Dopo La Composizione Negoziata Si Può Chiedere Il Concordato Minore?

La risposta breve è sì: l’art. 25-quater, comma 4, lettera a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente all’imprenditore sotto soglia, chiusa la fase delle trattative con l’esperto, di proporre la domanda di concordato minore dell’art. 74. Ma la risposta utile è un’altra, e va detta subito: non esiste un unico passaggio dalla composizione negoziata al concordato minore, perché quello che ti porti dietro, i rischi che corri e la strada che conviene dipendono da chi sei e da come sono finite le tue trattative.

Due esempi lampo. L’artigiano individuale le cui trattative sono fallite perché la banca non ha mai risposto arriva al concordato minore senza accordi in mano ma con un dossier già pronto: la documentazione raccolta per l’esperto è quasi tutta riutilizzabile. La s.n.c. con due soci che ha chiuso un accordo con il fornitore principale e non con il Fisco deve invece chiedersi se quell’accordo regge, se il fornitore voterà, e soprattutto cosa succede ai patrimoni personali dei soci, perché il concordato minore della società, salvo patto contrario, produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti e poi sei profili: l’impresa minore con trattative fallite; chi ha un accordo parziale con alcuni creditori; chi ha misure protettive in corso; l’impresa agricola; la società di persone con soci; l’imprenditore che deve scegliere tra continuare l’attività e liquidare. Seguono tre simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali (tempi, voto, cram down, esdebitazione) e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché Studio Monardo si occupa esattamente di questo passaggio? Perché il tema sta a cavallo di due mondi che di solito sono seguiti da professionisti diversi. La composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede; il concordato minore si svolge con l’Organismo di Composizione della Crisi, ed è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, altra qualifica dell’Avvocato. Conoscere dall’interno entrambe le procedure significa sapere quali carte della prima valgono nella seconda e quali vanno rifatte da capo.

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Le regole comuni a tutti: cosa dice la legge sul passaggio

Prima dei profili, la base condivisa. La spieghiamo una volta sola: le sezioni successive vi rimandano.

Il ponte normativo: art. 25-quater, comma 4

L’art. 25-quater CCII disciplina la composizione negoziata per le imprese sotto soglia. Il comma 1 la apre all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lettera d: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività se più breve) e che si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.

Il comma 3 elenca le soluzioni “negoziate” che le parti possono concludere se le trattative individuano una via d’uscita: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria dell’art. 62; un accordo sottoscritto anche dall’esperto, con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5.

Il comma 4 è il ponte che interessa a te. Testualmente, oltre ai contratti o agli accordi del comma 3, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

Il concordato minore, quindi, non è una procedura “di ripiego” estranea alla composizione: è una delle uscite che la legge prevede espressamente.

Il concordato minore in sintesi (artt. 74-83)

Il concordato minore è aperto ai debitori in sovraindebitamento diversi dal consumatore (art. 74, comma 1): imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, start-up innovativa e ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale. Le regole essenziali:

  • Presupposto di funzione. La proposta è ammessa quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (art. 74, comma 1). Fuori da questo caso, cioè se il concordato è liquidatorio, serve l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (art. 74, comma 2): la legge non fissa una percentuale.
  • Contenuto libero. La proposta indica tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi, obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3).
  • Privilegiati. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati non integralmente, ma non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione, in base al valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). In continuità, la proposta può prevedere il pagamento alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito da beni strumentali (art. 75, comma 3).
  • OCC e relazione. La domanda si presenta tramite l’OCC del circondario del tribunale competente (art. 76, comma 1), con la relazione particolareggiata dell’OCC su cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, eventuali atti in frode o impugnati, completezza della documentazione, fattibilità del piano e convenienza rispetto alla liquidazione controllata, costi presumibili (art. 76, comma 2). Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 76, comma 6).
  • Inammissibilità. La domanda è inammissibile se mancano i documenti degli artt. 75 e 76, se il debitore supera i limiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, o se risultano atti diretti a frodare i creditori (art. 77).
  • Apertura e voto. Se la domanda è ammissibile il giudice apre la procedura con decreto, può concedere fino a 15 giorni per integrazioni e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC, via PEC, adesione o dissenso (art. 78, commi 1 e 2). Su istanza del debitore può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lettera d).
  • Maggioranza. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il silenzio che vale come assenso (art. 79, commi 1 e 3).
  • Omologazione e cram down. Il giudice omologa con sentenza; può superare il dissenso del Fisco e degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80, comma 3).
  • Esecuzione e revoca. L’OCC vigila sull’esecuzione e riferisce ogni sei mesi (art. 81); l’omologazione può essere revocata per frode o inadempimento (art. 82), e dopo la revoca si può aprire la liquidazione controllata (art. 83).

Cosa si porta dietro dalla composizione negoziata

È il punto che nessun profilo può saltare. Tre elementi.

1) Gli atti autorizzati dal tribunale. L’art. 25-quater, comma 6, stabilisce che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 (ad esempio finanziamenti o cessioni autorizzati durante le trattative) conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono, tra l’altro, un concordato minore omologato o l’apertura della liquidazione controllata. La protezione degli atti autorizzati non dipende dal successo delle trattative: sopravvive al passaggio al concordato minore. Attenzione però alla formula: la norma parla di concordato minore “omologato”. Fino all’omologazione il beneficio è in attesa di consolidarsi.

2) Il lavoro dell’esperto. Nel concordato minore la relazione che conta per legge è quella dell’OCC (art. 76, comma 2), non quella dell’esperto. La relazione finale dell’esperto non ha, nel concordato minore, un effetto tipico come quello che l’art. 23, comma 2, lettera b) le riconosce per gli accordi di ristrutturazione (riduzione della percentuale al 60%). Ha però un valore pratico notevole: ricostruisce la storia delle trattative, le posizioni dei creditori, le ragioni del mancato accordo. È materiale che il gestore OCC può utilizzare nella propria verifica, ferma la sua valutazione autonoma.

3) Le misure protettive. Le misure protettive della composizione negoziata (artt. 18 e 19, applicabili all’impresa minore in quanto compatibili per il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5) sono strumentali alle trattative. Nessuna norma letta ne prevede la sopravvivenza automatica nel concordato minore. Il concordato minore ha le sue misure, che il giudice dispone su istanza con il decreto di apertura (art. 78, comma 2, lettera d). Ne parliamo in dettaglio nel profilo dedicato.

La sequenza del passaggio, tappa per tappa

Per orientarsi, conviene vedere il passaggio come una catena di tappe. Ogni profilo la percorre con accenti diversi, ma l’ordine è lo stesso.

  1. Chiusura delle trattative. L’esperto chiude l’incarico con la relazione finale, o l’incarico scade (la durata è di 180 giorni, con una possibile proroga, secondo l’art. 17, comma 7, applicabile all’impresa minore per il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5). Da questo momento le misure protettive della composizione perdono la loro funzione.
  2. Scelta dell’uscita. Tra le alternative dell’art. 25-quater, comma 4, l’imprenditore sceglie il concordato minore. La scelta va motivata con un confronto tra le uscite, non presa per esclusione.
  3. Incarico all’OCC. Il gestore della crisi riceve la documentazione e avvia le verifiche. L’OCC deve, entro sette giorni dall’incarico, informare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, che hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 76, comma 4): il quadro dei debiti fiscali si aggiorna rispetto a quello caricato in composizione.
  4. Deposito del ricorso. Proposta, piano, documenti dell’art. 75, relazione dell’OCC dell’art. 76 e, se serve, istanza di misure protettive. Dal deposito, ai soli effetti del concorso, si sospende il corso degli interessi, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 76, comma 5).
  5. Decreto di apertura. Il giudice verifica l’ammissibilità, può chiedere integrazioni entro 15 giorni, dispone la pubblicità (anche nel registro delle imprese per l’imprenditore) e fissa il termine per le adesioni (art. 78). Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni.
  6. Voto. I creditori comunicano all’OCC via PEC adesione, dissenso e contestazioni entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni. Chi tace aderisce (art. 79, comma 3).
  7. Omologazione ed esecuzione. Raggiunta la maggioranza, verificate ammissibilità e fattibilità e risolte le contestazioni, il giudice omologa con sentenza e chiude la procedura (art. 80, commi 1 e 2). L’esecuzione prosegue sotto la vigilanza dell’OCC, con relazioni semestrali e una relazione finale (art. 81).

