Chi pensa alla liquidazione controllata di solito si chiede due cose: se riuscirà a liberarsi dei debiti e quanto dovrà spendere per arrivarci. La seconda domanda ha una risposta meno intuitiva di quanto sembri. La procedura ha costi propri: il compenso dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) per la relazione, il compenso del liquidatore, il contributo unificato, le spese di pubblicità e quelle per vendere i beni. Molte di queste voci non si pagano subito. Si pagano alla fine, con il ricavato della liquidazione, prima dei creditori.
Il punto delicato è proprio questo. Il rischio principale è sottovalutare il peso delle spese in prededuzione: possono assorbire una parte rilevante dell’attivo e, se il debitore non ha liquidità per l’avvio, la domanda può arenarsi prima ancora dell’apertura. Chi conosce in anticipo le voci di spesa può invece programmare la procedura, chiedere le misure previste dalla legge per chi non ha liquidità e verificare che i compensi siano liquidati secondo i parametri corretti.
Lo Studio Monardo si occupa in modo specifico di questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il modo in cui un Organismo prepara la relazione, stima i costi della procedura e propone al giudice la liquidazione del compenso. È la stessa prospettiva che serve al debitore per leggere un preventivo e capire dove finiranno i suoi beni.
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Le voci di spesa riconosciute dalla legge: inquadramento normativo
Sul piano normativo la liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Secondo l’art. 268, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni debitore che non può accedere alla liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lett. c, CCII).
La liquidazione controllata è una procedura concorsuale in cui un liquidatore nominato dal tribunale acquisisce e vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni, dopo aver pagato le spese della procedura. Questa definizione contiene già la chiave dei costi: la procedura si finanzia, in larga parte, con lo stesso patrimonio che liquida.
Le voci di spesa si dividono in quattro gruppi.
- Compensi dei professionisti della procedura. L’OCC assiste il debitore nella preparazione della domanda e redige la relazione che accompagna il ricorso. Il liquidatore, che spesso coincide con il gestore designato dall’OCC, amministra e vende i beni. Secondo l’art. 275, comma 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, terminata la liquidazione il liquidatore deposita il rendiconto; il giudice, se lo approva, liquida il compenso dell’OCC nominato liquidatore (tenendo conto degli eventuali accordi con il debitore) o del diverso liquidatore, sulla base del D.M. 24 settembre 2014, n. 202.
- Costi di accesso alla giustizia. Il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria per le notifiche, dovuti al deposito del ricorso.
- Spese di pubblicità e trascrizione. La sentenza di apertura va resa pubblica; se ci sono immobili o beni mobili registrati, va trascritta. Le vendite richiedono pubblicità propria.
- Spese di vendita e di gestione. Stima dei beni, custodia, pubblicazione degli avvisi, cancellazione dei gravami, imposte sugli atti della procedura.
La ratio di questa architettura è chiara. Il legislatore vuole che il debitore sovraindebitato possa accedere alla procedura anche senza grandi risorse, ma vuole anche che la procedura abbia un senso economico per i creditori. Per questo l’art. 268, comma 3, prevede che, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apra solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Una liquidazione senza alcun attivo produrrebbe solo spese.
Va precisato quale decreto ministeriale si applica al compenso del liquidatore, perché su questo punto circolano indicazioni superate. Il D.M. 30/2012 è il regolamento che fissa i compensi del curatore fallimentare (oggi della liquidazione giudiziale). Il D.M. 202/2014 è il regolamento degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e contiene i parametri per i loro compensi. Nel testo vigente dell’art. 275, comma 3, CCII il rinvio è al D.M. 202/2014, sia quando il liquidatore è l’OCC sia quando il giudice nomina un liquidatore diverso. Il richiamo al D.M. 30/2012, che si trova in alcune guide e in alcuni provvedimenti anteriori al correttivo, non trova più appoggio nel testo della norma. Lo conferma, per il liquidatore, anche una recente pronuncia di merito (Trib. Urbino 4 maggio 2026, segnalata da EC News del 17 giugno 2026), che ha indicato il D.M. 202/2014 come base di calcolo.
La differenza con un istituto affine aiuta a capire. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) il debitore conserva i beni e paga secondo un piano; l’OCC vigila sull’esecuzione e il suo compenso viene liquidato dal giudice al termine, dopo la relazione finale (art. 71, comma 4). Nella liquidazione controllata, invece, i beni escono dal controllo del debitore e il compenso si paga dal ricavato. Esempio concreto: un consumatore con stipendio e un’auto da 6.800 € può scegliere un piano di ristrutturazione e pagare il compenso dell’OCC con le rate del piano; se invece chiede la liquidazione controllata, l’auto verrà venduta e dal prezzo si preleveranno prima le spese di vendita e i compensi della procedura, poi si pagheranno i creditori.
