Nel concordato minore la maggior parte delle proposte che si arenano non cade perché i creditori la trovano inaccettabile, ma perché il voto è stato raccolto, contato o comunicato male. Chi ha visto da vicino il lavoro di un Organismo di composizione della crisi sa che la fase delle adesioni è quella in cui un piano ben costruito può perdersi per un indirizzo PEC sbagliato, per un parente conteggiato tra i favorevoli, per un termine letto in modo approssimativo o per un “no” spedito alla persona sbagliata. E sa anche che gli stessi errori si ripetono, quasi identici, da una procedura all’altra.
Il meccanismo, sulla carta, è semplice. Il giudice apre la procedura con decreto, l’OCC comunica proposta e decreto ai creditori, e ciascun creditore ha un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni (art. 78, comma 2, lett. c, CCII). Chi tace, nel termine, si considera consenziente alla proposta così come gli è stata trasmessa (art. 79, comma 3). Alcuni creditori, però, non votano e non si contano affatto (art. 79, comma 2). Ogni passaggio di questa sequenza nasconde una trappola.
Gli errori che incontriamo più spesso, dal più grave al più frequente, sono questi:
- Comunicare la proposta in modo incompleto, a indirizzi sbagliati o in una versione diversa da quella depositata.
- Contare tra i voti favorevoli creditori che per legge non votano.
- Votare fuori termine, con un mezzo diverso dalla PEC o a un destinatario diverso dall’OCC.
- Confondere il voto contrario con la contestazione della convenienza.
- Sbagliare la base di calcolo della maggioranza: privilegiati, classi, maggioranza per teste.
- Modificare la proposta durante il voto senza ricomunicarla e senza un nuovo termine.
Lo Studio Monardo segue proprio questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo riceve le dichiarazioni di voto, verifica gli indirizzi, compila la relazione sulle maggioranze e la trasmette al giudice. È questa esperienza “dal lato dell’OCC” che permette di intercettare gli errori del debitore e del creditore prima che il voto si chiuda.
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Errore 1: comunicare la proposta in modo incompleto o agli indirizzi sbagliati
L’errore
Un artigiano deposita la domanda di concordato minore con un elenco creditori preparato in fretta: per due fornitori indica l’indirizzo email ordinario trovato su una fattura, per una finanziaria riporta la PEC della vecchia filiale, per un creditore che ha ceduto il credito indica ancora il cedente. L’OCC trasmette proposta e decreto agli indirizzi ricevuti, nessuno di quei creditori risponde e il debitore conta quel silenzio come consenso.
Perché è un errore
Il voto nel concordato minore poggia interamente su una comunicazione corretta. L’art. 75, comma 1, lett. c, CCII impone al debitore di allegare alla domanda l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale. L’art. 78, comma 1, prevede che sia l’OCC a comunicare ai creditori la proposta e il decreto di apertura, e la lettera c del comma 2 fissa la PEC come canale con cui il creditore fa pervenire all’OCC la propria dichiarazione. Il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, opera solo se il creditore è stato messo in condizione di esprimersi: la norma parla di consenso alla proposta “nei termini in cui gli è stata trasmessa”. Se la proposta non gli è mai arrivata, o gli è arrivata a un indirizzo che non controlla, quel silenzio non dice nulla.
L’esperienza insegna che il problema nasce quasi sempre a monte, nell’elenco dei creditori, e non nella trasmissione materiale dell’OCC. L’Organismo lavora sugli indirizzi che il debitore gli fornisce, li verifica nei limiti del possibile, ma non può inventare un domicilio digitale che non conosce.
Le conseguenze
Il silenzio di un creditore non raggiunto rischia di non essere computabile come adesione. Se quel credito era decisivo per arrivare alla maggioranza, la maggioranza “raggiunta” sulla carta può dissolversi nel momento in cui il giudice verifica la regolarità delle comunicazioni, con il diniego dell’omologazione o, nella migliore delle ipotesi, con la necessità di rinnovare la comunicazione e riaprire il termine. La giurisprudenza di merito insiste sul punto: il Tribunale di Ancona, nella sentenza del 9 luglio 2024 (R.G. PU 29-1/2024), ha sottolineato che il consenso o il dissenso deve provenire da creditori adeguatamente informati, e ha valorizzato il fatto che il decreto di apertura fosse stato comunicato a tutti i creditori prima di computare il silenzio come assenso. Quando questa premessa manca, viene meno il presupposto stesso del calcolo.
C’è poi una conseguenza meno visibile ma altrettanto seria: un creditore che scopre a procedura chiusa di non essere stato avvisato ha argomenti per impugnare la sentenza di omologazione, e una procedura che sembrava conclusa torna in discussione.
Cosa fare invece
Prima del deposito, ogni riga dell’elenco creditori va verificata sul domicilio digitale effettivo: PEC risultante dai pubblici registri per imprese e professionisti, indirizzo comunicato dal creditore stesso, titolare attuale del credito dopo eventuali cessioni. In concreto:
- per banche, finanziarie e società, la PEC va presa dai registri ufficiali e non dalla corrispondenza commerciale;
- per i crediti ceduti, va individuato il cessionario attuale (spesso una società veicolo) e il suo servicer, controllando le comunicazioni di cessione ricevute;
- per gli enti pubblici, va distinto l’ente titolare del credito dall’agente della riscossione;
- per i creditori persone fisiche senza PEC, va segnalato all’OCC con anticipo come raggiungerli, perché la loro posizione richiede particolare attenzione.
Quando il giudice concede il termine fino a quindici giorni per integrazioni (art. 78, comma 1), quello è il momento per correggere l’elenco, non per limitarsi ad aggiungere documenti contabili.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 4 dell’art. 78 prevede che, con la dichiarazione, il creditore indichi un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 10. Significa che dalla prima risposta in poi la procedura dispone di un recapito “certificato” fornito dal creditore stesso, che diventa il canale per tutte le comunicazioni successive. Il punto che sfugge quasi sempre è che i creditori silenti non forniscono alcun indirizzo: per loro resta valido solo quello dell’elenco del debitore. Se quell’indirizzo era sbagliato, l’errore si trascina fino alla comunicazione della sentenza di omologazione, che pure va fatta ai creditori. Una verifica fatta bene all’inizio protegge l’intera procedura.
Un secondo aspetto merita attenzione. Con il decreto di apertura il giudice dispone anche la pubblicazione della proposta nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (art. 78, comma 2, lett. a). Alcuni debitori pensano che questa pubblicità basti a “informare” chi non è stato raggiunto individualmente. Non è così: la pubblicazione serve a rendere conoscibile la procedura ai terzi e a fissare il momento da cui gli atti non autorizzati diventano inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5), ma non sostituisce la comunicazione personale che l’OCC deve fare a ciascun creditore. Il termine per il voto, infatti, è costruito sulla ricezione individuale della proposta. Un creditore che non ha mai ricevuto la PEC non può essere considerato silente solo perché la proposta era consultabile su un sito istituzionale.