Il passaggio funziona quando le tappe 1-4 si sovrappongono il meno possibile nel tempo: più a lungo resti tra la chiusura delle trattative e il decreto di apertura, più a lungo sei esposto alle iniziative individuali dei creditori.

Tre regole di contorno

  • Niente procedure sovrapposte. Per presentare l’istanza di composizione, l’impresa minore deve attestare di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (art. 25-quater, comma 2). La sequenza logica è quindi: prima la composizione, poi, eventualmente, il concordato minore.
  • Compenso dell’esperto. È liquidato dal segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, comma 7) secondo l’art. 25-ter ed è prededucibile (art. 25-ter, comma 12): nel concordato minore va pagato prima dei creditori concorsuali e il piano deve tenerne conto.
  • Termini. La sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione (art. 9, comma 1 CCII).

Profilo 1 — Impresa minore con trattative fallite

La tua situazione

Hai chiesto la nomina dell’esperto alla camera di commercio, hai caricato bilanci, situazione debitoria, certificati dei debiti fiscali e contributivi, hai partecipato agli incontri. Ma i creditori principali non si sono seduti al tavolo, o si sono seduti e hanno detto no. L’esperto ha chiuso con una relazione finale che dà atto dell’esito negativo, oppure l’incarico è scaduto. Ora hai un’impresa sotto soglia, debiti che non riesci a pagare per intero e un’attività che forse vale ancora qualcosa.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il fallimento delle trattative non ti preclude il concordato minore, e anzi ti mette in una posizione documentale migliore di chi parte da zero. L’art. 25-quater, comma 4, lettera a) non richiede che le trattative abbiano avuto un esito positivo: è proprio quando l’accordo non arriva che l’imprenditore sceglie una delle alternative del comma 4.

Cosa devi fare di nuovo:

  • Incaricare un OCC. Il concordato minore passa dall’OCC del circondario del tribunale competente (art. 76, comma 1). L’esperto ha concluso il suo incarico; il gestore della crisi è un organo diverso, con funzioni diverse.
  • Completare la documentazione dell’art. 75. Piano, bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con cause di prelazione e domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documentazione sulle entrate tue e della famiglia. Molto di questo l’hai già prodotto per la piattaforma della composizione: va aggiornato alla data della domanda.
  • Trasformare il “progetto” in piano. Ricorda che l’impresa minore accede alla composizione senza dover depositare il progetto di piano di risanamento (l’art. 25-quater, comma 2 richiama i documenti dell’art. 17, comma 3, escludendo la lettera b). Nel concordato minore, invece, il piano è il cuore della domanda.

Il comportamento dei creditori durante le trattative conta

C’è un aspetto che chi esce da trattative fallite tende a sottovalutare. La composizione lascia una traccia di come si sono comportati i creditori: chi ha partecipato, chi non ha mai risposto, chi ha avviato azioni nonostante le trattative, chi ha concesso credito in modo poco prudente. Nel concordato minore questa traccia può diventare rilevante in due modi. Primo: il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta in sede di omologazione, anche se ha votato contro (art. 80, comma 4). Secondo: la relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 76, comma 3). Un finanziamento concesso senza verifiche, magari proprio mentre la crisi si aggravava, è un elemento che l’OCC deve riportare.

Per te, quindi, la storia delle trattative non è solo un ricordo spiacevole: è materiale probatorio. Verbali degli incontri, e-mail, proposte e controproposte vanno conservati e messi a disposizione dell’OCC, perché possono pesare sulla valutazione della convenienza e sulle contestazioni dei creditori più ostili.

I numeri

Facciamo un esempio. Impresa individuale di installazione impianti, debiti complessivi 287.430 euro: 96.200 euro verso la banca (chirografi, senza garanzie reali), 74.810 euro verso l’Erario, 38.560 euro verso l’INPS, 77.860 euro verso fornitori. Margine operativo annuo sostenibile, secondo il piano, 21.300 euro. Con un piano quinquennale l’impresa può destinare ai creditori 106.500 euro (21.300 × 5), cui si aggiunge il valore di realizzo di un furgone non strumentale per 6.800 euro: 113.300 euro complessivi, pari al 39,4% del passivo.

Il confronto decisivo è con l’alternativa liquidatoria: se in liquidazione controllata l’attivo realizzabile fosse di 31.900 euro (attrezzature, furgone, crediti verso clienti), al netto dei costi della procedura, il concordato minore offre ai creditori molto di più. È questo raffronto che l’OCC deve esporre nella relazione (art. 76, comma 2, lettera d) e che il giudice usa se un creditore contesta la convenienza (art. 80, comma 3).

I rischi specifici

Il rischio principale per te è presentarti al concordato minore con lo stesso piano che i creditori hanno già rifiutato in composizione. Se la banca ha detto no a un’offerta del 25% durante le trattative, ti dirà no anche nel voto: e la banca, da sola, può pesare un terzo del passivo. Il voto del concordato minore è a maggioranza dei crediti (art. 79, comma 1): devi ridisegnare la proposta guardando chi ha bloccato le trattative e perché.

Altri rischi:

  • Credibilità. Se nella composizione hai rappresentato numeri poi rivelatisi irrealistici, la relazione dell’OCC e il giudice lo noteranno. La Cassazione (Cass. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026, riportata da Brocardi) ha chiarito che nel concordato minore non si richiede una “meritevolezza” autonoma, ma l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto e veritiero adempimento degli oneri informativi.
  • Atti compiuti durante la crisi. Pagamenti preferenziali o cessioni a parenti eseguiti mentre le trattative andavano male possono essere letti come atti in frode e rendere inammissibile la domanda (art. 77).
  • Silenzio dei creditori. Il silenzio-assenso (art. 79, comma 3) gioca a tuo favore; ma un creditore attivo che in composizione ha mostrato ostilità voterà espressamente contro.

Le mosse giuste

  1. Chiedi all’esperto copia o accesso alla relazione finale e fai un’analisi dei motivi del no. Ogni creditore che ha rifiutato è un voto contrario potenziale: quantificalo.
  2. Incarica l’OCC subito dopo la chiusura delle trattative, per ridurre la finestra senza protezione (vedi Profilo 3).
  3. Ricostruisci la proposta in modo che sia migliore dell’alternativa liquidatoria per ciascun creditore, non solo in media: è la soglia che il giudice applica in caso di contestazione.
  4. Valuta le classi: se un gruppo di fornitori strategici ha interesse alla continuità, una classe dedicata può raccogliere consenso.
  5. Verifica il peso del Fisco e degli enti previdenziali: se la loro adesione è determinante, si apre la strada del cram down dell’art. 80, comma 3.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, legge la relazione finale delle trattative con l’occhio di chi conosce entrambe le procedure: per capire quali voti mancavano e come si possono recuperare nel concordato minore.

