Il calendario di un’impresa di manutenzione di impianti termici è scritto dai condomini. Le assemblee di primavera decidono chi gestirà le centrali termiche nella stagione successiva; i contratti di conduzione e manutenzione si rinnovano o si disdicono a ridosso della chiusura dell’esercizio di riscaldamento; i pagamenti arrivano quando gli amministratori riescono a incassare le rate dai condòmini. Quando tre o quattro contratti saltano nella stessa tornata, l’impresa scopre in poche settimane che il fatturato su cui aveva costruito organico, furgoni e magazzino non c’è più. Le retribuzioni dei tecnici però vanno pagate ogni mese, e con esse i contributi all’INPS, in scadenza ogni 16 del mese successivo.
Da quel momento parte un orologio che pochi imprenditori vedono per intero. Prima il ritardo nei versamenti, poi le sanzioni civili, poi la segnalazione dell’INPS prevista dal Codice della crisi, il DURC negato, l’avviso di addebito, la riscossione forzata che va a colpire proprio i crediti residui verso i condomini ancora clienti. In parallelo, se le ritenute trattenute ai dipendenti non vengono versate, corre anche un orologio penale. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi di un’impresa con debiti contributivi la stessa mossa, fatta tre mesi prima o tre mesi dopo, produce esiti opposti.
Questa inchiesta ricostruisce la sequenza in nove tappe: la perdita dei contratti (giorno 0); le prime scadenze saltate (dal giorno 16 al giorno 90); la segnalazione INPS e il DURC (dal giorno 90 al 150); l’avviso di addebito e i suoi termini; l’istanza di composizione negoziata e le misure protettive; i mesi delle trattative con l’esperto; gli esiti della composizione; l’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva; infine le strade per l’impresa minore e la chiusura del percorso. Per ciascuna tappa: cosa succede, quale norma la governa, quali termini si aprono, cosa può fare l’impresa in quel preciso momento.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La crisi di un’impresa che ha ancora un’attività da salvare si affronta con gli strumenti del Codice della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla composizione negoziata da cui passa il risanamento; per le imprese minori, che non possono accedere al concordato preventivo, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; e il debito contributivo, con il suo intreccio di sanzioni, avvisi di addebito e riscossione, viene esaminato dallo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina.
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La mappa temporale: dalle disdette all’esdebitazione
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere davanti l’intero percorso. La sequenza che segue non è l’unica possibile: alcune fasi si sovrappongono, altre si saltano se l’impresa si muove per tempo. Ma è la sequenza tipica di un’impresa di servizi con dipendenti che, dopo una perdita improvvisa di commesse, smette di versare regolarmente i contributi e non attiva subito uno strumento di regolazione della crisi.
Il dato da tenere a mente è che i termini non sono tutti dello stesso tipo. Alcuni sono termini di legge perentori, che se superati chiudono una porta per sempre: i 40 giorni per opporsi nel merito all’avviso di addebito, i 3 mesi per versare le ritenute dopo la contestazione ed evitare la sanzione penale o amministrativa, il deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive. Altri sono termini che l’INPS deve rispettare e che segnano il momento in cui l’ente si muove: i 90 giorni di ritardo che fanno scattare la segnalazione, i 15 giorni dell’invito a regolarizzare il DURC. Altri ancora sono tempi medi reali, che dipendono dal carico degli uffici e dei tribunali.
| Tappa | Momento | Evento | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Disdetta o mancato rinnovo dei contratti condominiali | Preavviso contrattuale; recupero crediti residui | Giorno 0 |
| 2 | Giorni 16-90 | Primi F24 contributivi non versati | Scadenza il 16 del mese successivo; sanzioni civili | Dal giorno 16 al 90 |
| 3 | Giorni 90-150 | Segnalazione INPS (art. 25-novies CCII) e DURC irregolare | 90 giorni di ritardo; 15 giorni per regolarizzare | Dal giorno 90 al 150 |
| 4 | Mesi 4-7 | Avviso di addebito INPS | 40 giorni per l’opposizione di merito; 60 giorni per pagare | L’avviso di addebito |
| 5 | Giorno X | Istanza di composizione negoziata e misure protettive | Ricorso per la conferma; udienza entro 10 giorni | Il giorno dell’istanza |
| 6 | Giorni X+1 / X+180 | Trattative con l’esperto | 180 giorni di incarico, prorogabili; misure 30-120 giorni | I mesi delle trattative |
| 7 | Fine trattative | Esiti della composizione (art. 23 CCII) | 60 giorni per il concordato semplificato | Gli esiti |
| 8 | Mesi 7-14 | Accordo di ristrutturazione con transazione contributiva | 90 giorni per l’adesione dell’INPS | L’accordo con l’INPS |
| 9 | Mesi 12-36 | Concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione | Omologa; esecuzione del piano | Le strade dell’impresa minore |
Parallelamente a questa colonna principale corre, quando le ritenute dei dipendenti non vengono versate, il binario penale: la soglia dei 10.000 euro annui e la finestra di tre mesi dalla contestazione. Lo tratteremo dentro le tappe in cui si attiva, perché è uno dei punti in cui il calendario si fa più stretto.
Giorno 0: le disdette dei condomini e la scoperta del buco
Cosa succede
Il giorno 0 di questa cronologia non è una notifica giudiziaria: è una lettera dell’amministratore di condominio, o più spesso una PEC che comunica la delibera assembleare di non rinnovare il contratto di conduzione e manutenzione della centrale termica. In un’impresa di dimensioni medio-piccole, che vive su una ventina di contratti condominiali più gli interventi a chiamata, perderne tre o quattro significa perdere una quota di fatturato che può arrivare a un quarto o a un terzo del totale. Spesso la perdita non è casuale: arriva dopo una stagione con ritardi negli interventi, dopo un cambio di amministratore, dopo l’ingresso nel mercato locale di un operatore più grande che offre il pacchetto completo di energia e manutenzione.
Il problema immediato non è solo il fatturato futuro. È il credito passato. Molti condomini che disdicono il contratto hanno ancora fatture aperte: canoni trimestrali non pagati, interventi straordinari contestati, conguagli. E nel momento in cui il rapporto si chiude, l’interesse dell’amministratore a pagare rapidamente il fornitore uscente cala.
La norma
Il contratto di manutenzione degli impianti termici condominiali è, nella sostanza, un appalto di servizi a prestazioni continuative o periodiche, regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile e, per quanto compatibili, dalle norme sulla somministrazione richiamate dall’art. 1677 c.c. Se il contratto è a tempo determinato, la disdetta alla scadenza nei termini contrattuali è legittima e non dà diritto a nulla di ulteriore. Se invece il condominio recede prima della scadenza, l’art. 1671 c.c. consente al committente di recedere anche a esecuzione iniziata, ma tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, salvo che il contratto disponga diversamente.
Sul fronte dei crediti, l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile impone all’amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condòmini morosi, e stabilisce che i creditori non possono agire contro i condòmini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso quelli morosi. Il titolo si ottiene di regola con il decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) fondato sulle fatture e sul contratto.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono contrattuali più che processuali: il preavviso di disdetta, la scadenza naturale del contratto, l’eventuale clausola di rinnovo tacito. È il momento di controllare se la disdetta è arrivata nei tempi previsti: una disdetta tardiva può significare che il contratto si è rinnovato per un’altra annualità, con diritto al corrispettivo o al risarcimento. Il credito per le fatture scadute resta soggetto alla prescrizione ordinaria o a quella breve prevista per le prestazioni periodiche, a seconda della natura della somma: non è un termine che scade domani, ma ogni mese che passa senza diffida rende il recupero più difficile sul piano pratico.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva del giorno 0 è la più ampia di tutto il percorso: nessun debito contributivo è ancora scaduto, nessuna segnalazione è partita, e l’impresa può ancora decidere la propria strategia invece di subirla. In concreto può:
- fare l’inventario dei contratti persi e di quelli residui, con le relative scadenze e clausole di recesso;
- verificare se qualche disdetta è tardiva o se un recesso anticipato dà diritto all’indennizzo dell’art. 1671 c.c.;
- censire i crediti verso i condomini uscenti, inviare diffide formali e chiedere all’amministratore l’elenco dei morosi ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.;
- ricalcolare il piano di cassa dei successivi sei mesi con il fatturato reale, non con quello sperato;
- valutare se l’organico è sostenibile, e con quali strumenti di gestione del personale, prima che i contributi diventino l’unica variabile su cui l’impresa “risparmia”.