Un’ultima premessa. Il compenso dell’OCC e del liquidatore, secondo le linee guida del Tribunale di Bologna del 12 marzo 2025, è unitario: comprende l’istruttoria, la relazione, l’assistenza nel procedimento di apertura e la liquidazione vera e propria. Non si sommano quindi due compensi pieni per la stessa persona che svolge prima il ruolo di gestore e poi quello di liquidatore.
Contributo unificato, anticipazione forfettaria, pubblicità e vendite: cifre indicative
Il contributo unificato è il tributo dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso. Sul piano normativo il D.P.R. 115/2002 prevede un importo fisso per la liquidazione giudiziale (851 €, art. 13, comma 5), ma non contiene una disposizione equivalente dedicata alla liquidazione controllata: lo rileva espressamente la circolare dei giudici torinesi sulla prenotazione a debito. Ne deriva una prassi non uniforme tra gli uffici giudiziari. Va precisato che l’importo del contributo unificato per il ricorso di liquidazione controllata va sempre verificato presso la cancelleria del tribunale competente, perché la legge non lo fissa in modo specifico. In molte sedi si applica l’importo previsto per i procedimenti trattati in camera di consiglio, nell’ordine di 98 €; altre sedi, ragionando per analogia con la liquidazione giudiziale, possono richiedere l’importo più alto. Si tratta di cifre indicative, da confermare con le istruzioni pubblicate dal singolo tribunale.
All’importo del contributo si aggiunge, di regola, l’anticipazione forfettaria per le notificazioni d’ufficio prevista dall’art. 30 D.P.R. 115/2002, che nella prassi corrisponde a una marca di 27 €. Anche questa voce va confermata con l’ufficio, perché alcune cancellerie la richiedono e altre ritengono che non sia dovuta quando il ricorso è del debitore e non comporta notifiche d’ufficio.
Le spese di pubblicità riguardano due momenti. Il primo è la pubblicazione della sentenza di apertura, che avviene secondo le modalità indicate dal tribunale (di regola con inserimento nell’area web dedicata) e, se nel patrimonio ci sono immobili o beni mobili registrati, con la trascrizione presso i pubblici registri. La trascrizione comporta imposte ipotecarie e di registro, che la circolare torinese indica tra quelle prenotabili a debito. Il secondo momento è la pubblicità delle vendite: avvisi sul Portale delle vendite pubbliche, che prevede un contributo di pubblicazione per ciascun lotto (nella misura di 100 € secondo la disciplina del D.P.R. 115/2002, cifra da verificare al momento della pubblicazione), ed eventuali siti specializzati indicati nel programma di liquidazione.
Le spese di vendita, infine, comprendono la stima del bene, l’eventuale custodia, il compenso del soggetto specializzato se il liquidatore si avvale di un commissionario o di una società di aste, e gli adempimenti per la cancellazione dei gravami. In termini operativi è utile distinguere tra spese specifiche, che riguardano un singolo bene e si detraggono dal suo prezzo, e spese generali della procedura, che gravano sulla massa libera. Questa distinzione diventa decisiva quando il bene è ipotecato, come si vedrà negli esempi di calcolo.
La tabella che segue riassume le voci con le cifre indicative reperite nelle fonti consultate. Nessuna di queste cifre è una regola nazionale: sono ordini di grandezza da confermare caso per caso.
| Voce | Chi la determina | Cifra indicativa | Quando si paga |
|---|---|---|---|
| Acconto o fondo spese all’OCC | Regolamento dell’OCC e linee guida del tribunale | 300 € oltre IVA (OCC camerale Emilia); non oltre 1.000 € (linee guida Bologna) | All’incarico o al deposito |
| Compenso unitario OCC e liquidatore | Giudice, secondo il D.M. 202/2014 | Minimo di 1.900 € oltre IVA nel regolamento emiliano; spese generali forfettarie 15% | A fine procedura, in prededuzione |
| Attestazione assenza di attivo (art. 268, c. 3) | Regolamento dell’OCC | 1.000 € oltre oneri (OCC camerale Emilia) | Al rilascio |
| Contributo unificato | Prassi dell’ufficio | Nell’ordine di 98 €, ma variabile | Al deposito del ricorso |
| Anticipazione forfettaria | Art. 30 D.P.R. 115/2002, prassi | 27 € | Al deposito del ricorso |
| Imposta di registro sugli atti della procedura | Legge | 200 € in misura fissa (circolare Torino) | Al compimento dell’atto, o prenotata a debito |
| Pubblicità vendite sul PVP | D.P.R. 115/2002 | 100 € per lotto (da verificare) | Prima di ogni tentativo di vendita |
Quando matura ogni costo: requisiti e termini
In termini operativi ogni voce di spesa ha un momento in cui nasce e un momento in cui si paga. Confonderli è l’errore più frequente: chi vede un preventivo di qualche migliaio di euro pensa di doverlo versare subito, mentre la parte principale si paga a fine procedura e con l’attivo.
