Chi Può Votare E Chi È Escluso Dal Voto Nel Concordato Minore?

Il concordato minore si decide in una finestra stretta. Dal momento in cui l’Organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori la proposta e il decreto di apertura, il calendario corre: il giudice ha assegnato un termine che non può superare i trenta giorni, e in quel termine si forma, o si perde, la maggioranza. Ma prima ancora di contare i sì e i no bisogna stabilire una cosa che molti debitori scoprono troppo tardi: chi ha davvero diritto di votare, e chi invece non entra nemmeno nel conto. Il fratello che ha prestato denaro, la moglie che ha anticipato le rate, la società che ha comprato un credito pochi mesi prima, il creditore privilegiato che il piano paga per intero, il fornitore che nel piano acquista un ramo d’azienda: sono figure che il codice tratta in modo diverso, e ciascuna sposta la base di calcolo.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la procedura in sequenza, come una cronaca: il deposito della domanda e l’elenco dei creditori; il decreto di apertura che fissa il termine dell’art. 78, comma 2, lettera c), del Codice della crisi; la comunicazione dell’OCC; i giorni del voto, con le regole sui privilegiati pagati integralmente, sugli esclusi dell’art. 79, comma 2, e sui creditori in conflitto di interessi; la scadenza, con il silenzio-assenso e i voti tardivi; la relazione dell’OCC sull’esito; l’omologazione o il diniego.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il momento in cui l’Organismo comunica la proposta, raccoglie le adesioni e scrive la relazione sul voto. E poiché è avvocato cassazionista, la stessa linea può essere sostenuta anche quando il conteggio delle maggioranze diventa oggetto di contestazione davanti al giudice e poi nei gradi successivi.

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La mappa temporale del voto nel concordato minore

Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, non conosce un’adunanza dei creditori in senso proprio: il voto si esprime a distanza, per posta elettronica certificata, verso l’OCC. Il che rende ancora più importante la sequenza documentale. Ogni creditore che compare nell’elenco allegato alla domanda riceverà la comunicazione; non tutti, però, potranno esprimere un voto che conta.

La tabella che segue fissa le tappe e i termini, e rinvia alla sezione in cui ciascuna è sviluppata. I tempi “reali” indicati sono quelli ricavabili dai provvedimenti di merito letti per questo articolo (Tribunale di Messina, Venezia e Napoli) e non costituiscono una media statistica: servono a dare l’ordine di grandezza.

Tappa Atto o evento Norma Termine Tempi osservati nella prassi Sezione
Giorno 0 Deposito della domanda con l’elenco dei creditori e delle cause di prelazione art. 75 c.1 lett. c) CCII Nessuno: è il debitore a scegliere il momento — Giorno 0
Giorno 0 + alcune settimane Decreto di apertura, che fissa il termine per le adesioni art. 78 c.1 e c.2 CCII Eventuali integrazioni: fino a 15 giorni Messina: 22 giorni dal ricorso al decreto Dal deposito al decreto
Giorno della comunicazione L’OCC comunica proposta e decreto ai creditori art. 78 c.1 CCII — Messina: comunicazione anche ai non ammessi al voto La comunicazione
Giorni 1-30 I creditori fanno pervenire all’OCC, via PEC, adesione, mancata adesione e contestazioni art. 78 c.2 lett. c) e c.4 CCII Non superiore a 30 giorni Venezia e Napoli: 30 giorni Le tappe del termine
Dentro il termine Si stabilisce chi vota: base dei crediti ammessi, privilegiati, esclusi, conflitti art. 79 c.1 e c.2 CCII — — Tre sezioni dedicate
Giorno successivo alla scadenza Silenzio-assenso per chi tace; voti tardivi non validi art. 79 c.3 CCII — Venezia: voto pervenuto dopo la scadenza ritenuto non valido Giorno 31
Dopo la scadenza Relazione dell’OCC (o del commissario) sull’esito del voto prassi applicativa e art. 80 CCII — Venezia: 15 giorni dopo la scadenza; Messina: 2 giorni dopo il nuovo termine Giorno 31 e seguenti
Settimane successive Omologazione con sentenza o diniego con decreto art. 80 CCII Diniego reclamabile ex art. 50 CCII Venezia: 38 giorni dalla relazione all’omologa L’omologa

Da questo momento in poi la cronaca segue l’ordine della tabella. Un avvertimento vale per tutte le tappe: il voto nel concordato minore non si recupera. Chi non lo prepara prima del deposito si ritrova, il giorno della scadenza, con un conteggio che non è quello immaginato.

Giorno 0: il deposito della domanda e l’elenco che decide chi voterà

Cosa succede

La procedura nasce con il ricorso depositato tramite l’OCC. Il debitore che vi accede non è un consumatore: l’art. 74 CCII riserva il concordato minore ai debitori dell’art. 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questa ipotesi serve l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. È un artigiano, un piccolo commerciante, un professionista, una società di persone o una piccola società di capitali sotto le soglie dell’impresa minore.

Il giorno del deposito sembra un atto tecnico, ma è in realtà il primo momento in cui si decide il voto. Insieme al piano, secondo l’art. 75, comma 1, il debitore allega l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle cause di prelazione, delle somme dovute e del domicilio digitale. È su quell’elenco che l’OCC costruirà la platea dei destinatari della comunicazione e, poi, la base dei crediti ammessi al voto.

La norma

Il riferimento è l’art. 75, comma 1, lettera c), CCII per l’elenco; l’art. 75, comma 2, per il trattamento dei crediti con privilegio, pegno o ipoteca, che possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC; l’art. 74, comma 3, per la facoltà di suddividere i creditori in classi, obbligatoria per i titolari di garanzie prestate da terzi.

Sono tre norme che, lette insieme, anticipano tutto il problema del voto. Se il piano paga per intero un creditore privilegiato, quel creditore non voterà. Se lo paga in parte, voterà per la parte residua come un chirografario. Se il debitore inserisce nell’elenco il coniuge, un fratello o una società da lui controllata, quei crediti saranno elencati ma esclusi dal conteggio.

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire termini a carico dei creditori. Produce però effetti immediati sul calendario della procedura: da quel giorno si misura, all’indietro, l’anno rilevante per l’esclusione dei cessionari e degli aggiudicatari di crediti previsto dall’art. 79, comma 2. La data del deposito è lo spartiacque che stabilisce se un cessionario voterà o resterà fuori: un credito acquistato undici mesi prima del ricorso è dentro la finestra di esclusione, uno acquistato tredici mesi prima no.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase in cui il debitore ha il massimo controllo. Prima del deposito si può ancora ricostruire, creditore per creditore, la futura base di voto, e verificare se la maggioranza è realisticamente raggiungibile. In concreto:

  • classificare ogni credito come privilegiato, chirografario o misto, verificando la capienza dei beni gravati: è la stima dell’OCC sul valore di mercato a dire quale parte del privilegio sarà pagata e quale degradata;
  • segnare i creditori legati al debitore da vincoli familiari o societari, perché saranno esclusi;
  • controllare la data di ogni cessione di credito avvenuta nei dodici mesi precedenti la data in cui si intende depositare;
  • individuare chi, nel piano, riceve un vantaggio diverso da quello degli altri creditori, perché potrebbe essere considerato in conflitto di interessi;
  • valutare se suddividere i creditori in classi, sapendo che con più classi la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Il momento del deposito è una scelta del debitore. Spostarlo di qualche settimana, ad esempio, può far uscire dalla finestra annuale una cessione di credito: non si tratta di un artificio, ma dell’applicazione di una regola che la legge collega a una data precisa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è costruire il piano pensando al totale dei debiti, e non alla base dei crediti ammessi al voto. Il debitore calcola che “i parenti voteranno a favore” e che “la banca con l’ipoteca è tranquilla perché la paghiamo tutta”, e conclude di avere la maggioranza. In realtà i parenti non votano, il privilegiato pagato per intero nemmeno, e la base si restringe ai creditori più ostili. Il secondo errore è tacere un credito familiare per non “sporcare” l’elenco: l’elenco deve essere completo, e un’omissione può incidere sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione.