Precluso, in questa fase, non è nulla. È il momento in cui tutte le porte sono aperte.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare la perdita dei contratti come un problema commerciale e non finanziario. L’imprenditore si mette a cercare nuovi clienti, che è giusto, ma intanto continua a pagare stipendi pieni e fornitori, e per far quadrare i conti rinvia il pagamento dell’F24 del mese successivo. Quel rinvio, che sembra un piccolo prestito forzoso dall’INPS, è in realtà la prima tessera di un domino che si muove da solo. Il secondo errore tipico è non recuperare subito i crediti verso i condomini uscenti, lasciando che i mesi passino: quei crediti sono spesso la liquidità che servirebbe a pagare proprio i contributi.
Quanto dura realmente
La fase del giorno 0 dura quanto l’imprenditore la lascia durare. Nella pratica, tra la delibera assembleare di non rinnovo e il primo F24 saltato passano in genere da quattro a dieci settimane: il tempo che il fatturato residuo si esaurisca e che la cassa, già tesa per la stagione invernale, non basti più. Un decreto ingiuntivo contro un condominio, se il credito è documentato, si ottiene di regola in alcune settimane o pochi mesi, a seconda del tribunale; l’incasso effettivo dipende poi dalla solvibilità dei condòmini morosi.
Dal giorno 16 al giorno 90: gli F24 contributivi che saltano
Cosa succede
Siamo al primo 16 del mese dopo le disdette. L’impresa paga le retribuzioni di competenza del mese precedente, ma non versa, o versa solo in parte, i contributi previdenziali dovuti con il modello F24. La denuncia mensile UniEmens viene comunque trasmessa, perché il consulente del lavoro la elabora con le buste paga: l’INPS sa quindi con precisione quanto è dovuto e quanto non è stato pagato. Il mese dopo la scena si ripete. Al terzo mese l’arretrato comincia a essere significativo.
Il debito che si forma ha due componenti distinte, e la distinzione è decisiva. Una parte sono i contributi a carico del datore di lavoro. L’altra parte sono le ritenute previdenziali trattenute dalla busta paga dei dipendenti: somme che il datore ha detratto dalla retribuzione e che avrebbe dovuto riversare all’ente. Questa seconda quota è quella che apre il binario penale.
La norma
I contributi si versano entro il 16 del mese successivo a quello di competenza della retribuzione. Il ritardo genera sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8, della L. 388/2000: per l’omissione (contributi denunciati ma non versati) la sanzione è calcolata in ragione d’anno su un tasso pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato, entro un tetto percentuale massimo; per l’evasione (contributi non denunciati) la misura è più alta. Il diritto dell’INPS ai contributi si prescrive in cinque anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995).
Per le ritenute, l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983 e modificato dalla depenalizzazione del 2016, punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni quando l’importo omesso supera i 10.000 euro annui; sotto quella soglia l’illecito è amministrativo. In entrambi i casi il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Il punto di partenza dell’obbligo è stato recentemente ribadito: secondo la Cassazione n. 27123 del 17 luglio 2026, il reato presuppone che le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte, perché è dal pagamento della retribuzione che nasce il dovere di versare la ritenuta; il pagamento “in nero” o fuori busta non esclude il reato, e l’accertamento deve procedere in sequenza (retribuzioni effettivamente pagate, ritenute non versate, superamento della soglia annua).
I termini che si attivano
Ogni 16 del mese è una scadenza autonoma: le sanzioni civili cominciano a maturare dal giorno successivo, mese per mese, su ciascun versamento omesso. Il calcolo della soglia penale dei 10.000 euro si fa per anno solare, sommando le ritenute non versate da gennaio a dicembre: un’impresa con sette dipendenti e ritenute mensili di circa 1.800-2.000 euro supera la soglia in cinque o sei mesi di omissione. Il termine dei tre mesi per sanare non è ancora partito: decorre solo dalla contestazione, che arriverà più avanti.
Cosa può fare l’impresa ora
In questa fase l’impresa ha ancora la possibilità di scegliere quali debiti non pagare, e la scelta più pericolosa è proprio quella che sembra più comoda: non versare le ritenute dei dipendenti. Le mosse disponibili sono:
- dare priorità al versamento della quota di ritenute a carico dei lavoratori, anche a costo di ritardare la quota a carico dell’impresa, per non avvicinarsi alla soglia penale;
- chiedere all’INPS una rateazione amministrativa del debito non ancora affidato all’agente della riscossione, prima che arrivi l’avviso di addebito;
- avviare con un professionista il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica della composizione negoziata, per capire se lo squilibrio è recuperabile;
- predisporre la documentazione che servirà comunque: bilanci, situazione debitoria INPS, elenco creditori, piano di cassa.
Precluso, a questo punto, non è ancora nulla di essenziale; ma ogni mese di omissione aggiunge sanzioni e avvicina le soglie della tappa successiva.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pagare per intero gli stipendi netti e non versare le ritenute, pensando che “tanto è tutto debito INPS”. Non è così: la quota di ritenute omessa, superati i 10.000 euro annui, è reato, e la responsabilità è personale del legale rappresentante. Il secondo errore è credere che la trasmissione della denuncia UniEmens senza pagamento sia una forma di “dilazione”: è invece la prova documentale dell’omissione, perché l’INPS dispone dei dati senza bisogno di accertamenti.
Quanto dura realmente
Questa fase dura, per definizione, circa tre mesi: dal primo 16 saltato fino al compimento dei 90 giorni di ritardo sul primo versamento. In pratica molte imprese la prolungano per sei o otto mesi alternando versamenti parziali e omissioni, il che non ferma i contatori ma rende più complessa la ricostruzione del debito.
Dal giorno 90 al giorno 150: la segnalazione dell’INPS e il DURC negato
Cosa succede
Sono passati novanta giorni dalla scadenza del primo versamento omesso. A questo punto, se l’arretrato ha raggiunto certe dimensioni, l’INPS non si limita più ad attendere: invia all’impresa, tramite PEC, una segnalazione formale che la invita a prendere atto della situazione e a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Quasi contemporaneamente l’impresa si accorge di un effetto molto concreto: quando un committente, un’impresa capofila o un ente chiede il DURC, il documento unico di regolarità contributiva risulta irregolare, oppure arriva un invito a regolarizzare.
Per un’impresa di manutenzione termica il DURC non è un adempimento burocratico: lo chiedono i condomini più strutturati prima di affidare lavori di riqualificazione della centrale termica, lo chiedono le imprese generali per cui si lavora in subappalto, lo richiedono i bandi e i lavori pubblici. Un DURC irregolare toglie commesse proprio quando servirebbero per ripartire.
La norma
L’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII, nel testo successivo al correttivo D.Lgs. 136/2024) obbliga i creditori pubblici qualificati a segnalare all’imprenditore, e all’organo di controllo se esiste, il superamento di determinate soglie di debito. Per l’INPS la soglia è il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro; per le imprese senza dipendenti la soglia è fissata in 5.000 euro. La segnalazione contiene l’invito a richiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Il DURC è regolato dal D.M. 30 gennaio 2015: quando la verifica rileva un’irregolarità, l’ente invia all’interessato un invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Se la regolarizzazione avviene nel termine, il documento viene rilasciato regolare. La rateazione concessa e regolarmente pagata consente di ottenere un DURC regolare.