Giurisprudenza dedicata

Cass. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima riportata da Brocardi sull’art. 77): niente meritevolezza autonoma, ma piena veridicità delle informazioni. Cass. n. 19844 del 17/7/2025 (citata nello Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026): rilevano come atti in frode anche le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato, idonee ad alterare l’informazione dei creditori. Per chi esce da trattative fallite, il messaggio è chiaro: nel passaggio non si “riscrive” la storia, la si espone tutta.

Profilo 2 — Hai un accordo parziale con alcuni creditori

La tua situazione

Le trattative non sono andate del tutto male. Hai firmato un contratto con il fornitore principale, che accetta un pagamento dilazionato e continua a consegnarti merce; oppure hai raggiunto un’intesa con la banca per la moratoria di un finanziamento. Ma il resto del passivo, magari il debito fiscale o quello verso una seconda banca, resta scoperto. L’accordo parziale da solo non basta a superare la crisi.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la domanda giusta è: l’accordo parziale e il concordato minore possono convivere? Il testo dell’art. 25-quater, comma 4 apre con “oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3”, e poi dice che l’imprenditore può “anche, alternativamente” scegliere una delle uscite del comma 4. Una lettura possibile è che l'”oltre” consenta di affiancare un contratto del comma 3 a una delle soluzioni del comma 4, mentre l'”alternativamente” riguarda la scelta tra le lettere a), b), c), d). Su questo punto non abbiamo trovato pronunce specifiche relative alle imprese sotto soglia: è una questione da trattare con prudenza.

In concreto, la convivenza va costruita nel piano del concordato minore:

  • Il creditore che ha firmato è comunque un creditore concorsuale. Se il suo credito è anteriore, entra nell’elenco dell’art. 75, comma 1, lettera c) e, salvo che sia pagato integralmente secondo l’accordo, vota.
  • L’accordo va reso coerente con la proposta. Se il contratto prevede un pagamento al fornitore del 70% in tre anni e il concordato offre agli altri chirografari il 35%, la differenza di trattamento deve trovare giustificazione: tipicamente con una classe dedicata ai fornitori strategici, la cui collaborazione è necessaria alla continuità.
  • L’ordine delle prelazioni non si scavalca. Le classi non possono alterare l’ordine delle cause di prelazione (Cass. I, sent. n. 28574 del 28/10/2025): non puoi pagare il fornitore chirografario meglio dell’INPS privilegiato solo perché il fornitore ha firmato.

I numeri

Debiti 214.980 euro: fornitore A 61.400 euro (accordo in composizione: 70% in 36 rate), Erario 52.300 euro, INPS 23.900 euro, banca B 47.200 euro, altri fornitori 30.180 euro. Il piano mette a disposizione 98.700 euro in cinque anni.

  • Classe 1, fornitore strategico A: 70% = 42.980 euro.
  • Privilegiati INPS ed Erario: supponiamo che la liquidazione darebbe loro il 40% e il piano offra il 45%: 0,45 × 76.200 = 34.290 euro.
  • Chirografari residui (banca B e altri fornitori, 77.380 euro): ricevono la differenza, 98.700 − 42.980 − 34.290 = 21.430 euro, pari al 27,7%.

Qui emerge il problema: il fornitore A, chirografario, riceverebbe il 70% mentre i privilegiati prendono il 45%. È un trattamento difficile da sostenere davanti al principio affermato da Cass. 28574/2025. Il piano dovrà probabilmente rivedere al rialzo i privilegiati o al ribasso il fornitore A, magari compensandolo con la prosecuzione dei rapporti commerciali (che è un’utilità reale, anche se non in denaro).

I rischi specifici

Il rischio principale è che l’accordo parziale, pensato per la composizione, diventi un ostacolo nel concordato minore perché crea una disparità di trattamento non giustificabile. Altri rischi:

  • Conflitto di interessi nel voto. I creditori in conflitto di interessi non votano e non sono computati (art. 79, comma 2). Se l’accordo prevede vantaggi ulteriori per il firmatario, legati proprio alla sua adesione, qualcuno potrebbe contestare.
  • Cessionari recenti. Se nel frattempo un creditore ha ceduto il credito, il cessionario che lo ha acquistato da meno di un anno prima della domanda non vota (art. 79, comma 2).
  • Pagamenti già eseguiti. I pagamenti fatti in esecuzione dell’accordo parziale prima della domanda vanno indicati: se non erano autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22, non godono della protezione dell’art. 25-quater, comma 6.

Le mosse giuste

  1. Rileggi l’accordo parziale chiedendoti se è compatibile con l’ordine delle prelazioni. Se non lo è, rinegozialo prima di depositare la domanda.
  2. Prevedi nell’accordo una clausola di coordinamento con l’eventuale concordato minore (ad esempio: l’accordo si intende assorbito nella proposta concordataria, con il trattamento in essa previsto).
  3. Usa le classi per i creditori che hanno interessi omogenei, motivando nella proposta perché il fornitore strategico ha un trattamento differenziato.
  4. Ottieni dal firmatario una dichiarazione di adesione anticipata, da formalizzare poi nel termine dell’art. 78, comma 2, lettera c).
  5. Fai indicare all’OCC, nella relazione, quali atti della composizione erano autorizzati e quali no.

Giurisprudenza dedicata

Cass. I, sent. n. 28574 del 28/10/2025: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione e la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, anche se non compare tra le ipotesi dell’art. 77 (massima riportata da Brocardi). Per chi arriva con un accordo parziale è la pronuncia più importante: ogni intesa raggiunta durante le trattative va verificata alla luce di questo principio.

Profilo 3 — Hai misure protettive in corso

La tua situazione

Durante la composizione hai chiesto e ottenuto le misure protettive: i creditori non possono avviare o proseguire esecuzioni sul tuo patrimonio o sui beni con cui eserciti l’impresa. La banca che stava per pignorare il conto si è fermata, il creditore che aveva notificato il precetto aspetta. Ora le trattative stanno per chiudersi senza accordo e ti chiedi: se deposito il concordato minore, la protezione continua?

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto temi. Le misure protettive della composizione negoziata non si trasferiscono automaticamente nel concordato minore: il concordato minore ha misure proprie, che vanno chieste e che il giudice dispone con il decreto di apertura.

Il quadro:

  • Nella composizione le misure sono regolate dagli artt. 18 e 19, applicabili all’impresa minore in quanto compatibili (art. 25-quater, comma 5). Vanno richieste, non riguardano i crediti dei lavoratori e non inibiscono i pagamenti. La loro durata è legata alle trattative: secondo le indicazioni ricavate dal testo, 120 giorni prorogabili fino a 240 complessivi, durata da verificare sul testo vigente dell’art. 19 al momento della domanda. Alcuni commentatori segnalano un problema di compatibilità di queste regole con l’impresa minore (legato al piano finanziario richiesto per le misure): è una cautela da tenere presente.
  • Nel concordato minore le misure sono quelle dell’art. 78, comma 2, lettera d): su istanza del debitore, il giudice dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni non concordate, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
  • Se il concordato non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 80, comma 5).

La finestra scoperta

Il punto critico è il tempo che passa tra la cessazione delle misure della composizione e il decreto di apertura del concordato minore. Nessuna norma letta prevede che il semplice deposito della domanda di concordato minore produca automaticamente effetti protettivi. Il concordato minore rinvia, per quanto non previsto, alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili (art. 74, comma 4): se e quanto questo rinvio possa coprire la fase tra deposito e decreto è una questione aperta, sulla quale non abbiamo trovato pronunce specifiche.

