Il produttore di serramenti che oggi si trova con il magazzino pieno di profilati, gli ordini dimezzati rispetto al 2022, le banche che chiedono il rientro e un cassetto fiscale gonfio di crediti d’imposta che non riesce a smaltire si pone, prima o poi, sempre la stessa domanda: meglio tentare una trattativa riservata con i creditori, chiudere un accordo con i principali tra loro o chiedere al tribunale un concordato preventivo? È una domanda legittima, e la risposta non è scontata. La composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo in continuità sono tre strade realmente percorribili, previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo aggiornato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024), e ciascuna presenta un rovescio della medaglia che va soppesato sui numeri reali dell’azienda.
Non esiste una soluzione valida per tutti i serramentisti in difficoltà, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende da quanto valgono davvero i crediti fiscali incagliati, da chi sono i creditori e da quanto è solida la prospettiva di continuare a produrre.
Il tema, per sua natura, sta a cavallo tra diritto della crisi d’impresa e diritto tributario. Per questo lo Studio Monardo lo tratta con due competenze certificate che incidono direttamente sulla scelta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce materialmente le trattative della composizione negoziata, ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere il cassetto fiscale, la natura dei crediti da bonus edilizi e l’esposizione verso banche ed Erario con occhi tecnici, non solo giuridici. Il collegamento è diretto: nel caso del produttore di serramenti il cuore del problema è fiscale e bancario, e la soluzione passa per uno strumento della crisi d’impresa.
📩 Il tempo, in queste situazioni, gioca a favore dei creditori: contatta lo Studio Monardo adesso, trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questa pagina.
Il punto di partenza: cosa ha lasciato al serramentista la fine della stagione dei bonus
Prima di mettere a confronto le tre strade conviene fissare il terreno comune su cui tutte poggiano, perché l’elemento dirimente, per un produttore di infissi, non è tanto l’ammontare dei debiti quanto la composizione dell’attivo, e in particolare il peso dei crediti d’imposta.
Dallo sconto in fattura al blocco delle opzioni
Tra il 2020 e il 2022 l’art. 121 del D.L. 34/2020 ha consentito al committente dei lavori di non utilizzare direttamente la detrazione ma di optare per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito corrispondente. Molti produttori e installatori di serramenti hanno costruito su quel meccanismo una parte rilevante del proprio fatturato: il cliente pagava poco o nulla, l’impresa incassava un credito d’imposta da usare in compensazione o da cedere a una banca.
Il quadro è cambiato in due tappe.
| Provvedimento | Effetto principale per il serramentista |
|---|---|
| D.L. 11/2023 (conv. L. 38/2023) | Dal 17 febbraio 2023 stop generalizzato alle nuove opzioni per sconto in fattura e cessione, salvo regimi transitori legati a titoli abilitativi o lavori già avviati; introduzione dei commi 6-bis e 6-ter nell’art. 121 sulla diligenza documentata del cessionario |
| D.L. 39/2024 (conv. L. 67/2024) | Eliminazione delle deroghe residue (tra cui barriere architettoniche ed enti specifici), stretta sulle comunicazioni tardive delle opzioni e ulteriori limiti all’utilizzo e alla circolazione dei crediti, con nuove regole sulla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo |
L’effetto pratico è che le nuove commesse non generano più crediti cedibili, mentre quelli già maturati restano nel cassetto fiscale con le loro rate annuali.
Le aliquote 2025-2026 e la domanda che resta
Il mercato degli infissi non si è azzerato: la sostituzione dei serramenti resta agevolata come intervento di risparmio energetico e di recupero edilizio, ma con detrazione da utilizzare direttamente in dichiarazione da parte del cliente e con aliquote ridotte.
| Periodo di spesa | Abitazione principale (proprietario o titolare di diritto reale) | Altri immobili |
|---|---|---|
| 2025 | 50% | 36% |
| 2026 (confermato dalla legge di bilancio 2026) | 50% | 36% |
| 2027 (regime previsto, salvo nuove proroghe) | 36% | 30% |
Il superbonus sopravvive nel 2025 al 65% solo per situazioni residuali legate a pratiche già avviate entro i termini di legge; il bonus barriere architettoniche al 75% ha esaurito la sua finestra a fine 2025. Per il produttore di serramenti questo significa clienti che anticipano l’intero prezzo e recuperano in dieci anni: una domanda più lenta e più selettiva, che il piano di risanamento deve stimare con prudenza e non con i numeri del 2021-2022.
Il valore effettivo dei crediti nel cassetto fiscale
I crediti già acquisiti restano utilizzabili in compensazione con F24 secondo la stessa ripartizione in quote annuali della detrazione originaria. Il vincolo più severo è quello dell’art. 121, comma 3: la quota annuale non utilizzata entro l’anno non si recupera negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Di conseguenza il valore di quei crediti dipende da tre variabili:
- la capienza fiscale e contributiva dell’impresa, cioè quanto paga ogni anno con F24 (ritenute, contributi, IVA, imposte): se l’azienda continua a lavorare con dipendenti, la capienza c’è; se si ferma, crolla;
- la cedibilità residua, limitata alle cessioni ancora consentite verso soggetti vigilati e a un mercato che, dopo il 2023, ha prezzi molto più bassi e tempi lunghi;
- la “pulizia” del credito, cioè l’assenza di contestazioni sull’intervento che lo ha generato.
