Se Un Coniuge È Imprenditore E L’altro Consumatore Si Può Fare Una Procedura Familiare?

La risposta breve è sì: marito e moglie, o due conviventi, possono presentare un’unica domanda anche se uno dei due ha una partita IVA e l’altro no. Ma il sì vale solo a una condizione, e la condizione cambia l’intero calendario. L’art. 66, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, dice che se uno dei familiari non è consumatore, al progetto unitario non si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, con una sola eccezione: l’art. 67, comma 5, quello che permette di continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa. In pratica la famiglia mista non fa un “piano del consumatore di coppia”: fa un concordato minore familiare oppure, se le cose vanno male, una liquidazione controllata familiare. Due procedure diverse, con tempi, voti e rischi diversi.

Per questo abbiamo scelto di raccontare il tema come si ricostruisce un’inchiesta: per date. Seguiremo una famiglia ipotetica, con una ditta individuale e un mutuo cointestato, dal giorno in cui la banca revoca il fido fino all’omologa e, nel binario alternativo, fino all’esdebitazione. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La timeline, in sintesi:

  • giorno 0: la crisi esplode con la revoca degli affidamenti e la richiesta al coniuge garante;
  • giorni 17-88: il decreto ingiuntivo e i 40 giorni per l’opposizione, che attraversano agosto;
  • giorni 38-155: incarico all’OCC e costruzione del progetto unitario;
  • giorno 155: deposito del ricorso; giorno 177: decreto di apertura e misure protettive;
  • giorni 182-212: i trenta giorni del voto dei creditori;
  • giorno 254: l’omologa, poi cinque anni di esecuzione o, se l’omologa salta, la liquidazione controllata e l’esdebitazione dopo tre anni.

Lo Studio Monardo segue proprio questo incrocio tra famiglia e impresa per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare il progetto familiare; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che pesa quando uno dei due coniugi è un imprenditore con un’attività ancora da salvare.

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La mappa temporale: dodici tappe, due esiti possibili

Prima di entrare nelle singole fasi, fissiamo il quadro. La famiglia ipotetica che useremo come filo conduttore è composta da due coniugi conviventi. Il coniuge A è titolare di una ditta individuale di impianti termoidraulici, impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: negli ultimi tre esercizi ha avuto un attivo sotto i 300.000 euro, ricavi sotto i 200.000 euro (circa 168.000 l’anno) e debiti sotto i 500.000 euro. Il coniuge B è lavoratore dipendente, ha un credito al consumo personale e, anni fa, ha firmato una fideiussione a garanzia del fido bancario della ditta. La casa in cui vivono è cointestata e gravata da un mutuo ipotecario regolarmente pagato.

I numeri dell’esempio, che resteranno costanti: fido della ditta revocato per 87.640 euro; leasing del furgone con 14.380 euro di residuo; debiti fiscali e previdenziali della ditta per 31.270 euro; fornitori per 22.915 euro; credito al consumo del coniuge B per 9.860 euro; mutuo residuo di 118.450 euro con rata di 742 euro; casa stimata 205.000 euro. È un’ipotesi dimostrativa, non un caso reale.

Il calendario che segue prende come giorno 0 lunedì 7 giugno 2027. Tutte le date sono state controllate: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica.

Tappa Data (ipotesi) Giorno Cosa succede Norma di riferimento Sezione
1 lun. 7 giugno 2027 0 Revoca del fido, richiesta al garante contratto di fido, fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.) Giorno 0
2 gio. 24 giugno 2027 17 Notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo artt. 633 ss. c.p.c. Giorno 17
3 gio. 15 luglio 2027 38 Istanza di nomina del gestore presso l’OCC art. 66 CCII Giorno 38
4 ven. 3 settembre 2027 88 Ultimo giorno per l’opposizione (40 giorni + feriale) art. 641 c.p.c., L. 742/1969 Giorno 17-88
5 lun. 20 settembre 2027 105 Pignoramento della casa cointestata artt. 555 ss. c.p.c. Giorni 38-155
6 mar. 9 novembre 2027 155 Deposito del ricorso per concordato minore familiare artt. 66, 74, 75 CCII Giorno 155
7 mer. 1 dicembre 2027 177 Decreto di apertura e misure protettive art. 78 CCII Giorno 177
8 lun. 6 dicembre 2027 182 Comunicazione dell’OCC ai creditori art. 78 CCII Giorni 182-212
9 mer. 5 gennaio 2028 212 Scadenza del termine per adesioni e contestazioni artt. 78-79 CCII Giorni 182-212
10 mer. 16 febbraio 2028 254 Sentenza di omologazione (o diniego) art. 80 CCII Giorno 254
11 feb. 2028 – feb. 2033 254-2081 Esecuzione del piano, rate del mutuo regolari artt. 66, 67 c.5, 75 c.2-bis CCII Dopo l’omologa
12 mer. 1 marzo 2028 → lun. 3 marzo 2031 binario B Liquidazione controllata familiare ed esdebitazione dopo tre anni artt. 66, 80 c.5, 268, 282 CCII Dopo l’omologa

Due avvertenze. La prima: le date dalla tappa 6 in poi dipendono dai tempi del singolo tribunale e dell’OCC, quindi sono plausibili ma non garantite. La seconda: la tappa 12 è un binario alternativo, non una prosecuzione. Si arriva lì solo se il concordato minore non viene omologato o se, fin dall’inizio, il patrimonio familiare non consente una proposta sostenibile.

Giorno 0, lunedì 7 giugno 2027: la banca revoca il fido e bussa alla porta del garante

Cosa succede. Siamo al giorno 0. La banca della ditta comunica con raccomandata e PEC la revoca degli affidamenti in conto corrente e chiede il rientro immediato di 87.640 euro. Nella stessa giornata una seconda lettera arriva a casa, indirizzata al coniuge B: in qualità di fideiussore, gli viene intimato di pagare la stessa somma. Il conto della ditta viene bloccato in entrata e in uscita, il fornitore principale sospende le consegne. In una mattina, il problema dell’impresa è diventato il problema della famiglia.

La norma. In questa fase non c’è ancora alcuna procedura concorsuale. Siamo nel diritto comune: il contratto di apertura di credito, la fideiussione, le regole del codice civile sulla garanzia personale. Ma è già il momento in cui va posta la domanda decisiva per tutto il resto del calendario: i debiti di questa famiglia sono debiti “da consumatore” o debiti d’impresa? L’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, dopo il D.Lgs. 136/2024, definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti in quella qualità. La qualifica, quindi, segue il debito più che la persona. Il coniuge A, per i debiti della ditta, non è consumatore. Il coniuge B, per il credito al consumo, lo è. Per la fideiussione, la risposta non è automatica.

I termini che si attivano. La lettera di revoca normalmente indica un termine per il rientro, spesso breve. Non è un termine processuale: è un termine contrattuale, e il suo spirare legittima la banca a chiedere un decreto ingiuntivo. Nessuna sospensione feriale qui, perché non siamo davanti a un giudice.

Cosa può fare la famiglia ora. È il giorno in cui si decide se subire o guidare. La prima finestra difensiva è la raccolta immediata dei documenti: contratto di fido, fideiussione con la sua data e le sue clausole, estratti conto degli ultimi anni, contratto di mutuo, ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi, bilanci o rendiconti della ditta, dichiarazioni IVA. Serve anche una verifica realistica: la ditta può continuare a lavorare? Se la risposta è sì, la strada naturale per il coniuge A è un concordato minore in continuità; se è no, si aprono scenari diversi, che vedremo. Si può anche tentare un dialogo con la banca per un piano di rientro, ma senza firmare nulla che peggiori la posizione del garante, come riconoscimenti di debito o nuove garanzie.

L’errore tipico di questa fase. Pagare il creditore più aggressivo con i risparmi di famiglia o, peggio, con un finanziamento nuovo chiesto dal coniuge consumatore. È un errore doppio: brucia risorse che domani potrebbero servire come apporto al progetto unitario, e crea un nuovo debito che l’OCC dovrà valutare sotto il profilo della diligenza. Altro errore frequente: intestare in fretta beni a parenti o costituire un fondo patrimoniale “per proteggere la casa”. Atti del genere, compiuti a crisi conclamata, finiscono nell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni che la domanda deve indicare e possono pesare sulla valutazione dell’intera famiglia.