Il codice prevede inoltre un limite complessivo alla durata delle misure protettive nelle diverse procedure (art. 8 CCII): prima di contare su una protezione “lunga”, sommando quella della composizione a quella del concordato minore, è necessario verificare il testo vigente di quella norma e il modo in cui il tribunale competente la applica.

I numeri

Facciamo i conti con le date. Composizione con accettazione dell’esperto il 12/3/2026; incarico di 180 giorni (art. 17, comma 7) fino all’8/9/2026, senza proroga. Misure protettive ottenute a fine marzo. Se le trattative si chiudono l’8/9/2026 e l’imprenditore deposita il concordato minore tramite OCC solo il 30/10/2026, il decreto di apertura arriva, ad esempio, il 19/11/2026: sono oltre due mesi in cui un creditore può riprendere o avviare un’esecuzione.

Se invece l’OCC è stato incaricato già a luglio, mentre le trattative erano ancora in corso, e la domanda viene depositata il 14/9/2026, la finestra si riduce a poche settimane: tanto più se il ricorso contiene già l’istanza di misure dell’art. 78, comma 2, lettera d), e chiede al giudice di provvedere con urgenza.

I rischi specifici

Il rischio principale è il pignoramento “nella pausa”: un creditore che aspettava solo la fine della composizione può colpire il conto o i crediti verso clienti proprio quando ti servono per il piano. Altri rischi:

  • Revoca delle misure in composizione. Se durante le trattative le misure vengono revocate o abbreviate perché le trattative non progrediscono, la protezione cade ancora prima.
  • Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Nel concordato minore gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78, comma 5). Chi era abituato alla gestione relativamente libera della composizione deve cambiare passo.
  • Diniego dell’omologa. Se il concordato non viene omologato, cadono le misure e, su istanza del debitore, può aprirsi la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).

Le mosse giuste

  1. Incarica l’OCC prima che le trattative finiscano, appena è chiaro che l’accordo non arriverà.
  2. Deposita la domanda di concordato minore con l’istanza di misure protettive già inserita, motivando il pericolo concreto (esecuzioni pendenti, precetti notificati).
  3. Mappa le esecuzioni pendenti e i creditori aggressivi, con le date dei precetti e dei pignoramenti, per indicarli al giudice.
  4. Chiedi le autorizzazioni per gli atti straordinari che servono alla continuità, invece di compierli e sperare.
  5. Non lasciare scadere gli adempimenti verso l’esperto: una chiusura disordinata della composizione può complicare la lettura del caso da parte del giudice.

Giurisprudenza dedicata

Sulle misure protettive nella composizione negoziata la giurisprudenza di merito è abbondante, ma in gran parte priva di numero e quasi sempre relativa a imprese sopra soglia; non abbiamo trovato pronunce specifiche sulle imprese sotto soglia. Sul piano dei rapporti tra procedure, Cass. I n. 31856/2025 (riportata da EC News) ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato: un’indicazione utile, per analogia, sulla necessità di tenere le procedure in sequenza ordinata e non sovrapposta.

Profilo 4 — Impresa agricola

La tua situazione

Hai un’azienda agricola: coltivi, allevi, magari trasformi e vendi i tuoi prodotti. Hai debiti con il consorzio agrario, con la banca che ti ha finanziato le macchine o il reimpianto, con l’INPS per i contributi agricoli. Hai provato la composizione negoziata come impresa sotto soglia e ora devi scegliere l’uscita. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la legge apre una porta in più rispetto a tutti gli altri profili.

Cosa cambia per te

L’art. 25-quater, comma 1 nomina espressamente l’imprenditore agricolo tra i soggetti ammessi alla composizione per le imprese sotto soglia. Il comma 4 ti offre le stesse uscite dell’imprenditore commerciale (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato), più una riservata a te: la lettera d), che consente alla sola impresa agricola di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. Anche l’art. 23, comma 2, lettera d), nella disciplina generale, prevede che l’imprenditore agricolo possa accedere agli strumenti dell’art. 25-quater, comma 4.

Per te, quindi, la scelta non è solo “concordato minore sì o no”, ma “concordato minore o accordo di ristrutturazione”. Le differenze di fondo:

  • Concordato minore: voto a maggioranza dei crediti con silenzio-assenso (art. 79), vincola anche i dissenzienti, possibile cram down su Fisco ed enti previdenziali (art. 80, comma 3), gestione con l’OCC.
  • Accordo di ristrutturazione: si basa sulle adesioni effettive di una quota elevata di creditori (le soglie sono fissate dagli artt. 57, 60 e 61, che vanno verificati nel testo vigente al momento della scelta); i creditori estranei vanno pagati secondo le regole proprie dello strumento. Funziona bene quando pochi creditori grandi sono già d’accordo, magari perché l’intesa era quasi raggiunta in composizione.

Nell’istanza di composizione hai dovuto attestare di non avere depositato ricorso né ai sensi dell’art. 74 né, per le imprese agricole, ai sensi dell’art. 57 (art. 25-quater, comma 2): anche per te vale la regola della sequenza, prima la composizione e poi lo strumento.

La questione dimensionale

Un punto delicato riguarda i limiti dimensionali. L’art. 2, comma 1, lettera c) include l’imprenditore agricolo tra i soggetti in sovraindebitamento, e uno studio del CNDCEC-FNC del 29/4/2026 riporta un orientamento di merito (Trib. Messina, 19/12/2022) secondo cui l’agricoltore accede al concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali. L’art. 77, però, dichiara inammissibile la domanda del debitore che supera i limiti della lettera d). Per chi arriva dall’art. 25-quater la questione è in gran parte assorbita: per entrare nella composizione sotto soglia hai già dovuto dimostrare quei requisiti. Ma attenzione, perché i requisiti si misurano sui tre esercizi precedenti la domanda: se tra l’istanza di composizione e il ricorso per il concordato minore chiudi un esercizio con ricavi sopra i 200.000 euro (per esempio per un’annata eccezionale), il calcolo cambia.

I numeri

Azienda viticola, debiti 163.540 euro: banca con ipoteca sui terreni 71.300 euro; consorzio agrario 34.880 euro; INPS 19.460 euro; fornitori di prodotti e servizi 37.900 euro. Valore di mercato dei terreni ipotecati attestato dall’OCC: 58.000 euro.

  • In un concordato minore, la banca ipotecaria può essere soddisfatta non integralmente ma non meno di quanto ricaverebbe dalla vendita (art. 75, comma 2): almeno 58.000 euro, al netto dei costi di vendita, con il residuo di 13.300 euro trattato come chirografario, anche ai fini del voto (art. 79, comma 1).
  • In un accordo di ristrutturazione, se la banca e il consorzio (insieme 106.180 euro, il 64,9% del passivo) sono già d’accordo, l’adesione può raggiungere le soglie richieste senza passare dal voto degli altri; ma i creditori non aderenti restano fuori dagli effetti dell’accordo, salvo i meccanismi di estensione previsti dalla legge.

I rischi specifici

Il rischio principale per l’impresa agricola è scegliere lo strumento sbagliato per inerzia: il concordato minore perché “è quello che fanno tutti”, quando l’accordo di ristrutturazione avrebbe richiesto meno passaggi; o l’accordo, quando la frammentazione dei creditori lo rende irraggiungibile. Altri rischi:

  • Stagionalità dei flussi. Un piano con rate mensili costanti non regge se gli incassi arrivano a vendemmia: il piano deve seguire il ciclo produttivo.
  • Contributi pubblici e vincoli. Terreni e impianti finanziati con contributi possono avere vincoli di destinazione che incidono sul valore di liquidazione: l’OCC deve tenerne conto nella stima.
  • Contabilità. Molte aziende agricole tengono una contabilità semplificata: lo Studio CNDCEC-FNC richiama orientamenti secondo cui l’imprenditore agricolo deve comunque ricostruire la propria situazione con documentazione riepilogativa adeguata. La documentazione dell’art. 75 non ammette scorciatoie.

