Marito e moglie con debiti, redditi bassi e niente da vendere. È una situazione molto comune. La domanda che arriva più spesso in questi casi è semplice: possiamo presentare un solo ricorso e liberarci dei debiti insieme? La risposta non si trova scritta in modo chiaro nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). L’art. 66 regola le “procedure familiari” e permette ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda. Però richiama l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283) in un solo caso: quando la famiglia chiede insieme la liquidazione controllata e uno dei familiari è incapiente. Sul resto la norma tace. A riempire questo silenzio sono i giudici, con decreti che stanno indicando una strada precisa.
Su questo tema conta più cosa fanno i tribunali che la lettera della legge. Il caso più chiaro è del Tribunale di Milano. Il 23 febbraio 2026 ha deciso due ricorsi nati come domanda congiunta di due coniugi. Il giudice li aveva separati all’inizio, perché ha ritenuto l’art. 66 non applicabile all’esdebitazione dell’incapiente. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: come si presenta la domanda di una coppia, come si calcola la soglia di incapienza per due persone che vivono sotto lo stesso tetto, chi paga l’OCC e quando conviene un’altra strada.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico. Il motivo è semplice: l’esdebitazione dell’incapiente passa per l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e per la relazione del gestore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro che il gestore deve fare su una coppia: ricostruire i redditi, il nucleo familiare e i debiti comuni.
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Le norme su cui si sono pronunciati i giudici
Prima di leggere i decreti serve sapere da quali norme partono. Sono tre: l’art. 283, l’art. 66 e, sullo sfondo, l’art. 278 CCII.
L’art. 283: l’esdebitazione di chi non ha nulla da offrire. Il comma 1, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, permette al «debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura» di accedere all’esdebitazione «solo per una volta». Resta il debito, però, se entro tre anni dal decreto arrivano «utilità ulteriori» che consentono «l’utile soddisfacimento dei creditori». I finanziamenti, in qualsiasi forma, non contano come utilità. Il testo precedente al correttivo parlava di quattro anni e di una soglia minima del dieci per cento: il riferimento al dieci per cento non c’è più nel testo vigente, anche se molte guide online lo riportano ancora.
Il comma 2 crea una presunzione di incapienza basata sul reddito. Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, «dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia», non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) che corrisponde al numero dei componenti del nucleo familiare. Già qui si vede il punto che interessa le coppie: la soglia dipende dal nucleo, non dal singolo.
I commi 3 e 4 indicano i documenti e la relazione dell’OCC. Il comma 3, lettera d), chiede di depositare stipendi, pensioni, salari ed entrate «del debitore e del nucleo familiare». Il comma 6 riduce della metà i compensi dell’OCC. Il comma 7 affida al giudice la valutazione della meritevolezza e gli fa indicare il termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca. Il comma 8 prevede il reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124. Il comma 9 affida all’OCC la vigilanza per i tre anni successivi al deposito del decreto.
L’art. 66: le procedure familiari. Secondo il comma 1, i membri della stessa famiglia «possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1» se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno dei debitori non è consumatore, non si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67 c.5. Il terzo periodo aggiunge: la domanda di liquidazione controllata «può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283», purché per almeno uno sussistano i presupposti dell’art. 268 c.3, quarto periodo (cioè l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire). Il comma 2 definisce la famiglia: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto. Il comma 3 dice che le masse attive e passive restano distinte. Il comma 4 impone al giudice di coordinare le richieste separate di più familiari e attribuisce la competenza al giudice adito per primo. Il comma 5 ripartisce il compenso dell’OCC tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno. Brocardi segnala che il D.Lgs. 136/2024 ha modificato i commi 1 e 5.
L’art. 278: l’esdebitazione in generale. Due regole contano per le coppie. Il comma 6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il comma 7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Se questo comma valga anche per l’incapiente è una questione aperta, che vedremo.
Il quadro, in sintesi, è questo. L’art. 66 nomina l’art. 283 solo per dire che un familiare incapiente può entrare in una liquidazione controllata familiare. Non dice che due incapienti possono chiedere l’esdebitazione con un’unica domanda. Non lo vieta nemmeno in modo espresso. Ed è proprio su questo spazio che i giudici sono intervenuti.
L’orientamento che si sta formando: due domande, due decreti, un solo nucleo
Milano: il ricorso congiunto viene separato
La vicenda da cui partire è quella decisa dal Tribunale di Milano, Sezione Seconda Civile, con due decreti del 23/2/2026 (R.G. 31/2025 e R.G. 32/2025). L’8 dicembre 2025 due coniugi presentano un ricorso congiunto per l’esdebitazione del debitore incapiente, con la relazione particolareggiata dell’OCC. Il 12 dicembre il giudice dispone la separazione dei procedimenti. Nel decreto R.G. 32/2025 la ragione è spiegata in una frase: il giudice ritiene che l’art. 66 CCII non trovi applicazione al procedimento per l’esdebitazione del debitore incapiente. Lo stesso punto è richiamato, come premessa, nel decreto R.G. 31/2025.
Dopo la separazione, i due procedimenti vanno avanti in parallelo. L’udienza è la stessa (18/2/2026) e i decreti arrivano lo stesso giorno. Entrambi concedono l’esdebitazione. Entrambi limitano gli effetti ai debiti sorti prima del ricorso ed escludono le sanzioni amministrative arrivate dopo. Entrambi fissano tre scadenze per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute: 23/2/2027, 23/2/2028 e 23/2/2029.