I termini che si attivano
Il termine di 15 giorni dall’invito a regolarizzare è l’unica finestra per ottenere il DURC regolare in quella verifica: scaduto, il documento esce irregolare e l’impresa deve attendere una nuova richiesta. La segnalazione dell’art. 25-novies non ha un termine di risposta a pena di decadenza, ma ha un effetto sostanziale: documenta che l’imprenditore era stato avvertito, il che pesa nella valutazione successiva della sua diligenza e, se l’impresa è una società, nella posizione degli amministratori e dell’organo di controllo rispetto al dovere di adottare assetti adeguati e di attivarsi senza indugio (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII).
Cosa può fare l’impresa ora
La segnalazione INPS non è un atto ostile: è il momento in cui la legge stessa indica all’impresa la porta della composizione negoziata, e attraversarla ora conserva quasi tutte le opzioni. Le mosse disponibili:
- rispondere all’invito DURC con una richiesta di rateazione, se sostenibile, per riottenere la regolarità;
- presentare l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, eventualmente con richiesta di misure protettive;
- se l’impresa è una società con organo di controllo, attivare il confronto con il collegio sindacale o il revisore, che a sua volta ha il dovere di segnalare all’organo amministrativo;
- ricostruire con precisione la quota di ritenute omesse, per sapere se e quando si è superata la soglia penale annua.
Ciò che comincia a chiudersi è la possibilità di gestire la situazione in silenzio: da questo momento l’INPS ha formalizzato la conoscenza dello stato di difficoltà.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è ignorare la PEC dell’INPS, considerandola una comunicazione standard. Il secondo è chiedere una rateazione che non si potrà pagare, solo per sbloccare il DURC: il mancato pagamento delle rate fa decadere il beneficio, rende il debito immediatamente esigibile e riporta il DURC in irregolarità, spesso nel momento peggiore. Una rateazione ha senso dentro un piano credibile, non come cerotto.
Quanto dura realmente
Tra il compimento dei 90 giorni e l’arrivo della segnalazione possono passare alcune settimane: la norma prevede che l’ente la invii entro un termine dal verificarsi delle condizioni. L’irregolarità del DURC, invece, emerge alla prima richiesta di verifica, che può arrivare in qualunque momento. Nella pratica questa tappa occupa uno o due mesi, prima che l’INPS passi alla formazione del titolo esecutivo.
Dopo 4-7 mesi: l’avviso di addebito e la riscossione che bussa ai condomini
Cosa succede
Il calendario ora corre più veloce. Qualche mese dopo il primo F24 saltato, l’INPS notifica l’avviso di addebito: un atto che contiene l’importo dei contributi omessi, le sanzioni civili maturate e le somme aggiuntive, con l’intimazione a pagare. Non è una lettera di sollecito: è un titolo esecutivo. Trascorso il termine per il pagamento, l’avviso viene affidato all’agente della riscossione, che può procedere con le misure cautelari ed esecutive senza ulteriori passaggi in tribunale.
Per un’impresa di manutenzione, la misura esecutiva più temibile è il pignoramento presso terzi dei crediti verso i clienti: l’agente della riscossione notifica l’atto ai condomini che hanno ancora contratti in corso, ordinando loro di pagare direttamente l’ente invece dell’impresa. Il risultato è duplice: la liquidità si azzera e i condomini clienti vengono a sapere della situazione debitoria, con il rischio concreto di nuove disdette.
La norma
L’avviso di addebito è disciplinato dall’art. 30 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010: ha valore di titolo esecutivo, contiene l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica e, decorso inutilmente quel termine, viene affidato agli agenti della riscossione. L’opposizione nel merito, cioè sulla debenza delle somme, si propone davanti al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica, secondo l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999. I vizi formali dell’atto si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.). La rateazione dei debiti contributivi non ancora affidati all’agente della riscossione è stata ampliata dalla L. 203/2024 (cosiddetto Collegato lavoro), che consente agli enti previdenziali di concedere piani fino a sessanta rate mensili nei casi e alle condizioni fissati dall’ente.
I termini che si attivano
Il termine di 40 giorni dalla notifica per l’opposizione di merito all’avviso di addebito è perentorio: decorso, il debito non può più essere contestato nel quantum e nell’an se non per fatti successivi. Il termine di 60 giorni per il pagamento segna il passaggio del debito all’agente della riscossione, con tutto ciò che ne consegue in termini di aggio, interessi di mora e misure esecutive. I 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi sono anch’essi perentori.
Sul calcolo: la materia previdenziale è tradizionalmente esclusa dalla sospensione feriale dei termini, che ordinariamente opera dal 1° al 31 agosto. Chi riceve un avviso di addebito a luglio non deve quindi contare su un mese in più: il termine di 40 giorni va calcolato in modo continuo. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra dei 40 giorni è il momento per verificare, riga per riga, se l’avviso contiene somme non dovute, prescritte o calcolate con sanzioni errate: dopo, quel controllo diventa quasi impossibile. Le opzioni disponibili:
- controllare la notifica, la motivazione e il calcolo delle sanzioni, la distinzione tra omissione ed evasione, l’eventuale prescrizione quinquennale di periodi risalenti;
- proporre opposizione di merito davanti al giudice del lavoro se ci sono motivi fondati;
- chiedere la rateazione all’INPS prima dell’affidamento all’agente, o all’agente dopo l’affidamento;
- presentare l’istanza di composizione negoziata con misure protettive, che dal giorno della pubblicazione impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa;
- se l’impresa è minore, valutare l’accesso al concordato minore tramite un OCC.
Ciò che si chiude, superati i 40 giorni, è la contestazione del merito. Ciò che si chiude, superati i 60, è la possibilità di trattare con l’INPS prima dell’agente della riscossione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciare l’avviso nel cassetto in attesa di “trovare i soldi”, e poi presentare un’opposizione tardiva, inammissibile. L’altro errore frequente è opporsi senza motivi reali, solo per guadagnare tempo: l’opposizione all’avviso di addebito non sospende automaticamente l’esecuzione, e una causa infondata aggiunge spese di giudizio al debito. Il terzo errore, specifico del settore, è non avvertire i condomini clienti prima che arrivi il pignoramento presso terzi: una comunicazione gestita dall’impresa, accompagnata da un percorso di regolazione già avviato, è molto diversa da un atto dell’agente della riscossione che arriva sulla scrivania dell’amministratore.
Quanto dura realmente
Nella prassi l’avviso di addebito viene formato e notificato a distanza di alcuni mesi dalle omissioni, spesso raggruppando più periodi. Dopo i 60 giorni, l’affidamento all’agente e la prima intimazione o il primo pignoramento presso terzi possono arrivare in poche settimane o in diversi mesi, a seconda del carico. Una causa di opposizione davanti al giudice del lavoro dura in media da uno a due anni in primo grado, con forti differenze tra tribunali.
Il giorno dell’istanza: la composizione negoziata e le misure protettive
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’imprenditore, da solo o con i suoi consulenti, deposita sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio l’istanza di nomina dell’esperto per la composizione negoziata della crisi. Contestualmente può chiedere l’applicazione delle misure protettive: con la pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese, il patrimonio dell’impresa viene messo al riparo dalle azioni dei creditori. È il gesto che, da solo, ferma il pignoramento dei crediti verso i condomini.
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso stretto: l’imprenditore resta alla guida dell’impresa, non c’è un giudice che dirige le trattative, non c’è un commissario. C’è un esperto indipendente che facilita il dialogo con i creditori, a partire dai più importanti: nel nostro caso l’INPS, le banche, i fornitori di ricambi e caldaie, eventualmente i condomini con cui ci sono contenziosi aperti.
La norma
La composizione negoziata è disciplinata dagli articoli 12-25-undecies CCII. L’art. 12 consente l’accesso all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’art. 17 elenca i documenti da allegare all’istanza: bilanci degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali, elenco dei creditori, certificati dei debiti tributari e contributivi, estratto della Centrale dei rischi. L’art. 18 stabilisce che, dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Il comma 5 dello stesso articolo aggiunge una tutela preziosa per un’impresa di servizi: i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.