Quanto dura realmente

La preparazione dell’elenco richiede di solito settimane, perché dipende dalle risposte dei creditori e degli enti. Per l’Erario il CCII prevede, nella procedura del consumatore, che l’OCC dia notizia dell’incarico agli uffici fiscali entro 7 giorni dal conferimento e che questi rispondano entro 15 giorni (art. 68, comma 4): nel concordato minore la ricognizione del debito tributario segue logiche analoghe nella prassi degli Organismi, e conviene attendere quei riscontri prima di depositare. Un elenco incompleto sul fronte fiscale significa una base di voto sbagliata.

Dal deposito al decreto di apertura: il giudice fissa il termine dell’art. 78, comma 2, lettera c)

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice esamina la domanda. Se la ritiene ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Se servono chiarimenti, può concedere al debitore fino a quindici giorni per integrazioni. Se invece la ritiene inammissibile, il decreto di inammissibilità è reclamabile.

Il decreto di apertura è il documento che fissa il calendario del voto. Nella prassi letta per questo articolo, il Tribunale di Messina (sentenza n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026) ha emesso il decreto di apertura il 14 gennaio 2026 su un ricorso depositato il 23 dicembre 2025, fissando nello stesso decreto la data finale per il voto all’11 febbraio 2026 e nominando un commissario giudiziale.

La norma

L’art. 78, comma 2, CCII stabilisce il contenuto del decreto. Il giudice: dispone la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (lettera a); ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati (lettera b); assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all’OCC, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni (lettera c); su istanza del debitore, dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata (lettera d).

Il comma 2-bis, introdotto con il correttivo, consente la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, o su richiesta del debitore.

I termini che si attivano

Il termine della lettera c) è il cuore di questa cronaca. Il giudice non può assegnare ai creditori più di trenta giorni: il limite è fissato dalla legge, e il decreto lo concretizza. Il decreto di inammissibilità, quando c’è, è reclamabile entro trenta giorni davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio secondo gli artt. 737 e 738 c.p.c.; in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati.

Sulla sospensione feriale dei termini, che nel processo civile ordinario riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto, occorre prudenza. Il CCII contiene regole proprie per i procedimenti che disciplina, e nel caso deciso dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 174/2025) un termine di trenta giorni partito con la comunicazione del 5 agosto 2025 è stato considerato già scaduto quando un istituto di credito ha inviato il proprio voto il 10 settembre 2025. Chi si trova con un termine che attraversa agosto farebbe bene a non contare sulla sospensione.

Cosa può fare il debitore ora

Il periodo tra il deposito e il decreto è l’ultima occasione per correggere l’elenco senza che il termine di voto sia già in corso. Se il giudice concede i quindici giorni per integrazioni, l’integrazione è il momento giusto per precisare la natura dei crediti, chiarire la posizione dei crediti ceduti, indicare con esattezza la parte di privilegio che il piano paga e quella degradata a chirografo. Il debitore può anche chiedere, con istanza, le misure della lettera d), che tengono ferme le azioni esecutive fino all’omologazione definitiva: non incidono sul voto, ma impediscono che un creditore ostile cambi lo scenario con un pignoramento proprio mentre gli altri stanno decidendo.

È anche il momento in cui chiedere, se utile, la nomina del commissario giudiziale ai sensi del comma 2-bis: nei casi più complessi, con molti creditori e posizioni di voto contestabili, una figura che raccoglie le adesioni e riferisce al giudice con poteri chiari può rendere più ordinata la fase successiva.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar passare la richiesta di integrazioni come se fosse una formalità. Il giudice che chiede chiarimenti spesso sta già guardando alla tenuta del piano e, indirettamente, alla sua approvabilità. Rispondere in modo generico, o fuori dai quindici giorni, significa arrivare al voto con un’elencazione che l’OCC dovrà poi ricostruire da solo, e con il rischio che il decreto di apertura non arrivi affatto.

Quanto dura realmente

Nei provvedimenti letti, il passaggio dal ricorso al decreto si misura in settimane: ventidue giorni a Messina tra il 23 dicembre 2025 e il 14 gennaio 2026, comprese le festività. In altri tribunali i tempi possono essere più lunghi, specie se il giudice chiede integrazioni. Il dato utile è un altro: il decreto fissa una data o un periodo per il voto che, una volta comunicato, non dipende più dalla volontà del debitore.

Il giorno della comunicazione: l’OCC trasmette proposta e decreto a tutti i creditori

Cosa succede

Il calendario ora corre. L’OCC, o il commissario giudiziale quando è nominato, invia la proposta e il decreto ai creditori, di regola via PEC agli indirizzi indicati nell’elenco. Da questo momento i creditori hanno in mano tutto: il piano, la percentuale offerta, i tempi di pagamento, l’indicazione della classe in cui sono stati collocati, e il termine entro cui rispondere.

Un dettaglio, tratto dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 8/2026, merita attenzione: dopo il deposito di una proposta migliorativa il 10 marzo 2026, la comunicazione dell’11 marzo 2026 è stata inviata a tutti i creditori, anche a quelli non ammessi al voto. È una prassi corretta: il creditore escluso dal voto resta un creditore, ha diritto di conoscere la proposta e può sempre presentare contestazioni, anche se il suo sì o il suo no non entrano nella maggioranza.

La norma

L’art. 78, comma 1, CCII affida all’OCC la comunicazione di proposta e decreto. L’art. 78, comma 4, prevede che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione il creditore indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo l’art. 10 CCII, al quale ricevere le comunicazioni successive. La comunicazione è quindi anche l’atto che apre il canale formale tra creditore e Organismo per tutta la durata della procedura.

I termini che si attivano

Il termine della lettera c), non superiore a trenta giorni, si misura secondo quanto stabilito nel decreto. Nella prassi letta, i trenta giorni decorrono dalla comunicazione: a Venezia la comunicazione del 5 agosto 2025 ha aperto un termine di trenta giorni; a Napoli (Tribunale di Napoli, VII sezione civile, sentenza del 14 gennaio 2026, come riportata da diritto.it) l’OCC ha notificato la proposta modificata assegnando trenta giorni per votare. Altre volte il decreto indica direttamente una data finale, come a Messina. Bisogna leggere il decreto, non presumere il termine.

Il calcolo pratico segue le regole ordinarie: non si conta il giorno della comunicazione, si conta quello di scadenza, e se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo slitta al primo giorno non festivo successivo. Una comunicazione del giovedì 26 novembre 2026, ad esempio, con trenta giorni porta al 26 dicembre 2026, che è sabato e giorno festivo: la scadenza utile si sposta a lunedì 28 dicembre 2026.

Cosa può fare il debitore ora

La comunicazione è il momento in cui il debitore deve verificare che la platea dei destinatari corrisponda all’elenco e che ogni creditore sappia in quale veste è chiamato. Concretamente:

  • controllare che tutti i creditori abbiano ricevuto la PEC e che gli indirizzi fossero corretti, perché un creditore non raggiunto non può essere considerato silente;
  • verificare che la proposta comunicata indichi chiaramente, per i privilegiati, se il pagamento è integrale (e quindi senza voto) o parziale (con voto per la parte degradata);
  • preparare per i creditori più rilevanti una nota esplicativa, attraverso i canali corretti e senza pressioni, sul confronto con l’alternativa liquidatoria;
  • per l’Erario e gli enti previdenziali, capire chi esprimerà il voto: a Messina l’Agente della riscossione ha dichiarato di rimettersi all’ente impositore, e il giudice ha considerato favorevole la sua posizione per silenzio-assenso e comunque per adesione al parere dell’Agenzia delle Entrate.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che dopo la comunicazione “non ci sia più nulla da fare”. In realtà è adesso che i creditori leggono la proposta per la prima volta e decidono. Un debitore assente, che non risponde alle richieste di chiarimento dell’OCC o non fornisce i documenti chiesti da un creditore istituzionale, lascia che il voto si formi sulla diffidenza. Il secondo errore è opposto: contattare i creditori in modo improprio, promettendo trattamenti diversi da quelli del piano. Un vantaggio extra concesso a un creditore fuori dal piano è esattamente ciò che può farlo considerare in conflitto di interessi, oltre a violare la parità di trattamento.