L’orientamento che emerge è chiaro: la coppia può depositare insieme, ma il tribunale tratta due domande distinte e pronuncia due decreti distinti. In altre parole, la domanda congiunta non è stata dichiarata inammissibile: è stata “smontata” in due procedimenti, ciascuno con il suo numero di ruolo.
Il principio, calato nella pratica, significa che marito e moglie devono preparare due posizioni complete. Ognuno ha il proprio elenco dei creditori, la propria meritevolezza e il proprio decreto. Un ricorso unico può servire a presentare insieme i documenti comuni, ma non crea una procedura unica.
Milano: la soglia del c.2 è la stessa per entrambi
C’è un secondo aspetto, meno visibile ma forse più importante. Nei due decreti milanesi la soglia di incapienza è identica: 25.840,95 euro annui, secondo i conteggi del gestore. È la cifra che si ottiene con l’assegno sociale 2025 (7.002,97 euro annui), aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE di quattro componenti (2,46). Il nucleo descritto è lo stesso: i due coniugi e i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, che vivono in un alloggio assegnato dal Comune. Anche le spese di mantenimento considerate sono le stesse: 1.508,00 euro al mese, che il giudice definisce costi «essenziali e non comprimibili».
Cambiano invece i redditi. Per un coniuge il decreto indica una NASPI di circa 837,46 euro al mese. Per l’altra, una NASPI di 300 euro al mese, dopo la cessazione di un contratto a termine il 31 luglio 2025. Anche sommati (1.137,46 euro al mese, circa 13.649 euro l’anno), i redditi restano sotto le spese di mantenimento della famiglia. Per questo il giudice conclude che non c’è «alcuna utilità distribuibile ai creditori».
Il principio, calato nella pratica, è che il nucleo familiare si guarda una volta sola e vale per entrambi i coniugi. Se il gestore indica un nucleo di quattro persone per il marito, non può indicarne uno diverso per la moglie. Se le spese di mantenimento sono della famiglia, non si possono contare due volte, una nel ricorso del marito e una in quello della moglie. Nei decreti milanesi questo rischio non si è posto, perché anche il reddito complessivo restava sotto il fabbisogno. Ma in altri casi la differenza può essere decisiva, come mostreranno le simulazioni.
Alessandria: il reddito del coniuge entra nel quadro del nucleo
Un decreto del Tribunale di Alessandria (Sezione fallimenti e procedure concorsuali, R.G. 7/2024, decreto del 2025) riguarda una sola ricorrente, ma è utile per capire come si ragiona quando il coniuge non chiede l’esdebitazione. Il nucleo è composto dalla ricorrente, dal marito e da due figli. Il giudice usa il parametro 2,46 e l’assegno sociale 2024 (534,41 euro per tredici mensilità, cioè 6.947,33 euro annui). La soglia indicata è di 25.634,83 euro. Il reddito considerato (pensione e lavoro part-time, 18.882,50 euro l’anno) è sotto la soglia e il beneficio viene concesso.
Due elementi sono interessanti per le coppie. Il primo: il decreto non quantifica in modo chiaro il reddito del marito, pur inserendolo nel nucleo. Il secondo: il debito nasceva da un’unica fideiussione prestata a un familiare. L’esdebitazione di un solo coniuge è possibile anche se l’altro non è indebitato, ma il nucleo si calcola comunque su tutti i componenti. Il decreto fissa la dichiarazione annuale entro maggio di ogni anno, con estratto conto, a pena di revoca.
Il principio, calato nella pratica, significa che il coniuge che non ha debiti non è “invisibile”. Il suo reddito e la sua presenza nel nucleo entrano nella relazione dell’OCC, perché l’art. 283 c.3 lett. d) chiede le entrate dell’intero nucleo.
La meritevolezza resta personale
C’è un ultimo tassello. In materia di procedure familiari, il commento di ecnews (16/4/2024) a Trib. Verona 13/9/2023 ricorda che, anche quando la trattazione è congiunta, la meritevolezza va valutata per ciascun familiare. Il caso veronese riguardava cinque familiari ammessi a una liquidazione controllata unitaria, con masse separate. Il principio vale a maggior ragione per l’incapiente, dove la meritevolezza è un requisito espresso (art. 283 c.1 e c.7).
Nei decreti di Milano la meritevolezza è infatti esaminata coniuge per coniuge. Per uno pesano gli insuccessi imprenditoriali e la precarietà reddituale dell’altro. Per l’altra pesano un’impresa individuale durata sei mesi, lavori saltuari e debiti familiari per circa 15.000 euro. In entrambi i casi il giudice non trova atti di malafede o colpa grave.
Prima questione aperta: l’art. 66 si applica davvero all’incapiente?
La questione
Il dubbio pratico è questo: se marito e moglie sono entrambi incapienti, possono usare l’art. 66 per avere una sola domanda, un solo OCC e una sola decisione? Oppure devono per forza fare due procedimenti?
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Milano, nei decreti del 23/2/2026 (R.G. 31/2025 e 32/2025), ha dato una risposta negativa: l’art. 66 non si applica al procedimento ex art. 283. La ragione si ricava dal testo. L’art. 66 c.1 parla delle «procedure di cui all’articolo 65, comma 1». L’esdebitazione dell’incapiente è collocata altrove, nel Capo X del Titolo V, tra le norme sull’esdebitazione. E quando l’art. 66 vuole occuparsi dell’incapiente, lo fa in modo espresso, nel terzo periodo del comma 1, e solo per la liquidazione controllata.
