Chi gestisce un centro di fisioterapia conosce bene questa scena: la tecarterapia, il laser ad alta potenza, le onde d’urto e magari l’isocinetica sono arrivati in leasing, i canoni sono stati pagati regolarmente per un paio d’anni e poi qualcosa si è inceppato. I pazienti calano, l’ASL paga in ritardo o un collaboratore se ne va portandosi dietro parte della clientela. Intanto arrivano le prime cartelle per IVA, IRPEF o IRES e contributi non versati. Su una cosa bisogna essere chiari subito: non esiste una procedura valida per tutti i centri di fisioterapia in crisi. La strada giusta dipende da chi sei giuridicamente, da quanto è grande la tua attività e da chi ha firmato i contratti di leasing e le garanzie.
Bastano tre esempi. Un fisioterapista libero professionista con 80.000 euro di debiti non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale e può proporre un concordato minore senza fermarsi. Una S.r.l. che supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore rischia invece la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore e deve muoversi con gli strumenti del Codice della crisi pensati per le imprese più grandi. Il socio che ha firmato la fideiussione sul leasing risponde con il proprio patrimonio anche se la società si salva, e la sua strada è diversa da quella della società.
In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con le sue regole:
- il fisioterapista libero professionista con studio proprio;
- il titolare di un centro organizzato come ditta individuale, con collaboratori e dipendenti;
- la piccola società (S.r.l., S.n.c., società tra professionisti) che resta sotto le soglie dell’impresa minore;
- il centro strutturato sopra soglia, spesso accreditato con il Servizio sanitario;
- il socio garante o il familiare coobbligato.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo intreccio? Perché un centro di fisioterapia in crisi tocca insieme tre materie, e per ognuna l’Avvocato ha una competenza certificata. I debiti fiscali richiedono il lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. I piccoli centri e i professionisti rientrano nel sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. I centri più strutturati arrivano alla composizione negoziata, per la quale è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Le regole che valgono per ogni centro di fisioterapia, qualunque sia la sua forma
Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta per tutte la base comune. Ogni sezione successiva rimanda a quello che trovi qui.
Il quadro normativo: il Codice della crisi dopo il correttivo del 2024
La materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, abbreviato CCII), più volte modificato, da ultimo in modo rilevante con il D.Lgs. 136/2024. Il correttivo ha toccato soprattutto la composizione negoziata e il trattamento dei crediti tributari. Il Codice distingue due grandi famiglie di debitori.
- I debitori “sovraindebitati”: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e, in generale, chiunque non possa essere sottoposto a liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lett. c, CCII). Per loro esistono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e seguenti), il concordato minore (art. 74 e seguenti), la liquidazione controllata (art. 268 e seguenti) e l’esdebitazione.
- Gli imprenditori commerciali sopra soglia: per loro ci sono la composizione negoziata (art. 12 e seguenti), gli accordi di ristrutturazione (art. 57 e seguenti), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo (art. 84 e seguenti) e, come esito estremo, la liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento.
Il confine tra le due famiglie passa dalla nozione di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). È minore l’impresa che nei tre esercizi precedenti, o dall’inizio dell’attività se dura da meno, ha rispettato congiuntamente tre limiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superarne uno per uscire dal perimetro. Il professionista intellettuale, cioè il fisioterapista che lavora in proprio, non è imprenditore commerciale e resta comunque nell’area del sovraindebitamento, qualunque sia il suo volume d’affari.
Le apparecchiature in leasing non sono tue
È la regola che sorprende di più chi gestisce un centro. Finché il leasing non è riscattato, i macchinari appartengono alla società di leasing (il “concedente”), non al centro. Ne derivano tre conseguenze che valgono per tutti i profili:
- i creditori del centro, compreso l’Agente della riscossione, non possono pignorare un macchinario in leasing per i debiti del centro, perché non fa parte del suo patrimonio;
- il concedente, se i canoni non vengono pagati, può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del bene;
- dentro ogni procedura bisogna decidere se il contratto prosegue o si scioglie, e le regole cambiano da procedura a procedura.
Per i contratti risolti per inadempimento dell’utilizzatore, la legge 124/2017 (art. 1, commi 136-140) ha introdotto una disciplina specifica. Il grave inadempimento scatta, per i beni diversi dagli immobili, con il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Dopo la risoluzione, il concedente deve recuperare il bene e venderlo o ricollocarlo a valori di mercato. Al centro va restituito quanto ricavato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo di opzione e le spese. Se il ricavato non basta, resta un debito per la differenza. Per un macchinario sanitario usato, che spesso si svaluta in fretta, la differenza può essere consistente, ed è un debito che entra in qualunque procedura.
I debiti fiscali: chi sono i creditori e cosa possono fare
Il centro in crisi ha di solito tre tipi di debiti pubblici: imposte (IVA, IRPEF o IRES, IRAP), ritenute operate sui compensi dei collaboratori e sulle buste paga, e contributi previdenziali. Quando i debiti sono iscritti a ruolo, il creditore che agisce è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può usare strumenti più rapidi di quelli di un creditore ordinario: il pignoramento presso terzi dei crediti verso pazienti, assicurazioni ed enti (art. 72-bis del D.P.R. 602/1973), il fermo dei veicoli e l’ipoteca sugli immobili.
Due aspetti valgono per tutti:
- nelle procedure di sovraindebitamento e in quelle concorsuali i crediti tributari possono essere ridotti o dilazionati, a condizioni diverse da procedura a procedura (la falcidia del credito fiscale non è più un tabù, neppure per l’IVA, salvo i limiti di legge);
- l’omesso versamento di ritenute e IVA oltre determinate soglie annue ha anche un rilievo penale (artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000). Avviare una procedura non cancella automaticamente quel profilo, ma lo rende gestibile in modo ordinato.
Le segnalazioni dei creditori pubblici
Il Codice obbliga INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INAIL a segnalare all’imprenditore, e all’eventuale organo di controllo, i debiti che superano certe soglie (art. 25-novies CCII). Ad esempio, per l’Agente della riscossione la soglia è legata a crediti affidati e scaduti da oltre 90 giorni di importo superiore a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone e 500.000 per le altre società. Le soglie vanno verificate al momento, perché il legislatore le ritocca. Ricevere una di queste segnalazioni significa che il tempo per scegliere con calma sta finendo.
L’esdebitazione: il traguardo comune
Per chi rientra nel sovraindebitamento, l’obiettivo finale è l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Nella liquidazione controllata opera di diritto, salvo le cause ostative, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII). Nel concordato minore deriva dall’esecuzione del piano omologato. Per l’impresa sopra soglia, invece, la liberazione passa da un accordo con i creditori o da un concordato omologato. Se la società finisce in liquidazione giudiziale, i soci persone fisiche e i garanti restano esposti per quanto hanno garantito.
Leasing, noleggio operativo e “sale and lease back”: non sono la stessa cosa
Nei centri di fisioterapia convivono spesso contratti molto diversi che il titolare chiama tutti “leasing”. Distinguerli serve, perché le regole cambiano.
- Il leasing finanziario è il caso tipico: il concedente acquista il macchinario scelto dal centro, lo concede in uso a fronte di canoni e alla fine riconosce un’opzione di riscatto. È a questo contratto che si applicano la legge 124/2017 e le norme del Codice della crisi sul leasing.
- Il noleggio operativo (o “renting”) è un contratto di uso senza vera funzione di finanziamento all’acquisto. Di solito comprende assistenza e manutenzione e non prevede il riscatto, o lo prevede a condizioni marginali. In una procedura va trattato come un contratto pendente di durata, e la sua cessazione di regola non genera il meccanismo della ricollocazione con restituzione dell’eccedenza.