Errore 2: contare tra i favorevoli creditori che per legge non votano
L’errore
Il titolare di una piccola impresa ha un debito verso il fratello, che gli ha prestato denaro per pagare i dipendenti, e un debito verso una società di cui detiene la maggioranza. Entrambi sono pronti a votare a favore. Nel prospetto delle maggioranze il debitore li inserisce come adesioni, e sulla carta supera il cinquanta per cento.
Perché è un errore
L’art. 79, comma 2, CCII stabilisce che alcuni creditori non votano e non sono computati né ai fini del voto né ai fini del calcolo della maggioranza. Sono:
- il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore;
- i parenti e gli affini fino al quarto grado;
- le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo;
- i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda;
- i creditori in conflitto d’interessi.
La logica è chiara: il voto deve esprimere il giudizio di chi subisce davvero il sacrificio della falcidia, non di chi ha un interesse personale, familiare o economico a sostenere il debitore, né di chi ha comprato un credito proprio in vista della procedura per orientarne l’esito. Il fratello del debitore è parente di secondo grado; la società controllata rientra nell’elenco: nessuno dei due vota.
È qui che molti compromettono la propria posizione: considerano l’esclusione come una semplice “sottrazione dal sì”, mentre la norma dice che quei crediti non si computano nemmeno nella base di calcolo. Cambia il numeratore e cambia il denominatore.
Le conseguenze
Il giudice, in sede di omologazione, verifica il raggiungimento della maggioranza dell’art. 79, comma 1 (art. 80, comma 1). Se ricalcola le percentuali togliendo i creditori esclusi e la maggioranza non c’è più, la proposta non è approvata e l’omologazione va negata, con l’inefficacia delle misure protettive (art. 80, comma 5). A quel punto, su istanza del debitore, può aprirsi la liquidazione controllata. Un errore di classificazione trasforma un percorso di continuità in un percorso liquidatorio.
C’è anche un rischio di credibilità: un prospetto che include familiari tra i votanti fa sorgere nel giudice e nell’OCC il dubbio che altri dati siano stati presentati con la stessa disinvoltura.
Cosa fare invece
Prima ancora di stimare le maggioranze, il debitore deve “pulire” l’elenco dei votanti, contrassegnando uno per uno i creditori che rientrano nell’art. 79, comma 2, e calcolando le percentuali solo sui crediti residui. Le verifiche essenziali:
- ricostruire i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado per ogni creditore persona fisica (cugini, zii, nipoti, cognati, suoceri rientrano tutti);
- controllare compagini sociali e partecipazioni per individuare controllanti, controllate e società sotto comune controllo;
- per ogni credito ceduto, ricostruire la data della cessione e confrontarla con la data della domanda;
- valutare caso per caso le situazioni di possibile conflitto d’interessi, che la norma non tipizza e che vanno argomentate.
I creditori esclusi non spariscono dalla procedura: ricevono la comunicazione, sono pagati secondo il piano e sono vincolati dall’omologazione. Semplicemente non votano.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esclusione dei cessionari opera solo per chi ha acquistato il credito da meno di un anno prima della domanda. Una società veicolo che ha comprato un portafoglio di crediti deteriorati anni prima vota normalmente, e spesso vota contro: nella procedura decisa dal Tribunale di Ancona il 9 luglio 2024 due società creditrici, entrambe veicoli di cartolarizzazione, avevano espresso voto contrario per il 34,213% dei crediti ammessi al voto, e la proposta è passata solo grazie alle adesioni e al silenzio degli altri. La data della cessione, quindi, non è un dettaglio burocratico: decide se quel voto conta o no. Chi la ignora rischia di sopravvalutare o sottovalutare il dissenso.
Più delicata è l’ultima categoria, quella dei creditori in conflitto d’interessi. La norma non ne dà una definizione e non elenca le situazioni rilevanti: il conflitto va quindi individuato caso per caso, guardando all’interesse concreto che il creditore persegue con il suo voto. Si pensi a un creditore che è anche socio di fatto del debitore, a un fornitore che riceverà dal piano in continuità contratti futuri tali da rendergli indifferente la falcidia, a un soggetto che ha garantito personalmente un debito e che ha interesse all’omologa per ragioni diverse dal recupero del proprio credito. In questi casi il debitore non deve “decidere da solo” se escludere o includere: deve segnalare la situazione all’OCC, esporla in modo trasparente e lasciare che la questione sia valutata. L’esperienza insegna che un conflitto taciuto pesa molto più, davanti al giudice, di un conflitto dichiarato e discusso.
Errore 3: votare fuori termine, senza PEC o al destinatario sbagliato
L’errore
Un fornitore riceve la proposta di concordato minore di un cliente, la giudica troppo penalizzante e manda una raccomandata al debitore con scritto “non accetto”. Oppure risponde con una email ordinaria allo studio del commercialista che ha curato la domanda. Oppure scrive la sua PEC all’OCC due giorni dopo la scadenza, convinto che il termine sia indicativo.
Perché è un errore
L’art. 78, comma 2, lett. c, CCII è preciso su tre elementi: il destinatario è l’OCC, il mezzo è la posta elettronica certificata, il termine è quello assegnato dal giudice nel decreto di apertura, non superiore a trenta giorni. La dichiarazione deve “pervenire” all’OCC entro quel termine. L’art. 79, comma 3, aggiunge la conseguenza: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.
Il debitore non è il destinatario del voto, e nemmeno il suo consulente. Il tribunale non è il destinatario del voto. Una lettera al debitore, per quanto chiara, non è una dichiarazione resa all’OCC.
Le conseguenze
Il “no” spedito al destinatario sbagliato, con un mezzo non previsto o dopo la scadenza, rischia di essere trattato come silenzio, e quindi come consenso. È l’effetto più paradossale del sistema: il creditore che voleva opporsi finisce per essere conteggiato tra i favorevoli. Il silenzio-assenso viene applicato con regolarità nella giurisprudenza di merito: il Tribunale di Ancona (sentenza del 9 luglio 2024) ha sommato ai voti espressamente favorevoli il silenzio dei non votanti, arrivando al 65,787% dei crediti ammessi; il Tribunale di Messina (sent. n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026) ha trattato come consenso la posizione dell’agente della riscossione che non aveva espresso un voto nel termine.