Come li legge chi deve valutare il piano
Esperto, attestatore e tribunale non guardano al valore nominale indicato nel cassetto fiscale, ma al valore realizzabile. In pratica, ogni credito viene scomposto per annualità e confrontato con i versamenti F24 attesi nello stesso anno: la parte compensabile vale quasi il nominale, la parte eccedente vale solo quanto se ne può ricavare con una cessione ancora consentita, al netto dello sconto di mercato e dei tempi di incasso, e in assenza di acquirenti vale zero. Due conseguenze meritano attenzione. La prima: lo stesso credito ha un valore diverso a seconda della strada scelta, perché la continuità mantiene la capienza e la liquidazione la azzera. La seconda: il valore va aggiornato anno per anno, perché le quote non utilizzate si perdono e il portafoglio si riduce anche senza alcuna contestazione. Un piano che non distingue tra queste componenti rischia di sovrastimare l’attivo e di promettere ai creditori percentuali che l’impresa non potrà rispettare.
Il rischio penale: il sequestro anche in mano al cessionario in buona fede
Sull’ultimo punto la giurisprudenza penale è netta. La Cassazione, con la sentenza n. 3108 depositata il 24 gennaio 2024, ha ritenuto che i crediti acquisiti dai cessionari ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, derivando dal diritto alla detrazione del committente, siano cose pertinenti al reato e possano essere colpiti da sequestro preventivo impeditivo, senza che rilevi la condizione soggettiva del terzo. La linea è stata confermata dalla sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026, secondo cui la buona fede del cessionario, che può essere anzi vittima dell’inganno, non impedisce il sequestro impeditivo, potendo rilevare semmai nel diverso sequestro finalizzato alla confisca; nella stessa decisione è stata respinta la richiesta di sostituire il vincolo con una fideiussione bancaria.
Per chi ha praticato lo sconto in fattura, dunque, un credito “pulito” sul piano della propria condotta può comunque risultare bloccato se l’intervento a monte è contestato. Sul piano tributario, invece, la responsabilità solidale del fornitore o cessionario resta legata al concorso nella violazione con dolo o colpa grave (art. 121, comma 6), con la possibilità di dimostrare la diligenza attraverso la documentazione indicata dal comma 6-bis. Sono due piani distinti, e qualunque piano di risanamento deve tenerne conto separando i crediti certi da quelli esposti a contestazione.
I segnali che la crisi è già in corso
Per un’azienda di serramenti la tentazione è leggere il calo degli ordini come una fase passeggera, in attesa di nuove agevolazioni. Il Codice della crisi, però, offre parametri oggettivi che aiutano a capire se si è già oltre la semplice flessione. L’art. 3, comma 4, CCII individua come segnali di allarme:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che superano da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esposizioni verso i creditori pubblici qualificati che superano le soglie dell’art. 25-novies CCII.
Proprio i creditori pubblici qualificati, cioè Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione, sono tenuti a segnalare all’imprenditore, e all’organo di controllo se presente, il superamento delle soglie di legge, invitandolo a valutare la composizione negoziata. Una segnalazione di questo tipo non è una formalità: indica che il margine per scegliere con calma si sta riducendo.
Per il serramentista la sequenza tipica è riconoscibile: prima si allungano i pagamenti ai fornitori di vetro e profilati, poi si usano i fidi per pagare gli stipendi, infine si accumulano IVA e contributi non versati confidando nei crediti d’imposta per compensare. Il rovescio della medaglia di questa strategia è che i crediti si compensano solo nei limiti delle quote annuali, mentre i debiti non versati maturano sanzioni e interessi e, oltre certe soglie, possono assumere anche rilievo penale tributario. Più tardi si interviene, più si restringe il ventaglio delle strade percorribili: chi agisce ai primi segnali può ancora scegliere tra le tre opzioni; chi agisce a insolvenza conclamata spesso ne ha a disposizione una sola.
Il denominatore comune delle tre strade
Tutti e tre gli strumenti presuppongono un’impresa in crisi (probabilità di insolvenza nei dodici mesi successivi) o già insolvente; per la composizione negoziata basta anche lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, purché sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. Tutti richiedono una fotografia contabile affidabile, un piano con flussi di cassa credibili e una valutazione corretta dei crediti fiscali. Cambiano, invece, il grado di coinvolgimento del tribunale, la quantità di consenso necessaria e la forza con cui l’impresa può imporre la soluzione ai creditori dissenzienti.
Prima strada: la composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII ed eredita l’impianto del D.L. 118/2021. L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale presso la Camera di commercio; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con creditori e altre parti interessate. Non è una procedura concorsuale in senso stretto: l’impresa resta nella gestione ordinaria e straordinaria, sotto il dovere di non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. L’incarico dell’esperto ha una durata di riferimento di 180 giorni, prorogabile nei casi previsti.
Su richiesta, il tribunale può confermare misure protettive (art. 18 e 19 CCII) che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni strumentali, per una durata iniziale compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile entro un tetto complessivo di 240 giorni. Con il D.Lgs. 136/2024 è stata inoltre introdotta, a determinate condizioni, la possibilità di proporre all’Agenzia delle entrate una transazione sui debiti tributari anche nell’ambito della composizione negoziata, in precedenza preclusa.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Il serramentista ha un debito bancario importante ma ancora “in bonis”, crediti d’imposta di buona qualità e una capienza F24 sufficiente ad assorbirli se l’azienda resta operativa: una moratoria negoziata con le banche e un riscadenzamento con i fornitori di vetro e profilati possono bastare.
