L’articolo 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, d’ora in poi CCII) è la porta d’ingresso della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, cioè lo strumento che ha preso il posto del vecchio “piano del consumatore” della legge 3/2012. Sei commi in tutto. Sembrano pochi, ma ciascuno governa un momento preciso della procedura: chi può presentare la domanda, cosa deve contenere, quali debiti si possono ridurre, come si trattano le banche con ipoteca, cosa succede al mutuo della casa, davanti a quale giudice si va. Il testo che commentiamo è quello in vigore a ottobre 2026, cioè dopo il terzo correttivo, il D.Lgs. 136/2024, che ha toccato in particolare la lettera c) del comma 2 e il comma 4.
Questa ricostruzione segue un filo diverso dal solito commento articolo per articolo: segue il calendario. Perché chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Ogni comma dell’articolo 67 “si accende” in una fase diversa della procedura, e un debitore che conosce la sequenza può preparare oggi ciò che il giudice gli chiederà fra tre mesi.
La timeline, in sintesi:
– prima del deposito: la verifica di essere “consumatore” e l’incarico all’OCC;
– le settimane di preparazione: la costruzione della proposta e dei documenti;
– il giorno 0: il deposito del ricorso davanti al tribunale in composizione monocratica;
– il decreto di apertura e i 30 + 20 + 10 giorni che seguono: comunicazioni, osservazioni dei creditori, relazione dell’OCC;
– l’omologazione con sentenza;
– i due anni di possibile moratoria per i creditori privilegiati e, poi, l’esecuzione del piano fino all’ultima rata.
Perché lo Studio Monardo racconta questa procedura dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nel ruolo che l’articolo 67 mette accanto al consumatore fin dalla prima riga (“con l’ausilio dell’OCC”). Conosce quindi la procedura sia dal lato di chi la prepara sia dal lato di chi deve attestarne la serietà davanti al giudice.
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La mappa temporale dell’articolo 67: dove si colloca ogni comma
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intera sequenza. L’articolo 67 non contiene termini in giorni: quelli stanno nell’articolo 70, che disciplina il procedimento. Ma ogni comma dell’articolo 67 produce effetti in una fase precisa, e la tabella che segue li colloca sul calendario.
Una premessa sul tempo. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera, salvo diversa previsione (art. 9 CCII): chi pensa di “guadagnare” agosto rischia di perdere un termine. È una regola da tenere a mente in tutte le tappe che seguono.
| Tappa | Momento | Comma dell’art. 67 coinvolto | Atto o evento | Termine (fonte) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del giorno 0 | Comma 1 (soggetto e OCC) | Verifica della qualifica di consumatore, istanza all’OCC, nomina del gestore | Nessun termine di legge; tempi organizzativi dell’OCC |
| 2 | Settimane di preparazione | Comma 1 (contenuto libero della proposta) | Costruzione della proposta e del piano | Nessun termine di legge |
| 3 | Giorno 0 | Comma 2 (documenti) e comma 6 (giudice) | Deposito del ricorso con gli allegati obbligatori | Notizia al fisco e all’agente della riscossione entro 7 giorni dall’incarico OCC (art. 68 CCII) |
| 4 | Dal deposito al decreto | Comma 3 (cessione del quinto, pegno) | Trattamento dei finanziamenti con cessione dello stipendio o della pensione | Decreto ex art. 70: nessun termine perentorio per il giudice |
| 5 | Dal decreto: 30 + 20 + 10 giorni | Comma 4, prima parte (privilegiati) | Comunicazione ai creditori, osservazioni, relazione finale dell’OCC | 30 giorni per comunicare; 20 giorni per le osservazioni; 10 giorni per l’OCC (art. 70 CCII) |
| 6 | Trasversale, decisivo al giorno 0 | Comma 5 (mutuo prima casa) | Prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale | Regolarità dei pagamenti alla data del deposito |
| 7 | Omologazione | Tutti i commi | Sentenza di omologa o diniego | Reclamo nei termini dell’art. 51 CCII |
| 8 | Fino a 2 anni dall’omologa | Comma 4, seconda parte (moratoria) | Sospensione dei pagamenti ai creditori privilegiati | Massimo due anni, con interessi legali |
| 9 | Dopo la moratoria, fino alla fine | Tutti i commi (in esecuzione) | Esecuzione, relazioni dell’OCC, eventuale revoca o conversione | Relazioni semestrali (art. 71 CCII) |
La lettura della tabella dice già molto. Due commi (il 2 e il 5) si “giocano” tutto al giorno 0: ciò che non è nel ricorso, o la rata non pagata il giorno prima del deposito, pesa per l’intera procedura. Il comma 4 ha invece una doppia vita: decide nella fase delle osservazioni se il trattamento delle banche garantite è legittimo, e torna protagonista dopo l’omologa con la moratoria. Il comma 6 è la cornice: un solo giudice, il tribunale in composizione monocratica, segue tutto.
Le tappe che seguono sviluppano una per una le righe di questa tabella, nello stesso ordine.
Prima del giorno 0: chi può bussare alla porta dell’articolo 67
Cosa succede
La procedura non comincia in tribunale. Comincia molto prima, nel momento in cui una persona si accorge che lo stipendio o la pensione non bastano più a pagare le rate, i finanziamenti, le cartelle, i debiti con i fornitori di casa. In questa fase il consumatore deve rispondere a due domande: sono davvero “consumatore” ai fini del Codice? E sono “sovraindebitato”? Solo con due sì può rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e chiedere la nomina di un gestore.
La norma
Il comma 1 dell’articolo 67 apre con una formula precisa: il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
Tre elementi, tre filtri.
Il primo è il soggetto: il consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (la definizione sta nell’art. 2 CCII). Chi ha una partita IVA attiva con debiti d’impresa non entra da questa porta: per lui esiste il concordato minore. Ma la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il passato imprenditoriale non chiude la strada in modo automatico. Già Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869, nella lettura che ne danno i tribunali di oggi, escludeva che la qualifica di consumatore venga meno per chi abbia svolto in passato attività d’impresa o professionale, purché non residuino obbligazioni di quella attività confluite nell’insolvenza. E più di recente Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505, richiamata dal Tribunale di Pordenone nella sentenza n. 21/2026, ha ammesso l’accesso anche in presenza di un indebitamento “misto”, purché i debiti personali o familiari siano prevalenti.
Il secondo filtro è lo stato di sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e degli altri soggetti non fallibili (art. 2 CCII). In concreto: un rapporto tra debiti e redditi che non permette di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
Il terzo filtro è l’OCC. La norma non dice “il consumatore può proporre” e basta: dice che lo fa con l’ausilio dell’OCC. L’articolo 68 traduce questa formula in obbligo procedurale: la domanda è presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Senza OCC, il ricorso non regge.
C’è poi un limite soggettivo emerso di recente. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 novembre 2025, n. 30412 ha escluso che l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario possa proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore defunto: non può agire in luogo del de cuius e, in capo a lui, manca il presupposto stesso del sovraindebitamento, perché il beneficio d’inventario impedisce che l’insostenibilità di quei debiti si trasferisca sul suo patrimonio.
I termini che si attivano
In questa fase la legge non fissa termini per il consumatore. Ma il calendario corre lo stesso, ed è il calendario dei creditori: un precetto notificato concede 10 giorni prima del pignoramento; un pignoramento dello stipendio porta in poche settimane all’udienza di assegnazione; un’asta immobiliare ha date fissate dal giudice dell’esecuzione. Ogni settimana spesa a rimandare la visita all’OCC è una settimana in cui le azioni esecutive avanzano senza alcuna protezione, perché le misure protettive dell’articolo 70 arrivano solo dopo il deposito e solo su istanza.