Condizione 1: l’incarico all’OCC. Il debitore che vuole presentare il ricorso si rivolge a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. L’Organismo nomina un gestore e, di regola, consegna un preventivo. Secondo le linee guida bolognesi già richiamate, all’accettazione dell’incarico possono essere chiesti acconti o fondi spese calcolati in modo prudenziale, in ipotesi non oltre 1.000 €, oltre a un contributo minimo per le spese iniziali. Le stesse linee guida indicano che, in generale, il compenso non dovrebbe essere pagato prima dell’apertura della procedura. Il preventivo dell’OCC vincola solo se la procedura non si apre.
Condizione 2: la relazione dell’OCC. È il primo costo “tecnico”. Senza relazione il ricorso non è ammissibile: la Cassazione ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda (Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025). Il costo della relazione non è separato: è compreso nel compenso unitario.
Condizione 3: l’attestazione sull’attivo. Se il debitore persona fisica chiede l’apertura, serve l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3). Se è un creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica, il debitore può paralizzarla eccependo, entro la prima udienza, l’attestazione dell’OCC che non c’è attivo da distribuire; se l’attestazione non è ancora pronta il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.
Condizione 4: il deposito del ricorso. Al deposito si versano contributo unificato e anticipazione forfettaria, secondo la prassi dell’ufficio (se ne parla più avanti).
Condizione 5: la sentenza di apertura. Nasce l’obbligo di pubblicità della sentenza e, se servono, le trascrizioni. Da qui il liquidatore inizia a lavorare e a maturare compenso.
Condizione 6: la gestione e le vendite. Il liquidatore esegue il programma di liquidazione e riferisce ogni sei mesi al giudice delegato (art. 275, comma 1). Le vendite seguono, in quanto compatibili, le regole della liquidazione giudiziale (art. 275, comma 2).
Condizione 7: rendiconto, compenso e riparto. Il compenso viene liquidato solo dopo l’approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3). Il riparto segue un progetto comunicato a debitore e creditori, che hanno un termine non superiore a quindici giorni per le osservazioni (art. 275, comma 5).
La tabella riassume i termini che incidono sui costi.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Eccezione dell’assenza di attivo (debitore persona fisica convenuto dal creditore) | Entro la prima udienza; termine fino a 60 giorni se l’attestazione OCC non è pronta | Termine processuale fissato dalla legge | La liquidazione può aprirsi anche senza attivo, con spese a carico della massa |
| Domande dei creditori di partecipazione al passivo | Assegnato con la sentenza di apertura, non superiore a 90 giorni (art. 270) | Termine fissato dal giudice | Domande tardive, con minore tutela per il creditore |
| Relazioni semestrali del liquidatore | Ogni sei mesi dall’apertura | Obbligo del liquidatore | Il mancato deposito è causa di revoca e incide sulla liquidazione del compenso (art. 275, comma 1) |
| Osservazioni al progetto di riparto | Dalla comunicazione del progetto, non oltre 15 giorni | Termine di legge | In assenza di osservazioni il giudice autorizza il riparto |
| Correzione del rendiconto non approvato | Termine assegnato dal giudice (art. 275, comma 4) | Termine giudiziale | Sostituzione del liquidatore; compenso ridotto o escluso in base alla diligenza |
| Durata minima ai fini dei beni sopravvenuti | Tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3) | Termine di legge | La procedura resta aperta e il lavoro del liquidatore prosegue |
Il termine più critico, sul piano dei costi, è quello della prima udienza nel caso di ricorso del creditore: se il debitore persona fisica senza attivo non eccepisce in tempo l’attestazione dell’OCC, la procedura può aprirsi comunque e generare spese che non produrranno alcun beneficio per nessuno.
Va precisato che la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) è una questione da verificare caso per caso nelle procedure concorsuali: molti termini di questi procedimenti hanno carattere urgente. Chi ha una scadenza ad agosto non deve contare sulla sospensione senza averla verificata sul singolo termine.
Il percorso del denaro dalla domanda al riparto: procedura passo-passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. La descriviamo seguendo il denaro: chi lo anticipa, chi lo riceve, in quale momento.
1. Scelta dell’OCC e preventivo. Il debitore deposita una richiesta di nomina presso un OCC del circondario del tribunale competente. Il tribunale competente si individua secondo l’art. 27, comma 2, CCII, in base al centro degli interessi principali del debitore; per la persona fisica che non esercita impresa coincide, di regola, con la residenza o il domicilio. L’OCC nomina un gestore e consegna un preventivo. Il preventivo non è un prezzo finale: è una stima basata sull’attivo e sul passivo dichiarati dal debitore. Il regolamento dell’OCC della Camera di commercio dell’Emilia, ad esempio, prevede espressamente che il preventivo iniziale sia formulato su attivo e passivo dichiarati, con riserva di revisione dopo l’istruttoria.