- L’impresa ha subito il primo decreto ingiuntivo da un fornitore e teme un pignoramento presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti: le misure protettive offrono uno scudo temporaneo per trattare.
- Esiste un potenziale acquirente o partner industriale interessato al ramo produttivo, e serve una cornice riservata per negoziare il trasferimento senza la pubblicità di una procedura giudiziale.
Come si svolge in sintesi
Dopo l’istanza e il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento, l’esperto convoca le parti, esamina il piano e redige relazioni periodiche. Gli esiti possibili sono un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto con effetti protettivi su atti e pagamenti, oppure il passaggio a uno strumento giudiziale (accordo di ristrutturazione, concordato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) o, se le trattative falliscono, al concordato semplificato per la cessione dei beni previsto dall’art. 25-sexies CCII.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la riservatezza: la clientela, i posatori e i fornitori non coinvolti non vengono a sapere della crisi, il che per un’azienda che vive di ordini e reputazione locale ha un valore concreto. Il secondo è la flessibilità: non ci sono maggioranze legali da raggiungere, e i contenuti degli accordi sono liberi. Il terzo è la presenza di un terzo qualificato, l’esperto, che dà credibilità alla proposta agli occhi delle banche. A fronte di questo, i costi di giustizia sono contenuti: il compenso dell’esperto è determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge (art. 25-ter CCII) e gli oneri giudiziali sorgono solo se si chiede la conferma delle misure protettive.
Le tutele durante le trattative
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i rapporti in corso. L’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore; le banche restano tenute a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’art. 18 prevede inoltre che, durante le misure protettive, i creditori interessati non possano unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Per un produttore che dipende da forniture continuative di vetro camera, profilati e ferramenta, questa regola ha un peso pratico notevole: la produzione può proseguire mentre si tratta, senza che il fornitore principale chiuda i rubinetti per i soli arretrati.
Va soppesato, d’altra parte, che queste tutele valgono nei limiti della buona fede delle parti: l’imprenditore deve informare in modo completo e trasparente l’esperto e i creditori, e una gestione che pregiudichi gli interessi dei creditori espone a conseguenze, a partire dalla revoca delle misure protettive.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia è che la composizione negoziata non vincola chi non firma. Se una banca o un fornitore rilevante si sottrae, l’accordo non gli è opponibile, salvo i passaggi successivi a strumenti giudiziali. Le misure protettive sono temporanee e possono essere revocate o ridotte se risultano inidonee o se le trattative si rivelano pretestuose. Inoltre la composizione negoziata non risolve, da sola, il problema dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale: quel vincolo opera su un piano diverso e le misure protettive del CCII non lo neutralizzano. Infine, se il percorso fallisce, l’impresa avrà consumato mesi preziosi; per questo l’istanza va presentata quando c’è ancora margine, non quando la cassa è esaurita.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, Sez. I, con la decisione n. 31856 del 6 dicembre 2025, si è occupata dell’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle relative misure protettive quando è già pendente una domanda di concordato preventivo: un profilo che interessa proprio chi valuta se e quando cambiare strumento. Sul versante penale, le sentenze n. 3108/2024 e n. 6532/2026 ricordano che le misure protettive civili e il sequestro impeditivo dei crediti seguono logiche indipendenti.
Profilo ideale della composizione negoziata: impresa ancora solvibile nella sostanza, con pochi creditori rilevanti disposti a trattare, crediti fiscali in gran parte “puliti” e capienza F24 sufficiente a smaltirli, che ha bisogno di tempo e riservatezza più che di un vincolo imposto ai dissenzienti.
Seconda strada: l’accordo di ristrutturazione dei debiti
In cosa consiste
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) è un accordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, accompagnato da un piano e dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità, e sottoposto all’omologazione del tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, se non lo sono ancora.
Il codice prevede due varianti utili per il serramentista: l’accordo agevolato (art. 60 CCII), con soglia ridotta al 30% se il debitore non chiede la moratoria dei creditori estranei e rinuncia alle misure protettive temporanee, e l’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII), che consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti della categoria e ricorrono le altre condizioni di legge. Sul fronte fiscale e contributivo, l’art. 63 CCII consente la transazione sui debiti tributari e previdenziali, con regole sull’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione che il D.Lgs. 136/2024 ha ridefinito, fissando condizioni e soglie più stringenti.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Il debito è concentrato su due o tre banche e su un paio di grandi fornitori (vetrerie, estrusori di alluminio, produttori di PVC) che insieme superano il 60%, mentre gli altri creditori sono piccoli e possono essere pagati per intero.
- Le banche sono disponibili a consolidare il debito a lungo termine, ma pretendono un provvedimento del tribunale che dia stabilità all’accordo e protezione dalle revocatorie.
- La composizione negoziata ha già prodotto un’intesa di massima con i creditori principali, e serve uno strumento per “blindarla” con l’omologazione.
Come si svolge in sintesi
L’impresa negozia e raccoglie le adesioni, predispone il piano economico-finanziario, ottiene l’attestazione, deposita il ricorso con l’accordo e chiede l’omologazione. I creditori e ogni interessato possono proporre opposizione; il tribunale verifica la regolarità, il raggiungimento della percentuale e l’attestazione. Durante le trattative è possibile chiedere misure protettive con la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 54 CCII).