Un termine c’è, ma riguarda l’OCC: una volta assunto l’incarico, l’Organismo deve darne notizia, entro sette giorni, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, che a loro volta comunicano il debito tributario accertato (art. 68 CCII). È un passaggio che serve a fotografare con esattezza il debito fiscale da inserire nell’elenco dei creditori.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la fase con la finestra difensiva più ampia di tutta la procedura. Il debitore può:
– raccogliere estratti conto, contratti di finanziamento, cartelle, atti giudiziari ricevuti;
– verificare se ha debiti d’impresa residui che mettono in dubbio la qualifica di consumatore;
– scegliere l’OCC territorialmente competente e depositare l’istanza di nomina del gestore;
– valutare, se un creditore ha già avviato un pignoramento, la tempistica del deposito per poter chiedere al più presto la sospensione.
Ciò che non può fare è depositare un ricorso “fai da te” senza l’OCC: la formula del comma 1 lo esclude.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è sottovalutare la qualifica. Chi ha chiuso una ditta individuale anni fa, ma ha ancora debiti con fornitori o contributi previdenziali legati all’attività, si presenta come consumatore e scopre all’esame del giudice che la prevalenza dei debiti è d’impresa. Il risultato è una domanda inammissibile e mesi persi. La verifica sulla natura di ogni singolo debito va fatta adesso, non dopo il deposito.
Quanto dura realmente
Non esiste un tempo medio rilevato a livello nazionale per questa fase. Dipende dall’OCC (alcuni nominano il gestore in pochi giorni, altri hanno liste d’attesa), dalla completezza dei documenti che il debitore porta e dalla complessità della posizione debitoria. Come ordine di grandezza, è ragionevole mettere in conto alcune settimane tra la prima istanza e la nomina effettiva.
Le settimane di preparazione: il “contenuto libero” della proposta
Cosa succede
Il gestore nominato dall’OCC incontra il debitore, esamina i documenti, ricostruisce la storia dell’indebitamento. Nello stesso tempo il debitore, con il suo legale, costruisce la proposta: quanto si offre, a chi, in quanto tempo, con quali risorse. È la fase in cui l’articolo 67 lascia la maggiore libertà, ed è proprio per questo la fase in cui si commettono le scelte che il giudice valuterà mesi dopo.
La norma
Il comma 1 prosegue: la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Ogni parola ha un peso.
“Contenuto libero” significa che la legge non impone una percentuale minima di pagamento ai creditori chirografari. A differenza di altri strumenti, non c’è una soglia fissa sotto la quale il piano è inammissibile.
“Anche parziale” significa che i debiti possono essere ridotti: il creditore riceve meno di quanto gli spetta, e la parte non pagata, a piano eseguito, non sarà più dovuta.
“Differenziato” significa che i creditori possono essere trattati in modo diverso tra loro, purché la differenza abbia una ragione (natura del credito, garanzie, posizione giuridica). Il finanziamento al consumo può ricevere una percentuale, il debito con il condominio un’altra.
“In qualsiasi forma” significa che il pagamento può avvenire con denaro, con la cessione di un bene, con l’accollo da parte di un terzo, con la “finanza esterna” messa a disposizione da familiari. Nella sentenza n. 21/2026 del Tribunale di Pordenone (pubblicata il 17 marzo 2026), ad esempio, il piano omologato si reggeva su 6.000 euro messi a disposizione dalla famiglia d’origine della debitrice, da versare entro 60 giorni dall’omologa, a fronte di un debito verso l’agente della riscossione di oltre 64.000 euro, soddisfatto per circa il 7,5%.
La libertà, però, ha un limite che il comma 1 stesso indica: il piano deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Non basta dire “pagherò il 20% in cinque anni”: bisogna dire con quali entrate, con quale cadenza, con quali garanzie di tenuta. È il terreno della fattibilità, che il giudice verificherà in sede di omologa (art. 70 CCII). La stessa sentenza di Pordenone richiama l’insegnamento di Cass. n. 11423/2014 sulla fattibilità economica, intesa come non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i propri obiettivi; e proprio in quel caso il tribunale ha ritenuto il piano fattibile pur rilevando che il reddito del nucleo era di poco superiore alla soglia di povertà ISTAT e che le spese erano destinate a crescere.
I termini che si attivano
Nessun termine di legge. Ma è qui che si decide la durata del piano, cioè il calendario dei prossimi anni. L’articolo 67 non fissa una durata massima: la durata deve essere coerente con le entrate e sostenibile. Piani troppo lunghi espongono al rischio di inadempimento; piani troppo brevi con percentuali irrisorie possono essere contestati dai creditori sul piano della convenienza rispetto alla liquidazione.
Cosa può fare il debitore ora
In questa finestra si costruisce tutto ciò che il giudice vedrà. Il debitore può:
– decidere quali beni mettere a disposizione e quali conservare;
– verificare se esistono familiari disposti a impegnarsi con finanza esterna, e formalizzare l’impegno per iscritto;
– scegliere le classi di trattamento dei creditori e motivare le differenze;
– calcolare con precisione le spese di mantenimento della famiglia, che dovrà dichiarare (comma 2, lett. e).
Ciò che diventa precluso, dopo il deposito, è cambiare l’impianto senza conseguenze: le modifiche restano possibili, anche su proposta dell’OCC dopo le osservazioni dei creditori, ma ogni modifica allunga i tempi.
L’errore tipico di questa fase
Costruire la proposta partendo da quanto si vorrebbe pagare invece che da quanto si può pagare. Una proposta “ambiziosa”, con rate superiori alla reale capacità di risparmio del nucleo, supera magari il vaglio iniziale ma cade alla prima difficoltà in esecuzione, con il rischio di revoca dell’omologazione. L’errore opposto è offrire percentuali così basse da rendere il piano meno conveniente della liquidazione per un creditore che, a quel punto, ha buon gioco a contestarlo.
Quanto dura realmente
Dipende quasi interamente dalla rapidità con cui il debitore produce i documenti. Una posizione con quattro o cinque creditori e redditi da lavoro dipendente si prepara in poche settimane; una posizione con decine di creditori, immobili, coobbligati e un passato imprenditoriale può richiedere mesi.
Giorno 0: il deposito del ricorso e i documenti del comma 2
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il ricorso viene depositato in tribunale, tramite l’OCC, con la proposta, il piano, la relazione del gestore e gli allegati. Da questo momento la procedura ha una data di nascita, e quella data conta: è la data alla quale si fotografa la regolarità del mutuo (comma 5), è il riferimento per individuare i creditori anteriori, è il momento da cui il debitore può chiedere misure protettive.
La norma
Il comma 2 dell’articolo 67 elenca il contenuto obbligatorio della domanda. Alla domanda vanno allegati:
a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) la consistenza e la composizione del patrimonio;
c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (lettera modificata dal D.Lgs. 136/2024);
d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.
Ogni lettera ha una funzione.
La lettera a) chiede “tutti” i creditori. Non i principali, non quelli che hanno già agito: tutti. Un creditore omesso è un creditore che non riceve la comunicazione, non partecipa alla procedura e, soprattutto, mette in discussione la trasparenza del debitore. Le cause di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche) vanno indicate perché da esse dipende il trattamento consentito dal comma 4.
La lettera b) chiede la fotografia del patrimonio: immobili, auto, conti, quote, crediti verso terzi. Serve all’OCC per attestare l’alternativa liquidatoria, cioè quanto i creditori otterrebbero se il patrimonio venisse liquidato.
La lettera c) guarda indietro di cinque anni: vendite, donazioni, costituzioni di fondi patrimoniali, accensioni di garanzie. È il punto in cui il giudice e i creditori verificano se il debitore ha sottratto beni prima di chiedere la ristrutturazione. Il terzo correttivo è intervenuto su questa lettera; per la formulazione letterale aggiornata è sempre opportuno consultare il testo vigente su Normattiva.
La lettera d) chiede le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: servono a ricostruire la capacità reddituale nel tempo.
La lettera e) chiede le entrate del debitore e del nucleo familiare e le somme necessarie al mantenimento della famiglia. È la lettera da cui nasce il calcolo della rata sostenibile: entrate meno spese necessarie uguale risorsa disponibile per i creditori.
