole e la cronologia delle iniziative della banca.
E se il concordato minore è della mia società e io sono socio?
Dipende dal tipo di socio: il socio illimitatamente responsabile beneficia del concordato della società, salvo patto contrario; il socio che ha firmato una fideiussione personale resta garante come chiunque altro.
L’art. 79, comma 4, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produca effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. È il caso del socio di una s.n.c. o dell’accomandatario di una s.a.s.: per i debiti sociali risponde per legge con il proprio patrimonio, e l’omologa del concordato della società riduce anche la sua esposizione per quei debiti.
Ma attenzione a due situazioni diverse, che si confondono spesso.
Il socio di s.r.l. che ha firmato una fideiussione per i fidi della società. Non è un socio illimitatamente responsabile: la sua responsabilità nasce dal contratto di garanzia, non dalla legge societaria. Per lui vale l’art. 79, comma 5: la banca conserva intatti i diritti nei suoi confronti. Vale la pena ricordare che, per una s.r.l., il concordato minore è possibile solo se si tratta di impresa minore entro le soglie dell’art. 2 (attivo, ricavi e debiti).
Il socio illimitatamente responsabile che ha anche firmato una fideiussione. Qui la situazione è stratificata: per l’obbligazione derivante dalla qualità di socio vale l’effetto del comma 4; per l’obbligazione derivante dalla fideiussione, la banca potrebbe sostenere che si tratti di un titolo autonomo, soggetto al comma 5. Non abbiamo letto pronunce che risolvano espressamente il punto per il concordato minore: va valutato sul testo della garanzia e della proposta.
Un consiglio operativo: se il concordato è della società e i soci hanno garanzie personali, la proposta dovrebbe dire espressamente quale effetto si intende produrre sulle loro posizioni. Lasciare la questione al silenzio significa, quasi sempre, lasciare la banca libera di agire contro i garanti dopo l’omologa.
Se invece di un concordato minore si apre la liquidazione controllata, per il garante cambia qualcosa?
Per il garante cambia poco nella sostanza (resta obbligato), ma scompare la possibilità di una “diversa previsione”.
Se il concordato minore non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Nella liquidazione il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione, di diritto, con la chiusura della procedura o decorsi tre anni dall’apertura. L’esdebitazione rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti; ma l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, senza eccezioni.
Questo significa che nella liquidazione non c’è spazio per negoziare la posizione del garante dentro la procedura del debitore. L’unica strada, per il garante, è una procedura propria o un accordo diretto con la banca.
È uno degli argomenti per cui, quando ci sono garanti familiari, il concordato minore può essere preferibile alla liquidazione anche se richiede più lavoro: è l’unico strumento in cui la legge apre espressamente alla possibilità di occuparsi del garante.
Rischio che la banca pignori la casa di mia madre, anche se il mio concordato è stato omologato?
Sì, il rischio esiste, se sua madre ha firmato una fideiussione e non paga il residuo. Ma non è un rischio immediato né senza difese.
L’omologa del suo concordato minore non scherma il patrimonio di sua madre. Se la banca le chiede il residuo e lei non paga, la banca può ottenere un titolo esecutivo, tipicamente un decreto ingiuntivo, e poi pignorare. La casa è un bene aggredibile come gli altri, salvo che sia in un fondo patrimoniale costituito in tempi e modi opponibili, tema che richiede una verifica a parte.
Detto questo, ci sono tre ragioni per non farsi prendere dal panico.
La prima: tra la richiesta di pagamento e la vendita di un immobile passano normalmente molti mesi, e in quei mesi si può agire: trattare con la banca, contestare la garanzia se ci sono motivi, preparare una procedura per la garante.
La seconda: la fideiussione va letta. Ha un importo massimo garantito, che può essere molto inferiore al residuo. Può contenere clausole contestabili, come abbiamo visto per le omnibus. Può essere stata escussa in modo irregolare.
La terza: anche la garante può chiedere le misure protettive di una propria procedura di sovraindebitamento, se ne ha i presupposti. Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, per esempio, il giudice può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano (art. 70, comma 4).
Il limite reale, che è giusto dire con chiarezza: se la garante ha un patrimonio consistente e un reddito adeguato, difficilmente potrà evitare di pagare. Le procedure di sovraindebitamento sono per chi non riesce a far fronte ai debiti, non per chi preferisce non farlo.
