Chi ha un’attività in crisi fa quasi sempre la stessa domanda, con parole diverse: se chiedo aiuto al tribunale, devo chiudere? La risposta breve è no. Il concordato minore è stato pensato proprio per chi vuole restare aperto. Ma la risposta vera è un’altra: non esiste una sola risposta alla domanda “posso continuare a lavorare con il concordato minore?”: dipende da chi sei, da cosa fai e da quali beni ti servono per farlo.
Pensa a tre persone con lo stesso debito di 90.000 euro. L’artigiano con il furgone e il laboratorio ipotecato può tenere il mutuo in regola e pagare il resto con il lavoro dei prossimi anni, se l’Organismo di composizione della crisi attesta che la banca non perde nulla. Il commerciante con il negozio in affitto ha un problema diverso: se smette di pagare i canoni dopo aver depositato la domanda, il giudice può leggerlo come la prova che la continuità non regge. La piccola srl con tre dipendenti deve fare i conti con classi di creditori, fideiussioni dei soci e, spesso, con un commissario giudiziale nominato dal tribunale. Stessa procedura, tre percorsi diversi.
In questa guida trovi prima le regole che valgono per tutti: l’art. 74 comma 1 del Codice della crisi, il mutuo sui beni strumentali dell’art. 75 comma 3, i contratti in corso e il commissario giudiziale dell’art. 78 comma 2-bis. Poi trovi una sezione dedicata a ciascun profilo:
- l’artigiano (ditta individuale con laboratorio, mezzi e attrezzature);
- il commerciante (negozio, magazzino, fornitori, locazione);
- il professionista (studio, partita IVA, Cassa di previdenza);
- la srl sotto soglia (società, soci, dipendenti, classi);
- l’imprenditore agricolo (terreni, stagioni, mutui agrari).
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato minore passa per un Organismo di composizione della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dalla parte di chi deve attestare il piano. Quando l’impresa ha dimensioni che sfiorano le soglie, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che consente di valutare anche gli strumenti alternativi.
📩 Ogni settimana che passa senza un piano è una settimana in cui i creditori possono muoversi: scrivici adesso, i recapiti dello Studio sono in fondo a questa guida.
Le regole comuni a tutti: cosa dice il Codice della crisi sulla continuità
Prima di entrare nel tuo caso, servono alcune regole di base. Valgono per tutti i profili e le spieghiamo una volta sola. Nelle sezioni dedicate rimanderemo qui.
Chi può usare il concordato minore
Il concordato minore è riservato ai debitori in sovraindebitamento che non sono consumatori. L’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) elenca chi rientra nel sovraindebitamento: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore che non può accedere alla liquidazione giudiziale.
L’impresa minore è definita dall’art. 2, comma 1, lett. d). Per esserlo deve rispettare tutte e tre queste soglie, nei tre esercizi prima della domanda (o dall’inizio dell’attività, se è più breve):
| Parametro | Soglia massima |
|---|---|
| Attivo patrimoniale annuo | 300.000 € |
| Ricavi annui | 200.000 € |
| Debiti, anche non scaduti | 500.000 € |
Se ne superi anche una sola, non sei impresa minore. Per te esistono altri strumenti, come il concordato preventivo o la composizione negoziata.
La regola centrale: l’art. 74, comma 1
Secondo l’art. 74, comma 1, CCII, i debitori in sovraindebitamento, esclusi i consumatori, possono proporre ai creditori un concordato minore quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
È la porta principale della procedura. Il concordato minore nasce come strumento di continuità: la regola è che l’attività va avanti, non che si ferma.
Fuori da questo caso, il comma 2 ammette il concordato minore solo se arrivano risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo disponibile. Dopo il D.Lgs. 136/2024 non c’è una percentuale fissa. Ma la strada liquidatoria è l’eccezione, non la regola.
Il comma 3 aggiunge tre elementi utili a tutti:
- la proposta ha contenuto libero e deve indicare in modo specifico tempi e modi per superare la crisi;
- può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti, in qualsiasi forma;
- può dividere i creditori in classi. Le classi sono obbligatorie per i creditori che hanno garanzie prestate da terzi (per esempio la banca con la fideiussione del socio o del familiare).
Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto, alle norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili. Questo rinvio è decisivo per i contratti in corso, come vedremo.
Il mutuo sui beni strumentali: l’art. 75, comma 3
Di norma i creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche non per intero. La condizione è che ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75, comma 2).
Per chi continua l’attività c’è però una regola speciale. Secondo l’art. 75, comma 3, quando è prevista la continuazione dell’attività, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni previste dal comma 2-bis per la casa di abitazione. In pratica servono tre cose:
- il debitore deve essere in regola con le rate alla data della domanda, oppure deve essere autorizzato dal giudice a pagare capitale e interessi scaduti;
- l’OCC deve attestare che il credito della banca sarebbe pagato per intero vendendo il bene al valore di mercato;
- l’OCC deve attestare che continuare a pagare le rate non danneggia gli altri creditori.
Così il capannone, il laboratorio, il macchinario o il terreno restano dove sono e la banca continua a ricevere la rata come prima.
I contratti in corso
Un’attività che continua vive di contratti: affitto del locale, leasing dei mezzi, forniture, utenze, contratti con i clienti. Il CCII non ha una norma sui contratti pendenti scritta apposta per il concordato minore. Si usa quindi il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili.
Nel concordato preventivo il debitore può chiedere al tribunale di sospendere o sciogliere i contratti che non gli servono più (art. 97 CCII). Al contraente spetta un indennizzo, trattato come credito anteriore. Per il concordato in continuità, l’art. 94-bis CCII limita la possibilità dei creditori di rifiutare la prestazione o risolvere il contratto solo perché non sono stati pagati crediti anteriori. Quanto e come queste regole si applichino al concordato minore lo decide il singolo tribunale. Per questo il piano deve dire in modo esplicito quali contratti proseguono, quali vengono chiusi e con quali risorse si pagano i canoni che maturano dopo la domanda.
Le misure protettive e gli atti straordinari
Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d):
- il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari;
- il divieto di acquisire diritti di prelazione;
- la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze;
- il divieto di dichiarare la liquidazione controllata.
Attenzione però: secondo l’art. 78, comma 5, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori. Vendere un macchinario o prendere un nuovo finanziamento senza permesso mette a rischio l’intera procedura.
Il commissario giudiziale: l’art. 78, comma 2-bis
È una delle novità del D.Lgs. 136/2024. Il giudice nomina un commissario giudiziale, che svolge le funzioni dell’OCC, in tre casi:
- se ha disposto la sospensione generale delle azioni esecutive e la nomina è necessaria;
- se è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2 (cioè anche senza l’approvazione di tutte le classi);
- su richiesta del debitore.
Per chi continua l’attività, il secondo caso è il più importante. Torneremo sul tema nella sezione dedicata alla srl.
Che cosa cambia, in concreto, con il commissario? L’OCC resta l’organismo che ha accompagnato il debitore nella preparazione della domanda. Il commissario, quando nominato, assume le funzioni dell’OCC nella fase successiva: comunicazioni ai creditori, raccolta dei voti, vigilanza sulla gestione. Per chi continua l’attività significa avere accanto una figura nominata dal tribunale che verifica come l’impresa viene gestita mentre la procedura è in corso. Non è un amministratore che si sostituisce al titolare: l’attività resta nelle mani del debitore. Ma ogni scelta rilevante sarà osservata da vicino.
I documenti che reggono la continuità
Un concordato minore in continuità si vince o si perde sui documenti. Secondo l’art. 75, comma 1, alla domanda vanno allegati:
- il piano, con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti (o degli ultimi esercizi, se l’attività è più recente);
- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l’elenco di tutti i creditori, con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale;
- gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
- la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e della famiglia, con quanto serve al mantenimento.