I vantaggi, motivati
A fronte di un percorso giudiziale, l’accordo resta in larga parte negoziale: l’impresa sceglie con chi trattare e quali condizioni offrire, senza dover trattare tutti allo stesso modo. Gli atti esecutivi del piano omologato godono di esenzione dalla revocatoria, elemento che rende le banche più disponibili a concedere nuova finanza. Il controllo del tribunale è più leggero di quello del concordato e la gestione dell’impresa non subisce l’ingerenza di organi della procedura come il commissario giudiziale. Per il serramentista, la possibilità di pagare per intero i piccoli creditori (posatori, trasportatori, artigiani) preserva la filiera su cui si regge la produzione.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
Il limite più evidente è finanziario: i creditori estranei vanno pagati al 100% entro 120 giorni, e questo richiede liquidità che un’impresa in crisi spesso non ha. Se il debito verso Erario e INPS è rilevante e l’amministrazione non aderisce, la transazione fiscale con omologazione forzosa è possibile solo alle condizioni dell’art. 63, oggi più selettive. I crediti d’imposta incagliati, inoltre, non sono moneta: possono servire a pagare gli F24 correnti e quindi liberare cassa, ma difficilmente a soddisfare direttamente creditori privati, se non tramite cessioni ancora consentite e a prezzi scontati. Infine, l’omologazione può essere negata se l’attestazione non regge, e in quel caso si apre un vuoto da colmare in fretta.
Il ruolo dei fornitori di filiera
Nel settore degli infissi i fornitori sono spesso pochi e strategici: vetrerie, estrusori, produttori di accessori e guarnizioni. L’accordo a efficacia estesa permette di costruire una categoria omogenea, ad esempio quella dei fornitori di materie prime, e di estendere gli effetti ai dissenzienti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti della categoria, purché questi ultimi siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative e ricevano un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale. Il rovescio della medaglia è che i creditori non aderenti non possono essere obbligati a nuove prestazioni o a concedere nuovi affidamenti: l’estensione riguarda la ristrutturazione del debito pregresso, non la prosecuzione dei rapporti.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, Sez. I, n. 19790 del 14 giugno 2026, ha affrontato l’applicazione del previgente art. 88, comma 2-bis, CCII sul cosiddetto cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità: il tema dell’omologazione nonostante il dissenso del Fisco è comune all’art. 63 per gli accordi e la disciplina è stata riscritta dai correttivi, sicché la data di deposito della domanda diventa un elemento da verificare con cura. Sulle prededuzioni legate alla preparazione degli strumenti (incarichi di due diligence contabile), la Sez. I, n. 7005 del 24 marzo 2026, offre indicazioni utili anche per chi predispone l’accordo.
Profilo ideale dell’accordo di ristrutturazione: impresa con debito concentrato su pochi creditori forti che insieme superano il 60%, liquidità sufficiente a pagare integralmente gli estranei e bisogno di un provvedimento giudiziale che stabilizzi la nuova finanza.
Terza strada: il concordato preventivo in continuità aziendale
In cosa consiste
Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è lo strumento giudiziale più incisivo. Nella versione in continuità aziendale l’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite un terzo (continuità indiretta, ad esempio con affitto o cessione del ramo produttivo), e soddisfa i creditori con i flussi della prosecuzione. I creditori sono suddivisi in classi obbligatorie nella continuità, votano la proposta e, se non tutte le classi approvano, il tribunale può comunque omologare a determinate condizioni attraverso la ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII). Nessun creditore può ricevere meno di quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale: è il test del miglior soddisfacimento, che rinvia al valore di liquidazione. I crediti tributari e contributivi seguono la disciplina dell’art. 88 CCII.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- I creditori sono numerosi e frammentati e nessun accordo bilaterale raggiungerebbe le soglie necessarie.
- Un fornitore aggressivo ha già avviato pignoramenti e uno o due creditori rilevanti si oppongono a qualsiasi intesa: serve uno strumento che vincoli anche i dissenzienti.
- Il debito verso Erario e INPS è elevato e il piano richiede una falcidia o una dilazione che l’amministrazione non è disposta a concedere spontaneamente.
Come si svolge in sintesi
L’impresa può depositare una domanda con riserva (art. 44 CCII) per ottenere un termine e le misure protettive, poi presenta proposta, piano e attestazione. Il tribunale nomina un commissario giudiziale, i creditori votano per classi, si arriva al giudizio di omologazione. Durante la procedura gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione.
Il nodo dei contratti pendenti e dei lavoratori
Nel concordato l’impresa può chiedere di essere autorizzata a sospendere o sciogliere i contratti ancora in corso di esecuzione che non sono più coerenti con il piano (art. 97 CCII), con indennizzo per la controparte trattato come credito anteriore. Per un serramentista può trattarsi di contratti di fornitura a prezzi ormai fuori mercato, di leasing su macchinari sovradimensionati rispetto ai volumi attuali o di commesse in perdita acquisite negli anni del superbonus. A fronte di questo vantaggio, la gestione dei rapporti di lavoro richiede attenzione: i crediti dei dipendenti godono di privilegio e il piano in continuità deve indicare, quando previsto dalla legge, gli effetti sull’occupazione. La continuità non è solo un dato contabile: è la ragione per cui i crediti fiscali conservano valore, e senza maestranze e capacità produttiva quel valore si dissolve.
