La soglia di reddito dell’esdebitazione del debitore incapiente sembra un’operazione aritmetica: si prende l’assegno sociale, lo si aumenta della metà, lo si moltiplica per il parametro della scala di equivalenza ISEE e si confronta il risultato con il reddito annuo. Chi la presenta così, però, racconta solo metà della storia. L’altra metà la scrivono i creditori, perché ognuno dei passaggi di quel calcolo contiene una scelta, e ogni scelta può essere contestata: reddito lordo o netto, quali spese si possono togliere, quale famiglia si conta, quale anno si prende come riferimento, quali maggiorazioni entrano nel parametro.
Il punto di partenza di questa guida è semplice. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Se sai già quale voce del tuo calcolo il creditore attaccherà, puoi costruire la domanda in modo che quell’attacco trovi la porta chiusa. E se l’attacco arriva comunque, con il reclamo contro il decreto, sai in anticipo dove sta il suo punto debole.
Ragioniamo quindi dal lato della banca, della finanziaria o della società che ha comprato il tuo credito. Per ciascuna contestazione vedremo la mossa, la ragione economica per cui la gioca (o per cui preferisce non giocarla), i limiti che la legge le impone e la contromossa che puoi preparare. I numeri usati sono quelli verificati sulle fonti ufficiali: l’importo dell’assegno sociale 2026 pubblicato dall’INPS e i parametri dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013, letti sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo calcolo? Perché la soglia del comma 2 dell’art. 283 del Codice della crisi non la scrive il debitore da solo: la verifica e la attesta l’Organismo di Composizione della Crisi nella relazione che accompagna la domanda. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui un gestore ricostruisce redditi, spese e nucleo familiare, e quindi sa dove un creditore cercherà la crepa. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire la stessa linea anche quando la partita si sposta sul reclamo e oltre.
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Chi hai di fronte quando chiedi l’esdebitazione da incapiente
Prima di studiare le mosse, conviene capire chi le fa e perché. Nell’esdebitazione dell’incapiente i creditori tipici sono quattro: la banca che ti ha concesso mutuo, fido o prestito personale; la finanziaria del credito al consumo o della cessione del quinto; la società veicolo o il servicer che ha acquistato il credito in un portafoglio di crediti deteriorati; e, spesso, i creditori pubblici. Hanno strutture diverse, ma ragionano tutti allo stesso modo: il credito è un attivo da valorizzare, e ogni euro speso per difenderlo deve avere una probabilità ragionevole di tornare indietro.
Dal suo punto di vista, l’esdebitazione dell’incapiente è un evento contabile pesante: il credito diventa inesigibile, salvo il ritorno di utilità rilevanti nei tre anni successivi al decreto. Per una banca significa chiudere la posizione con una perdita. Per un servicer che ha comprato il credito a una frazione del valore nominale, significa perdere anche quella frazione. È quindi razionale che il creditore guardi il tuo fascicolo con una domanda precisa: c’è un modo per dimostrare che questo debitore non è davvero incapiente?
La risposta che cerca non passa quasi mai dalla meritevolezza in senso morale. Contestare la buona fede di un debitore richiede prove su come si è formato il debito, spesso anni prima, e il creditore professionale sa che quelle prove sono difficili e costose. Molto più conveniente è attaccare i numeri. Il calcolo della soglia è fatto di pochi dati, tutti documentali: buste paga, cedolini della pensione, dichiarazioni dei redditi, stato di famiglia, importo dell’assegno sociale. Basta spostare uno di questi dati, o sostenere una diversa interpretazione di una parola della norma, perché il reddito superi la soglia o la soglia scenda sotto il reddito.
Ecco perché il creditore razionale distingue i fascicoli in tre gruppi:
- reddito molto sotto la soglia: la contestazione non conviene, perché anche vincendo un punto interpretativo il risultato non cambia; il creditore di solito tace;
- reddito vicino alla soglia: è il terreno di gioco vero; una differenza di qualche centinaio di euro sul parametro o sulla base di calcolo può ribaltare l’esito, e qui il creditore investe;
- reddito sopra la soglia ma assorbito da spese reali elevate: il creditore sostiene che il comma 2 non è soddisfatto e quindi la domanda deve essere respinta; vedremo che questa lettura è debole, ma va prevenuta.
C’è poi un’altra variabile che pesa nella sua valutazione: l’esistenza di un’esecuzione in corso. Il creditore che sta già incassando un quinto dello stipendio con un’ordinanza di assegnazione ha un interesse molto concreto a sostenere che quel flusso è un’utilità per i creditori, e che quindi il debitore non è incapiente. Ha un credito che rende ogni mese e non vuole perderlo.
Infine, il creditore sa una cosa che il debitore spesso ignora: nella procedura dell’art. 283 il suo spazio di intervento formale è stretto. Non c’è un voto, non c’è un’udienza di discussione obbligatoria con i creditori prima del decreto. Lo strumento principale che gli resta è il reclamo contro il decreto entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124 del Codice della crisi, come prevede il comma 8 dell’art. 283. E poi, nel triennio successivo, la vigilanza sulle utilità sopravvenute. Questo significa che il creditore gioca quasi sempre di rimessa: aspetta il decreto e poi ne attacca la motivazione. Chi costruisce una domanda con un calcolo esplicito, documentato e coerente gli toglie la materia prima.
Tutto ciò che segue va letto con questa chiave: il creditore non è un nemico irrazionale, è un attore che calcola. Se gli dimostri, prima ancora che lui ci pensi, che ogni sua possibile obiezione ha già una risposta scritta nella relazione dell’OCC, la convenienza di fare reclamo scende. E con essa, la probabilità che lo faccia.
Prima mossa: “il reddito va preso al lordo”
La mossa
La prima cosa che il creditore farà è guardare la base del calcolo. Il comma 2 dell’art. 283 parla di reddito annuo dal quale si deducono le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, e lo confronta con la misura data dall’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala ISEE. La norma non dice espressamente “netto”. Il creditore sfrutta questo silenzio e propone una lettura semplice: reddito annuo significa reddito risultante dalla dichiarazione, cioè il reddito complessivo ai fini IRPEF, prima delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.
Per rafforzare la tesi, il creditore può richiamare la logica dell’ISEE. L’art. 4 del D.P.C.M. 159/2013 costruisce l’indicatore della situazione reddituale partendo dal reddito complessivo ai fini IRPEF. Se la norma rinvia alla scala di equivalenza del D.P.C.M., argomenta, è coerente usare anche la sua nozione di reddito.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la differenza tra lordo e netto per un lavoratore dipendente è ampia: imposte, addizionali e contributi possono valere da un quinto a un terzo della retribuzione. Su uno stipendio di 1.650 euro netti al mese, la distanza tra lordo e netto supera facilmente i 6.000 euro all’anno, una cifra che può far saltare la soglia di un nucleo di due o tre persone.
Il creditore preferisce non giocare questa carta quando il debitore è pensionato con un assegno basso, perché lì la differenza tra lordo e netto è contenuta e la contestazione non sposta l’esito. La gioca invece con decisione contro il lavoratore dipendente con stipendio medio e contro il lavoratore autonomo, dove il reddito dichiarato è già un valore al netto dei costi ma al lordo delle imposte.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge stessa costruisce un reddito “depurato”. Il comma 2 non parla di reddito puro e semplice: impone di dedurre le spese di produzione del reddito. Le imposte trattenute alla fonte e i contributi previdenziali obbligatori non sono somme di cui il debitore può disporre: non possono essere offerte ai creditori, quindi non possono essere considerate utilità. Il fine della norma, che apre il comma 1, è stabilire se il debitore possa offrire ai creditori qualche utilità. Una somma che il datore di lavoro versa direttamente all’Erario o all’INPS non entra mai nella disponibilità del lavoratore.