Per il debitore l’errore speculare è contare su un silenzio che non c’è: se un creditore ha mandato all’OCC una PEC regolare e tempestiva di dissenso, quel dissenso pesa anche se il debitore non ne ha notizia diretta.
Cosa fare invece
Il creditore deve leggere il decreto di apertura, annotare la data esatta di scadenza del termine e inviare la propria dichiarazione via PEC all’indirizzo dell’OCC indicato nella comunicazione, con qualche giorno di margine. La dichiarazione dovrebbe contenere:
- l’identificazione della procedura (tribunale, numero di ruolo, nome del debitore come indicato negli atti);
- l’importo del credito come risulta al creditore e l’eventuale prelazione;
- la dichiarazione espressa di adesione o di mancata adesione;
- le eventuali contestazioni, motivate;
- l’indirizzo PEC per le comunicazioni successive, come richiesto dall’art. 78, comma 4.
Conservare la ricevuta di consegna della PEC è essenziale: è la prova che la dichiarazione è “pervenuta” nel termine.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine non è fisso per legge: la norma fissa solo il limite massimo di trenta giorni, e il giudice può assegnarne uno più breve. Inoltre il decreto indica da quando il termine decorre, di solito dalla comunicazione dell’OCC. Molti creditori, abituati ad altre procedure, danno per scontato un termine più lungo o lo calcolano dalla data del decreto anziché dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione, o viceversa. Il punto che sfugge quasi sempre è che la sospensione feriale, che per i termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, non va data per applicabile automaticamente a un termine di voto assegnato in una procedura concorsuale: la prudenza impone di trattare la scadenza del decreto come data certa e di non fare affidamento su proroghe.
Anche la PEC ha le sue insidie. Il sistema produce due ricevute: quella di accettazione, che attesta che il messaggio è partito dal gestore del mittente, e quella di avvenuta consegna, che attesta che è arrivato nella casella del destinatario. Poiché la norma richiede che la dichiarazione “pervenga” all’OCC entro il termine, è la consegna a contare. Un invio fatto alle 23.55 dell’ultimo giorno, con una casella del destinatario piena o un allegato troppo pesante, può non andare a buon fine senza che il mittente se ne accorga. Altro errore ricorrente: allegare la dichiarazione come file non firmato o illeggibile, oppure inviarla dalla casella PEC di un terzo senza alcuna delega. Sono dettagli che sembrano formali, ma in una procedura in cui un solo voto può spostare la maggioranza diventano sostanza. La regola di buon senso è inviare con qualche giorno di anticipo, in un formato leggibile, dalla casella del creditore o del suo difensore munito di procura, e verificare subito la ricevuta di consegna.
Errore 4: confondere il voto contrario con la contestazione della convenienza
L’errore
Una banca chirografaria vota “no” via PEC all’OCC, nel termine, e si ferma lì. La maggioranza viene comunque raggiunta grazie ad altri creditori e al silenzio-assenso. La banca, che riteneva di ricavare di più da una liquidazione, si accorge solo dopo che il suo voto contrario non ha impedito l’omologazione e che nessuno ha messo in discussione la convenienza della proposta davanti al giudice.
Perché è un errore
Il CCII distingue due strumenti. Il voto, regolato dall’art. 79, concorre a formare la maggioranza. La contestazione, prevista dall’art. 78, comma 2, lett. c (che parla della dichiarazione di adesione o mancata adesione “e” delle contestazioni) e disciplinata quanto agli effetti dall’art. 80, comma 3, è il mezzo con cui il creditore sottopone al giudice una questione specifica: in particolare, che la proposta lo soddisfa in misura inferiore a quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria. Se un creditore o altro interessato contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Un “no” senza motivazione dice solo che il creditore non aderisce. Non obbliga il giudice a confrontare, per quel creditore, il trattamento della proposta con quello della liquidazione controllata.
Le conseguenze
Il creditore dissenziente che non contesta la convenienza rinuncia, di fatto, alla tutela più forte che la legge gli riconosce quando resta in minoranza. Se la maggioranza si forma, la proposta lo vincola come vincola tutti gli altri, e la verifica del giudice si concentra su ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza (art. 80, comma 1).
C’è un limite ulteriore che molti creditori professionali sottovalutano: il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza (art. 80, comma 4). Una banca che ha concesso credito senza un’adeguata valutazione del merito creditizio può trovarsi esposta a questa preclusione, e la relazione dell’OCC è proprio il luogo in cui questi aspetti emergono.
Per il debitore, l’errore speculare è sottovalutare una contestazione ben argomentata: il Tribunale di Grosseto, nella sentenza del 24 ottobre 2025 (PU 79-1/2024), ha esaminato nel merito le contestazioni dell’agente della riscossione sulla durata decennale del piano e quelle del creditore ipotecario sulla convenienza e sulla collocazione di un credito previdenziale, e ha omologato solo dopo una valutazione puntuale dei valori realizzabili in liquidazione controllata.
Cosa fare invece
Il creditore che intende opporsi deve fare due cose distinte, nello stesso termine e con lo stesso canale: dichiarare la mancata adesione e formulare contestazioni specifiche, motivate e documentate. Una contestazione efficace:
- quantifica quanto il creditore otterrebbe dalla liquidazione controllata, con riferimento ai beni realmente realizzabili;
- confronta quella cifra con quanto la proposta gli attribuisce, tenendo conto dei tempi di pagamento;
- segnala eventuali errori nella classificazione del suo credito o nella graduazione delle prelazioni.
Su questo punto la competenza specifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, consente di impostare la contestazione con lo stesso linguaggio e gli stessi parametri con cui l’Organismo e il giudice valutano la convenienza. Lato debitore, il lavoro corrispondente consiste nel preparare fin dalla domanda un confronto documentato con l’alternativa liquidatoria, creditore per creditore, in modo che la contestazione trovi già una risposta negli atti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il confronto di convenienza va fatto con la liquidazione controllata, non con l’esecuzione forzata individuale che il creditore potrebbe immaginare di avviare da solo. Il Tribunale di Grosseto (sentenza del 24 ottobre 2025) lo ha detto in modo esplicito, escludendo dal valore di liquidazione beni che, per i vincoli su di essi gravanti, non sarebbero stati realizzabili nella liquidazione controllata, e stimando l’unico immobile disponibile secondo la sua effettiva commerciabilità. Una contestazione che si basa su ciò che il creditore “avrebbe potuto pignorare” parte già con un argomento debole.