Quanto dura realmente. Tra la revoca del fido e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nella prassi, passano poche settimane. Nel nostro calendario: diciassette giorni. È il tempo più prezioso della famiglia, perché è l’unico in cui nessun giudice ha ancora emesso nulla.

Un punto merita già qui una riflessione più lunga, perché condiziona la scelta della procedura: la fideiussione del coniuge B. Molte famiglie pensano che il coniuge che non ha la partita IVA sia “automaticamente” un consumatore. Non è così. La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha chiarito che il fideiussore persona fisica di debiti d’impresa non diventa professionista per il solo fatto di garantire un’impresa, ma non è consumatore quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività imprenditoriale, cioè quando chi garantisce ha un interesse, diretto o indiretto, alla vita economica dell’impresa. Conta la genesi del debito e la sua finalità concreta, e l’onere di dimostrare l’assenza di qualunque collegamento grava sul debitore. Nel caso deciso si trattava di una socia di maggioranza con ruoli amministrativi; la Corte d’appello aveva revocato l’omologa del piano del consumatore e la Cassazione ha confermato.

Nel nostro esempio il coniuge B non è socio, perché la ditta è individuale, e non ha incarichi. Ma la ditta mantiene la famiglia, e il fido serviva a pagare i fornitori. Un creditore potrebbe sostenere che l’interesse indiretto c’è. Questa incertezza è la prima ragione concreta per cui la procedura familiare conviene: se i due coniugi presentano un’unica domanda e uno dei due non è comunque consumatore, la qualificazione della fideiussione perde il suo peso decisivo, perché il progetto unitario viaggia sul binario del concordato minore e non su quello del piano del consumatore.

Dal giorno 17 al giorno 88: il decreto ingiuntivo e i quaranta giorni che attraversano agosto

Cosa succede. Siamo al giorno 17, giovedì 24 giugno 2027. L’ufficiale giudiziario notifica ai due coniugi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: al coniuge A come debitore principale, al coniuge B come fideiussore. Con il decreto in mano la banca può iscrivere ipoteca giudiziale sulla casa cointestata e preparare il precetto. Da questo momento in poi il calendario non è più nelle mani della famiglia: corre da solo.

La norma. Gli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile regolano il procedimento d’ingiunzione. Il debitore ha quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione davanti al tribunale che ha emesso il decreto. Se non lo fa, il decreto diventa definitivo e il credito della banca non è più contestabile nel merito. La provvisoria esecutorietà consente intanto l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

I termini che si attivano. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione è perentorio. Ed è un termine processuale, quindi soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Facciamo il conto. Dal 25 al 30 giugno decorrono 6 giorni. Il mese di luglio ne aggiunge 31: siamo a 37 al 31 luglio. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso. Riprende il 1° settembre: 1, 2 e 3 settembre completano i 40 giorni. Ultimo giorno utile per depositare l’opposizione: venerdì 3 settembre 2027. Chi non conosce la sospensione feriale rischia di credere che il termine sia scaduto a inizio agosto e di rinunciare; chi la conosce male rischia di contare 31 giorni in più senza farlo bene. Il conto va fatto sempre per iscritto, partendo dal giorno successivo alla notifica.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra difensiva è doppia e va sfruttata insieme. Da un lato, valutare con il difensore se esistono motivi seri di opposizione: interessi non dovuti, clausole della fideiussione contestabili, decadenze della banca, vizi di notifica. L’opposizione non è un atto dovuto né un modo per prendere tempo: è un giudizio vero, che va proposto solo se c’è qualcosa da far valere. Dall’altro lato, e senza aspettare l’esito dell’opposizione, avviare la richiesta all’OCC. Le due strade non si escludono. Il decreto ingiuntivo, anche se diventa definitivo, non impedisce la procedura familiare: il credito della banca entrerà semplicemente nell’elenco dei creditori con l’importo accertato.

C’è una differenza importante tra i due coniugi anche qui. Per il coniuge A, debitore principale, il decreto riguarda un debito chiaramente d’impresa. Per il coniuge B, il garante, l’eventuale opposizione può includere anche le eccezioni proprie del fideiussore. Ma attenzione a una conseguenza poco intuitiva: se in sede di opposizione il coniuge B sostiene di aver garantito “come consumatore”, sta costruendo un argomento che, nella procedura familiare, potrebbe non servire affatto, perché il progetto unitario seguirà comunque le regole del concordato minore. Strategia di causa e strategia concorsuale devono parlarsi.

L’errore tipico di questa fase. Lasciare scadere i quaranta giorni pensando che “tanto c’è la legge sul sovraindebitamento”. La procedura familiare non cancella il decreto ingiuntivo e non riapre i termini scaduti: se il credito poteva essere ridotto in giudizio e non lo si è contestato, entrerà nella procedura per l’intero importo, e la percentuale offerta ai creditori sarà calcolata su una base più alta. Secondo errore: ignorare l’ipoteca giudiziale. Iscritta sulla casa cointestata, trasforma la banca del fido in un creditore ipotecario di grado successivo alla banca del mutuo, e questo cambia il trattamento che il progetto dovrà riservarle.

Quanto dura realmente. I quaranta giorni sono di legge. L’iscrizione dell’ipoteca giudiziale può avvenire in pochi giorni dalla notifica. Il precetto, nel nostro calendario, arriva alla fine di luglio; il pignoramento immobiliare, come vedremo, il 20 settembre. In meno di tre mesi dalla revoca del fido la casa è già sotto esecuzione. È il ritmo normale di un creditore bancario organizzato.

Il calendario ora corre su due piani paralleli: quello del giudizio ordinario, con la scadenza del 3 settembre, e quello della procedura familiare, che deve partire prima che il pignoramento della casa arrivi troppo avanti. Ed è proprio su questo secondo piano che si gioca la partita vera.

Giorno 38, giovedì 15 luglio 2027: l’incarico all’OCC e la scelta della procedura familiare

Cosa succede. Siamo al giorno 38. I due coniugi presentano all’Organismo di Composizione della Crisi del circondario una richiesta congiunta di nomina del gestore. È il momento in cui la famiglia smette di essere una somma di debitori e diventa, giuridicamente, un unico progetto. Il gestore nominato riceve i primi documenti e fissa il primo incontro.

La norma. L’art. 66 CCII, rubricato “Procedure familiari”, è il cuore di questa tappa. Abbiamo letto il testo vigente su Brocardi: il comma 1 consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Lo stesso comma stabilisce che, se uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario non si applicano le disposizioni della sezione dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5. E aggiunge, dopo il correttivo del 2024, che la domanda di liquidazione controllata può essere presentata anche quando uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (l’incapiente), purché almeno uno di loro si trovi nella condizione prevista dall’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè abbia un attivo che l’OCC attesta come acquisibile.

Il comma 2 definisce la famiglia: parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, il coniuge, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della L. 76/2016. Il comma 3 fissa una regola che accompagnerà la famiglia fino all’ultimo giorno: le masse attive e passive rimangono distinte. Il comma 4 impone al giudice di coordinare più procedure riguardanti membri della stessa famiglia, con competenza del tribunale adito per primo. Il comma 5, anch’esso toccato dal D.Lgs. 136/2024, ripartisce tra i familiari il compenso dell’OCC secondo un criterio proporzionale.

Applichiamolo alla nostra famiglia. I coniugi sono conviventi: il primo requisito alternativo c’è. C’è anche il secondo, l’origine comune, perché il coniuge B ha garantito il fido della ditta. Il coniuge A non è consumatore. Quindi: niente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la coppia, ma concordato minore familiare, con la sola sopravvivenza dell’art. 67, comma 5, sul mutuo della casa.