Il rinvio al D.P.C.M. 159/2013, poi, riguarda il parametro della scala di equivalenza, non la nozione di reddito. Per la definizione di reddito l’ISEE ha regole proprie, pensate per un altro scopo: misurare in modo uniforme la condizione economica per l’accesso a prestazioni sociali. Basti pensare che lo stesso art. 4 del D.P.C.M. prevede una detrazione del 20% del reddito da lavoro dipendente fino a 3.000 euro e una del 20% per i pensionati fino a 1.000 euro, alternative tra loro. Se il creditore volesse davvero importare la nozione ISEE, dovrebbe importarla per intero, con tutte le detrazioni che la accompagnano, comprese quelle per il canone di locazione dell’abitazione. Non può prendere solo la parte che gli conviene.
C’è infine il dato della prassi. Nei decreti pubblicati che abbiamo letto, i giudici ragionano sul reddito netto effettivamente percepito: il Tribunale di Alessandria ha considerato la pensione netta mensile dichiarata dalla debitrice, il Tribunale di Milano lo stipendio e la pensione di reversibilità netti, con tredicesima e quattordicesima nette.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Fai in modo che la relazione dell’OCC esponga il calcolo in entrambe le versioni: reddito lordo dichiarato e reddito netto disponibile, con la riconciliazione voce per voce tra i due. Imposte, addizionali regionali e comunali, contributi a carico del lavoratore: ciascuna voce documentata dalle buste paga o dalla certificazione unica. Il creditore che arriva al reclamo con la tesi del lordo trova già sul tavolo la spiegazione di perché ogni euro di differenza non è disponibile.
Per il lavoratore autonomo il lavoro è più delicato. Il reddito dichiarato è già al netto dei costi deducibili, ma al lordo delle imposte e dei contributi. Qui serve mostrare tre livelli: ricavi o compensi, costi di produzione effettivamente sostenuti, imposte e contributi versati. Il creditore cercherà di sostenere che alcuni costi sono personali e non di produzione (l’auto, il telefono, la quota di affitto dello studio in casa). Bisogna prevenire l’obiezione separando in modo netto le spese professionali dalle spese di vita.
Le spese di produzione: cosa entra e cosa il creditore contesterà
Il concetto di spese di produzione del reddito è la seconda trincea della stessa mossa. Per il dipendente sono poche e il creditore tende a negarle tutte: secondo lui, il dipendente non ha costi di produzione perché lo stipendio gli arriva già confezionato. In realtà alcune spese sono strettamente legate al lavoro e senza di esse il reddito non esisterebbe: il trasporto casa-lavoro quando non c’è alternativa pubblica, i dispositivi di lavoro a carico del dipendente, le quote obbligatorie di iscrizione a ordini o albi per le professioni che lo richiedono.
Per l’autonomo e per il piccolo professionista, invece, le spese di produzione sono il cuore del calcolo: affitto del locale, utenze dell’attività, materiali, assicurazioni professionali, contributi alla cassa. Il creditore attaccherà le spese non documentate o quelle promiscue. La regola pratica è che ogni spesa dedotta come costo di produzione deve avere un documento e un collegamento diretto con l’attività che produce il reddito. Una spesa senza fattura, o una spesa che serve tanto all’attività quanto alla vita privata, è il varco che il creditore cercherà.
Le pronunce che ti proteggono
Il decreto del Tribunale di Alessandria del 17 febbraio 2025 (R.G. 5/2024) ha ragionato sulla pensione netta mensile della debitrice, in un nucleo di due persone, arrivando a una soglia di 16.360,96 euro calcolata sull’assegno sociale di 534,41 euro per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di due componenti. La pensione netta annua, ricostruita su dodici mensilità, era ampiamente sotto la soglia.
Il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025) ha considerato redditi netti da lavoro dipendente e pensione di reversibilità, includendo tredicesima e quattordicesima nette, e ha tenuto conto anche dell’aumento delle ritenute fiscali atteso dall’anno successivo per effetto del cumulo dei redditi. È un segnale chiaro: il giudice ha guardato a quanto resta davvero in tasca al debitore, e perfino alle imposte future, non al lordo.
Seconda mossa: “il tuo nucleo familiare è più piccolo di quello che dichiari”
La mossa
Il parametro della scala di equivalenza dipende dal numero dei componenti del nucleo. Ogni persona in più alza la soglia in modo significativo: con l’assegno sociale 2026 aumentato della metà, il passaggio da uno a due componenti sposta la soglia da circa 10.650 a circa 16.720 euro; il passaggio da due a tre la porta a circa 21.730 euro. Per il creditore, togliere una persona dal nucleo è la mossa più redditizia che esista.
La contestazione si gioca su una domanda: quale nucleo? Quello anagrafico, risultante dal certificato di stato di famiglia, o quello effettivo, cioè le persone che vivono davvero con il debitore e dipendono da lui? Il creditore sceglierà, caso per caso, la lettura che riduce il parametro. Se il figlio maggiorenne è residente con il debitore ma lavora e vive di fatto altrove, il creditore invocherà il nucleo effettivo. Se il figlio studia fuori sede ma è a carico, invocherà il nucleo anagrafico per escluderlo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Conviene perché il nucleo è un dato su cui spesso ci sono zone grigie: figli che studiano lontano, genitori anziani ospitati, conviventi non registrati all’anagrafe, coniugi separati di fatto ma non legalmente. Il creditore sa che il debitore tende a dichiarare il nucleo più ampio possibile, e che il gestore della crisi deve attestarne la composizione. Basta un documento incoerente, per esempio un certificato di residenza che non coincide con quanto dichiarato, per aprire la discussione.
Preferisce non farla quando il nucleo è documentalmente lineare: stato di famiglia, DSU ISEE e dichiarazioni dei redditi che raccontano la stessa storia. In quel caso la contestazione costerebbe un reclamo con scarse prospettive.
I suoi limiti
Il creditore non può costruire un nucleo “a misura” diverso da quello che la norma richiama. La scala di equivalenza è quella del D.P.C.M. 159/2013, e quel decreto ha una sua definizione di nucleo all’art. 3. Se il parametro si prende dal D.P.C.M., la composizione del nucleo a cui applicarlo non può essere inventata: le regole dell’art. 3 sono il riferimento più solido che il creditore dovrà affrontare.
Il D.P.C.M., letto sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede in sintesi che:
- il nucleo è costituito dai soggetti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, salvo le eccezioni previste;
- i coniugi con residenza diversa fanno comunque parte dello stesso nucleo, salvo i casi tassativi (separazione legale, provvedimenti che autorizzano la residenza separata, ordini di allontanamento, domanda di divorzio pendente, abbandono accertato e casi analoghi);
- il figlio maggiorenne non convivente, non coniugato, senza figli e a carico ai fini IRPEF dei genitori fa parte del nucleo dei genitori;
- il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui convive.
Queste regole tagliano le gambe a entrambe le versioni opportunistiche della mossa. Il figlio universitario fuori sede, a carico fiscalmente, resta nel nucleo anche se non vive in casa. Il coniuge che ha preso la residenza altrove senza separazione legale non esce dal nucleo per il solo fatto della residenza diversa. Il creditore che voglia ridurre il parametro dovrà dimostrare che ricorre una delle eccezioni, non semplicemente affermarlo.
C’è però un rovescio che va conosciuto. L’art. 283 non dice testualmente che il nucleo è quello ISEE: il comma 2 rinvia al parametro della scala, mentre il comma 3, alla lettera d, chiede la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare. Il creditore può quindi sostenere che il giudice deve guardare alla realtà e non solo al certificato. È una tesi che ha un fondamento, e infatti i giudici guardano ai fatti: il Tribunale di Verbania, nel decreto del 30 ottobre 2025 (R.G. 4/2025), ha considerato un nucleo di tre persone, con il convivente e una figlia minorenne, e ha dato atto che il gestore aveva verificato la verosimiglianza dei dati anche attraverso la bozza di ISEE precompilata e i movimenti delle carte prepagate.