Va ricordato, infine, che la contestazione della convenienza non spetta solo ai creditori: l’art. 80, comma 3, parla di “un creditore o altro interessato”. E che la contestazione non è l’unica questione che si può porre: errori nella classificazione dei crediti, nella formazione delle classi o nel calcolo delle maggioranze possono essere segnalati all’OCC e al giudice con la stessa dichiarazione. Il creditore che si limita a un generico “non accetto” perde l’occasione di far valere tutte queste ragioni nel momento in cui il giudice è ancora chiamato a deciderle. In assenza di contestazioni, infatti, l’art. 80, comma 1, prevede che il giudice, verificati ammissibilità, fattibilità e maggioranza, omologhi con sentenza: il silenzio sulle questioni di merito semplifica la strada dell’omologa.
Errore 5: sbagliare la base di calcolo della maggioranza
L’errore
Un professionista con debiti verso l’Erario, una banca ipotecaria, due fornitori e un ex socio calcola la maggioranza sommando tutti i crediti, compreso quello ipotecario che il piano prevede di pagare per intero, e dividendo i “sì” per il totale. Non considera che la banca ipotecaria, pagata integralmente, non vota; che la parte non soddisfatta di un privilegio vota come chirografo; che un unico creditore detiene più della metà dei crediti votanti.
Perché è un errore
L’art. 79, comma 1, CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Aggiunge due correttivi: se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; se ci sono più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I crediti privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua.
Il Tribunale di Messina (sent. n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026), applicando l’art. 79, ha ricordato che i creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano e non si computano, salvo che rinuncino alla prelazione, mentre quelli soddisfatti in parte votano per la quota degradata. È la combinazione di queste regole che determina chi siede al tavolo del voto e con quale peso.
Le conseguenze
Un calcolo sbagliato produce due errori opposti, entrambi costosi. Il primo: credere di avere la maggioranza e non averla, scoprendolo solo nella relazione dell’OCC o davanti al giudice, quando i margini di correzione sono ridotti. Il secondo: credere di non averla e rinunciare in anticipo, magari ripiegando sulla liquidazione controllata, quando il concordato sarebbe passato. La maggioranza per teste è la trappola più insidiosa: un creditore “forte” favorevole non basta se i pochi altri votanti esprimono in maggioranza un voto contrario.
Quanto alle classi, il Tribunale di Ancona (sentenza del 9 luglio 2024) ha ritenuto soddisfatto il requisito del maggior numero di classi in una procedura con tre classi di cui una sola votante, quella dei chirografari e dei privilegiati degradati. La formazione delle classi, che diventa obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3), incide quindi direttamente sul conteggio.
Cosa fare invece
Il prospetto delle maggioranze va costruito come un vero bilancio del voto: prima si individua chi vota e per quale importo, poi si calcolano le soglie, infine si verifica la maggioranza per teste e quella per classi. Una sequenza ordinata:
- eliminare i creditori esclusi dall’art. 79, comma 2;
- eliminare i privilegiati che il piano soddisfa integralmente;
- inserire per la sola parte residua i privilegiati soddisfatti parzialmente;
- sommare i crediti ammessi al voto e calcolare la soglia della metà più uno;
- verificare se un singolo creditore supera da solo la metà, e in quel caso contare le teste;
- ripetere il calcolo classe per classe.
È anche il momento di capire quanto pesa l’amministrazione finanziaria: nei piani dei piccoli imprenditori e dei professionisti l’Erario è spesso il primo creditore per importo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato minore il Fisco vota come gli altri creditori, senza che sia necessaria la transazione fiscale del concordato preventivo: lo ha affermato la Cassazione con la pronuncia n. 14555/2026. E se il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o di un ente previdenziale è determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza, l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare ugualmente quando la proposta è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, e il Tribunale di Grosseto, con la sentenza del 24 ottobre 2025, hanno applicato questo meccanismo. Ma il “cram down” fiscale non ripara un calcolo sbagliato: funziona solo se, togliendo il voto negativo del Fisco e considerandolo adesione, la maggioranza esiste davvero. Per questo il calcolo va fatto bene prima, non dopo.
Un ultimo elemento tecnico riguarda i creditori privilegiati pagati per intero. Nella sentenza messinese si ricorda che non votano salvo rinuncia alla prelazione. La rinuncia è una scelta che il creditore può compiere per partecipare al voto, ma ha un prezzo: trasforma la sua posizione, per la parte rinunciata, in quella di un creditore chirografario. Per il debitore questo significa che la platea dei votanti non è del tutto fissa al momento del deposito: un creditore privilegiato ostile potrebbe decidere di entrare nel voto. Analogamente, quando il piano prevede classi, la formazione delle classi deve essere coerente con la posizione giuridica e gli interessi economici dei creditori, ed è obbligatoria per i titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3). Classi costruite “su misura” per isolare i dissenzienti rischiano di non reggere al controllo del giudice e di trascinare con sé l’intero calcolo.
Errore 6: modificare la proposta durante il voto senza ricomunicarla
L’errore
A metà del termine per il voto, l’Agenzia delle Entrate fa sapere informalmente all’OCC che non aderirà alla percentuale offerta. Il debitore, per recuperare il suo consenso, deposita una versione migliorata della proposta, alzando la percentuale per i chirografari. Non chiede però che la nuova versione sia trasmessa a tutti i creditori, né che sia fissato un nuovo termine: dà per scontato che chi ha già votato, o chi ha taciuto, resti fermo sulla posizione presa.
Perché è un errore
Il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, CCII vale come consenso alla proposta “nei termini in cui è stata trasmessa”. Se la proposta cambia, il consenso implicito formatosi sulla versione precedente non si trasferisce automaticamente sulla nuova. Lo stesso vale per le adesioni espresse: un creditore che ha aderito a una proposta non ha necessariamente aderito a un’altra, soprattutto se la modifica, pur migliorando la posizione di alcuni, ridistribuisce le risorse a scapito di altri. La regola generale del procedimento è che i creditori votino su ciò che hanno ricevuto, con il termine assegnato dal giudice (art. 78, comma 2, lett. c).
Il Tribunale di Messina offre un esempio di gestione corretta. Nella procedura conclusa con la sent. n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026, il decreto di apertura del 14 gennaio 2026 aveva fissato una prima scadenza per il voto all’11 febbraio 2026. Di fronte alle osservazioni dell’Agenzia delle Entrate, un decreto del 10 febbraio 2026 ha concesso trenta giorni per una proposta migliorativa, ha disposto che fosse inviata a tutti i creditori entro dieci giorni e ha fissato un nuovo termine per il voto al 13 aprile 2026. La proposta migliorata è stata depositata il 10 marzo e il giorno successivo il commissario giudiziale l’ha trasmessa via PEC a tutti i creditori, compresi quelli non ammessi al voto, con le istruzioni per votare.