Per un piano in continuità, però, i documenti del passato non bastano. Serve anche un documento sul futuro: un piano economico-finanziario che mostri, mese per mese o almeno trimestre per trimestre, entrate previste, costi della gestione corrente, rate del mutuo strumentale, canoni dei contratti che proseguono e somme destinate ai creditori. È esattamente ciò che è mancato nel caso deciso dal Tribunale di Brescia nel 2024: la memoria dell’OCC non conteneva un’analisi dei flussi di cassa e non chiariva con quali risorse sarebbero stati pagati i canoni. Un piano in continuità senza previsione dei flussi di cassa è, per il giudice, solo una dichiarazione di intenti.
Voto, omologa e cram down
Il concordato minore è approvato se votano a favore i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1). Se ci sono più classi, la maggioranza deve esserci anche nel maggior numero di classi. Se un solo creditore ha la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste. Chi non risponde nel termine si considera favorevole (silenzio-assenso, art. 79, comma 3). Il termine per votare, fissato dal giudice, non può superare i 30 giorni (art. 78, comma 2, lett. c).
All’omologa il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze (art. 80). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può omologare lo stesso se quel creditore riceve almeno quanto avrebbe avuto dalla liquidazione. Il comma 3 prevede anche il cram down fiscale e contributivo: si omologa senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali se il loro voto è determinante per la maggioranza e la proposta per loro è più conveniente della liquidazione.
Se il concordato non viene omologato, su istanza del debitore si apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). È lo scenario che ogni piano in continuità deve evitare.
Ora passiamo al tuo caso.
Se sei un artigiano: il laboratorio, il furgone e il mutuo che non vuoi perdere
La tua situazione
Hai una ditta individuale. Sei falegname, elettricista, idraulico, meccanico, fabbro o pasticcere. Lavori con le mani e con i tuoi mezzi: un furgone, qualche macchinario, magari un piccolo capannone comprato con un mutuo. Hai uno o due collaboratori, o forse lavori da solo. I debiti si sono accumulati in pochi anni: un cliente importante che non ha pagato, i rincari dei materiali, qualche rata di imposte saltata, un fido bancario che non rientra più. Adesso arrivano gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate e le lettere della banca. E temi una cosa sopra le altre: che ti portino via gli strumenti di lavoro.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu e la tua impresa siete la stessa persona. La ditta individuale non ha un patrimonio separato. Nel concordato minore entrano quindi i beni dell’impresa e i tuoi beni personali, e i creditori dell’impresa sono anche i tuoi creditori.
Da questo derivano tre regole specifiche per te.
Prima regola: la continuità è la tua carta principale. Il tuo lavoro è la risorsa con cui paghi i debiti. L’art. 74, comma 1, ti permette di proporre un concordato minore proprio perché vuoi continuare a lavorare. Non hai bisogno, in questo caso, dell’apporto di finanza esterna richiesto dal comma 2.
Seconda regola: il mutuo sui beni strumentali può restare in piedi. Se il capannone o il laboratorio è ipotecato, o se un macchinario è dato in pegno a garanzia di un finanziamento, puoi chiedere che le rate continuino alle scadenze originarie (art. 75, comma 3). È la norma pensata per te: se sei in regola con le rate, o il giudice ti autorizza a pagare gli arretrati, e l’OCC attesta che la banca sarebbe pagata per intero vendendo il bene, il mutuo prosegue e il laboratorio resta tuo.
C’è un limite che molti artigiani non conoscono. La deroga vale solo per il mutuo garantito dal bene strumentale. Il Tribunale di Ferrara, in una pronuncia del 4 luglio 2023 commentata dalla dottrina, ha escluso che un’auto usata per il lavoro, ma non data in garanzia, potesse essere tolta dal piano. Ha anche ricordato che i beni non necessari all’attività (casa al mare, quote societarie, auto personale) non possono essere esclusi dalla garanzia dei creditori.
Terza regola: non puoi essere già cancellato. Se hai chiuso la ditta e ti sei cancellato dal registro delle imprese, il concordato minore come imprenditore individuale non è più disponibile. Lo ha affermato la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026). Per te la continuità non è solo un obiettivo: è un requisito di accesso.
I numeri
Facciamo un esempio. Ipotesi dimostrativa, non un caso reale.
- Mutuo sul laboratorio: residuo 68.430 €, rata 742 € al mese, pagamenti in regola.
- Valore di mercato del laboratorio attestato dall’OCC: 81.500 €.
- Debiti con Erario e INPS (privilegiati): 41.270 €.
- Fornitori e fido bancario (chirografari): 27.815 €.
- Furgone: valore di realizzo 7.200 €. Attrezzature: realizzo stimato 5.720 €.
Prima verifica: il mutuo può proseguire? Il laboratorio vale 81.500 € e il debito residuo è 68.430 €. Vendendo il bene, la banca sarebbe pagata per intero. Se l’OCC attesta anche che le rate non tolgono risorse agli altri creditori, l’art. 75, comma 3, è applicabile.
Seconda verifica: cosa otterrebbero gli altri creditori dalla liquidazione?
- eccedenza del laboratorio dopo il mutuo: 81.500 − 68.430 = 13.070 €;
- furgone e attrezzature: 7.200 + 5.720 = 12.920 €;
- totale lordo: 25.990 €, meno costi stimati della liquidazione 4.380 € = 21.610 €.
Con 21.610 € i privilegiati (41.270 €) ricevono circa il 52,4% e i chirografari nulla.
Terza verifica: cosa offre il concordato in continuità? Supponiamo che, pagata la rata del mutuo e prelevato quanto serve alla famiglia, ti restino 1.180 € al mese. In 60 mesi sono 70.800 €. Con questa cifra si possono pagare i costi della procedura (stimati in 6.900 €), il 100% dei privilegiati (41.270 €) e il 20% dei chirografari (5.563 €). Totale: 53.733 €, cioè circa 896 € al mese. Resta un margine di sicurezza di circa 284 € al mese per gli imprevisti.
Il confronto è netto: con la liquidazione i chirografari non prendono nulla e perdi il laboratorio; con la continuità tutti ricevono di più e tu continui a lavorare.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è confondere la cassa dell’impresa con quella di casa. Se nel piano dichiari un prelievo per la famiglia troppo basso, il piano sembra sostenibile sulla carta ma salta al primo mese difficile. Se lo dichiari troppo alto, i creditori votano contro. La documentazione su redditi ed entrate tue e della famiglia è richiesta espressamente dall’art. 75, comma 1, lett. e).
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- i lavori stagionali o a commessa: se hai un incasso forte in primavera e un inverno vuoto, la rata del piano deve tenerne conto;
- i macchinari in leasing: non sono tuoi, sono della società di leasing. Il contratto è un contratto in corso e va gestito nel piano;
- le vendite non autorizzate: vendere il vecchio furgone per comprarne uno nuovo, dopo il decreto di apertura e senza autorizzazione, è un atto di straordinaria amministrazione inefficace verso i creditori (art. 78, comma 5);
- la cancellazione anticipata: chiudere la partita IVA “per pagare meno tasse” prima della domanda può precluderti la procedura.
Le mosse giuste
- Non cancellare la ditta. Prima di qualunque scelta fiscale, verifica l’impatto sull’accesso al concordato minore.
- Metti in regola il mutuo sui beni strumentali, oppure prepara l’istanza per l’autorizzazione a pagare gli arretrati. Senza questo passaggio l’art. 75, comma 3, non si applica.
- Fai stimare il laboratorio e i macchinari a valore di mercato. L’attestazione dell’OCC si basa su quel valore, e da quel valore dipende se il mutuo può proseguire.
- Ricostruisci i flussi di cassa mese per mese, separando entrate dell’impresa e spese della famiglia.
- Fai l’elenco dei contratti in corso: leasing, affitto, forniture continuative, utenze. Per ciascuno decidi se ti serve.