L’art. 19 disciplina la fase giudiziale: l’imprenditore deve depositare al tribunale competente il ricorso per la conferma o la modifica delle misure; il tribunale fissa l’udienza con decreto e, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca le misure, stabilendone la durata entro un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni, prorogabile su richiesta. L’art. 8 CCII fissa un tetto complessivo: le misure protettive, anche sommando proroghe e procedure diverse, non possono superare dodici mesi.
I termini che si attivano
Il deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive deve avvenire nel termine brevissimo fissato dall’art. 19 CCII, a ridosso della pubblicazione dell’istanza: se il ricorso non viene depositato in tempo, l’effetto protettivo viene meno. Il tribunale deve fissare l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso, e anche il mancato rispetto delle scansioni processuali può incidere sull’efficacia delle misure. Una regola generale del Codice da ricordare: i termini dei procedimenti disciplinati dal CCII, salvo diversa disposizione, non sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Chi deposita a fine luglio non ha un mese di respiro.
Cosa può fare l’impresa ora
Questo è il punto centrale dell’intera cronologia. Dal giorno della pubblicazione l’impresa può chiedere che i creditori, INPS e agente della riscossione compresi, si fermino, e può negoziare con l’esperto un piano che tenga conto dei contratti residui, dei crediti da incassare e della capacità reale di pagare i contributi arretrati. In concreto può:
- bloccare i pignoramenti presso terzi notificati ai condomini, o impedirne di nuovi;
- impedire ai fornitori strategici di sospendere le forniture per i soli debiti anteriori, grazie all’art. 18, comma 5;
- chiedere al tribunale, accanto alla conferma delle misure, misure cautelari ulteriori, come l’accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC.
Su quest’ultimo punto c’è un precedente utile. Il Tribunale di Milano, sezione II civile, con ordinanza del 24 gennaio 2025, ha esaminato il caso di un’impresa edile in composizione negoziata il cui piano prevedeva il pagamento dei debiti previdenziali in 84 rate mensili, giudicato plausibile dall’esperto. Il tribunale ha confermato le misure protettive per 90 giorni e, pur escludendo di poter ordinare direttamente all’INPS il rilascio del DURC, ha accertato la sussistenza dei presupposti della regolarità contributiva per il periodo dal deposito del ricorso fino alla scadenza delle misure, con effetti vincolanti per l’ente. Per un’impresa che lavora per condomini e imprese capofila, è la differenza tra continuare a fatturare e fermarsi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la logica della composizione negoziata: sa che cosa l’esperto si aspetta di trovare nel progetto di piano e quali richieste al tribunale sono sostenibili.
Ciò che è precluso, in questa fase, è l’uso della composizione negoziata come semplice scudo: se l’esperto ritiene che il risanamento non sia ragionevolmente perseguibile, lo comunica e l’incarico si chiude; e il tribunale non conferma misure richieste per finalità solo dilatorie.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentare l’istanza con un progetto di piano generico, che non spiega come l’impresa sostituirà il fatturato perso con i condomini. L’esperto e il tribunale vogliono vedere numeri: quanti contratti residui, quale margine, quali nuove commesse realistiche, quale riduzione di costi. Il secondo errore è non depositare in tempo il ricorso per la conferma delle misure, perdendo così la protezione appena ottenuta. Il terzo è dimenticare di allegare il certificato dei debiti contributivi: senza una fotografia precisa del debito INPS, la trattativa con l’ente parte zoppa.
Quanto dura realmente
Dal deposito dell’istanza alla nomina dell’esperto passano di regola pochi giorni lavorativi; l’esperto deve accettare e convocare senza indugio l’imprenditore. La fase giudiziale delle misure protettive si chiude in genere entro alcune settimane dal deposito del ricorso, con l’udienza e il decreto di conferma o revoca. Nei tribunali più carichi le udienze vengono fissate al limite del termine di legge.
Dal giorno 1 al giorno 180 delle trattative: l’esperto, l’INPS e i condomini
Cosa succede
Sono passate due settimane dalla pubblicazione dell’istanza. Le misure protettive sono state confermate, l’esperto ha incontrato l’imprenditore e ha esaminato i documenti. Comincia la fase più lunga e meno visibile: le trattative. L’esperto convoca i creditori principali, raccoglie le loro posizioni, verifica la coerenza del piano, segnala all’imprenditore ciò che non regge. Per un’impresa di manutenzione termica le trattative si giocano su tre tavoli contemporaneamente.
Il primo tavolo è quello con l’INPS, il creditore più pesante e il meno flessibile: l’ente ha regole interne rigide sulla rateazione e, fuori dagli strumenti tipici del Codice, non può rinunciare a capitale contributivo. Il secondo tavolo è quello con le banche e i fornitori, che possono concedere moratorie, riscadenzare i debiti, mantenere le linee di credito. Il terzo tavolo, spesso trascurato, è quello con i condomini: quelli ancora clienti, da rassicurare perché non disdicano a loro volta; quelli uscenti, da cui recuperare i crediti; quelli nuovi, da conquistare per ricostruire il fatturato.
La norma
L’art. 17, comma 7, CCII prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi; il termine può essere prorogato, alle condizioni previste, quando le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente. L’art. 16 impone a tutte le parti, compresi i creditori pubblici, di collaborare lealmente e di rispettare l’obbligo di riservatezza; l’art. 16, comma 5, precisa che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. L’art. 21 consente all’imprenditore di continuare a gestire l’impresa, con l’obbligo di informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative.
Sull’effetto delle misure protettive anche al di fuori del perimetro civilistico c’è una pronuncia che merita attenzione. Con la sentenza n. 30109/2025 (udienza del 9 luglio 2025, deposito del 2 settembre 2025) la Cassazione penale, Sezione III, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore contro un’ordinanza del Tribunale del riesame di Modena che aveva annullato un sequestro preventivo milionario a carico di una società e del suo legale rappresentante. Il riesame aveva escluso il pericolo nel ritardo valorizzando proprio l’avvio della composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi; la Suprema Corte ha giudicato quella motivazione congrua e non apparente. Non è un principio generale secondo cui la composizione negoziata blocca i sequestri, ma è il segnale che un percorso di risanamento serio entra nella valutazione dei giudici anche sul versante penale.
I termini che si attivano
Il termine di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto è la cornice temporale delle trattative: arrivati in fondo senza un’intesa, l’incarico si chiude e con esso, in sostanza, il percorso di composizione. La scadenza delle misure protettive fissata dal tribunale è un secondo termine da presidiare: se le trattative si allungano, la proroga va chiesta prima che le misure scadano, ricordando il tetto complessivo di dodici mesi dell’art. 8 CCII. Sul binario penale, se nel frattempo arriva la contestazione dell’omesso versamento delle ritenute, i tre mesi per versare ed evitare la punibilità decorrono comunque dalla contestazione, anche se l’impresa è in composizione negoziata: le trattative non sospendono quel termine.
Cosa può fare l’impresa ora
La fase delle trattative è quella in cui si costruisce l’esito: tutto ciò che non entra in un accordo entro la scadenza dell’incarico dovrà essere affrontato con strumenti più rigidi. In questa fase l’impresa può:
- concordare con l’INPS un piano di rateazione compatibile con i flussi di cassa, documentando la sostenibilità con il piano finanziario verificato dall’esperto;
- negoziare con banche e fornitori una moratoria o un riscadenzamento, eventualmente nella forma della convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII;
- avviare o proseguire il recupero dei crediti verso i condomini uscenti, che restano attivo dell’impresa e possono finanziare il piano;
- partecipare alle gare e alle trattative con nuovi condomini, sostenuta dall’accertamento sul DURC se ottenuto;
- preparare, se emerge che l’INPS non può aderire a una semplice rateazione, una proposta di transazione contributiva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione;
- se arriva la contestazione sulle ritenute, destinare la prima liquidità disponibile al versamento delle ritenute omesse entro i tre mesi, coordinando la scelta con l’esperto.