Il comma 6 chiude il cerchio sul giudice: il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Un giudice unico, designato, segue la domanda dal decreto all’omologa e poi la fase di esecuzione.
I termini che si attivano
Dal giorno del deposito non scatta un termine a carico del debitore, ma si fissano alcune “date di riferimento” che non si potranno più spostare:
– la data del deposito è quella alla quale si valuta se il mutuo sulla prima casa è in regola (comma 5);
– i crediti sorti dopo questa data non rientrano nella falcidia del piano;
– la relazione dell’OCC che accompagna il ricorso (art. 68 CCII) diventa il documento su cui il giudice fonderà la prima valutazione di ammissibilità.
Cosa può fare il debitore ora
Con il ricorso depositato, il debitore può chiedere al giudice, contestualmente, le misure protettive dell’articolo 70: la sospensione delle esecuzioni che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari. È una finestra da non lasciar passare: le misure non sono automatiche e vanno chieste.
Può inoltre integrare il ricorso se il giudice, esaminandolo, rileva lacune. Nella procedura di Pordenone, ad esempio, il ricorso depositato il 12 gennaio 2026 è stato integrato il 6 febbraio 2026.
È invece precluso, da ora, il compimento di atti che alterino il patrimonio descritto: vendere un bene elencato o assumere nuovi debiti significativi mentre la procedura è pendente espone a contestazioni dei creditori e alla valutazione negativa del giudice.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un elenco creditori incompleto. Capita con i debiti piccoli (bollette, multe, piccoli finanziamenti online) e con le fideiussioni prestate per familiari: anche il debito da garante è un debito, e va indicato. Un’omissione scoperta durante la procedura costringe a integrare, ritarda la comunicazione ai creditori e indebolisce il giudizio sulla correttezza del debitore.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto istantaneo. Ciò che richiede tempo è l’esame del giudice. Nella sentenza di Pordenone, tra il deposito (12 gennaio 2026) e la pubblicazione della sentenza di omologa (17 marzo 2026) sono passati poco più di due mesi: è un dato di un singolo tribunale e di una procedura semplice, con un solo creditore rilevante, e non va generalizzato. Procedure con molti creditori e contestazioni durano sensibilmente di più.
Dal deposito al decreto: cessione del quinto e prestiti su pegno (comma 3)
Cosa succede
Il giudice esamina il ricorso. Se lo ritiene ammissibile, emette il decreto che apre la procedura (art. 70). Nel frattempo, nella busta paga del debitore continuano a comparire le trattenute della cessione del quinto: è il momento in cui molti consumatori si chiedono se quel finanziamento, che la finanziaria considera “garantito” dallo stipendio stesso, possa davvero essere toccato dal piano.
La norma
Il comma 3 dell’articolo 67 risponde in modo esplicito: la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
È una delle novità più rilevanti del Codice rispetto all’esperienza della legge 3/2012, quando la sorte della cessione del quinto nel piano del consumatore era oggetto di orientamenti contrastanti. Oggi la legge dice chiaramente che quel debito può essere ridotto e ridistribuito nel tempo come gli altri.
Tre osservazioni per leggere il comma nel modo corretto.
La prima: la cessione del quinto, nella sua struttura, è una cessione di credito futuro (lo stipendio) a favore della finanziaria. Il comma 3 la attrae nel piano: il credito della finanziaria diventa, in linea di principio, un credito trattabile come gli altri chirografari, a meno che non sia assistito da una vera causa di prelazione.
La seconda: il richiamo “salvo quanto previsto dal comma 4” serve proprio a questo. Se il credito è assistito da pegno (come nel prestito su pegno, dove il bene è consegnato al finanziatore) si applicano le regole dei crediti garantiti: il pagamento può essere ridotto, ma non sotto il valore che il creditore ricaverebbe dalla liquidazione del bene.
La terza: la norma parla di “falcidia” (riduzione dell’importo) e di “ristrutturazione” (modifica di tempi e modalità). Il piano può fare entrambe le cose: ridurre il debito residuo e ridistribuirlo su un numero diverso di rate, anche con un pagamento diretto all’OCC o al creditore invece della trattenuta in busta paga.
I termini che si attivano
Non c’è un termine che il debitore deve rispettare, ma c’è un tema di tempo concreto: fino a quando il giudice non interviene, le trattenute continuano. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico non sospendono la cessione di propria iniziativa. È per questo che, nel ricorso, la richiesta di misure protettive e, ove il giudice lo ritenga, di sospensione delle trattenute va formulata in modo specifico, spiegando perché la prosecuzione dei pagamenti pregiudicherebbe la fattibilità del piano e la parità di trattamento dei creditori.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore può:
– inserire la finanziaria nell’elenco dei creditori come chirografaria, con l’importo residuo esatto;
– verificare, sul contratto, se esistano garanzie ulteriori (assicurazione, pegno, coobbligati);
– chiedere al giudice, con il ricorso o subito dopo, di intervenire sulle trattenute in corso;
– valutare con l’OCC se la cessione sia stata concessa senza un’adeguata verifica del merito creditizio, profilo che l’OCC deve esaminare nella relazione (art. 68 CCII) e che può incidere sulla posizione del finanziatore in sede di omologa (art. 69, comma 2, CCII).
Qui si vede perché serve chi conosce la procedura dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta fin dal ricorso la richiesta sulle trattenute e il trattamento del finanziamento con cessione del quinto, raccogliendo i documenti che l’Organismo dovrà esaminare sul merito creditizio.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che la cessione del quinto “non si possa toccare” e quindi lasciarla fuori dal piano, continuando a subire una trattenuta che assorbe proprio le risorse che servirebbero per pagare gli altri creditori. L’errore opposto: interrompere di propria iniziativa, prima del deposito, i pagamenti di altri finanziamenti, convinti che “tanto entreranno nel piano”. Fino al deposito e alle misure protettive, il debitore è esposto a tutte le azioni dei creditori.
Quanto dura realmente
Il tempo tra il deposito e il decreto di apertura non è fissato dalla legge e varia molto da tribunale a tribunale, anche in base alle eventuali richieste di integrazione documentale. Come indicazione prudente, si possono mettere in conto da qualche settimana a qualche mese. Durante questo intervallo, se il giudice non ha ancora disposto nulla, le trattenute proseguono.
Dal decreto ai 30 + 20 + 10 giorni: i creditori privilegiati e la soglia della liquidazione (comma 4)
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice, ritenuta ammissibile la proposta, emette il decreto con cui ne dispone la pubblicazione in un’apposita area del sito web del tribunale e la comunicazione a tutti i creditori. Da qui il calendario diventa scandito da termini di legge: l’OCC comunica, i creditori osservano, l’OCC riferisce. Ed è in questa finestra che le banche con ipoteca e i creditori privilegiati verificano se il trattamento loro riservato rispetta il comma 4.
La norma
Il comma 4, prima parte, stabilisce che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.
In parole semplici: la banca che ha l’ipoteca sulla casa, o il creditore che ha un privilegio, può ricevere meno del 100%, ma non meno di quanto otterrebbe se il bene venisse venduto all’asta e il ricavato distribuito secondo le regole di prelazione. Il parametro è l’alternativa liquidatoria, e il garante del calcolo è l’OCC, che deve attestarlo.
Questo meccanismo ha conseguenze pratiche immediate:
– se l’immobile ipotecato vale 90.000 euro sul mercato e il mutuo residuo è di 140.000, la parte eccedente il valore realizzabile (al netto dei costi e dei tempi di una vendita forzata) può essere trattata come chirografaria;
– se un creditore privilegiato non ha beni specifici su cui soddisfarsi, il privilegio generale va valutato sull’intero patrimonio liquidabile;
– l’attestazione dell’OCC non è una formalità: è l’elemento che il giudice userà per respingere le contestazioni del creditore garantito.