I termini che si attivano. Nessun termine perentorio in questa fase, ma un vincolo pratico fortissimo: il tempo di lavoro dell’OCC. Il gestore deve ricostruire due situazioni patrimoniali, verificare la documentazione, sentire i creditori principali, e alla fine redigere la relazione che accompagna la domanda. Nel concordato minore la documentazione richiesta dall’art. 75 è più pesante di quella del consumatore: piano con i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con il domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documentazione sulle entrate proprie e della famiglia.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra difensiva di questa tappa è la scelta della forma della domanda. Le alternative, in teoria, sono tre. La prima: due procedure separate, piano del consumatore per il coniuge B e concordato minore per il coniuge A, coordinate dal giudice ai sensi dell’art. 66, comma 4. La seconda: un’unica domanda di concordato minore familiare. La terza: un’unica domanda di liquidazione controllata familiare. La prima è percorribile solo se la fideiussione del coniuge B regge alla verifica sulla qualità di consumatore; dopo Cass. 29746/2025 il rischio di vedersi contestare la qualifica non è trascurabile. La seconda è la più coerente quando la ditta può continuare e il debito ha un’origine comune. La terza diventa la strada quando l’attività non ha futuro.

Va detto con chiarezza che la giurisprudenza di merito ha ammesso il concordato minore familiare “misto”. Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 7 giugno 2024, ha aperto un concordato minore familiare tra due coniugi, uno imprenditore individuale e l’altro consumatore, applicando l’art. 66, comma 1, CCII: nel caso, la moglie aveva prestato garanzia per un finanziamento ipotecario ottenuto dal marito. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 22 maggio 2025, ha omologato un concordato minore congiunto di due coniugi in separazione dei beni, uno ex titolare di ditta individuale e l’altro consumatore, ritenendo la domanda congiunta legittima perché i debiti erano sorti per esigenze comuni della famiglia. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 6/2026 pubblicata il 22 gennaio 2026, ha omologato un concordato minore familiare in continuità tra coniugi conviventi, uno consumatore e l’altro non consumatore, precisando che i presupposti della convivenza e dell’indebitamento comune sono alternativi e che, quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le regole degli artt. 74 e seguenti.

L’errore tipico di questa fase. Presentare all’OCC due richieste separate, ciascun coniuge per conto proprio, magari a organismi diversi, senza una strategia comune. Il risultato sono due relazioni che non si parlano, creditori comuni trattati in modo diverso nelle due proposte, e il rischio di procedure sovrapposte che il giudice dovrà poi coordinare. Un altro errore, opposto: pensare che la procedura familiare fonda i patrimoni. Non è così: l’art. 66, comma 3, mantiene le masse distinte. La famiglia presenta un progetto unitario, ma ogni creditore resta creditore di chi gli deve davvero.

Quanto dura realmente. La nomina del gestore richiede in genere pochi giorni o alcune settimane, secondo l’organizzazione dell’OCC. La fase istruttoria che segue è la più variabile di tutta la timeline: nel nostro calendario dura dal giorno 38 al giorno 155, quasi quattro mesi, ed è una stima prudente per una famiglia con contabilità d’impresa da ricostruire.

Dal giorno 38 al giorno 155: costruire il progetto unitario mentre la casa viene pignorata

Cosa succede. È la fase più lunga e meno visibile. Il gestore dell’OCC lavora sulle carte, la famiglia con il proprio consulente costruisce la proposta. Ma il creditore non aspetta. Siamo al giorno 105, lunedì 20 settembre 2027: la banca del fido, dopo il precetto, notifica il pignoramento immobiliare della casa cointestata. Diciassette giorni prima, il 3 settembre, è scaduto il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo. Il calendario ora corre contro la famiglia: entro pochi mesi il creditore depositerà l’istanza di vendita e il giudice dell’esecuzione nominerà l’esperto stimatore.

La norma. In questa fase si lavora su quattro gruppi di regole. Il primo è l’art. 74 CCII: il concordato minore è aperto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (comma 1); fuori da questo caso è ammesso solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo (comma 2); la proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi, che diventa obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (comma 3). Il secondo gruppo è l’art. 75 sul trattamento dei crediti privilegiati: possono essere pagati non integralmente purché in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione, tenendo conto del valore di mercato attestato dall’OCC (comma 2). Il terzo gruppo riguarda il mutuo, ed è qui che l’art. 66 mostra la sua particolarità. Il quarto riguarda i beni esclusi, come il fondo patrimoniale.

Il nodo del mutuo: art. 67, comma 5, contro art. 75, comma 2-bis. Nel piano del consumatore, l’art. 67, comma 5, consente di prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. Nel concordato minore, il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’art. 75, comma 2-bis, che consente lo stesso risultato per il debitore persona fisica, ma con due condizioni aggiuntive: l’OCC deve attestare che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.

L’art. 66, comma 1, fa sopravvivere nel progetto familiare misto proprio l’art. 67, comma 5. La lettura più immediata è che, nella famiglia mista, la regola sul mutuo della casa sia quella del consumatore, più semplice: basta essere in regola con le rate alla data della domanda, o farsi autorizzare a sanare l’arretrato. Resta però un margine interpretativo su un punto delicato: la regola copre l’intero mutuo cointestato, anche per la quota del coniuge imprenditore, o solo la posizione del coniuge consumatore? La norma non lo dice espressamente e, nelle fonti che abbiamo consultato, non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità che lo chiarisca. La scelta prudente è costruire il progetto in modo che rispetti entrambe le norme: rate in regola alla data del deposito e attestazione dell’OCC sulla capienza del bene.

Nel nostro esempio i numeri aiutano. Casa stimata 205.000 euro, mutuo residuo 118.450 euro: anche con un ribasso prudenziale di vendita, il creditore del mutuo sarebbe integralmente soddisfatto dalla liquidazione. L’attestazione dell’art. 75, comma 2-bis, è quindi realistica. Il problema vero è un altro: l’ipoteca giudiziale della banca del fido, iscritta dopo il decreto ingiuntivo, e il pignoramento del 20 settembre. Il progetto dovrà indicare quanto la banca del fido otterrebbe, come creditore ipotecario di secondo grado, dalla vendita della casa: 205.000 euro di valore, meno il mutuo, meno i costi della procedura esecutiva, lasciano un margine che rappresenta il minimo da garantirle sulla parte ipotecaria, ai sensi dell’art. 75, comma 2. Su questo punto pesa anche Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025, secondo cui il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.

I termini che si attivano. Nessun termine perentorio per la famiglia, ma un termine di fatto: arrivare al deposito prima che la vendita della casa sia troppo avanti. Più la procedura esecutiva procede, più si accumulano spese che il progetto dovrà comunque considerare.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra difensiva di questa tappa è non smettere di pagare il mutuo. È la condizione che rende applicabile, alla data della domanda, sia l’art. 67, comma 5, sia l’art. 75, comma 2-bis. Una famiglia che, sotto pressione, sospende le rate del mutuo per pagare altro si toglie da sola lo strumento più importante per salvare la casa; se l’arretrato si è già formato, il progetto dovrà chiedere al giudice l’autorizzazione a sanarlo. Seconda mossa: definire la continuità della ditta, con un piano economico credibile per i cinque anni successivi. Terza mossa: individuare l’apporto del coniuge B. Il suo stipendio netto di 1.640 euro, al netto di quanto serve al mantenimento della famiglia, diventa una fonte di pagamento per i suoi creditori e, nella misura concordata, un sostegno al progetto unitario.

In questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, costruisce il progetto familiare insieme allo staff di commercialisti, controllando una per una le condizioni che l’organismo dovrà attestare.

C’è poi il fondo patrimoniale. Se la casa fosse stata conferita in un fondo patrimoniale, l’art. 268, comma 4, lett. c), esclude dalla liquidazione controllata i beni del fondo e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c. Nel concordato minore la questione si pone diversamente, perché la proposta è libera e il debitore può scegliere di mettere a disposizione anche quei beni. Il Tribunale di Piacenza, nella sentenza del 22 maggio 2025, ha valutato positivamente un piano in cui entrambi i coniugi rinunciavano all’effetto segregativo del fondo patrimoniale. È un’opzione da pesare con attenzione: offre ai creditori più di quanto otterrebbero in liquidazione, ma espone un bene che altrimenti resterebbe protetto.

