Chi ha chiuso una partita IVA da artigiano o commerciante, chi ha lavorato come professionista in gestione separata o chi ha avuto dipendenti senza riuscire a versare i contributi si trova spesso con un debito verso l’INPS più alto di qualunque altro. Avvisi di addebito, sanzioni civili, somme affidate all’agente della riscossione: il debito cresce mentre il reddito, nel frattempo, si è ridotto a una pensione minima, a un lavoro part-time o a nulla. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è lo strumento pensato per chi non può offrire nulla ai creditori. La domanda è se copre anche i contributi.
La risposta breve è sì, ma con distinzioni che pesano. I contributi in sé non compaiono tra i debiti esclusi dall’esdebitazione. Se si applicano le esclusioni generali dell’art. 278, restano fuori le sanzioni amministrative e penali non accessorie (sul punto la questione è aperta), mentre il profilo penale dell’omesso versamento delle ritenute dei dipendenti non viene toccato. Il rischio principale è un altro: i contributi resi inesigibili non vengono pagati, e per un lavoratore autonomo i periodi non pagati non contano per la pensione. Chi chiede l’esdebitazione senza aver fatto questo calcolo può liberarsi del debito e perdere, nello stesso momento, il diritto a una pensione che era a pochi anni di distanza.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la domanda dell’incapiente passa necessariamente da un Organismo di Composizione della Crisi, ed è lì che si decide come vanno rappresentati i debiti contributivi. Lo staff multidisciplinare in diritto tributario, coordinato dall’Avvocato, lavora sugli avvisi di addebito e sulle cartelle affidate all’agente della riscossione. Per i casi con ritenute non versate, la qualifica di avvocato cassazionista consente di tenere insieme il piano civile e quello penale fino all’ultimo grado.
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Inquadramento normativo: incapienza, esdebitazione e crediti previdenziali
Sul piano normativo, l’esdebitazione è definita dall’art. 278, comma 1, CCII come la liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Inesigibilità non significa estinzione: il credito dell’INPS non scompare, ma il creditore non può più pretenderne il pagamento. La distinzione ha conseguenze pratiche, come si vedrà a proposito della pensione.
L’art. 283 CCII disciplina la variante riservata al debitore incapiente. Secondo il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta. Resta fermo l’obbligo di pagamento se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità rilevanti. Il comma 2 aggiunge un parametro reddituale: il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, al netto delle voci indicate dalla norma, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013).
Va precisato che l’art. 283 non contiene un elenco proprio di debiti esclusi. Per capire se i contributi rientrano bisogna leggere l’art. 278, collocato nella Sezione I del Capo X, intitolata alle disposizioni generali in materia di esdebitazione. L’art. 283 si trova invece nella sezione dedicata all’esdebitazione del sovraindebitato. La collocazione è il primo argomento: una disposizione “generale” si applica, salvo deroga, alle varianti speciali dello stesso istituto. L’art. 283 non contiene deroghe.
Il comma 7 dell’art. 278 esclude dall’esdebitazione:
- lettera a): gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- lettera b): i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Non esiste una lettera c). I debiti contributivi, propri o relativi ai dipendenti, non sono menzionati: non rientrano tra le esclusioni. Questa lettura trova un precedente nella giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare. Con la sentenza n. 4844 dell’11 marzo 2016, la Cassazione aveva rigettato il ricorso dell’INPS, che sosteneva la non esdebitabilità della contribuzione obbligatoria per la sua natura pubblicistica. La Corte aveva osservato che la norma sulle esclusioni non menzionava il debito previdenziale e che quei debiti erano legati all’esercizio dell’impresa. Il CCII ha riscritto la disciplina, ma il dato testuale è rimasto lo stesso: nessuna esclusione per i contributi.
Resta una questione aperta, che va dichiarata. L’art. 278, comma 1, parla di crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, mentre l’incapiente non passa da alcuna liquidazione. A favore dell’applicazione del comma 7 c’è la collocazione tra le disposizioni generali e il fatto che sarebbe incoerente liberare l’incapiente da debiti, come gli assegni di mantenimento, che restano dovuti per chi ha liquidato tutto il patrimonio. La lettura contraria muove dal testo: il c.1 dell’art. 278 riferisce l’esdebitazione ai crediti insoddisfatti nella liquidazione, e l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni. Per questo una parte della dottrina ritiene che, per l’incapiente, le esclusioni del comma 7 non operino. Nessuna pronuncia risulta aver risolto il punto: il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11 febbraio 2026, ha dichiarato inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso senza affrontarlo. Il consiglio pratico è seguire la linea prudente: considerare che mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali o amministrative non accessorie potrebbero restare dovuti, e costruire la domanda su questa ipotesi. Per i contributi la questione non cambia l’esito: comunque la si risolva, non sono tra le esclusioni.