2. Versamento dell’eventuale acconto. È la prima uscita di cassa effettiva. Il regolamento emiliano prevede un acconto di 300 € oltre IVA alla presentazione della domanda; le linee guida di Bologna parlano di acconti prudenziali, in ipotesi non oltre 1.000 €. Si tratta di cifre indicative, che variano da Organismo a Organismo e vanno chieste per iscritto.
3. Istruttoria e relazione. Il gestore raccoglie la documentazione: elenco dei creditori, beni, redditi, atti dispositivi degli ultimi anni. Redige la relazione che accompagna il ricorso (art. 269 CCII) e, per il debitore persona fisica, l’attestazione sulla possibilità di acquisire attivo (art. 268, comma 3). Qui si commette l’errore più costoso: una documentazione incompleta allunga l’istruttoria e, nei casi peggiori, porta a una dichiarazione di inammissibilità che lascia il debitore con un acconto speso e nessuna procedura.
4. Deposito del ricorso e versamento del contributo unificato. Il ricorso si deposita telematicamente presso la cancelleria della sezione che tratta le procedure concorsuali. Si versano il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria nella misura richiesta dall’ufficio.
5. Sentenza di apertura. Il tribunale, verificati i presupposti, apre la liquidazione con sentenza (art. 270 CCII), nomina il giudice delegato e il liquidatore e assegna ai creditori il termine per le domande. La sentenza viene pubblicata e, se ci sono beni immobili o mobili registrati, trascritta. Nascono le spese di pubblicità e le imposte sugli atti della procedura.
6. Inventario e programma di liquidazione. Il liquidatore prende possesso dei beni, redige l’inventario e predispone il programma di liquidazione. Il programma indica tempi e modalità delle vendite. È il documento in cui si vede in anticipo quanto costerà vendere: perizie, pubblicità, eventuali commissionari.
7. Prenotazione a debito, se manca liquidità. Se nella massa ci sono solo beni da vendere e nessuna somma liquida, il liquidatore può chiedere al giudice delegato la prenotazione a debito delle spese ai sensi dell’art. 146 D.P.R. 115/2002. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 4 luglio 2024, questa misura vale anche per la liquidazione controllata. Secondo la circolare dei giudici della sezione specializzata pubblicata dall’Ordine degli Avvocati di Torino, la prenotazione non viene concessa con la sentenza di apertura ma con un successivo provvedimento del giudice delegato, su istanza motivata.
8. Vendite. Le vendite si svolgono con le regole della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (art. 275, comma 2). Ogni vendita genera spese: stima, pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche e sugli altri canali indicati, eventuali compensi del soggetto specializzato incaricato. Eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle ipoteche, delle trascrizioni dei pignoramenti e degli altri vincoli.
9. Relazioni semestrali. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice. Il mancato deposito delle relazioni è causa di revoca ed è valutato nella liquidazione del compenso.
10. Rendiconto e liquidazione del compenso. Terminata l’esecuzione del programma, il liquidatore deposita il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti al programma e, se approva, liquida il compenso secondo il D.M. 202/2014. Se non approva, indica le correzioni e assegna un termine; in caso di inadempimento sostituisce il liquidatore e può ridurre o escludere il compenso (art. 275, comma 4).
11. Riparto. Il liquidatore predispone il progetto di riparto secondo l’ordine del passivo: prima le spese e i compensi in prededuzione, poi i creditori privilegiati e ipotecari sul ricavato dei rispettivi beni, poi i chirografari. Debitore e creditori hanno non più di quindici giorni per le osservazioni. In caso di contestazioni non risolte decide il giudice delegato con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 124 (art. 275, commi 5 e 6). Il comma 6-bis, introdotto dal correttivo, richiama per la ripartizione numerose norme della liquidazione giudiziale.
12. Rimborso delle spese prenotate e chiusura. Le spese prenotate a debito si pagano appena c’è attivo, con deposito della prova nel fascicolo, e il pagamento viene dichiarato in sede di chiusura (art. 276 CCII). La circolare torinese precisa che il giudice autorizza lo svincolo delle somme accantonate solo con il decreto di chiusura.
Seconda avvertenza decisiva: il compenso del liquidatore non si “concorda” in via definitiva all’inizio. Lo liquida il giudice alla fine, sulla base del rendiconto, dei parametri ministeriali e della diligenza dimostrata. Un preventivo serve a pianificare, non a fissare il prezzo finale.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con cifre indicative. Non riproducono casi reali e non sostituiscono i parametri del D.M. 202/2014, che vanno applicati sul singolo fascicolo.