Le conseguenze
Una modifica non ricomunicata espone il voto all’accusa di non essere stato espresso su una proposta conosciuta, e quindi la maggioranza al rischio di non essere riconosciuta. I creditori che avevano votato contro la versione originaria potrebbero aver cambiato idea davanti all’offerta migliorata, e quelli che tacevano potrebbero non essere d’accordo con la nuova distribuzione. Il giudice, verificando la maggioranza ai sensi dell’art. 80, comma 1, deve poter ricondurre ogni voto, espresso o tacito, a una proposta determinata.
Un’ulteriore conseguenza riguarda le modifiche in sede di reclamo: l’art. 78, comma 1, chiarisce che nel reclamo contro il decreto di inammissibilità piano e proposta non possono essere modificati. Chi pensa di “aggiustare” la proposta più avanti, in sede di impugnazione, si trova davanti a una porta chiusa.
Cosa fare invece
Ogni modifica sostanziale della proposta durante la fase del voto deve passare per il giudice, essere trasmessa a tutti i creditori e accompagnarsi a un nuovo termine per esprimersi. In pratica:
- depositare la versione migliorata con una nota che spieghi chiaramente cosa cambia e per quali creditori;
- chiedere al giudice di disporre la nuova comunicazione e di fissare un nuovo termine, nel rispetto del limite di trenta giorni;
- assicurarsi che l’OCC (o il commissario giudiziale, quando nominato ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis) trasmetta la nuova versione anche ai creditori esclusi dal voto, che restano destinatari degli effetti del piano;
- aggiornare il prospetto delle maggioranze sulla base delle nuove dichiarazioni.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella procedura messinese l’Agenzia delle Entrate deteneva circa il 98% dei crediti ammessi al voto e ha aderito alla proposta migliorata via PEC il 9 aprile 2026, prima della nuova scadenza. L’agente della riscossione, titolare di circa il 2% per i soli oneri di riscossione, non ha votato: il Tribunale ha considerato la sua posizione come consenso tacito o comunque come adesione al voto dell’ente titolare del credito. Il punto che sfugge quasi sempre è proprio questo: quando c’è un ente impositore e un agente della riscossione, il voto rilevante è quello dell’ente titolare del credito. La comunicazione, però, va fatta a entrambi.
Un altro aspetto poco noto è il ruolo del commissario giudiziale. L’art. 78, comma 2-bis, prevede che il giudice nomini un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, oppure su richiesta del debitore. In quelle procedure la dichiarazione di voto va inviata al soggetto che svolge le funzioni dell’OCC secondo il decreto: è un’altra ragione per leggere con cura il provvedimento di apertura, invece di affidarsi a modelli di dichiarazione usati in altre procedure. Nella vicenda messinese, ad esempio, è stato il commissario a trasmettere la proposta migliorata e a depositare la relazione sul raggiungimento delle maggioranze il 15 aprile 2026, due giorni dopo la scadenza del nuovo termine. Il creditore che avesse inviato il voto all’indirizzo sbagliato avrebbe rischiato di restare fuori dal conteggio.
Gli errori in cifre: tre ipotesi di calcolo sul voto
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati ipotetici, non casi reali. Servono a mostrare come lo stesso piano, con gli stessi creditori, possa essere approvato o respinto a seconda di come il voto viene raccolto e contato.
Ipotesi 1: i creditori esclusi conteggiati per errore
Un imprenditore individuale propone un concordato minore in continuità. I crediti chirografari, compresa la parte degradata dei privilegiati, sono così distribuiti:
| Creditore | Credito | Posizione |
|---|---|---|
| Banca A | 61.240 € | voto favorevole via PEC |
| Società veicolo B (cessione di molti anni prima) | 38.915 € | voto contrario via PEC |
| Fornitore C | 22.780 € | silenzio |
| Amministrazione finanziaria (parte degradata) | 49.310 € | voto contrario via PEC |
| Cugino del debitore | 15.185 € | voto favorevole |
| Società controllata dal debitore | 9.870 € | voto favorevole |
| Totale elenco | 197.300 € |
Calcolo sbagliato del debitore: favorevoli = Banca A + Fornitore C (silenzio-assenso) + cugino + società controllata = 109.075 €, pari al 55,28% di 197.300 €. Il debitore crede di avere la maggioranza.
Calcolo corretto: il cugino (parente di quarto grado) e la società controllata non votano e non si computano (art. 79, comma 2). I crediti ammessi al voto sono 172.245 €; la soglia della maggioranza è superiore a 86.122,50 €. I favorevoli sono 61.240 + 22.780 = 84.020 €, pari al 48,78%. La proposta non è approvata per poco più di duemila euro.
Lettura dell’esito: senza il voto contrario dell’amministrazione finanziaria, i favorevoli sarebbero 133.330 €, il 77,41% dei crediti ammessi. Il voto del Fisco è quindi determinante, e si apre la strada dell’art. 80, comma 3: il giudice può omologare se la proposta è conveniente per l’amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa liquidatoria. Ma questa strada si vede solo con il calcolo corretto; con quello sbagliato il debitore non avrebbe preparato alcuna dimostrazione di convenienza.
Ipotesi 2: il “no” arrivato un giorno dopo
Il decreto di apertura assegna ai creditori trenta giorni dalla comunicazione. L’OCC trasmette proposta e decreto via PEC lunedì 19 ottobre 2026; il termine scade mercoledì 18 novembre 2026. I crediti ammessi al voto sono 112.380 €.
- adesioni espresse nel termine: 31.910 €;
- dichiarazioni di mancata adesione nel termine: 34.270 €;
- creditori silenti: 18.560 €;
- creditore X, titolare di 27.640 €, invia la PEC con il suo “no” giovedì 19 novembre 2026.
Se il “no” di X fosse computato come dissenso, i favorevoli sarebbero 31.910 + 18.560 = 50.470 €, pari al 44,91%: proposta respinta.
Se invece la dichiarazione tardiva viene trattata come mancata comunicazione nel termine, il credito di X si somma ai consensi taciti: 50.470 + 27.640 = 78.110 €, pari al 69,51%: proposta approvata.
Un giorno di ritardo sposta il 24,6% dei crediti dal fronte del dissenso a quello del consenso. Per il creditore X la puntualità valeva l’intero esito della procedura. Per il debitore, la lezione è opposta: senza un controllo preciso delle date di ricezione nella relazione dell’OCC, non si può sapere quale dei due scenari il giudice riterrà corretto.
Ipotesi 3: il creditore forte e la maggioranza per teste
Un professionista ha crediti ammessi al voto per 96.450 €. Una banca è titolare di 55.940 €, pari al 58,0%, e aderisce. Gli altri cinque creditori: tre votano contro (21.300 € complessivi), due tacciono (19.210 € complessivi).
Maggioranza per crediti: 55.940 + 19.210 = 75.150 €, pari al 77,9%. Sembra un successo largo.