Quanto dura realmente

La comunicazione avviene di regola nei giorni immediatamente successivi al decreto. Nei casi letti, l’invio è contestuale o di poco successivo all’atto del giudice: a Messina la proposta migliorativa depositata il 10 marzo 2026 è stata comunicata il giorno dopo. È un passaggio rapido, ma da questo giorno ogni settimana vale un quarto del tempo a disposizione dei creditori.

Giorni 1-30 del termine: la regola della maggioranza e la base dei crediti ammessi al voto

Cosa succede

Siamo dentro il termine. I creditori ricevono la proposta, la valutano, alcuni chiedono chiarimenti, altri rispondono subito. Ogni PEC di adesione o di mancata adesione che arriva all’OCC viene registrata. Ma il conteggio non si fa sul totale dei debiti: si fa sulla base dei crediti ammessi al voto, ed è questa base che occorre conoscere fin dal primo giorno.

La norma

L’art. 79, comma 1, CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Aggiunge due correttivi. Primo: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto, occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi. È la regola che impedisce al creditore dominante, da solo, di decidere per tutti, ma anche di bloccare tutto da solo se gli altri, contati per teste, la pensano diversamente. Secondo: quando sono previste diverse classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Lo stesso comma 1 contiene la regola sui privilegiati, che sarà sviluppata nella prossima tappa: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi, salvo rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di prelazione; quelli soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Questo principio è stato richiamato espressamente dal Tribunale di Messina nella sentenza n. 8/2026.

I termini che si attivano

Non si attivano nuovi termini: corre quello della lettera c). Si attiva però un’operazione che il debitore deve fare in parallelo all’OCC: il conteggio provvisorio. Ogni giorno del termine, la domanda è sempre la stessa: sulla base dei crediti ammessi, quanti voti favorevoli espressi o presunti ci sono già?

Cosa può fare il debitore ora

Durante il termine il debitore può ancora lavorare sulla qualità dell’informazione che arriva ai creditori, non sul contenuto della proposta già comunicata. La proposta non si cambia a piacere durante il voto; se occorre una modifica sostanziale, la strada è una proposta migliorativa con un nuovo termine, come avvenuto a Messina, dove il giudice delegato il 10 febbraio 2026 ha concesso trenta giorni per una proposta migliorativa tenendo conto delle osservazioni dell’Agenzia delle Entrate, fissando poi il nuovo termine per il voto al 13 aprile 2026.

In concreto, in questa fase il debitore:

  • costruisce una tabella con tre colonne: creditore, credito ammesso al voto, posizione (favorevole, contrario, silente);
  • verifica se un solo creditore supera il 50% della base, perché in quel caso servirà anche la maggioranza per teste dei voti espressi;
  • se ci sono classi, controlla classe per classe dove la maggioranza è a rischio;
  • prepara, per il creditore che chiede chiarimenti, una risposta documentata che passi attraverso l’OCC.

Un esempio di misura: se la base dei crediti ammessi è di 210.148,82 euro e il principale creditore ne detiene 96.418,22, cioè il 45,88%, non c’è un creditore che da solo ha la maggioranza, e la regola delle teste non scatta. Se invece lo stesso creditore avesse 110.000 euro su una base di 210.000, la maggioranza dei crediti non basterebbe: occorrerebbe anche che la maggioranza dei creditori che hanno votato si sia espressa a favore.

L’errore tipico di questa fase

Contare i silenti come contrari, oppure come favorevoli senza verificare che siano davvero ammessi al voto. Il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, vale per i creditori ammessi al voto e regolarmente raggiunti dalla comunicazione: il silenzio di un creditore escluso non aggiunge nulla, perché quel credito non è nella base. Il secondo errore è dimenticare la regola delle teste: un concordato con un creditore dominante favorevole può fallire se la maggioranza delle teste che hanno votato è contraria.

Quanto dura realmente

Trenta giorni al massimo, come detto. Ma i creditori istituzionali tendono a rispondere negli ultimi giorni: a Messina l’Agenzia delle Entrate ha espresso voto favorevole via PEC il 9 aprile 2026, quattro giorni prima della scadenza del 13 aprile. Il debitore deve mettere in conto che fino all’ultima settimana il quadro resterà incompleto.

Ancora dentro il termine: i privilegiati pagati per intero, che non votano salvo rinuncia

Cosa succede

Tra i destinatari della comunicazione ci sono creditori che ricevono la proposta ma non hanno titolo per esprimersi: i privilegiati che il piano paga integralmente. La banca con ipoteca sull’immobile pienamente capiente, l’ente previdenziale con privilegio interamente soddisfatto, il dipendente con il suo credito privilegiato pagato per intero. Per questi creditori, il concordato non comporta un sacrificio, e la legge ne trae una conseguenza: non votano e non entrano nella base.

La norma

Il principio è contenuto nell’art. 79, comma 1, CCII ed è stato richiamato dal Tribunale di Messina, sentenza n. 8/2026: i creditori privilegiati integralmente pagati non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non votano, salvo che rinuncino alla prelazione. La stessa logica è nella disciplina del concordato preventivo, all’art. 109, comma 3, CCII, che regola anche gli effetti della rinuncia: per la parte rinunciata il creditore è equiparato al chirografario, e la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. L’art. 74, comma 4, rinvia, per quanto non previsto e in quanto compatibili, alle disposizioni sul concordato preventivo, e la ricostruzione delle due discipline procede quindi in parallelo.

La giurisprudenza formatasi sul concordato preventivo aiuta a capire quando un pagamento è davvero “integrale”. La Cassazione ha osservato già con la sentenza della Sez. I del 26 novembre 1992, n. 12632, che il pagamento integrale e immediato rende il privilegiato indifferente all’esito, e dunque estraneo al voto salvo rinuncia. In tempi più recenti, Cass. civ. Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882, ha affermato che i privilegiati devono essere chiamati al voto quando il pagamento è differito oltre un anno dall’omologazione, calcolando la perdita come differenza tra il valore del credito alla data della domanda e quello a fine moratoria; Cass. 4 febbraio 2020, n. 2422, e Cass. Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112, hanno qualificato il pagamento dilazionato come soddisfacimento solo parziale, con voto per la perdita economica derivante dal ritardo. Sono pronunce rese nel sistema della legge fallimentare: l’applicazione al concordato minore va verificata caso per caso, ma la domanda che pongono, cioè se un pagamento differito sia ancora integrale, si ripresenta identica.

I termini che si attivano

La rinuncia alla prelazione non ha un termine autonomo nella norma, ma per incidere sul voto deve essere fatta entro il termine della lettera c), perché è lì che il creditore esprime la propria posizione all’OCC. Un privilegiato che vuole votare deve rinunciare, in tutto o in parte, alla prelazione e insieme dichiarare il voto entro la scadenza del termine assegnato. Una rinuncia tardiva arriva quando la base è già chiusa.

Cosa può fare il debitore ora

Per il debitore, questa tappa è una leva di pianificazione più che di reazione. Sapere che il privilegiato pagato per intero non vota consente di decidere, già nel piano, se pagare integralmente un creditore ostile per sottrarlo al voto, o se pagarlo in parte e affrontarne il dissenso per la quota degradata. Le due scelte hanno costi diversi: la prima riduce le risorse per i chirografari; la seconda allarga la base con un creditore che probabilmente voterà contro.