Esempio di calcolo n. 1 – Riparto con immobile ipotecato.
Dati di partenza. Sentenza di apertura pubblicata lunedì 9 novembre 2026. Attivo: un appartamento venduto a 118.400 € e un conto corrente con 3.260 €, per un attivo complessivo di 121.660 €. Passivo: mutuo ipotecario sull’appartamento per 96.750 €; debiti chirografari (carte, prestiti personali, fornitori) per 41.380 €.
Spese specifiche della vendita dell’immobile (stima, pubblicità, eventuale soggetto specializzato, imposte sugli atti): ipotesi 4.170 €. Spese generali della procedura (pubblicità della sentenza, diritti, contributo unificato già versato e non da rimborsare): ipotesi 612 €. Compenso unitario OCC e liquidatore liquidato dal giudice: ipotesi 7.940 €, oltre accessori di legge.
Sviluppo.
- Dal prezzo dell’immobile si detraggono le spese specifiche per venderlo: 118.400 − 4.170 = 114.230 €.
- Il creditore ipotecario ha diritto di essere pagato su questa somma fino a concorrenza del suo credito: riceve 96.750 €. Residuano 114.230 − 96.750 = 17.480 €.
- Il residuo del ricavato immobiliare (17.480 €) si somma alla liquidità del conto (3.260 €): massa libera di 20.740 €.
- Dalla massa libera si pagano in prededuzione le spese generali (612 €) e il compenso della procedura (7.940 €): 20.740 − 612 − 7.940 = 12.188 €.
- I chirografari ricevono 12.188 € su 41.380 €, cioè circa il 29,45% dei loro crediti.
Il punto 2 e il punto 4 non sono invertibili. Secondo la Cassazione il compenso del gestore, pur prededucibile, non può essere pagato con priorità sul ricavato del bene ipotecato a danno del creditore garantito (Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025). Se invece la massa libera fosse stata insufficiente a coprire il compenso, la parte scoperta non si sarebbe potuta recuperare a carico del creditore ipotecario.
Scadenze. Progetto di riparto comunicato lunedì 10 maggio 2027; termine per le osservazioni: 15 giorni, cioè martedì 25 maggio 2027 (giorno feriale). In assenza di osservazioni il giudice autorizza il riparto senza indugio.
Esempio di calcolo n. 2 – Debitore senza liquidità, solo un bene da vendere.
Dati di partenza. Il debitore, persona fisica, possiede un piccolo terreno stimato 27.900 € e nessuna somma liquida. Passivo chirografario: 63.415 €. L’OCC attesta che il terreno è vendibile, quindi l’attivo è acquisibile e la procedura può aprirsi.
Spese da sostenere prima della vendita: trascrizione della sentenza (con imposte ipotecarie e di registro), pubblicità dell’avviso di vendita, perizia. La massa non ha denaro.
Sviluppo.
- Il liquidatore presenta istanza motivata al giudice delegato per la prenotazione a debito ex art. 146 D.P.R. 115/2002. La circolare torinese indica proprio questa situazione (risorse costituite solo da beni immobili o mobili registrati) come ipotesi in cui l’istanza può essere valutata favorevolmente.
- Si prenotano a debito, a titolo indicativo, l’imposta di registro in misura fissa (200 € secondo la circolare citata), l’imposta ipotecaria e i diritti di copia. Supponiamo un totale di 494 €.
- Il terreno viene venduto a 25.730 € (con un ribasso rispetto alla stima). Le spese di vendita anticipate o maturate (pubblicità, perizia) ammontano a 1.385 €.
- Appena incassato il prezzo, il liquidatore paga per prime le spese prenotate a debito (494 €) e non chiede prelievi per altre spese finché quelle di giustizia non sono state saldate, salvo urgenza motivata. Residuano 25.730 − 494 − 1.385 = 23.851 €.
- Compenso unitario OCC e liquidatore liquidato dal giudice: ipotesi 3.615 €. Residuano 20.236 € per i chirografari, pari a circa il 31,91% dei loro crediti.
L’esempio mostra che la mancanza di denaro all’inizio non impedisce di per sé la procedura, quando un attivo esiste. La prenotazione a debito sposta il pagamento delle imposte sul ricavato futuro. Resta però indispensabile che l’attivo sia reale: se il terreno fosse invendibile, il debitore non avrebbe potuto ottenere l’attestazione dell’art. 268, comma 3, e la liquidazione su sua domanda non si sarebbe aperta.