- Il “sale and lease back” è l’operazione con cui il centro vende un macchinario già suo a una società di leasing e lo riprende in leasing, ottenendo liquidità. È un’operazione lecita, ma in un contesto di crisi va esaminata con attenzione, perché il prezzo di vendita e le condizioni possono essere contestati dai creditori.
Prima di scegliere la procedura bisogna leggere ogni contratto e classificarlo, perché lo stesso macchinario può essere un bene da proteggere, un costo da tagliare o un credito da recuperare a seconda del tipo di contratto che lo regola.
I costi della procedura: cosa mettere in conto
Ogni procedura ha costi che la legge pone a carico del debitore e che vanno previsti nel piano, perché si pagano prima dei creditori. Nel sovraindebitamento ci sono il compenso dell’OCC e del gestore della crisi, determinato secondo i parametri ministeriali e proporzionato all’attivo e al passivo, il contributo unificato e le spese di pubblicità. Nella liquidazione controllata c’è il compenso del liquidatore. Nella composizione negoziata c’è il compenso dell’esperto, anch’esso parametrato per legge, più i costi delle relazioni di professionisti indipendenti, che diventano necessarie se si vuole proporre la transazione fiscale. Sono costi che incidono sulla percentuale offerta ai creditori: un piano credibile li stima fin dall’inizio, senza scoprirli a metà strada.
Profilo 1 – Se sei un fisioterapista libero professionista, con studio tuo e macchinari in leasing
La tua situazione
Lavori da solo o quasi. Hai la partita IVA, forse in regime forfettario, uno studio in affitto e due o tre apparecchiature importanti in leasing intestate a te: una tecar, un laser, magari un macchinario per le onde d’urto. Ricevi i pazienti privati, collabori con qualche palestra o squadra sportiva, a volte fatturi a strutture più grandi. Negli ultimi mesi hai saltato alcuni canoni, hai rateizzato e poi non pagato le imposte di un anno, e adesso hai in mano un paio di cartelle e una lettera della società di leasing che parla di risoluzione.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei un professionista, non un imprenditore commerciale. Questo significa che nessun creditore può chiedere la tua liquidazione giudiziale, qualunque sia l’importo dei debiti.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il menu delle procedure è quello del sovraindebitamento:
- concordato minore in continuità (art. 74, comma 1, CCII): proponi ai creditori un piano che ti consente di proseguire l’attività professionale, pagando una percentuale dei debiti con i redditi futuri e, se ci sono, con beni o apporti esterni;
- liquidazione controllata (art. 268 e seguenti CCII): metti a disposizione dei creditori il patrimonio liquidabile e la quota di reddito eccedente quanto serve a te e alla tua famiglia, per arrivare all’esdebitazione;
- non puoi invece usare la ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti nati dall’attività: quella procedura è riservata a chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale.
La regola più importante per te è questa: il concordato minore ti permette di continuare a lavorare con i macchinari che servono allo studio, purché il piano spieghi come verranno pagati i canoni futuri e come verrà trattato l’arretrato. In concordato minore si applicano, in quanto compatibili, le norme del concordato preventivo (art. 74, comma 4, CCII). Lo spazio per mantenere o sciogliere i contratti pendenti va quindi costruito nel piano e valutato dall’OCC e dal giudice. Quanto ai debiti fiscali, se l’amministrazione finanziaria non aderisce ma la sua adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza, il giudice può omologare comunque quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII).
Sui beni strumentali c’è un’altra protezione che riguarda solo te. Gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione sono pignorabili nei limiti di un quinto, e solo se gli altri beni non bastano (art. 515, comma 3, c.p.c.). I macchinari in leasing, come visto, non sono pignorabili per i tuoi debiti perché non sono tuoi. Quelli di proprietà godono di questa tutela parziale.
I numeri
Facciamo un esempio dimostrativo. Un fisioterapista ha compensi annui di 58.700 euro. Supponiamo che, tolte imposte correnti, contributi, affitto dello studio e spese di gestione, gli restino 3.180 euro al mese. Il fabbisogno familiare documentato (affitto di casa, figli a carico, spese essenziali) è di 2.040 euro. La quota che può essere messa al servizio del piano è di 1.140 euro al mese.
I debiti sono questi:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: 41.320 euro (imposte, sanzioni e interessi);
- contributi previdenziali: 9.870 euro;
- leasing tecar e laser: 3.460 euro di canoni scaduti più 18.940 euro di capitale residuo;
- prestito bancario chirografario: 23.960 euro;
- fornitori: 2.170 euro.
Il totale è di 99.720 euro. Un piano di quattro anni con 1.140 euro al mese genera 54.720 euro. Se il centro vuole tenere i macchinari in leasing, i canoni futuri (supponiamo 610 euro al mese) devono essere pagati regolarmente fuori dalla quota destinata all’arretrato, perché altrimenti il concedente non ha interesse a proseguire. La quota per i creditori scende quindi a 530 euro al mese, cioè 25.440 euro in quattro anni, da cui vanno accantonate le spese della procedura. È il motivo per cui spesso conviene restituire un macchinario e tenerne uno solo: ogni canone futuro risparmiato si trasforma in percentuale offerta ai creditori.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere il macchinario che ti fa lavorare prima di aver depositato la domanda. Se il concedente risolve il contratto e riprende la tecar, la trattativa riparte da una posizione di debolezza: hai perso lo strumento e ti resta un debito per la differenza.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- il pignoramento presso terzi dei compensi che ti devono le strutture con cui collabori, che può prosciugarti la liquidità in poche settimane;
- la tentazione di “aggiustare” le cose aprendo una nuova partita IVA o spostando l’attività su un familiare: sono comportamenti che l’OCC e il giudice valutano con molta attenzione e che possono compromettere l’accesso alle procedure;
- le dichiarazioni fiscali non presentate: senza dichiarazioni in regola, ricostruire il debito e il reddito su cui si basa il piano diventa molto più difficile.
Le mosse giuste
- Fai l’inventario completo dei contratti di leasing: per ciascun macchinario annota canone, durata residua, valore di riscatto e numero di canoni non pagati, per capire quanto sei lontano dalla soglia della risoluzione.
- Ricostruisci i debiti fiscali con l’estratto di ruolo e il cassetto fiscale, separando imposte, sanzioni e interessi: è la base di ogni proposta.
- Scegli quali macchinari sono davvero indispensabili e quali possono essere restituiti senza bloccare lo studio.
- Rivolgiti a un OCC tramite un professionista che conosca la procedura, per ottenere la nomina del gestore e avviare la relazione.
- Non cessare l’attività e non chiudere la partita IVA prima di aver deciso la procedura: lo status di professionista attivo è ciò che ti apre la porta del concordato in continuità.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è utile un orientamento recente sulla cessazione dell’attività. In un commento pubblicato sulla stampa professionale (ecnews) è stato segnalato il principio per cui la cessazione dell’attività imprenditoriale non impedisce, di per sé, il concordato minore liquidatorio. Nel settembre 2026 la Cassazione, secondo quanto riportato da iusletter, ha invece negato l’accesso al concordato minore all’imprenditore minore già cancellato dal registro delle imprese. Gli estremi della pronuncia non compaiono nella fonte consultata. Per il professionista la lezione pratica è la stessa: non smontare la propria posizione giuridica prima di aver scelto la procedura.
Profilo 2 – Se sei titolare di un centro organizzato come ditta individuale, con collaboratori e dipendenti
La tua situazione
Hai cominciato come fisioterapista e sei diventato un piccolo imprenditore. Il centro è intestato a te come ditta individuale, hai una segretaria assunta, due o tre colleghi a partita IVA, una palestra riabilitativa, il front office, il gestionale e una mezza dozzina di contratti di leasing. Fatturi molto più di un singolo professionista, paghi stipendi e ritenute e ogni mese hai un monte di uscite fisse che non si ferma se i pazienti calano.