Ma chi ha fatto da garante, alla fine, perde tutto quello che paga?
Perde, in tutto o in larga parte, la possibilità di recuperarlo da lei, se il concordato è omologato. Non perde invece gli strumenti per difendersi prima di pagare.
La risposta onesta è che il garante, nel sistema del concordato minore, è la parte che rischia di più. Il debitore ottiene la riduzione; la banca incassa la percentuale e poi il residuo; il garante paga e il suo regresso incontra gli effetti dell’omologa.
Ma ci sono tre leve.
La prima è il tempo. Il garante che si muove prima del deposito della domanda può negoziare con la banca un saldo e stralcio della propria posizione, oppure partecipare alla costruzione del piano mettendo a disposizione risorse in cambio di una “diversa previsione” che lo liberi.
La seconda è il contratto. Ogni fideiussione ha un perimetro: importo massimo, debiti garantiti, durata, clausole sull’art. 1957 c.c. Sono elementi che vanno controllati prima di firmare un assegno.
La terza è la sua stessa procedura. Se il garante è sovraindebitato, può accedere agli strumenti del CCII. Il debito che nasce dalla fideiussione si può ristrutturare come qualsiasi altro debito, con tutte le verifiche sulla qualità di consumatore viste sopra.
Quanto tempo ha la banca per venire da me come garante?
Dipende dal contratto: la regola civilistica dei sei mesi dell’art. 1957 c.c. è spesso derogata, e in quel caso conta la prescrizione ordinaria.
L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. È una tutela per il garante: impedisce alla banca di restare inerte e poi presentargli il conto dopo anni.
Il problema è che moltissime fideiussioni bancarie contengono una clausola con cui il garante rinuncia a questa tutela. Se la clausola è valida, la banca non deve rispettare il termine semestrale e può agire entro il termine di prescrizione. Se invece la clausola è nulla, per esempio perché riproduce lo schema ABI in una fideiussione omnibus del periodo censurato e l’intesa è provata, il termine torna ad applicarsi.
C’è poi un aspetto collegato alla procedura. Durante il concordato minore, il decreto di apertura può sospendere le prescrizioni e impedire le decadenze, ma questo riguarda i rapporti con il debitore in procedura. Se e come la sospensione incida sui termini verso il garante è una questione tecnica che va valutata con il testo della fideiussione davanti.
Il messaggio pratico è uno: non dare per scontato né di essere al sicuro né di essere già spacciati. La data di stipula, le clausole e la cronologia delle richieste della banca fanno la differenza.
Mi conviene, come garante, pagare subito la banca o aspettare l’omologa?
In linea generale conviene aspettare di sapere cosa prevede il piano, ma non restare fermi: il momento giusto per trattare è prima che la proposta venga depositata.
Pagare subito, prima della procedura, ha un vantaggio: il garante diventa creditore anteriore per regresso e può essere inserito nell’elenco dei creditori, con il trattamento previsto per la sua classe. Ma ha anche uno svantaggio evidente: paga per intero e recupera solo la percentuale concordataria.
Aspettare l’omologa permette di sapere quanto la banca incasserà dal debitore e quindi quanto resterà a carico del garante. Ma espone a un rischio: dopo l’omologa la banca chiede il residuo e il regresso, come abbiamo visto, incontra gli effetti del concordato.
La strada che spesso funziona meglio è la terza: trattare con la banca prima del deposito, offrendo un importo che tenga conto di quanto la banca otterrà comunque dal piano, in cambio della liberazione del garante. Oppure inserire il contributo del garante nel piano come risorsa esterna, con una previsione espressa sulla sua posizione. Nessuna delle due soluzioni è garantita: dipendono dalla disponibilità della banca e dal giudizio del tribunale.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati a scopo esplicativo: non sono casi reali seguiti dallo studio.
Ipotesi 1 – Il garante resta esposto per il residuo.
Situazione di partenza: un artigiano presenta tramite l’OCC una domanda di concordato minore depositata lunedì 2 febbraio 2026. Tra i debiti c’è un’apertura di credito di 87.640 € verso una banca, garantita da una fideiussione della moglie. Il piano prevede per i chirografari il pagamento del 32% in quattro anni. La banca è inserita in una classe separata, come impone l’art. 74, comma 3, per i creditori con garanzie prestate da terzi. Il piano non contiene alcuna previsione sulla posizione della moglie.