Casi particolari
Il liquidatore diverso dall’OCC. Il tribunale può nominare un liquidatore diverso dal gestore che ha seguito la domanda. In questo caso i compensi si separano di fatto: l’OCC matura un compenso per l’attività fino al deposito, il liquidatore per l’attività successiva. Il regolamento dell’OCC camerale emiliano prevede che, se la liquidazione controllata è dichiarata inammissibile o viene nominato un liquidatore diverso, l’Organismo trattenga il 60% del preventivo per le prestazioni svolte fino al deposito; se invece l’OCC è nominato liquidatore, quella somma vale come acconto e il saldo è in prededuzione. Va precisato che anche per il liquidatore esterno il parametro è il D.M. 202/2014, come stabilisce l’art. 275, comma 3, CCII nel testo vigente.
Il debitore senza alcun attivo. Quando non c’è nulla da liquidare, nemmeno in prospettiva, la liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica non si apre (art. 268, comma 3). La strada è un’altra: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), riservata al debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori. Per questa procedura la legge stabilisce che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (art. 283, comma 6). Le cifre indicative reperibili confermano l’ordine di grandezza contenuto: le linee guida di Bologna ammettono un compenso in misura fissa, ad esempio tra 500 e 1.000 €; il regolamento emiliano fissa per l’incapiente un minimo di 950 € oltre IVA. Non c’è liquidatore, non ci sono vendite, non c’è riparto.
Il ricorso del creditore contro un debitore senza attivo. Se un creditore chiede la liquidazione controllata di una persona fisica, il debitore può chiedere all’OCC un’attestazione che non è possibile acquisire attivo. Il regolamento emiliano prevede per la sola attestazione un compenso forfettario di 1.000 € oltre oneri. È una spesa che evita l’apertura di una procedura inutile.
L’azione giudiziaria del liquidatore senza liquidità. Il liquidatore può dover agire in giudizio: per recuperare un credito del debitore, per far dichiarare inefficace un atto dispositivo, per ottenere il rilascio di un bene. Dopo Corte cost. n. 121/2024, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall’art. 144 D.P.R. 115/2002 vale anche per la liquidazione controllata. In pratica il contributo unificato e la marca per l’azione sono prenotati a debito, mentre i compensi del difensore e del consulente tecnico di parte sono anticipati dall’erario. L’ammissione è revocabile quando la procedura acquisisce liquidità sufficiente.
I beni esclusi dalla liquidazione. Non entrano nella massa i crediti impignorabili, la parte di stipendio o pensione che il giudice riserva al mantenimento del debitore e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., le cose non pignorabili (art. 268, comma 4). Questi beni non pagano le spese della procedura. Ne deriva un effetto pratico: se l’attivo è fatto quasi solo di quote di stipendio, i compensi della procedura vengono pagati con quelle quote, mese dopo mese, e i tempi si allungano.
L’advisor del debitore. Il consulente che ha assistito il debitore nella fase anteriore all’apertura non ha automaticamente un credito prededucibile. Lo hanno escluso il Tribunale di Urbino (4 maggio 2026) e le linee guida di Bologna, anche alla luce del nuovo art. 6 CCII. È un profilo su cui il dibattito è aperto, ma che incide sulla misura in cui la massa sarà gravata.
L’esperienza di chi lavora dentro gli Organismi conta proprio qui: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, legge un preventivo e un programma di liquidazione con gli stessi criteri che il giudice applicherà al rendiconto.
Domande frequenti
Quanto costa in media una liquidazione controllata?
Non esiste una cifra unica, perché il compenso dell’OCC e del liquidatore dipende dall’attivo realizzato, dal passivo, dal numero dei creditori e dalla complessità, secondo i parametri del D.M. 202/2014. A titolo indicativo, alcuni regolamenti di OCC fissano minimi intorno a 1.900 € oltre IVA e tetti percentuali rispetto a quanto distribuito ai creditori. A questo si aggiungono contributo unificato, pubblicità e spese di vendita. La parte maggiore, però, si paga con il ricavato della liquidazione e non di tasca propria all’inizio.
Devo pagare tutto subito all’OCC?
No. Di regola si versa solo un acconto o un fondo spese all’accettazione dell’incarico, di importo contenuto: le linee guida del Tribunale di Bologna del 12 marzo 2025 parlano di somme prudenziali, in ipotesi non oltre 1.000 €. Il saldo viene liquidato dal giudice a fine procedura, dopo il rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), e si paga in prededuzione con l’attivo. Pagamenti anticipati rilevanti possono anche essere oggetto di richieste di restituzione.
Il compenso del liquidatore segue il decreto dei curatori fallimentari?
No, nel testo vigente. L’art. 275, comma 3, CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, rinvia al D.M. 202/2014, il regolamento degli Organismi di composizione della crisi, sia quando il liquidatore è l’OCC sia quando è un professionista diverso. Il D.M. 30/2012, che disciplina i compensi del curatore, compare in alcune fonti meno recenti ma non è il riferimento indicato dalla norma attuale.