Per chi è nella tua posizione la prima domanda non è “quale procedura”, ma “sono un professionista o un imprenditore?”. Quando l’organizzazione di mezzi e persone prevale sull’attività personale, il centro può essere qualificato come impresa. Da quel momento contano le soglie dell’impresa minore.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Se sei imprenditore e superi anche una sola delle soglie dell’impresa minore (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000 euro), un creditore può chiedere la tua liquidazione giudiziale, e il tuo patrimonio personale coincide con quello del centro. Non c’è uno schermo societario: la casa, il conto personale e l’auto rispondono dei debiti del centro.
Se resti sotto soglia, invece, sei nel sovraindebitamento e hai a disposizione:
- il concordato minore in continuità, che ti consente di tenere aperto il centro;
- la liquidazione controllata, se il centro non è più sostenibile;
- la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII), un percorso con un esperto che si conclude con un accordo con i creditori, con un concordato minore o con la liquidazione controllata.
Se superi le soglie, il menu diventa quello del Profilo 4. La liquidazione giudiziale non può comunque essere aperta se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII).
I dipendenti cambiano gli equilibri. I loro crediti per retribuzioni e TFR sono privilegiati (art. 2751-bis c.c.) e vanno pagati prima dei chirografari. Le ritenute operate e non versate sono un debito fiscale con un profilo penale da monitorare.
I numeri
Facciamo un’ipotesi. La ditta ha ricavi di 186.400 euro nell’ultimo esercizio, 194.900 nel precedente e 171.300 in quello prima. L’attivo patrimoniale non arriva mai a 120.000 euro, perché i macchinari sono in leasing e non entrano nell’attivo come beni propri. I debiti sono 287.500 euro. Tutte e tre le soglie sono rispettate in ciascuno dei tre esercizi: la ditta è impresa minore.
Se nell’esercizio precedente i ricavi fossero stati 203.100 euro, quel solo sforamento basterebbe a far uscire la ditta dal perimetro. Il controllo va fatto esercizio per esercizio, documenti contabili alla mano, perché è il primo punto su cui un creditore che chiede la liquidazione giudiziale cercherà di fare leva.
Sul piano fiscale, supponiamo un debito di 97.300 euro verso l’Agente della riscossione, di cui 38.600 per IVA, 21.900 per ritenute non versate e il resto per imposte dirette, sanzioni e interessi. Se l’Agente della riscossione iscrive ipoteca sulla casa del titolare (consentita per debiti pari almeno a 20.000 euro), il bene resta formalmente libero ma diventa difficilmente vendibile. L’espropriazione dell’unica abitazione di residenza, non di lusso, è invece esclusa per la riscossione a mezzo ruolo (art. 76 del D.P.R. 602/1973), mentre resta aggredibile da altri creditori.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è la confusione patrimoniale: ogni debito del centro è un debito tuo, e ogni azione dei creditori colpisce anche la tua famiglia.
A questo si aggiungono:
- l’accumulo di ritenute non versate, che oltre a pesare sul debito può esporre a conseguenze penali oltre le soglie di legge;
- la perdita dei collaboratori più bravi appena si diffonde la voce della crisi;
- il rischio di essere considerato sopra soglia per effetto di un solo esercizio anomalo;
- la risoluzione a catena dei leasing: con sei contratti, la perdita di due macchinari può rendere inutili gli altri.
Le mosse giuste
- Verifica le soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi, con il commercialista, prima di qualsiasi altra decisione.
- Metti in sicurezza le ritenute correnti: pagare puntualmente quelle del mese in corso, anche a costo di sospendere altri pagamenti, ferma l’aggravarsi del problema.
- Classifica i leasing in tre gruppi: indispensabili, utili e superflui. Solo i primi giustificano un piano che preveda il pagamento integrale dei canoni futuri.
- Valuta la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia se hai bisogno di tempo e di un terzo indipendente che ti aiuti a trattare con la società di leasing e con i fornitori.
- Prepara il concordato minore in continuità se il centro, alleggerito dei costi superflui, torna a produrre margine.
Giurisprudenza dedicata
Per il titolare di ditta individuale è particolarmente rilevante la pronuncia della Cassazione segnalata nel settembre 2026 dalla rivista iusletter: l’imprenditore minore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore. La stampa professionale (ecnews) ha riportato lo stesso principio sotto il titolo “con la cancellazione dal registro delle imprese la domanda di concordato minore dell’imprenditore individuale è inammissibile”. Gli estremi completi non compaiono nelle fonti consultate. Il punto pratico è chiaro: chi chiude la ditta “per pulizia” prima di scegliere la procedura rischia di chiudersi da solo la strada del concordato minore.
Profilo 3 – Se il centro è una piccola società (S.r.l., S.n.c., società tra professionisti) sotto le soglie dell’impresa minore
La tua situazione
Il centro è una società. Spesso è una S.r.l. con due o tre soci fisioterapisti, a volte una S.n.c. nata tra colleghi, a volte una società tra professionisti. I contratti di leasing sono intestati alla società, ma la società di leasing ha preteso le fideiussioni personali dei soci. Le cartelle arrivano alla società, ma tu, come amministratore, cominci a chiederti fin dove arriva la tua responsabilità.
La tua situazione ha un vantaggio che i Profili 1 e 2 non hanno: c’è un soggetto giuridico distinto da te. Nella S.r.l. i debiti della società restano della società, salvo le garanzie che hai firmato e le responsabilità degli amministratori. Nella S.n.c. invece i soci rispondono illimitatamente e solidalmente (art. 2291 c.c.), dopo che il creditore ha cercato invano di soddisfarsi sul patrimonio sociale.
Cosa cambia per te
Se la società rispetta le soglie dell’impresa minore, è un debitore sovraindebitato e può accedere a:
- concordato minore, in continuità se il centro prosegue, liquidatorio solo con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2, CCII);
- liquidazione controllata del patrimonio sociale;
- composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII).
La regola più importante per te: la procedura della società non libera i soci garanti. Il concordato minore della società vincola i creditori nei confronti della società. I fideiussori restano obbligati, salvo diverso accordo con il creditore, e devono valutare la propria posizione con gli strumenti del Profilo 5.
Per l’amministratore c’è un secondo binario. Il codice civile impone di dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c.). Se il capitale si riduce sotto il minimo legale per perdite, l’amministratore deve gestire la società solo ai fini della conservazione del patrimonio (art. 2486 c.c.). Continuare come se nulla fosse, accumulando debiti fiscali e canoni insoluti, può tradursi in responsabilità personale.
Sui debiti fiscali, nel concordato minore vale la stessa regola già vista: il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, quando quell’adesione è decisiva e la proposta è più conveniente della liquidazione (art. 80, comma 3, CCII).
I numeri
Ipotesi dimostrativa: una S.r.l. con tre soci fisioterapisti ha i seguenti debiti.
- Erario e Agente della riscossione: 168.400 euro, di cui 71.200 per IVA;
- INPS: 54.300 euro;
- leasing (cinque contratti): 96.800 euro tra canoni scaduti e capitale residuo;
- fornitori: 41.200 euro;
- banca: 52.000 euro.
Il totale è di 412.700 euro, sotto la soglia di 500.000. I ricavi sono di 191.800 euro e l’attivo è contenuto. La società è impresa minore, quindi niente liquidazione giudiziale: è il primo dato che mette al riparo i soci dalla procedura più invasiva.