Sviluppo:
– mercoledì 4 marzo 2026 il giudice apre la procedura e assegna ai creditori il termine per esprimersi, con scadenza venerdì 3 aprile 2026 (entro il limite dei 30 giorni);
– la banca vota contro, ma la maggioranza dei crediti e delle classi si forma;
– lunedì 15 giugno 2026 il giudice omologa con sentenza.
Calcolo: la banca riceverà dal debitore 87.640 × 32% = 28.044,80 €. Il residuo di 59.595,20 € non è più esigibile verso l’artigiano, ma resta esigibile verso la moglie garante, entro l’importo massimo della fideiussione.
Esito: lunedì 21 settembre 2026 la banca chiede alla moglie il residuo. Se lei paga lunedì 14 dicembre 2026, acquista un credito di regresso di 59.595,20 € verso il marito. Ma la banca è stata ammessa per l’intero credito e riceve già la percentuale concordataria: secondo l’orientamento prevalente, il marito non può essere chiamato a pagare una seconda percentuale sullo stesso debito. La moglie, in pratica, sostiene da sola il costo del residuo. Se non ha i mezzi, deve valutare una propria procedura di sovraindebitamento.
Ipotesi 2 – Il garante contribuisce al piano e viene liberato.
Situazione di partenza: un professionista ha debiti complessivi per 143.870 €. Tra questi c’è un finanziamento di 61.430 € garantito dal fratello. Il piano offre ai chirografari il 25%. Il fratello, che dispone di 9.215 € di risparmi, è disposto a metterli nel piano come risorsa esterna.
Sviluppo: la proposta crea una classe per la banca garantita e prevede, come “diversa previsione” ai sensi dell’art. 79, comma 5, che la banca riceva il 25% dal debitore più l’intero apporto del fratello, a fronte della liberazione del fratello dalla fideiussione.
Calcolo:
– quota dal debitore: 61.430 × 25% = 15.357,50 €;
– apporto del fratello: 9.215,00 €;
– totale alla banca: 24.572,50 €, pari al 40% del credito.
Confronto: senza la previsione, la banca riceverebbe 15.357,50 € dal debitore e potrebbe chiedere 46.072,50 € al fratello. Con la previsione riceve subito il 40%, senza dover agire contro un garante che, se ha come patrimonio solo quei 9.215 €, non potrebbe pagare molto di più.
Esito: se la banca aderisce espressamente, la clausola ha le migliori probabilità di essere omologata, come nel caso deciso dal Tribunale di Forlì nel 2024 per un coobbligato solidale. Se la banca vota contro, l’imposizione della liberazione del garante è una questione aperta: il tribunale dovrà valutare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria anche tenendo conto di quanto la banca potrebbe ottenere dal fratello.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Se il mio garante paga la banca dopo l’omologa, il mio piano regge ancora?”
Quasi tutti si chiedono cosa succede al garante. Quasi nessuno si chiede cosa succede al piano quando il garante paga. Eppure è una domanda decisiva per il debitore.
Abbiamo visto che il garante che paga acquista un credito di regresso e si surroga nei diritti della banca. Se il piano è stato costruito bene, questo credito non cambia nulla: la banca era già nell’elenco per l’intero, la percentuale è quella, e il garante subentra solo nei limiti di quanto spetta. Ma se il piano è stato costruito male, i problemi possono emergere.
Primo problema: il credito garantito era indicato in modo incompleto. Se nell’elenco dei creditori la banca compare per un importo inferiore al reale, o la fideiussione non è stata dichiarata, il garante che paga può sostenere di essere titolare di un credito non considerato. Il piano ne esce indebolito, e la fattibilità che il giudice aveva verificato rischia di non corrispondere più alla realtà.
Secondo problema: il garante si surroga in un privilegio. Se la banca aveva un’ipoteca o un privilegio, il garante che paga lo acquista per surrogazione. Il piano deve aver già considerato quel credito con il suo rango. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni, come ha ricordato la Cassazione (Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025): un piano che sbaglia il rango del credito garantito è esposto a contestazioni.
Terzo problema: il garante è un familiare in difficoltà. Se il garante non può pagare e finisce in liquidazione controllata, il suo liquidatore cercherà di recuperare ogni credito, compreso il regresso verso il debitore. Le tensioni familiari diventano tensioni giudiziarie.