L’errore tipico di questa fase. Lasciare che la procedura esecutiva vada avanti senza informare il gestore dell’OCC e senza preparare l’istanza di misure protettive. Altro errore: costruire un’unica massa, come se marito e moglie avessero un solo patrimonio e un solo elenco di creditori. Il Tribunale di Pesaro, nel decreto del 7 giugno 2024, ha ribadito che le masse attive e passive, anche ai fini del voto, devono restare distinte. Terzo errore, specifico della ditta individuale: chiudere la partita IVA o cancellare l’impresa per “pulire” la situazione. Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per la nostra famiglia, cancellare la ditta prima del deposito significherebbe perdere il concordato minore in continuità e, con esso, la cornice più adatta al progetto unitario.

Quanto dura realmente. Dipende quasi interamente dalla qualità e dalla rapidità con cui la famiglia fornisce i documenti. Una ditta con contabilità ordinata e dichiarazioni regolarmente presentate può chiudere questa fase in poche settimane; una ditta con registri incompleti richiede mesi.

Giorno 155, martedì 9 novembre 2027: il deposito del ricorso di concordato minore familiare

Cosa succede. Siamo al giorno 155. Il ricorso viene depositato al tribunale competente tramite l’OCC. È un unico atto, firmato da entrambi i coniugi, che contiene un progetto unitario con due masse distinte. Alla domanda sono allegati la proposta, il piano, la documentazione dell’art. 75 per il coniuge imprenditore, la documentazione reddituale e patrimoniale del coniuge consumatore, e la relazione dell’OCC.

Vediamo la proposta dell’esempio. Durata cinque anni, sessanta rate mensili. Massa del coniuge A: fido 87.640 euro (in parte ipotecario per effetto dell’ipoteca giudiziale, in parte chirografario); leasing del furgone, con prosecuzione del contratto perché il mezzo serve all’attività; debiti fiscali e previdenziali 31.270 euro; fornitori 22.915 euro. Massa del coniuge B: credito al consumo 9.860 euro; fideiussione per il fido della ditta, per lo stesso importo garantito. Mutuo cointestato: rate regolari alla scadenza, 742 euro al mese, fuori dalla falcidia. Classi: creditori ipotecari di grado successivo, privilegiati fiscali e previdenziali, chirografari della ditta, chirografari del coniuge B, e la classe della banca garantita dal terzo, obbligatoria ai sensi dell’art. 74, comma 3, perché la banca del fido gode di una garanzia prestata da un terzo, il coniuge B.

La norma. Artt. 66, 74 e 75 CCII per il contenuto; art. 78 per il procedimento che si apre. La competenza è del tribunale del circondario in cui si trovano la residenza e la sede della ditta; se i coniugi avessero avviato procedure separate in tribunali diversi, varrebbe il criterio del tribunale adito per primo dell’art. 66, comma 4.

I termini che si attivano. Un dettaglio che sfugge spesso: la sospensione degli interessi prevista per il consumatore dall’art. 68, comma 5, appartiene alla sezione che l’art. 66 esclude per il progetto misto. Gli effetti del deposito sugli interessi vanno quindi ricostruiti sulle norme del concordato minore e su quelle del concordato preventivo richiamate in quanto compatibili dall’art. 74, comma 4: è un punto che il difensore deve controllare al momento del deposito. Nessun termine perentorio a carico della famiglia scatta con il deposito; il termine successivo sarà quello che il giudice potrà concedere per integrazioni, fino a quindici giorni ai sensi dell’art. 78, comma 1.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra difensiva del deposito è l’istanza di misure protettive. L’art. 78, comma 2, lett. d), consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre con il decreto di apertura il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. Per la nostra famiglia, con la casa pignorata dal 20 settembre, l’istanza va scritta nel ricorso stesso, indicando il numero della procedura esecutiva e spiegando perché la vendita pregiudicherebbe la fattibilità del progetto. Il Tribunale di Pesaro, nel decreto del 7 giugno 2024, ha disposto proprio la sospensione di una esecuzione immobiliare fino a quando il decreto di omologazione non fosse diventato definitivo.

L’errore tipico di questa fase. Depositare un ricorso con la documentazione incompleta, contando sull’integrazione. Il giudice può concedere fino a quindici giorni, ma un ricorso carente rallenta l’apertura e lascia correre l’esecuzione. Secondo errore: dimenticare il coniuge B nell’istanza di misure protettive. Se la banca agisce anche contro di lui, con un pignoramento presso il datore di lavoro, l’istanza deve riguardare entrambe le masse.

Quanto dura realmente. Il deposito è un atto di un giorno. Ma i tempi tra deposito e decreto di apertura variano molto da tribunale a tribunale. Un riferimento concreto: nel caso deciso dal Tribunale di Cosenza, il ricorso era stato depositato il 30 ottobre 2025 e la sentenza di omologazione è stata pubblicata il 22 gennaio 2026, meno di tre mesi dopo. È un tempo rapido, che non va preso come regola, ma mostra che un ricorso ben costruito può arrivare all’omologa in pochi mesi.

Giorno 177, mercoledì 1 dicembre 2027: il decreto di apertura e lo scudo sulla casa

Cosa succede. Siamo al giorno 177, tre settimane dopo il deposito. Il giudice, verificata l’ammissibilità della domanda, dichiara aperta la procedura di concordato minore familiare con decreto. Accoglie l’istanza di misure protettive e sospende l’esecuzione immobiliare sulla casa cointestata. Per la prima volta dal 7 giugno, il calendario smette di correre a favore del creditore più aggressivo.

La norma. L’art. 78 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, disciplina il decreto. Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Con lo stesso decreto, ai sensi del comma 2, dispone la pubblicazione nell’area web del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o beni mobili registrati; assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni; e, su istanza del debitore, adotta le misure protettive della lettera d). Il comma 2-bis consente la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC in alcune ipotesi, tra cui la sospensione generale delle azioni esecutive quando la nomina è necessaria, oppure su richiesta del debitore. Il comma 5 rende inefficaci verso i creditori anteriori gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione.

Nel nostro esempio la pubblicazione nel registro delle imprese riguarda il coniuge A, titolare della ditta. Il coniuge B, consumatore, compare nella pubblicazione nell’area web del tribunale: il progetto è unitario e unitaria è la pubblicità.

I termini che si attivano. Il decreto di apertura non è reclamabile. Il decreto di inammissibilità, invece, lo è: secondo l’art. 78, comma 1, il reclamo va proposto entro trenta giorni davanti al tribunale, e in quella sede piano e proposta non possono essere modificati. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile, il termine di trenta giorni per il reclamo è perentorio. Nel nostro calendario il decreto è di apertura, quindi il prossimo termine è quello assegnato ai creditori, che decorrerà dalla comunicazione dell’OCC.

C’è un altro termine, implicito ma decisivo: dal decreto di apertura, ogni atto di straordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione del giudice. Vendere il furgone, accendere un nuovo finanziamento, cedere un credito della ditta: senza autorizzazione, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra di questa tappa è usare lo scudo senza abusarne. Le misure protettive fermano le esecuzioni, ma possono essere revocate in caso di atti in frode. La famiglia deve continuare a pagare le rate del mutuo alla scadenza, a gestire la ditta secondo il piano, a versare gli accantonamenti previsti. Se il datore di lavoro del coniuge B sta trattenendo una quota dello stipendio per un pignoramento presso terzi, va chiesto subito al giudice dell’esecuzione di prendere atto del divieto: le misure protettive non si applicano da sole, vanno fatte valere nella procedura esecutiva. È anche il momento di contattare i creditori principali: la banca del fido, l’ente della riscossione, il fornitore più esposto. Non per negoziare a parte, ma per spiegare il progetto e prevenire contestazioni.

L’errore tipico di questa fase. Interpretare il decreto come una vittoria definitiva. Il decreto di apertura non è l’omologa: è l’apertura di una procedura in cui i creditori votano. Una famiglia che, sentendosi protetta, smette di pagare il mutuo o compie un pagamento preferenziale a un parente rischia la revoca delle misure e, nei casi più gravi, un giudizio negativo sulla meritevolezza. Secondo errore: non comunicare all’OCC un indirizzo PEC aggiornato. Le comunicazioni della procedura corrono in via telematica.