Ma la banca detiene da sola la maggioranza dei crediti, quindi serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79, comma 1). I voti espressi sono quattro: uno favorevole (la banca) e tre contrari. Anche volendo considerare espressi i due consensi taciti, si arriverebbe a tre favorevoli su sei, cioè la metà e non la maggioranza. In entrambe le letture la proposta non è approvata, nonostante il 77,9% dei crediti a favore. Un’adesione in più, raccolta con un’informazione più chiara verso i piccoli creditori, avrebbe cambiato il risultato.
La mappa degli errori nel voto
Gli errori del voto si distribuiscono lungo tutta la procedura, dal giorno in cui si prepara l’elenco dei creditori fino all’udienza di omologazione. Alcuni si consumano prima ancora del deposito, altri negli ultimi giorni del termine. La tabella li colloca nel momento in cui vengono commessi e indica se, una volta commessi, esista un margine di recupero. Il recupero è “sì” quando la correzione è ancora possibile senza conseguenze sostanziali, “parziale” quando richiede una rinnovazione o una nuova valutazione del giudice dall’esito non scontato, “no” quando l’effetto si è ormai prodotto. Le valutazioni sono di massima: ogni procedura va esaminata sugli atti.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Indirizzi PEC errati o incompleti nell’elenco creditori | Preparazione della domanda | Silenzio non computabile, rischio per la maggioranza | Parziale: rinnovo della comunicazione e nuovo termine |
| Familiari, società collegate o cessionari recenti conteggiati tra i votanti | Prospetto delle maggioranze | Maggioranza solo apparente, diniego di omologa | Parziale: ricalcolo, cram down se ricorrono i presupposti |
| Dichiarazione di voto tardiva o non inviata via PEC all’OCC | Fase del voto (lato creditore) | Il dissenso rischia di valere come consenso | No, salvo vizi della comunicazione ricevuta |
| Voto contrario senza contestazione della convenienza | Fase del voto (lato creditore) | Nessun confronto specifico con l’alternativa liquidatoria | Parziale: impugnazione con i limiti dell’art. 51 |
| Base di calcolo errata (privilegiati, classi, teste) | Prospetto delle maggioranze | Approvazione inesistente o rinuncia ingiustificata | Sì, se scoperto prima della relazione finale dell’OCC |
| Proposta modificata senza ricomunicazione | Fase del voto (lato debitore) | Voti non riconducibili a una proposta determinata | Sì, se il giudice dispone nuova comunicazione e termine |
La checklist prima della fase del voto
Questa lista è pensata per essere salvata e usata come promemoria. La prima parte riguarda il debitore che presenta la proposta, la seconda il creditore che la riceve.
Se sei il debitore, prima del deposito e durante il voto verifica di:
- [ ] aver controllato per ogni creditore il domicilio digitale aggiornato sui pubblici registri, e non solo sulla corrispondenza;
- [ ] aver individuato il titolare attuale di ogni credito ceduto, con la data della cessione;
- [ ] aver segnato nell’elenco i creditori che non votano ai sensi dell’art. 79, comma 2 (coniuge, unito civilmente, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società del gruppo, cessionari da meno di un anno, conflitti d’interessi);
- [ ] aver escluso dal calcolo i privilegiati soddisfatti per intero e inserito per la sola parte residua quelli soddisfatti in parte;
- [ ] aver verificato se un singolo creditore supera da solo la metà dei crediti votanti, e aver contato le teste;
- [ ] aver calcolato la maggioranza classe per classe, se il piano prevede classi;
- [ ] aver preparato un confronto documentato con l’alternativa liquidatoria per ciascun creditore pubblico e per i creditori più esposti;
- [ ] aver chiesto al giudice una nuova comunicazione e un nuovo termine per ogni modifica sostanziale della proposta.
Se sei il creditore, appena ricevi la comunicazione verifica di:
- [ ] aver annotato la data di ricezione della PEC e la scadenza esatta del termine indicata nel decreto;
- [ ] aver controllato che importo e prelazione del tuo credito siano riportati correttamente nella proposta;
- [ ] aver deciso se ti basta votare o se devi anche contestare la convenienza, con dati sulla liquidazione controllata;
- [ ] aver inviato la dichiarazione via PEC all’indirizzo dell’OCC, indicando il tuo indirizzo PEC per le comunicazioni successive, e aver conservato la ricevuta di consegna.
E se l’errore è già stato commesso?
Non tutti gli errori del voto sono definitivi. Molto dipende dal momento in cui ce ne si accorge e da chi lo ha commesso. La regola pratica è che finché la procedura è aperta e il giudice non ha deciso sull’omologazione, quasi ogni errore del debitore nella comunicazione o nel calcolo può essere segnalato e corretto, mentre gli errori del creditore che lascia scadere il termine tendono a consolidarsi.
Per il debitore che ha comunicato male la proposta, la via d’uscita è la trasparenza. Segnalare all’OCC e al giudice gli indirizzi errati appena emergono, chiedere che la comunicazione sia rinnovata verso i creditori non raggiunti e che sia assegnato un nuovo termine è assai preferibile a sperare che il problema passi inosservato. Il precedente messinese mostra che il giudice può riorganizzare il calendario del voto anche a procedura avanzata, con un nuovo termine e una nuova trasmissione a tutti i creditori.
Per il debitore che ha sbagliato il calcolo della maggioranza, la prima mossa è rifare il prospetto con la sequenza corretta. Se la maggioranza manca per il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o di un ente previdenziale, ed è proprio quel voto a essere determinante, si può chiedere l’omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, dimostrando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria anche sulla base della relazione dell’OCC. Se invece la maggioranza manca per il dissenso di creditori privati, il cram down fiscale non aiuta: resta, finché il voto è aperto, la strada di una proposta migliorativa ricomunicata con nuovo termine.
Per il debitore che vede negata l’omologazione, l’art. 80, comma 7, prevede che il decreto sia reclamabile ai sensi dell’art. 50. Il giudice, nel negare l’omologa, dichiara inefficaci le misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Prima di presentare questa istanza conviene valutare con attenzione se il reclamo abbia fondamento e quali siano le alternative: la liquidazione controllata non è una conseguenza automatica, ma richiede una domanda.
Per il creditore che ha votato in ritardo o al destinatario sbagliato, i margini sono stretti. Il silenzio-assenso è una regola di legge. Si può però verificare se la comunicazione ricevuta fosse regolare: se la proposta è arrivata a un indirizzo non riconducibile al creditore, incompleta o in una versione diversa da quella su cui si è votato, quella irregolarità può essere fatta valere, anche in sede di impugnazione della sentenza di omologazione ai sensi dell’art. 51. Non è invece un argomento il semplice fatto di non aver letto la PEC in tempo.