In questi casi lo Studio Monardo lavora su due fronti: con il profilo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo costruisce il piano come lo leggerà l’OCC; con lo staff di commercialisti ricostruisce i flussi dell’impresa artigiana.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026: inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato. Per l’artigiano che pensa di chiudere, è un avvertimento chiaro.
- Trib. Ferrara, 4 luglio 2023: l’eccezione dell’art. 75, comma 3, riguarda solo il mutuo garantito da ipoteca o pegno su beni strumentali, con l’attestazione dell’OCC. Gli altri beni restano a garanzia dei creditori.
Se sei un commerciante: il negozio, il magazzino e l’affitto che corre
La tua situazione
Hai un negozio: abbigliamento, alimentari, ferramenta, articoli per la casa, un bar. Il locale è in affitto. Hai un magazzino di merce, fornitori che ti consegnano ogni mese, un POS, magari un dipendente part-time. Le vendite sono calate, i fornitori hanno smesso di darti dilazioni, l’IVA trimestrale non è stata versata, la banca ti ha revocato il fido. Il padrone del locale ti ha mandato una diffida per i canoni arretrati. Vuoi tenere aperto, perché il negozio è il tuo reddito e perché, chiudendo, la merce in magazzino varrebbe pochissimo.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il punto debole non è il patrimonio ma la cassa di tutti i giorni. Spesso non hai beni strumentali di valore né mutui ipotecari. La tua attività si regge su tre contratti: l’affitto, le forniture, il conto corrente. Se uno dei tre si interrompe, il negozio chiude anche con il concordato in corso.
Le regole specifiche per te riguardano soprattutto tre punti.
Primo: devi dimostrare che riesci a pagare i debiti nuovi. Il Tribunale di Brescia, con un decreto del 25 settembre 2024 commentato in dottrina, ha negato l’omologa di un concordato minore in continuità. Il debitore non aveva provato di poter pagare i debiti della gestione ordinaria dopo l’omologa. E non aveva pagato i canoni di locazione maturati dopo il deposito della domanda. Il canone che scade dopo la domanda non è un debito vecchio da falcidiare: è un costo corrente della continuità, e se non lo paghi il giudice può concludere che la continuità non esiste.
Secondo: il contratto di locazione è un contratto in corso. Ti serve per continuare. Il piano deve indicare che prosegue e con quali risorse si pagano i canoni futuri. I canoni arretrati, invece, sono un credito anteriore. Possono essere trattati nel piano come gli altri crediti, secondo il loro rango. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme sul concordato preventivo (art. 94-bis e art. 97 CCII) può offrirti strumenti di tutela del contratto. Ma la loro applicazione al concordato minore va verificata con il tribunale competente.
Terzo: il Fisco vota come gli altri. I tuoi debiti più pesanti sono spesso IVA e contributi. Nel concordato minore non serve la transazione fiscale dell’art. 63 CCII: l’amministrazione finanziaria vota come gli altri creditori. E se il suo voto è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione, il giudice può omologare anche senza la sua adesione (art. 80, comma 3). Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 2026.
I numeri
Ipotesi dimostrativa.
- Fornitori: 58.940 € (chirografari, più creditori).
- Banca per fido revocato: 32.610 € (chirografario).
- Canoni arretrati: 6.300 €.
- Erario per IVA: 23.480 €; INPS: 9.715 € (privilegiati, totale 33.195 €).
- Magazzino: valore di realizzo in liquidazione 11.200 €.
Con la liquidazione il magazzino si vende in blocco a 11.200 €. Tolti i costi, resta poco più di 8.000 € per i privilegiati (circa il 24%) e nulla per i chirografari.
Con la continuità: margine netto disponibile per il piano 640 € al mese per 60 mesi, cioè 38.400 €. A questo si aggiunge un apporto della madre di 15.000 €, versato su un conto vincolato. Totale risorse: 53.400 €. Meno costi della procedura stimati in 5.900 € → 47.500 €.
- Privilegiati al 100%: 33.195 €.
- Restano 14.305 € per i chirografari (fornitori, banca, locatore per gli arretrati: 97.850 €) → circa il 14,6%.
Il voto. I privilegiati pagati per intero non votano. La base di voto è quindi di 97.850 € e la maggioranza è sopra 48.925 €. La banca (32.610 €) vota contro. Quattro fornitori principali (41.200 €) votano a favore. Gli altri fornitori (17.740 €) non rispondono: per l’art. 79, comma 3, il loro silenzio vale come consenso. Favorevoli: 58.940 €. Maggioranza raggiunta.
Se il voto viene fissato con decreto del 21 ottobre 2026 e il termine massimo di 30 giorni, le adesioni vanno inviate all’OCC entro venerdì 20 novembre 2026.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è la dipendenza dal locale: se il locatore ottiene la risoluzione o lo sfratto perché i canoni correnti non sono pagati, la continuità finisce. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive per i crediti anteriori. Non ti autorizzano a smettere di pagare l’affitto di oggi.
Altri rischi:
- la finanza esterna non provata: il Tribunale di Napoli (sentenza del 14 gennaio 2026, come riportata in dottrina) ha richiesto prova rigorosa della disponibilità dei contributi di familiari. Una promessa verbale della madre non basta: servono somme versate o vincolate;
- il magazzino che si svaluta: la merce invenduta perde valore ogni stagione. Il piano deve usare valori realistici;
- i fornitori che non consegnano più: senza merce non vendi. Prima del deposito conviene parlare con i fornitori strategici;
- i pagamenti preferenziali: pagare per intero un fornitore “amico” dopo l’apertura, fuori dal piano, è un atto in violazione delle regole della procedura.
Le mosse giuste
- Paga regolarmente l’affitto corrente dal giorno del deposito. È la prima prova di continuità che il giudice guarderà.
- Prepara un conto economico previsionale mese per mese, con incassi stagionali, costo della merce, canoni, utenze e prelievo personale.
- Se c’è un familiare disposto ad aiutarti, fai versare o vincolare le somme prima del deposito e documentalo.
- Individua i fornitori strategici e valuta con loro la prosecuzione delle forniture.
- Raccogli le dichiarazioni IVA e dei redditi degli ultimi tre anni: sono documenti obbligatori (art. 75, comma 1, lett. a).
Giurisprudenza dedicata
- Trib. Brescia, decreto 25 settembre 2024: omologa negata perché il debitore non ha provato la capacità di pagare i debiti della gestione corrente e non ha pagato i canoni maturati dopo la domanda.
- Cass. n. 14555/2026: nel concordato minore non serve la transazione fiscale; il Fisco vota e opera il cram down dell’art. 80, comma 3.
- Trib. Napoli, Sez. VII, 14 gennaio 2026: la finanza esterna dei familiari va provata con rigore.
Se sei un professionista: lo studio, la Cassa e la continuità professionale
La tua situazione
Sei avvocato, architetto, ingegnere, geometra, commercialista, medico, psicologo, consulente. Lavori con la partita IVA, iscritto a un albo e a una Cassa di previdenza. Non hai un’impresa, ma hai uno studio, magari in affitto, un’auto in leasing, un software in abbonamento, forse una segretaria. I debiti sono quasi sempre gli stessi: imposte e contributi non versati negli anni buoni, un prestito chiesto per superare un periodo difficile, la Cassa che chiede gli arretrati con sanzioni. Il timore principale è doppio: perdere lo studio e perdere la reputazione con i clienti.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Il professionista non può mai finire in liquidazione giudiziale, perché non è imprenditore. Per te gli strumenti del sovraindebitamento sono l’unica strada, a prescindere dalle dimensioni del tuo volume d’affari. Le soglie dell’impresa minore (art. 2, lett. d) non ti riguardano: sei comunque tra i soggetti dell’art. 2, lett. c).
L’art. 74, comma 1, nomina in modo espresso l’attività professionale accanto a quella imprenditoriale. Se il tuo piano si fonda sui compensi futuri dell’attività, sei esattamente nel caso tipico previsto dalla legge: concordato minore in continuità professionale.