Quanto dura realmente. Tra il deposito e il decreto di apertura passano nella prassi da qualche settimana a qualche mese. Il nostro calendario prevede 22 giorni: è un’ipotesi favorevole. Se il giudice chiede integrazioni, si aggiungono fino a quindici giorni concessi al debitore, più il tempo per il nuovo esame.

Una domanda che molte famiglie si pongono in questa tappa riguarda il Tribunale di Bari, che con una pronuncia del 6 dicembre 2023 ha affermato che la domanda congiunta presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura. È un principio che conferma la scelta fatta al giorno 38: la famiglia mista non può presentare un’unica domanda in cui un coniuge chiede il piano del consumatore e l’altro il concordato minore. O si sceglie un unico strumento, il concordato minore familiare, o si viaggia con due domande separate e coordinate. La soluzione unitaria ha il vantaggio di un solo calendario, un solo voto organizzato, una sola omologa.

Dal giorno 182 al giorno 212: i trenta giorni in cui votano i creditori

Cosa succede. Siamo al giorno 182, lunedì 6 dicembre 2027. L’OCC comunica a tutti i creditori, via PEC, la proposta e il decreto di apertura. Da questo momento i creditori hanno il termine assegnato dal giudice per votare: nel nostro calendario, i trenta giorni massimi dell’art. 78, comma 2, lett. c). La scadenza è mercoledì 5 gennaio 2028. Il periodo natalizio non sposta nulla: il termine corre anche nei giorni festivi intermedi, e la scadenza cade in un giorno feriale.

La norma. L’art. 79 CCII regola le maggioranze. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; in presenza di classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua. Il comma 2 esclude dal voto e dal computo il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari di crediti da meno di un anno e i creditori in conflitto d’interessi. Il comma 3 introduce il silenzio-assenso: chi non comunica nulla all’OCC nel termine si considera aver prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Il comma 5 lascia salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione.

Nella famiglia mista queste regole producono effetti particolari. Primo: il voto è per masse. Il Tribunale di Pesaro, nel decreto del 7 giugno 2024, ha stabilito che i voti vanno riferiti al debitore di riferimento e che i voti dei creditori comuni che non specificano a quale debitore si riferiscono vanno imputati a entrambe le masse. La banca del fido, creditrice del coniuge A come debitore principale e del coniuge B come fideiussore, vota quindi in entrambe. Secondo: i creditori ipotecari che non rinunciano alla prelazione e sono soddisfatti integralmente non votano. Il Tribunale di Cosenza, nella sentenza n. 6/2026, ha escluso dal computo i creditori ipotecari che non avevano rinunciato al privilegio. Terzo: l’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti verso i fideiussori. Ma qui il fideiussore è dentro la procedura, nella stessa domanda: la proposta deve quindi regolare espressamente come la falcidia ottenuta nella massa del coniuge A si coordina con l’obbligazione di garanzia del coniuge B, che viene regolata nella sua massa. È la “diversa previsione” che la norma consente.

I termini che si attivano. Il termine per le adesioni e le contestazioni è perentorio per i creditori: chi tace oltre il 5 gennaio 2028 è considerato favorevole. Per la famiglia questo significa che il periodo dal 6 dicembre al 5 gennaio non è un’attesa passiva.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra di questa tappa è la gestione delle contestazioni. Se un creditore contesta la convenienza, la famiglia, con l’OCC, deve preparare la risposta: il confronto con l’alternativa liquidatoria, cioè quanto quel creditore otterrebbe se la casa e i beni della ditta venissero venduti. Nel nostro esempio, il dato decisivo è che in liquidazione la ditta smetterebbe di produrre reddito e il furgone, i macchinari, il magazzino verrebbero venduti a valori di realizzo. La continuità vale più della liquidazione: va dimostrato con numeri.

Un capitolo a parte riguarda il Fisco. I debiti fiscali e previdenziali della ditta, 31.270 euro nell’esempio, appartengono all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali. Se votano contro e il loro voto è determinante, l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare comunque quando la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel caso di Cosenza, il tribunale ha computato prudenzialmente come contrario l’intero credito della riscossione, e la maggioranza è stata comunque raggiunta.

L’errore tipico di questa fase. Contattare i creditori singolarmente per chiedere di non opporsi, offrendo trattamenti di favore fuori dalla proposta. È un comportamento che può essere letto come atto in frode e compromettere l’intera procedura. Secondo errore: ignorare la questione del voto dei familiari. Se nel progetto c’è un creditore che è anche parente, per esempio un fratello del coniuge A che ha prestato denaro alla ditta, il suo voto non si conta.

Quanto dura realmente. I trenta giorni sono il massimo di legge; il giudice può assegnarne meno. Dopo la scadenza, l’OCC raccoglie le dichiarazioni, calcola le maggioranze e riferisce al giudice: è un’attività che richiede di norma alcune settimane.

Giorno 254, mercoledì 16 febbraio 2028: l’omologa, il reclamo e il bivio del diniego

Cosa succede. Siamo al giorno 254, poco più di otto mesi dopo la revoca del fido. Il giudice, ricevuta la relazione dell’OCC sul voto, verifica ammissibilità, fattibilità e raggiungimento delle maggioranze. In assenza di contestazioni, omologa il concordato minore familiare con sentenza e dichiara chiusa la procedura. Da questo momento il progetto unitario diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro.

La norma. L’art. 80 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, regola l’omologazione. Il comma 1 fissa le verifiche del giudice; il comma 2 la chiusura della procedura; il comma 3 le contestazioni sulla convenienza e il cram down fiscale e contributivo; il comma 4 impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento di contestare la convenienza; il comma 5 regola il diniego: il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. Il comma 7 rende il decreto di diniego reclamabile ai sensi dell’art. 50.

Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza del 22 maggio 2025, ha mostrato fino a che punto può arrivare il controllo giudiziale sulla convenienza nel progetto familiare: pur in mancanza delle maggioranze, ha omologato il concordato minore congiunto dei coniugi applicando il meccanismo del superamento del dissenso, perché la liquidazione avrebbe danneggiato maggiormente i creditori. Il piano prevedeva finanza esterna, la cessione della casa al creditore ipotecario a saldo, versamenti periodici dei coniugi e la rinuncia all’effetto segregativo del fondo patrimoniale; il tribunale lo ha ritenuto preferibile a due liquidazioni separate, sia per entità sia per tempi di pagamento. La sentenza ha anche affermato che la meritevolezza è esclusa solo da frode, colpa grave o dolo, e che l’aver assunto debiti superiori alla capacità reddituale non basta da solo a escluderla.

I termini che si attivano. La sentenza di omologa è impugnabile con reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Il termine per il reclamo è perentorio: è di trenta giorni e decorre secondo le regole dell’art. 51. Se la sentenza fosse notificata il giorno stesso, l’ultimo giorno utile sarebbe venerdì 17 marzo 2028. Sul tema dell’impugnazione è utile anche Cass. Sez. I, ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, che, pronunciandosi sugli artt. 66 e 70 CCII dopo il correttivo, ha chiarito che nella procedura familiare il provvedimento che decide sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, va reso con sentenza reclamabile davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Il principio riguarda il piano del consumatore familiare, ma conferma una tendenza: nelle procedure familiari la forma del provvedimento e il regime dell’impugnazione vanno controllati con cura, perché determinano quale termine corre e davanti a quale giudice.

Cosa può fare la famiglia ora. Se l’omologa arriva, la finestra difensiva è la cancellazione dei vincoli. La famiglia deve chiedere, tramite l’OCC e al passaggio in giudicato, che l’esecuzione immobiliare sulla casa venga dichiarata estinta o improcedibile e che i vincoli vengano cancellati secondo il piano. Se arriva il diniego, la finestra è strettissima: entro il termine del reclamo contro il decreto si valuta se impugnarlo; contemporaneamente si decide se chiedere l’apertura della liquidazione controllata familiare ai sensi dell’art. 80, comma 5. Con il diniego le misure protettive diventano inefficaci e la banca può riprendere l’esecuzione sulla casa: il tempo per decidere si misura in giorni.