La distinzione da istituti affini aiuta. L’esdebitazione dell’incapiente non è una rateizzazione INPS (che presuppone capacità di pagare), né il piano del consumatore dell’art. 67 CCII (che richiede di offrire qualcosa ai creditori), né la liquidazione controllata dell’art. 268 (che richiede attivo da distribuire). Esempio concreto: un ex commerciante con 31.000 euro di avvisi di addebito e una pensione sociale non può proporre un piano, non ha beni da liquidare e non può rateizzare. L’unica strada che porta alla liberazione è l’art. 283.
Requisiti e termini: le condizioni che il debitore INPS deve soddisfare
La disciplina prevede requisiti che, per chi ha debiti contributivi, assumono un rilievo particolare. Li esaminiamo uno per uno.
1. Persona fisica. L’art. 283 è riservato alle persone fisiche. Una società in nome collettivo con debiti INPS non può accedervi; possono farlo i singoli soci, per i propri debiti personali. Il titolare di una ditta individuale cessata può accedere: i contributi della gestione artigiani o commercianti sono debiti suoi.
2. Incapienza attuale e prospettica. Il debitore non deve poter offrire alcuna utilità, nemmeno in futuro. Il parametro del comma 2 è un aiuto, non una gabbia. Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio, 7.101,12 euro annui su tredici mensilità secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia per una persona sola è 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 euro. Per un nucleo di due persone, con parametro ISEE 1,57, sale a 16.723,14 euro; per tre persone, con parametro 2,04, a 21.729,43 euro.
3. Meritevolezza. È requisito espresso: il comma 1 parla di debitore “meritevole” e il comma 7 impone al giudice di escludere l’esdebitazione in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Per il debitore INPS questo è il punto più delicato. Il mancato versamento dei propri contributi da parte di un artigiano in crisi è valutato diversamente dal mancato versamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, che la Corte costituzionale ha definito condotta di particolare disvalore.
4. Una sola volta. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una volta nella vita. Chi la chiede deve includere tutti i debiti, anche quelli contributivi ancora in fase di accertamento.
5. Assenza di condizioni ostative. Non aver già beneficiato dell’esdebitazione nei limiti di legge, non aver compiuto atti in frode ai creditori.
Sul piano dei termini, la tabella riassume quelli rilevanti.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 30 giorni per il reclamo contro il decreto (art. 283 c.8, forme dell’art. 124) | Comunicazione del decreto | Perentorio | Il decreto diventa stabile; l’INPS non può più contestare la concessione |
| 3 anni di osservazione (art. 283 c.1 e c.9) | Data del decreto | Termine di legge | Se in questo periodo sopravvengono utilità rilevanti, i creditori possono agire |
| Dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute (art. 283 c.7) | Termine fissato nel decreto | Perentorio | Revoca dell’esdebitazione |
| Opposizione all’avviso di addebito INPS (da verificare sul testo vigente: 40 giorni secondo l’art. 24 D.Lgs. 46/1999) | Notifica dell’avviso | Perentorio | Il debito si consolida nel merito e non si può più contestare |
| Prescrizione dei contributi (da verificare: 5 anni, art. 3 L. 335/1995) | Scadenza del versamento | Sostanziale | I contributi prescritti non sono più esigibili e non sono versabili per la pensione |
Il termine più critico è quello dei 30 giorni per il reclamo: l’INPS, se ritiene che il debitore non sia meritevole, deve muoversi entro quella finestra. Per il debitore, il termine che più spesso si trascura è la dichiarazione annuale: dimenticarla costa la revoca. Va precisato che l’art. 124 CCII prevede in via generale un termine di dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato: per l’esdebitazione dell’incapiente vale invece il termine speciale di trenta giorni dell’art. 283 c.8. Il periodo di osservazione è di tre anni, non più quattro: il Tribunale di Como, nel decreto del 28 ottobre 2025, utilizzava ancora la formula previgente dei quattro anni e del dieci per cento, e chi legge provvedimenti di quel periodo deve tenerne conto. Quanto alla soglia minima delle utilità sopravvenute, il testo vigente parla di utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quanto indicato dalla norma: la misura esatta va verificata sul testo ufficiale e non va data per scontata. Il periodo feriale (1-31 agosto) sospende i termini processuali, compreso quello per il reclamo.
Procedura passo-passo per il debitore con debiti contributivi
In termini operativi, la sequenza è la seguente.
1. Ricostruzione della posizione debitoria INPS. Prima di tutto si estrae dal Cassetto previdenziale l’estratto conto contributivo e l’elenco dei debiti: contributi della gestione artigiani o commercianti (minimali e percentuali sul reddito eccedente), contributi della gestione separata, avvisi di addebito emessi, somme già affidate all’agente della riscossione. Per l’ex datore di lavoro si aggiungono le denunce UniEmens e i verbali ispettivi. Va precisato che l’avviso di addebito è il titolo con cui l’INPS riscuote i propri crediti senza passare dalla cartella tradizionale (art. 30 D.L. 78/2010, da verificare sul testo vigente): l’importo lo incassa l’agente della riscossione, ma il creditore resta l’INPS.