Le regole specifiche per te:
- la Cassa di previdenza è un creditore privilegiato, come l’Erario per le imposte. Può essere pagata anche non per intero, ma non meno di quanto avrebbe dalla liquidazione (art. 75, comma 2);
- il cram down dell’art. 80, comma 3, riguarda anche gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie: se il voto della Cassa è determinante e la proposta è per lei più conveniente della liquidazione, il giudice può omologare anche senza la sua adesione;
- i tuoi beni strumentali sono raramente ipotecati: lo studio in proprietà con mutuo è l’eccezione. Se però c’è, vale l’art. 75, comma 3, come per l’artigiano;
- l’auto in leasing e l’affitto dello studio sono contratti in corso da gestire nel piano.
Il Tribunale di Roma, Sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025 (commentata su NT+ Diritto), ha omologato il concordato minore di un avvocato applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa. È un precedente utile per tutti i professionisti con debiti fiscali rilevanti.
Gli incarichi in corso e i clienti
C’è un aspetto della continuità che riguarda solo te. I tuoi “contratti in corso” più importanti non sono il leasing o l’affitto: sono gli incarichi professionali già accettati. Un progetto da completare, una causa da seguire, una contabilità da tenere fino a fine anno. Sono la fonte dei compensi su cui si regge il piano.
Il piano deve quindi descriverli: quali incarichi sono in corso, quando si prevede di incassare, quanta parte dei compensi è già maturata. I compensi già maturati e non ancora incassati sono un attivo da indicare. Quelli futuri sono la risorsa della continuità. L’OCC e il giudice valuteranno la fattibilità guardando proprio la stabilità del tuo portafoglio clienti: un professionista con incarichi ricorrenti offre più garanzie di uno che vive di singoli lavori occasionali.
Per i clienti, nulla cambia nel rapporto quotidiano. La procedura riguarda i tuoi debiti, non la tua capacità di svolgere la prestazione. Ma la pubblicità della procedura (art. 78, comma 2, lett. a) rende la tua situazione conoscibile. Conviene prepararsi a spiegarla con serenità ai clienti più importanti, se lo chiedono.
I numeri
Ipotesi dimostrativa per un architetto.
- Erario (IRPEF e IVA): 34.700 €, privilegiato.
- Cassa di previdenza: 18.900 €, privilegiato.
- Banca (prestito personale per lo studio): 21.300 €, chirografario.
- Fornitori e collaboratori esterni: 7.460 €, chirografari.
- Beni: un’auto di valore modesto e l’arredo dello studio. Realizzo in liquidazione stimato 6.300 €.
In liquidazione, con circa 4.800 € netti dopo i costi, i privilegiati (53.600 €) riceverebbero meno del 9% e i chirografari nulla. In più perderesti l’organizzazione dello studio e, con essa, i clienti.
Con la continuità: compensi netti annui previsti 41.000 €; spese dello studio 13.200 €; mantenimento della famiglia 16.900 €. Margine per il piano: 10.900 € l’anno, cioè circa 908 € al mese. In 60 mesi: 54.500 €.
Distribuzione possibile:
- costi della procedura stimati: 5.200 €;
- privilegiati (53.600 €) all’80%: 42.880 €;
- chirografari (28.760 €) al 22%: 6.327 €.
Totale: 54.407 €. Rientra nei 54.500 € disponibili. Il margine però è minimo: in un piano così, un anno con compensi più bassi del previsto basta a farlo saltare. Meglio ridurre le percentuali e tenere un cuscinetto.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è l’oscillazione dei compensi. Un professionista ha entrate meno regolari di un dipendente e spesso meno prevedibili di un commerciante. Se il piano si basa su un anno eccezionale, l’OCC e il giudice lo considereranno non fattibile.
Altri rischi:
- i crediti verso i clienti: le somme che i clienti ti devono sono attivo. Vanno indicate e, se incassate, entrano nel piano;
- la sospensione dall’albo: alcuni ordinamenti professionali prevedono conseguenze disciplinari per il mancato pagamento dei contributi. Verifica le regole della tua Cassa e del tuo ordine;
- lo studio associato: se lavori in uno studio associato o in una società tra professionisti, i rapporti con i colleghi vanno chiariti prima della domanda;
- la confusione tra spese personali e professionali: il piano richiede una separazione netta, documentata.
Le mosse giuste
- Fai una media dei compensi degli ultimi tre anni, non dell’anno migliore. La documentazione fiscale dei tre anni precedenti è comunque obbligatoria.
- Chiedi alla Cassa l’estratto contributivo aggiornato, con sanzioni e interessi separati.
- Fai l’elenco dei crediti verso i clienti e valuta quali sono davvero esigibili.
- Decidi quali contratti ti servono (affitto dello studio, leasing, software) e quali possono essere chiusi.
- Valuta il cram down fiscale e previdenziale se Erario e Cassa pesano più della metà dei crediti al voto.
Giurisprudenza dedicata
- Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025: concordato minore di un avvocato, omologato con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa.
- Cass. n. 14555/2026: il Fisco vota nel concordato minore senza transazione fiscale; si applica il cram down dell’art. 80, comma 3.
Se sei una srl sotto soglia: soci, dipendenti, classi e commissario
La tua situazione
Sei l’amministratore, e spesso anche il socio principale, di una piccola srl. Una trattoria, un’impresa di pulizie, una piccola officina, un’agenzia, un’impresa edile con pochi cantieri. Avete due, tre, cinque dipendenti. I ricavi sono sotto i 200.000 euro, i debiti sotto i 500.000. La società ha debiti con il Fisco e l’INPS, un finanziamento bancario garantito dalla tua fideiussione personale, fornitori che aspettano. Vuoi salvare la società, i posti di lavoro e, se possibile, anche il tuo patrimonio personale.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la società e i soci sono soggetti diversi, ma le garanzie personali li legano. Il concordato minore della srl riguarda il patrimonio della società. Il tuo patrimonio personale è separato. Però:
- la fideiussione che hai firmato resta in piedi: secondo l’art. 79, comma 5, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati, salvo diversa previsione;
- l’art. 79, comma 4, estende gli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili. In una srl i soci non lo sono, quindi questa regola non ti protegge;
- la banca garantita dalla tua fideiussione deve stare in una classe a parte: l’art. 74, comma 3, rende obbligatoria la classe per i creditori con garanzie prestate da terzi.
Poi ci sono le regole sulla continuità, che per una società con dipendenti hanno un peso maggiore.
Il commissario giudiziale. Se proponi un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, il giudice nomina un commissario giudiziale che svolge le funzioni dell’OCC (art. 78, comma 2-bis). L’art. 112, comma 2, è la norma del concordato preventivo in continuità che permette l’omologa anche quando non tutte le classi approvano, la cosiddetta ristrutturazione trasversale. La Cassazione (Sez. I, n. 7663 pubblicata il 30 marzo 2026, in tema di concordato preventivo) ha chiarito che, se manca l’approvazione della maggioranza delle classi, il tribunale può omologare con il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti secondo l’ordine delle prelazioni, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Se il tuo piano conta su questo meccanismo, aspettati la nomina del commissario.
Il plusvalore della continuità. Se il piano produce più valore della liquidazione, quel “di più” va distribuito tra i creditori secondo regole precise. Il Tribunale di Napoli (Sez. VII, 14 gennaio 2026, come riportato in dottrina) ha applicato la regola della priorità relativa, mutuata dal concordato preventivo, a un plusvalore da continuità di 30.419,74 €.
I contratti in corso. Contratti di lavoro, leasing, affitto, forniture. Per una società il loro numero e il loro peso sono maggiori. Il piano deve indicare per ciascuno se prosegue e come viene pagato.