In un’ipotetica liquidazione controllata, l’attivo realizzabile (crediti verso pazienti e convenzioni, arredi, un macchinario riscattato) vale 38.900 euro. Dedotte le spese di procedura e pagati prima i crediti di rango superiore, al Fisco andrebbe una percentuale molto bassa, ipotizziamo il 7%. Un concordato minore in continuità che offre al Fisco il 21% in cinque anni, alimentato dai flussi del centro alleggerito di due leasing superflui, è numericamente più conveniente della liquidazione. È proprio il presupposto che consente al giudice di superare il dissenso dell’amministrazione finanziaria.
I rischi specifici
Il rischio principale per i soci di una piccola società è credere che la responsabilità limitata li protegga del tutto, quando le fideiussioni sui leasing e sui finanziamenti li espongono personalmente proprio sui debiti più pesanti.
Altri rischi tipici:
- la cancellazione della società dal registro delle imprese senza aver pagato i debiti: i creditori possono rivolgersi ai soci nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.);
- la responsabilità di liquidatori e amministratori verso il Fisco quando, in fase di liquidazione, pagano altri creditori prima delle imposte (art. 36 del D.P.R. 602/1973);
- nella S.n.c., l’esposizione illimitata dei soci, che rende indispensabile pianificare insieme la procedura della società e quella personale.
Le mosse giuste
- Fai verificare le soglie dell’impresa minore e la situazione patrimoniale aggiornata.
- Censisci tutte le fideiussioni firmate dai soci, con importi massimi e contratti garantiti.
- Decidi la sorte di ogni leasing prima di depositare la domanda: restituire ora un bene superfluo può ridurre il debito residuo, se il concedente lo ricolloca rapidamente.
- Valuta la composizione negoziata sotto soglia se servono tempo e un tavolo strutturato con la società di leasing.
- Prepara il concordato minore con il confronto puntuale con l’alternativa liquidatoria, che è il punto decisivo per il trattamento del debito fiscale.
Giurisprudenza dedicata
Sul tema dei garanti, che riguarda da vicino i soci di piccole società, la Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha escluso l’accesso al piano del consumatore per una socia di maggioranza che aveva garantito i debiti di due società. Le fideiussioni erano collegate alla gestione ordinaria delle società e la sola cessazione formale delle cariche non bastava a renderle estranee all’attività d’impresa. Ne riparliamo nel Profilo 5. Per i soci di un centro di fisioterapia, il messaggio è che la strada personale va progettata insieme a quella della società, non dopo.
Profilo 4 – Se guidi un centro strutturato sopra soglia, magari accreditato con il Servizio sanitario
La tua situazione
Il tuo centro non è più “uno studio”: è una struttura sanitaria con decine di accessi al giorno, più sale, magari una piscina riabilitativa, personale amministrativo, fisioterapisti dipendenti e collaboratori, e un parco macchine importante quasi tutto in leasing. Forse lavori in accreditamento con il Servizio sanitario regionale e una parte rilevante del fatturato arriva dall’ASL, con i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. I debiti superano i 500.000 euro, oppure i ricavi superano i 200.000 euro: sei fuori dal perimetro dell’impresa minore.
Per chi è nella tua posizione, la cosa più importante da sapere è che la liquidazione giudiziale è una possibilità reale: un creditore, compreso un ente pubblico, può chiederla quando sussistono insolvenza e debiti scaduti e non pagati sopra la soglia di legge.
Cosa cambia per te
Hai a disposizione gli strumenti pensati per le imprese sopra soglia. In ordine di intensità crescente:
- la composizione negoziata della crisi (art. 12 e seguenti CCII): un percorso stragiudiziale e riservato, con un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma della Camera di commercio, accessibile quando la crisi o l’insolvenza è ragionevolmente reversibile;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e seguenti CCII), con la possibilità di una transazione fiscale (art. 63 CCII);
- il concordato preventivo, in continuità aziendale o liquidatorio (art. 84 e seguenti CCII), con la transazione fiscale regolata dall’art. 88 CCII.
Nella composizione negoziata ci sono due novità che interessano direttamente un centro con leasing e cartelle.
La prima riguarda i contratti pendenti. Se l’imprenditore ottiene le misure protettive (art. 18 CCII), i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa. Inoltre non possono, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa. Per un centro che teme la revoca del leasing sulla macchina che regge metà dei trattamenti, è una tutela concreta, da verificare caso per caso nella sua estensione.
La seconda riguarda il Fisco. Con il D.Lgs. 136/2024 è stato introdotto l’art. 23, comma 2-bis, CCII: nella composizione negoziata l’impresa può proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale con pagamento parziale o dilazionato di imposte, sanzioni e interessi. Per le procedure avviate con istanza depositata dal 28 settembre 2024 servono una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. L’accordo va poi depositato in tribunale. Qui però non esiste il cram down: senza la firma dell’Ufficio, il giudice non può imporre l’accordo. I debiti verso INPS e INAIL non possono essere ridotti in composizione negoziata, ma solo rateizzati con gli strumenti ordinari. L’accordo si risolve se si apre una procedura liquidatoria o se l’impresa non paga entro 60 giorni dalle scadenze. Il Codice prevede anche misure premiali fiscali per chi usa la composizione negoziata (art. 25-bis CCII), tra cui la riduzione di sanzioni e interessi e la rateazione dei debiti tributari.
Se la composizione negoziata non porta a un accordo, puoi passare agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo con transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII), dove il tribunale può omologare anche contro il voto dell’amministrazione finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge.
Nel concordato preventivo il leasing ha una disciplina dedicata (art. 97 CCII). Il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti pendenti. Se scioglie un leasing, il concedente riprende il bene e deve versare al debitore quanto ricava dalla vendita o ricollocazione oltre il proprio credito residuo in linea capitale. Il resto del credito del concedente va trattato come credito anteriore, all’interno del concordato. Nella liquidazione giudiziale, invece, la scelta tra subentro e scioglimento spetta al curatore (art. 177 CCII).
I numeri
Se il centro è accreditato, c’è un numero che pesa più degli altri. Le pubbliche amministrazioni, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, verificano se il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo non pagati per almeno 5.000 euro e, in caso positivo, sospendono il pagamento a favore dell’Agente della riscossione (art. 48-bis del D.P.R. 602/1973). Con 286.900 euro di cartelle scadute, un bonifico dell’ASL da 63.400 euro per le prestazioni del trimestre può essere intercettato e girato alla riscossione. Il centro resta senza la liquidità con cui paga stipendi e canoni.
Proviamo un calcolo dimostrativo sul debito fiscale. Dei 286.900 euro, supponiamo 198.700 di imposte, 61.300 di sanzioni e 26.900 di interessi. Una transazione fiscale in composizione negoziata che proponga l’integrale pagamento delle imposte, il 30% delle sanzioni e il 50% degli interessi porterebbe il debito a 230.540 euro (198.700 + 18.390 + 13.450). Dilazionati in 72 rate mensili, sono circa 3.202 euro al mese, oltre agli interessi di dilazione. Si tratta di numeri ipotetici: la percentuale reale dipende dalla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, che l’Agenzia valuta sulla base della relazione del professionista indipendente.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è che i blocchi sui pagamenti pubblici e la revoca dei leasing arrivino insieme, trasformando una crisi reversibile in un’insolvenza conclamata nel giro di poche settimane.
Altri rischi tipici:
- l’istanza di liquidazione giudiziale presentata da un creditore insoddisfatto mentre il centro sta ancora valutando le opzioni;
- la responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo per il ritardo nell’emersione della crisi;
- il rischio di perdere i requisiti di regolarità contributiva e fiscale richiesti nei rapporti con la pubblica amministrazione, con effetti sulla continuità dei rapporti con l’ASL, da verificare alla luce della normativa regionale di riferimento;
- la fuga dei professionisti migliori verso centri concorrenti.