Le mosse giuste

  1. Fai un censimento dei creditori disposti ad aderire: se rappresentano una quota alta del passivo, valuta per primo l’accordo di ristrutturazione della lettera d).
  2. Se i creditori sono molti e frammentati, punta sul concordato minore, sfruttando il silenzio-assenso.
  3. Costruisci il piano sul calendario agricolo, con pagamenti concentrati nei mesi di incasso.
  4. Verifica i requisiti dimensionali sugli ultimi tre esercizi alla data del ricorso, non alla data dell’istanza di composizione.
  5. Valuta il mutuo sui beni strumentali: in continuità, la proposta può prevedere il pagamento delle rate alle scadenze convenute (art. 75, comma 3), se ricorrono le condizioni di legge.

Giurisprudenza dedicata

Non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 specifiche sul passaggio dall’art. 25-quater al concordato minore per l’impresa agricola. L’orientamento citato dallo Studio CNDCEC-FNC (Trib. Messina 19/12/2022, anteriore al correttivo) va letto con prudenza; per i principi generali valgono le pronunce degli altri profili, a partire da Cass. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni.

Profilo 5 — Società di persone con soci

La tua situazione

Sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s. sotto soglia: un bar, un’officina, un piccolo laboratorio. La composizione negoziata l’ha chiesta la società, ma i debiti della società sono, per te, anche debiti tuoi, perché rispondi illimitatamente. In più, magari, hai firmato una fideiussione per il fido bancario, e tuo padre ha dato un’ipoteca sulla sua casa a garanzia del mutuo. Ti chiedi: se la società fa il concordato minore, cosa succede a me, a lui, alla casa?

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, le regole sono tre e vanno lette insieme.

  • Effetti sui soci. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4). Se il concordato della s.n.c. viene omologato, i creditori sociali non possono pretendere da te, socio, più di quanto previsto dal concordato, salvo che la proposta stabilisca diversamente.
  • Garanti e coobbligati. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione (art. 79, comma 5). La fideiussione che hai firmato in quanto fideiussore (non in quanto socio) e l’ipoteca data da tuo padre restano in piedi, se la proposta non dispone altrimenti con il consenso dei creditori interessati.
  • Classi obbligatorie. Quando ci sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi (l’ipoteca del padre), la formazione delle classi è obbligatoria (art. 74, comma 3).

A questo si aggiunge il tema dei tuoi debiti personali. Dopo il correttivo, l’art. 2, comma 1, lettera e) qualifica come consumatore anche il socio di società di persone, per i debiti contratti in qualità di consumatore. I debiti personali (il mutuo casa, il prestito personale) non sono debiti sociali e non vengono regolati dal concordato della società: possono richiedere uno strumento distinto per la persona fisica. Una pronuncia di merito citata dallo Studio CNDCEC-FNC (Trib. Salerno, 13/6/2023) ha ammesso al concordato minore il socio fideiussore anche privo di un’attività propria, purché non consumatore.

I numeri

S.n.c. con due soci, debiti sociali 238.760 euro: banca 104.500 euro (fido garantito da fideiussione di entrambi i soci per 80.000 euro e da ipoteca del padre di un socio su un immobile del valore di 95.000 euro), Erario 61.320 euro, fornitori 72.940 euro. Il piano offre ai chirografari il 32%.

  • La banca riceve dal concordato il 32% di 104.500 = 33.440 euro. Restano 71.060 euro: per l’art. 79, comma 5, la banca può chiederli ai fideiussori (nel limite di 80.000 euro) e soddisfarsi sull’immobile ipotecato del terzo.
  • I soci, in quanto soci illimitatamente responsabili, sono liberati per i debiti sociali nei limiti del concordato (art. 79, comma 4), ma restano esposti in quanto fideiussori: la protezione del socio “come socio” non copre il socio “come garante”.

È per questo che, nella proposta, la posizione della banca garantita deve essere trattata in una classe dedicata, e l’eventuale liberazione dei garanti deve essere negoziata espressamente.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere che il concordato della società chiuda ogni partita personale dei soci. Non è così per le garanzie personali e reali prestate a titolo diverso, né per i debiti privati. Altri rischi:

  • Patto contrario. La proposta può escludere l’estensione degli effetti ai soci: se un creditore condiziona il suo voto a questo, i soci restano scoperti.
  • Conflitti nel voto. I parenti fino al quarto grado e il coniuge dei soci, se creditori, non votano e non sono computati (art. 79, comma 2): il prestito del suocero non conta per la maggioranza.
  • Cancellazione della società. Chiudere la società prima del ricorso può compromettere l’accesso al concordato minore (sul tema vedi il Profilo 6 e Cass. 20141/2026 per l’imprenditore individuale).

Le mosse giuste

  1. Fai l’inventario delle garanzie: chi ha garantito cosa, per quale importo, con quale bene.
  2. Inserisci nella proposta una classe per i creditori garantiti da terzi, come richiesto dall’art. 74, comma 3.
  3. Negozia la liberazione dei garanti: un creditore può accettare di liberarli in cambio di un pagamento migliore o più rapido.
  4. Valuta in parallelo la posizione personale di ciascun socio, distinguendo debiti sociali, garanzie e debiti da consumatore.
  5. Evita patti contrari non necessari all’estensione degli effetti dell’art. 79, comma 4.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Trib. Salerno 13/6/2023 sul socio fideiussore, per le s.n.c. con un’ipoteca di terzi rileva Cass. 28574/2025: anche nella costruzione delle classi l’ordine delle prelazioni va rispettato. Non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 specifiche sul concordato minore di società di persone uscite da una composizione sotto soglia.

Profilo 6 — Continuare l’attività o liquidare

La tua situazione

Hai fatto la composizione per salvare l’impresa. Ora le strade sono due: continui, perché l’attività produce margine e i clienti ci sono; oppure chiudi, perché il mercato non c’è più, perché sei stanco, perché i numeri non tornano. Le regole per te sono diverse a seconda della scelta, e la scelta va fatta prima di depositare, non dopo.

Cosa cambia per te se continui

Il concordato minore nasce per la continuità: è ammesso quando consente di proseguire l’attività (art. 74, comma 1). In continuità:

  • non è richiesto un apporto di risorse esterne;
  • puoi pagare le rate del mutuo garantito da beni strumentali alle scadenze convenute (art. 75, comma 3);
  • se il concordato è in continuità e omologabile secondo l’art. 112, comma 2, il giudice nomina un commissario giudiziale con funzioni dell’OCC (art. 78, comma 2-bis), insieme agli altri casi previsti dalla norma;
  • il cram down fiscale e contributivo (art. 80, comma 3) è il tuo alleato quando il Fisco è il creditore più grande. Il Tribunale di Roma (sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025, riportata da NT+ Diritto) lo ha applicato al concordato minore di un professionista, richiamando la regola della priorità relativa.

Cosa cambia per te se liquidi

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Un concordato minore liquidatorio è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (art. 74, comma 2). Senza nuova finanza, il concordato minore liquidatorio non è la tua strada.

Secondo la rassegna dello Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026, diversi tribunali (Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025) hanno ritenuto ammissibile il concordato minore liquidatorio sostenuto dalla sola finanza esterna, purché ogni creditore riceva almeno un soddisfacimento parziale.