L’errore tipico di questa fase. Festeggiare l’omologa senza leggere la sentenza. La sentenza può contenere prescrizioni: tempi di versamento, obblighi di relazione, vincoli sulla gestione della ditta. Ignorarle significa esporsi alla revoca. Secondo errore, in caso di diniego: lasciare scadere i termini sperando in un nuovo deposito. Una nuova domanda è possibile, ma nel frattempo la casa torna esposta.

Quanto dura realmente. Dalla scadenza del voto all’omologa, nel nostro calendario, passano 42 giorni. In tribunali molto carichi possono passare diversi mesi. Il caso di Cosenza, con meno di tre mesi tra deposito e omologa, è un riferimento ottimistico.

Dopo l’omologa, da febbraio 2028 a febbraio 2033: cinque anni di esecuzione e l’uscita dai debiti

Cosa succede. Da questo momento in poi il calendario cambia natura: non più giorni, ma anni. Il progetto prevede sessanta rate mensili fino a febbraio 2033. La ditta continua a lavorare, il coniuge B continua a versare la quota dello stipendio indicata nel piano, il mutuo della casa viene pagato alle scadenze originarie, 742 euro al mese. L’OCC vigila sull’adempimento e relaziona periodicamente al giudice; nel caso di Cosenza il tribunale ha disposto relazioni semestrali.

La norma. L’esecuzione del concordato minore è regolata dalle norme che seguono l’art. 80 CCII, che non abbiamo riportato nel dettaglio in questa sede e che vanno verificate sul testo vigente. Il principio generale è che il debitore compie gli atti necessari a eseguire il piano omologato e che l’organismo ne controlla il rispetto. Per il mutuo, vale quanto costruito alla tappa del giorno 38-155: l’art. 67, comma 5, richiamato dall’art. 66, comma 1, e l’art. 75, comma 2-bis, permettono di mantenere le rate alle scadenze convenute. La falcidia ottenuta con l’omologa riguarda gli altri crediti: alla fine dei cinque anni, eseguito il piano, la parte dei crediti non pagata secondo la proposta non è più esigibile nei confronti dei coniugi.

I termini che si attivano. I termini di questa fase sono quelli del piano: ogni rata è una scadenza. Il mancato pagamento delle rate previste dal piano può portare alla risoluzione o alla revoca dell’omologazione, con il rischio di conversione in liquidazione controllata. Le scadenze vanno quindi trattate come termini perentori di fatto.

Cosa può fare la famiglia ora. La finestra difensiva dei cinque anni è l’allarme precoce. Se la ditta perde un cliente importante o il coniuge B perde il lavoro, la famiglia deve informare subito l’OCC. Il piano può diventare inattuabile, e in quel caso conta moltissimo come e quando la difficoltà viene gestita. Aspettare tre rate non pagate prima di parlarne significa arrivare al giudice da inadempienti.

L’errore tipico di questa fase. Contrarre nuovi debiti con fornitori o banche per tamponare cali di fatturato. I debiti successivi all’omologa non sono coperti dal piano e, se non pagati, possono portare nuovi creditori a iniziare azioni esecutive. Altro errore: dimenticare che il coniuge B resta obbligato nei limiti previsti dalla proposta. Se la proposta ha regolato la fideiussione, vale la regolazione omologata.

Il binario B: la liquidazione controllata familiare. Torniamo ora al bivio del giorno 254 e immaginiamo che l’omologa sia stata negata. Siamo a mercoledì 1 marzo 2028. Su istanza dei coniugi, il tribunale apre la liquidazione controllata familiare ai sensi dell’art. 80, comma 5, e degli artt. 268 e seguenti. Il liquidatore assegna ai creditori il termine per le domande, non superiore a novanta giorni ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. d): nel nostro calendario, martedì 30 maggio 2028. Seguono il progetto di stato passivo, con quindici giorni per le osservazioni ai sensi dell’art. 273, e poi le vendite.

L’art. 66, comma 1, dopo il correttivo del 2024, consente espressamente la liquidazione controllata familiare, anche quando uno dei familiari si trova nelle condizioni dell’incapiente dell’art. 283, purché almeno uno abbia un attivo che l’OCC attesta come acquisibile. È una svolta rispetto al passato: prima del correttivo la giurisprudenza di merito era divisa. Il Tribunale di Verona, il 13 settembre 2023, aveva ammesso la liquidazione controllata unitaria di familiari con masse separate; il Tribunale di Lucca, il 27 febbraio 2024, l’aveva ritenuta non ammissibile. Oggi il testo vigente risolve la questione a favore dell’ammissibilità.

Nel binario B la casa diventa un bene da liquidare. Il coniuge consumatore non può più contare sull’art. 67, comma 5, perché quella regola vale per il progetto concordatario, non per la liquidazione. Sul ricavato della vendita la banca del mutuo ha la prelazione ipotecaria; Cass. Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024 ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. E Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 ha precisato che il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati.

La meta del binario B è l’esdebitazione. L’art. 282 CCII, modificato dal correttivo, prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. Tre anni dal 1 marzo 2028 portano al 1 marzo 2031, che è un sabato: l’istanza si presenta da lunedì 3 marzo 2031. I creditori ammessi possono presentare osservazioni entro quindici giorni; contro il decreto è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione. Ricordiamo che Cass. Sez. I ord. n. 22074/2025 ha escluso che per entrare in liquidazione controllata serva la meritevolezza; la meritevolezza torna però in gioco al momento dell’esdebitazione, che richiede le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento.

Quanto dura realmente. Il binario A dura cinque anni dall’omologa nel nostro esempio. Il binario B porta all’esdebitazione in circa tre anni dall’apertura, ma con la perdita della casa e dei beni della ditta.

La stessa procedura, due calendari

Mettiamo ora a confronto due versioni della stessa famiglia, con gli stessi debiti e lo stesso giorno 0, lunedì 7 giugno 2027. Si tratta di simulazioni dimostrative, non di casi reali.

Calendario 1: la famiglia che agisce alle finestre giuste.

  • Lunedì 7 giugno 2027 (giorno 0): revoca del fido. Entro la settimana i coniugi raccolgono contratti, fideiussione, estratti conto, dichiarazioni, rendiconti della ditta. Nessun pagamento preferenziale, nessuna nuova garanzia.
  • Giovedì 24 giugno 2027 (giorno 17): notifica del decreto ingiuntivo. Il difensore calcola il termine: venerdì 3 settembre 2027, per effetto della sospensione feriale.
  • Giovedì 15 luglio 2027 (giorno 38): richiesta congiunta all’OCC.
  • Venerdì 3 settembre 2027 (giorno 88): deposito dell’opposizione limitata ai motivi fondati sugli interessi; la causa prosegue, la procedura familiare va avanti in parallelo.
  • Lunedì 20 settembre 2027 (giorno 105): pignoramento della casa. Il gestore è informato lo stesso giorno; l’istanza di misure protettive è già in bozza.
  • Martedì 9 novembre 2027 (giorno 155): deposito del ricorso con istanza di sospensione dell’esecuzione. Le rate del mutuo sono regolari.
  • Mercoledì 1 dicembre 2027 (giorno 177): decreto di apertura, esecuzione sospesa.
  • Mercoledì 5 gennaio 2028 (giorno 212): scadenza del voto. Maggioranza raggiunta anche grazie al silenzio-assenso.
  • Mercoledì 16 febbraio 2028 (giorno 254): omologa. Casa salva, ditta operativa, sessanta rate fino a febbraio 2033.

Calendario 2: la famiglia che lascia correre.