Accanto al comma 4 operano, in questa fase, le regole dell’articolo 70 e dell’articolo 69.
L’articolo 70 fissa la scansione: l’OCC cura la comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni dal decreto; i creditori, ricevuta la comunicazione, hanno 20 giorni per presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione; nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. Con il decreto il giudice può inoltre, su istanza del debitore, disporre le misure protettive.
L’articolo 69 fissa le condizioni soggettive: non può accedere alla procedura il consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. E stabilisce, al comma 2, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Sulla colpa grave la giurisprudenza recente è costante nel circoscrivere l’ostacolo: l’omologa può essere negata solo se il sovraindebitamento è stato determinato da colpa grave, malafede o frode, non da una semplice imprudenza. Lo hanno affermato App. Firenze, 8 novembre 2023, n. 2261, e Cass. civ., 24 luglio 2025, n. 21048, entrambe richiamate dal Tribunale di Pordenone nella sentenza n. 21/2026, che ha escluso la colpa grave in un caso in cui l’indebitamento derivava da una tossicodipendenza in giovane età e non da un ricorso colposo al credito.
I termini che si attivano
Siamo nel cuore del calendario legale. I termini da tenere sotto controllo:
– 30 giorni dal decreto: termine entro cui l’OCC deve comunicare la proposta e il decreto a tutti i creditori;
– 20 giorni dalla comunicazione: termine entro cui i creditori possono presentare osservazioni. Il debitore non ha un termine proprio, ma deve prepararsi a rispondere;
– 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni: termine entro cui l’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modifiche.
Il calcolo pratico segue le regole ordinarie: si esclude il giorno iniziale, si conta quello finale; se la scadenza cade di sabato o di domenica, slitta al primo giorno non festivo successivo. E, come visto, la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non si applica ai procedimenti del Codice della crisi: un decreto emesso a metà luglio fa correre i termini anche in pieno agosto.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è quella tra la scadenza delle osservazioni e la relazione finale dell’OCC. Il debitore può:
– leggere le osservazioni dei creditori, in particolare quelle delle banche garantite che contestano la percentuale offerta;
– fornire all’OCC elementi a sostegno della stima del valore di mercato dei beni (perizie, valori OMI, comparabili);
– accettare le modifiche proposte dall’OCC, se servono a superare contestazioni fondate;
– far valere, con l’OCC, la posizione del creditore che non ha verificato il merito creditizio, il quale non potrà opporsi alla convenienza in sede di omologa (art. 69, comma 2).
È invece tardi, ormai, per cambiare la natura della proposta senza ripartire: le modifiche sono ammesse, ma devono restare nel perimetro di quanto comunicato.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare le osservazioni. Molti debitori pensano che, non essendo previsto un voto dei creditori, le loro opinioni non contino. È vero che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non si vota: il piano è omologato dal giudice, come conferma anche la sentenza di Pordenone. Ma una contestazione sulla convenienza fondata su dati concreti costringe il giudice a verificare se il creditore riceverebbe di più nella liquidazione, e un’osservazione lasciata senza risposta può far pendere la bilancia.
Quanto dura realmente
Sommando i termini di legge si arriva a circa due mesi dal decreto alla relazione finale dell’OCC (30 + 20 + 10 giorni, più i tempi effettivi della comunicazione). A questi vanno aggiunti i tempi del giudice per decidere sull’omologa, che la legge non fissa.
La casa al centro: il mutuo ipotecario sull’abitazione principale (comma 5)
Cosa succede
Il calendario ora torna indietro, al giorno 0, per un aspetto che per molte famiglie vale più di tutto il resto: la casa. Il consumatore che ha un mutuo sull’abitazione principale vuole sapere se potrà continuare a pagare le rate e tenere l’immobile, mentre il resto dei debiti viene ristrutturato. Il comma 5 risponde, ma con una condizione legata a una data precisa.
La norma
Il comma 5 prevede che è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Due strade, dunque:
1. il debitore è in regola con il mutuo al giorno del deposito: il piano può prevedere che il mutuo prosegua alle condizioni originarie, fuori dalla falcidia, con la banca che continua a ricevere le rate come se nulla fosse;
2. il debitore ha rate arretrate al giorno del deposito: il piano può comunque prevedere la prosecuzione, ma il giudice deve autorizzare il pagamento degli arretrati (capitale e interessi scaduti a quella data), così da riportare il rapporto in regola.
La logica è chiara: la legge consente di “isolare” il mutuo della prima casa dal resto della ristrutturazione, a patto che la banca non venga trattata peggio degli altri creditori. Pagare gli arretrati a un solo creditore, infatti, sarebbe una deroga alla parità di trattamento: per questo serve l’autorizzazione del giudice.
Il comma 5 si coordina con il comma 4. In alternativa alla prosecuzione regolare, il piano può trattare la banca come creditore ipotecario soggetto a falcidia nei limiti del valore di liquidazione e, dopo il D.Lgs. 136/2024, a una moratoria fino a due anni dall’omologazione (vedremo nella tappa successiva come la Cassazione ha letto questa moratoria). La scelta tra le due strade dipende dal rapporto tra debito residuo e valore dell’immobile e dalla capacità del nucleo di sostenere la rata originaria.
I termini che si attivano
Il termine qui non è un termine processuale ma una data-fotografia: la regolarità del mutuo si valuta al giorno del deposito della domanda. Ogni rata che il debitore lascia scadere prima del deposito diventa un arretrato da far autorizzare; ogni rata pagata dopo il deposito, invece, segue le regole del piano e delle misure protettive.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva sta tutta prima del giorno 0. Il debitore può:
– concentrare le risorse disponibili sul pagamento regolare del mutuo nei mesi che precedono il deposito, se il suo obiettivo è conservare la casa;
– se ci sono arretrati, quantificarli con precisione e prevedere nel piano la fonte di pagamento (risparmi, finanza esterna) per chiedere l’autorizzazione al giudice;
– valutare con l’OCC se, in rapporto al valore dell’immobile, sia più conveniente proseguire il mutuo o trattare la banca come creditore ipotecario ai sensi del comma 4.
Dopo il deposito, la data è fissata: non si può più “tornare in regola” ai fini della prima strada.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di pagare il mutuo per pagare i finanziamenti al consumo che telefonano più spesso. È una scelta comprensibile, sotto pressione, ma rovescia le priorità: il finanziamento al consumo può essere falcidiato nel piano, il mutuo della prima casa conviene invece arrivare regolare al deposito. Un debitore che arriva al giorno 0 con sei rate di mutuo arretrate deve trovare le risorse per pagarle in un’unica soluzione o affrontare una trattativa più difficile con la banca.
Quanto dura realmente
Il comma 5 non ha una durata propria: il mutuo prosegue fino alla sua scadenza naturale, che può andare ben oltre la durata del piano. In pratica, un piano di cinque anni può convivere con un mutuo che terminerà fra quindici: per i creditori chirografari il piano si chiude, per la banca il rapporto continua alle condizioni originarie.
Il giorno dell’omologa: la sentenza e la verifica finale del giudice
Cosa succede
Sono passati, nelle procedure più lineari, due o tre mesi dal deposito; in quelle complesse, molti di più. Il giudice ha davanti il ricorso, la relazione dell’OCC, le osservazioni dei creditori, le eventuali modifiche al piano. Ora deve decidere: omologare o negare.
La norma
L’articolo 67 non disciplina l’omologa, che è regolata dall’articolo 70. Ma è in questo momento che tutti i commi dell’articolo 67 vengono verificati insieme:
– il comma 1: il debitore è consumatore, è sovraindebitato, il piano indica in modo specifico tempi e modalità;
– il comma 2: la domanda è completa e trasparente;
– il comma 3: il trattamento della cessione del quinto è coerente con le regole;
– il comma 4: i crediti garantiti ricevono almeno quanto otterrebbero nella liquidazione, come attestato dall’OCC;
– il comma 5: la prosecuzione del mutuo, se prevista, rispetta le condizioni;
– il comma 6: decide il giudice monocratico.
Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, omologa con sentenza e ne dispone la pubblicazione. Se un creditore ha contestato la convenienza, il giudice omologa comunque quando ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 CCII). Se invece non omologa, dichiara inammissibile la proposta e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata.
Il giudice verifica anche l’assenza delle condizioni ostative dell’articolo 69, compresa la colpa grave, la malafede o la frode. Come si è visto, la giurisprudenza recente (App. Firenze n. 2261/2023; Cass. n. 21048/2025) richiede che il sovraindebitamento sia stato determinato da una colpa davvero grave, non da semplici scelte economiche sbagliate.
I termini che si attivano
Con la sentenza si apre il termine per l’impugnazione: contro la sentenza di omologa è ammesso reclamo, secondo il rinvio all’articolo 51 CCII, nel termine di 30 giorni previsto da quella norma. Il debitore deve sapere che, per tutto quel periodo, la sentenza può ancora essere messa in discussione da un creditore legittimato. Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o violato le regole sul merito creditizio non può però reclamare per ragioni di convenienza (art. 69, comma 2).
Cosa può fare il debitore ora
Se il giudice omologa, la finestra si sposta sull’esecuzione puntuale. Il debitore deve:
– organizzarsi per il primo pagamento previsto dal piano (nel caso di Pordenone, entro 60 giorni dall’omologa);
– comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico gli effetti della sentenza sulle trattenute;
– conservare ogni ricevuta, perché l’OCC dovrà riferire al giudice sull’esecuzione.
Se il giudice nega l’omologa, il debitore può valutare il reclamo oppure chiedere l’apertura della liquidazione controllata, che porta alla liquidazione dei beni ma consente di arrivare, con i suoi tempi, all’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
Considerare l’omologa come il traguardo. È invece l’inizio della fase più lunga. Un debitore che, sollevato dalla sentenza, salta il primo pagamento o lo esegue in ritardo apre la porta alla revoca dell’omologazione (art. 72 CCII).
Quanto dura realmente
La legge non fissa un termine al giudice per decidere. Nel caso di Pordenone la sentenza è stata sottoscritta il 16 marzo 2026 e pubblicata il 17 marzo 2026, a circa due mesi dal deposito: un tempo che riflette una procedura semplice. In presenza di contestazioni, modifiche del piano o integrazioni documentali, i mesi possono diventare parecchi di più.
Dall’omologa a due anni dopo: la moratoria per i creditori privilegiati (comma 4, seconda parte)
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura cambia ritmo. Non ci sono più udienze, osservazioni, termini brevi: c’è il piano, con le sue scadenze, e c’è un periodo che il terzo correttivo ha reso esplicito, la moratoria. Il debitore che ha ottenuto l’omologa di un piano con moratoria si trova in una situazione apparentemente paradossale: ha creditori garantiti (la banca con ipoteca, un creditore privilegiato) ai quali, per un certo tempo, non deve pagare nulla.
La norma
Il comma 4, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, prevede che il piano possa contenere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e che per quei crediti, durante la moratoria, siano dovuti gli interessi al tasso legale.
Sul significato concreto di questa moratoria è intervenuta Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. La Corte l’ha intesa come una vera sospensione, o dilazione, del pagamento del capitale e degli interessi: nel biennio il debitore può non pagare nulla ai creditori interessati, senza essere obbligato a soddisfarli integralmente e senza dover iniziare i pagamenti prima della scadenza del termine. È una lettura che dà al consumatore un margine prezioso nei primi due anni del piano, quelli in cui di solito le risorse servono a pagare i chirografari, la finanza esterna e i costi della procedura.
Il beneficio, però, non è gratuito per il piano: gli interessi legali maturano, e alla fine della moratoria il creditore garantito dovrà ricevere quanto previsto, comprensivo degli interessi. Il piano deve quindi prevedere con precisione la “ripartenza” dei pagamenti al terzo anno e la fonte delle risorse.
Come si legge la moratoria insieme agli altri commi
La moratoria non vive isolata. Va letta insieme alla prima parte dello stesso comma 4 e al comma 5, perché i tre meccanismi si combinano nel calendario del piano.
Con la prima parte del comma 4 il piano stabilisce quanto riceve il creditore garantito: non meno del valore realizzabile con la liquidazione del bene, come attestato dall’OCC. Con la moratoria stabilisce quando comincia a riceverlo: fino a due anni dopo l’omologa, con gli interessi legali nel frattempo. Con il comma 5, per il solo mutuo sull’abitazione principale, il piano può invece scegliere una terza via: lasciare il mutuo fuori dalla ristrutturazione, con le rate pagate alle scadenze originarie.
Ne derivano tre profili tipici di calendario:
– mutuo proseguito (comma 5): la banca riceve la rata ogni mese, dal primo giorno, senza moratoria e senza falcidia; gli altri creditori seguono il piano;
– credito garantito falcidiato senza moratoria (comma 4, prima parte): la banca riceve una somma pari almeno al valore di liquidazione, distribuita secondo il piano fin dall’omologa;
– credito garantito falcidiato con moratoria (comma 4, prima e seconda parte): la banca non riceve nulla per un periodo fino a due anni, poi riceve la somma prevista più gli interessi legali maturati.
Un esempio dimostrativo aiuta a misurare il peso degli interessi. Se il valore di liquidazione attestato per il credito ipotecario è di 84.650 euro e il piano prevede ventiquattro mesi di moratoria, gli interessi legali maturano su quella somma per due anni al tasso legale tempo per tempo vigente, che il piano dovrà indicare e aggiornare. È un costo che il debitore deve mettere in conto fin dalla costruzione della proposta, perché si aggiunge alle somme da pagare dal terzo anno in poi.
Il debitore deve quindi scegliere, già nella fase di preparazione, quale profilo adottare per ciascun creditore garantito. Una moratoria utile per liberare risorse nei primi due anni può rivelarsi un appesantimento al terzo, se il reddito non cresce. Per questo l’OCC, nella relazione, e il giudice, in sede di omologa, guardano alla sostenibilità dell’intero arco temporale e non solo dei primi mesi.
I termini che si attivano
Il termine è uno solo, ma va calcolato con attenzione: due anni dall’omologazione come limite massimo della moratoria. Il dies a quo è la data della sentenza di omologa; il piano può prevedere un periodo più breve, non più lungo. Il calcolo segue le regole dei termini a mesi e ad anni: se l’omologa è del 30 aprile 2027, la moratoria può durare al massimo fino al 30 aprile 2029.
Cosa può fare il debitore ora
Durante la moratoria il debitore:
– usa il biennio per consolidare la propria situazione: pagare regolarmente i chirografari secondo il piano, accantonare le somme necessarie per la ripresa dei pagamenti ai privilegiati;
– tiene un prospetto degli interessi legali che maturano, per evitare sorprese alla fine del periodo;
– informa l’OCC di qualunque variazione reddituale significativa (perdita del lavoro, pensionamento, nuove entrate), perché incide sulla fattibilità.
Ciò che non può fare è considerare la moratoria come una sospensione dell’intero piano: riguarda solo i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari indicati.
L’errore tipico di questa fase
Non accantonare. Due anni senza rate verso la banca possono dare la sensazione di una disponibilità maggiore, che finisce spesa in consumi. Al ventiquattresimo mese, quando i pagamenti ripartono con gli interessi maturati, il nucleo si ritrova senza la riserva necessaria. È lo scenario in cui un piano omologato rischia la revoca per inadempimento.
Quanto dura realmente
Esattamente quanto il piano prevede, entro il tetto di due anni. Non dipende dal tribunale: è una data scritta nel piano omologato. Ciò che dipende dal debitore è arrivare a quella data pronto.