Le mosse giuste
- Valuta subito l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, per fermare le azioni esecutive e mettere al riparo i contratti di leasing essenziali.
- Prepara la documentazione richiesta: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento con il test pratico di ragionevole perseguibilità.
- Apri il tavolo con l’Agenzia delle Entrate per la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, con la relazione sulla convenienza.
- Rinegozia i leasing: allungamento della durata, riduzione dei canoni, restituzione dei beni non essenziali, eventualmente con il supporto dell’esperto.
- Tieni pronta la via del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, nel caso le trattative non bastino.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: per un centro strutturato in crisi significa poter impostare la composizione negoziata conoscendo il ruolo dell’esperto, i documenti che gli servono e il modo in cui legge un piano di risanamento.
Giurisprudenza dedicata
Per il centro che valuta il concordato preventivo in continuità, è rilevante la Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 19790/2026. Secondo il resoconto pubblicato da lexced, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha affermato che, nella disciplina anteriore alla riforma del 2024, l’omologazione forzosa contro il dissenso del Fisco (cram down fiscale) era ammessa solo nel concordato liquidatorio e non in quello in continuità. La Corte ha inoltre attribuito alla riforma del 2024 un effetto innovativo, non applicabile ai procedimenti precedenti. Conta quindi la data in cui si deposita la domanda: le regole applicabili al Fisco dipendono dal momento di avvio della procedura.
Profilo 5 – Se sei il socio che ha firmato le fideiussioni, o il familiare coobbligato
La tua situazione
Non sei tu “il centro”, ma la crisi del centro ti riguarda in prima persona. Sei il socio che, al momento di firmare i leasing per la tecar, il laser e la pedana stabilometrica, ha messo la propria firma anche sotto la fideiussione personale richiesta dalla società di leasing o dalla banca. Oppure sei il coniuge che ha firmato come coobbligato perché il contratto lo chiedeva. Magari non ti occupi più della gestione da tempo, hai lasciato la carica di amministratore e lavori come dipendente in un’altra struttura. Eppure la lettera di messa in mora arriva a casa tua.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto pensi: la tua garanzia sopravvive alla crisi della società e, in molti casi, anche alla sua procedura. Il creditore garantito può chiederti di pagare l’intero debito garantito, nei limiti dell’importo massimo della fideiussione, senza aspettare l’esito della procedura del centro, salvo che il contratto preveda il beneficio della preventiva escussione.
Cosa cambia per te
Per te valgono le procedure di sovraindebitamento della persona fisica, ma con un nodo preliminare: sei un consumatore oppure no?
- Se il debito garantito è del tutto estraneo a un’attività imprenditoriale o professionale che ti riguarda, puoi provare la strada della ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), che non richiede il voto dei creditori e si basa sulla meritevolezza.
- Se invece la garanzia è funzionale all’attività del centro, perché sei socio, amministratore o comunque hai un interesse diretto o indiretto nella vita economica della società, la qualifica di consumatore ti viene negata. Restano allora la liquidazione controllata e, nei limiti in cui sia compatibile con la tua posizione, il concordato minore. La compatibilità va valutata con attenzione, perché la norma lo collega alla prosecuzione di un’attività o, nella forma liquidatoria, all’apporto di risorse esterne.
La regola più importante per te è la distinzione tra garanzia “di consumo” e garanzia “d’impresa”: decide la procedura a cui puoi accedere, e si decide guardando a come e perché è nato il debito, non alla tua posizione attuale.
Per il socio di S.n.c. c’è un elemento in più. Come socio illimitatamente responsabile rispondi dei debiti sociali anche senza aver firmato fideiussioni, dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2291 c.c.). La tua esposizione comprende anche i debiti fiscali della società.
Se tu e il tuo coniuge, o altri familiari conviventi, siete entrambi esposti, il Codice consente una procedura familiare unitaria (art. 66 CCII). I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. È lo scenario tipico della coppia che ha garantito insieme il leasing del centro.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Una socia di minoranza ha garantito due contratti di leasing della S.r.l. per un massimo di 85.000 euro ciascuno. La società ha restituito i macchinari: il concedente li ha ricollocati e ha ricavato 31.600 euro, a fronte di un credito residuo di 112.450 euro. Resta una differenza di 80.850 euro, che il concedente chiede alla garante.
La socia lavora come fisioterapista dipendente, con uno stipendio netto di 1.720 euro al mese. Ha una casa cointestata con il marito, con mutuo residuo di 94.000 euro, e nessun altro debito rilevante.
- Se si apre una liquidazione controllata, il giudice fissa la quota di reddito necessaria al mantenimento della famiglia. Supponiamo 1.390 euro: la parte che entra nella liquidazione è di 330 euro al mese. In tre anni sono 11.880 euro. La quota di casa sarebbe compresa nella liquidazione, con un valore netto da stimare. Decorsi tre anni dall’apertura, opera l’esdebitazione di diritto, salvo le cause ostative.
- Se ottenesse il piano del consumatore, potrebbe proporre di pagare 14.200 euro in cinque anni mantenendo la casa, ma solo se riuscisse a dimostrare che la garanzia era estranea all’attività d’impresa. Per una socia che ha firmato a garanzia dei leasing della società di cui è socia, è un risultato molto difficile.
Sullo stipendio della garante, comunque, il creditore può già agire con il pignoramento presso il datore di lavoro, nei limiti del quinto per i crediti ordinari (art. 545 c.p.c.). Sono 344 euro al mese su 1.720 euro netti, ammesso che non ci siano altre trattenute.
I rischi specifici
Il rischio principale del garante è sottovalutare la propria esposizione finché è la società a trattare, e scoprire di essere il bersaglio più comodo quando il creditore decide di agire. Il garante con uno stipendio fisso o una casa di proprietà è spesso più facile da aggredire della società stessa.
Altri rischi tipici:
- firmare accordi “a stralcio” per conto della società senza verificare se liberano anche i garanti;
- trasferire beni ai figli o al coniuge dopo l’arrivo delle prime richieste: l’atto può essere revocato e compromettere la meritevolezza;
- dimenticare le fideiussioni “omnibus” firmate con la banca, che possono coprire anche debiti diversi dal leasing;
- dare per scontato che la cessazione dalla carica di amministratore cancelli la responsabilità per le garanzie già firmate.
Le mosse giuste
- Recupera i testi integrali di tutte le fideiussioni: importo massimo, durata, debiti garantiti, eventuali deroghe agli artt. 1955 e 1957 c.c. e beneficio di escussione.
- Fai verificare la validità delle clausole, anche alla luce delle contestazioni che la giurisprudenza ha mosso a certi schemi contrattuali standardizzati.
- Coordina la tua posizione con quella della società: un accordo con il concedente che preveda la liberazione del garante a fronte di un pagamento definito può valere più di qualunque procedura.
- Valuta la procedura familiare se anche il coniuge è coobbligato.
- Scegli tra piano del consumatore e liquidazione controllata dopo aver ricostruito con onestà la genesi delle garanzie.
Giurisprudenza dedicata
Il riferimento centrale per il tuo profilo è la Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, nella ricostruzione pubblicata da diritto.it. La Corte ha confermato la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore chiesto da una socia di maggioranza di due società, garante dei loro debiti. Il fideiussore persona fisica non diventa professionista per il solo fatto di garantire i debiti di un’impresa. La qualifica di consumatore va però esclusa quando la garanzia è inserita in un contesto funzionale all’attività d’impresa e il garante ha un interesse, diretto o indiretto, nella vita economica della società. Secondo la Corte bisogna guardare alla genesi del debito e alla sua finalità concreta, non alla cessazione formale delle cariche. L’onere di provare l’estraneità del debito all’attività sociale grava su chi chiede il piano. La Corte ha anche precisato che la definizione di consumatore dell’art. 2, lett. e), CCII non è più restrittiva di quella della legge 3/2012.
