Quali novità ha introdotto il D.Lgs. 136/2024 sull’esdebitazione, e che cosa cambiano, in concreto, per chi oggi deve scegliere la strada con cui liberarsi dei debiti residui? La domanda nasce quasi sempre da un’esperienza precisa: si legge una guida, si parla con un conoscente che ha già chiuso la propria procedura, si consulta un decreto di qualche tribunale e si scopre che i numeri non tornano. Qualcuno parla di “quattro anni e dieci per cento”, qualcun altro di “tre anni senza percentuale”; c’è chi sostiene che nella liquidazione controllata l’esdebitazione arrivi “da sola” e chi invece insiste sulla necessità di un’istanza. Entrambe le versioni hanno un fondamento, perché descrivono due testi diversi della stessa norma: quello anteriore al correttivo e quello in vigore dal 28 settembre 2024.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il correttivo non ha cambiato l’esdebitazione in un solo verso, ma ha spostato in modo diverso gli equilibri delle tre strade che la legge offre, cioè l’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale, quella nella liquidazione controllata e quella del debitore incapiente. Per alcuni profili la riforma ha semplificato, per altri ha aggiunto passaggi procedurali che vanno presidiati.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il tema coincide con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè proprio l’organismo che nella liquidazione controllata assume spesso il ruolo di liquidatore e che nell’esdebitazione dell’incapiente presenta la domanda e vigila per i tre anni successivi. Sul versante dell’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere l’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale come l’ultimo anello di un percorso di crisi più ampio.
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Il quadro di partenza: che cosa è rimasto fermo e che cosa si è mosso
Prima di pesare le singole strade, va fissato il perimetro comune. L’esdebitazione, secondo l’art. 278 c.1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti in una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Questa norma, insieme ai commi che regolano società, soci illimitatamente responsabili, garanti e debiti esclusi (mantenimento e alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti), non è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024: le ultime modifiche risalgono al D.Lgs. 147/2020 e al D.Lgs. 83/2022.
Il correttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 e in vigore dal giorno successivo, è intervenuto invece su tre livelli.
Il primo è topografico. Il Capo X del Titolo V della Parte prima del Codice, dedicato all’esdebitazione, è stato riorganizzato in tre sezioni: una Sezione I di disposizioni generali (artt. 278 e 279), una nuova Sezione I-bis sull’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (artt. 280 e 281) e una Sezione II sull’esdebitazione nella liquidazione controllata (artt. 282 e 283). La ricostruzione è quella dell’appendice di aggiornamento di Alfonso Cerrato al volume “La nuova esdebitazione” (Pacini giuridica, 2024), che attribuisce la nuova sistemazione agli artt. 42 e 43 del decreto. Secondo il commento di FiscoeTasse alla relazione illustrativa, anche la rubrica della Sezione I è cambiata: da “Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata” a “Disposizioni generali in materia di esdebitazione”.
Il secondo livello è procedurale, ed è quello che pesa di più sulle scelte. Nella liquidazione giudiziale il tribunale ora provvede, alla chiusura, su istanza del debitore, e l’istanza va comunicata dal curatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Nella liquidazione controllata la vecchia “esdebitazione di diritto” è stata riscritta: oggi l’esdebitazione “opera” alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ma è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con un contraddittorio scritto analogo.
Il terzo livello è sostanziale e riguarda soprattutto il debitore incapiente: il periodo entro cui le utilità sopravvenute fanno “rivivere” l’esigibilità del debito è sceso da quattro a tre anni, e la soglia del dieci per cento è scomparsa dal testo.
Il dato che non è cambiato è la misura temporale generale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 74/2026, ha osservato che con il correttivo l’art. 279 è divenuto norma generale sulle esdebitazioni, estesa anche alla liquidazione controllata, “rimanendo tuttavia invariata” la regola secondo cui il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente.
Prima e dopo: le modifiche verificate
La tabella che segue mette a confronto il testo previgente e il testo vigente solo per i punti che risultano da fonti lette: il testo vigente su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026), la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026 (che riporta testualmente la prima formulazione dell’art. 281), l’appendice Pacini e i due approfondimenti di FiscoeTasse (quello sul correttivo e quello, precedente, sull’esdebitazione di diritto). Dove la fonte non riporta il testo anteriore, la casella lo dichiara.