Prima del correttivo il dibattito sulle procedure familiari era diverso, ma aiuta a capire il metodo. Brocardi segnala, nel commento all’art. 66, un contrasto tra tribunali:
- Trib. Lucca 27/2/2024 e Trib. Rimini 21/4/2022 ammettevano il ricorso congiunto solo per le procedure negoziali (ristrutturazione del consumatore e concordato minore), non per la liquidazione controllata;
- Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Pesaro 12/2/2024 lo ammettevano anche per la liquidazione controllata;
- Trib. Bari 6/12/2023 lo ammetteva solo se tutti i familiari chiedevano l’accesso alla stessa procedura.
Il terzo periodo dell’art. 66 c.1, nel testo oggi vigente, menziona espressamente la domanda di liquidazione controllata familiare. Su quel punto, quindi, il contrasto ha perso gran parte del suo peso. Per l’esdebitazione dell’incapiente, invece, il metodo restrittivo di Lucca e Rimini (la procedura familiare vale solo dove la legge la prevede) è proprio quello seguito da Milano.
Se c’è contrasto
Allo stato non risultano pronunce lette in questa analisi che abbiano ammesso una procedura familiare unica per due incapienti ex art. 283. Una lettura più aperta potrebbe richiamare l’art. 66 c.4, che impone al giudice di coordinare «più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia». Ma resta un argomento teorico: Milano ha coordinato i due procedimenti di fatto (stessa udienza, stessa data dei decreti) senza fondarsi sull’art. 66. L’assunzione prudenziale è considerare la domanda dell’incapiente come strettamente personale: si può depositare insieme, ma il giudice può separare e deciderà su due posizioni.
Cosa significa per te
Se tu e il tuo coniuge siete entrambi senza attivo e con redditi bassi, la strada è preparare due domande ex art. 283, coerenti tra loro. Conviene che il gestore sia lo stesso e che le due relazioni descrivano il nucleo nello stesso modo. Un ricorso firmato da entrambi non è un errore: a Milano è stato separato e poi accolto. Ma non bisogna contare sul fatto che resti unico.
Il punto chiave è che le due domande devono “parlarsi”: stesso nucleo, stessa soglia, spese familiari divise in modo trasparente, debiti comuni indicati in entrambi gli elenchi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta le due domande della coppia come un unico fascicolo, perché la coerenza tra le due relazioni è ciò che il giudice controlla per primo.
Seconda questione aperta: come si calcola la soglia del c.2 per due coniugi
La questione
Se marito e moglie chiedono l’esdebitazione, il reddito da confrontare con la soglia è quello di ciascuno o quello della famiglia? E le spese di mantenimento si deducono una volta o due?
Cosa hanno deciso i giudici
I decreti di Milano del 23/2/2026 usano per entrambi i coniugi la stessa soglia (25.840,95 euro per quattro persone) e le stesse spese familiari (1.508,00 euro al mese). Il reddito descritto è, in ciascun decreto, quello del singolo ricorrente. Il confronto, però, funziona anche sul totale: i due redditi sommati restano sotto il fabbisogno della famiglia.
Il decreto di Alessandria (R.G. 7/2024) mostra lo stesso schema per una sola ricorrente: nucleo di quattro persone, parametro 2,46, soglia calcolata sul nucleo.
Sul modo di leggere il comma 2 c’è poi una divergenza più generale. Secondo la citazione del testo vigente contenuta nel decreto del Trib. Alessandria dell’11/2/2026, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e le spese reali di mantenimento. Il testo previgente, nella lettura di una nota dell’ODCEC di Brescia del 2023, usava invece la soglia come misura del mantenimento: oltre quella cifra, il reddito diventava utilità per i creditori.
Se c’è contrasto
Il contrasto riguarda la lettura del c.2, non le coppie in particolare. Ma per le coppie pesa il doppio.
- Lettura “larga” (quella che risulta dal testo vigente citato ad Alessandria): reddito meno spese di produzione meno spese reali di mantenimento, poi confronto con la soglia. È più favorevole, perché la soglia diventa un tetto molto alto sul reddito che resta.
- Lettura “stretta” (quella del testo previgente): la soglia rappresenta già il mantenimento. Se il reddito netto supera la soglia, l’eccedenza è utilità.
Sulla domanda specifica (reddito del singolo o della famiglia) non risultano pronunce lette che la risolvano in modo espresso. L’assunzione prudenziale è dimostrare l’incapienza su entrambi i piani: il reddito di ciascun coniuge e il reddito complessivo del nucleo devono restare sotto la soglia, senza contare due volte le stesse spese familiari.
Restano aperte anche le maggiorazioni della scala ISEE. Il D.P.C.M. 159/2013 prevede aumenti del parametro per tre o più figli, per figli minorenni con entrambi i genitori al lavoro, per componenti con disabilità. Nessun decreto letto chiarisce se queste maggiorazioni entrano nel c.2. Chi le usa deve dichiararlo e motivarlo.
Cosa significa per te
In concreto, il gestore deve presentare un prospetto del nucleo con tre colonne: reddito del marito, reddito della moglie, totale. Le spese di mantenimento vanno indicate una sola volta per la famiglia e poi, se servono due domande, divise tra i coniugi con un criterio chiaro (per esempio in proporzione al reddito). Se una coppia supera la soglia solo perché ognuno ha dedotto per intero le spese di tutta la famiglia, il giudice se ne accorge e il rischio di rigetto è concreto.