Tre centri, tre esiti: le simulazioni a confronto
Mettiamo ora lo stesso problema, leasing in sofferenza e cartelle scadute, dentro tre profili diversi, con numeri che non sono tondi apposta. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come le stesse difficoltà producano esiti diversi a seconda di chi è il debitore.
Simulazione A – Il professionista con due macchinari
Dati di partenza. Fisioterapista libero professionista, debiti per 99.720 euro (Profilo 1). Leasing tecar con 3 canoni mensili non pagati, leasing laser regolare. Due cartelle notificate, pignoramento presso terzi notificato a una palestra con cui collabora, che gli deve 2.380 euro al mese.
Sviluppo. Il professionista non è soggetto a liquidazione giudiziale. Il primo obiettivo è evitare il quarto canone insoluto sulla tecar, che lo porterebbe alla soglia del grave inadempimento prevista dalla legge 124/2017. Se paga subito i 3 canoni arretrati (1.830 euro), mette in sicurezza il macchinario principale. Decide di restituire il laser, che usa poco: il concedente lo ricolloca a 6.900 euro contro un capitale residuo di 9.480 euro, e resta un debito di 2.580 euro più eventuali spese.
Esito. Con la domanda di concordato minore in continuità, il piano prevede 1.140 euro al mese per 48 mesi. La quota per i canoni della sola tecar (310 euro al mese) è pagata regolarmente. I restanti 830 euro mensili, cioè 39.840 euro complessivi, servono, dedotte le spese di procedura, a pagare i creditori secondo l’ordine delle prelazioni e con una percentuale per i chirografari. Il pignoramento presso la palestra viene gestito nell’ambito della procedura, secondo gli effetti previsti dal Codice. L’attività prosegue.
Simulazione B – La piccola S.r.l. con cinque leasing
Dati di partenza. S.r.l. impresa minore, debiti per 412.700 euro (Profilo 3). Il 2 novembre 2026, un lunedì, arriva la comunicazione di risoluzione di uno dei leasing. Due soci hanno fideiussioni per un totale di 170.000 euro.
Sviluppo. La società non è soggetta a liquidazione giudiziale perché rispetta le soglie dell’impresa minore. Gli amministratori scelgono la composizione negoziata sotto soglia (art. 25-quater CCII) per avere un esperto al tavolo con la società di leasing. Il tavolo porta alla restituzione concordata di due macchinari superflui e alla rinegoziazione degli altri tre, con canoni ridotti del 18% e durata allungata di 14 mesi. Il debito fiscale resta il problema principale. Non si arriva a un accordo con il Fisco e il percorso sfocia nel concordato minore in continuità.
Esito. Il concordato minore offre all’Erario il 21% in cinque anni, contro il 7% stimato in caso di liquidazione controllata. L’amministrazione finanziaria non aderisce e il suo voto è decisivo per la maggioranza. Il giudice può valutare l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII. I soci garanti, nel frattempo, hanno negoziato con il concedente la propria liberazione a fronte di un pagamento di 23.700 euro ripartito in 30 mesi.
Simulazione C – Il centro accreditato sopra soglia
Dati di partenza. S.r.l. con ricavi di 1,38 milioni di euro e 286.900 euro di cartelle scadute (Profilo 4). Il pagamento ASL di 63.400 euro del trimestre è stato sospeso per la verifica dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Due leasing hanno 4 canoni insoluti.
Sviluppo. Il centro è esposto alla liquidazione giudiziale. Lunedì 16 novembre 2026 viene depositata l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive. I due concedenti, per effetto delle misure, non possono risolvere i contratti per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori. Con l’Agenzia delle Entrate si apre la trattativa per la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Con l’INPS, il cui credito non è riducibile in composizione negoziata, si lavora su una rateazione ordinaria.
Esito. Se l’accordo fiscale si chiude come nell’ipotesi del Profilo 4 (230.540 euro in 72 rate), il centro torna in regolarità e i pagamenti pubblici successivi non vengono più intercettati. Se l’Agenzia non firma, la composizione negoziata non consente di imporre l’accordo. Il centro deve allora valutare un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo in continuità, dove il dissenso del Fisco può essere superato nei limiti di legge. Gli stessi debiti, in un centro sopra soglia, impongono tempi molto più stretti: la differenza la fa la rapidità con cui si chiedono le misure protettive.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella vita reale dei centri di fisioterapia i profili raramente sono puri. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Il fisioterapista che è insieme libero professionista e socio garante
È il caso forse più comune. Hai il tuo studio con partita IVA e, in più, sei socio di una S.r.l. che gestisce un centro più grande, per la quale hai firmato fideiussioni sui leasing. Per chi è nella tua posizione, la procedura personale deve tenere conto di entrambe le esposizioni: quella professionale (Profilo 1) e quella da garanzia (Profilo 5). Poiché sei professionista e hai debiti nati dall’attività, la ristrutturazione del consumatore non è di regola praticabile. La via naturale è un concordato minore in continuità della tua attività professionale, che includa anche il debito da fideiussione. In alternativa c’è la liquidazione controllata. Va coordinata la tempistica con la procedura della società: se la S.r.l. ottiene un concordato che paga in parte il concedente, il tuo debito da garanzia si riduce di conseguenza.
Il titolare di ditta individuale che vuole trasformarla in società
Alcuni titolari pensano di “salvarsi” conferendo il centro in una nuova S.r.l. e lasciando i debiti in capo alla ditta. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Il conferimento o la cessione dell’azienda non liberano il cedente dai debiti, e l’acquirente può rispondere dei debiti risultanti dalle scritture contabili (art. 2560 c.c.). Per i debiti tributari esiste inoltre una specifica responsabilità del cessionario, nei limiti di legge. Un’operazione così, fatta a ridosso della crisi, può essere letta dall’OCC e dal giudice come atto in frode ai creditori e precludere le procedure. Se una trasformazione ha senso, va inserita dentro il piano, non fatta prima per aggirarlo.
Il centro piccolo che sta per superare le soglie
Una S.r.l. che oggi è impresa minore ma che, con un esercizio di crescita, sta per superare i 200.000 euro di ricavi, si trova in una zona di confine. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il momento in cui depositi la domanda determina il tipo di procedura. Le soglie si calcolano sui tre esercizi precedenti. Muoversi quando la società è ancora minore apre le porte del concordato minore e mette al riparo dalla liquidazione giudiziale. Aspettare può significare ritrovarsi nel Profilo 4 con meno strumenti di protezione e un rischio concreto di liquidazione giudiziale.
Il socio garante che è anche dipendente del centro
Capita che un fisioterapista sia socio di minoranza, garante dei leasing e dipendente della stessa S.r.l. In questo caso è anche creditore privilegiato del centro per le retribuzioni non pagate e il TFR. Se il centro entra in una procedura, il suo credito da lavoro va insinuato con il privilegio, e può intervenire il Fondo di garanzia INPS per il TFR nei casi previsti. Contemporaneamente, il suo debito da fideiussione segue le regole del Profilo 5. La sua posizione è insieme di creditore e di debitore verso soggetti diversi, e va gestita su due tavoli.
Il pensionato garante del figlio fisioterapista
Un genitore in pensione ha garantito il leasing del figlio per avviare lo studio. Se la garanzia è stata prestata per sostenere l’attività del figlio e il genitore non ha alcun interesse nell’attività, la qualifica di consumatore è più difendibile rispetto al socio. Il criterio indicato dalla Cassazione nel 2025 guarda proprio all’interesse del garante nella vita economica dell’impresa. Sulla pensione, il pignoramento è limitato alla parte che eccede il minimo vitale e, per quella parte, ai limiti di legge (art. 545 c.p.c.). Le soglie aggiornate vanno verificate al momento del calcolo. Per il genitore garante il piano del consumatore, eventualmente coordinato con la procedura del figlio, può essere una strada concreta.