Dopo la moratoria e fino all’ultima rata: esecuzione, relazioni dell’OCC, revoca e conversione
Cosa succede
Il calendario ora corre per anni. Il piano viene eseguito, rata dopo rata. L’OCC vigila sull’esecuzione, risolve le difficoltà e riferisce al giudice. Il debitore paga, conserva le ricevute, comunica le variazioni. Alla fine, se tutto va come previsto, i debiti falcidiati non saranno più dovuti nella parte non pagata.
La norma
L’articolo 67, in questa fase, è il “contratto” che si esegue: le percentuali, le scadenze, le modalità sono quelle che i commi 1-5 hanno consentito di fissare. Le regole di esecuzione stanno però negli articoli successivi.
L’articolo 71 affida all’OCC il compito di vigilare sull’esatto adempimento del piano, risolvere le eventuali difficoltà e, se necessario, sottoporle al giudice; l’OCC riferisce al giudice per iscritto, ogni sei mesi, sullo stato dell’esecuzione. Terminata l’esecuzione, l’OCC presenta una relazione finale. Nella sentenza di Pordenone, ad esempio, il giudice ha chiesto al gestore una relazione sullo stato di esecuzione entro tre mesi.
L’articolo 72 disciplina la revoca dell’omologazione: il giudice può revocarla, su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, quando risultino atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, quando sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o sottratta o dissimulata una parte dell’attivo, o quando il piano sia divenuto inattuabile o il debitore non abbia adempiuto agli obblighi.
L’articolo 73 regola la conversione in liquidazione controllata: in caso di revoca dell’omologazione, su istanza del debitore o di un creditore (e, nei casi di frode, anche del pubblico ministero), il giudice dispone la conversione nella procedura liquidatoria.
I termini che si attivano
- Relazioni semestrali dell’OCC al giudice (art. 71 CCII);
- scadenze di pagamento fissate nel piano omologato, che hanno per il debitore la stessa forza di un termine perentorio: ogni rata saltata è un fatto che l’OCC deve riferire;
- fine della moratoria, se prevista, con la ripresa dei pagamenti ai creditori garantiti;
- relazione finale dell’OCC al termine dell’esecuzione.
Cosa può fare il debitore ora
Durante l’esecuzione, il debitore ha ancora strumenti. Può:
– segnalare all’OCC difficoltà sopravvenute non imputabili (malattia, perdita del lavoro) prima che diventino inadempimenti;
– chiedere, tramite l’OCC, la modifica del piano quando la sua esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni non imputabili, secondo le regole del Codice;
– difendersi in caso di istanza di revoca, dimostrando che l’inadempimento non è tale da rendere il piano inattuabile;
– in caso di revoca, chiedere egli stesso la conversione in liquidazione controllata, per non restare esposto alle azioni individuali dei creditori.
L’errore tipico di questa fase
Il silenzio. Il debitore che non riesce a pagare una rata e, per vergogna o timore, non lo comunica all’OCC, lascia che la notizia arrivi al giudice nella relazione semestrale, senza spiegazioni. Una difficoltà comunicata in anticipo è un problema da risolvere; una difficoltà nascosta diventa un inadempimento da sanzionare.
Quanto dura realmente
La durata è quella del piano. L’articolo 67 non fissa un massimo: piani di tre, cinque, sette anni sono comuni, ma la durata va sempre giustificata dalla sostenibilità. Il mutuo prima casa eventualmente proseguito ai sensi del comma 5 continua invece fino alla sua scadenza contrattuale.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come gli stessi commi dell’articolo 67 producano esiti diversi a seconda di quando il debitore si muove. Non riproducono casi reali dello studio. I termini sono calcolati secondo l’articolo 70 CCII; le scadenze che cadrebbero di sabato o domenica sono state spostate al lunedì.
Dati comuni. Consumatore lavoratore dipendente, stipendio netto 1.740 euro, nucleo con un figlio minore. Debiti: mutuo prima casa con debito residuo di 96.380 euro (rata 512 euro); finanziamento con cessione del quinto residuo 18.470 euro (trattenuta 348 euro); due prestiti personali per complessivi 27.915 euro; carta revolving 6.240 euro; debiti verso condominio 2.865 euro. Immobile stimato 118.000 euro.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 2 novembre 2026: istanza all’OCC. Il mutuo è in regola: le rate sono pagate fino a ottobre 2026.
- Lunedì 16 novembre 2026: nomina del gestore. Entro sette giorni l’OCC informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali (art. 68).
- Novembre-dicembre 2026: raccolta documenti del comma 2 (elenco creditori completo, patrimonio, atti straordinari degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate e spese del nucleo). Il debitore continua a pagare il mutuo.
- Venerdì 15 gennaio 2027 (giorno 0): deposito del ricorso. Il mutuo è in regola alla data del deposito: il piano prevede la prosecuzione alle scadenze originarie (comma 5). La cessione del quinto è inserita come credito chirografario falcidiabile (comma 3). Nel ricorso si chiedono le misure protettive.
- Venerdì 5 febbraio 2027: decreto ex art. 70. Il giudice dispone pubblicazione e comunicazione e accoglie l’istanza di misure protettive.
- Lunedì 1 marzo 2027: l’OCC comunica ai creditori (ben dentro il termine di 30 giorni, che scadrebbe domenica 7 marzo e slitterebbe a lunedì 8 marzo).
- Lunedì 22 marzo 2027: scadenza delle osservazioni (20 giorni dal 1 marzo scadrebbero domenica 21 marzo; slittano al lunedì). La finanziaria contesta la percentuale offerta.
- Giovedì 1 aprile 2027: relazione dell’OCC (10 giorni dalla scadenza delle osservazioni). L’OCC propone un lieve aumento della percentuale ai chirografari, finanziato con 1.150 euro di finanza esterna di un familiare.
- Venerdì 30 aprile 2027: sentenza di omologa. Chirografari soddisfatti al 24% in 60 rate; mutuo regolare fuori piano.
Esito: dalla prima istanza all’omologa passano meno di sei mesi; la casa resta al nucleo; la trattenuta della cessione del quinto è sostituita da una rata di piano sostenibile.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Novembre 2026-marzo 2027: il debitore non va all’OCC. Per far fronte alle telefonate dei finanziatori al consumo, smette di pagare il mutuo da marzo 2027.
- Lunedì 14 giugno 2027: un creditore ottiene l’assegnazione di una quota dello stipendio, che si somma alla trattenuta della cessione del quinto. Il debitore si rivolge solo ora all’OCC.
- Mercoledì 15 settembre 2027 (giorno 0): deposito del ricorso. Alla data del deposito risultano sei rate di mutuo scadute e non pagate, per 3.072 euro di capitale e interessi. La prima strada del comma 5 è chiusa: per proseguire il mutuo serve l’autorizzazione del giudice al pagamento degli arretrati, e servono le risorse per pagarli.
- Venerdì 29 ottobre 2027: decreto ex art. 70.
- Venerdì 12 novembre 2027: comunicazione dell’OCC ai creditori.
- Giovedì 2 dicembre 2027: scadenza delle osservazioni. La banca contesta: in assenza di fonte certa per gli arretrati, chiede di essere trattata come creditore ipotecario.
- Lunedì 13 dicembre 2027: relazione dell’OCC (il decimo giorno cadrebbe domenica 12 dicembre). L’OCC propone di trattare la banca ai sensi del comma 4, con moratoria di due anni e pagamento non inferiore al valore di liquidazione attestato.
- Lunedì 14 febbraio 2028: sentenza di omologa del piano modificato. Moratoria fino al 14 febbraio 2030 per la banca, con interessi legali.
Esito: la procedura arriva comunque all’omologa, ma più tardi di dieci mesi rispetto al Calendario A, con un pignoramento dello stipendio subito nel frattempo e una posizione sulla casa più fragile, perché dipende dalla tenuta del piano dopo la moratoria.