Su questo punto conta una competenza che non è solo giuridica ma tecnica: “L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica con lo staff la stima di capienza dei beni gravati, perché è da quella stima che dipende quale privilegiato voterà e per quale importo.” Se la stima del valore di mercato dei beni, attestata dall’OCC ai sensi dell’art. 75, comma 2, si sposta, si sposta con lei la linea tra privilegio pagato e parte degradata al chirografo, e quindi la base di voto.

Un’attenzione specifica riguarda il pagamento dilazionato. Se il piano promette al privilegiato il cento per cento in cinque anni, quel pagamento è davvero integrale? Le pronunce sopra ricordate suggeriscono che il differimento possa trasformare un pagamento nominalmente pieno in un soddisfacimento parziale, con diritto di voto. Su un tema analogo, il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2024, ha ritenuto “interessato” al piano il privilegiato non soddisfatto in denaro o entro 180 giorni; il Tribunale di Treviso, Sez. II, con decreto del 10 luglio 2023, ha affermato che il privilegiato parzialmente capiente vota sull’intero credito, per la parte garantita e per quella degradata, in una classe distinta. Sono provvedimenti in materia di concordato preventivo, segnalati nel contributo di F.A. Chiaves pubblicato su dirittobancario.it il 29 aprile 2024; nel concordato minore indicano la direzione del dibattito, non una regola già fissata.

L’errore tipico di questa fase

Contare i privilegiati pagati per intero come voti favorevoli “sicuri”. Non lo sono, perché non votano affatto. Un altro errore frequente è collocare un privilegiato nella colonna dei pagati integralmente quando il pagamento è previsto in un arco di tempo lungo: se il creditore contesta, o se l’OCC ritiene il pagamento solo parziale per effetto del differimento, quel credito rientra nella base e può cambiare il risultato.

Quanto dura realmente

La decisione del privilegiato se rinunciare o meno arriva, quando arriva, negli ultimi giorni del termine. Nella prassi, la rinuncia è rara: il creditore che è pagato per intero non ha interesse a rinunciare alla garanzia per entrare in una votazione. Accade di più quando il privilegiato vuole influire sul risultato per ragioni proprie, ad esempio perché è anche titolare di altri crediti chirografari verso lo stesso debitore.

Ancora dentro il termine: gli esclusi dell’art. 79, comma 2, cioè famiglia, gruppo e cessionari recenti

Cosa succede

Ci sono creditori che, per la loro posizione rispetto al debitore, non possono votare a prescindere da quanto valga il loro credito. Ricevono la comunicazione, il loro credito resta nell’elenco, il piano li paga secondo quanto previsto, ma il loro sì o il loro no non viene contato e il loro credito non entra nella base di calcolo. È la tappa in cui si decide la sorte dei voti “di famiglia”.

La norma

Secondo l’art. 79, comma 2, CCII non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza:

  • il coniuge del debitore, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto;
  • i parenti e gli affini fino al quarto grado;
  • la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo;
  • i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda;
  • i creditori in conflitto d’interessi, di cui si parlerà nella prossima tappa.

La formula sui cessionari richiede attenzione. La lettura più aderente al testo, che è quella seguita in questo articolo, collega l’espressione “dei loro crediti” ai soggetti appena elencati: chi ha acquistato, nell’anno anteriore alla domanda, il credito del coniuge, di un parente, di un affine o di una società del gruppo, non vota, così come non voterebbe il cedente. La ragione è evidente: senza questa regola basterebbe cedere il credito di famiglia a un soggetto formalmente estraneo per recuperare un voto altrimenti escluso. L’esclusione ha un confine temporale: la cessione o l’aggiudicazione deve essere avvenuta da meno di un anno prima della domanda. Una regola simile era già prevista dall’art. 177 della legge fallimentare, come ricorda il contributo di Chiaves sopra citato, e il CCII la ripropone nel concordato minore.

I termini che si attivano

L’unico termine rilevante è quello annuale, che si misura all’indietro dalla data della domanda. Se la domanda è depositata martedì 3 novembre 2026, la finestra di esclusione copre le cessioni avvenute da martedì 3 novembre 2025 in poi. Una cessione del 2 aprile 2026 cade dentro la finestra e il cessionario non vota; una cessione del 17 settembre 2025 cade fuori, e il cessionario vota come qualsiasi altro creditore. La data del contratto di cessione, e la sua prova, diventano decisive: va acquisita prima del deposito.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può e deve fare i conti senza i voti familiari, prima che lo faccia l’OCC. In questa tappa le opzioni sono poche ma precise:

  • se un parente ha un credito rilevante, il debitore deve sapere che quel credito non aiuterà la maggioranza, e calibrare la proposta per gli altri creditori;
  • se un parente è disponibile a sostenere il piano, la forma corretta non è il voto ma, eventualmente, l’apporto di risorse esterne, che nel concordato minore liquidatorio è addirittura un presupposto ai sensi dell’art. 74, comma 2;
  • se un credito familiare è stato ceduto nell’ultimo anno, il debitore non può contare sul voto del cessionario e deve indicare con trasparenza la cessione;
  • nei rapporti di gruppo, il debitore società deve mappare le partecipazioni di controllo, perché le società controllanti, controllate e sotto comune controllo sono escluse.

Gli esclusi non sono privati del diritto di farsi sentire: possono presentare contestazioni e, in sede di omologazione, interloquire come ogni altro interessato. Ma non sono parte della maggioranza.

L’errore tipico di questa fase

L’errore classico è il “voto di famiglia” usato come cuscinetto: il debitore elenca tra i creditori la moglie, il fratello, il suocero, con crediti anche consistenti, e li conta come favorevoli. Il giorno della relazione dell’OCC quei crediti vengono tolti dalla base. Se erano favorevoli, la percentuale di consensi crolla. Un errore più sottile riguarda il convivente di fatto: chi non è sposato pensa che il compagno o la compagna possano votare. Non è così: la norma include espressamente la parte dell’unione civile e il convivente di fatto.

Ancora più insidioso è il caso degli affini, che arrivano fino al quarto grado: il cognato, il genero, la suocera, e oltre. Il calcolo dei gradi segue le regole del codice civile, e un’omissione nel censimento dei rapporti familiari si traduce in un voto contestabile.

Quanto dura realmente

Questa tappa non ha una durata autonoma: le esclusioni operano automaticamente. Diventano visibili, però, solo quando l’OCC redige la relazione sull’esito o quando un creditore contrario le contesta, e possono riaprire la discussione davanti al giudice in sede di omologazione. Nei provvedimenti letti per questo articolo l’art. 79, comma 2, non è stato oggetto di specifica trattazione: segno che, quando l’elenco è ben costruito, il problema non arriva al giudice.

Ancora dentro il termine: il creditore in conflitto di interessi, l’esclusione che si decide caso per caso

Cosa succede

Le esclusioni della tappa precedente sono oggettive: basta un certificato di stato di famiglia o una visura per capire chi resta fuori. Il conflitto di interessi è diverso. È l’unica causa di esclusione che non dipende da un rapporto formale ma da una valutazione: un creditore che, oltre a essere creditore, ha nella procedura un interesse proprio e diverso da quello della massa dei creditori. Il suo voto rischia di non rispondere alla domanda che la legge pone a tutti, cioè se la proposta conviene ai creditori in quanto tali.

La norma

L’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi, senza definire il concetto. Il codice lascia all’interprete, e in concreto all’OCC e al giudice, il compito di riconoscere le situazioni in cui il creditore vota non come creditore, ma come portatore di un interesse diverso. La disciplina del concordato preventivo, cui l’art. 74, comma 4, rinvia in quanto compatibile, e il dibattito sviluppatosi in materia di concordato fallimentare e di concordato preventivo offrono i parametri. Su questo punto, tuttavia, nei provvedimenti letti per questo articolo non c’è una pronuncia specifica sul concordato minore: è un’area in cui la valutazione resta affidata al caso concreto, e chi la affronta deve saperlo.