La tua contromossa
La contromossa è far coincidere nucleo anagrafico e nucleo effettivo, oppure spiegare per iscritto, con documenti, perché non coincidono. Se i due nuclei sono uguali, la mossa del creditore non ha appigli. Se non lo sono, la differenza va affrontata prima che lo faccia il creditore:
- Figlio fuori sede: certificato di iscrizione all’università, contratto di locazione dello studente, prova del carico fiscale nella dichiarazione dei redditi del genitore, bonifici di mantenimento. Con questi documenti il figlio resta nel nucleo secondo l’art. 3 del D.P.C.M. e il creditore deve accettarlo.
- Figlio maggiorenne convivente che lavora: non nasconderlo. Va contato nel nucleo, ma va contato anche il suo reddito (ne parliamo nella mossa successiva). Un nucleo dichiarato con una persona in più e senza il suo reddito è il regalo migliore che si possa fare a un creditore.
- Convivente di fatto: se convive ed è nello stato di famiglia, entra nel nucleo anagrafico. Anche qui la regola della coerenza vale nei due sensi: entra la persona, entra il suo reddito.
- Genitore anziano ospitato: se è nella famiglia anagrafica, fa parte del nucleo. Il creditore potrà obiettare che ha una pensione propria; ancora una volta, la pensione va dichiarata, e si vedrà se e come incide sul calcolo complessivo.
- Coniuge separato di fatto: è la situazione più rischiosa. Senza un provvedimento di separazione o una delle altre situazioni previste dall’art. 3, il coniuge resta nel nucleo, con il suo reddito. Se il coniuge ha un reddito alto, la separazione di fatto non protegge: bisogna valutare la situazione prima di depositare.
Un dettaglio operativo che il creditore conosce bene: lo stato di famiglia va richiesto a data recente e deve corrispondere a quanto risulta nella DSU, se il debitore ne ha presentata una. Due documenti che dicono cose diverse sono, per il creditore, una contestazione già scritta.
Le pronunce che ti proteggono
Il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025) ha incluso nel nucleo i due figli maggiorenni conviventi, senza occupazione e totalmente a carico, considerando essenziali e non comprimibili le spese per il loro mantenimento. È un precedente utile contro il creditore che sostiene che il figlio maggiorenne “dovrebbe mantenersi da solo”: il giudice ha guardato alla situazione concreta e documentata, non a un modello astratto di famiglia.
Il decreto del Tribunale di Verbania del 30 ottobre 2025 (R.G. 4/2025) mostra invece l’altro lato della medaglia: nel nucleo è entrato il convivente, ma con il suo reddito, e la verifica del gestore ha incrociato più fonti per accertare la realtà del nucleo. Il nucleo dichiarato regge al reclamo quando il gestore lo ha verificato con fonti indipendenti dalla parola del debitore.
Terza mossa: “conta anche il reddito di tuo marito, dei tuoi figli, dei tuoi assegni”
La mossa
Se il nucleo non si può ridurre, il creditore cambia bersaglio e lavora sul numeratore: aggiunge al reddito del debitore i redditi degli altri componenti. Il ragionamento è lineare. Il parametro della scala di equivalenza serve a misurare il fabbisogno di una famiglia; se il fabbisogno è quello della famiglia, anche le risorse devono essere quelle della famiglia. Quindi al reddito del debitore si sommano lo stipendio del coniuge, il reddito del figlio che lavora, la pensione del genitore convivente.
Poi il creditore fa un passo ulteriore: aggiunge anche le entrate che il debitore tende a non considerare reddito, come l’assegno unico per i figli, gli assegni al nucleo familiare dove ancora spettano, l’assegno di mantenimento ricevuto dall’ex coniuge per i figli, le prestazioni assistenziali.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene sempre quando nel nucleo c’è almeno un altro percettore di reddito. Basta un coniuge con uno stipendio part-time per far salire il reddito familiare oltre la soglia. E l’argomento ha un appiglio testuale: il comma 3, lettera d, dell’art. 283 chiede di documentare le entrate del debitore e del nucleo familiare. Perché chiederle, dice il creditore, se poi non si devono contare?
Il creditore preferisce non insistere quando l’altro componente ha un reddito minimo e la sua inclusione aumenterebbe il parametro più di quanto aumenti il reddito. Sa fare i conti: se aggiungere una persona alza la soglia di oltre 5.000 euro e quella persona guadagna 3.000 euro l’anno, la mossa si ritorce contro di lui.
I suoi limiti
La regola che il creditore non può aggirare è la coerenza: chi si conta nel reddito si conta anche nel parametro, e viceversa. Non si può moltiplicare la soglia per un nucleo di una persona e sommare al reddito lo stipendio del coniuge; né si può contare il coniuge nel parametro e ignorarne il reddito. Il creditore che costruisce un calcolo asimmetrico, per esempio togliendo dal nucleo il figlio che lavora ma sommando il suo reddito, sta usando due misure diverse per la stessa famiglia, e quell’incoerenza va denunciata nel reclamo come vizio logico del suo ragionamento.
C’è poi un secondo limite, più sottile. I redditi dei familiari non sono beni del debitore. Il coniuge e i figli non sono debitori dei creditori del sovraindebitato, e l’esdebitazione riguarda il patrimonio e i redditi del debitore. Il reddito familiare serve a capire quanto del reddito del debitore sia necessario al mantenimento comune, non a trasformare il reddito del coniuge in garanzia per i creditori. Questa distinzione è decisiva quando il coniuge ha un reddito più alto del debitore: il creditore potrebbe sostenere che il debitore “non ha bisogno” del proprio reddito perché la famiglia vive con quello del coniuge, e che quindi l’intero reddito del debitore è disponibile. È una tesi aggressiva, che va contrastata mostrando le spese effettive della famiglia e il contributo reale di ciascuno.
Gli assegni familiari e le entrate assistenziali
Sulle entrate destinate ai figli il creditore troverà resistenza per ragioni di funzione. L’assegno unico e universale, gli assegni al nucleo familiare dove ancora spettano, l’assegno di mantenimento versato dall’altro genitore per i figli sono somme destinate al mantenimento dei figli. Nel calcolo dell’ISEE le prestazioni assistenziali hanno regole specifiche (l’art. 4 del D.P.C.M. 159/2013 include tra le componenti del reddito anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non già compresi nel reddito complessivo, e l’assegno di mantenimento per i figli effettivamente percepito), ma queste regole sono state più volte toccate da interventi successivi e vanno verificate sul testo vigente per la singola prestazione.
Per l’art. 283 il ragionamento corretto è un altro: anche se queste somme si contano come entrate, servono al mantenimento della famiglia, cioè proprio alla voce che la norma deduce. Inserire l’assegno per i figli nel reddito senza riconoscere che è interamente assorbito dal mantenimento dei figli è un calcolo a metà. Il creditore lo sa e spesso preferisce lasciare la questione in ombra; il debitore deve portarla alla luce.
Un ulteriore argomento di sistema arriva dall’art. 268, comma 4, del Codice della crisi, che nella liquidazione controllata esclude dall’attivo i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e, nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento, stipendi, pensioni e salari. È una norma di un’altra procedura, e va usata con cautela, ma esprime un principio coerente: ciò che serve al sostentamento della famiglia non è materia distribuibile ai creditori.
La tua contromossa
La contromossa si costruisce in tre passaggi.
Primo: dichiarare tutte le entrate del nucleo, senza eccezioni, perché il comma 3 lo richiede e perché un’entrata scoperta dal creditore dopo il decreto è la base perfetta per un reclamo e, nei casi più gravi, per un’accusa di scarsa trasparenza che tocca la meritevolezza.
Secondo: presentare il calcolo in modo simmetrico, con una tabella che per ciascun componente indichi reddito, contributo alle spese comuni e fabbisogno. Se il coniuge guadagna 9.800 euro netti e il debitore 13.400, la soglia di un nucleo di due persone va confrontata con 23.200 euro di reddito familiare, ma va anche mostrato quanto di quel reddito è assorbito dalle spese comuni documentate. Se invece l’impostazione scelta è quella di considerare solo il reddito del debitore, bisogna spiegare perché e come si ripartiscono le spese.