Ecco le soglie annue del c.2 con l’assegno sociale 2026 (provvisorio: 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno, circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) e, per confronto, con il valore 2025 usato nei decreti di Milano.
| Componenti del nucleo | Parametro ISEE | Soglia annua (assegno 2026) | Soglia annua (assegno 2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € | 10.504,46 € |
| 2 (solo i coniugi) | 1,57 | 16.723,14 € | 16.491,99 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € | 21.429,09 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € | 25.840,96 € |
| 5 | 2,85 | 30.357,29 € | — |
Il valore 2026 è provvisorio: va ricontrollato al momento del deposito. Il nucleo, secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, è la famiglia anagrafica. Il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo, salvo separazione legale e pochi altri casi. Il figlio maggiorenne che vive altrove resta nel nucleo se è a carico ai fini IRPEF, non è sposato e non ha figli.
Terza questione aperta: debiti comuni, compenso dell’OCC e decreti esclusi
La questione
Le coppie hanno spesso debiti cointestati: un mutuo, un finanziamento firmato da entrambi, una fideiussione reciproca. Se solo uno dei due ottiene l’esdebitazione, il creditore può chiedere tutto all’altro? E chi paga il gestore quando le domande sono due?
Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la legge
Sui debiti comuni la risposta è nella legge più che nei decreti. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Se solo un coniuge viene esdebitato, il creditore conserva intera l’azione verso l’altro coniuge coobbligato. È la ragione più concreta per cui, quando entrambi sono incapienti, conviene che entrambi chiedano il beneficio, anche se in due procedimenti.
Sull’estensione degli effetti, i decreti di Milano del 23/2/2026 offrono un dettaglio utile: l’esdebitazione riguarda solo le passività maturate prima del ricorso. Le sanzioni amministrative arrivate dopo restano escluse. Per una coppia che deposita due domande in momenti diversi, questo significa che la data rilevante può essere diversa per i due coniugi.
Più delicata è l’applicazione all’incapiente dell’art. 278 c.7 (debiti esclusi). Le letture sono due. Per la prima, l’art. 278 sta tra le disposizioni generali sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga: in questo senso Trib. Rovereto, decreto del 15/12/2025 (R.G. 1/2025), applica all’incapiente le esclusioni della lett. b). Per la seconda, l’art. 278 c.1 parla dei crediti insoddisfatti «nella liquidazione giudiziale o controllata», e l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni; Trib. Milano, decreto del 27/10/2025, non indica eccezioni. Nessuna pronuncia letta chiude il punto. Per una coppia il tema non è teorico: un debito di mantenimento verso figli di una precedente unione, o un risarcimento da fatto illecito, va considerato a rischio.
Sul compenso dell’OCC le norme sono due e vanno lette insieme. L’art. 283 c.6 dimezza i compensi dell’OCC nell’esdebitazione dell’incapiente. L’art. 66 c.5 ripartisce il compenso tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno, ma riguarda le procedure familiari. Se, come a Milano, l’art. 66 non si applica all’incapiente, ogni procedimento ha il suo compenso, ridotto della metà. Il commento di ecnews al caso veronese segnala, per le procedure familiari, che il compenso può essere diviso anche con criteri qualitativi. I decreti milanesi del 23/2/2026 non si occupano del compenso. Per la liquidazione, l’art. 275 c.3 rinvia al D.M. 202/2014.
Se c’è contrasto
Sul compenso non c’è un contrasto dichiarato, ma un vuoto. Con due domande separate, il lavoro del gestore è in parte comune (stesso nucleo, stessi documenti). L’assunzione prudenziale è chiarire per iscritto con l’OCC, prima del deposito, come vengono considerate le attività comuni nei due incarichi, tenendo presente la riduzione della metà prevista dall’art. 283 c.6.
Sul reclamo, invece, il contrasto è vero. Contro il decreto si propone reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8). Unijuris segnala Cass. n. 13220/2026, secondo cui il reclamo va al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello: il dato va preso con cautela, perché letto solo in sintesi. Sul ricorso per cassazione contro la decisione del reclamo ci sono due pronunce in tensione: Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025, che ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026, che le fonti descrivono come in contrasto. Ricorda anche che, secondo l’art. 9 c.1 CCII, la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non si applica ai procedimenti regolati dal codice.
Cosa significa per te
Se avete debiti cointestati, l’esdebitazione di uno solo dei due non vi mette al sicuro: il creditore si rivolgerà all’altro. Per questo i debiti comuni devono comparire in entrambi gli elenchi dei creditori. Se uno dei due decreti viene negato, i 30 giorni per il reclamo corrono anche in agosto, e vanno calcolati subito.
La decisione più recente e più utile: i due decreti di Milano del 23 febbraio 2026
Il contesto
Tra le pronunce sulle coppie di incapienti, i decreti del Tribunale di Milano, Sezione Seconda Civile, del 23/2/2026 (R.G. 31/2025 e R.G. 32/2025) sono i più recenti e i più chiari. Sono anche pubblicati sul sito del tribunale, quindi chiunque può leggerli. La vicenda è tipica. Due coniugi con figli maggiorenni non ancora indipendenti. Un alloggio assegnato dal Comune. Nessun bene di valore: per uno dei due, un’auto del 1997 gravata da due fermi amministrativi. Debiti nati in buona parte da attività d’impresa finite male: per un coniuge 68.886,05 euro, tra cui un residuo di 20.842,84 euro legato a una società in accomandita semplice e 29.260,16 euro verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione; per l’altra 41.804,26 euro, di cui 26.346,97 legati a un’impresa individuale cessata e poi cancellata d’ufficio nel novembre 2025.