  • Lunedì 7 giugno 2027 (giorno 0): revoca del fido. Il coniuge B, spaventato dalla lettera, chiede un prestito personale di 15.000 euro e versa la somma alla banca del fido. Il debito complessivo della famiglia sale invece di scendere.
  • Giovedì 24 giugno 2027 (giorno 17): notifica del decreto ingiuntivo. I coniugi pensano che il termine scada il 3 agosto e, in vacanza, lasciano perdere.
  • Lunedì 2 agosto 2027: per pagare i fornitori, la famiglia salta due rate del mutuo.
  • Venerdì 3 settembre 2027 (giorno 88): il termine per l’opposizione scade senza che nessuno se ne accorga.
  • Lunedì 20 settembre 2027 (giorno 105): pignoramento della casa.
  • Lunedì 11 ottobre 2027: il coniuge A, per “chiudere i conti”, cancella la ditta dal registro delle imprese.
  • Lunedì 20 dicembre 2027: primo contatto con l’OCC. La ditta è cancellata: il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è a rischio di inammissibilità secondo Cass. 20141/2026. Il mutuo ha un arretrato: per l’art. 67, comma 5, serve ora l’autorizzazione del giudice a pagarlo, e mancano le risorse.
  • Lunedì 31 gennaio 2028: nel frattempo il giudice dell’esecuzione ha fissato la vendita della casa.
  • Lunedì 3 aprile 2028: deposito di una domanda di liquidazione controllata familiare. La casa, già in vendita, sarà venduta comunque; la ditta non esiste più. L’esdebitazione arriverà tre anni dopo l’apertura, ma senza la casa e con un debito aggravato dal prestito di giugno.

Il confronto mostra che la differenza non sta nella legge, che è la stessa per entrambe le famiglie, ma nell’ordine e nella data delle mosse. Il calendario 1 e il calendario 2 partono dallo stesso giorno, ma il secondo perde la casa per tre errori commessi nelle prime dieci settimane.

I binari paralleli: come cambia la timeline se la famiglia sceglie un’altra strada

A questo punto la procedura familiare va vista anche dall’esterno, perché la stessa famiglia potrebbe imboccare strade diverse. Ogni scelta sposta il calendario.

Binario 1: due procedure separate e coordinate. Il coniuge B presenta un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i propri debiti; il coniuge A un concordato minore per quelli della ditta. Il giudice, ai sensi dell’art. 66, comma 4, coordina le procedure, e la competenza si radica davanti al tribunale adito per primo. Il vantaggio: il coniuge B, se riconosciuto consumatore, ha un procedimento senza voto dei creditori, in cui la convenienza viene in rilievo solo se un creditore la contesta. Lo svantaggio: la fideiussione. Se la banca sostiene che la garanzia era funzionalmente collegata all’impresa, sulla scorta di Cass. 29746/2025, il piano del consumatore del coniuge B rischia di essere dichiarato inammissibile o, come nel caso deciso dalla Cassazione, di vedersi revocare l’omologa. La timeline si allunga e si complica, con due calendari che devono essere sincronizzati.

Binario 2: composizione negoziata della crisi per la ditta. Prima ancora della procedura familiare, il coniuge A potrebbe valutare la composizione negoziata della crisi, aperta anche alle imprese sotto soglia, con l’assistenza di un esperto. È uno strumento stragiudiziale, che punta a trattative riservate con i creditori. Non coinvolge il coniuge B e non incide direttamente sui suoi debiti personali, ma un accordo con la banca del fido avrebbe effetti anche sulla sua posizione di garante. Se le trattative non vanno a buon fine, si torna al concordato minore familiare, con qualche mese in più nel calendario. È qui che pesa la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa dell’Avvocato.

Binario 3: liquidazione controllata familiare fin dall’inizio. Se la ditta non ha più clienti e la casa vale meno del mutuo, la continuità non è credibile e il concordato minore richiederebbe risorse esterne apprezzabili ai sensi dell’art. 74, comma 2. In questo caso la strada è la liquidazione controllata familiare, che dopo il correttivo è espressamente prevista dall’art. 66, comma 1. Il calendario si accorcia nella fase iniziale, perché non c’è voto, e approda all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura. Ma la casa viene venduta.

Binario 4: opposizione al decreto ingiuntivo vincente. Se l’opposizione del 3 settembre 2027 riduce in modo significativo il credito della banca, per esempio eliminando interessi non dovuti, il progetto unitario si basa su un passivo più basso. La timeline concorsuale non cambia nelle sue tappe, ma l’esito economico migliora. Attenzione: la causa di opposizione dura di norma più della procedura concorsuale. Il progetto deve quindi prevedere un meccanismo per il credito contestato, con accantonamenti.

Binario 5: esdebitazione dell’incapiente. Se uno dei coniugi non ha alcuna utilità da offrire, nemmeno in prospettiva, può accedere all’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283, una sola volta e con un periodo di osservazione di tre anni dopo il correttivo. Nella famiglia mista, l’art. 66, comma 1, consente di combinare questa posizione con quella del familiare che ha attivo, dentro una liquidazione controllata familiare. È uno scenario residuale, ma reale quando il coniuge consumatore non ha reddito.

Ciascun binario ha una propria logica temporale. Il punto è scegliere al giorno 38, non al giorno 155, quando la procedura esecutiva sulla casa è già in corso.

Le 5 finestre critiche

  1. Giorno 0-17: non pagare nulla in modo selettivo e non firmare nuove garanzie. Ogni pagamento fatto in queste settimane è sottratto al progetto unitario; ogni nuovo debito peggiora la posizione del coniuge consumatore e la valutazione dell’OCC.

  2. Giorno 17-88: calcolare per iscritto il termine dell’opposizione, includendo la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Nel nostro calendario la scadenza è venerdì 3 settembre 2027, non i primi giorni di agosto. Perdere questo termine rende definitivo il credito della banca nella misura richiesta.

  3. Giorno 38: scegliere la forma della domanda. Un’unica domanda di concordato minore familiare, due procedure coordinate o una liquidazione controllata familiare: la scelta dipende dalla qualifica della fideiussione, dalla continuità della ditta e dal valore della casa, e determina l’intero calendario successivo.

  4. Dal giorno 38 al giorno 155: tenere in regola le rate del mutuo e la ditta attiva. Sono le due condizioni che permettono di usare l’art. 67, comma 5, e l’art. 75, comma 2-bis, e di restare dentro il concordato minore in continuità. Cancellare la ditta in questa fase espone all’inammissibilità.

  5. Giorno 155-177: chiedere le misure protettive nel ricorso. Con la casa pignorata, la sospensione dell’esecuzione è la differenza tra un progetto che può essere eseguito e una vendita all’asta che arriva prima dell’omologa.

Le domande sul tempo

Possiamo ancora fare la procedura familiare se il decreto ingiuntivo è già definitivo?
Sì. Il decreto definitivo rende il credito incontestabile nel merito, ma non impedisce l’accesso al concordato minore familiare o alla liquidazione controllata familiare. Il credito entrerà nell’elenco dei creditori per l’importo accertato. Ciò che si è perso è la possibilità di ridurlo in giudizio.

Se la casa è già pignorata da sei mesi, è troppo tardi?
Non necessariamente. Le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d), possono sospendere un’esecuzione già in corso fino all’omologa definitiva. Ma più l’esecuzione è avanzata, più è difficile: se la vendita è già avvenuta, la casa non si recupera. Il momento ideale per il deposito è prima che il giudice dell’esecuzione fissi la vendita.

Quanto dura in tutto, dalla crisi all’uscita dai debiti?
Nel nostro calendario: circa otto mesi dalla revoca del fido all’omologa, più cinque anni di esecuzione del piano. Nel binario della liquidazione controllata, l’esdebitazione arriva dopo tre anni dall’apertura. Sono stime: i tempi reali variano con il tribunale e con la completezza della documentazione.

Se la ditta è stata chiusa due mesi fa, possiamo ancora fare un concordato minore familiare?
È la domanda più delicata. Cass. 20141/2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Il Tribunale di Piacenza, nel 2025, aveva omologato un concordato minore congiunto di un ex titolare di ditta individuale. Il quadro, dopo la pronuncia di legittimità, impone grande prudenza: con la ditta cancellata, la liquidazione controllata familiare o le procedure separate vanno valutate seriamente come alternative.

Il coniuge garante può uscire dalla procedura dopo l’omologa?
No, il progetto omologato vincola entrambi i coniugi per tutta la durata del piano. Il coniuge garante esce dai debiti quando il piano è eseguito, nei limiti di quanto previsto dalla proposta per la sua massa.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e la rilevanza per la famiglia mista.