Terzo: separare le entrate con destinazione vincolata, come l’assegno unico e il mantenimento per i figli, indicando a fianco le spese per i figli che esse coprono.
Questa è la contromossa che fa la differenza tra un calcolo che resiste e uno che si sgretola al primo reclamo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il calcolo familiare in modo simmetrico fin dalla domanda, perché sa che è la prima asimmetria che il creditore cercherà.
Le pronunce che ti proteggono
Nel decreto del Tribunale di Verbania del 30 ottobre 2025 (R.G. 4/2025) il giudice ha considerato insieme i redditi occasionali della debitrice, circa 8.000 euro l’anno, e quelli del convivente, di importo analogo, e ha concluso che le entrate complessive, al netto delle spese documentate, erano abbondantemente sotto la soglia. È un esempio di calcolo familiare fatto in modo simmetrico: nucleo di tre persone, redditi di due percettori, spese dell’intera famiglia.
Nel decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025) i figli maggiorenni erano senza reddito e a carico: il giudice ne ha preso atto e ha considerato le spese di mantenimento di tutta la famiglia, verificate dal gestore, pari a 2.617 euro mensili. Il decreto dà anche atto che era stata verificata presso l’Agenzia delle Entrate la rinuncia all’eredità del coniuge: un’entrata potenziale che il creditore avrebbe potuto sollevare e che era già stata chiusa nella relazione.
Quarta mossa: “l’anno da guardare è quello in cui hai guadagnato di più”
La mossa
Il comma 2 parla di reddito annuo, ma non dice di quale anno. Il creditore sfrutta anche questo silenzio e sceglie l’anno che gli conviene. Di solito è l’ultimo anno chiuso con dichiarazione dei redditi presentata, se in quell’anno il debitore ha avuto entrate più alte; oppure l’anno corrente, se nel frattempo il debitore ha trovato un lavoro migliore. Allo stesso modo il creditore sceglie l’importo dell’assegno sociale: quello più basso tra quelli astrattamente utilizzabili, perché una soglia più bassa lo favorisce.
La variante più insidiosa riguarda le entrate occasionali. Il creditore prende l’anno in cui il debitore ha incassato arretrati di stipendio, un premio di produzione, un rimborso fiscale consistente, una liquidazione di fine rapporto, un’indennità una tantum, e sostiene che quello è il reddito annuo da confrontare con la soglia.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché i redditi delle famiglie in difficoltà sono raramente stabili. Chi ha alternato periodi di lavoro e disoccupazione, chi ha avuto la cassa integrazione, chi lavora con contratti a termine o con prestazioni occasionali presenta anni molto diversi tra loro. Il creditore sa che, scegliendo l’anno giusto, può presentare un debitore apparentemente capiente.
Preferisce non giocare questa carta quando i redditi sono stabili da anni, come nel caso del pensionato, perché qualunque anno si prenda il risultato non cambia. La gioca invece contro il lavoratore precario e contro l’autonomo.
I suoi limiti
L’incapienza dell’art. 283 è un giudizio sul presente e sul futuro, non una fotografia del passato: il comma 1 parla di un debitore che non è in grado di offrire utilità nemmeno in prospettiva futura. Questo sposta il baricentro del calcolo. L’anno di picco del passato conta solo se è rappresentativo di ciò che il debitore guadagnerà nei prossimi anni. Gli arretrati incassati una volta, il rimborso fiscale straordinario, l’indennità una tantum non sono reddito ripetibile.
Il Tribunale di Alessandria, nel decreto del 17 febbraio 2025 (R.G. 5/2024), ha affermato che lo stato di incapienza va valutato sia nell’attualità sia con una prognosi per il triennio successivo, e che deve essere oggettivo e non dipendere dalla volontà del debitore. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025), ha guardato avanti fino a considerare l’aumento delle ritenute IRPEF previsto per l’anno successivo. Un calcolo che guarda solo all’anno migliore del passato ignora la prognosi che i giudici stessi richiedono.
Sull’assegno sociale, il limite del creditore è la coerenza temporale. Il dato ufficiale per il 2026 è pubblicato dall’INPS nell’Allegato 2 alla circolare n. 153 del 19 dicembre 2025: 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno su tredici mensilità, indicati come valori provvisori. Il valore definitivo 2025 è di 538,69 euro mensili, 7.002,97 euro annui. Il Tribunale di Alessandria, per un ricorso depositato nel novembre 2024, ha usato l’importo di 534,41 euro per tredici mensilità, cioè 6.947,33 euro annui: l’importo dell’anno della domanda. Il creditore che, per una domanda depositata nel 2026, pretendesse di usare l’assegno sociale di un anno precedente starebbe usando un dato superato.
C’è poi la coerenza delle mensilità. L’assegno sociale annuo si calcola su tredici mensilità. Se il reddito del debitore si calcola includendo tredicesima e, dove spetta, quattordicesima, l’assegno sociale va preso su base annua, non moltiplicato per dodici. È un errore che il creditore può fare a proprio vantaggio, e che il debitore deve saper riconoscere: 546,24 per dodici dà 6.554,88 euro, oltre 500 euro in meno del valore ufficiale annuo, e la differenza si moltiplica per 1,5 e per il parametro.
La tua contromossa
La contromossa è presentare un calcolo pluriennale, con la media degli ultimi tre anni dichiarati, il reddito dell’anno in corso e una prognosi ragionata per il triennio successivo, isolando le entrate non ripetibili. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sono comunque un allegato obbligatorio della domanda, per il comma 3 lettera c dell’art. 283: tanto vale usarle per costruire un quadro che neutralizza in anticipo la scelta opportunistica dell’anno.
Le entrate occasionali vanno trattate con onestà, distinguendo due situazioni.
La prima: l’entrata è già stata incassata e spesa prima della domanda, per esempio per pagare spese mediche o arretrati di affitto. In questo caso va dichiarata, va spiegata con documenti, e va mostrato che non esiste più. Non è un’utilità attuale.
La seconda: l’entrata è stata incassata e c’è ancora, per esempio un TFR depositato sul conto. Qui il creditore ha ragione a sollevarla, perché una somma disponibile può essere un’utilità da offrire. Una somma liquida presente sul conto al momento della domanda non è un problema di reddito ma di patrimonio, e va affrontata prima del deposito, non nascosta. In questi casi bisogna valutare se l’incapienza regga davvero o se convenga un altro strumento.
Per il lavoro occasionale o discontinuo, come nel caso deciso dal Tribunale di Verbania, è utile documentare la serie storica delle entrate e i motivi per cui non è realistico prevederne un aumento: età, salute, settore di attività, mancanza di qualifiche specifiche. Il decreto del 30 ottobre 2025 (R.G. 4/2025) ha escluso utilità future realistiche anche in prospettiva, valorizzando la verifica fatta dal gestore.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre ai decreti di Alessandria e Milano già ricordati, c’è un’indicazione che viene dalla disciplina transitoria. Il Tribunale di Alessandria ha affermato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 all’art. 283 si applicano alle procedure pendenti. Il Tribunale di Como, nel decreto del 28 ottobre 2025, usava invece ancora la formula del testo previgente, con quattro anni di osservazione e la soglia del dieci per cento: un promemoria del fatto che anche i provvedimenti giudiziari possono basarsi su versioni superate della norma, e che il calcolo va sempre ancorato al testo vigente, che oggi prevede un periodo di tre anni dal decreto.
Quinta mossa: “il parametro è solo quello del numero dei componenti, niente maggiorazioni”
La mossa
Questa è la mossa più tecnica, e per questo la più sottovalutata. Il comma 2 dell’art. 283 moltiplica l’assegno sociale aumentato della metà per il parametro della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Il creditore legge la norma alla lettera: il parametro è quello che corrisponde al numero dei componenti, cioè 1 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque, più 0,35 per ogni componente ulteriore. Le maggiorazioni previste dallo stesso Allegato 1 per i figli minori o per i nuclei numerosi, secondo il creditore, non entrano nel calcolo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Conviene perché le maggiorazioni pesano. Con i valori dell’assegno sociale 2026, ogni 0,1 di parametro vale circa 1.065 euro di soglia. Una maggiorazione di 0,2 per la presenza di figli minori sposta la soglia di circa 2.130 euro; una di 0,3 per un figlio sotto i tre anni con genitori che lavorano, di circa 3.195 euro. Nelle famiglie con figli piccoli, la differenza tra parametro base e parametro maggiorato può essere esattamente il margine che separa l’incapiente dal capiente.