Le due timeline a confronto
| Evento | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Prima istanza all’OCC | 2 novembre 2026 | 14 giugno 2027 |
| Deposito (giorno 0) | 15 gennaio 2027 | 15 settembre 2027 |
| Mutuo alla data del deposito | In regola | Sei rate arretrate |
| Decreto ex art. 70 | 5 febbraio 2027 | 29 ottobre 2027 |
| Scadenza osservazioni | 22 marzo 2027 | 2 dicembre 2027 |
| Relazione OCC | 1 aprile 2027 | 13 dicembre 2027 |
| Omologa | 30 aprile 2027 | 14 febbraio 2028 |
| Trattamento della casa | Mutuo proseguito (comma 5) | Banca falcidiata con moratoria (comma 4) |
La differenza non sta nella legge, che è la stessa: sta nella data in cui il debitore ha deciso di muoversi.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando entrano in gioco altri strumenti
La procedura dell’articolo 67 non scorre mai da sola. Accanto a essa possono correre, prima o dopo, altri binari che ne modificano i tempi.
Il binario delle esecuzioni individuali. Se un creditore ha già avviato un pignoramento (dello stipendio, del conto, della casa), quel procedimento non si ferma da solo con il deposito del ricorso. Va chiesta la misura protettiva dell’articolo 70. Il giudice della ristrutturazione può sospendere i procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni. La timeline cambia così: il debitore deve depositare prima possibile, perché ogni udienza dell’esecuzione tenuta prima del decreto è un’udienza in cui il creditore procede indisturbato. Se l’esecuzione è immobiliare e l’asta è già fissata, la differenza di poche settimane può decidere se la casa resta nel piano o esce dal patrimonio.
Il binario della liquidazione controllata. Se la ristrutturazione non è percorribile (perché il debitore non ha reddito sufficiente, o perché è inammissibile per le condizioni dell’articolo 69), l’alternativa è la liquidazione controllata. Il passaggio può avvenire in due momenti: subito, su istanza del debitore quando il giudice dichiara inammissibile la proposta (art. 70); oppure più avanti, per conversione dopo la revoca dell’omologazione (art. 73). In entrambi i casi il calendario riparte da capo con regole diverse: si liquidano i beni, e l’esdebitazione arriva al termine della procedura.
Il binario dell’esdebitazione del debitore incapiente. Per chi non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, il Codice prevede un’esdebitazione autonoma, accessibile una sola volta. È un binario che non passa dall’articolo 67 ma che il debitore deve conoscere, perché in alcune situazioni rende inutile costruire un piano destinato a non reggere.
Il binario degli accordi con un singolo creditore. Prima del deposito, un accordo transattivo con un creditore (ad esempio la banca del mutuo) può cambiare l’intera architettura del piano. Ma attenzione: un accordo che preveda pagamenti preferenziali a un creditore, a ridosso del deposito, può essere letto dagli altri creditori come un atto che altera la parità di trattamento, e dovrà comunque essere indicato tra gli atti rilevanti del comma 2.
Il binario del concordato minore. Se nel corso della preparazione emerge che i debiti d’impresa sono prevalenti, la strada giusta non è l’articolo 67 ma il concordato minore, con un calendario diverso e, soprattutto, con il voto dei creditori. Accorgersene prima del deposito risparmia mesi; accorgersene dopo il decreto significa una declaratoria di inammissibilità.
Il binario dei coobbligati e dei familiari. Il Codice consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. È un binario che allunga i tempi di preparazione (più documenti, più redditi, più creditori) ma che può accorciare quelli complessivi, evitando due procedure separate con due calendari diversi.
In tutti questi casi vale la stessa regola temporale: il binario va scelto prima del giorno 0. Cambiare binario dopo il deposito è possibile, ma ogni cambio fa ripartire una parte del calendario.
Le 5 finestre critiche dell’articolo 67
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La finestra della qualifica, prima di tutto. È il momento in cui si verifica se si è consumatori e se i debiti personali prevalgono su quelli eventualmente legati a un’attività passata. Sbagliare qui significa depositare un ricorso destinato all’inammissibilità e perdere mesi. Il riferimento è il comma 1, letto con le indicazioni della Cassazione sull’indebitamento misto (ord. n. 28505/2024).
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La finestra del mutuo, nei mesi prima del deposito. È il periodo in cui decidere se arrivare al giorno 0 con il mutuo in regola. La regolarità alla data del deposito apre la strada più semplice del comma 5; gli arretrati la complicano e richiedono l’autorizzazione del giudice e le risorse per pagarli.
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La finestra del ricorso completo, al giorno 0. È il momento in cui si deposita un elenco dei creditori completo, la fotografia del patrimonio, gli atti straordinari degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e il bilancio familiare. Ogni lacuna del comma 2 si paga in tempo e in credibilità. Ed è anche il momento in cui chiedere le misure protettive.
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La finestra delle osservazioni, tra il ventesimo giorno dalla comunicazione e la relazione dell’OCC. È lo spazio in cui rispondere alle contestazioni dei creditori garantiti sul rispetto del comma 4 e sul valore di liquidazione, e valutare le modifiche al piano proposte dall’OCC. Lasciarla passare in silenzio significa affidare la decisione alle sole tesi dei creditori.
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La finestra della moratoria, nei due anni dopo l’omologa. È il periodo in cui, secondo la lettura di Cass. n. 11676/2026, il debitore può non pagare i creditori privilegiati interessati dalla moratoria, ma deve prepararsi alla ripresa dei pagamenti con gli interessi legali. Usarla bene significa arrivare al terzo anno con le risorse accantonate; usarla male significa esporsi alla revoca.
Le domande sul tempo
Ho già ricevuto un pignoramento dello stipendio. Sono ancora in tempo per l’articolo 67?
Sì. Il pignoramento non impedisce l’accesso alla procedura. Ma più tempo passa, più l’esecuzione avanza: depositato il ricorso, si può chiedere al giudice di sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano (art. 70). Fino a quel momento, il pignoramento continua a produrre effetti.
Ho lasciato scadere tre rate di mutuo. Posso ancora salvare la casa con il comma 5?
Il comma 5 lo consente anche con rate arretrate, ma a una condizione: il giudice deve autorizzare il pagamento del debito per capitale e interessi scaduto alla data del deposito. Servono quindi le risorse per pagare quegli arretrati. Se le rate continuano a scadere prima del deposito, il conto cresce; in alternativa, il piano può trattare la banca come creditore ipotecario ai sensi del comma 4.
Quanto dura in tutto la procedura?
Bisogna distinguere due tempi. Il primo è quello che va dal deposito all’omologa: la legge fissa i termini dell’articolo 70 (30 giorni per la comunicazione, 20 per le osservazioni, 10 per la relazione dell’OCC), a cui si aggiungono i tempi del giudice. In una procedura semplice, come quella decisa dal Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 21/2026, si è arrivati all’omologa in circa due mesi; in procedure complesse servono molti mesi di più. Il secondo tempo è la durata del piano, che l’articolo 67 non fissa e che va calibrata sulla sostenibilità: spesso alcuni anni.
Ad agosto i termini si fermano?
No. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non si applica (art. 9 CCII). Se il decreto è emesso a luglio, i 30 giorni per la comunicazione e i 20 giorni per le osservazioni corrono anche ad agosto.
Se ho già ottenuto un’esdebitazione quattro anni fa, posso presentare un piano adesso?
No: l’articolo 69 esclude chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, e chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. In un caso del genere, il calendario impone di attendere che siano trascorsi cinque anni.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuno: estremi come riportati nella fonte consultata, principio riformulato, rilevanza per l’articolo 67. Dove la fonte non indica la sezione o la data, l’abbiamo omessa invece di ricostruirla.
Tappa 1 – Prima del giorno 0: chi è consumatore
-
Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869.
Principio: avere svolto in passato un’attività d’impresa o professionale non toglie, di per sé, la qualità di consumatore; la toglie la presenza di obbligazioni derivanti da quell’attività che siano confluite nella situazione di insolvenza.