I termini che si attivano

Il conflitto di interessi va sollevato, se possibile, entro il termine della lettera c), con le contestazioni che i creditori possono far pervenire all’OCC insieme alla dichiarazione di voto. La lettera c) indica il termine anche per le contestazioni: un creditore che intende contestare il voto altrui deve farlo per tempo, e il debitore deve aspettarselo. Il tema può poi essere ripreso davanti al giudice, che in sede di omologazione verifica il raggiungimento della maggioranza.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che conosce il proprio piano sa dove si annidano i possibili conflitti. Alcuni esempi tipici, da valutare sempre con prudenza perché non esiste una casistica tipizzata dalla legge:

  • il creditore che nel piano acquista un ramo d’azienda, un magazzino o un immobile del debitore, a condizioni che gli attribuiscono un vantaggio indipendente dalla percentuale di soddisfazione;
  • il creditore che è al tempo stesso garante del debitore e che, con il concordato, vede ridursi il proprio rischio di regresso in modo diverso dagli altri;
  • il creditore che riceve dal piano un trattamento separato non giustificato dalla posizione giuridica del credito;
  • il creditore che ha rapporti economici con il debitore tali da renderlo, di fatto, parte del progetto di risanamento più che destinatario dei pagamenti.

Prima del deposito, il debitore può prevenire il conflitto con la trasparenza: indicare nel piano le ragioni del trattamento riservato a un creditore e, se serve, collocarlo in una classe autonoma. Durante il termine, se un creditore contesta il voto di un altro per conflitto, il debitore può fornire all’OCC gli elementi per valutare la contestazione. Non ha un potere di veto, ma ha il dovere di chiarezza.

L’errore tipico di questa fase

Fare affidamento sul voto del creditore che il piano favorisce. Il fornitore che compra a buone condizioni il magazzino e in cambio vota a favore è un voto fragile: se un creditore contrario lo contesta, e l’OCC o il giudice ritengono sussistente il conflitto, quel voto e quel credito escono dalla base. Il secondo errore è il contrario: non considerare che anche un creditore contrario può essere in conflitto. Un concorrente del debitore che vota contro per eliminarlo dal mercato, o un creditore che ha un interesse proprio alla liquidazione dei beni, porta un interesse estraneo alla massa: anche questo profilo va segnalato.

Quanto dura realmente

Il conflitto di interessi può allungare la procedura in modo significativo, perché sposta la discussione dall’aritmetica alla valutazione. Quando la contestazione è seria, il giudice può chiedere chiarimenti all’OCC prima di pronunciarsi sull’omologa: in quella fase, settimane in più sono la regola, non l’eccezione.

Giorno 31: la scadenza, il silenzio-assenso, i voti tardivi e la relazione dell’OCC

Cosa succede

Il termine è scaduto. Da questo momento in poi la base di voto è chiusa e l’OCC, o il commissario giudiziale, procede al conteggio. Tre categorie di creditori vengono separate: quelli che hanno votato a favore, quelli che hanno votato contro, quelli che non hanno risposto. A queste si aggiunge una quarta categoria, invisibile nel risultato ma presente nell’elenco: i non ammessi, cioè i privilegiati pagati per intero, gli esclusi dell’art. 79, comma 2, e quelli ritenuti in conflitto di interessi.

La norma

L’art. 79, comma 3, CCII stabilisce il silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. È una regola che pesa moltissimo nel concordato minore, dove molti creditori di importo modesto non rispondono. Nella sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2026, secondo la ricostruzione di diritto.it, la proposta è stata approvata da nove creditori su undici, con una maggioranza dell’82,04%, computando anche i voti espressi per silenzio-assenso. A Venezia (sentenza n. 174/2025) l’Agente della riscossione, che non aveva espresso un voto formale, è stato considerato consenziente.

Il rovescio della medaglia è il voto tardivo. Un creditore che manda la propria dichiarazione dopo la scadenza non ha votato nel termine: il suo dissenso tardivo non vale come dissenso. Nel caso veneziano, il voto negativo di un istituto di credito pervenuto il 10 settembre 2025, oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 5 agosto 2025, è stato ritenuto non valido dall’OCC, e la valutazione è stata recepita in sede di omologa.

Dopo la scadenza l’OCC riferisce al giudice sull’esito del voto. Nei provvedimenti letti la relazione indica i voti favorevoli, i contrari, i silenti, le percentuali per classe e le eventuali contestazioni: a Venezia la relazione sull’esito è del 19 settembre 2025, con una nota integrativa del 22 ottobre 2025; a Messina il commissario giudiziale ha depositato la relazione sul voto il 15 aprile 2026, due giorni dopo il termine del 13 aprile.

I termini che si attivano

Scaduto il termine della lettera c), il silenzio diventa consenso e il voto tardivo perde efficacia: è il passaggio più netto dell’intera cronologia. Per il debitore non si aprono nuovi termini perentori, ma si apre la fase in cui la relazione dell’OCC fotografa la situazione. Le contestazioni dei creditori, presentate nel termine, accompagnano la relazione verso il giudice.

Cosa può fare il debitore ora

Dopo la scadenza il debitore non può più cercare voti, ma può ancora verificare che i voti siano stati contati nel modo giusto. È una fase di controllo, e va affrontata con lo stesso rigore delle precedenti:

  • confrontare la tabella provvisoria tenuta durante il termine con quella dell’OCC, creditore per creditore;
  • verificare che i silenti conteggiati come consenzienti fossero ammessi al voto e regolarmente raggiunti dalla comunicazione;
  • controllare che i voti tardivi siano stati esclusi e che i voti pervenuti nel termine, anche se arrivati l’ultimo giorno, siano stati conteggiati;
  • verificare la parte degradata dei privilegiati: se la stima di capienza è cambiata, è cambiata la quota con cui il privilegiato vota;
  • se la maggioranza è stata raggiunta grazie a un voto contestato per conflitto di interessi, preparare gli argomenti per l’omologazione.

Se dal conteggio emerge che la maggioranza non c’è per poco, e che il voto contrario determinante è quello dell’amministrazione finanziaria o di un ente previdenziale, si apre un binario diverso: quello del cram down fiscale dell’art. 80, comma 3, di cui si parlerà nella prossima tappa.

L’errore tipico di questa fase

Considerare la relazione dell’OCC come un atto definitivo. Non lo è: è un atto istruttorio che il giudice valuta. Se la relazione contiene un errore di conteggio, il debitore ha interesse a segnalarlo subito, con una nota documentata, invece di attendere l’udienza o la sentenza. Un secondo errore è non leggere le contestazioni dei creditori allegate alla relazione: è lì che il giudice troverà, ad esempio, la richiesta di escludere un voto per conflitto di interessi o di riqualificare un privilegiato come solo parzialmente pagato.

Quanto dura realmente

Tra la scadenza del termine e la relazione dell’OCC passano, nei provvedimenti letti, da pochi giorni a circa due settimane: due giorni a Messina, quindici a Venezia (dalla scadenza del 4 settembre 2025 alla relazione del 19 settembre 2025). Il tempo dipende dal numero dei creditori e dalla complessità delle contestazioni.

Dalla relazione all’omologa: il giudice ricontrolla la maggioranza e decide

Cosa succede

Siamo all’ultima tappa. Il giudice riceve la relazione dell’OCC sull’esito del voto e le eventuali contestazioni. Deve verificare tre cose: ammissibilità, fattibilità del piano e raggiungimento della maggioranza. Se tutto torna e non ci sono contestazioni, omologa con sentenza. Se ci sono contestazioni sulla convenienza, deve valutarle. Se la maggioranza manca, l’esito ordinario è il diniego, salvo il caso del cram down fiscale e contributivo.