2. Separazione delle voci. Ogni avviso contiene capitale contributivo, sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. Le voci vanno separate, perché il loro destino nell’esdebitazione può essere diverso. Le sanzioni civili seguono, secondo la lettura più diffusa, la sorte del debito contributivo cui accedono; le sanzioni amministrative per l’omesso versamento delle ritenute hanno invece natura afflittiva autonoma.
3. Verifica della prescrizione. Contributi prescritti non sono più esigibili. Non serve chiedere l’esdebitazione per un debito che l’INPS non può più pretendere; serve però sapere che quei periodi, per un lavoratore autonomo, non potranno mai essere coperti con un versamento ordinario.
4. Calcolo pensionistico preventivo. È il passaggio che più spesso si salta. Bisogna sapere quanti anni di contribuzione effettivamente versata il debitore ha già e quanti gliene mancano per i requisiti minimi. Se l’esdebitazione rende inesigibili proprio i contributi che servivano a raggiungere il requisito, la convenienza della domanda va ripensata.
5. Conferimento dell’incarico all’OCC. La domanda si presenta tramite l’OCC al giudice competente. L’OCC del circondario del tribunale competente, individuato secondo l’art. 27 c.2 CCII, cioè il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
6. Deposito della domanda con gli allegati dell’art. 283 c.3. Servono: elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC (per l’INPS va indicata la PEC della sede competente, per l’agente della riscossione quella dell’ambito territoriale); atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; documentazione di stipendi, pensioni ed entrate del debitore e della famiglia.
7. Relazione dell’OCC. Secondo il comma 4, la relazione illustra le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli atti eventualmente impugnati dai creditori, la completezza e attendibilità della documentazione. Per il debitore INPS la relazione deve spiegare perché i contributi non sono stati versati: calo di fatturato, malattia, insolvenza di un cliente, crisi di settore. Il comma 6 riduce della metà i compensi dell’OCC.
8. Decreto del giudice. Valutata la meritevolezza, il giudice concede l’esdebitazione con decreto e fissa il termine annuale per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori.
9. Eventuale reclamo. Entro 30 giorni l’INPS o l’agente della riscossione possono proporre reclamo. Sulla ricorribilità per cassazione del decreto emesso sul reclamo la giurisprudenza di legittimità ha espresso posizioni non uniformi.
10. Triennio di osservazione. Per tre anni l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica le utilità sopravvenute. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità. Se le utilità emergono, l’OCC, autorizzato dal giudice, ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari.
I punti dove più spesso si sbaglia sono tre. Il primo: indicare all’OCC solo il debito “affidato” all’agente della riscossione, dimenticando i contributi accertati ma non ancora iscritti a ruolo o i contributi dell’anno in corso. Il secondo: presentare la domanda mentre è in corso un pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione che sta producendo pagamenti regolari al creditore. Il terzo: non distinguere i propri contributi da quelli trattenuti ai dipendenti. Un debitore che ha trattenuto le ritenute sugli stipendi e non le ha versate deve affrontare il tema della meritevolezza in modo esplicito nella relazione dell’OCC, non sperare che il giudice non se ne accorga.
Il profilo specifico dei contributi dei dipendenti e il versante penale
Va precisato che l’ex datore di lavoro è debitore verso l’INPS dell’intera contribuzione: quota a proprio carico e quota a carico del lavoratore, che trattiene in busta paga. Entrambe sono debiti contributivi e nessuna delle due è nominata dall’art. 278 c.7. Sul piano civile, quindi, anche le ritenute non versate possono diventare inesigibili.
Il piano penale è separato. L’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983 e modificato dal D.L. 48/2023, prevede che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni sia reato quando l’importo supera i 10.000 euro annui, punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Sotto la soglia si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Prima del 2023 la sanzione amministrativa era fissa, da 10.000 a 50.000 euro, secondo l’assetto introdotto dal D.Lgs. 8/2016. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 del 2025, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata sul nuovo sistema sanzionatorio. La norma prevede anche una causa di non punibilità legata al versamento entro un termine dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento: le fonti lette per questo articolo non ne riportano i dettagli, che vanno verificati sul testo vigente prima di farvi affidamento.
Per il calcolo della soglia, le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 10424 del 2018, hanno adottato il criterio di cassa: si sommano gli importi non versati alle scadenze che cadono nell’anno solare, dal 16 gennaio al 16 dicembre, relativi alle retribuzioni da dicembre dell’anno precedente a novembre.