Il creditore preferisce non sollevare la questione quando il debitore vive da solo o in coppia senza figli, perché lì le maggiorazioni non esistono e la mossa non ha oggetto.
Cosa dice davvero l’Allegato 1
Il testo dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, prevede in sintesi:
- parametri base: 1,00 per un componente; 1,57 per due; 2,04 per tre; 2,46 per quattro; 2,85 per cinque; più 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, se i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi; la stessa maggiorazione si applica ai nuclei composti esclusivamente da un genitore non lavoratore e da figli minorenni;
- per il componente in convivenza anagrafica o ricoverato in modo continuativo in struttura residenziale che non costituisce nucleo a sé, un incremento di 1 della scala calcolata senza di lui.
C’è poi un elemento recente che il debitore deve conoscere per non cadere in un equivoco. La legge di bilancio 2026, L. n. 199/2025, ai commi 208 e 209 dell’art. 1, secondo il dossier della Camera dei deputati ha introdotto maggiorazioni più alte legate al numero dei figli: 0,1 per due figli (maggiorazione nuova), 0,25 per tre, 0,40 per quattro, 0,55 per cinque o più. Secondo le rassegne specializzate, però, queste maggiorazioni valgono solo per alcune prestazioni: assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale, bonus asilo nido e bonus per i nuovi nati. La scala ISEE generale dell’Allegato 1 non è stata modificata. La conclusione, salvo verifica sul testo della L. n. 199/2025, è che le nuove maggiorazioni non incidono sul parametro dell’art. 283, comma 2, che resta quello della scala generale. Se il creditore se le vedesse opporre, avrebbe buon gioco a respingerle; il debitore, dal canto suo, non deve costruirci sopra la domanda.
I suoi limiti
Il rinvio dell’art. 283 è alla scala di equivalenza del D.P.C.M. 159/2013, e la scala, in quel decreto, comprende sia i parametri base sia le maggiorazioni: sono parte dello stesso Allegato. La lettura restrittiva del creditore isola una parola, “numero dei componenti”, e ignora che le maggiorazioni dipendono anch’esse dalla composizione del nucleo, cioè da quanti componenti sono figli e di che età. È una lettura possibile, ma non l’unica, e non ha dalla sua alcuna pronuncia che abbiamo potuto leggere.
Anche la funzione della norma gioca contro il creditore. La soglia del comma 2 misura quanto occorre per mantenere dignitosamente il debitore e la sua famiglia; lo stesso criterio è usato dall’art. 68, comma 3, e dall’art. 283, comma 5, per valutare se il finanziatore ha considerato il merito creditizio del debitore lasciandogli un reddito sufficiente a un dignitoso tenore di vita. Una famiglia con un neonato ha bisogni maggiori di una famiglia con un figlio adolescente: le maggiorazioni esistono proprio per misurarlo.
Va detto con franchezza che la questione non risulta risolta da pronunce di legittimità. Nei decreti letti per questa guida i giudici non hanno esplicitato l’uso delle maggiorazioni: il Tribunale di Alessandria ha usato il parametro di 1,57 per due coniugi pensionati, dove le maggiorazioni non avevano ragione di applicarsi; il Tribunale di Verbania, con una figlia minorenne nel nucleo, non ha indicato il parametro usato.
La tua contromossa
La contromossa è duplice. Prima: costruisci il calcolo in modo che il debitore risulti incapiente anche con il parametro base, se i numeri lo consentono; la maggiorazione diventa allora un margine di sicurezza, non il fondamento della domanda. In questo modo la mossa del creditore, anche se accolta, non cambia l’esito.
Seconda: se il risultato dipende dalla maggiorazione, la relazione dell’OCC deve affrontare espressamente la questione, indicando entrambi i calcoli e le ragioni per cui la scala va applicata nella sua interezza. Un giudice che trova la questione già impostata nella relazione la decide; un giudice che la scopre nel reclamo del creditore parte con il dubbio.
La tabella seguente mostra le soglie annue calcolate sull’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui, valore provvisorio INPS), aumentato della metà (10.651,68 euro), per i parametri base e per alcune combinazioni con le maggiorazioni dell’Allegato 1 nel testo originario.
| Composizione del nucleo | Parametro | Soglia annua 2026 |
|---|---|---|
| 1 componente | 1,00 | 10.651,68 € |
| 2 componenti | 1,57 | 16.723,14 € |
| 3 componenti | 2,04 | 21.729,43 € |
| 3 componenti con figlio minorenne (+0,2) | 2,24 | 23.859,76 € |
| 4 componenti | 2,46 | 26.203,13 € |
| 4 componenti con figli minorenni (+0,2) | 2,66 | 28.333,47 € |
| 4 componenti con un figlio sotto i tre anni e genitori lavoratori (+0,3) | 2,76 | 29.398,64 € |
| 5 componenti | 2,85 | 30.357,29 € |
| 6 componenti | 3,20 | 34.085,38 € |
Per confronto, con il valore definitivo 2025 dell’assegno sociale (7.002,97 euro annui) le soglie base sarebbero di 10.504,46 euro per un componente, 16.491,99 per due, 21.429,09 per tre. La differenza tra i due anni è di qualche centinaio di euro: poco in astratto, decisivo quando il reddito è vicino alla soglia. Le cifre vanno ricontrollate quando l’INPS pubblicherà i valori definitivi 2026.
Sesta mossa: “sopra la soglia non sei incapiente”, e la partita dopo il decreto
La mossa
L’ultima mossa del creditore è la più radicale, e arriva quando il debitore ha un reddito superiore alla soglia del comma 2 ma lo vede interamente assorbito da spese reali elevate: un affitto alto in una grande città, figli maggiorenni a carico, spese mediche. Il creditore sostiene che il comma 2 fissa un tetto: oltre quella soglia l’incapienza è esclusa per legge, e la domanda deve essere respinta.
La stessa mossa ha una variante speculare, che il creditore usa quando il debitore è sotto la soglia: “il tuo tenore di vita reale è più basso della soglia, perché vivi in una casa di proprietà dei tuoi genitori e non paghi affitto; quindi la differenza tra il tuo reddito e le tue spese effettive è un’utilità”. Nel primo caso il creditore vuole che la soglia sia una tagliola; nel secondo vuole che non conti nulla.
Accanto a queste, c’è la mossa del creditore che sta già pignorando: “il pignoramento del quinto produce ogni mese un’utilità per i creditori, quindi il debitore non è incapiente”.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La prima variante conviene quando il reddito supera la soglia di qualche migliaio di euro: è una contestazione semplice da scrivere, perché basta un confronto tra due numeri. La seconda conviene quando le spese del debitore sono documentalmente basse. La terza conviene al creditore che ha un’ordinanza di assegnazione e incassa: per lui la posta in gioco non è un’astratta possibilità di recupero, ma un flusso certo che l’esdebitazione interromperebbe.
I suoi limiti
Il comma 2 non è un tetto: dice che il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito, al netto delle spese ammesse, non supera la soglia. È una via in più per dimostrare l’incapienza, non un divieto per chi supera la soglia. Il criterio generale resta quello del comma 1: il debitore che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Un debitore il cui reddito è interamente assorbito da spese di mantenimento reali e documentate può essere incapiente anche sopra la soglia.
Lo dimostra il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025). Secondo la nostra ricostruzione dei dati riportati nel decreto, il reddito netto annuo della debitrice, includendo tredicesima e quattordicesima, era di circa 29.628 euro, a fronte di spese di mantenimento verificate dal gestore di 2.617 euro mensili, cioè circa 31.404 euro l’anno, per un nucleo di tre persone. La soglia del comma 2 per tre componenti, calcolata con i parametri base, sarebbe stata inferiore al reddito. Il giudice non ha fatto quel confronto: ha accertato che le entrate erano integralmente assorbite dalle uscite e ha concesso l’esdebitazione.