Il confronto tra profili: le differenze in un colpo d’occhio
Dopo aver visto ciascun profilo nel dettaglio, conviene affiancarli. La tabella riassume gli aspetti che, nella pratica, determinano la scelta della procedura. Le righe sono gli aspetti chiave, le colonne i cinque profili.
Tre differenze meritano di essere sottolineate. La prima: solo il Profilo 4, e il titolare di ditta individuale sopra soglia, sono esposti alla liquidazione giudiziale. Tutti gli altri restano nel sovraindebitamento. La seconda: il trattamento del leasing cambia con la procedura. Nelle procedure di sovraindebitamento va costruito nel piano, nella composizione negoziata è protetto dalle misure protettive, nel concordato preventivo segue l’art. 97 CCII. La terza: il Fisco può essere “costretto” ad accettare una proposta solo in alcune procedure (concordato minore, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo), non nella transazione fiscale della composizione negoziata.
| Aspetto | 1. Professionista | 2. Ditta individuale | 3. Piccola società | 4. Centro sopra soglia | 5. Socio garante |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidazione giudiziale | Esclusa | Solo se sopra soglia | Esclusa (se impresa minore) | Possibile | Esclusa (persona fisica non imprenditore) |
| Procedura principale | Concordato minore in continuità | Concordato minore o composizione negoziata sotto soglia | Concordato minore o composizione negoziata sotto soglia | Composizione negoziata, accordi, concordato preventivo | Piano del consumatore (se garanzia estranea) o liquidazione controllata |
| Leasing | Da gestire nel piano | Da gestire nel piano | Da gestire nel piano o al tavolo con l’esperto | Misure protettive (art. 18) e art. 97 in concordato | Debito da garanzia per la differenza |
| Debito fiscale | Riducibile, cram down art. 80 c. 3 | Riducibile, cram down art. 80 c. 3 | Riducibile, cram down art. 80 c. 3 | Transazione fiscale (art. 23 c. 2-bis senza cram down; artt. 63 e 88) | Solo se il debito fiscale è suo |
| Patrimonio personale | Coinvolto | Coinvolto | Protetto, salvo garanzie | Protetto, salvo garanzie e responsabilità | Coinvolto |
| Rischio principale | Perdita del macchinario prima della domanda | Confusione patrimoniale | Fideiussioni dei soci | Blocco dei pagamenti ASL e liquidazione giudiziale | Esclusione dal piano del consumatore |
| Esdebitazione | Sì, con l’esecuzione del piano | Sì, con l’esecuzione del piano | Riguarda la società | Riguarda la società | Sì, anche di diritto dopo 3 anni in liquidazione controllata |
Le domande che valgono per tutti i profili
Posso continuare a usare i macchinari in leasing mentre la procedura è in corso?
Dipende dalla procedura e da come è costruito il piano, non dal profilo in sé. La regola pratica è che il macchinario resta al centro finché il contratto non viene risolto o sciolto, e la procedura serve proprio a decidere se e come mantenerlo. Nella composizione negoziata le misure protettive impediscono al concedente di risolvere il contratto per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori. Nel concordato minore e nel concordato preventivo il piano deve prevedere il pagamento dei canoni futuri, oppure lo scioglimento con restituzione. Se il contratto è già stato risolto prima della domanda, la strada è più in salita: si tratta il debito per la differenza.
Cosa succede se cambio profilo durante la procedura, ad esempio chiudo il centro e vado a lavorare come dipendente?
È uno dei passaggi più delicati. Chiudere l’attività può rendere impraticabile il concordato minore in continuità e, come abbiamo visto, la cancellazione dal registro delle imprese ha portato la Cassazione a escludere il concordato minore per l’imprenditore cancellato. Se però la chiusura è inevitabile, il passaggio al lavoro dipendente non chiude ogni strada: la liquidazione controllata resta disponibile e si sostiene anche con la quota di stipendio eccedente il fabbisogno familiare. Conta che il cambio sia pianificato e dichiarato, non subito.
La procedura blocca subito le cartelle e i pignoramenti?
Non in tutti i casi e non automaticamente. Nella composizione negoziata il blocco delle azioni esecutive dipende dalla richiesta e dalla conferma delle misure protettive. Nel concordato minore e nella liquidazione controllata gli effetti protettivi seguono i provvedimenti del giudice previsti dal Codice. Prima di quel momento i creditori possono agire. È il motivo per cui il tempo tra la decisione e il deposito della domanda deve essere il più breve possibile.
Posso pagare il leasing e non le imposte, o viceversa?
Prima della procedura, scegliere chi pagare è una decisione che può avere conseguenze: pagamenti preferenziali a ridosso della crisi possono essere contestati e incidere sulla meritevolezza. Le eccezioni ragionevoli sono i pagamenti correnti indispensabili alla continuità: stipendi, ritenute del mese, canoni dei macchinari essenziali. Vanno documentati e spiegati nel piano.
Rottamazione o procedura?
Le definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione, quando la legge le prevede, riducono sanzioni e interessi ma richiedono il pagamento integrale del capitale. Per un centro con debiti fiscali sostenibili possono bastare. Per un centro con debiti di più tipi e leasing in sofferenza, la procedura consente di trattare tutto insieme, compreso il capitale del debito fiscale. Le due strade vanno confrontate con i numeri del singolo caso.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui i riferimenti richiamati nel corso della guida, ordinati secondo il profilo cui si applicano. Abbiamo scelto di riportare soltanto pronunce e provvedimenti verificati in fonti consultate per questo articolo. Dove la fonte non riportava numero o data, lo diciamo espressamente invece di completare a memoria. Ai riferimenti giurisprudenziali affianchiamo, per ciascun profilo, le norme di riferimento, perché in questa materia, rinnovata dal correttivo del 2024, la legge vigente conta quanto la giurisprudenza.
Per il professionista e il titolare di ditta individuale (Profili 1 e 2)
Cassazione civile, 2026, imprenditore minore cancellato e concordato minore (estremi non riportati dalla fonte; segnalazione pubblicata da iusletter il 14 settembre 2026 e da ecnews).
Principio: chi ha cancellato l’impresa individuale dal registro delle imprese non può più presentare una domanda di concordato minore come imprenditore minore.
Rilevanza: è la pronuncia più importante per chi gestisce un centro come ditta individuale e pensa di chiuderla prima di scegliere la procedura. La cancellazione va evitata finché la strategia non è decisa.
Orientamento sulla cessazione dell’attività e concordato minore liquidatorio (segnalato da ecnews con il titolo “Con la cessazione dell’attività imprenditoriale il concordato minore liquidatorio rimane consentito”; autorità ed estremi non riportati nella parte consultata).
Principio: la semplice cessazione di fatto dell’attività non esclude, di per sé, il concordato minore nella forma liquidatoria, se ne ricorrono i presupposti, compreso l’apporto esterno.
Rilevanza: letto insieme alla pronuncia precedente, aiuta a distinguere tra chi ha smesso di lavorare e chi ha anche cancellato l’impresa. Per il fisioterapista o il titolare che ha già chiuso lo studio, la strada non è necessariamente sbarrata.
Norme di riferimento: art. 2, comma 1, lett. c) e d), CCII (sovraindebitamento e impresa minore); artt. 74-83 CCII (concordato minore); art. 80, comma 3, CCII (omologazione nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria); artt. 268 e seguenti CCII (liquidazione controllata); art. 282 CCII (esdebitazione di diritto); art. 515, comma 3, c.p.c. (beni strumentali del professionista).