I contratti di lavoro meritano un’attenzione particolare. Per una srl con dipendenti, la continuità significa anche continuare a pagare stipendi e contributi correnti, regolarmente, per tutta la durata della procedura. Sono costi della gestione, non debiti da falcidiare. Il piano deve dimostrare che i flussi li coprono, insieme ai canoni e alle forniture. Un ritardo negli stipendi dopo il deposito è, per il giudice, un segnale simile ai canoni non pagati del caso di Brescia: la continuità dichiarata non trova riscontro nella gestione reale.
I numeri
Ipotesi dimostrativa per una srl di ristorazione con tre dipendenti.
- Ricavi annui: 186.000 €; attivo: 94.000 €; debiti totali: 172.960 € (sotto tutte le soglie).
- Erario e INPS (privilegiati): 87.300 €.
- Banca con fideiussione del socio: 54.200 € (chirografario).
- Fornitori: 31.460 € (chirografari).
- Attrezzature: realizzo in liquidazione 18.000 €; netto dopo i costi 12.400 € → ai privilegiati circa il 14,2%.
Con la continuità: flussi disponibili 1.450 € al mese per 60 mesi = 87.000 €. Meno costi della procedura stimati in 7.800 € → 79.200 €.
- Privilegiati al 70%: 61.110 €. La parte non pagata (30%, cioè 26.190 €) è trattata come chirografaria e vota (art. 79, comma 1).
- Restano 18.090 € per i chirografari (85.660 €) → circa il 21,1%.
Classi:
- Classe A: parte degradata di Erario e INPS, 26.190 €;
- Classe B: banca garantita dal socio, 54.200 € (classe obbligatoria);
- Classe C: fornitori, 31.460 €.
Base di voto: 111.850 €; maggioranza oltre 55.925 € e in almeno 2 classi su 3.
Scenario: la banca vota contro, i fornitori a favore, il Fisco non aderisce. Favorevoli: 31.460 €. Maggioranza mancata. Ma con il Fisco i favorevoli sarebbero 57.650 € e 2 classi su 3: il voto del Fisco è determinante e la proposta (70% contro 14,2%) è più conveniente della liquidazione. Ricorrono così i presupposti del cram down dell’art. 80, comma 3.
Se il decreto di apertura è del 4 novembre 2026, con il termine massimo di 30 giorni il voto si chiude venerdì 4 dicembre 2026.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è pensare che il concordato della società protegga anche il socio garante. Non è così. La banca può agire contro di te come fideiussore per la parte non pagata dalla società. Il tuo patrimonio personale va pianificato in parallelo.
Altri rischi:
- la perdita del requisito dimensionale: se negli ultimi tre esercizi hai superato anche una sola soglia, il concordato minore non è disponibile;
- i debiti verso i dipendenti: stipendi arretrati e TFR sono crediti privilegiati di rango elevato. Il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni (Cass. Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025);
- la responsabilità dell’amministratore: se la crisi è stata aggravata da una gestione scorretta, i creditori o il liquidatore, in caso di insuccesso, possono agire contro di te;
- il commissario giudiziale: non è un ostacolo, ma comporta controlli più stringenti sulla gestione.
Le mosse giuste
- Verifica le tre soglie dell’impresa minore sui bilanci degli ultimi tre esercizi.
- Mappa tutte le garanzie personali (fideiussioni, avalli, ipoteche sui beni dei soci) e valuta se serve una procedura parallela per il socio garante.
- Costruisci le classi fin dall’inizio, con quella obbligatoria per i creditori garantiti da terzi.
- Calcola se ti serve il meccanismo dell’art. 112, comma 2, e preparati alla nomina del commissario giudiziale.
- Elenca i contratti in corso e indica per ciascuno prosecuzione o scioglimento.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. civ., Sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026: nel concordato preventivo in continuità, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, il tribunale può omologare con il voto favorevole di almeno una classe “in the money”. Rileva nel concordato minore attraverso il rinvio dell’art. 78, comma 2-bis, all’art. 112, comma 2.
- Trib. Napoli, Sez. VII, 14 gennaio 2026: plusvalore da continuità distribuito con la regola della priorità relativa; finanza esterna da provare con rigore.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
Se sei un imprenditore agricolo: terreni, stagioni e mutui agrari
La tua situazione
Hai un’azienda agricola: vigneto, oliveto, seminativi, allevamento, orticoltura. Sei coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, da solo o in società agricola. Hai terreni (tuoi o in affitto), un trattore, magari una cantina o una stalla, un mutuo agrario con ipoteca sui fondi. I debiti nascono da annate cattive: siccità, grandinate, prezzi bassi, costi di gasolio e concimi alle stelle. Il consorzio agrario aspetta, l’INPS chiede i contributi, la banca minaccia l’esecuzione sui terreni. E tu sai che, senza terreni, l’azienda non esiste più.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’imprenditore agricolo è nominato espressamente tra i soggetti in sovraindebitamento dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, accanto all’imprenditore minore e non come sua sottocategoria. Le soglie dell’impresa minore riguardano l’imprenditore commerciale. Per te l’accesso alle procedure di sovraindebitamento discende dalla qualifica di imprenditore agricolo. Anche se la tua azienda ha un fatturato o un patrimonio superiore alle soglie dell’impresa minore, il concordato minore resta, di regola, uno strumento a tua disposizione. Il requisito va comunque verificato sul caso concreto: la qualifica agricola deve essere effettiva.
Le regole specifiche per te:
- i terreni coltivati sono beni strumentali. Se il mutuo agrario è garantito da ipoteca sui fondi, l’art. 75, comma 3, consente di continuare a pagare le rate alle scadenze originarie, alle stesse condizioni viste per l’artigiano;
- il piano può seguire le stagioni. La proposta ha contenuto libero e deve indicare tempi e modi in modo specifico (art. 74, comma 3). Puoi quindi prevedere pagamenti concentrati dopo la vendemmia o il raccolto, invece di rate mensili fisse;
- i contratti di affitto dei fondi sono contratti in corso: se coltivi terreni altrui, quei contratti sono essenziali e vanno mantenuti.
Sui contratti in corso, il tuo profilo ha esigenze proprie. Oltre all’affitto dei fondi, ci sono i contratti di conferimento alla cantina sociale o alla cooperativa, i contratti di fornitura con la grande distribuzione, i contratti di soccida per l’allevamento, le forniture di gasolio agricolo e mangimi. Molti di questi rapporti hanno una durata pluriennale e un ritmo stagionale. Il piano deve indicare quali proseguono e come si pagano le forniture correnti, che spesso si saldano solo a raccolto venduto.
C’è poi il tema dei pagamenti anticipati e dei crediti verso la cooperativa. Se conferisci l’uva e la cantina ti paga a rate nei mesi successivi, quei crediti sono attivo e vanno indicati. Per l’agricoltore il piano non si scrive sul calendario civile, ma su quello agrario: semina, raccolto, vendita, incasso. Un piano che ignora questi tempi rischia di prevedere pagamenti nei mesi in cui la cassa è vuota.
I numeri
Ipotesi dimostrativa per un’azienda viticola individuale.
- Mutuo agrario: residuo 94.600 €, rata semestrale 6.210 €, pagamenti in regola.
- Valore di mercato dei vigneti ipotecati attestato dall’OCC: 210.000 €.
- Consorzio agrario e fornitori: 38.700 € (chirografari, salvo privilegi da verificare).
- INPS per contributi agricoli: 12.450 € (privilegiato).
- Erario: 8.930 € (privilegiato).
- Trattore e attrezzature: realizzo in liquidazione 22.400 €.
Il mutuo può proseguire? Il valore del bene (210.000 €) copre ampiamente il debito (94.600 €). L’OCC può attestare l’integrale soddisfazione della banca. Le rate semestrali restano invariate.
Liquidazione alternativa: eccedenza sui vigneti (210.000 − 94.600 = 115.400 €) più trattore e attrezzature (22.400 €). Totale 137.800 €. In questo caso la liquidazione pagherebbe tutti i creditori per intero, perché il patrimonio è ampio. Ma l’azienda sparirebbe.