Se non ho soldi per le spese iniziali, posso comunque chiedere la liquidazione?
Sì, se esiste un attivo da liquidare. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, il giudice delegato può disporre la prenotazione a debito delle imposte e dei diritti della procedura (art. 146 D.P.R. 115/2002), che saranno rimborsati con il ricavato delle vendite. Se invece non esiste alcun attivo, nemmeno ottenibile con azioni giudiziarie, la liquidazione su domanda del debitore non si apre e occorre valutare l’esdebitazione dell’incapiente.
Il compenso dell’OCC viene pagato prima della banca che ha l’ipoteca sulla casa?
Non sul ricavato della casa. Il compenso è prededucibile, ma la Cassazione ha chiarito che non gode di priorità sul ricavato dei beni ipotecati a danno del creditore garantito (Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025; nello stesso senso Cass. ord. n. 12405/2025). Si paga con l’attivo libero e con l’eventuale residuo del ricavato immobiliare dopo il soddisfacimento dell’ipoteca.
E se il liquidatore lavora male, il suo compenso cambia?
Sì. Il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca e viene valutato nella liquidazione del compenso (art. 275, comma 1). Se il rendiconto non viene approvato e il liquidatore non corregge nel termine assegnato, il giudice lo sostituisce e può ridurre o escludere il compenso in base alla diligenza (art. 275, comma 4). Il caso limite è la sostituzione con compenso azzerato.
Il quadro giurisprudenziale sui costi della procedura
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate per questo articolo. Sono riportate con gli estremi disponibili; dove la fonte non indica sezione o data, gli estremi sono stati omessi.
1. Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 4 luglio 2024.
Principio: è illegittimo escludere la liquidazione controllata dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 144 D.P.R. 115/2002) e dalla prenotazione a debito (art. 146), riconosciute alla liquidazione giudiziale; la differenza di trattamento non è giustificata.
Rilevanza: è la pronuncia che consente alle liquidazioni prive di liquidità di sostenere imposte, diritti e azioni giudiziarie rinviando il pagamento al ricavato. Senza questa decisione molte procedure con soli beni da vendere sarebbero rimaste ferme.
2. Corte costituzionale, sentenza n. 217 del 1° ottobre 2019.
Principio: nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato delle procedure concorsuali, i compensi del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario non vanno semplicemente prenotati a debito ma anticipati dall’erario.
Rilevanza: è richiamata dalla circolare torinese per ricostruire che cosa, dopo il 2024, la liquidazione controllata possa ottenere quando il liquidatore agisce in giudizio.
3. Corte di cassazione, Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere soddisfatto con priorità sul ricavato dei beni ipotecati, perché non costituisce una spesa sostenuta nell’interesse generale dei creditori garantiti.
Rilevanza: determina dove si paga il compenso nel riparto. Per il debitore con un immobile ipotecato significa che i compensi gravano soprattutto sull’attivo libero, con riflessi sui chirografari.
4. Corte di cassazione, ord. n. 12405/2025.
Principio: nella liquidazione del patrimonio il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non è pagato in via prioritaria sul ricavato dei beni ipotecati, poiché la spesa è sostenuta nell’interesse del debitore che avvia la procedura.
Rilevanza: conferma l’orientamento della pronuncia precedente. Pur riferita alla disciplina della legge 3/2012, esprime un criterio di riparto che le fonti applicano anche all’attuale liquidazione controllata.
5. Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 28576/2025.
Principio: la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata.
Rilevanza: la relazione è la prima voce di costo e non è eliminabile. Una relazione carente espone al rigetto e alla perdita delle somme già versate.
6. Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore.
Rilevanza: la verifica della meritevolezza ricade sulla fase dell’esdebitazione. Sul piano dei costi, la relazione per l’apertura si concentra sulla completezza documentale e sull’attivo, non sulla condotta pregressa.
7. Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026.
Principio: il compenso del liquidatore si determina sulla base del D.M. 202/2014 ed è prededucibile; il compenso dell’advisor del debitore per la fase anteriore all’apertura, pur dovuto, non è prededucibile; il liquidatore che inserisce il proprio compenso nello stato passivo è soggetto al controllo del giudice, che può modificarlo per il conflitto di interessi.
Rilevanza: chiarisce quale decreto si applica e quali costi gravano davvero sulla massa (fonte: EC News, 17 giugno 2026).
8. Tribunale di Bologna, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, linee guida del 12 marzo 2025.
Contenuto: il compenso dell’OCC e del liquidatore è unitario e viene determinato dal giudice delegato al termine della procedura; acconti e fondi spese vanno calcolati in modo prudenziale; il compenso per la fase anteriore all’apertura non va insinuato al passivo; i crediti degli advisor per le fasi anteriori non sono prededucibili; nell’esdebitazione dell’incapiente il compenso può essere determinato in misura fissa.