Per la piccola società sotto soglia (Profilo 3)
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 (fonte: diritto.it).
Principio: la garanzia prestata dal socio per debiti della società partecipata non consente di qualificarlo come consumatore quando è collegata alla gestione dell’impresa. La cessazione formale delle cariche non basta a cambiare questa valutazione.
Rilevanza: per i soci di una piccola S.r.l. di fisioterapia significa che la procedura della società e quella personale vanno progettate insieme. Le fideiussioni sui leasing seguono il socio anche se lascia l’amministrazione.
Norme di riferimento: art. 74, comma 2, CCII (concordato minore liquidatorio con apporto esterno); art. 25-quater CCII (composizione negoziata per l’impresa sotto soglia); artt. 2086, 2486, 2495 c.c.; art. 2291 c.c. per le S.n.c.; art. 36 del D.P.R. 602/1973.
Per il centro strutturato sopra soglia (Profilo 4)
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19790/2026 (fonte: lexced, articolo pubblicato il 14 luglio 2026; data della decisione non riportata).
Principio: nella disciplina anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa del concordato contro il voto contrario del Fisco era riservata al concordato liquidatorio e non estesa a quello in continuità. Le modifiche del 2024 hanno carattere innovativo e non operano retroattivamente.
Rilevanza: per un centro accreditato che punta sul concordato in continuità, la data di deposito della domanda e la disciplina applicabile sono decisive per sapere se il dissenso dell’Agenzia delle Entrate può essere superato.
Tribunale di Livorno, Linee guida sulla composizione negoziata (ottobre 2024) (segnalate da ecnews).
Contenuto: nella transazione fiscale conclusa in composizione negoziata, il giudice chiamato a valutare l’accordo depositato può chiedere all’esperto un parere sulla correttezza e fattibilità dell’accordo e sulla sua eventuale lesività per gli altri creditori.
Rilevanza: non è una sentenza, ma un’indicazione concreta su come un tribunale intende il proprio ruolo nella nuova transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Conferma che l’accordo con l’Agenzia deve reggere anche al vaglio del giudice e dell’esperto.
Norme di riferimento: artt. 12-25-bis CCII (composizione negoziata, misure protettive, transazione fiscale, misure premiali); art. 18 CCII (contratti pendenti e misure protettive); artt. 57, 63 CCII (accordi e transazione fiscale); artt. 84, 88, 97 CCII (concordato preventivo, transazione fiscale, contratti pendenti e leasing); art. 177 CCII (leasing nella liquidazione giudiziale); art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.
Per il socio garante e il familiare coobbligato (Profilo 5)
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 (fonte: diritto.it), già vista sopra.
Principio specifico per il garante: il fideiussore persona fisica non è automaticamente un professionista. L’accesso al piano del consumatore richiede però la prova che il debito garantito sia del tutto estraneo all’attività d’impresa, valutando la genesi e la finalità concreta della garanzia. La valutazione degli indici di collegamento spetta al giudice di merito.
Rilevanza: è il riferimento che orienta la scelta tra piano del consumatore e liquidazione controllata per chiunque abbia garantito i leasing del centro.
Norme di riferimento: art. 2, comma 1, lett. e), CCII (consumatore); art. 66 CCII (procedura familiare); art. 67 CCII (ristrutturazione dei debiti del consumatore); art. 545 c.p.c. (limiti al pignoramento di stipendi e pensioni).
Per tutti i profili: il leasing risolto
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9875/2022 (fonte: lexced; data della decisione non riportata).
Principio: la restituzione dei canoni versati in un leasing risolto presuppone che il bene sia stato restituito al concedente. Senza riconsegna, la discussione sulle clausole relative ai canoni perde rilievo. Chi acquista un ramo d’azienda dopo la risoluzione non è legittimato ad agire su un rapporto già estinto.
Rilevanza: anche se anteriore al triennio più recente, la pronuncia è utile a ogni centro che stia trattando sulla restituzione dei macchinari. La partita economica con il concedente si gioca dopo la riconsegna, ed è inutile cedere il ramo d’azienda sperando di “trascinare” il contratto risolto.
Norme di riferimento: art. 1, commi 136-140, L. 124/2017 (risoluzione del leasing e ricollocazione del bene); art. 1526 c.c.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo centro di fisioterapia
Lo Studio lavora sulla crisi dei centri di fisioterapia con un metodo che parte dal profilo del debitore e arriva alla procedura, non il contrario. Ecco, in concreto, gli strumenti che mettiamo in campo:
- Qualifichiamo il tuo profilo giuridico: verifichiamo se sei professionista, imprenditore individuale o società, e controlliamo con i bilanci degli ultimi tre esercizi il rispetto delle soglie dell’impresa minore.
- Censiamo ogni contratto di leasing: per ciascun macchinario calcoliamo canoni insoluti, distanza dalla soglia del grave inadempimento, capitale residuo e valore di ricollocazione stimato, per decidere cosa tenere e cosa restituire.
- Ricostruiamo il debito fiscale e contributivo con estratti di ruolo e cassetto fiscale, separando imposte, sanzioni e interessi, e verifichiamo notifiche, prescrizioni e decadenze delle cartelle con lo staff tributario.
- Per i professionisti e le ditte individuali sotto soglia costruiamo con l’OCC la proposta di concordato minore in continuità, con il confronto puntuale con l’alternativa liquidatoria che serve per il trattamento del debito fiscale.
- Per le piccole società valutiamo la composizione negoziata sotto soglia e prepariamo il percorso verso il concordato minore, coordinandolo con la posizione dei soci.
- Per i centri sopra soglia e accreditati impostiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e prepariamo la documentazione per la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII.
- Trattiamo con le società di leasing la rinegoziazione dei canoni, la restituzione concordata dei beni superflui e, dove possibile, la liberazione dei garanti.
- Esaminiamo le fideiussioni dei soci e dei familiari clausola per clausola e scegliamo per loro la procedura personale più adatta: piano del consumatore, procedura familiare o liquidazione controllata.
- Seguiamo le opposizioni e i giudizi collegati, dai pignoramenti presso terzi alle contestazioni sulle cartelle, fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
- Accompagniamo l’esecuzione del piano dopo l’omologazione, verificando scadenze e adempimenti per arrivare all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un centro di fisioterapia questo si traduce in due competenze dominanti. Per i professionisti, le ditte individuali e le piccole società sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il percorso del sovraindebitamento: relazione del gestore, meritevolezza, convenienza rispetto alla liquidazione. Per i centri strutturati, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di impostare la composizione negoziata sapendo cosa l’esperto si aspetta di trovare in un piano di risanamento credibile.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono bilanci, soglie e debito fiscale, gli avvocati costruiscono la procedura e gestiscono i contenziosi. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strada più solida per il tuo profilo.
Prima di tutto, capisci chi sei
Se sei arrivato fin qui, avrai notato che la domanda del titolo, “quale procedura?”, ha cinque risposte diverse. Il primo passo è capire a quale profilo appartieni; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che valgono per il collega o per il centro concorrente. Un professionista che si comporta come un’impresa sopra soglia perde tempo. Un centro sopra soglia che aspetta come se fosse sotto soglia rischia la liquidazione giudiziale. Un garante che resta alla finestra finisce per essere il primo a pagare.
Lo Studio Monardo segue proprio questo intreccio di leasing, debiti fiscali e crisi d’impresa perché ciascuna delle sue parti corrisponde a una competenza certificata dell’Avvocato. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario lavora su cartelle e contratti di finanziamento. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC copre professionisti e piccoli centri. Quella di Esperto Negoziatore riguarda le strutture più grandi che possono ancora risanarsi.
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