Sulla variante speculare, il limite del creditore è nella stessa parola “anche”. Se il reddito sta sotto la soglia, il presupposto ricorre per legge: la soglia funziona come misura forfettaria del mantenimento dignitoso, e il creditore non può chiedere di sostituirla con le spese effettive solo quando queste sono più basse. Altrimenti la soglia diventerebbe un criterio che vale solo a favore del creditore, il che contraddice la funzione di garanzia che la norma le attribuisce.
Sul pignoramento in corso, la partita è più incerta e va giocata con prudenza. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore contro il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, aveva revocato l’esdebitazione: secondo quanto riportato da Iusletter il 27 maggio 2026, il tribunale non aveva negato il beneficio per la sola esistenza di un’esecuzione, ma perché il pignoramento del quinto dello stipendio stava già producendo utilità per il creditore procedente. La Corte non ha deciso nel merito la compatibilità tra pignoramento ed esdebitazione dell’incapiente: ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la ragione della decisione. Ma il segnale per il debitore è chiaro.
La partita dopo il decreto: reclamo, Cassazione, triennio
Il creditore che ha perso la prima fase ha tre strumenti.
Il primo è il reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, nelle forme dell’art. 124 del Codice della crisi, come prevede il comma 8 dell’art. 283. Attenzione a non confondere: l’art. 124 in sé prevede dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato, ma per l’esdebitazione dell’incapiente il termine speciale è di trenta giorni. E l’art. 9 del Codice esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale per i procedimenti che disciplina: il termine corre anche in agosto.
Il secondo è il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo, su cui esiste un contrasto: la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto pronunciato ai sensi dell’art. 283, mentre l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026 è indicata dalle rassegne come in contrasto sul punto. La questione è aperta, e chi difende il debitore deve essere pronto su entrambi i fronti.
Il terzo è la vigilanza nel triennio: per tre anni dal decreto l’OCC verifica le dichiarazioni annuali del debitore e le utilità sopravvenute; se ne riscontra, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari (comma 9). Il comma 1 precisa che i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità. Sulla misura minima che le utilità sopravvenute devono raggiungere per far rivivere i debiti, le fonti divulgative riportano spesso una percentuale del dieci per cento: secondo le verifiche fatte sul testo vigente, quella percentuale non compare nei commi 1 e 9, e va verificata sul testo ufficiale prima di darla per certa.
La tua contromossa
Contro la tagliola del comma 2, la contromossa è chiedere l’esdebitazione sul fondamento del comma 1 e usare il comma 2 come argomento aggiuntivo, non come unica base. Se il reddito supera la soglia, la relazione dell’OCC deve documentare le spese di mantenimento effettive voce per voce, come nel caso milanese, e dimostrare che non resta alcuna utilità.
Contro la variante speculare, la contromossa è il testo: se sei sotto soglia, il presupposto ricorre e l’onere di dimostrare l’esistenza di un’utilità concreta, al di là della soglia, è di chi la afferma.
Contro la mossa del pignoramento in corso, la contromossa va pensata prima del deposito: occorre valutare con il gestore se il flusso del pignoramento renda la domanda di incapienza esposta a revoca, e se esistano strumenti alternativi più adatti, come il piano di ristrutturazione del consumatore con la richiesta di sospensione delle esecuzioni prevista dall’art. 70, comma 4.
Contro il reclamo, la contromossa è un decreto ben motivato, che nasce da una relazione dell’OCC completa: calcolo esplicito, nucleo documentato, anno di riferimento giustificato, parametro motivato. Il creditore che deve attaccare un decreto che ha già risposto a tutte le sue possibili obiezioni ha poche ragioni economiche per investire nel reclamo.
Contro la vigilanza del triennio, la contromossa è la puntualità: le dichiarazioni annuali vanno presentate nel termine indicato dal decreto, a pena di revoca del beneficio (comma 7). Il Tribunale di Milano, nel decreto del 27 ottobre 2025, ha fissato tre scadenze annuali: 30 ottobre 2026, 30 ottobre 2027 e 30 ottobre 2028.
Le pronunce che ti proteggono
Il decreto milanese del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025) è il precedente più utile contro la lettura del comma 2 come tetto. Le ordinanze della Cassazione n. 30108/2025 e n. 13228/2026 vanno conosciute non come armi a favore del debitore, ma come mappa del terreno: dicono che il reclamo è il momento decisivo e che il ricorso successivo è incerto, quindi la partita si vince soprattutto prima.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui, valore provvisorio INPS) e i parametri dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1: lordo contro netto, con un figlio minorenne
Ipotesi: lavoratore dipendente, nucleo di tre persone (debitore, coniuge senza reddito, figlio di 14 anni). Reddito lordo dichiarato nell’ultimo anno: 27.940 euro. Reddito netto annuo, su tredici mensilità: 21.385 euro. Debiti verso due finanziarie e una banca.
- Mossa del creditore: il decreto viene comunicato lunedì 19 ottobre 2026; la finanziaria predispone il reclamo sostenendo che il reddito va preso al lordo (27.940 euro) e che il parametro è quello base di tre componenti (2,04), con una soglia di 21.729,43 euro. Secondo il creditore il debitore è oltre la soglia di 6.210,57 euro.
- Contromossa: la relazione dell’OCC aveva già esposto la riconciliazione tra lordo e netto, con imposte e contributi documentati. Sul netto, il reddito di 21.385 euro è sotto la soglia base di 344,43 euro. Con la maggiorazione di 0,2 per il figlio minorenne il parametro sale a 2,24 e la soglia a 23.859,76 euro: il margine diventa di 2.474,76 euro.
- Esito strategico: il termine per il reclamo scade mercoledì 18 novembre 2026. Per il creditore, il reclamo dovrebbe vincere due questioni interpretative insieme (lordo e assenza di maggiorazioni) per ribaltare il risultato. Vincere solo la seconda non basta, perché il debitore resta sotto la soglia base. La convenienza economica di proseguire si riduce drasticamente.
Simulazione 2: il figlio universitario fuori sede
Ipotesi: debitrice lavoratrice dipendente, reddito netto annuo di 15.870 euro. Il figlio di 21 anni studia in un’altra città, non è sposato, non ha figli, è fiscalmente a carico della madre. Nello stato di famiglia la madre risulta sola.
- Mossa del creditore: la società cessionaria del credito sostiene che il nucleo è di un solo componente, come risulta dall’anagrafe. Soglia: 10.651,68 euro. Il reddito supera la soglia di 5.218,32 euro, che secondo il creditore sono utilità disponibili.
- Contromossa: la relazione dell’OCC richiama l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, secondo cui il figlio maggiorenne non convivente, non coniugato, senza figli e a carico ai fini IRPEF fa parte del nucleo dei genitori, e allega iscrizione universitaria, contratto di locazione dello studente, dichiarazione dei redditi con il figlio a carico e bonifici mensili. Nucleo di due componenti: soglia 16.723,14 euro. Il reddito è sotto la soglia di 853,14 euro.
- Esito strategico: il creditore che volesse proseguire dovrebbe sostenere che il nucleo dell’art. 283 è diverso da quello del D.P.C.M. a cui la norma rinvia, e contemporaneamente ignorare le spese documentate per il mantenimento del figlio. È una posizione che, davanti a un calcolo già documentato, offre poche prospettive.
Simulazione 3: l’anno degli arretrati
Ipotesi: lavoratore autonomo, nucleo di due persone (debitore e coniuge senza reddito). Nell’anno 2025 il reddito netto è stato di 19.640 euro, di cui 4.310 euro sono compensi arretrati di anni precedenti incassati in un’unica soluzione e interamente usati per pagare canoni di locazione scaduti. Il reddito ordinario dell’anno, senza gli arretrati, è di 15.330 euro, in linea con i due anni precedenti.