Per chiunque abbia un dubbio sul conteggio, la relazione dell’OCC sulle maggioranze è il documento da esaminare per primo. È lì che l’Organismo riporta chi ha votato, in che data, con quale importo, chi è stato considerato silente e chi è stato escluso. Un controllo puntuale di quella relazione permette di scoprire errori di trascrizione degli importi, creditori conteggiati due volte (ad esempio cedente e cessionario dello stesso credito), voti attribuiti all’agente della riscossione invece che all’ente titolare, privilegiati pagati per intero rimasti per svista nella base di calcolo. Questi errori, segnalati prima della decisione sull’omologazione, possono essere corretti dal giudice senza bisogno di rimettere in discussione l’intera procedura. Segnalati dopo, richiedono un’impugnazione, con tempi e oneri ben diversi.
Una cautela vale per tutti: il rimedio non deve diventare un pretesto. Un creditore che contesta il conteggio solo per ritardare la procedura, senza indicare errori concreti, rischia di indebolire la propria credibilità davanti al giudice anche sulle questioni fondate. Allo stesso modo, il debitore che chiede ripetutamente nuovi termini senza modifiche sostanziali della proposta difficilmente otterrà comprensione. I rimedi funzionano quando sono mirati, documentati e tempestivi.
Per il creditore che ha votato contro senza contestare, la situazione è diversa a seconda del momento. Se l’omologazione non è ancora stata pronunciata, conviene verificare con l’OCC se esiste ancora uno spazio per far emergere davanti al giudice le ragioni del dissenso. Dopo la sentenza, la via è l’impugnazione nei termini e nei limiti dell’art. 51, dove però le questioni non sollevate tempestivamente sono più difficili da far valere.
Quando invece la preclusione è definitiva: decorso il termine per impugnare la sentenza di omologazione, il piano vincola tutti i creditori anteriori, votanti, silenti o esclusi. A quel punto gli strumenti diventano quelli della fase esecutiva: la vigilanza sull’adempimento e, nei casi previsti, la revoca dell’omologazione per frode o inadempimento, che sono rimedi diversi e presuppongono fatti diversi da un semplice errore nel voto.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho ricevuto la PEC dell’OCC ma non ho risposto: il mio silenzio vale davvero come sì?”
Di regola sì. L’art. 79, comma 3, CCII stabilisce che il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si intende consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Le sentenze di Ancona del 9 luglio 2024 e di Messina pubblicata il 17 aprile 2026 applicano questa regola senza esitazioni. Il silenzio non vale come consenso solo se la comunicazione era viziata: indirizzo sbagliato, proposta incompleta, versione diversa da quella poi omologata.
“Ho mandato il mio voto contrario al debitore, non all’OCC: è perso?”
Il rischio è concreto. Il destinatario previsto dall’art. 78, comma 2, lett. c, è l’OCC, e il mezzo è la PEC. Se il termine non è ancora scaduto, inviare subito una PEC all’OCC risolve il problema. Se il termine è scaduto, la lettera al debitore difficilmente può sostituire la dichiarazione mancante; conviene comunque segnalare la situazione all’OCC e far esaminare gli atti, perché ogni caso ha le sue particolarità.
“Sono il cognato del debitore e voglio votare a favore: perché non posso?”
Perché l’art. 79, comma 2, esclude dal voto parenti e affini fino al quarto grado, e il cognato è affine di secondo grado. L’esclusione non è un giudizio sulla serietà del credito: il credito resta, il cognato riceverà quanto previsto dal piano e sarà vincolato dall’omologazione. Semplicemente il suo voto non si conta e il suo credito non entra nella base di calcolo.
“Ho presentato la proposta con alcuni indirizzi sbagliati: devo rifare tutto?”
Non necessariamente. Se l’errore viene scoperto durante la procedura, la strada più sicura è segnalarlo subito all’OCC e chiedere al giudice di disporre una nuova comunicazione verso i creditori non raggiunti, con un nuovo termine. Rifare la domanda da capo è una soluzione estrema, da valutare solo se gli errori sono tali da compromettere l’intera fase del voto.
“L’Agenzia delle Entrate ha votato contro: il concordato è fallito?”
Non per forza. Se il voto dell’amministrazione finanziaria è determinante per non raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria, il giudice può omologare ugualmente (art. 80, comma 3). Il Tribunale di Grosseto lo ha fatto con la sentenza del 24 ottobre 2025, nonostante il voto negativo determinante dell’agente della riscossione. Serve però una dimostrazione seria della convenienza, fondata su valori realistici.
“Ho comprato il credito sei mesi prima della domanda: voto o no?”
No. L’art. 79, comma 2, esclude i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda. Il credito acquistato resta pienamente valido ai fini dei pagamenti previsti dal piano, ma il voto non si conta. Se la cessione risale a più di un anno prima, il voto si conta normalmente.
“Il termine scade di sabato: posso inviare la PEC il lunedì?”
Meglio non farlo. La PEC può essere inviata e ricevuta anche nei giorni festivi, e la norma richiede che la dichiarazione pervenga all’OCC entro il termine fissato dal giudice. Anche se in alcuni casi si potrebbe sostenere l’applicazione delle regole generali sul computo dei termini, affidarsi a questa interpretazione significa mettere a rischio il proprio voto. La scelta prudente è inviare la dichiarazione qualche giorno prima della scadenza indicata nel decreto, conservando la ricevuta di consegna.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento
Le pronunce che seguono documentano, nel concreto, che cosa accade quando il voto viene raccolto bene o male, e come i giudici leggono le regole su maggioranze, silenzio e convenienza. I principi sono riformulati in parole nostre. Alcune riguardano direttamente il voto, altre aspetti della proposta che incidono sul voto e sulla sua tenuta.
1. Tribunale di Messina, sez. II civile, sent. n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026.
Cosa è successo: dopo le osservazioni dell’amministrazione finanziaria, il giudice ha concesso un termine per una proposta migliorativa, ha disposto che fosse trasmessa a tutti i creditori, compresi i non votanti, e ha fissato un nuovo termine per il voto.
Principio: chi non comunica la propria posizione all’OCC entro il termine si considera consenziente alla proposta così come trasmessa; i privilegiati pagati per intero non votano; il voto rilevante è quello dell’ente titolare del credito, non dell’agente della riscossione.
Rilevanza: è un modello di gestione corretta della modifica della proposta durante il voto.
2. Tribunale di Ancona, sez. II civile, sentenza del 9 luglio 2024 (R.G. PU 29-1/2024).
Cosa è successo: due società veicolo hanno votato contro per il 34,213% dei crediti, ma la proposta è stata approvata con il 65,787% sommando adesioni espresse e silenzio-assenso.