La norma

L’art. 80, comma 1, CCII stabilisce che il giudice, verificati ammissibilità e fattibilità del piano e raggiungimento della maggioranza dell’art. 79, comma 1, in assenza di contestazioni omologa il concordato minore con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione; con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura (comma 2). Il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 14 gennaio 2026 ricostruita da diritto.it, ha ribadito che il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze, ma non può valutare la convenienza economica della proposta se non ci sono contestazioni specifiche.

L’art. 80, comma 3, regola due ipotesi. La prima: se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. La seconda: il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79, comma 1, e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

È quanto avvenuto a Venezia (sentenza n. 174/2025): il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, pari al 53,07% dei crediti ammessi, era determinante; il giudice ha omologato ritenendo la proposta conveniente rispetto alla liquidazione controllata e non irrisoria la percentuale offerta, intorno al 12%. Sul tema del cram down nei confronti del Fisco si è pronunciato anche il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, nel concordato minore di un professionista, applicando la regola della priorità relativa. E la Cassazione, con la pronuncia n. 14555/2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità: per l’Erario, dunque, il canale ordinario resta quello del voto e, se il voto manca o è contrario, quello del comma 3.

L’art. 80, comma 4, aggiunge una regola che ha a che fare con il voto in senso lato: il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza. Il comma 5 stabilisce che, se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata; il comma 6 consente, in caso di frode, l’istanza anche al creditore o al pubblico ministero; il comma 7 prevede che il decreto sia reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII.

I termini che si attivano

Con la sentenza di omologa la procedura si chiude e si apre la fase di esecuzione, con le relazioni semestrali dell’OCC e la relazione finale. Contro il decreto di diniego è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII; contro la sentenza di omologazione i rimedi seguono le regole generali del codice, e in particolare il reclamo dell’art. 51 CCII. Il termine per il reclamo è breve e decorre dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento: va calcolato il giorno stesso in cui il provvedimento arriva.

Cosa può fare il debitore ora

Tra la relazione dell’OCC e la decisione, il debitore ha un’ultima finestra per difendere il conteggio e la convenienza della proposta. In concreto:

  • se un creditore contesta la convenienza, depositare un confronto puntuale tra quanto il creditore riceve dal concordato e quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata, con le stime dell’OCC;
  • se la maggioranza manca per il voto contrario o l’assenza di voto dell’Erario o di un ente previdenziale, verificare che l’adesione mancante sia davvero determinante e chiedere l’applicazione del cram down del comma 3, con l’appoggio della relazione dell’OCC;
  • se un creditore contrario contesta la convenienza ma ha contribuito con colpa all’indebitamento, ad esempio erogando credito senza adeguata valutazione del merito creditizio, eccepire la preclusione del comma 4;
  • se il diniego appare probabile, preparare l’istanza di liquidazione controllata come alternativa ordinata, invece di subire le azioni esecutive che riprendono dopo l’inefficacia delle misure protettive.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere il cram down fiscale quando l’adesione dell’Erario non è determinante, o quando il debitore non ha documentato la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione. Il comma 3 funziona a due condizioni cumulative, e il giudice le verifica entrambe. Un altro errore è non considerare che, in caso di diniego, l’inefficacia delle misure protettive rimette in moto le azioni esecutive: il debitore che non ha già pronta un’alternativa si ritrova esposto nel giro di pochi giorni.

Quanto dura realmente

Nei casi letti, il tempo tra la relazione dell’OCC e l’omologa varia moltissimo. A Messina la sentenza è stata pronunciata il 16 aprile 2026, il giorno dopo la relazione del commissario, e pubblicata il 17 aprile. A Venezia sono passati trentotto giorni dalla relazione del 19 settembre 2025 alla decisione del 27 ottobre 2025, pubblicata il 30 ottobre, anche perché il giudice ha dovuto valutare il cram down sull’Agenzia delle Entrate. Il calcolo complessivo, dal deposito all’omologa, nella vicenda messinese è stato di poco meno di quattro mesi, compresa una proposta migliorativa.

La stessa procedura, due calendari: chi conta i voti prima del deposito e chi li scopre alla relazione

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili e date in giorni feriali, non casi reali dello Studio. Il debitore è lo stesso: un artigiano con debiti complessivi per 347.551,43 euro, che propone un concordato minore in continuità.

L’elenco dei creditori, identico nei due calendari, è il seguente:

Creditore Credito Posizione nel voto
Banca Alfa, chirografaria 96.418,22 € Ammessa al voto
Fornitore Beta 41.207,85 € Ammesso al voto
Fornitore Gamma 13.592,61 € Ammesso al voto
Erario, parte privilegiata pagata dal piano 22.614,07 € Non vota (pagata per intero)
Erario, parte degradata a chirografo 58.930,14 € Ammessa al voto
INPS, privilegio pagato per intero 17.388,50 € Non vota salvo rinuncia
Fratello del debitore 47.316,55 € Escluso, art. 79 c.2
Società Delta, cessionaria il 2 aprile 2026 del credito della sorella del debitore 18.307,40 € Esclusa, cessione nell’anno prima della domanda
Fornitore Epsilon, che nel piano acquista il magazzino 31.776,09 € Conflitto di interessi contestabile

Calendario A: il debitore che ha fatto i conti prima

  • Giovedì 15 ottobre 2026. Con l’OCC il debitore ricostruisce la base di voto: esclude fratello e Società Delta, toglie INPS e la parte di privilegio erariale pagata per intero, e tratta Epsilon come potenzialmente in conflitto. Base prudenziale: 210.148,82 euro. Il principale creditore, Banca Alfa, pesa il 45,88%: nessun creditore ha da solo la maggioranza.
  • Martedì 3 novembre 2026. Deposito del ricorso. Il piano indica in modo esplicito che il magazzino viene ceduto a Epsilon a valore di stima e colloca Epsilon in una classe distinta.
  • Martedì 24 novembre 2026. Decreto di apertura: termine di trenta giorni dalla comunicazione per adesioni e contestazioni; misure protettive su istanza.
  • Giovedì 26 novembre 2026. Comunicazione dell’OCC a tutti i creditori, compresi i non ammessi al voto.
  • Mercoledì 16 dicembre 2026. L’Erario, dopo il confronto sulla convenienza rispetto alla liquidazione, comunica via PEC l’adesione per la parte degradata, 58.930,14 euro.
  • Lunedì 28 dicembre 2026. Scadenza del termine: il trentesimo giorno cade sabato 26 dicembre, giorno festivo, e slitta al primo giorno lavorativo. Banca Alfa vota contro; Beta vota a favore; Gamma tace.
  • Venerdì 8 gennaio 2027. Relazione dell’OCC: favorevoli Beta, Gamma per silenzio-assenso ed Erario, per 113.730,60 euro su 210.148,82, pari al 54,12%. Il voto di Epsilon non è stato conteggiato; anche se lo fosse stato, la maggioranza sarebbe salita al 60,15% su una base di 241.924,91 euro.
  • Martedì 2 febbraio 2027. Sentenza di omologa: maggioranza raggiunta senza bisogno del voto contestabile e senza cram down.