- Mossa del creditore: la banca prende il reddito 2025 di 19.640 euro e la soglia di due componenti, 16.723,14 euro: il debitore sarebbe oltre la soglia di 2.916,86 euro.
- Contromossa: la relazione dell’OCC presenta la serie triennale dei redditi, isola gli arretrati come entrata non ripetibile, documenta con le quietanze del locatore che quella somma è stata spesa prima della domanda, e formula una prognosi per il triennio successivo basata sul reddito ordinario. Reddito ordinario: 15.330 euro, sotto la soglia di 1.393,14 euro.
- Esito strategico: per il creditore, contestare significa sostenere che un incasso straordinario, già speso, rappresenta la capacità futura del debitore. È la lettura che il decreto di Alessandria, con la sua prognosi triennale, rende più difficile da sostenere.
Quando all’avversario conviene trattare
Nell’esdebitazione dell’incapiente lo spazio per un accordo con il creditore è diverso da quello delle procedure in cui il creditore vota. Eppure esiste, e chi lo conosce lo usa.
Il primo momento è prima del deposito. Un creditore che vede arrivare una domanda di esdebitazione da incapiente sa che, se il calcolo regge, perderà tutto il credito. Dal suo punto di vista, un saldo e stralcio con una somma modesta messa a disposizione da un familiare, che non è debitore e non è obbligato a nulla, può valere più di un credito inesigibile. Per il debitore, però, la trattativa ha senso solo se l’accordo risolve davvero la situazione: se i creditori sono molti, chiudere con uno solo non elimina il problema. E va valutato con attenzione l’effetto di un pagamento a un singolo creditore sulla posizione degli altri e sulla meritevolezza.
Il secondo momento è quando c’è un pignoramento in corso. Il creditore che incassa il quinto dello stipendio sa che la sua posizione è forte ma non eterna: altri strumenti, come il piano di ristrutturazione del consumatore con la sospensione delle esecuzioni prevista dall’art. 70, comma 4, possono interrompere il flusso. Proprio per questo può essere disponibile a un accordo che gli garantisca un incasso certo e più rapido, anche inferiore al credito nominale.
Il terzo momento è dopo il decreto, durante il termine per il reclamo. Il creditore deve decidere se investire in un reclamo. Se il decreto è solido, la sua convenienza è bassa. Non è il momento per il debitore di offrire qualcosa, perché il decreto lo ha già liberato salvo reclamo; è però il momento in cui la qualità della motivazione fa da deterrente.
Il quarto momento è durante il triennio. Se sopravvengono utilità rilevanti, i creditori possono tornare ad agire. Ma un creditore che si trova a riattivare un credito dopo anni, con costi di nuova esecuzione e un debitore che ha comunque un reddito modesto, ha spesso interesse a chiudere con un accordo invece di riprendere da capo un’esecuzione.
Il creditore tratta quando la sua alternativa migliore all’accordo è un credito inesigibile o un’esecuzione costosa e incerta. Il compito del debitore è costruire la propria posizione in modo che quella alternativa sia evidente al creditore, e scegliere il momento in cui lo è di più.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse tipiche del creditore sul calcolo del comma 2, il vincolo che lo limita, la contromossa del debitore e il momento migliore per giocarla. Le finestre temporali indicate sono quelle di legge; le contromosse vanno sempre adattate al caso concreto.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Reddito al lordo | Il comma 2 deduce le spese di produzione; imposte e contributi non sono disponibili | Riconciliazione lordo/netto documentata nella relazione OCC | Prima del deposito |
| Spese di produzione negate | Collegamento diretto con l’attività | Spese documentate e separate dalle spese di vita | Prima del deposito |
| Nucleo ridotto | Art. 3 D.P.C.M. 159/2013 (figli a carico fuori sede, coniugi con residenza diversa) | Documenti su carico fiscale, residenza, convivenza | Prima del deposito |
| Somma dei redditi familiari | Coerenza tra reddito e parametro | Calcolo simmetrico per componente | Prima del deposito |
| Anno di picco o entrate occasionali | Prognosi attuale e futura (comma 1) | Serie triennale e isolamento delle entrate non ripetibili | Prima del deposito |
| Assegno sociale di un altro anno o su 12 mesi | Dato INPS ufficiale annuo su 13 mensilità | Valore INPS dell’anno della domanda | Prima del deposito |
| Niente maggiorazioni | Rinvio alla scala del D.P.C.M., che le comprende | Calcolo con e senza maggiorazioni | Relazione OCC |
| Sopra soglia = escluso | Il comma 2 è un’ipotesi in più, non un tetto | Domanda fondata sul comma 1, spese reali documentate | Relazione OCC e difesa nel reclamo |
| Reclamo contro il decreto | 30 giorni dalla comunicazione (art. 283 c. 8), senza sospensione feriale (art. 9) | Decreto ben motivato, difesa tempestiva | 30 giorni dalla comunicazione |
| Utilità sopravvenute | Tre anni dal decreto; i finanziamenti non sono utilità | Dichiarazioni annuali puntuali | Per tutto il triennio |
Le domande di chi teme le contestazioni dei creditori
“Il creditore può contestare il mio calcolo prima che il giudice decida?”
Lo spazio formale del creditore è soprattutto dopo il decreto, con il reclamo entro trenta giorni. La domanda viene presentata tramite l’OCC con l’elenco dei creditori e i loro indirizzi di posta elettronica certificata, e nulla impedisce a un creditore di far pervenire elementi utili. Ma la sede vera della contestazione è il reclamo previsto dal comma 8 dell’art. 283. Per questo la relazione dell’OCC deve anticipare le obiezioni.
“Se mio marito lavora, il suo stipendio rende impossibile l’esdebitazione?”
No, non automaticamente. Lo stipendio del coniuge va dichiarato, perché il comma 3 chiede la documentazione sulle entrate del nucleo, ma va letto insieme al parametro della scala, che conta anche lui come componente, e alle spese comuni della famiglia. Il coniuge non diventa debitore dei tuoi creditori. Se però il suo reddito è alto, la situazione va valutata attentamente prima di depositare.
“Si guarda il reddito lordo o quello netto?”
Nei decreti pubblicati che abbiamo letto, i giudici ragionano sul netto effettivamente percepito. Il comma 2 impone di dedurre le spese di produzione del reddito, e imposte e contributi trattenuti non sono mai a disposizione del debitore. È comunque prudente esporre nella relazione entrambi i valori e la loro riconciliazione.
“Mio figlio studia fuori sede: conta nel nucleo?”
Sì, se è maggiorenne, non sposato, senza figli e a tuo carico ai fini IRPEF. È la regola dell’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, a cui rinvia la scala di equivalenza. Va documentato con iscrizione universitaria, carico fiscale e prove del mantenimento.
“Se supero la soglia di poco, è finita?”
No. Il comma 2 indica un caso in cui l’incapienza ricorre, ma il criterio generale del comma 1 resta: se tutto il reddito è assorbito da spese di mantenimento reali e documentate, l’incapienza può essere riconosciuta anche sopra la soglia, come mostra il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025.
“Dopo il decreto i creditori possono tornare a chiedermi i soldi?”
Solo se nei tre anni successivi sopravvengono utilità rilevanti. L’OCC le verifica e, con l’autorizzazione del giudice, ne informa i creditori, che possono agire. I finanziamenti non sono utilità. Devi presentare ogni anno la dichiarazione prevista dal decreto, a pena di revoca. Resta inoltre aperta, e va valutata caso per caso, la questione se alcune categorie di debiti escluse dall’esdebitazione in generale dall’art. 278, comma 7 (obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti) restino esigibili anche per l’incapiente: il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b, ma il punto è controverso.
I paletti fissati dai giudici
I riferimenti che seguono sono organizzati per la mossa del creditore che ciascuno limita, oppure, nei casi segnalati, per il rischio che segnala al debitore. I principi sono riformulati in parole nostre.