Ciò che resta precluso è compiere atti che pregiudichino i creditori senza informare l’esperto: pagamenti preferenziali, cessioni di rami d’azienda, garanzie nuove. L’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, e quegli atti diventano vulnerabili.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vivere le trattative come una pausa: l’imprenditore, rassicurato dalle misure protettive, smette di pagare anche i contributi correnti. È un errore grave, perché i debiti sorti durante la composizione non sono coperti da nessuna “falcidia” e un’impresa che accumula nuovo debito contributivo dimostra all’esperto e all’INPS che il piano non funziona. La regola pratica è semplice: durante le trattative i contributi correnti si pagano regolarmente, mentre si negozia su quelli arretrati. Il secondo errore è trascurare il tavolo dei condomini: un cliente residuo che disdice durante la composizione può far saltare il piano.
Quanto dura realmente
Le trattative durano, nella prassi, da tre a sei mesi; una parte significativa delle composizioni si chiude prima della scadenza dei 180 giorni, nel bene o nel male. Le trattative con l’INPS sono spesso le più lente, perché l’ente deve istruire la pratica secondo le proprie procedure interne e, quando si tratta di transazione, coinvolgere gli organi competenti. Le proroghe delle misure protettive vengono concesse quando le trattative sono in uno stato avanzato e documentato.
La fine delle trattative: gli esiti possibili della composizione
Cosa succede
Siamo arrivati alla fine della corsa negoziale. L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e, se ci sono misure in corso, al tribunale. Il contenuto della relazione orienta il futuro dell’impresa: se le trattative hanno avuto successo, si chiude con uno degli accordi tipici; se non hanno avuto successo ma l’impresa è ancora risanabile con strumenti più incisivi, si passa a una procedura con omologazione del tribunale; se l’impresa non è risanabile, resta la strada della liquidazione, guidata o giudiziale.
La norma
L’art. 23 CCII elenca gli esiti. Al comma 1: la conclusione di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, se l’esperto lo ritiene tale; la convenzione di moratoria dell’art. 62; l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce l’esenzione dalla revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione. Al comma 2, se l’accordo pieno non si raggiunge: il piano attestato di risanamento (art. 56); gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61), con la percentuale richiesta per l’accordo a efficacia estesa ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto; il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies); l’accesso alle altre procedure del Codice, compresi il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.
Il concordato semplificato è disponibile solo quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni del comma 1 e quelle degli accordi di ristrutturazione non sono praticabili.
I termini che si attivano
Il ricorso per il concordato semplificato per la liquidazione deve essere depositato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: superato quel termine, lo strumento non è più accessibile. Per gli altri esiti non c’è un termine di decadenza altrettanto netto, ma c’è un termine di fatto: le misure protettive si avvicinano alla scadenza e, una volta cessate, l’INPS e l’agente della riscossione possono riprendere le azioni esecutive. Il passaggio a un accordo di ristrutturazione o a un’altra procedura va quindi preparato prima della fine delle trattative, per poter chiedere nuove misure protettive nella procedura successiva, sempre entro il tetto dei dodici mesi complessivi.
Cosa può fare l’impresa ora
Alla chiusura della composizione l’impresa deve già sapere quale strada imboccare: lo scarto di qualche settimana tra la relazione finale e il deposito della procedura successiva è il momento in cui i creditori pubblici possono riprendere l’iniziativa. Le opzioni:
- se l’INPS ha accettato una rateazione e le banche una moratoria, formalizzare un contratto o un accordo con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1;
- se l’INPS non ha aderito ma la maggioranza degli altri creditori sì, valutare l’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva e, se necessario, la richiesta di omologazione forzosa;
- se l’impresa è di piccole dimensioni e rientra nella nozione di impresa minore, valutare il concordato minore tramite un OCC;
- se il risanamento non è possibile, chiedere entro i 60 giorni il concordato semplificato, per liquidare il patrimonio in modo ordinato evitando la liquidazione giudiziale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è aspettare la relazione finale “per vedere cosa scrive l’esperto” senza avere un piano B. Quando la relazione arriva negativa, l’imprenditore scopre che servono settimane per preparare un accordo di ristrutturazione o un concordato, e nel frattempo le misure scadono. Il secondo errore è trascurare la condotta durante le trattative: il concordato semplificato presuppone che l’esperto attesti la correttezza e buona fede dell’imprenditore; pagamenti preferenziali o informazioni incomplete possono precludere quell’esito.
Quanto dura realmente
La relazione finale viene redatta in genere entro poche settimane dalla chiusura delle trattative. Il passaggio a un accordo di ristrutturazione richiede la preparazione del piano, dell’attestazione di un professionista indipendente e della proposta di transazione contributiva: nella prassi, da uno a tre mesi di lavoro se la base documentale della composizione è solida.
Dopo 7-14 mesi: l’accordo di ristrutturazione e la transazione con l’INPS
Cosa succede
Il calendario ora segna circa un anno dall’inizio della crisi. L’impresa ha costruito un piano che regge: ha sostituito parte dei contratti persi, ha ridotto i costi, ha incassato una quota dei crediti verso i condomini uscenti. Ma il debito INPS arretrato, gonfiato dalle sanzioni civili, non è sostenibile per intero, neppure in sessanta rate. La strada è l’accordo di ristrutturazione dei debiti con una proposta di transazione contributiva: l’impresa propone all’INPS un pagamento parziale e/o dilazionato dei contributi e delle sanzioni, dimostrando che quella soluzione è più conveniente per l’ente rispetto alla liquidazione.
La norma
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato dall’art. 57 CCII: deve essere concluso con creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti, accompagnato da un piano e dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro i termini di legge. L’art. 60 prevede gli accordi agevolati con soglia del 30 per cento a determinate condizioni; l’art. 61 gli accordi a efficacia estesa, che vincolano anche i creditori non aderenti della stessa categoria omogenea quando l’adesione raggiunge il 75 per cento, soglia ridotta al 60 per cento se l’accordo è esito della composizione negoziata ai sensi dell’art. 23.
L’art. 63 CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione. La proposta viene depositata presso gli enti, che devono esprimere l’adesione entro novanta giorni dal deposito. Il tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle percentuali richieste e la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, alle condizioni e con i limiti che il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha precisato.
Su come si misura la “determinanza” del creditore pubblico, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 18 giugno 2026, ha affermato che la valutazione va fatta sul complesso dei crediti pubblici e non ente per ente: se la soglia non sarebbe raggiunta senza il voto congiunto dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali, il tribunale può omologare forzosamente nei confronti di entrambi, mentre la verifica del trattamento minimo e della non deteriorità resta distinta per ciascun ente. La Corte ha respinto il reclamo dell’Agenzia e ha omologato l’accordo, estendendo gli effetti anche ai creditori non aderenti di una categoria. Per un’impresa che ha sia debiti INPS sia debiti erariali, è un orientamento che allarga lo spazio della transazione.
I termini che si attivano
Il termine di novanta giorni dal deposito della proposta di transazione è quello entro cui l’INPS deve esprimere l’adesione: è dal suo decorso che si capisce se servirà la richiesta di omologazione forzosa. Il calcolo va fatto con attenzione, perché se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivo occorre considerare il primo giorno lavorativo successivo. Dopo il deposito dell’accordo per l’omologazione, i creditori e ogni interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese; contro la sentenza di omologazione è ammesso reclamo in Corte d’Appello e poi ricorso per cassazione. I termini per il reclamo contro la sentenza di omologazione sono brevi e perentori, e la sospensione feriale non li allunga.
Cosa può fare l’impresa ora
È in questa fase che il debito INPS può essere davvero ridotto e non solo dilazionato: ma solo se la proposta dimostra, con i numeri dell’attestatore, che l’INPS riceverà più di quanto otterrebbe dalla liquidazione. L’impresa può:
- depositare la proposta di transazione contributiva all’INPS, con la relazione dell’attestatore sulla convenienza;
- chiedere misure protettive nell’ambito dell’accordo, se non già esaurite, per evitare che l’INPS e l’agente della riscossione agiscano nel frattempo;
- raccogliere le adesioni degli altri creditori, organizzando le categorie per l’eventuale efficacia estesa;
- se l’INPS non aderisce entro i novanta giorni, chiedere al tribunale l’omologazione forzosa, dimostrando la determinanza e la convenienza;
- difendere l’omologazione in appello e, se necessario, in Cassazione.