Rilevanza: non è una sentenza ma un atto di indirizzo della sezione. Offre al debitore un riferimento concreto per valutare richieste di pagamento anticipato.
9. Giudici della sezione procedure concorsuali (Torino), circolare sulla prenotazione a debito dopo Corte cost. 121/2024.
Contenuto: la prenotazione si concede con provvedimento del giudice delegato su istanza motivata; si prenotano imposte di registro, ipotecarie e catastali e diritti di copia; le spese prenotate vanno pagate appena possibile e prima di altri prelievi; il giudice autorizza lo svincolo degli accantonamenti con il decreto di chiusura.
Rilevanza: è la guida operativa più dettagliata reperita sul funzionamento della prenotazione a debito nella liquidazione controllata.
Va precisato, per completezza, che il quadro normativo di riferimento si fonda in modo diretto sul testo vigente dell’art. 275 CCII. Il comma 3 rinvia al D.M. 202/2014 per il compenso; il comma 4 consente al giudice di ridurre o escludere il compenso in base alla diligenza; il comma 5 regola il progetto di riparto e il termine di quindici giorni per le osservazioni. Su questi punti la giurisprudenza ha un ruolo di applicazione più che di interpretazione: la norma è chiara.
Le pronunce raccolte convergono su tre conclusioni. Primo: il compenso della procedura è liquidato dal giudice alla fine e secondo il D.M. 202/2014. Secondo: la prededuzione non è un privilegio assoluto e non scavalca i creditori ipotecari sul ricavato dei loro beni. Terzo: la mancanza di liquidità non preclude l’accesso quando esiste un attivo, grazie alla prenotazione a debito e al patrocinio a spese dello Stato estesi dal 2024.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Sul tema dei costi della liquidazione controllata lo Studio interviene con attività concrete, sempre con impegno di mezzi e senza promettere esiti.
- Esaminiamo il preventivo dell’OCC confrontando le voci con i parametri del D.M. 202/2014 e con l’attivo e il passivo effettivi, segnalando le stime che non tornano.
- Ricostruiamo l’attivo realmente liquidabile, separando i beni esclusi dall’art. 268, comma 4, da quelli che entreranno nella massa e che dovranno sostenere le spese.
- Verifichiamo la documentazione per la relazione dell’OCC, perché una relazione completa evita integrazioni, ritardi e il rischio di inammissibilità.
- Valutiamo se la liquidazione controllata è la strada giusta o se l’assenza di attivo rende più coerente l’esdebitazione dell’incapiente, con compensi dell’OCC ridotti della metà.
- Predisponiamo l’eccezione di assenza di attivo quando un creditore chiede la liquidazione di una persona fisica, rispettando il termine della prima udienza.
- Analizziamo il programma di liquidazione per stimare in anticipo le spese di vendita, pubblicità e cancellazione dei gravami.
- Controlliamo il progetto di riparto e la collocazione delle prededuzioni, verificando che i compensi non siano posti a carico del ricavato dei beni ipotecati in contrasto con la Cassazione.
- Prepariamo le osservazioni al progetto di riparto entro il termine di quindici giorni e, se necessario, impugniamo il decreto del giudice delegato.
- Seguiamo le istanze di prenotazione a debito e di patrocinio a spese dello Stato quando la procedura ha beni ma non liquidità.
- Verifichiamo il rendiconto finale e la diligenza del liquidatore prima della liquidazione del compenso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC. Chi ha esperienza diretta della procedura conosce il modo in cui l’Organismo costruisce il preventivo, il contenuto della relazione e i passaggi in cui il giudice valuta il compenso. Questa esperienza consente di leggere i costi non come una cifra da accettare, ma come un insieme di voci da verificare una per una.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono attivo, passivo e flussi; gli avvocati presidiano termini, eccezioni e impugnazioni. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
In sintesi
La liquidazione controllata ha costi definiti dalla legge: il compenso unitario dell’OCC e del liquidatore, liquidato dal giudice a fine procedura secondo il D.M. 202/2014; il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria al deposito, secondo la prassi dell’ufficio; le spese di pubblicità e di vendita. La maggior parte di queste voci si paga in prededuzione con il ricavato, ma non sul ricavato dei beni ipotecati a danno del creditore garantito. Chi non ha liquidità ma possiede beni può contare sulla prenotazione a debito e sul patrocinio a spese dello Stato estesi dalla Corte costituzionale nel 2024; chi non ha alcun attivo deve valutare l’esdebitazione dell’incapiente.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. È la competenza che serve per valutare un preventivo, controllare un programma di liquidazione e verificare un riparto con lo stesso metro usato dal tribunale.
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