Se le risorse esterne non ci sono, l’art. 25-quater, comma 4 ti offre altre due uscite:

  • liquidazione controllata (lettera b), che porta all’esdebitazione di diritto della persona fisica con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni (art. 282);
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (lettera c), l’uscita tipica di chi esce da una composizione negoziata.

La trappola della cancellazione

Se sei un imprenditore individuale che vuole chiudere, non cancellarti dal registro delle imprese prima di aver scelto lo strumento. La Cassazione (Cass. I n. 20141 del 16/6/2026, riportata da iusletter) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Lo Studio CNDCEC-FNC dà conto di un orientamento di merito più articolato: alcuni tribunali (tra cui Trib. Ivrea 10/2/2026) limitano la preclusione al concordato in continuità. Dopo la pronuncia della Cassazione, la prudenza impone di non contare su queste aperture.

I numeri

Impresa individuale di commercio al dettaglio, debiti 158.370 euro, attivo realizzabile 18.900 euro (rimanenze, arredi, un’auto). Il padre offre 25.000 euro come apporto esterno. Costi stimati della procedura 6.400 euro.

  • Concordato minore liquidatorio: 18.900 + 25.000 − 6.400 = 37.500 euro ai creditori, il 23,7% del passivo. L’apporto esterno aumenta l’attivo del 132%: difficile negare che sia “apprezzabile”.
  • Liquidazione controllata: 18.900 − 5.100 di costi = 13.800 euro, l’8,7%. Il padre non ha motivo di versare nulla.
  • Senza l’apporto del padre, il concordato minore liquidatorio sarebbe inammissibile e resterebbero la liquidazione controllata o il concordato semplificato.

I rischi specifici

Il rischio principale, se liquidi, è depositare un concordato minore liquidatorio con un apporto esterno “di facciata” (poche migliaia di euro su un attivo già modesto), che il giudice ritenga non apprezzabile. Se continui, il rischio principale è un piano di continuità fondato su previsioni non credibili, che l’OCC non può attestare come fattibile. Altri rischi:

  • Abuso dello strumento. Parte della giurisprudenza di merito, richiamata dallo Studio CNDCEC-FNC, ha criticato l’uso del concordato liquidatorio al solo fine di ottenere la liberazione dai debiti.
  • Revoca. Se l’esecuzione del piano fallisce o emergono frodi, l’omologazione può essere revocata, anche su istanza del pubblico ministero o di un creditore (art. 82); la domanda di revoca non può più essere proposta decorsi sei mesi dalla relazione finale (art. 82, comma 3).

Le mosse giuste

  1. Decidi con i numeri, non con la speranza: margine, flussi, alternativa liquidatoria.
  2. Se continui, metti al centro il cram down quando Fisco e INPS pesano molto.
  3. Se liquidi, documenta l’apporto esterno con un impegno irrevocabile e, se possibile, con il deposito delle somme.
  4. Confronta tre uscite (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato) prima di scegliere.
  5. Non cancellarti dal registro delle imprese prima del ricorso.

Giurisprudenza dedicata

Cass. I n. 20141 del 16/6/2026 (imprenditore cancellato); Trib. Roma sez. XIV n. 753 del 22/9/2025 (cram down sul Fisco, priorità relativa); Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025 (liquidatorio con finanza esterna); Trib. Ivrea 10/2/2026 (preclusione limitata alla continuità), questi ultimi riportati dallo Studio CNDCEC-FNC.

Tre imprese, tre esiti: le simulazioni

Tre simulazioni parallele, stesso problema (uscire dalla composizione con un concordato minore), tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Per semplicità assumiamo che tutti i crediti indicati siano ammessi al voto per l’intero importo.

Simulazione A — Ditta individuale, trattative fallite, continuità

Dati: debiti 287.430 euro (banca 96.200; Erario 74.810; INPS 38.560; fornitori 77.860). Incarico all’esperto accettato il 12/3/2026, chiuso alla scadenza dei 180 giorni l’8/9/2026 senza accordo. Ricorso tramite OCC il 30/10/2026, decreto di apertura il 19/11/2026, comunicazione ai creditori il 23/11/2026, termine di 30 giorni per il voto fino al 23/12/2026 (mercoledì).

Voto: la banca vota contro (96.200). Fornitori: aderiscono espressamente per 52.000, gli altri 25.860 tacciono. Erario e INPS non comunicano nulla.

Calcolo: maggioranza richiesta, oltre metà di 287.430 = più di 143.715 euro. Consensi: 52.000 + 25.860 (silenzio) + 74.810 (silenzio) + 38.560 (silenzio) = 191.230 euro, pari al 66,5%. Il concordato è approvato grazie al silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3. La banca può ancora contestare la convenienza in sede di omologa: il giudice omologa se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3).

Simulazione B — S.n.c., accordo parziale, Fisco dissenziente

Dati: crediti al voto 312.640 euro (Erario 141.900; banca 88.300, che aveva firmato un accordo di moratoria in composizione; fornitori 82.440). Comunicazione ai creditori il 26/11/2026; il termine di 30 giorni scadrebbe il 26/12/2026, sabato, e slitta al 28/12/2026 (lunedì).

Voto: banca sì (88.300), fornitori sì per 61.200 e no per 21.240, Erario no espresso.

Calcolo: consensi 149.500 euro, pari al 47,8%: maggioranza non raggiunta. Con l’adesione dell’Erario si arriverebbe a 291.400 euro (93,2%): l’adesione del Fisco è determinante. Il piano offre all’Erario il 31%, mentre la relazione dell’OCC stima per l’Erario, in liquidazione controllata, il 12%. Ricorrono i presupposti del cram down dell’art. 80, comma 3: il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria. Gli effetti si estendono ai due soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4), salvo patto contrario.

Simulazione C — Impresa che cessa, con apporto esterno

Dati: debiti 158.370 euro, attivo 18.900 euro, apporto del padre 25.000 euro, costi stimati 6.400 euro.

Esito concordato minore liquidatorio: 37.500 euro, il 23,7% ai creditori. Esito liquidazione controllata: 13.800 euro, l’8,7%, con esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura se ricorrono le condizioni dell’art. 282. L’apporto esterno quasi triplica quello che i creditori ricevono: è la ragione per cui la legge ammette il concordato liquidatorio solo in questo caso. Se i creditori approvano e il piano viene eseguito, la falcidia è definitiva senza attendere il triennio.

I casi misti

Non tutti stanno in un solo profilo. Le combinazioni più frequenti.

Impresa agricola in forma di società semplice o s.n.c. agricola. Si sommano le regole del Profilo 4 e del Profilo 5: puoi scegliere tra concordato minore e accordo di ristrutturazione (art. 25-quater, comma 4, lettera d), ma in entrambi i casi devi gestire la posizione dei soci. Nel concordato minore vale l’estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4); nell’accordo di ristrutturazione la sorte dei soci dipende dal contenuto dell’accordo e dalle regole proprie dello strumento, da verificare caso per caso.

Accordo parziale e misure protettive insieme. È la situazione più comune: in composizione hai ottenuto le misure e hai chiuso un accordo con un creditore. Quando passi al concordato minore, devi gestire contemporaneamente la finestra scoperta (Profilo 3) e la coerenza dell’accordo con l’ordine delle prelazioni (Profilo 2). Il creditore firmatario è il primo da coinvolgere: può aderire in anticipo e, se ha interesse alla continuità, astenersi da azioni nella fase intermedia.

Socio che è anche consumatore. Il socio di s.n.c. con un mutuo casa personale ha due insiemi di debiti: quelli sociali, regolati dal concordato minore della società con effetti estesi a lui; quelli personali, per cui è consumatore (art. 2, comma 1, lettera e). Le due posizioni vanno coordinate, perché il reddito che il socio trae dalla società finanzia sia il piano sociale sia il suo eventuale piano personale.