Tappa del giorno 0: la qualifica del coniuge garante.

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025. Il fideiussore persona fisica di debiti d’impresa non è professionista solo perché garantisce un’impresa, ma non è consumatore se la garanzia è funzionalmente legata all’attività, con un interesse diretto o indiretto; la prova dell’assenza del collegamento grava sul debitore. Rilevanza: è la ragione per cui il coniuge garante della ditta non può dare per scontata la qualifica di consumatore e per cui la procedura familiare in concordato minore offre una cornice più sicura.

Tappa del giorno 38: la scelta della procedura familiare.

  1. Trib. Pesaro, decreto del 7 giugno 2024. Ha aperto un concordato minore familiare tra coniugi, uno imprenditore individuale e l’altro consumatore, ritenendo non ostativi i debiti misti e l’indebitamento in parte comune, con masse distinte anche ai fini del voto e sospensione dell’esecuzione immobiliare. Rilevanza: è il modello quasi esatto della nostra famiglia.

  2. Trib. Mantova, 27 febbraio 2023 (richiamato dal decreto di Pesaro). La presenza di debiti misti, professionali e personali, non impedisce l’accesso alla procedura se non c’è la volontà espressa di regolare solo i debiti di consumo. Rilevanza: conferma che il progetto unitario può comprendere debiti di natura diversa.

  3. Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (citato nel commento Brocardi all’art. 66). La domanda congiunta presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura. Rilevanza: esclude un’unica domanda “ibrida” con piano del consumatore per un coniuge e concordato minore per l’altro.

  4. Trib. Cosenza, sentenza n. 6/2026, pubblicata il 22 gennaio 2026. Ha omologato un concordato minore familiare in continuità tra coniugi conviventi, uno consumatore e l’altro no, chiarendo che convivenza e indebitamento comune sono presupposti alternativi e che al progetto unitario si applicano gli artt. 74 e seguenti. Rilevanza: applica alla lettera l’art. 66, comma 1, e offre un dato sui tempi, meno di tre mesi tra deposito e omologa.

Tappa dei giorni 38-155: la costruzione del progetto.

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: nella famiglia mista con mutuo e ipoteca giudiziale sulla stessa casa, il trattamento dei creditori ipotecari deve seguire i gradi.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. È inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: spiega perché la ditta non va chiusa prima del deposito.

  3. Trib. Piacenza, sentenza del 22 maggio 2025. Ha omologato con superamento del dissenso un concordato minore congiunto di coniugi, uno ex titolare di ditta individuale e l’altro consumatore, ritenendo legittima la domanda unica per debiti sorti da esigenze comuni, valutando la meritevolezza alla luce dei soli casi di frode, dolo o colpa grave e apprezzando la rinuncia all’effetto segregativo del fondo patrimoniale. Rilevanza: mostra quanto il progetto unitario possa essere più conveniente di due liquidazioni separate; va letta insieme a Cass. 20141/2026 per il profilo dell’impresa cessata.

Tappa del giorno 254: omologa e impugnazione.

  1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026. Nelle procedure familiari, dopo il correttivo, il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, positivo o negativo, ha forma di sentenza reclamabile in corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Rilevanza: richiama l’attenzione sulla forma del provvedimento e sul termine di impugnazione nelle procedure familiari.

Binario B: liquidazione controllata familiare ed esdebitazione.

  1. Trib. Verona, 13 settembre 2023. Ha ammesso la liquidazione controllata unitaria di sovraindebitati dello stesso nucleo familiare, con masse attive e passive separate. Rilevanza: anticipa la soluzione poi accolta dal testo vigente dell’art. 66, comma 1.

  2. Trib. Lucca, 27 febbraio 2024 (citato nel commento Brocardi all’art. 66). Aveva escluso l’ammissibilità della liquidazione congiunta. Rilevanza: documenta il contrasto superato dal correttivo.

  3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: la famiglia che scivola nel binario B non deve superare un vaglio di meritevolezza in ingresso, che resta invece rilevante per l’esdebitazione.

  4. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: nel binario B la banca del mutuo conserva la sua posizione forte sulla casa.

  5. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile ma non si paga con il ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sulla ripartizione del ricavato della casa.

  6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. Su queste pronunce si registra un contrasto in Cassazione sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: all’ultima tappa del binario B, il regime di impugnazione del decreto di esdebitazione non è ancora pacifico e va verificato al momento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui la famiglia si trova. Se siete al giorno 0, costruiamo l’archivio; se siete già oltre il pignoramento, lavoriamo sulle misure protettive; se l’omologa è stata negata, valutiamo il reclamo e il binario della liquidazione controllata. Ecco gli strumenti, in ordine di calendario.

  1. Ricostruiamo la mappa dei debiti per masse: separiamo i debiti del coniuge imprenditore da quelli del coniuge consumatore e individuiamo i creditori comuni, perché l’art. 66, comma 3, mantiene le masse distinte.
  2. Analizziamo la fideiussione del coniuge garante alla luce di Cass. 29746/2025, verificando genesi, finalità e collegamento con l’impresa, per stabilire se il binario del consumatore è percorribile o se la procedura familiare in concordato minore è più sicura.
  3. Calcoliamo per iscritto i termini processuali, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e valutiamo se esistono motivi seri per opporsi al decreto ingiuntivo.
  4. Prepariamo la richiesta congiunta all’OCC e consegniamo al gestore la documentazione dell’art. 75 per la ditta e quella reddituale e patrimoniale per il coniuge consumatore.
  5. Costruiamo il progetto unitario sul mutuo, verificando le condizioni dell’art. 67, comma 5, e dell’art. 75, comma 2-bis, e predisponendo, se serve, l’istanza di autorizzazione a sanare l’arretrato.
  6. Redigiamo l’istanza di misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d), indicando le procedure esecutive in corso sulla casa e sullo stipendio.
  7. Organizziamo le classi e il calcolo delle maggioranze, compresa la classe obbligatoria per i creditori garantiti da terzi e l’imputazione dei voti dei creditori comuni.
  8. Prepariamo la risposta alle contestazioni sulla convenienza e, per i crediti fiscali e previdenziali, la dimostrazione richiesta dall’art. 80, comma 3.
  9. Seguiamo l’esecuzione del piano e, in caso di difficoltà sopravvenute, valutiamo con l’OCC gli interventi possibili prima dell’inadempimento.
  10. Gestiamo il binario della liquidazione controllata familiare e la successiva istanza di esdebitazione, con il calcolo dei tre anni dall’apertura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una procedura familiare mista pesa soprattutto la competenza di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC: significa conoscere il lavoro che l’organismo deve svolgere, i documenti che chiede e le attestazioni che deve rilasciare, e costruire il progetto in modo che quelle verifiche trovino risposta prima ancora di essere poste. Quando il coniuge imprenditore ha un’attività da salvare, si aggiunge la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, utile a valutare se tentare prima la via negoziale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore segue l’opposizione al decreto ingiuntivo, la procedura familiare e le eventuali impugnazioni, senza cambi di linea tra una fase e l’altra. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono bilanci e dichiarazioni della ditta, gli avvocati costruiscono la proposta e la difesa nei giudizi.

Chiusura: il calendario di una famiglia mista

La famiglia con un coniuge imprenditore e uno consumatore può presentare un’unica domanda, ma non un piano del consumatore di coppia. Il testo vigente dell’art. 66, comma 1, la porta verso il concordato minore familiare o la liquidazione controllata familiare, con una sola regola del consumatore che sopravvive: quella sul mutuo della casa. Tutto il resto, dalla qualifica del coniuge garante alla continuità della ditta, si decide nelle prime settimane. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nella nostra simulazione, la famiglia che ha agito alle finestre giuste ha salvato casa e attività; quella che ha lasciato correre ha perso entrambe partendo dallo stesso giorno.

Lo Studio Monardo segue questo incrocio tra famiglia e impresa perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè lavora con le stesse regole e gli stessi documenti che l’organismo deve attestare nel progetto familiare. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro quando c’è una ditta individuale da tenere in vita.

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