I vantaggi, motivati
È lo strumento che offre la protezione più ampia e la forza maggiore nei confronti dei creditori dissenzienti, inclusa la possibilità di trattare in modo differenziato le classi e di ristrutturare il debito fiscale nei limiti dell’art. 88. Nella valutazione dei crediti d’imposta, la continuità è un alleato: un’impresa che lavora mantiene la capienza F24 necessaria per utilizzare le quote annuali, e quindi quei crediti valgono molto più che in uno scenario liquidatorio.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia è la pubblicità della procedura, la durata, la complessità e il peso degli organi: commissario, voto, possibili opposizioni. Le spese di giustizia e di procedura (contributo unificato e diritti previsti dalla legge, compenso del commissario determinato secondo i parametri normativi) sono più elevate rispetto alle altre strade. Se il piano non convince, il concordato può essere dichiarato inammissibile o non omologato, con il rischio di una successiva liquidazione giudiziale. Anche qui, il sequestro penale dei crediti fiscali non viene meno per effetto della procedura: le somme vincolate vanno trattate come attivo incerto.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, Sez. I, è intervenuta di recente proprio sul concordato in continuità indiretta, con la sentenza n. 22931 dell’8 luglio 2026, sui requisiti di configurazione della procedura, e con la n. 22960 del 9 luglio 2026, sull’interpretazione del “valore di liquidazione” dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, nozione decisiva per misurare la convenienza della proposta. Per le imprese minori, la Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha chiarito che il contenuto libero della proposta di concordato minore non consente deroghe alla parità di trattamento dei creditori.
Profilo ideale del concordato in continuità: impresa con prospettive produttive reali ma con creditori numerosi, almeno un creditore ostile e un debito fiscale rilevante, che ha bisogno di un vincolo esteso ai dissenzienti più che di riservatezza.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Si applicano gli stessi dati di partenza alle tre opzioni, per rendere visibile dove ciascuna guadagna e dove perde terreno.
Dati comuni. Società di produzione di serramenti in alluminio e PVC, 14 dipendenti. Fatturato sceso da 4,2 milioni (2022) a 1,9 milioni (2025). Debiti complessivi 1.486.350 €, così ripartiti:
| Creditore | Importo |
|---|---|
| Banche (finanziamenti chirografari e fidi) | 438.900 € |
| Fornitori di vetro, profilati e accessori | 612.480 € |
| Erario e INPS (IVA, ritenute, contributi, imposte) | 297.640 € |
| Dipendenti (TFR e retribuzioni arretrate) | 137.330 € |
| Totale | 1.486.350 € |
Nel cassetto fiscale ci sono 538.760 € di crediti d’imposta da sconto in fattura, ripartiti in tre quote annuali residue (2027: 179.520 €; 2028: 179.520 €; 2029: 179.720 €). Di questi, 87.430 € sono sottoposti a sequestro preventivo impeditivo nell’ambito di un procedimento penale che riguarda un committente; restano quindi 451.330 € liberi. In continuità, l’impresa versa ogni anno con F24 circa 168.000 € tra contributi, ritenute e imposte: è questa la sua capienza di compensazione.
Simulazione 1 — Composizione negoziata
Istanza depositata sulla piattaforma il 3 novembre 2026; il tribunale conferma le misure protettive per 120 giorni. Con l’ausilio dell’esperto si raggiungono due intese:
- con le banche, moratoria di 24 mesi sulla quota capitale e successivo piano di rientro su 6 anni dei 438.900 €;
- con i tre fornitori principali, titolari di 455.200 € dei 612.480 €, pagamento del 100% in 36 rate mensili (circa 12.645 € al mese).
I crediti d’imposta liberi coprono quasi per intero gli F24 correnti dal 2027: su una quota annua di 179.520 € e una capienza di circa 168.000 €, restano non utilizzati circa 11.520 € l’anno, che vanno persi se non si trova una cessione ancora consentita. La cassa liberata dagli F24, circa 168.000 € l’anno, alimenta le rate ai fornitori. Il debito pregresso verso Erario e INPS (297.640 €) resta da gestire con rateazioni o, ricorrendone le condizioni, con la transazione fiscale introdotta nella composizione negoziata dal D.Lgs. 136/2024.
Esito: soluzione sostenibile se tutti e tre i fornitori principali e le banche firmano; i fornitori minori (157.280 €) restano fuori dagli accordi e vanno pagati alle scadenze ordinarie. Se uno solo dei grandi fornitori si sfila, l’equilibrio salta e serve uno strumento giudiziale.
Simulazione 2 — Accordo di ristrutturazione
Soglia del 60%: 1.486.350 € × 60% = 891.810 €. Aderiscono le banche (438.900 €) e i tre fornitori principali (455.200 €): totale 894.100 €, poco sopra la soglia. Restano estranei 592.250 €: fornitori minori 157.280 €, Erario e INPS 297.640 €, dipendenti 137.330 €.
I crediti estranei già scaduti vanno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione. Senza transazione fiscale, l’impresa dovrebbe reperire quasi 600.000 € in quattro mesi: un obiettivo irrealistico per un’azienda con questo fatturato. Con una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, che dilazioni il debito tributario e contributivo, il fabbisogno immediato scende a 294.610 € (fornitori minori e dipendenti), ancora impegnativo.
Esito: l’accordo è praticabile solo se si affianca una transazione fiscale accettata dall’amministrazione o omologabile nonostante il dissenso, oppure se interviene nuova finanza o un apporto dei soci. A fronte della stabilità che l’omologazione garantisce alle banche, il peso degli estranei è l’elemento dirimente.