Imprenditore che vuole continuare solo in parte. Chi cede un ramo e prosegue l’altro sta a metà tra continuità e liquidazione. Il concordato minore in continuità può prevedere la vendita di beni non strumentali; ma se la parte che prosegue è marginale, il giudice potrebbe qualificare il concordato come liquidatorio e chiedere le risorse esterne dell’art. 74, comma 2. Il piano deve rendere evidente che la continuità è reale.

Imprenditore con trattative fallite e atti autorizzati. Se durante la composizione il tribunale ti ha autorizzato un finanziamento ai sensi dell’art. 22, quell’atto conserva i suoi effetti nel concordato minore omologato (art. 25-quater, comma 6). Ma se il concordato non viene omologato e si apre la liquidazione controllata, la protezione resta, perché la norma richiama anche l’apertura della liquidazione controllata. Il finanziatore autorizzato è quindi, in tutti gli scenari, in una posizione più sicura degli altri creditori: un argomento da usare per convincerlo a sostenere il piano.

Impresa agricola con misure protettive e ipoteca sui terreni. È il caso in cui la finestra scoperta pesa di più: un creditore ipotecario può riprendere l’esecuzione immobiliare proprio sui terreni che servono alla continuità. L’agricoltore deve scegliere in fretta lo strumento e, se sceglie il concordato minore, chiedere subito le misure dell’art. 78, comma 2, lettera d). Il piano deve offrire al creditore ipotecario almeno quanto otterrebbe dalla vendita (art. 75, comma 2) e può prevedere, in continuità, il pagamento alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito da beni strumentali (art. 75, comma 3), se ne ricorrono le condizioni.

Il confronto tra profili

Riassumiamo in una tabella gli aspetti che cambiano davvero da un profilo all’altro. La riga “rischio principale” riprende quanto evidenziato nelle singole sezioni.

Aspetto Trattative fallite Accordo parziale Misure in corso Impresa agricola Società di persone Continuare / liquidare
Norma chiave art. 25-quater c.4 lett. a; art. 79 art. 25-quater c.3-4; Cass. 28574/2025 art. 78 c.2 lett. d; art. 80 c.5 art. 25-quater c.4 lett. d art. 79 c.4-5; art. 74 c.3 art. 74 c.1-2
Cosa porta dalla composizione documenti e relazione finale il contratto con il creditore la protezione, ma solo fino alla chiusura delle trattative documenti, possibile accordo quasi pronto documenti della società atti autorizzati (c.6)
Uscita alternativa liquidazione controllata accordo da riassorbire nel piano nessuna protezione automatica accordo di ristrutturazione procedure personali dei soci liquidazione controllata o concordato semplificato
Voto rischio no della banca firmatario come voto sicuro non cambia dipende dallo strumento scelto parenti esclusi (art. 79 c.2) in liquidatorio contano le risorse esterne
Rischio principale riproporre il piano già rifiutato disparità di trattamento pignoramento nella pausa strumento sbagliato garanzie personali che restano apporto esterno non apprezzabile; cancellazione
Cram down fiscale possibile possibile possibile solo nel concordato minore possibile utile soprattutto in continuità

Le domande trasversali

Quanto dura il passaggio? Non c’è un termine di legge per depositare il concordato minore dopo la chiusura della composizione. I tempi della procedura sono scanditi dall’art. 78: integrazioni fino a 15 giorni, termine per le adesioni non superiore a 30 giorni. La durata reale dipende dai tempi del tribunale e dalle eventuali contestazioni. Ricorda che la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1).

Come si vota e chi non vota? Si vota per iscritto, via PEC all’OCC, entro il termine fissato dal giudice. Il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Non votano coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, società del gruppo, cessionari di crediti da meno di un anno e creditori in conflitto di interessi (art. 79, comma 2). Se un solo creditore ha la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1).

Il cram down vale anche per i creditori privati? Il cram down in senso stretto dell’art. 80, comma 3 riguarda l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali e assistenziali. Per i creditori privati opera un meccanismo diverso: se il concordato è approvato a maggioranza, vincola anche i dissenzienti, che possono contestare la convenienza; il giudice omologa se il loro credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza (art. 80, comma 4). Sui debiti tributari, la Cassazione (n. 14555/2026, riportata da Fiscal Focus) ha affermato che nel concordato minore la falcidia non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale: l’art. 88 non si applica automaticamente.

Ottengo l’esdebitazione? Il concordato minore non passa dall’esdebitazione delle procedure liquidatorie (artt. 278 ss.): la riduzione dei debiti è l’effetto dell’omologazione e dell’esecuzione del piano, nei confronti dei creditori anteriori, e si estende ai soci illimitatamente responsabili salvo patto contrario (art. 79, comma 4). Due avvertenze: l’esdebitazione ottenuta nei cinque anni precedenti o già due volte rende inammissibile la domanda (art. 77); se il concordato non viene omologato, su tua istanza si può aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5), che porta all’esdebitazione di diritto alle condizioni dell’art. 282.

Cosa succede se il concordato non passa o non viene omologato? Se la maggioranza non viene raggiunta, o il giudice nega l’omologazione, il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5); in caso di frode l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 80, comma 6). Il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80, comma 7). Per chi esce dalla composizione questo significa che il concordato minore va preparato pensando già all’alternativa: se la liquidazione controllata è il “piano B”, conviene sapere fin dall’inizio cosa comporta per i beni e per l’esdebitazione. Gli atti autorizzati durante la composizione restano comunque fermi anche nella liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 6).

E se il piano omologato non viene eseguito? L’OCC vigila e riferisce ogni sei mesi al giudice. Se il piano non è eseguito integralmente e correttamente, il giudice indica gli atti necessari e un termine; se le prescrizioni non vengono adempiute, revoca l’omologazione (art. 81, comma 5). La revoca può essere chiesta anche per frode (aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave, sottrazione di attivo, attività simulate), su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di altri interessati, ma non oltre sei mesi dalla relazione finale (art. 82, commi 1 e 3). Revocata l’omologazione, su istanza del debitore o di un creditore si può aprire la liquidazione controllata (art. 83). La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 82, comma 6).

L’esperto della composizione può diventare il mio gestore OCC? Sono due ruoli distinti, con funzioni e requisiti di indipendenza propri. La relazione dell’OCC deve valutare anche fatti accaduti durante la composizione (atti compiuti, pagamenti, condotte delle parti): per questa ragione è prudente che il gestore sia un professionista diverso da chi ha condotto le trattative. Le eventuali incompatibilità vanno verificate sulle norme che regolano l’indipendenza dei due organi e con l’OCC competente.

Quanto costa la procedura (non lo Studio)? I costi presumibili della procedura sono indicati dall’OCC nella relazione (art. 76, comma 2, lettera e). In più resta da pagare, in prededuzione, il compenso dell’esperto della composizione (art. 25-ter). Per l’impresa minore lo liquida il segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, comma 7). Un esempio di lettura degli scaglioni dell’art. 25-ter, comma 1: con un attivo medio di 214.700 euro, il 4%-6% sui primi 100.000 euro (4.000-6.000) più l’1%-1,5% sui restanti 114.700 (1.147-1.720,50) dà 5.147-7.720,50 euro, con un minimo di 4.000 euro, maggiorazioni e riduzioni (ad esempio −40% fino a cinque creditori). L’ordine dei calcoli non è chiarito dalla norma: è una lettura da verificare con il segretario generale.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette (Brocardi, Studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026, rassegne di EC News, iusletter, NT+ Diritto, Fiscal Focus, massimari camerali). I principi sono riformulati.