| Norma | Testo previgente | Testo vigente (dal 28/9/2024) |
|---|---|---|
| Art. 279 c.1 | Richiamo al solo art. 280; in origine la norma era riferita all’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (Corte cost. 74/2026; Pacini) | “Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2”: norma generale anche per la liquidazione controllata; tre anni dall’apertura o chiusura se antecedente, invariato |
| Art. 280 lett. a) | Con procedimento penale in corso o misure di prevenzione, il beneficio “può essere riconosciuto solo all’esito del procedimento” (riportato da FiscoeTasse) | “Il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del relativo procedimento” |
| Art. 281 c.1 | Il tribunale, contestualmente al decreto di chiusura, sentiti gli organi e verificate le condizioni, dichiara inesigibili i debiti: nessuna istanza (testo riportato dalla Corte cost. 74/2026) | Provvede “su istanza del debitore”, salvo il rinvio dell’art. 280 lett. a); l’istanza è comunicata dal curatore ai creditori ammessi, osservazioni entro quindici giorni |
| Art. 281 c.2 | “Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore”, decorsi tre anni dall’apertura | “Allo stesso modo il tribunale provvede” decorsi almeno tre anni: l’inciso sull’istanza non compare più |
| Art. 281 c.3 | Testo anteriore non riportato dalle fonti lette | Il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235 c.1, dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio |
| Art. 281 c.4 | Secondo Pacini, ritocco solo letterale sul rinvio al termine di trenta giorni | Decreto comunicato a organi, pubblico ministero, debitore e creditori ammessi non integralmente soddisfatti; reclamo ex art. 124 entro trenta giorni; iscrizione nel registro delle imprese |
| Art. 282 rubrica | “Esdebitazione di diritto” | “Condizioni e procedimento di esdebitazione” |
| Art. 282 c.1 | L’esdebitazione “opera di diritto” alla chiusura o decorsi tre anni (Trib. Perugia 2023); decreto motivato iscritto nel registro delle imprese (FiscoeTasse) | “Opera” alla chiusura o decorsi tre anni, ma è dichiarata “su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore”; segnalazione con i fatti rilevanti se anteriore alla chiusura; osservazioni dei creditori ammessi entro quindici giorni; pubblicazione web del decreto per consumatore e professionista |
| Art. 282 c.2 | Vaglio sulla colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento (Trib. Perugia 2023) | Rinvio espresso alle condizioni dell’art. 280, assenza di condanna definitiva per i reati dell’art. 344, nessuna colpa grave, malafede o frode |
| Art. 282 c.2-bis | Non esisteva | L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie |
| Art. 282 c.3 | Decreto comunicato anche al pubblico ministero e ai creditori (Pacini; FiscoeTasse) | Comunicato ai creditori ammessi e al debitore; reclamo ex art. 124 entro trenta giorni, anche contro il provvedimento che accerta le preclusioni |
| Art. 283 c.1 | Obbligo di pagamento se “entro quattro anni” sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento “in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento” | “Resta ferma l’esigibilità del debito”, nei limiti del c.9, se “entro tre anni” sopravvengono utilità ulteriori che consentano “l’utile soddisfacimento dei creditori”; esclusi i finanziamenti |
| Art. 283 c.3 lett. a) | Elenco dei creditori con le somme dovute | In più, gli indirizzi PEC o, in mancanza, di posta ordinaria di cui sia verificabile la titolarità |
| Art. 283 c.8 | Opposizione dei creditori entro trenta giorni; poi conferma o revoca del decreto e reclamo ex art. 50 | Soppressa la fase di opposizione: reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 |
| Art. 283 c.9 | Vigilanza dell’OCC per quattro anni | Vigilanza per tre anni dal deposito del decreto; se emergono utilità ulteriori, l’OCC, autorizzato dal giudice, lo comunica ai creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quelle utilità |
Due avvertenze rendono la tabella più onesta. La prima: per l’art. 283 c.7, che nel testo vigente rende dovuta la dichiarazione annuale sulle utilità “ove positiva”, Pacini parla solo di “una semplice modifica semantica” e nessuna fonte letta indica con certezza quale fosse la formula anteriore; non è quindi possibile attribuire al correttivo l’introduzione di quell’inciso. La seconda: la pubblicazione web del decreto relativo a consumatore e professionista compare nel testo vigente dell’art. 282 c.1, mentre le descrizioni del testo previgente lette in questa ricerca menzionano solo l’iscrizione nel registro delle imprese; è l’elemento su cui il confronto con la Gazzetta Ufficiale va fatto prima di trarne conseguenze.
Il regime transitorio
Il punto di contatto tra vecchio e nuovo testo è l’art. 56 del D.Lgs. 136/2024. Secondo la ricostruzione pubblicata su diritto.it (Monica Mandico), il comma 4 prevede che le nuove disposizioni si applichino non solo alle procedure instaurate dopo il 28 settembre 2024, ma anche a quelle pendenti a quella data; e l’art. 8 del D.L. 178/2024 (cosiddetto decreto giustizia) ha poi interpretato autenticamente la norma nel senso che l’applicazione delle nuove regole non richiede di rinnovare, modificare o integrare gli atti già compiuti, con salvezza dei provvedimenti adottati. La stessa fonte riferisce che tra i procedimenti nominati dalla norma di interpretazione autentica compaiono espressamente i procedimenti di esdebitazione, mentre la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata non sono citate testualmente: un vuoto che la relazione al disegno di legge di conversione suggeriva di colmare. Questo è il quadro che emerge dai commenti letti; il testo integrale dell’art. 56 va confrontato sulla Gazzetta prima di applicarlo a un caso concreto.
Diverso è il discorso per chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022: per la Cassazione (ord. n. 14835/2025, ripresa dalla n. 30108/2025) l’istanza di esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria del Codice non nomina i procedimenti di esdebitazione; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. In quei casi le novità del correttivo non entrano proprio in gioco.
Opzione 1: l’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale (artt. 279-281)
In cosa consiste
È la strada dell’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè l’erede del fallimento. L’art. 281 c.1, nel testo vigente, prevede che il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiari inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza è comunicata dal curatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il comma 2 consente lo stesso provvedimento quando siano decorsi almeno tre anni dall’apertura; il comma 3 impone al curatore di riferire nel rapporto riepilogativo dell’art. 235 c.1 i fatti rilevanti per la concessione o il diniego; il comma 4 regola comunicazione, reclamo entro trenta giorni ex art. 124 e iscrizione nel registro delle imprese; i commi 5 e 6, non toccati, escludono effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie e limitano l’esdebitazione alla parte definitivamente non soddisfatta se da quei giudizi deriva un maggior riparto.
Che cosa è cambiato davvero
Il confronto testuale è possibile grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026, che riporta la prima formulazione: il tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura”, dichiarava l’inesigibilità senza bisogno di domanda, mentre l’istanza del debitore era prevista per il caso dei tre anni. Il correttivo ha invertito lo schema. Oggi l’istanza serve alla chiusura, mentre nell’ipotesi dei tre anni l’inciso sull’istanza è stato tolto; secondo la relazione illustrativa riportata da FiscoeTasse, l’eliminazione mira a garantire la liberazione dai debiti nel termine massimo di legge senza un atto di impulso. La stessa fonte precisa che il richiamo al rapporto riepilogativo riguarda solo la chiusura disposta prima dei tre anni, perché al terzo anno la procedura è ancora aperta e non esiste un rapporto finale.