Simulazione 3 — Concordato preventivo in continuità
Il piano prevede quattro classi: dipendenti (privilegiati, pagati al 100% entro i termini di legge), Erario e INPS (trattamento ai sensi dell’art. 88 CCII, con pagamento dilazionato e parziale falcidia sulle componenti chirografarie), banche chirografarie, fornitori chirografari.
Il punto decisivo è la valutazione dei crediti fiscali. In continuità, i 451.330 € liberi vengono stimati, con prudenza, al 90% del nominale (406.197 €), perché la capienza F24 c’è e lo scarto annuo è minimo. In uno scenario di liquidazione giudiziale, con l’attività ferma e i dipendenti licenziati, la capienza scompare e il valore dipende solo da cessioni residue a prezzi di realizzo: una stima del 35% porta a 157.966 €. I crediti sotto sequestro (87.430 €) sono indicati come attivo incerto e non entrano nella copertura delle percentuali promesse.
Il differenziale di circa 248.000 € tra i due valori è il “plusvalore” della continuità che permette di offrire ai chirografari una percentuale superiore a quella della liquidazione: ad esempio il 38% in cinque anni a fronte di un’ipotetica percentuale liquidatoria stimata intorno al 12%. Se la classe dei fornitori approva e quella delle banche no, il tribunale può valutare la ristrutturazione trasversale nei limiti dell’art. 112 CCII.
Esito: soluzione più onerosa e pubblica, ma l’unica delle tre che regge anche con un creditore ostile e con un debito fiscale non negoziabile in via bilaterale.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le differenze strutturali tra le tre strade. Va letta con un’avvertenza: i tempi sono indicativi e dipendono dal tribunale, dal numero di creditori e dalla complessità del piano; i costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per la procedura, non quelli professionali. Il rovescio della medaglia di ogni colonna è sempre nella riga dei rischi.
| Criterio | Composizione negoziata | Accordo di ristrutturazione | Concordato in continuità |
|---|---|---|---|
| Tempi | Circa 180 giorni di trattative, prorogabili | Trattative + giudizio di omologazione, alcuni mesi | Domanda con riserva + piano + voto + omologa, spesso oltre un anno |
| Complessità | Media: piano, test, trattative con l’esperto | Alta: adesioni al 60%, attestazione, ricorso | Molto alta: classi, attestazione, commissario, voto |
| Consenso necessario | Solo di chi firma | 60% dei crediti (30% agevolato; 75% per categoria nell’efficacia estesa) | Maggioranze per classi, con possibile ristrutturazione trasversale |
| Vincolo sui dissenzienti | Nessuno | Solo nell’accordo a efficacia estesa | Sì, con l’omologazione |
| Rischi in caso di esito negativo | Tempo perso; possibile concordato semplificato liquidatorio | Mancata omologa; necessità di ripiegare su altro strumento | Inammissibilità o non omologazione; rischio di liquidazione giudiziale |
| Effetti sulle azioni esecutive | Misure protettive temporanee (fino a 240 giorni complessivi) | Misure protettive su istanza durante le trattative | Misure protettive dalla domanda, con limiti temporali di legge |
| Riservatezza | Alta | Media (ricorso e omologa pubblici) | Bassa (procedura pubblica) |
| Valorizzazione dei crediti fiscali | Dipende dalla continuità e dalle intese | Utili soprattutto a liberare cassa F24 | Pienamente valorizzabili nella continuità; decisivi nel confronto con la liquidazione |
| Reversibilità | Alta: si può passare ad altri strumenti | Media | Bassa una volta avviata la fase di voto |
| Costi di giustizia | Compenso dell’esperto secondo criteri di legge; oneri solo per le misure protettive | Contributo unificato e diritti per il ricorso | Contributo unificato, diritti e compenso del commissario secondo parametri di legge |
I criteri per scegliere
Il confronto non porta a una graduatoria: porta a una serie di condizioni che, a seconda di come si presentano nel caso concreto, spostano l’ago della bilancia.
Primo criterio: la concentrazione del debito. Se la situazione presenta pochi creditori che insieme rappresentano la gran parte dell’esposizione, generalmente la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione permettono di chiudere in tempi più brevi. Se i creditori sono decine e nessuno pesa più del 10%, la ricerca del consenso bilaterale diventa impraticabile e il concordato tende a prevalere.
Secondo criterio: il peso del debito fiscale e contributivo. Quando Erario e INPS valgono una quota marginale del passivo, la questione può essere risolta con le ordinarie rateazioni. Quando invece rappresentano un quinto o più dell’esposizione, come nella simulazione, va soppesata l’utilità della transazione fiscale: possibile oggi anche nella composizione negoziata, ma con regole diverse da quelle degli accordi e del concordato, e con i limiti introdotti dai correttivi.
Terzo criterio: la qualità dei crediti nel cassetto fiscale. Crediti “puliti” e assorbibili dalla capienza F24 sono un patrimonio reale che sostiene qualsiasi strada in continuità. Crediti esposti a contestazione o già sequestrati vanno invece trattati come attivo incerto: costruire un piano che conti su di essi significa rischiare l’attestazione e la fattibilità.
Quarto criterio: la presenza di un creditore ostile. A fronte di un fornitore o di una banca che ha già agito in via esecutiva e non intende trattare, la composizione negoziata offre solo una tregua. L’elemento dirimente, in quel caso, è la possibilità di vincolare il dissenziente, che solo l’accordo a efficacia estesa o il concordato garantiscono.