Ecco la particolarità del tuo profilo: quando il patrimonio fondiario è consistente, il concordato minore deve offrire ai creditori almeno quanto avrebbero vendendo i terreni, cioè, in questo esempio, il pagamento integrale. Il vantaggio del concordato non sta nella falcidia, ma nei tempi: debiti pagati in tre annate, con rate dopo il raccolto, senza vendere la terra.
Proposta: privilegiati (21.380 €) al 100% entro la prima annata; chirografari (38.700 €) al 100% in tre rate annuali dopo la vendemmia (12.900 € l’anno); mutuo alle scadenze originarie. Flusso netto disponibile dopo la rata del mutuo e il mantenimento: 19.600 € l’anno.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è il raccolto che non arriva. Una grandinata o una siccità possono azzerare l’annata su cui il piano contava. Un piano agricolo deve prevedere margini di sicurezza più ampi e, se possibile, coperture assicurative.
Altri rischi:
- la perdita della qualifica di imprenditore agricolo: se le attività connesse (agriturismo, vendita di prodotti acquistati da terzi) prevalgono su quella agricola, la qualificazione può cambiare;
- i contributi pubblici: aiuti e premi comunitari sono entrate da indicare con prudenza, perché possono essere soggetti a compensazioni o revoche;
- i terreni del coniuge o della famiglia: se coltivi fondi intestati ad altri familiari, il loro rapporto con l’azienda va chiarito;
- la società agricola con soci illimitatamente responsabili: se l’azienda è una società semplice, il concordato della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79, comma 4).
Le mosse giuste
- Documenta la qualifica di imprenditore agricolo: iscrizioni, fascicolo aziendale, prevalenza dell’attività agricola.
- Fai stimare i terreni a valore di mercato e verifica l’eccedenza rispetto al mutuo.
- Costruisci il piano sulle annate, non sui mesi, con un’ipotesi prudente di resa.
- Mantieni regolare il mutuo agrario o prepara l’istanza di autorizzazione a pagare gli arretrati.
- Valuta, se la dimensione è rilevante, anche gli altri strumenti a disposizione dell’imprenditore agricolo, come gli accordi con i creditori.
Giurisprudenza dedicata
Nella nostra ricerca non abbiamo trovato pronunce recenti, con estremi completi, dedicate in modo specifico al concordato minore dell’imprenditore agricolo. Valgono comunque i principi generali:
- Trib. Ferrara, 4 luglio 2023: la deroga dell’art. 75, comma 3, si applica al mutuo garantito da beni strumentali. Per l’agricoltore i fondi coltivati e ipotecati sono il caso tipico;
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025: rispetto dell’ordine delle prelazioni anche nel concordato minore. Per l’agricoltore conta, perché i crediti del consorzio e dell’INPS possono avere privilegi diversi.
Tre attività, tre esiti: lo stesso debito, numeri alla mano
Ora mettiamo tre profili davanti allo stesso problema. Le cifre sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Servono a mostrare come le regole viste sopra producono esiti diversi a parità di debito.
Dato comune. Debito complessivo di 92.640 €, così composto:
- crediti privilegiati (Erario, INPS o Cassa): 35.180 €;
- crediti chirografari (fornitori, banca per fido, altri): 57.460 €.
Durata del piano in tutti e tre i casi: 60 mesi.
Esito 1 – L’elettricista artigiano con il furgone in leasing
- Flusso netto disponibile per il piano: 1.020 € al mese, cioè 61.200 € in 60 mesi.
- Costi stimati della procedura: 6.100 €.
- Risorse nette per i creditori: 55.100 €.
- Contratto in corso: leasing del furgone, canone 410 € al mese, residuo 9.870 €.
Il furgone è indispensabile: senza, l’elettricista non lavora. Il piano prevede quindi la prosecuzione del leasing, con i canoni pagati regolarmente come costo della gestione corrente, fuori dalle percentuali del piano. Il flusso di 1.020 € è già calcolato al netto di quel canone.
Distribuzione:
- privilegiati al 100%: 35.180 €;
- chirografari: 55.100 − 35.180 = 19.920 € su 57.460 € → 34,7%.
In liquidazione, senza beni di valore (il furgone non è suo, è della società di leasing), i chirografari prenderebbero nulla e i privilegiati poco. Esito: piano solido, con un’alta probabilità di approvazione. Una percentuale del 34,7% contro zero è un argomento forte per i creditori chirografari.
Esito 2 – Il commerciante senza finanza esterna
- Flusso netto disponibile: 520 € al mese, cioè 31.200 € in 60 mesi.
- Costi stimati della procedura: 5.400 €.
- Risorse nette: 25.800 €.
- Contratto in corso: locazione del negozio, canone 1.150 € al mese, da pagare regolarmente.
Distribuzione:
- privilegiati: 25.800 € su 35.180 € → 73,3%;
- chirografari: 0%.
Qui nasce il problema. La parte non pagata dei privilegiati (9.380 €) è trattata come chirografaria e vota. La base di voto è quindi di 66.840 € (9.380 + 57.460). I chirografari ricevono zero sia con il concordato sia con la liquidazione. Non hanno alcun motivo per votare a favore. Possono anche solo non rispondere: in quel caso il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, conta come voto favorevole. Ma basta che la banca e due fornitori votino contro per far mancare la maggioranza.
Esito: piano fragile. Le soluzioni realistiche sono tre:
- trovare un apporto esterno documentato (anche 8.000-10.000 € cambiano il quadro);
- ridurre i costi della gestione, per esempio rinegoziando il canone;
- valutare con onestà se la continuità esiste davvero, o se è più corretto un altro strumento.
Il precedente di Brescia (decreto del 25 settembre 2024) è qui un monito: senza prova della capacità di pagare la gestione corrente, l’omologa viene negata.
Esito 3 – La srl con il capannone ipotecato e il commissario giudiziale
- Flusso netto disponibile: 1.240 € al mese, cioè 74.400 € in 60 mesi.
- Costi stimati della procedura, compreso il commissario giudiziale: 8.200 €.
- Risorse nette: 66.200 €.
- Mutuo sul capannone: residuo 118.300 €, rata 1.380 € al mese, pagamenti in regola. Valore di mercato attestato dall’OCC: 164.000 €.
Il capannone vale più del mutuo. La banca sarebbe pagata per intero vendendolo. L’OCC può attestare che proseguire con le rate non lede gli altri creditori: il flusso di 1.240 € è calcolato dopo la rata. Si applica l’art. 75, comma 3: il mutuo prosegue alle scadenze originarie, fuori dal concorso.
Distribuzione:
- privilegiati al 100%: 35.180 €;
- chirografari: 66.200 − 35.180 = 31.020 € su 57.460 € → 54,0%.
La società ha chiesto la nomina del commissario giudiziale, come consente l’art. 78, comma 2-bis, su richiesta del debitore. La scelta rafforza la credibilità del piano davanti ai creditori, perché il commissario vigila sulla gestione.
Il decreto di apertura è del 16 dicembre 2026. Il giudice assegna il termine massimo di 30 giorni: le dichiarazioni di voto vanno inviate all’OCC entro venerdì 15 gennaio 2027.
Esito: piano robusto. Il capannone resta alla società, i dipendenti conservano il lavoro, i chirografari ricevono più della metà del loro credito.
Cosa insegnano i tre esiti
Lo stesso debito di 92.640 € produce tre risultati molto diversi:
| Artigiano | Commerciante | Srl | |
|---|---|---|---|
| Flusso mensile per il piano | 1.020 € | 520 € | 1.240 € |
| Privilegiati | 100% | 73,3% | 100% |
| Chirografari | 34,7% | 0% | 54,0% |
| Contratto o bene chiave | Leasing del furgone | Locazione del negozio | Mutuo sul capannone (art. 75 c.3) |
| Esito probabile | Approvazione probabile | Approvazione a rischio | Approvazione probabile |
La differenza non sta nel debito. Sta nella capacità di produrre cassa e nella gestione dei beni e dei contratti che servono all’attività.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Non sempre la vita si lascia dividere in categorie. Molti debitori sono contemporaneamente due cose: professionista e socio, artigiano e garante, agricoltore e titolare di agriturismo. Le regole si combinano, e a volte si scontrano.