Tre conseguenze per l’incapiente. Primo, l’esdebitazione non estingue il reato: è un istituto civile che opera sull’esigibilità dei crediti, non sulla responsabilità penale. Secondo, la multa, se inflitta, è una sanzione penale pecuniaria e rientra nella lettera b) del comma 7, quindi resta dovuta. Terzo, la sanzione amministrativa prevista sotto soglia è una sanzione pecuniaria autonoma, irrogata per punire la condotta e non per accompagnare il debito contributivo: il rischio concreto è che sia considerata non accessoria e quindi esclusa dall’esdebitazione. Su questo punto non risultano, nelle fonti lette, pronunce specifiche.
Gli effetti sulla posizione pensionistica
Qui la diagnosi cambia a seconda di chi ha versato, o avrebbe dovuto versare, i contributi.
Lavoratore subordinato i cui contributi non sono stati versati dal datore. Opera il principio di automaticità delle prestazioni dell’art. 2116, comma 1, c.c. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13114 del 16 maggio 2025, ha ribadito che l’automaticità riguarda le prestazioni, non la contribuzione: il lavoratore non può agire per costringere l’INPS a regolarizzare la propria posizione, ma ha diritto alle prestazioni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali e può chiedere al datore il risarcimento del danno (art. 2116, comma 2, c.c.) o costituire la rendita vitalizia dell’art. 13 L. 1338/1962. L’esdebitazione dell’ex datore non cambia questo quadro per il lavoratore. Cambia invece la posizione dell’ex datore rispetto all’eventuale azione risarcitoria del dipendente: si tratta di un debito da rapporto di lavoro, non da illecito extracontrattuale, e quindi, secondo la lettura testuale, non escluso dal comma 7.
Artigiano, commerciante, professionista iscritto alla gestione separata. Qui l’automaticità non opera. L’ordinanza della Cassazione n. 15294 del 31 maggio 2024 ha affermato che la regola dell’automatismo delle prestazioni non si applica ai lavoratori autonomi: finché non versano i contributi dovuti, non maturano il diritto alla pensione. La conseguenza per l’incapiente è diretta: i contributi esdebitati non vengono pagati e, per un autonomo, non contano ai fini della pensione. Nelle fonti lette non c’è una pronuncia che affronti questo effetto con riferimento specifico all’esdebitazione: la conclusione deriva dalla combinazione tra inesigibilità del credito e regola del versamento effettivo, ed è la ragione per cui il calcolo pensionistico va fatto prima della domanda.
La stessa ordinanza ricorda che l’omissione può essere colmata con versamenti successivi, nel caso esaminato da parte del superstite, finché i contributi non sono prescritti. Poiché l’esdebitazione rende il credito inesigibile ma non lo estingue, resta da valutare se il debitore, in un momento successivo e con risorse proprie, possa versare spontaneamente i contributi esdebitati non prescritti per recuperare i periodi. È un’ipotesi da verificare con l’INPS caso per caso, non una certezza.
Casse professionali. Avvocati, ingegneri, geometri e altri professionisti iscritti a casse autonome sono nella stessa posizione degli autonomi. Tra i precedenti richiamati nell’ordinanza n. 15294/2024 figura la sentenza della Sezione lavoro n. 5019 del 29 agosto 1980, secondo cui l’automatismo dell’art. 2116 c.c. non si applica agli iscritti alla cassa geometri, e la n. 11283 del 23 novembre 1990, che per la reversibilità indiretta richiedeva il versamento effettivo dei contributi. Anche i crediti delle casse non sono nominati dall’art. 278 c.7 e quindi rientrano nell’esdebitazione; ma il professionista che ne beneficia perde la copertura di quei periodi.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi, costruiti su dati ipotetici. Non riproducono casi reali.
Esempio 1 – Ex commerciante, persona sola, gestione commercianti.
Dati di partenza: attività cessata nel 2022; 17 anni di contribuzione effettivamente versata alla gestione commercianti. Debiti:
- avvisi di addebito INPS 2019-2022: contributi 27.418,63 euro, sanzioni civili 6.152,09 euro;
- cartelle IRPEF: 9.874,40 euro, di cui 1.946,20 euro di sanzioni amministrative tributarie accessorie;
- prestito personale bancario: 14.306,71 euro.
Totale: 57.751,83 euro. Reddito: lavoro dipendente part-time, reddito annuo rilevante ai fini del comma 2 pari a 9.380,00 euro.
Verifica della soglia: 7.101,12 × 1,5 × 1 = 10.651,68 euro. Il reddito di 9.380,00 euro è inferiore: il presupposto dell’incapienza ricorre in base al parametro del comma 2.
Esito sul debito: i contributi (27.418,63) e le sanzioni civili accessorie (6.152,09) diventano inesigibili, perché non compaiono nel comma 7. Le sanzioni tributarie di 1.946,20 euro sono accessorie a un debito esdebitato e quindi seguono la stessa sorte, secondo il criterio della lettera b). Il prestito bancario diventa inesigibile.