Sul versante delle condizioni, l’art. 280 lett. a) ha cambiato la conseguenza della pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’impresa, o dell’applicazione di misure di prevenzione del D.Lgs. 159/2011. Prima il beneficio “poteva essere riconosciuto solo all’esito del procedimento”; ora il tribunale “rinvia la decisione” fino a quell’esito. FiscoeTasse lo descrive come un diverso meccanismo di sospensione della decisione; Pacini come una modifica lieve, “a livello semantico”. Il rovescio della medaglia è evidente: la decisione resta in sospeso, ma non viene negata.
Quando ha senso
Tre scenari rendono questa strada la più naturale:
– l’imprenditore commerciale sopra soglia, già in liquidazione giudiziale chiesta da un creditore o da lui stesso, che non ha alternative procedurali e deve solo presidiare la fase finale;
– il socio illimitatamente responsabile di una società di persone coinvolto nella procedura, per il quale le condizioni dell’art. 280 vanno verificate anche in capo a lui (art. 278 c.4);
– l’imprenditore la cui procedura si prolunga per contenziosi o vendite complesse, al quale il comma 2 consente di non attendere la chiusura.
Come si esegue, in sintesi
Il debitore deposita l’istanza, preferibilmente prima che il decreto di chiusura diventi efficace; il curatore la comunica ai creditori ammessi; decorsi i quindici giorni, il tribunale decide valutando osservazioni, rapporto del curatore e condizioni dell’art. 280; il decreto va comunicato e può essere reclamato entro trenta giorni. I termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
I vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la chiarezza del contraddittorio. Le osservazioni dei creditori in un termine breve concentrano le contestazioni prima della decisione, riducendo il rischio di sorprese in sede di reclamo. Il secondo riguarda il rinvio per procedimento penale: chi ha un processo pendente non subisce un diniego che lo costringerebbe a ripresentare la domanda, ma attende una decisione rinviata. Il terzo è l’apertura interpretativa offerta dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 74/2026 ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo sull’art. 281 c.1 per eccesso di delega: la “contestualità” con il decreto di chiusura va intesa in senso logico e non strettamente cronologico, sicché l’istanza presentata “subito dopo” la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, all’esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell’ambito della liquidazione giudiziale. La Corte ha valorizzato la legge delega n. 155/2017, che imponeva di consentire la domanda “subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura”, e ha osservato che il debitore potrebbe non essere informato dell’imminente chiusura.
I rischi e gli svantaggi, senza attenuazioni
A fronte di questi vantaggi va soppesato un rischio procedurale nuovo: il debitore che non deposita l’istanza al momento giusto può trovarsi esposto a una dichiarazione di tardività. La Corte costituzionale ha ammesso l’istanza presentata subito dopo la chiusura, anche nel periodo di ultrattività degli organi, ma non ha fissato un termine e ha espressamente rimesso al legislatore un intervento che individui “un lasso temporale più definito”. Nel giudizio di Arezzo il ricorso era stato depositato tre mesi dopo il decreto di chiusura e il rimettente lo riteneva fuori termine: il perimetro del “subito dopo” resta quindi affidato ai singoli tribunali. Il secondo svantaggio riguarda i tempi: quindici giorni di osservazioni e trenta di reclamo si sommano alla durata della procedura. Il terzo è che l’esdebitazione non tocca i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie, anche posteriori alla chiusura (c.5), e se ne deriva un maggior riparto il beneficio vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (c.6).
Il profilo ideale di questa opzione è l’imprenditore già soggetto alla liquidazione giudiziale, senza procedimenti penali pendenti per i reati dell’art. 280 lett. a), che può monitorare la data di chiusura e depositare l’istanza prima che il decreto diventi efficace.
Le pronunce a supporto
Oltre alla Corte cost. n. 74/2026, rilevano due ordinanze della Cassazione. La n. 28505 del 6 novembre 2024, in un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha osservato che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale (nota solo dalla massima Brocardi). La n. 14835 del 3 giugno 2025 chiarisce che per i falliti ante 15 luglio 2022 resta la legge fallimentare, conclusione confermata, secondo la sintesi di Unijuris, anche dalla Cass. n. 1469 del 22 gennaio 2026.
Opzione 2: l’esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282)
In cosa consiste
È la strada del debitore sovraindebitato non soggetto alla liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo. La liquidazione controllata, regolata dagli artt. 268 e seguenti, mette a disposizione dei creditori i beni e la parte di reddito eccedente il mantenimento del debitore e della famiglia, nei limiti stabiliti dal giudice. L’art. 282 c.1 vigente stabilisce che l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se opera prima della chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni.
Che cosa è cambiato davvero
È la norma più toccata dopo l’art. 283. L’art. 43 c.1 del D.Lgs. 136/2024, con le lettere da a) a e), ha modificato i commi 1, 2 e 3, introdotto il comma 2-bis e cambiato la rubrica. Prima la norma si intitolava “Esdebitazione di diritto”, e il Tribunale di Perugia, in una sentenza di apertura depositata il 31 luglio 2023, la leggeva così: l’esdebitazione, “pur operando di diritto” alla chiusura o decorsi tre anni, presuppone un previo vaglio di meritevolezza ai sensi del secondo comma. L’approfondimento di FiscoeTasse sul testo originario descriveva un decreto motivato iscritto nel registro delle imprese e comunicato al pubblico ministero e ai creditori, con reclamo entro trenta giorni.
Il correttivo ha cambiato tre cose. Innanzitutto, l’automatismo è stato sostituito da un impulso: istanza del debitore oppure segnalazione del liquidatore. Pacini lo dice in modo netto, intitolando il paragrafo “il nuovo art. 282 che sostituisce l’esdebitazione di diritto”. In secondo luogo, è stato introdotto un contraddittorio scritto con i creditori ammessi, sul modello dell’art. 281. Infine, il comma 2 ora richiama espressamente le condizioni dell’art. 280 e aggiunge l’assenza di condanna definitiva per i reati dell’art. 344 (le sanzioni per il debitore nelle procedure di sovraindebitamento, norma non toccata dal correttivo), accanto all’esclusione per chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il nuovo comma 2-bis riprende per la liquidazione controllata la salvezza dei giudizi in corso e delle operazioni liquidatorie, e il comma 3 indirizza la comunicazione del decreto ai creditori ammessi e al debitore, senza più menzionare il pubblico ministero.