Professionista e socio garante di una srl
Sei un ingegnere con la tua partita IVA. Sei anche socio di una piccola srl di progettazione, e hai firmato una fideiussione per il finanziamento bancario della società. La srl è in crisi. Tu, come professionista, hai i tuoi debiti con Erario e Cassa.
Qui le procedure sono due, distinte. La srl può proporre il proprio concordato minore, se rispetta le soglie dell’impresa minore. Tu puoi proporre il tuo concordato minore come professionista. Il concordato della srl non ti libera dalla fideiussione (art. 79, comma 5). Per questo il debito di garanzia va inserito nel tuo piano personale, come credito della banca nei tuoi confronti.
Le due proposte devono essere coerenti. Se la srl paga alla banca il 30%, il tuo piano deve considerare il residuo per cui la banca può rivolgersi a te. Lavorare sui due piani insieme evita che uno contraddica l’altro.
Artigiano con il coniuge che lavora nell’impresa
L’impresa è tua, ma tua moglie o tuo marito lavora con te, magari come collaboratore familiare, e ha firmato garanzie per i tuoi debiti. Il CCII prevede la possibilità di procedure familiari quando i membri della stessa famiglia sono sovraindebitati o il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 CCII). Se non si sceglie questa strada, valgono le regole ordinarie: i creditori garantiti dal coniuge vanno in una classe obbligatoria (art. 74, comma 3) e la garanzia sopravvive al concordato, salvo diversa previsione (art. 79, comma 5).
Attenzione anche al voto. Secondo l’art. 79, comma 2, il coniuge, il convivente e i parenti fino al quarto grado non votano. Se tuo fratello ti ha prestato 15.000 €, quel credito non conta per la maggioranza.
Agricoltore con agriturismo
Hai un’azienda agricola e, accanto, un agriturismo con camere e ristorazione. Finché l’agriturismo resta un’attività connessa a quella agricola, rimani imprenditore agricolo, con le regole viste nella sezione dedicata. Se l’attività ricettiva diventa prevalente, la qualificazione può cambiare e diventare quella di un imprenditore commerciale. In quel caso tornano in gioco le soglie dell’impresa minore. Prima di depositare la domanda, la verifica della qualifica è il primo passo: da essa dipende quale procedura è disponibile.
Commerciante che vuole chiudere e diventare dipendente
Hai un negozio in crisi e ti è stato offerto un posto di lavoro dipendente. Vorresti chiudere e pagare i debiti con lo stipendio. Qui la continuità dell’art. 74, comma 1, viene meno, perché l’attività non prosegue. Restano due possibilità:
- il concordato minore liquidatorio, ammesso solo con apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2);
- la liquidazione controllata (art. 268 CCII), nella quale lo stipendio entra solo per la parte che il giudice non lascia al mantenimento tuo e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b).
Attenzione alla tempistica. La cancellazione dal registro delle imprese prima della domanda può precludere il concordato minore come imprenditore individuale (Cass. n. 20141/2026). Chi pensa di chiudere deve decidere la strada prima di chiudere.
Socio di una snc o di una sas
Se sei socio illimitatamente responsabile di una società di persone, la regola cambia rispetto alla srl. Secondo l’art. 79, comma 4, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Per i debiti sociali, quindi, la falcidia ottenuta dalla società vale anche per te. I tuoi debiti personali, estranei alla società, restano invece fuori e vanno affrontati con una procedura separata.
Il confronto tra profili: le differenze che contano
Riassumiamo. Tutti i profili condividono la stessa base: l’art. 74, comma 1, che fa della continuità la regola del concordato minore. Le differenze stanno in tre punti.
Il primo è l’accesso. Professionista e agricoltore entrano nella procedura per la qualifica stessa. Artigiano, commerciante e srl devono rispettare le soglie dell’impresa minore.
Il secondo sono i beni e i contratti che reggono l’attività. Artigiano e agricoltore hanno spesso beni strumentali ipotecati e possono usare l’art. 75, comma 3. Il commerciante dipende dalla locazione. Il professionista dalla continuità dei rapporti con i clienti. La srl da un insieme di contratti, compresi quelli di lavoro.
Il terzo è la complessità della procedura. La srl con classi e voto critico è il profilo in cui la nomina del commissario giudiziale è più probabile.
| Aspetto | Artigiano | Commerciante | Professionista | Srl sotto soglia | Agricoltore |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesso | Soglie impresa minore | Soglie impresa minore | Sempre (art. 2 lett. c) | Soglie impresa minore | Per qualifica agricola (art. 2 lett. c) |
| Patrimonio coinvolto | Impresa + personale | Impresa + personale | Professionale + personale | Solo società | Azienda + personale (o società) |
| Mutuo su beni strumentali (art. 75 c.3) | Frequente (laboratorio, macchinari) | Raro | Raro | Possibile (capannone) | Frequente (terreni) |
| Contratto in corso chiave | Leasing mezzi | Locazione negozio | Affitto studio, leasing auto | Lavoro, leasing, fornitori | Affitto fondi |
| Creditori tipici | Erario, INPS, fornitori | Fornitori, Erario IVA | Erario, Cassa | Erario, INPS, banca garantita | Consorzio, INPS, banca |
| Classe obbligatoria (art. 74 c.3) | Se garanzie di familiari | Se garanzie di familiari | Se garanzie di terzi | Quasi sempre (fideiussione soci) | Se garanzie di familiari |
| Commissario giudiziale (art. 78 c.2-bis) | Poco probabile | Poco probabile | Poco probabile | Probabile | Possibile |
| Rischio principale | Cassa d’impresa e familiare confuse | Canoni correnti non pagati | Compensi oscillanti | Fideiussione del socio | Annata negativa |
Le domande che valgono per tutti
Le esecuzioni già in corso si fermano subito?
Non in automatico. Il blocco delle azioni esecutive e cautelari va chiesto dal debitore e viene disposto dal giudice con il decreto di apertura (art. 78, comma 2, lett. d). Vale fino all’omologazione definitiva. Se hai un pignoramento in corso sul conto o sui beni dell’impresa, la richiesta va inserita nella domanda fin dall’inizio.
Posso continuare a pagare i fornitori e a usare il conto?
Sì, per l’ordinaria amministrazione: comprare la merce, pagare le bollette, versare lo stipendio ai dipendenti, pagare l’affitto corrente. Gli atti di straordinaria amministrazione, come vendere un bene importante o chiedere un nuovo finanziamento, richiedono l’autorizzazione. Senza, sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). I debiti anteriori alla domanda, invece, non vanno pagati fuori dal piano.
Cosa succede se l’attività va peggio del previsto?
Se le difficoltà emergono prima del voto, la proposta può essere rivista. Se emergono dopo l’omologa e il piano diventa inattuabile, la legge prevede la revoca dell’omologazione per inadempimento, con il possibile passaggio alla liquidazione controllata. Per questo un piano ben costruito ha un margine di sicurezza: meglio offrire qualche punto percentuale in meno e rispettarlo, che promettere troppo e fallire.
Le garanzie dei familiari restano?
Sì, salvo diversa previsione. Secondo l’art. 79, comma 5, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante deve quindi pensare alla propria posizione con una strategia parallela. I creditori che hanno garanzie di terzi vanno in una classe separata (art. 74, comma 3).
Quanto dura il piano?
Il CCII non fissa una durata massima per il concordato minore. La proposta deve però indicare in modo specifico tempi e modalità (art. 74, comma 3). Una durata troppo lunga rende il piano meno credibile e più esposto agli imprevisti. Nella pratica le proposte si attestano spesso su orizzonti di alcuni anni. Il criterio decisivo resta la sostenibilità dimostrata dai flussi di cassa.