Ipotesi di calendario: decreto comunicato mercoledì 18 novembre 2026; termine per il reclamo dei creditori di 30 giorni, scadenza venerdì 18 dicembre 2026; triennio di osservazione fino al 18 novembre 2029, che cade di domenica, con slittamento al lunedì 19 novembre 2029 per gli adempimenti.
Esito sulla pensione: i quattro anni 2019-2022 non pagati restano scoperti. Il debitore resta a 17 anni di contribuzione effettiva. Se il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni (dato da verificare con l’INPS sulla posizione individuale), quei quattro anni avrebbero portato il debitore a 21: con l’esdebitazione la soglia si allontana. Prima di depositare la domanda, la valutazione corretta è confrontare due scenari: esdebitazione totale con perdita dei periodi, oppure ricerca di risorse esterne per un piano che preveda il pagamento almeno dei contributi utili.
Esempio 2 – Ex datore di lavoro, bar con tre dipendenti, nucleo di due persone.
Dati di partenza: ritenute operate e non versate con scadenze nel 2023 pari a 8.734,50 euro; con scadenze nel 2024 pari a 11.286,40 euro. Quota contributiva a carico del datore 2023-2024: 23.517,88 euro. Sanzioni civili: 7.004,36 euro. Reddito del nucleo rilevante ai fini del comma 2: 15.940,00 euro.
Verifica della soglia: 7.101,12 × 1,5 × 1,57 = 16.723,14 euro. Il reddito è inferiore: il parametro reddituale è rispettato.
Profilo penale e amministrativo, applicando il criterio di cassa delle Sezioni Unite:
- anno 2023: 8.734,50 euro, sotto la soglia di 10.000 euro. Illecito amministrativo: sanzione da 1,5 a 4 volte l’importo omesso, cioè da 13.101,75 a 34.938,00 euro;
- anno 2024: 11.286,40 euro, sopra soglia. Rilevanza penale: reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro.
Esito: ritenute (20.020,90 euro complessivi), quota a carico del datore (23.517,88) e sanzioni civili (7.004,36) possono diventare inesigibili sul piano civile. La sanzione amministrativa per il 2023 rischia di restare dovuta perché non accessoria a un debito estinto. La responsabilità penale per il 2024 non è toccata. La valutazione più incerta riguarda la meritevolezza: il giudice esaminerà se il mancato versamento delle ritenute, protratto per due anni, integri colpa grave nella formazione dell’indebitamento. La relazione dell’OCC deve documentare la crisi di liquidità, l’uso effettivo delle somme trattenute e l’assenza di distrazioni. Per i tre dipendenti l’esdebitazione non incide sulle prestazioni: opera l’automaticità nei limiti di legge.
Casi particolari
Pignoramento della pensione o dello stipendio in corso. Il caso più frequente è l’avviso di addebito già trasformato in pignoramento del quinto. Qui l’incapienza è messa in discussione dai fatti. Con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore la cui esdebitazione era stata revocata in sede di reclamo: la ragione del decreto impugnato era che il pignoramento del quinto stava già producendo utilità per il creditore procedente, e il ricorso non si confrontava con quella motivazione. Chi ha un pignoramento che genera pagamenti regolari deve spiegare nella domanda perché quei pagamenti non dimostrano una capacità di soddisfare i creditori.
Debiti contributivi prevalenti nel passivo. Quando l’INPS e l’agente della riscossione rappresentano quasi tutto il debito, il giudice guarda con più attenzione alla storia del debitore. Il Tribunale di Alessandria, con il decreto dell’11 febbraio 2026, ha però chiarito che la prevalenza di debiti erariali non esclude di per sé la meritevolezza: conta il quadro concreto, come la grave invalidità sopravvenuta, i tentativi di rateizzazione, l’assenza di finanziamenti voluttuari e di pagamenti preferenziali ad altri creditori. Lo stesso decreto descrive l’esdebitazione dell’incapiente come istituto eccezionale, da vagliare con rigore perché deroga alla responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. Il ragionamento, riferito a debiti fiscali, si applica per identità di ragione ai debiti contributivi.
Co.co.co. e gestione separata pagata dal committente. Per i collaboratori coordinati e continuativi i contributi alla gestione separata sono versati dal committente. Se il debitore incapiente è il committente, il debito contributivo è suo e rientra nell’esdebitazione. Se il debitore è il collaboratore, il problema riguarda la sua pensione: l’applicabilità dell’automaticità ai parasubordinati non è affrontata dalle pronunce lette per questo articolo e va verificata a parte.
Coobbligati e garanti. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se un familiare ha garantito una rateizzazione INPS o se esiste un obbligato solidale, l’INPS può rivolgersi a lui.