Precluso, in questa fase, è proporre all’INPS un trattamento inferiore a quello che l’ente riceverebbe in liquidazione: la verifica della convenienza è un limite insuperabile, e le pretese sanzionatorie e contributive vanno trattate secondo il loro grado di privilegio.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è sottovalutare l’attestazione: una relazione che non spiega in modo convincente il confronto con lo scenario liquidatorio espone l’accordo all’opposizione dell’ente e al rigetto dell’omologa. Il secondo errore è dimenticare che i contributi correnti, maturati dopo l’accordo, vanno pagati per intero e alle scadenze: un nuovo arretrato può portare alla risoluzione dell’accordo. Il terzo, nel settore della manutenzione termica, è non considerare la stagionalità: un piano che prevede rate costanti ignora che gli incassi dei condomini si concentrano in alcuni mesi dell’anno.
Quanto dura realmente
Tra il deposito della proposta all’INPS e l’omologazione passano, nella media dei tribunali, da quattro a otto mesi, tenendo conto dei novanta giorni per l’adesione e dei tempi del procedimento. Un eventuale reclamo in Corte d’Appello aggiunge alcuni mesi; un ricorso per cassazione può richiedere anche oltre un anno, ma l’accordo omologato produce effetti già dalla sentenza di primo grado.
Dopo 12-36 mesi: le strade dell’impresa minore e la fine del percorso
Cosa succede
Non tutte le imprese di manutenzione termica sono abbastanza grandi da sostenere un accordo di ristrutturazione con attestatore e categorie. Molte sono ditte individuali o piccole società con tre o quattro tecnici, un attivo modesto e debiti complessivi che non superano poche centinaia di migliaia di euro. Per loro il Codice della crisi prevede un percorso diverso, gestito con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Siamo ormai a un anno o più dall’inizio della crisi, e la scelta è tra due strade: il concordato minore, se c’è un’attività da proseguire, o la liquidazione controllata, se l’attività non è più sostenibile, con l’esdebitazione come traguardo per l’imprenditore persona fisica.
La norma
L’impresa minore è definita dall’art. 2, comma 1, lettera d), CCII: è quella che, nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’impresa minore non può accedere al concordato preventivo né alla liquidazione giudiziale, ma può ricorrere al concordato minore (artt. 74-83 CCII), che consente di proseguire l’attività con una proposta ai creditori, anche con pagamento parziale dei crediti privilegiati se non inferiore a quanto ottenibile dalla liquidazione. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; il tribunale può omologarlo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata (art. 80 CCII). Se la prosecuzione non è possibile, la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) liquida il patrimonio; l’esdebitazione (artt. 278 e seguenti) libera il debitore persona fisica dai debiti residui, di regola dopo tre anni dall’apertura della procedura.
I termini che si attivano
Il ricorso per il concordato minore va depositato tramite l’OCC, che redige la relazione particolareggiata: senza OCC non si parte, e il tempo per incaricarlo va messo in conto prima che le azioni esecutive dell’agente della riscossione arrivino a esaurire il patrimonio. Dopo il deposito, il giudice con decreto dispone la comunicazione della proposta ai creditori e fissa il termine entro cui questi devono far pervenire la loro dichiarazione di voto; con lo stesso decreto può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il termine per l’opposizione all’omologazione e quello per il reclamo vanno presidiati con la stessa attenzione dei termini processuali ordinari.
Cosa può fare l’impresa ora
Per l’impresa minore il concordato minore è spesso l’unico strumento che consente di proseguire l’attività riducendo il debito INPS con un provvedimento del tribunale vincolante anche per l’ente. In questa fase l’impresa può:
- incaricare un OCC e collaborare alla ricostruzione completa dell’attivo e del passivo, compresi i crediti verso i condomini;
- proporre ai creditori un piano di continuità basato sui contratti di manutenzione residui e sulle nuove commesse;
- chiedere al giudice, con il decreto di apertura, il blocco delle azioni esecutive;
- se la continuità non è sostenibile, scegliere la liquidazione controllata, che porta, per l’imprenditore persona fisica, all’esdebitazione;
- se l’imprenditore ha prestato garanzie personali a banche o fornitori, coordinare la propria posizione personale con quella dell’impresa.
Precluso, per l’impresa minore, è il concordato preventivo; e l’esdebitazione non si estende ai debiti che la legge esclude, né al debitore che ha agito con frode o colpa grave nel determinare il sovraindebitamento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare al concordato minore troppo tardi, quando l’agente della riscossione ha già pignorato i crediti verso i condomini e il patrimonio residuo non consente una proposta credibile. Il secondo errore è ritenere che il concordato minore “cancelli” il debito INPS senza condizioni: l’ente partecipa al voto, la convenienza va dimostrata, e il trattamento dei crediti privilegiati deve rispettare i criteri di legge. Il terzo è ignorare il versante penale: la soddisfazione parziale dell’INPS nel concordato non elimina di per sé gli effetti di un reato di omesso versamento delle ritenute già perfezionato e non sanato nei termini.
Quanto dura realmente
Dalla presentazione del ricorso tramite l’OCC all’omologazione del concordato minore passano in genere da sei a dodici mesi, a seconda del tribunale e della complessità del passivo. L’esecuzione del piano dura poi quanto previsto dalla proposta, spesso da tre a cinque anni. La liquidazione controllata ha durate variabili, legate ai tempi di vendita dei beni e di recupero dei crediti; l’esdebitazione arriva di regola dopo tre anni dall’apertura.
La stessa procedura, due calendari
Mettiamo ora le tappe in fila con date reali. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come la stessa crisi produce esiti diversi a seconda di quando si agisce.
Dati comuni. Società di manutenzione di impianti termici con 7 dipendenti. Contributi complessivi dovuti nel 2025: 96.400 euro. Il 30 aprile 2026 (giovedì) le assemblee di tre condomini deliberano il non rinnovo: fatturato annuo perso 41.700 euro su 186.300. Crediti aperti verso i tre condomini uscenti: 14.280 euro. Contributi mensili medi: 8.030 euro, di cui ritenute a carico dei dipendenti 2.010 euro.
Calendario A: l’impresa che si muove alle finestre giuste
- 4 maggio 2026 (lunedì). L’impresa invia diffide ai tre amministratori uscenti per i 14.280 euro e chiede l’elenco dei morosi ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.; verifica le clausole di recesso.
- 16 giugno 2026 (martedì). Primo F24 versato solo in parte: l’impresa paga le ritenute dei dipendenti (2.010 euro) e omette la quota datoriale (6.020 euro).
- 16 luglio 2026 (giovedì). Stessa scelta. Debito INPS: 12.040 euro, nessuna ritenuta omessa.
- 14 settembre 2026 (lunedì). Deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; pubblicazione nel registro imprese. Debito INPS: 18.060 euro, sotto la soglia di segnalazione del 30 per cento (28.920 euro).
- 15 settembre 2026 (martedì). Deposito del ricorso per la conferma delle misure.
- 16 settembre 2026 (mercoledì). L’esperto accetta l’incarico. Da qui decorrono i 180 giorni: scadenza al 15 marzo 2027 (lunedì).
- 24 settembre 2026 (giovedì). Udienza, fissata entro i dieci giorni dal deposito.
- 2 ottobre 2026 (venerdì). Decreto di conferma delle misure fino al 12 gennaio 2027 (martedì, 120 giorni dalla pubblicazione), con accertamento dei presupposti per la regolarità contributiva nel periodo di efficacia.
- Ottobre-dicembre 2026. Contributi correnti pagati regolarmente; incassati 9.640 euro dai condomini uscenti; due nuovi contratti acquisiti grazie alla regolarità contributiva accertata.
- 12 gennaio 2027 (martedì). Prima della scadenza, accordo con l’INPS per la rateazione del debito di 18.060 euro più sanzioni, formalizzato con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1.