Principio: il silenzio nel termine vale come consenso; la maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto; il requisito del maggior numero di classi può dirsi soddisfatto quando una sola classe vota; il consenso deve venire da creditori adeguatamente informati.
Rilevanza: mostra il peso decisivo del silenzio e l’importanza di una comunicazione completa.
3. Tribunale di Grosseto, sentenza del 24 ottobre 2025 (PU 79-1/2024).
Cosa è successo: il voto contrario dell’agente della riscossione era determinante; il creditore ipotecario contestava la convenienza e la collocazione di un credito previdenziale.
Principio: si può omologare senza l’adesione del creditore pubblico quando il suo voto è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata, valutata in base ai beni effettivamente realizzabili; il confronto si fa con la liquidazione controllata, non con l’esecuzione individuale.
Rilevanza: chiarisce come si costruisce, e come si contrasta, una contestazione di convenienza.
4. Cassazione, n. 14555/2026.
Cosa è successo: si discuteva se nel concordato minore occorresse la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo.
Principio: nel concordato minore non serve la transazione fiscale; l’amministrazione finanziaria vota come ogni altro creditore e, in caso di voto determinante, opera il meccanismo dell’art. 80, comma 3.
Rilevanza: chi prepara il voto deve trattare il Fisco come un creditore votante, includendolo correttamente nel calcolo.
5. Tribunale di Roma, sez. XIV, sent. n. 753 del 22 settembre 2025.
Cosa è successo: concordato minore di un professionista con superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria.
Principio: il cram down fiscale è applicabile anche al concordato minore del professionista, nel rispetto della regola della priorità relativa nella distribuzione delle risorse.
Rilevanza: conferma che il voto contrario del Fisco non chiude automaticamente la procedura.
6. Cassazione, sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026.
Cosa è successo: in un concordato preventivo in continuità, l’amministrazione finanziaria contestava l’omologazione ottenuta con l’approvazione di una sola classe.
Principio: nel concordato preventivo in continuità l’approvazione di almeno una classe qualificata è alternativa a quella della maggioranza delle classi; le norme del D.Lgs. 136/2024 si applicano ai procedimenti pendenti senza obbligo di rinnovare gli atti già compiuti; le censure in Cassazione devono indicare con precisione gli atti richiamati.
Rilevanza: riguarda il concordato preventivo, che si applica al concordato minore solo per quanto non previsto e in quanto compatibile (art. 74, comma 4); è utile per comprendere la logica del voto per classi e il regime transitorio, non come regola diretta dell’art. 79.
7. Cassazione, sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Cosa è successo: si discuteva del trattamento dei creditori nella proposta di concordato minore.
Principio: la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: un errore nella graduazione dei crediti altera la base del voto e offre al creditore un argomento di contestazione.
8. Cassazione, sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026.
Cosa è successo: un imprenditore individuale cancellato aveva proposto un concordato minore.
Principio: la domanda di concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile.
Rilevanza: è l’errore che impedisce al voto perfino di cominciare: prima di preoccuparsi delle maggioranze, va verificato che il proponente possa accedere allo strumento.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella fase del voto
Il lavoro dello Studio si muove su due piani: prevenzione, cioè intercettare l’errore prima che si consumi, e rimedio, cioè verificare quali margini restano quando l’errore è già stato fatto.
- Ricostruiamo l’elenco dei creditori con il domicilio digitale corretto: intercettiamo l’errore prima che si consumi, controllando sui pubblici registri le PEC di banche, finanziarie, società e professionisti e individuando i cessionari attuali dei crediti ceduti.
- Classifichiamo i creditori ai fini del voto: segniamo uno per uno quelli esclusi dall’art. 79, comma 2, ricostruendo parentele, affinità, rapporti di gruppo e date di cessione.
- Costruiamo il prospetto delle maggioranze: calcoliamo crediti ammessi, soglie, maggioranza per teste e per classi, distinguendo privilegiati integrali e degradati.
- Prepariamo il confronto con l’alternativa liquidatoria: per ogni creditore pubblico e per i creditori più esposti, in vista di eventuali contestazioni o del cram down dell’art. 80, comma 3.
- Seguiamo la comunicazione dell’OCC: verifichiamo che proposta e decreto arrivino a tutti, compresi i non votanti, e che le ricevute di consegna siano agli atti.
- Gestiamo le modifiche della proposta: quando serve una versione migliorativa, chiediamo al giudice una nuova comunicazione e un nuovo termine.
- Assistiamo il creditore che riceve la proposta: controlliamo importo e prelazione indicati, calcoliamo la scadenza e redigiamo la dichiarazione via PEC all’OCC con le eventuali contestazioni motivate.
- Verifichiamo la relazione sulle maggioranze: quando il termine è scaduto, controlliamo che il conteggio dell’OCC sia corretto e segnaliamo al giudice eventuali errori.
- Valutiamo reclamo e impugnazione: quando l’omologa è negata o concessa in presenza di vizi del voto, verifichiamo se ci sono i presupposti per il reclamo ai sensi dell’art. 50 o per l’impugnazione ai sensi dell’art. 51.
- Pianifichiamo l’alternativa: se il concordato non passa, analizziamo con il cliente le conseguenze e i percorsi possibili, compresa la liquidazione controllata, prima che sia presentata qualsiasi istanza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione conta proprio quando l’errore nel voto deve essere riparato nei gradi successivi: la stessa linea difensiva impostata nella fase di raccolta delle adesioni può essere portata avanti nel reclamo, nell’impugnazione della sentenza di omologazione e, se necessario, fino al giudizio di legittimità, senza cambiare difensore né strategia. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di leggere la relazione sulle maggioranze con gli occhi di chi la redige.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, consente di unire la verifica giuridica del voto con il controllo contabile dei crediti, delle prelazioni e dei valori di liquidazione. Il nostro impegno è di mezzi: analizziamo gli atti, verifichiamo i calcoli, costruiamo la strategia; l’esito dipende dal giudice e dal voto dei creditori.
Chiusura
Il voto nel concordato minore premia la precisione: indirizzi corretti, creditori classificati bene, termini rispettati, contestazioni motivate, modifiche ricomunicate. Ognuno degli errori descritti si può evitare con verifiche concrete fatte al momento giusto, e molti si possono ancora correggere se ci si accorge in tempo.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa fase perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce il procedimento di raccolta e conteggio dei voti dal punto di vista dell’Organismo che lo gestisce; e, come avvocato cassazionista, può seguire la stessa vicenda anche quando l’errore deve essere discusso davanti ai giudici dell’impugnazione.
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