Rilevanza: è il criterio con cui leggere la parola “consumatore” del comma 1. La pronuncia è anteriore al Codice, ma è ancora richiamata dai tribunali che applicano l’articolo 67 (così Trib. Pordenone n. 21/2026). Va citata come principio consolidato, non come novità. -
Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505.
Principio: il consumatore con debiti in parte personali e in parte legati a un’attività può accedere alla ristrutturazione, purché i debiti personali o familiari prevalgano.
Rilevanza: allarga la porta del comma 1 a una platea frequente (ex titolari di partita IVA, ex soci, garanti di familiari imprenditori) e sposta la verifica sulla composizione del debito, da fare prima del deposito. -
Cass. civ., Sez. I, sent. 18 novembre 2025, n. 30412.
Principio: l’erede che accetta con beneficio d’inventario l’eredità del consumatore sovraindebitato non può proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto, sia perché non può agire al suo posto, sia perché in capo a lui manca il sovraindebitamento, che il beneficio d’inventario impedisce di trasmettere.
Rilevanza: segna un confine soggettivo del comma 1. La procedura è personale: non si “eredita” la possibilità di ristrutturare i debiti di un altro.
Tappa 2 – La preparazione: contenuto libero e fattibilità
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Cass. n. 11423/2014 (estremi come riportati dalla fonte, senza indicazione di sezione e data).
Principio: la fattibilità economica del piano va intesa come assenza di una manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Rilevanza: è il parametro con cui il giudice legge la “specificità di tempi e modalità” richiesta dal comma 1. La libertà di contenuto non esonera dall’onere di dimostrare che il piano è realisticamente eseguibile. -
Trib. Pordenone, sent. n. 21/2026, pubblicata il 17 marzo 2026.
Principio: il piano del consumatore può essere omologato senza voto dei creditori anche quando si regge in larga parte su finanza esterna messa a disposizione dalla famiglia, e la fattibilità può essere riconosciuta pur con un reddito del nucleo di poco superiore alla soglia di povertà ISTAT.
Rilevanza: è un esempio concreto del “soddisfacimento parziale in qualsiasi forma” del comma 1 e offre un dato reale sui tempi (deposito il 12 gennaio 2026, omologa a metà marzo 2026).
Tappa 5 – Osservazioni e verifica delle condizioni soggettive
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App. Firenze, 8 novembre 2023, n. 2261.
Principio: l’omologa della ristrutturazione può essere rifiutata, sotto il profilo soggettivo, solo quando il sovraindebitamento sia stato causato da colpa grave, malafede o frode del debitore.
Rilevanza: circoscrive la contestazione che i creditori possono sollevare nella finestra delle osservazioni. Un’imprudenza non basta: serve una colpa qualificata. -
Cass. civ., 24 luglio 2025, n. 21048 (sezione non indicata dalla fonte).
Principio: anche per la Cassazione l’ostacolo soggettivo all’accesso è la sola colpa grave, la malafede o la frode; chi ha assunto obbligazioni senza una piena valutazione della propria capacità di rimborso non è per ciò solo escluso.
Rilevanza: rafforza la posizione del consumatore nella fase che precede l’omologa e si collega al dovere dell’OCC di verificare, nella relazione, se il finanziatore abbia valutato il merito creditizio. -
Trib. Pordenone, sent. n. 21/2026 (già citata), sul profilo della colpa.
Principio: non integra colpa grave un indebitamento derivato da una condizione personale (nel caso, una tossicodipendenza in giovane età) e non da un ricorso colposo al credito.
Rilevanza: mostra come il giudice dell’omologa ricostruisce le cause dell’indebitamento, utilizzando la relazione dell’OCC.
Tappa 8 – Dopo l’omologa: la moratoria
- Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676.
Principio: la moratoria fino a due anni prevista dal comma 4 dell’articolo 67, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, va intesa come sospensione o dilazione del pagamento di capitale e interessi; nel biennio il debitore può non pagare nulla ai creditori interessati, senza obbligo di soddisfarli per intero né di iniziare i pagamenti prima della scadenza.
Rilevanza: è la prima lettura di legittimità del comma 4 riformato. Dà sostanza concreta alla moratoria e incide sul modo in cui si costruisce il calendario dei pagamenti dei primi due anni del piano.
Una nota di trasparenza. Lo schema di questa guida prevede 10-12 pronunce; abbiamo preferito fermarci ai riferimenti verificati su fonti consultate per questa ricostruzione, piuttosto che aggiungere estremi non controllati. La giurisprudenza sull’articolo 67 riformato, in particolare sul comma 4 e sulla lettera c) del comma 2, è in rapida evoluzione e va aggiornata caso per caso.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del giorno 0, lavoriamo sulla qualifica e sui documenti; se il ricorso è depositato, presidiamo i termini dell’articolo 70; se il piano è omologato, seguiamo l’esecuzione. Concretamente:
- Verifichiamo la qualifica di consumatore, classificando uno per uno i debiti per natura (personali, familiari, d’impresa) e calcolando la prevalenza, secondo i criteri richiamati dalla Cassazione.
- Ricostruiamo l’elenco completo dei creditori previsto dal comma 2, lettera a), incrociando estratti conto, centrale rischi, cartelle, atti giudiziari e garanzie prestate per terzi.
- Mappiamo gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (comma 2, lettera c) e valutiamo in anticipo come i creditori potrebbero leggerli.
- Costruiamo il bilancio familiare della lettera e), documentando entrate e spese necessarie, per arrivare a una rata di piano sostenibile e difendibile.
- Impostiamo il trattamento della cessione del quinto e dei prestiti su pegno secondo il comma 3 e formuliamo nel ricorso le richieste sulle trattenute in corso.
- Prepariamo con l’OCC la stima dell’alternativa liquidatoria per i crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari (comma 4), raccogliendo perizie e dati di mercato.
- Valutiamo la strada per la prima casa: prosecuzione del mutuo ai sensi del comma 5, con eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento degli arretrati, oppure trattamento della banca come creditore ipotecario con moratoria.
- Depositiamo il ricorso con l’istanza di misure protettive e coordiniamo la difesa nelle esecuzioni individuali già pendenti.
- Presidiamo i termini di 30, 20 e 10 giorni dell’articolo 70, esaminiamo le osservazioni dei creditori e predisponiamo le repliche e le modifiche al piano.
- Seguiamo l’esecuzione del piano omologato, la moratoria e le relazioni semestrali dell’OCC, intervenendo in caso di difficoltà sopravvenute, istanze di revoca o necessità di conversione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come l’articolo 67 pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC: la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si regge sull’ausilio dell’Organismo e sull’attestazione dell’OCC richiesta dal comma 4, e conoscere dall’interno il lavoro del gestore consente di preparare ricorso, documenti e stime nel modo in cui verranno effettivamente esaminati.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è lo stesso professionista che, se un creditore reclama contro l’omologa o se sorge una questione di diritto sui commi dell’articolo 67, la difende nei gradi successivi.
Lo staff multidisciplinare affianca avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi curano la struttura giuridica della proposta e le difese, i secondi la ricostruzione dei redditi, delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni e dei flussi che rendono il piano fattibile.
Il tempo non aspetta
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. L’articolo 67 offre strumenti potenti: ridurre i debiti, includere la cessione del quinto, trattare le banche garantite al valore di liquidazione, conservare il mutuo della prima casa, ottenere fino a due anni di moratoria. Ma quasi ogni comma ha una data che conta: la regolarità del mutuo si guarda al giorno del deposito, i documenti del comma 2 devono essere completi in quel giorno, le osservazioni dei creditori arrivano entro termini brevi che non si fermano ad agosto.
Lo Studio Monardo segue questa procedura con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè opera nel ruolo che l’articolo 67 affianca al consumatore dalla prima all’ultima tappa. Come avvocato cassazionista, può inoltre accompagnare il piano oltre l’omologa, se un creditore lo contesta. Nessuno può promettere l’esito di una procedura che dipende dal giudice e dai creditori; ciò che si può fare è arrivare a ogni scadenza preparati.
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