Sul termine del reclamo le fonti vanno lette con attenzione: il testo vigente dell’art. 282 c.3 indica trenta giorni nelle forme dell’art. 124, sia contro il decreto che dichiara l’esdebitazione sia contro quello che accerta le preclusioni del comma 2. È il dato da tenere fermo, perché l’art. 124, da solo, prevederebbe dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.
Quando ha senso
Tre scenari:
– il consumatore con un reddito stabile e qualche bene da liquidare, che non può proporre un piano sostenibile ma ha comunque un attivo da distribuire;
– il professionista o l’imprenditore minore con debiti verso fornitori, banche ed erario, per il quale un concordato minore non raccoglierebbe le maggioranze;
– il debitore già sottoposto a pignoramenti, che ha interesse al blocco delle azioni individuali: secondo la sentenza di Perugia, dalla dichiarazione di apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con richiamo all’art. 150 del Codice.
Come si esegue, in sintesi
Il ricorso per l’apertura si presenta al tribunale competente con la relazione dell’OCC. Il liquidatore forma lo stato passivo, liquida, deposita i rapporti periodici. In prossimità del triennio, o alla chiusura, il debitore deposita l’istanza oppure il liquidatore trasmette la segnalazione con i fatti rilevanti; i creditori ammessi hanno quindici giorni per osservare; il tribunale decide con decreto motivato, reclamabile entro trenta giorni. Già nel 2023 il Tribunale di Perugia chiedeva al liquidatore di prendere posizione, in prossimità dei tre anni, sulla sussistenza delle condizioni dell’art. 280, recependo le osservazioni dei creditori, e di depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio: il correttivo ha trasformato in norma una prassi che alcuni tribunali avevano già adottato.
I vantaggi motivati
Il primo è la duplicità dell’impulso: se il debitore non deposita l’istanza, la segnalazione del liquidatore consente comunque al tribunale di provvedere. Il secondo è la stabilità della decisione: un decreto pronunciato dopo il contraddittorio con i creditori ammessi è meno esposto a contestazioni successive. Il punto è stato reso evidente dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 104/2026, che ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano, rimettenti sull’art. 278 c.2, perché nei giudizi di esdebitazione dopo la liquidazione controllata i creditori ammessi sono parti e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Il terzo vantaggio è la sorte delle sanzioni accessorie: secondo la sintesi di Eutekne, il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 emesso su segnalazione del liquidatore, ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b).
I rischi e gli svantaggi, senza attenuazioni
Il rovescio della medaglia è che la liberazione non arriva più in silenzio: si apre una fase in cui i creditori ammessi possono far valere colpa grave, malafede o frode. La Cassazione ha chiarito che questo vaglio appartiene alla fase finale: con l’ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (nota dalla massima Brocardi) ha escluso che l’apertura della liquidazione controllata possa essere negata per un giudizio di non meritevolezza, collocando negligenza e imprudenza del debitore nella successiva esdebitazione; con l’ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it) ha confermato l’impostazione, precisando che la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è comunque requisito di ammissibilità. Ne discende che il debitore entra facilmente, ma deve arrivare al triennio con una storia difendibile. Un orientamento di merito isolato, Trib. Ascoli Piceno 8 novembre 2024 (noto da una rassegna ecnews, senza numero), ha formulato già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione; è in tensione con le due ordinanze di legittimità, ma segnala che alcuni tribunali guardano presto alla condotta. Secondo la sintesi di Unijuris, il Tribunale di Treviso, il 31 marzo 2026, ha considerato colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente.
C’è poi un rischio legato ai creditori anteriori non insinuati. L’art. 278 c.2 limita l’effetto nei loro confronti alla parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; la questione di legittimità sollevata dai Tribunali di Verona e Milano, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.
Il profilo ideale di questa opzione è il debitore sovraindebitato con un attivo da distribuire, beni o reddito eccedente, e con una storia dell’indebitamento che regge al contraddittorio dei creditori ammessi.
Opzione 3: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283)
In cosa consiste
È la strada di chi non ha nulla da offrire, né oggi né in prospettiva. L’art. 283 c.1 vigente consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione una sola volta. Il comma 2 considera incapiente anche chi ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del D.P.C.M. 159/2013. La domanda si presenta tramite l’OCC, con l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo; la relazione dell’OCC illustra cause dell’indebitamento, diligenza e completezza della documentazione; i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (c.6).
Che cosa è cambiato davvero
Qui il confronto è il più netto, e le fonti concordano. Il testo previgente del comma 1 faceva salvo “l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice” se sopravvenivano utilità rilevanti che consentissero il soddisfacimento dei creditori “in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento”. Il testo vigente stabilisce che resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità. Pacini definisce questa la modifica “più opportuna ed utile” del correttivo in materia, perché tenta di far concepire l’istituto maggiormente come un beneficio.
Il dieci per cento non è più nel testo di legge: chi lo indica come soglia vigente descrive la norma anteriore al 28 settembre 2024. Al suo posto c’è un concetto elastico, l'”utile soddisfacimento”, che sposta il giudizio dall’aritmetica alla valutazione.
Gli altri interventi completano il quadro. Il comma 3 lett. a) chiede ora anche gli indirizzi PEC dei creditori o, se non disponibili, quelli di posta ordinaria di cui sia verificabile la titolarità. Il comma 8 ha perso la fase di opposizione: prima i creditori potevano opporsi entro trenta giorni e il giudice, instaurato il contraddittorio, confermava o revocava il decreto, con reclamo ai sensi dell’art. 50; oggi il decreto è comunicato a debitore e creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124. Il comma 9 riduce la vigilanza dell’OCC da quattro a tre anni dal deposito del decreto e aggiunge una sequenza nuova: se l’OCC accerta utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.