Calendario B: il debitore che conta sulla famiglia

  • Martedì 3 novembre 2026. Deposito del ricorso. Il debitore conta come favorevoli fratello, Società Delta, INPS ed Epsilon, e calcola la base su tutti i crediti tranne la parte di privilegio erariale pagata: 324.937,36 euro. Nella sua tabella i favorevoli arrivano a 169.589,00 euro, il 52,19%.
  • Martedì 24 novembre 2026 e giovedì 26 novembre 2026. Decreto di apertura e comunicazione, come nel calendario A.
  • Giovedì 10 dicembre 2026. Banca Alfa trasmette all’OCC voto contrario e contestazioni: fratello e Società Delta sono esclusi per legge, INPS è pagato per intero, Epsilon è in conflitto di interessi per l’acquisto del magazzino.
  • Mercoledì 16 dicembre 2026. L’Erario, che non è stato coinvolto, vota contro.
  • Lunedì 28 dicembre 2026. Scadenza del termine. Beta vota a favore; Gamma tace.
  • Venerdì 8 gennaio 2027. Relazione dell’OCC: sulla base corretta di 210.148,82 euro i favorevoli sono Beta e Gamma, per 54.800,46 euro, pari al 26,08%. Il 52,19% calcolato dal debitore non esiste.
  • Martedì 12 gennaio 2027. Il debitore chiede il cram down fiscale: con l’adesione dell’Erario i favorevoli salirebbero al 54,12%, quindi l’adesione è determinante. Manca però, nel fascicolo, un confronto documentato sulla convenienza della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione.
  • Martedì 16 febbraio 2027. Il giudice chiede all’OCC un’integrazione sulla convenienza per l’Erario.
  • Lunedì 15 marzo 2027. Ipotesi di esito: se l’integrazione non dimostra la convenienza, decreto di diniego, inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apertura della liquidazione controllata; il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII.

Lo stesso debitore, con gli stessi debiti, arriva all’omologa a tre mesi dal deposito nel primo calendario, e rischia la liquidazione dopo oltre quattro mesi nel secondo. La differenza sta tutta nella base di voto calcolata prima del giorno 0.

I binari paralleli: come cambia il calendario se si modifica la proposta, si impugna o si cambia strada

La cronologia lineare descritta finora è quella di un concordato minore che va dritto all’omologa o al diniego. In pratica, ci sono tre binari che possono affiancarla, e ciascuno sposta le date.

Primo binario: la proposta migliorativa con un nuovo termine

Se durante il voto emerge che un creditore decisivo non aderirà alle condizioni comunicate, la proposta già trasmessa non si cambia in silenzio. La strada è una proposta migliorativa, con una nuova comunicazione e un nuovo termine. La vicenda messinese mostra la sequenza: termine originario per il voto all’11 febbraio 2026; il giorno prima, il 10 febbraio, decreto del giudice delegato che concede trenta giorni per una proposta migliorativa sulla base delle osservazioni dell’Agenzia delle Entrate; deposito della proposta migliorativa il 10 marzo 2026; comunicazione l’11 marzo 2026; nuovo termine al 13 aprile 2026; voto favorevole dell’Agenzia il 9 aprile; omologa il 16 aprile. Il binario della proposta migliorativa allunga la procedura di circa due mesi, ma può trasformare un voto contrario in un’adesione.

Il punto delicato è la tempistica: la richiesta di modifica va fatta prima che il termine originario scada, quando il quadro dei voti è chiaro ma non ancora cristallizzato.

Secondo binario: il reclamo contro l’inammissibilità o contro il diniego

Se il giudice dichiara inammissibile la domanda già prima dell’apertura, il debitore può proporre reclamo entro trenta giorni davanti al tribunale in composizione collegiale, sapendo che in quella sede piano e proposta non possono essere modificati. Il calendario si sposta di settimane o mesi, e intanto il voto non parte. Se invece il giudice nega l’omologa, il decreto di diniego è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII. In entrambi i casi il reclamo è uno strumento per correggere errori di valutazione, non per rifare il piano: chi vuole cambiare la proposta deve presentarne una nuova.

Le contestazioni sul voto, ad esempio sull’esclusione di un creditore per conflitto di interessi o sulla qualificazione di un privilegiato come pagato integralmente, vengono riproposte proprio in questa sede, se il giudice le ha decise in modo sfavorevole. È qui che la continuità tra chi ha costruito la base di voto e chi la difende davanti al giudice di grado superiore diventa un vantaggio concreto.

Terzo binario: la liquidazione controllata

Il diniego di omologazione apre, su istanza del debitore, la liquidazione controllata. È una strada diversa, in cui non c’è voto dei creditori: c’è un liquidatore, un programma di liquidazione e, per le persone fisiche, l’esdebitazione che opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura secondo l’art. 282 CCII. Per il debitore che vede la maggioranza irraggiungibile già durante il termine, valutare questo binario per tempo significa arrivare al diniego con un’istanza pronta invece di restare esposto alle esecuzioni che riprendono.

Il binario delle classi

Un’ultima variante cambia il modo di contare, più che il calendario. Se la proposta suddivide i creditori in classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Un creditore in posizione delicata, ad esempio quello che nel piano acquista un bene, può essere collocato in una classe autonoma: il suo voto conterà nella sua classe e sarà trasparente nelle ragioni. A Venezia la classe dei privilegiati degradati a chirografo ha approvato con il 61,26%, mentre la classe chirografaria dell’istituto di credito non ha approvato: la struttura per classi ha reso leggibile dove stava il dissenso e ha consentito al giudice di valutarlo.

Le 5 finestre critiche del voto nel concordato minore

  1. Prima del deposito: la ricostruzione della base di voto. È il momento in cui si separano i crediti ammessi da quelli esclusi, si stima la parte di privilegio pagata e quella degradata, si individuano parenti, affini, società del gruppo e cessionari dell’ultimo anno. Un errore qui si trascina fino all’omologa.

  2. La data del deposito: lo spartiacque dell’anno per i cessionari. La finestra annuale dell’art. 79, comma 2, si misura all’indietro dalla domanda. Conoscere la data esatta delle cessioni di credito consente di sapere, prima di scegliere il giorno del deposito, chi voterà.

  3. I quindici giorni per le integrazioni, quando il giudice li concede. È l’ultima occasione per correggere l’elenco dei creditori e la qualificazione dei privilegi prima che il termine di voto parta. Dopo, ogni correzione richiede una proposta migliorativa e un nuovo termine.

  4. Il termine dell’art. 78, comma 2, lettera c), non superiore a trenta giorni. Dentro questo termine si formano le adesioni, si esercita l’eventuale rinuncia alla prelazione dei privilegiati, si presentano le contestazioni sul conflitto di interessi. Alla scadenza il silenzio diventa consenso e il voto tardivo perde valore.

  5. Tra la relazione dell’OCC e la decisione del giudice. È la finestra per verificare il conteggio, rispondere alle contestazioni sulla convenienza, chiedere il cram down fiscale e contributivo se l’adesione dell’ente è determinante, e preparare l’alternativa della liquidazione controllata se il diniego è probabile.

Le domande sul tempo

Il termine per votare è scaduto ieri: un creditore può ancora mandare il suo no?

Può mandarlo, ma non conta come dissenso. Alla scadenza del termine il creditore ammesso che non ha comunicato nulla si considera consenziente ai sensi dell’art. 79, comma 3. Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 174/2025, un voto negativo pervenuto dopo la scadenza dei trenta giorni è stato ritenuto non valido.

Mio fratello ha un credito verso di me da tre anni: può votare se il deposito è tra un mese?

No. L’esclusione dei parenti fino al quarto grado non dipende dall’anzianità del credito ma dal rapporto di parentela. La regola temporale dell’anno riguarda solo i cessionari o aggiudicatari: se tuo fratello avesse ceduto il credito a un terzo più di un anno prima della domanda, il terzo cessionario voterebbe.

Il privilegiato pagato per intero può decidere di votare a pochi giorni dalla scadenza?

Può farlo solo rinunciando, in tutto o in parte, alla prelazione, e la rinuncia deve arrivare all’OCC insieme al voto entro il termine assegnato. Per la parte rinunciata il creditore è trattato come chirografario. Una rinuncia dopo la scadenza non incide sulla base già chiusa.

Quanto dura in tutto, dal deposito all’omologa?

Dipende dal tribunale e dalla complessità del voto. Nei provvedimenti letti per questo articolo, a Messina sono trascorsi meno di quattro mesi tra il ricorso del 23 dicembre 2025 e la sentenza del 16 aprile 2026, con una proposta migliorativa in mezzo. Il solo termine di voto, invece, non può superare i trenta giorni.

Se la relazione dell’OCC dice che la maggioranza non c’è, quanto tempo ho per reagire?