Per l’impresa minore con trattative fallite

  1. Cass. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima riportata da Brocardi). Principio: nel concordato minore non si richiede una meritevolezza autonoma, ma l’accesso e la permanenza nella procedura dipendono dal corretto e veritiero adempimento degli oneri informativi degli artt. 75-77. Rilevanza: chi esce da trattative fallite non deve “aggiustare” la narrazione dei fatti.
  2. Cass. n. 19844 del 17/7/2025 (citata nello Studio CNDCEC-FNC). Principio: integrano atti in frode anche le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato, se idonee ad alterare l’informazione dei creditori. Rilevanza: tutto ciò che è accaduto durante la composizione va riferito all’OCC.
  3. Cass. I, ord. n. 17481/2025 (massima riportata da Brocardi). Principio: il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione; sono invece ricorribili i provvedimenti resi sul reclamo contro omologazione o diniego. Rilevanza: contro l’inammissibilità si usa il reclamo al tribunale entro 30 giorni (art. 78, comma 1).

Per chi ha un accordo parziale

  1. Cass. I, sent. n. 28574 del 28/10/2025 (Brocardi; Studio CNDCEC-FNC). Principio: la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione e il trattamento per classi non può alterarla; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio. Rilevanza: l’accordo con il fornitore chirografario non può superare i privilegiati.

Per chi ha misure protettive in corso

  1. Cass. I n. 31856/2025 (EC News, 27/1/2026). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: per analogia, le procedure vanno tenute in sequenza ordinata, senza sovrapposizioni.
  2. Trib. Milano, decr. 9/10/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: sono prededucibili solo i crediti che la legge qualifica tali, come il compenso dell’esperto. Rilevanza: chi pensa di portare nel concordato minore crediti “protetti” sorti in composizione deve verificare la base normativa.

Per l’impresa agricola e per i costi della procedura

  1. Trib. Milano n. 9567 del 5/11/2024 (massimari CCIAA Prato-Pistoia 2026 e Pordenone-Udine 2025). Principio: nella liquidazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; il provvedimento di liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso dell’esperto è un debito certo che il piano deve prevedere.
  2. Cass. I n. 6865 del 14/3/2025 (iusletter). Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: per l’agricoltore con terreni ipotecati, il costo della procedura non erode la quota del creditore ipotecario.

Per la società di persone

  1. Trib. Salerno 13/6/2023 (Studio CNDCEC-FNC). Principio: il socio fideiussore può accedere al concordato minore anche senza un’attività propria, purché non sia consumatore. Rilevanza: la posizione personale del socio garante può trovare una regolazione autonoma.

Per chi deve scegliere tra continuare e liquidare

  1. Cass. I n. 20141 del 16/6/2026 (iusletter). Principio: è inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: non cancellarsi prima del ricorso.
  2. Trib. Ivrea 10/2/2026 (Studio CNDCEC-FNC). Principio: la preclusione per l’imprenditore cancellato riguarda il concordato in continuità, non quello liquidatorio con apporto esterno. Rilevanza: orientamento da considerare con cautela dopo Cass. 20141/2026.
  3. Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025 (Studio CNDCEC-FNC). Principio: è ammissibile il concordato minore liquidatorio sorretto dalla sola finanza esterna, purché ogni creditore riceva almeno un soddisfacimento parziale. Rilevanza: chi liquida può usare il concordato minore se c’è un apporto esterno reale.
  4. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Principio: nel concordato minore di un professionista il giudice ha applicato il cram down sul Fisco, richiamando la regola della priorità relativa. Rilevanza: in continuità, il dissenso dell’Erario non è necessariamente un ostacolo.
  5. Cass. n. 14555/2026 (Fiscal Focus, 20/5/2026). Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale; l’art. 88 non si applica in automatico. Rilevanza: semplifica la gestione del debito fiscale per chi esce dalla composizione con il Fisco tra i maggiori creditori.

Non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater, comma 4, lettera a), né sulla sorte delle misure protettive della composizione nel concordato minore per le imprese sotto soglia.

Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo nel passaggio dalla composizione negoziata al concordato minore. Sono impegni di mezzi, non promesse di risultato.

  1. Analisi della chiusura delle trattative. Per chi ha trattative fallite, leggiamo la relazione finale dell’esperto e la corrispondenza con i creditori per individuare chi ha bloccato l’accordo e con quale peso nel voto.
  2. Verifica dei requisiti dimensionali. Ricalcoliamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi precedenti alla data del ricorso, con particolare attenzione all’impresa agricola.
  3. Riutilizzo e aggiornamento della documentazione. Confrontiamo i documenti caricati in composizione con l’elenco dell’art. 75 e prepariamo le integrazioni mancanti.
  4. Coordinamento con l’OCC. Prepariamo il dossier per il gestore della crisi, perché la relazione dell’art. 76 possa essere redatta sulla base di dati completi.
  5. Revisione degli accordi parziali. Per chi ha firmato con alcuni creditori, verifichiamo la compatibilità dell’accordo con l’ordine delle prelazioni e ne curiamo il riassorbimento nella proposta.
  6. Gestione della finestra senza protezione. Per chi ha misure protettive in corso, mappiamo esecuzioni e precetti e prepariamo l’istanza dell’art. 78, comma 2, lettera d).
  7. Calcolo del voto e strategia di cram down. Simuliamo maggioranze, silenzio-assenso ed esclusioni dell’art. 79 e verifichiamo se l’adesione di Fisco ed enti previdenziali è determinante.
  8. Inventario delle garanzie per le società di persone. Distinguiamo la posizione dei soci come soci, come fideiussori e come consumatori, e costruiamo le classi obbligatorie dell’art. 74, comma 3.
  9. Confronto tra le uscite. Per chi deve scegliere tra continuare e liquidare, mettiamo a confronto concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per l’impresa agricola, accordo di ristrutturazione.
  10. Difesa nelle fasi contenziose. Seguiamo reclami contro l’inammissibilità o il diniego, contestazioni di convenienza e revoca, fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo passaggio pesano due abilitazioni insieme. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere dall’interno la composizione negoziata: cosa ha fatto l’esperto, cosa significa la sua relazione finale, quali atti sono stati autorizzati. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero e fiduciario di un OCC consente di sapere cosa l’OCC dovrà verificare per redigere la relazione del concordato minore. Il risultato è una strategia che non si interrompe al cambio di procedura.

La continuità è un valore anche nel contenzioso: la stessa linea difensiva impostata al momento del ricorso viene seguita nei reclami e, se necessario, fino alla Corte di Cassazione, grazie al patrocinio del cassazionista.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso, permette di costruire insieme la parte giuridica della proposta e quella contabile del piano: margini, flussi, alternativa liquidatoria, posizione fiscale.

Chiusura

Torniamo alla domanda del titolo. Dopo la composizione negoziata il concordato minore si può chiedere: lo dice l’art. 25-quater, comma 4, lettera a). Ma il passaggio non è uguale per tutti. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è muoversi secondo le tue regole, non secondo quelle di un caso diverso dal tuo. L’impresa con trattative fallite deve ridisegnare la proposta, chi ha un accordo parziale deve renderlo compatibile con le prelazioni, chi ha misure protettive deve chiudere la finestra scoperta, l’impresa agricola deve scegliere tra due strumenti, la società di persone deve proteggere i soci anche come garanti, e chi liquida deve trovare risorse esterne reali.

Studio Monardo è attrezzato per questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda la fase da cui esci, a quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che riguarda la fase in cui entri. A questo si aggiunge il patrocinio da cassazionista per le eventuali fasi di reclamo e impugnazione.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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