La motivazione in linguaggio piano
Il giudice compie quattro passaggi.
- Separa i procedimenti. Quattro giorni dopo il deposito del ricorso congiunto, il 12 dicembre 2025, dispone la separazione, perché ritiene che l’art. 66 non si applichi all’esdebitazione dell’incapiente. Nello stesso provvedimento chiede chiarimenti sulla qualifica della società come impresa minore.
- Verifica che non ci siano le condizioni per altre procedure. Il gestore esclude che l’impresa individuale fosse soggetta a liquidazione giudiziale. Il giudice conclude che non sussistono i presupposti per accedere alla liquidazione controllata.
- Confronta reddito e fabbisogno. Usa la soglia del gestore (25.840,95 euro per quattro persone) e spese familiari di 1.508,00 euro al mese, considerate essenziali e non comprimibili. I redditi da NASPI dei due coniugi non lasciano nulla da distribuire.
- Valuta la meritevolezza di ciascuno. Insuccesso imprenditoriale «fisiologico», obbligazioni per le esigenze ordinarie della famiglia, nessuna annotazione nel casellario: nessun segno di malafede o colpa grave.
Il dispositivo è identico nella struttura: inesigibilità dei debiti anteriori al ricorso, esclusione delle sanzioni amministrative successive, tre dichiarazioni annuali (23/2/2027, 23/2/2028, 23/2/2029) a pena di revoca, relazione annuale dell’OCC, pubblicazione sul sito del tribunale nel rispetto della privacy, comunicazione ai creditori a cura dell’OCC. Entrambi i decreti indicano per la comunicazione un termine scritto «9.03.2025», che appare un refuso per il 2026.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questi decreti, chi assisteva una coppia di incapienti poteva pensare di usare l’art. 66 come “contenitore” unico. Milano dice di no. Ma dice anche un’altra cosa, più rassicurante: la separazione non penalizza la coppia, perché il giudice ha trattato i due fascicoli insieme e con lo stesso metro. Stesso nucleo, stessa soglia, stesse spese, stessa data. In pratica, la coppia ottiene l’effetto che cercava (due esdebitazioni coordinate) senza passare per una procedura familiare.
C’è poi una lezione sul lavoro del gestore. La relazione dell’OCC era una sola, «particolareggiata», depositata con il ricorso congiunto. Il giudice l’ha usata per entrambi. Questo significa che una relazione ben costruita sul nucleo serve a entrambi i coniugi, purché distingua con chiarezza debiti, redditi e responsabilità di ciascuno.
L’alternativa da valutare: la liquidazione controllata familiare
Quando c’è un po’ di attivo
L’art. 283 è pensato per chi non ha nulla. Spesso, però, in una coppia la situazione è asimmetrica: uno dei due non ha niente, l’altro ha una quota di casa, un terreno ereditato, un’auto di qualche valore. In questi casi l’esdebitazione dell’incapiente non è disponibile per il coniuge che ha beni. Ed è qui che entra in gioco il terzo periodo dell’art. 66 c.1: la domanda di liquidazione controllata familiare si può proporre anche se uno o più familiari sono nelle condizioni dell’art. 283, purché per almeno uno l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3, quarto periodo).
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Udine, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 86/2025 del 18/12/2025, ha aperto una liquidazione controllata familiare chiesta da due coniugi con un’unica domanda. Il presupposto è stato la convivenza, provata con certificati di residenza, matrimonio e stato di famiglia. Il tribunale ha ribadito che resta ferma la distinzione delle masse attive e passive: l’attivo di un coniuge non può pagare i creditori personali dell’altro, e il liquidatore deve tenere distinte le posizioni in ogni fase, compresi stato passivo e riparti. Il limite di reddito escluso dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b) non è stato fissato subito: il giudice ha rinviato a una successiva istanza documentata. Nel caso udinese nessuno dei coniugi era qualificato come incapiente, ma la struttura è la stessa che si applicherebbe con un coniuge incapiente.
Anche Trib. Verona 13/9/2023, commentato da ecnews, aveva aperto una liquidazione controllata unitaria per cinque familiari con debito di origine comune, mantenendo separate le masse.
Se c’è contrasto
Prima del correttivo il contrasto era aperto (Lucca e Rimini contro Verona e Pesaro, con la via intermedia di Bari). Oggi il testo dell’art. 66 c.1 nomina espressamente la liquidazione controllata familiare con familiari incapienti. L’assunzione prudenziale è usare questa via quando almeno un coniuge ha attivo reale, documentato e attestato dall’OCC, e non come scorciatoia per due incapienti.
Cosa significa per te
La liquidazione controllata familiare ha costi e tempi diversi. Il compenso dell’OCC, secondo l’art. 66 c.5, si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno: chi non ha attivo, in base al testo, non dovrebbe sostenerne quote rilevanti. La procedura resta aperta, ai fini dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3), e l’esdebitazione arriva di diritto con la chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura (art. 282 c.1). Nell’esdebitazione dell’incapiente, invece, il decreto arriva subito e il triennio è solo di vigilanza. Se la coppia può offrire un reddito eccedente, un’altra strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare (artt. 66 e 67). Su questo, Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (segnalata da Brocardi) ha chiarito che il provvedimento sull’omologazione, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello.