Quando ha senso
Tre scenari:
– il lavoratore dipendente o il pensionato il cui reddito, al netto delle spese di mantenimento, resta sotto la soglia del comma 2;
– il debitore senza beni né reddito, per il quale l’OCC non può attestare la possibilità di acquisire attivo: secondo il testo vigente dell’art. 268 c.3, anch’esso toccato dal correttivo, in questo caso la liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica non si apre, e la strada che resta è quella dell’incapiente;
– il debitore convenuto con un ricorso di liquidazione controllata da parte di un creditore, che può eccepire entro la prima udienza l’assenza di attivo, con i documenti dell’art. 283 c.3.
Come si esegue, in sintesi
L’OCC raccoglie la documentazione, redige la relazione e presenta la domanda al giudice competente. Il giudice valuta la meritevolezza ed esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (c.7); il decreto indica il termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca. Seguono tre anni di vigilanza dell’OCC. Secondo la sintesi di Unijuris, il Tribunale di Verona, il 12 gennaio 2026, ha ammesso che l’incapiente presenti la domanda anche personalmente, purché sia garantito il contraddittorio con i creditori.
I vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la durata: un anno in meno di esposizione alle utilità sopravvenute e alla vigilanza. Il secondo è l’accesso senza attivo: è l’unica strada che non presuppone qualcosa da liquidare. Il terzo è il dimezzamento dei compensi dell’OCC, l’unico costo della procedura che la norma regola espressamente. Il quarto, frutto del correttivo, è la semplificazione dell’impugnazione: un solo reclamo, entro trenta giorni, al posto della sequenza opposizione, conferma o revoca, reclamo.
I rischi e gli svantaggi, senza attenuazioni
L’elemento dirimente è che senza la soglia del dieci per cento nessuno può dire in anticipo quale sopravvenienza sarà considerata tale da consentire l'”utile soddisfacimento”. Per il debitore la regola nuova è più favorevole sul tempo, ma meno prevedibile sulla misura. Il meccanismo del comma 9 è inoltre più incisivo di prima: la comunicazione autorizzata dal giudice apre ai creditori le azioni esecutive e cautelari sulle utilità sopravvenute.
Non mancano zone d’ombra. La dichiarazione annuale è dovuta, secondo il testo del comma 7, “ove positiva”, ma molti decreti, tra cui quello del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, la chiedono comunque ogni anno: la prudenza suggerisce di depositarla sempre, anche negativa, perché l’omissione può costare la revoca. Sul calcolo del comma 2 convivono due letture: secondo il testo vigente citato nel decreto di Alessandria, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e spese reali di mantenimento, mentre il testo previgente, nella lettura della nota ODCEC Brescia del 2023, usava la soglia come misura stessa del mantenimento. E non tutti i decreti si sono allineati subito: il Tribunale di Venezia (decr. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025) e il Tribunale di Como (decr. 28 ottobre 2025) usavano ancora la formula “quattro anni e dieci per cento”. Resta aperta anche l’applicazione all’incapiente dei debiti esclusi dell’art. 278 c.7: il Tribunale di Rovereto (decr. 15 dicembre 2025) applica le esclusioni della lett. b), parte della dottrina ritiene che non operino; nessuna pronuncia risolve il punto.
Infine, un limite strutturale: l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta, e la Cassazione (ord. n. 30108 del 14 novembre 2025) l’ha esclusa per il debitore già fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione della legge fallimentare, quando i debiti sono quelli della procedura fallimentare, lasciando aperto il caso dei debiti sorti dopo.
Il profilo ideale di questa opzione è la persona fisica senza beni e con un reddito sotto la soglia del comma 2, con una storia dell’indebitamento priva di frode, dolo o colpa grave, disposta a sostenere tre anni di dichiarazioni e verifiche.
Le opzioni alla prova dei conti: tre esercizi con gli stessi dati
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Servono a mostrare come le stesse date e gli stessi importi producano esiti diversi a seconda del testo applicato e della strada scelta.
Simulazione 1: liquidazione controllata aperta il 16 ottobre 2023
Ipotesi: consumatore con debiti per 48.370 €, liquidazione controllata aperta con sentenza del 16 ottobre 2023 (lunedì); il liquidatore ha acquisito la quota di stipendio eccedente il mantenimento e ha venduto un’auto. Il triennio dall’apertura matura il 16 ottobre 2026.
- Lettura del testo previgente. L’esdebitazione “operava di diritto” decorsi tre anni: il tribunale l’avrebbe dichiarata con decreto motivato, comunicato anche al pubblico ministero, e già allora alcuni tribunali (Perugia nel 2023) chiedevano al liquidatore una relazione finale.
- Testo vigente. La procedura era pendente al 28 settembre 2024, e secondo i commenti all’art. 56 c.4 le nuove regole si applicano anche alle procedure pendenti. Serve quindi un impulso: il debitore deposita l’istanza lunedì 19 ottobre 2026 e il liquidatore la comunica lo stesso giorno ai creditori ammessi. Le osservazioni sono possibili fino a martedì 3 novembre 2026. Se il decreto viene comunicato lunedì 23 novembre 2026, il reclamo è proponibile entro mercoledì 23 dicembre 2026.
- Variante. Il debitore non deposita nulla: il liquidatore trasmette la segnalazione dando atto dei fatti rilevanti. La procedura prosegue per le operazioni liquidatorie e i giudizi in corso, sui quali l’esdebitazione non incide (c.2-bis).
Esito: con la stessa data di apertura, il testo vigente aggiunge circa due mesi di contraddittorio scritto e di reclamo, ma riduce il rischio che la decisione sia rimessa in discussione da creditori non sentiti.