- Esito. Nessun avviso di addebito affidato all’agente, nessun pignoramento presso i condomini clienti, nessuna esposizione penale.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- Maggio 2026. Nessuna diffida ai condomini uscenti.
- 16 giugno 2026 (martedì). F24 non versato per intero: 8.030 euro, di cui 2.010 di ritenute.
- 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre 2026. Nessun versamento. La scadenza di agosto beneficia della cosiddetta proroga di Ferragosto, che sposta al 20 agosto (giovedì) i versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto. Il 14 settembre 2026 (lunedì) il primo versamento compie 90 giorni di ritardo; il debito supera i 28.920 euro e i 15.000 euro.
- Entro il 13 novembre 2026 (venerdì). L’INPS invia la segnalazione dell’art. 25-novies. L’impresa non risponde.
- 5 novembre 2026 (giovedì). Notifica dell’avviso di addebito per i contributi giugno-agosto: 24.090 euro più sanzioni civili. Termine per l’opposizione di merito: 15 dicembre 2026 (martedì). Termine per il pagamento: 4 gennaio 2027 (lunedì). Entrambi lasciati scadere.
- Marzo 2027. L’agente della riscossione notifica il pignoramento presso terzi ai quattro condomini clienti residui. Due di essi, appresa la situazione, deliberano la disdetta per la stagione successiva.
- 3 marzo 2027 (mercoledì). Contestazione dell’omesso versamento delle ritenute 2026: oltre 12.000 euro, sopra la soglia dei 10.000. Termine per versare ed evitare la punibilità: 3 giugno 2027 (giovedì). La liquidità è bloccata dal pignoramento.
- Esito. L’impresa arriva a valutare uno strumento di regolazione con il patrimonio già aggredito, i clienti in fuga e una posizione penale aperta per il legale rappresentante.
La differenza tra i due calendari non sta nell’entità del debito iniziale, identica: sta nel giorno in cui l’impresa ha deciso di agire.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
Da questo momento in poi la cronologia non è più una linea sola. A ogni tappa l’impresa può innestare un rimedio che apre un binario diverso, con tempi propri.
Binario 1: la rateazione amministrativa con l’INPS. È il rimedio più semplice e più veloce. Se attivato prima dell’avviso di addebito, consente di dilazionare il debito senza procedure giudiziali; con il quadro introdotto dalla L. 203/2024 il numero di rate può essere più ampio che in passato, alle condizioni fissate dall’ente. La timeline si accorcia: niente avviso affidato all’agente, DURC regolare finché si pagano le rate. Il limite è che la rateazione non riduce il debito, né le sanzioni già maturate, e la decadenza per mancato pagamento riporta tutto al punto di partenza.
Binario 2: l’opposizione all’avviso di addebito. Si apre solo nei 40 giorni dalla notifica e serve se il debito è sbagliato: periodi prescritti, sanzioni calcolate come evasione anziché omissione, contributi su lavoratori non più in forza. La timeline principale non si ferma automaticamente; per bloccare l’esecuzione occorre chiedere la sospensione al giudice. Il binario dell’opposizione corre parallelo alle trattative e può migliorarle: un debito ridotto in giudizio pesa meno nel piano.
Binario 3: la composizione negoziata. È il rimedio che congela la timeline esecutiva. Dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive, l’agente della riscossione non può iniziare o proseguire pignoramenti sul patrimonio dell’impresa. La timeline si sposta: invece di correre verso il pignoramento, corre verso la scadenza dei 180 giorni dell’esperto e quella delle misure protettive.
Binario 4: l’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva. Si innesta dopo la composizione negoziata o in alternativa ad essa. Aggiunge alla timeline i novanta giorni per l’adesione dell’INPS, i tempi dell’omologazione e quelli delle eventuali impugnazioni. È più lungo, ma è l’unico binario, per un’impresa non minore, che consente di ridurre il debito contributivo anche contro il voto dell’ente.
Binario 5: il concordato minore. Per l’impresa minore sostituisce l’accordo di ristrutturazione. Richiede l’OCC, ha tempi di apertura legati alla relazione dell’organismo, e prevede la possibilità del blocco delle esecuzioni con il decreto di apertura. La timeline si allunga, ma su un orizzonte che porta a una soluzione definitiva.
Binario 6: il binario penale. Corre indipendente da tutti gli altri. Si attiva con la contestazione dell’omesso versamento delle ritenute e ha un’unica finestra: tre mesi per versare. Nessuno dei rimedi civili sospende questo termine, ed è per questo che una strategia ben costruita dà priorità alle ritenute fin dalla tappa 2.
La lezione dei binari paralleli è che la scelta di un rimedio non è solo giuridica ma temporale: ogni binario ha un ingresso che si chiude a una data precisa.
Le 5 finestre critiche
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La finestra delle prime settimane dopo le disdette: diffidare subito i condomini uscenti e rifare il piano di cassa. È il momento in cui la crisi è ancora un problema commerciale, i crediti verso i condomini sono ancora freschi e nessuna scadenza contributiva è saltata. Agire qui significa entrare nella crisi con la liquidità dei crediti recuperati e con una fotografia realistica dei mesi successivi.
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La finestra di ogni 16 del mese: versare almeno le ritenute dei dipendenti. La scelta di quale quota contributiva non pagare non è neutra. Le ritenute omesse oltre i 10.000 euro annui sono reato; la quota datoriale omessa genera sanzioni civili ma non responsabilità penale. Questa finestra si ripresenta ogni mese e ogni mese può essere sfruttata o sprecata.
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La finestra tra il novantesimo giorno di ritardo e la notifica dell’avviso di addebito: presentare l’istanza di composizione negoziata o chiedere la rateazione. È l’intervallo in cui l’INPS ha già segnalato la situazione ma non ha ancora un titolo affidato all’agente della riscossione. Le misure protettive, attivate qui, prevengono il pignoramento presso i condomini invece di doverlo bloccare dopo.
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La finestra dei 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito: verificare il debito e, se ci sono motivi, proporre opposizione. Dopo, gli importi diventano incontestabili nel merito, e il piano di risanamento dovrà farsi carico anche di somme che forse non erano dovute.
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La finestra dei tre mesi dalla contestazione sulle ritenute: versare per evitare la punibilità. È la finestra più stretta e più personale, perché riguarda il patrimonio e la fedina penale del legale rappresentante, non dell’impresa. Va presidiata anche se l’impresa è già in composizione negoziata o in un accordo con i creditori.
Le domande sul tempo
Posso ancora chiedere la composizione negoziata se l’INPS mi ha già notificato l’avviso di addebito?
Sì. L’avviso di addebito non preclude l’istanza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Le misure protettive, dalla pubblicazione, impediscono all’agente della riscossione di iniziare o proseguire le azioni esecutive. Ma se il termine di 40 giorni per l’opposizione è già scaduto, il debito non potrà più essere contestato nel merito.
Sono passati quattro mesi dalla contestazione sulle ritenute non versate: è troppo tardi?
Per la causa di non punibilità legata al versamento entro tre mesi, sì: quel termine è scaduto. Resta comunque utile versare e regolarizzare, perché la condotta successiva può essere valutata dal giudice penale, e la posizione va esaminata con un difensore. Ma la finestra che consentiva di evitare del tutto la punibilità è chiusa.
Quanto dura in tutto una composizione negoziata?
L’incarico dell’esperto si chiude, salvo proroga, dopo 180 giorni dall’accettazione. Le misure protettive durano quanto stabilito dal tribunale, da 30 a 120 giorni prorogabili, entro il limite complessivo di dodici mesi. Nella prassi molte composizioni si chiudono in tre-sei mesi.
Se la composizione fallisce, quanto tempo ho per il concordato semplificato?
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e solo se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le altre soluzioni non erano praticabili.
Quanto tempo ha l’INPS per rispondere a una proposta di transazione contributiva?