Quinto criterio: la liquidità disponibile nel breve periodo. L’accordo di ristrutturazione richiede di pagare per intero gli estranei entro 120 giorni; il concordato consente invece di dilazionare e falcidiare nei limiti di legge. Se la cassa è ai minimi, generalmente la scelta si sposta verso strumenti che non impongono esborsi immediati.
Accanto ai criteri c’è un elemento trasversale che nessuna delle tre strade può eludere: la credibilità del piano industriale. Un piano che ipotizza per il 2027 i volumi di vendita del 2022 non supera il vaglio dell’esperto, dell’attestatore o del tribunale. Le aliquote ridotte e il passaggio, dal 2027, al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, salvo nuove proroghe, suggeriscono stime prudenti, con scenari alternativi. A fronte di un mercato residenziale più lento, alcune imprese hanno spostato parte della produzione verso commesse per edilizia nuova, contract alberghiero o forniture a imprese di costruzione: diversificazioni che il piano può valorizzare solo se documentate da ordini e contratti, non da semplici intenzioni. Più il piano è realistico, più ampio è il ventaglio delle strade percorribili, perché un piano attendibile rende i creditori disponibili a trattare e il tribunale disposto a omologare.
Questi criteri vanno letti insieme: una stessa impresa può partire con la composizione negoziata e, se le trattative non chiudono, approdare all’accordo o al concordato senza perdere il lavoro fatto. Lo Studio Monardo affronta queste scelte con la duplice prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la stessa analisi dei numeri serve a scegliere la strada e a difenderla.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso?
Sì, entro certi limiti. La composizione negoziata è pensata proprio come anticamera: al suo esito l’impresa può accedere all’accordo di ristrutturazione, al concordato o al concordato semplificato. Dall’accordo si può passare al concordato, ma il lavoro di adesione raccolto va ripensato in chiave di classi. Il rovescio della medaglia è che ogni cambio di strada consuma tempo e richiede di aggiornare piano e attestazione; la Cassazione, Sez. I, n. 31856/2025, testimonia quanto sia delicata la sovrapposizione tra composizione negoziata e concordato pendente.
E se scelgo la strada sbagliata?
La scelta sbagliata raramente è irrimediabile, ma ha un costo. Una composizione negoziata avviata quando la crisi è già insolvenza conclamata rischia di bruciare le misure protettive senza risultati; un concordato depositato quando bastava un accordo con le banche espone l’azienda a una pubblicità e a una complessità non necessarie. L’errore più costoso, in genere, non è lo strumento sbagliato, ma il ritardo nell’attivarne uno.
I crediti d’imposta sotto sequestro sono persi?
Non necessariamente. Il sequestro impeditivo è una misura cautelare: il credito resta vincolato finché dura il procedimento, e la sua sorte dipende dall’esito. Ma, come chiarito dalle sentenze n. 3108/2024 e n. 6532/2026, la buona fede del cessionario non impedisce il vincolo; può rilevare in altri passaggi. Nel piano, quei crediti vanno indicati come attivo incerto, separati da quelli liberi.
Le misure protettive bloccano anche il sequestro penale?
No. Le misure protettive del CCII impediscono le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa, ma non incidono sui provvedimenti del giudice penale. Sono due ambiti che corrono in parallelo, e il piano deve tenerne conto.
Se l’impresa è piccola, ci sono alternative?
Se il serramentista rientra nella nozione di impresa minore (sotto le soglie di attivo, ricavi e debiti stabilite dal CCII), oltre alla composizione negoziata, che è accessibile anche alle imprese sotto soglia, può valutare gli strumenti del sovraindebitamento come il concordato minore. La Cassazione, Sez. I, n. 28574/2025, ricorda però che anche lì la libertà di contenuto della proposta incontra il limite della parità di trattamento.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono stati selezionati perché toccano, ciascuno, uno snodo della decisione. Sono raggruppati per opzione e per tema; i principi sono riformulati, non trascritti.
Sul valore e sulla sorte dei crediti fiscali da bonus edilizi
1. Cass. pen., sentenza n. 3108, depositata il 24 gennaio 2024. Principio: i crediti acquisiti dai cessionari secondo l’art. 121 del D.L. 34/2020 derivano dalla detrazione spettante al committente e sono quindi cose pertinenti al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, sequestrabili in via impeditiva senza che conti la posizione soggettiva del terzo. Rilevanza: per il serramentista che ha praticato lo sconto in fattura, il credito può essere vincolato anche se la propria condotta è stata corretta; nel piano va separato dall’attivo certo.
2. Cass. pen., sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026. Principio: nel sequestro impeditivo conta il legame tra reato e cosa, non tra reato e proprietario; la buona fede del cessionario, che può anzi essere vittima, non ne esclude la legittimità, potendo rilevare nel sequestro finalizzato alla confisca; la fideiussione bancaria non è idonea a sostituire il vincolo perché non impedisce la circolazione del credito. Rilevanza: chiarisce che non esistono scorciatoie per liberare i crediti sequestrati e che il piano non può contare su una sostituzione con garanzie.
Sulla composizione negoziata e sui passaggi tra strumenti
3. Cass. civ., Sez. I, n. 31856 del 6 dicembre 2025. Tema: ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato preventivo. Rilevanza: riguarda direttamente l’impresa che valuta di cambiare strumento o di affiancarli, e dimostra che la sequenza degli strumenti va pianificata con attenzione.