Simulazione 2: incapiente con decreto depositato il 2 dicembre 2024
Ipotesi: debitore single, reddito netto annuo 9.870 € al netto delle spese di produzione e di mantenimento; debiti per 61.230 €; decreto di esdebitazione depositato lunedì 2 dicembre 2024, quindi dopo l’entrata in vigore del correttivo. Con i dati dell’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, importo provvisorio della circolare INPS n. 153/2025), la soglia del comma 2 per una persona è 10.651,68 €: il reddito resta sotto.
- Sopravvenienza A: eredità netta di 4.870 € a marzo 2027. Con il testo previgente il dieci per cento dei debiti era 6.123 €: la sopravvenienza (7,95%) non lo raggiungeva e non faceva sorgere alcun obbligo. Con il testo vigente cade entro il triennio (che si chiude il 2 dicembre 2027) e non c’è più una soglia numerica: decide il giudizio sull'”utile soddisfacimento”, che il testo non quantifica.
- Sopravvenienza B: eredità netta di 9.840 € a gennaio 2028. Con il testo previgente sarebbe caduta nel quarto anno e avrebbe superato il dieci per cento (16,07%): obbligo di pagamento. Con il testo vigente cade fuori dal triennio: l’esigibilità non rivive.
- Dichiarazione annuale. Anche senza sopravvenienze, il decreto fissa il termine annuale: depositare una dichiarazione negativa evita la discussione sul significato di “ove positiva”.
Esito: il correttivo è più favorevole sul tempo e meno prevedibile sulla misura; la stessa eredità può avere effetti opposti nei due regimi.
Simulazione 3: liquidazione giudiziale aperta il 7 marzo 2024
Ipotesi: imprenditore commerciale, liquidazione giudiziale aperta il 7 marzo 2024 (giovedì), passivo ammesso 213.460 €, riparti per 37.910 €; decreto di chiusura del 15 settembre 2025 (lunedì).
- Prima formulazione dell’art. 281 c.1. Il tribunale avrebbe dichiarato l’inesigibilità contestualmente al decreto di chiusura, senza bisogno di istanza.
- Testo vigente. Serve l’istanza. Se il debitore la deposita prima della chiusura, il tribunale decide con lo stesso decreto, dopo i quindici giorni di osservazioni. Se la deposita martedì 30 settembre 2025, cioè quindici giorni dopo, la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026 consente di ritenerla decidibile con un decreto successivo se presentata “subito dopo” la chiusura o mentre gli organi sono ancora operativi; ma il termine non è fissato e nel caso di Arezzo un deposito tre mesi dopo era stato ritenuto tardivo dal rimettente.
- Variante. Se la procedura fosse rimasta aperta, decorsi tre anni (marzo 2027) il tribunale potrebbe provvedere ai sensi del comma 2, che nel testo vigente non menziona più l’istanza.
- Variante penale. Se fosse pendente un procedimento per bancarotta fraudolenta, il tribunale rinvierebbe la decisione all’esito (art. 280 lett. a).
Esito: il passaggio dalla pronuncia d’ufficio all’istanza rende decisiva la vigilanza sulla data di chiusura.
Il confronto in tabella
La tabella mette a confronto le tre strade nel testo vigente. Le righe riprendono gli elementi che nelle sezioni precedenti si sono rivelati decisivi: tempi, complessità, conseguenze di un esito negativo, effetti sulle esecuzioni individuali, possibilità di cambiare strada. Quanto ai costi, l’unico dato normativo certo è il dimezzamento dei compensi dell’OCC nell’esdebitazione dell’incapiente; per il contributo unificato della liquidazione controllata e degli altri ricorsi non risulta una norma verificata in questa ricerca, e l’importo va chiesto alla cancelleria del tribunale competente. Le valutazioni della tabella sono tendenziali: ogni tribunale applica le norme con prassi proprie, e la tabella non sostituisce l’esame dei documenti.
| Elemento | Opzione 1 – Liquidazione giudiziale (artt. 280-281) | Opzione 2 – Liquidazione controllata (art. 282) | Opzione 3 – Incapiente (art. 283) |
|---|---|---|---|
| Tempi | Alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura; + 15 giorni di osservazioni; reclamo entro 30 giorni | Alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura; + 15 giorni di osservazioni; reclamo entro 30 giorni | Decreto subito, ma tre anni di esposizione alle utilità ulteriori e di vigilanza dell’OCC; reclamo entro 30 giorni |
| Complessità | Alta: procedura concorsuale piena, istanza da depositare in tempo | Media: liquidazione di beni e reddito, istanza o segnalazione del liquidatore | Più contenuta: domanda tramite OCC con documentazione, dichiarazione annuale |
| Rischi in caso di esito negativo | Diniego per le condizioni dell’art. 280 o rinvio per procedimento penale; tardività dell’istanza | Diniego per colpa grave, malafede, frode o reati dell’art. 344 dopo una procedura già sostenuta | Diniego per frode, dolo o colpa grave; revoca se manca la dichiarazione; beneficio spendibile una sola volta |
| Effetti sulle esecuzioni | Divieto di azioni individuali durante la procedura | Divieto di azioni individuali sui beni compresi nella procedura (art. 150, richiamato da Trib. Perugia) | Nessuna liquidazione; dopo il decreto, azioni esecutive e cautelari solo sulle utilità ulteriori comunicate dall’OCC con autorizzazione del giudice |
| Reversibilità | Bassa: la procedura, una volta aperta, segue il suo corso | Bassa: aperta la procedura, la condotta conta in sede di esdebitazione | Il diniego senza contraddittorio consente di riproporre la domanda (Cass. 30108/2025), ma il beneficio si ottiene una volta |
| Costi previsti dalla legge | Spese della procedura in prededuzione | Spese della procedura e compenso del liquidatore in prededuzione | Compensi dell’OCC ridotti della metà (c.6) |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è in sé migliore delle altre. Il correttivo ha reso ciascuna più adatta a un profilo, e la scelta va costruita mettendo in fila alcuni criteri.