Creditori non indicati. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’art. 278 c.2 limita l’effetto dell’esdebitazione. Sulla legittimità di questa regola è pendente una questione davanti alla Corte costituzionale, che con l’ordinanza n. 104 del 2026 ha disposto un rinvio. Per l’incapiente il messaggio pratico è semplice: indicare tutti i debiti INPS, anche quelli non ancora notificati, evita discussioni successive.
Debiti contributivi sorti dopo il deposito della domanda. L’esdebitazione riguarda i debiti anteriori. Nel decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026 sono stati dichiarati inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso. Chi, dopo la domanda, riapre una partita IVA o continua un’attività autonoma marginale matura nuovi contributi che restano pienamente dovuti. Va precisato che un reddito da nuova attività può anche diventare un’utilità sopravvenuta, da dichiarare ogni anno: il debitore deve valutare con l’OCC se l’attività compromette lo status di incapiente.
Socio di società di persone con debiti INPS della società. Il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. risponde dei debiti sociali, compresi i contributi dovuti dalla società per i dipendenti. Inoltre, come artigiano o commerciante, il socio che lavora nell’impresa è spesso iscritto personalmente alla gestione INPS. Le due posizioni vanno tenute distinte: i contributi personali sono debiti propri del socio; i contributi per i dipendenti sono debiti sociali di cui il socio risponde. Entrambi possono confluire nella domanda del socio persona fisica, ma la società, in quanto tale, non accede all’art. 283.
Il ruolo dell’INPS come creditore nel procedimento. L’INPS riceve la comunicazione del decreto e può proporre reclamo entro 30 giorni. Nella prassi, le contestazioni più frequenti di un creditore pubblico riguardano la meritevolezza (per esempio un omesso versamento protratto per anni mentre l’attività era ancora in piedi) e la reale incapienza prospettica (per esempio un’età che consente ancora un lavoro, o un futuro trattamento pensionistico). Il debitore deve quindi depositare una domanda che anticipi queste obiezioni: documenti sanitari, storico dei redditi, prova dei tentativi di rateizzazione, estratti conto. Un fascicolo che risponde in anticipo alle obiezioni dell’INPS riduce il rischio che il decreto venga riformato in sede di reclamo.
Pensione futura come possibile utilità. Un caso limite è quello del debitore vicino al pensionamento. Nel decreto di Alessandria il giudice ha considerato la futura pensione del debitore, stimata in un importo modesto e sostitutivo dell’attuale reddito, e ha concluso che non modificava l’incapienza prospettica. Il ragionamento si capovolge quando la pensione attesa supera nettamente la soglia del comma 2: in quel caso la prospettiva futura di utilità può escludere l’accesso all’art. 283, e torna ad avere senso un piano che preveda pagamenti con la pensione futura.
Lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, imposta la domanda dell’incapiente partendo dal calcolo pensionistico e non solo dal totale dei debiti.
Domande frequenti
Se ottengo l’esdebitazione, l’INPS può ancora pignorarmi la pensione per i vecchi contributi?
No, per i debiti anteriori alla domanda il credito diventa inesigibile e l’INPS non può più agire esecutivamente. L’eccezione è il triennio successivo al decreto: se in quel periodo sopravvengono utilità rilevanti, come un’eredità o un forte aumento di reddito, l’OCC, con autorizzazione del giudice, informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari. I finanziamenti ricevuti non contano come utilità. Fuori da queste ipotesi, il pignoramento per i vecchi debiti non è più possibile.
I contributi esdebitati mi vengono comunque accreditati per la pensione?
Se sei un lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, professionista in gestione separata o iscritto a una cassa), no. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15294/2024, ha affermato che per gli autonomi l’automatismo delle prestazioni non opera: senza versamento effettivo non si matura il diritto. L’esdebitazione rende il debito inesigibile, ma non lo paga. Se invece eri dipendente e il tuo datore non ha versato, operano le tutele dell’art. 2116 c.c., nei limiti di legge.
Ho chiuso la ditta individuale: posso chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per i contributi da artigiano?
Sì, se sei persona fisica, non puoi offrire alcuna utilità ai creditori nemmeno in futuro e sei meritevole. I contributi della gestione artigiani non rientrano tra i debiti esclusi dall’art. 278 c.7. Serve la domanda tramite l’OCC con tutti gli allegati dell’art. 283 c.3. Prima di presentarla conviene verificare quanti anni di contributi versati hai già e quanti ne perderesti.
Non ho versato le ritenute dei miei dipendenti: l’esdebitazione cancella anche il reato?
No. L’esdebitazione agisce sui crediti, non sulla responsabilità penale. Se l’omissione annua supera 10.000 euro, la rilevanza penale prevista dall’art. 2 c.1-bis D.L. 463/1983 resta. La multa eventualmente inflitta è una sanzione penale pecuniaria, esclusa dall’esdebitazione. Il debito contributivo verso l’INPS, invece, può diventare inesigibile, ma la condotta pesa sulla valutazione di meritevolezza.