Due casi particolari: coniugi separati e conviventi di fatto
L’art. 66 c.2 include nella famiglia il coniuge, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della legge 76/2016. Per accedere alla liquidazione controllata familiare serve però anche la convivenza o un’origine comune del sovraindebitamento (art. 66 c.1). Due coniugi separati che non vivono più insieme possono quindi usarla solo se i debiti hanno un’origine comune, come un mutuo cointestato o una fideiussione prestata insieme. Per l’esdebitazione dell’incapiente il problema si pone in modo diverso. Qui non serve la convivenza, perché la domanda è personale. Conta però la composizione del nucleo ai fini della soglia del c.2: secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo salvo separazione legale e pochi altri casi. Una coppia separata solo di fatto, con residenze diverse, rischia di vedersi calcolare la soglia su un nucleo che non corrisponde alla vita reale: il gestore deve spiegarlo nella relazione.
Lo stesso vale per la dichiarazione annuale. Il testo del c.7 la richiede «ove positiva», ma molti decreti (Alessandria tra questi) la chiedono comunque ogni anno, e i decreti di Milano fissano tre scadenze precise. Per una coppia con due decreti le scadenze possono non coincidere: conviene tenerle in un unico calendario.
Gli orientamenti messi alla prova: tre casi-tipo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non sono casi reali dello Studio. Le soglie usano l’assegno sociale 2026 provvisorio.
Ipotesi 1 – Coppia senza figli, entrambi incapienti, debiti in parte comuni.
Nucleo di due persone: parametro 1,57, soglia 16.723,14 euro. Il marito ha una pensione di 9.412,30 euro annui. La moglie lavora part-time e guadagna 6.218,40 euro annui, con 640 euro di spese di trasporto per andare al lavoro. Spese familiari reali: 1.190 euro al mese (14.280 euro l’anno). Debiti: un finanziamento cointestato con residuo di 18.640 euro, una carta revolving del marito per 7.215 euro, un prestito personale della moglie per 4.930 euro.
– Lettura stretta del c.2: reddito familiare netto 14.990,70 euro, sotto la soglia di 16.723,14. Anche i redditi dei singoli sono sotto.
– Lettura larga: 14.990,70 meno 14.280 = 710,70 euro, ampiamente sotto soglia.
– Esito: entrambi incapienti in tutte e due le letture. Alla luce dei decreti di Milano del 23/2/2026, si depositano due domande coordinate (anche con un unico ricorso, che il giudice potrà separare). Se lo facesse solo il marito, la banca del finanziamento cointestato potrebbe chiedere alla moglie l’intero residuo di 18.640 euro (art. 278 c.6).
Ipotesi 2 – Coppia con due figli, redditi diseguali: la trappola del doppio conteggio.
Nucleo di quattro persone: parametro 2,46, soglia 26.203,13 euro. Il marito guadagna 23.900 euro netti l’anno, con 1.180 euro di spese di produzione. La moglie ha 7.530 euro. Spese familiari reali: 1.900 euro al mese (22.800 euro l’anno).
– Lettura stretta, confronto sul nucleo: 23.900 meno 1.180 più 7.530 = 30.250 euro. Supera la soglia di 4.046,87 euro l’anno (circa 337 euro al mese). Quella eccedenza è utilità per i creditori: niente incapienza.
– Lettura stretta, confronto sul singolo: il marito, da solo, ha 22.720 euro, sotto la soglia del nucleo. Sembra incapiente. Ma è un risultato falsato, perché usa la soglia di quattro persone ignorando il reddito della moglie.
– Lettura larga: 30.250 meno 22.800 = 7.450 euro, sotto la soglia. Incapienti.
– Il doppio conteggio: se ognuno nel proprio ricorso deducesse per intero i 22.800 euro di spese familiari, entrambi risulterebbero a zero. Ma la famiglia spende quella somma una volta sola.
– Esito: è il caso più esposto al rigetto. L’assunzione prudenziale è mostrare al giudice il quadro complessivo e, se la lettura stretta è quella del tribunale competente, valutare una ristrutturazione familiare che offra ai creditori una quota vicina ai 337 euro mensili.
Ipotesi 3 – Un coniuge con attivo, l’altro incapiente.
La moglie possiede la metà di un immobile ereditato con il fratello, stimato 82.700 euro in tutto (quota: 41.350 euro). Il marito non ha beni e ha una pensione bassa. La moglie non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente. La coppia valuta la liquidazione controllata familiare ex art. 66 c.1, terzo periodo: l’OCC attesta l’attivo della moglie. Domanda depositata lunedì 16/11/2026, apertura ipotizzata venerdì 15/1/2027.
– Masse distinte (art. 66 c.3): i 41.350 euro vanno solo ai creditori della moglie. I creditori personali del marito non ne ricevono nulla.
– Compenso OCC (art. 66 c.5): ripartito in proporzione all’attivo, quindi in base al testo grava sulla posizione della moglie.
– Esdebitazione (art. 282 c.1): di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 15/1/2030 (martedì).