Non c’è un termine fisso tra la relazione e la decisione, ed è proprio questa la finestra per intervenire: segnalare errori di conteggio, chiedere il cram down dell’art. 80, comma 3, se ne ricorrono le condizioni, o preparare la liquidazione controllata. Dopo il decreto di diniego resta il reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII, da proporre nel termine breve che decorre dalla comunicazione.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati; dove la fonte non riportava un elemento degli estremi, l’elemento è stato omesso.

Tappa del decreto di apertura e della comunicazione

  1. Tribunale di Messina, II sezione civile, sentenza n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026. Il decreto di apertura fissa il termine per il voto e può essere seguito da un decreto che concede tempo per una proposta migliorativa e un nuovo termine; la proposta va comunicata a tutti i creditori, anche a quelli non ammessi al voto. È il caso che mostra l’intera sequenza, dal ricorso del 23 dicembre 2025 all’omologa, e ricorda la regola dell’art. 79, comma 1, sui privilegiati pagati per intero, che non sono computati e non votano salvo rinuncia.

  2. Tribunale di Napoli, VII sezione civile, sentenza del 14 gennaio 2026 (come riportata da diritto.it). L’OCC ha comunicato la proposta modificata assegnando trenta giorni per il voto; la maggioranza dell’82,04% è stata calcolata includendo il silenzio-assenso; il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze, ma non valuta la convenienza senza contestazioni specifiche. È rilevante per la tappa del termine e per quella dell’omologa.

Tappa del termine: i privilegiati

  1. Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 1992, n. 12632. Il creditore privilegiato che riceve un pagamento integrale e immediato è indifferente all’esito della procedura e per questo non vota, salvo rinuncia. È la radice storica della regola oggi contenuta nell’art. 79, comma 1.

  2. Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882. Quando il pagamento dei privilegiati è differito oltre l’anno dall’omologa, questi devono essere ammessi al voto, e la perdita si misura confrontando il valore del credito alla domanda con quello alla fine della moratoria. Utile per capire quando un pagamento nominalmente integrale non lo è.

  3. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2422. Il pagamento dilazionato equivale a un soddisfacimento parziale; la perdita economica coincide con l’importo per cui il privilegiato è ammesso al voto. Rilevante quando il piano paga il privilegio “per intero” ma in molti anni.

  4. Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112. Il ritardo nel ricevere le somme costituisce di per sé una perdita economica per il creditore privilegiato. Conferma la linea delle due pronunce precedenti.

  5. Tribunale di Milano, sentenza 5 febbraio 2024. In materia di concordato preventivo, il privilegiato è interessato al piano, e quindi vota, se non è soddisfatto in denaro o entro 180 giorni; il credito erariale solo in parte capiente va votato per l’intero e collocato in una classe. Indica la direzione del dibattito sulla nozione di pagamento integrale.

  6. Tribunale di Treviso, Sez. II, decreto 10 luglio 2023. Il privilegiato parzialmente capiente vota sull’intero credito, per la parte garantita e per quella degradata, in una classe distinta. Utile per costruire le classi quando il piano prevede privilegi incapienti.

Tappa della scadenza e della relazione dell’OCC

  1. Tribunale di Venezia, I sezione civile, sentenza n. 174/2025, pubblicata il 30 ottobre 2025. Il voto negativo pervenuto dopo il termine di trenta giorni è stato ritenuto non valido; l’Agente della riscossione che non ha votato è stato considerato consenziente; la relazione dell’OCC sull’esito del voto ha riportato le percentuali per classe. È la pronuncia di riferimento per la tappa del giorno 31.

Tappa dell’omologa e del cram down

  1. Tribunale di Venezia, sentenza n. 174/2025, cit. Il giudice ha omologato nonostante il dissenso determinante dell’Agenzia delle Entrate, pari al 53,07% dei crediti ammessi, ritenendo la proposta conveniente rispetto alla liquidazione controllata e non irrisoria la percentuale offerta di circa il 12%. Mostra il funzionamento concreto dell’art. 80, comma 3.

  2. Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025. Nel concordato minore di un professionista il giudice ha applicato il cram down nei confronti del Fisco e la regola della priorità relativa. Rilevante quando il voto contrario dell’Erario è decisivo.

  3. Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio al concordato preventivo vale solo nei limiti della compatibilità. Per il voto significa che l’Erario si esprime come gli altri creditori nel termine della lettera c), e che il suo dissenso si supera, se ne ricorrono le condizioni, con il comma 3 dell’art. 80.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Interveniamo nel punto della cronologia in cui sei arrivato. Se sei prima del deposito, lavoriamo sulla base di voto; se il termine è in corso, sul conteggio e sulle contestazioni; se la relazione dell’OCC è già depositata, sulla difesa davanti al giudice.

  1. Ricostruiamo la base dei crediti ammessi al voto prima del deposito, creditore per creditore, separando chirografari, parti privilegiate pagate e parti degradate.
  2. Censiamo i rapporti familiari e societari del debitore per individuare coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti, controllate e sotto comune controllo.
  3. Verifichiamo la data di ogni cessione di credito e calcoliamo la finestra annuale dalla data prevista per il deposito.
  4. Esaminiamo la stima di capienza dei beni gravati insieme ai commercialisti dello staff, perché da essa dipende chi tra i privilegiati vota e per quale importo.
  5. Individuiamo i possibili conflitti di interessi nel piano e proponiamo, se serve, la collocazione del creditore in una classe autonoma con motivazione trasparente.
  6. Calcoliamo il termine dell’art. 78, comma 2, lettera c) dalla comunicazione dell’OCC, con lo slittamento dei giorni festivi, e teniamo una tabella di voto aggiornata fino alla scadenza.
  7. Prepariamo il confronto con l’alternativa liquidatoria per i creditori decisivi, e in particolare per l’Erario e gli enti previdenziali.
  8. Verifichiamo la relazione dell’OCC sull’esito del voto e, se il conteggio è errato, depositiamo una nota documentata prima della decisione.
  9. Sosteniamo in giudizio le contestazioni sulla convenienza e l’eventuale cram down dell’art. 80, comma 3, e, se necessario, il reclamo contro il diniego.
  10. Prepariamo l’istanza di liquidazione controllata come alternativa ordinata quando la maggioranza è irraggiungibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato minore pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: conoscere come l’Organismo raccoglie le adesioni, verifica i silenzi e redige la relazione sul voto consente di preparare l’elenco dei creditori nel modo in cui sarà letto, e di accorgersi per tempo di un’esclusione o di un privilegio qualificato in modo discutibile. La qualifica di Esperto Negoziatore aiuta quando il debitore è un’impresa minore che deve preservare la continuità mentre negozia con i creditori decisivi.

La continuità di strategia è un altro elemento concreto: lo stesso difensore che costruisce la base di voto può sostenerla davanti al giudice dell’omologa, nel reclamo e, da avvocato cassazionista, fino in Cassazione, senza cambiare linea a metà strada. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sulle stime, sui crediti tributari e sul confronto con la liquidazione, gli avvocati sulle esclusioni, sui conflitti e sul contenzioso.

Chiusura

La cronaca del voto nel concordato minore si riduce a poche date: il deposito, la comunicazione, la scadenza del termine non superiore a trenta giorni, la relazione dell’OCC, la decisione. Ma ognuna di queste date nasconde una scelta: chi inserire nell’elenco, come qualificare un privilegio, quale cessione cade nell’anno, quale creditore rischia di essere considerato in conflitto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: chi fa i conti della maggioranza prima del deposito arriva all’omologa con un margine; chi li fa leggendo la relazione dell’OCC li scopre quando non può più cambiarli.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora con le stesse regole che l’Organismo applica quando conta i voti; e perché, da avvocato cassazionista, può difendere quel conteggio anche quando viene contestato nei gradi successivi.

📩 Prima che la base di voto si chiuda, mettiamo in fila insieme le tue date: i contatti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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