Novanta giorni dal deposito della proposta. Se non aderisce e la sua adesione è determinante, l’impresa può chiedere al tribunale l’omologazione forzosa dimostrando che la proposta è più conveniente della liquidazione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
In questa sezione raccogliamo, nell’ordine delle tappe a cui si riferiscono, le pronunce che abbiamo potuto verificare direttamente su fonti specializzate. La selezione è volutamente limitata: preferiamo indicare quattro provvedimenti di cui conosciamo con certezza estremi e contenuto piuttosto che allungare l’elenco con riferimenti non controllati. Accanto alle pronunce richiamiamo le norme che governano ciascuna tappa, perché in questa materia la cronologia è scritta soprattutto dal legislatore.
Tappa 2 (gli F24 che saltano) – Corte di Cassazione, n. 27123 del 17 luglio 2026.
Principio. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali presuppone che la retribuzione sia stata effettivamente pagata al dipendente: l’obbligo di versare la ritenuta nasce dall’esborso, non dalla semplice contabilizzazione. Il pagamento in nero o fuori busta non esclude il reato. L’accertamento procede in sequenza: retribuzioni effettivamente corrisposte, ritenute non versate, superamento della soglia annua dei 10.000 euro.
Rilevanza. Per l’impresa che, nei mesi della crisi, paga stipendi parziali o in ritardo, è decisivo ricostruire mese per mese che cosa è stato effettivamente erogato: è da lì che si calcola la quota di ritenute penalmente rilevante.
Tappa 5 (l’istanza e le misure protettive) – Tribunale di Milano, sez. II civile, ordinanza del 24 gennaio 2025.
Principio. In composizione negoziata il giudice non può ordinare all’INPS di rilasciare il DURC, ma può accertare in via cautelare che sussistono i presupposti della regolarità contributiva, con effetti vincolanti per l’ente. Nel caso esaminato, un’impresa edile con piano di rientro dei debiti previdenziali in 84 rate giudicato plausibile dall’esperto ha ottenuto la conferma delle misure per 90 giorni e l’accertamento dei presupposti del DURC dal deposito del ricorso fino alla scadenza delle misure.
Rilevanza. Per un’impresa di manutenzione che lavora per condomini e imprese capofila, il DURC è la condizione per continuare a ottenere commesse durante le trattative. Questa ordinanza indica lo strumento processuale corretto per chiederlo.
Tappa 6 (i mesi delle trattative) – Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025).
Principio. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Modena che aveva annullato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ritenendo congrua e non apparente la motivazione che escludeva il pericolo nel ritardo valorizzando l’avvio della composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi della società.
Rilevanza. Mostra che un percorso di risanamento serio, documentato e protetto dal tribunale, può essere valutato anche nel procedimento penale. Non è una regola automatica, ma rafforza l’idea che la composizione negoziata, attivata per tempo, abbia effetti che vanno oltre il rapporto con i creditori.
Tappa 8 (l’accordo con l’INPS) – Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 18 giugno 2026.
Principio. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva, la determinanza dell’adesione dei creditori pubblici si valuta sul complesso dei crediti pubblici e non ente per ente; se la soglia non sarebbe raggiunta senza il voto congiunto di Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali, il tribunale può omologare forzosamente nei confronti di entrambi, mentre trattamento minimo e non deteriorità si verificano per ciascun ente.
Rilevanza. Per l’impresa che ha debiti sia con l’INPS sia con l’Erario, apre la possibilità di una soluzione unica che vincoli entrambi, evitando che la mancata adesione dell’uno blocchi l’accordo.
Le norme che fanno da calendario. Accanto a queste pronunce, la sequenza è scandita da: art. 116, comma 8, L. 388/2000 (sanzioni civili); art. 3, comma 9, L. 335/1995 (prescrizione quinquennale dei contributi); art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute, soglia dei 10.000 euro e versamento entro tre mesi); D.M. 30 gennaio 2015 (DURC e invito a regolarizzare entro 15 giorni); art. 25-novies CCII (segnalazioni dell’INPS); art. 30 D.L. 78/2010 e art. 24 D.Lgs. 46/1999 (avviso di addebito, 60 giorni per pagare, 40 per l’opposizione); artt. 12-25-undecies CCII (composizione negoziata, misure protettive, esiti); art. 8 CCII (durata massima complessiva delle misure); artt. 57, 61 e 63 CCII (accordi di ristrutturazione e transazione contributiva); artt. 74-83 CCII (concordato minore); artt. 268 e 278 e seguenti CCII (liquidazione controllata ed esdebitazione); artt. 1655, 1671 e 1677 c.c. e art. 63 disp. att. c.c. per i contratti e i crediti verso i condomini.
Cosa può fare lo Studio Monardo per un’impresa di manutenzione termica in crisi
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora al giorno 0, lavoriamo sui contratti e sui crediti; se sei tra il novantesimo giorno e l’avviso di addebito, costruiamo l’istanza di composizione negoziata; se sei oltre i 40 giorni dall’avviso, spostiamo il lavoro sulla regolazione del debito con gli strumenti del Codice della crisi. In concreto:
- Esaminiamo i contratti condominiali persi e quelli residui, verificando la tempestività delle disdette, le clausole di rinnovo e l’eventuale diritto all’indennizzo per recesso anticipato ai sensi dell’art. 1671 c.c.
- Avviamo il recupero dei crediti verso i condomini uscenti, con diffide, richiesta all’amministratore dei dati dei morosi e ricorsi per decreto ingiuntivo.
- Ricostruiamo il debito INPS mese per mese, separando la quota di ritenute dalla quota datoriale e verificando prescrizione e calcolo delle sanzioni civili.
- Analizziamo l’avviso di addebito entro i 40 giorni, valutando con i commercialisti dello staff se ci sono motivi di opposizione di merito o vizi dell’atto.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con il progetto di piano, il piano finanziario e la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII, insieme al ricorso per la conferma delle misure protettive.
- Chiediamo al tribunale le misure cautelari utili all’operatività, compreso l’accertamento dei presupposti per la regolarità contributiva.
- Affianchiamo l’impresa nelle trattative con l’INPS, le banche e i fornitori, impostando rateazioni, moratorie e accordi compatibili con la stagionalità degli incassi.
- Redigiamo la proposta di transazione contributiva e l’accordo di ristrutturazione, coordinandoci con l’attestatore e, se l’INPS non aderisce, chiediamo l’omologazione forzosa.
- Valutiamo per l’impresa minore il concordato minore o la liquidazione controllata, curando il rapporto con l’OCC e il percorso verso l’esdebitazione.
- Coordiniamo il fronte penale delle ritenute, monitorando il termine dei tre mesi dalla contestazione e impostando la priorità dei versamenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi d’impresa come quella descritta, la qualifica che pesa di più è proprio quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi è abilitato a guidare le trattative come esperto conosce le aspettative di chi siede dall’altra parte del tavolo, i passaggi della piattaforma telematica e i criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di impostare fin dall’inizio un concordato minore coerente con ciò che l’organismo dovrà attestare.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta l’istanza di composizione è anche chi difende l’omologazione dell’accordo in appello e, da avvocato cassazionista, davanti alla Suprema Corte. E sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare, perché il debito contributivo, i flussi di cassa stagionali e il piano di risanamento si leggono solo incrociando competenze giuridiche e contabili. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni documento, a verificare ogni termine e a costruire la strategia più adatta alla tappa in cui l’impresa si trova.
Chiusura
Ricostruita la cronologia, il punto di fondo è uno solo. Le scadenze dell’INPS, dell’agente della riscossione e del tribunale arrivano comunque, con o senza la partecipazione dell’impresa. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: chi lo usa nelle prime settimane trasforma una crisi commerciale in un piano, chi lo lascia scorrere si ritrova con i crediti pignorati e una posizione penale aperta.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le sue competenze certificate coprono ciascuna fase: l’abilitazione dell’Avvocato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata; la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC per le imprese minori; il patrocinio da cassazionista per l’omologazione e le sue impugnazioni; lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti per il debito contributivo e il piano.
📩 Ogni settimana che passa può chiudere una finestra: scrivi subito allo Studio Monardo, trovi tutti i contatti al termine di questo articolo.