Sull’accordo di ristrutturazione e sul debito fiscale
4. Cass. civ., Sez. I, n. 19790 del 14 giugno 2026. Tema: applicazione del previgente art. 88, comma 2-bis, CCII sull’omologazione nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nel concordato in continuità. Rilevanza: il cram down fiscale, previsto con regole proprie anche per gli accordi dall’art. 63 CCII, è stato riscritto dai correttivi; la disciplina applicabile dipende dalla data della domanda, ed è un elemento che pesa quando il debito verso Erario e INPS è rilevante.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 7005 del 24 marzo 2026. Tema: prededucibilità del credito della società incaricata della due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato. Rilevanza: la preparazione di qualunque strumento richiede verifiche contabili; la sorte dei relativi crediti nella procedura incide sulla sostenibilità complessiva del piano.
Sul concordato in continuità
6. Cass. civ., Sez. I, n. 22931 dell’8 luglio 2026. Tema: requisiti per configurare un concordato preventivo in continuità indiretta. Rilevanza: per il serramentista che pensa di affittare o cedere il ramo produttivo a un terzo, la qualificazione come continuità indiretta determina regole di classi, voto e trattamento dei creditori.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026. Tema: interpretazione del “valore di liquidazione” previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta. Rilevanza: è il parametro con cui si misura la convenienza della proposta; nella simulazione 3 il divario tra valore dei crediti fiscali in continuità e in liquidazione è proprio ciò che rende la proposta conveniente.
Sulle imprese minori
8. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il contenuto libero della proposta di concordato minore, nel testo dell’art. 74 CCII anteriore al correttivo, non autorizza deroghe alla par condicio creditorum. Rilevanza: il piccolo produttore di serramenti che rientra tra le imprese minori ha a disposizione uno strumento flessibile, ma non illimitato.
Il numero di pronunce riportate è volutamente circoscritto a quelle di cui è stato possibile verificare gli estremi: sui crediti da bonus edilizi nelle procedure concorsuali la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione, e ogni nuovo arresto va letto alla data in cui la domanda viene depositata.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il produttore di serramenti in crisi
Di fronte a un bivio di questo tipo, lo Studio non parte dallo strumento ma dai numeri dell’impresa. Gli strumenti concreti sono questi:
- Ricostruiamo il cassetto fiscale, censendo ogni credito da sconto in fattura o cessione, con anno di origine, quote annuali residue, scadenze di utilizzo e intervento che lo ha generato.
- Classifichiamo i crediti per grado di rischio, distinguendo quelli liberi, quelli esposti a contestazione e quelli già sottoposti a sequestro, verificando la documentazione prevista dall’art. 121, comma 6-bis, D.L. 34/2020.
- Calcoliamo la capienza F24 effettiva dell’impresa nei prossimi anni, per stimare quanta parte dei crediti è utilizzabile e quanta rischia di andare persa.
- Mappiamo l’intero passivo per categoria (banche, fornitori, Erario, INPS, dipendenti), individuando concentrazioni, privilegi e creditori potenzialmente ostili.
- Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato in continuità sugli stessi dati, come nelle simulazioni di questa guida.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e il test di ragionevole perseguibilità del risanamento, e ci occupiamo della richiesta di conferma delle misure protettive.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori, predisponendo proposte di moratoria, riscadenzamento e consolidamento del debito.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva, verificando quale disciplina si applica alla luce dei correttivi e quali condizioni l’impresa soddisfa.
- Redigiamo il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o la domanda di concordato preventivo, coordinando piano, classi e attestazione.
- Seguiamo i profili penali e tributari collegati ai crediti sequestrati, in raccordo con la difesa nel procedimento, per evitare che il piano poggi su attivi incerti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il produttore di serramenti pesa in modo particolare la competenza tributaria: i crediti d’imposta da bonus edilizi sono, insieme, il problema e la risorsa dell’impresa, e solo uno staff che lavora quotidianamente su cassetto fiscale, compensazioni e contenzioso tributario può darne una valutazione che regga davanti all’attestatore e al tribunale. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata.
C’è poi un elemento che, in uno schema decisionale, è determinante: la continuità di strategia. La scelta fatta oggi va difesa domani, nelle opposizioni all’omologazione, nei reclami e, se necessario, fino in Cassazione. Essere assistiti dallo stesso difensore cassazionista dall’analisi iniziale all’ultimo grado di giudizio significa non dover cambiare mani né linea proprio quando la posta è più alta.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di tenere unite le valutazioni giuridiche, contabili e fiscali: il piano, la classificazione dei crediti, la transazione fiscale e la strategia processuale nascono dallo stesso tavolo.
Chiusura: una scelta che dipende dai numeri, non dalle etichette
Composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato in continuità non sono uno migliore dell’altro in assoluto: ognuno ha un profilo ideale e un rovescio della medaglia. Per il produttore di serramenti, l’elemento dirimente è quasi sempre la qualità dei crediti nel cassetto fiscale, insieme alla concentrazione del debito e al peso dell’esposizione verso Erario e INPS. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla o rinviarla costa tempo, liquidità e, talvolta, la possibilità stessa di continuare a produrre.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questo tema specifico perché unisce le due competenze che il problema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per scegliere e condurre lo strumento di risanamento, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per valutare i crediti d’imposta incagliati, gestire i rapporti con le banche e impostare la transazione con il Fisco. Una lettura che resta la stessa, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità.
📩 Prima che un decreto ingiuntivo o un pignoramento decidano al posto tuo, scrivi allo Studio Monardo: i recapiti per contattarci sono riportati qui sotto, al termine di questa guida.