Primo criterio: la natura del debitore. Se l’attività esercitata rende il debitore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, l’opzione 1 non è una scelta ma un esito, e il lavoro si sposta sul presidio della fase finale: deposito dell’istanza prima che il decreto di chiusura diventi efficace, dialogo con il curatore sul rapporto riepilogativo. Se invece il debitore è consumatore, professionista o imprenditore minore, il bivio vero è tra la seconda e la terza strada.
Secondo criterio: l’esistenza di un attivo. Se c’è qualcosa da distribuire, beni o reddito eccedente il mantenimento, la liquidazione controllata è generalmente la via coerente, perché l’incapienza richiede l’assenza di qualunque utilità. Se l’attivo è nullo, la stessa liquidazione chiesta dal debitore persona fisica non si apre senza l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisirne, e la strada dell’art. 283 diventa quella percorribile. A fronte di un reddito vicino alla soglia del comma 2, il calcolo va fatto con i parametri ISEE del nucleo reale e con l’assegno sociale dell’anno, perché pochi euro spostano il debitore da una strada all’altra.
Terzo criterio: la storia dell’indebitamento. In tutte e tre le strade la condotta pesa, ma in momenti diversi. Nella liquidazione controllata si entra senza giudizio di meritevolezza e lo si affronta alla fine, davanti ai creditori ammessi che possono presentare osservazioni; nell’incapiente il giudice valuta subito. Se nella storia ci sono debiti erariali accumulati per anni o finanziamenti presi senza una prospettiva di rimborso, il rischio di un diniego dopo tre anni di procedura va soppesato con attenzione.
Quarto criterio: le prospettive di sopravvenienze. Un’eredità attesa, un aumento di reddito prevedibile, una causa risarcitoria in corso: nell’opzione 3 qualunque utilità ulteriore entro tre anni può riaprire l’esigibilità, senza più la franchigia del dieci per cento; nell’opzione 2 i giudizi in corso proseguono comunque a beneficio della procedura. Chi si aspetta entrate entro il triennio deve valutare quale delle due strade ne gestisca meglio gli effetti.
Quinto criterio: la tenuta procedurale. Le nuove regole premiano chi rispetta le scadenze e documenta. Istanza tempestiva, dichiarazioni annuali depositate anche negative, risposte puntuali alle osservazioni dei creditori: se la persona non è in condizione di seguire questi passaggi da sola, la strada più semplice sulla carta può rivelarsi la più fragile.
Per questo la valutazione dello Studio parte dalle qualifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: dopo il correttivo l’esdebitazione va preparata fin dall’apertura della procedura, non attesa.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? Dipende dal momento. Dopo l’apertura di una liquidazione controllata la procedura segue il suo corso e non esiste un passaggio automatico all’esdebitazione dell’incapiente. Viceversa, se la domanda dell’incapiente viene respinta senza contraddittorio, la Cassazione (ord. 30108/2025) ha osservato che può essere riproposta, ed è possibile ripensare la strategia. Ogni cambio di rotta va valutato prima, non dopo.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio più concreto non è perdere un diritto in astratto, ma perdere tempo: tre anni di liquidazione che si chiudono con un diniego per colpa grave, oppure un decreto da incapiente revocato per una dichiarazione non depositata. Il reclamo entro trenta giorni consente di contestare il provvedimento, ma sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi sull’art. 283 la giurisprudenza non è uniforme: l’ord. 30108/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un diniego, mentre l’ord. 13228 del 7 maggio 2026 viene descritta dalle fonti come in contrasto, con letture diverse (iusletter e ecnews) del caso deciso.
Se la mia procedura è iniziata prima del 28 settembre 2024, quale testo si applica? Secondo i commenti letti, l’art. 56 c.4 del D.Lgs. 136/2024 estende le nuove disposizioni anche alle procedure pendenti, e il D.L. 178/2024 ha chiarito che gli atti già compiuti non vanno rinnovati. Chi però era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta nella legge fallimentare (Cass. 14835/2025). Una precisazione: alcuni decreti emessi dopo la riforma hanno continuato a usare la formula dei quattro anni e del dieci per cento, e in quel caso vale la pena verificare se il provvedimento sia stato impugnato o se vada letto alla luce del testo vigente.
L’esdebitazione nella liquidazione controllata è ancora “automatica”? Il testo dice ancora che “opera” alla chiusura o decorsi tre anni, ma richiede un’istanza del debitore o una segnalazione del liquidatore e un decreto motivato dopo le osservazioni dei creditori. Quanto pesino le osservazioni e se il decreto abbia natura dichiarativa o costitutiva sono questioni non ancora risolte dalla giurisprudenza.
Il dieci per cento vale ancora per l’incapiente? No, non compare più nel testo vigente del comma 1. Al suo posto c’è l'”utile soddisfacimento dei creditori”, un criterio che dovrà essere riempito dalla prassi dei tribunali.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per strada. Per ciascuno è indicata la fonte consultata e se è stato letto il testo integrale o solo una sintesi.
Sulla liquidazione giudiziale (opzione 1)
- Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026; testo integrale letto). Questione sull’art. 281 c.1 dichiarata non fondata nei sensi della motivazione: la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura è logica, non strettamente cronologica, e l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. È rilevante perché riporta il testo originario dell’art. 281 e descrive la doppia modifica del correttivo (istanza del debitore e osservazioni nei quindici giorni); invita inoltre il legislatore a fissare un termine.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (solo massima Brocardi). La scarsità del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene un requisito oggettivo di soddisfacimento. Rilevante perché conferma che il correttivo, nel ritoccare l’art. 280, non ha reintrodotto soglie.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima Brocardi e passaggi riportati nella Cass. 30108/2025). L’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevante per delimitare il campo in cui le novità del 2024 si applicano.
- Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469 (solo sintesi Unijuris). Conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare e affronta la compatibilità con il diritto dell’Unione del termine annuale dell’art. 143 l.fall. Rilevante per chi confronta il vecchio sistema con l’attuale.