E se cambio profilo durante la procedura?
Se smetti di lavorare, la base del concordato in continuità viene meno e il piano va ripensato. Se passi da ditta individuale a società, o viceversa, il cambio va valutato prima di depositare la domanda, perché cambia il soggetto debitore. La regola pratica è semplice: non fare cambiamenti strutturali durante la procedura senza averli prima concordati con chi segue il piano e, quando serve, autorizzati dal giudice.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui le pronunce citate nella guida, ordinate per il profilo a cui si applicano di più. Per ciascuna trovi gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e il motivo per cui conta. Dove la fonte non indica il numero del provvedimento, lo abbiamo omesso.
Per l’artigiano
1. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026.
Principio: il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale che si è già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.
Rilevanza: l’artigiano che chiude la ditta prima della domanda perde l’accesso allo strumento. La continuità è anche una condizione di accesso.
2. Trib. Ferrara, 4 luglio 2023.
Principio: il concordato minore segue il principio di universalità del patrimonio. L’unica deroga espressa è l’art. 75, comma 3, per le rate del mutuo garantito da ipoteca o pegno su beni strumentali, con l’attestazione dell’OCC. Un bene usato per lavoro ma non dato in garanzia non può essere escluso. Un piano che paga per intero i chirografari e falcidia i crediti erariali privilegiati è inammissibile.
Rilevanza: chiarisce i confini dell’art. 75, comma 3, e ricorda che la libertà del piano non autorizza a sottrarre beni ai creditori.
Per il commerciante
3. Trib. Brescia, decreto 25 settembre 2024.
Principio: nel concordato minore in continuità spetta al debitore provare, con l’indicazione di costi e ricavi, la capacità di pagare le obbligazioni che sorgeranno nella gestione ordinaria. Il mancato pagamento dei canoni di locazione maturati dopo la domanda è un indice contrario alla continuità.
Rilevanza: per chi lavora in un locale in affitto, il canone corrente è la prima prova di sostenibilità.
4. Cass. n. 14555/2026.
Principio: nel concordato minore non è necessaria la transazione fiscale dell’art. 63 CCII. L’amministrazione finanziaria vota come gli altri creditori e si applica il cram down dell’art. 80, comma 3.
Rilevanza: per commercianti e artigiani con forti debiti IVA, il voto del Fisco non è più un veto.
Per il professionista
5. Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025.
Principio: il concordato minore di un avvocato è stato omologato superando il dissenso dell’amministrazione finanziaria tramite cram down, con applicazione della regola della priorità relativa.
Rilevanza: conferma che la continuità professionale, sostenuta dai compensi futuri, è una base valida per il concordato minore.
Per la srl sotto soglia
6. Cass. civ., Sez. I, n. 7663/2026 (udienza 12 febbraio 2026, pubblicata il 30 marzo 2026).
Principio: nel concordato preventivo in continuità, se manca l’approvazione della maggioranza delle classi, il tribunale può omologare con il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti secondo l’ordine delle prelazioni, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La fattibilità non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore.
Rilevanza: è la norma (art. 112, comma 2) a cui rinvia l’art. 78, comma 2-bis, per la nomina del commissario giudiziale nel concordato minore in continuità.
7. Trib. Napoli, Sez. VII, sentenza 14 gennaio 2026.
Principio (come riportato in dottrina): in sede di omologa il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze. Il plusvalore da continuità va distribuito secondo la regola della priorità relativa. I contributi di familiari, estranei al patrimonio del debitore, richiedono prova rigorosa della loro disponibilità.
Rilevanza: utile per tutte le imprese che contano su apporti esterni o che generano valore dalla prosecuzione dell’attività.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Rilevanza: per la srl con dipendenti (crediti di lavoro privilegiati) e con debiti fiscali e previdenziali, l’ordine dei pagamenti non è libero.
Per l’imprenditore agricolo
Nella nostra ricerca non abbiamo trovato pronunce recenti, con estremi completi, dedicate in modo specifico all’agricoltore nel concordato minore. Si applicano i principi delle pronunce 2 (Trib. Ferrara, beni strumentali ipotecati: per l’agricoltore sono i terreni) e 8 (Cass. n. 28574/2025, ordine delle prelazioni).
Una nota di metodo
Le pronunce di merito non vincolano gli altri tribunali. Ogni tribunale ha orientamenti propri, soprattutto su temi ancora nuovi come il commissario giudiziale e l’applicazione al concordato minore delle norme sui contratti pendenti. Prima di depositare, va sempre verificata la prassi del tribunale competente.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Ecco gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo. Per ciascuno indichiamo, dove serve, come cambia per il tuo profilo.
- Verifichiamo il requisito di accesso. Per artigiani, commercianti e srl controlliamo le tre soglie dell’impresa minore sui bilanci e sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi. Per gli agricoltori verifichiamo la qualifica e la prevalenza dell’attività agricola. Per i professionisti, l’iscrizione e la posizione presso la Cassa.
- Ricostruiamo i flussi di cassa mese per mese, separando gestione dell’impresa e mantenimento della famiglia. Per gli agricoltori lavoriamo per annate e stagioni.
- Analizziamo i mutui su beni strumentali e prepariamo gli elementi per l’attestazione dell’OCC prevista dall’art. 75, comma 3, compresa l’eventuale istanza al giudice per pagare gli arretrati.
- Mappiamo tutti i contratti in corso (locazioni, leasing, forniture, contratti di lavoro, affitti di fondi) e indichiamo nel piano quali proseguono, quali si chiudono e con quali risorse si pagano.
- Costruiamo le classi dei creditori, compresa quella obbligatoria per i creditori garantiti da terzi, e simuliamo il voto con le regole dell’art. 79.
- Valutiamo il cram down fiscale e previdenziale, confrontando la proposta con l’alternativa liquidatoria per Erario, INPS e Casse professionali.
- Prepariamo l’istanza per le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d), quando ci sono esecuzioni in corso o imminenti.
- Valutiamo l’opportunità della nomina del commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis, soprattutto per le srl.
- Coordiniamo le procedure parallele del socio garante, del coniuge fideiussore o dei familiari, perché i piani restino coerenti tra loro.
- Seguiamo la fase esecutiva e gli eventuali contenziosi, dall’omologa ai reclami e, se necessario, fino in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per artigiani, commercianti, professionisti e agricoltori sovraindebitati pesa soprattutto il profilo di Gestore della crisi e fiduciario OCC: chi conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo sa quali dati servono all’attestazione e quali lacune portano un piano all’inammissibilità. Per le srl vicine alle soglie, la qualifica di Esperto Negoziatore permette di confrontare il concordato minore con la composizione negoziata della crisi e scegliere lo strumento più adatto.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, dal bilancio alla proposta. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, cassazionista, segue il caso anche nei reclami e davanti alla Corte di Cassazione. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire il piano più solido che la tua situazione consente.
Prima capisci chi sei, poi segui le tue regole
La domanda di partenza era semplice: il concordato minore permette di continuare l’attività? Sì. È anzi la sua funzione principale, scritta nell’art. 74, comma 1. Ma il come cambia da profilo a profilo.
L’artigiano deve proteggere i beni strumentali e il mutuo che li finanzia. Il commerciante deve dimostrare di reggere i costi correnti, a partire dall’affitto. Il professionista deve costruire il piano su compensi realistici. La srl deve gestire classi, garanzie dei soci e, spesso, un commissario giudiziale. L’agricoltore deve ragionare per annate e difendere la terra.
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di qualcun altro.
Lo Studio Monardo si occupa di concordato minore perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce le procedure di sovraindebitamento dal lato di chi deve valutarle e attestarle. Quando la crisi tocca un’impresa più strutturata, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare anche le alternative.
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