Per questo la posizione del garante non è un dettaglio da sistemare dopo: è un elemento della fattibilità del piano. L’OCC deve poterla vedere, il giudice deve poterla valutare, e il debitore deve sapere fin dall’inizio cosa succederà quando la banca busserà alla porta del garante.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo letto e verificato per questa pagina, con il principio riformulato e il motivo per cui contano per chi ha un garante in un concordato minore. Sono meno numerose di quanto vorremmo, perché sul concordato minore la giurisprudenza edita sui garanti è ancora scarsa: abbiamo preferito citare poche pronunce verificate piuttosto che riempire l’elenco.
| Pronuncia | Principio in breve | Perché conta |
|---|---|---|
| Trib. Forlì, sez. II civ., sent. n. 32 dell’8/4/2024 | Concordato minore omologato con estensione degli effetti esdebitatori al coobbligato solidale previsto nella proposta, dopo verifica della sua situazione economica | Applicazione concreta della “diversa previsione” dell’art. 79 c.5 |
| Cass. Sez. I, sent. n. 22382 del 6/9/2019 | Nel concordato preventivo il fideiussore non pagante non vota; la proposta non può estendere ai garanti l’effetto esdebitatorio | Fissa la regola rigida del concordato preventivo, da cui il concordato minore si distingue |
| Cass. n. 19609 del 4/8/2017 | Il credito di regresso del fideiussore nasce solo con il pagamento | Fondamento del trattamento del garante che paga |
| Cass. SS.UU., sent. n. 41994 del 30/12/2021 | Fideiussioni conformi allo schema ABI censurato: nulle solo le clausole riproduttive, salvo diversa volontà | Limiti reali della difesa basata sulle omnibus |
| Cass. Sez. I, ord. n. 1170 del 17/1/2025 | Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 non prova l’intesa per fideiussioni successive | Onere della prova per le garanzie firmate dopo il 2005 |
| Trib. Salerno, sent. n. 1046/2025 | Esclusa la nullità parziale per la fideiussione specifica; non provata l’intesa per un’omnibus del 2002 | Distinzione tra fideiussioni specifiche e omnibus |
| Cass. Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 | Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni | Rilevante quando il garante che paga si surroga in un credito privilegiato |
Tribunale di Forlì, sez. II civile, sentenza n. 32 dell’8 aprile 2024. È la pronuncia più vicina al nostro tema. Il tribunale ha omologato un concordato minore in cui la proposta prevedeva che gli effetti esdebitatori si estendessero anche a un coobbligato solidale. Prima di omologare, ha esaminato la situazione finanziaria del coobbligato, per accertare che la sua inclusione non danneggiasse i creditori. Nello stesso provvedimento ha superato il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate con il cram down dell’art. 80. La lezione pratica: la “diversa previsione” dell’art. 79, comma 5, non è teoria, ma richiede una motivazione economica solida.
Cassazione, Sez. I, sentenza n. 22382 del 6 settembre 2019. Pronuncia resa sulla legge fallimentare per il concordato preventivo. Due principi: il fideiussore che non ha ancora pagato non è creditore e quindi non vota; la proposta non può, con un patto espresso, estendere ai garanti la liberazione, perché la regola che conserva i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori non è nella disponibilità delle parti. È importante per contrasto: l’art. 117 CCII ripete la regola senza aperture, mentre l’art. 79, comma 5, per il concordato minore, la rende derogabile.
Cassazione n. 19609 del 4 agosto 2017. Richiamata e confermata dalla pronuncia del 2019: il pagamento al creditore non è una condizione di esigibilità del regresso, ma il presupposto della sua esistenza. Ne deriva che, prima del pagamento, il garante non è un creditore della procedura.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021. Le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarato in parte anticoncorrenziale sono nulle solo in parte, limitatamente a quelle clausole, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. Per il garante significa che la fideiussione resta in piedi, ma senza le clausole cadute: un’arma di difesa, non una cancellazione del debito.
Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025. Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non è prova sufficiente di un’intesa negli anni successivi: per le fideiussioni firmate dopo, il garante deve dimostrare con altri elementi che l’intesa esisteva al momento della firma.