Le sanzioni civili INPS si cancellano insieme ai contributi?
Secondo la lettura più diffusa, le sanzioni civili accedono al debito contributivo e ne seguono la sorte. L’art. 278 c.7 lett. b) esclude solo le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Le sanzioni civili non sono sanzioni amministrative in senso proprio. Diverso è il caso della sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle ritenute sotto soglia, che ha natura afflittiva autonoma e rischia l’esclusione.
Sono un avvocato con debiti verso Cassa Forense: vale lo stesso ragionamento?
Sì, per quanto riguarda l’esdebitabilità: i crediti delle casse professionali non sono nominati nell’art. 278 c.7. Il problema è lo stesso degli altri autonomi: i periodi non pagati non contano per la pensione della cassa. Va inoltre verificato il regolamento della singola cassa sugli effetti della morosità sull’iscrizione e sulle prestazioni, che le fonti consultate per questo articolo non trattano.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza utile al debitore incapiente con debiti INPS si divide in tre gruppi: le pronunce sull’esdebitazione, quelle sull’omesso versamento delle ritenute e quelle sulla posizione pensionistica.
Esdebitazione e procedura
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Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026 (R.G. n. 6/2025). Ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente a un debitore con passivo in prevalenza verso l’agente della riscossione. Principio: la prevalenza di debiti pubblici non esclude da sola la meritevolezza; il giudice valuta cause dell’indebitamento, tentativi di rateizzazione, assenza di frodi. Rilevanza: è il precedente più vicino al debitore con debiti contributivi affidati all’agente della riscossione; applica il parametro reddituale del comma 2 e il triennio dal decreto.
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Trib. Como, decreto 28 ottobre 2025. Provvedimento sull’esdebitazione dell’incapiente che utilizzava ancora la formula previgente dei quattro anni e del dieci per cento. Rilevanza: mostra che nei mesi successivi al correttivo alcuni decreti hanno applicato il testo superato; chi riceve un decreto con quella formula deve valutare un reclamo.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto che, in sede di reclamo, aveva revocato l’esdebitazione dell’incapiente, perché il ricorso non affrontava la motivazione centrale: il pignoramento del quinto produceva già utilità per il creditore. Rilevanza: chi ha un pignoramento INPS o dell’agente della riscossione sulla pensione deve affrontare il punto nella domanda.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Insieme alla n. 13228/2026, è indicata dalle rassegne come espressione di un contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione emessi sul reclamo. Rilevanza: il debitore, o l’INPS, deve sapere che la possibilità di arrivare in Cassazione contro il decreto sul reclamo è oggetto di orientamenti non uniformi.
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Cass. civ., 11 marzo 2016, n. 4844. Nel sistema della legge fallimentare, ha esteso l’esdebitazione del fallito ai debiti previdenziali, respingendo la tesi dell’INPS fondata sulla natura pubblicistica della contribuzione e osservando che la norma sulle esclusioni non menzionava quei debiti. Rilevanza: il ragionamento testuale si trasferisce all’art. 278 c.7 CCII, che a sua volta non menziona i contributi.
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Corte cost., ord. n. 104 del 2026. Ha disposto un rinvio nella questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 278 c.2 CCII, relativo ai creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso. Rilevanza: la questione è aperta; per l’incapiente consiglia di indicare tutti i debiti contributivi nella domanda.
Omesso versamento delle ritenute
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Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 103. Ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2 c.1-bis D.L. 463/1983, nella versione modificata dal D.L. 48/2023, che punisce l’omissione sotto soglia con una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo. La Corte ha sottolineato il particolare disvalore della condotta e ha precisato che le circostanze che impediscono il pagamento possono escludere la responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo (art. 3 L. 689/1981). Rilevanza: chiarisce la natura punitiva autonoma della sanzione, che pesa sull’applicazione dell’art. 278 c.7 lett. b), e offre un argomento sulla crisi di liquidità non colpevole.
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Cass. pen., Sezioni Unite, sent. n. 10424 del 2018. Ai fini della soglia annua di 10.000 euro si applica il criterio di cassa: si sommano le omissioni con scadenza nell’anno solare, dal 16 gennaio al 16 dicembre. Rilevanza: consente all’ex datore di capire, anno per anno, se le ritenute non versate hanno rilievo penale o solo amministrativo.
Posizione pensionistica e contribuzione
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Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 16 maggio 2025, n. 13114. L’automaticità dell’art. 2116 c.1 c.c. riguarda le prestazioni, non la contribuzione; il lavoratore non può ottenere la condanna dell’INPS alla regolarizzazione; resta il risarcimento verso il datore o la rendita vitalizia dell’art. 13 L. 1338/1962. Rilevanza: spiega perché l’esdebitazione dell’ex datore non toglie ai dipendenti le tutele previste e perché la loro eventuale azione risarcitoria resta un debito dell’ex datore.