– Confronto: se il marito chiedesse invece l’esdebitazione ex art. 283 in un procedimento separato, avrebbe un decreto subito e un triennio di sola vigilanza. Se un decreto venisse comunicato lunedì 16/11/2026, il reclamo andrebbe proposto entro mercoledì 16/12/2026 (30 giorni, art. 283 c.8).
Le pronunce in sintesi
Le pronunce viste finora seguono una linea abbastanza coerente. Sull’art. 66, i tribunali hanno discusso a lungo se la procedura familiare valesse anche per la liquidazione controllata, e il testo vigente ha preso posizione. Sull’incapiente, la prima risposta chiara viene da Milano: domande separate, trattazione coordinata. Sulla soglia, i decreti calcolano il parametro sul nucleo, ma non esiste ancora una regola espressa per le coppie. La tabella riepiloga tutti i riferimenti, con la fonte da cui sono stati tratti.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica per la coppia |
|---|---|---|---|
| Trib. Milano, sez. II civ., decr. 23/2/2026, R.G. 31/2025 | Esdebitazione incapiente della moglie dopo separazione dal ricorso del marito | L’art. 66 non si applica; si decide la singola posizione con la soglia del nucleo | Si può depositare insieme, ma si avrà un decreto per ciascuno |
| Trib. Milano, sez. II civ., decr. 23/2/2026, R.G. 32/2025 | Esdebitazione incapiente del marito | Stessa soglia (25.840,95 €) e stesse spese familiari dell’altro coniuge | Il nucleo va descritto in modo identico nelle due domande |
| Trib. Alessandria, decr. 2025, R.G. 7/2024 | Incapienza di una sola coniuge con nucleo di quattro | Parametro 2,46 e assegno 2024; nucleo comprende il marito | Il coniuge non indebitato entra comunque nel calcolo |
| Trib. Alessandria, decr. 11/2/2026 | Lettura del c.2 vigente | Reddito meno spese di produzione e di mantenimento, poi confronto con la soglia | Lettura più favorevole, da affiancare a quella stretta |
| Trib. Verona 13/9/2023 (ecnews) | Liquidazione controllata unitaria di cinque familiari | Art. 66 applicabile; masse separate; meritevolezza personale | La meritevolezza si valuta coniuge per coniuge |
| Trib. Lucca 27/2/2024 (Brocardi) | Ambito delle procedure familiari | Ricorso congiunto solo per le procedure negoziali | Metodo restrittivo, simile a quello di Milano |
| Trib. Rimini 21/4/2022 (Brocardi) | Ambito delle procedure familiari | Come Lucca | Orientamento superato per la liquidazione controllata dal testo vigente |
| Trib. Verona 6/10/2022 (Brocardi) | Ambito delle procedure familiari | Ricorso congiunto anche per la liquidazione controllata | Base della liquidazione familiare con un coniuge incapiente |
| Trib. Pesaro 12/2/2024 (Brocardi) | Ambito delle procedure familiari | Come Verona 6/10/2022 | Conferma la via della liquidazione familiare |
| Trib. Bari 6/12/2023 (Brocardi) | Domanda congiunta e procedure diverse | Ammessa solo se tutti chiedono la stessa procedura | Una domanda “mista” va evitata |
| Trib. Udine, sez. II civ., sent. n. 86/2025 del 18/12/2025 | Liquidazione controllata familiare di due coniugi conviventi | Domanda unica ammessa; masse e posizioni sempre distinte | Alternativa quando almeno un coniuge ha attivo |
| Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025 | Debiti esclusi per l’incapiente | Applica la lett. b) dell’art. 278 c.7 | Risarcimenti e sanzioni da considerare a rischio |
| Trib. Milano, decr. 27/10/2025 | Debiti esclusi per l’incapiente | Non indica eccezioni | Conferma che la questione è aperta |
| Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 | Ricorribilità del decreto ex art. 283 | Decreto di rigetto dichiarato non ricorribile | Il reclamo è spesso l’ultima vera chance |
| Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 | Ricorribilità dei decreti di esdebitazione | In contrasto con la precedente secondo le fonti | Valutare comunque il ricorso con cautela |
| Cass. n. 13220/2026 (segnalata da Unijuris) | Giudice del reclamo ex art. 283 c.8 | Tribunale collegiale, non Corte d’appello | Il reclamo va proposto al giudice giusto, entro 30 giorni |
| Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (Brocardi) | Ristrutturazione del consumatore, anche familiare | Omologa o diniego con sentenza; reclamo in Corte d’appello | Strada da conoscere se la coppia ha reddito eccedente |
Cosa portarsi a casa
- Una coppia può depositare un ricorso congiunto, ma il tribunale può separarlo: a Milano l’art. 66 è stato ritenuto inapplicabile all’esdebitazione dell’incapiente.
- Ogni coniuge ha la propria domanda, il proprio elenco dei creditori, la propria meritevolezza e il proprio decreto.
- Il nucleo familiare e la soglia del c.2 devono essere identici nelle due domande.
- Le spese di mantenimento della famiglia si contano una volta sola e si dividono tra i coniugi con un criterio dichiarato.
- Conviene dimostrare l’incapienza sia sul reddito del singolo sia sul reddito complessivo del nucleo.
- Il riferimento al dieci per cento non è più nel testo vigente dell’art. 283; il triennio decorre dal decreto.
- Con debiti cointestati, l’esdebitazione di un solo coniuge lascia l’altro esposto per l’intero (art. 278 c.6).
- Mantenimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni pecuniarie vanno considerati a rischio finché la questione dell’art. 278 c.7 resta aperta.
- I compensi dell’OCC sono dimezzati per l’incapiente (art. 283 c.6); con due domande, il lavoro comune va chiarito prima.
- Se almeno un coniuge ha beni, la liquidazione controllata familiare (art. 66 c.1, terzo periodo) permette di includere l’altro incapiente, con masse distinte.
- La dichiarazione annuale va depositata ogni anno, anche se negativa, perché molti decreti la chiedono comunque a pena di revoca.
- Il reclamo si propone entro 30 giorni e la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1).
Quindi, in pratica? Le domande delle coppie
Possiamo firmare un solo ricorso?
Sì, e a Milano è successo. Ma il giudice ha separato i procedimenti il 12 dicembre 2025, perché l’art. 66 non riguarda l’art. 283. Preparatevi quindi a due fascicoli completi, anche se partono da un unico atto.
Se mia moglie non ha debiti, il suo stipendio conta?
Sì. L’art. 283 c.3 lett. d) chiede le entrate dell’intero nucleo, e la soglia del c.2 si calcola sul numero dei componenti. Nel decreto di Alessandria (R.G. 7/2024) il marito non indebitato era nel nucleo. Il suo reddito pesa sulla valutazione di cosa resta per la famiglia.
Uno di noi è stato già esdebitato anni fa. L’altro può chiederla?
Sì. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene «solo per una volta», ma il limite è personale. Ciascun coniuge ha la sua “unica volta”.
La soglia del dieci per cento vale ancora per i redditi futuri?
No, non nel testo vigente. Il c.1 parla di utilità ulteriori che consentano «l’utile soddisfacimento dei creditori» entro tre anni dal decreto. Alcuni decreti, come Trib. Como del 28/10/2025, usavano ancora la formula del testo previgente: se lo leggete, tenetene conto.
Se il tribunale nega l’esdebitazione a uno dei due, cosa succede all’altro?
Le domande sono separate: il rigetto di una non travolge l’altra. Il coniuge respinto può proporre reclamo entro 30 giorni (art. 283 c.8), che Cass. n. 13220/2026, segnalata da Unijuris, attribuisce al tribunale in composizione collegiale. Sul successivo ricorso per cassazione c’è il contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo per una coppia di debitori incapienti
Applichiamo questi orientamenti al vostro caso, partendo dai documenti. Ecco cosa facciamo, uno strumento alla volta.
- Ricostruiamo il nucleo familiare sullo stato di famiglia anagrafico e sulle regole dell’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, verificando figli fuori casa, residenze diverse e coniugi separati.
- Calcoliamo la soglia del c.2 con l’assegno sociale dell’anno di deposito e il parametro corretto, e la confrontiamo con il reddito di ciascuno e con il reddito complessivo, secondo entrambe le letture.
- Dividiamo le spese di mantenimento della famiglia tra i due coniugi con un criterio scritto, per evitare il doppio conteggio che il giudice potrebbe contestare.
- Separiamo i debiti di ciascuno da quelli comuni (mutui, finanziamenti cointestati, fideiussioni) e inseriamo i debiti comuni in entrambi gli elenchi dei creditori.
- Segnaliamo i debiti a rischio di esclusione (mantenimenti, risarcimenti da illecito, sanzioni pecuniarie), alla luce delle due letture dell’art. 278 c.7.
- Prepariamo due domande coordinate, depositabili anche con un atto unico, pronte a reggere la separazione dei procedimenti.
- Lavoriamo con l’OCC sulla relazione particolareggiata, perché descriva lo stesso nucleo per entrambi e distingua cause dell’indebitamento e meritevolezza di ciascuno, e chiariamo in anticipo come si considerano le attività comuni ai fini dei compensi, ridotti della metà dall’art. 283 c.6.
- Valutiamo le alternative: liquidazione controllata familiare quando un coniuge ha attivo, ristrutturazione familiare quando c’è un reddito eccedente.
- Organizziamo il triennio successivo: calendario delle dichiarazioni annuali, raccolta degli estratti conto, controllo delle utilità sopravvenute.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo entro 30 giorni e, se ne ricorrono le condizioni, ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il patrocinio in Cassazione pesa proprio su questo tema. La ricorribilità dei decreti ex art. 283 è oggetto di un contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026. Chi segue la coppia dal primo colloquio può portare la stessa strategia dal deposito al reclamo e, se necessario, fino in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono poi di parlare la stessa lingua del gestore che redige la relazione.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono redditi, spese di produzione e posizioni fiscali dei due coniugi. Gli avvocati impostano le domande, valutano i debiti comuni e gestiscono le impugnazioni. Non promettiamo l’esito: garantiamo un lavoro accurato su ogni passaggio che il giudice controllerà.
In chiusura
La domanda congiunta di due coniugi incapienti non ha una norma dedicata. I giudici, per ora, indicano una strada precisa: due domande, un solo nucleo, una trattazione coordinata. La differenza tra un buon esito e un rigetto sta spesso nei dettagli: come si divide il mantenimento, come si calcola la soglia, dove si inseriscono i debiti comuni.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’esdebitazione dell’incapiente si costruisce dentro l’OCC. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce i passaggi della relazione del gestore e i controlli del giudice sul nucleo familiare. Come cassazionista, può seguire la coppia anche quando la partita si sposta sul reclamo o in Cassazione.
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