Tribunale di Salerno, sentenza n. 1046/2025. La nullità parziale non riguarda le fideiussioni specifiche, perché l’accertamento della Banca d’Italia si riferiva alle omnibus. Per un’omnibus del 2002, anteriore allo schema del 2003, l’intesa illecita non è stata ritenuta provata.
Cassazione, Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Per il nostro tema conta quando il garante che paga si surroga in un credito privilegiato o ipotecario: il piano deve trattarlo con il rango che gli spetta.
Accanto alle pronunce, le norme che i giudici applicano: art. 79, commi 4 e 5, CCII (effetti sui soci e sui garanti); art. 74, commi 3 e 4 (classi obbligatorie e rinvio al concordato preventivo); art. 117 CCII (effetti del concordato preventivo); art. 278, comma 6 (esdebitazione nella liquidazione); artt. 1949, 1950 e 1957 c.c. (surrogazione, regresso, termine semestrale).
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo lavora quando in un concordato minore ci sono fideiussori, coobbligati o garanti familiari.
- Ricostruiamo la mappa delle garanzie: raccogliamo contratti di fideiussione, mutui cointestati, garanzie di terzi, e per ciascuna indichiamo importo massimo, debiti garantiti, data di stipula e clausole rilevanti.
- Verifichiamo l’elenco dei creditori previsto dall’art. 75 CCII, controllando che ogni credito garantito sia indicato per l’intero e che la classe separata dell’art. 74, comma 3, sia correttamente formata.
- Esaminiamo il testo delle fideiussioni alla luce delle Sezioni Unite n. 41994/2021 e della giurisprudenza successiva, distinguendo omnibus e specifiche e controllando le date rispetto al periodo censurato.
- Controlliamo la cronologia delle iniziative della banca verso il debitore, per verificare se e come operi il termine dell’art. 1957 c.c.
- Valutiamo la “diversa previsione” dell’art. 79, comma 5: se il garante può apportare risorse, costruiamo la clausola, il calcolo di convenienza e la documentazione da sottoporre all’OCC.
- Impostiamo la trattativa con la banca garantita prima del deposito, per proporre una soluzione che riguardi insieme il debitore e il garante.
- Esaminiamo la posizione del garante come possibile sovraindebitato: verifichiamo se possa qualificarsi consumatore e quale strumento sia adatto (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente).
- Calcoliamo l’impatto del regresso sulla fattibilità del piano, simulando cosa succede quando il garante paga e si surroga, anche in un credito privilegiato.
- Assistiamo il garante quando la banca agisce: redigiamo le contestazioni, le opposizioni a decreto ingiuntivo e le difese nell’esecuzione.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere come l’organismo legge l’elenco dei creditori, come valuta la fattibilità e cosa si aspetta di trovare in una proposta che vuole occuparsi anche dei garanti. E pesa il coordinamento dello staff in diritto bancario, perché quasi ogni fideiussione in un concordato minore è una garanzia rilasciata a una banca.
La continuità è un punto di metodo: la stessa squadra che imposta il piano segue la trattativa con la banca, l’eventuale opposizione del garante e il contenzioso fino in Cassazione, senza cambi di strategia a metà strada. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle garanzie e sulle difese, i secondi sui numeri del piano, sull’attestazione di convenienza e sull’impatto del regresso.
In sintesi
Tre messaggi da ricordare.
Primo: l’omologa del concordato minore non libera automaticamente il garante. L’art. 79, comma 5, CCII conserva i diritti dei creditori verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso. La banca incassa la percentuale dal debitore e può chiedere il resto al garante.
Secondo: nel concordato minore, a differenza del concordato preventivo e della liquidazione, c’è uno spazio per occuparsi del garante. La formula “salvo diversa previsione” consente di costruire una proposta che lo includa, purché sia motivata, sostenuta da risorse e convincente per i creditori e per il giudice.
Terzo: il garante non è senza difese. Può verificare la validità della fideiussione, controllare i termini, trattare con la banca e, se è sovraindebitato, accedere a una procedura propria.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta esattamente all’incrocio delle competenze dell’Avvocato: il sovraindebitamento, che conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e il diritto bancario, in cui coordina uno staff multidisciplinare nazionale. Una fideiussione in un concordato minore richiede entrambe le prospettive.
📩 Prima che la banca si rivolga al garante, mettiti in contatto con noi: in fondo all’articolo trovi i recapiti dello studio per fissare un primo esame della tua situazione.