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Cass. n. 701/2024, richiamata dall’ord. 13114/2025 come espressione di un orientamento consolidato sul rapporto tra rapporto contributivo e rapporto previdenziale. Rilevanza: conferma che il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo tra datore e INPS.
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Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 31 maggio 2024, n. 15294. L’automatismo delle prestazioni non si applica ai lavoratori autonomi: senza il versamento dei contributi dovuti non matura il diritto alla pensione, né quello del superstite; l’omissione può essere colmata con versamenti successivi. Rilevanza: è la pronuncia che fonda la diagnosi sul rischio pensionistico dei contributi esdebitati per artigiani, commercianti e professionisti.
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Cass. civ., Sez. lavoro, 29 agosto 1980, n. 5019, e 23 novembre 1990, n. 11283, richiamate dall’ord. 15294/2024. La prima esclude l’automatismo per gli iscritti alla cassa geometri; la seconda richiede il versamento effettivo per la reversibilità indiretta. Rilevanza: estendono il ragionamento alle casse professionali. Nella stessa ordinanza è richiamata anche Cass., Sez. lavoro, 12 settembre 2008, n. 23569, secondo cui il superstite che sia anche erede deve pagare i contributi omessi non prescritti.
Il quadro, letto nel suo insieme, porta a una conclusione netta sul piano civile e prudente su quello previdenziale. I contributi rientrano nell’esdebitazione, ma per chi li doveva per sé la liberazione dal debito coincide con la perdita della relativa copertura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sul debitore incapiente con debiti INPS attraverso strumenti precisi:
- Estraiamo e ricostruiamo la posizione contributiva dal Cassetto previdenziale, separando contributi, sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive per ogni avviso di addebito.
- Verifichiamo la prescrizione di ciascuna annualità contributiva e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle affidate all’agente della riscossione.
- Calcoliamo l’impatto pensionistico dell’esdebitazione, confrontando i periodi già coperti con quelli che resterebbero scoperti, prima di qualunque deposito.
- Distinguiamo i contributi propri da quelli trattenuti ai dipendenti, valutando con il debitore il profilo penale dell’art. 2 c.1-bis D.L. 463/1983 anno per anno con il criterio di cassa.
- Predisponiamo la documentazione richiesta dall’art. 283 c.3 e la coordiniamo con l’OCC, perché la relazione illustri con precisione le cause dell’omesso versamento.
- Calcoliamo il parametro reddituale del comma 2 sul nucleo familiare effettivo, con l’assegno sociale aggiornato e la scala di equivalenza ISEE.
- Valutiamo l’incidenza di pignoramenti in corso sulla pensione o sullo stipendio e costruiamo la motivazione sull’incapienza in coerenza con gli orientamenti della Cassazione.
- Assistiamo il debitore nel reclamo proposto dall’INPS o dall’agente della riscossione entro i 30 giorni dell’art. 283 c.8, e, se necessario, nel giudizio successivo.
- Organizziamo il triennio di osservazione, con un calendario delle dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute, per evitare la revoca.
- Confrontiamo le alternative al percorso dell’incapiente, come un piano del consumatore o un concordato minore con apporto di risorse esterne, quando servono a salvare i contributi utili alla pensione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesano in particolare la qualifica di Gestore della crisi e l’esperienza di fiduciario OCC: l’esdebitazione dell’incapiente si costruisce dentro l’Organismo, e la relazione sulle cause dell’indebitamento è il documento su cui il giudice decide la meritevolezza. Accanto a queste, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità della stessa linea difensiva dalla domanda all’eventuale reclamo e fino alla Corte di Cassazione, anche quando il debito contributivo si intreccia con un procedimento per omesso versamento delle ritenute.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e posizione contributiva, gli avvocati impostano la domanda, il rapporto con l’OCC e la difesa davanti al tribunale.
Chiusura
La diagnosi, in sintesi, è questa. I contributi INPS non versati, propri o relativi ai dipendenti, non sono tra i debiti esclusi dall’art. 278 c.7 e possono diventare inesigibili con l’esdebitazione dell’incapiente; le sanzioni civili ne seguono la sorte, mentre sanzioni penali e sanzioni amministrative autonome restano a rischio esclusione e il reato non viene toccato. Per l’autonomo la liberazione dal debito ha un prezzo previdenziale: i periodi non pagati non contano. La domanda va quindi preparata partendo dal calcolo pensionistico e dalla meritevolezza, non solo dal totale degli avvisi di addebito.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché unisce le competenze che il tema richiede: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per costruire la domanda dentro l’Organismo; lo staff multidisciplinare in diritto tributario per gli avvisi di addebito e le cartelle; la qualifica di cassazionista per i casi in cui il debito contributivo incontra il profilo penale.
📩 Prima di decidere se esdebitare i tuoi contributi, fai verificare cosa succede alla tua pensione: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