Contro la mossa del lordo e delle spese
Trib. Alessandria, decreto del 17 febbraio 2025, R.G. 5/2024. Il giudice ha ragionato sulla pensione netta mensile di una debitrice in un nucleo di due persone, con una soglia di 16.360,96 euro calcolata sull’assegno sociale dell’anno della domanda (534,41 euro per tredici mensilità), aumentato della metà e moltiplicato per 1,57. Rilevanza: mostra il calcolo applicato in concreto, il riferimento al netto e la coerenza tra anno della domanda e importo dell’assegno sociale.
Trib. Milano, Sez. II civile – crisi d’impresa, decreto del 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025. Il reddito è stato considerato al netto, comprese tredicesima e quattordicesima nette, con attenzione anche all’aumento delle ritenute atteso per l’anno successivo. Rilevanza: conferma che la misura rilevante è il reddito realmente disponibile.
Contro la mossa del nucleo ridotto e dei redditi familiari
Trib. Milano, decreto del 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025. Nel nucleo sono stati inclusi i figli maggiorenni conviventi, senza occupazione e a carico, e le spese per il loro mantenimento sono state ritenute essenziali e non comprimibili; il gestore aveva verificato la congruità delle spese familiari e la rinuncia all’eredità del coniuge. Rilevanza: il nucleo effettivo e documentato prevale su un modello astratto di famiglia.
Trib. Verbania, decreto del 30 ottobre 2025, R.G. 4/2025. Il giudice ha considerato un nucleo di tre persone, con la figlia minorenne e il convivente, sommando i redditi occasionali di entrambi gli adulti e valorizzando le verifiche del gestore su ISEE precompilato, movimenti delle carte prepagate e valore dell’auto. Ha anche valorizzato la concessione di finanziamenti senza adeguata valutazione del merito creditizio. Rilevanza: calcolo familiare simmetrico e verificato con fonti indipendenti.
Contro la mossa dell’anno di picco
Trib. Alessandria, decreto del 17 febbraio 2025, R.G. 5/2024. L’incapienza va valutata nell’attualità e con una prognosi per il triennio successivo, e deve essere oggettiva e non dipendente dalla volontà del debitore; le modifiche del D.Lgs. 136/2024 si applicano alle procedure pendenti. Rilevanza: l’anno di picco del passato non basta a dimostrare una capacità futura.
Trib. Como, decreto del 28 ottobre 2025. Il provvedimento usava ancora la formula del testo previgente, con quattro anni di osservazione e la soglia del dieci per cento. Rilevanza: richiamo alla necessità di ancorare ogni calcolo al testo vigente, oggi con un periodo di tre anni dal decreto.
Contro la mossa della soglia come tetto
Trib. Milano, decreto del 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025. Secondo la nostra ricostruzione dei dati riportati, il reddito netto annuo superava la soglia base di tre componenti, ma il giudice ha accertato che le entrate erano integralmente assorbite dalle spese di mantenimento verificate e ha concesso l’esdebitazione. Rilevanza: il comma 2 non è una tagliola; resta il criterio generale del comma 1.
Sul pignoramento in corso e sulla fase di reclamo (rischi da conoscere)
Cass., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Ricorso dichiarato inammissibile contro un provvedimento che, in sede di reclamo, aveva revocato l’esdebitazione perché il pignoramento del quinto dello stipendio stava già producendo utilità per il creditore procedente; la Corte non ha deciso nel merito la compatibilità tra pignoramento ed esdebitazione. Rilevanza: il pignoramento in corso va valutato prima del deposito, e il ricorso deve confrontarsi con la ragione della decisione.
Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Un decreto di rigetto pronunciato ai sensi dell’art. 283 è stato ritenuto non ricorribile per cassazione; la Corte ha anche osservato, incidentalmente, che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: sul punto della ricorribilità esiste un contrasto con l’ordinanza n. 13228/2026; il reclamo è quindi il momento decisivo della partita.
Sui debiti che il creditore può sostenere siano esclusi
Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025. Ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lettera b dell’art. 278, comma 7. Rilevanza: la questione è aperta; altri orientamenti, anche in dottrina, ritengono che quelle esclusioni non operino per l’incapiente. In via prudente, i debiti delle lettere a e b vanno considerati a rischio.
Per distinguere i piani (pronunce su altre procedure)
Cass., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata la meritevolezza non è richiesta. Rilevanza: riguarda un’altra procedura; per l’incapiente, invece, la meritevolezza è requisito espresso (commi 1 e 7 dell’art. 283). Va conosciuta per evitare confusioni, anche quando è il creditore a usarla impropriamente.
Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: anche qui si tratta di un’altra procedura, ma il principio conferma la centralità della relazione del gestore, che nell’art. 283 è l’atto in cui il calcolo della soglia viene costruito e verificato.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella partita sul calcolo della soglia
Giochiamo la partita al posto tuo, con un metodo preciso: analizziamo i dati prima che lo faccia il creditore, chiudiamo i varchi del calcolo e presidiamo le scadenze che il creditore deve rispettare.
- Ricostruiamo il reddito netto disponibile, riconciliando voce per voce reddito lordo dichiarato, imposte e contributi, con buste paga, certificazioni uniche e dichiarazioni degli ultimi tre anni.
- Separiamo le spese di produzione dalle spese di vita, per il lavoratore autonomo e per il dipendente, eliminando le voci promiscue o non documentate che il creditore attaccherebbe.
- Verifichiamo la composizione del nucleo alla luce dell’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, confrontando stato di famiglia, DSU, carichi fiscali e situazione reale, e documentiamo ogni differenza tra nucleo anagrafico e nucleo effettivo.
- Costruiamo il calcolo familiare simmetrico, con reddito, contributo e fabbisogno di ciascun componente, separando le entrate destinate ai figli.
- Selezioniamo e giustifichiamo l’anno di riferimento, con serie triennale, isolamento delle entrate non ripetibili e prognosi per il triennio successivo.
- Applichiamo l’importo ufficiale INPS dell’assegno sociale dell’anno della domanda, su tredici mensilità, e il parametro della scala generale con e senza maggiorazioni, senza applicare le maggiorazioni speciali per i figli della L. n. 199/2025, che riguardano solo alcune prestazioni.
- Valutiamo i rischi prima del deposito: pignoramenti in corso, somme liquide presenti, debiti che potrebbero essere ritenuti esclusi, e confrontiamo l’incapienza con gli strumenti alternativi.
- Prepariamo la difesa nel reclamo entro il termine di trenta giorni, con una linea già impostata nella domanda.
- Seguiamo il triennio di vigilanza, organizzando le dichiarazioni annuali nei termini fissati dal decreto.
- Leggiamo il caso anche sul piano economico, con lo staff di avvocati e commercialisti, per capire quando al creditore conviene trattare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nella partita sul calcolo della soglia pesano soprattutto due di queste abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro di verifica che il gestore compie su redditi, spese e nucleo, cioè esattamente il materiale su cui il creditore costruirà le sue contestazioni. Come avvocato cassazionista, garantisce la continuità della stessa strategia dalla domanda al reclamo e, dove la questione della ricorribilità lo consenta, fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore né di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la riconciliazione tra lordo e netto, la prognosi reddituale e la convenienza economica del creditore sono materia contabile tanto quanto giuridica.
Chiusura
Il calcolo della soglia dell’art. 283 sembra una formula, ma è una partita a più mosse. Ogni dato, dal reddito al nucleo, dall’anno di riferimento al parametro della scala, può diventare il punto in cui il creditore cerca di dimostrare che il debitore non è incapiente. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: e qui quasi tutti i tempi utili stanno prima del deposito, nella relazione dell’OCC.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché coincide con le competenze certificate dell’Avvocato: il calcolo della soglia viene costruito e verificato dal gestore della crisi, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; la difesa del decreto si gioca nel reclamo e, se possibile, oltre, dove la sua qualità di cassazionista assicura una sola linea dall’inizio alla fine.
📩 Prima che il creditore trovi il punto debole del tuo calcolo, scrivici: tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questo articolo.