Sulla liquidazione controllata (opzione 2)
- Trib. Perugia, sentenza depositata il 31 luglio 2023 (numero non indicato nella fonte; testo pubblicato dall’Osservatorio del Centro studi giuridici dell’Università di Perugia). Nel testo previgente l’esdebitazione operava di diritto decorsi tre anni, ma presupponeva un vaglio di meritevolezza ai sensi del secondo comma; il liquidatore doveva relazionare sulle condizioni dell’art. 280 in vista del triennio. Rilevante perché documenta il testo anteriore e mostra una prassi poi trasformata in regola dal correttivo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (solo massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione, alla luce degli artt. 280 e 282 c.2. Rilevante perché sposta il peso del giudizio proprio sulla fase riscritta dal correttivo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Conferma l’orientamento precedente, ma qualifica la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza come requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale. Rilevante per la preparazione della domanda in vista dell’esdebitazione finale.
- Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026; nota dalla scheda della Corte e da fonti secondarie). Restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sull’art. 278 c.2: i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione. Rilevante perché rafforza il senso del contraddittorio introdotto dal correttivo; la questione, tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in Gazzetta il 23 settembre 2026, è in attesa di decisione.
- Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; solo sintesi Eutekne del 25 aprile 2026). Su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevante perché è un’applicazione del nuovo meccanismo della segnalazione; da citare con cautela per la mancanza del numero.
- Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (solo sintesi Unijuris, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevante per misurare il rischio nella fase finale della liquidazione controllata.
Sul debitore incapiente (opzione 3)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale pubblicato sul sito della Corte di cassazione). Il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare quella dell’incapiente per la stessa esposizione; contro il diniego emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevante per i limiti dell’opzione 3.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228 (sintesi iusletter del 27 maggio 2026 ed ecnews del 4 settembre 2026, che descrivono il caso in modo diverso). È indicata come in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti; va citata in modo neutro, attribuendo ogni lettura alla sua fonte.
- Cass. n. 13220/2026 (segnalata da Unijuris, letta solo in sintesi). Il reclamo ex art. 283 c.8 va al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’appello. Rilevante perché riguarda proprio il comma riscritto dal correttivo.
- Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026 (noto da fonti secondarie, testo integrale non consultato). Cita il testo vigente del comma 2 e chiede comunque la dichiarazione annuale ogni anno. Rilevante per la dichiarazione “ove positiva”.
- Trib. Venezia, decreto n. 1/2025 del 20 gennaio 2025, e Trib. Como, decreto 28 ottobre 2025 (noti da fonti secondarie, testo integrale non consultato). Usano ancora la formula “quattro anni e dieci per cento” del testo previgente. Rilevanti come segnale che il passaggio al nuovo testo non è stato immediato in tutti i tribunali.
- Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (solo sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a tre strade riscritte in modo diverso dallo stesso decreto, il lavoro utile consiste nel trasformare il confronto tra testo previgente e testo vigente in una scelta difendibile. In concreto:
- Ricostruiamo la tua posizione debitoria voce per voce, separando i debiti esdebitabili da quelli che l’art. 278 c.7 esclude e da quelli verso creditori non concorsuali.
- Verifichiamo quale testo si applica al tuo caso, controllando la data di apertura della procedura, l’eventuale dichiarazione di fallimento ante 15 luglio 2022 e gli atti già compiuti alla luce dell’art. 56 del D.Lgs. 136/2024 e del D.L. 178/2024.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto attivo, reddito, storia dell’indebitamento e prospettive di sopravvenienze.
- Calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 con il parametro ISEE del tuo nucleo reale e con l’assegno sociale dell’anno di riferimento, segnalando le due letture del calcolo.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione nella liquidazione giudiziale o controllata e ne presidiamo i tempi, monitorando la data di chiusura e la scadenza del triennio.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni, con documenti e argomenti sulla meritevolezza e sulle condizioni degli artt. 280 e 282.
- Curiamo il rapporto con il liquidatore e con l’OCC, perché la segnalazione e la relazione contengano i fatti rilevanti nel modo corretto.
- Organizziamo le dichiarazioni annuali dell’incapiente e verifichiamo le utilità sopravvenute prima che lo faccia l’OCC, per gestire in anticipo la comunicazione ai creditori.
- Proponiamo o contrastiamo il reclamo entro trenta giorni contro il decreto che concede o nega il beneficio, e valutiamo la successiva via del ricorso alla luce del contrasto tra le ordinanze di legittimità.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché redditi, dichiarazioni fiscali e posizione erariale vanno letti insieme alla strategia processuale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui il contrasto sulla ricorribilità dei decreti è ancora aperto, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra le tre strade viene difesa domani, in reclamo e nel giudizio di legittimità, senza cambiare mani. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di conoscere dall’interno il lavoro di chi redige le relazioni e vigila sull’incapiente. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, dalla ricostruzione dei redditi alla discussione davanti al tribunale.
Chiusura
Il D.Lgs. 136/2024 non ha introdotto una nuova esdebitazione, ma ha riscritto le regole del gioco per ciascuna delle tre strade esistenti. Nella liquidazione giudiziale ha trasformato la pronuncia d’ufficio alla chiusura in una pronuncia su istanza, con osservazioni dei creditori e rinvio in caso di procedimento penale. Nella liquidazione controllata ha sostituito l’esdebitazione di diritto con un procedimento a impulso del debitore o del liquidatore, con contraddittorio e pubblicità specifica. Per l’incapiente ha ridotto il periodo a tre anni e tolto la soglia del dieci per cento, al prezzo di un criterio meno prevedibile.
La scelta della strada dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: tre anni di procedura possono chiudersi con un diniego, e un beneficio che si ottiene una sola volta non si spreca due volte.
Lo Studio Monardo affronta questi temi partendo dalle competenze certificate dell’Avv. Monardo: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC sono direttamente collegati alle procedure di liquidazione controllata e di esdebitazione dell’incapiente, mentre la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda il percorso dell’imprenditore che arriva alla liquidazione giudiziale.
📩 Prima di depositare un’istanza o di scegliere tra liquidazione e incapienza, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
